Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario - Sospensione dell' esecuzione - Sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo - Presupposti della concessione - Raffronto di tutti gli interessi in causa - Specificità del pregiudizio
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura della Corte, art. 83, n. 2)
Massima
A norma dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, una decisione di sospensione dell' esecuzione è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza, come pure di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto; essa presuppone altresì che il confronto fra gli interessi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell' adozione di detto provvedimento.
L' urgenza di una domanda di sospensione deve essere valutata in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria onde evitare che sia arrecato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la sospensione stessa. Qualora la domanda riguardi la sospensione dell' esecuzione di un regolamento che istituisce un dazio antidumping definitivo, non è sufficiente addurre effetti connaturali all' istituzione di un dazio antidumping, vale a dire un aumento del prezzo del prodotto colpito da tale dazio e una corrispondente riduzione delle quote di mercato comunitario. Infatti, lo scopo stesso di un dazio antidumping consiste, per introdurre un contrappeso al margine di dumping accertato, nell' aumento del prezzo del prodotto di cui trattasi. Pertanto, la concessione del provvedimento sollecitato può giustificarsi solo attraverso la prova del fatto che l' istituzione del dazio antidumping è all' origine di un danno grave e irreparabile, peculiare alla richiedente.
Non apporta la prova di un siffatto pregiudizio l' impresa che si limiti a sostenere che essa non ha più effettuato esportazioni a partire dall' applicazione di dazi antidumping provvisori, che gli importatori sembrano aver scelto fonti alternative di approvvigionamento e che tale situazione dovrebbe avere come risultato il suo ritiro completo dal mercato della Comunità. Procedendo per semplici affermazioni o supposizioni e non producendo alcun documento giustificativo di questi elementi di fatto né di altre circostanze che consentano eventualmente di considerare il pregiudizio allegato grave, irreparabile e peculiare, essa non soddisfa l' onere della prova che le incombe.
Parti
Nel procedimento C-6/94 R,
Descom Scales Manufacturing Co. Ltd, società di diritto coreano, con sede in Seoul (Corea), con l' avv. Pierre Didier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Mosar, 8, rue Notre-Dame,
richiedente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Bjarne Hoff-Nielsen e Jorge Monteiro, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Philip Bentley, barrister del Lincoln' s Inn, di Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione, nei suoi confronti, del regolamento (CEE) del Consiglio 20 ottobre 1993, n. 2887, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea (GU L 263, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte l' 8 gennaio 1994, la società Descom Scales Manufacturing Co. Ltd (in prosieguo: la "Descom"), ha proposto, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CEE, un ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 20 ottobre 1993, n. 2887, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea (GU L 263, pag. 1), nella parte in cui tale regolamento la riguarda.
2 Con atto separato, depositato lo stesso giorno presso la cancelleria della Corte, la richiedente ha proposto, in virtù dell' art. 185 del Trattato e dell' art. 83 del regolamento di procedura della Corte, una domanda di provvedimenti urgenti, intesa a ottenere la sospensione dell' esecuzione nei suoi confronti del citato regolamento, fintantoché la Corte non si sia pronunciata sul ricorso proposto nella causa principale.
3 In data 11 febbraio 1994 la resistente ha presentato le sue osservazioni scritte.
4 L' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 30 aprile 1993, n. 1103, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie di Singapore e della Repubblica di Corea (GU L 112, pag. 20), ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di bilance elettroniche per il commercio al minuto, con indicazione numerica del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare, eventualmente provviste di un dispositivo per stampare tali indicazioni. Per quanto riguarda i prodotti fabbricati dalla Descom, il dazio provvisorio è stato fissato al 29%.
5 L' art. 1, n. 2, lett. a), del citato regolamento 20 ottobre 1993, n. 2887, ha fissato al 26,7% l' aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti fabbricati dalla Descom. L' art. 2 dispone che gli importi vincolati a titolo di dazio antidumping provvisorio sono riscossi definitivamente sino all' aliquota del dazio definitivo e aggiunge che gli importi vincolati in eccedenza rispetto all' aliquota del dazio definitivo sono liberati.
6 La richiedente sostiene che il regolamento n. 2887/93 è privo di ogni parvenza di legittimità, per i seguenti motivi:
- è stato commesso un errore manifesto nel calcolo del prezzo all' esportazione, in violazione dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1);
- essa è stata vittima di una violazione del diritto alla difesa dovuta al rifiuto di comunicarle dati essenziali per la tutela dei suoi interessi, in violazione del citato art. 7, n. 4, del regolamento n. 2423/88.
7 A suo parere, l' urgenza della sospensione dell' esecuzione è caratterizzata dal fatto che, dopo l' imposizione dei provvedimenti antidumping provvisori, non è più stata esportata verso la Comunità alcuna unità. Poiché il mercato dei prodotti interessati è estremamente concorrenziale, essa non sarebbe in grado di sopportare un aumento dei prezzi del 30% circa. La concorrenza si sarebbe del resto ulteriormente rafforzata dopo il 1993, a seguito di importazioni di prodotti provenienti da altri paesi terzi, in particolare Taiwan, Turchia e Thailandia. L' applicazione dei provvedimenti controversi starebbe unicamente a significare la fine definitiva delle esportazioni da parte della Descom delle bilance per il commercio al minuto. I suoi tre importatori, stabiliti nella Comunità, avrebbero già scelto fonti alternative di approvvigionamento. Questa situazione dovrebbe avere come risultato un ritiro completo della Descom e del gruppo di cui fa parte dal settore delle bilance commerciali, non solo nella Comunità, ma altresì, di riflesso, in tutta Europa.
8 La richiedente afferma infine che, per quanto riguarda l' equilibrio degli interessi in gioco, la quota del mercato comunitario detenuta dalla sua capogruppo e da lei stessa era dell' 1,25%.
9 Il Consiglio ha concluso per il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori.
10 Esso ritiene il regolamento impugnato conforme all' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento n. 2423/88 nonché alla giurisprudenza della Corte. Esso contesta il motivo fondato su un' asserita violazione del diritto alla difesa.
11 Il Consiglio sostiene che la richiedente non ha prodotto elementi di prova che comprovino che essa subisce un pregiudizio grave e irreparabile, e non solamente la conseguenza normale e diretta dell' imposizione dei dazi definitivi.
12 In terzo luogo, il Consiglio oppone alla Descom la mancanza di prove circa l' assenza di un apprezzabile pregiudizio per i produttori comunitari, in caso di sospensione del regolamento n. 2887/93, oltre alla mancanza di un sistema di garanzie, essenziale per tutelare l' equilibrio degli interessi della richiedente e dei produttori della Comunità.
13 Si deve ricordare che, a norma dell' art. 185 del Trattato:
"I ricorsi proposti alla Corte di giustizia non hanno effetto sospensivo. Tuttavia, la Corte può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato".
14 A norma dell' art. 83, n. 2, del regolamento di procedura, la decisione di sospensione è subordinata all' esistenza di motivi di urgenza, come pure di argomenti di fatto e di diritto che giustifichino, prima facie, l' adozione del provvedimento richiesto (fumus boni juris). Secondo una giurisprudenza costante, essa presuppone altresì che il confronto fra gli interessi confliggenti faccia pendere la bilancia a favore dell' adozione di detto provvedimento (v., in particolare, ordinanze del presidente della Corte 17 dicembre 1984, causa 258/84 R, Nippon Seiko/Consiglio, Racc. pag. 4357, 18 ottobre 1985, causa 250/85 R, Brother Industries/Consiglio, Racc. pag. 3459, e 9 aprile 1987, causa 77/87 R, Technointorg/Consiglio, Racc. pag. 1793).
15 Queste tre condizioni sono cumulative.
16 L' urgenza di una domanda di sospensione deve essere valutata in relazione alla necessità di pronunciarsi in via provvisoria onde evitare che sia arrecato un danno grave e irreparabile alla parte che chiede la sospensione stessa. In ordine alla sua dimostrazione, non è sufficiente addurre effetti connaturali all' istituzione di un dazio antidumping, vale a dire un aumento del prezzo del prodotto colpito da tale dazio e una corrispondente riduzione delle quote di mercato comunitario. Infatti, lo scopo stesso di un dazio antidumping consiste, per introdurre un contrappeso al margine di dumping accertato, nell' aumento del prezzo del prodotto di cui trattasi (v., in particolare, le citate ordinanze 17 dicembre 1984, causa 258/84 R, 18 ottobre 1985, causa 250/85 R, 9 aprile 1987, causa 77/87 R, e ordinanze del presidente della Corte 8 giugno 1989, causa 69/89 R, Nakajima All Precision/Consiglio, Racc. pag. 1689, 14 febbraio 1990, causa C-358/89 R, Extramet Industrie/Consiglio, Racc. pag. I-431).
17 La giurisprudenza richiede la prova di un danno grave e irreparabile, peculiare alla richiedente, in conseguenza dell' istituzione del dazio antidumping.
18 Sostenendo che essa non ha più esportato una sola unità a partire dall' applicazione di dazi antidumping provvisori, che i tre importatori sembrano aver scelto fonti alternative di approvvigionamento e che tale situazione dovrebbe avere come risultato un ritiro completo dal settore delle bilance commerciali nella Comunità e in tutta Europa, la richiedente procede per semplici affermazioni o supposizioni. Non produce alcun documento giustificativo di questi elementi di fatto né di altre circostanze, che consentano eventualmente di considerare il pregiudizio allegato grave, irreparabile e peculiare alla richiedente. Essa pertanto non ha soddisfatto l' onere della prova che le incombe.
19 Per di più, essa stessa sottolinea circostanze tali da far dubitare che il pregiudizio allegato, indipendentemente dalla sua portata, sia principalmente la conseguenza dei dazi antidumping. Essa fa valere infatti una rilevante accentuazione della concorrenza sul mercato comunitario, legata alle importazioni da vari altri paesi terzi, e aggiunge che le sue esportazioni verso la Comunità erano stabili, globalmente e modello per modello, e in tendenziale decremento nel corso degli ultimi cinque anni.
20 Poiché non risulta dimostrata l' urgenza, la domanda di provvedimenti provvisori va respinta senza che si debba esaminare se sussistano le altre due condizioni, il fumus boni juris e la messa a confronto degli interessi.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 11 marzo 1994.
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