Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni in materia sociale ° Deroghe ° Veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana ° Nozione
[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 3820/85, art. 4, punto 6]
2. Trasporti ° Trasporti su strada ° Disposizioni in materia sociale ° Settori esclusi dall' ambito d' applicazione del regolamento n. 3820/85 ° Competenza degli Stati membri ad adottare disposizioni in materia di tempo di guida
(Regolamento del Consiglio n. 3820/85)
Massima
1. L' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretato, allorché include tra le categorie di trasporti esclusi dal campo d' applicazione del regolamento quelli effettuati per mezzo di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana", nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
2. Nei settori che non rientrano nella sfera di applicazione del regolamento n. 3820/85, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli Stati membri restano competenti ad emanare disposizioni in materia di tempo di guida.
Parti
Nel procedimento C-335/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dall' Amtsgericht di Recklinghausen (Germania) nel ricorso giurisdizionale contro una sanzione pecuniaria dinanzi ad esso proposto da
Hans Walter Mrozek,
Bernhard Jaeger,
domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1),
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: P. Léger
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo austriaco, dal signor Wolf Okresek, Ministerialrat presso il Bundeskanzleramt ° Verfassungsdienst °, in qualità di agente;
° per il governo del Regno Unito, dalla signora Lindsey Nicoll, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistita dal signor Nicholas Paines, barrister;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Goetz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor Nicholas Green, barrister, e della Commissione, rappresentata dal signor Goetz zur Hausen, all' udienza del 30 novembre 1995,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 gennaio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 31 ottobre 1994, pervenuta in cancelleria il 28 dicembre successivo, l' Amtsgericht di Recklinghausen ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione dell' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 370, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento").
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di un ricorso giurisdizionale contro un' ammenda di natura amministrativa irrogata ai signori Mrozek e Jaeger, ai quali si fa carico di aver violato la normativa tedesca relativa al tempo di lavoro dei conducenti.
3 Il regolamento stabilisce, nelle sezioni IV e V, la durata dei periodi di guida e di riposo. Tuttavia, secondo l' art. 4:
"Il presente regolamento non si applica ai trasporti effettuati a mezzo di:
(...)
6) veicoli adibiti ai servizi delle fognature, di protezione contro le inondazioni, dell' acqua, del gas, dell' elettricità, della rete stradale, della nettezza urbana, dei telegrafi, dei telefoni, delle spedizioni postali, della radiodiffusione, della televisione e della rilevazione di emittenti o riceventi di televisione o radio;
(...)".
4 I signori Mrozek e Jaeger sono funzionari della società Rethmann Entsorgungswirtschaft (in prosieguo: la "Rethmann"), con sede in Marl (Germania). Essi sono responsabili della ripartizione del lavoro a squadre tra i vari conducenti dell' impresa, nonché dei percorsi. Ad entrambi sono state irrogate ammende dallo Staatliches Gewerbeaufsichtsamt (amministrazione dell' ispettorato del lavoro e della manodopera) di Recklinghausen, per non aver organizzato gli orari di lavoro dei conducenti in conformità della Ausfuehrungsverordnung zur Arbeitszeitordnung (regolamento di applicazione delle norme relative al tempo di lavoro).
5 I trasporti in questione riguardavano, da un lato, rifiuti domestici particolari, come pile scariche e prodotti chimici, e, dall' altro, rifiuti industriali. Per i rifiuti domestici, la Rethmann ha concluso con taluni comuni o distretti contratti a lunga scadenza relativi allo smaltimento dei rifiuti. Essa provvede non solo alla raccolta, installando, a date determinate, contenitori ad uso degli abitanti, ma anche alla loro separazione e al loro smaltimento definitivo.
6 Nel ricorso proposto contro tali sanzioni pecuniarie dinanzi all' Amtsgericht di Recklinghausen i signori Mrozek e Jaeger hanno fatto valere che i trasporti erano effettuati da "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" ai sensi dell' art. 4, punto 6, del regolamento, di modo che erano esentati dagli obblighi imposti dallo stesso regolamento. Essi hanno inoltre sostenuto che l' eccezione prevista dalla normativa comunitaria escludeva allo stesso tempo l' emanazione di disposizioni nazionali in materia di tempo di guida.
7 L' Amtsgericht di Recklinghausen ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Come debba essere definita la nozione di 'servizio della nettezza urbana' di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) n. 3820/85.
a) Se con tale nozione si intenda esclusivamente il ritiro di rifiuti domestici, o anche il trasporto di rifiuti di stabilimenti industriali o commerciali.
b) Per quanto riguarda i rifiuti domestici:
aa) se nella deroga di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) n. 3820/85 sia ricompreso anche il ritiro di rifiuti particolari provenienti dal consumo domestico, come le pile, le vernici, i solventi ecc.;
bb) se la deroga valga solo per brevi trasporti nell' ambito di un comune, in particolare con riferimento al ritiro dei rifiuti casa per casa, o se essa comprenda anche trasporti più lunghi, ad esempio, fino a una discarica situata al di fuori del comune;
cc) se il trasporto venga privilegiato dall' art. 4, punto 6, del regolamento anche quando il ritiro delle immondizie avviene ad opera di un' impresa privata su incarico del comune.
c) Qualora la nozione in questione si estenda anche ai trasporti di rifiuti industriali:
aa) se essa comprenda il trasporto di rifiuti industriali di ogni tipo;
bb) se anche a questo riguardo l' art. 4, punto 6, del regolamento comprenda l' ipotesi di trasporti più lunghi, ad esempio, fino alle discariche.
d) Se l' art. 4, punto 6, comprenda anche i viaggi a vuoto dei veicoli, ad esempio, i viaggi di ritorno dalle discariche, senza carico.
e) Se tale disposizione comprenda anche i viaggi preparatori dei trasporti, effettuati, ad esempio, tra le diverse sedi di un' impresa al fine di cambiare veicoli o rimorchi.
2) Quale sia il rapporto tra il regime derogatorio di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) n. 3820/85 e le normative nazionali in materia di tempo di lavoro.
a) Qualora un viaggio sia ricompreso nella deroga di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) n. 3820/85, se sia ciononostante lecito che la normativa nazionale preveda ancora limiti di durata della guida;
b) ovvero se normative nazionali come l' Arbeitszeitordnung o l' Ausfuehrungsverordnung zur Arbeitszeitordnung siano inapplicabili a tali trasporti".
Sulla prima questione
8 Con tale questione, il giudice nazionale domanda in sostanza una definizione della nozione di "veicoli adibiti ai servizi della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento.
9 E' necessario, in primo luogo, ricordare che l' art. 4 del regolamento enumera talune categorie di trasporti escluse dal suo campo d' applicazione. Stabilendo, così, una deroga al regime generale, l' art. 4 non può essere interpretato in modo da estendere i suoi effetti al di là di quanto è necessario per assicurare la tutela degli interessi che mira a garantire. Inoltre, la portata delle deroghe previste dev' essere determinata tenendo conto delle finalità del regolamento (v. sentenza 25 giugno 1992, causa C-116/91, British Gas, Racc. pag. I-4071, punto 12).
10 In relazione agli interessi dei quali l' art. 4, punto 6, del regolamento vuole garantire la tutela, si deve osservare che le deroghe previste da questa disposizione si basano sulla natura dei servizi ai quali sono adibiti i veicoli. A questo proposito, risulta dall' elenco figurante all' art. 4, punto 6, del regolamento che i servizi considerati da questa disposizione costituiscono tutti servizi generali di interesse pubblico (sentenza British Gas, citata, punto 13).
11 Come risulta dal suo primo 'considerando' , il regolamento mira ad armonizzare le condizioni di concorrenza e a migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza stradale.
12 Tenuto conto di questi obiettivi, principalmente di quello relativo al miglioramento della sicurezza stradale, si deve interpretare la nozione di "servizio della nettezza urbana" nel senso che essa comprende soltanto la raccolta di rifiuti da un luogo nel quale sono stati collocati. I veicoli adibiti a questa attività effettuano tragitti limitati di breve durata, e quindi il trasporto riveste carattere accessorio rispetto alla raccolta. Il trasporto di rifiuti che non presenti queste caratteristiche non può essere ricompreso nella deroga. Spetta al giudice nazionale valutare in ogni fattispecie ad esso sottoposta se tale sia il caso.
13 Inoltre, dal momento che i servizi di cui all' art. 4, punto 6, sono di interesse generale, si devono definire rifiuti ai sensi della presente disposizione i rifiuti di natura tanto domestica quanto commerciale, così come rifiuti speciali, in quanto la loro rimozione risponde a un' esigenza di interesse generale. Questa interpretazione è del pari conforme all' obiettivo dell' armonizzazione delle condizioni di concorrenza, senza ostacolare, tuttavia, l' applicazione di disposizioni più specifiche relative a taluni tipi di rifiuti, quali l' art. 13, n. 1, lett. d), del regolamento, riguardante il trasporto di rifiuti di animali.
14 Nei limiti così definiti, sono ricompresi nell' art. 4, punto 6, del regolamento anche la circolazione a vuoto dei veicoli e il loro spostamento per la preparazione dei trasporti.
15 Infine, affinché i veicoli di cui trattasi fruiscano dell' esenzione, non è necessario che essi siano utilizzati direttamente dalle autorità pubbliche. Il regolamento n. 3820/85 ha lo scopo di rendere più flessibile il regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1969, n. 543, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 77, pag. 49). Contrariamente alla disposizione in luogo della quale subentra, vale a dire l' art. 4, punto 4, del regolamento n. 543/69, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 12 dicembre 1977, n. 2827, recante modifica del regolamento (CEE) n. 543/69 (GU L 334, pag. 1), l' art. 4, punto 6, del regolamento n. 3820/85 non fa più riferimento ai "veicoli utilizzati da altre autorità pubbliche per servizi pubblici". Conseguenza di questa modifica della lettera della disposizione è che possono beneficiare della deroga sia le autorità pubbliche sia le imprese private che effettuano, sotto il controllo delle prime, un servizio generale di interesse pubblico.
16 Si deve quindi risolvere la prima questione come segue: la nozione di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento dev' essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
Sulla seconda questione
17 Con tale questione, il giudice nazionale chiede se le disposizioni nazionali in materia di tempo di guida siano lecite nei settori esclusi dal campo d' applicazione della normativa comunitaria, come quelli previsti all' art. 4, punto 6, del regolamento.
18 Si deve rilevare che l' art. 4 del regolamento sottrae in maniera generale alcune categorie di trasporti alla normativa comunitaria. Per queste categorie di trasporti, il regolamento non si prefigge un' armonizzazione delle disposizioni sociali e quindi gli Stati membri sono rimasti competenti a disciplinarle.
19 Questa interpretazione è confortata dal quattordicesimo 'considerando' del regolamento, a tenore del quale la normativa comunitaria in tema di durata della guida "non può pregiudicare le regolamentazioni nazionali che obbligano il conducente a guidare il veicolo soltanto finché sia in grado di farlo in piena sicurezza".
20 Si deve quindi risolvere la seconda questione nel senso che, nei settori che non rientrano nella sfera di applicazione del regolamento, gli Stati membri restano competenti ad emanare disposizioni in materia di tempo di guida.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 Le spese sostenute dai governi austriaco e del Regno Unito nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti dei ricorrenti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dall' Amtsgericht di Recklinghausen con ordinanza 31 ottobre 1994, dichiara:
1) La nozione di "veicoli adibiti al servizio della nettezza urbana" di cui all' art. 4, punto 6, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1985, n. 3820, relativo all' armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, dev' essere interpretata nel senso che comprende i veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti di tutti i tipi che non costituiscano oggetto di una disciplina più specifica, nonché al loro trasporto a breve distanza, nell' ambito di un servizio generale di interesse pubblico effettuato direttamente dalle autorità pubbliche o da imprese private sotto il controllo di queste.
2) Nei settori che non rientrano nella sfera di applicazione del regolamento, gli Stati membri restano competenti ad emanare disposizioni in materia di tempo di guida.
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