Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
1 CECA - Intese - Imprese - Nozione - Unità economica
(Trattato CECA, art. 65, n. 1; Trattato CE, art. 85, n. 1)
2 CECA - Intese - Divieto - Infrazione commessa da una società controllata - Assistenza amministrativa della società madre - Imputazione alla società controllata
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
3 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)
Massima
1 Al pari del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato CE, quello sancito dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA è rivolto, segnatamente, ad «imprese». Orbene, la nozione di impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, deve essere intesa nel senso che definisce un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali ed immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla commissione di un'infrazione contemplata da tale disposizione. Gli stessi principi si applicano ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA.
2 Secondo la giurisprudenza, in considerazione dell'unitarietà del gruppo economico formato da una società madre e dalle sue società controllate, le azioni compiute dalle controllate possono essere imputate, in presenza di talune circostanze, alla società madre, in particolare quando la società controllata, benché dotata di personalità giuridica distinta, non decida in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre. Parimenti, la responsabilità per le infrazioni commesse dalle società del gruppo può essere addebitata alla società responsabile del coordinamento dell'azione del gruppo medesimo, anche qualora esse non costituiscano società controllate nel senso giuridico del termine.
Tale giurisprudenza, in considerazione della nozione fondamentale d'unità economica ad essa sottesa, può essere applicata, in determinate circostanze, alla situazione inversa. Legittimamente la Commissione può quindi imputare il comportamento della società madre alla controllata, quando risulti che quest'ultima costituisce il principale autore e beneficiario delle infrazioni commesse, mentre la società madre si è limitata ad un ruolo accessorio di supporto amministrativo che ha facilitato la commissione delle infrazioni poste in essere dalla controllata, senza avere alcun peso sulle decisioni e sulla libertà d'iniziativa.
3 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Parti
Nella causa T-145/94,
Unimétal - Société française des aciers longs SA, con sede in Rombas (Francia), rappresentata dagli avv.ti Antoine Winckler, del foro di Parigi, e Caroline Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger & Hoss, 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag; 1, in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1_ luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Secondo quanto affermato nella Decisione, la Unimétal - Société française des aciers longs SA (in prosieguo: la «Unimétal») costituisce il più importante fabbricante di prodotti lunghi del gruppo francese Usinor Sacilor, dal quale è controllata al 100%. Nel 1990, il suo volume di affari ammontava a 6 896 milioni di FF, di cui 1 164 milioni, vale a dire 168 milioni di ECU, relativi a vendite di travi nella Comunità. La Usinor Sacilor SA (in prosieguo: la «Usinor Sacilor») è una holding statale che raccoglie sotto la sua egida la maggioranza delle imprese francesi produttrici di acciaio e rappresenta il secondo produttore di acciaio al mondo. Nel 1990 il suo volume di affari consolidato ammontava a 96 053 milioni di FF.
(...)
D - La Decisione
3 La Decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unitamente alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
Unimétal
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (30)
b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (30)
c) Fissazione dei prezzi per il mercato italiano (6)
d) Fissazione dei prezzi per il mercato danese (16)
e) Ripartizione del mercato, "metodo Traverso" (3 + 3)
f) Ripartizione del mercato francese (3)
g) Ripartizione del mercato italiano (3)
h) Armonizzazione degli extra (x)
i) Fissazione dei prezzi per il mercato francese
(...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) \nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
(...)
Unimétal SA 12 300 000 ECU
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie nella presente decisione:
(...)
- Unimétal
(...)»
(...)
In ordine alla domanda, dedotta in via principale, diretta all'annullamento della Decisione
(...)
A - In ordine alla violazione del diritto di difesa della ricorrente
In ordine alla limitazione dell'accesso al fascicolo della Commissione
(...)
Giudizio del Tribunale
(...)
4 Quanto alla censura rivolta alla Commissione, secondo cui quest'ultima avrebbe negato di mettere a disposizione della ricorrente una sintesi non riservata di taluni documenti classificati come non accessibili dopo essersi inizialmente offerta di farlo, si deve rilevare che la richiesta della ricorrente riguardava quasi tutti i documenti classificati come tali (vale a dire varie centinaia e non una ventina, come sostenuto dalla ricorrente nelle proprie memorie), adducendo ad unica giustificazione il desiderio della ricorrente «di dimostrare di non aver partecipato a talune pratiche incriminate». Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia legittimamente respinto tale richiesta, la cui motivazione è redatta in termini talmente generali da risultare equivalente ad una motivazione mancante.
5 Si deve rilevare, inoltre, che tali documenti non sono stati utilizzati contro la ricorrente e non contengono alcun elemento a suo discarico, cosa che peraltro la ricorrente non ha contestato dopo aver avuto accesso ai documenti medesimi nell'ambito del procedimento giudiziario, a seguito dell'ordinanza 19 giugno 1996.
6 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia provato di non essere stata messa in grado, nel corso della fase amministrativa del procedimento, di far utilmente conoscere il proprio punto di vista in merito ai documenti contestatile nella comunicazione degli addebiti.
(...)
In ordine alla domanda, dedotta in via di subordine, diretta all'annullamento dell'ammenda o, quantomeno, alla riduzione del suo importo
(...)
Sulla maggiorazione dell'ammenda inflitta a titolo di sanzione per la condotta della Usinor Sacilor
7 Dalle dettagliate spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento emerge che l'ammenda inflitta alla ricorrente con riguardo alla armonizzazione degli extra è stata maggiorata in ragione del 10%, in considerazione del fatto che tale armonizzazione era stata proposta dalla società madre, la Usinor Sacilor.
8 Si deve rilevare che tale circostanza aggravante non è in alcun modo menzionata nella decisione e che essa è stata dedotta per la prima volta nella risposta del 19 gennaio 1998 fornita dalla convenuta ai quesiti scritti del Tribunale. La Decisione è pertanto viziata da totale mancanza di motivazione su tale punto.
9 Ne consegue che l'art. 4 della Decisione deve essere annullato nella parte in cui infligge alla ricorrente una maggiorazione dell'ammenda disposta a titolo di sanzione per il ruolo di promotore svolto dalla Usinor Sacilor nell'armonizzazione degli extra.
10 Dalle dettagliate spiegazioni fornite dalla convenuta nel corso del procedimento emerge peraltro che l'ammenda inflitta alla ricorrente con riguardo allo scambio di informazioni riservate è stata maggiorata in ragione del 10%, in considerazione del fatto che la Usinor Sacilor aveva provveduto all'organizzazione della segreteria della commissione travi, circostanza del resto non contestata dalla ricorrente.
11 Alla luce delle considerazioni svolte al punto 321 della Decisione, in cui la Commissione afferma che «le ammende imposte a Unimetal tengono conto del comportamento della società madre che ha fornito il supporto amministrativo alla commissione travi», la Decisione non può essere considerata viziata da difetto di motivazione in merito a tale punto. Con tali considerazioni la ricorrente è stata, infatti, messa in grado di comprendere che la Commissione le contestava la condotta tenuta dalla società madre, consistente nell'agevolare, mediante la gestione delle segreteria, la perpetrazione di violazioni commesse in seno alla commissione travi e che l'ammenda era maggiorata per tale motivo. Nel ricorso la ricorrente ha peraltro contestato tale addebito nonché la maggiorazione dell'ammenda, deducendo una serie di argomenti nel merito (v. supra, punti 561 e 562).
12 Si deve anzitutto rilevare, in proposito, l'assenza di contraddizione tra i punti 321 e 285 della Decisione. Infatti, la Commissione non afferma in alcun modo, al punto 285 della Decisione, che il contributo della Usinor Sacilor alle attività del gruppo Eurofer/Scandinavie, alla cui segreteria provvedeva, non integrasse la partecipazione ad una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato. Tutt'al più essa fa presente che tale contributo non è stato sufficientemente «sostanziale e individuale» per poter giustificare l'emanazione di una decisione distinta da quella notificata alla filiale Unimétal. Il punto 321 della Decisione deve essere peraltro letto alla luce del punto 319, in cui si afferma che, nel caso in cui una o più società appartenenti ad un gruppo abbiano partecipato alle violazioni, destinatarie della Decisione sono le imprese di produzione, atteso che proprio esse possono maggiormente avvantaggiarsi delle anticipazioni dei dati relativi ai prezzi ed ai quantitativi. Il punto 321 della Decisione costituisce applicazione di tale principio alla fattispecie particolare della Unimétal, identificata quale filiale produttrice di travi della Usinor Sacilor, precisando che le ammende inflitte alla Unimétal tengono conto del comportamento della società madre laddove essa ha fornito supporto amministrativo alla commissione travi.
13 In ogni caso, si deve rilevare che il punto 285 della Decisione verte unicamente sulle attività del gruppo Eurofer/Scandinavie e riguarda, quindi, unicamente la violazione consistente nella fissazione dei prezzi per il mercato danese, mentre il punto 321 della Decisione attiene alle attività della commissione travi. Orbene, dalle spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento emerge che la maggiorazione del 10% inflitta alla Unimétal, a titolo di circostanza aggravante, in considerazione del comportamento della Usinor Sacilor, concerne unicamente la frazione dell'ammenda irrogata per lo scambio di informazioni riservate in seno alla commissione travi.
14 Quanto alla legittimità di tale addebito, si deve anzitutto rilevare che il divieto disposto dall'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, al pari di quello previsto dall'art. 85, n. 1, del Trattato CE, è rivolto, segnatamente, a «imprese». Orbene, dalla giurisprudenza del Tribunale (v. la menzionata sentenza Shell/Commissione, punto 311) emerge che la nozione d'impresa, ai sensi dell'art. 85 del Trattato CE, deve essere intesa nel senso che definisce un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, e persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere al compimento dell'infrazione contemplata da tale disposizione (v. parimenti la sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydroterm, Racc. pag. 2999, punto 11, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, punto 50, confermata dalla sentenza della Corte 24 ottobre 1996, causa C-73/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punti 15-18). Il Tribunale ritiene che gli stessi principi valgano con riguardo all'art. 65 del Trattato CECA.
15 Nella specie, si deve ritenere che la Usinor e la Unimétal, controllata al 100%, costituiscano una sola ed unica impresa ai sensi della detta ultima disposizione.
16 Si deve parimenti rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, in considerazione dell'unitarietà del gruppo economico formato da una società madre e dalle sue controllate, le azioni compiute dalle controllate possono essere imputate, in presenza di talune circostanze, alla società madre, in particolare quando la controllata, benché dotata di personalità giuridica distinta, non decida in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, ma applichi in sostanza le direttive impartitele dalla società madre (v. la menzionata sentenza ICI/Commissione, punti 132-135). Parimenti, emerge dalla giurisprudenza del Tribunale che la responsabilità per le violazioni commesse dalle società di un gruppo può essere addebitata alla società responsabile del coordinamento dell'azione del gruppo medesimo, anche qualora queste non costituiscano società controllate nel senso giuridico del termine (v. la menzionata sentenza Shell/Commissione, punti 312-315).
17 Alla luce della nozione fondamentale di unità economica sottesa a tale giurisprudenza, il Tribunale ritiene che essa possa essere applicata alla situazione inversa, risultante dalle circostanze della specie.
18 Considerato che, con la sua attività amministrativa di segreteria, la Usinor Sacilor ha agevolato la perpetrazione delle violazioni commesse in seno alla commissione travi, la Commissione poteva infatti legittimamente tener conto di tali attività di supporto ai fini della valutazione del ruolo e della implicazione esatti dell'impresa di cui trattasi nelle pratiche contestate.
19 Legittimamente la Commissione poteva peraltro addebitare il comportamento della Usinor Sacilor alla controllata Unimétal, piuttosto che l'inverso, atteso che, in considerazione delle particolari circostanze della specie, la ricorrente, in quanto filiale responsabile della produzione di travi in seno al gruppo Usinor Sacilor, appariva il principale autore e beneficiario delle violazioni commesse, mentre la società madre si è limitata ad un ruolo accessorio di supporto amministrativo. Si deve rilevare, al riguardo, che nelle proprie memorie la ricorrente ha sottolineato che la Usinor Sacilor, nell'assumere le funzioni di segreteria amministrativa della commissione travi, non aveva alcun peso sulle decisioni né alcuna libertà d'iniziativa.
20 Da quanto sin qui esposto emerge che gli argomenti della ricorrente relativi alla maggiorazione dell'ammenda inflitta in considerazione del supporto amministrativo prestato dalla Usinor Sacilor al funzionamento della commissione travi devono essere respinti in quanto infondati.
(...)
Sull'esercizio da parte del Tribunale della propria competenza anche di merito
21 Occorre ricordare che il Tribunale ha già annullato l'art. 1 della Decisione nella parte in cui constata la partecipazione della ricorrente ad un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato italiano (v. supra, punto 403). L'ammenda irrogata dalla Commissione per questa infrazione è stata stabilita in 70 600 ECU.
22 Per le ragioni esposte al precedente punto 422 (3), si deve inoltre escludere il periodo compreso tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1988 ai fini del calcolo dell'ammenda relativa all'infrazione consistente nella fissazione di prezzi sul mercato danese, il che corrisponde, nel caso della ricorrente, ad una riduzione dell'ammenda pari a 16 800 ECU, secondo il metodo seguito dalla Commissione.
23 Il Tribunale ha del pari annullato la maggiorazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente per l'asserito carattere recidivo del suo comportamento, quantificato dalla Commissione nella somma di 3 074 200 ECU, per le ragioni in precedenza esposte (punti 581 e seguenti) (4).
24 Il Tribunale ha parimenti annullato la maggiorazione dell'ammenda inflitta alla ricorrente in considerazione del ruolo di promotore svolto dalla Usinor Sacilor nell'armonizzazione degli extra (v. supra, punto 595). Tale maggiorazione è stata quantificata dalla Commissione nell'importo di 84 000 ECU.
25 Infine, per le ragioni già precedentemente esposte (punti 615-621) (5), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione, in qualche modo, ha esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda gli accordi sul mercato danese, tale riduzione ammonta secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione a 777 800 ECU.
26 In applicazione del metodo di calcolo della Commissione, l'ammenda irrogata alla ricorrente deve essere ridotta di 4 023 400 ECU.
27 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
28 Il Tribunale ritiene che l'impostazione generale adottata dalla Commissione per determinare il livello delle ammende (v. supra, punti 548 e ss.) (6) sia giustificato dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi, dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate imputati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o di falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla scomparsa del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.
29 Alla luce, da un lato, dalle considerazioni che precedono e, dall'altro, dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag. 1), l'importo dell'ammenda deve essere fissato a 8 300 000 euro.
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è annullato nella parte in cui addebita alla ricorrente la partecipazione ad un accordo di ripartizione del mercato italiano per la durata di tre mesi.
2) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione 94/215/CECA è fissato in 8 300 000 euro.
3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
4) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà la metà delle proprie spese.
(1) - Sono riportati in prosieguo unicamente i punti della motivazione della presente sentenza di cui il Tribunale ritiene utile la pubblicazione. Gli altri punti sono largamente identici o analoghi a quelli della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, causa T-141/94 (Thyssen/Commissione (causa T-141/94, Racc. pag. I-0000), ad esclusione dei punti 413-422 della medesima, che non presentano corrispondenza equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione. Nella specie, l'annullamento parziale dell'art. 1 della Decisione è motivato, sostanzialmente, dalla mancata prova della partecipazione della ricorrente alle violazioni di cui al punto 1) del dispositivo della presente sentenza.
(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedescha ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
(3) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 451.
(4) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 614 e ss.
(5) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 640 e ss.
(6) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punti 577 e ss.
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