Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Stati membri ° Obblighi ° Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario ° Portata
(Trattato CE, art. 5; Trattato CECA, art. 86)
2. Stati membri ° Obblighi ° Obbligo di sanzionare le violazioni del diritto comunitario ° Sanzione delle violazioni della normativa doganale comunitaria ° Infrazione commessa all' atto dell' importazione di prodotti originari di un paese terzo successivamente annesso al territorio doganale comunitario ° Poteri dei giudici penali nazionali
Massima
1. Qualora una normativa comunitaria non contenga una specifica sanzione in caso di violazione delle proprie disposizioni ovvero rinvii al riguardo alle disposizioni nazionali, gli artt. 86 del Trattato CECA e 5 del Trattato CE impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in merito alla scelta delle sanzioni, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e importanza, e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
2. Un' estensione del territorio doganale della Comunità, come quella derivata dalla riunificazione tedesca o quella provocata dall' adesione di un nuovo Stato membro, può avere per effetto che un prodotto che era originario di un paese terzo prima di tale estensione acquisisca la qualità di prodotto comunitario, ma ciò non fa sì che la sua importazione, nel momento in cui essa è effettivamente avvenuta, potesse effettuarsi in violazione delle disposizioni comunitarie previste in materia di scambi con i paesi terzi. Un' estensione del genere costituisce un fatto materiale nuovo, che non ha l' effetto di sottrarre gli Stati membri al loro obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario in vigore all' epoca dei fatti, e non può quindi impedire ai giudici nazionali di sanzionare le violazioni della normativa comunitaria vigente il giorno dell' importazione in condizioni analoghe, sotto il profilo sostanziale e procedurale, a quelle che valgono per le violazioni del diritto nazionale simili per natura e importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
In particolare, le disposizioni doganali comunitarie applicabili a seguito dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca non ostano a che il fatto di aver importato in uno Stato membro prodotti originari della Repubblica democratica tedesca, ma dichiarati originari di un altro paese, sia eventualmente oggetto, dopo tale unificazione, di una riqualificazione in diritto nazionale per sanzionare violazioni della normativa comunitaria in vigore nel momento in cui esso è avvenuto.
Parti
Nel procedimento C-341/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dalla Cour d' appel di Parigi nel procedimento penale dinanzi ad essa pendente contro André Allain, in presenza di Steel Trading France SARL, civilmente responsabile,
André Allain,
in presenza di
Steel Trading France Sàrl, civilmente responsabile,
domanda vertente sulle conseguenze dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca sugli scambi di merci fra il territorio della ex Repubblica democratica tedesca e il resto del territorio doganale della Comunità, con riferimento ad un' eventuale riqualificazione dei fatti a fini penali,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per il governo francese, dalla signora Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor Philippe Martinet, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Michel Nolin, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Allain, con l' avv. Gilbert Senusson, del foro di Parigi, del governo francese, rappresentato dal signor Philippe Martinet, e della Commissione, rappresentata dal signor Michel Nolin, all' udienza del 25 gennaio 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 7 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 20 dicembre 1994, pervenuta in cancelleria il 30 dicembre seguente, la Cour d' appel di Parigi ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale vertente sulle conseguenze dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca sugli scambi di merci fra il territorio della ex Repubblica democratica tedesca e il resto del territorio doganale della Comunità, con riferimento ad un' eventuale riqualificazione dei fatti a fini penali.
2 Nel corso degli anni 1985 e 1986, la società Steel Trading France (in prosieguo: la "Steel Trading"), impresa di importazione e distribuzione di prodotti siderurgici stabilita a Nantes, di cui il signor Allain era amministratore, ha importato putrelle e lamiere d' acciaio in Francia, dichiarando che provenivano dalla Iugoslavia. Indagini doganali nazionali ed internazionali hanno tuttavia stabilito che esse erano originarie della Repubblica democratica tedesca.
3 A seguito di tali accertamenti, nel novembre del 1990 l' amministrazione doganale ha avviato nei confronti del signor Allain e della Steel Trading un procedimento per false dichiarazioni di origine volte a eludere il divieto di importazione di tali merci nonché il pagamento dei dazi e delle tasse dovuti. L' infrazione doganale di "importazione non dichiarata di merci vietate" è prevista dagli artt. 414, primo comma, 423-427 e 38 del codice doganale francese. Tale delitto è punito dagli artt. 414, primo comma, 437, primo comma, e 438 dello stesso codice.
4 Con sentenza 21 marzo 1991, il Tribunal de grande instance di Nantes ha condannato il signor Allain alla pena sospesa di tre mesi di reclusione e, in solido con la Steel Trading, al pagamento di una multa di 73 551 080 FF, nonché dell' importo di 73 551 080 FF a titolo di confisca delle merci oggetto della frode.
5 Il signor Allain, in proprio e a nome della Steel Trading, ha interposto appello avverso la detta decisione dinanzi alla Cour d' appel di Rennes che, con sentenza 21 gennaio 1992, l' ha confermata.
6 Su ricorso proposto dal signor Allain e dalla Steel Trading, la sezione penale della Cour de cassation francese, con sentenza 2 giugno 1993, ha cassato e annullato integralmente la citata sentenza, per i seguenti motivi:
"che alla data di avvio dei procedimenti doganali, a causa dell' adesione della RDT alla RFG in forza del Trattato 31 agosto 1990, in vigore dal 3 ottobre 1990, le disposizioni comunitarie relative, in particolare, alla libera circolazione delle merci sul territorio doganale della CEE e quelle relative al divieto di tutte le misure restrittive o di effetto equivalente erano divenute applicabili sul territorio delle province della Germania dell' Est;
che la Cour d' appel, pronunciandosi ° così come ha fatto ° senza accertare, eventualmente d' ufficio, se, per effetto di tali disposizioni comunitarie più favorevoli, immediatamente applicabili ai procedimenti in corso, l' elemento legale della prevenzione in considerazione della natura vietata della merce non risultasse modificato, se i fatti non potessero eventualmente essere oggetto di una qualificazione diversa, in particolare di quella di cui all' art. 410, n. 2, lett. a), del codice doganale, è venuta meno alla predetta norma".
7 L' art. 410, nn. 1 e 2, lett. a), del codice doganale francese prevede:
"1. E' punita con un' ammenda di 20 000 FF qualunque infrazione alle disposizioni di legge e di regolamento che l' amministrazione doganale ha il compito di applicare, qualora tale irregolarità non sia punita più severamente dal presente codice.
2. Rientrano, in particolare, nell' ambito delle disposizioni di cui al comma precedente:
a) qualunque omissione o inesattezza vertente su una delle indicazioni che le dichiarazioni devono contenere, qualora l' irregolarità non incida sull' applicazione dei dazi o dei divieti".
8 Il procedimento è stato rinviato dinanzi alla Cour d' appel di Parigi che, con sentenza interlocutoria 20 dicembre 1994, ha deciso di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se l' adesione della RDT alla RFG, che sembra aver avuto come conseguenza di rendere non operante il procedimento penale promosso secondo il diritto nazionale contro André Allain per importazione di merci soggette a divieto, in applicazione del principio della retroattività della nuova legge più favorevole, osti, alla luce delle disposizioni comunitarie in materia doganale derivanti dalla detta adesione, ad un un' eventuale riqualificazione dei fatti ai sensi del diritto nazionale, segnatamente come falsa dichiarazione di merci, come sostiene l' amministrazione doganale, oppure lasci a quest' ultima la sola possibilità, come sostiene la difesa, di chiedere, senza ulteriori conseguenze fiscali, soltanto il pagamento dei dazi evasi".
Sulla ricevibilità
9 Il governo francese ha messo in dubbio la ricevibilità della questione sollevata dalla Cour d' appel di Parigi, in quanto quest' ultima sembrerebbe invitare la Corte di giustizia a chiarire le condizioni in cui la Cour de cassation ha, in una sentenza di principio, ammesso l' applicazione del principio della retroattività della legge penale più favorevole, in materia doganale, nel caso specifico dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca.
10 Secondo il governo francese, la Corte di giustizia sarebbe dunque chiamata a interpretare norme di diritto nazionale, vale a dire, nel caso di specie, un principio cui il Conseil constitutionnel francese, con decisione n. 81-127-DC del 19 e 20 gennaio 1981, ha riconosciuto rango costituzionale, sul fondamento dell' art. 8 della Dichiarazione dei diritti dell' uomo e del cittadino del 26 agosto 1789, principio recepito dall' art. 112-1 del nuovo codice penale francese.
11 Occorre infatti ricordare, preliminarmente, che la Corte di giustizia non è competente, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CE, a statuire in via pregiudiziale sull' interpretazione di norme di diritto interno (v. sentenza 19 marzo 1964, causa 75/63, Unger, Racc. pag. 351).
12 Risulta tuttavia dall' ordinanza di rinvio che il giudice nazionale ha ritenuto necessario interrogare la Corte sull' interpretazione delle disposizioni comunitarie derivanti dall' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca in quanto egli farebbe, eventualmente, applicazione del principio ° riconosciuto dal suo diritto nazionale ° della retroattività della legge penale più favorevole. Egli disapplicherebbe quindi la normativa nazionale relativa ai procedimenti in materia di falsa dichiarazione di merci, di cui all' art. 410, n. 2, lett. a), del codice doganale francese, qualora le disposizioni doganali comunitarie risultanti dalla detta unificazione si opponessero a tali procedimenti per sanzionare violazioni della normativa comunitaria applicabile all' epoca dei fatti.
13 La questione sollevata dev' essere pertanto risolta, in quanto spetta al giudice nazionale valutare sia la necessità di una decisione pregiudiziale, onde essere in grado di emettere la sua sentenza, sia la pertinenza delle questioni che egli sottopone alla Corte (v., in tal senso, sentenza 23 febbraio 1995, cause riunite C-358/93 e C-416/93, Bordessa e a., Racc. pag. I-361, punto 10).
Nel merito
14 Fin dal 1977, la Commissione ha adottato, sul fondamento degli artt. 74 e 86 del Trattato CECA, la raccomandazione 15 aprile 1977, 77/328/CECA, relativa alla difesa contro importazioni che causino o minaccino di causare grave pregiudizio alla fabbricazione comunitaria dei prodotti analoghi o direttamente concorrenti (GU L 114, pag. 4), e, sul fondamento dell' art. 74 del Trattato CECA, la raccomandazione 15 aprile 1977, 77/330/CECA, ai governi degli Stati membri, intesa ad istituire un controllo comunitario delle importazioni nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici contemplati dal Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, originari dei paesi terzi (GU L 114, pag. 15).
15 Risulta in proposito dal quarto 'considerando' della raccomandazione 77/330 che "l' elaborazione dettagliata dei programmi previsionali richiede la conoscenza più esatta possibile delle intenzioni di importazione e che inoltre occorre vigilare affinché le importazioni o le condizioni alle quali esse vengono effettuate non minaccino di pregiudicare seriamente la produzione comunitaria". Il sesto 'considerando' della stessa raccomandazione aggiunge che "è quindi nell' interesse della Comunità subordinare temporaneamente l' importazione nella Comunità di alcuni prodotti siderurgici (...) originari dei paesi terzi alla presentazione di un documento di importazione che risponda a criteri uniformi".
16 All' epoca dei fatti, la Repubblica democratica tedesca, ai fini del commercio dei prodotti rientranti nel Trattato CECA con gli Stati membri diversi dalla Repubblica federale di Germania, era considerata paese terzo. In materia di sorveglianza comunitaria erano in vigore la raccomandazione della Commissione 4 gennaio 1985, n. 41/85/CECA, relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel Trattato CECA, originari dei paesi terzi ad eccezione della Spagna (GU L 7, pag. 5), e, successivamente, la raccomandazione della Commissione 23 dicembre 1985, n. 3658/85/CECA, relativa alla sorveglianza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici contemplati nel Trattato CECA, originari dei paesi terzi (GU L 348, pag. 32).
17 Ai sensi dell' art. 1 della raccomandazione n. 41/85, le importazioni nella Comunità dei prodotti siderurgici contemplati dal Trattato CECA, elencati negli allegati III A e III B della detta raccomandazione, originari dei paesi terzi ad eccezione della Spagna, erano subordinate al rilascio di un documento di importazione. L' art. 1 della raccomandazione n. 3658/85 prevedeva anch' esso il rilascio di tale documento per la messa in libera pratica degli stessi prodotti originari dei paesi terzi.
18 Come risulta dall' art. 2, n. 1, lett. a), delle raccomandazioni n. 41/85 e n. 3658/85, la domanda dell' importatore doveva contenere l' indicazione del paese d' origine e di quello di provenienza della merce. Ai sensi dell' art. 2, n. 4, delle raccomandazioni in oggetto, "l' importatore deve attestare che la domanda presentata per il rilascio del documento di importazione è esatta".
19 Come si evince dalle risposte fornite dal governo francese ai quesiti posti dalla Corte, il 7 marzo 1985 il ministero del Commercio estero francese ha pubblicato una circolare per gli importatori di taluni prodotti originari di tutti i paesi (JORF 7 marzo 1985, pag. 2848) per conformarsi alla raccomandazione n. 41/85. La sezione 4 di tale circolare prevedeva che continuasse a trovare applicazione il regime speciale di sorveglianza delle importazioni provenienti dalla Repubblica democratica tedesca.
20 Le importazioni dei prodotti di cui trattasi provenienti da tale paese erano infatti soggette a un regime speciale di sorveglianza tramite licenze di importazione, in conformità delle circolari del ministero francese della Riconversione industriale e del Commercio estero destinate agli importatori di taluni prodotti siderurgici originari e provenienti dalla Repubblica democratica tedesca (JORF 29 dicembre 1984, pag. 12168, e 5 marzo 1986, pag. 3452).
21 Va rilevato in proposito che le norme di sorveglianza comunitarie sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici originari di determinati paesi terzi, attualmente vigenti, comportano tuttora l' obbligo per l' importatore di dichiarare il paese di origine e quello di provenienza delle merci importate [v. art. 2 del regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 1995, n. 2914, relativo all' introduzione della sorveglianza comunitaria preventiva delle importazioni di alcuni prodotti siderurgici contemplati dai Trattati CECA e CE, originari di alcuni paesi terzi (GU L 305, pag. 23)].
22 Tuttavia, né le raccomandazioni n. 41/85 e n. 3658/85, né il regolamento n. 2914/95 hanno previsto sanzioni specifiche in caso di violazione delle loro disposizioni.
23 Ai sensi dell' art. 14, terzo comma, del Trattato CECA, "le raccomandazioni importano obbligo negli scopi che prescrivono, ma lasciano ai destinatari la scelta dei mezzi atti a conseguirli". Sebbene questa disposizione lasci agli Stati membri la libertà di scegliere il modo e i mezzi destinati a garantire l' attuazione della raccomandazione, questa libertà nulla toglie all' obbligo, per ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell' ambito del proprio ordinamento giuridico, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia delle raccomandazioni, conformemente allo scopo che esse perseguono (v., in tal senso, con riferimento alle direttive, sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, Racc. pag. 1891, punto 15).
24 Qualora una normativa comunitaria non contenga una specifica sanzione in caso di violazione delle proprie disposizioni ovvero rinvii al riguardo alle disposizioni nazionali, gli artt. 86 del Trattato CECA e 5 del Trattato CE impongono agli Stati membri di adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario. A tal fine, pur conservando un potere discrezionale in merito alla scelta delle sanzioni, essi devono vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura e per importanza, e che in ogni caso conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva (v., in tal senso, per i regolamenti, sentenza 26 ottobre 1995, causa C-36/94, Siesse, Racc. pag. I-3573, punto 20, e, per le direttive, sentenza 8 giugno 1994, causa C-382/92, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I-2435, punto 55).
25 L' obbligo degli Stati membri, derivante da una raccomandazione, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure l' obbligo loro imposto dall' art. 86 del Trattato CECA di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l' adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell' ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (v., quanto alle direttive, sentenza Von Colson e Kamann, citata, punto 26).
26 La Commissione afferma che l' unificazione, il 3 ottobre 1990, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca ha determinato l' automatica applicazione del diritto comunitario sul territorio di quest' ultima. In questo nuovo contesto comunitario, le formalità dichiarative di tipo doganale continuano ad applicarsi fra gli Stati membri, ma sostanzialmente a fini fiscali o statistici, oppure nell' ambito degli artt. 36 o 115 del Trattato CEE.
27 La Commissione ritiene inoltre che, dal 1 gennaio 1993, con l' attuazione del mercato interno, le dette formalità siano state abolite, restando così esclusa qualunque possibilità per uno Stato membro di richiedere una dichiarazione di origine dei prodotti comunitari all' atto della loro importazione sul suo territorio. Pertanto, spetterebbe al giudice nazionale valutare quale effetto possa aver avuto tale evoluzione ° in rapporto all' estensione del territorio doganale della Comunità al territorio della ex Repubblica democratica tedesca e tenuto conto delle esigenze della libera circolazione delle merci e del mercato interno ° sull' eventuale riqualificazione a fini penali dei fatti avvenuti prima dell' adesione. In udienza, il governo francese ha aderito a questa posizione.
28 Occorre sottolineare tuttavia che l' estensione del territorio doganale comunitario a seguito dell' unificazione di uno Stato membro o dell' adesione di nuovi Stati membri è un fatto materiale nuovo, che non ha l' effetto di sottrarre gli Stati membri al loro obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario applicabile all' epoca dei fatti.
29 Un' estensione del genere, pertanto, non ha l' effetto di impedire al giudice nazionale di sanzionare le violazioni della normativa comunitaria in condizioni che siano analoghe, sotto il profilo sostanziale e procedurale, a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale simili per natura e per importanza e che, in ogni caso, conferiscano alla sanzione stessa un carattere di effettività, di proporzionalità e di capacità dissuasiva.
30 Alla luce di quanto sopra, la questione sollevata dev' essere risolta nel senso che le disposizioni doganali comunitarie, applicabili a seguito dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca, non ostano ad un' eventuale riqualificazione dei fatti in diritto nazionale per sanzionare violazioni della normativa comunitaria in vigore all' epoca dei fatti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Parigi con ordinanza 20 dicembre 1994, dichiara:
Le disposizioni doganali comunitarie, applicabili a seguito dell' unificazione della Repubblica federale di Germania e della Repubblica democratica tedesca, non ostano ad un' eventuale riqualificazione dei fatti in diritto nazionale per sanzionare violazioni della normativa comunitaria in vigore all' epoca dei fatti.
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