Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Spagna ° Disposizioni del protocollo n. 2 riguardanti l' introduzione nel territorio doganale comunitario di merci originarie delle Isole Canarie ° Esenzione dai dazi doganali previsti dall' art. 2 del protocollo ° Sfera d' applicazione ° Elemento mobile dell' imposizione riguardante i prodotti agricoli trasformati ° Esclusione
[Atto di adesione del 1985, protocollo n. 2, artt. 1, nn. 1-3, e 2; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3033/80, art. 5, e n. 2144/87, art. 1, n. 2, lett. d)]
Massima
Durante il periodo d' applicabilità alle Isole Canarie del protocollo n. 2 dell' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, l' elemento mobile dell' imposizione riguardante i prodotti agricoli trasformati, previsto dall' art. 5 del regolamento n. 3033/80, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, rientrava nel regime generale stabilito dall' art. 1, nn. 1-3, del detto protocollo, secondo il quale le merci originarie delle Isole Canarie e introdotte nel territorio doganale della Comunità erano soggette alla normativa doganale comunitaria relativa agli scambi esterni, e non nell' esenzione dai dazi doganali per i prodotti originari delle Isole Canarie all' atto della loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità, prevista dall' art. 2 del protocollo.
Infatti, il termine "dazi doganali", utilizzato per definire l' oggetto dell' eccezione alla regola generale sopra menzionata, deve essere interpretato restrittivamente, alla luce dell' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2144/87, riguardante l' obbligazione doganale, dal cui testo risulta che i dazi doganali costituiscono una sottocategoria dell' insieme dei "dazi all' importazione", termine più generale che comprende anche i "prelievi agricoli" e altri tributi all' importazione previsti nell' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
Parti
Nel procedimento C-300/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spagna) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Tirma SA
e
Administración General del Estado,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 323, pag. 1), per quanto riguarda l' elemento mobile dell' imposizione applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo spagnolo, dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, Abogado del Estado, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 23 settembre 1994, pervenuta in cancelleria il 9 novembre seguente, il Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (GU L 323, pag. 1), per quanto riguarda l' elemento mobile dell' imposizione applicabile alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia fra la Tirma SA (in prosieguo: la "Tirma") e l' amministrazione doganale di Cadice, avente ad oggetto il pagamento dell' elemento mobile dei dazi doganali stabiliti dal regolamento n. 3033/80.
3 Ai sensi dell' art. 5, n. 1, del regolamento n. 3033/80, l' importazione nella Comunità di merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli è gravata di un' imposta composta, da un lato, di un dazio ad valorem che ne costituisce l' elemento fisso e, dall' altro, di un elemento variabile o mobile destinato a compensare, per i quantitativi di prodotti base che si considerano impiegati nella fabbricazione delle merci suddette, la differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi all' importazione dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti base è più elevato nella Comunità.
4 L' art. 1, n. 3, del protocollo n. 2 dell' Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese (GU 1985, L 302, pag. 400; in prosieguo: il "protocollo") dispone che gli atti delle istituzioni delle Comunità in materia di legislazione doganale per gli scambi esterni si applicano alle stesse condizioni agli scambi tra il territorio doganale della Comunità e le Isole Canarie, salvo disposizione contraria del protocollo. Dal canto suo, il n. 5 dello stesso articolo contiene una norma identica quanto ai prodotti che rientrano nell' allegato II del Trattato CEE, salvo disposizione contraria dell' Atto di adesione, ivi compreso il protocollo.
5 In forza dell' art. 2, nn. 1 e 2, del protocollo, i prodotti originari delle Isole Canarie sono esenti dai dazi doganali all' atto della loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità.
6 L' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1987, n. 2144, riguardante l' obbligazione doganale (GU L 201, pag. 15), attualmente sostituito dall' art. 4, n. 10, del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), stabilisce che i dazi all' importazione comprendono "tanto i dazi doganali e le tasse d' effetto equivalente quanto i prelievi agricoli e le altre imposizioni all' importazione previste nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci che risultano dalla trasformazione di prodotti agricoli".
7 Nel 1989 la società Tirma ha importato dalle Isole Canarie alcune partite di "caramelos" (caramelle), destinate ad essere immesse in libera pratica nel territorio doganale comunitario, per le quali l' amministrazione doganale di Cadice le ha ingiunto il pagamento dell' elemento mobile dei dazi stabilito dal regolamento n. 3033/80.
8 La Tirma ha presentato reclami amministrativi per contestare i calcoli effettuati dall' amministrazione doganale, che sono stati respinti con quattro pronunce emesse il 2 e 12 dicembre 1991 dal Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía. Quest' ultimo considera che l' elemento mobile dei dazi doganali applicabili ai prodotti agricoli trasformati è paragonabile agli importi compensativi della politica agricola comune, di modo che il disposto di cui all' art. 5, n. 1, del regolamento n. 3033/80 si applica all' importazione delle caramelle dalle Isole Canarie nel territorio doganale comunitario.
9 Ritenendo che il principio della libera circolazione si applichi agli scambi intracomunitari delle Isole Canarie, salvo le eccezioni previste dagli artt. 1 e 2 del protocollo, che non comprendono i prodotti agricoli trasformati dato che essi non figurano nell' allegato II del Trattato, la Tirma ha presentato un ricorso amministrativo contro le dette pronunce davanti al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
10 Considerando che la causa solleva un problema d' interpretazione del diritto comunitario, il giudice a quo ha sospeso il procedimento e ha invitato la Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:
"Se all' elemento mobile dei dazi doganali relativi alle merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (anche non compresi nell' allegato II del Trattato), disciplinato dai regolamenti (CEE) nn. 3033/80, 3034/80 e 3035/80, vada applicato il regime di cui all' art. 1, n. 5, del protocollo n. 2 dell' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo, o l' esenzione di cui all' art. 2 del protocollo n. 2 dell' Atto di adesione; oppure se agli scambi di prodotti agricoli trasformati tra le Isole Canarie e il territorio doganale comunitario, qualora essi non rientrino in nessuno dei due casi precedenti, vada applicato il principio generale della libera circolazione delle merci".
11 In via preliminare, occorre rilevare che fino all' entrata in vigore, avvenuta il 1 luglio 1991, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 giugno 1991, n. 1911, relativo all' applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie (GU L 171, pag. 1), dette isole non facevano parte del territorio doganale della Comunità, cosicché il protocollo era loro applicabile.
12 Occorre inoltre rilevare, come ha osservato l' avvocato generale nei paragrafi 2 e 5 delle sue conclusioni, che le caramelle in questione, che vanno considerate come dolciumi senza cacao, non figurano nell' elenco dei prodotti che rientrano nell' allegato II del Trattato, elenco al quale si riferisce l' art. 1, n. 5, del protocollo.
13 Va poi ricordato come l' art. 1, nn. 1, 2 e 3, del protocollo preveda che, salvo disposizione contraria del protocollo stesso, tutte le merci originarie delle Isole Canarie sono soggette, al momento della loro introduzione nel territorio doganale della Comunità, alla regolamentazione doganale comunitaria relativa agli scambi esterni, e quindi al regolamento n. 3033/80 che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
14 Orbene, in quanto "disposizione contraria del protocollo (stesso)", l' art. 2, nn. 1 e 2, di detto protocollo prevede un' esenzione dai "dazi doganali" per i prodotti originari delle Isole Canarie all' atto della loro immissione in libera pratica nella parte della Spagna inclusa nel territorio doganale della Comunità.
15 Il termine "dazi doganali", che costituisce l' oggetto dell' eccezione alla regola generale di cui all' art. 1, nn. 1, 2 e 3, del protocollo, deve essere interpretato restrittivamente, alla luce dell' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2144/87. Dal testo di questa disposizione risulta chiaramente che i "dazi doganali" costituiscono una sottocategoria nell' ambito dei "dazi all' importazione", termine più generale che comprende anche i "prelievi agricoli" e altri tributi all' importazione previsti nell' ambito della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.
16 Del resto, occorre rilevare che l' elemento mobile previsto dall' art. 5 del regolamento n. 3033/80 è "destinato a compensare, per i quantitativi di prodotti di base che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci suddette, l' incidenza della differenza tra i prezzi di tali prodotti nella Comunità ed i prezzi all' importazione dai paesi terzi, quando il costo totale di detti quantitativi di prodotti di base è più elevato nella Comunità".
17 Tale elemento mobile è quindi paragonabile ai prelievi agricoli di cui all' art. 1, n. 2, lett. d), del regolamento n. 2144/87, il cui obiettivo nella materia in esame, al pari di quello perseguito da altri regolamenti precedenti, è di stabilizzare i mercati (v., in tal senso, sentenza 22 gennaio 1976, causa 60/75, Russo, Racc. pag. 45).
18 Ne consegue che l' esenzione dai "dazi doganali", formulata dall' art. 2, nn. 1 e 2, del protocollo, non comprende l' elemento mobile dell' imposizione previsto dall' art. 5 del regolamento n. 3033/80.
19 Occorre pertanto risolvere la questione sollevata dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía nel senso che l' elemento mobile dell' imposizione riguardante i prodotti agricoli trasformati, previsto dall' art. 5 del regolamento n. 3033/80, rientra nel regime stabilito dall' art. 1, nn. 1-3, del protocollo e non nell' esenzione formulata dall' art. 2 dello stesso protocollo.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo spagnolo e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con ordinanza 23 settembre 1994, dichiara:
L' elemento mobile dell' imposizione riguardante i prodotti agricoli trasformati, previsto dall' art. 5 del regolamento (CEE) del Consiglio 11 novembre 1980, n. 3033, che determina il regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, rientra nel regime stabilito dall' art. 1, nn. 1-3, del protocollo n. 2 dell' Atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e non nell' esenzione formulata dall' art. 2 dello stesso protocollo.
Full & Egal Universal Law Academy