Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Assegnazione dei quantitativi di riferimento in esenzione dal prelievo - Produttori che hanno sospeso le loro forniture in forza del regime di premi di non commercializzazione o di riconversione e ai quali, di conseguenza, è stato negato un quantitativo di riferimento - Offerta di indennizzo forfettario in forza del regolamento n. 2187/93 - Produttore che ha promosso un ricorso per risarcimento danni implicante un'accettazione condizionata dell'offerta - Offerta che dev'essere considerata respinta dal produttore
(Trattato CE, art. 215; regolamento del Consiglio n. 2187/93, artt. 8, n. 2, e 14)
2 Ricorso per risarcimento danni - Termine di prescrizione - Dies a quo - Responsabilità derivante dal regolamento n. 857/84, che implica la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori di latte che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione - Data da prendere in considerazione
[Trattato CE, artt. 178 e 215; Statuto CEE della Corte di giustizia, art. 43; regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1078/77 e 857/84]
Massima
3 Il regolamento n. 2187/93, il quale prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori di latte o di latticini che hanno sottoscritto un impegno di non commercializzazione e ai quali, in conseguenza della mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento, è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività, contiene precise disposizioni relative all'accettazione della suddetta offerta; in particolare, il suo art. 14 dispone che l'accettazione è espressa mediante la restituzione alla competente autorità nazionale, entro due mesi dal ricevimento dell'offerta, della ricevuta acclusa a quest'ultima.
Non può considerarsi accolta l'offerta rivolta a un produttore il quale ha promosso dinanzi al Tribunale un ricorso per risarcimento danni con il quale si dichiara d'accordo con l'offerta proposta, salvo per quanto concerne l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento. Da un lato, infatti, l'accettazione dell'offerta non può essere espressa in forme non previste dal regolamento e, dall'altro, dal dettato del regolamento e dalla circostanza che si tratta di un'offerta di transazione discende che la sua accettazione non può essere subordinata a nessun tipo di condizione.
4 Il termine di prescrizione che colpisce le azioni promosse avverso la Comunità per responsabilità extracontrattuale, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, non può cominciare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto. Dette condizioni consistono, per l'esattezza, nell'esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, nell'effettività del danno lamentato e nell'esistenza di un nesso di causalità tra detto comportamento e il danno denunciato.
Viceversa, la dichiarazione di illegittimità dell'atto non rientra fra tali presupposti. Trattandosi del danno sofferto dai produttori di latte o di latticini i quali, in seguito ad impegni di non commercializzazione o di riconversione sottoscritti in forza del regolamento n. 1078/77, non hanno potuto né farsi attribuire, in considerazione del regolamento n. 857/84, un quantitativo di riferimento né, di conseguenza, porre in commercio nessun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il giorno in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per i produttori interessati, impedendo loro di riprendere il commercio di latte. Peraltro, dato che tale danno non si è prodotto istantaneamente, ma si è rinnovato quotidianamente, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica, in relazione alla data dell'atto introduttivo, al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.
Parti
Nella causa T-20/94,
Johannes Hartmann, residente in Hamminkeln (Germania), con gli avv.ti Bernd Meisterernst, Mechtild Düsing, Dietrich Manstetten e Frank Schulze, del foro di Münster, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Lambert Dupong e Guy Konsbruck-Raus, 14 A, rue des Bains,
ricorrente,
contro
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal signor Arthur Brautigam, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Dierk Booß, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con gli avv.ti Hans-Jürgen Rabe e Georg M. Berrisch, dei fori di Amburgo e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto una domanda fondata sugli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE e sul regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6), e mirante al risarcimento dei danni sofferti dal ricorrente a causa del divieto impostogli di porre in commercio latte in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), quale integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371 (GU L 132, pag. 11),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione ampliata),
composto dai signori A. Saggio, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili e dal signor K R.M. Moura Ramos, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e contesto normativo
1 Nel 1977, per ridurre le eccedenze nella produzione di latte nella Comunità, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Questo regolamento offriva un premio ai produttori in cambio della sottoscrizione di un impegno di non commercializzazione del latte o di riconversione di mandrie bovine per un periodo di cinque anni.
2 Il ricorrente, produttore di latte in Germania, sottoscriveva un impegno siffatto, scaduto il 16 luglio 1986.
3 Nel 1984, onde far fronte ad una persistente situazione di sovrapproduzione, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 31 marzo 1984, n. 856 (GU L 90, pag. 10), che modifica il regolamento (CEE) 27 giugno 1968, n. 804, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13). Il nuovo art. 5 quater di quest'ultimo regolamento istituisce un «prelievo supplementare» sui quantitativi di latte consegnati dai produttori in eccesso rispetto ad un «quantitativo di riferimento».
4 Nel regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento n. 857/84»), veniva fissato il quantitativo di riferimento per ciascun produttore in base ai quantitativi consegnati nel corso di un anno di riferimento, vale a dire l'anno civile 1981, facendo salva la possibilità per gli Stati membri di optare per l'anno 1982 o per l'anno 1983. Esso veniva integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (GU L 132, pag. 11; in prosieguo: il «regolamento n. 1371/84»).
5 L'impegno del ricorrente concerneva l'anno di riferimento prescelto. Non avendo prodotto latte nel corso di tale anno, egli non poteva essere assegnatario di un quantitativo di riferimento né di conseguenza mettere in commercio alcun quantitativo di latte in esenzione dal prelievo supplementare.
6 Con sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder (Racc. pag. 2321; in prosieguo: la «sentenza Mulder I» o la «causa Mulder I»), e causa 170/86, Von Deetzen (Racc. pag. 2355), la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 857/84, come integrato dal regolamento n. 1371/84, per violazione del principio del legittimo affidamento.
7 In esecuzione di tali sentenze, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 20 marzo 1989, n. 764, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 84, pag. 2; in prosieguo: il «regolamento n. 764/89»). In forza di questo regolamento di modifica, i produttori che avevano sottoscritto impegni di non commercializzazione o di riconversione ricevevano un quantitativo di riferimento cosiddetto «specifico» (chiamato anche «quota»). Tali produttori sono denominati «produttori SLOM I».
8 L'attribuzione di un quantitativo specifico di riferimento veniva subordinata a varie condizioni. Alcune di esse venivano dichiarate illegittime dalla Corte con sentenze 11 dicembre 1990, causa C-189/89, Spagl (Racc. pag. I-4539), e causa C-217/89, Pastätter (Racc. pag. I-4585).
9 A seguito di tali sentenze il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 13 giugno 1991, n. 1639, recante modifica del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 150, pag. 35; in prosieguo: il «regolamento n. 1639/91»), con il quale veniva assegnato un quantitativo specifico di riferimento ai produttori interessati. Questi ultimi sono denominati «produttori SLOM II».
10 Uno dei produttori che avevano proposto il ricorso sfociato nella dichiarazione di invalidità del regolamento n. 857/84 aveva nel frattempo, insieme ad altri produttori, citato in giudizio il Consiglio e la Commissione chiedendo il risarcimento dei danni sofferti per la mancata assegnazione di un quantitativo di riferimento in osservanza di tale regolamento.
11 Con sentenza 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la «sentenza Mulder II» o «causa Mulder II»), la Corte dichiarava la Comunità responsabile per tali danni. Essa fissava alle parti il termine di un anno per giungere ad un accordo sull'importo del risarcimento. Poiché le parti non erano pervenute ad un accordo, la procedura veniva riaperta per consentire alla Corte di stabilire, in sede di sentenza definitiva, i criteri di valutazione del danno.
12 Dalla sentenza Mulder II si evince che qualsiasi produttore al quale sia stato vietato di porre in commercio latte unicamente a causa del suo impegno di non commercializzazione o di riconversione ha diritto, in linea di principio, ad ottenere un risarcimento per i danni sofferti.
13 A fronte del numero considerevole dei produttori interessati e della difficoltà di trattare soluzioni individuali, il 5 agosto 1992 il Consiglio e la Commissione pubblicavano la comunicazione 92/C 198/04 (GU C 198, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione» o la «comunicazione 5 agosto»). Dopo aver richiamato in essa le conseguenze della sentenza Mulder II, e allo scopo di dare a quest'ultima piena efficacia, le istituzioni manifestavano la loro intenzione di adottare criteri pratici di indennizzo dei produttori interessati. Fino all'adozione di tali criteri, le istituzioni si impegnavano a rinunciare, nei confronti di ogni produttore che aveva diritto a un indennizzo, a far valere la prescrizione risultante dall'art. 43 dello Statuto CEE della Corte. Tuttavia, l'impegno era subordinato alla condizione che il diritto all'indennizzo non fosse ancora prescritto alla data di pubblicazione della comunicazione ovvero alla data in cui il produttore si era rivolto a una delle istituzioni. Infine, il Consiglio e la Commissione rassicuravano i produttori in ordine al fatto che il non manifestarsi a partire dalla data della comunicazione fino all'adozione dei criteri pratici di indennizzo non avrebbe recato loro alcun pregiudizio.
14 Facendo seguito alla comunicazione 5 agosto, il Consiglio adottava il regolamento (CEE) 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta d'indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 2187/93»). Il regolamento prevede un'offerta di indennizzo forfettario ai produttori che avevano ricevuto quantitativi di riferimento specifici alle condizioni previste dai regolamenti nn. 764/89 e 1639/91.
15 L'art. 8 del regolamento n. 2187/93 dispone che l'indennizzo viene offerto soltanto per il periodo per il quale il relativo diritto non è prescritto. La data di interruzione del termine di prescrizione di cinque anni, di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, è la data della domanda presentata a una delle istituzioni della Comunità oppure la data di iscrizione in ruolo di un ricorso proposto dinanzi alla Corte o ancora, al più tardi, la data di pubblicazione della menzionata comunicazione, vale a dire il 5 agosto 1992 [art. 8, n. 2, lett. a)]. Il periodo coperto dall'indennizzo decorre da una data anteriore di cinque anni alla data di interruzione della prescrizione fino al momento in cui il produttore ha ricevuto un quantitativo specifico di riferimento ai sensi dei regolamenti nn. 764/89 e 1639/91.
16 In forza dell'art. 14, quarto comma, del regolamento n. 2187/93, l'accettazione dell'offerta comporta la rinuncia a qualsiasi azione nei confronti delle istituzioni comunitarie per il danno controverso.
17 Con lettera datata 30 aprile 1992, ricevuta il 4 maggio 1992, il ricorrente chiedeva al Consiglio di risarcire i danni da lui sofferti. Il Consiglio, con missiva del 6 maggio 1992, negava la sussistenza dei presupposti di una responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente, però, nel contempo, al fine di evitare l'introduzione di un ricorso, lo informava della sua intenzione di rinunciare ad opporgli la prescrizione sino alla scadenza dei tre mesi successivi alla pubblicazione della sentenza Mulder II. Esso precisava che tale rinuncia riguardava unicamente i diritti non ancora prescritti alla data della domanda di risarcimento.
18 Il 26 novembre 1993 il ricorrente riceveva dalla competente autorità tedesca un'offerta di indennizzo dei danni sofferti, rivoltagli conformemente al regolamento n. 2187/93. In applicazione dell'art. 8, n. 2, lett. a) e b), di tale regolamento, l'offerta non riguardava il periodo 17 luglio 1987 - 3 maggio 1987.
19 Il ricorrente non accettava l'offerta nelle forme stabilite dall'art. 14 del regolamento n. 2187/93.
Procedimento e conclusioni delle parti
20 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 22 gennaio 1994 il ricorrente ha chiesto la condanna delle istituzioni al versamento di un indennizzo calcolato conformemente al regolamento n. 2187/93 per il periodo compreso tra il 17 luglio 1986, data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, e il 29 marzo 1989, data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89.
21 Oltre alla domanda di risarcimento, il ricorso mirava parimenti all'annullamento dell'art. 8, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 2187/93 nella parte in cui tali disposizioni escludono il versamento di un'indennità al ricorrente a partire dal 17 luglio 1986. Tuttavia, con lettera depositata in cancelleria il 21 febbraio 1994, il ricorrente ha rinunciato alla sua domanda di annullamento.
22 Il 22 gennaio 1994 il ricorrente ha peraltro inoltrato un'istanza di provvedimenti provvisori, mirante alla sospensione dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93. Con ordinanza 25 gennaio 1994 (causa T-20/94 R, non pubblicata nella Raccolta; in prosieguo: l'«ordinanza 25 gennaio»), il presidente del Tribunale ha deciso che la sospensione del termine di cui all'art. 14, terzo comma, del regolamento di cui trattasi, decisa in via d'urgenza con ordinanza 12 gennaio 1994, causa T-554/93 R, Abbott Trust e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. II-1), avrebbe prodotto effetti nei confronti del ricorrente. Esso ha precisato che, nel caso del ricorrente, il termine non sarebbe scaduto prima di due settimane dopo la data dell'ordinanza che doveva essere emessa in un altro procedimento d'urgenza, conclusosi il 1_ febbraio 1994 (ordinanza del presidente del Tribunale nelle cause riunite T-278/93 R, T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-11).
23 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. All'udienza del 21 maggio 1996 le parti hanno svolto le loro difese orali.
24 Con il suo ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
- condannare in solido i convenuti a versargli, conformemente al regolamento n. 2187/93, un importo pari a 31 976,899 ECU a titolo di indennizzo, maggiorato degli interessi calcolati al tasso dell'8% annuo a partire dal 19 maggio 1992;
- annullare l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 2187/93 nella parte in cui tale disposizione limita il periodo per il quale il ricorrente può essere risarcito;
- condannare in solido i convenuti alle spese.
25 In sede di replica, dopo aver rinunciato alla sua domanda di annullamento, il ricorrente conferma la domanda di risarcimento senza far riferimento al regolamento n. 2187/93.
26 Il Consiglio, convenuto, chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato;
- condannare il ricorrente alle spese.
27 La Commissione, convenuta, chiede che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile e, in subordine, infondato;
- condannare il ricorrente alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento d'urgenza e, in subordine, a quelle connesse alla domanda d'annullamento che è stato oggetto di rinuncia.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
28 Il Consiglio e la Commissione sostengono che il ricorso è irricevibile per violazione dell'art. 44 del regolamento di procedura.
29 Secondo il Consiglio, il ricorso è privo di solidi argomenti relativi al danno lamentato. Il ricorrente, per provare i suoi danni, si limiterebbe a far rinvio all'offerta di indennizzo ricevuta in applicazione del regolamento n. 2187/93. Mancherebbero parimenti taluni elementi di prova relativi alle attività economiche alternative del ricorrente svolte nel periodo in cui gli è stato vietato di produrre latte. Gli elementi forniti in sede di replica, segnatamente una perizia, non si fonderebbero esclusivamente su dati concernenti il ricorrente, ma anche su statistiche riguardanti tutti i produttori di latte. Il Consiglio contesta del resto la fondatezza della perizia prodotta. Poiché pertanto le prove non sarebbero concludenti, il ricorso sarebbe irricevibile.
30 La Commissione allega che gli elementi prodotti dal ricorrente nel ricorso non sarebbero tanto precisi da soddisfare i requisiti di cui all'art. 44 del regolamento di procedura. Conformemente alla sentenza Mulder II (punti 26-34), spetterebbe al ricorrente dimostrare l'asserito mancato guadagno, corrispondente in linea di principio alla differenza tra il reddito che l'interessato avrebbe percepito se la produzione di latte fosse proseguita e quello ottenuto da eventuali attività sostitutive. Ebbene, il ricorso non conterrebbe elementi di tal genere. Per di più, anche qualora il ricorso avesse fatto richiamo agli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CE, nella fattispecie, costituirebbero l'unica strada rimasta per ottenere un indennizzo, il ricorso sarebbe comunque irricevibile. In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 28 marzo 1979, causa 90/78, Granaria/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1081, punto 5), un ricorso per risarcimento ex artt. 178 e 215 del Trattato che non indichi con precisione i danni non soddisferebbe i requisiti di cui al regolamento di procedura e sarebbe pertanto irricevibile.
31 In seguito al richiamo operato dal ricorrente, in sede di replica, all'art. 215, secondo comma, del Trattato, come fondamento della sua domanda, la Commissione afferma che il regolamento n. 2187/93 e l'art. 215 del Trattato sarebbero diversi per quanto concerne sia i loro presupposti d'applicazione sia i loro effetti. L'obbligo di dimostrare il danno sarebbe diverso nei due casi e il calcolo forfettario previsto dal regolamento, in circostanze in cui quest'ultimo non sia applicabile, non potrebbe ritenersi equivalente alla descrizione più completa imposta dall'art. 215 del Trattato. Inoltre, per quanto concerne gli elementi addotti dal ricorrente in sede di replica, la Commissione eccepisce la loro irricevibilità, ex art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, in quanto essi costituirebbero motivi nuovi.
32 La Commissione respinge gli argomenti del ricorrente relativi all'interpretazione dell'art. 44, nn. 1, lett. c), e 6, del regolamento di procedura. L'art. 44, n. 6, consentirebbe la regolarizzazione del ricorso solo nei casi di inosservanza dei nn. 3-5, e non del n. 1. Dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 14 dicembre 1966, causa 3/66, Alfieri/Parlamento, Racc. pag. 595, in particolare pag. 610) discenderebbe l'irricevibilità di un ricorso per risarcimento che non indichi le modalità di calcolo dell'ammontare del danno lamentato.
33 Il ricorrente assume che l'eccezione di irricevibilità è fondata su un'interpretazione errata dell'art. 44 del regolamento di procedura. La violazione del n. 1 di detto articolo non provocherebbe le conseguenze indicate nel n. 6 del medesimo. Non sarebbe pertanto il caso di estendere il regime di irricevibilità del n. 6 alle violazioni del n. 1.
34 L'oggetto della controversia e i motivi dedotti potrebbero comunque essere individuati a partire dal ricorso. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 9 dicembre 1965, cause riunite 29/63, 31/63, 36/63, 39/63-47/63, 50/63 e 51/63, Laminoirs, hauts fourneaux, forges, fonderies et usines de la Providence e a./Alta Autorità, Racc. pag. 1107, e Granaria/Consiglio e Commissione, citata), nell'ambito di un ricorso per risarcimento, non sarebbe necessario determinare l'importo esatto del risarcimento preteso nel ricorso, quando quest'ultimo è incentrato in un primo tempo sugli elementi utili all'accertamento della responsabilità.
Giudizio del Tribunale
35 Occorre preliminarmente affrontare il problema della base giuridica del ricorso, il quale mira ad accertare la responsabilità della Comunità nei confronti del ricorrente. A tal proposito, contrariamente a quanto dedotto dalla Commissione, il Tribunale ritiene che il ricorrente, avendo proposto un ricorso mirante al risarcimento del danno sofferto, in quanto produttore di latte, a causa della mancata assegnazione di una quota in applicazione del regolamento n. 857/84, ha agito sulla base della responsabilità della Comunità, sancita dalla sentenza Mulder II, responsabilità alla quale fa riferimento il secondo `considerando' del regolamento n. 2187/93. Egli ha pertanto proposto un ricorso ex artt. 178 e 215 del Trattato ed ha integrato il contenuto della sua domanda in sede di replica facendo richiamo a queste disposizioni del Trattato per il caso in cui non gli fosse riconosciuto il diritto all'indennizzo forfettario, istituito con il regolamento n. 2187/93. Del resto, le istituzioni hanno adottato la medesima impostazione sin dalla fase del controricorso. Alla luce di ciò, si può concludere che l'esistenza di un diritto al risarcimento ex artt. 178 e 215 del Trattato era già implicitamente allegata nel ricorso.
36 Occorre poi ricordare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve contenere l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'esposizione sommaria dei motivi dedotti.
37 Nella fattispecie, la questione se il ricorso soddisfi i requisiti fissati da tale disposizione dev'essere valutata nell'ambito specifico del contenzioso sulle quote lattiere.
38 Il 26 novembre 1993 il ricorrente ha ricevuto, da parte della competente autorità tedesca, a nome e per conto del Consiglio e della Commissione, un'offerta di indennizzo fondata sul regolamento n. 2187/93, il quale mira al risarcimento dei produttori ai quali era stato illegittimamente negato un quantitativo di riferimento in osservanza del regolamento n. 857/94 (v. precedente punto 14). Senza anticipare in questa sede il giudizio di merito sull'applicabilità del regolamento n. 2187/93, occorre rilevare che, con la loro offerta, le istituzioni hanno ammesso l'esistenza, in capo al ricorrente, dei requisiti fissati dal regolamento, vale a dire di un danno derivante dal fatto che la Comunità ha illegittimamente vietato all'interessato di consegnare latte.
39 In questo contesto, l'allegazione, contenuta nel ricorso, dell'esistenza di un danno risultante da un atto delle istituzioni è sufficiente a soddisfare i requisiti di cui al regolamento di procedura, in quanto essa segue la menzionata offerta di indennizzo. Del resto, il carattere conciso del ricorso non ha impedito al Consiglio e alla Commissione di difendere validamente i loro interessi.
40 Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il ricorso ha ad oggetto un danno precisamente valutato. Quanto alla questione se tale danno è stato calcolato conformemente alle indicazioni contenute nella sentenza Mulder II, relative al reddito sostitutivo, questione sollevata dalla Commissione, essa rientra nell'analisi della fondatezza del ricorso e non può pertanto essere discussa in sede di esame della ricevibilità del medesimo.
41 Per quanto riguarda i motivi di diritto richiamati nel ricorso, la loro illustrazione può essere sommaria, purché il ricorrente, come ha fatto nella fattispecie, segnatamente mediante una perizia (v. il successivo punto 141), adduca tutte le precisazioni utili nel corso del procedimento (sentenza della Corte 14 maggio 1975, causa 74/74, CNTA/Commissione, Racc. pag. 533, punto 4).
42 Ciò posto, poiché la rivendicazione di un diritto al risarcimento è stata implicitamente formulata nel ricorso (v. il precedente punto 35), il riferimento espresso in sede di replica all'art. 215, secondo comma, del Trattato e la contemporanea produzione di elementi miranti a giustificare il danno sofferto non costituiscono motivi nuovi ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura. L'argomento della Commissione dev'essere pertanto respinto.
43 Da quanto precede risulta che il ricorso contiene elementi sufficienti a soddisfare i requisiti fissati dal regolamento di procedura.
44 Di conseguenza, il ricorso è ricevibile.
Sulla responsabilità della Comunità
45 A sostegno della sua domanda il ricorrente reclama, in primo luogo, l'applicazione del regolamento n. 2187/93 e, in secondo luogo, l'esistenza di un diritto al risarcimento ex art. 215 del Trattato.
Sull'applicazione del regolamento n. 2187/93
Argomenti delle parti
46 Nella sua domanda il ricorrente fa riferimento al regolamento n. 2187/93, di cui egli asserisce l'applicabilità al suo caso.
47 Egli sostiene che il termine per l'accettazione dell'offerta da lui ricevuta non era ancora scaduto il 22 gennaio 1994, data di deposito del ricorso. L'ordinanza 25 gennaio avrebbe poi sospeso tale termine sino alla pronuncia di una futura ordinanza, ma senza fissare la data di scadenza del medesimo termine. Essa avrebbe quindi stabilito solo una durata minima.
48 Il ricorrente afferma peraltro di avere, con il suo ricorso, accettato l'offerta. Egli ricorda di essersi dichiarato d'accordo con le condizioni dell'offerta del Consiglio, tranne per quel che riguarda la durata del periodo da risarcire.
49 Il ricorrente ritiene contrario al principio del legittimo affidamento l'argomento dei convenuti fondato sul fatto che egli non ha accettato l'offerta nelle forme previste dal regolamento. A suo parere, il procedimento d'urgenza T-20/94 R, da lui avviato, sarebbe strettamente collegato ai procedimenti T-278/93 R, T-554/93 R e T-555/93 R. Ebbene, nella sua ordinanza 25 gennaio, il presidente del Tribunale avrebbe fatto riferimento all'intera motivazione dell'ordinanza nella causa T-554/93 R, Abbott Trust e a./Consiglio e Commissione, citata, in occasione della quale il Consiglio e la Commissione avrebbero ammesso che i produttori in regola con i requisiti fissati per godere dell'indennizzo forfettario previsto dal regolamento n. 2187/93 hanno indubbiamente diritto a essere risarciti dei danni da loro subiti. Affermando che il regolamento di cui trattasi è inapplicabile al ricorrente in quanto egli non ha accettato l'offerta, i convenuti contraddirebbero la loro affermazione precedente. Se egli non avesse fatto affidamento su tali dichiarazioni, interpretandole nel senso che esse implicavano il riconoscimento del diritto dei produttori all'importo dell'offerta di indennizzo ricevuta, il ricorrente avrebbe accettato quest'ultima nelle forme previste a tal fine.
50 Il Consiglio afferma anzitutto che non è possibile far richiamo all'ordinanza 25 gennaio 1994, emessa in via d'urgenza, per sostenere che il termine per l'accettazione dell'offerta di indennizzo non è scaduto. Viceversa da questa ordinanza risulterebbe che il termine è scaduto il 15 febbraio 1994.
51 Esso ritiene che non si possano ricavare argomenti di prova dalle dichiarazioni che ha reso nell'ambito del procedimento d'urgenza richiamato dal ricorrente (cause riunite T-278/93 R, T-555/93 R, T-280/93 R e T-541/93 R). Egli avrebbe estrapolato dal loro contesto le citazioni da lui ricordate. In realtà, dalle dichiarazioni del Consiglio e della Commissione in quest'altra causa risulterebbe che un produttore in regola con i presupposti di cui al regolamento n. 2187/93 ha diritto ad un indennizzo, ma che, al di fuori dell'offerta forfettaria prevista da tale atto, e segnatamente in caso d'annullamento da parte del Tribunale, sarebbero risarcibili solo i danni effettivamente dimostrati dal produttore.
52 La Commissione ritiene che il ricorrente non possa fondare la propria domanda sul regolamento n. 2187/93, il quale sarebbe inapplicabile alla fattispecie, poiché il ricorrente non ha accettato in tempo utile l'offerta a lui rivolta. Il termine per l'accettazione dell'offerta sarebbe scaduto il 15 febbraio 1994, in forza dell'ordinanza, emessa in via d'urgenza, del presidente del Tribunale 25 gennaio 1994. L'interpretazione del ricorrente, la quale equivarrebbe a consentire l'accettazione dell'offerta oltre un anno dopo l'ordinanza, sarebbe esclusa in base al principio della certezza del diritto.
53 Ad ogni modo, con l'introduzione del ricorso il signor Hartmann non avrebbe accettato l'offerta. Dall'atto introduttivo risulterebbe il suo disaccordo riguardo ai principali elementi dell'offerta. Comunque, le formalità previste dall'art. 14 del regolamento n. 2187/93 non sarebbero state rispettate.
54 La Commissione ritiene che il richiamo operato dal ricorrente al principio della tutela del legittimo affidamento costituisca un motivo nuovo in rapporto al ricorso e che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura, tale motivo non possa essere preso in considerazione.
55 Essa afferma poi che, anche qualora potesse essere esaminato, si rivelerebbe infondato.
56 Anzitutto, l'argomento dedotto in tale cornice conterrebbe citazioni errate: la Commissione sottolinea che l'ordinanza T-20/94 R si sofferma solo su un'eventuale analogia tra questo procedimento e quello T-554/93 R, essendo irrilevante il procedimento T-555/93 R.
57 Il ricorrente non avrebbe poi dimostrato di aver avuto notizia della posizione del Consiglio prima della scadenza del termine per l'accettazione. Soltanto in questa ipotesi egli avrebbe potuto basarsi sulla suddetta posizione.
58 Infine, l'asserita violazione del principio della tutela del legittimo affidamento non potrebbe avere l'effetto di obbligare i convenuti a trattare il ricorrente come se egli avesse accettato l'offerta di indennizzo.
Giudizio del Tribunale
59 Il regolamento n. 2187/93 contiene precise disposizioni relative all'accettazione dell'offerta di indennizzo. Il suo art. 14 dispone che l'accettazione è espressa mediante la restituzione alla competente autorità nazionale, entro due mesi dal ricevimento dell'offerta, della ricevuta acclusa a quest'ultima.
60 Nella fattispecie, poiché il ricorrente ha ricevuto l'offerta di indennizzo il 26 novembre 1993, il termine per l'accettazione scadeva il 26 gennaio 1994.
61 Prima della scadenza di tale termine, il ricorrente ha proposto una domanda di provvedimento provvisorio (causa T-20/94 R), mirante ad ottenere la sospensione dell'esecuzione dell'art. 14 del regolamento n. 2187/93. Nella relativa ordinanza 25 gennaio 1994, citata, il presidente del Tribunale ha accolto tale domanda. La sospensione è stata disposta, nei confronti del ricorrente, sino alla scadenza di un termine di due settimane a partire dalla data della pronuncia dell'ordinanza che doveva essere emessa a conclusione del procedimento d'urgenza nella causa T-555/93 R, Jones e a./Consiglio e Commissione, che aveva anch'esso ad oggetto un'istanza di sospensione dell'esecuzione della medesima disposizione.
62 In quest'ultimo procedimento, la relativa ordinanza è stata emessa il 1_ febbraio 1994. Il termine per l'accettazione dell'offerta inviata al ricorrente è scaduto il 15 febbraio successivo.
63 Ebbene, fino a quest'ultima data il ricorrente non ha accettato l'offerta secondo le condizioni di cui l'art. 14 del regolamento n. 2187/93.
64 A tal proposito, il ricorrente non può sostenere di aver accettato l'offerta con il suo ricorso, depositato il 22 gennaio 1994.
65 Da un lato, il regolamento n. 2187/93 prevede precise modalità e condizioni di accettazione dell'offerta. Non può quindi essere accolta un'accettazione espressa in forme non previste dal regolamento.
66 Dall'altro, nel suo atto introduttivo il ricorrente si dichiara d'accordo con l'offerta proposta, salvo per quanto concerne l'applicazione della prescrizione di cui all'art. 8, n. 2, del regolamento. Ebbene, dal dettato del regolamento n. 2187/93 e dalla circostanza che si tratta di un'offerta di transazione (v. in particolare l'art. 14) discende che la sua accettazione non può essere soggetta a nessun tipo di condizione.
67 Il ricorrente non può nemmeno asserire che le obiezioni mosse dai convenuti avverso l'accettazione da parte sua dell'offerta siano contrarie al principio del legittimo affidamento. Senza che occorra esaminare in che misura il ricorrente possa avvalersi di una dichiarazione resa nell'ambito di una causa in cui non era coinvolto, basta constatare che una siffatta dichiarazione dei convenuti non ha né il senso né gli effetti indicati dal ricorrente. Nell'affermare che i produttori in regola con i presupposti per l'indennizzo ai sensi del regolamento n. 2187/93 avrebbero diritto ad un risarcimento persino in caso di rigetto dell'offerta, le istituzioni si sono limitate a riaffermare i diritti derivanti per il produttore dalla sentenza Mulder II e a prendere atto della possibilità di pretenderne il rispetto al di fuori dell'ambito di tale atto.
68 Da quanto precede discende che il ricorrente non ha accettato l'offerta che gli era stata rivolta in applicazione del regolamento n. 2187/93. Di conseguenza, egli non può fondare nessun diritto su tale regolamento.
Sull'esistenza di un diritto al risarcimento ex art. 215 del Trattato
69 Il ricorrente lamenta il danno sofferto per l'intero periodo nel corso del quale gli è stato vietato di produrre latte in applicazione del regolamento n. 857/84.
70 I convenuti contestano l'esistenza del danno lamentato.
71 Per quanto concerne la domanda di risarcimento, il Tribunale rileva che dalla sentenza Mulder II discende che sussiste la responsabilità della Comunità nei confronti di ciascun produttore che ha sofferto un danno risarcibile per il divieto impostogli di consegnare latte in applicazione del regolamento n. 857/84, come le istituzioni hanno ammesso nella loro comunicazione 5 agosto (punti 1 e 3).
72 Alla luce della documentazione agli atti, che non è stata oggetto di contestazione da parte dei convenuti, il ricorrente si trova nella posizione dei produttori cui era diretta tale comunicazione. Per il fatto di aver sottoscritto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, gli è stato vietato di riprendere il commercio di latte alla scadenza di detto impegno, in conseguenza dell'applicazione del regolamento n. 857/84.
73 Del resto, il 23 novembre 1993 la competente autorità tedesca gli ha rivolto, a nome e per conto del Consiglio e dalla Commissione e in applicazione del regolamento n. 2187/93, un'offerta di risarcimento del danno sofferto.
74 Ciò posto, il ricorrente ha diritto ad essere risarcito del danno da lui sofferto per l'operato dei convenuti.
75 La determinazione dell'importo dell'indennizzo presuppone tuttavia che sia determinata la portata del diritto al risarcimento, vale a dire, in particolare, il periodo in relazione al quale è dovuto l'indennizzo. Occorre quindi esaminare, anzitutto, se e in che misura la domanda del ricorrente sia colpita da prescrizione.
Sulla prescrizione
Argomenti delle parti
76 Per quanto concerne il periodo compreso tra il 17 luglio 1986 (data a partire dalla quale non è stato possibile riprendere la messa in commercio di latte dopo la scadenza dell'impegno di non commercializzazione) e il 3 maggio 1987 (vigilia della scadenza del termine quinquennale antecedente il ricevimento della lettera con la quale si chiedeva un indennizzo alle istituzioni), il ricorrente sostiene che il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte sarebbe iniziato solo il 28 aprile 1988 (data della sentenza Mulder I) e che, di conseguenza, i suoi diritti non sarebbero prescritti. Per quanto concerne il periodo dal 4 maggio 1987 al 29 marzo 1989 (data di entrata in vigore del regolamento n. 764/89 che ha soppresso l'ostacolo ad una ripresa del commercio di latte), egli argomenta che i suoi diritti non sarebbero prescritti nemmeno qualora la data della sentenza Mulder I non fosse presa in considerazione come dies a quo della prescrizione. Per le istituzioni, al contrario, il decorso del termine di prescrizione sarebbe iniziato non oltre il 17 luglio 1986.
- Sul periodo dal 17 luglio 1986 al 3 maggio 1987
77 Per quanto concerne il periodo compreso tra il 17 luglio 1986 e il 3 maggio 1987, il ricorrente afferma che la prescrizione non sarebbe maturata, in quanto il decorso del termine di prescrizione sarebbe iniziato solo alla data della pronuncia della sentenza Mulder I. Il fatto che l'invalidità del regolamento n. 857/84, constatata dalla Corte, produca i suoi effetti a partire dalla data di entrata in vigore di tale regolamento, ossia dal 2 aprile 1984, sarebbe irrilevante in rapporto al problema della prescrizione. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze della Corte 27 gennaio 1982, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 85, e causa 51/81, De Franceschi/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 117; in prosieguo: le «sentenze Birra Wührer e De Franceschi»), il decorso del termine di cui all'art. 43 dello Statuto non potrebbe iniziare se non in presenza di tutte le condizioni a fondamento della responsabilità. Sempre dalla giurisprudenza (sentenza della Corte 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione, Racc. pag. 3539, punto 50; in prosieguo: la «causa Adams» o la «sentenza Adams») discenderebbe che, nel caso in cui l'evento generatore del danno sia noto alla vittima solo tardivamente, il decorso del termine non può iniziare prima che essa abbia notizia di ciò.
78 Dato che i regolamenti godono di una forte presunzione di legittimità, la posizione del ricorrente sarebbe persino meno favorevole di quella del signor Adams, che era stato oggetto di una decisione individuale. La presunzione di legittimità sarebbe corroborata dalle condizioni individuate dalla giurisprudenza della Corte per un giudizio sulla conformità dei regolamenti con il Trattato. Del resto, nella fattispecie, non sarebbero soddisfatti i presupposti per il ricorso di un avente diritto ex art. 173 del Trattato. Inoltre, anche ipotizzando la ricevibilità di un ricorso del genere, esso non avrebbe effetto sospensivo. L'atto rimarrebbe in vigore sino al momento del suo annullamento, di modo che il termine di prescrizione continuerebbe a decorrere nei confronti di tutti quelli che avessero fatto affidamento sulla conformità del regolamento all'ordinamento giuridico.
79 Secondo il ricorrente, la responsabilità in capo alla Comunità potrebbe sorgere solo se l'atto fonte del danno fosse illegittimo e solo se tale legittimità costituisse una violazione grave e manifesta di un principio superiore di diritto a tutela dei singoli (sentenza della Corte 2 dicembre 1971, causa 5/71, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, Racc. pag. 975). Di conseguenza, l'illegittimità di un atto normativo, quale un regolamento, non comporterebbe automaticamente la responsabilità della Comunità. Pertanto, non si potrebbe affermare che incombeva ai ricorrenti l'onere di sollevare la questione della legittimità del regolamento n. 857/84, tanto più che l'ordinamento giuridico della maggior parte degli Stati membri non contempla la responsabilità derivante da atti legislativi. Una tale impostazione condurrebbe del resto all'esame sistematico di tutti i regolamenti della Comunità di dubbia legittimità.
80 In conclusione, il ricorrente allega che, a causa della natura specifica dei regolamenti, si avrebbe notizia dell'atto fonte dei danni, ai sensi della giurisprudenza della Corte, solo nel momento dell'accertamento della sua illegittimità. Il decorso del termine di prescrizione di un'azione per risarcimento non potrebbe quindi iniziare prima che la Corte abbia accertato l'illegittimità dell'atto.
81 Il ricorrente afferma inoltre che la posizione giuridica dei produttori SLOM sarebbe stata particolarmente ambigua e vaga. Pertanto non si sarebbe potuto ragionevolmente pretendere che egli proponesse un ricorso per risarcimento prima di un chiarimento del contesto giuridico. A tal proposito, la giurisprudenza dei giudici tedeschi di grado superiore avrebbe stabilito che, in presenza di una situazione giuridica particolarmente confusa ed equivoca, la parte lesa non ha notizia del fatto fonte del danno e può attendere che tale situazione venga chiarita. Così, il termine di prescrizione non comincerebbe a decorrere quando, a causa di circostanze di tal natura, una situazione notevolmente ambigua sul piano giuridico rende impossibile la conoscenza del danno o dell'istituzione obbligata a risarcirlo. Poiché la Corte e il Tribunale non si sono ancora espressi su una questione del genere, la soluzione data dall'ordinamento tedesco potrebbe essere utilizzata nella fattispecie, tanto più che i suoi presupposti sarebbero soddisfatti. L'argomento del Consiglio secondo il quale il ricorrente si sarebbe risparmiato le spese e i rischi di un giudizio sarebbe pertanto assolutamente infondato. La conseguenza implicita di un tale argomento sarebbe la saturazione dei giudici nazionali e comunitari. L'esigenza di un'economia dei mezzi processuali condurrebbe così anch'essa alla soluzione sostenuta dal ricorrente.
82 Quest'ultimo si oppone all'osservazione della Commissione secondo la quale egli avrebbe dovuto proporre un ricorso subito dopo la sentenza Mulder I, onde evitare qualsiasi problema di prescrizione. A suo parere, il problema della prescrizione non dovrebbe essere risolto in considerazione di un caso singolo. Occorrerebbe al contrario determinare in modo generale la data in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione. Il ricorrente sostiene che, secondo la concezione della Commissione, quando una sentenza accerti l'illegittimità di un regolamento oltre cinque anni dopo la data in cui tutti gli altri presupposti a fondamento della responsabilità della Comunità si sono realizzati, il diritto di tutti coloro che non hanno avviato un'azione sarebbero prescritti. In una situazione del genere, i diritti al risarcimento delle vittime che non hanno avviato un'azione dipenderebbero così dal caso, essendo collegati alla durata di un procedimento. Il rischio sarebbe persino più grave nell'ipotesi in cui l'invalidità di un atto dovesse essere rilevata in sede di procedimento pregiudiziale. In definitiva, se un giudizio dovesse durare più di cinque anni, il termine di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, nell'interpretazione data dalla Commissione, sarebbe troppo breve per consentire alle vittime di difendere i loro diritti.
83 Il ricorrente ritiene che, per un produttore nella sua posizione, il ricorso ai giudici statali sarebbe stata la soluzione più normale, poiché i produttori pensavano che le autorità nazionali avessero omesso per errore di assegnare loro un quantitativo di riferimento. Del resto, il Consiglio e la Commissione avrebbero affermato, in occasione della causa Mulder I, che la Repubblica federale di Germania poteva, pur nel rispetto del regolamento n. 857/84, aiutare i produttori. Nondimeno, sarebbe stato possibile invocare il diritto al risarcimento nei confronti della Comunità solo dopo l'accertamento, da parte della Corte, dell'invalidità del regolamento.
84 In ultimo, il ricorrente afferma che l'accertamento dell'illegittimità dell'atto fa parte dei presupposti ai quali è subordinato l'obbligo di risarcimento e che, secondo la giurisprudenza della Corte, tali presupposti devono essere soddisfatti affinché il termine di prescrizione possa iniziare a decorrere. Egli sottolinea che, anche qualora l'accertamento dell'invalidità del regolamento fosse bastato a far decorrere il termine, l'esito di un ricorso per risarcimento proposto immediatamente sarebbe rimasto assai incerto, poiché la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori SLOM I è stata definitivamente accertata solo nel 1992.
85 In conclusione, egli ritiene che i presupposti stabiliti dalle sentenze Birra Wührer e De Franceschi per l'inizio del decorso del termine di prescrizione siano stati soddisfatti solo il 28 aprile 1988, data della sentenza Mulder I.
86 Il Consiglio ammette che il ricorrente ha interrotto la prescrizione con una sua lettera, giunta il 4 maggio 1992. Nella sua risposta datata 6 maggio 1992, il Consiglio avrebbe rinunciato ad avvalersi della prescrizione sino alla sentenza Mulder II. Il periodo prescritto sarebbe quindi quello compreso fra il 17 luglio 1986, data di scadenza dell'impegno di non commercializzazione, e il 4 maggio 1987, data che precede di cinque anni quella di interruzione della prescrizione. Inoltre, poiché il ricorrente sapeva sin dal 28 aprile 1988 che il regolamento n. 857/84 era invalido, a partire da questa data egli avrebbe potuto proporre un ricorso, come hanno fatto i ricorrenti nella causa Mulder II. Sostiene comunque il Consiglio che, per giurisprudenza costante, una sentenza come quella pronunciata nella causa Mulder I in sede pregiudiziale, la quale dichiara invalido un regolamento, retroagisce alla data di entrata in vigore dell'atto oggetto di giudizio.
87 La giurisprudenza ricavabile dalle sentenze Birra Wührer e De Franceschi sarebbe chiarissima. Per la determinazione del dies a quo, essa non richiederebbe la conoscenza dell'invalidità dell'atto all'origine del danno. Del resto, nelle cause che hanno portato alle suddette sentenze, a una parte dei ricorrenti sarebbe stata opposta la prescrizione proprio perché essi, con cognizione di causa, avevano atteso, prima di proporre il loro ricorso, che altri ricorrenti ottenessero un indennizzo. L'interpretazione del ricorrente sarebbe contraria alle esigenze di certezza del diritto che sarebbero alla base della fissazione dei termini di prescrizione e che implicherebbero che un danno causato da un atto normativo sia risarcibile solo per un periodo limitato. Conformemente alla giurisprudenza, la responsabilità derivante da un atto di tal genere dovrebbe essere interpretata in senso restrittivo (sentenza della Corte 25 maggio 1978, cause riunite 83/76 e 94/76, 4/77, 15/77 e 40/77, HNL e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 1209).
88 Il Consiglio afferma in conclusione che un'interpretazione restrittiva non è irragionevole. L'esempio del ricorrente, il quale ha interrotto la prescrizione con una sua lettera ricevuta il 4 maggio 1992, dimostrerebbe che era possibile per i produttori tutelare con tempestività la parte più rilevante dei loro diritti.
89 Nel contestare gli argomenti desunti dal ricorrente sulla giurisprudenza tedesca, il Consiglio afferma che una soluzione valida nell'ambito di un ordinamento nazionale non può determinare l'interpretazione delle disposizioni relative alla responsabilità della Comunità.
90 Quanto alla sentenza Adams, richiamata dal ricorrente, il Consiglio riconosce che, in tale controversia, la Corte ha ammesso che una persona che non conosce la causa di un danno è tutelata contro la prescrizione. Viceversa, la Corte non avrebbe dichiarato che occorresse avere notizia dell'illegittimità dell'atto fonte del danno ai fini del decorso della prescrizione. Nella presente fattispecie, il ricorrente avrebbe avuto notizia della causa del danno, vale a dire dell'applicazione del regolamento n. 857/84, sin dalla fine del periodo di non commercializzazione. A partire da tale momento, i produttori avrebbero potuto mettersi in contatto con le istituzioni e interrompere la prescrizione, conformemente all'art. 43 dello Statuto della Corte. In tale ipotesi, le istituzioni avrebbero allora rinunciato ad opporre la prescrizione sino alla pronuncia della sentenza Mulder II.
91 In conclusione, il Consiglio chiede il rigetto del ricorso.
92 La Commissione ritiene anch'essa che la domanda del ricorrente fondata sull'art. 215 del Trattato sia caduta in prescrizione, nella parte riguardante i diritti sorti nel periodo 17 luglio 1986 - 3 maggio 1987. Essa adduce tre argomenti, fondati rispettivamente sul fatto che il decorso del termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte sarebbe iniziato non oltre il 17 luglio 1986, che il ricorrente asserisce di aver interrotto la prescrizione il 4 maggio 1992 e che il fatto di eccepire la prescrizione non sarebbe contrario alla buona fede.
93 Per quanto concerne l'applicazione dell'art. 43 dello Statuto della Corte, la Commissione afferma che, in forza della giurisprudenza della Corte (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punto 10 di entrambe), il termine di prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui sono soddisfatti tutti i presupposti ai quali si trova soggetto l'obbligo di risarcimento e, segnatamente, quando si sia verificato il danno da risarcire. Nella fattispecie, il decorso del termine di prescrizione sarebbe pertanto iniziato il 17 luglio 1986, alla fine del periodo di non commercializzazione del ricorrente.
94 Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, dalla sentenza Adams non discenderebbe che il decorso del termine sia iniziato solo nel momento in cui l'invalidità del regolamento n. 857/84 è stata constatata dalla Corte. Affinché inizi il decorso di questo termine, la sentenza di cui trattasi (punto 50) esigerebbe soltanto la conoscenza della causa e non dell'illegittimità del danno. Ebbene, la causa del danno sarebbe, nella presente fattispecie, il regolamento n. 857/84, e il ricorrente avrebbe avuto conoscenza di quest'ultima non oltre il momento in cui gli è stato vietato di consegnare latte, vale a dire il 17 luglio 1986.
95 Se il diritto al risarcimento ex art. 215 del Trattato non richiede il previo accertamento, da parte della Corte, dell'illegittimità dell'atto fonte del danno, per quanto concerne il regolamento n. 857/84 un accertamento siffatto sarebbe stato ininfluente in merito al momento iniziale del termine di prescrizione. Se per i danni provocati da un atto normativo questo termine cominciasse a decorrere solo a partire dal giorno dell'accertamento dell'illegittimità dell'atto stesso, la prescrizione, tenuto conto della durata dei giudizi, verrebbe privata della sua efficacia pratica, consistente nel chiarire il più presto possibile una situazione dal punto di vista giuridico. Inoltre, un'impostazione del genere sarebbe contraria alla natura eccezionale che la Corte avrebbe attribuito alla responsabilità della Comunità derivante dagli atti illegittimi compiuti dal legislatore comunitario (sentenza HNL e a./Consiglio e Commissione, citata, punti 4 e 5).
96 Secondo la Commissione, non vi sono differenze tra la posizione del destinatario di un atto individuale e quella della vittima di danni provocati da un regolamento per quanto concerne il termine di prescrizione, l'accertamento dell'illegittimità e l'effetto sospensivo del ricorso. Il fatto che nel caso di un ricorso avverso un atto di portata generale il termine di prescrizione continui a decorrere per i non ricorrenti costituirebbe semplicemente il rischio normale cui va incontro chi preferisce non agire in giudizio.
97 La Commissione contesta l'argomento fondato dal ricorrente sull'asserita ambiguità della posizione giuridica dei produttori SLOM. La giurisprudenza dei giudici tedeschi non sarebbe applicabile alla fattispecie, dato che l'art. 43 dello Statuto della Corte, contrariamente all'art. 215 del Trattato, non fa riferimento al diritto degli Stati membri. Inoltre, il diritto tedesco non prevederebbe la facoltà di invocare la responsabilità delle autorità pubbliche in caso di atti illegittimi compiuti dal legislatore. Di conseguenza, i giudici tedeschi di grado superiore non sarebbero mai stati investiti del giudizio vertente sulla prescrizione di un simile diritto.
98 Ad ogni modo, il fatto che altri produttori abbiano proposto ricorsi avverso la Comunità dimostrerebbe che il ricorrente avrebbe potuto anch'egli seguire la medesima strada. Se non l'ha fatto, sarebbe stato solo per non correre rischi. Avrebbe così lasciato trascorrere sei anni dopo la pronuncia della sentenza Mulder I per proporre il suo ricorso. Del resto, i suoi legali avrebbero già partecipato ad altre controversie in materia di contenzioso sulle quote lattiere. Nulla gli avrebbe impedito di agire allo stesso modo.
99 Per quanto concerne l'interruzione della prescrizione, la Commissione sostiene che l'applicazione dei criteri accolti dalle sentenze Birra Wührer e De Franceschi porterebbe a dichiarare prescritta l'azione per quanto riguarda il periodo antecedente il 4 maggio 1987. Anche ammettendo che il ricorrente abbia interrotto la prescrizione con la sua lettera pervenuta il 4 maggio 1992, il periodo risarcibile comincerebbe solo cinque anni prima, vale a dire il 4 maggio 1987. Tutti i danni precedenti questa data sarebbero pertanto prescritti. L'indennizzo interesserebbe solo il periodo compreso tra questa data e quella in cui il ricorrente è stato di nuovo in grado di farsi assegnare un quantitativo specifico di riferimento, vale a dire il 28 marzo 1989.
100 In ultimo, la Commissione sostiene che il fatto di eccepire la prescrizione non sarebbe contrario alla buona fede, quanto meno per il periodo precedente il 4 maggio 1987. Né la risposta della Commissione alla lettera del ricorrente datata 30 aprile 1992 né la comunicazione 5 agosto, in connessione con l'offerta prevista dal regolamento n. 2187/93, avrebbero potuto indurre a pensare che la prescrizione non sarebbe stata eccepita. Per quanto tali atti parlassero di rinuncia alla prescrizione, detta rinuncia non avrebbe in nessun caso interessato i diritti già prescritti. Ciò posto, i convenuti potrebbero quindi opporre la prescrizione per quanto concerne i diritti non più esercitabili il 4 maggio 1992.
- Sul periodo dal 4 maggio 1987 al 29 marzo 1989
101 Per quanto concerne il periodo compreso tra il 4 maggio 1987 e il 29 marzo 1989, il ricorrente afferma che l'argomento della Commissione secondo il quale tutti i suoi diritti sarebbero prescritti sin dal 16 luglio 1991 (cinque anni dopo l'inizio del danno) è fondato su un'errata interpretazione del problema. Poiché il latte è prodotto quotidianamente, il ricorrente avrebbe subito un danno giorno per giorno a partire dal 17 luglio 1986, giorno successivo alla data di scadenza del suo impegno di non commercializzazione, e ciò fino a quando è rimasto privo di quantitativi di riferimento. Di conseguenza, gli effetti dell'atto dannoso si sarebbero esauriti solo a partire dalla ripresa della produzione di latte. Poiché il danno si protraeva nel tempo, ogni giorno sarebbe stato il dies a quo di un nuovo termine di prescrizione. Proprio un calcolo di questo tipo sarebbe stato del resto all'origine del disegno normativo che ha preceduto il regolamento n. 2187/93 [documento COM(93) def. 21 marzo 1993, pag. 6] e della proposta di indennizzo che il Consiglio ha rivolto al ricorrente. In nessun caso la prescrizione sarebbe quindi maturata per il periodo tra il 4 maggio 1987 e il 29 marzo 1989.
102 Gli argomenti della Commissione secondo i quali la comunicazione 5 agosto non le impedirebbe di eccepire la prescrizione nei confronti del ricorrente sarebbero contraddittori. Dalla lettura della comunicazione risulterebbe che la Commissione si è impegnata a non eccepire la prescrizione dei diritti non ancora prescritti alla data del 5 agosto 1992. Il fatto che il danno si riproducesse di nuovo quotidianamente impedirebbe alla Commissione, in forza della comunicazione, di invocare la prescrizione per il periodo 4 maggio 1987 - 29 marzo 1989. Del resto, la Commissione sarebbe già pervenuta esattamente alla stessa conclusione nel suo controricorso per quanto concerne i diritti fondati sul regolamento n. 2187/93. La Commissione non potrebbe quindi coerentemente difendere la correttezza di un calcolo diverso della prescrizione per i diritti fondati sull'art. 215 del Trattato. Una posizione del genere ignorerebbe il fatto che si tratta, nella fattispecie, di un danno rinnovatosi quotidianamente e che il regolamento n. 2187/93 è fondato sull'art. 215 del Trattato. Queste ultime considerazioni basterebbero a far escludere che si possa calcolare la prescrizione in modo diverso nei due casi. L'interpretazione della Commissione sarebbe inoltre sleale nei confronti del ricorrente, poiché il suo diritto al risarcimento sarebbe già stato riconosciuto.
103 La Commissione asserisce che i presupposti per un'azione di responsabilità erano già soddisfatti il 17 luglio 1986, data in cui al ricorrente è stato vietato di riprendere il commercio di latte. Il termine di prescrizione sarebbe quindi cominciato a decorrere da questa data, di modo che tutti i diritti del ricorrente sarebbero caduti in prescrizione il 17 luglio 1991, cioè cinque anni dopo la data di inizio del termine. Inoltre, nulla impedirebbe alle istituzioni di eccepire la prescrizione (v. precedente punto 96). La Commissione ricorda che, a suo parere, il regolamento n. 2187/93 sarebbe inapplicabile alla fattispecie. L'art. 8 di quest'ultimo sarebbe quindi irrilevante nel caso di un'azione fondata sull'art. 215 del Trattato. Il fatto che la Commissione, nella proposta tradottasi poi nel regolamento di cui trattasi e nel calcolo dell'offerta di indennizzo, si sia basata sull'idea di un diritto al risarcimento che si rinnovava ogni giorno non avrebbe le conseguenze segnalate dal ricorrente. Il ricorrente avrebbe comunque potuto fondare i suoi diritti solo sull'art. 215 del Trattato, dato che la prescrizione sarebbe stata disciplinata unicamente dall'art. 43 dello Statuto della Corte. Orbene, per interpretare quest'ultima disposizione sarebbe impossibile richiamare l'art. 8 del regolamento n. 2187/93, che costituirebbe del resto una norma di rango inferiore.
104 In ogni caso, e qualora la fattispecie riguardasse un danno rinnovabile, la Commissione richiama l'attenzione del Tribunale sul fatto che, dopo il ricevimento, il 4 maggio 1992, della sua lettera datata 30 aprile 1992, il ricorrente non ha proposto ricorso nei termini previsti dall'art. 43, terza frase, dello Statuto della Corte. Essa ne deduce che si può dubitare del fatto che egli possa avvalersi dell'interruzione della prescrizione a partire da tale data. Ciò posto, l'interruzione si sarebbe verificata solo alla data di presentazione del ricorso, il 22 gennaio 1994. Di conseguenza, i diritti del ricorrente sarebbero prescritti per tutti i danni precedenti di oltre cinque anni quest'ultima data, vale a dire anteriori al 22 gennaio 1989.
105 Il Consiglio non eccepisce la prescrizione dei diritti del ricorrente per il periodo 4 maggio 1987-29 marzo 1989.
Giudizio del Tribunale
106 Per accertare in che misura la domanda sia caduta in prescrizione è necessario stabilire innanzi tutto la data in cui si sono verificati i danni, prima di determinare la data in cui si è verificato un atto interruttivo.
107 Il termine di prescrizione di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte non può iniziare a decorrere prima che sussistano tutte le condizioni cui è subordinato l'obbligo del risarcimento e, segnatamente, trattandosi di casi in cui la responsabilità deriva da un atto normativo, prima che si siano prodotti gli effetti dannosi dell'atto (sentenze Birra Wührer e De Franceschi, punto 10 di entrambe). Dette condizioni consistono nell'esistenza di un comportamento illegittimo delle istituzioni comunitarie, nell'effettività del danno lamentato e nell'esistenza di un nesso di casualità tra detto comportamento e il danno denunciato (sentenza della Corte 28 aprile 1971, causa 4/69, Lütticke/Commissione, Racc. pag. 325, punto 10; sentenza del Tribunale 18 maggio 1995, causa T-478/93, Wafer Zoo/Commissione, Racc. pag. II-1479, punto 47).
108 Nella fattispecie, il danno è stato subito dal ricorrente a partire dal giorno in cui, dopo la scadenza del suo impegno di non commercializzazione, egli avrebbe potuto riprendere le consegne di latte se non gli fosse stato negato un quantitativo di riferimento. Tale danno è stato direttamente generato da un atto normativo, il regolamento n. 857/84, dichiarato invalido con la sentenza Mulder I.
109 Alla luce degli argomenti delle parti, occorre esaminare la questione se la compresenza dei presupposti dai quali dipende l'obbligo di risarcimento della Comunità, che individua il momento iniziale del decorso del termine di prescrizione, si sia verificata alla data di manifestazione del danno, conformemente alle sentenze Birra Wührer e De Franceschi, come affermato dai convenuti, oppure se essa si sia verificata alla data della sentenza Mulder I, che ha accertato l'invalidità del regolamento n. 857/84, come sostenuto dal ricorrente.
110 Per quanto concerne il primo argomento, il ricorrente non può asserire, fondandosi sulla sentenza Adams, che, in una situazione come quella controversa nella fattispecie, in cui egli avrebbe avuto notizia solo tardivamente dell'illegittimità dell'evento generatore del danno, il decorso del termine di prescrizione sia cominciato solo a partire da tale data.
111 Infatti, le circostanze della causa Adams erano diverse da quelle della fattispecie. Nella causa Adams, il ricorrente aveva subito danni la cui origine apparente non consisteva in un comportamento della Commissione. Detti danni si erano verificati in circostanze in cui si poteva presumere che egli non conoscesse l'esistenza di una responsabilità della Comunità. In un contesto del genere si deve effettivamente tener conto del momento in cui il ricorrente ha avuto notizia del fatto all'origine dei danni. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato che il termine di prescrizione non può essere eccepito nei confronti della vittima del danno che abbia potuto avere conoscenza del fatto che lo ha causato solo con ritardo, e non abbia potuto disporre di un termine ragionevole per reagire (sentenza Adams, punto 50).
112 Inoltre, come rilevato dal Consiglio e dalla Commissione, dalla sentenza Adams non discende che il termine di prescrizione cominci a decorrere solo a partire dal momento in cui la vittima abbia avuto notizia dell'illegittimità dell'atto. Ciò che la Corte ha sottolineato è l'importanza della conoscenza del fatto all'origine del danno e non della sua illegittimità. Ebbene, nella fattispecie il ricorrente, nel momento in cui gli è stato vietato di consegnare latte, non poteva dubitare del fatto che tale situazione fosse la conseguenza dell'applicazione di un atto normativo, il regolamento n. 857/84.
113 Alla luce di quanto illustrato, il primo argomento dev'essere respinto.
114 Per quanto concerne il secondo argomento, il ricorrente non può richiamare in suo favore la presunzione di legittimità di cui godono i regolamenti.
115 Per giurisprudenza consolidata, il ricorso per risarcimento è autonomo in rapporto al ricorso di annullamento (ordinanza della Corte 21 giugno 1993, causa C-257/93, Van Parijs e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3335, punti 14 e 15). Ne discende che l'annullamento del regolamento n. 857/84 o l'accertamento della sua invalidità non era necessario per l'avvio di un'azione di risarcimento. Nella fattispecie, nulla impediva quindi al ricorrente di proporre un'azione di risarcimento a partire dal momento in cui egli aveva subito danni.
116 A tal proposito, risultano fuor di luogo le affermazioni del ricorrente relative ai presupposti rigorosissimi ai quali la giurisprudenza (sentenza Zuckerfabrik Schöppenstedt/Consiglio, citata, punto 11) assoggetta la responsabilità della Comunità derivante da un atto normativo (v. precedente punto 79). Infatti, la verifica di tali presupposti avviene solo quando, nel merito, si deve esaminare la questione dell'esistenza di un obbligo di risarcimento. Ebbene, il ricorrente non ha presentato nei termini un ricorso per risarcimento, il cui semplice deposito avrebbe avuto l'effetto di interrompere immediatamente il decorso del termine di prescrizione. Alla luce di tale conseguenza, sono irrilevanti gli ostacoli che si sarebbero frapposti all'esito positivo di un tale ricorso.
117 L'argomento dedotto non può giustificare l'inattività del ricorrente, il quale si è rivolto alle istituzioni solo quattro anni dopo l'accertamento, da parte della Corte, dell'invalidità dell'atto fonte dei suoi danni, mentre altri produttori, ricorrenti nella causa Mulder II, la cui situazione era paragonabile alla sua, hanno ottenuto una decisione che ha sancito un obbligo di risarcimento a carico della Comunità, dopo aver proposto un ricorso entro i termini di legge.
118 Occorre sottolineare che, in caso di presentazione di un ricorso di annullamento contro un regolamento fonte di danni, o nel caso di un rinvio pregiudiziale vertente sull'invalidità di un regolamento del genere, come quello concernente i ricorrenti nella causa Mulder I, il termine di prescrizione continua a decorrere nei confronti di tutti gli altri danneggiati che non abbiano promosso un'azione. Infatti, essendo tutte vittime di danni causati dall'atto normativo, incombe loro l'onere di chiederne il risarcimento alle istituzioni o, eventualmente, di promuovere avverso queste ultime un ricorso in giudizio nei termini di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte, pena l'estinzione del loro diritto d'azione.
119 Occorre quindi respingere il secondo argomento.
120 Per quanto concerne il terzo argomento, il ricorrente non può nemmeno avvalersi della natura ambigua e vaga della situazione in cui si trovavano i produttori SLOM.
121 Come può evincersi dalle sue stesse affermazioni, tale incertezza dipendeva dal fatto che, sino alla pronuncia della sentenza Mulder I, era aperta la questione se la responsabilità della posizione dei produttori SLOM ricadesse sugli Stati membri o sulla Comunità.
122 Dato che l'incertezza si riduceva a quest'unico dilemma, incombeva ai produttori danneggiati l'onere di interrompere la prescrizione nei confronti sia delle autorità nazionali sia della Comunità.
123 A tal proposito, occorre rilevare che il ricorrente si è rivolto direttamente alle istituzioni solo con la sua lettera datata 30 aprile 1992, giunta al Consiglio il 4 maggio 1992, mediante la quale egli ha chiesto di essere risarcito. E' parimenti pacifico egli non ha promosso nessuna azione in giudizio prima della sentenza Mulder II.
124 Ebbene, nulla ostava alla presentazione di un ricorso per risarcimento, il quale, conformemente a una costante giurisprudenza, avrebbe potuto essere inoltrato senza dover attendere l'annullamento o la dichiarazione di invalidità del regolamento n. 857/84.
125 Ciò posto, il terzo argomento dev'essere respinto.
126 Infine, per quanto riguarda il quarto argomento, il ricorrente non può affermare che la dichiarazione di illegittimità dell'atto fonte dei danni faccia parte dei presupposti ai quali è soggetto l'obbligo di risarcimento e la cui realizzazione, in forza delle sentenze Birra Wührer e De Franceschi, costituisce il punto d'inizio del decorso del termine di prescrizione.
127 Occorre ricordare che detto termine può iniziare a decorrere solo dal momento in cui il diritto d'azione può essere esercitato.
128 La tesi del ricorrente porterebbe quindi a subordinare il diritto di agire per il risarcimento al previo annullamento o alla previa dichiarazione d'invalidità dell'atto fonte dei danni. Pertanto, essa nega l'autonomia dell'azione di responsabilità di cui agli artt. 178 e 215 del Trattato in rapporto al ricorso d'annullamento, autonomia che consente che un ricorso per risarcimento sia proposto senza essere stato preceduto da un ricorso di annullamento e che, di conseguenza, assicura ai soggetti dell'ordinamento una maggiore protezione.
129 Anche il quarto argomento dev'essere pertanto respinto.
130 Ciò posto, occorre rilevare che, nella fattispecie, il decorso del termine di prescrizione è iniziato il 17 luglio 1986, data in cui il regolamento n. 857/84 ha cominciato a produrre effetti dannosi per il ricorrente, impedendogli di riprendere il commercio di latte.
131 La Commissione non può sostenere che l'azione del risarcimento del ricorrente sia caduta interamente in prescrizione cinque anni dopo il 17 luglio 1986, vale a dire il 17 luglio 1991.
132 Infatti, il danno che la Comunità è tenuta a risarcire non si è prodotto istantaneamente il 17 luglio 1986. Esso è maturato nell'arco di un determinato periodo, sinché il ricorrente si è trovato nell'impossibilità di ottenere un quantitativo di riferimento e quindi di consegnare latte. Si tratta di un danno continuato, rinnovatosi quotidianamente. Di conseguenza, in relazione alla data dell'atto interruttivo, la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte si applica al periodo che precede di oltre cinque anni questa data, senza ledere i diritti sorti durante i periodi successivi.
133 Da quanto precede discende che, per determinare in che misura siano caduti in prescrizione i diritti del ricorrente, occorre stabilire la data in cui è stato interrotto il termine di prescrizione.
134 In merito a tale questione, gli elementi agli atti dimostrano che il ricorrente ha interrotto la prescrizione mediante una lettera indirizzata al Consiglio e pervenuta il 4 maggio 1992. Ai sensi dell'art. 43 dello Statuto della Corte, un ricorso per risarcimento avrebbe dovuto essere proposto entro il termine di due mesi a partire dalla risposta del Consiglio.
135 Emerge tuttavia che, con lettera datata 6 maggio 1992, il Consiglio, al fine di evitare la presentazione di un ricorso per risarcimento, ha rinunciato ad eccepire la prescrizione nei confronti del ricorrente per quanto concerne i diritti non ancora prescritti (quelli relativi al quinquennio precedente il 4 maggio 1992, data di interruzione della prescrizione), fino alla scadenza di un termine di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza Mulder II nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Questa lettera, datata 6 maggio, mirava pertanto a indurre il ricorrente a non proporre ricorsi nel termine di due mesi di cui all'art. 43 dello Statuto della Corte. Pertanto essa implicava che il Consiglio, alle condizioni ivi indicate, avrebbe rinunciato ad avvalersi dell'omessa presentazione di un ricorso del genere.
136 Con la loro comunicazione del 5 agosto, conseguente al riconoscimento da parte della Corte del diritto dei produttori a un indennizzo (v. precedente punto 13), il Consiglio e la Commissione hanno prorogato il periodo di efficacia di tale rinuncia. In forza dei punti 2 e 3 della comunicazione, le istituzioni si sono impegnate a non eccepire la prescrizione ex art. 43 dello Statuto della Corte sino alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di risarcimento le cui modalità pratiche avrebbero dovuto essere adottate in un secondo tempo.
137 Ciò è avvenuto con il regolamento n. 2187/93. In osservanza dell'art. 10, n. 2, secondo comma, di detto regolamento, l'autolimitazione che le istituzioni si erano imposte in relazione al loro diritto di invocare la prescrizione è scaduta il 30 settembre 1993 nei confronti dei produttori che non hanno presentato una domanda di risarcimento ai sensi del regolamento. Dalla struttura del medesimo discende che, per i produttori che hanno presentato siffatta domanda, tale autolimitazione è scaduta al compimento del termine per l'accettazione dell'offerta formulata in risposta a detta domanda.
138 Il 26 novembre 1993, a seguito di una sua istanza, al ricorrente veniva rivolta un'offerta d'indennizzo a nome del Consiglio e della Commissione. Poiché il presente ricorso è stato depositato il 22 gennaio 1994, si deve rilevare che esso è stato proposto entro il termine di due mesi stabilito per l'accettazione dell'offerta dall'art. 14 del regolamento n. 2187/93 e pertanto durante il periodo in cui le istituzioni si erano impegnate a non opporre la prescrizione.
139 Il Tribunale rileva che, alla luce dell'art. 43 dello Statuto della Corte, il termine di prescrizione è stato regolarmente interrotto dal ricorrente mediante la lettera da lui inviata al Consiglio il 30 aprile 1992 e che quest'ultimo ha ricevuto il 4 maggio successivo, dato che le istituzioni hanno rinunciato ad avvalersi - e non potrebbero quindi agire diversamente - del periodo compreso tra tale data è quella di presentazione del ricorso. L'interruzione della prescrizione risulterebbe avvenuta il 4 maggio 1992.
140 Conformemente alla giurisprudenza (sentenza della Corte 13 novembre 1984, cause riunite 256/80, 257/80, 265/80, 267/80, 5/81, 51/81 e 282/82, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3693, punto 16), il periodo da indennizzare corrisponde ai cinque anni precedenti la data dell'interruzione. Esso è pertanto compreso tra il 4 maggio 1987 e il 28 marzo 1989, giorno precedente l'entrata in vigore del regolamento n. 764/89 il quale, permettendo per il futuro l'assegnazione di quantitativi specifici di riferimento ai produttori SLOM I, ha posto fine al danno subito dal ricorrente.
Sull'ammontare del risarcimento
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0020.1
141 Il ricorrente chiede un indennizzo pari a 31 976,899 ECU. In sede di replica egli ha prodotto alcuni elementi di prova, segnatamente una perizia, secondo i quali il suo danno effettivo, per il periodo 16 luglio 1986 - 29 marzo 1989, ammonterebbe a 119 863,21 marchi tedeschi (DM), somma alla quale occorrerebbe aggiungere gli interessi a decorrere dal 19 maggio 1992, data della sentenza Mulder II.
142 I convenuti obiettano che il ricorrente non ha addotto la prova del danno da lui personalmente subito. La perizia prodotta si baserebbe su dati statistici concernenti tutti i produttori di latte. Secondo la Commissione, il ricorrente ha notevolmente sopravvalutato i redditi che avrebbe ottenuto dalle ipotetiche consegne di latte e sottovalutato quelli ricavati dalle attività sostitutive. Egli non avrebbe in realtà sofferto nessun danno.
143 Occorre rilevare che le parti non hanno ancora avuto la possibilità di pronunciarsi in modo puntuale sull'importo di un indennizzo relativo al periodo giudicato rilevante dal Tribunale, vale a dire quello dal 4 maggio 1987 al 28 marzo 1989.
144 Il Tribunale ritiene ancora possibile una definizione in sede stragiudiziale nella controversia. Infatti, in osservanza del regolamento n. 2187/93, i convenuti hanno rivolto al ricorrente, tramite le competenti autorità nazionali, un'offerta forfettaria di indennizzo che quest'ultimo ha ricevuto il 26 novembre 1993. In sede di atto introduttivo il ricorrente ha dichiarato di essere in linea di principio d'accordo con l'importo dell'indennizzo fissato dal regolamento n. 2187/93, salvo per quanto concerne la durata del periodo da risarcire (v. precedente punto 48). Benché sia stato accertato che il ricorrente non ha accolto l'offerta di indennizzo alle condizioni disposte da quest'ultimo regolamento (v. i precedenti punti 59-68), il Tribunale ritiene non ancora esaurite le possibilità di giungere ad un accordo.
145 Ciò posto, il Tribunale invita le parti a ricercare un accordo alla luce della presente sentenza sull'ammontare del risarcimento relativo all'intero danno risarcibile sofferto, entro un termine di dodici mesi. In mancanza di accordo, le parti dovranno presentare, entro tale termine, al Tribunale le loro domande, quantificando le loro pretese.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
146 Alla luce di quanto illustrato nel precedente punto 145, la decisione sulle spese deve essere riservata.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione ampliata),
pronunciandosi con sentenza non definitiva, dichiara e statuisce:
1) I convenuti sono obbligati a risarcire il danno sofferto dal ricorrente a causa dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68, in quanto detti regolamenti non hanno previsto l'attribuzione di un quantitativo di riferimento ai produttori che non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato, in esecuzione di un impegno sottoscritto ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero.
2) Il periodo per il quale il ricorrente deve essere risarcito dei danni sofferti a causa dell'applicazione del regolamento n. 857/84 è quello che inizia il 4 maggio 1987 e si conclude il 28 marzo 1989.
3) Le parti dovranno comunicare al Tribunale, entro dodici mesi a partire dalla presente sentenza, gli importi da versare, stabiliti di comune accordo.
4) In mancanza di accordo, esse faranno pervenire entro il medesimo termine al Tribunale le loro conclusioni, quantificando le loro pretese.
5) La decisione sulle spese è riservata.
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