Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Libera circolazione delle persone ° Libertà di stabilimento ° Libera prestazione dei servizi ° Attività nel settore farmaceutico ° Direttiva 85/432 ° Attuazione da parte degli Stati membri ° Termini ° Rinvio da parte di uno Stato membro dell' entrata in vigore di nuovi corsi di laurea, avente l' effetto di privare taluni diplomi di laurea del beneficio dell' equipollenza dei medesimi ° Inammissibilità
(Direttiva del Consiglio 85/432, artt. 1, 2 e 5)
Massima
Viene meno agli obblighi ad esso imposti dalla direttiva 85/432, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico, e in particolare dagli artt. 1, 2 e 5 della medesima, uno Stato membro il quale, adottando in ritardo disposizioni di attuazione di quest' ultima, rinvia oltre i termini da essa stabiliti l' entrata in vigore di nuovi corsi di laurea, conformi alle prescrizioni della direttiva, con la conseguenza che taluni studenti seguiranno un corso di studi il quale, non essendo conforme alle suddette prescrizioni, li priverà del beneficio del riconoscimento reciproco dei diplomi di laurea. Orbene, la tardiva attuazione della direttiva non comportava automaticamente effetti del genere, in quanto sarebbe stato possibile organizzare un corso di formazione complementare per gli studenti che avessero iniziato i loro studi dopo la scadenza dei termini di attuazione, ma prima dell' attuazione effettiva.
Parti
Nella causa C-307/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Enrico Traversa ed Enrico Vesco, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare dalla Corte che la Repubblica italiana, avendo rinviato al 1 novembre 1990 il termine finale di attuazione del 1 ottobre 1987 stabilito dall' art. 5 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), e avendo mantenuto fino a tale data programmi di formazione in farmacia incompatibili con la direttiva summenzionata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva 85/432, e in particolare dagli artt. 1, 2 e 5 della medesima,
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 14 dicembre 1995, in occasione della quale la Commissione e la Repubblica italiana erano rappresentate, rispettivamente, dai signori Enrico Vesco e Pier Giorgio Ferri,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del medesimo giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 21 novembre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare dalla Corte che la Repubblica italiana, avendo rinviato al 1 novembre 1990 il termine finale di attuazione del 1 ottobre 1987 stabilito dall' art. 5 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 34), e avendo mantenuto fino a tale data programmi di formazione in farmacia incompatibili con la direttiva summenzionata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva 85/432, e in particolare dagli artt. 1, 2 e 5 della medesima.
2 L' art. 1 della direttiva 85/432 impone agli Stati membri di garantire che i titolari dei diplomi conformi ai requisiti di cui all' art. 2 siano abilitati all' accesso e all' esercizio di un certo numero di attività rientranti nel settore farmaceutico, ferma restando se del caso l' esigenza di un' esperienza professionale complementare. L' art. 2 di tale direttiva impone ai medesimi di subordinare il rilascio dei diplomi in farmacia a certi requisiti minimi concernenti la preparazione, vale a dire a un ciclo di formazione che si estenda almeno per una durata di cinque anni, ivi compresi almeno sei mesi di tirocinio. L' art. 5 prevede che gli Stati membri prendano le misure necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1 ottobre 1987.
3 Tale direttiva veniva recepita in Italia con decreto del presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, recante modificazioni all' ordinamento universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche (GURI n. 109 del 12 maggio 1989). Dall' art. 2 di tale decreto risulta che le facoltà di farmacia disponevano, per la modifica dei loro ordinamenti didattici, di un termine che sarebbe scaduto il 1 novembre 1990. L' art. 3 precisa che, quando le facoltà si fossero adeguate al nuovo ordinamento, gli studenti già iscritti avrebbero potuto completare gli studi previsti dal precedente ordinamento dei loro corsi.
4 Con lettera 28 novembre 1991, la Commissione informava la Repubblica italiana che essa riteneva incompatibili con la direttiva 85/432 l' art. 3 del decreto presidenziale nonché il termine di cui all' art. 2 del medesimo, in quanto esso consentiva agli studenti che avessero iniziato i loro studi di farmacia tra il 1 ottobre 1987 e il 1 novembre 1990 di completarli in base al precedente programma di formazione, incompatibile con i requisiti della direttiva. Essa invitava la Repubblica italiana a presentare le sue osservazioni entro due mesi, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE.
5 Poiché questa lettera non riceveva risposta, in data 23 dicembre 1992 la Commissione formulava un parere motivato con il quale invitava la Repubblica italiana ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla direttiva 85/432 entro due mesi dalla data di notifica.
6 Con lettera datata 27 aprile 1993 la Repubblica italiana informava la Commissione del fatto che essa considerava giustificato il ritardo nel recepimento in considerazione della struttura dell' ordinamento didattico universitario italiano e proponeva di ricercare, unitamente alla Commissione, una soluzione transitoria per disciplinare il caso degli studenti che avevano cominciato i loro studi di farmacia tra il 1 ottobre 1987 e il 1 novembre 1990.
7 Con lettera datata 3 agosto 1993 la Commissione chiedeva alla Repubblica italiana precisazioni in merito a questa proposta di soluzione transitoria ma, non avendo ricevuto nessuna risposta, proponeva infine il presente ricorso.
8 A sostegno del ricorso la Commissione deduce che il rinvio, operato mediante il decreto 31 ottobre 1988, al 1 novembre 1990 dell' obbligo di rendere tutti gli ordinamenti didattici delle facoltà italiane di farmacia conformi alla direttiva 85/432 e la possibilità, per gli studenti, di intraprendere fino a tale data una formazione disciplinata dalla normativa precedente quella del decreto hanno fatto sì che gli studenti iscritti alle suddette facoltà potessero ancora seguire un corso di studi in farmacia, non conforme tuttavia al diritto comunitario.
9 Secondo la Commissione, tale situazione pone problemi sia di principio sia pratici. Il fatto che taluni studenti abbiano seguito, dopo il 1 ottobre 1987, il programma didattico precedentemente impartito osta al riconoscimento del loro diploma in applicazione della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/433/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli in farmacia e comportante misure destinate ad agevolare l' esercizio effettivo del diritto di stabilimento per talune attività nel settore farmaceutico (GU L 253, pag. 37). L' art. 6 della detta direttiva, riguardante i diritti acquisiti, non è loro applicabile in quanto esso concerne solo i diplomi che attestano una formazione conclusa o prima dell' applicazione della direttiva 85/432 o dopo l' applicazione della direttiva, ma iniziata prima di tale applicazione, cioè anteriormente al 1 ottobre 1987. Peraltro, le autorità degli altri Stati membri non possono più fare affidamento sull' equivalenza della legislazione italiana in materia di formazione dei farmacisti. Ciò pregiudica l' obiettivo della direttiva 85/433, che è il riconoscimento reciproco dei titoli professionali in farmacia.
10 La Repubblica italiana contesta la ricevibilità del ricorso. Essa ammette di aver trasposto in ritardo la direttiva 85/432, ma afferma che era impossibile conferire efficacia retroattiva alle norme di attuazione. La situazione che ne deriva sarebbe solo la conseguenza del ritardo nel recepimento e non dovrebbe costituire un inadempimento autonomo. Poiché solo la trasposizione tardiva può costituire oggetto di ricorso, quest' ultimo sarebbe irricevibile in quanto proposto molto tempo dopo la cessazione dell' inadempimento, cioè dopo l' attuazione.
11 L' eccezione di irricevibilità sollevata dalla Repubblica italiana è strettamente connessa a una questione concernente il merito della controversia, vale a dire la definizione dell' oggetto del ricorso. Occorre pertanto esaminarle insieme.
12 A tal proposito, l' argomento dedotto dalla Repubblica italiana non può essere accolto.
13 Dalla lettera di diffida, così come dal parere motivato e dal ricorso si evince con chiarezza che il comportamento contestato alla Repubblica italiana consiste nell' aver permesso agli studenti che avevano iniziato i loro studi tra il 1 ottobre 1987 e il 1 novembre 1990 di concluderli secondo un ordinamento didattico non conforme alla direttiva 85/432. Non può parlarsi, in tal caso, di un' ineluttabile conseguenza del ritardo nell' attuazione poiché, pur avendo recepito la direttiva solo il 31 ottobre 1988, la Repubblica italiana aveva ancora la possibilità di limitare le conseguenze pregiudizievoli del detto ritardo.
14 Benché infatti, all' atto dell' invio della lettera di diffida o del parere motivato, la Repubblica italiana non potesse più stabilire retroattivamente un diverso termine d' adeguamento degli ordinamenti didattici, essa tuttavia aveva sempre la possibilità di organizzare un corso di formazione complementare conforme alla direttiva per gli studenti che avevano iniziato i loro studi tra il 1 ottobre 1987 e il 1 novembre 1990, e ciò tanto più facilmente poiché, a tali date, essi verosimilmente non li avevano ancora terminati.
15 Da quanto esposto discende che la Repubblica italiana, avendo rinviato al 1 novembre 1990 il termine finale di attuazione del 1 ottobre 1987 stabilito dall' art. 5 della direttiva 85/432 e avendo mantenuto fino a tale data programmi di formazione in farmacia incompatibili con la direttiva summenzionata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva 85/432, e in particolare dagli artt. 1, 2 e 5 della medesima.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alla spese, se ne è stata fatta domanda. La Commissione ha chiesto la condanna della Repubblica italiana alle spese. Poiché quest' ultima è rimasta soccombente, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La Repubblica italiana, avendo rinviato al 1 novembre 1990 il termine finale di attuazione del 1 ottobre 1987 stabilito dall' art. 5 della direttiva del Consiglio 16 settembre 1985, 85/432/CEE, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti talune attività nel settore farmaceutico, e avendo mantenuto fino a tale data programmi di formazione in farmacia incompatibili con la direttiva summenzionata, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dalla direttiva 85/432, e in particolare dagli artt. 1, 2 e 5 della medesima.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy