Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Divieto di mettere in commercio, di importare o usare prodotti antiparassitari senza previa autorizzazione ° Prodotti biocidi ° Giustificazione ° Tutela della sanità pubblica ° Presupposti
(Trattato CE, artt. 30 e 36)
Massima
Costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato una disposizione legislativa di uno Stato membro che vieta di mettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare, trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o gratuito, importare o usare prodotti antiparassitari per uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati.
Un simile divieto, in quanto riguarda prodotti biocidi che contengono sostanze pericolose e la cui immissione in commercio non è ancora disciplinata dal diritto comunitario, è giustificato con riguardo all' art. 36 del Trattato, anche se la vendita di questi prodotti è già stata autorizzata in un altro Stato membro. Infatti, in mancanza di una normativa di armonizzazione, gli Stati membri restano liberi di decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone e al requisito di una previa autorizzazione all' immissione sul mercato di tali prodotti. Tuttavia le autorità competenti sono tenute a contribuire allo snellimento dei controlli nel commercio intracomunitario e, di conseguenza, non hanno il diritto di esigere, senza necessità, analisi tecniche o chimiche o prove di laboratorio nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano già state effettuate nell' altro Stato membro e i relativi risultati siano a loro disposizione o possano, a loro richiesta, essere messi a loro disposizione.
Parti
Nel procedimento C-293/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout (Belgio) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente contro
Jacqueline Brandsma,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 30 e 36 del Trattato CE,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Brandsma, dall' avv. J.M. van Hille, del foro di Gand;
° per il governo olandese, dal signor J.G. Lammers, consigliere giuridico supplente presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo austriaco, dal signor F. Cede, Botschafter presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo svedese, dalla signora L. Nordling, raettschef presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo del Regno Unito, dal signor S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor D. Lloyd Jones, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor H. van Lier, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Brandsma, rappresentata dall' avv. M. Ryckman, del foro di Gand, del governo svedese, rappresentato dalla signora L. Nordling e dal signor E. Brattgaard, departemenstraad presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor H. van Lier, all' udienza del 1 febbraio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 febbraio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 28 ottobre, il Rechtbank van eerste aanleg di Turnhout ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 30 e 36 dello stesso Trattato.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un procedimento penale promosso nei confronti della signora Brandsma, in qualità di responsabile del negozio HEMA a Turnhout, per violazione dell' art. 8 del regio decreto belga 5 giugno 1975, relativo alla conservazione, al commercio e all' uso degli antiparassitari e dei prodotti fitofarmaceutici. L' infrazione ascritta alla signora Brandsma consiste nella vendita di un prodotto denominato "HEMA Tegelreiniger", che serve ad impedire la formazione di alghe sui muri o sulle piastrelle. Questo prodotto non è stato oggetto di una richiesta di autorizzazione presso il ministero della Sanità belga, ma reca un numero di autorizzazione ottenuto nei Paesi Bassi, dove il prodotto è venduto nei vari supermercati del gruppo HEMA.
3 Ritenendo che il caso ponesse un problema di interpretazione del diritto comunitario, il giudice di rinvio ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se una disposizione legislativa di uno Stato membro con cui viene vietato di mettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare, trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o a titolo gratuito, importare o usare antiparassitari per uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati dal ministro competente per la Sanità debba essere considerata una restrizione quantitativa o una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato CEE, qualora mediante questa misura nazionale un antiparassitario per uso non agricolo che viene lecitamente messo in commercio in un altro Stato membro non possa essere importato e venduto nello Stato membro menzionato per primo se non ha ottenuto la previa autorizzazione del ministro competente per la Sanità.
2) Qualora la soluzione della prima questione sia affermativa e tale disposizione sia incompatibile con l' art. 30 del Trattato CEE, se lo Stato membro menzionato per primo possa, nelle circostanze della fattispecie, legittimamente basarsi sulla disposizione derogatoria dell' art. 36 del Trattato CEE e sulla tutela ivi prevista della salute per mantenere in vigore la detta disposizione ed eludere il divieto sancito dall' art. 30 del Trattato CEE".
4 In relazione alla prima questione, tutte le parti concordano nel ritenere che la legge belga dev' essere considerata una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato.
5 A questo proposito, si deve in effetti rilevare che, secondo una costante giurisprudenza, una normativa come quella di cui trattasi nel caso di specie va considerata misura d' effetto equivalente a restrizioni quantitative ai sensi dell' art. 30 del Trattato poiché è idonea ad ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, il commercio fra gli Stati membri (v., in particolare, sentenza 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837).
6 Ciò considerato, la prima questione dev' essere risolta nel senso che costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato una disposizione legislativa di uno Stato membro che vieta di mettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare, trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o gratuito, importare o usare antiparassitari per uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati.
7 In relazione alla seconda questione, la signora Brandsma afferma che il prodotto da lei venduto è stato autorizzato nei Paesi Bassi e risponde a tutti i requisiti delle direttive vigenti in materia. Ella cita in proposito le direttive del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), 27 luglio 1967, 76/769/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (GU L 262, pag. 201), e 26 giugno 1978, 78/631/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all' imballaggio e all' etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari) (GU L 206, pag. 13). L' art. 36 potrebbe quindi entrare in considerazione solo in quanto il requisito di una nuova autorizzazione vada oltre quanto previsto da queste direttive. Non sarebbe peraltro ammissibile, considerato l' art. 36 del Trattato, esigere che il prodotto di cui trattasi sia oggetto di una nuova procedura di autorizzazione in Belgio, in quanto la sanità in questo Stato sarebbe sufficientemente tutelata dal rilascio dell' autorizzazione nei Paesi Bassi. Il legale della signora Brandsma ha del resto precisato all' udienza che né la HEMA né la sua cliente avevano presentato una domanda di autorizzazione del prodotto in Belgio. Infine, spetterebbe in ogni caso al Pubblico ministero dimostrare che la formalità belga è essenziale per la tutela della sanità e che l' autorizzazione olandese è a questo proposito insufficiente.
8 I governi olandese, austriaco, svedese e del Regno Unito nonché la Commissione osservano che il prodotto fa parte della categoria dei biocidi, per i quali non esiste attualmente una direttiva di armonizzazione, ma soltanto una proposta di direttiva relativa a procedure nazionali di autorizzazione (GU 1995, C 261, pag. 5).
9 Essi ritengono che la presente causa sia analoga a quella decisa dalla Corte con sentenza 17 dicembre 1981, causa 272/80, Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten (Racc. pag. 3277), e concludono nel senso che una misura nazionale che impone un' autorizzazione previa all' immissione sul mercato di un prodotto è giustificata dall' esigenza di tutela della sanità, ai sensi dell' art. 36 del Trattato. I governi del Regno Unito e svedese menzionano anche la tutela dell' ambiente quale causa di giustificazione.
10 Si deve rilevare in effetti che, allo stato attuale della normativa comunitaria, non esistono ancora disposizioni relative all' immissione sul mercato dei prodotti biocidi. Per i motivi indicati dall' avvocato generale nei paragrafi 16-18 delle sue conclusioni, le direttive fatte valere dall' imputata nella causa principale non sono pertinenti per quanto riguarda l' immissione sul mercato di un prodotto come lo HEMA Tegelreiniger. E' quindi in relazione alle deroghe considerate dall' art. 36 del Trattato che è necessario verificare se una disposizione nazionale come quella di cui trattasi nella causa principale possa essere giustificata.
11 Poiché i prodotti biocidi sono utilizzati nella lotta contro gli organismi nocivi per la salute umana o degli animali e contro quelli idonei a danneggiare i prodotti naturali o trasformati, essi contengono necessariamente sostanze pericolose. Come giustamente osservato dai governi olandese, austriaco, svedese e del Regno Unito nonché dalla Commissione, in mancanza di una normativa di armonizzazione, gli Stati membri restano liberi di decidere in merito al livello al quale essi intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone ed al requisito di una previa autorizzazione all' immissione sul mercato di tali prodotti.
12 Tuttavia, come la Corte ha affermato nella citata sentenza Frans-Nederlandse Maatschappij voor Biologische Producten, punto 14, anche se gli Stati membri sono liberi di assoggettare ad un nuovo procedimento di esame e di autorizzazione un prodotto come quello di cui trattasi, già autorizzato in un altro Stato membro, le loro autorità sono tenute tuttavia a contribuire allo snellimento dei controlli nel commercio intracomunitario e a prendere in considerazione le analisi tecniche o chimiche o le prove di laboratorio già effettuate in un altro Stato membro.
13 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che è giustificata, con riguardo all' art. 36 del Trattato, una normativa nazionale che vieta l' immissione sul mercato di un prodotto biocida contenente sostanze pericolose, come il prodotto di cui trattasi, senza previa autorizzazione delle autorità competenti, anche se la vendita di tale prodotto è già stata autorizzata in un altro Stato membro. Tuttavia, le autorità competenti non possono esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche né prove di laboratorio, nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano già state effettuate nell' altro Stato membro suddetto e i relativi risultati siano a loro disposizione o possano, a loro richiesta, essere messi a loro disposizione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 Le spese sostenute dai governi olandese, austriaco, svedese e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Rechbank van eerste aanleg di Turnhout con ordinanza 20 ottobre 1994, dichiara:
1) Costituisce una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa ai sensi dell' art. 30 del Trattato CE una disposizione legislativa di uno Stato membro che vieta di mettere in commercio, acquistare, offrire, esporre o mettere in vendita, detenere, preparare trasportare, vendere, cedere a titolo oneroso o gratuito, importare o usare prodotti antiparassitari per uso non agricolo che non siano stati previamente autorizzati.
2) E' giustificata, con riguardo all' art. 36 del Trattato CE, una normativa nazionale che vieta l' immissione sul mercato di un prodotto biocida contenente sostanze pericolose, come il prodotto di cui trattasi, senza previa autorizzazione delle autorità competenti, anche se la vendita di tale prodotto è già stata autorizzata in un altro Stato membro. Tuttavia, le autorità competenti non possono esigere senza necessità analisi tecniche o chimiche né prove di laboratorio nel caso in cui le stesse analisi e le stesse prove siano già state effettuate nell' altro Stato membro suddetto ed i relativi risultati siano a loro disposizione o possano, a loro richiesta, essere messi a loro disposizione.
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