Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Comportamento divergente da quello concordato nell'ambito dell'intesa - Valutazione
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
2 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)
Massima
1 La circostanza che un'impresa, di cui sia accertata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i propri concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i concorrenti medesimi non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio.
2 Una riduzione dell'importo dell'ammenda in considerazione della collaborazione offerta nel procedimento amministrativo è giustificata soltanto se tale comportamento dell'impresa incriminata ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione delle regole di concorrenza con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
3 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Parti
Nella causa T-138/94,
COCKERILL-SAMBRE SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avv. Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud Sajust de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Jean-Yves Art, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Come affermato dalla decisione (punto 13), la Cockerill-Sambre SA (in prosieguo: la «Cockerill-Sambre») rappresenta il principale produttore belga di acciaio. Nel corso del periodo indicato nella Decisione, la SA Steelinter (in prosieguo: la «Steelinter») era il principale distributore della Cockerill-Sambre che deteneva, direttamente o indirettamente, il suo intero capitale sociale. La Steelinter veniva assorbita dalla Cockerill-Sambre in data 30 dicembre 1989 (v. ricorso, punto 6). Nel 1990 il fatturato del gruppo Cockerill-Sambre ammontava a 203 miliardi di BFR. Nel 1989, ultimo anno in cui la Cockerill-Sambre produceva travi, queste corrispondevano, nel volume di affari comunitario, ad un importo di 5,74 miliardi di BFR, vale a dire 132 milioni di ECU.
(...)
D - La Decisione
3 La Decisione, notificata alla ricorrente unitamente alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
Cockerill-Sambre
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (18)
b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (18)
c) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (12)
d) Ripartizione del mercato, `metodo Traverso' (3)
e) Ripartizione del mercato francese (3)
f) Ripartizione del mercato italiano (3)
g) Armonizzazione degli extra (x)
h) Fissazione dei prezzi per il mercato francese
i) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano
(...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
(...)
Cockerill-Sambre SA 4 000 000 ECU
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie della presente decisione:
(...)
- Cookerill-Sambre SA (...)»
Sulla domanda, dedotta in subordine, diretta all'annullamento dell'art. 4 della Decisione o, quanto meno, alla riduzione dell'importo dell'ammenda
(...)
In ordine alla valutazione della gravità delle violazioni
(...)
4 Quanto all'argomento che la ricorrente fonda sul proprio preteso comportamento concorrenziale, anzi aggressivo sul mercato, si deve ricordare che la circostanza che un'impresa, la cui partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti sia dimostrata, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione alla stregua di una circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere (v. sentenze del Tribunale Petrofina/Commissione, citata supra, punto 173, e 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-925, punto 230). Infatti, un'impresa che persegua, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente cercare di avvalersi dell'intesa a proprio vantaggio. Nella specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di ritenere che la sua effettiva condotta sul mercato sia stata tale da contrastare gli effetti anti-concorrenziali derivanti dalle violazioni accertate.
(...)
Sulla pretesa cooperazione della ricorrente con la Commissione nel corso della fase amministrativa del procedimento
5 Per quanto attiene alla pretesa «totale e particolare cooperazione» di cui la ricorrente avrebbe dato prova nel corso dell'indagine condotta dalla Commissione, si deve rilevare anzitutto che tanto la ricorrente quanto la Steelinter hanno affermato, nella propria risposta del 7 novembre 1991 ad una richiesta di chiarimenti loro inviata ai sensi dell'art. 47 del Trattato, di non disporre di alcun elenco dei partecipanti alle riunioni della commissione travi e del gruppo Eurofer/Scandinavie, né di alcun resoconto, processo verbale o relazione relativi alla lista di tali riunioni, indicata nella richiesta della Commissione, mentre risulta comprovato dagli elementi del fascicolo che esse ricevevano regolarmente tali documenti.
6 Si deve parimenti ricordare che la ricorrente, al di fuori della sua partecipazione a talune delle riunioni di cui trattasi, non ha riconosciuto la fondatezza di alcuna affermazione in fatto dedotta nei suoi confronti.
7 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificasse una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare una violazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza Cascades/Commissione, citata supra, punti 255 e ss.).
(omissis)
Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito
8 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della Decisione nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato italiano (v. supra, punto 364). L'ammenda irrogata dalla Commissione per tale infrazione è stata stabilita in 59 400 ECU.
9 Per le ragioni esposte ai precedenti punti 402 e 411 (3), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1_ luglio ed il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, a una riduzione dell'ammenda pari a 13 200 ECU, secondo il metodo seguito dalla Commissione.
10 Infine, per le ragioni già indicate ai punti 561 e seguenti (4), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione, in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sui mercati tedesco e danese, tale riduzione ammonta secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione a 338 600 ECU.
11 In applicazione del metodo di calcolo della Commissione, l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere quindi ridotta di 411 200 ECU.
12 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
13 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale adottata dalla Commissione per determinare il livello delle ammende (v. supra, punti 522 e ss.) sia giustificata dalle circostanze di specie (5). Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.
14 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede, e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'importo dell'ammenda deve essere fissato in 3 580 000 euro.
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione, da un lato, ad un accordo di ripartizione del mercato italiano per una durata di tre mesi e, dall'altro, ad una violazione consistente nella fissazione di prezzi per il mercato danese, per il periodo compreso tra il 1_ luglio e il 3 novembre 1988.
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 3 580 000 euro.
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché i quattro quinti delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà un quinto delle proprie spese.
(1) - Sono riportati in prosieguo unicamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. Nell'assunto che le violazioni contestate alla ricorrente nella presente causa siano cessate il 31 dicembre 1989, gli altri punti sono largamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347), ad esclusione, segnatamente, dei punti 74-120, 413-422, 566-574 e 614-625 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione. Nella specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della Decisione è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1) del dispositivo della presente sentenza.
(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedesche ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
(3) - Vedi sentenza Thyssen/Commissione, punto 451.
(4) - Vedi sentenza Thyssen/Commissione, punti 640 e ss.
(5) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 577 e ss.
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