Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 CEEA - Regime di approvvigionamento - Raffronto delle offerte e delle domande - Procedura semplificata - Offerta di un contratto di fornitura sprovvisto dell'indicazione dell'origine geografica delle materie - Obbligo per l'Agenzia di pronunciarsi entro il termine previsto - Insussistenza
(Trattato CEEA, art. 60; regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della CEEA che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, art. 5 bis)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Trattato CEEA
(Trattato CE, art. 190; Trattato CEEA, art. 162)
3 Ricorso d'annullamento - Motivi - Sviamento di potere - Nozione
4 CEEA - Regime di approvvigionamento - Raffronto delle offerte e delle domande - Procedura semplificata - Diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura - Obbligo di accertare l'esistenza di ostacoli giuridici o materiali - Potere discrezionale dell'Agenzia - Portata del sindacato giurisdizionale - Caso di specie
(Trattato CEEA, artt. 52-76; regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento della CEEA che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, art. 5 bis; accordo CEE/CEEA-URSS 27 febbraio 1990, art. 14)
5 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Danno - Nesso di causalità
(Trattato CEEA, artt. 151 e 188, secondo comma)
Massima
6 All'atto dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, il quale prevede, nell'ambito di una «procedura semplificata», che qualunque contratto di fornitura dev'essere presentato all'Agenzia per la firma in ordine alla sua stipulazione e che l'Agenzia dispone quindi di un termine di dieci giorni lavorativi per pronunciarsi, stipulando il contratto ovvero rifiutandone la stipulazione, l'origine geografica delle materie da fornire occupa una collocazione centrale fra gli elementi che devono essere comunicati, atteso che la conoscenza della detta origine da parte dell'Agenzia è indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata.
Pertanto non ha diritto di avvalersi del citato termine l'impresa utilizzatrice di uranio che abbia presentato per la firma un contratto di fornitura senza però indicare l'origine geografica delle materie da fornire benché essa sia stata convenuta fra le parti, per lo meno implicitamente. In tal caso l'Agenzia ha invece diritto, prima della scadenza del termine, di chiedere alle parti di completare l'incartamento comunicandole l'origine delle materie, e di pronunciarsi quindi entro un termine ragionevole. Tale modo di procedere non integra una trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento né una violazione dei principi di proporzionalità o di certezza del diritto.
7 Nell'ambito del Trattato CE, e più in particolare in forza dell'art. 190 del medesimo, la motivazione di un atto deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto impugnato, al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, per tutelare i loro diritti, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo, e la portata dell'obbligo di motivazione si valuta in relazione al suo contesto. L'art. 162 del Trattato CEEA, relativo all'obbligo di motivazione, è in sostanza identico all'art. 190 del Trattato CE, e pertanto la sua interpretazione dev'essere analoga a quella di quest'ultima disposizione.
8 La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. Una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati.
9 Risulta dall'economia del Trattato CEEA e dal sistema di approvvigionamento istituito dal capo 6 del medesimo Trattato, che il compito dell'Agenzia di approvvigionamento Euratom consiste nel garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di materie nucleari secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse, e che essa dispone a tal fine del diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura dei detti prodotti in provenienza dall'interno o dall'esterno della Comunità. In particolare, il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento dell'Agenzia, che determina le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali, non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi con la conseguenza che quest'ultima, anche in tale contesto, ha il diritto di opporsi ad un contratto che possa pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato.
Benché, nell'esercizio del suo diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura, l'Agenzia debba rispettare in via generale il principio del raffronto dell'offerta e della domanda, essa è altresì tenuta, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, ad accertare in ogni caso se all'esecuzione dell'ordinazione si frappongano ostacoli giuridici o materiali. A questo proposito, trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze, e quindi il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all'errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere.
Alla luce di tale contesto normativo, l'Agenzia può legittimamente opporsi ad importazioni di materie nucleari provenienti dalla Comunità degli Stati indipendenti qualora, in primo luogo, importazioni in quantitativi illimitati pregiudichino la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne e, in secondo luogo, esse non avvengano a prezzi collegati a quelli del mercato, in spregio dell'art. 14 dell'accordo commerciale tra la Comunità economica europea e dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, ovvero, in terzo luogo, esse conferiscano una posizione privilegiata ad un utilizzatore particolare rispetto ai suoi concorrenti. La determinazione di un grado di dipendenza ammissibile da parte dell'Agenzia con riferimento alla situazione del mercato costituisce un mezzo legittimo per garantire la parità di accesso alle risorse conformemente all'art. 52, n. 1, del Trattato.
10 Il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla sussistenza di un complesso di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno allegato.
Parti
Nelle cause riunite T-149/94 e T-181/94,
Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Lingen, Ems (Germania), rappresentata dagli avv.ti Bernd Kunth, Gerhard Wiedemann, Manfred Ungemach e Helmut Nicolaus, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Bonn, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Jürgen Grunwald, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 4 febbraio 1994, 94/95/Euratom, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 48, pag. 45), e, in secondo luogo, la domanda d'annullamento della decisione della Commissione 21 febbraio 1994, 94/285/Euratom, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 122, pag. 30), nonché una domanda di risarcimento danni,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Prima Sezione ampliata),
composto dai signori A. Saggio, presidente, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos, dalla signora V. Tiili e dal signor R.M. Moura Ramos, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 settembre 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti, contesto normativo e procedimento
1 La ricorrente Kernkraftwerke Lippe-Ems GmbH (in prosieguo: la «KLE») è proprietaria e esercente di una centrale nucleare in Bassa Sassonia (Germania). Stando alla sua illustrazione dei fatti, essa conduce una politica di approvvigionamento di combustibile a medio termine e conclude ad intervalli regolari contratti di fornitura che soddisfano il fabbisogno di combustibile per al massimo cinque anni di esercizio.
2 Nel giugno 1993 bandiva una gara per la fornitura di uranio naturale in esafluoruro di uranio (in prosieguo: l'«UF6»). Il 10 e il 22 novembre 1993 stipulava un contratto di fornitura con la British Nuclear Fuels plc (in prosieguo: la «BNFL»), stabilita nel Regno Unito, società che aveva presentato l'offerta più interessante. In adempimento del contratto dovevano essere consegnate 400 tonnellate di uranio naturale in UF6 entro il 31 marzo 1995 ad un'impresa di arricchimento stabilita nel territorio comunitario. Il prezzo di acquisto convenuto era di 22 USD (al netto dell'IVA) al chilogrammo. Il contratto non conteneva nessuna indicazione in ordine al luogo di origine dell'uranio da consegnare, ma la BNFL s'impegnava a comunicare alla ricorrente nonché all'Agenzia di approvvigionamento Euratom (in prosieguo: l'«Agenzia») il nome del paese di origine entro e non oltre l'effettuazione di ogni consegna parziale. A norma del contratto, quest'ultimo sarebbe stato efficace solo con l'assenso dell'Agenzia.
3 L'art. 5 bis, lett. d), del regolamento dell'Agenzia 5 maggio 1960 che fissa le modalità relative al raffronto delle offerte e delle domande di minerali, materie grezze e materie fissili speciali (GU 1960, n. 32, pag. 777; in prosieguo: il «regolamento»), emanato in forza dell'art. 60, sesto comma, del Trattato CEEA (in prosieguo: il «Trattato»), come modificato con regolamento dell'Agenzia 15 luglio 1975 (GU L 193, pag. 37), prevede, nell'ambito di una «procedura semplificata», che il contratto di fornitura dev'essere presentato all'Agenzia per la firma in ordine alla sua stipulazione. Ai sensi dell'art. 5 bis, lett. f), l'Agenzia deve pronunciarsi entro un termine di dieci giorni stipulando il contratto o rifiutandone la stipulazione.
4 Il 29 novembre 1993 l'Agenzia riceveva per la firma il contratto progettato dalla KLE e dalla BNFL.
5 Con lettera 10 dicembre 1993, ricevuta il 13 dicembre seguente, cioè l'ultimo dei dieci giorni lavorativi del termine per la firma, l'Agenzia chiedeva alla ricorrente e alla BNFL informazioni in ordine all'origine dell'uranio oggetto del contratto. Il 14 dicembre 1993 la BNFL informava l'Agenzia che l'uranio in parola avrebbe avuto origine dalla Comunità degli Stati indipendenti (in prosieguo: la «CSI»), probabilmente dalla Russia.
6 Con lettera 20 dicembre 1993 l'Agenzia comunicava alle parti che la sua politica è volta a far sì che «gli utilizzatori della Comunità [europea dell'energia atomica] (in prosieguo: la "Comunità" o la "CEEA") non divengano dipendenti da una qualsivoglia fonte particolare di approvvigionamento oltre limiti ragionevoli e che l'acquisto di materie nucleari provenienti da repubbliche della CSI avvenga a prezzi conformi a quelli del mercato (che cioè rispecchino i costi di produzione e siano paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato)». Essa chiariva che la politica di diversificazione è volta a limitare al 20-25% del fabbisogno degli utilizzatori particolari della Comunità la quota di fornitura proveniente dalla CSI. A suo parere, il contratto sottoposto alla ricorrente rischiava di farla dipendere in misura eccessiva dall'uranio della CSI. Secondo i suoi calcoli, tenuto conto delle forniture totali effettuate nel corso dei tre ultimi anni alla KLE, quest'ultima aveva il diritto di acquistare circa 45 tonnellate all'anno di uranio naturale originario della CSI. Ora, osservava l'Agenzia, la KLE aveva già acquisito quantitativi eccedenti notevolmente e per vari anni il livello di dipendenza ragionevole. Inoltre, i prezzi proposti non avrebbero rispecchiato i costi normali di produzione e non sarebbero stati paragonabili ai prezzi praticati nei paesi ad economia di mercato. L'Agenzia ha quindi ritenuto che fosse inopportuno concludere il contratto ma chiedeva ancora alle parti di presentarle osservazioni prima dell'adozione definitiva di una decisione.
7 Il 29 dicembre 1993 la ricorrente adiva la Commissione in forza dell'art. 53, secondo comma, del Trattato facendo valere la carenza dell'Agenzia.
8 Il 6 gennaio 1994 le veniva notificata la decisione n. 1/94 dell'Agenzia relativa al contratto di fornitura presentato il 29 novembre 1993. In esito a tale decisione l'Agenzia stipulava il contratto il 10 e il 22 novembre 1993 fra la KLE e la BNFL aggiungendovi una clausola in forza della quale l'uranio naturale fornito non sarebbe potuto provenire né direttamente né indirettamente dalla CSI.
9 Il 10 febbraio 1994 la Commissione comunicava ai rappresentanti della ricorrente che a suo parere la decisione dell'Agenzia comunicata alla ricorrente il 6 gennaio era stata emanata entro i termini stabiliti, con la conseguenza di privare d'oggetto il procedimento con cui era stata adita.
10 Con lettera 20 gennaio 1994 la ricorrente completava il procedimento avviato il 29 dicembre 1993 per tener conto della citata decisione n. 1/94.
11 Con una seconda lettera in pari data essa deferiva però la decisione alla Commissione a norma dell'art. 53, secondo comma, del Trattato.
12 Per quanto riguarda il primo procedimento avente ad oggetto la lamentata carenza dell'Agenzia, il 4 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/95/Euratom relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 48, pag. 45; in prosieguo: la «decisione 94/95»). Essa respingeva le domande presentate dalla ricorrente, fondate sul presupposto che l'agenzia non si sarebbe pronunciata entro il termine stabilito, e volte ad ottenere in particolare che la Commissione ingiungesse all'Agenzia di stipulare il contratto 10 e 22 novembre 1993. A suo parere, non configuravasi carenza da parte dell'Agenzia, poiché quest'ultima aveva il diritto di integrare il suo incartamento e pertanto il termine di dieci giorni lavorativi aveva cominciato a decorrere solo dalla data di ricevimento delle informazioni integrative richieste, cioè il 14 dicembre 1993, ed era scaduto solo il 6 gennaio 1994, data in cui era stata effettivamente emanata la decisione n. 1/94.
13 Per quanto riguarda il procedimento avente ad oggetto la citata decisione n. 1/94, il 21 febbraio 1994 la Commissione emanava la decisione 94/285/Euratom, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA (GU L 122, pag. 30; in prosieguo: la «decisione 94/285»). Essa dichiarava che la decisione dell'Agenzia era legittima nel merito e respingeva pertanto le domande della ricorrente.
14 La KLE ne concludeva pertanto che il contratto di fornitura di cui è causa non poteva essere adempiuto. La BNFL e la KLE vi rinunciavano.
15 L'8 e il 14 marzo 1994 la KLE e la BNFL concludevano un nuovo contratto di fornitura di 400 tonnellate di uranio in UF6 al prezzo di 27 USD al chilogrammo, con la clausola che il materiale non provenisse né direttamente né indirettamente dalla CSI. Il contratto veniva stipulato dall'Agenzia il 30 marzo 1994.
16 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale l'11 e il 27 aprile 1994 la ricorrente ha promosso i presenti ricorsi, che sono stati registrati con i numeri T-149/94 e T-181/94.
17 Con ordinanza 23 marzo 1995 il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha disposto la riunione delle due cause ai fini della fase orale del procedimento e della sentenza.
18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La ricorrente ha risposto per iscritto, prima della data dell'udienza, ai quesiti postile dal Tribunale nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese orali e risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all'udienza del 18 settembre 1996.
Conclusioni delle parti
19 Nella causa T-149/94 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 94/95,
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della fase precontenziosa del procedimento.
20 In questa prima causa, la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso,
- condannare la ricorrente alle spese.
21 Nella causa T-181/94 la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione 94/285,
- condannare l'Euratom a versarle una somma di 3 511 279,30 DM come risarcimento danni, con gli interessi al saggio del 6% annuo a decorrere dal 7 aprile 1994,
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle della fase precontenziosa del procedimento, nella parte in cui non sono state prese in considerazione nel contesto della domanda di risarcimento danni.
22 In questa seconda causa la convenuta conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso d'annullamento,
- dichiarare irricevibile la domanda di risarcimento danni o, in subordine, respingerla,
- condannare la ricorrente alle spese.
Ricorso T-149/94
23 La ricorrente deduce cinque motivi d'annullamento, cioè: trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento, nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato in tema di approvvigionamento, violazione del principio di proporzionalità e del principio della tutela della certezza del diritto, inosservanza delle norme di suddivisione delle competenze, inadempimento dell'obbligo di motivazione e sviamento di potere.
24 Con il primo e il secondo motivo si contesta la possibilità per l'Agenzia di chiedere informazioni integrative e di non prendere una decisione definitiva prima che l'incartamento sia completato, cioè prima che vi figurino le indicazioni minime richieste dall'art. 5 bis, lett. c), del regolamento.
25 Occorre esaminare insieme questi due motivi.
Il primo e il secondo motivo, relativi alla trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento ed alla violazione dei principi di proporzionalità e della certezza del diritto
1. Sintesi degli argomenti delle parti
26 La ricorrente sostiene in primo luogo che la decisione controversa contravviene all'art. 5 bis, lett. f), del regolamento. In forza di tale disposizione, l'Agenzia dovrebbe pronunciarsi stipulando il contratto sottopostole ovvero rifiutandone la stipulazione, entro un termine di dieci giorni lavorativi dalla data di ricezione del contratto. Secondo la ricorrente, l'Agenzia avrebbe dovuto adottare una decisione definitiva entro il 13 dicembre 1993, mentre lo ha fatto il 6 gennaio 1994, cioè quasi quattro settimane più tardi.
27 Non sarebbe sufficiente che l'Agenzia abbia inoltrato una richiesta di informazioni integrative nel termine prescritto per concluderne che essa si è pronunciata entro i termini.
28 Il potere discrezionale di chiedere informazioni integrative invocato dall'Agenzia in forza dell'art. 5 bis del regolamento sarebbe in contrasto con la finalità stessa della procedura semplificata da esso prevista. L'art. 5 bis definirebbe in modo completo ed esauriente i requisiti cui devono rispondere i contratti da stipulare. Ad ogni modo, l'Agenzia dovrebbe chiedere in modo sufficientemente sollecito le informazioni ritenute necessarie al fine di consentire alle parti contraenti di fornirle entro il termine di dieci giorni lavorativi.
29 D'altra parte, sin dal 29 novembre 1993 l'Agenzia avrebbe avuto a disposizione tutte le informazioni richieste dall'art. 5 bis del regolamento. La ricorrente rileva che l'art. 5 bis, lett. c), punto 5, del detto articolo consente che il contratto sottoposto non contenga le indicazioni del paese di origine delle materie da consegnare purché il fornitore s'impegni nei confronti dell'utilizzatore e dell'Agenzia a comunicare loro il paese di origine prima della consegna. Essa afferma che questa condizione è stata rispettata nel contratto di cui è causa.
30 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che era sproporzionato esigere indicazioni ulteriori in quanto l'Agenzia non avrebbe comunque firmato il contratto se non escludendo la possibilità che l'uranio provenisse dalla CSI. Inoltre, il ritardo nell'emanazione della decisione si sarebbe protratto oltre quanto necessario per il completamento del fascicolo. La ricorrente addebita alla Commissione di averle imposto, approvando la richiesta di informazioni integrative formulata dall'Agenzia, una procedura dalla durata imprevedibile. L'Agenzia non potrebbe essere autorizzata a procrastinare ad libitum il termine ed a ritardare quindi in modo arbitrario le decisioni relative alla stipulazione dei contratti. In tale contesto la ricorrente contesta alla Commissione l'inosservanza del principio di legalità dell'amministrazione in combinato disposto con il principio della certezza del diritto.
31 La convenuta asserisce che il dettato dell'art. 5 bis, lett. c), del regolamento, che riguarda i casi normali, richiede, nell'interesse di una rapida conclusione della procedura, solo talune indicazioni minime che in casi particolari possono dover essere integrate. L'art. 55 del Trattato conferisce espressamente all'Agenzia il diritto di chiedere le informazioni necessarie per l'esercizio del diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura.
32 Il termine da applicare avrebbe cominciato a decorrere solo alla data in cui l'Agenzia avrebbe ricevuto le informazioni integrative. Sarebbe difficilmente compatibile con i principi dello Stato di diritto che, per rispettare il detto termine, l'Agenzia debba rinunciare ad informazioni integrative necessarie e rifiutare la stipulazione del contratto. Ad ogni modo, il termine di dieci giorni non costituirebbe un termine tassativo di decadenza bensì un termine amministrativo che l'Agenzia stessa si sarebbe imposta.
33 La comunicazione a posteriori del paese di origine sarebbe ammissibile solo se il fornitore non potesse produrre tale informazione al momento della stipula del contratto. Ora, sin da tale momento, la BNFL sarebbe stata al corrente dell'origine prevista del prodotto, poiché la detta impresa ha comunicato all'Agenzia la relativa informazione il giorno successivo alla richiesta in tal senso e poiché un'offerta come quella presentata dalla BNFL, che proponeva un prezzo e un termine preciso di fornitura, poteva solamente essere fatta da un'impresa che avesse un'idea precisa dell'origine del materiale da consegnare e dei termini del contratto concluso a monte.
2. Giudizio del Tribunale
34 L'art. 5 bis, lett. c), del regolamento dispone:
«il contratto di fornitura comprenderà almeno le seguenti indicazioni:
(...)
5. il paese di origine delle materie da fornire. Qualora non possa fornire tale indicazione all'atto della stipulazione del contratto, il fornitore deve impegnarsi, nei confronti dell'utilizzatore e dell'Agenzia, a comunicare in seguito il paese di origine di ogni fornitura parziale,
(...)».
35 L'origine geografica delle materie da fornire occupa pertanto una collocazione centrale fra gli elementi di un contratto di fornitura che devono essere comunicati all'Agenzia nell'ambito dell'applicazione dell'art. 5 bis del regolamento. Infatti, la conoscenza dell'origine geografica delle forniture da parte dell'Agenzia è indispensabile per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti ricercata dalla politica di approvvigionamento attuata, come confermerà l'esame del ricorso T-181/94 (v. in particolare punti 92-94 infra).
36 Inoltre, dal dettato stesso del citato art. 5 bis, lett. c), del regolamento emerge chiaramente che una comunicazione successiva del paese di origine è ammissibile solo se il fornitore non poteva produrre tale informazione all'atto della stipulazione del contratto.
37 Ora, nel caso di specie, risulta che la ricorrente e il suo fornitore avevano almeno implicitamente convenuto che le materie sarebbero provenute dalla CSI. Infatti, la BNFL ha comunicato la probabile origine dell'uranio all'Agenzia entro un giorno dalla richiesta di informazioni. Inoltre, come ha giustamente sostenuto la Commissione, un'offerta come quella presentata dalla BNFL, che proponeva un prezzo e un termine precisi per la fornitura, poteva essere fatta unicamente da un'impresa che avesse un'idea precisa della provenienza del prodotto da consegnare e dei termini del contratto concluso a monte. Del resto, come la ricorrente ha riconosciuto in udienza, il prezzo pattuito fra le parti era talmente basso da far ritenere verosimile a qualunque operatore economico del settore che le materie sarebbero state originarie della CSI. Infine, è ragionevole presumere che un operatore economico prudente si informi sulla provenienza dell'uranio oggetto di un contratto di fornitura.
38 Non avendo indicato nel contratto di fornitura l'origine geografica dell'uranio, benché fosse stata per lo meno implicitamente pattuita fra le parti, la ricorrente è stata essa stessa l'origine delle difficoltà amministrative incontrate dall'Agenzia per pronunciarsi. Pertanto non aveva il diritto di avvalersi dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento che prevede una procedura accelerata imponendo all'Agenzia di pronunciarsi entro dieci giorni lavorativi nei casi in cui non vi siano problemi.
39 Il Tribunale osserva invece che nel caso di specie l'Agenzia aveva il diritto, prima della scadenza del termine stabilito dall'art. 5, lett. f), del regolamento, di chiedere alle parti di completare l'incartamento comunicandole l'origine delle materie da consegnare. Infatti, né l'art. 5 bis, lett. f), del regolamento né il Trattato ostavano ad una richiesta del genere, che era anzi giustificata nella fattispecie.
40 Dagli atti di causa emerge che l'Agenzia ha emanato la decisione il 6 gennaio 1994, cioè il decimo giorno lavorativo a decorrere dal 14 dicembre 1993, data in cui ha ricevuto l'informazione richiesta. Un termine del genere era ragionevole e non integrava trasgressione dell'art. 5 bis, lett. f), del regolamento né violazione dei principi di proporzionalità e di certezza del diritto invocati dalla ricorrente.
41 Ne consegue che il primo e il secondo motivo devono essere respinti.
Sul terzo motivo, concernente l'inosservanza delle norme di suddivisione delle competenze
42 La ricorrente non ha sviluppato il terzo motivo concernente la trasgressione delle norme di ripartizione delle competenze.
43 Non occorre pertanto pronunciarsi sulla fondatezza di tale motivo.
Sul quarto motivo, concernente l'inadempimento dell'obbligo di motivazione
1. Sintesi degli argomenti delle parti
44 La ricorrente sostiene che la decisione controversa non contiene nessun argomento che giustifichi il differimento del dies a quo del termine impartito all'Agenzia. L'obbligo di motivazione sarebbe stato altresì trasgredito a causa delle contraddizioni e dell'inconsistenza degli argomenti dell'Agenzia e della Commissione. Quest'ultima non avrebbe fra l'altro precisato perché le informazioni chieste dall'Agenzia e da essa ritenute essenziali per prendere la sua decisione non potessero essere richieste entro il termine stabilito dal regolamento. Inoltre, la Commissione non si sarebbe pronunciata su taluni punti di grande rilevanza invocati dalla ricorrente prima di emanare la decisione controversa.
45 La convenuta asserisce che né l'Agenzia né essa stessa hanno lasciato la ricorrente nell'incertezza in ordine alla motivazione delle decisioni. Il complesso della corrispondenza e delle decisioni conterrebbe una motivazione coerente da cui la ricorrente avrebbe potuto dedurre senza difficoltà i motivi essenziali dell'atteggiamento dell'Agenzia e della Commissione.
2. Giudizio del Tribunale
46 Stando ad una giurisprudenza consolidata, nell'ambito del Trattato CE, in primo luogo, in forza dell'art. 190 di quest'ultimo, la motivazione di un atto deve fare apparire, in forma chiara e non equivoca, l'argomentazione dell'autorità comunitaria da cui emana l'atto impugnato, al fine di consentire agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, per tutelare i loro diritti, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo e, in secondo luogo, la portata dell'obbligo di motivazione si valuta in relazione al suo contesto (sentenza del Tribunale 24 aprile 1996, cause riunite T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 e T-234/94, Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, Racc. pag. II-247, punto 140).
47 L'art. 162 del Trattato CEEA, relativo all'obbligo di motivazione, è in sostanza identico all'art. 190 del Trattato CE. La sua interpretazione dev'essere analoga a quella di quest'ultima disposizione.
48 Nel caso di specie, la Commissione ha chiarito nel decimo `considerando' della decisione 94/95:
«(...) La conoscenza dell'origine delle materie da parte dell'Agenzia assume un'importanza particolare nella situazione attuale del mercato mondiale dell'uranio naturale, caratterizzata da un notevole aumento delle forniture di uranio, provenienti dalla CSI, a prezzi non collegati al costo di produzione in un'economia di mercato (...) Tali forniture rischiano di mettere a repentaglio la diversificazione delle fonti di approvvigionamento e conseguentemente l'obiettivo di un regolare ed equo approvvigionamento (...) Per tali motivi, l'Agenzia (...) vigila per garantire che la Comunità non divenga dipendente, al di là di limiti ragionevoli, da una qualsiasi fonte specifica di approvvigionamento e che l'acquisizione di materie nucleari provenienti dalla CSI avvenga a prezzi collegati a quelli di mercato».
49 Essa ha osservato che la KLE aveva già acquistato in precedenza rilevanti quantitativi di uranio naturale proveniente dalla CSI. Essa ha poi sottolineato che «le indicazioni elencate nell'articolo 5 bis, lettera c), del regolamento dell'Agenzia costituiscono soltanto indicazioni minime» e ne ha concluso che «l'Agenzia era legittimata a completare il proprio incartamento» (undicesimo `considerando' della decisione 94/95). Infine ha chiarito che il termine aveva cominciato a decorrere il giorno dopo la data in cui l'Agenzia aveva ricevuto l'informazione integrativa richiesta e che scadeva il giorno in cui l'Agenzia ha infine emanato la decisione (dodicesimo e tredicesimo `considerando').
50 La motivazione della decisione 94/95 illustra pertanto chiaramente e in modo non equivoco l'iter logico seguito.
51 Ne consegue che il quarto motivo non può essere accolto.
Sul quinto motivo, relativo allo sviamento di potere
1. Sintesi degli argomenti delle parti
52 A sostegno del motivo di sviamento di potere, la ricorrente afferma in sostanza che l'Agenzia e la Commissione non disponevano di nessun margine discrezionale, bensì avevano l'obbligo di concludere il contratto loro sottoposto dalla ricorrente nell'ambito della procedura semplificata di cui all'art. 5 bis del regolamento.
2. Giudizio del Tribunale
53 La nozione di sviamento di potere ha una portata ben precisa nel diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa esercita i suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui le sono stati conferiti. A tal riguardo, secondo una giurisprudenza costante, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenza Industrias Pesqueras Campos e a./Commissione, citata, punto 168).
54 La ricorrente non ha in alcun modo provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello dell'attuazione della politica di approvvigionamento.
55 Pertanto, anche il quinto motivo dev'essere respinto.
56 Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il ricorso nella causa T-149/94 dev'essere respinto.
Ricorso T-181/94
Sulla domanda d'annullamento
57 La ricorrente deduce cinque motivi d'annullamento, rispettivamente relativi alla trasgressione dell'art. 5 bis del regolamento nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato dedicate all'approvvigionamento, all'inosservanza dei principi generali del diritto comunitario, all'infrazione delle norme di ripartizione delle competenze, alla violazione dell'obbligo di motivazione e allo sviamento di potere.
1. Sul primo motivo, concernente la trasgressione dell'art. 5 bis del regolamento nonché delle disposizioni del capo 6 del Trattato dedicate all'approvvigionamento
58 Il primo motivo è diviso in quattro parti che verranno esaminate qui di seguito.
59 La prima parte del primo motivo, inerente alla trasgressione dell'obbligo dell'Agenzia di concludere il contratto conformemente all'art. 5 bis del regolamento, e la seconda parte del primo motivo, volta a far dichiarare che la politica di approvvigionamento, come definita e applicata nel caso di specie, contravviene agli artt. 61, primo comma, 60 e 65, primo comma, nonché agli artt. 52, n. 2, e 64 del Trattato, contestano ambedue la possibilità di derogare al criterio dell'offerta e della domanda nell'esercizio del diritto esclusivo di stipulare contratti di fornitura di uranio.
60 Occorre pertanto analizzarli congiuntamente.
Sulla prima e seconda parte del primo motivo: trasgressione dell'obbligo dell'Agenzia di stipulare il contratto conformemente all'art. 5 bis del regolamento e trasgressione degli artt. 61, primo comma, 60 e 65, primo comma, nonché degli artt. 52, n. 2, e 64 del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
61 La ricorrente sostiene che il principio dell'economia di mercato dev'essere rispettato dall'Agenzia nell'esercizio dei suoi poteri. Essa richiama l'attenzione sulle conclusioni dell'avvocato generale Roemer nella causa 7/71, sentenza della Corte 14 dicembre 1971, Commissione/Francia (Racc. pag. 1003, in particolare pag. 1032), in cui è stato chiarito che la disciplina dell'approvvigionamento costituisce un compromesso fra le tendenze dirigistiche e talune tendenze favorevoli all'economia di mercato. Essa sottolinea che, a causa degli artt. 60 e 65 del Trattato, il principio del raffronto dell'offerta e della domanda si applica a prescindere dall'origine dell'uranio.
62 Poiché si tratta di un mercato nel quale l'offerta è eccedentaria ed è quindi dominata dagli acquirenti, il procedimento di raffronto previsto dall'art. 60 del Trattato sarebbe troppo complicato, e si spiegherebbe quindi l'adozione del procedimento semplificato di cui all'art. 5 bis del regolamento. La Commissione avrebbe ignorato il collocamento di quest'ultima disposizione nel sistema del capo del Trattato relativo all'approvvigionamento. L'obiettivo del detto procedimento semplificato, e cioè il mantenimento dei contatti diretti fra gli utenti e i produttori, perderebbe qualunque significato se l'Agenzia avesse il diritto di negare la stipulazione dei contratti sottoposti alla sua firma conformemente al regolamento.
63 Di conseguenza, nell'ambito del detto procedimento l'Agenzia non avrebbe nessun margine discrezionale. Il diniego di stipulazione potrebbe essere ipotizzabile solo alla luce delle condizioni generali elencate nel regolamento. La competenza dell'Agenzia sarebbe infatti ridotta all'osservazione della situazione del mercato, come risulta dal terzo `considerando' del citato regolamento dell'Agenzia 15 luglio 1975, che ha inserito l'art. 5 bis nel regolamento 5 maggio 1960, nonché all'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di informazione che incombe alle parti in forza del detto articolo. Avendo inserito nel contratto una clausola restrittiva, benché esso fosse conforme al regolamento, l'Agenzia avrebbe travalicato la sua competenza, cosa che la Commissione avrebbe dovuto riconoscere.
64 La ricorrente aggiunge che le norme del Trattato non consentono all'Agenzia di istituire e attuare una politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento, di fissare le quote e quindi di limitare la scelta della provenienza dell'uranio.
65 L'offerta sovrabbondante di uranio naturale sul mercato non sarebbe dovuta solo agli Stati dell'ex Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche (in prosieguo: l'«URSS»), ma anche al fatto che rilevanti scorte di uranio sarebbero state immesse nel mercato in Occidente. La ricorrente trova ovvio che in caso di sovrabbondanza d'offerta la produzione effettiva, proveniente da miniere ad alto costo di sfruttamento, subisca un calo. Eppure tale situazione non corrisponderebbe a un «deficit strutturale» poiché occorrerebbe tener conto, come criterio, non della produzione effettiva, che costituirebbe solo un'immagine istantanea della situazione, bensì della capacità di produzione disponibile. La produzione potrebbe essere incrementata globalmente, riducendo a zero il «deficit strutturale». Il notevole calo dei prezzi durante i periodi caratterizzati da un eccesso di offerta sarebbe il sintomo di un mercato che reagisce in modo sensibile.
66 In forza dell'art. 61, primo comma, del Trattato, l'Agenzia avrebbe l'obbligo di principio di soddisfare tutte le ordinazioni nei termini risultanti dal raffronto della domanda e dell'offerta come previsto dagli artt. 60 e 65, primo comma, sempreché non si frappongano ostacoli giuridici o materiali alla loro esecuzione. Quest'ultima restrizione, che costituirebbe una deroga, dovrebbe pertanto essere interpretata in senso stretto. La Commissione avrebbe commesso un errore giuridico affermando, con riferimento alla sua politica di approvvigionamento, che sussisteva un ostacolo giuridico senza aver accertato se nel caso di specie sussistesse concretamente un ostacolo ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato.
67 L'origine geografica dell'uranio da consegnare non costituirebbe un ostacolo giuridico o materiale ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato. Solo l'eccezione di cui all'art. 65, secondo comma, del Trattato conferirebbe all'Agenzia il diritto di determinare l'origine geografica dell'uranio da consegnare. Ai sensi di questa disposizione l'Agenzia può determinare l'origine purché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione. Ora, l'Agenzia non avrebbe proposto alla ricorrente un contratto così favorevole come quello oggetto della controversia.
68 La ricorrente sostiene del resto che l'Agenzia non ha il diritto di intervenire nella formazione del prezzo. Ai sensi dell'art. 67 del Trattato sarebbe possibile contestare il prezzo negoziato nel corso del procedimento semplificato solo alle condizioni previste dal Trattato. Le eccezioni potrebbero essere rinvenute negli artt. 68 e 69 del Trattato. Non sarebbe neanche necessario esaminare se sussistano i presupposti per l'applicazione dell'art. 68, primo comma, relativo alle pratiche di prezzi volte ad assicurare a determinati utilizzatori una posizione di privilegio, perché l'Agenzia non avrebbe comunque nessuna competenza per negare la stipulazione del contratto in forza dell'art. 68. Infatti, ai sensi del secondo e terzo comma di tale articolo, l'Agenzia avrebbe al massimo la possibilità di segnalare la pratica alla Commissione, che sarebbe l'unica ad avere il diritto di intervenire. Il diritto di fissare i prezzi competerebbe unicamente al Consiglio ai sensi dell'art. 69 del Trattato.
69 Secondo la ricorrente l'accordo commerciale cui si è riferita la convenuta, firmato il 18 dicembre 1989 e stipulato in forza della decisione della Commissione 27 febbraio 1990, 90/117/Euratom, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, di un accordo tra la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica (GU L 68, pag. 2; in prosieguo: l'«accordo commerciale»), non può giustificare un intervento nella formazione dei prezzi. In primo luogo, l'art. 14 dell'accordo commerciale non ha efficacia immediata in quanto non sarebbe sufficientemente chiaro e preciso e concederebbe alle istituzioni comunitarie un margine discrezionale. In secondo luogo, non si tratterebbe di una eccezione prevista dal Trattato ai sensi dell'art. 67 che consenta un intervento in materia di prezzi. Del resto, anche nell'ambito dell'art. 64 del Trattato, che dispone che l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo, l'art. 14 dell'accordo commerciale non consentirebbe una fissazione di prezzi minimi poiché a tal fine occorrerebbe eludere il diritto esclusivo del Consiglio di fissare i prezzi, stabilito dall'art. 69, primo comma, del Trattato. L'Agenzia non potrebbe quindi fondarsi su tale disposizione per negare un'offerta a prezzi da essa considerati non conformi a quelli del mercato, salvo qualora vi fosse autorizzata in forza del sistema di competenze del Trattato, cosa che non si verificherebbe nella specie.
70 Nel caso di specie, il prezzo effettivo dei concentrati di uranio naturale (in prosieguo: l'«U3O8») sarebbe stato di 20,86 USD al chilogrammo - o 8,02 USD per libbra -, tenuto conto degli interessi e dei costi di conversione. Tale prezzo sarebbe stato paragonabile ai costi di produzione puri delle miniere di uranio occidentali più produttive. Esso si sarebbe situato fra i prezzi dei mercati puntuali dell'uranio originario della CSI e quelli dell'uranio non originario della CSI.
71 La ricorrente contesta l'affermazione della Commissione secondo cui, se si fosse autorizzato la ricorrente a rifornirsi nuovamente di uranio proveniente dalla CSI, le si sarebbe garantita una posizione privilegiata, cosa che avrebbe costituito un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato. Infatti, tenuto conto della libertà concessa agli utilizzatori di negoziare i contratti di fornitura con un produttore di loro scelta e tenuto conto dell'offerta eccedentaria di uranio, la possibilità di accesso alle risorse sarebbe stata la stessa per tutti gli utilizzatori.
72 La convenuta ribatte che il regolamento è sempre soggetto alle disposizioni del Trattato. Essa osserva che nella citata sentenza Commissione/Francia (punto 43), la Corte ha dichiarato che «il fatto che la situazione di mercato abbia potuto rendere meno necessario, per un determinato periodo, il ricorso alle modalità di approvvigionamento contemplate dal Trattato, non è comunque sufficiente a privare della loro forza obbligatoria le disposizioni ad esse afferenti». La convenuta sottolinea che il diritto esclusivo di stipulare i contratti che compete all'Agenzia ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. b), del Trattato comprende il diritto di negare la stipulazione. Tale diritto di diniego comprenderebbe, come provvedimento meno rigoroso, il potere di autorizzare la conclusione del contratto assoggettandolo a precise condizioni.
73 Prima di applicare l'art. 65, primo comma, del Trattato che fa rinvio al procedimento di raffronto delle offerte e delle domande previsto dall'art. 60 del medesimo, occorrerebbe accertare l'insussistenza di ostacoli giuridici all'esecuzione delle ordinazioni ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato. Siffatta analisi sarebbe contenuta nel ventunesimo `considerando' della decisione 94/285. L'art. 61, primo comma, non configurerebbe del resto una deroga bensì obbligherebbe l'Agenzia ad esaminare ogni ordinazione e a controllare che alla sua esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
74 In primo luogo, la Commissione sottolinea la politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità nel settore dell'energia che è stata enunciata nella risoluzione del Consiglio 16 settembre 1986, 86/C 241/01, relativa a nuovi obiettivi comunitari di politica energetica per il 1995 e alla convergenza delle politiche degli Stati membri (GU C 241, pag. 1; in prosieguo: la «risoluzione del Consiglio»).
75 Essa sottolinea il rapido incremento del volume delle forniture della CSI verificatosi dal 1990 (1989: 0 tonnellate, 1990: 600 tonnellate, 1991: 2 100 tonnellate, 1992: 3 100 tonnellate).
76 Essa osserva altresì che il prezzo delle materie nucleari provenienti dalla CSI è stato estremamente ridotto sino a recenti sviluppi, successivi alla fattispecie in parola.
77 Tenuto conto dello sviluppo delle esportazioni in provenienza dalla CSI, occorrerebbe applicare un grado ammissibile di dipendenza nei confronti di forniture di tale origine. Tale grado dovrebbe essere determinato a seconda, in particolare, delle capacità esistenti di produzione a lungo termine della CSI. Poiché quest'ultima rappresenta circa il 25% della produzione mondiale di uranio, l'Agenzia avrebbe considerato tale percentuale come limite superiore della dipendenza ammissibile rispetto alle forniture provenienti dalla CSI.
78 In secondo luogo, la Commissione afferma che un accordo concluso ai sensi dell'art. 64 o dell'art. 101, secondo comma, del Trattato può costituire un ostacolo ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato. Essa si riferisce nel caso di specie all'accordo commerciale fondato sull'art. 101, secondo comma, del Trattato.
79 Essa osserva che ai sensi dell'art. 6 dell'accordo commerciale «salvo disposizioni contrarie del presente accordo, il commercio e la cooperazione commerciale tra le parti contraenti vengono effettuati conformemente alle loro rispettive discipline» e che conformemente all'art. 14 del medesimo accordo gli «scambi di merci fra le parti contraenti vengono effettuati a prezzi connessi a quelli del mercato». Essa conclude che ai sensi dell'art. 64 del Trattato, in combinato disposto con queste ultime due disposizioni, spetta all'Agenzia garantire che le forniture nella Comunità di materie nucleari provenienti dalla CSI siano effettuate a prezzi collegati a quelli del mercato. L'accordo commerciale non fisserebbe quote d'importazione ma sarebbe volto a promuovere i principi dell'economia di mercato nella CSI nonché lo sviluppo graduale e la diversificazione degli scambi nel settore nucleare.
80 In terzo luogo, la convenuta sostiene che l'art. 65, secondo comma, del Trattato non può essere applicato al caso di specie in quanto nessuna origine geografica delle forniture è stata determinata dall'Agenzia.
81 Per quanto riguarda l'argomento relativo alle disposizioni del Trattato in tema di prezzi, la convenuta ribatte che l'art. 67 del Trattato riguarda il caso normale della formazione dei prezzi. Tuttavia, non sarebbe affatto vietato alla Comunità difendersi contro forniture a prezzi rovinosi in provenienza da paesi terzi, in particolare concludendo accordi di diritto internazionale pubblico. Il divieto di pratiche discriminatorie in materia di prezzi di cui all'art. 68 riguarderebbe esclusivamente i produttori della Comunità, che sarebbero gli unici operatori cui potrebbero essere imposti obblighi giuridici ai sensi dell'art. 67 del Trattato.
82 Per quanto riguarda il livello dei prezzi, la convenuta ritiene eccezionalmente basso il prezzo di 22 USD per chilogrammo d'uranio UF6. Detratti i costi di conversione, il prezzo ammonterebbe solo a 18 USD per chilogrammo - o 6,93 USD per libbra - di U3O8.
83 La convenuta sostiene che contratti su quantitativi a prezzi estremamente ridotti provenienti dalla CSI sono stati autorizzati nell'interesse degli utenti. Essa chiarisce che questi ultimi provvedono di norma al loro fabbisogno di base nell'ambito di contratti pluriennali ma possono altresì provvedere a necessità singole, sino a circa il 10% del fabbisogno annuo, ricorrendo al mercato delle operazioni singole. Ora, la ricorrente avrebbe coperto più del 150% del suo fabbisogno annuo acquistando su tale mercato materie provenienti dalla CSI.
84 Una violazione, a favore di singoli utilizzatori, dei principi della politica di approvvigionamento della Comunità conferirebbe ai detti utilizzatori una posizione privilegiata ai sensi dell'art. 52, n. 2, lett. a), del Trattato in quanto otterrebbero, rispetto ai loro concorrenti, prezzi e vantaggi concorrenziali inammissibili.
- Giudizio del Tribunale
85 Occorre esaminare il sistema di approvvigionamento istituito dal capo 6 del Trattato alla luce degli obiettivi assegnati alla Comunità. Al riguardo, risulta dall'economia del Trattato che il compito dell'Agenzia consiste nel garantire uno degli obiettivi essenziali che il Trattato assegna alla Comunità, all'art. 2, lett. d), vale a dire la sicurezza dell'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse sancito all'art. 52, n. 1, del Trattato. Ciò risulta chiaramente dall'art. 52, n. 2, lett. b), del Trattato, che istituisce espressamente a tal fine questo organo specializzato, conferendogli, in via di principio, diritti esclusivi per garantire l'approvvigionamento regolare ed equo degli utilizzatori della Comunità in minerali e in combustibili nucleari provenienti tanto dalla Comunità quanto da paesi terzi. Infatti, il regime di approvvigionamento deve essere attuato, in virtù di questa disposizione, dall'Agenzia, che dispone, per adempiere il suo compito, di un diritto di opzione sui minerali, materie grezze e materiali fissili speciali prodotti sui territori degli Stati membri, così come del diritto esclusivo di concludere contratti relativi alla fornitura di questi prodotti provenienti dall'interno o dall'esterno della Comunità (v. sentenza del Tribunale 15 settembre 1995, cause riunite T-458/93 e T-523/93, ENU/Commissione, Racc. pag. II-2459, punto 57).
86 In particolare, il procedimento semplificato istituito dall'art. 5 bis del regolamento non priva l'Agenzia dei suoi diritti esclusivi (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 73). Anche nell'ambito del procedimento semplificato l'Agenzia ha quindi il diritto di opporsi ad un contratto che potrebbe pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato.
87 Del resto, il principio del raffronto dell'offerta e della domanda deve essere rispettato in via generale all'atto dell'esercizio del diritto esclusivo dell'Agenzia di stipulare contratti di fornitura. Tale obbligo di principio risulta in particolare dagli artt. 60 e 65, primo comma, del Trattato relativi al sistema di raffronto, dall'art. 67 del Trattato, ai sensi del quale i prezzi risultano da tale raffronto, nonché dall'art. 65, secondo comma, il quale prevede che, se l'Agenzia determina l'origine geografica delle forniture provenienti dall'esterno della Comunità, essa è tenuta a garantire all'utilizzatore condizioni per lo meno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione.
88 Il Trattato prevede però una precisa eccezione al rispetto della legge dell'offerta e della domanda. In forza dell'art. 61, primo comma, del Trattato, l'Agenzia ha l'obbligo di soddisfare tutte le ordinazioni «sempreché alla loro esecuzione non si frappongano ostacoli giuridici o materiali». Come giustamente sostenuto dalla convenuta, l'Agenzia deve pertanto accertare in ogni caso se all'esecuzione dell'ordinazione si frappongano ostacoli giuridici o materiali.
89 Nel caso di specie, la convenuta ha fatto valere l'esistenza di tre ostacoli di questo tipo, e cioè in primo luogo quello risultante dagli imperativi della politica di diversificazione delle fonti di approvvigionamento esterne, in secondo luogo, quello relativo al livello di prezzi derivante dall'accordo commerciale e, in terzo luogo, quello derivante dall'obbligo di garantire la parità di accesso alle risorse.
90 A questo proposito si deve ricordare anzitutto che, trattandosi di decisioni in materia di politica economica e commerciale, così come di politica nucleare, l'Agenzia dispone di un ampio potere discrezionale nell'esercizio delle sue competenze. Ciò considerato, il controllo del Tribunale deve in ogni caso limitarsi all'errore manifesto di valutazione e allo sviamento di potere (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 67).
91 Per quanto riguarda il primo ostacolo, la Commissione ritiene che i prezzi proposti nella CSI siano talmente bassi da indurre gli utilizzatori comunitari a provvedere al loro fabbisogno avvalendosi il più possibile di materie nucleari originarie della CSI. Essa afferma che qualora venissero ammesse importazioni illimitate in provenienza dalla CSI le imprese comunitarie diverrebbero dipendenti da questa fonte di approvvigionamento. L'inconveniente sarebbe doppio. In primo luogo, le forniture continue a lungo termine non potrebbero essere garantite. In secondo luogo, le fonti alternative rischierebbero di scomparire. La Commissione ricorda che una politica di diversificazione è stata approvata dal Consiglio nella risoluzione 16 settembre 1986. Pertanto, il rischio che massicce importazioni di materie nucleari dalla CSI a prezzi notevolmente inferiori a quelli occidentali mettano a repentaglio la sicurezza di approvvigionamento nella Comunità configurerebbe un ostacolo ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato.
92 Il Tribunale osserva che l'Agenzia può legittimamente opporsi ad importazioni di materie nucleari che rischino di pregiudicare il perseguimento delle finalità del Trattato, vista in particolare la loro incidenza sulle fonti di approvvigionamento. Un simile rischio potrebbe venire considerato come un ostacolo giuridico che si frappone all'esecuzione di un'ordinazione, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 64). In altri termini, per garantire la diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne, l'Agenzia dispone del potere discrezionale di opporsi - esercitando il suo diritto esclusivo di concludere contratti di fornitura di minerali e di altri combustibili nucleari in modo da assicurare l'approvvigionamento secondo il principio dell'uguale accesso alle risorse, conformemente al compito affidatole dal Trattato - a talune importazioni di uranio che compromettano questa diversificazione (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 68).
93 Nel caso di specie, trattandosi dell'eventuale sussistenza di un pericolo per la sicurezza dell'approvvigionamento, non è stato contestato che il volume delle forniture della CSI importate nella Comunità ha subito un considerevole incremento dal 1990. La convenuta ha prospettato un deficit strutturale della produzione mondiale rispetto all'utilizzazione di uranio, ma la ricorrente lo ha contestato. Stando ad un grafico relativo alla produzione e al consumo dell'uranio naturale in Occidente dal 1994 al 2004, versato agli atti dalla ricorrente, la capacità di produzione nominale supererà la domanda nell'anno 2000. Tuttavia, si deve rilevare che stando al detto grafico, tra il 1994 e il 2000, la domanda supererà sempre la produzione.
94 Pertanto, nel momento in cui la Commissione ha emanato la decisione 94/285, non era escluso che la garanzia di un approvvigionamento regolare ed equo conforme all'art. 2, lett. d), del Trattato potesse essere posta a repentaglio qualora le importazioni di materie nucleari in provenienza dalla CSI venissero autorizzate per quantitativi illimitati e sostituissero per un certo tempo le forniture di altra origine, senza che forniture continue a lungo termine potessero essere garantite.
95 L'effettiva esistenza del primo ostacolo giuridico dedotto dalla Commissione è pertanto accertata.
96 Per quanto riguarda il secondo ostacolo, la Commissione sostiene che il sistema di approvvigionamento istituito dal Trattato è volto a garantire che le importazioni di materie nucleari nella Comunità vengano effettuate a prezzi collegati a quelli del mercato. L'applicazione di siffatto principio alle relazioni fra la Comunità e l'URSS, cui sono poi subentrati gli Stati della CSI, è stata sancita in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale.
97 Come ha osservato la convenuta, la Corte ha dichiarato che un accordo internazionale concluso dalla Comunità può conferire diritti e obblighi alle imprese.
98 Essa si è pronunciata in tal senso per quanto riguarda la convenzione relativa alla protezione fisica delle materie, degli impianti e dei trasporti nucleari (deliberazione 1/78 del 14 novembre 1978, Racc. pag. 2151, punto 36):
«I compiti che dovranno essere svolti dalla Comunità saranno essenzialmente quelli attinenti al regime dell'approvvigionamento e alla gestione del mercato comune nucleare (...). Le relative disposizioni del Trattato forniranno, accanto alle disposizioni della convenzione - la quale, se sarà stipulata dalla Comunità, costituirà parte integrante del diritto comunitario -, un adeguato fondamento giuridico per i necessari provvedimenti di attuazione».
99 Pertanto l'art. 14 dell'accordo commerciale fa parte del diritto comunitario. Inoltre, ai sensi dell'art. 64 del Trattato, l'Agenzia è tenuta ad operare, eventualmente, nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo.
100 Ora, al fine di accertare se l'art. 14 dell'accordo commerciale è stato correttamente applicato nel caso di specie dall'Agenzia e dalla Commissione, occorre esaminare i dati disponibili sui prezzi. Stando ad una tabella allegata alla relazione annuale dell'Agenzia per il 1993, il prezzo medio ha oscillato, dal 1990 al 1993, per forniture pluriennali a lungo termine fra 29,39 e 21,17 USD la libbra di U3O8 e per forniture su mercati di singole operazioni fra 9,68 e 9,05 USD la libbra di U3O8. Stando alla ricorrente, il prezzo effettivo previsto nel contratto era di 8,02 USD la libbra di U3O8 e, stando alla convenuta, era di soli 6,93 USD la libbra di U3O8. Tenuto conto del fatto che, come risulta dalla risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha tentato di provvedere, con il contratto di forniture di cui è causa, non a fabbisogni specifici bensì al fabbisogno di base per un periodo di quindici mesi, tale contratto, concluso ad un prezzo inferiore anche al prezzo medio praticato sui mercati delle operazioni singole, non era conforme al principio in forza del quale le forniture vengono effettuate a prezzi rapportati al mercato.
101 L'esistenza di un secondo ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato deve pertanto essere considerata accertata.
102 Quanto al terzo ostacolo alla conclusione del contratto che risulterebbe dall'obbligo di garantire il pari accesso alle risorse ed evitare che ad un utilizzatore venga conferita una posizione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti, si deve osservare che, se le importazioni devono essere limitate, l'applicazione di un limite di dipendenza ammissibile, stabilito sulla scorta della situazione del mercato, ad una percentuale massima del consumo di specifici utilizzatori, è giustificata al fine di garantire la parità di accesso alle risorse conformemente all'art. 52, n. 1, del Trattato.
103 L'Agenzia, nei limiti del suo ampio potere discrezionale, ha stabilito che il grado di dipendenza ammissibile corrisponde al massimo al 25%, tenendo conto in particolare delle capacità esistenti di produzione a lungo termine della CSI e del fatto che quest'ultima rappresentava circa il 25% della produzione mondiale.
104 Nel caso di specie, non è stato contestato che la ricorrente avesse già acquistato uranio in provenienza dalla CSI per quantitativi superiori a tale limite.
105 Pertanto la Commissione ha giustamente rilevato, a questo proposito, l'esistenza di un ostacolo giuridico ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato.
106 Va aggiunto che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le disposizioni particolari del Trattato in materia di prezzi, e cioè gli artt. 67-69, non possono essere interpretate nel senso che ostano all'applicazione dell'art. 61, primo comma, del Trattato perché l'Agenzia o la Commissione potrebbero intervenire sui prezzi negoziati nell'ambito del procedimento semplificato solo alle condizioni previste dagli artt. 68 o 69. Infatti, l'art. 61 è proprio volto a consentire all'Agenzia, qualora sussista un ostacolo giuridico o materiale, di qualunque tipo esso sia, all'esecuzione di un'ordinazione, di opporsi a quest'ultima derogando pertanto, se del caso, al principio del raffronto dell'offerta e della domanda che si applica in particolare in materia di prezzi ai sensi dell'art. 67. Del resto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l'Agenzia, aggiungendo al contratto una condizione relativa all'origine delle materie da consegnare, non ha affatto fissato il prezzo.
107 Per tutti i motivi sin qui illustrati, l'Agenzia non ha commesso un errore giuridico né un manifesto errore di valutazione negando la stipulazione del contratto di fornitura di cui è causa senza riserve e aggiungendo a tale contratto la condizione che l'uranio non provenisse dalla CSI.
108 La decisione della Commissione che conferma quella dell'Agenzia non può quindi essere dichiarata irregolare.
109 La prima e la seconda parte del primo motivo sono pertanto infondate e vanno respinte.
Sulla terza parte del primo motivo, relativa alla violazione degli obiettivi dell'art. 1 del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
110 La ricorrente ritiene che la decisione 94/285 sia in contrasto con il compito della Comunità, ai sensi dell'art. 1, secondo comma, del Trattato, di «contribuire, creando le premesse necessarie per la formazione e il rapido incremento delle industrie nucleari, all'elevazione del tenore di vita negli Stati membri e allo sviluppo degli scambi con gli altri paesi». La Commissione e l'Agenzia si sarebbero orientate unicamente sulla scorta degli interessi dei produttori e non avrebbero in realtà tenuto conto degli interessi degli utilizzatori. Inoltre, la politica dell'Agenzia gioverebbe in misura ridotta ai produttori ubicati all'interno della Comunità, che coprono solo il 20% del fabbisogno comunitario di uranio, ed agevolerebbe invece i produttori di taluni paesi terzi.
111 La convenuta afferma che se tutti gli utilizzatori di uranio naturale si rifornissero essenzialmente o completamente presso la CSI, la produzione comunitaria di uranio naturale crollerebbe nel giro di qualche anno in mancanza di una domanda sufficiente, cosa che sarebbe in contrasto con gli interessi della Comunità. Del resto, importazioni effettuate a prezzi non rapportati al mercato causerebbero un danno non solo alle imprese industriali che producono UF6 nella Comunità, ma anche a tutte le imprese la cui attività si trovi a monte di tale produzione.
112 Del resto, la Comunità non potrebbe permettersi di concedere a breve termine, a taluni paesi terzi e a detrimento di tutti gli altri, un accesso privilegiato al mercato comunitario che consentisse ai detti paesi terzi di accedere ad una posizione dominante e di escludere dal mercato controparti commerciali che vi operano da lunga data, ivi compresi paesi in via di sviluppo. Analogamente la Commissione dovrebbe combattere i pericoli risultanti dal fatto che dal punto di vista strutturale la domanda supera notevolmente le capacità di produzione.
- Giudizio del Tribunale
113 L'Agenzia cerca di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento e di garantire forniture continue agli utilizzatori comunitari. In particolare, è interesse dell'industria nucleare comunitaria che una fonte specifica di forniture non divenga troppo rilevante rispetto a fonti alternative. E' altresì nell'interesse della Comunità nel suo complesso e conforme allo scopo di sviluppo degli scambi con gli altri paesi che le importazioni vengano effettuate a prezzi di mercato, come risulta in particolare dall'art. 14 dell'accordo commerciale. Pertanto, come il Tribunale ha già dichiarato sopra, la decisione 94/285 corrisponde ai criteri della politica di approvvigionamento. Essa non è quindi in contrasto con il compito della Comunità.
114 Pertanto, la terza parte del primo motivo è infondata e va respinta.
Sulla quarta parte del primo motivo, relativa all'inosservanza delle norme di funzionamento del mercato comune dell'uranio naturale, in particolare degli artt. 2, lett. g), e 92 e seguenti del Trattato
- Sintesi degli argomenti delle parti
115 La ricorrente afferma che per quanto possibile, e in forza dei criteri di economia di mercato su cui è fondato il capo del Trattato relativo all'approvvigionamento, dev'essere garantita agli operatori economici la libertà di approvvigionarsi liberamente presso un fornitore di loro scelta stabilito in un altro Stato membro. Tale libertà verrebbe tutelata dagli artt. 2, lett. g), e 92 e seguenti del Trattato. Dato che il contratto di fornitura di cui è causa era meramente intracomunitario, nel caso di specie sarebbe stata lesa la predetta libertà.
116 La convenuta ritiene che l'argomento della ricorrente a tale proposito sia altresì infondato.
- Giudizio del Tribunale
117 La libertà dell'impresa di approvvigionarsi presso un fornitore di sua scelta stabilito in un altro Stato membro deve esplicarsi entro i limiti definiti dal Trattato e sopra illustrati, ed in particolare in modo che la sicurezza dell'approvvigionamento non venga posta a repentaglio. Nel caso di specie, il contratto della ricorrente ha incontrato taluni ostacoli giuridici i quali, ai sensi dell'art. 61, primo comma, del Trattato, limitano la detta libertà. Infatti, il fornitore della ricorrente, pur essendo un'impresa stabilita nella Comunità, aveva solo una funzione di intermediario poiché le materie da fornire erano originarie della CSI.
118 Alla luce di tali considerazioni, anche la quarta parte del primo motivo dev'essere respinta.
2. Sul secondo motivo, concernente la trasgressione del principio della certezza del diritto nonché dei principi di uguaglianza e di proporzionalità
Sintesi degli argomenti delle parti
119 La ricorrente deduce anzitutto la trasgressione del principio della certezza del diritto. L'Agenzia si sarebbe comportata in modo non trasparente, in quanto avrebbe chiarito i criteri di decisione solo nell'ambito della presente controversia. Essa non avrebbe rispettato il diritto in quanto non avrebbe agito conformemente ad una normativa e a criteri trasparenti.
120 La ricorrente lamenta poi la trasgressione del principio di uguaglianza, in connessione con i criteri di valutazione adottati dall'Agenzia e dalla Commissione. Essa sottolinea che la sicurezza dell'approvvigionamento dev'essere valutata con riferimento alla situazione dell'utilizzatore finale di ogni fonte di energia. Ora, dal punto di vista dell'approvvigionamento di energia elettrica, gli utilizzatori finali non dipenderebbero dalla ricorrente. Infatti, la produzione di energia elettrica in Germania sarebbe legata all'energia nucleare solo in misura ridotta. La sicurezza dell'approvvigionamento di uranio naturale avrebbe per i clienti della ricorrente minor rilievo di quanto non ne avrebbe per i clienti di un'impresa che provvedesse, mediante l'energia nucleare, al fabbisogno fondamentale di energia elettrica di un intero paese.
121 La ricorrente prospetta infine una trasgressione del principio di proporzionalità. A suo parere lo scopo di diversificazione potrebbe essere perseguito, pur mantenendo la concorrenza sul mercato comunitario, anche tramite l'art. 65, secondo comma, del Trattato. Inoltre gli artt. 70 e 72 del Trattato stabilirebbero competenze che non pregiudicano i diritti degli utilizzatori comunitari e consentono alla Commissione o al Consiglio di perseguire le finalità dell'Agenzia che essi ritengano corrette.
122 La convenuta contesta la censura di mancanza di trasparenza. La ricorrente avrebbe necessariamente dovuto conoscere tutte le condizioni fondamentali della politica di diversificazione dell'approvvigionamento.
123 Per quanto riguarda la seconda censura, relativa alla trasgressione del principio di uguaglianza, la convenuta considera infondati gli argomenti della ricorrente. Inoltre, a prescindere dalla quota di energia elettrica di origine nucleare nell'approvvigionamento su scala nazionale, nel caso di specie sarebbe il comportamento della ricorrente che, se diventasse la norma, pregiudicherebbe i produttori comunitari di uranio naturale e minaccerebbe, a medio o a lungo termine, a causa dell'insostenibile intensificazione della dipendenza rispetto agli Stati della CSI, la sicurezza di approvvigionamento di tutta la Comunità nel settore dell'energia nucleare.
124 La convenuta ritiene di non aver neppure trasgredito il principio di proporzionalità. Lo sviluppo di una sana concorrenza che persegua gli scopi della Comunità imporrebbe che vengano disattese le offerte a prezzi non rapportati al mercato.
Giudizio del Tribunale
125 Per quanto riguarda la censura inerente al principio della certezza del diritto, si deve rilevare che i testi normativi su cui si è fondata l'Agenzia, e cioè la risoluzione del Consiglio, la quale definisce, al punto 5, lett. a), secondo trattino, la finalità di diversificazione geografica delle fonti di approvvigionamento esterne della Comunità, e l'accordo commerciale, il cui art. 14 esige che i prezzi siano rapportati al mercato, sono stati ambedue pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il principio della parità di accesso alle risorse è stato sancito dall'art. 52, n. 1, del Trattato stesso.
126 Inoltre, nella relazione annuale dell'Agenzia per l'anno 1992 (v. il quadro generale della situazione dell'approvvigionamento nella Comunità) è stato rilevato che le importazioni di uranio naturale in provenienza della CSI costituivano circa il 25% del fabbisogno comunitario netto e che erano già stati conclusi contratti per future consegne di ingenti quantitativi provenienti da tale fonte. Il livello delle forniture di materie originarie della CSI era considerato come critico dall'Agenzia e dalla Commissione in quanto, se la tendenza osservata a partire dal 1990 avesse dovuto consolidarsi, la futura sicurezza dell'approvvigionamento avrebbe potuto essere posta a repentaglio. La relazione ha chiarito che un gruppo di lavoro di esperti, costituito nell'ambito del Comitato consultivo, aveva concluso che le materie e servizi provenienti dalla CSI erano offerti sul mercato comunitario a prezzi non rapportati ai costi di produzione rilevati all'Ovest. Stando alla detta relazione, la Commissione e l'Agenzia hanno concluso che erano giustificati provvedimenti di correzione, incentrati principalmente sul diritto esclusivo di stipulare contratti. E' ancora stato rilevato nella medesima relazione che la politica dell'Agenzia era stata, in linea generale, accolta positivamente.
127 Pertanto, tenuto conto dell'esistenza di fonti di informazione agevolmente accessibili, di cui un operatore economico di ragionevole diligenza in tale settore peculiare e ben identificato si reputa essere a conoscenza, non può essere addotta una mancanza di trasparenza.
128 Di conseguenza, la censura relativa alla trasgressione del principio della certezza del diritto dev'essere disattesa.
129 Si deve sottolineare che l'Agenzia stessa si è data un orientamento interno, espresso in dati numerici, per quanto riguarda il «grado di dipendenza ammissibile», orientamento secondo il quale ogni operatore economico stabilito nella Comunità può provvedere a non oltre 25% circa del suo fabbisogno mediante materie provenienti dalla CSI.
130 Benché tale limite superiore della dipendenza ammissibile non sia stato pubblicato in quanto tale, ciò non è atto a rendere illegittima la decisione 94/285. Tale limite era semplicemente un criterio di valutazione interno di cui l'Agenzia teneva conto per garantire la parità di accesso degli utilizzatori comunitari alle risorse. Esso non costituiva una regola rigida, dato che l'andamento della situazione nel mercato di cui trattasi rendeva necessario un comportamento elastico. Inoltre, nella fattispecie di cui è causa la ricorrente avrebbe potuto comprendere, avendo essa già acquistato rilevanti quantitativi di materie provenienti dalla CSI, che una nuova importazione per suo conto avrebbe potuto essere considerata in contrasto con gli interessi della Comunità.
131 Quanto al principio della parità di trattamento, la ricorrente sembra lamentarne la trasgressione nelle sue memorie in quanto non si sarebbe tenuto conto, nel valutare la situazione, del grado di dipendenza variabile, nei confronti delle materie nucleari provenienti dalla CSI, delle imprese stabilite nei vari Stati membri. Ciononostante ha sostenuto in udienza che la disparità di trattamento illegittima consiste nel fatto che la Commissione è venuta meno al dovere di accertare che tutti gli operatori economici presentino i loro contratti di fornitura di materie nucleari all'Agenzia per la stipulazione. Su quest'ultimo punto la Commissione ha risposto in udienza di non essere a conoscenza di nessun caso in cui un contratto non fosse stato sottoposto all'Agenzia.
132 Si deve rilevare ancora che l'Agenzia applica un limite di dipendenza ammissibile al fine di garantire parità di accesso alle risorse per le imprese stabilite nella Comunità. Siffatta impostazione è giustificata ai sensi dell'art. 52, n. 1, del Trattato. Non si può esigere che l'Agenzia e la Commissione tengano conto delle situazioni specifiche nei vari Stati membri. Del resto, la ricorrente non ha provato l'esistenza di casi in cui l'Agenzia e la Commissione non si siano opposte ad un'infrazione dell'art. 5 bis del regolamento.
133 Pertanto la censura di trasgressione del principio della parità di trattamento non può essere accolta.
134 Infine, per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la ricorrente afferma che il risultato perseguito avrebbe potuto essere raggiunto nell'ambito dell'art. 65, secondo comma, ai sensi del quale l'Agenzia può determinare l'origine geografica delle forniture sempreché le condizioni assicurate all'utilizzatore siano almeno altrettanto favorevoli di quelle specificate nell'ordinazione, ovvero nell'ambito degli artt. 70 e 72 del Trattato, relativi agli incentivi per le campagne di ricerche minerarie e per la costituzione di scorte commerciali e di scorte di sicurezza.
135 Tuttavia, si deve rilevare che l'applicazione di tali disposizioni non avrebbe potuto risolvere il problema in quanto l'Agenzia, alla luce degli obiettivi della sua politica di approvvigionamento, doveva opporsi ad importazioni in provenienza della CSI a prezzi non rapportati al mercato. Inoltre, il contratto è stato approvato alla condizione che le materie non provengano dalla CSI. Una condizione del genere non può essere considerata sproporzionata per i motivi sopra illustrati, in particolare ai punti 92-94.
136 Pertanto anche la censura di trasgressione del principio di proporzionalità dev'essere respinta.
3. Sul terzo motivo, concernente l'inosservanza delle norme di ripartizione delle competenze
Sintesi degli argomenti delle parti
137 La ricorrente afferma che né l'Agenzia né il Comitato consultivo sono istituzioni della Comunità ai sensi dell'art. 3, n. 1, del Trattato. L'elaborazione della politica comune di approvvigionamento sarebbe riservata alle istituzioni politiche della Comunità, cioè alla Commissione e al Consiglio. L'Agenzia sarebbe unicamente incaricata di occuparsi dell'aspetto commerciale dell'approvvigionamento. In particolare, essa non avrebbe competenza per stabilire quote d'importazione. Poiché l'accordo commerciale è soggetto al diritto comunitario primario, neppure esso potrebbe attribuire all'Agenzia una competenza per lo sviluppo di una politica di approvvigionamento.
138 La convenuta osserva che, nel contesto normativo della Comunità, l'Agenzia, in quanto organo previsto dal Trattato, è incaricata di emanare i provvedimenti necessari in forza del Trattato. Il compito dell'Agenzia non si limiterebbe alle questioni «commerciali», ma comprenderebbe anche la competenza ad emanare talune decisioni «politiche» nel senso in cui sono state definite dalla ricorrente. I provvedimenti di attuazione dell'Agenzia e l'esercizio del suo diritto di stipulare sarebbero confermati dalla Commissione e dal Consiglio, che non hanno utilizzato nel caso di specie le possibilità esistenti di sollevare obiezioni. D'altra parte, l'Agenzia non perseguirebbe finalità di politica «commerciale» bensì finalità di politica dell'approvvigionamento nel settore nucleare, per la quale la Comunità dispone di competenza esclusiva sia all'interno sia nei rapporti esterni, come è stato confermato dalla Corte nella citata deliberazione 1/78 (punto 14).
139 Quanto al Comitato consultivo, la convenuta chiarisce che è stato istituito dal Consiglio quando ha adottato, ai sensi dell'art. 54, n. 2, del Trattato, lo statuto dell'Agenzia. Il Comitato consultivo avrebbe compiti di assistenza e consulenza dell'Agenzia. Sarebbe un organo di collegamento fra l'Agenzia e gli utilizzatori e il settore interessato. La convenuta ritiene che le censure formulate dalla ricorrente nei confronti del Comitato consultivo dovrebbero essere rivolte al Consiglio e non all'Agenzia o alla Commissione.
Giudizio del Tribunale
140 Sulla scorta dell'analisi sin qui svolta (v., in particolare, punti 85-109), emerge che nel caso di specie l'Agenzia si è adeguata all'impostazione del Consiglio e della Commissione ed ha agito entro i limiti dell'ampio potere discrezionale di cui dispone per prendere provvedimenti in materia di politica economica e commerciale nonché di politica nucleare (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 67). Ad ogni modo, per quanto riguarda la contestazione dei poteri dell'Agenzia da parte della ricorrente, occorre notare che la decisione 94/285 è stata emanata dalla Commissione. Infatti, nell'ambito del controllo dell'atto dell'Agenzia che le era stato sottoposto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 53, secondo comma, del Trattato, la Commissione ha adottato la valutazione effettuata dall'Agenzia. Essa ha infatti approvato gli elementi e l'attuazione della politica di approvvigionamento dell'Agenzia conformemente al procedimento istituito dal Trattato.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0149.1
141 Il terzo motivo è pertanto privo di fondamento e va anch'esso respinto.
4. Sul quarto motivo, concernente l'inadempimento dell'obbligo di motivazione
Sintesi degli argomenti delle parti
142 La ricorrente ritiene che dalla motivazione della decisione 94/285 non risulti il rapporto sistematico fra le competenze dell'Agenzia e il Trattato e che non se ne ricavi in alcun modo che la Commissione ha tenuto conto degli argomenti giuridici svolti dalla ricorrente. In particolare, la Commissione non avrebbe chiarito perché la ricorrente diverrebbe dipendente dall'uranio in provenienza dalla CSI e come il prezzo di acquisto convenuto nel contratto di fornitura non corrispondesse alle condizioni dell'economia di mercato o non fosse rapportato ai prezzi del mercato.
143 La convenuta osserva a questo proposito che la ricorrente ignora lo spirito e lo scopo del procedimento di deferimento. Tenuto conto della brevità dei termini previsti perché gli interessati possano sottoporre un atto dell'Agenzia alla Commissione e perché la Commissione si pronunci, non sarebbe possibile assoggettare a requisiti troppo rigorosi la motivazione della lettera di deferimento né quella della decisione della Commissione. Nel caso di specie, la motivazione della Commissione sarebbe stata sufficiente. Del resto, tutti gli argomenti giuridici rilevanti formulati dalla ricorrente sarebbero stati presi in considerazione all'atto dell'emanazione della decisione.
Giudizio del Tribunale
144 Il Tribunale ha già ricordato (v. supra, punto 46) che dalla motivazione di un atto deve emergere, in modo chiaro e non equivoco, il ragionamento dell'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato al fine di far valere i propri diritti e al giudice comunitario di esercitare il suo controllo, e che la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere valutata in riferimento al suo contesto.
145 Ora, nella decisione della Commissione è stato chiarito che l'Agenzia non ha l'obbligo di evadere ordinazioni qualora alla loro esecuzione si frappongano ostacoli giuridici o materiali (quattordicesimo `considerando' della decisione 94/285). E' poi stata presa in considerazione la politica di approvvigionamento nonché l'obiettivo generale e le basi di una diversificazione delle fonti di approvvigionamento, come la risoluzione del Consiglio (quindicesimo e sedicesimo `considerando'). E' stato poi richiamato l'art. 64 del Trattato, in forza del quale l'Agenzia opera eventualmente nell'ambito degli accordi sottoscritti tra la Comunità e uno Stato terzo, nonché l'accordo commerciale e in particolare l'art. 14 di quest'ultimo (ventunesimo `considerando'). Infine, la Commissione ha chiarito che un incremento della quota totale delle consegne provenienti dalla CSI, attualmente fissata al 20-25%, sarebbe difficilmente compatibile con gli interessi a lungo termine della Comunità in materia di approvvigionamento (trentatreesimo `considerando').
146 Si deve rilevare che, tenuto conto del contesto nonché del fatto che la motivazione della decisione 94/285 è stata preceduta dalla lettera 20 dicembre 1993, di cui sopra, punto 6, e dalla decisione impugnata con il primo ricorso, essa illustra in modo chiaro e non equivoco le ragioni principali del diniego di stipulare il contratto sottoposto dalla ricorrente.
147 Pertanto anche il quarto motivo non può essere accolto.
5. Sul quinto motivo, concernente lo sviamento di potere
Sintesi degli argomenti delle parti
148 A sostegno del motivo di sviamento di potere, la ricorrente afferma in sostanza, anche nell'ambito di questo secondo ricorso, che l'Agenzia e la Commissione non disponevano di alcun potere discrezionale, ma avevano l'obbligo di stipulare il contratto sottoposto dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
149 Come è già stato dichiarato (v. supra, punto 53), la nozione di sviamento di potere ha una precisa portata in diritto comunitario e riguarda la situazione in cui un'autorità amministrativa si avvalga dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per il quale le sono stati conferiti. A questo proposito, per giurisprudenza consolidata, una decisione è viziata da sviamento di potere solo se risulti, sulla scorta di indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che è stata emanata a scopi diversi da quelli invocati.
150 La ricorrente non ha provato che l'Agenzia e la Commissione abbiano perseguito uno scopo diverso da quello di attuare la politica di approvvigionamento dell'Euratom.
151 Pertanto il quinto motivo va altresì respinto.
152 Ne consegue che la presente domanda d'annullamento dev'essere respinta nel suo complesso.
Sulla domanda di risarcimento
153 La ricorrente chiede in sostanza che la Comunità venga condannata, ai sensi dell'art. 188, secondo comma, del Trattato, al risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa del fatto che l'Agenzia non ha stipulato il contratto di fornitura che le era stato sottoposto ma vi ha aggiunto una condizione supplementare, e che la Commissione non avrebbe rispettato gli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
154 Pur presentando osservazioni sul merito, la Commissione eccepisce l'irricevibilità del presente ricorso di risarcimento danni, che dovrebbe essere rivolto contro l'Agenzia e non contro la Commissione stessa. La convenuta ritiene che l'Agenzia non vada esente da responsabilità per i suoi atti solo perché questi possono essere deferiti alla Commissione per un sindacato di legittimità.
155 Si deve ricordare che ai sensi dell'art. 188, secondo comma, del Trattato CEEA, il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità è subordinato alla sussistenza di un complesso di condizioni riguardanti l'illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l'esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento e il danno allegato (sentenza ENU/Commissione, citata, punto 90, e sentenza della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/Commissione, Racc. pag. I-1203, punto 6).
156 Nel caso di specie, il contestato comportamento dell'Agenzia e il diniego della Commissione di accogliere le domande sottopostele dalla ricorrente non sono viziati da alcuna irregolarità, come è già stato accertato in precedenza. La domanda di risarcimento danni deve pertanto essere respinta senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
157 Ai sensi 87, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ne ha chiesto la condanna alle spese, la ricorrente è condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy