Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Interpretazione dell' art. B del Trattato sull' Unione europea ° Esclusione
(Trattato CE, art. 177; Trattato sull' Unione europea, artt. B e L)
2. Questioni pregiudiziali ° Ricevibilità ° Questioni formulate senza sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto
(Trattato CE, art. 177; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 20)
Massima
1. Ai sensi dell' art. L del Trattato sull' Unione europea, la Corte è manifestamente incompetente a interpretare l' art. B di detto Trattato nell' ambito della procedura di rinvio pregiudiziale.
2. L' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
E' inoltre indispensabile che il giudice nazionale fornisca spiegazioni minime in ordine ai motivi che lo hanno indotto a chiedere l' interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.
Le informazioni fornite a tal fine dalle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto della Corte.
Parti
Nel procedimento C-167/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Juzgado de Instrucción di Sueca (Valencia, Spagna) nel procedimento penale dinanzi ad esso pendente a carico di
Juan Carlos Grau Gomis e altri,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2, 3, lett. a), b), f) e h), 3 A, n. 1, 8 B, 9, 35, 36, 37, n. 1, 86 e 90 del Trattato CE, sull' interpretazione degli artt. 2, 9, 35 e 51 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23), nonché sull' interpretazione dell' art. B del Trattato sull' Unione europea,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 18 maggio 1994, pervenuta alla Corte il 20 giugno seguente, il Juzgado de Instrucción di Sueca (Valencia, Spagna) ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 2, 3, lett. a), b), f) e h), 3 A, n. 1, 8 B, 9, 35, 36, 37, n. 1, 86 e 90 del Trattato CE e degli artt. 2, 9, 35 e 51 dell' atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adattamenti dei Trattati del 12 giugno 1985 (GU L 302, pag. 23), nonché all' interpretazione dell' art. B del Trattato sull' Unione europea.
2 Dinanzi al Juzgado de Instrucción pendono procedimenti penali a carico del signor Juan Carlos Grau Gomis e di sei altre persone imputati del reato di contrabbando di tabacco proveniente in particolare dai Paesi Bassi, dal Regno Unito, da Andorra e da Gibilterra e destinato a essere smerciato in Spagna e in Africa.
3 Il giudice nazionale, a fronte di dubbi interpretativi in ordine ai detti articoli e alla compatibilità con i medesimi di talune disposizioni dell' ordinamento nazionale, in particolare della Ley Orgánica 13 luglio 1982, n. 7, in materia di reati di contrabbando, ha posto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Quale sia l' interpretazione degli artt. 2, 3, lett. a), b), f) e h), nonché degli artt. 9, 35, 36, 37, n. 1, 86 e 90 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957.
2) Quale sia l' interpretazione degli artt. 2, 9, 35 e 51 dell' Atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunità europee, firmato a Madrid e Lisbona il 12 giugno 1985.
3) Quale sia l' interpretazione degli artt. 3 A, n. 1, B, n. 1, e 8 B del Trattato sull' Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.
4) Se tutte le menzionate disposizioni si pongano in contrasto con la Ley Orgánica n. 7/82 in materia di reati di contrabbando e, in particolare, con l' art. 1, terzo comma, e con l' art. 3, primo e secondo comma, della legge medesima, nonché se debbano essere ritenuti legittimi o meno gli atti derivanti dall' applicazione della detta legge".
4 E' giurisprudenza costante che, nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 177 del Trattato, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla compatibilità di una norma nazionale con il diritto comunitario. Laddove la quarta questione verte sulla compatibilità della legge spagnola con il diritto comunitario, la Corte non è quindi competente a statuire in merito. Nella parte vertente, invece, sull' interpretazione del diritto comunitario, la detta questione si ricollega alle tre precedenti.
5 Con riguardo poi alla terza questione, la Corte osserva che il Trattato sull' Unione europea non contiene nessun articolo 3 A né art. 8 B. Secondo la Corte, il giudice nazionale ha inteso riferirsi agli artt. 3 A e 8 B del Trattato istitutivo della Comunità europea, inseriti rispettivamente dall' art. G, lett. B, punto 4, e dall' art. G, lett. C, del Trattato sull' Unione europea.
6 Ai sensi dell' art. L del Trattato sull' Unione europea, l' art. 177 del Trattato non può essere invocato da un giudice nazionale al fine di chiedere alla Corte di pronunciarsi sull' art. B del Trattato sull' Unione europea. Nell' ambito di tale procedimento, la Corte è quindi manifestamente incompetente a pronunciarsi sull' interpretazione del detto articolo.
7 Per quanto riguarda le altre disposizioni menzionate nell' ordinanza di rinvio, la Corte osserva che, oltre alle parti della causa principale e alla Commissione, hanno presentato osservazioni solamente i governi spagnolo, francese e italiano. I governi francese e italiano hanno espresso le proprie difficoltà nell' individuare il contesto di fatto e di diritto in cui collocare le questioni sollevate. In particolare, il governo francese rileva che non viene fatta alcuna precisazione in ordine ai monopoli di cui trattasi nella causa principale, mentre il governo italiano si chiede se i dubbi del giudice nazionale vertano su un monopolio di importazione ovvero su un monopolio di vendita e rileva la totale assenza di motivazione in ordine all' eventuale incompatibilità di tali monopoli con il diritto comunitario. Infine, né la Commissione né taluni governi sono in grado di comprendere l' utilità dell' interpretazione della maggior parte delle disposizioni menzionate ai fini della soluzione della controversia pendente dinanzi al giudice nazionale.
8 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere a un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate (v., in particolare, sentenza 26 gennaio 1993, cause riunite C-320/90, C-321/90 e C-322/90, Telemarsicabruzzo e a., Racc. pag. I-393, punto 6; ordinanze 19 marzo 1993, causa C-157/92, Banchero, Racc. pag. I-1085, punto 4, e 23 marzo 1995, causa C-458/93, Saddik, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 12).
9 E' inoltre indispensabile che il giudice nazionale fornisca delle spiegazioni minime in ordine ai motivi che lo hanno indotto a chiedere l' interpretazione di quelle determinate disposizioni comunitarie e sul nesso intercorrente tra le disposizioni medesime e la normativa nazionale applicabile alla controversia.
10 Va sottolineato al riguardo che le informazioni fornite a tal fine dalle decisioni di rinvio non servono solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell' art. 20 dello Statuto CE della Corte. Incombe, infatti, alla Corte di vigilare sulla salvaguardia di tale possibilità, tenuto conto del fatto che, a norma della suddetta disposizione, alle parti interessate vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v. sentenza 1 aprile 1982, cause riunite 141/81, 142/81 e 143/81, Holdijk, Racc. pag. 1299, punto 6, e ordinanza 23 marzo 1995, Saddik, citata, punto 13).
11 Si deve necessariamente rilevare che l' ordinanza di rinvio non contiene indicazioni sufficienti atte a soddisfare le esigenze precedentemente ricordate. In particolare, come giustamente osservato dai governi francese e italiano, l' ordinanza fornisce precisazioni troppo scarse in ordine ai monopoli di cui trattasi nella causa principale e non fornisce alcuna indicazione sui motivi che hanno indotto il giudice nazionale a dubitare della compatibilità della normativa spagnola pertinente nella specie con le varie disposizioni comunitarie di cui viene chiesta l' interpretazione alla Corte. Una di tali disposizioni, vale a dire l' art. 8 B del Trattato CE, appare del tutto priva di qualsiasi pertinenza con riguardo all' oggetto della causa principale. L' ordinanza di rinvio non consente, quindi, alla Corte di fornire un' interpretazione utile del diritto comunitario.
12 Ciò premesso, si deve concludere che, ai sensi dell' art. 92 del regolamento di procedura, la Corte è manifestamente incompetente a pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa all' art. B del Trattato sull' Unione europea e che, inoltre, la domanda del giudice nazionale è manifestamente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
13 Le spese sostenute dai governi spagnolo, francese, italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
così provvede:
La Corte non è competente a pronunciarsi su una questione relativa all' art. B del Trattato sull' Unione europea sollevata dal Juzgado de Instrucción di Sueca (Valencia, Spagna) nell' ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta con ordinanza 18 maggio 1994. Quanto al resto, la domanda del Juzgado de Instrucción è irricevibile.
Lussemburgo, 7 aprile 1995.
Full & Egal Universal Law Academy