Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Semplice ripetizione dei motivi e argomenti presentati dinanzi al Tribunale ° Irricevibilità ° Rigetto
[Statuto della Corte di giustizia CEE, artt. 49 e 51; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2. Dipendenti ° Nuova assegnazione ° Dovere di sollecitudine che incombe all' amministrazione ° Conciliazione con l' interesse del servizio
Parti
Nel procedimento C-62/94 P,
Mariette Turner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fiduciaire Myson, 1, rue Glesener,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione) il 16 dicembre 1993 nella causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465),
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dall' avv. Denis Waelbroek, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori G. Hirsch (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 febbraio 1994, la signora Turner ha proposto, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado 16 dicembre 1993, causa T-80/92, Turner/Commissione (Racc. pag. II-1465), con cui è stato respinto il suo ricorso diretto all' attribuzione di un ECU simbolico come risarcimento del danno morale che ella asserisce di aver subito a causa di nuova assegnazione disposta d' ufficio e delle modalità con cui questa è avvenuta.
2 Dalla sentenza impugnata risulta che la ricorrente, medico, era dipendente della Commissione. Ella ha raggiunto l' età della pensione alla fine del 1992. Dal 1981 fino al febbraio 1992 ha fatto parte dell' unità "Assicurazione malattia e infortuni" della direzione B "Diritti e doveri", direzione generale Personale e Amministrazione (DG IX).
3 Con lettera raccomandata 7 febbraio 1992, ricevuta il 10 febbraio successivo durante un congedo per malattia, la ricorrente veniva formalmente informata del provvedimento adottato il 31 gennaio 1992 dall' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), che la destinava d' ufficio all' unità "servizio medico-Bruxelles" (in prosieguo: il "servizio medico") nell' interesse del servizio, a decorrere dal 1 febbraio 1992.
4 Il 6 marzo 1992 ella presentava un reclamo contro tale provvedimento.
5 Il reclamo veniva respinto con decisione della Commissione 31 luglio 1992, notificata alla ricorrente con lettera 7 agosto 1992. La Commissione spostava cionondimeno al 15 febbraio 1992 la data d' efficacia della decisione recante nuova assegnazione.
6 Il 28 settembre 1992, la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso che ha dato luogo alla sentenza impugnata.
7 Dinanzi al Tribunale ella ha dedotto cinque motivi, relativi ad un errore di procedura, alla violazione dell' art. 7 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), alla violazione dell' art. 25 dello Statuto, allo sviamento di potere e all' inosservanza del dovere di sollecitudine.
8 A sostegno del ricorso proposto contro la sentenza emessa dal Tribunale, la ricorrente deduce la violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, in quanto questo ha respinto i succitati motivi.
9 La Commissione sostiene che il ricorso è manifestamente infondato.
10 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può respingere in qualsiasi momento un ricorso contro una sentenza del Tribunale quando esso è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondato.
11 Con il primo motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha, a torto, accertato l' errore procedurale commesso dalla Commissione in quanto la decisione recante nuova assegnazione, notificata soltanto con lettera 7 febbraio 1992, ha avuto retroattivamente effetto dal 1 gennaio 1992.
12 Occorre rilevare che, nel punto 38 della sentenza, il Tribunale ha ritenuto che la decisione controversa non poteva produrre effetti pratici durante il congedo per malattia della ricorrente. Questa valutazione è suffragata dal rilievo, fatto nel punto 22 della stessa sentenza, secondo il quale, a seguito del reclamo della ricorrente, la data dell' entrata in vigore della decisione era stata spostata al 15 febbraio 1992. Il primo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
13 Nell' ambito del secondo motivo, la ricorrente deduce che il Tribunale ha trasgredito l' art. 7 dello Statuto.
14 Ella si basa sulle seguenti asserzioni:
° il Tribunale ha ammesso a torto che l' APN potesse avvalersi di un motivo obiettivo e generale valido per disporre d' ufficio il cambiamento di assegnazione della ricorrente nell' interesse del servizio;
° il Tribunale ha addebitato a torto alla ricorrente di essere venuta meno al suo dovere di lealtà e di cooperazione;
° esso ha ritenuto a torto che la ricorrente non avesse dimostrato le conseguenze negative del cambiamento della sua assegnazione disposto d' ufficio sul funzionamento del servizio al quale era addetta in precedenza;
° non era effettivamente urgente spostare il suo posto al servizio medico, dato che tale posto è rimasto vacante dopo la sua partenza.
15 A termini dell' art. 51 dello Statuto CE della Corte di giustizia, l' impugnazione deve limitarsi ai motivi di diritto e deve basarsi su motivi relativi all' incompetenza del Tribunale, ai vizi della procedura dinanzi al Tribunale o alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale. L' art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura precisa che l' atto d' impugnazione deve contenere i motivi e gli argomenti di diritto.
16 Da queste due ultime disposizioni risulta che il ricorso contro una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi criticati della sentenza di cui si chiede l' annullamento nonché gli argomenti giuridici dedotti a sostegno di tale domanda.
17 Secondo una costante giurisprudenza, non è conforme a tali precetti il ricorso che si limiti a ripetere o a riprodurre pedissequamente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale, ivi compresi gli argomenti di fatto da questo espressamente disattesi; infatti, un ricorso del genere costituisce in realtà una domanda diretta ad ottenere un semplice riesame dell' atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale, il che, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, esula dalla competenza di questa (v., da ultimo, ordinanza 26 settembre 1994, causa C-26/94 P, X/Commissione, Racc. pag. I-4379, punto 13).
18 Per quanto riguarda il primo, il terzo e il quarto degli argomenti svolti nell' ambito di tale motivo, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha omesso di far valere argomenti diretti a provare che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nella valutazione alla quale ha proceduto. Su questi punti, il motivo deve essere quindi considerato manifestamente irricevibile.
19 Per quanto riguarda il secondo argomento svolto a sostegno dello stesso motivo, il Tribunale ha ritenuto (punto 57, seconda parte della frase) "(...) che la Commissione, quando ha adottato la controversa decisione, avesse il diritto di presumere che la ricorrente avrebbe tenuto un comportamento conforme al suo obbligo di cooperazione e di lealtà".
20 A questo proposito, si deve rilevare che il Tribunale si è limitato a richiamare il dovere fondamentale di lealtà e di cooperazione in una frase che non era indispensabile al rigetto del ricorso. Questa considerazione del Tribunale non può d' altronde costituire, di per sé, un addebito effettivo di un inadempimento di tale dovere commesso dalla ricorrente. Su questo punto, il secondo motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
21 A sostegno del terzo motivo, relativo alla violazione dell' art. 25 dello Statuto, la ricorrente assume che il solo riferimento all' "interesse del servizio" e all' "ampio potere discrezionale della Commissione" nonché alla nota 14 febbraio 1992 del dott. Hoffmann non costituisce un' adeguata motivazione.
22 In proposito, il Tribunale ha giustamente osservato che, viste le diverse note inviatele dall' amministrazione nel contesto della decisione controversa, la ricorrente era perfettamente in grado di comprendere la portata di questa. Il terzo motivo va quindi respinto in quanto manifestamente infondato.
23 A sostegno del quarto motivo, relativo allo sviamento di potere, la ricorrente assume che il Tribunale non ha proceduto, nella sentenza impugnata, all' esame e alla discussione degli argomenti che ella aveva fatto valere a sostegno di tale motivo, ma si è limitato, dopo averli enumerati, a concludere ° senza qualsivoglia motivazione né giustificazione ° che essi non costituivano "indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, atti a provare che il cambiamento di assegnazione di cui trattasi è stato deciso per uno scopo diverso da quello di rafforzare l' organico del servizio medico" (punto 72 della sentenza impugnata).
24 Respingendo in tali termini gli argomenti che gli erano stati sottoposti, cioè
"° il fatto che vi è stata, fra il 1990 e il 1991, una notevole divergenza di punti di vista fra la ricorrente e il suo capodivisione a proposito di una decisione di riorganizzazione del servizio al quale ella era allora assegnata;
° il fatto che, secondo la ricorrente, la decisione di cambiare la sua assegnazione è stata presa su iniziativa del direttore generale della DG IX e non su richiesta del servizio medico;
° il fatto che gli argomenti addotti dalla ricorrente contro la decisione di nuova assegnazione che la riguardava non hanno trovato, a suo avviso, una risposta soddisfacente;
° il fatto che, malgrado l' opposizione manifestata dalla ricorrente al suo trasferimento, la Commissione si è rifiutata di esaminare la possibilità di una soluzione amichevole del conflitto" (punto 71 della sentenza impugnata),
il Tribunale ha effettuato una valutazione di semplici asserzioni di fatto non corroborate dalla minima prova, il cui rigetto non rendeva necessaria alcuna particolare motivazione. Poiché si basa su un difetto di motivazione e di giustificazione di una siffatta valutazione, il motivo è quindi manifestamente infondato.
25 Quanto ai rilievi formulati dalla ricorrente, nell' ambito del ricorso dinanzi alla Corte, a sostegno dello stesso motivo, cioè che
° pur se è indubbiamente vero che un rafforzamento del servizio medico poteva risultare necessario, questa situazione era nota da molto tempo e, se fosse stato necessario in quel momento nominare un nuovo medico, avrebbe dovuto essere scelta una persona diversa dalla ricorrente;
° i compiti affidati alla ricorrente sono rimasti inconsistenti, imprecisi e privi di qualsiasi contenuto reale;
° i responsabili della Commissione, tanto nell' amministrazione quanto nel servizio medico, non avendo potuto ottenere un rafforzamento dell' organico del suddetto servizio malgrado una domanda presentata oltre tre anni prima, hanno immaginato di poter spostare d' ufficio la ricorrente con il suo posto affinché questo restasse disponibile nel servizio medico dopo il collocamento a riposo della ricorrente,
essi costituiscono nuove asserzioni di fatto prive di qualsiasi argomento di diritto. In quanto tali, sono manifestamente irricevibili.
26 Infine, nell' ambito del quinto motivo, relativo alla violazione del dovere di sollecitudine, la ricorrente sostiene che è illogico e contrario al buon senso spostare un dipendente, contro la sua volontà, pochi mesi prima del suo pensionamento. Infatti, la durata di un cambiamento di assegnazione di alcuni mesi, come nel caso di specie, limiterebbe notevolmente la possibilità di affidare un lavoro utile ed efficace a qualcuno. D' altra parte, la ricorrente avrebbe considerato il suo trasferimento in condizioni del genere come un gesto di disprezzo, se non come una vera e propria sanzione disciplinare dissimulata, nei suoi confronti.
27 A questo proposito, il Tribunale ha giustamente rilevato che la Commissione non ha ecceduto i limiti del suo ampio potere discrezionale nella valutazione tanto delle esigenze dell' interesse del servizio quanto dell' interesse della ricorrente. Infatti, non può sostenersi che una nuova assegnazione, anche pochi mesi prima del collocamento a riposo, ad un servizio nel quale la ricorrente aveva lavorato per una decina d' anni (v. punto 56 della sentenza del Tribunale) fosse in contrasto col dovere di sollecitudine che incombe all' amministrazione o costituisse una sanzione disciplinare dissimulata. Il motivo deve quindi essere respinto in quanto manifestamente infondato.
28 Dall' insieme delle considerazioni che precedono risulta che i motivi di annullamento dedotti dalla ricorrente sono manifestamente irricevibili o manifestamente infondati. Il ricorso deve quindi essere respinto ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
29 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. A termini dell' art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico. Cionondimeno, ai sensi dell' art. 122 di tale regolamento, l' art. 70 non si applica ai ricorsi proposti da dipendenti delle istituzioni contro sentenze del Tribunale di primo grado. La signora Turner, essendo rimasta soccombente, deve essere quindi condannata alle spese del presente giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) La signora Turner è condannata alle spese del presente giudizio.
Lussemburgo, 17 ottobre 1995.
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