Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Dipendenti ° Organizzazione dei servizi ° Determinazione del livello di un posto da coprire ° Capi unità ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Pubblicazione di un avviso di posto vacante A3, A4, A5 e determinazione del livello del posto dopo la presentazione delle candidature ° Illegittimità
[Statuto del personale, artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1]
Massima
Poiché l' art. 7 dello Statuto e il suo allegato I non dispongono che i posti di capounità siano necessariamente coperti al grado A3 e poiché l' esigenza di corrispondenza tra l' impiego e il grado non impone alle istituzioni di definire le mansioni corrispondenti a ciascun impiego tipo nello stesso modo, nulla osta a che un' istituzione decida che al suo interno i posti di capo unità siano coperti ai gradi A3, A4 o A5, a seconda dell' importanza dei compiti affidati all' unità di cui trattasi.
Per contro è illegittima una procedura di copertura dei posti di capo unità che consista nel pubblicare un avviso di posto vacante ai livelli A3, A4 e A5 e nel decidere a quale livello sarà coperto il posto di cui trattasi una volta ricevute le candidature e una volta che l' autorità dovendo prendere tale decisione conosca quindi contemporaneamente l' identità e il fascicolo dei vari candidati. Una tale procedura non tiene conto, infatti, dell' esigenza che il livello del posto sia fissato in modo obiettivo, alla luce del solo interesse di servizio, in funzione della sua importanza, indipendentemente dalle qualificazioni del candidato o dei candidati. Tale procedura può anche comportare che un candidato, una volta fissato il livello del posto, sia eliminato, senza scrutinio per merito nei suoi confronti, solo perché, considerato il suo grado, non può pretendere di essere nominato, mentre l' avviso di posto vacante gli dava tale possibilità. Orbene, l' autorità che ha il potere di nomina è tenuta a procedere, ai sensi degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1, dello Statuto, allo scrutinio per merito dei candidati nell' ambito di legittimità che essa stessa si è imposta con l' avviso di posto vacante.
Parti
Nella causa T-10/94,
Achim Kratz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Tervuren (Belgio), con l' avv. Nicolas Lhoëst, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, e, nel corso della trattazione orale, dal signor Gianluigi Valsesia, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione in data 3 maggio 1993, con cui era stata respinta la candidatura del ricorrente al posto di capo dell' unità "Sanità ° lotta all' AIDS",
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen, giudice, e dalla signora P. Lindh, giudice,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 marzo 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti
1 Il 21 gennaio 1993, è stato pubblicato un avviso di posto vacante per il posto di capo dell' unità "Sanità ° lotta al cancro" (in prosieguo: "avviso di posto vacante"). Il 28 gennaio 1993, è stato rettificato con la sostituzione del termine cancro col termine "AIDS". Questo avviso di posto vacante ha come sola indicazione "COM/003/93 A 3/A 4/A 5 VIII.8 BRU Capo unità 'Sanità ° lotta all' (AIDS)' , incaricato di dirigere e coordinare i lavori". Esso è preceduto da un testo tipo nel quale si legge:
"Secondo la procedura di copertura pubblicata nelle IA n. 556 del 18.4.1988 e IA n. 578 del 5.12.1988
Qualificazioni minime richieste per presentare la propria candidatura ai fini di un trasferimento/promozione:
° appartenere alla stessa categoria/quadro/carriera(e) del COM (trasferimento);
° appartenere alla carriera inferiore a quella del COM (promozione, secondo l' art. 45 dello Statuto);
° conoscenze ed esperienza/attitudini corrispondenti ai compiti da svolgere;
° per i posti che richiedono particolari qualificazioni: cognizioni ed esperienza approfondite nel/in relazione al settore d' attività".
2 Il ricorrente, che è dipendente di grado A3, ha presentato la sua candidatura per questo posto, così come un altro dipendente di grado A3, due dipendenti di grado A5 e un dipendente di grado A6.
3 Il 18 marzo 1993, il comitato consultivo per le nomine (in prosieguo: il "CCN") ha emesso un parere che consta di quattro punti. Al punto 1, esso prende atto del fatto che "cinque candidati si sono presentati ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto, e cioè (...)". Esso precisa poi che "il comitato ha esaminato l' atto di candidatura di ciascun candidato ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto e il loro fascicolo personale". Al punto 2 si precisa che "il comitato procede all' audizione del signor Pooley, direttore generale aggiunto dello sviluppo, nel corso della riunione del 18 marzo 1993. Quest' ultimo ha dichiarato che la copertura del posto dovrebbe esser fatta al livello A5-4 e ha precisato, sulla base dell' avviso di posto vacante, le qualificazioni richieste per il titolare del posto". Al punto 3 si rileva: "Il comitato ha innanzitutto esaminato il livello al quale si dovrebbe effettuare la copertura del posto, tenuto conto della particolare importanza dell' unità in relazione ai suoi compiti e alle sue dimensioni ed è giunto alla conclusione che tale copertura si dovrebbe effettuare al livello A5-4". Al punto 4 si precisa infine: "Tenuto conto di questo parere, il comitato ha esaminato le candidature della signora Dellicour e del signor Sweet ed è giunto alla conclusione che la candidatura della signora Dellicour potrebbe esser presa in considerazione".
4 Con lettera 24 marzo 1993, il segretario del CCN ha informato il ricorrente di quanto segue:
"A seguito della pubblicazione del posto di capo unità COM/003/93, cinque candidature sono state presentate ai sensi dell' art. 29, n. 1, lett. a), dello Statuto.
Il comitato consultivo per le nomine ha esaminato nel corso della sua riunione del 18 marzo 1993 il livello di copertura del posto e le qualifiche richieste per il titolare delle funzioni; successivamente ha esaminato tutte le candidature e ha proceduto ad ascoltare il signor Pooley, direttore generale aggiunto dello sviluppo.
Alla fine dei lavori, il comitato è giunto alla seguente conclusione:
° per quanto riguarda il livello del posto di capo unità 'Sanità ° lotta all' AIDS' , tale posto dovrebbe essere coperto a livello A5-4;
° la sua candidatura non poteva dunque essere presa in considerazione in questa occasione".
5 Con decisione 27 aprile 1993, l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo l' "APN") ha nominato, per trasferimento, la signora Dellicour al posto di capo unità "Sanità ° lotta all' AIDS".
6 Con una nota in data 3 maggio 1993, il ricorrente è stato informato che "l' APN non ha potuto accogliere la (sua) candidatura al posto da coprire".
7 Il 18 maggio 1993, il ricorrente ha presentato un reclamo diretto, in primo luogo, "a veder annullare, da una parte, la decisione del comitato consultivo per le nomine adottata il 24.3.93, e, dall' altra, la decisione dell' autorità che il potere di nomina adottata il 3.5.1993 in quanto con esse viene rigettata la (sua) candidatura"; a vedere altresì "annullare ogni decisione di nomina di un dipendente che sia stata presa dall' autorità investita del potere di nomina o dal comitato consultivo per le nomine a seguito dell' avviso di posto vacante COM/003/93 del 21.1.1993 concernente il posto controverso"; a "vedere ripresa in considerazione la sua candidatura al posto controverso sulla base degli stessi criteri riportati nell' avviso di posto vacante COM/003/93 del 21.1.1993". A sostegno del suo reclamo, il ricorrente sosteneva, da una parte, che il CCN non era competente a prendere una decisione di rigetto della sua candidatura, poiché si tratta, per definizione, d' un organo incaricato di emettere parere e, dall' altra, che il CCN ha modificato illegittimamente le qualificazioni inizialmente richieste nell' avviso di posto vacante in considerazione del fatto che le candidature dei dipendenti di grado A3 non potevano esser prese in considerazione poiché il posto doveva essere coperto a livello A4 o A5.
8 Con lettera registrata alla Commissione il 26 maggio 1993, il ricorrente ha comunicato all' APN "che il suo reclamo è da intendersi in fatto e in diritto come diretto contro la decisione dell' APN del 3.5.1993 nei limiti in cui essa si basa sulla illegittima decisione del comitato consultivo per le nomine adottata il 24 marzo 1993".
9 Con nota del 5 agosto 1993, registrata alla Commissione il 9 agosto 1993, avente lo scopo "di argomentare e di completare il reclamo presentato il 26.5.1993", il ricorrente ha precisato l' oggetto del suo reclamo chiedendo all' APN "di annullare la decisione di rigetto della (sua) candidatura al posto COM/003/93 di capo unità 'Sanità ° lotta all' AIDS' , così come tutte le decisioni successive e/o connesse adottate dall' autorità che ha il potere di nomina, di annullare la decisione adottata dalla Commissione il 19 luglio 1988 con cui viene adottata una nuova procedura di copertura dei posti d' inquadramento intermedio e di procedere nuovamente alla copertura del posto COM/003/93 dichiarato vacante con l' avviso di posto vacante n. 3 del 21.1.1993". A sostegno delle sue pretese, il ricorrente ha fatto valere argomenti che corrispondono in sostanza a quelli fatti valere a sostegno del presente ricorso.
10 Il 15 ottobre 1993, la Commissione ha respinto il reclamo del ricorrente del 18 maggio 1993. Il ricorrente è stato informato di tale decisione con lettera 25 ottobre 1993 da lui ricevuta il 28 ottobre 1993.
11 Con lettera 28 ottobre 1993, l' avvocato del ricorrente ha chiesto alla Commissione di rispondere agli argomenti da lui esposti nella sua nota del 5 agosto 1993.
12 Con lettera 13 dicembre 1993, la Commissione ha risposto che la nota del 5 agosto 1993 costituiva un nuovo reclamo poiché basato su nuovi motivi. Constatando che quest' ultimo era tardivo, la Commissione ha affermato che essa non doveva pronunciarsi su questi nuovi motivi.
13 Questo è il contesto in cui, con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 18 gennaio 1994, il ricorrente ha proposto il presente ricorso. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla trattazione orale senza procedere ad istruttoria. Le difese orali delle parti e le risposte di queste ultime ai quesiti posti dal Tribunale sono state sentite all' udienza del 15 marzo 1995, nel corso della quale è stata dibattuta anche la causa T-16/94.
Conclusioni delle parti
14 Il ricorrente ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
° annullare la decisione della Commissione di fissare al grado A5 il livello del posto COM/003/93 di capo unità "Sanità ° lotta all' AIDS", nonché tutte le decisioni adottate dalla Commissione in seguito a tale decisione e, particolarmente, la decisione 3 maggio 1993 con cui si rigetta esplicitamente la candidatura del ricorrente a tale posto; e, per quanto occorre, la decisione esplicita di rigetto adottata dalla Commissione il 15 ottobre 1993 in risposta al reclamo del ricorrente, come pure la decisione esplicita di rigetto che la Commissione ha notificato il 13 dicembre all' avvocato del ricorrente in risposta alla sua nota integrativa;
° condannare la convenuta a tutte le spese.
La Commissione ha concluso chiedendo che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile e in ogni caso respingerlo;
° statuire sulle spese secondo giustizia.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
15 La Commissione sostiene, anzitutto, che il ricorso è irricevibile poiché il ricorrente avrebbe omesso, durante il procedimento precontenzioso, di contestare la decisione di coprire il posto di cui trattasi al grado A5 o A4. Infatti, secondo la Commissione, il ricorrente si sarebbe limitato ad impugnare la decisione di rigetto della sua candidatura senza contestare la decisione relativa al livello al quale il posto doveva essere coperto. Di conseguenza, le conclusioni presentate dinanzi al Tribunale, non avendo lo stesso oggetto di quelle esposte nel reclamo, sarebbero irricevibili (sentenza della Corte 14 marzo 1989, causa 133/89, Del Amo Martinez/Parlamento, Racc. pag. 689).
16 La Commissione sostiene poi che, considerato il fatto che il ricorrente non può legittimamente contestare il grado al quale si è deciso di coprire il posto controverso, egli non ha interesse a chiedere l' annullamento della decisione che rigetta la sua candidatura nonché delle decisioni successive poiché egli è di grado superiore rispetto a quello al quale il posto dovrà essere coperto.
17 Il ricorrente replica che risulta dal suo reclamo del 18 maggio 1993, dalla sua nota del 25 maggio 1993 e dalla sua nota del 5 agosto 1993 che egli aveva incontestabilmente considerato la decisione del CCN di coprire il posto controverso al grado A5, nonché la decisione 3 maggio 1993 dell' APN, in quanto conferma tale presa di posizione del CCN.
18 Egli ne deduce che l' APN non poteva ingannarsi sulla sua intenzione di contestare la decisione della Commissione di coprire il posto controverso al grado A5, che è intimamente legata e quindi connessa alla decisione esplicita di rigetto della sua candidatura, e che il suo ricorso è dunque ricevibile in toto poiché l' argomentazione della Commissione relativa all' irricevibilità del secondo e terzo capo della sua domanda presuppone che il primo capo sia irricevibile.
Valutazione del Tribunale
19 Il Tribunale constata che la Commissione non contesta più, nella fase contenziosa, la ricevibilità, in quanto reclamo complementare, della nota del ricorrente in data 5 agosto 1993. Essa d' altronde non potrebbe farlo considerato il fatto che non ha fornito la prova né della data di ricezione da parte del ricorrente della notifica della nota 3 maggio 1993, con la quale egli è stato informato della decisione impugnata, né della data alla quale il ricorrente ha preso conoscenza di tale decisione.
20 Ne consegue che i tre reclami presentati in ordine successivo dal ricorrente sono ricevibili e che essi vanno quindi considerati come un unico reclamo. Quest' ultimo è diretto contro la decisione 3 maggio 1993, secondo la quale l' APN non ha potuto accogliere la candidatura del ricorrente per il posto da coprire.
21 Orbene, bisogna rilevare che tale decisione si presenta come un' unica decisione la cui unica motivazione ° che risulta d' altronde da un altro documento, vale a dire la lettera 24 marzo 1993 del segretario del CCN ° è il fatto che il ricorrente ha il grado A3 mentre è stato deciso di coprire il posto al grado A4 o A5.
22 Risulta dal reclamo del ricorrente in data 18 maggio 1993 che questi ha chiaramente contestato la decisione di coprire il posto controverso al grado A4 o A5, che costituisce il solo motivo all' origine della decisione di non accogliere la sua candidatura (v. parte III, punto 2, del suo reclamo).
23 Di conseguenza, la Commissione non può sostenere che il ricorrente avrebbe dovuto dirigere il suo reclamo contemporaneamente contro la decisione di coprire il posto di cui trattasi al grado A4 o A5 e contro la decisione di non accogliere la sua candidatura.
24 Ne consegue che la Commissione non ha potuto ingannarsi sulla portata del reclamo del ricorrente e sul fatto che esso contestasse la decisione di coprire il posto di cui trattasi al grado A4 o A5 e che la procedura precontenziosa abbia dunque potuto, sotto questo profilo, raggiungere il suo scopo. La fondatezza di questa analisi è corroborata dal fatto che, nella sua risposta in data 25 ottobre 1993 al reclamo del ricorrente, la Commissione ha contestato il diritto del ricorrente di censurare nel suo reclamo la decisione relativa al livello del posto da coprire affermando che essa non gli arrecherebbe pregiudizio né inciderebbe direttamente sulla sua situazione giuridica.
25 Risulta da quanto precede che il primo capo della domanda del ricorrente è ricevibile. Poiché la contestazione della ricevibilità del secondo e del terzo capo della domanda è esclusivamente basata sull' irricevibilità del primo capo della domanda, il ricorso dev' essere dichiarato ricevibile nella sua totalità.
26 Inoltre, la Commissione non può far valere la sentenza del Tribunale 1 giugno 1994, causa T-4/93, André/Commissione (Racc. PI, pag. II-471, punto 25), per sostenere che il reclamo e il ricorso non potevano mirare alla revoca e all' annullamento di decisioni collegate e successive alla decisione di rigetto della sua candidatura. Infatti, un riferimento a decisioni collegate o successive deve essere valutato in relazione al contesto in cui s' inserisce. Orbene, nella fattispecie, a differenza della causa André/Commissione, risulta dal contesto nel quale questo riferimento viene fatto che esso era sufficientemente preciso e che riguardava la decisione relativa al livello del posto da coprire e la decisione di nominare la signora Dellicour per quel posto.
Nel merito
Esposizione sommaria dei motivi e degli argomenti delle parti
27 Il ricorrente invoca sei motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo concerne l' illegittimità dell' avviso di posto vacante in quanto esso non risponderebbe ai requisiti di precisione imposti dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale. Il secondo motivo è tratto da un mancato rispetto di tale avviso di posto vacante poiché l' APN, decidendo di coprire il posto al grado A5 o A4, ha rifiutato di esaminare candidature, come quella del ricorrente, che rispondevano ai requisiti dell' avviso di posto vacante. Il terzo motivo riguarda la violazione dell' obbligo di motivazione poiché tanto la decisione impugnata quanto la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente non espongono i motivi per i quali la candidatura del ricorrente è stata respinta. Il quarto motivo è tratto dalla violazione degli artt 27 e 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") in quanto l' APN avrebbe omesso di procedere ad uno scrutinio per merito comparativo del ricorrente e degli altri candidati. Il quinto motivo è tratto dalla violazione dell' art. 7 e dell' allegato I dello Statuto in quanto l' APN avrebbe attribuito il posto controverso a un dipendente di grado A5 mentre si tratterebbe di un posto di capo divisione, che avrebbe dovuto essere riservato a un dipendente di grado A3. Il sesto motivo è tratto dall' illegittimità della decisione della Commissione del 19 luglio 1988 recante modifica della procedura di copertura dei posti di inquadramento intermedio sulla base della quale la nomina contestata è stata effettuata, poiché questa decisione permette di fissare il livello del posto da coprire, non nell' ambito dell' avviso di posto vacante, ma dopo che il CCN e l' APN hanno avuto conoscenza delle candidature per la copertura di tale posto.
28 Il Tribunale considera opportuno esaminare congiuntamente i cinque ultimi motivi del ricorso.
Secondo motivo: violazione dell' avviso di posto vacante
29 Il ricorrente sostiene che la Commissione non ha osservato l' avviso di posto vacante, che costituisce l' ambito che essa stessa si è imposta per raffrontare i meriti dei candidati, in quanto essa ha ristretto l' accesso al posto controverso limitandolo ai soli dipendenti di grado A5 o A4, mentre l' avviso di posto vacante prevedeva che questo posto fosse accessibile anche ai dipendenti di grado A3. Ciò facendo, l' APN avrebbe privato il ricorrente di un esame della sua candidatura e di un raffronto dei suoi meriti e dei suoi rapporti informativi con quelli degli altri candidati.
30 Di conseguenza, egli ritiene che la Commissione abbia ecceduto l' ambito di legittimità che essa si era imposta adottando l' avviso di posto vacante ai sensi della sentenza del Tribunale 3 marzo 1993, causa T-58/91, Booss e Fischer/Commissione, Racc. pag. II-147).
31 La Commissione replica che essa non ha in alcun modo richiesto al ricorrente una qualificazione particolare non risultante nell' avviso di posto vacante e che pertanto il riferimento fatto dal ricorrente alla sentenza Booss e Fischer/Commissione non è pertinente. Il fatto di decidere di coprire il posto a livello inferiore al grado A3 non costituirebbe una modifica delle condizioni obiettive fissate nell' avviso di posto vacante. Decidendo che il posto venga coperto al grado A5, la Commissione è rimasta entro l' ambito di legittimità che essa si era imposta con l' avviso di posto vacante, poiché quest' ultimo fa riferimento alla procedura di copertura stabilita dalla decisione della Commissione 19 luglio 1988, ai sensi della quale "i posti di capo unità sono banditi ai livelli A3, A4 e A5 (...) (e) sono coperti ai livelli A3, A4 e A5". Inoltre, annunciando che il posto sarebbe stato coperto all' uno o all' altro dei gradi A3, A4 o A5, l' avviso di posto vacante non avrebbe potuto evidentemente comprendere nel novero delle sue "condizioni obiettive" la condizione che i soli dipendenti di grado A3 potevano essere nominati a tale posto.
Terzo motivo: violazione dell' obbligo di motivazione
32 Il ricorrente sostiene che la decisione dell' APN 3 maggio 1993 è priva di qualsiasi motivazione e che la Commissione non ha ovviato a questo difetto di motivazione nella sua risposta al reclamo da lui presentato. Infatti, essa si sarebbe limitata a esporre considerazioni generali per spiegare la procedura di copertura dei posti vacanti, senza precisare i criteri adottati per valutare le qualificazioni e l' esperienza dei candidati nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo.
33 Egli conclude che questo atteggiamento della Commissione non gli ha permesso di determinare i criteri che quest' ultima ha adottato per valutare le qualificazioni e l' esperienza dei candidati nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo e che egli non è stato quindi in grado di verificare la fondatezza della decisione impugnata. Egli sostiene a questo riguardo che, ai punti 34 e 38 del suo controricorso, la Commissione ha ammesso che "la candidatura del ricorrente è stata rigettata per il solo fatto che costui aveva un grado superiore rispetto al livello gerarchico che era stato deciso per la copertura del posto", mentre dall' avviso di posto vacante risultava che il posto controverso era accessibile anche ai dipendenti di grado A3.
34 La Commissione replica che risulta dalla giurisprudenza che le decisioni di rigetto di candidature ad un posto sono sufficientemente motivate qualora menzionino "l' esistenza dei presupposti legali cui lo Statuto subordina la regolarità della procedura" (sentenze del Tribunale 30 gennaio 1992, causa T-25/90, Schoenherr/CES, Racc. pag. II-63, punto 21, 12 febbraio 1992, causa T-52/90, Volger/Parlamento, Racc. pag. II-121, punto 36, e 24 febbraio 1994, causa T-108/92, Caló/Commissione, Racc. PI, pag. II-213, punti 34 e 35).
35 Infatti, essa ritiene di aver esposto nei dettagli le diverse fasi della procedura per la copertura del posto controverso e asserisce che "è stato deciso di coprire il posto in carriera A5/A4, cioè una carriera inferiore a quella dell' autore del reclamo" e che "il grado A3 a cui corrisponde un posto di capo unità non è affatto determinante e non può portare a far ritenere che il posto vada necessariamente coperto a livello A3, mentre la particolare importanza di tale unità non lo giustificherebbe". Essa avrebbe infine sottolineato che "l' istituzione, in materia di nomina e assegnazione dei dipendenti, dispone di un ampio potere di valutazione, purché non utilizzi i suoi poteri in modo palesemente errato, rispetti la corrispondenza tra grado e posto, non eserciti i suoi poteri per fini diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati conferiti e resti nell' ambito di legittimità imposto dall' avviso di posto vacante".
36 Essa ritiene dunque che il ricorrente sia stato ampiamente informato dei motivi di rigetto della sua candidatura e che abbia così ottenuto un' indicazione sufficiente per valutare la fondatezza del rigetto della sua candidatura e l' opportunità di presentare un ricorso dinanzi al Tribunale.
37 Peraltro, la Commissione sostiene che il ricorrente non può dolersi del fatto che la motivazione della decisione non abbia indicato i criteri adottati per valutare le qualificazioni e l' esperienza dei candidati nell' ambito dello scrutinio per merito comparativo, poiché, considerato il suo grado, il ricorrente non aveva potuto partecipare allo scrutinio per merito comparativo, che si è limitato a coloro fra i candidati che erano di grado inferiore al grado A3.
Quarto motivo: violazione degli artt. 27 e 45 dello Statuto
38 Il ricorrente sostiene che gli artt. 27 e 45 dello Statuto sono stati violati dalla Commissione poiché essa non ha proceduto ad uno scrutinio per merito comparativo del ricorrente e degli altri candidati. Essa si sarebbe così privata della partecipazione dei dipendenti più esperti che essa aveva chiamato a presentare atto di candidatura pubblicando l' avviso di posto vacante.
39 La Commissione ribatte che nel caso di specie essa non aveva proceduto all' esame dei meriti del ricorrente poiché era stato deciso che il posto doveva essere coperto ad un livello inferiore rispetto al grado del ricorrente.
Quinti motivo: violazione dell' art. 7, n. 1, dello Statuto e del suo allegato I
40 Il ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l' art. 7 dello Statuto e il suo allegato I decidendo di coprire un posto di capo unità, che corrisponde al posto di capo divisione ai sensi dell' allegato I. Infatti, l' allegato I richiederebbe che esso sia coperto al grado A3 e non al grado A5 o A4. Così facendo, la Commissione avrebbe dissociato il posto dal grado in applicazione della sua decisione 19 luglio 1988, che sarebbe dunque inficiata al riguardo da un primo vizio di illegittimità.
41 La Commissione risponde che, se certamente l' impiego tipo di capo divisione corrisponde al grado A3, il posto di capo unità non corrisponde necessariamente all' impiego tipo di capo divisione. Essa sottolinea che la sua decisione 19 luglio 1988 nel suo allegato II, adottata in forza dell' art. 5, n. 4, secondo comma, dello Statuto, precisa che l' impiego di capo unità può corrispondere vuoi all' impiego tipo di capo divisione vuoi all' impiego tipo di amministratore principale. Ne risulterebbe che l' impiego tipo di capo divisione non è il solo al quale possono corrispondere le funzioni di capo unità.
42 Essa ritiene che la sua decisione 19 luglio 1988 sia conforme allo Statuto, poiché risulta dalla giurisprudenza che, se è vero che l' art. 5, n. 4, secondo comma, dello Statuto stabilisce l' obbligo per le istituzioni di definire le mansioni di ciascun impiego tipo, ciò non implica affatto che esse debbano definirle in un modo diverso (sentenza della Corte 28 settembre 1983, cause riunite 193/82-198/82, Rosani e a./Consiglio, Racc. pag. 2841). La Commissione ne deduce che mansioni identiche di capo unità possono essere espletate nell' ambito di due impieghi-tipo differenti.
Sesto motivo: illegittimità della decisione della Commissione 19 luglio 1988
43 Il ricorrente sostiene che la decisione 19 luglio 1988 è illegittima anche in quanto prevede che solo dopo che l' avviso di posto vacante è stato pubblicato e dopo che il CCN ha definito le qualificazioni dei candidati esso fissa il livello al quale il posto deve essere occupato. Infatti, questa pratica permetterebbe di prendere conoscenza dei fascicoli delle candidature e di adottare in seguito illegittimamente il livello del posto da coprire al grado del candidato che sia stato preliminarmente scelto.
44 Egli ritiene che tale decisione violi dunque gli artt. 7, 27 e 45 dello Statuto, nonché il suo allegato I, che stabilisce la corrispondenza tra gli impieghi tipo e le carriere di ciascuna categoria.
45 La Commissione risponde che, in pratica, l' esame del CCN verte in primo luogo sul livello al quale la copertura potrebbe farsi e soltanto successivamente sulle qualificazione e sulle capacità dei candidati. Così facendo, il CCN non contraddirebbe il punto 3.2 della decisione 19 luglio 1988, da cui non risulterebbe affatto che il CCN debba rivolgere il proprio esame in primo luogo sulle qualificazioni e sulle capacità dei candidati e solo successivamente sul livello di copertura del posto. Questo punto 3.2 preciserebbe tutt' al più che il CCN debba, nel suo parere, pronunciarsi su questi due aspetti.
46 Ad ogni modo, secondo la Commissione, dal parere del CCN risulterebbe che, nel corso della sua riunione del 18 marzo 1993, dopo aver ascoltato il direttore generale aggiunto dello sviluppo, esso "ha innanzitutto esaminato il livello al quale si dovrebbe procedere alla copertura del posto (...) ed è giunto alla conclusione che la copertura dovrebbe avvenire a livello A5-4". Allo stesso modo, nel parere si precisa che è "tenuto conto di questo avviso" che il comitato ha esaminato le candidature di due dipendenti di grado A5.
47 Essa sottolinea che la decisione concernente il livello di copertura del posto è stata presa prima dell' esame delle candidature, come impone la giurisprudenza, essendo l' APN tenuta a fissare il livello di un posto di capo unità in relazione all' importanza del posto, indipendentemente dalle qualificazioni del candidato o dei candidati eventuali (sentenza 9 febbraio 1994, causa T-82/91, Latham/Commissione, Racc. PI, pag. II-61, punto 46). Essa ritiene che tale obbligo non sarebbe stato osservato se l' APN avesse in primo luogo preso in considerazione le qualificazioni e l' esperienza del ricorrente poi, avendolo scelto, avesse adattato di conseguenza il livello del posto da coprire al grado del ricorrente.
Valutazione del Tribunale
48 Il Tribunale ricorda, in via preliminare, che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, l' APN è tenuta a procedere, ai sensi degli artt. 29, n. 1, lett. a), e 45, n. 1, dello Statuto, allo scrutinio per merito comparativo dei candidati entro i limiti di legittimità che essa stessa si è imposta nell' avviso di posto vacante (v. in particolare sentenze della Corte 30 ottobre 1974, causa 188/73, Grassi/Consiglio, Racc. pag. 1099, punto 26, e 7 febbraio 1990, causa C-343/87, Culin/Commissione, Racc. pag. I-225, punto 19).
49 Nel caso di specie, risulta in particolare dal parere del CCN e dalla risposta al reclamo del ricorrente che il criterio sulla base del quale la candidatura del ricorrente è stata rigettata è il livello al quale è stato deciso di coprire il posto di cui trattasi, che è inferiore al grado del ricorrente.
50 Orbene, tale criterio non figurava, come tale, nell' avviso di posto vacante poiché quest' ultimo, considerato isolatamente, permetterebbe che il posto di cui trattasi venga coperto vuoi al grado A3, vuoi al grado A4, vuoi al grado A5.
51 Di conseguenza, fissando il livello del posto da coprire al grado A5 o A4, ed escludendo così le candidature dei dipendenti di grado A3, l' APN non ha rispettato l' avviso di posto vacante imponendo così ai candidati una condizione che non era prevista dall' avviso di posto vacante, cioè il fatto di non essere di grado A3. Così facendo, l' APN non ha proceduto allo scrutinio per merito comparativo del ricorrente ai sensi dell' art. 45 dello Statuto, come d' altronde è stato ammesso dalla Commissione.
52 Per difendere la sua decisione, la Commissione fa valere la sua decisione 19 luglio 1988, che stabilisce, da una parte, al suo punto 3.1, che "i posti di capo unità sono pubblicati ai livelli A3, A4 e A5" e, dall' altra, al suo punto 3.2, che "i posti di capo unità sono coperti ai livelli A3, A4 o A5". Da questa decisione consegue che i posti possono essere banditi contemporaneamente in A3, A4 e A5, mentre essi potranno essere coperti ad uno solo di questi gradi.
53 Il Tribunale considera, contrariamente a quanto afferma il ricorrente, che niente osta a che posti di capo unità siano coperti ai gradi A3, A4 o A5, a seconda dell' importanza dei compiti affidati all' unità di cui trattasi. Infatti l' art. 7 dello Statuto e il suo allegato I non impongono che i posti di capo unità siano necessariamente coperti al grado A3. Come ha fatto osservare la Commissione, l' esigenza di corrispondenza tra l' impiego e il grado non impone alle istituzioni di definire le mansioni corrispondenti a ciascun impiego tipo nello stesso modo (sentenza Rosani e a./Consiglio, già citata). Pertanto, la Commissione ne ha legittimamente dedotto che mansioni identiche di capo unità possono essere espletate in corrispondenza di impieghi tipo diversi, cioè, nella fattispecie, quelli di amministratore principale e di capo divisione.
54 Per contro, il Tribunale rileva che la "pubblicazione dei posti in A3, A4 e A5" stabilita dal punto 3.1 della decisione 19 luglio 1988 implica che il livello al quale il posto sarà coperto sia determinato dopo che le candidature sono state depositate, secondo le modalità previste dal punto 3.2 della decisione 19 luglio 1988. Ai sensi di questa disposizione, "sentito il direttore generale competente, il comitato consultivo per le nomine emette un parere in ordine
° alle qualificazioni dei candidati e alla loro attitudine a esercitare la funzione di capo unità;
° al livello al quale la copertura potrebbe essere effettuata, tenuto conto dell' importanza particolare dell' unità visti i suoi compiti e/o le sue dimensioni".
55 Orbene, è giocoforza constatare che l' ordine nel quale figurano questi due trattini fa ritenere, in particolare nel quadro delle disposizioni che descrivono una procedura obbligatoria per l' APN, che il CCN cominci fornendo un parere sulle qualificazioni dei candidati e sulla loro capacità di esercitare la funzione di capo unità, per determinare soltanto successivamente il livello al quale potrebbe procedersi alla copertura, tenuto conto dell' importanza particolare dell' unità.
56 Al riguardo, la Commissione non potrebbe obiettare che l' ordine dei due trattini è senza significato, tanto più che il parere del CCN indica che, dopo aver preso atto dell' esistenza di un certo numero di candidature, il primo passo al quale procede il CCN è l' esame dell' "atto di candidatura di ciascun candidato e del suo fascicolo personale" e che dunque solo successivamente il CCN esamina il livello al quale si deve procedere alla copertura del posto (v. sopra al punto 3).
57 Ne consegue che, nel caso di specie, il CCN ha fissato il livello del posto da coprire dopo aver preso conoscenza degli atti di candidatura e dei fascicoli personali dei candidati.
58 Dunque, va rilevato che la stessa Commissione ha sottolineato che la giurisprudenza impone che la decisione riguardante il livello della copertura del posto sia presa prima dell' esame delle candidature poiché l' APN è tenuta a fissare il livello del posto in funzione della sua importanza, indipendentemente dalle qualificazioni del candidato o dei candidati (sentenza Latham/Commissione, già citata, punto 46).
59 Procedendo in tal modo, la Commissione ha portato pregiudizio al carattere necessariamente obiettivo della decisione relativa al livello del posto da coprire, poiché il CCN e l' APN avevano conoscenza dell' identità e del fascicolo personale dei candidati al momento in cui hanno deciso il livello del posto da coprire ed essi rischiavano in una tale situazione di mancare dell' obiettività necessaria per prendere, soltanto alla luce dell' interesse del servizio, una decisione al riguardo.
60 Ne consegue che la decisione 19 luglio 1988, in quanto consente che il livello di copertura del posto sia fissato in un momento in cui il CCN e l' APN sono a conoscenza dell' identità e del fascicolo dei candidati a tale posto, è illegittima.
61 Per controbattere tale conclusione, la Commissione non può far valere il fatto che, nella sua sentenza Volger/Parlamento, già citata (punto 20), il Tribunale ha dichiarato che la pubblicazione contemporanea di un avviso di posto vacante interno e un avviso di posto vacante relativo ai trasferimenti interistituzionali non osta al rispetto dell' ordine di precedenza definito dall' art. 29, n. 1, dello Statuto. Infatti, mentre, nella causa Volger/Parlamento, il Tribunale non disponeva di alcun indizio del fatto che le candidature presentate per i trasferimenti interistituzionali fossero state esaminate prima che si fosse verificato che le procedure interne non avevano potuto permettere di coprire il posto controverso, il Tribunale dispone, nel caso di specie, di indizi sul fatto che il CCN ha preso conoscenza degli atti di candidatura e dei fascicoli personali dei candidati prima di fissare il livello del posto da ricoprire.
62 Allo stesso modo, la Commissione non può neppure, per difendere la legittimità della procedura di copertura dei posti di livello intermedio stabilita con la sua decisione 19 luglio 1988, far valere l' esigenza di celerità menzionata nel preambolo di tale decisione. Infatti, se la fissazione del livello dell' impiego nell' avviso di posto vacante rallenterebbe di certo la procedura imponendo una riunione del CCN e una decisione della Commissione prima della pubblicazione dell' avviso di posto vacante, tale preoccupazione di celerità non potrebbe giustificare un pregiudizio all' indispensabile obiettività e alla necessaria autonomia della decisione della Commissione sul livello del posto da coprire.
63 Ne consegue che la decisione impugnata, essendo stata adottata sulla base di una procedura illegittima, deve essere a sua volta considerata illegittima.
64 Da tutto ciò che precede risulta che la decisione impugnata è stata adottata in violazione dell' avviso di posto vacante e che essa è stata adottata sulla base di una procedura illegittima.
65 Di conseguenza, senza che vi sia necessità di esaminare il primo motivo, il ricorso dev' essere accolto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
66 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente e il ricorrente ne aveva chiesto la condanna alle spese, essa va condannata a sopportare tutte le spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 3 maggio 1993, di rigetto della candidatura del ricorrente al posto di capo unità "Sanità ° lotta all' AIDS", nonché le connesse decisioni di fissazione del livello di tale posto al grado A5/A4 e successiva di nomina a tale posto della signora Dellicour sono annullate.
2) La Commissione è condannata alle spese.
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