Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Vantaggi sociali ° Nozione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1612/68, art. 7, n. 2]
2. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Legislazione di uno Stato membro che concede ai cittadini nazionali, durante la sospensione per servizio militare del loro rapporto di lavoro nel settore pubblico, la prosecuzione del versamento a loro favore dei contributi a carico del lavoratore e a carico del datore di lavoro per l' assicurazione vecchiaia complementare ° Vantaggio escluso dall' ambito di applicazione dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68, in quanto concesso per compensare le conseguenze del servizio militare ° Vantaggio non reclamabile dai cittadini degli altri Stati membri
(Regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 7, nn. 1 e 2)
Massima
1. Per vantaggi sociali, ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, vanno intesi tutti i vantaggi che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità nell' ambito della Comunità.
2. L' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, che presta in quest' ultimo Stato il servizio militare e il cui rapporto di lavoro nel settore pubblico di un altro Stato membro è di conseguenza sospeso, non ha diritto a che, durante tale sospensione, continuino ad essere versati a suo favore, come se lavorasse, i contributi a carico del datore di lavoro e a carico del lavoratore all' assicurazione vecchiaia complementare a cui esso è iscritto nello Stato membro sede dell' occupazione, anche se quest' ultimo riconosce un siffatto diritto ai propri cittadini nelle stesse circostanze.
Infatti, la prosecuzione del versamento di contributi all' assicurazione vecchiaia complementare durante un periodo di sospensione del rapporto di lavoro di cui beneficiano i cittadini dello Stato membro di cui trattasi costituisce un vantaggio che il legislatore ha istituito per compensare in parte, per i cittadini chiamati a prestare servizio militare, le conseguenze di quest' ultimo. Essa non avviene in forza di un obbligo legale o contrattuale che gravi sul datore di lavoro quanto alle condizioni di impiego e di lavoro ai sensi del citato art. 7, n. 1, e non può essere considerata come un vantaggio concesso al lavoratore nazionale in ragione del suo status obiettivo di lavoratore o del semplice fatto della sua residenza sul territorio nazionale, ossia come un vantaggio sociale ai sensi del n. 2 dello stesso articolo.
Parti
Nel procedimento C-315/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Arbeitsgericht di Bielefeld (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Peter de Vos
e
Stadt Bielefeld,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn (relatore) e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: R. Grass
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la Stadt Bielefeld, dalla signora Marion Weike, Stadtverwaltungsdirektorin der Stadt Bielefeld, in qualità di agente,
° per il governo tedesco, dai signori Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell' Economia, e Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
° per il governo svedese, dalla signora Lotty Nordling, raettschef, in qualità di agente,
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Christopher Docksey e Guenter Wilms, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione del giudice relatore,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 3 novembre 1994, pervenuta alla Corte il 29 novembre successivo, l' Arbeitsgericht di Bielefeld ha proposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale sull' interpretazione dell' art. 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2; in prosieguo: il "regolamento n. 1612/68").
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra il signor de Vos (in prosieguo: il "ricorrente"), cittadino belga, e la Stadt Bielefeld (in prosieguo: la "convenuta"), che lo ha alle sue dipendenze come aiuto ospedaliero (Oberarzt).
3 L' accordo collettivo del 4 novembre 1966 applicabile ai lavoratori dipendenti della Repubblica federale di Germania e dei Laender nonché ai dipendenti delle imprese municipalizzate e delle amministrazioni comunali (in prosieguo: l' "AC pensioni") prevede, per le persone che si trovano nella posizione del ricorrente, un' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti presso la Versorgungsanstalt des Bundes und der Laender (istituto di previdenza della Repubblica federale e dei Laender, in prosieguo: il "VBL"). Conformemente all' art. 29 dello Statuto del VBL, il datore di lavoro versa ogni mese a tale ente contributi per il lavoratore dipendente.
4 Dal 29 marzo 1993 al 1 marzo 1994, il ricorrente ha prestato servizio militare nell' esercito belga. Durante tale periodo la convenuta non ha versato contributi per il ricorrente al VBL. Tale istituto ha quindi sospeso dall' assicurazione il ricorrente dal 28 marzo 1993 al 2 marzo 1994.
5 Risulta dagli atti che, ai sensi dell' art. 1 del Wehrpflichtgesetz (legge sul servizio militare, BGBL 1994, I, pag. 1505), tutti i cittadini tedeschi che abbiano compiuto i 18 anni di età sono tenuti a prestare servizio militare.
6 L' art. 1 del Gesetz ueber den Schutz des Arbeitsplatzes bei Einberufung zum Wehrdienst (legge sulla protezione dell' impiego in occasione della chiamata alle armi; in prosieguo: l' "APSG", BGBL 1980, I, pag. 425) prevede:
"Articolo 1
1) Qualora un lavoratore sia chiamato a prestare servizio militare di leva o richiamato alle armi, il suo rapporto di lavoro è sospeso durante tale periodo.
2) Qualora si tratti di un dipendente del settore pubblico, il datore di lavoro è tenuto a continuare a versargli lo stipendio per il periodo durante il quale egli presta servizio militare così come avviene durante le ferie del lavoratore dipendente. Non fanno parte dello stipendio i vantaggi specifici accordati al dipendente in occasione delle ferie.
(...)".
7 L' art. 14 a dell' APSG dispone poi:
"1) La chiamata alle armi o il richiamo non incide sull' esistenza di un' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti per dipendenti del settore pubblico. Ciò avviene anche qualora tale assicurazione complementare sia garantita da un' assicurazione di importo più elevato o in altro modo.
2) Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi (quota parte a carico del datore di lavoro e quota parte a carico del lavoratore) durante il periodo di servizio militare, e ciò per l' ammontare che avrebbe dovuto essere corrisposto nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della chiamata alle armi.
Al termine del servizio militare, il datore di lavoro segnala al ministro federale della Difesa o al servizio da esso designato i contributi relativi al periodo di prestazione del servizio militare al fine di ottenerne il rimborso.
La seconda frase non si applica al caso di cui all' art. 1, n. 2.
Le domande di rimborso debbono essere presentate nel corso dell' anno successivo al termine del servizio militare. Le modifiche relative all' ammontare dei contributi che avvengono dopo il servizio militare non sono prese in considerazione".
8 Nell' ambito del ricorso proposto dinanzi all' Arbeitsgericht di Bielefeld, il ricorrente fa valere che la convenuta è tenuta a versare i contributi alla VBL per il periodo del suo servizio militare nell' esercito belga in forza dell' art. 48 del Trattato CE e dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68 che, a suo parere, vietano qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza tra i lavoratori degli Stati membri.
9 Ai sensi dell' art. 7 del regolamento n. 1612/68,
"1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni di impiego e di lavoro, in particolare in materia di retribuzione, licenziamento, reintegrazione professionale o ricollocamento se disoccupato.
2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.
(...)".
10 Ritenendo che la controversia ponesse questioni di interpretazione del diritto comunitario, l' Arbeitsgericht di Bielefeld ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, debba interpretarsi nel senso che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro, occupato sul territorio di un altro Stato membro, abbia diritto a che continuino ad essere versati i contributi (quota a carico del lavoratore e quota a carico del datore di lavoro) all' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti per dipendenti del settore pubblico, in misura pari all' ammontare che avrebbe dovuto essere versato nel caso in cui il rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della chiamata alle armi del lavoratore, allorché ai cittadini di tale Stato dipendenti del settore pubblico spetti per legge tale diritto se prestano il servizio militare nello Stato stesso".
11 La convenuta e il governo tedesco hanno sostenuto, in sostanza, che l' obbligo del datore di lavoro di continuare a versare i contributi per i dipendenti del settore pubblico che prestano servizio militare è inseparabile dall' obbligo del ministro federale della Difesa, previsto dall' APSG, di rimborsare al datore di lavoro i contributi versati. Ora, quest' ultimo obbligo di rimborso discende dal dovere di sollecitudine che incombe alla Repubblica federale di Germania nei confronti di coloro che sono chiamati alle armi e non costituisce, di conseguenza, un obbligo derivante dal contratto di lavoro. Al riguardo, essi ritengono in particolare che la sentenza della Corte 15 ottobre 1969, causa 15/69, Ugliola (Racc. pag. 363), riguardasse una fattispecie diversa.
12 Il governo tedesco fa valere inoltre che l' obbligo del datore di lavoro di continuare a versare, durante il periodo del servizio militare, all' assicurazione complementare contrattuale vecchiaia e superstiti, contributi di cui esso può chiedere poi il rimborso al ministro federale della Difesa è stato previsto solo per motivi di tecnica amministrativa.
13 Il governo svedese asserisce dal canto suo che i contributi versati, direttamente o indirettamente, quando un lavoratore presta servizio militare debbono essere considerati come un compenso per tale servizio, e in nessun caso come una condizione di impiego o di lavoro né come un vantaggio sociale, applicabile ai lavoratori degli altri Stati membri che si trovino nelle stesse condizioni dei cittadini nazionali.
14 Va esaminato anzitutto se, ai fini dell' applicazione dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, il sistema che garantisce la prosecuzione del versamento dei contributi dell' assicurazione vecchiaia e superstiti, qualora un lavoratore presti servizio militare, così come esso è previsto dalla normativa tedesca, presenti un nesso con le condizioni di impiego e di lavoro dell' interessato.
15 Al riguardo, occorre constatare che, in linea di principio, il contributo padronale all' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti fa parte della retribuzione, dato che si tratta di un vantaggio finanziario concesso dal datore di lavoro, in forza dell' AC pensioni, al lavoratore in base al rapporto di lavoro. Tuttavia, quando tale lavoratore adempie i propri obblighi militari, l' efficacia del contratto di lavoro è sospesa. Ne consegue che è sospeso anche l' obbligo del datore di lavoro di versare i contributi nell' ambito del contratto di lavoro.
16 Se, ai sensi dell' art. 14 a, n. 2, il datore di lavoro deve continuare a versare contributi (quota parte a carico del datore di lavoro e quota parte a carico del lavoratore) durante il periodo del servizio militare, e ciò per l' importo che avrebbe dovuto essere corrisposto se l' efficacia del contratto di lavoro non fosse stata sospesa a seguito della chiamata alle armi, non è men vero che tale obbligo del datore di lavoro non è legato al contratto di lavoro.
17 Come l' avvocato generale ha osservato al paragrafo 33 delle sue conclusioni, la presente controversia si distingue così da quella che ha dato luogo alla citata sentenza Ugliola. Mentre, in quest' ultima, l' art. 6 dell' APSG imponeva al datore di lavoro di tener conto dell' assenza dovuta al servizio militare, prevedendo in particolare che il tempo trascorso sotto le armi dovesse essere preso in considerazione ai fini della durata del servizio nell' impresa, l' obbligo derivante dall' art. 14 a, n. 2, dell' APSG non rientra, nella fattispecie in esame nella causa principale, nell' ambito delle condizioni di impiego e di lavoro. Infatti, il ruolo del datore di lavoro in forza di tale disposizione è limitato a una collaborazione con l' amministrazione federale, consistente nell' anticipare per conto di quest' ultima, per motivi di tecnica amministrativa, i contributi che sarebbero stati a suo carico e a carico del lavoratore se il rapporto di lavoro non fosse stato sospeso.
18 Occorre pertanto riconoscere che la prosecuzione del versamento dei contributi all' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti, quale prevista dalla normativa tedesca, non avviene in forza di un obbligo legale o contrattuale a cui sia assoggettato il datore di lavoro quanto alle condizioni di impiego e di lavoro, ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, ma costituisce un vantaggio che lo Stato stesso accorda ai cittadini chiamati alle armi per compensare in parte le conseguenze derivanti dal loro obbligo di prestare il servizio militare.
19 Alla luce di quanto sopra, si deve esaminare la questione se, in forza dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, uno Stato membro debba riconoscere un siffatto vantaggio ai cittadini degli altri Stati membri che siano occupati sul suo territorio, qualora essi adempiano i loro obblighi militari nei confronti del proprio Stato.
20 Al riguardo, la Corte ha già dichiarato che per vantaggi sociali vanno intesi tutti i vantaggi che, connessi o no ad un contratto di lavoro, sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali, in ragione del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale, e la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati membri risulta quindi atta a facilitare la loro mobilità nell' ambito della Comunità (sentenze 31 maggio 1979, causa 207/78, Even, Racc. pag. 2019, punto 22, e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011, punto 18).
21 Come è stato precedentemente considerato, un vantaggio come quello risultante dalla normativa tedesca per talune categorie di lavoratori nazionali mira a compensare in parte, per i cittadini chiamati alle armi, le conseguenze derivanti dal loro obbligo di prestare servizio militare.
22 Un vantaggio siffatto, che si ricollega essenzialmente al compimento del servizio militare, non può pertanto essere considerato concesso al lavoratore nazionale in relazione alla sua qualifica di lavoratore o al semplice fatto della sua residenza nel territorio nazionale e, di conseguenza, non risponde alle caratteristiche essenziali dei vantaggi sociali di cui all' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.
23 Si deve pertanto risolvere la questione sollevata dichiarando che l' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1612/68 dev' essere interpretato nel senso che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro e occupato sul territorio di un altro Stato membro, non ha diritto a che i contributi all' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti dei dipendenti del settore pubblico (quota parte a carico del datore di lavoro e quota parte a carico del lavoratore) continuino ad essere versati per l' ammontare che avrebbe dovuto essere versato se il suo rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della sua chiamata alle armi, qualora un siffatto diritto sia riconosciuto a un cittadino di tale Stato che lavori nel settore pubblico e che presti servizio militare nello Stato stesso.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
24 Le spese sostenute dai governi tedesco e svedese nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Arbeitsgericht di Bielefeld con ordinanza 3 novembre 1994, dichiara:
L' art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità, dev' essere interpretato nel senso che un lavoratore, cittadino di uno Stato membro e occupato sul territorio di un altro Stato membro, non ha diritto a che i contributi all' assicurazione complementare vecchiaia e superstiti dei dipendenti del settore pubblico (quota parte a carico del datore di lavoro e quota parte a carico del lavoratore) continuino ad essere versati per l' ammontare che avrebbe dovuto essere versato se il suo rapporto di lavoro non fosse stato sospeso a seguito della sua chiamata alle armi, qualora un siffatto diritto sia riconosciuto a un cittadino di tale Stato che lavori nel settore pubblico e che presti servizio militare nello Stato stesso.
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