Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte indirette sulla raccolta di capitali ° Concessione di un prestito senza interessi ad una società ° Assoggettamento all' imposta sui conferimenti ° Ammissibilità
[Direttiva del Consiglio 69/335/CEE, art. 4, n. 2, lett. b)]
2. Disposizioni fiscali ° Armonizzazione delle legislazioni ° Imposte indirette sulla raccolta di capitali ° Sfera di applicazione ° Imposte dirette sul reddito delle società ° Esclusione ° Competenza propria degli Stati membri
(Direttiva del Consiglio 69/335, art. 10)
Massima
1. L' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all' importo degli interessi risparmiati.
Infatti, la concessione di un prestito senza interessi ad una società, consentendole di disporre di capitali senza doverne sostenere l' onere, determina, a seguito del risparmio degli interessi che ne consegue, un aumento del patrimonio sociale ed è in grado, contribuendo al rafforzamento del suo potenziale economico, di aumentare il valore delle sue quote sociali.
2. L' art. 10 della direttiva 69/335 non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all' imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori. Infatti, la direttiva è intesa ad abolire le imposte indirette che, pur essendo diverse dall' imposta sui conferimenti, hanno le stesse caratteristiche di quest' ultima, e non riguarda le imposte dirette, le quali, come l' imposta sui redditi delle società, rientrano nell' ambito delle competenze proprie degli Stati membri.
Parti
Nel procedimento C-287/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' OEstre Landsret (Danimarca) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
A/S Richard Frederiksen & Co.
e
Skatteministeriet,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.F. Mancini e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la A/S Frederiksen & Co., dall' avv. Peter Dyhr, del foro di Copenaghen;
° per lo Skatteministeriet, dall' avv. Karsten Hagel-Soerensen, del foro di Copenaghen;
° per il governo danese, dal signor Peter Biering, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo belga, dal signor Jan Devadder, direttore amministrativo presso il servizio giuridico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo ellenico, dal signor Panagiotis Kamarineas, sostituto avvocato dello Stato, e dalla signora Sofia Chala, collaboratrice scientifica specializzata presso il servizio speciale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti;
° per il governo italiano, dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Maurizio Fiorilli, avvocato dello Stato;
° per il governo del Regno Unito, dal signor John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor Alan Moses, QC;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Anders C. Jessen e dalla signora Hélène Michard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 21 marzo 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 6 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 21 ottobre seguente, l' OEstre Landsret ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione degli artt. 4, n. 2, lett. b), e 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali (GU L 249, pag. 25; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società danese A/S Frederiksen & Co. e lo Skatteministeriet, il ministero danese delle Imposte, vertente sulla tassazione, a titolo d' imposta sul reddito, di un prestito senza interessi accordato da detta società a una delle società da essa controllate.
3 L' art. 4 della direttiva stabilisce l' elenco delle operazioni che sono obbligatoriamente soggette all' imposta sui conferimenti e di quelle che gli Stati membri possono sottoporre a detta imposta. Ai sensi dell' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva, fa parte di questa seconda categoria:
"l' aumento del patrimonio sociale di una società di capitali mediante prestazioni effettuate da un socio che non implicano un aumento del capitale sociale, ma che trovano la loro contropartita in una modifica dei diritti sociali ovvero che possono aumentare il valore delle quote sociali".
4 Ai sensi dell' art. 10 della direttiva, "oltre all' imposta sui conferimenti, gli Stati membri non applicano, per quanto concerne le società, associazioni o persone giuridiche che perseguono scopi di lucro, nessun' altra imposizione, sotto qualsiasi forma".
5 La A/S Richard Frederiksen & Co. (in prosieguo: la "società controllante") acquistava la totalità delle azioni della società Sydjysk Sten og Grus A/S (in prosieguo: la "società controllata") e le concedeva, quattro mesi dopo, un prestito senza interessi di 8 519 285 DKR.
6 Dall' ordinanza di rinvio emerge che, secondo una giurisprudenza danese, l' amministrazione tributaria può, nel caso di trasferimenti arbitrari di redditi, procedere alla rettifica delle dichiarazioni fiscali concernenti i contratti stipulati tra parti che hanno interessi comuni, quali le società facenti parte di uno stesso gruppo. Siffatta rettifica implica che il fisco provi che, per il suo contenuto o per la sua forma, l' operazione di cui trattasi è inabituale rispetto ad un normale comportamento di mercato e che si deve presumere che tali condizioni inabituali siano la conseguenza di una comunione di interessi.
7 In base alla detta giurisprudenza, il fisco ha proceduto alla rettifica delle dichiarazioni fiscali della società controllante e ha tassato quest' ultima in base a un reddito pari agli interessi, calcolati al tasso dell' 11%, del valore medio del prestito per ciascun anno fiscale. Il risparmio degli interessi è stato così incluso nei redditi della società controllante, mentre la società controllata fruiva, per questi stessi interessi, di una detrazione.
8 Il fisco danese ha ritenuto pertanto che si dovessero aumentare i redditi della società controllante nella misura di 1 518 000 DKR per l' esercizio fiscale 1986/1987, di 1 948 061 DKR per l' esercizio fiscale 1987/1988 e di 898 621 DKR per l' esercizio fiscale 1988/1989.
9 La società controllante ha impugnato detto provvedimento dinanzi al Landsskatteret di Copenaghen, che l' ha confermato.
10 In appello l' OEstre Landsret ha deciso di sospendere il procedimento fintantoché la Corte non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulle due seguenti questioni:
"1) Se l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, debba essere interpretato nel senso che esso si riferisce al valore corrente di un prestito senza interessi.
2) Se l' art. 10 della direttiva debba essere interpretato nel senso che detta disposizione esclude che una società controllante possa essere assoggettata all' imposta sui redditi, in base a un tasso d' interesse fissato a posteriori, su un prestito senza interessi concesso alla società controllata, qualora l' importo degli interessi risparmiati possa essere considerato un conferimento di capitale nella società controllata, secondo l' accezione della direttiva".
Sulla prima questione
11 Con tale questione il giudice a quo chiede in sostanza se, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva si applichi all' importo degli interessi risparmiati.
12 Occorre ricordare che la concessione di un prestito senza interessi a una società consente a quest' ultima di disporre di capitali senza doverne sostenere l' onere. Il risparmio degli interessi che ne consegue determina un aumento del patrimonio sociale consentendo alla società di evitare una spesa che avrebbe dovuto sostenere (sentenza 5 febbraio 1991, causa C-249/89, Trave Schiffahrts-Gesellschaft, Racc. pag. I-257, punto 12).
13 Inoltre, la concessione di un prestito senza interessi, poiché consente alla società di disporre di capitali senza doverne sostenere l' onere, contribuisce al rafforzamento del suo potenziale economico. Si deve considerare quindi che essa può aumentare il valore delle quote sociali della società (precitata sentenza Trave Schiffahrts-Gesellschaft, punto 14).
14 Di conseguenza, si deve risolvere la prima questione pregiudiziale come segue: l' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva dev' essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all' importo degli interessi risparmiati.
Sulla seconda questione
15 Con tale questione il giudice nazionale mira ad appurare se l' art. 10 della direttiva osti a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all' imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.
16 Dall' art. 10 della direttiva emerge che quest' ultima mira, nei limiti della sua sfera d' applicazione, ad armonizzare le imposte, le tasse e i tributi gravanti sulla raccolta di capitali vietando la riscossione di qualsiasi imposta oltre all' imposta sui conferimenti. Si deve pertanto esaminare se l' imposta sui redditi delle società rientri nella sfera d' applicazione della direttiva.
17 A questo proposito si deve rilevare anzitutto che, a tenore del suo titolo, la direttiva riguarda "le imposte indirette sulla raccolta di capitali".
18 Inoltre, nel secondo 'considerando' della direttiva si osserva che "le imposte indirette sulla raccolta dei capitali, attualmente in vigore negli Stati membri (...) danno luogo a discriminazioni, a doppie imposizioni e a disparità che ostacolano la libera circolazione dei capitali e che devono pertanto essere eliminate mediante un' opportuna armonizzazione".
19 Infine, secondo l' ultimo 'considerando' della direttiva "il mantenimento di altre imposte indirette aventi le stesse caratteristiche dell' imposta sui conferimenti e dell' imposta di bollo sui titoli rischia di rimettere in questione le finalità perseguite dai provvedimenti previsti dalla (...) direttiva e (...) è, pertanto, necessario sopprimere tali imposizioni".
20 Da tali elementi emerge chiaramente che la direttiva è diretta ad abolire le imposte indirette, diverse dall' imposta sui conferimenti, che hanno le stesse caratteristiche di quest' ultima. Siffatta limitazione della sfera d' applicazione della direttiva alle imposte indirette risulta inoltre dalle varie versioni linguistiche, eccetto la versione danese, che non è altrettanto esplicita su questo punto.
21 Occorre pertanto constatare che l' armonizzazione contemplata dalla direttiva non riguarda le imposte dirette le quali, come l' imposta sui redditi delle società, rientrano nell' ambito delle competenze proprie degli Stati membri.
22 Alla luce di quanto sopra considerato, la seconda questione pregiudiziale dev' essere risolta nel senso che l' art. 10 della direttiva non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all' imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 Le spese sostenute dai governi danese, belga, ellenico, italiano e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' OEstre Landsret con ordinanza 6 ottobre 1994, dichiara:
1) L' art. 4, n. 2, lett. b), della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, dev' essere interpretato nel senso che, quando una società fruisce di un prestito senza interessi, esso si applica all' importo degli interessi risparmiati.
2) L' art. 10 della direttiva 69/335 non osta a che una società controllante che ha accordato un prestito senza interessi a una delle società da essa controllate sia assoggettata all' imposta sui redditi in base ad un interesse fissato a posteriori.
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