Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Ricorso ° Atto che arreca pregiudizio ° Atto preparatorio ° Decisione della Commissione paritetica di non procedere all' esame dei meriti di un dipendente all' atto della redazione dell' elenco dei dipendenti più meritevoli ° Irricevibilità
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
Massima
La decisione della commissione paritetica di non procedere, nella redazione dell' elenco dei candidati ritenuti più meritevoli ai fini di una promozione, all' esame dei meriti di un candidato costituisce un mero atto preparatorio alle decisioni di promozione e non è pertanto impugnabile.
Parti
Nel procedimento C-258/94 P,
Paulo Branco, dipendente della Corte dei conti delle Comunità europee, successivamente della Commissione delle Comunità europee, residente a Bruxelles, con gli avv.ti Raoul Wagener e David M. Travessa Mendes, del foro di Lussemburgo, 6-12, place d' Armes, Lussemburgo,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento dell' ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 20 luglio 1994, Branco/Corte dei conti (causa T-45/93, Racc. FP pag. II-641),
procedimento in cui l' altra parte è:
Corte dei conti delle Comunità europee, rappresentata dai signori Jean-Marie Stenier e Jan Inghelram, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte dei conti, 12, rue Alcide de Gasperi, Kirchberg,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dai signori P. Jann, presidente di sezione (relatore), D.A.O. Edward e L. Sevón, giudici,
avvocato generale: A.M. La Pergola
cancelliere: R. Grass
sentito l' avvocato generale,
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 20 settembre 1994, il signor Branco ha impugnato, ai sensi dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, l' ordinanza del Tribunale di primo grado 20 luglio 1994, causa T-45/93, Branco/Corte dei conti (Racc. FP pag. II-641), con cui era stato respinto il ricorso del medesimo diretto, in primo luogo, all' annullamento dell' atto procedurale relativo alle promozioni disposte dalla Corte dei conti nel 1992, in secondo luogo, al riavvio di tutto il procedimento di promozione nel rispetto della pertinente normativa, anche nei riguardi del ricorrente quale dipendente promuovibile, e, in terzo luogo, alla condanna della Corte dei conti alle spese del giudizio.
2 Per quanto attiene ai fatti dai quali è scaturita la controversia fra il signor Branco e la Corte dei conti, il Tribunale rilevava quanto segue:
"1. Il ricorrente ha goduto di un periodo di aspettativa per motivi personali (in prosieguo: l' 'AMP' ), dall' 11 marzo 1992 al 14 agosto 1992, periodo durante il quale era dipendente della Corte dei conti.
2. Durante tale AMP veniva avviato il procedimento per le promozioni relative all' esercizio 1992. Il procedimento si svolgeva sulla base delle norme stabilite dalla decisione 12 ottobre 1990, n. 90-38, riguardante le fasi della procedura istituita ai fini delle promozioni stabilite dal segretario generale (attualmente sostituita dalla decisione 14 giugno 1993, n. 93-41). La detta decisione n. 90-38 prevedeva sette fasi del procedimento di promozione:
1. pubblicazione dell' elenco dei dipendenti promuovibili;
2. riunione preparatoria tra il segretario generale e i direttori ai fini della fissazione degli elenchi dei direttori;
3. fissazione degli elenchi dei direttori;
4. trasmissione all' APN (autorità che ha il potere di nomina) degli elenchi dei direttori;
5. intervento della commissione paritetica per le promozioni;
6. pubblicazione dell' elenco, redatto in ordine alfabetico, stabilito dalla commissione paritetica per le promozioni;
7. emanazione da parte dell' APN delle decisioni di promozione".
3 Dall' ordinanza emerge anche che il nome del signor Branco era incluso, con la menzione "con riserva di reintegrazione a seguito di AMP il 14.8.1992", nel primo elenco dei dipendenti promuovibili (prima fase) nonché nell' elenco definitivo dei dipendenti promuovibili o elenco dei direttori (terza fase). Tali elenchi venivano pubblicati, rispettivamente, il 20 aprile e il 20 maggio 1992 e venivano trasmessi all' APN che, a sua volta, li trasmetteva alla commissione paritetica (quarta fase). Il nome del signor Branco non veniva più incluso, invece, nell' elenco dei dipendenti ritenuti più meritevoli, elenco redatto dalla commissione paritetica per le promozioni (quinta fase) e pubblicato successivamente dall' APN in data 17 luglio 1992 (sesta fase).
4 Il Tribunale rilevava inoltre:
"6. (...) La commissione paritetica non aveva proceduto ad un esame comparativo dei meriti del ricorrente in base al rilievo che egli si trovava in AMP e che il suo nome non era incluso in tale elenco.
7. Le decisioni di promozione venivano emanate poco tempo dopo e rese pubbliche mediante le comunicazioni 23-30 luglio 1992, affisse rispettivamente dal 24 luglio al 24 agosto 1992 e dal 3 agosto al 3 settembre 1992.
8. Con nota 3 settembre 1992, l' APN chiedeva al presidente della commissione paritetica di esprimere un parere in ordine al ricorrente, che era stato reintegrato nel proprio posto di lavoro il 15 agosto 1992. La commissione paritetica aggiungeva il nome del ricorrente nell' elenco redatto nell' ambito del procedimento terminato con le decisioni di promozione di fine luglio. Tale elenco veniva affisso tra il 17 dicembre 1992 e il 17 gennaio 1993.
9. L' APN non procedeva alla promozione del ricorrente.
10. Il 6 gennaio 1993 il ricorrente presentava reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo 'Statuto' ), chiedendo l' annullamento ovvero la modifica della decisione riguardante le promozioni relative all' esercizio 1992 in modo da poter essere incluso nell' elenco dei promossi.
(...)
12. Con nota 6 maggio 1993 l' APN respingeva i due reclami in quanto irricevibili e, in subordine, in quanto infondati".
5 Avverso tale decisione di rigetto il signor Branco proponeva ricorso dinanzi al Tribunale, dinanzi al quale la Corte dei conti sollevava eccezione di irricevibilità.
6 In data 20 luglio 1994 il Tribunale respingeva con ordinanza il ricorso del signor Branco in quanto manifestamente irricevibile.
7 Il Tribunale motivava tale decisione rilevando anzitutto:
"22. E' giurisprudenza costante che la ricevibilità di un ricorso proposto dinanzi al Tribunale, ai sensi degli artt. 179 del Trattato CE e 91 dello Statuto, è subordinata al regolare svolgimento della fase precontenziosa e al rispetto dei termini ivi previsti (v. ordinanza del Tribunale 11 maggio 1992, causa T-34/91, Whitehead/Commissione, Racc. pag. II-1723).
23. Il Tribunale ritiene che nella specie tale requisito di ricevibilità non è stato rispettato.
24. Occorre stabilire, anzitutto, quale sia l' atto che ha arrecato pregiudizio al ricorrente. Al riguardo, non può ritenersi che il procedimento di promozione nel suo complesso costituisca un atto che arrechi pregiudizio. Infatti, da un lato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si tratta di un atto unico, bensì di una successione di atti da cui sono scaturite decisioni di promozione idonee ad arrecare pregiudizio al ricorrente e, dall' altro, la pubblicazione dell' elenco modificato della commissione paritetica non rappresenta un elemento costitutivo di tale procedimento, essendo posteriore alle decisioni medesime.
25. Orbene, si deve necessariamente rilevare che il ricorrente non ha proposto reclamo avverso le decisioni di promozione relative all' esercizio 1992 ° tutte pubblicate anteriormente al 4 settembre 1992 ° entro il termine di tre mesi previsto dall' art. 90, n. 2, (primo) comma, dello Statuto. Il primo reclamo del ricorrente reca, infatti, la data del 6 gennaio 1993".
8 A sostegno del ricorso proposto avverso tale ordinanza, il ricorrente deduce due motivi strettamente connessi.
9 In primo luogo, l' ordinanza del Tribunale non sarebbe sufficientemente motivata. Il Tribunale non si sarebbe infatti pronunciato sul "terzo motivo di ricevibilità" invocato dal signor Branco, secondo cui l' atto che arreca pregiudizio sarebbe costituito dalla decisione individuale, emanata dall' APN, di escluderlo dall' esame comparativo dei meriti e dei rapporti informativi, imposto dall' art. 45, n. 1, nonché dall' art. 5, n. 3, dello Statuto e da cui è scaturita la pubblicazione, avvenuta il 17 luglio 1992, dell' elenco della commissione paritetica per le promozioni. Non essendogli stata notificata tale decisione, il ricorrente ne ha potuto avere conoscenza, secondo un ragionamento a contrario, solamente il 17 dicembre 1992, data di pubblicazione dell' elenco modificato. Il reclamo del ricorrente, essendo stato presentato entro i tre mesi successivi a tale pubblicazione, dovrebbe essere quindi considerato ricevibile.
10 In secondo luogo, il Tribunale, applicando il primo capoverso dell' art. 90, n. 2, primo comma, in luogo del secondo capoverso, sarebbe incorso in un manifesto errore di diritto. Atteso che il provvedimento di esclusione di cui si discute nell' ambito del primo motivo presenta carattere individuale, i termini di impugnazione sarebbero cominciati a decorrere non dal giorno della pubblicazione delle decisioni di promozione, bensì dal "giorno in cui l' interessato ha avuto conoscenza" del provvedimento di esclusione medesimo, vale a dire dal 17 dicembre 1992.
11 Nelle osservazioni relative all' impugnazione, la Corte dei conti chiede il rigetto del ricorso.
12 Ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, la Corte può respingere l' impugnazione, in qualsiasi momento, laddove risulti in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, senza passare alla fase orale del procedimento.
Sul primo motivo
13 Si ha l' impressione che il primo motivo dedotto dal signor Branco non riguardi né le decisioni di promozione relative all' esercizio 1992 né il diniego stesso dell' APN di includere il ricorrente medesimo nell' elenco dei candidati ritenuti più meritevoli, pubblicato il 17 luglio 1992, bensì un atto preliminare a tali provvedimenti, vale a dire la decisione, emanata dalla commissione paritetica e non dall' APN, di non procedere, all' atto della redazione dell' elenco di cui trattasi, all' esame dei meriti del ricorrente.
14 E' giurisprudenza costante in materia di procedimenti di promozione che decisioni di tal genere costituiscono solo meri atti preparatori alle decisioni di promozione e non costituiscono quindi atti impugnabili (v., in tal senso, sentenza 14 febbraio 1989, causa 346/87, Bossi/Commissione, Racc. pag. 303, punto 23).
15 Orbene, al punto 24 dell' ordinanza, il Tribunale ha anzitutto espressamente affermato:
"Occorre stabilire, anzitutto, quale sia l' atto che ha arrecato pregiudizio al ricorrente (...). Infatti, da un lato, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si tratta di un atto unico, bensì di una successione di atti, da cui sono scaturite decisioni di promozione idonee ad arrecare pregiudizio al ricorrente (...)".
16 Ai punti 25 e 26 il Tribunale ha poi rilevato la tardività del primo reclamo, datato 6 gennaio 1993, rispetto alle "decisioni di promozione relative all' esercizio 1992 ° tutte pubblicate anteriormente al 4 settembre 1992", dichiarando, conseguentemente, la manifesta irricevibilità del ricorso.
17 Stabilendo così quali fossero gli atti impugnabili nell' ambito del procedimento di promozione (vale a dire le decisioni di promozione) e rilevando, poi, la tardività del primo reclamo rispetto alle decisioni medesime, il Tribunale si è chiaramente pronunciato sull' argomento dedotto dal signor Branco relativo al "terzo motivo di ricevibilità".
18 Il primo motivo deve essere quindi respinto.
Sul secondo motivo
19 Anche il secondo motivo non può trovare accoglimento in quanto presuppone, per poter far decorrere i termini di impugnazione dal giorno in cui il signor Branco ne ebbe conoscenza, che l' atto da lui impugnato nell' ambito del primo motivo (vale a dire la decisione di escluderlo dall' esame comparativo dei meriti) costituisca un atto che arrechi pregiudizio, ipotesi che non ricorre nella specie.
20 Pertanto, ai sensi dell' art. 119 del regolamento di procedura, il ricorso del signor Branco deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
21 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Ai sensi dell' art. 70 del regolamento medesimo, nelle cause fra le Comunità e i loro dipendenti le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste. Tuttavia, in base al successivo art. 122, l' art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte da un dipendente o da un altro agente di un' istituzione nei confronti dell' istituzione medesima. Il signor Branco, essendo rimasto soccombente, deve essere quindi condannato alle spese del giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il ricorrente è condannato alle spese.
Lussemburgo, 28 giugno 1995.
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