Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Materie grasse - Olio d'oliva - Aiuto alla produzione - Determinazione sulla base della resa degli ulivi coltivati - Fissazione forfettaria delle rese - Potere discrezionale della Commissione - Ruoli rispettivi degli Stati membri e della Commissione - Sostituzione dei dati forniti dagli Stati membri con quelli della Commissione - Ammissibilità - Presupposti - Sostituzione in base al regolamento n. 1840/94 - Sussistenza dei presupposti
[Trattato CE, art. 155; regolamento del Consiglio n. 136/66/CEE, art. 5, n. 2, e regolamento (CEE) del Consiglio n. 2261/84, art. 18; regolamenti della Commissione nn. 3061/84 (CEE), art. 12, e 1840/94 (CE)]
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
3 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione
(Trattato CE, art. 173)
Massima
4 Con riguardo all'esercizio dei poteri che il Consiglio attribuisce alla Commissione ai fini dell'attuazione delle norme da esso stabilite, emerge dal contesto del Trattato nel quale deve essere collocato l'art. 155, quarto trattino, del Trattato, nonché dalle esigenze concrete che la nozione di attuazione dev'essere interpretata in senso lato. In particolare, solo la Commissione è in grado di seguire costantemente e attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, di modo che il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuirle ampi poteri che riguardano anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base ed i cui i limiti devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato.
In considerazione di tali principi, e con riguardo al regime di aiuti ai produttori di olive o di olio d'oliva, istituito dall'art. 5, n. 2, del regolamento n. 136/66, e, più in particolare, all'aiuto concesso agli oleicoltori la cui produzione media sia inferiore a 500 kg di olio per campagna, determinata, secondo la procedura prevista dagli artt. 18 del regolamento n. 2261/84 e 12 del regolamento n. 3061/84, in base alle rese, fissate forfettariamente, degli ulivi coltivati, la Commissione e gli Stati membri produttori devono svolgere ruoli complementari: gli Stati membri produttori sono tenuti a fornire alla Commissione alcuni dati che quest'ultima ha diritto di accertare al fine di stabilire definitivamente le rese di cui trattasi. Quando i dati rilevati dalle competenti autorità nazionali e trasmessi dagli Stati membri produttori si discostano significativamente dalla realtà del mercato, la Commissione non è tenuta a limitarsi ad apportare semplici ritocchi a tali dati, ma può, quando è necessario, sostituirli con dati da essa raccolti direttamente presso vari operatori economici avvalendosi di propri parametri, purché tuttavia tali dati riflettano fedelmente la situazione e l'andamento effettivi del mercato di olive e di olio d'oliva.
La sostituzione, operata dalla Commissione nel proprio regolamento n. 1840/94, dei dati di base forniti dalle autorità italiane rispondeva a tale ultimo requisito, atteso che i dati utilizzati dalla Commissione corrispondevano più fedelmente alla realtà economica del mercato italiano che le cifre presentate dall'amministrazione italiana.
5 La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia considerata.
6 Un atto di un'istituzione comunitaria è viziato da sviamento di potere se è stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
Parti
Nella causa C-285/94,
Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eugenio de March, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alexandre Carnelutti, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 1994, n. 1840, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1993/1994 (GU L 193, pag. 1),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray e G. Hirsch (relatore), giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 3 ottobre 1996,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 5 novembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo, depositato nella cancelleria della Corte il 20 ottobre 1994, la Repubblica italiana ha chiesto, in forza dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE, l'annullamento del regolamento (CE) della Commissione 27 luglio 1994, n. 1840, che fissa le rese di olive e di olio per la campagna 1993/1994 (GU L 193, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento impugnato»).
2 Detto regolamento rientra nell'ambito della normativa sugli aiuti comunitari concessi ai produttori di olive e di olio d'oliva.
3 Il regolamento del Consiglio 22 settembre 1966, n. 136/66/CEE, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025), contempla aiuti comunitari per i produttori di olive e di olio d'oliva. Ai sensi dell'art. 5, n. 2, di detto regolamento, come modificato con il regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3499 (GU L 338, pag. 1),
«2. L'aiuto è concesso:
- agli oleicoltori la cui produzione media è almeno pari a 500 kg di olio d'oliva per campagna, in funzione della quantità di olio d'oliva effettivamente prodotto,
- agli altri oleicoltori, in funzione del numero e del potenziale produttivo degli olivi da essi coltivati nonché alle rese di tali olivi fissati forfettariamente, a condizione che le olive prodotte siano state triturate».
4 Ai sensi dell'art. 2, n. 4, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2261, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (GU L 208, pag. 3), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 novembre 1990, n. 3500 (GU L 338, pag. 3), i grandi produttori ai sensi dell'art. 5, n. 2, primo trattino, del regolamento n. 136/66 fruiscono di un aiuto calcolato in base alla loro produzione effettiva, mentre gli altri produttori di cui all'art. 5, n. 2, secondo trattino, dello stesso regolamento ricevono un aiuto «pari a quello risultante dalla media delle rese in olive ed in olio, fissata forfettariamente nel corso delle ultime quattro campagne conformemente all'articolo 18 del presente regolamento, al numero di olivi in produzione e purché la trasformazione delle olive in olio sia effettuata in un frantoio riconosciuto».
5 L'art. 17 bis del regolamento n. 2261/84, come modificato con il regolamento n. 3500/90, detta norme dettagliate per stabilire i diversi quantitativi necessari per il calcolo dei vari tipi di aiuti:
«1. Anteriormente al 1_ dicembre della campagna in corso, la Commissione determina la media delle rese di olive e di olio delle ultime quattro campagne.
2. Anteriormente al 1_ aprile della campagna in corso, viene fissato, secondo la procedura di cui all'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE:
- la produzione stimata,
- l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato. Tale importo dev'essere tale che, tenuto conto delle previsioni di produzione della campagna in questione, sia evitato qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori.
3. Al più tardi sei mesi dopo la fine della campagna, si procede, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, alla fissazione relativamente a detta campagna:
- della produzione effettiva per cui è stato riconosciuto il diritto all'aiuto;
- (...)
- (...)
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 15 marzo, i dati relativi alle previsioni di produzione di olio d'oliva per la campagna in corso. La Commissione può avvalersi di altre fonti d'informazione e fare effettuare eventuali studi o indagini sulla produzione di olio d'oliva».
6 Più in particolare, le modalità del calcolo delle rese di olive e di olio costituiscono oggetto dell'art. 18 del regolamento n. 2261/84, il quale dispone:
«Le rese di olive e di olio di cui all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE sono fissate al più tardi il 31 maggio di ogni anno, per zone omogenee di produzione, sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori non oltre il 30 aprile di ogni anno».
7 L'art. 19 dello stesso regolamento aggiunge che le rese ai sensi dell'art. 18 sono fissate secondo il procedimento contemplato dall'art. 38 del regolamento n. 136/66, vale a dire il cosiddetto procedimento «del comitato di gestione».
8 Quanto ai dati di base necessari per stabilire dette rese da parte della Commissione, l'art. 12 del regolamento (CEE) della Commissione 31 ottobre 1984, n. 3061, recante modalità d'applicazione del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva (GU L 288, pag. 52), prevede:
«1. Per fissare le rese di olive e di olio ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2261/84, gli Stati membri produttori trasmettono alla Commissione dati calcolati per zone di produzione omogenee stabiliti tenendo conto soprattutto:
- della situazione geografica e delle caratteristiche agronomiche del terreno;
- delle varietà di olivi predominanti nonché della forma di coltivazione più diffusa e della loro età.
2. Per ciascuna zona di produzione, i dati in oggetto devono almeno indicare:
a) la delimitazione geografica della zona;
b) una stima della superficie piantata a olivi;
c) una stima del numero medio di olivi per ettaro di coltura specializzata;
d) la produzione media di olive per albero;
e) la produzione media di olio per 100 chilogrammi di olive.
3. Per ciascuna zona di produzione, i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere accompagnati da una relazione sulle condizioni di produzione rilevate nella zona durante la campagna.
4. Per stabilire le rese di olio, in ciascuna zona di produzione gli Stati membri determinano, in frantoi diversamente attrezzati, rappresentativi delle capacità di molitura della zona, e in periodi differenti della raccolta, la resa di olio e delle olive nella zona in questione.
Per stabilire le rese di olive, gli Stati membri determinano, almeno per le principali zone di produzione e all'inizio della campagna, le rese di olive su oliveti rappresentativi delle condizioni di produzione della zona.
5. Agenti della Commissione partecipano alla determinazione dei dati summenzionati».
9 Al fine di garantire un'applicazione corretta e uniforme del regime d'aiuto alla produzione e tenuto conto dell'esperienza che aveva evidenziato come la struttura amministrativa degli Stati membri produttori non fosse sufficientemente adeguata per l'esecuzione dei controlli contemplati dalla normativa comunitaria, l'art. 1, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 luglio 1984, n. 2262, che prevede misure speciali nel settore dell'olio d'oliva (GU L 208, pag. 11), dispone che «ciascun Stato membro produttore costituisce, in conformità del proprio ordinamento giuridico, un'agenzia specifica incaricata di taluni controlli ed azioni nel quadro del regime di aiuto alla produzione di olio d'oliva». A tale scopo la Repubblica italiana ha istituito l'Age-Control SpA (in prosieguo: l'«Age-Control»).
10 Quanto in particolare alla campagna 1993/1994, oggetto della lite, l'art. 1 del regolamento (CE) della Commissione 26 maggio 1994, n. 1187, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1993/1994, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato (GU L 132, pag. 4), ha stabilito le seguenti cifre:
«Per la campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva 1993/1994:
- la produzione stimata è pari a 1 283 000 t;
- (...)».
11 Infine, il regolamento impugnato ha fissato, nel suo allegato I, a cui rinvia il suo art. 1, n. 1, le rese forfettarie di olive e di olio secondo le zone di produzione che vi figurano.
12 A questo proposito, il suo primo `considerando' fa riferimento all'art. 18 del regolamento n. 2261/84, ai sensi del quale le rese di olive e di olio devono essere stabilite per zone omogenee di produzione sulla base dei dati forniti dagli Stati membri produttori, e rileva che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato nell'allegato I.
13 Per quanto riguarda le rese italiane, in tale `considerando' si osserva in particolare che «le cifre indicate nell'allegato I sono adattate rispetto ai dati forniti dallo Stato membro in modo da garantirne la coerenza con la produzione stimata di cui al regolamento (CE) della Commissione n. 1187/94».
14 A sostegno del suo ricorso, il governo italiano adduce tre motivi relativi rispettivamente
- alla violazione dell'art. 155, quarto trattino, del Trattato CE, dell'art. 18 del regolamento n. 2261/84, dell'art. 12 del regolamento n. 3061/84, dell'art. 1 del regolamento n. 2262/84, nonché del principio della certezza del diritto,
- alla violazione dell'art. 190 del Trattato CE e
- a uno sviamento di potere.
Sul primo motivo
15 A sostegno del primo motivo il governo italiano osserva che, per stabilire le rese che figurano nel regolamento impugnato, la Commissione si è basata non sui dati provenienti dall'Age-Control, ma su propri dati che non sono stati raccolti secondo le modalità prescritte dalla normativa comunitaria. La Commissione avrebbe considerato infatti dati selettivi del mercato, in particolare riferendosi unicamente alla qualità d'olio vergine.
16 Orbene, secondo il governo italiano, l'art. 155, quarto trattino, del Trattato, in combinato disposto con l'art. 18 del regolamento n. 2261/84, con l'art. 12 del regolamento n. 3061/84 e con l'art. 1 del regolamento n. 2262/84, al pari del principio della certezza del diritto, non consente alla Commissione di avvalersi, nell'ambito del calcolo delle rese medie di olive e di olio ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 2261/84, di un sistema con il quale essa sostituisce ai dati e alle cifre forniti dalle specifiche agenzie nazionali contemplate dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 2262/84, nella specie l'Age-Control, cifre liberamente stabilite in base ad altri criteri.
17 Infatti, secondo il governo italiano, la Commissione è del pari vincolata, per la raccolta delle cifre di base, alla normativa comunitaria di cui trattasi. Se ciò non avvenisse, le agenzie nazionali, che gli Stati membri hanno dovuto creare per raccogliere e verificare, a livello nazionale, le informazioni necessarie alla determinazione delle rese olivicole e le quali lavorano in base ad un programma previamente approvato dalla Commissione, sotto la sorveglianza di funzionari di quest'ultima e secondo le istruzioni della stessa, non avrebbero motivo di esistere.
18 Il governo italiano ammette tuttavia che la Commissione, nell'esercizio della discrezionalità di cui dispone per fissare le rese, può correggere i dati forniti dagli Stati membri, purché dimostri che i dati nazionali non sono stati stabiliti secondo i criteri oggettivi di determinazione delle rese contemplati dall'art. 12 del regolamento n. 3061/84.
19 In limine, occorre ricordare, quanto al regolamento n. 1187/94 e al regolamento impugnato, relativi alla campagna 1993/1994, che la Commissione, dopo aver ridotto, in base al regolamento n. 1187/94, le stime italiane relative alla produzione, ha stabilito, nel regolamento impugnato, le rese forfettarie in kg di olive per albero e in kg d'olio per 100 kg d'olive ad un livello che si situa, coerentemente alla produzione stimata, a circa il 30% al di sotto del livello risultante da un calcolo in base alle sole cifre provenienti dall'Age-Control. Il carattere effettivo di tale riduzione del 30% non è contestato.
Sui poteri di attuazione e discrezionali della Commissione e degli Stati membri produttori
20 Quanto ai poteri rispettivi della Commissione e degli Stati membri produttori nell'ambito della gestione del regime di aiuti ai produttori di olive e di olio d'oliva, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 155, quarto trattino, del Trattato, la Commissione, al fine di assicurare il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune, esercita le competenze che le sono conferite dal Consiglio per l'attuazione delle norme da esso stabilite.
21 Così, con gli artt. 17 bis e 18 del regolamento n. 2261/84, come modificato col regolamento n. 3500/90, il Consiglio ha incaricato la Commissione di stabilire, durante e dopo una campagna, secondo il procedimento del comitato di gestione, i vari quantitativi di olive e di olio d'oliva, vale a dire la media delle rese delle ultime quattro campagne, la produzione stimata, le rese per campagna e la produzione effettiva, dati necessari per l'erogazione dell'aiuto ai produttori ai sensi dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 136/66.
22 Dal contesto del Trattato nel quale l'art. 155 dev'essere considerato, nonché dalle esigenze concrete, risulta che la nozione di attuazione dev'essere interpretata in senso lato. Poiché solo la Commissione è in grado di seguire costantemente e attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività, il Consiglio può essere indotto, nel settore di cui trattasi, ad attribuirle ampi poteri. Di conseguenza, i limiti di detti poteri devono essere definiti in particolare con riferimento agli obiettivi generali essenziali dell'organizzazione di mercato (sentenza 17 ottobre 1995, causa C-478/93, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. I-3081, punto 30).
23 Secondo la giurisprudenza della Corte, tale potere discrezionale riguarda anche, in una certa misura, l'accertamento dei dati di base (v. al riguardo, sentenza 29 ottobre 1980, causa 138/79, Roquette Frères/Consiglio, Racc. pag. 3333, punto 25). Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, la Corte ha confermato, più recentemente, nella precitata sentenza Paesi Bassi/Commissione, che la Commissione poteva controllare l'esattezza dei dati trasmessi dalle amministrazioni nazionali e, se del caso, correggerli d'ufficio. Tuttavia, l'esercizio di tale potere non dev'essere in contrasto né con la regolamentazione di base né con quella d'applicazione, nella specie contenuta in particolare nel regolamento n. 2261/84.
24 Al riguardo, occorre rilevare che un'interpretazione letterale dell'art. 18 del regolamento n. 2261/84 non osta a che la Commissione non si limiti a considerare unicamente i dati presentati dagli Stati membri produttori, e vi apporti una correzione se risulta che essi non corrispondono ai dati reali del mercato.
25 Da un lato, le rese sono in tal caso calcolate «sulla base» dei dati forniti dagli Stati membri produttori, come previsto da detto articolo. Tale espressione non esclude infatti né la modifica dei dati comunicati dagli Stati membri produttori, né la presa in considerazione di altri dati, come confermato dall'art. 12, n. 2, del regolamento n. 3061/84. Quest'ultimo elenca al riguardo soltanto un numero limitato di dati da raccogliere e da comunicare alla Commissione da parte degli Stati membri produttori, senza escludere la raccolta di altri dati.
26 D'altro lato, il ricorso, da parte dell'art. 19 del regolamento n. 2261/84, al procedimento del comitato di gestione per fissare le rese ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento evidenzia che tale operazione non si limita ad un mero calcolo basato su dati comunicati dai competenti organismi degli Stati membri, ma implica una certa autonomia decisionale da parte della Commissione, coadiuvata, se del caso, dal comitato di gestione.
27 Infatti, ammesso che la fissazione delle rese sia il risultato di un mero calcolo effettuato secondo principi rigorosi e ben definiti in base a cifre immutabili provenienti dagli Stati membri produttori, l'intervento tanto del comitato di gestione delle materie grasse quanto della Commissione sarebbe superfluo e, come ha rilevato l'avvocato generale al paragrafo 37 delle sue conclusioni, la fissazione definitiva delle rese spetterebbe in tal caso direttamente a ciascuno Stato membro produttore.
28 Quindi, per garantire la realizzazione degli obiettivi fondamentali del regime di aiuti ai produttori di olive e di olio d'oliva, vale a dire la parità di trattamento di tutti i produttori di olive e di olio d'oliva in tutti gli Stati membri produttori, e per provvedere al buon funzionamento del regime di aiuti ai produttori in base a dati corretti, la Commissione dev'essere in grado di verificare e, se del caso, di correggere i dati comunicati da ciascuno Stato membro.
29 Tale interpretazione è corroborata dal fatto che, nell'ambito del regime considerato, la Commissione è l'unica responsabile, secondo il procedimento del comitato di gestione, a stabilire e a fissare i diversi quantitativi da prendere in considerazione per l'erogazione degli aiuti. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 17 bis, n. 2, del regolamento n. 2261/84, essa stabilisce la produzione stimata anteriormente al 1_ aprile e fissa, ai sensi degli artt. 18 e 17 bis, n. 3, dello stesso regolamento, le rese prima del 31 maggio e la produzione effettiva entro sei mesi dopo la fine della campagna.
30 Risulta pertanto che, nel sistema del regime di aiuti ai produttori di olive e di olio d'oliva, la Commissione e gli Stati produttori devono svolgere funzioni complementari: gli Stati membri produttori sono tenuti a fornire alla Commissione alcuni dati che quest'ultima ha diritto di accertare al fine di stabilire definitivamente le rese di olive e di olio d'oliva.
Sui poteri della Commissione di avvalersi di altri dati
31 Il governo italiano addebita alla Commissione di essersi avvalsa di dati rilevati scostandosi dalle pertinenti norme comunitarie. Occorre pertanto verificare la portata dei poteri di cui dispone la Commissione per correggere i dati forniti dagli Stati membri produttori.
32 Quando i dati rilevati dalle competenti autorità nazionali e trasmessi dagli Stati membri produttori si discostano significativamente dalla realtà del mercato, la Commissione non è tenuta a limitarsi ad apportare semplici ritocchi a tali dati, ma può, quando è necessario, sostituirli con dati che essa ha raccolto direttamente presso vari operatori economici avvalendosi di propri parametri, purché tuttavia tali dati riflettano fedelmente la situazione e l'andamento effettivi del mercato di olive e di olio d'oliva.
33 In mancanza di siffatto potere di sostituzione, la Commissione non potrebbe garantire il buon funzionamento del regime di aiuti ai produttori di olive e di olio d'oliva in base a dati corretti e, pertanto, far rispettare uno degli obiettivi fondamentali della politica comunitaria in materia, vale a dire la parità di trattamento di tutti i produttori di olive e di olio d'oliva in tutti gli Stati membri.
34 Un'interpretazione del genere non è in contrasto, peraltro, con il disposto degli artt. 18 del regolamento n. 2261/84 e 12 del regolamento n. 3061/84. E' vero che, diversamente dall'art. 17 bis, n. 4, del regolamento n. 2261/84, nessuno di detti articoli prevede espressamente il ricorso ad altre fonti di informazioni e la possibilità di fare effettuare, se del caso, studi o indagini sulla produzione di olio d'oliva. Tuttavia, come risulta già dal punto 25 della presente sentenza, il testo dell'art. 18 del regolamento n. 2261/84 non esclude il ricorso a fonti diverse dai dati rilevati e comunicati dagli Stati membri produttori a norma dell'art. 12 del regolamento della Commissione n. 3061/84.
35 Di conseguenza, quando i dati rilevati da uno Stato membro possono essere corretti soltanto sostituendo ad essi altri dati che riflettono più fedelmente dei dati nazionali la situazione del mercato e le rese per la campagna considerata, la facoltà della Commissione di effettuare tale sostituzione non è in contrasto con l'art. 18 del regolamento n. 2261/84.
36 Il ricorso ad altre fonti d'informazioni, come contemplato dall'art. 17 bis, n. 4, del regolamento n. 2261/84, dev'essere autorizzato nell'ambito delle rese tanto più in quanto queste ultime costituiscono complessivamente l'espressione della produzione effettiva che la Commissione è tenuta a fissare, a norma dell'art. 17 bis, n. 3, primo trattino, dello stesso regolamento, entro sei mesi dopo la fine della campagna.
37 Peraltro, anche se la correzione dei dati provenienti dagli Stati membri produttori è diversa dall'operazione con la quale questi dati sono sostituiti con dati provenienti da altre fonti, le due operazioni possono avere come risultato le stesse cifre base per il calcolo delle rese di modo che è impossibile determinare in seguito l'operazione dalla quale dette rese risultano.
Sulla sostituzione dei dati nell'ambito del regolamento impugnato
38 Per stabilire pertanto se la Commissione potesse nella specie sostituire i propri dati a quelli provenienti dalle competenti autorità italiane, occorre accertare se i parametri da essa applicati ai dati provenienti dai vari operatori economici sul mercato italiano potessero riflettere più fedelmente dei dati forniti dalle autorità italiane la situazione effettiva del mercato italiano e se fossero atti a inficiare l'assunto del governo italiano secondo il quale la produzione della campagna 1993/1994 superava la produzione effettiva della campagna precedente.
39 Trattandosi di valutare una situazione economica complessa, occorre ricordare anzitutto che, secondo la giurisprudenza della Corte, laddove, come nella specie, la Commissione fruisca di un'ampia libertà di valutazione, il giudice comunitario, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di questa libertà, non può sostituire le proprie valutazioni in materia a quelle dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se queste ultime non siano viziate da errore manifesto o sviamento di potere (sentenza 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 34).
40 Nella specie il governo italiano non ha dimostrato l'esistenza di siffatto errore.
41 Anzitutto, dati i precedenti in materia di fissazione delle rese, la Commissione doveva accertare e correggere, e persino sostituire, i dati italiani. Infatti, la previsione, da parte delle autorità italiane, della produzione italiana che è rientrata nella stima quale fissata nel regolamento n. 1187/94 aveva già subito una correzione al ribasso. Orbene, anche se non vi è un nesso causale fra il regolamento n. 1187/94 e il regolamento impugnato, la Commissione, per non rischiare di venir meno al suo ruolo nella gestione degli aiuti ai produttori di olive e di olio d'oliva, non poteva ignorare un divario di circa il 30% fra la produzione stimata nell'ambito del primo di detti regolamenti e le rese, quali sarebbero risultate dai dati originari comunicati dall'Age-Control.
42 Inoltre, i parametri utilizzati dalla Commissione, tra i quali figurano i prezzi all'ingrosso, il rapporto fra il prezzo di mercato e l'offerta, i quantitativi conservati in ammasso privato, i quantitativi presentati all'intervento, la data di vendita delle scorte private all'inizio della campagna, nonché le condizioni meteorologiche in talune regioni italiane, sono atti a fornire complessivamente una fedele immagine della realtà e dell'andamento del mercato.
43 Orbene, nonostante talune critiche formulate giustamente dal governo italiano quanto ad alcuni dettagli dei parametri e a talune conclusioni che ne ha tratto la Commissione, occorre rilevare che i dati provenienti dai vari operatori economici evidenziano, complessivamente e diversamente dai dati rilevati dall'Age-Control e comunicati dalle autorità italiane, una tendenza al ribasso della produzione rispetto alla campagna precedente.
44 Come ha precisato l'avvocato generale ai paragrafi 54 e seguenti delle sue conclusioni, i dati usati dalla Commissione per fissare le rese, le quali costituiscono la produzione effettiva ai sensi dell'art. 17 bis, n. 3, del regolamento n. 2261/84, corrispondevano più fedelmente alla realtà economica del mercato italiano dell'olio d'oliva delle cifre presentate dall'amministrazione italiana.
45 Quanto al principio della certezza del diritto, si deve ricordare più specificatamente che esso non può essere considerato violato qualora lo Stato membro interessato abbia avuto conoscenza dei motivi per i quali la Commissione ha deciso di basarsi sui propri dati nonché del metodo scelto per la loro raccolta ed esso stesso ha accesso ai dati utilizzati. Tali informazioni gli hanno consentito di confrontare tra loro i dati e, se del caso, di rivedere le proprie cifre. Per quanto riguarda più specificatamente nella specie la campagna 1993/1994, l'avvocato generale ha rilevato al paragrafo 51 delle sue conclusioni che il governo italiano era in possesso di tutte le informazioni, di modo che il principio della certezza del diritto è stato rispettato.
46 In tali circostanze, dev'essere respinto il motivo relativo alla violazione dell'art. 155, quarto trattino, del Trattato CE, degli artt. 18 del regolamento n. 2261/84, 12 del regolamento n. 3061/84 e 1 del regolamento n. 2262/84, nonché del principio della certezza del diritto.
Sul secondo motivo
47 Il governo italiano sostiene che il regolamento impugnato non è sufficientemente motivato e pertanto che la Commissione ha violato l'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 190 del Trattato.
48 Secondo una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio controllo. Tuttavia, non si richiede che la motivazione specifichi tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto l'accertamento se la motivazione soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze Paesi Bassi/Commissione, già citata, punti 48 e 49, e 15 aprile 1997, causa C-22/94, Irish Farmers Association e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).
49 Nella specie, è sufficiente riferirsi al testo del primo `considerando' del regolamento impugnato, il quale, quanto alle rese italiane, precisa in modo chiaro e non equivoco che le cifre indicate nell'allegato I sono adattate rispetto ai dati forniti dallo Stato membro in modo da garantirne la coerenza con la produzione stimata di cui al regolamento n. 1187/94. Si deve rilevare che, indipendentemente dalla fondatezza della sua opposizione all'esistenza di un nesso causale tra la produzione stimata e le rese, la Repubblica italiana non poteva ignorare in tali circostanze la motivazione che ha indotto la Commissione a correggere i dati provenienti dall'Italia.
50 Il motivo relativo alla mancanza di motivazione del regolamento impugnato dev'essere pertanto respinto.
Sul terzo motivo
51 Col terzo motivo il governo italiano, basandosi sul primo `considerando' del regolamento impugnato, fa valere che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere fissando il livello delle rese allo scopo di adattarle alla produzione stimata nell'ambito del regolamento n. 1187/94 e di convalidare così la sua previsione restrittiva della produzione per la campagna 1993/1994.
52 Secondo una costante giurisprudenza, un atto di un'istituzione comunitaria è viziato da sviamento di potere se è stato adottato allo scopo esclusivo, o quantomeno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie (sentenza 12 novembre 1996, causa C-84/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-5755, punto 69).
53 Ciò non vale per il regolamento impugnato.
54 Quanto all'obiettivo di quest'ultimo, la Commissione precisa al primo `considerando' che le rese di olive e di olio devono essere stabilite per zone omogenee di produzione sulla base di dati forniti dagli Stati membri produttori e che, tenuto conto dei dati ricevuti, occorre fissare tali rese come indicato nell'allegato I. E' certo pertanto che il regolamento impugnato mira ad attuare l'obiettivo descritto dall'art. 18 del regolamento n. 2261/84, vale a dire la fissazione delle rese.
55 Quanto alla produzione italiana, la Commissione espone inoltre all'ultima frase dello stesso `considerando' le ragioni per le quali ha adattato le cifre italiane, diversamente dalle cifre provenienti dagli altri Stati membri, da essa utilizzate senza modificarle. Come ha osservato l'avvocato generale al paragrafo 80 delle sue conclusioni, la Commissione si limita così a giustificare una modifica apportata ad un mezzo che consente la fissazione delle rese senza per questo cercare di conseguire un obiettivo diverso da quello menzionato nelle prime due frasi dello stesso `considerando'.
56 Poiché il governo italiano non ha provato che il regolamento impugnato persegue un obiettivo diverso da quello di stabilire le rese, la fissazione delle rese non è viziata da errore manifesto. Anche il motivo relativo ad un sviamento di potere va quindi disatteso.
57 Il ricorso dev'essere respinto pertanto interamente.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica italiana è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
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