Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Legge da applicare ° Pubblico dipendente di uno Stato membro in servizio nel territorio di un altro Stato membro il quale, al momento della risoluzione del contratto di impiego, venga retroattivamente qualificato come lavoratore subordinato ordinario al fine di fruire retroattivamente di prestazioni previdenziali ° Legge dello Stato membro datore di lavoro
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 13, n. 2, lett. d)]
2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Disoccupazione ° Lavoratore diverso dal lavoratore frontaliero in disoccupazione completa che risieda nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato di occupazione ° Diritto alle prestazioni dello Stato di occupazione ° Presupposti ° Diritto conferito ai pubblici dipendenti
[Regolamento del Consiglio n. 1408/71, art. 71, n. 1, lett. b), sub i)]
Massima
1. Il pubblico dipendente di uno Stato membro in servizio nel territorio di un altro Stato membro il quale, al momento della risoluzione del contratto d' impiego, venga fittiziamente considerato con effetto retroattivo dal primo Stato membro come se avesse svolto la sua attività in qualità di lavoratore subordinato e non di pubblico dipendente, al fine di consentirgli di fruire delle indennità di disoccupazione e delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità, è soggetto alla legge dello Stato membro cui è sottoposta l' amministrazione dalla quale dipende, conformemente all' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, nella versione coordinata dal regolamento n. 2001/83. Siffatta qualificazione retroattiva non può infatti comportare che all' interessato venga applicata una disposizione del regolamento diversa da quella che si applicava durante il periodo di occupazione.
2. L' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, che risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato competente, può ottenere le prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato competente qualora si iscriva nelle liste degli uffici di collocamento del detto Stato e si sottoponga al loro controllo. Tale diritto a prestazioni non può essere inficiato dalla residenza dell' interessato all' estero, in quanto la detta disposizione riguarda proprio i disoccupati che non risiedono nel territorio dello Stato membro competente, e si applica al pubblico dipendente disoccupato, in quanto il fatto che i pubblici dipendenti vengano considerati dall' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento come una categoria distinta allo scopo di individuare la normativa che va loro applicata non li priva dello status di lavoratori subordinati ai fini dell' applicazione di altre disposizioni del regolamento.
Parti
Nel procedimento C-308/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour du Travail di Liegi (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra
Office national de l' emploi (Onem)
e
Heidemarie Naruschawicus,
domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris (relatore), presidente di sezione, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la signora Naruschawicus, dagli avv.ti Christiane Theysgens e Benoît Lespire, del foro di Liegi;
° per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico in qualità di agente,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 12 ottobre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 15 novembre 1994, giunta alla Corte il 22 novembre successivo, la Cour du travail di Liegi ha sollevato, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a) e d), e 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra l' Office national de l' emploi (in prosieguo: l' "ONEM"), appellante nel processo a quo, e la signora Naruschawicus, appellata, relativa al provvedimento con cui l' ispettore regionale ha negato alla signora Naruschawicus le indennità di disoccupazione.
3 Dagli atti di causa emerge che la signora Naruschawicus, cittadina belga, ha lavorato a tempo pieno presso le Forze armate belghe in Germania (in prosieguo: le "FBG") dal 1 giugno 1981 al 20 aprile 1991. Durante tale periodo risiedeva in Germania ma, in quanto pubblico dipendente, con domicilio legale a Blégny in Belgio. Dal 1 luglio 1991 è stata riassunta dalle FBG come operaia a tempo parziale.
4 Pur continuando a risiedere in Germania, la signora Naruschawicus ha chiesto all' ufficio regionale del lavoro di Liegi, competente a motivo del luogo del suo domicilio legale, le indennità di disoccupazione a decorrere dal 22 aprile 1991. Essa si è assoggettata al controllo sui disoccupati, svolto dal detto ufficio, recandosi periodicamente da Arnsberg (Germania), luogo della sua residenza, a Liegi.
5 La signora Naruschawicus otteneva le dette indennità dal 22 aprile 1991 e le percepiva sino al 30 giugno 1991. Tuttavia, con provvedimento 21 novembre 1991, l' ispettore regionale l' ha privata retroattivamente delle indennità a decorrere dal 22 aprile 1991, chiedendo il rimborso delle indennità percepite sino ad allora in quanto l' interessata, non avendo la residenza effettiva in Belgio, non era disponibile sul mercato generale del lavoro.
6 La signora Naruschawicus ha impugnato il provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Liegi. Con sentenza 25 febbraio 1993, il Tribunal ha statuito che aveva diritto alle indennità di disoccupazione erogate dall' ONEM.
7 Tale ente ha interposto appello dinanzi alla Cour du travail di Liegi, che si è interrogata sull' interpretazione degli artt. 13, n. 2, lett. a) e d), e 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71.
8 L' art. 13, n. 2, dispone:
"Con riserva degli articoli da 14 a 17:
a) la persona che esercita un' attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato o se l' impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;
(...)
d) gli impiegati pubblici e il personale assimilato sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l' amministrazione da cui essi dipendono;
(...)".
9 L' art. 71, n. 1, lett. b), del regolamento n. 1408/71 conferisce al lavoratore non frontaliero disoccupato il quale, nel corso della sua ultima occupazione, risiedeva nel territorio di uno Stato membro diverso da quello competente, la possibilità di fruire delle prestazioni di disoccupazione secondo la normativa dello Stato competente [caso sub i)] ovvero dello Stato di residenza [caso sub ii)].
10 In particolare, l' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), dispone:
"un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione parziale, accidentale o completa, il quale rimane a disposizione del datore di lavoro o degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio; tali prestazioni sono erogate dall' istituzione competente".
11 Nell' ordinanza di rinvio, la Cour du travail di Liegi osserva anzitutto che, durante l' occupazione dell' appellata nel giudizio a quo, lo Stato belga (il ministero della Difesa) ha versato, come datore di lavoro, i contributi previdenziali all' ONEM, con la conseguenza che lo Stato competente ai sensi del regolamento n. 1408/71 è il Regno del Belgio.
12 Il giudice a quo osserva tuttavia che la peculiarità della fattispecie è dovuta al fatto che, durante la sua occupazione, l' appellata era pubblico dipendente del ministero della Difesa mentre, al momento della risoluzione del contratto, è stata fittiziamente considerata dal detto ministero come se avesse lavorato in qualità di lavoratrice subordinata; a questo proposito, l' interessata ha ricevuto l' attestato "modello B" previsto dalla legge belga. Lo scopo di tale qualificazione retroattiva era di consentirle di aver diritto alle indennità di disoccupazione e di fruire delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità. Se l' appellata fosse considerata come lavoratrice subordinata dall' inizio della sua attività lavorativa, la legge da applicare sarebbe quella tedesca, ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. a), del regolamento, mentre, se fosse considerata pubblico dipendente o equiparata, la legge da applicare sarebbe quella belga, ai sensi dell' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento.
13 La Cour du travail di Liegi ritiene poi che, nell' ipotesi in cui vada applicata la legge belga, occorra ancora precisare cosa vada inteso per disponibilità ai sensi dell' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento, ed in particolare se l' iscrizione presso i competenti uffici di collocamento sia sufficiente ovvero se l' indisponibilità sia presunta juris et de jure a motivo della residenza effettiva fuori del territorio nazionale.
14 Il giudice a quo ha pertanto deciso di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se si debba stabilire sulla scorta dell' art. 13, n. 2, lett. a) o lett. d), del regolamento n. 1408/71, la legge da applicare a un lavoratore pubblico dipendente di uno Stato membro, in particolare dello Stato belga (ministero della Difesa), che presta servizio nel territorio di un altro Stato membro, nella fattispecie lo Stato tedesco, nel cui territorio il detto lavoratore risiede effettivamente e che al momento della risoluzione del contratto di lavoro viene retroattivamente qualificato come lavoratore subordinato per potergli riconoscere il diritto alle indennità di disoccupazione e a fruire delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità.
2) Se l' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del citato regolamento vada interpretato nel senso che il lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, può ottenere le prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato competente a prescindere dal requisito di residenza purché si iscriva nella lista delle persone in cerca di occupazione presso l' ufficio di collocamento dell' ente competente anche se, data la lontananza, è meno disponibile a rispondere alle offerte di lavoro provenienti dal medesimo ufficio e non può essere sottoposto a controllo dall' ufficio competente del detto ente per accertare se possiede i requisiti per l' erogazione dell' indennità.
3) Se un lavoratore belga residente da oltre dieci anni in Germania, dove ha lavorato alle dipendenze dello Stato belga, datore di lavoro che lo riassume dopo alcuni mesi di disoccupazione completa, non possa esser equiparato al lavoratore di cui all' art. 71, n. 1, lett. b), tenuto conto dei vincoli personali e professionali particolari stretti con lo Stato competente".
15 Prima di esaminare le questioni pregiudiziali occorre osservare che l' art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 esclude dal suo ambito di applicazione ratione materiae i regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale equiparato. Tuttavia, dagli atti di causa emerge che il giudice a quo considera che la signora Naruschawicus, in quanto pubblico dipendente dello Stato belga, non era assoggettata ad un regime speciale dei pubblici dipendenti sull' assicurazione contro la disoccupazione, bensì a quello che in forza del diritto belga si applica in via generale ai lavoratori subordinati.
La prima questione
16 Con tale questione il giudice nazionale chiede se la normativa da applicare ad un lavoratore pubblico dipendente di uno Stato membro, che svolge la sua attività lavorativa nel territorio di un altro Stato membro, il quale, al momento della risoluzione del contratto di lavoro, venga fittiziamente considerato con effetto retroattivo dal primo Stato membro come se avesse svolto la sua attività in qualità di lavoratore subordinato e non di pubblico dipendente, al fine di consentirgli di aver diritto alle indennità di disoccupazione e di fruire delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità, debba essere individuata sulla scorta dell' art. 13, n. 1, lett. a) o d), del regolamento n. 1408/71.
17 Dagli atti di causa emerge che la signora Naruschawicus era pubblico dipendente sino al momento della risoluzione del contratto di impiego. Pertanto, sino a tale data, la normativa da applicare alla signora Naruschawicus era quella determinata dall' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71. Tale normativa era quindi quella cui era sottoposta l' amministrazione da cui dipendeva la signora Naruschawicus, e cioè la legge belga.
18 Tale conclusione e le conseguenze che ne derivano in forza dell' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71 non possono essere inficiate dal fatto che, al momento della risoluzione del contratto, l' interessata è stata retroattivamente e fittiziamente qualificata dallo Stato suo datore di lavoro come se avesse lavorato in qualità di lavoratrice subordinata al fine di consentirle di fruire delle indennità di disoccupazione e delle prestazioni malattia-invalidità.
19 La prima questione va quindi risolta dichiarando che il regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che la legge da applicare al pubblico dipendente di uno Stato membro in servizio nel territorio di un altro Stato membro, il quale, al momento della risoluzione del contratto di impiego, venga fittiziamente considerato con effetto retroattivo dal primo Stato membro come se avesse svolto la sua attività in qualità di lavoratore subordinato e non di pubblico dipendente, al fine di consentirgli di fruire delle indennità di disoccupazione e delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità, dev' essere individuata sulla scorta dell' art. 13, n. 2, lett. d), del detto regolamento.
La seconda questione
20 Con tale questione il giudice nazionale intende accertare se l' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 vada interpretato nel senso che il lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, che risiede nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato competente, può ottenere le prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato competente qualora si iscriva nelle liste degli uffici di collocamento del medesimo Stato anche se, data la lontananza, è meno disponibile alle offerte di lavoro provenienti da tali uffici e non può essere sottoposto al controllo degli organi competenti del detto Stato per accertare se possiede i requisiti per l' erogazione delle indennità.
21 Va osservato anzitutto che il fatto che i pubblici dipendenti vengano citati come categoria distinta dall' art. 13, n. 2, lett. d), del regolamento n. 1408/71, allo scopo di individuare la normativa che va loro applicata, non li priva dello status di lavoratori subordinati, nozione più ampia, ai fini dell' applicazione di altre disposizioni del medesimo regolamento (v., in tal senso, sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, Van Poucke, Racc. pag. I-1101, punti 17 e 18).
22 Pertanto l' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 si applica ai pubblici dipendenti analogamente a quanto avviene per quanto riguarda qualsiasi lavoratore subordinato.
23 Ai sensi di tale disposizione "un lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione (...) completa, il quale rimane a disposizione (...) degli uffici di lavoro nel territorio dello Stato competente, beneficia delle prestazioni secondo le disposizioni della legislazione di tale Stato, come se risiedesse nel suo territorio (...)".
24 Quest' ultima disposizione non precisa però come venga soddisfatta la condizione di disponibilità.
25 Tuttavia, si deve rilevare immediatamente che il fatto che il lavoratore interessato risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato competente non osta all' applicazione di tale disposizione, ma costituisce anzi un presupposto della sua applicazione.
26 Di conseguenza, le circostanze che devono ricorrere affinché sia soddisfatta la condizione relativa alla disponibilità non possono avere l' effetto, diretto o indiretto, di obbligare il lavoratore a cambiare residenza.
27 Alla luce di tali considerazioni, si deve rilevare che un lavoratore del genere resta a disposizione degli uffici di collocamento nel territorio dello Stato competente qualora si iscriva presso questi ultimi nelle liste di collocamento (v., in tal senso, sentenza 27 maggio 1982, causa 227/81, Aubin, Racc. pag. 1991, punto 20) e si sottoponga al controllo degli uffici competenti del detto Stato.
28 Visto quanto precede, la seconda questione va risolta dichiarando che l' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, che risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato competente, può ottenere le prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato competente qualora si iscriva nelle liste degli uffici di collocamento del detto Stato e si sottoponga al loro controllo.
La terza questione
29 Tale questione è stata sollevata nell' ipotesi in cui un lavoratore come la signora Naruschawicus fosse in linea di principio escluso dall' ambito di applicazione dell' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71. Dalle soluzioni della prima e della seconda questione pregiudiziale si desume che una persona che si trovi nella situazione dell' appellata nel processo a quo rientra nell' ambito d' applicazione della detta disposizione.
30 Non occorre pertanto risolvere la terza questione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Liegi con ordinanza 15 novembre 1994, dichiara:
1) Il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione coordinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, dev' essere interpretato nel senso che la legge da applicare al pubblico dipendente di uno Stato membro in servizio nel territorio di un altro Stato membro, il quale, al momento della risoluzione del contratto di impiego, venga fittiziamente considerato con effetto retroattivo dal primo Stato membro come se avesse svolto la sua attività in qualità di lavoratore subordinato e non di pubblico dipendente, al fine di consentirgli di fruire delle indennità di disoccupazione e delle norme sull' assicurazione malattia-invalidità, dev' essere individuata sulla scorta dell' art. 13, n. 2, lett. d), del detto regolamento.
2) L' art. 71, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 1408/71 dev' essere interpretato nel senso che il lavoratore subordinato diverso dal lavoratore frontaliero, in disoccupazione completa, che risieda nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dello Stato competente, può ottenere le prestazioni di disoccupazione erogate dallo Stato competente qualora si iscriva nelle liste degli uffici di collocamento del detto Stato e si sottoponga al loro controllo.
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