Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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Procedimento sommario ° Presupposti della ricevibilità ° Ricevibilità del ricorso nella causa principale ° Irricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di inadempimento ° Irricevibilità della domanda di provvedimenti urgenti ° Rigetto del ricorso contro la decisione del Tribunale di primo grado
(Trattato CEE, artt. 169, 173, 185 e 186)
Massima
Giustamente il giudice del procedimento sommario, a cui spetta, qualora sia eccepita l' irricevibilità manifesta del ricorso nella causa principale, accertare che, prima facie, tale ricorso presenti elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la sua ricevibilità, ha deciso di dichiarare irricevibile una domanda di provvedimenti urgenti connessa con un ricorso di annullamento diretto contro il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento di inadempimento nei confronti di uno Stato membro. E' pertanto infondato e deve essere respinto il ricorso proposto contro la suddetta decisione del giudice del procedimento sommario.
Parti
Nel procedimento C-97/94 PR,
Eckhard Schulz, residente a Castrop-Rauxel (Repubblica federale di Germania), con gli avv.ti Horst Herrmann, Dieter Lorbacher, Juergen Kleine-Cosack e Peter Schoeneberger, del foro di Duisburg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jos van der Steen, 35, rue Glesener,
ricorrente,
avente ad oggetto un ricorso proposto contro l' ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 4 marzo 1994 nella causa T-5/94 R e diretto all' annullamento di tale ordinanza,
procedimento in cui l' altra parte è:
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt e dal signor Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto d' impugnazione depositato nella cancelleria della Corte il 21 marzo 1994, il signor Schulz ha proposto, in forza dell' art. 50 dello Statuto CE, un ricorso contro l' ordinanza del Tribunale 4 marzo 1994, causa T-5/94 R, Schulz/Commissione, con cui è stata dichiarata irricevibile la sua domanda di procedimento sommario diretta a veder emanare provvedimenti provvisori adeguati per ottenere la sospensione dell' esecuzione della pena detentiva che egli sta attualmente scontando in Germania.
2 L' 11 aprile 1994, la Commissione ha presentato osservazioni dirette a veder respingere il ricorso.
3 Dall' ordinanza impugnata risulta che i fatti di causa sono i seguenti.
4 Con sentenza 23 luglio 1992, passata in giudicato, il Landgericht di Dortmund (Repubblica federale di Germania) ha condannato il ricorrente ad una pena detentiva di tre anni e due mesi per frode in materia di imposta sulla cifra d' affari. L' esecuzione della pena è iniziata alla fine del mese di novembre 1993.
5 La condanna è basata sull' art. 14, n. 3, dell' Umsatzsteuergesetz (legge relativa all' imposta sulla cifra d' affari).
6 Ritenendo che tale disposizione nazionale non fosse compatibile con la sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d' affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "sesta direttiva"), il ricorrente, con lettera 7 settembre 1993, ha invitato la Commissione ad avviare il procedimento di cui all' art. 169 del Trattato CEE nei confronti della Repubblica federale di Germania, in quanto quest' ultima era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato.
7 Con lettera 19 ottobre 1993, la Commissione gli ha risposto nel senso che la disposizione nazionale di cui trattasi è a suo parere compatibile con l' art. 21, n. 1, lett. c), della sesta direttiva, e che non vi è quindi motivo per avviare un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato.
8 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 17 dicembre 1993, il ricorrente ha proposto un ricorso diretto ad ottenere, da una parte, l' annullamento della decisione della Commissione di non intentare un ricorso per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania e, dall' altra, la condanna della Commissione ad avviare tale procedimento. Poiché il ricorso rientra nella competenza del Tribunale in forza della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), la cancelleria della Corte ha rinviato la causa dinanzi a tale giudice (causa T-5/94), dopo aver chiesto il consenso del ricorrente.
9 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 1994, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di ordinare i provvedimenti provvisori appropriati perché sia sospesa l' esecuzione della pena che egli sta attualmente scontando, fino a quando non sia definitivamente presa una decisione nel merito (causa T-5/94 R).
10 Nel suo atto d' impugnazione, il ricorrente chiede l' annullamento, per violazione del diritto comunitario, dell' impugnata ordinanza 4 marzo 1994, che ha dichiarato irricevibile tale domanda di provvedimenti urgenti.
11 Egli sostiene che, nell' ambito dell' art. 169 del Trattato, la Commissione è in linea di principio tenuta a proporre un ricorso qualora uno Stato membro venga meno ai propri obblighi comunitari. Il suo potere discrezionale verterebbe solo sul momento e sulle modalità di presentazione del ricorso. Un singolo direttamente e individualmente interessato da un decisione potrebbe proporre un ricorso di annullamento ex art. 173 del Trattato, o un ricorso per carenza ex art. 175 del Trattato, contro la Commissione se essa rifiutasse o omettesse di proporre un ricorso per inadempimento. Nella fattispecie, la Commissione potrebbe costringere la Repubblica federale di Germania ad applicare il diritto comunitario e quindi a far sì che i giudici giungano ad emanare una nuova decisione sul carattere penalmente rilevante del comportamento del ricorrente. La domanda presentata da quest' ultimo nel procedimento principale sarebbe quindi ricevibile e fondata. Di conseguenza, la domanda di procedimento sommario ai fini dell' emanazione di provvedimenti provvisori sarebbe a sua volta ricevibile.
12 Nell' ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato che se viene eccepita l' irricevibilità manifesta del ricorso è compito del giudice del procedimento sommario accertare che, prima facie, il ricorso presenti elementi che consentano di concludere, con una certa probabilità, per la sua ricevibilità.
13 Al riguardo, esso ha sottolineato che i singoli non sono legittimati ad impugnare un rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro. Non potendo concludere con una certa probabilità per la ricevibilità del ricorso nella causa principale, esso ha quindi dichiarato irricevibile la domanda di provvedimenti urgenti.
14 Con tali affermazioni, il Tribunale, lungi dal commettere una violazione del diritto comunitario, ha operato un' esatta applicazione di quest' ultimo in forza di una giurisprudenza costante sui presupposti per la proposizione di un ricorso per inadempimento.
15 Di conseguenza, il ricorso sarà respinto.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 5 maggio 1994.
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