Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Chiarimenti supplementari nel corso della fase contenziosa del procedimento - Ammissibilità
(Trattato CECA, art. 15)
2 CECA - Intese - Divieto - Violazione - Imputazione - Successore economico
(Trattato CECA, art. 65, nn. 1 e 5)
Massima
1 La motivazione prescritta dall'art. 15 del Trattato CECA deve, da un lato, consentire all'interessato di conoscere i motivi posti a fondamento del provvedimento adottato, al fine di sostenere, eventualmente, i suoi diritti e di stabilire se la decisione sia o meno giustificata e, dall'altro, permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, segnatamente del contenuto dell'atto di cui trattasi, della natura dei motivi dedotti e del contesto in cui è stato emanato.
Nel caso di una decisione che infligga ammende per violazione delle regole di concorrenza, quando l'impresa interessata abbia dedotto, sia nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti sia nelle proprie memorie, tutti gli elementi in fatto e in diritto ritenuti idonei a confutare la tesi della Commissione, nulla impedisce a quest'ultima di esporre dinanzi al Tribunale la motivazione già contenuta nella decisione, richiamandosi al contesto di fatto descritto dalla ricorrente stessa.
2 In presenza di determinate circostanze, una violazione delle regole di concorrenza può essere imputata al successore economico della persona giuridica che ne sia l'autore, anche quando quest'ultima non abbia cessato di esistere alla data di emanazione della decisione che accerti la violazione medesima, affinché l'effetto utile di tali norme non venga pregiudicato per effetto delle modificazioni apportate, in particolare, alla forma giuridica delle imprese interessate.
Parti
Nella causa T-134/94,
NMH Stahlwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Sulzbach-Rosenberg (Germania), rappresentata dall'avv. Paul B. Schäuble, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Hans-Joachim Freund, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1_ luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Il punto 11, lett. f), della Decisione contiene, per quanto riguarda la ricorrente, le seguenti indicazioni:
«Neue Maxhuette Stahlwerke GmbH (in appresso denominata "Neue Maxhuette") è stata fondata nel 1988 dal Land Baviera (che deteneva all'epoca il 45 % del capitale azionario), da Thyssen Stahl AG (5,5 %), da Thyssen Edelstahlwerke AG (5,5 %), da Lech-Stahlwerke GmbH (11 %), da Krupp Stahl AG (11 %), da Klöckner Stahl GmbH (11 %) e da Mannesmannröhren-Werke AG (11 %). Questa società ha rilevato le attività principali di Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshuette GmbH, liquidata il 16 aprile 1987. Nel 1991 il suo fatturato è stato di 226 Mio di DM. La società è nota attualmente con il nome di NMH Stahlwerke GmbH».
(...)
D - La Decisione
3 La Decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
Neue Maxhütte
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e la Walzstahl-Vereinigung (sistemi di monitoraggio) (27) (...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2)nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
NMH Stahlwerke GmbH 150 000 ECU
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie della presente decisione:
(...)
- NMH Stahlwerke GmbH
(...)»
(...)
Sulla domanda diretta all'annullamento dell'art. 1 della Decisione
(...)
In ordine alla responsabilità della ricorrente per gli atti posti in essere anteriormente al 30 giugno 1990.
4 Dall'art. 1 della Decisione emerge che la Commissione ha inflitto alla ricorrente un'ammenda in considerazione della sua partecipazione ad uno scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e la Walzstahl-Vereinigung per una durata di 27 mesi. Ai sensi del punto 314 della Decisione, la Commissione ritiene che debbano essere inflitte ammende per il «comportamento anticoncorrenziale messo in atto successivamente al 1_ luglio 1988».
Sintesi sommaria degli argomenti delle parti
5 La ricorrente sostiene che, quale che sia il periodo di 27 mesi menzionato dall'art. 1 della Decisione, la Commissione le avrebbe illegittimamente inflitto un'ammenda per pretese azioni anticoncorrenziali poste in essere anteriormente al 30 giugno 1990. Solamente la Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte mbH, dichiarata fallita il 16 aprile 1987 (in prosieguo: la «Eisenwerk-Gesellschaft», eventualmente accompagnata dalla menzione: «in fallimento»), e non la ricorrente, avrebbe potuto essere considerata responsabile delle pretese violazioni commesse nel corso di tale periodo.
6 La ricorrente espone i seguenti fatti, non contestati dalla Commissione.
7 A seguito dell'avvio, nel 1987, della procedura di fallimento, la società Eisenwerk-Gesellschaft continuava a fabbricare ed a porre in commercio prodotti siderurgici, in particolare travi.
8 Successivamente, il 4 novembre 1987, i futuri soci fondatori della ricorrente [v. punto 11, lett. f), della Decisione] concludevano un accordo-quadro ai fini della sua costituzione quale «società di salvataggio di una società in crisi («Auffanggesellschaft»). Il punto 3 del detto accordo dispone quanto segue:
«La società di salvataggio di una società in crisi mira a garantire ed a mantenere l'impianto siderurgico dell'Alto Palatinato centrale mediante l'acquisizione e la prosecuzione della gestione di talune unità di produzione della [Eisenwerk-Gesellschaft] in liquidazione giudiziaria con una parte del personale.
Le unità di produzione che non vengono riprese dalla società di salvataggio di una società in crisi saranno smantellate il più rapidamente possibile.
(...)»
9 Secondo la ricorrente, era previsto che la nuova società operasse con personale ridotto (1000 persone) e a capacità ridotta (capacità massima di prodotti laminati a caldo: 386 000 tonnellate/anno invece di 780 000 tonnellate/anno). La nuova società doveva riprendere uno dei tre altoforni, due dei tre impianti di colata continua, il laminatoio a caldo di acciaio fuso in lingotti e uno dei due laminatoi di profilati. L'impianto di produzione di tubi in acciaio, integrato nella Eisenwerk- Gesellschaft in fallimento, doveva essere gestito da una società indipendente.
10 La ricorrente veniva costituita nel gennaio del 1988 con la denominazione sociale «NMH Stahlwerke GmbH (già società Neue Maxhütte»). A tale epoca l'oggetto sociale della ricorrente era stabilire e approntare le misure necessarie, sotto il profilo tecnico, finanziario e con riguardo al personale, ai fini della costituzione di una società di salvataggio della Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento.
11 A decorrere dal mese di ottobre del 1988, la ricorrente sottoponeva ad una parte del personale della Eisenwerk-Gesellschaft proposte di assunzione in cui si precisava che, in base a quanto allora previsto, gli interessati avrebbero iniziato a lavorare per la NMH Stahlwerke GmbH il 1_ luglio 1990.
12 Il 23 ottobre 1989 la ricorrente concludeva due accordi con la Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento. Con un accordo detto di «transizione» si impegnava, in primo luogo, ad acquisire da tale società le immobilizzazioni necessarie alla prosecuzione delle attività produttive, a capacità ridotta, conformemente al progetto di una società di salvataggio di una società in crisi. Sulla base di un «contratto di locazione delle immobilizzazioni» essa doveva, in secondo luogo, cedere alla Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento l'uso, fino al 30 giugno 1990, di tutte le immobilizzazioni materiali trasferite in virtù dell'accordo di transizione. In base al medesimo contratto la Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento era autorizzata a gestire l'impresa in nome e conto proprio.
13 Alla scadenza del contratto di locazione la Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento restituiva alla ricorrente gli immobili ceduti. Il 1_ luglio 1990 la ricorrente iniziava la produzione e la commercializzazione di prodotti siderurgici. Il 4 luglio successivo venivano conseguentemente modificati il suo oggetto e la sua ragione sociale. Da allora essa è denominata NMH Stahlwerke GmbH.
14 La liquidazione della società Eisenwerk-Gesellschaft è terminata il 5 settembre 1994, ma tale società non è stata cancellata dai registri delle imprese.
15 Ciò premesso, la ricorrente, richiamandosi alle sentenze della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punti 84-87), e 28 marzo 1984, cause 29/83 e 30/83, CRAM e Rheinzink/Commissione (Racc. pag. 1679, punti 6-9), e le sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, cause T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Rac. pag. II-1623, punti 236-238), e 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione (Racc. pag. II-211, punti 26-30), sostiene di non poter essere ritenuta responsabile della condotta della Eisenwerk-Gesellschaft né quale successore legittimo né quale successore finanziario di tale società con riguardo al periodo sino al 30 giugno 1990.
16 Nella specie, la ricorrente non costituirebbe il risultato di una modificazione della forma giuridica della Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento, bensì costituirebbe una società di nuova costituzione. A differenza della Eisenwerk-Gesellschaft essa non avrebbe svolto attività sul mercato comune della siderurgia nel periodo sino al 30 giugno 1990. Peraltro, le due società non sarebbero mai state dirette dalle stesse persone. La ricorrente non avrebbe nemmeno acquisito tutti i diritti e gli obblighi della Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento. Al contrario, l'accordo di transizione avrebbe delimitato i rispettivi obblighi con riferimento al giorno stabilito ai fini dell'inizio dell'attività da parte della ricorrente.
17 Inoltre, la Eisenwerk-Gesellschaft avrebbe continuato ad esistere per tutta la durata del procedimento amministrativo ed esisterebbe ancora attualmente, non essendo stata né liquidata né cancellata dai registri delle imprese. In tale contesto, emergerebbe da un'ordinanza dell'Oberlandesgericht di Francoforte-sul-Meno del 20 dicembre 1993 che, in assenza di illecito o di sviamento, le pretese violazioni commesse dalla Eisenwerk-Gesellschaft non potrebbero essere imputate alla ricorrente.
18 Nella specie, le persone incaricate della gestione della ricorrente differirebbero da quelle che hanno svolto e che svolgono funzioni analoghe presso la Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento. Peraltro, la ricorrente non avrebbe ripreso «la parte essenziale dell'attivo» di quest'ultima società, bensì unicamente il 14,25% delle immoblizzazioni (63 199 401 DM rispetto a 443 339 291 DM). Conformemente allo schema di una società di salvataggio di una società in crisi, solamente una parte dei macchinari e delle attrezzature tecniche sarebbero state riprese, cosicché la capacità annuale di fabbricazione di prodotti laminati a caldo sarebbe passata da 780 000 a 386 000 tonnellate. Gli attivi fondiari della Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento sarebbero stati ceduti a terzi nell'ambito della liquidazione giudiziaria. Inoltre, metà del valore di bilancio della apparecchiature tecniche e dei macchinari della ricorrente costituirebbe investimenti dalla stessa effettuati.
19 Ciò premesso, la ricorrente ritiene che l'imputazione di responsabilità operata dalla Commissione non sia giustificata né dal carattere repressivo né da quello preventivo delle ammende. La ricorrente non avrebbe inoltre tratto alcun beneficio dal comportamento contestato. Tanto la legge nazionale tedesca [art. 30 della legge tedesca in materia di violazioni amministrative (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten)], quanto i principi «nulla poena sine lege» e «nullum crimen sine lege», riconosciuti dalla costituzione e dal codice penale tedeschi, dalle costituzioni degli altri Stati membri nonché dall'art. 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, osterebbero all'imputazione operata dalla Commissione.
20 Peraltro, né i pertinenti passi della motivazione né il dispositivo della Decisione indicherebbero le ragioni per le quali la Commissione le avrebbe imputato le violazioni commesse dalla Eisenwerk-Gesellschaft anteriormente al 30 giugno 1990. La Commissione non avrebbe, in particolare, replicato ai dettagliati argomenti dedotti nella risposta alla comunicazione degli addebiti.
21 La ricorrente ha infine aggiunto all'udienza che l'impostazione della Commissione sarebbe stata volta a privilegiare indebitamente quest'ultima rispetto agli altri creditori della Eisenwerk-Gesellschaft.
22 La Commissione, richiamandosi al punto 11, lett. f), della Decisione nonché ai fatti esposti dalla ricorrente e, segnatamente, alle specifiche circostanze in cui questa ha ripreso gli attivi della Eisenwerk-Gesellschaft, ritiene che la ricorrente costituisca il successore economico della detta società e che, pertanto, essa debba rispondere delle violazioni commesse dalla stessa anteriormente al 30 giugno 1990.
Il giudizio del Tribunale
23 Occorre esaminare, in primo luogo, la motivazione della Decisione impugnata relativa all'imputazione della violazione per il periodo antecedente al 30 giugno 1990 e, in secondo luogo, la fondatezza della Decisione al riguardo.
-- Sulla motivazione della Decisione
24 Dalla giurisprudenza emerge che la motivazione prescritta dall'art. 15 del Trattato deve, da un lato, permettere all'interessato di conoscere i motivi posti a fondamento del provvedimento adottato, al fine di sostenere, eventualmente, i suoi diritti e di stabilire se la decisione sia o meno giustificata e, dall'altro, permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo. L'obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze della fattispecie, segnatamente del contenuto dell'atto di cui trattasi, della natura dei motivi dedotti e del contesto in cui esso è stato emanato (sentenza del Tribunale 24 settembre 1996, causa T-57/91, NALOO/Commissione, Racc. pag. II-1019, punti 298 e 300).
25 Nella specie, al punto 11, lett. f), della Decisione (v. supra, punto 2) si afferma che la ricorrente, «Neue Maxhütte», è stata fondata nel 1988 dal Land tedesco della Baviera, che all'epoca possedeva il 45% del capitale, nonché da talune società siderurgiche tedesche, e che la ricorrente «ha rilevato le attività principali di Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte GmBH, liquidata».
26 Dal punto 11, lett. f), risulta che, laddove la Decisione contesta alla «Neue Maxhütte» la partecipazione nello scambio di informazioni denunciato per il periodo antecedente al 30 giugno 1990 (v. segnatamente i punti 10, 39, 41, 213, 263 e 314), la ricorrente è ritenuta responsabile di tali violazioni. L'indicazione secondo cui la ricorrente ha rilevato «le principali» attività della Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento significa parimenti che la Commissione considera la ricorrente quale successore economico di tale società e, conseguentemente, quale responsabile delle infrazioni da questa commesse.
27 Il Tribunale ritiene che tali indicazioni, per quanto succinte, individuino gli elementi essenziali assunti dalla Commissione per giustificare l'imputazione contestata.
28 La ricorrente ha dedotto, sia nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti sia nelle proprie memorie, tutti gli elementi in fatto e in diritto che essa ritiene idonei a confutare la tesi della Commissione e, segnatamente, gli elementi in fatto intesi a consentire al Tribunale di comprendere le circostanze date le quali essa ha rilevato parte delle attività della Eisenwerk-Gesellschaft.
29 Il Tribunale ritiene che, ciò premesso, nulla impedisca alla Commissione di esporre dinanzi al Tribunale medesimo la motivazione già contenuta nella Decisione, richiamandosi al contesto di fatto, descritto dalla ricorrente stessa, nell'ambito del quale sono state rilevate le attività della Eisenwerk-Gesellschaft (v. anche sentenza del Tribunale 12 dicembre 1996, causa T-16/91 RV, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-1827, punto 55).
30 Il Tribunale ritiene, in conclusione, che la motivazione della Decisione consenta alla ricorrente di provvedere alla difesa dei propri diritti ed al giudice comunitario di esercitare il proprio sindacato.
31 Gli argomenti della ricorrente relativi al difetto di motivazione della Decisione devono essere quindi respinti.
-- Sulla fondatezza dell'imputazione contestata
32 Ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, la Commissione può infliggere ammende nei confronti delle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto o che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni contenute nella sezione 1.
33 Nella specie, il periodo nel corso del quale sono state compiute le violazioni all'art. 65, n. 1, del Trattato, contestato alla ricorrente, si colloca in parte anteriormente al 30 giugno 1990 e, in parte, successivamente a tale data.
34 La ricorrente non ha contestato di dover rispondere delle violazioni commesse successivamente al 30 giugno 1990. E' infatti pacifico che, a decorrere da tale data, essa abbia perseguito in nome proprio l'attività economica di produzione di travi precedentemente svolta dalla Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento.
35 Quanto al periodo antecedente al 30 giugno 1990, la Commissione non ha contestato l'affermazione della ricorrente secondo cui l'attività economica di produzione delle travi di cui trattasi era stata svolta dalla Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento.
36 E' parimenti costante che la ricorrente non ha assunto, secondo la legge nazionale, tutti i diritti e gli obblighi della Eisenwerk-Gesellschaft e che essa non rappresenta, quindi, il successore legittimo della detta società. Ne consegue che il requisito relativo alla continuità giuridica tra due persone giuridiche, nel senso definito dalla Corte nelle sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata supra (punto 84), e CRAM e Rheinzink/Commissione, citata supra (punto 9), non sussiste nella specie. Parimenti, a differenza della fattispecie oggetto della causa Suiker Unie e a./Commissione (v. punto 85 della sentenza), la Commissione non ha contestato l'affermazione secondo cui la ricorrente non è diretta dalle stesse persone che dirigevano la Eisenwerk-Gesellschaft (v., al riguardo, le conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale, relative alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc e a./Commissione, Racc. pag. II-867, II-921 - conclusioni comuni alle sentenze dette «polipropilene» del 24 ottobre 1991, T-2/89 e T-3/89, Racc. pag. II-1087, II-1177 del 17 dicembre 1991, T-4/89, T-6/89, T-7/89, T-8/89, Racc. pag. II-1523, II-1523, II-1623, II-1711, II-1833, e del 10 marzo 1992, da T-9/89 a T-15/89, Racc. pag. II-499, II-629, II-757, II-907, II-1021, II-1155, II-1275).
37 Emerge tuttavia dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale che, in presenza di talune circostanze, una violazione delle norme in materia di concorrenza può essere imputata al successore economico della persona giuridica che ne sia l'autore, affinché l'effetto utile di tali norme non venga pregiudicato per effetto delle modificazioni apportate, in particolare, alla forma giuridica delle imprese interessate (v. sentenze della Corte Suiker Unie e a./Commissione e CRAM e Rheinzink/Commissione, citate supra, e sentenze del Tribunale Enichem Anic/Commissione e AWS Benelux/Commissione, citate supra).
38 In proposito, è parimenti costante che la ricorrente è stata costituita nel gennaio del 1988 - vale a dire prima dell'inizio del periodo in cui sono state commesse le violazioni - al fine specifico di assicurare e mantenere la prosecuzione della gestione di talune unità produttive della Eisenwerk-Gesellschaft. Più precisamente, il suo oggetto sociale consisteva nella determinazione e nell'approntamento delle misure necessarie per rilevare tale società.
39 A tal fine, nell'ottobre del 1988, la ricorrente ha sottoposto a parte del personale della Eisenwerk-Gesellschaft proposte di assunzione con effetto a decorrere dal 1_ luglio 1990. Parimenti, con l'accordo detto di «transizione» e con il «contratto di locazione relativo alle immobilizzazioni» del 23 ottobre 1989, la ricorrente, da un lato, si è impegnata ad acquisire dalla Eisenwerk-Gesellschaft le immobilizzazioni necessarie alla continuazione delle attività di produzione, a capacità ridotta, e, dall'altro, ha ceduto a quest'ultima l'uso, sino al 30 giugno 1990, di tutte le immobilizzazioni medesime.
40 Non è peraltro contestato che la ricorrente, ancorché non abbia rilevato tutte le attività e tutto il personale della Eisenwerk-Gesellschaft, abbia nondimeno rilevato la parte principale di tali elementi materiali ed umani impegnati nella produzione di travi e che abbia quindi concorso nella perpetrazione della violazione di cui trattasi (v. la sentenza Enichem Anic/Commissione, citata supra, punto 237).
41 Né la ricorrente ha sostenuto che la condotta della detta impresa sia cambiata successivamente al 30 giugno 1990. Emerge peraltro dai documenti indicati nelle appendici prima e seconda della Decisione che le cifre del monitoraggio della commissione travi di cui si tratta nella specie (v. supra) fanno riferimento alla «Maxhütte» sia per il periodo antecedente al 30 giugno 1990 sia per quello successivo, senza operare alcuna distinzione tra la Eisenwerk-Gesellschaft e la ricorrente.
42 Ciò premesso e considerato in particolare il fatto che la ricorrente è stata costituita proprio al fine di mantenere l'impianto siderurgico dell'Alto Palatinato centrale e di garantire, in tal modo, la prosecuzione dell'impresa della Eisenwerk-Gesellschaft, si deve ritenere che la ricorrente costituisca il successore economico della Eisenwerk-Gesellschaft e che, pertanto, debba rispondere delle violazioni dalla stessa commesse nel periodo antecedente al 30 giugno 1990.
43 Infatti, considerato che la ratio specifica delle norme in materia di concorrenza consiste nel fatto di essere destinate ad entità economiche e che, nella specie, la ricorrente ha assorbito la parte principale dell'attività economica interessata dalle violazioni, si deve ritenere che l'art. 65, n. 5, del Trattato non osti a che la Commissione assoggetti a sanzioni la ricorrente non solo con riguardo alle violazioni commesse in nome proprio successivamente al 1_ luglio 1990, bensì anche per quelle violazioni poste in essere, anteriormente a tale data, dalla stessa entità economica, che agiva allora con il nome di Eisenwerk-Gesellschaft. Ciò vale a maggior ragione tenuto conto che, nella specie, la ricorrente è stata creata, già prima dell'inizio delle violazioni, allo specifico fine di costituire il successore economico della Eisenwerk-Gesellschaft e che essa ha agevolato la prosecuzione delle attività economiche di quest'ultima sino al 30 giugno 1990.
44 Atteso che la soluzione al problema sollevato deve essere individuata esclusivamente nelle norme del diritto comunitario (v. conclusioni dell'avvocato generale Rozès relative alla sentenza CRAM e Rheinzink/Commissione, citata supra, pag. 1718), la disciplina nazionale relativa alla responsabilità delle società con riguardo alle azioni dei propri organi non sono pertinenti nella specie. Parimenti, per i motivi precedentemente esposti, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia violato i principi «nulla poena sine lege» e «nullum crimen sine lege».
45 La conclusione cui il Tribunale è così giunto non è inficiata dalla circostanza che, al momento dell'emanazione della decisione, la società Eisenwerk-Gesellschaft in fallimento esistesse ancora.
46 Infatti, ancorché dalla menzionata sentenza EnichemAnic/Commissione (punto 238) emerga che, quando la persona giuridica avente il controllo dell'impresa al momento della perpetrazione dell'infrazione non abbia cessato di esistere alla data di emanazione della decisione che accerti la violazione medesima, ma l'impresa, a tale data, sia controllata da altra persona, la violazione viene normalmente imputata alla prima delle due persone, autrice della violazione, piuttosto che alla seconda, attuale esercente dell'impresa (v. parimenti la menzionata sentenza AWS Benelux/Commissione, punti 25-36), tale giurisprudenza non esclude che una diversa soluzione possa risultare giustificata dalle particolari circostanze di una determinata fattispecie.
47 Nel caso in esame, anche ammesso che la liquidazione giudiziaria della Eisenwerk-Gesellschaft sia conclusa solamente il 5 settembre 1994, mentre la Decisione è stata emanata il 16 febbraio 1994, e che la società non sia stata cancellata dai registri delle imprese, è pacifico che, successivamente al 1_ luglio 1990, i principali elementi materiali ed umani che consentivano alla Eisenwerk-Gesellschaft lo svolgimento dell'attività siderurgica sono stati trasferiti alla ricorrente. A decorrere da tale data, la Eisenwerk-Gesellschaft ha cessato le proprie attività commerciali, limitandosi a portare a termine la liquidazione giudiziaria.
48 Ciò premesso, atteso che, in primo luogo, la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 65 del Trattato, presenta una portata economica, che, in secondo luogo, alla data di emanazione della Decisione, l'attività economica interessata dalle violazioni era svolta dalla ricorrente e che, in terzo luogo, a tale data, l'autore, in senso formale, delle violazioni aveva cessato qualsiasi attività commerciale, il Tribunale ritiene che legittimamente la Commissione potesse imputare la violazione contestata alla ricorrente, ancorché, al momento dell'emanazione della Decisione, sette anni dopo l'avvio della liquidazione giudiziaria della Eisenwerk-Gesellschaft e quattro anni dopo la cessione delle sue principali attività, tale società continuasse giuridicamente ad esistere.
49 Per gli stessi motivi deve essere respinto l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione, imputandole le violazioni contestate, avrebbe conseguito un privilegio rispetto agli altri creditori della società in fallimento. Rinunciando ad infliggere un'ammenda alla detta società la Commissione, al contrario, ha incrementato la massa attiva diretta al comune soddisfacimento degli altri creditori, garantendo al tempo stesso l'interesse comunitario a che l'impresa interessata dalle violazioni rispondesse delle medesime.
50 Si deve aggiungere che l'ammenda non è stata calcolata sulla base del volume di affari della Eisenwerk-Gesellschaft, bensì su quello della ricorrente, ragion per cui la base imponibile del calcolo corrisponde, anche con riguardo al periodo anteriore al 1_ luglio 1990, all'incidenza economica delle violazioni commesse da un'impresa delle sue dimensioni, più ridotte rispetto a quelle della Eisenwerk-Gesellschaft.
51 In considerazione di tutti i suesposti motivi, devono essere respinti gli argomenti diretti a contestare la legittimità dell'imputazione operata dalla Commissione.
(...)
In ordine alla domanda diretta all'annullamento dell'art. 4 della Decisione o, quantomeno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda
(...)
In ordine all'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito con riguardo all'importo dell'ammenda
52 Si deve ricordare che la ricorrente ed il suo predecessore economico, la Eisenwerk-Gesellschaft, se è pur vero che hanno effettivamente preso parte agli scambi di informazioni corredate di cifre, ivi comprese quello organizzato dalla commissione travi, non hanno assistito alle riunioni di tale commissione, né hanno conseguentemente partecipato alle discussioni condotte sulla base di tali cifre.
53 Il Tribunale ritiene che tali discussioni non solo testimoniassero la natura anticoncorrenziale dello scambio, bensì ne costituissero, per di più, un'aggravante, rafforzando l'effetto di mutuo controllo nello scambio stesso. Le varie critiche formulate in occasione di tali riunioni consentivano, da un lato, ai rispettivi autori di censurare i concorrenti in casi concreti di comportamenti giudicati eccessivi e, dall'altro, ricordavano a questi ultimi la sussistenza di un controllo permanente e la possibilità di specifiche misure di ritorsione.
54 Tuttavia, se è pur vero che il coefficiente dell'1,5% utilizzato dalla Commissione appare giustificato nel caso di uno scambio accompagnato da un siffatto sistema di discussioni, la stessa percentuale non può essere applicata quando un'impresa, come la ricorrente, non abbia partecipato a tale sistema, bensì si sia limitata allo scambio di cifre, senza essere presente ad alcuna delle riunioni di cui trattasi.
55 Il Tribunale ritiene pertanto, nell'ambito dell'esercizio della propria competenza anche di merito, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del Trattato, che tale coefficiente debba essere ridotto, con riguardo alla ricorrente, all'1% del suo fatturato. Tale coefficiente deve essere applicato ad un periodo di 24 mesi su un periodo teorico di 30 mesi. L'ammenda della ricorrente sarà conseguentemente ridotta.
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è fissato in 110 000 euro.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà la metà delle proprie spese.
(1) - Sono riprodotti in prosieguo solamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. I fatti all'origine del presente ricorso ed il procedimento dinanzi al Tribunale sono descritti ai punti 1-70 della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347). I motivi e gli argomenti della ricorrente identici o analoghi a quelli dedotti nella causa Thyssen/Commissione sono oggetto di esame, in particolare, ai punti 121-170 (Violazione di forme sostanziali nel corso del procedimento di emanazione della Decisione), 366-412 [Scambi di informazioni in seno alla commissione travi (monitoraggio degli ordini e delle forniture) e tramite la Walzstahl-Vereinigung], 457-565 (Coinvolgimento della Commissione nella violazione contestata alla ricorrente) nonché 604-613 (Motivazione della Decisione con riguardo all'ammenda) di quest'ultima sentenza.
(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedesche ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
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