Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Procedura ° Rinuncia agli atti da parte del ricorrente ° Cancellazione della causa dal ruolo
(Regolamento di procedura della Corte, art. 78)
2. Procedura ° Spese ° Rinuncia agli atti non giustificata dal comportamento dell' altra parte
(Regolamento di procedura della Corte, art. 69, n. 5)
Parti
Nella causa C-120/94,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Christiaan Timmermans, direttore generale aggiunto del servizio giuridico, e Sean van Raepenbusch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Repubblica ellenica, rappresentata dai signori Krateros Ioannou, Vassileios Skouris, Stelios Perrakis, docenti universitari, e Spyros Zissimopoulos, consigliere giuridico della rappresentanza permanente della Grecia presso le Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,
convenuta,
avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica ha abusato dei poteri di cui all' art. 224 del Trattato CE, nell' intento di giustificare le misure unilaterali adottate il 16 febbraio 1994 e miranti a vietare il commercio, in particolare attraverso il porto di Salonicco, dei prodotti originari dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché quelli provenienti da quest' ultima o verso quest' ultima destinati, così come l' importazione in Grecia dei prodotti originari di tale Repubblica o provenienti da quest' ultima, e che, ciò facendo, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall' art. 113 del Trattato CE, nonché dal regime comune applicabile alle esportazioni istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603 (GU L 324, pag. 25), dal regime comune applicabile alle importazioni istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288 (GU L 35, pag. 1), dal regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3698 (GU L 344, pag. 1), e dal regime di transito comunitario, istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726 (GU L 262, pag. 1),
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 22 aprile 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell' art. 225, secondo comma, del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica ellenica ha abusato dei poteri di cui all' art. 224 del Trattato CE nell' intento di giustificare le misure unilaterali adottate il 16 febbraio 1994 e miranti a vietare il commercio, in particolare attraverso il porto di Salonicco, dei prodotti originari dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, nonché quelli provenienti da quest' ultima o verso quest' ultima destinati, così come l' importazione in Grecia dei prodotti originari di tale Repubblica o provenienti da quest' ultima, e che, ciò facendo, è venuta meno agli obblighi ad essa imposti dall' art. 113 del Trattato CE, nonché dal regime comune applicabile alle esportazioni istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1969, n. 2603 (GU L 324, pag. 25), dal regime comune applicabile alle importazioni istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1982, n. 288 (GU L 35, pag. 1), dal regime applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Repubblica di Bosnia-Erzegovina, della Repubblica di Croazia, della Repubblica di Slovenia e dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia, istituito con il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3698 (GU L 344, pag. 1), e dal regime di transito comunitario, istituito con il regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2726 (GU L 262, pag. 1).
2 Con ordinanza 29 giugno 1994, causa C-120/94 R, Commissione/Grecia (Racc. pag. I-3040), la Corte ha respinto l' istanza di provvedimenti provvisori presentata dalla Commissione ed intesa ad ottenere dalla Repubblica ellenica, in attesa della sentenza nella causa principale, la sospensione delle misure adottate il 16 febbraio 1994 nei confronti dell' ex Repubblica iugoslava di Macedonia.
3 Le osservazioni orali delle parti sono state sentite nel corso dell' udienza a porte chiuse del 1 febbraio 1995.
4 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 6 aprile 1995.
5 Con lettera 23 ottobre 1995 la Commissione ha comunicato alla Corte di non avere più interesse a continuare il procedimento in quanto è stato concluso un accordo temporaneo tra la Repubblica ellenica e l' ex Repubblica iugoslava di Macedonia su taluni punti, di modo che la prima ha rimosso i provvedimenti commerciali che aveva adottato il 16 febbraio 1994. La Commissione ha di conseguenza deciso, ai sensi dell' art. 78 del regolamento di procedura della Corte, di rinunciare agli atti nella presente causa e chiede che ciascuna delle parti sopporti le proprie spese.
6 Con lettera 22 novembre 1995 il governo ellenico ha chiesto alla Corte di pronunciarsi nel merito. A tal riguardo esso fa presente innanzi tutto che la necessità della constatazione di una violazione o di una mancanza di violazione delle norme di diritto comunitario nell' ambito di un ricorso per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE costituisce un fondamento sufficiente dell' interesse che esso ha a che la procedura di ricorso continui fino a conclusione, anche se l' asserita violazione sembra essere cessata. Esso sostiene poi che l' oggetto principale del ricorso riguarda una questione d' importanza fondamentale per l' ordinamento giuridico comunitario e che la Repubblica ellenica ha un interesse legittimo a che la Corte si pronunci, a causa della sua eventuale responsabilità nei confronti di coloro che farebbero valere un danno derivante dall' asserita violazione dell' art. 224 del Trattato. Infine, il governo ellenico rileva che dai principi generali del contraddittorio e dell' uguaglianza delle parti risulta che, in caso di rinuncia agli atti da parte del ricorrente dopo la chiusura della fase orale del procedimento, il convenuto ha il diritto di sollevare obiezioni e di esporre i motivi che rendono necessaria una decisione della Corte nel merito.
7 Per quanto riguarda le spese, il governo ellenico chiede che la Commissione sia condannata a pagarle. A tal riguardo esso sostiene che, salvo in mancanza di conclusioni da parte sua sulle spese o di un accordo tra le parti sulla loro ripartizione, l' art. 69, nn. 2 e 5, prima frase, del regolamento di procedura tratta la parte che rinuncia agli atti allo stesso modo di quella che risulta soccombente. Il governo ellenico fa presente poi di non aver provocato il ricorso della Commissione né di aver reso, con il suo atteggiamento, il procedimento senza oggetto.
8 Nelle osservazioni depositate il 15 dicembre 1995, la Commissione sostiene che la sua rinuncia agli atti deriva dalla valutazione che essa ha fatto, nell' esercizio delle sue responsabilità di custode del Trattato, circa l' opportunità di continuare il procedimento. Nel far ricorso all' art. 169 o all' art. 225 del Trattato, la Commissione non difenderebbe i propri interessi. Inoltre, l' art. 78 del regolamento di procedura non richiederebbe l' accordo della convenuta affinché la Corte accolga una domanda di rinuncia agli atti e non limiterebbe il diritto della ricorrente di chiedere la rinuncia in ogni fase del procedimento dinanzi alla Corte. Per quanto riguarda la tutela giuridica dei singoli, la Commissione rileva che essa si realizza innanzi tutto dinanzi ai giudici nazionali e che il procedimento pregiudiziale di cui all' art. 177 del Trattato CE consente a questi ultimi di ottenere ogni chiarimento necessario circa le norme comunitarie di cui trattasi per poter statuire sulla legittimità di un provvedimento nazionale rispetto ad esse. Per quanto riguarda le spese, la Commissione sostiene che essa non avrebbe obiezioni se, a tal riguardo, fosse stata operata una distinzione tra il ricorso principale e l' istanza di provvedimenti provvisori.
9 Nelle sue osservazioni depositate il 12 gennaio 1996, il governo ellenico osserva che il principio generale del contraddittorio verrebbe privato di ogni effetto utile se il convenuto non avesse il diritto di opporsi alla rinuncia agli atti del ricorrente o non potesse ragionevolmente attendersi che le sue osservazioni siano seriamente prese in considerazione. Esso sostiene poi che nella fattispecie può essere applicato solo l' art. 77 del regolamento di procedura, in particolare in quanto il procedimento sul merito è terminato. Infine, esso sottolinea che lo scopo del procedimento per infrazione non è solo di far cessare le infrazioni, ma anche di constatare l' eventuale violazione del diritto comunitario.
Sulla rinuncia agli atti
10 L' art. 77 del regolamento di procedura stabilisce che se, prima che la Corte abbia statuito, le parti si accordano per risolvere la vertenza ed informano la Corte che rinunciano ad ogni pretesa, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo. L' art. 78 di tale regolamento prevede che, se il ricorrente comunica per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti, il presidente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.
11 E' pacifico che nella fattispecie la rinuncia agli atti della Commissione non è intervenuta in seguito ad un accordo con la Repubblica ellenica, ma a causa del fatto che la Commissione, ricorrente, intende rinunciare agli atti, ritenendo di non avere più interesse a continuare il procedimento in considerazione degli sviluppi sopravvenuti dopo la chiusura della fase orale.
12 Ai sensi dell' art. 78 del regolamento di procedura è sufficiente che il ricorrente comunichi per iscritto alla Corte che intende rinunciare agli atti affinché il presidente ordini la cancellazione della causa dal ruolo.
13 Ne deriva che la rinuncia agli atti della Commissione nella presente causa soddisfa le condizioni di cui all' art. 78 del regolamento di procedura. Di conseguenza occorre ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e statuire sulle spese.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
14 L' art. 78 del regolamento di procedura stabilisce che si statuisce sulle spese conformemente all' art. 69, n. 5, di tale regolamento. In base a questa disposizione, la parte che rinuncia agli atti è condannata alle spese se l' altra parte conclude in tal senso. Tuttavia, ai sensi della seconda frase di questo paragrafo, su domanda della parte che rinuncia agli atti, le spese sono poste a carico dell' altra parte se ciò appare giustificato dal comportamento di quest' ultima.
15 Nella fattispecie la Commissione chiede che, sulla base dell' art. 69, n. 5, seconda frase, ciascuna delle parti sopporti le proprie spese. A tal riguardo la Commissione si è limitata a far riferimento al fatto che la Repubblica ellenica ha eliminato i provvedimenti controversi.
16 Tale circostanza non è sufficiente per ritenere che il comportamento della Repubblica ellenica giustifichi che essa sopporti le spese. Infatti, nella fattispecie, si potrebbe dedurne che il ricorso e la conseguente rinuncia agli atti della Commissione siano stati il risultato del comportamento della Repubblica ellenica solo se si fosse supposto che il ricorso della Commissione era fondato. Ora, in seguito alla rinuncia agli atti, il ricorso della Commissione non può più essere esaminato nel merito.
17 Di conseguenza, occorre condannare la Commissione alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA CORTE
così provvede:
1) La causa C-120/94 è cancellata dal ruolo.
2) La Commissione è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
Lussemburgo, 19 marzo 1996.
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