Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Erronea valutazione dei fatti ° Irricevibilità ° Rigetto
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 51]
2. Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Semplice ripetizione dei motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
Massima
1. Ai sensi dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, il ricorso contro una decisione emessa dal Tribunale deve limitarsi ai punti di diritto e deve essere basata su motivi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario. E' quindi irricevibile un motivo che si limiti a contestare l' accertamento dei fatti compiuto dal Tribunale.
2. Risulta dal combinato disposto dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia e dell' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura che il ricorso deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza del Tribunale di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostegno di tale domanda.
Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, in base all' art. 49 dello Statuto della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa.
Parti
Nel procedimento C-26/94 P,
Signora X, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in St Gilles, Bruxelles, inizialmente con l' avv. Carine Thiel, del foro di Lussemburgo, successivamente con l' avv. Jean-Marie Flagothier, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Thiel, 3, rue de la Loge,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 25 novembre 1993, nelle cause riunite T-89/91, T-21/92, T-89/92, signora X contro Commissione (Racc. pag. II-1235),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, e dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, M. Diez de Velasco e D.A.O. Edward, presidenti di sezione, C.N. Kakouris (relatore), R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: F.G. Jacobs
cancelliere: R. Grass
vista la relazione del giudice relatore,
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 25 gennaio 1994, la signora X ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto (CEE) e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti (CECA) e (CEEA) della Corte, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 25 novembre 1993, cause riunite T-89/91, T-21/92 e T-89/92, signora X/Commissione (Racc. pag. II-1235), con la quale il Tribunale ha, in primo luogo, dichiarato che non vi era luogo a statuire sui ricorsi T-89/91 e T-21/92 e, in secondo luogo, ha respinto il ricorso T-89/92.
2 Risulta dal fascicolo di causa che il ricorso nella causa T-89/91, proposto dalla signora X, era diretto all' annullamento della decisione del comitato di promozione di non iscrivere la ricorrente nell' elenco dei dipendenti più meritevoli, ai fini di una promozione nell' ambito dell' esercizio 1991. Il ricorso T-21/92 mirava all' annullamento di una comunicazione interna del direttore generale del Personale e dell' amministrazione, datata 17 dicembre 1991, che informava la ricorrente della riapertura della procedura di promozione nei suoi riguardi. Il ricorso nella causa T-89/92 era diretto all' annullamento delle decisioni di promozione di taluni dipendenti al grado B 3, adottate dalla Commissione per l' esercizio 1991.
3 Dalla sentenza impugnata risulta che nel corso del procedimento la ricorrente ha dichiarato di ritenere che le conclusioni da essa presentate nelle cause T-89/91 e T-21/92 fossero "assorbite" da quelle presentate nella causa T-89/92. Di conseguenza, il Tribunale ha constatato che non vi era luogo a statuire in queste due cause, essendo venuto meno l' oggetto delle medesime (punto 22 della sentenza impugnata). Il ricorso dinanzi alla Corte non mette in discussione questa parte della sentenza.
4 Quanto alla causa T-89/92, dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente aveva dedotto, a sostegno del ricorso di annullamento, un motivo unico, articolato in due parti, relativo, da un lato, alla violazione dell' art. 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") nonché delle "disposizioni di esecuzione contenute nella decisione della Commissione 21 dicembre 1970, modificata dalla decisione 14 luglio 1991" (il 1991 è menzionato per errore invece del 1971), in quanto la convenuta si sarebbe rifiutata di effettuare uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili, e, dall' altro, ad un manifesto errore di valutazione (punto 23).
5 Il Tribunale, dopo aver proceduto all' escussione di un testimone, ha considerato sufficientemente dimostrato sotto il profilo giuridico che l' esame cui aveva proceduto il comitato di promozione era stato effettuato con tutta la diligenza necessaria per ottemperare tanto alle disposizioni dell' art. 45 dello Statuto quanto alle esigenze del principio di buona amministrazione (punto 47). Esso ha inoltre rilevato che il comitato di promozione, le cui conclusioni erano servite di base per la decisione dell' APN, non aveva commesso manifesti errori di valutazione (punto 51).
6 Quindi, il motivo dedotto dalla ricorrente è stato dichiarato infondato dal Tribunale, che ha perciò respinto il ricorso T-89/92.
7 Come risulta dalle conclusioni del ricorso, la ricorrente chiede ora alla Corte di annullare tale sentenza del Tribunale nella parte in cui respinge il ricorso T-89/92.
8 In questa sede la ricorrente deduce un motivo relativo alla violazione dell' art. 45, n. 1, dello Statuto e delle disposizioni d' esecuzione contenute nella decisione della Commissione 21 dicembre 1970, modificata dalla decisione 14 luglio 1971, in quanto l' APN in primo luogo si è rifiutata di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo dei meriti dei dipendenti promovibili nonché all' esame dei rapporti informativi ad essi relativi e, in secondo luogo, ha commesso un errore manifesto di valutazione dei meriti della ricorrente basandosi su criteri diversi da quelli previsti dal succitato articolo. La ricorrente critica in proposito l' accertamento del Tribunale secondo cui il comitato di promozione aveva proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo dei dipendenti promovibili e non aveva commesso errori manifesti di valutazione.
9 Nella comparsa di risposta la Commissione chiede alla Corte di dichiarare il ricorso manifestamente irricevibile, a norma dell' art. 119 del regolamento di procedura, in quanto esso si limita a riprodurre il motivo dedotto in primo grado.
10 Si deve ricordare che, ai sensi dell' art. 49, primo comma, dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, l' impugnazione dev' essere diretta contro una decisione emessa dal Tribunale.
11 D' altra parte, a termini dell' art. 51 dello Statuto (CEE) della Corte di giustizia, "l' impugnazione (...) deve limitarsi ai motivi di diritto" e deve "essere fondata su mezzi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte ricorrente [o] alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale"; l' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte dispone che l' atto d' impugnazione deve precisare i motivi e gli argomenti di diritto presentati a sostegno delle conclusioni che la parte ricorrente chiede alla Corte di accogliere.
12 Risulta da queste disposizioni che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti di diritto presentati a specifico sostengo di tale domanda.
13 Non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi del succitato art. 49 dello Statuto della Corte, esula dalla competenza di questa (v. ordinanza 26 aprile 1993, causa C-244/92 P, Kupka-Floridi/Comitato economico e sociale, Racc. pag. I-2041, punti 7-10; v. pure sentenza 22 dicembre 1993, causa C-354/92 P, Eppe/Commissione, Racc. pag. I-7027, punto 8, e ordinanza 7 marzo 1994, causa C-338/93 P, De Hoe/Commissione, Racc. pag. I-819, punto 19).
14 Nel caso di specie, con il motivo dedotto, la ricorrente contesta in parte gli accertamenti di fatto compiuti dal Tribunale, secondo cui la commissione giudicatrice ha proceduto ad uno scrutinio per meriti comparativi dei candidati e non ha commesso un errore manifesto di valutazione; per il resto essa si limita a riproporre il motivo già dedotto in primo grado.
15 Di conseguenza, il motivo dedotto e, quindi, il ricorso devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili, ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
16 L' art. 70 del regolamento di procedura dispone nelle cause tra le Comunità e i loro dipendenti che le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Tuttavia, dall' art. 122, secondo comma, dello stesso regolamento risulta che detta norma non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado. Si deve dunque applicare, nell' ambito di tali procedimenti, l' art. 69, n. 2, del regolamento, il quale stabilisce che la parte soccombente è condannata alle spese. Nel caso di specie la ricorrente è rimasta soccombente e dev' essere quindi condannata alle spese del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese del presente giudizio.
Lussemburgo, 26 settembre 1994
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