Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
CECA - Accordi - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)
Massima
Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde ad un calcolo aritmetico preciso. Peraltro, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Parti
Nella causa T-147/94,
Krupp Hoesch Stahl AG, società di diritto tedesco, con sede in Dortmund (Germania), rappresentata dall'avv. Otfried Lieberknecht e, nella fase orale del procedimento, dall'avv. Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Hans-Joachim Freund, del foro di Francoforte, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in via principale, il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «Decisione»), con la quale era stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e una delle loro associazioni di categoria a una serie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, ed erano state irrogate ammende a quattordici imprese del medesimo settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1º luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Dalla Decisione [punto 11, lett. d)] emerge che la Hoesch Stahl AG (indicata nel prosieguo della Decisione con il nome di: «Hoesch») costituisce una società controllata al 100% dalla Hoesch AG, il cui volume di affari consolidato ammontava nel 1989 a 10,679 miliardi di DM. Nel 1992 la detta società procedeva ad una fusione con la Krupp per formare la Krupp Hoesch Stahl AG, ricorrente nel presente procedimento.
(...)
D - La Decisione
3 La Decisione, notificata alla ricorrente il 3 marzo 1994, unita alla lettera 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «Lettera»), recava un dispositivo del seguente tenore:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
Hoesch
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi e la Walzstahl-Vereinigung (sistema di monitoraggio) (27)
b) Fissazione dei prezzi per il mercato tedesco (3)
(...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2)nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
(...)
Krupp Hoesch Stahl AG 13 000 ECU
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie della presente decisione:
(...)
- Krupp Hoesch Stahl AG
(...)»
(...)
E - In ordine all'ammenda
(...)
In ordine all'esercizio, da parte del Tribunale, della propria competenza anche di merito con riguardo all'importo dell'ammenda
4 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. Il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
5 Nella specie, l'esame del Tribunale non ha rivelato errori nell'impostazione generale seguita dalla Commissione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende (v. supra, punti 187 e ss.), ancorché ne sia scaturita l'irrogazione alla ricorrente di un'ammenda di entità minima.
6 Si deve ricordare che, se è pur vero che la ricorrente ha effettivamente preso parte agli scambi di informazioni corredate di cifre, ivi compreso quello organizzato dalla commissione travi, essa non ha assistito alle riunioni di tale commissione né ha, conseguentemente, partecipato alle discussioni condotte sulla base di tali cifre.
7 Il Tribunale ritiene che tali discussioni non solo testimoniassero la natura anticoncorrenziale dello scambio, bensì ne costituissero, per di più, un'aggravante, rafforzando l'effetto di mutuo controllo insito in tale scambio. Le varie critiche formulate in occasione di tali riunioni consentivano, da un lato, ai rispettivi autori di censurare i concorrenti in casi concreti di comportamenti giudicati eccessivi e, dall'altro, ricordavano a questi ultimi la sussistenza di un controllo permanente e la possibilità di specifiche misure di ritorsione.
8 Tuttavia, se è pur vero che il coefficiente dell'1,5% utilizzato dalla Commissione appare giustificato nel caso di uno scambio accompagnato da un siffatto sistema di discussioni, la stessa percentuale non può essere applicata quando un'impresa, come la ricorrente, non abbia partecipato a tale sistema, bensì si sia limitata allo scambio di cifre, senza essere presente ad alcuna delle riunioni di cui trattasi.
9 Il Tribunale ritiene pertanto, nell'ambito dell'esercizio della propria competenza anche di merito, ai sensi dell'art. 36, secondo comma, del Trattato, che tale coefficiente debba essere ridotto, con riguardo alla ricorrente, all'1% del suo fatturato. Tale coefficiente deve essere applicato ad un periodo di 24 mesi su un periodo teorico di 30 mesi. L'ammenda della ricorrente sarà conseguentemente ridotta.
(...)
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è fissato in 9 000 euro.
2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese della convenuta. La convenuta sopporterà la metà delle proprie spese.
(1) - I fatti all'origine del presente ricorso ed il procedimento dinanzi al Tribunale sono descritti ai punti 1-70 della sentenza del Tribunale 11 marzo 1999, (causa T-141/94, Thyssen/Commissione, Racc. pag. II-0000). I motivi e gli argomenti della ricorrente identici o analoghi a quelli dedotti nella causa Thyssen/Commissione sono oggetto di esame, in particolare, ai punti 121-170 (Violazione di forme sostanziali nel corso del procedimento di emanazione della Decisione), 366-412 [Scambi di informazioni in seno alla commissione travi (monitoraggio degli ordini e delle forniture) e tramite la Walzstahl-Vereinigung], 457-565 (Coinvolgimento della Commissione nella violazione contestata alla ricorrente) nonché 604-613 (Motivazione della Decisione con riguardo all'ammenda) di quest'ultima sentenza.
(2) - Data menzionata nelle versioni francese e spagnola della Decisione. Le versioni tedesca ed inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
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