Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 CECA - Intese - Imprese - Nozione - Unità economica
(Trattato CECA, art. 65, n. 1; Trattato CE, art. 85, n. 1)
2 CECA - Intese - Divieto - Infrazione commessa da una società controllata - Imputazione alla società madre - Presupposti - Obblighi procedurali incombenti alla Commissione - Rispetto dei diritti della difesa
(Trattato CECA, artt. 36 e 65, nn. 1 e 5)
3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
4 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)
Massima
1 Al pari del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, quello sancito dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è rivolto, segnatamente, ad «imprese». Orbene, la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, deve essere intesa nel senso che definisce un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla commissione di un'infrazione contemplata da tale disposizione. Gli stessi principi si applicano ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA.
2 La circostanza che la società controllata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità di imputare alla società madre il suo comportamento, in particolare quando la controllata non decide in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre.
In tale ipotesi, l'omissione da parte della Commissione consistente nel non avere previamente notificato alla società madre la comunicazione degli addebiti ovvero per non averle significato il proprio intendimento di imputarle la responsabilità delle infrazioni commesse dalla sua controllata con conseguente applicazione di un'ammenda determinata sulla base del suo volume di affari può costituire un'irregolarità di carattere procedurale, idonea a pregiudicare i diritti della difesa dell'interessata, garantito dall'art. 36 del Trattato CECA.
Tuttavia, quando la società madre e la sua controllata abbiano indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla controllata, considerata dalla società madre quale semplice «organismo» o «organizzazione» di vendita, quando la società madre si sia spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla propria controllata, comunicazione di cui abbia avuto completa conoscenza, ed abbia conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi, quando sia stata invitata a comunicare alla Commissione taluni chiarimenti relativi al proprio volume di affari realizzato con riguardo ai prodotti e al periodo d'infrazione indicati nella comunicazione degli addebiti e quando sia stata posta in grado di far valere le proprie osservazioni in ordine alle censure che la Commissione intendeva contestare alla controllata ed in ordine all'imputazione di responsabilità prevista, tale irregolarità procedurale non è idonea a produrre l'annullamento della decisione contestata.
3 La riduzione dell'importo dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata solamente se il comportamento dell'impresa incriminata ha consentito alla Commissione di accertare una infrazione delle regole di concorrenza con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
4 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Parti
Nella causa T-137/94,
ARBED SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, rappresentata dall'avv. Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto presso il signor Paul Ehmann, 19, Avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud Sajust de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Jean-Yves Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,$
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Secondo quanto affermato nella Decisione [punto 12, lett. a], la ARBED SA (in prosieguo: la «ARBED») detiene, direttamente o indirettamente, tutte le azioni della TradeARBED SA (in prosieguo: la «TradeARBED»), la cui attività consiste nella distribuzione dei prodotti siderurgici realizzati dalla ARBED. Nel 1990, il volume di affari consolidato della ARBED ammontava a 208,76 miliardi di LUF, di cui 8,541 miliardi di LUF, pari a 201 milioni di ECU, relativi a vendite di travi nella Comunità.
(...)
D - La decisione
3 La decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
TradeARBED
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e Walzstahl-Vereinigung (30)
b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)
c) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3) d) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (6)
e) Fissazione del prezzi per il mercato danese (30)
f) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3)
g) Ripartizione del mercato francese (3)
h) Ripartizione del mercato tedesco (6)
i) Ripartizione del mercato italiano (3)
j) Armonizzazione degli extra (x)
k) Fissazione dei prezzi per il mercato francese
(...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
(...)
ARBED SA 11 200 000 ECU
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie della presente decisione:
(...)
- ARBED SA
(...)»
In ordine alla domanda principale diretta all'annullamento della Decisione
A - In ordine alla violazione dei diritti processuali della ricorrente
Sintesi sommaria degli argomenti delle parti
4 La ricorrente deduce di essere stata condannata, nella specie, al pagamento di un'ammenda per aver commesso «le violazioni indicate all'art. 1 [della Decisione] successivamente al 30 giugno 1988», mentre, ai sensi del detto articolo, essa non avrebbe partecipato ad alcuna delle violazioni di cui trattasi, essendo state queste commesse dalla sua società controllata, TradeARBED. La questione che si pone non riguarda, quindi, i requisiti in presenza dei quali la condotta di una società controllata può essere imputata alla società madre, bensì il problema se la Commissione possa notificare alla società madre una decisione con cui venga inflitta alla medesima un'ammenda determinata sulla base del suo volume di affari senza averle mai precedentemente - né nell'ambito del procedimento amministrativo né nella Decisione - imputato il comportamento sanzionato.
5 Nella specie, infatti, la convenuta non avrebbe mai imputato alla ARBED la condotta tenuta dalla sua società controllata TradeARBED nel periodo compreso tra il 1988 ed il 1990 e dalla Decisione, complessivamente intesa, risulterebbe che solamente la TradeARBED è stata censurata dalla Commissione. La comunicazione degli addebiti sarebbe stata inviata unicamente alla TradeARBED, senza alcuna indicazione dell'intendimento della Commissione di perseguire parimenti la ARBED. Peraltro, dal contenuto stesso di tale comunicazione risulterebbe che le censure riguarderebbero unicamente la TradeARBED. Quest'ultima, e non la ricorrente, avrebbe replicato alle censure, senza che ciò comportasse alcuna protesta da parte della Commissione. La ARBED non avrebbe nemmeno preso parte all'audizione delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, svoltasi nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993. Il fatto che la TradeARBED sia stata assistita in tale occasione da due giuristi della ARBED rifletterebbe semplicemente il fatto che l'ufficio legale del gruppo è organicamente collegato alla società madre e fornisce i propri servizi a tutte le società del gruppo, sistema abitualmente praticato in molti gruppi industriali. Dal canto suo, la ricorrente non avrebbe dato incarico ad alcun professionista al fine di garantire la difesa dei propri interessi. Infine, la Decisione stessa non contesterebbe alla ARBED alcun inadempimento dell'art. 65, n. 1, del Trattato.
6 Pertanto, anche ammesso che la condotta della TradeARBED possa essere imputata alla ARBED e giustificare l'ammenda ad essa inflitta, cosa peraltro dalla stessa contestata, la ricorrente verrebbe ad essere condannata da una decisione della Commissione senza mai essere stata messa in grado di far valere utilmente i propri motivi di difesa. Tale omissione costituirebbe violazione dell'obbligo incombente alla Commissione di sentire gli interessati prima dell'emanazione di una decisione atta ad incidere gravemente sui loro interessi (v. sentenze della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint Association/Commissione, Racc. pag. 1063, in particolare pag. 1080, e 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, in particolare pag. 511, nonché la sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667).
7 La ricorrente si richiama, in particolare, alla sentenza del Tribunale 23 febbraio 1994, cause riunite T-39/92 e T-40/92 CB e Europay/Commissione, Racc. pag. II-49), in cui il Tribunale avrebbe affermato che la Commissione non può sostituire, nei confronti di una delle parti di un accordo, la comunicazione diretta degli addebiti con l'invio in copia, e a soli fini informativi, della comunicazione degli addebiti notificata ad un'altra parte. Tale giurisprudenza legittimerebbe, a fortiori, di ritenere la nullità della Decisione contestata nella presente causa, in cui la comunicazione degli addebiti non solo non è stata formalmente notificata alla ricorrente, bensì non è mai stata messa a disposizione, a qualsivoglia titolo, della ricorrente medesima.
8 Nella replica la ricorrente sostiene, inoltre, che la sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283), citata dalla convenuta, non potrebbe essere invocata contro tale giurisprudenza. A suo parere, l'eventuale violazione del diritto di difesa nella fase di un'indagine preliminare della Commissione ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di attuazione degli artt. 85 e 86 del Trattato CE (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), oggetto della causa Orkem, non potrebbe essere paragonata con la violazione del diritto di difesa derivante dal mancato rispetto delle norme processuali nell'ambito di un procedimento di infrazione da cui sia scaturita l'irrogazione di ammende. Inoltre, nella detta causa la Corte si sarebbe espressamente astenuta dal pronunciarsi sulla questione se sia consentito rivolgere una richiesta di chiarimenti ex art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 ad una società controllata e la conseguente decisione ai sensi dell'art. 11, n. 5, del regolamento medesimo alla rispettiva società madre. La Corte si sarebbe limitata a rilevare che le due imprese avevano risposto ai quesiti loro posti senza sollevare la minima obiezione con riguardo alla prassi seguita dalla Commissione. Tale ipotesi non ricorrerebbe nella specie, in cui la ricorrente non avrebbe avuto alcun motivo di ritenere che la condotta della propria controllata le potesse essere imputata e non avrebbe, quindi, potuto prestare acquiescenza ad una pretesa imputazione da parte della Commissione. La ricorrente riconosce che non poteva ignorare il procedimento avviato nei confronti della propria controllata e che ha potuto prendere conoscenza della comunicazione degli addebiti alla medesima inviata. La ricorrente aggiunge tuttavia che, atteso che il procedimento amministrativo avviato con riguardo al comportamento della sua controllata non è stato mai diretto nei suoi confronti, essa non ha mai avuto motivo di far valere il proprio punto di vista in merito agli addebiti e, in particolare, alla eventuale imputazione alla stessa del comportamento tenuto dalla sua controllata.
9 La ricorrente sottolinea parimenti che, nella sentenza 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, (Racc. pag. II-211), invocata dalla convenuta, il Tribunale avrebbe affermato l'importanza attribuita alla motivazione dell'imputazione delle violazioni. Essa aggiunge che la presenza di una specifica motivazione nella decisione non potrebbe garantire da sola la tutela del diritto di difesa.
10 In occasione della fase orale del procedimento la ricorrente si è inoltre richiamata ad una lettera inviata dal signor Tempe Lang al proprio avvocato (documento n. 2540 del fascicolo), da cui risulterebbe che le sarebbe stato negato l'accesso al fascicolo.
11 La convenuta contesta di non aver rispettato, nella specie, il diritto di difesa della ricorrente, nel senso dato a tale principio dalle menzionate sentenze Hoffmann-La Roche/Commissione, Cimenteries CBR e a./Commissione e CB e Europay/Commissione.
12 Richiamandosi al punto 12 della Decisione, in cui si precisa che la TradeARBED «è una società per azioni il cui intero capitale sociale è di proprietà diretta o indiretta di ARBED SA ...» e «svolge attività di distribuzione dei prodotti siderurgici di ARBED», la Commissione invoca la sentenza della Corte 25 ottobre 1983, causa 107/92, AEG-Telefunken/Commissione (Racc. pag. 3151, punto 49), nonché le sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757, punti 311 e 312), e 12 gennaio 1995, causa T-102/92 Viho/Commissione (Racc. pag. II-17, punto 50).
13 Nella specie, sarebbe pacifico che la ARBED e la TradeARBED costituiscano, malgrado la distinta personalità giuridica, una sola impresa nel senso della menzionata giurisprudenza, e tale circostanza sarebbe pertinente, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, che non specificherebbe peraltro i motivi per i quali il comportamento della TradeARBED non potrebbe esserle imputato. In base ai rilievi contenuti nel punto 12 della Decisione si dovrebbe presumere che la TradeARBED abbia agito, nell'ambito degli accordi e delle pratiche di cui trattasi, solamente in nome e vece della società madre. La convenuta rileva che la sede sociale della ARBED si trova presso lo stesso recapito della TradeARBED; che le due società dispongono dello stesso centralino telefonico e dello stesso numero di telex; che nel ricorso la ARBED non afferma mai di essere stata tenuta dalla propria controllata all'oscuro del procedimento avviato nei confronti della medesima; che i rappresentanti del suo ufficio legale hanno partecipato all'audizione svoltasi nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993; e che la ARBED non sembra aver incontrato alcuna difficoltà a confutare, punto per punto, le deduzioni della Commissione nei confronti della ARBED, né a giustificare il comportamento tenuto dalla sua controllata in occasione dei fatti.
14 Nella controreplica la convenuta aggiunge che la ARBED non ha potuto seriamente ritenersi non interessata da una comunicazione di addebiti in cui compariva molto frequentemente sia in luogo e vece della Trade ARBED (v. punti 35, 37, 42, 67, 72, 77, 78, 82, 89, 98, 100, 114, 199, 210, 252, 254, 275, 276, 279, 281, 282, 283, 296, 297, 300 e 344), sia accanto alla propria controllata (v. punti 44, 49, 97, 203, 287, 291 e 295). Inversamente, nonostante il fatto che un elevato numero di documenti sui quali si è basata la Commissione al fine di accertare le violazioni commesse dalla TradeARBED facciano riferimento unicamente alla ARBED, la TradeARBED non ha mai contestato, in nessuna fase del procedimento, tale imputazione. La TradeARBED avrebbe in tal modo implicitamente ammesso di aver agito unitamente alla ARBED quale unica impresa ed avrebbe provveduto alla difesa di tutto il gruppo nel corso del procedimento amministrativo. Quest'ultima conclusione sarebbe confortata dal fatto che la ARBED stessa, secondo quanto affermato dalla convenuta, avrebbe frequentemente risposto alle richieste di chiarimenti rivolte dalla Commissione alla TradeARBED nonché dalla partecipazione di rappresentanti del suo ufficio legale all'audizione svoltasi nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993.
15 La Commissione ritiene pertanto che la ricorrente non possa pretendere di non essere stata messa in grado di far utilmente conoscere il proprio punto di vista in ordine all'effettività ed alla pertinenza delle censure rivolte nei suoi confronti.
16 La menzionata sentenza CB e Europay/Commissione non sarebbe pertinente al riguardo, atteso che non è contestato il fatto che la comunicazione degli addebiti sia stata debitamente notificata alla TradeARBED. La Commissione ritiene che tale comunicazione degli addebiti abbia, in tal modo, regolarmente fatto ingresso nella «sfera interna» della ricorrente, ai sensi della sentenza della Corte 10 dicembre 1997, causa 8/56, ALMA/Alta autorità (Racc. pag. 179, pag. 190).
17 La convenuta si richiama, invece, alle circostanze dalle quali è scaturita la menzionata sentenza Orkem/Commissione, in cui la Corte, senza pronunciarsi sulla questione se la nozione di unità d'impresa consenta di considerare regolare l'invio di una richiesta di chiarimenti ex art. 11, n. 1, del regolamento n. 17 alla filiale ed una decisione ex art. 11, n. 5, alla società madre, si è limitata a rilevare, da un lato, che la decisione impugnata era stata notificata alla ricorrente e, dall'altro, che quest'ultima aveva avuto, infatti, completa conoscenza della precedente richiesta di chiarimenti. La Commissione rileva che l'impresa ricorrente nella detta causa si era avvalsa di argomenti analoghi a quelli dedotti dalla ARBED nella specie e aggiunge che quest'ultima riconosce, al punto 7 della replica, di non aver potuto «ignorare il procedimento avviato nei confronti della propria controllata e di aver potuto prendere conoscenza della comunicazione degli addebiti notificata dalla Commissione a quest'ultima».
18 La Commissione ritiene di aver peraltro chiaramente indicato, al punto 322 della Decisione, i motivi per i quali l'ammenda doveva essere inflitta alla ARBED e non alla TradeARBED. Tali indicazioni risponderebbero all'obbligo di «sufficiente motivazione» delle decisioni che riguardino una pluralità di destinatari e pongano un problema di imputabilità della violazione, ai sensi della menzionata sentenza AWS Benelux/Commissione. La fondatezza di tale motivazione sarebbe parimenti confermata dal punto 26 della sentenza CB e Europay/Commissione, citata supra, in cui sarebbe stato riconosciuto che la Commissione deve tener conto, ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, del volume di affari dei membri di un'associazione d'imprese, piuttosto che di quello dell'associazione stessa. Nella specie la convenuta sostiene che l'influenza che la TradeARBED può aver avuto sul mercato delle travi, in particolare attraverso la partecipazione agli accordi e alle pratiche contestati, deriverebbe direttamente dalla rilevanza della produzione dell'impresa madre e del relativo volume di affari, mentre tale influenza non si rifletterebbe nel volume di affari della TradeARBED, considerate le modalità di retribuzione dei servizi di distribuzione dalla medesima prestati alla ARBED.
Il giudizio del Tribunale
19 A termini del punto 322 della Decisione:
«Soltanto TradeARBED ha preso parte ai vari accordi ed intese. Tuttavia TradeARBED è una società commerciale incaricata tra l'altro della vendita delle travi, dietro commissione, per conto della società madre ARBED SA. Per tale servizio TradeARBED riceve una piccola percentuale del prezzo di vendita. Onde garantire un equo trattamento, la presente decisione è indirizzata alla ARBED SA, impresa produttrice di travi nell'ambito del gruppo ARBED, ed il fatturato dei prodotti rilevanti corrisponde a quello di ARBED e non di TradeARBED».
20 Da tale punto emerge che, al fine di tener conto della particolare situazione della TradeARBED e di garantire la parità di trattamento tra le imprese interessate, la Commissione ha inteso imputare alla ricorrente la responsabilità delle violazioni commesse dalla sua controllata TradeARBED, rendendola destinataria della Decisione ed imponendole il relativo obbligo di pagare l'ammenda, calcolata in base al suo volume di affari.
21 Per quanto attiene, in primo luogo, ai requisiti che, nel merito, giustificano tale imputazione di responsabilità, si deve anzitutto rilevare che, al pari del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato, quello sancito dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è rivolto, segnatamente ad «imprese». Orbene, emerge dalla giurisprudenza del Tribunale (v. menzionata sentenza Shell/Commissione, punto 312) che la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, deve essere intesa nel senso che definisce un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorre alla perpetrazione di una violazione contemplata da tale disposizione (v. parimenti sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999, punto 11, e menzionata sentenza del Tribunale Viho/Commissione, punto 50, confermata dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-73/95, P Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punti 15-18). Il Tribunale ritiene che gli stessi principi si applichino ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA.
22 Si deve parimenti ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte (v. sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punti 132-135, e AEG-Telefunken/Commissione, citata supra, punto 49), la circostanza che la società controllata abbia personalità giuridica distinta non basta ad escludere la possibilità di imputare alla società madre il suo comportamento, in particolare allorché la controllata non decida in modo autonomo quale debba essere il suo comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre.
23 Nella specie, la TradeARBED è una società controllata al 100% dalla ARBED. All'udienza, l'avvocato della ricorrente ha precisato che la TradeARBED costituisce una società di vendita che distribuisce i prodotti siderurgici, segnatamente le travi, fabbricati dalla ARBED. La TradeARBED interviene sia in qualità di agente, nel qual caso la vendita è fatturata direttamente dalla ARBED al cliente, sia in qualità di agente mandatario, nel qual caso la vendita è fatturata al cliente dalla TradeARBED in nome della ARBED. In entrambi i casi la TradeARBED percepisce una provvigione sui prodotti venduti. E' peraltro pacifico che la TradeARBED non stabilisce in modo autonomo la propria condotta sul mercato comunitario delle travi, bensì applicha, sostanzialmente, le istruzioni impartitele dalla ricorrente.
24 Si deve conseguentemente ritenere che la ARBED e la sua controllata TradeARBED costituiscano un'unica e stessa impresa ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato e che la Commissione potesse legittimamente imputare alla prima la responsabilità della condotta della seconda.
25 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla questione se la Commissione abbia violato il diritto di difesa della ricorrente notificandole una Decisione che le infliggeva un'ammenda calcolata sulla base del volume di affari, senza averle previamente formalmente notificato una comunicazione di addebiti e nemmeno averle significato il proprio intendimento di imputarle la responsabilità delle violazioni commesse dalla sua controllata, il Tribunale ricorda che i diritti processuali invocati dalla ricorrente sono garantiti, nella specie, dall'art. 36, primo comma, del Trattato CECA, a termini del quale, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie previste dal Trattato, la Commissione deve porre l'interessato in grado di presentare le proprie osservazioni.
26 Quanto alla questione se, nella specie, la ARBED sia stata messa in grado di presentare osservazioni prima dell'emanazione della Decisione, si deve necessariamente rilevare che la Commissione non ha proceduto, in alcun momento nel corso del procedimento amministrativo, a dare alla ricorrente formale notizia del proprio intendimento di imputarle la responsabilità del comportamento della TradeARBED, contestato nella comunicazione degli addebiti, e di infliggerle, conseguentemente, un'ammenda calcolata in base al suo volume di affari. Il Tribunale ritiene che tale omissione possa costituire una irregolarità procedurale, idonea a pregiudicare il diritto di difesa dell'interessata.
27 Nella specie, si deve tuttavia rilevare quanto segue:
- a seguito dell'ispezione effettuata in data 16 e 17 gennaio 1991 nei locali della TradeARBED, la Commissione notificava alla detta società, da un lato, in data 9 luglio 1991, una lettera con cui la pregava di indicarle il carattere riservato di taluni documenti acquisiti in tale occasione (documento n. 5482-5483), e, dall'altro, in data 24 luglio 1991, una richiesta di chiarimenti ex art. 47 del Trattato (documenti n. 5484-5490), pregandola, in particolare, di indicarle le riunioni dei produttori di travi alle quali aveva partecipato tra il 1984 ed il 1990, e di fornirle un elenco dei partecipanti ad ognuna delle riunioni di cui trattasi, nonché copia dei relativi resoconti e verbali;
- con lettera 5 agosto 1991 (documento n. 5492), la ARBED confermava la ricezione della richiesta di chiarimenti del 24 luglio 1991 nei seguenti termini: «Confermiamo la ricezione della vostra domanda formale di chiarimenti datata 24 luglio inviata alla nostra organizzazione di vendita TradeARBED e da noi ricevuta il 30 luglio 1991»; la ARBED chiedeva una proroga del termine di risposta alla detta domanda, sulla base del rilievo che «la risposta alla vostra domanda di chiarimenti necessita minuziose ricerche» e che «in considerazione dell'attuale periodo di ferie le persone che nella nostra impresa devono procedere all'istruzione del procedimento non si trovano attualmente presso il loro proprio posto di lavoro»;
- con lettera 9 agosto 1991 (documento n. 5494), la TradeARBED rispondeva alla menzionata lettera della Commissione 9 luglio 1991;
- con lettere 16 settembre (documento n. 5495) e 26 settembre 1991 (documento n. 5499-5500), la ARBED rispondeva in modo esaustivo alla richiesta di chiarimenti del 24 luglio 1991; nelle dette lettere la ARBED si riferiva alla TradeARBED sia quale suo «organismo di vendita TradeARBED», sia quale sua «organizzazione di vendita»;
- la ARBED rispondeva parimenti, con lettera 26 settembre 1991 (documento n. 5499), ad una lettera della Commissione indirizzata alla TradeARBED in data 23 settembre 1991 (documento n. 5498);
- le censure della Commissione venivano comunicate alla TradeARBED, con richiesta di chiarimenti relativi al suo volume di affari (totale delle vendite di prodotti CECA e totale delle vendite di travi realizzato nella Comunità, negli anni 1986-1990), con lettera datata 6 maggio 1992 (documento n. 8086-8088; la TradeARBED ne confermava la ricezione l'8 maggio 1992 (documento n. 8083);
- il 3 giugno 1992, il difensore della ricorrente indirizzava al signor Ehlermann, direttore generale della Direzione generale «Concorrenza» (DG IV); una lettera redatta nei seguenti termini (documento n. 8089-8090):
«Mi rivolgo a Lei in qualità di difensore della società ARBED, che costituisce una delle destinatarie della comunicazione degli addebiti nel procedimento indicato in oggetto.
(...)
Le saremmo riconoscenti qualora volesse confermarci che [i documenti menzionati nella comunicazione degli addebiti] devono essere considerati accessibili alla nostra cliente»;
- con lettera 15 giugno 1992 indirizzata al signor Ehlermann, il difensore della ricorrente chiedeva, «a nome della società TradeARBED», una proroga del termine di risposta alla comunicazione degli addebiti (documento n. 8091); la Commissione rispondeva con lettera 26 giugno 1992 (documento n. 8092);
- con lettera 30 giugno 1992 (documento n. 8093), il signor Temple Lang, direttore presso la DG IV, rispondeva alla lettera del difensore della ricorrente il 3 giugno 1992 nei seguenti termini:
«Il signor Ehlermann desidera ringraziarla per la lettera del 3 giugno cui mi ha pregato di rispondere.
Confermo che i documenti cui lei fa riferimento nell'allegato alla sua lettera, possono essere considerati accessibili alla società TradeARBED. Al riguardo, mi sembra utile sottolineare che la comunicazione degli addebiti è stata indirizzata alla detta società (e non alla società madre ARBED)».
- la TradeARBED rispondeva alla comunicazione degli addebiti con lettera del difensore della ricorrente 3 agosto 1992, chiedendo di essere sentita nell'ambito di un'audizione;
- con lettera 6 agosto 1992 (documento n. 8203-8204), il difensore della ricorrente trasmetteva alla Commissione i chiarimenti relativi al volume di affari della TradeARBED chiesti nella lettera 6 maggio 1992 del signor Ehlermann;
- unicamente la TradeARBED veniva invitata ad assistere all'audizione amministrativa svoltasi nei giorni 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993; essa assisteva, segnatamente, per mezzo di due rappresentanti dell'ufficio legale della ARBED;
- con lettera 23 settembre 1993 (documento n. 8341), la Commissione pregava il difensore della ricorrente di trasmetterle taluni chiarimenti relativi al volume di affari del «gruppo ARBED» (totale delle vendite di prodotti CECA e totale delle vendite di travi realizzate nella Comunità per ognuno degli esercizi dal 1986 al 1990);
- il 29 settembre 1993, l'avvocato della ricorrente inviava alla Commissione, nella sua qualità di difensore della ARBED, un telefax del seguente tenore (documento n. 8342):
«Faccio riferimento alla vostra lettera del 23 settembre u.s. nel procedimento indicato in oggetto e relativo al volume di affari del gruppo ARBED.
Presumiamo che la vostra richiesta riguardi gli esercizi 1986-1990, al pari della richiesta già precedentemente inviataci e relativa al volume di affari della TradeARBED.
Vi saremmo tuttavia riconoscenti qualora voleste confermarci tale punto»;
- con telefax del 30 settembre 1993 (documento n. 8343), la Commissione confermava al difensore della ricorrente che la sua richiesta atteneva appunto al volume di affari del gruppo ARBED negli esercizi 1986-1990;
- i chiarimenti relativi al volume di affari della ARBED venivano trasmessi alla Commissione con lettera del difensore della ricorrente 5 ottobre 1993;
- la Commissione inviava all'ufficio legale della ARBED, in data 26 novembre 1993, una lettera con cui l'invitava a confermarle i detti chiarimenti ed a comunicarle, inoltre, le cifre delle vendite realizzate dalla ARBED nell'ambito CECA nel periodo intercorrente dal gennaio al settembre 1993, nonché una stima delle sue vendite nell'ambito CECA nel 1993 (documento n. 8348); a tale richiesta è stato risposto con lettera del 7 dicembre 1993 (documento n. 8349).
28 Da quanto sin qui esposto emerge, in particolare, che: a) la ARBED o, a seconda dei casi, la TradeARBED hanno indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla TradeARBED; b) la ARBED considerava semplicemente la TradeARBED quale proprio «organismo» o «organizzazione» di vendita; c) la ARBED si è spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla TradeARBED, di cui ha acquisito completa conoscenza, e ha conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi; d) l'avvocato della ricorrente si è indifferentemente presentato quale difensore della ARBED o della TradeARBED; e) la ARBED è stata invitata a comunicare alla Commissione taluni chiarimenti relativi al proprio volume di affari realizzato con riguardo ai prodotti indicati nella comunicazione degli addebiti ed al periodo nel corso del quale sarebbero state compiute le relative violazioni.
29 Il Tribunale ne deduce che, nel corso di tutto il procedimento amministrativo, vi è stata incertezza quanto ai rispettivi ruoli e responsabilità delle due società, ARBED e TradeARBED, con riguardo tanto alle questioni attinenti al merito della causa (v. parimenti i numerosi documenti del fascicolo della Commissione che fanno riferimento sia alla ARBED, sia alla TradeARBED, sia alle due società), quanto agli aspetti processuali. Si deve sottolineare che tale confusione è persistita sino alla fase scritta del procedimento dinanzi al Tribunale in quanto, al punto 1 del ricorso (pag. 3), la ricorrente ha sostenuto di aver essa stessa risposto (e non la TradeARBED), alla comunicazione degli addebiti del 3 agosto 1992 (tale affermazione, qualificata quale «errore di penna», è stata rettificata con corrigendum dall'avvocato della ricorrente dell'8 aprile 1994).
30 In considerazione di tale confusione, il Tribunale ritiene parimenti che la comunicazione degli addebiti sia necessariamente pervenuta nella sfera interna della ARBED, che quest'ultima abbia ritenuto, sin dall'inizio, quale fatto acquisito che la Commissione le avrebbe imputato la responsabilità della condotta della sua società controllata TradeARBED e che, pertanto, questa non potesse seriamente prevedere che l'importo dell'ammenda che avrebbe potuto esserle inflitta al termine del procedimento, quale impresa soggetta al dettato dell'art. 65 del Trattato, sarebbe stata determinata con riferimento unicamente al volume di affari della TradeARBED (v. parimenti il punto 12 della comunicazione degli addebiti che fa riferimento al volume di affari del gruppo ARBED). La ricorrente ne ha peraltro avuto conferma con la domanda di chiarimenti relativa al proprio volume di affari.
31 La ARBED è stata peraltro posta in grado di far valere le proprie osservazioni in ordine alle censure che la Commissione intendeva contestare alla TradeARBED, sia per mezzo della propria società controllata sia mediante la partecipazione all'audizione amministrativa di due membri del proprio ufficio legale, assistiti da un avvocato che, come risulta dai richiamati elementi del fascicolo, agiva in rappresentanza delle due imprese interessate. La ARBED ha parimenti avuto modo, in occasione della richiesta di chiarimenti relativi al proprio volume di affari, di far valere le proprie osservazioni in ordine all'imputazione della responsabilità operata dalla Commissione. A tal riguardo il Tribunale ha già rilevato come la ricorrente non potesse interpretare tale richiesta se non nel senso che essa rifletteva l'intendimento della Commissione di imputarle la responsabilità della condotta della TradeARBED.
32 Peraltro, in considerazione di tutte le circostanze della specie, il Tribunale ritiene che la lettera del signor Temple Lang del 30 giugno 1992, che sottolineava come la ARBED non fosse destinataria della comunicazione degli addebiti e sembrava negarle, pertanto, il diritto di accedere al fascicolo, per quanto possa essere spiacevole, non ha effettivamente pregiudicato il diritto di difesa della ricorrente, che non ha d'altronde dedotto alcuno specifico motivo relativo a tale diniego.
33 In considerazione di tutte le specifiche circostanze della specie, il Tribunale ritiene pertanto che tale irregolarità non sia tale da produrre l'annullamento della Decisione nella parte riguardante la ricorrente.
(...)
Sulla domanda, dedotta in via di subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della Decisione, o, quanto meno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda
(...)
In ordine alla maggiorazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con riguardo alla armonizzazione degli extra
34 Dalle dettagliate spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento emerge che l'ammenda inflitta alla ricorrente con riguardo all'armonizzazione degli extra è stata maggiorata in ragione del 10% al fine di tener conto del fatto che tale armonizzazione era stata proposta dalla TradeARBED, controllata dalla ricorrente.
35 Si deve necessariamente rilevare che tale circostanza aggravante non è in alcun modo menzionata nella Decisione e che è stata dedotta per la prima volta nella risposta della convenuta del 19 gennaio 1998 ai quesiti scritti del Tribunale. La Decisione è pertanto viziata da totale difetto di motivazione con riguardo a tale punto.
36 Ne consegue che l'art. 4 della Decisione deve essere annullato nella parte in cui infligge alla ricorrente una maggiorazione dell'ammenda intesa a sanzionare il ruolo di promotore svolto dalla TradeARBED nella armonizzazione degli extra.
(...)
In ordine alla pretesa cooperazione della TradeARBED con la Commissione nel corso della fase amministrativa del procedimento
37 Per quanto attiene alla pretesa «assoluta cooperazione di cui la TradeARBED avrebbe dato prova nel corso dell'indagine condotta dalla Commissione, si deve rilevare anzitutto che la ricorrente, nella risposta del 26 settembre 1991 ad una richiesta di chiarimenti inviata alla TradeARBED ai sensi dell'art. 47 del Trattato, ha affermato, esprimendosi in nome della propria controllata, di non disporre di alcun elenco dei partecipanti alle riunioni della commissione travi e del gruppo Eurofer/Scandinavie, né di alcun resoconto, processo verbale o relazione relativi alla lista di tali riunioni, indicati nella richiesta della Commissione, mentre risulta comprovato dagli elementi del fascicolo che la TradeARBED riceveva regolarmente tali documenti.
38 Si deve parimenti ricordare che la TradeARBED, al di fuori della sua partecipazione alle riunioni di cui trattasi, non ha riconosciuto, nella propria risposta alla comunicazione degli addebiti, la fondatezza di alcuna affermazione in fatto dedotta nei suoi confronti.
39 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la TradeARBED non avesse mostrato un comportamento che giustificasse una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare una violazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-925, punti 255 e ss.).
(...)
Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito
40 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della Decisione nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato tedesco (v. supra, punto 448). L'ammenda irrogata dalla Commissione per questa infrazione è stata stabilita in 84 400 ECU.
41 Per le ragioni esposte al precedente punto 472 (3), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1_ luglio e il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, ad una riduzione dell'ammenda pari a 20 100 ECU, secondo il metodo seguito dalla Commissione.
42 Il Tribunale ha parimenti annullato la maggiorazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente con riguardo al ruolo di promotore che la TradeARBED avrebbe svolto nell'armonizzazione degli extra (v. supra, punto 621). Tale maggiorazione è stata quantificata dalla Commissione nell'importo di 100 500 ECU.
43 Infine, per le ragioni già indicate ai punti 629 e seguenti (4), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione, in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sul mercato danese, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione, a 953 500 ECU.
44 In applicazione del metodo di calcolo della Commissione, l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 1 158 500 ECU.
45 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
46 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale seguita dalla Commissione ai fini della determinazione del livello delle ammende (v. supra, punti 591 e ss. (5)) sia giustificato, dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.
47 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'importo dell'ammenda deve essere fissato a 10 000 000 euro.
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione della sua società controllata TradeARBED ad un accordo di ripartizione del mercato italiano per la durata di tre mesi.
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 10 000 000 euro.
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà un quinto delle proprie spese.
(1) - Sono riportati in prosieguo unicamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. Gli altri punti sono largamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-120, 413-422, 566-574 e 614-625 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione. Nella specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della Decisione è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1) del dispositivo della presente sentenza.
(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedescha ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
(3) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 451.
(4) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 640 e ss.
(5) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 577 e ss.
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