Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Politica sociale ° Ravvicinamento delle legislazioni ° Trasferimenti di imprese ° Salvaguardia dei diritti dei lavoratori ° Direttiva 77/187 ° Sfera di applicazione ° Trasferimento ° Nozione ° Trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un consorzio intercomunale ° Esclusione
(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)
Massima
L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento" non si applica al trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un consorzio intercomunale.
La direttiva mira infatti a proteggere i lavoratori dalle conseguenze sfavorevoli che potrebbero prodursi in capo ad essi a seguito delle modifiche delle strutture delle imprese conseguenti all' evoluzione economica sul piano nazionale e comunitario, effettuate, tra l' altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad altre imprese in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni, ma lascia al di fuori della sua sfera d' applicazione la riorganizzazione delle strutture della pubblica amministrazione, nonché il trasferimento di funzioni amministrative da una pubblica amministrazione a un' altra.
Parti
Nel procedimento C-298/94,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Arbeitsgericht di Halberstadt (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Annette Henke
e
Gemeinde Schierke,
Verwaltungsgemeinschaft "Brocken",
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26),
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Henke, dall' avv. Matthias Zieger, del foro di Berlino;
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, e Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale distaccato presso detto servizio, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della signora Henke, con l' avv. Matthias Zieger, del governo tedesco, rappresentato dal signor Bernd Kloke e dalla signora Sabine Maass, Regierungsraetin z.A. presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Derrick Wyatt, QC, e della Commissione, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all' udienza del 23 aprile 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 19 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 4 novembre seguente, l' Arbeitsgericht di Halberstadt ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione dell' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti (GU L 61, pag. 26; in prosieguo: la "direttiva").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la signora Henke, da un lato, e la Gemeinde (Comune) di Schierke e la Verwaltungsgemeinschaft (ente amministrativo intercomunale) "Brocken", dall' altro, in merito al suo licenziamento.
3 Ai sensi dell' art. 75 della Gemeindeordnung fuer das Land Sachsen-Anhalt 5 ottobre 1993 (disciplina degli enti amministrativi del Land Sassonia-Anhalt, GVBl. LSA n. 43/1993, pag. 568), nel testo innovato dalla legge di modifica della legge relativa alla cooperazione comunale e ad altre norme in materia di diritto degli enti locali (GVBl. LSA n. 7/1994, pag. 164):
"1) I comuni limitrofi facenti parte di una medesima circoscrizione amministrativa possono costituire un ente amministrativo intercomunale in forza di una convenzione di diritto pubblico, allo scopo di rafforzare il loro potere amministrativo.
(...)".
L' art. 77 del medesimo regolamento dispone inoltre che:
"1) L' ente amministrativo intercomunale esercita le funzioni per le materie delegate dallo Stato ai comuni che ne fanno parte, purché il diritto federale non lo vieti. Esso svolge parimenti le funzioni per le materie il cui esercizio è giustificato da un determinato numero di abitanti, purché l' ente amministrativo intercomunale abbia un corrispondente numero di abitanti (...).
2) L' ente amministrativo intercomunale svolge, di concerto con il comitato intercomunale, i compiti relativi alle materie proprie dei comuni che ne fanno parte, ad esso delegati dal complesso di detti comuni (...)".
4 La signora Henke veniva assunta in qualità di segretario del sindaco dal Comune di Schierke a partire dal 1 maggio 1992. Il 1 luglio 1994 detto comune, in osservanza degli artt. 75 e seguenti della disciplina degli enti amministrativi del Land Sassonia-Anhalt, costituiva insieme ad altri comuni l' ente amministrativo intercomunale "Brocken", al quale esso trasferiva determinate funzioni amministrative. Con lettera datata 5 luglio 1994, il Comune di Schierke denunciava il contratto di lavoro stipulato con la signora Henke.
5 E' in tali circostanze che quest' ultima adiva l' Arbeitsgericht di Halberstadt al fine di far dichiarare, in via principale, che detta denuncia era nulla e inefficace e, in via subordinata, che il suo licenziamento era stato disposto in violazione della disciplina applicabile. Innanzi al giudice nazionale la signora Henke allegava essenzialmente che, ai sensi dell' art. 613 bis del Buergerliches Gesetzbuch (Codice civile tedesco; in prosieguo: il "BGB"), il suo contratto di lavoro doveva ritenersi trasferito all' ente amministrativo intercomunale "Brocken" e non poteva pertanto essere denunciato.
6 Poiché l' art. 613 bis del BGB attua, nell' ordinamento tedesco, le disposizioni della direttiva, il giudice nazionale si è quindi interrogato sulla portata di quest' ultima, il cui art. 1, n. 1, è redatto nei seguenti termini:
"La (...) direttiva si applica ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione".
7 Alla luce di quanto esposto, esso ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se sia configurabile un trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, nell' ipotesi in cui, in seguito alla costituzione di una Verwaltungsgemeinschaft (ente amministrativo intercomunale), conformemente all' art. 75, primo comma, della Gemeindeordnung fuer das Land Sachsen-Anhalt (disciplina degli enti amministrativi del Land Sassonia-Anhalt) 5 ottobre 1993 (GO LSA, GVBl. LSA, pagg. 568 e ss.), tale ente eserciti le funzioni per le materie delegate dallo Stato ai comuni che ne fanno parte, conformemente all' art. 77, primo comma, della GO LSA, e svolga i compiti ad esso trasferiti in forza dell' art. 77, secondo comma, della GO LSA, per le materie proprie dei suddetti comuni.
2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1:
Se il detto trasferimento si fondi su una cessione contrattuale ai sensi dell' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187/CEE, dal momento che la 'Verwaltungsgemeinschaft' è stata costituita in forza di una convenzione di diritto pubblico".
Sulla prima questione
8 Con la sua prima questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 1, n. 1, della direttiva vada interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento" si applichi al trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un ente amministrativo intercomunale come quello di cui trattasi nella causa principale.
9 Secondo la signora Henke la direttiva si applica a casi del genere, in quanto gli enti quali il Comune di Schierke svolgono, almeno in parte, attività di natura economica. Essa aggiunge che, secondo la giurisprudenza della Corte, la protezione prevista dalla direttiva opera anche se il trasferimento riguarda solo una parte dell' impresa.
10 La Commissione suggerisce di rispondere che un' operazione la quale si traduca in un trasferimento di tutti i compiti di un ente e dei relativi mezzi materiali, nonché in un mutamento di datore di lavoro, costituisce un "trasferimento" ai sensi della direttiva. Essa ritiene tuttavia che un ente pubblico costituisca una "impresa" ai sensi della direttiva solo in quanto esso non svolga funzioni comportanti l' esercizio di pubblici poteri e occupi persone protette, in qualità di lavoratori, dall' ordinamento nazionale.
11 Per parte sua, il governo del Regno Unito ritiene che un "trasferimento" ai sensi della direttiva possa realizzarsi solo se l' operazione concerne un ente il quale conservi la propria identità, vale a dire che si verifichi un trasferimento dei locali, delle attività patrimoniali o dei dipendenti. Inoltre, a suo parere, una pubblica autorità locale non rientra nella sfera di applicazione della direttiva qualora essa svolga in via esclusiva o principale attività tipiche di un servizio pubblico.
12 Per parte sua, il governo tedesco propone di rispondere che un' operazione come quella di cui trattasi nella causa principale non costituisce un "trasferimento di impresa" ai sensi della direttiva. A suo parere, i comuni non sono "imprese" o "stabilimenti" ai sensi della direttiva, poiché non svolgono nessuna attività economica e non ricadono nella sfera di applicazione del Trattato. Inoltre, la creazione di un raggruppamento di comuni non costituirebbe un "trasferimento" ai sensi della direttiva, poiché non si realizzerebbe una ripresa dell' attività dei comuni, bensì la creazione di un nuovo ente in sostituzione di questi ultimi.
13 Come discende dal suo preambolo, soprattutto dal suo primo 'considerando' , la direttiva mira a proteggere i lavoratori dalle conseguenze sfavorevoli che potrebbero prodursi in capo ad essi a seguito delle modifiche delle strutture delle imprese conseguenti all' evoluzione economica sul piano nazionale e comunitario, effettuate, tra l' altro, con trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti a nuovi imprenditori in seguito a cessioni contrattuali o a fusioni.
14 Pertanto, non costituisce un "trasferimento di impresa", ai sensi della direttiva, la riorganizzazione di strutture della pubblica amministrazione o il trasferimento di funzioni amministrative tra pubbliche amministrazioni.
15 Questa interpretazione è del resto confermata dai termini utilizzati nella maggior parte delle versioni linguistiche della direttiva per indicare l' oggetto del trasferimento (virksomhed, Unternehmen, entreprise, impresa, **********, onderneming, empresa, yritys, foeretag; e: bedrift, Betrieb, business, établissement, stabilimento, ***********, vestiging, estabelecimento, centro de actividad) o il suo beneficiario (indehaver, Inhaber, chef d' entreprise, imprenditore, **************, ondernemer, empresário, empresario), e non è contraddetta da nessun' altra versione linguistica di detto testo.
16 Dalla documentazione agli atti discende che il raggruppamento che ha interessato numerosi comuni del Land Sassonia-Anhalt, tra i quali quello di Schierke, aveva segnatamente lo scopo di migliorare lo svolgimento dei compiti amministrativi di detti comuni. Esso ha comportato, in particolare, la riorganizzazione delle strutture amministrative e il trasferimento di funzioni amministrative dal comune di Schierke a un ente pubblico creato appositamente a tal fine: l' ente amministrativo intercomunale (Verwaltungsgemeinschaft) "Brocken".
17 Le circostanze alla base della causa principale consentono di rilevare che il trasferimento operato tra il comune e l' ente amministrativo intercomunale ha avuto ad oggetto solo attività comportanti l' esercizio di pubblici poteri. Anche ammettendo che tali attività comprendessero elementi di natura economica, questi ultimi potevano avere solo carattere accessorio.
18 AAlla luce di quanto esposto, occorre rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l' art. 1, n. 1, della direttiva deve essere interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento" non si applica al trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un ente amministrativo intercomunale come quello di cui trattasi nella causa principale.
Sulla seconda questione
19 Con la sua seconda questione, il giudice nazionale chiede se l' art. 1, n. 1, della direttiva debba essere interpretato nel senso che la nozione di "cessione contrattuale" si applica a un trasferimento di impresa operato, come nell' ipotesi che è oggetto della prima questione, mediante una convenzione di diritto pubblico.
20 In considerazione della risposta fornita alla prima questione, la seconda questione rimane priva di oggetto e non occorre pertanto risolverla.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dai governi tedesco e del Regno Unito, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Halberstadt con ordinanza 19 ottobre 1994, dichiara:
L' art. 1, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, deve essere interpretato nel senso che la nozione di "trasferimento di impresa, di stabilimento o di parte di stabilimento" non si applica al trasferimento di funzioni amministrative da un comune a un ente amministrativo intercomunale come quello di cui trattasi nella causa principale.
Full & Egal Universal Law Academy