Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Fasi successive del procedimento - Comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 - Nozione
(Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)
2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Esame delle denunce - Mancata risposta alla comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63 - Conseguenze per il denunciante
(Regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)
3 Ricorso d'annullamento - Atti impugnabili - Rigetto definitivo di una denuncia per infrazione alle regole di concorrenza - Nozione
(Trattato CE, art. 173)
4 Concorrenza - Intese - Pregiudizio del commercio tra Stati membri - Valutazione rispetto a un complesso di accordi e non invece rispetto a ciascun accordo considerato isolatamente
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
5 Concorrenza - Intese - Pregiudizio del commercio tra Stati membri - Effetto rilevante - Portata della comunicazione relativa agli accordi di minore importanza - Criteri di valutazione - Accessibilità del mercato - Contributo significativo dei contratti controversi a un'eventuale scompartimentazione del mercato dovuta a un gran numero di contratti analoghi
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
Massima
6 Qualora la Commissione, nell'ambito del procedimento amministrativo di esame delle denunce per infrazione alle regole di concorrenza, dopo una prima presa di posizione con la quale comunicava la sua intenzione di archiviare le pratiche di cui si tratta senza decisione formale e una corrispondenza con i denuncianti con la quale questi chiedevano il trattamento formale delle denunce presentate, risponda con una comunicazione che indica i motivi per i quali non sembra giustificato dar seguito favorevole alle denunce, facendo espressamente riferimento alla chiusura della pratica e fissando un termine per la risposta, tale comunicazione dev'essere interpretata come una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, anche se non faccia espressa menzione di tale disposizione.
7 Benché la Commissione abbia il diritto di trarre conseguenze dal fatto che un denunciante non risponda a una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63 entro il termine fissato ai sensi dell'art. 6, n. 1, della stessa disposizione, a condizione che questo termine sia ragionevole, tuttavia l'acquiescenza del denunciante all'archiviazione della sua denuncia non può essere presunta in maniera irrefutabile per il solo fatto della scadenza di tale termine. Non sarebbe infatti compatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa che la Commissione possa archiviare la denuncia se circostanze particolari possono legittimamente giustificare l'inosservanza del termine fissato dalla stessa Commissione.
8 E' ricevibile il ricorso d'annullamento proposto da un denunciante nei confronti di una lettera della Commissione che, facendo seguito a una prima presa di posizione e a una comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce risposta alle domande del denunciante dirette all'adozione di una decisione formale sulla sua denuncia e che dichiara, dopo un riesame del merito, che non si dà luogo a intervento, poiché una risposta di tal genere non può essere considerata diversamente da un rigetto definitivo della denuncia.
9 Quando un complesso di accordi è atto a pregiudicare il commercio tra Stati membri, è irrilevante che accordi che formano parte integrante di questo complesso, considerati isolatamente, incidano o meno in misura rilevante sul commercio tra Stati membri.
10 Perché un accordo tra imprese possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è necessario che, in base a un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che esso è atto ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo da far temere che possa ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.
Un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi.
A questo proposito, il solo fatto che un complesso di accordi superi i limiti previsti dalla comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore non permette di desumere con certezza che gli accordi di cui si tratta sono idonei a incidere sul commercio tra Stati membri in modo sensibile.
Tuttavia, la valutazione degli effetti di un accordo nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, unitamente ad altri, a produrre un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Del pari, l'effetto cumulativo prodotto da numerosi accordi analoghi costituisce uno degli elementi per valutare se, mediante un'eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra Stati membri possa venire pregiudicato, in particolare in quanto gli accordi di cui si tratta abbiano per effetto di impedire l'accesso al mercato a concorrenti provenienti da altri Stati membri, ostacolando così l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato. Tuttavia, l'art. 85, n. 1, del Trattato si applica ai soli contratti che contribuiscono in misura significativa a un'eventuale scompartimentazione del mercato.
Parti
Nella causa T-77/94,
Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten, Florimex BV, Inkoop Service Aalsmeer BV e M. Verhaar BV, rispettivamente associazione e società di diritto olandese, tutte con sede in Aalsmeer (Paesi Bassi), rappresentate dall'avv. J.A.M.P. Keijser, del foro di Nimega, con domicilio eletto in Lussemburgo presso Stanbrook e Hooper, nello studio dell'avv. A. Kronshagen, 12, boulevard de la Foire,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Coöperatieve Vereniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA) BA, società cooperativa di diritto olandese, con sede in Aalsmeer, rappresentata dall'avv. G. van der Wal, patrocinante dinanzi allo Hoge Raad dei Paesi Bassi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. A. May, 31, Grand-rue,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione assertivamente contenuta nella lettera della Commissione 20 dicembre 1993, relativa ai casi IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II, IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, IV/33/190 - Inkoop Service e M. Verhaar BV/Aalsmeer, IV/32.835 - Cultra e IV/33/624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, C.W. Bellamy e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 5 giugno 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
I fatti all'origine della controversia
A - Le parti interessate
La VBA
1 La Coöperatieve Vereiniging De Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer BA (in prosieguo: la «VBA») è una società cooperativa di diritto olandese che raggruppa coltivatori di fiori e piante ornamentali, che organizza, nella sua area commerciale di Aalsmeer, vendite all'asta di prodotti della floricoltura. Una parte della sua area commerciale è riservata alla locazione, in particolare ai grossisti di fiori recisi e ai distributori di piante d'appartamento, di «locali commerciali» dedicati all'esercizio del commercio all'ingrosso di prodotti della floricoltura.
2 La Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten (in prosieguo: la «VGB») è un'associazione che raggruppa numerosi grossisti olandesi di prodotti della floricoltura, tra i quali la Florimex, nonché grossisti stabiliti nell'area della VBA. Il suo scopo è, in particolare, promuovere gli interessi del commercio all'ingrosso dei prodotti della floricoltura nei Paesi Bassi e porsi quale interlocutore nei confronti delle pubbliche autorità e delle imprese di vendita all'asta.
3 La Florimex BV (in prosieguo: la «Florimex») è un'impresa di commercio in fiori con sede in Aalsmeer, nei pressi del complesso della VBA. Essa importa prodotti della floricoltura provenienti dagli Stati membri della Comunità europea e da paesi terzi, per rivenderli sostanzialmente a grossisti con sede nei Paesi Bassi.
4 La Verhaar BV (in prosieguo: la «Verhaar») è un grossista di prodotti della floricoltura stabilito nell'area della VBA. La Inkoop Service Aalsmeer BV (in prosieguo: la «Inkoop Service Aalsmeer») è una società controllata della Verhaar stabilita nel centro commerciale Cultra, nell'area della VBA (v. oltre, punto 20).
B - L'approvvigionamento per le vendite all'asta organizzate dalla VBA
5 L'art. 17 dello statuto della VBA obbliga i membri di questa a vendere, con la sua intermediazione, tutti i prodotti idonei al consumo coltivati nelle loro aziende. Ai membri viene fatturato un diritto o commissione («diritto d'asta») a titolo di servizi forniti dalla VBA. Nel 1991, tale commissione ammontava al 5,7% degli incassi di vendita. Altri fornitori, olandesi e stranieri, possono ugualmente porre in vendita i propri prodotti alle aste della VBA, conformemente alle disposizioni da questa stabilite, mediante il pagamento di diverse commissioni. Tuttavia, prescindendo dai prodotti dei pochi membri belgi della VBA, i prodotti di origine non olandese possono essere venduti con l'intermediazione della VBA solo qualora le varietà, le quantità e il calendario dei rifornimenti vengano stabiliti con precisione, per un periodo di importazione determinato, nell'ambito di un «accordo-quadro» concluso con la VBA. La VBA, a sua volta, conclude «accordi-quadro» solo per le varietà e quantità di prodotti che rappresentino un complemento «interessante» dell'offerta olandese.
C - L'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area della VBA: la situazione precedente il 1_ maggio 1988
6 Fino al 1_ maggio 1988, l'art. 5, punti 10 e 11, del regolamento delle aste della VBA impediva l'utilizzo dei suoi locali per le consegne, acquisti e vendite di prodotti della floricoltura che non transitassero per le proprie aste. Nella prassi, l'autorizzazione della VBA per le operazioni commerciali nelle proprie infrastrutture relative a prodotti che non transitassero per le aste da essa organizzate era accordata solamente nell'ambito di determinati contratti tipo denominati «handelsovereenkomsten» (contratti commerciali), oppure contro il pagamento di una commissione del 10%.
7 Per i contratti commerciali classificati «nei tipi da A a E», la VBA accordava a determinati distributori la possibilità di vendere e consegnare ad acquirenti da essa autorizzati, subordinatamente al pagamento di una commissione dell'ammontare del 2,5% del prezzo di vendita, determinati prodotti della floricoltura che fossero stati acquistati presso altre aste olandesi.
8 Inoltre, per i contratti commerciali del tipo F, la VBA accordava a determinati distributori la facoltà di vendere fiori recisi di origine estera ad acquirenti di suo gradimento, mediante il pagamento di una commissione del 5%. Tali contratti precisavano la quantità dei prodotti da vendere, le varietà e il calendario delle vendite. Essi prevedevano ugualmente che i prodotti venissero importati dallo stesso distributore.
9 Tuttavia, quando un fornitore stabilito nell'area della VBA importava egli stesso prodotti di origine estera non rientranti nell'ambito di applicazione del contratto commerciale di tipo F, aveva la facoltà di introdurre il prodotto contro il pagamento di una commissione di 0,25 HFL per collo (in prosieguo: il «regime dello 0,25 fiorini»), ma alla condizione che i prodotti non fossero rivenduti ad altri acquirenti della VBA.
10 Infine, la VBA poteva autorizzare un fornitore installato nella sua area all'acquisto di prodotti non soggetti alla sua intermediazione, contro il pagamento di una commissione pari al 10% del valore del prodotto, volto ad «impedire un uso improprio degli impianti della VBA». Tale commissione (in prosieguo: il «regime del 10%») veniva versata dall'acquirente.
D - La decisione del 1988
11 Nel 1982 la Florimex domandava alla Commissione, a norma dell'art. 3, n. 1, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), di constatare la violazione di disposizioni degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE commessa dalla VBA, particolarmente in relazione all'approvvigionamento diretto dei commercianti installati nelle sue infrastrutture.
12 Il 5 novembre 1984 la VBA sollecitava dalla Commissione il rilascio di un'attestazione negativa, in base all'art. 2 del regolamento n. 17, o una decisione favorevole ai sensi dell'art. 2 del regolamento del Consiglio 4 aprile 1962, n. 26, relativo all'applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio dei prodotti agricoli (GU 1962, 30, pag. 993; in prosieguo: il «regolamento n. 26»), o, in mancanza, di una decisione di esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, con riguardo, in particolare, al proprio statuto, al regolamento d'asta, ai contratti commerciali dei tipi da A a F, alle condizioni generali di locazione dei locali commerciali e al tariffario delle commissioni e dei diritti.
13 Il 26 luglio 1988 la Commissione adottava la decisione 88/491/CEE, concernente una procedura ai sensi dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.379 - Bloemenveilingen Aaalsmer) (GU L 262, pag. 27, in prosieguo: la «decisione del 1988»). In questa decisione, la Commissione constatava in particolare che:
1) le seguenti disposizioni costituivano restrizioni della concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato:
- art. 5, punti 10 e 11, del regolamento d'asta (punti 101-111 della decisione);
- il sistema del 10% (punti 112-118);
- i contratti commerciali (punti 119-122);
- il sistema dello 0,25 fiorini (punto 123);
2) tali disposizioni costituiscono una restrizione della concorrenza e pregiudicano in maniera sensibile il commercio tra Stati membri (punti 124-134);
3) l'art. 2 del regolamento n. 26 non era applicabile (punti 135-153);
4) le condizioni di cui all'art. 85, n. 3, del Trattato non ricorrevano (punti 156-159);
5) il divieto posto dalle disposizioni in questione non equivaleva a una misura di esproprio (punti 160-163).
14 La Commissione dichiarava quindi, nel dispositivo della decisione del 1988, che:
«Articolo 1
Gli accordi conclusi da VBA, e notificati alla Commissione in forza dei quali i distributori stabiliti nell'area di VBA ed i loro fornitori erano tenuti, almeno fino al 1_ maggio 1988, per quanto riguarda i prodotti della floricoltura non acquistati per il tramite di VBA:
a) a commercializzare e/o fornire i suddetti prodotti nell'area di VBA esclusivamente con il consenso di quest'ultima ed alle condizioni ad essa fissate;
b) a immagazzinare tali prodotti nell'area di VBA esclusivamente dietro pagamento di diritti fissati da quest'ultimo,
rappresentano infrazioni all'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.
I diritti diretti ad impedire l'uso improprio degli impianti della VBA (diritti del 10% e dello 0,25 fiorini imposti dalla VBA ai rivenditori stabiliti nella sua area, nonché i contratti commerciali conclusi tra VBA e tali rivenditori costituiscono del pari, nella forma notificata alla Commissione, infrazioni dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE.
Articolo 2
Per gli accordi di cui all'articolo 1, non ricorrono le condizioni di esenzioni ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE.
Articolo 3
La VBA è tenuta ad astenersi dall'adottare qualsivoglia misura che abbia lo stesso oggetto o effetto delle misure menzionate all'articolo 1.
(...)».
E - La nuova regolamentazione della VBA relativa all'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nella sua area
15 Dal 1_ maggio 1988, la VBA ha formalmente soppresso gli obblighi di acquisto e le restrizioni alla libera disposizione dei prodotti derivanti dall'art. 5, punti 10 e 11, del regolamento d'asta, nonché i sistemi del 10% e dello 0,25 fiorini, introducendo invece un «diritto di uso» («facilitaire heffing»). La VBA ha ugualmente introdotto versioni modificate dei contratti commerciali.
16 Il diritto d'uso è riscosso, in base al numero di steli (fiori recisi) o di piante fornite, sulle consegne fatte da terzi ai distributori stabiliti nell'area della VBA. L'importo del diritto è determinato dalla VBA in base al prezzo medio annuo realizzato nel corso dell'annata precedente per i diversi prodotti della floricoltura in questione. Secondo la VBA, viene applicato un coefficiente di circa il 4,3% del prezzo medio annuo della categoria in questione. In luogo di una commissione riscossa per ogni stelo o pianta, un fornitore può optare per una commissione del 5%, comprensiva dell'incasso dei crediti da parte della VBA.
17 Con una circolare del 29 aprile 1988 la VBA sopprimeva, con decorrenza dal 1_ maggio 1988, le restrizioni fino ad allora previste nei contratti commerciali, in particolare quelle relative alle fonti di approvvigionamento. Successivamente, le disposizioni dei contratti commerciali, che prevedevano fino ad allora due tassi distinti del 2,5% (per i tipi da A a E) e del 5% (per il tipo F) del valore dei prodotti, sono state armonizzate sulla base di un tasso uniforme del 3% con decorrenza dal 1_ gennaio 1989 (in prosieguo: il «regime del 3%»).
18 Esistono da allora tre tipi di contratti commerciali, denominati «contratti I, II e III», che coprono situazioni leggermente diverse (a seconda che il fornitore sia o meno locatario di un locale commerciale della VBA, o che sia stato o meno titolare di un contratto commerciale precedente), ma le cui condizioni sono peraltro pressoché identiche. Tutti questi contratti prevedono una commissione del 3% sul valore lordo dei prodotti forniti ai clienti nell'area della VBA. Secondo la VBA, si tratta in gran parte di prodotti non sufficientemente coltivati nei Paesi Bassi, quali le orchidee, le proteasi e i gigli. La VBA fornisce un servizio di incasso.
19 Non risulta che alcun prodotto proveniente da terzi venga consegnato nell'area della VBA se non dietro riscossione di una commissione, sia che si tratti del diritto d'uso o della commissione del 3% prevista dal sistema del 3%.
F - Gli accordi relativi al centro commerciale Cultra
20 Poiché la VBA si sforza di accrescere l'importanza media dei lotti d'asta, i piccoli distributori (si tratta in generale di dettaglianti) sono in pratica esclusi dalle vendite all'asta. Questi hanno tuttavia la possibilità di fare acquisti nel centro commerciale all'ingrosso «Cultra», stabilito nell'area della VBA, che comprende sei negozi «cash and carry», tra i quali due grossisti in fiori recisi e secchi, due grossisti in piante d'appartamento (tra i quali la Inkoop Service Aalsmeer), un grossista in piante da giardino e un grossista in piante di coltura idroponica. Ad eccezione dell'impresa che commercia in piante di coltura idroponica, questi grossisti sono tenuti per contratto ad approvvigionarsi mediante la VBA.
G - Lo svolgimento della procedura amministrativa dopo la decisione del 1988
21 Il 19 luglio 1988 la VBA notificava alla Commissione le modifiche apportate al proprio regolamento d'asta, in particolare il nuovo diritto d'uso, adottate con decorrenza dal 1_ maggio 1988, ma non i nuovi contratti commerciali. Tale comunicazione veniva registrata con il n. IV/32.750 - Bloemenveilingen Aalsmeer II.
22 Con una lettera datata fine luglio 1988, il membro della Commissione incaricato delle questioni della concorrenza comunicava alla VBA che il suo regolamento avrebbe potuto costituire oggetto di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, a condizione che venissero notificate formalmente alcune modifiche ulteriori allora proposte dalla VBA.
23 Il 15 agosto 1988 modifiche ulteriori al regolamento d'asta della VBA venivano notificate alla Commissione, nell'ambito della pratica n. IV/32.750 - Bloemenveilingen Aalsmeer II.
24 Gli accordi relativi al centro commerciale Cultra (in prosieguo: gli «accordi Cultra») venivano ugualmente notificati alla Commissione il 15 agosto 1988 e registrati con il n. IV/32.835 - Cultra.
25 Con lettere 18 maggio, 11 ottobre e 29 novembre 1988, la Florimex depositava formalmente una denuncia alla Commissione, registrata con il n. IV/32.751, nei confronti del diritto d'uso, facendo valere, in particolare, che esso aveva lo stesso oggetto od effetto del sistema del 10% che era stato vietato dalla Commissione nella decisione del 1988 e che, per determinati prodotti, il tasso di tale commissione era addirittura più elevato.
26 La VGB presentava una denuncia analoga con lettera 15 novembre 1988, registrata con il n. IV/32.990.
27 Con lettere 21 dicembre 1988, la Commissione comunicava alla Florimex e alla VGB di avere avviato le procedure nei casi IV/32.750 - Bloemenveilingen Aalsmeer III e IV/32.835 - Cultra, con gli effetti giuridici discendenti dall'art. 9, n. 3, del regolamento n. 17. Nelle stesse lettere, la Commissione esprimeva, in particolare, l'opinione che il diritto d'uso non fosse discriminatorio rispetto alle commissioni dovute dai membri e dagli altri fornitori presenti alle aste della VBA. Per quanto riguarda gli accordi Cultra, la Commissione era del parere che questi non avessero effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, né sul commercio tra Stati membri.
28 Il 4 aprile 1989 la Commissione pubblicava la comunicazione 89/C 83/03, a norma dell'art. 19, n. 3, del regolamento del Consiglio n. 17 e dell'art. 2 del regolamento del Consiglio n. 26, nei casi IV/32.750 - Bloemenveilingen Aalsmeer II e IV/32.835 - Cultra (GU C 83, pag. 3; in prosieguo: la «comunicazione 4 aprile 1989»). In tale comunicazione, la Commissione indicava la sua intenzione di adottare una decisione favorevole riguardo alla regolamentazione della VBA relativa: a) all'approvvigionamento destinato alle vendite all'asta da parte dei membri della VBA e degli altri fornitori; b) alle condizioni di tali vendite, comprese determinate regolamentazioni della VBA relative alle norme di qualità e ai prezzi minimi; c) al diritto d'uso applicabile in caso di approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area della VBA, e d) agli accordi Cultra.
29 Con lettere 3 maggio 1989, la Florimex e la VGB presentavano le loro osservazioni in risposta alla comunicazione del 4 aprile 1989, rispondendo, al contempo, alle lettere della Commissione 21 dicembre 1988. Nelle loro lettere, le ricorrenti si opponevano all'intenzione della Commissione di adottare una decisione favorevole riguardo alla commissione d'uso e agli accordi Cultra, e presentavano formali denunce riguardo ai contratti commerciali.
30 Il 3 maggio 1989 la Verhaar e la Inkoop Service Aalsmeer depositavano anch'esse una denuncia alla Commissione, in relazione agli accordi Cultra e ai nuovi contratti commerciali. Questa denuncia veniva registrata con il n. IV/33.190 - Inkoop Service/Aalsmeer.
31 Il 7 febbraio 1990 la VBA notificava alla Commissione la propria regolamentazione complementare relativa alle «modalità d'applicazione del diritto d'uso», che prevedeva la possibilità per un fornitore di pagare il diritto d'uso mediante pagamento di una tassa forfettaria pari al 5% del valore dei prodotti, con incasso effettuato dalla VBA (v. sopra, punto 21, sub e). Nella stessa data, la VBA notificava alla Commissione i nuovi contratti commerciali. Tali notificazioni venivano registrate con il n. IV/33.624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III.
32 Con lettera 24 ottobre 1990 la Commissione segnalava alle ricorrenti la sua intenzione di emettere una decisione favorevole alla VBA nel caso n. IV/32.750 - Bloemenveilingen Aalsmeer II per quanto riguardava, in particolare, l'obbligo di vendere all'asta incombente ai membri della VBA e il diritto d'uso. Essa indicava ugualmente che la pratica n. IV/32.835, relativa agli accordi Cultra, si sarebbe quindi conclusa senza decisione formale. La Commissione annunciava inoltre la sua intenzione di chiudere la pratica relativa ai nuovi contratti commerciali, nonché alle «modalità di applicazione del diritto d'uso» notificate il 7 febbraio 1990 (IV/33.624) senza adottare una decisione formale, a condizione che, per quanto riguarda dette «modalità d'applicazione», la VBA si impegnasse a utilizzare le informazioni ottenute esclusivamente per il trattamento contabile dei servizi forniti, e in nessun caso per scopi commerciali propri.
33 Le ricorrenti ribadivano le proprie argomentazioni con lettere 26 novembre e 17 dicembre 1990, nonché in occasione di un incontro con i servizi responsabili della Commissione il 27 novembre 1990. Le denuncianti domandavano in particolare alla Commissione di trattare formalmente le denunce ad essa presentate.
34 Con lettera 4 marzo 1991 la Commissione comunicava alle denuncianti, a norma dell'art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all'articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento n. 99/63»), che gli elementi raccolti non consentivano alla Commissione di dare un seguito favorevole alle loro denunce relative alla commissione d'uso richiesta dalla VBA.
35 Le considerazioni di fatto e di diritto che hanno condotto la Commissione a tale conclusione sono esposte in dettaglio in un documento allegato alla comunicazione a norma dell'art. 6 del 4 marzo 1991.
36 Nella parte dedicata alla «valutazione giuridica» di questo documento, la Commissione constatava, in primo luogo, che le disposizioni relative all'approvvigionamento per le vendite all'asta e le norme relative all'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area della VBA fanno parte di un insieme di decisioni e accordi relativi all'offerta di prodotti della floricoltura nell'area della VBA che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. A questo proposito, essa ha considerato, in particolare, che gli accordi e decisioni di cui si tratta, nell'insieme, avevano importanza sufficiente per il commercio tra Stati membri per rientrare nell'ambito dell'art. 85, n. 1. In secondo luogo, la Commissione ha constatato che queste decisioni e accordi sono necessari alla realizzazione degli obiettivi enunciati all'art. 39 del Trattato, ai sensi dell'art. 2, n. 1, prima frase, del regolamento n. 26.
37 In questo documento, la Commissione concludeva inoltre che:
«risulta da un paragone delle commissioni d'asta e dei diritti d'uso che è garantita un'ampia parità di trattamento tra i fornitori. Certamente, una parte delle commissioni d'asta, determinabile con precisione, è costituita dall'indennità che dev'essere versata in cambio del servizio fornito dall'asta, ma, per quanto, all'occorrenza, sia possibile un paragone tra le commissioni d'uso quanto al tasso, questo servizio ha per contropartita obblighi di approvvigionamento. I distributori che hanno concluso contratti commerciali con la VBA assumono del pari obblighi di approvvigionamento. Di conseguenza, le norme relative alle commissioni d'uso non comportano effetti incompatibili con il mercato comune».
38 Con lettera 17 aprile 1991 le ricorrenti rispondevano alla comunicazione a norma dell'art. 6 tenendo ferme le loro denunce quanto al diritto d'uso, agli accordi Cultra e ai contratti commerciali. Esse facevano inoltre valere che detta lettera non esaminava né gli accordi Cultra, né i nuovi contratti commerciali, così che mancava, a riguardo, una comunicazione a norma dell'art. 6 del regolamento n. 99/63.
39 Con decisione notificata con lettera SG (92) D/87/82 del 2 luglio 1992, la Commissione respingeva in via definitiva le denunce delle ricorrenti per quanto riguarda il diritto d'uso.
H - La corrispondenza successiva alla lettera 2 luglio 1992
40 Con comunicazione 5 agosto 1992, recante l'intitolazione «IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II, IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, IV/33.190 - Inkoop Service e M. Verhaar/Aalsmeer, IV/32.835 - Cultra e IV/33.624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III», la Commissione si rivolgeva alle ricorrenti nei seguenti termini:
«In base alle informazioni da Voi fornite nell'ambito del ricorso presentato, nonché in base alle informazioni che la Commissione ha ottenuto mediante le notificazioni e grazie all'inchiesta da essa svolta, la direzione generale "Concorrenza" ha concluso, perlomeno provvisoriamente, la propria inchiesta nei presenti casi per quanto riguarda i "contratti tipo I, II e III" e gli "accordi Cultra".
E' poco probabile, alla luce delle osservazioni che seguono, che alle Vostre domande venga dato esito favorevole.
1. I contratti commerciali
I contratti commerciali sono incentrati sul conseguimento, giudicato necessario dalla VBA, di un'offerta supplementare nella propria area. Per poter assicurare tale offerta supplementare, la VBA conclude questi contratti con commercianti disposti ad impegnarsi ad offrire una quantità determinata di prodotti.
I commercianti che sottoscrivono questi contratti commerciali non devono versare il diritto d'uso per i prodotti specifici enunciati nel contratto. Essi pagano una commissione d'incasso del 3%. Per gli altri prodotti offerti in vendita, essi devono pagare il diritto d'uso.
A condizione di corrispondere il diritto d'uso, tutti i commercianti stabiliti nell'area della VBA possono offrire in vendita i prodotti offerti anche dai titolari di contratti commerciali.
Un paragone tra gli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti che hanno concluso contratti commerciali e ai commercianti che non hanno sottoscritto tali accordi porta alla conclusione che i titolari dei contratti commerciali sono privilegiati. Per contro, essi contraggono obblighi nei confronti della VBA per quanto riguarda l'offerta di determinati prodotti.
Non si può quindi considerare che la VBA applichi, nei confronti delle proprie controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Inoltre, dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri, anche ove sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1.
2. Gli accordi Cultra
(...)
La VBA e i commercianti stabiliti nel centro Cultra sono legati da contratti che hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza, e ciò sia per quanto riguarda la limitazione delle attività professionali di tali commercianti sia per quanto riguarda la limitazione delle loro fonti di approvvigionamento (questo non vale per il commerciante in piante di idrocoltura). Dal fascicolo non risultano tuttavia prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri. La scarsa incidenza economica sui mercati in questione lo esclude. Dal momento che le informazioni che la Commissione ha potuto ottenere in proposito costituiscono segreti commerciali delle imprese interessate, non è possibile consentirVi di prenderne conoscenza.
Tenuto conto di quanto precede, e in quanto sia già possibile formulare un giudizio, il seguito della procedura dovrebbe avere ad esito un rigetto formale delle denunce.
In base a questa valutazione, ancora provvisoria, della Vostra domanda, ho quindi l'intenzione di rinunciare a tale procedura formale e di chiudere il caso. Adotterò le misure a ciò necessarie, a meno che, entro un termine di quattro settimane, non comunichiate che intendete mantenere la Vostra denuncia, in vista di una continuazione della procedura, esponendo gli argomenti che intendete far valere a tal fine».
41 Il 21 settembre 1992 la Florimex e la VGB proponevano dinanzi al Tribunale il ricorso nelle cause T-70/92 e T-71/92 contro la decisione della Commissione 2 luglio 1992. La lettera della Commissione 5 agosto 1992 è allegata ai ricorsi in queste cause, e viene qualificata dalle ricorrenti come comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
42 Il 22 dicembre 1992 l'avvocato delle ricorrenti rispondeva a nome delle quattro denuncianti alla comunicazione 5 agosto 1992, precisando che le circostanze non gli avevano consentito di rispondere prima. Egli sottolineava che le ricorrenti desideravano mantenere le loro denunce, ed auspicavano inoltre che la Commissione prolungasse il termine, attirando l'attenzione sul fatto che non si trattava di un caso urgente, e che la Commissione aveva promesso di chiudere le pratiche con una decisione formale, che poteva venire impugnata con ricorso. Quanto ai contratti commerciali, l'avvocato delle ricorrenti faceva valere in particolare, da un lato, che le differenze tra l'aliquota del diritto d'uso e quella della commissione prevista dai contratti commerciali non erano obiettivamente giustificate, e, dall'altro, che la posizione della Commissione in merito al pregiudizio del commercio tra Stati membri andava in senso inverso alla decisione del 1988, nella quale i contratti commerciali erano stati considerati parte integrante della regolamentazione della VBA. Quanto agli accordi Cultra, egli faceva valere in particolare che l'effetto sul commercio tra Stati membri doveva essere valutato nell'ambito della regolamentazione della VBA nel suo complesso, e che il fatturato delle imprese interessate oltrepassava la soglia prevista dalla comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore.
43 La lettera delle ricorrenti 22 dicembre 1992 non riceveva alcuna risposta da parte della Commissione. Poiché lo stato di salute dell'avvocato delle ricorrenti, che si trovava sotto controllo medico da più di un anno (v. il certificato medico allegato alla seconda istanza di proroga del termine per il deposito della replica nelle cause T-70/92 e T-71/92) si era gravemente deteriorato, le ricorrenti designavano un nuovo avvocato il 3 novembre 1993. Questi chiedeva alla Commissione, con lettera 9 dicembre 1993, di pronunciarsi sulla lettera 22 dicembre 1992.
44 Con lettera 20 dicembre 1993 la Commissione rispondeva alla lettera 9 dicembre 1993, richiamando il tenore dell'ultimo paragrafo della sua comunicazione 5 agosto 1992 e precisando quanto segue:
«Alla data di ricevimento della lettera 22 dicembre 1992 il termine di quattro settimane accordato alla Sua cliente per formulare osservazioni relative al contenuto della lettera raccomandata 5 agosto 1992 era scaduto da mesi.
La direzione generale "Concorrenza" della Commissione ha tenuto conto d'ufficio di informazioni che erano state fornite nella sua lettera 22 dicembre 1992. Tuttavia, un esame provvisorio cui si era allora proceduto non aveva dato luogo a un intervento ai sensi dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86 del Trattato».
Il procedimento
45 A seguito di ciò, con atto introduttivo depositato il 16 febbraio 1994 la VGB, la Florimex, la Inkoop Service Aalsmeer e la Verhaar hanno proposto il ricorso in oggetto contro la decisione assertivamente contenuta nella lettera della Commissione 20 dicembre 1993.
46 Con atto separato depositato lo stesso giorno, le ricorrenti hanno chiesto la riunione di questa causa alle cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione.
47 Con memoria depositata il 4 maggio 1994, la Commissione ha sollevato un'eccezione di irricevibilità a norma dell'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.
48 Con atto depositato il 17 maggio 1994, la VBA ha chiesto di essere ammessa a intervenire nella causa T-77/94, a sostegno delle conclusioni della Commissione.
49 Con ordinanza del Presidente della Prima Sezione del Tribunale 4 luglio 1994, la VBA è stata ammessa a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
50 Con ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 14 luglio 1994, l'esame dell'eccezione di irricevibilità è stato riunito al merito.
51 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995, avente effetto dal 1_ ottobre 1995, il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione, alla quale, di conseguenza, la causa è stata attribuita.
52 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione e la VBA a rispondere per iscritto ad alcuni quesiti prima dell'udienza.
53 L'udienza si è svolta il 5 giugno 1996, contemporaneamente a quella delle cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, dinanzi al Tribunale, composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki.
54 A seguito del decesso del giudice H. Kirschner il 6 febbraio 1997, la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici di cui reca la firma, ai sensi dell'art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.
Conclusioni delle parti
55 Nel ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia annullare la decisione assertivamente contenuta nella lettera della Commissione 20 dicembre 1993. Nelle loro osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia respingere la stessa e condannare la Commissione alle spese.
56 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- in via principale: dichiarare il ricorso irricevibile;
- in via subordinata: respingere il ricorso e
- condannare le ricorrenti alle spese del procedimento.
57 L'interveniente sostiene le conclusioni, sia principali che subordinate, della convenuta, e conclude che le ricorrenti siano condannate alle spese del procedimento, comprese quelle da essa sostenute.
Sulla ricevibilità
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
58 La convenuta sostiene che la lettera della Commissione 20 dicembre 1993 si limitava a informare le denuncianti dello stato del procedimento, e non costituiva un rigetto delle loro denunce, che tuttora non sono state formalmente rigettate. Questa lettera rientrerebbe nella prima delle tre fasi del procedimento considerate dalla sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367 (in prosieguo: «Automec I»). A causa dell'inerzia delle denuncianti, il procedimento non sarebbe mai arrivato alla seconda fase, vale a dire la comunicazione prevista dall'art. 6 del regolamento n. 99/63. La lettera 20 dicembre 1993 non avrebbe quindi inciso sulla posizione giuridica delle ricorrenti. Nel caso di una denuncia, la situazione giuridica di un denunciante sarebbe modificata solo se la Commissione adottasse una posizione definitiva, nel senso della sentenza della Corte 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione (Racc. pag. 4487, punto 12).
59 Tuttavia, la Commissione sarebbe tenuta ad adottare una posizione di tal genere solo nella misura in cui il denunciante facesse uso dei suoi diritti procedurali. Nel caso di specie, la mancanza di reazione delle denuncianti alla comunicazione 5 agosto 1992 entro il termine loro impartito, o nei giorni successivi, avrebbe autorizzato la Commissione a considerare la denuncia come archiviata, a norma del punto 165, ultimo capoverso, della Ventesima relazione sulla politica della concorrenza e del punto 45 dell'ordinanza del Tribunale 30 novembre 1992, causa T-36/92, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. II-2479). Poiché le ricorrenti hanno volontariamente rinunciato ad avvalersi dei loro diritti procedurali, esse avrebbero perduto la qualità di denuncianti. A differenza del contesto in cui era stata emessa la sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I-2681), la denuncia sarebbe stata considerata archiviata per il fatto dell'inerzia delle ricorrenti, e non di un atto della Commissione.
60 Ciò considerato, la lettera 20 dicembre 1993 dovrebbe essere considerata una semplice lettera inviata dopo una lettura d'ufficio della lettera 22 dicembre 1992, fatta dalla Commissione nell'ambito del suo obbligo generico di diligenza amministrativa. Essa non può quindi essere considerata una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63, e ancor meno un rigetto della denuncia, tanto più che essa non è motivata, come avrebbe dovuto invece essere un atto di tal genere. Questa lettera indicherebbe, senza la minima ambiguità, che la denuncia era già stata archiviata al momento della ricezione della lettera delle ricorrenti 22 dicembre 1992.
61 Anche volendo ammettere - quod non - che, secondo la sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione (Racc. pag. II-285), la lettera del 5 agosto 1992 debba essere considerata una comunicazione ex art. 6, non ne discenderebbe che la lettera 20 dicembre 1993 debba essere considerata un rigetto impugnabile della denuncia. In effetti, a differenza del presente caso, le denuncianti nella causa BEUC e NCC avrebbero reagito nei termini e la Commissione ha risposto, a sua volta, con una lettera circostanziata, considerata dal Tribunale alla stregua di una decisione di rigetto. La convenuta sottolinea che è necessario che essa possa considerare una denuncia come archiviata allorché la parte denunciante non reagisce più allo scopo, da un lato, di metterla in grado di utilizzare nel modo migliore, nell'interesse generale, i limitati mezzi di cui dispone, dall'altro, di assicurare la certezza del diritto della parte nei confronti della quale la denuncia è diretta.
62 Non sarebbe possibile accertare per quale ragione l'avvocato delle ricorrenti ha risposto solo nel dicembre 1992 alla lettera del 5 agosto precedente, ma occorrerebbe notare che la Florimex e la VGB avevano presentato nel frattempo, il 21 settembre 1992, i loro ricorsi nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, e che una copia della comunicazione 5 agosto 1992 si trovava allegata a tali ricorsi. Il termine di quattro settimane fissato nella comunicazione 5 agosto 1992 per prendere posizione su di essa non sarebbe stato affatto troppo breve e, in ogni caso, le ricorrenti avrebbero già perduto la loro qualità di denuncianti prima del 22 dicembre 1992.
63 La Commissione non avrebbe quindi avuto l'obbligo di rispondere alla lettera delle ricorrenti 22 dicembre 1992. L'esame, effettuato d'ufficio a seguito di ricezione di questa lettera, non può, a parere della Commissione, ricostituire diritti procedurali in capo alle denuncianti poiché, in tale ipotesi, i diritti del denunciante dipenderebbero dal fatto che la Commissione proceda o meno a tale esame. Nel caso di specie, l'esame sarebbe stato semplicemente diretto a determinare se detta lettera contenesse o meno elementi nuovi che avrebbero potuto condurre la Commissione a intervenire d'ufficio.
64 L'interveniente sostiene gli argomenti della Commissione.
65 Secondo le ricorrenti, la questione se la comunicazione 5 agosto 1992 rappresentasse una comunicazione ex art. 6 sarebbe priva di pertinenza. Solo importerebbe stabilire se la lettera 20 dicembre 1993 contenga una decisione. Il fatto che la Commissione non abbia risposto alla lettera 22 dicembre 1992 lascerebbe supporre che essa aveva accordato la proroga del termine richiesta dal primo avvocato delle ricorrenti in questa stessa lettera. Le ricorrenti rilevano che, nella lettera 20 dicembre 1993, la Commissione non ha desunto un motivo di irricevibilità dal decorso del termine di quattro settimane stabilito nella comunicazione 5 agosto 1992, ma ha indicato di aver esaminato d'ufficio la lettera 22 dicembre 1992, di avere avviato un'indagine e di essere giunta alla conclusione che non vi era motivo di intervenire. Le ricorrenti ne deducono che a quella data le loro denunce non erano ancora state archiviate, e che la lettera 20 dicembre 1993, essendo ben più di una lettera semplicemente informativa, contenga un rigetto esplicito di dette denunce.
66 La portata della lettera 20 dicembre 1993 dovrebbe essere valutata tenendo conto dei contatti precedenti tra le parti, in particolare del fatto che, nella lettera 24 ottobre 1990, la Commissione aveva già indicato di avere l'intenzione di archiviare la pratica, e che, nella comunicazione 5 agosto 1992, essa aveva già indicato che non avrebbe dato seguito positivo alle denunce. Ciò considerato, la lettera 20 dicembre 1992 non potrebbe essere considerata diversamente da una lettera di archiviazione, ai sensi della citata sentenza SFEI e a./Commissione.
67 Peraltro, considerato il tempo trascorso dal deposito delle denunce 3 maggio 1989, sarebbe più ragionevole considerare che queste sono state respinte il 20 dicembre 1993 piuttosto che supporre che esse non abbiano ancora fatto oggetto di una decisione formale. La Commissione si concederebbe termini talmente ampi da non poter rimproverare alle ricorrenti di avere atteso fino al 22 dicembre 1992 per rispondere alla comunicazione 5 agosto 1992. Le ricorrenti aggiungono che la Commissione, che era consapevole, come risulta dalle memorie depositate nelle cause T-70/92 e T-71/92, del fatto che esse supponevano che le denunce relative ai contratti commerciali e agli accordi Cultra dovevano ancora essere esaminate, non poteva ritenere che esse avessero rinunciato alle censure in merito. Nel sollecitare una proroga del termine per rispondere, nonché una presa di posizione definitiva da parte della Commissione, la lettera 22 dicembre 1992 avrebbe indicato chiaramente che le ricorrenti mantenevano le loro denunce.
68 I motivi del ritardo con cui le ricorrenti hanno risposto alla comunicazione 5 agosto 1992 non potrebbero più essere accertati, ma non sarebbe impossibile che essi avessero un nesso con la malattia del loro precedente difensore. In ogni caso, le ricorrenti ritengono che, nel contesto degli altri procedimenti connessi in corso, la Commissione non poteva considerare che esse fossero decadute, per questo ritardo, dai loro diritti procedurali; quanto meno, la Commissione avrebbe ricreato detti diritti in capo alle ricorrenti affrontando il merito della questione nella lettera 20 dicembre 1993.
Giudizio del Tribunale
69 In sostanza la Commissione si basa su tre argomenti principali, vale a dire: a) la comunicazione 5 agosto 1992 rientrerebbe nella prima delle tre fasi del procedimento considerate nella sentenza Automec I, e il procedimento nel caso di specie non sarebbe mai sfociato in una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63, e ancor meno in un rigetto formale delle denunce; b) a causa della mancanza di una risposta delle ricorrenti alla comunicazione 5 agosto 1992, la denuncia dovrebbe essere considerata già archiviata prima della ricezione della loro lettera in data 22 dicembre 1992, e le ricorrenti avrebbero perduto, a causa della loro inerzia, la qualità di denuncianti; c) la lettera 20 dicembre 1993, quindi, non farebbe altro che informare le denuncianti dello stato del procedimento, e non costituirebbe una decisione di rigetto delle loro denunce.
70 Il Tribunale considera, in primo luogo, che la lettera della Commissione in data 5 agosto 1992 dev'essere interpretata come una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63.
71 In primo luogo, infatti, nella lettera 24 ottobre 1990 (v. sopra, punto 31), la Commissione aveva già fatto presente di avere l'intenzione di archiviare le pratiche senza decisione formale, a meno che le ricorrenti non le avessero comunicato entro un termine di quattro settimane che intendevano tenere ferme le loro denunce. Ciò considerato, la comunicazione 5 agosto 1992, scritta quasi due anni dopo quella del 24 ottobre 1990, non può essere considerata come facente ancora parte della fase preliminare del procedimento amministrativo considerato al punto 45 della citata sentenza Automec I. Del pari, la comunicazione 5 agosto 1992 non può essere considerata come una «prima reazione dei servizi della Commissione» ai sensi del punto 165, ultimo comma, della Ventesima relazione sulla politica della concorrenza, dal momento che detti servizi avevano già manifestato questa «prima reazione» nella loro lettera 24 ottobre 1990.
72 In secondo luogo, si deve valutare la comunicazione 5 agosto 1992 nell'ambito della corrispondenza precedente, e in particolare in funzione della natura della domanda cui risponde (v. sentenza del Tribunale 28 ottobre 1993, causa T-83/92, Zunis Holding e a./Commissione, Racc. pag. II-1169, punto 31). A questo proposito, le ricorrenti hanno reagito alla lettera 24 ottobre 1990 richiedendo in particolare, nella loro lettera 17 dicembre 1990, che la Commissione trattasse in modo formale le denunce ad essa presentate (v. sopra, punto 32). Successivamente, nella loro risposta del 17 aprile 1991 alla comunicazione ex art. 6 in data 4 marzo 1991 relativa al diritto d'uso, le ricorrenti hanno protestato contro la mancanza di una lettera della stessa portata per quanto riguardava gli accordi Cultra e i contratti commerciali, e hanno chiesto alla Commissione di inviare loro una lettera di questo tenore su tali aspetti delle loro denunce (v. sopra, punto 38). Di conseguenza, occorre interpretare la comunicazione 5 agosto 1992 come una comunicazione ex art. 6 piuttosto che come un'inutile ripetizione della prima presa di posizione dei servizi della Commissione, già comunicata con lettera 24 ottobre 1990.
73 In terzo luogo, il Tribunale considera che la comunicazione 5 agosto 1992 soddisfa i requisiti formali che deve possedere una comunicazione ex art. 6, in particolare in quanto indica i motivi per i quali non sembrava giustificato dar seguito favorevole alla domanda, fa espressamente riferimento alla chiusura della pratica e fissa un termine per la risposta. Il fatto che la comunicazione 5 agosto 1992 non faccia espressa menzione dell'art. 6 non può considerarsi determinante (v. sentenza BEUC e NCC/Commissione, citata, punto 34).
74 Si deve quindi disattendere il primo argomento della Commissione.
75 Quanto al secondo argomento della Commissione, secondo il quale le ricorrenti avevano già perduto la loro qualità di denuncianti alla data della loro lettera 22 dicembre 1992, il Tribunale può ammettere, nell'interesse della certezza del diritto, in particolare nella prospettiva della controparte, che un denunciante che non si mostri diligente durante il procedimento amministrativo, in particolare non rispondendo a una comunicazione ai sensi dell'art. 6, possa essere considerato acquiescente circa l'archiviazione definitiva della sua denuncia, conformemente all'annuncio fatto dalla Commissione nella comunicazione in questione.
76 Se, in via di principio, la Commissione ha quindi il diritto di trarre conseguenze dal fatto che un denunciante non risponda a una comunicazione ex art. 6 entro il termine fissato ai sensi dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 99/63, a condizione che questo termine sia ragionevole, il Tribunale ritiene, tuttavia, che l'acquiescenza della parte denunciante all'archiviazione della sua denuncia non possa essere presunto, in maniera irrefutabile, per il solo fatto della scadenza di tale termine. Non sarebbe infatti compatibile con il principio del rispetto dei diritti della difesa che la Commissione possa archiviare la denuncia se circostanze particolari possono legittimamente spiegare l'inosservanza del termine fissato dalla stessa Commissione.
77 Il Tribunale ritiene che, nel caso di specie, il superamento del termine di quattro settimane fissato nella comunicazione 5 agosto 1992, in un periodo di ferie, non giustificasse, di per sé, la conclusione che le ricorrenti fossero d'accordo sull'archiviazione delle loro denunce. Risulta infatti dall'insieme della corrispondenza precedente tra le ricorrenti e la Commissione che, in un periodo di più di tre anni, esse avevano insistito nel tenere ferme le denunce ed avevano domandato più volte che la Commissione adottasse una decisione formale, per consentire loro di adire il Tribunale.
78 Inoltre, il 21 settembre 1992 la Florimex e la VGB hanno proposto dinanzi al Tribunale i ricorsi T-70/92 e T-71/92, nei quali rimproveravano alla Commissione di non avere trattato le loro denunce relative ai contratti commerciali e agli accordi Cultra nella decisione 2 luglio 1992 relativa al diritto d'uso, e facevano presente di voler tenere ferme le loro denunce. Esse hanno peraltro indicato, alle pp. 27 e 28 (la Florimex) e 25-26 (la VGB) dei loro ricorsi, che esse avevano interpretato la comunicazione 5 agosto 1992, prodotta in allegato ai ricorsi, come una comunicazione ai sensi dell'art. 6, e di attendere quindi una decisione formale sulle loro denunce.
79 Del pari, il tenore della lettera 21 dicembre 1992, infine inviata dalle ricorrenti, dimostra che queste hanno sempre inteso mantenere le loro denunce, poiché domandavano una proroga del termine per rispondere e l'adozione di una decisione formale da parte della Commissione.
80 Sebbene il motivo per cui l'avvocato delle ricorrenti non ha dato risposta alla lettera 5 agosto 1992 prima del 22 dicembre 1992 non si sia potuto accertare, il Tribunale non può escludere che questa omissione sia in relazione con la grave malattia da cui egli era affetto in quel periodo.
81 In queste circostanze specifiche il Tribunale ritiene che la Commissione non avesse titolo per ritenere, sulla sola base della decorrenza del termine fissato nella comunicazione 5 agosto 1992 e senza aver contattato le ricorrenti, che le loro denunce dovevano considerarsi archiviate prima del 22 dicembre 1992.
82 La Commissione non ha inoltre dimostrato di aver adottato le «misure necessarie» per chiudere il caso, alle quali fa riferimento la comunicazione 5 agosto 1992. In effetti, nulla dimostra che queste denunce fossero state realmente archiviate a una data precedente il 22 dicembre 1992, e la lettera della Commissione 20 dicembre 1993 non indica chiaramente che tale fosse il caso.
83 Di conseguenza, il secondo argomento della Commissione, secondo il quale le ricorrenti avevano già perduto la loro qualità di denuncianti a motivo di una «archiviazione presunta» delle loro denunce prima del 22 dicembre 1992, dev'essere disatteso.
84 Considerato quanto precede, il terzo argomento della convenuta, secondo il quale, in ogni caso, la lettera 20 dicembre 1993 non costituisce un rigetto formale delle denunce nel merito, condurrebbe alla conclusione che queste sono ancora pendenti dinanzi alla Commissione.
85 Il Tribunale giudica, tuttavia, che non lo fossero al momento della presentazione del ricorso. In effetti, nelle circostanze specifiche del caso, la lettera 20 dicembre 1993, letta nel suo contesto, dev'essere considerata come un rigetto definitivo delle denunce nel merito.
86 Questa conclusione deriva dalle seguenti considerazioni. Nella loro lettera 22 dicembre 1992 le ricorrenti hanno risposto in modo dettagliato alla comunicazione 5 agosto 1992, pur sottolineando di tenere ferme le loro denunce per consentire la prosecuzione del procedimento. Inoltre, hanno chiesto specificamente che la Commissione adottasse una decisione formale sulle loro denunce, come aveva promesso nel corso del procedimento amministrativo. Nella lettera 9 novembre 1993, il nuovo avvocato delle ricorrenti ha chiesto una presa di posizione della Commissione sulla lettera 22 dicembre 1992. Risulta dalla lettera inviata dalla Commissione il 20 dicembre 1993, in risposta a detta domanda, che la Commissione ha proceduto a un esame della lettera 22 dicembre 1992, concludendone che le osservazioni ivi contenute non davano «luogo a un intervento a norma dell'art. 85, n. 1, o dell'art. 86, del Trattato».
87 Questo esame del merito delle denunce fatto dalla Commissione senza opporne l'irricevibilità non può essere considerato come effettuato «d'ufficio», ma confermo che le denunce non sono mai state realmente archiviate, o che la Commissione ha, quanto meno, riaperto la pratica. Del pari, questo esame non poteva essere considerato «provvisorio», come asserisce la lettera 20 dicembre 1993. Al contrario, dopo la prima presa di posizione contenuta nella lettera 24 ottobre 1990 e la comunicazione ex art. 6 del 5 agosto 1992, la risposta della Commissione alle lettere delle ricorrenti in data 22 dicembre 1992 e 9 novembre 1993, secondo la quale, dopo un riesame del merito, non vi era motivo di intervenire, non può essere considerata diversamente da un rigetto definitivo delle denunce, la cui motivazione si trova in sostanza nella comunicazione ai sensi dell'art. 6 del 5 agosto 1992.
88 Ne discende che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
Esposizione sommaria degli argomenti delle parti
89 Le ricorrenti fanno valere, in sostanza, un unico motivo, attinente agli errori di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione nella comunicazione 5 agosto 1992, contenente i motivi della decisione di rigetto delle loro denunce, decisione comunicata con lettera 20 dicembre 1993, per quanto riguarda, da un lato, i contratti commerciali, dall'altro, gli accordi Cultra.
90 Le ricorrenti riaffermano in primo luogo le loro censure di ordine generale quanto all'insieme dei contratti applicati dalla VBA, già fatte valere nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92. I contratti commerciali e gli accordi Cultra farebbero parte, come il diritto d'uso di cui si tratta nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, di un complesso incompatibile con il diritto comunitario della concorrenza. Si tratterebbe infatti di oneri ingiustificati, che non danno luogo ad alcuna contropartita, il cui solo scopo sarebbe falsare la concorrenza a favore della VBA, che acquista essa stessa prodotti della floricoltura in tutto il mondo, conclude contratti a termine al di fuori del regime delle vendite all'asta e fa quindi direttamente concorrenza ai commercianti con i quali conclude i citati contratti. La barriera creata dalla VBA contro le importazioni di prodotti non coltivati nei Paesi Bassi, per lo meno in grandi quantità o durante le stagioni interessate, non avrebbe lo scopo di garantire uno sbocco ai suoi membri, ma sarebbe diretta semplicemente all'eliminazione di qualsiasi concorrenza commerciale nei confronti della VBA. La fortissima posizione della VBA sul mercato renderebbe molto difficile l'accesso ai terzi.
91 Per quanto riguarda i contratti commerciali, le ricorrenti fanno valere che questi sono quasi identici ai vecchi contratti recanti lo stesso nome, vietati dalla decisione del 1988. La remunerazione prevista da questi contratti non sarebbe giustificata da servizi forniti in contropartita dalla VBA, ma servirebbe solamente ad aumentare il prezzo di costo dei commercianti, indebolendo così la loro posizione concorrenziale, segnatamente nei confronti della VBA.
92 Peraltro, i contratti commerciali restringerebbero la concorrenza per il fatto che essi impongono di vendere ai soli acquirenti iscritti presso la VBA.
93 Inoltre, contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nella sua comunicazione 5 agosto 1992, i titolari di detti contratti non sottoscriverebbero alcun impegno particolare, di modo che verrebbero applicate condizioni dissimili rispetto ai commercianti che non hanno stipulato contratti di questo tipo, i quali devono corrispondere il diritto d'uso, d'importo più elevato.
94 Per di più, la possibilità di concludere tali contratti sarebbe offerta a taluni commercianti in modo arbitrario, e i commercianti così favoriti sono soggetti al sistema del 3% senza l'obbligo di corrispondere il diritto d'uso. I commercianti che rappresentano una minaccia concorrenziale troppo rilevante per la VBA potrebbero quindi essere sanzionati con il rifiuto di concludere un contratto commerciale.
95 La regola de minimis, invocata dalla Commissione nella comunicazione 5 agosto 1992, non sarebbe applicabile. In effetti, l'importanza del mercato di cui è causa dovrebbe venire valutata rispetto al fatturato globale della VBA, vale a dire più di 2 miliardi di HFL, di cui una parte considerevole consta di esportazioni verso altri Stati membri. Le ricorrenti aggiungono che, nella sua decisione del 1988, la Commissione era partita dal principio che la regola de minimis non trovava applicazione.
96 Per quanto attiene agli accordi Cultra, le ricorrenti rilevano che, nella comunicazione 5 agosto 1992, la stessa Commissione li considera alla stregua di restrizioni della concorrenza. Secondo le ricorrenti, la condizione per la quale solo i prodotti provenienti dalla VBA possono, in principio, essere venduti nel centro commerciale Cultra, ha un'incidenza manifesta sull'approvvigionamento. Esse sottolineano che, per vendere prodotti non ottenuti per il tramite della VBA, il commerciante installato nel centro Cultra deve corrispondere una commissione dell'8,6%, che non trova giustificazione nei servizi forniti dalla VBA.
97 Non sarebbe esatto dire che questi contratti non influenzano in modo sensibile il commercio tra Stati membri, o che hanno solo una mimima rilevanza economica. Al contrario, il volume d'affari realizzato nel centro Cultra deriverebbe soprattutto dalle esportazioni, in particolare verso la Germania. Peraltro, le commissioni versate dai commercianti installati nel centro Cultra si cumulerebbero al diritto d'uso, e farebbero parte di un insieme di misure adottato dalla VBA e relative a un volume d'affari molto rilevante, vale a dire il volume d'affari globale realizzato nell'ambito delle vendite all'asta. Dette commissioni arrecherebbero quindi un pregiudizio rilevante al commercio tra Stati membri.
98 La Commissione avrebbe inoltre ignorato il fatto che l'assenza di incidenza sul commercio tra Stati membri, lungi dal costituire una giustificazione delle pratiche della VBA, ne è invece il risultato, nel senso che ai fornitori di altri Stati membri viene impedito di approvvigionare i commercianti stabiliti nel centro Cultra. Inoltre, la Commissione avrebbe operato a torto una distinzione tra le diverse categorie di prodotti della floricoltura (fiori recisi e secchi, piante da giardino, piante d'appartamento) considerate dai vari accordi Cultra di cui è causa.
99 Le ricorrenti fanno infine valere, nella replica, un fatto nuovo, ossia che, a seguito di un mutamento nella regolamentazione nel 1994, i locatari di uno spazio nell'area delle aste sono esonerati dal pagamento del diritto d'uso solo qualora importino prodotti per proprio conto. Le ricorrenti producono una denuncia presentata alla Commissione, nonché una comunicazione di quest'ultima del 6 ottobre 1994, che sospende la sua decisione su questo punto in pendenza delle cause T-70/92 e T-71/92.
100 La convenuta deduce principalmente motivi di irricevibilità e prospetta argomenti attinenti al merito solo a fini di completezza.
101 Per quanto riguarda i contratti commerciali, essa insiste sul fatto che questi comportano, a carico dei commercianti che li sottoscrivono, l'impegno di fornire determinate categorie di prodotti complementari all'offerta della VBA, in cambio di un'aliquota di commissione meno elevata di quella del diritto d'uso.
102 Sarebbe difficile dimostrare l'interesse delle ricorrenti a far valere che l'aliquota del 33% è troppo elevata, dal momento che le stesse, e in particolare la Florimex, avrebbero sempre lamentato che il 3% fosse un'aliquota troppo bassa.
103 La convenuta sottolinea anche che questi contratti, e il regime del 3% ad essi attinente, si applicano alle sole forniture a clienti stabiliti nell'area della VBA, mentre i commercianti restano liberi di vendere i loro prodotti al di fuori dell'ambito dei contratti commerciali.
104 Quanto all'applicazione della regola de minimis ai contratti commerciali, la Commissione ritiene che il volume d'affari della VBA da prendere in considerazione debba limitarsi agli introiti propri dell'associazione (commissioni ecc.) e non possa includere i proventi delle vendite all'asta realizzate dai suoi membri.
105 Per quanto concerne gli accordi Cultra, la convenuta sottolinea che essi riguardano le vendite a piccoli acquirenti, in particolare dettaglianti, con l'intermediazione della VBA e nell'area di quest'ultima. Delle quattro ricorrenti, solo la Inkoop Service Aalsmeer, con un fatturato di circa 23 milioni di HFL nel 1988, sarebbe vincolata da un contratto del genere, che copre le piante d'appartamento.
106 Le condizioni di questi accordi, sebbene costituiscano una restrizione della concorrenza, non arrecherebbero pregiudizio al commercio tra Stati membri, dal momento che i prodotti provengono o dai Paesi Bassi o da un paese terzo e sono venduti, in via di principio, solo a piccoli commercianti olandesi. Né la restrizione della concorrenza sarebbe sensibile, poiché il volume d'affari realizzato nel centro Cultra corrisponde a circa l'8% del volume d'affari della VBA. La percentuale sarebbe ancora inferiore se si tenesse conto del solo mercato delle piante d'appartamento, sul quale la Inkoop Service Aalsmeer non sarebbe che uno dei numerosi operatori nei Paesi Bassi.
107 Infine, la convenuta domanda l'esclusione dalla discussione degli elementi nuovi proposti dalle ricorrenti, che non sono menzionati né nella comunicazione 20 dicembre 1993, né in quella del 5 agosto 1992.
108 Per quanto riguarda i contratti commerciali, l'interveniente rileva che una commissione, di tipo e livello determinati dalle circostanze, viene riscossa per ogni vendita effettuata dal titolare di un contratto del genere a un acquirente riconosciuto dalla VBA e stabilito nell'area di questa, ma non per le vendite al di fuori di tale area. I contratti commerciali conterrebbero, per ogni titolare, l'obbligo di vendere categorie specifiche di prodotti di qualità superiore, complementari all'offerta della VBA, nonché di pagare, oltre alla commissione del 3%, una maggiorazione di canone locativo. Un semplice paragone di ordine finanziario con il sistema del diritto d'uso non sarebbe tuttavia valido, in quanto si dovrebbe tenere conto del fatto che i titolari dei contratti commerciali godono, inoltre, di una maggiore libertà, poiché non sono soggetti alla norma di acquisto della VBA, e di un servizio di incasso (v. anche la risposta dell'interveniente ai quesiti del Tribunale del 12 aprile 1996).
109 I contratti commerciali non presenterebbero le stesse restrizioni criticate nella decisione del 1988. Di conseguenza, non vi sarebbe alcuna restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, né alcun pregiudizio del commercio tra Stati membri, e le ricorrenti non avrebbero prospettato alcun elemento diretto a dimostrare il contrario.
110 Per quanto riguarda gli accordi Cultra, essi riguarderebbero la vendita dei prodotti acquistati per il tramite della VBA a dettaglianti secondo la formula «cash and carry». Se il commerciante vincolato da un accordo Cultra intende vendere fiori acquistati presso terzi, paga la commissione dell'8,6% prevista per le vendite effettuate in qualità di «fornitore libero». L'interveniente rileva che essa pone infrastrutture a disposizione del centro Cultra, e partecipa alle spese di promozione. Essa rileva ugualmente il carattere distinto delle attività del centro Cultra rispetto alle vendite all'asta.
111 Quanto all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato agli accordi Cultra, non occorrerebbe valutare l'impatto di questi nell'ambito del volume d'affari globale della VBA. In effetti, gli accordi Cultra non riguarderebbero le condizioni di approvvigionamento ai fini della rivendita, considerate dalla decisione del 1988, bensì la vendita dei prodotti della VBA nell'interesse dell'organizzazione delle vendite all'asta e nell'interesse dei piccoli distributori. Non sussisterebbe quindi un pregiudizio sensibile del commercio tra Stati membri.
112 In ogni caso, gli accordi Cultra sarebbero coperti dall'art. 2 del regolamento n. 26, per il fatto di essere conclusi da un'associazione di produttori agricoli e di riguardare la vendita di prodotti agricoli e l'uso di un impianto comune di trattamento di tali prodotti. Peraltro, questi accordi potrebbero essere oggetto di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato.
Giudizio del Tribunale
113 Nel caso di specie la Commissione non invoca né l'art. 2 del regolamento n. 26, né l'art. 85, n. 3, del Trattato. In mancanza di una decisione della Commissione che applichi tali disposizioni, il Tribunale non è competente a pronunciarsi sugli argomenti prospettati a questo riguardo dall'interveniente.
114 Del pari, il fatto nuovo invocato dalle ricorrenti in fase di replica e concernente, in sostanza, un'asserita modifica del regime relativo al diritto d'uso (v. sopra, punto 99), esula dall'ambito del presente ricorso.
Sui contratti commerciali
115 Quanto ai contratti commerciali, la tesi della Commissione, come risulta dalla comunicazione 5 agosto 1992, è che non sussiste alcuna violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per il duplice motivo che la VBA non applica, nei riguardi delle sue controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, e che non vi sono prove certe di un pregiudizio sensibile del commercio tra Stati membri, anche ove sussistesse una restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1.
116 Per quanto riguarda il primo di tali argomenti, il Tribunale rammenta che, nella comunicazione 5 agosto 1992, la Commissione conclude, dopo aver effettuato un paragone degli oneri finanziari imposti dalla VBA ai commercianti parti di contratti commerciali e a quelli che non hanno stipulato tali accordi, che i primi sono privilegiati. Il Tribunale ritiene che le cifre prodotte dall'interveniente, vertenti sul calcolo dell'affitto di alcuni titolari di contratti commerciali che sono anche locatari della VBA, non siano atte a infirmare questa conclusione, dal momento che il diritto d'uso non è imposto ai locatari della VBA.
117 Tuttavia, la Commissione considera che la VBA non applica, nei confronti delle sue controparti commerciali, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, ai sensi dell'art. 85, n. 1, lett. d), del Trattato, per la ragione che i titolari di contratti commerciali «assumono obblighi nei confronti della VBA per quanto riguarda l'offerta di determinati prodotti».
118 Ora, nella sentenza emessa quest'oggi nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione, il Tribunale ha rilevato, ai punti 192 e 193, che non era dimostrato che i titolari di contratti commerciali assumessero nei confronti della VBA obblighi tali da giustificare la differenza tra il regime del 3% e l'aliquota del diritto d'uso.
119 Ne discende che la comunicazione 5 agosto 1992 è viziata da un errore di fatto o di valutazione in quanto vi si afferma che la differenza di aliquota tra il diritto d'uso e la commissione del 3% applicabile ai contratti commerciali è giustificata dall'esistenza di tali obblighi.
120 Quanto al secondo argomento contenuto nella comunicazione 5 agosto 1992, secondo il quale «dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'immediata incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri», il Tribunale rammenta in primo luogo che, nella decisione del 1988, la Commissione ha ritenuto che i precedenti contratti commerciali allora in vigore facessero parte integrante dell'insieme della regolamentazione della VBA, e che questo insieme era atto ad arrecare pregiudizio al commercio tra Stati membri.
121 La Commissione ha così rilevato nella decisione del 1988:
«(105) VBA ha sostenuto che gli effetti di restrizione della concorrenza dei numeri 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta in realtà vengono meno, per il fatto che i grossisti stabiliti nel complesso di VBA possono esercitare tutte le attività commerciali, o in base ad un regime speciale (contratti commerciali; diritti pari a 0,25 fiorini) o in base alla regola del 10%. Tale obiezione però non regge a un successivo esame.
(106) Da un lato, i destinatari delle misure in questione non sono gli stessi. I diritti del 10%, i contratti commerciali e la regola dello 0,25 fiorini valgono esclusivamente per i grossisti stabiliti nell'area di VBA, mentre le disposizioni del regolamento sulle vendite all'asta servono anche a impedire l'accesso ai locali dell'asta a fornitori potenziali di questi grossisti (vedi sopra i casi elencati ai punti da 51 a 55).
(107) D'altro lato, i diritti del 10%, i contratti commerciali e i diritti di 0,25 fiorini si inseriscono senza difficoltà né contraddizioni nelle disposizioni relative del regolamento sulle vendite all'asta. Essi costituiscono espressamente le condizioni alle quali si può derogare al divieto generale;
(...)
3. I contratti commerciali (handelsovereenkomsten)
(119) Nei contratti commerciali fra VBA e alcuni dei suoi affittuari vengono stabilite le condizioni alle quali VBA autorizza determinate attività commerciali all'interno della sua area. Questi contratti commerciali quindi si riconnettono direttamente alle norme dei punti 10 e 11 dell'articolo 5 del regolamento sulle vendite all'asta.
(120) I contratti commerciali rappresentano la base giuridica che permette ai locatari in questione di esporre e vendere all'interno dell'area di VBA prodotti della floricoltura. Inoltre, nei contratti commerciali del tipo da A a E sono specificate le fonti di approvvigionamento dei prodotti da vendere, e cioè le altre aste di VBN.
(121) I contratti commerciali di tipo F, invece, stabiliscono i quantitativi, le varietà e il periodo di vendita delle merci in questione. E' inoltre stabilito che le merci debbono essere importate dal locatario stesso.
(122) Questi contratti commerciali, pertanto, portano ad una limitazione dei canali di vendita dei locatari di VBA. La concorrenza fra le singole fonti di acquisto dei locatari di VBA viene quindi ristretta».
122 Per quanto riguarda il pregiudizio al commercio tra Stati membri, la Commissione ha poi affermato, ai punti 124-126 della decisione del 1988:
«(124) Le restrizioni alla concorrenza sopra indicate [compresi, cioè, i contratti commerciali] hanno l'effetto di imprimere alle correnti commerciali all'interno della Comunità un andamento diverso da quello che avrebbero seguito in assenza degli accordi in questione. In tal modo vengono pregiudicate non soltanto le importazioni olandesi, da altri Stati membri o da paesi terzi, di prodotti che in un altro Stato membro si trovano in libera pratica, ma soprattutto le esportazioni di prodotti commercializzati nei Paesi Bassi.
(125) Le restrizioni alla concorrenza ostacolano gli scambi in misura sensibile.
(126) A questo riguardo è irrilevante peraltro accertare se ogni singolo accordo influenzi gli scambi in misura sufficiente. In ogni caso esso fa parte di un insieme di accordi simili, che insieme producono tale effetto».
123 E' vero che, nella decisione del 1988, la Commissione ha considerato i contratti commerciali parte integrante del sistema della VBA, in quanto essi costituivano, all'epoca, una delle deroghe all'obbligo esclusivo di acquisto imposto ai distributori stabiliti nell'area della VBA, in forza dell'art. 5, punti 10 e 11, del regolamento sulle vendite all'asta allora in vigore, e che questo obbligo è stato nel frattempo abolito. Tuttavia, in luogo di un obbligo esclusivo di acquisto, la VBA ha adottato il principio secondo cui l'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nell'area è, di regola, soggetto al pagamento di un diritto da essa riscosso, vale a dire il diritto d'uso o la commissione del 3% prevista dai contratti commerciali. Il sistema dei contratti commerciali costituisce, infatti, una deroga al regime del diritto d'uso, ciò che è peraltro confermato espressamente dai termini di detti contratti [vedi le condizioni di vendita, versioni I e III, lett. e), e versione II, lett. d)].
124 Alla luce delle considerazioni precedenti, il Tribunale giudica che gli effetti dei contratti commerciali non possano essere valutati se non tenendo conto del regime del diritto d'uso. Non è inoltre concepibile che la VBA sia in grado di mantenere il regime del 3% senza il regime del diritto d'uso; le due commissioni sono infatti espressione del principio generale secondo cui ogni consegna effettuata da terzi agli acquirenti stabiliti nell'area è soggetta al pagamento di una commissione.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0077.1
125 Nel caso di specie è certo, come ha giustamente rilevato la Commissione nella decisione 2 luglio 1992, che il diritto d'uso è parte integrante della regolamentazione della VBA (v. sopra, punto 36). Ne discende che anche i contratti commerciali possono essere valutati solo nell'ambito dell'insieme della regolamentazione della VBA. Peraltro la Commissione ha proceduto in tal modo nella decisione 2 luglio 1992 (valutazione giuridica, in fine), confrontando l'aliquota del diritto d'uso con quella prevista dai contratti commerciali (v. sopra, punto 37).
126 Ora, è pacifico che la regolamentazione della VBA, nel suo complesso, è atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri, come ha constatato la Commissione sia nella decisione del 1988 (v. sopra, punto 122), sia nella decisione 2 luglio 1992 (v. sopra, punto 136). Poiché i contratti commerciali costituiscono parte integrante di detta regolamentazione, è irrilevante che, considerati isolatamente, incidano o meno in misura sensibile sul commercio tra Stati membri (v. sentenza della Corte 25 febbraio 1986, causa 193/83, Windsurfing International/Commissione, Racc. pag. 611, punto 96).
127 Ne discende che la comunicazione 5 agosto 1992 è viziata da un errore di valutazione che ha determinato un errore di diritto, in quanto la denuncia delle ricorrenti viene respinta con la motivazione che «dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri».
128 Risulta da tutto quanto precede che la decisione controversa dev'essere annullata nella parte in cui respinge le denunce delle ricorrenti relative ai contratti commerciali.
Sugli accordi Cultra
129 Il Tribunale rammenta che gli accordi Cultra comprendono cinque contratti individuali di acquisto esclusivo tra la VBA e cinque grossisti olandesi che si impegnano ad acquistare esclusivamente dalla VBA prodotti provenienti da membri di questa, al fine di rivenderli a dettaglianti nel centro Cultra. Due di questi accordi sono relativi alla rivendita di fiori recisi e secchi, il terzo alla rivendita di piante da giardino e gli ultimi due alla rivendita di piante d'appartamento. Si tratta quindi di cinque accordi diversi tra imprese situate nello stesso Stato membro e riguardanti solo prodotti originari dello stesso Stato membro.
130 Nella comunicazione 5 agosto 1992 la Commissione ha considerato che gli accordi Cultra hanno per oggetto e per effetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, «sia per quanto riguarda la limitazione delle attività professionali dei commercianti, sia per quanto riguarda la limitazione delle loro fonti di approvvigionamento». Tuttavia, la Commissione ritiene che «dal fascicolo non risultano prove concludenti nel senso di un'incidenza rilevante sul commercio tra Stati membri. La scarsa incidenza economica sui mercati in questione lo esclude. Dal momento che le informazioni che la Commissione ha potuto ottenere in proposito costituiscono segreti commerciali delle imprese interessate, non è possibile consentirVi di prenderne conoscenza».
131 Il Tribunale è quindi chiamato a pronunciarsi unicamente sulla legittimità dell'accertamento compiuto dalla Commissione, secondo il quale la scarsa incidenza economica sui mercati di cui trattasi esclude che gli accordi Cultra possano avere un effetto rilevante sul commercio tra Stati membri, di modo che l'art. 85, n. 1, del Trattato non si applica.
132 A questo proposito, risulta da una costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale che, perché un accordo tra imprese possa pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è necessario che, in base a un complesso di elementi obiettivi di diritto o di fatto, appaia sufficientemente probabile che essi sono atti ad esercitare un'influenza diretta o indiretta, attuale o potenziale, sugli scambi tra Stati membri, in modo da far temere che possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (v., ad esempio, la sentenza del Tribunale 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. pag. II-549, punto 39).
133 E' del pari dimostrato che un accordo non ricade sotto il divieto dell'art. 85 qualora esso pregiudichi il mercato in misura irrilevante, tenuto conto della debole posizione dei partecipanti sul mercato dei prodotti di cui trattasi (sentenza della Corte 9 luglio 1969, causa 5/69, Völk, Racc. pag. 295). A questo proposito, nella versione vigente nel 1992 della comunicazione 86/C 231/02, pubblicata il 12 settembre 1986, relativa ad accordi di importanza minore che non sono contemplati dall'art. 85, n. 1, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea (GU C 231, pag. 2), la Commissione ha precisato che essa considera che gli accordi tra imprese la cui attività sia diretta alla fabbricazione o alla distribuzione di prodotti o alla prestazione di servizi non ricadano, in generale, nel divieto dell'art. 85, n. 1, quando i prodotti o i servizi oggetto dell'accordo e gli altri prodotti o servizi delle imprese partecipanti, considerati analoghi dall'utilizzatore per qualità, prezzo e uso, non rappresentano nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso più del 5% del mercato dell'insieme di tali prodotti o servizi nel territorio del mercato comune nel quale tali accordi producono i loro effetti, e il fatturato totale realizzato dalle imprese partecipanti nel corso di un esercizio non supera i 200 milioni di ECU. Questo importo è passato a 300 milioni di ECU nel 1994 (GU 1994, C 368, pag. 20).
134 Si deve anzitutto rilevare che, al punto 124 della decisione del 1988, la Commissione ha accertato un pregiudizio sensibile sul commercio tra Stati membri, in quanto gli accordi di cui si tratta pregiudicavano non solo le importazioni olandesi e i prodotti provenienti da paesi terzi che si trovassero in libera pratica in un altro Stato membro, «ma soprattutto le esportazioni di prodotti commercializzati nei Paesi Bassi». La Commissione ha seguito lo stesso criterio nella decisione 2 luglio 1992. Tuttavia, gli accordi Cultra non sono orientati verso le esportazioni nei Paesi Bassi, ma riguardano la rivendita, ad opera di grossisti, di prodotti di origine olandese ai dettaglianti, gran parte dei quali sono stabiliti nei Paesi Bassi.
135 Anche volendo supporre, come affermano le ricorrenti, che le vendite ai dettaglianti tedeschi rappresentino una certa proporzione delle vendite Cultra, ciò non è sufficiente a dimostrare l'esistenza di un effetto sensibile sul commercio tra Stati membri, poiché le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento concreto atto a dimostrare l'importanza delle vendite di cui si tratta, né in termini di quote di mercato, né in termini di fatturato.
136 Il Tribunale rileva poi che, nel corso del procedimento amministrativo, le ricorrenti non hanno affatto indicato quale fosse la quota di mercato rappresentata dai prodotti Cultra. Al contrario, nella lettera 22 dicembre 1992, con cui hanno risposto alla comunicazione della Commissione 5 agosto 1992, hanno espressamente ammesso che «è certamente verosimile che, per quanto riguarda le quote di mercato, il criterio enunciato nella comunicazione relativa agli accordi di importanza minore non sia soddisfatto. Su questo punto, gli accordi Cultra non pregiudicherebbero quindi in misura sensibile il commercio tra Stati membri».
137 Le ricorrenti non hanno nemmeno apportato elementi di prova atti a dimostrare che la cifra d'affari degli accordi Cultra superasse il limite di 200 milioni di ECU previsto dalla comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore. In effetti, anche il fatturato globale di 250 milioni di HFL citato dalle ricorrenti nella lettera 28 maggio 1996 (che non è stato prodotto nel corso del procedimento amministrativo, che non è suffragato da elementi di prova e che non si riferisce necessariamente all'anno 1992) rimane al di sotto di tale limite. Peraltro, le stime della Commissione, secondo cui il valore delle vendite della VBA ai grossisti Cultra era di 118 milioni di HFL nel 1992, confermano che il limite di 200 milioni di ECU previsto dalla comunicazione relativa agli accordi di importanza minore non è stato superato per quanto riguarda la cifra d'affari degli accordi Cultra, anche considerati globalmente.
138 Tuttavia, l'argomento essenziale delle ricorrenti è che l'effetto degli accordi Cultra può essere valutato solo nell'ambito dell'insieme della regolamentazione della VBA, tenendo conto della cifra d'affari di quest'ultima e alla luce del fatto che detti accordi rappresentano, assieme al diritto d'uso e ai contratti commerciali, un ostacolo rilevante alla penetrazione del mercato olandese da parte di esportatori provenienti da altri Stati membri.
139 A questo proposito, il Tribunale considera tuttavia che il solo fatto che i limiti di fatturato dei partecipanti agli accordi Cultra, per tutti i prodotti, previsti dalla comunicazione relativa agli accordi di importanza minore siano superati nel caso di specie, tenuto conto della cifra d'affari di circa 2,2 miliardi di HFL realizzata dalla VBA nel 1992, non permette di desumere con certezza che gli accordi di cui si tratta sono idonei a incidere sul commercio tra Stati membri in modo sensibile (v. sentenza del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 75), tanto più che, nel caso di specie, le attività prevalenti della VBA riguardano la vendita ai grossisti ai fini dell'esportazione dei prodotti della floricoltura dei Paesi Bassi e non hanno quindi un nesso diretto con gli accordi Cultra, che riguardano vendite ai dettaglianti in grado di acquistare secondo il sistema «cash and carry».
140 Tuttavia, secondo una costante giurisprudenza, la valutazione degli effetti di un accordo nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato implica la necessità di prendere in considerazione il contesto economico e giuridico in cui esso si inserisce e nel quale può concorrere, unitamente ad altri, a produrre un effetto cumulativo sul gioco della concorrenza. Del pari, l'effetto cumulativo prodotto da numerosi accordi analoghi costituisce uno degli elementi per valutare se, mediante un'eventuale alterazione del gioco della concorrenza, il commercio tra Stati membri possa venire pregiudicato, in particolare in quanto gli accordi di cui si tratta abbiano per effetto di impedire l'accesso al mercato a concorrenti provenienti da altri Stati membri, ostacolando così l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato (sentenze della Corte 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punti 14-24, e Schöller/Commissione, citata, punti 76-78). Tuttavia, l'art. 85, n. 1, del Trattato si applica ai soli contratti che contribuiscono in misura significativa a un'eventuale scompartimentazione (v. sentenza Delimitis, citata, punti 23 e 24, e Schöller/Commissione, citata, punto 76).
141 Occorre quindi verificare se gli accordi Cultra possano contribuire in misura significativa a un'eventuale scompartimentazione del mercato interno olandese per i prodotti interessati, tenuto conto del loro contesto economico e giuridico.
142 A questo proposito, il Tribunale ha già rilevato che, sia nella decisione del 1988 sia nella decisione 2 luglio 1992, la Commissione ha constatato che la regolamentazione della VBA relativa alle vendite all'asta e all'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nella sua area incidevano, nel loro insieme, sul commercio tra Stati membri, tenuto conto, in particolare, dell'orientamento all'esportazione della VBA, e che era quindi indifferente verificare se ogni aspetto della regolamentazione della VBA, considerato isolatamente, pregiudicasse il commercio tra Stati membri (v. sopra, punti 36 e 122). Lo stesso criterio è adottato per i contratti commerciali, poiché questi fanno parte integrante delle norme della VBA relative all'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nella sua area, in particolare poiché la VBA ha ritenuto il principio di base secondo il quale nessun prodotto di un fornitore terzo viene consegnato nella sua area senza il prelievo di una commissione (v. sopra, punti 123-126).
143 Tuttavia, il Tribunale giudica che queste considerazioni non si possono applicare automaticamente agli accordi Cultra. Gli accordi Cultra non costituiscono, infatti, una parte essenziale della regolamentazione della VBA sulle vendite all'asta o sull'approvvigionamento diretto dei distributori stabiliti nella sua area, in particolare ai fini dell'esportazione dei prodotti di cui si tratta, ma rientrano, piuttosto, nell'ambito di un'attività ulteriore e distinta, vale a dire la rivendita dei prodotti della VBA ai dettaglianti secondo il metodo «cash and carry». Ne discende che tali accordi non hanno un nesso diretto con gli altri aspetti della regolamentazione della VBA idonei, nel loro complesso, ad incidere sul commercio tra Stati membri.
144 Quanto alla possibilità che gli accordi Cultra, considerati isolatamente, incidano sul commercio tra Stati membri rendendo notevolmente più difficile la penetrazione del mercato nazionale olandese da parte dei concorrenti provenienti da altri Stati membri, il Tribunale ritiene che le ricorrenti non abbiano apportato elementi di prova sufficientemente concreti per consentirgli di accertare l'idoneità di detti accordi a spiegare effetti significativi sotto questo profilo. Infatti, anche se le ricorrenti, alle quali incombe l'onere della prova, hanno affermato per la prima volta all'udienza che la cifra d'affari globale degli accordi Cultra ammonta al 10% del mercato nazionale olandese, esse non hanno tuttavia prodotto alcun elemento che possa corroborare questa affermazione, né, peraltro, lo hanno fatto nel corso del procedimento amministrativo. Questa cifra non istituisce inoltre una distinzione tra i diversi prodotti interessati, in particolare tra i fiori recisi, le piante da giardino e le piante da appartamento, che si confanno alle varie esigenze dei consumatori. Inoltre, a differenza della situazione di fatto nelle citate cause Delimitis e Schöller, gli accordi in questione riguardano solo cinque grossisti e non vincolano quindi i dettaglianti olandesi, che rimangono liberi di acquistare i prodotti interessati presso altre, numerose, fonti. Il Tribunale non è quindi in grado di accertare che gli obblighi di esclusiva di cui trattasi nel caso di specie, che arrecano pregiudizio a due grossisti di fiori recisi e secchi, siano idonei a contribuire, in misura significativa, a un'eventuale scompartimentazione del mercato olandese.
145 Infine, siccome le ricorrenti non hanno dimostrato che l'obbligo di esclusiva precisato dagli accordi Cultra sia atto ad incidere in misura rilevante sul commercio tra Stati membri, il fatto che una deroga a tali obblighi sia accordata soltanto mediante pagamento alla VBA di una commissione dell'8,7% è irrilevante ai fini della soluzione della controversia. La VBA ha inoltre dichiarato al Tribunale che non era sua intenzione cumulare questa commissione dell'8,7% con il diritto d'uso.
146 I motivi e gli argomenti delle ricorrenti relativi agli accordi Cultra devono quindi essere disattesi.
147 Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto, salvo nella parte indicata sopra, al punto 128.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
148 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Quando vi siano più parti soccombenti, il Tribunale decide sulla ripartizione delle spese. Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
149 Nell'ambito delle memorie scritte, le ricorrenti hanno presentato conclusioni sulle spese solo nelle osservazioni in risposta all'eccezione di irricevibilità, ma hanno altresì domandato, all'udienza, che la Commissione e l'interveniente siano condannate alle spese. Tale circostanza non osta all'accoglimento di questa domanda (v. punto 197 della sentenza in data odierna nelle cause riunite T-70/92 e T-71/92, Florimex e VGB/Commissione).
150 Tuttavia, nel merito, ciascuna parte è rimasta parzialmente soccombente. Di conseguenza, il Tribunale giudica che ciascuna parte debba sopportare le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione contenuta nella comunicazione 20 dicembre 1993, relativa ai casi IV/32.751 - Florimex/Aalsmeer II, IV/32.990 - VGB/Aalsmeer, IV/33.190 - Inkoop Service e M. Verhaar BV/Aalsmeer, IV/32.835 - Cultra e IV/22/624 - Bloemenveilingen Aalsmeer III, è annullata, nella parte in cui respinge le denunce delle ricorrenti secondo le quali i contratti commerciali del tipo I, II e III dell'interveniente costituirebbero violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy