Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che istituisce un dazio antidumping sulle importazioni da un paese non avente un' economia di mercato ° Produttori ed esportatori del paese considerato
(Trattato CE, art. 173)
2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Fissazione dei dazi antidumping ° Istituzione di un dazio unico per tutte le importazioni da un paese non avente un' economia di mercato ° Legittimità ° Presupposti
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2]
3. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Fissazione dei dazi antidumping ° Trattamento individuale delle imprese esportatrici di un paese non avente un' economia di mercato ° Presupposti ° Prova dell' autonomia delle imprese rispetto allo Stato ° Potere di valutazione delle istituzioni ° Controllo giurisdizionale ° Limiti ° Impossibilità di invocare la tutela del legittimo affidamento
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88)
4. Diritto comunitario ° Principi ° Diritti della difesa ° Rispetto nell' ambito dei procedimenti amministrativi ° Antidumping
5. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Fissazione dei dazi antidumping ° Determinazione in base ad una media ponderata del margine di dumping dell' unico esportatore che ha collaborato all' inchiesta e del margine di dumping calcolato per gli altri esportatori di un paese non avente un' economia di mercato ° Importo del dazio eccedente il margine di dumping calcolato per l' esportatore che ha collaborato ° Legittimità
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 13, n. 3)
Massima
1. I regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, benché abbiano per la loro natura e per la loro portata carattere normativo, possono riguardare direttamente e individualmente i produttori ed esportatori cui vengano imputate le pratiche di dumping.
Al riguardo, gli atti che istituiscono dazi antidumping possono, in linea generale, riguardare individualmente le imprese in grado di dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie.
D' altra parte, queste stesse imprese vanno considerate direttamente interessate dal regolamento in questione allorché quest' ultimo non prevede alcun potere discrezionale per le autorità nazionali, in quanto la sua esecuzione da parte di queste autorità ha carattere puramente automatico e si effettua non già in forza di norme nazionali intermedie, bensì in base alla sola disciplina comunitaria.
2. Una politica che abbia come esito l' istituzione di un dazio antidumping unico per un intero paese non è in contrasto né con la lettera, né con la finalità, né con la ratio del regolamento base antidumping n. 2423/88, ove sia necessaria alla Comunità per proteggersi contro un dumping e contro il rischio di elusione delle misure di tutela.
Infatti, non vi è alcuna disposizione nel regolamento base che vieti l' istituzione di un dazio antidumping unico per i paesi a commercio di Stato. Se è pur vero che dalla ratio e dalla finalità dell' art. 13, n. 2, del detto regolamento, ai cui termini i regolamenti antidumping "indicano in particolare l' importo e il tipo di dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione", che l' obbligo di indicare il nome del fornitore implica, in linea di massima, l' obbligo di fissare un dazio antidumping specifico per ciascun fornitore, il legislatore ha tuttavia espressamente limitato tale obbligo di indicare il nome del fornitore ai soli casi in cui simili precisazioni siano possibili. Orbene, non è possibile indicare il nome di ciascun fornitore se, per evitare il rischio di un' elusione dei dazi antidumping, è necessario istituire un dazio unico per un intero paese, come è il caso in cui, trattandosi di paese a commercio di Stato, le istituzioni comunitarie, dopo aver esaminato la situazione degli esportatori interessati, non siano persuase dell' autonomia operativa di questi ultimi nei confronti dello Stato.
Per quanto riguarda lo scopo del regolamento, questo mira, fra l' altro, a proteggere la Comunità contro le importazioni oggetto di dumping. Quanto alla ratio del regolamento, sebbene emerga dalle varie disposizioni del medesimo che il valore normale e i prezzi all' esportazione vanno normalmente determinati individualmente per ciascun esportatore, ciò non vuol dire tuttavia che le istituzioni comunitarie siano obbligate a farlo in ogni caso, né che esse siano tenute ad istituire un dazio antidumping individuale per ciascun esportatore. La ratio del regolamento consente un ampio margine discrezionale alle istituzioni comunitarie per decidere quando la soluzione più appropriata sia quella di accordare un trattamento individuale agli esportatori interessati. Ciò è quanto si evince, fra l' altro, dagli artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2, i quali attribuiscono alle istituzioni comunitarie la facoltà di calcolare una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico, per un intero paese, nonché di istituire un dazio antidumping unico per tale paese.
3. Il punto se un esportatore di un paese a commercio di Stato operi in maniera sufficientemente autonoma rispetto allo Stato perché, nell' ambito di un procedimento antidumping, possa essergli accordato un trattamento individuale presuppone la valutazione di situazioni di fatto complesse, che sono al tempo stesso di ordine economico, politico e giuridico.
A tale riguardo, così come per le questioni economiche complesse, le istituzioni dispongono, per la valutazione di situazioni di fatto di ordine giuridico e politico esistenti in un paese a commercio di Stato, di un ampio potere discrezionale e il controllo giurisdizionale di tale discrezionalità deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata e dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere.
D' altra parte, se è pur vero che possono avvalersi del principio posto a tutela del legittimo affidamento tutti gli operatori economici ai quali un' istituzione abbia ingenerato speranze fondate, gli operatori economici non possono tuttavia fare legittimo affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie. Ne consegue che un' impresa non può nutrire un legittimo affidamento sul fatto che le istituzioni comunitarie non modifichino la loro politica relativa al trattamento individuale, ove dall' esperienza risulti che una tale modifica è necessaria per dare una soddisfacente soluzione ai problemi originati dalle pratiche di dumping imputate agli esportatori dei paesi a commercio di Stato.
4. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito qualora l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati.
5. Dall' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping n. 2423/88 risulta che l' importo dei dazi antidumping non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato e che tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
Al riguardo, sebbene ad un primo esame possa sembrare iniquo imporre all' unico esportatore di un paese a commercio di Stato che abbia accettato di collaborare all' inchiesta un dazio antidumping più elevato rispetto al margine accertato per le sue stesse esportazioni, calcolato in base ad una media ponderata del detto margine e del margine di dumping calcolato per le altre esportazioni, non può tuttavia addebitarsi alle istituzioni di essere in tal modo incorse in errore manifesto di valutazione dei fatti e di aver violato l' art. 13, n. 3, in quanto, da un lato, tale politica delle istituzioni comunitarie non è contraria alla lettera, allo scopo e alla ratio del regolamento base antidumping, dall' altro, lo stesso esportatore non soddisfa le condizioni necessarie per fruire di un trattamento individuale e, infine, l' art. 2, n. 14, lett. b), del regolamento base antidumping attribuisce alle istituzioni comunitarie la facoltà di stabilire una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico per un intero paese.
Parti
Nella causa T-155/94,
Climax Paper Converters Ltd, società costituita in Hong Kong, rappresentata dal signor Izzet M. Sinan, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato inizialmente dai signori Bjarne Hoff-Nielsen e Jorge Monteiro, indi dai signori Hoff-Nielsen e Yves Cretien e quindi ancora dal signor Hoff-Nielsen, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg M. Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto da
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Eric White e Nicholas Khan, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3664, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di album per fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 333, pag. 67),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dal signor K. Lenaerts, presidente, dal signor R. García Valdecasas, dalla signora P. Lindh, dai signori J. Azizi e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell' 8 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo e fatti all' origine della controversia
1 Il presente ricorso è diretto all' annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3664, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di album per fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 333, pag. 67; in prosieguo: il "regolamento controverso"). Questo regolamento fa seguito al regolamento (CEE) della Commissione 6 settembre 1993, n. 2477, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di album per fotografie originari della Repubblica popolare cinese (GU L 228, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento provvisorio").
2 La ricorrente, la Climax Paper Converters Ltd (in prosieguo: la "Climax Paper Converters"), società costituita in Hong Kong, esporta nella Comunità album per fotografie legati a libro, prodotti nel dipartimento di Baoan, in Cina, in unità produttive insediate in base ad accordi con le autorità cinesi.
3 In seguito ad una denuncia inoltrata dal "Committee of European Photo Album Manufacturers" (CEPAM, comitato dei fabbricanti europei di album di fotografie), la Commissione avviava nel maggio 1992 un procedimento antidumping concernente le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di album di fotografie originari della Cina, ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento base antidumping") (avviso di apertura del procedimento, GU 1992, C 120, pag. 10).
4 Il 13 maggio 1992 la Commissione inviava alla ricorrente un questionario di inchiesta, al quale l' interessata rispondeva il 6 luglio 1992. La ricorrente era l' unico esportatore a rispondere al questionario distribuito dalla Commissione agli esportatori e ai produttori extracomunitari.
5 Con lettera 17 luglio 1992 la ricorrente presentava ulteriori osservazioni alla Commissione.
6 Il 10 marzo 1993 la Commissione trasmetteva alla ricorrente una richiesta di informazioni riguardanti la sua autonomia rispetto al governo della Repubblica popolare cinese. Nella sua risposta a tale richiesta, la ricorrente affermava di essere libera di determinare i prezzi all' esportazione degli album prodotti in Cina, di scegliere la valuta utilizzata nelle esportazioni, di stabilire il volume di produzione e di esportazione e, infine, di dirigere le operazioni della fabbrica ubicata nel dipartimento di Baoan, in Cina, senza interferenze da parte del governo cinese.
7 Con lettera 5 maggio 1993 la ricorrente, in risposta alla Commissione, forniva chiarimenti in merito agli accordi che disciplinavano la situazione di questa fabbrica e ai rapporti tra la ricorrente e i suoi partner cinesi.
8 Il 6 settembre 1993 la Commissione adottava il regolamento provvisorio, con cui veniva istituito un dazio antidumping provvisorio del 19,4% sulle importazioni di album di fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese.
9 Con lettera 9 settembre 1993 la Commissione comunicava alla ricorrente i fatti e le considerazioni principali in base ai quali aveva istituito il dazio antidumping provvisorio.
10 I rappresentanti della ricorrente e i funzionari incaricati della Commissione si incontravano il 20 settembre 1993 per discutere del regolamento provvisorio.
11 L' 8 ottobre 1993 la ricorrente commentava per iscritto il regolamento provvisorio.
12 Il 3 novembre 1993 la ricorrente veniva sentita dalla Commissione.
13 Con lettera 9 novembre 1993 la Commissione comunicava nuovamente alla ricorrente i fatti e le considerazioni principali sulla scorta dei quali essa intendeva proporre al Consiglio l' istituzione di un dazio antidumping definitivo.
14 Il 22 dicembre 1993 il Consiglio adottava il regolamento controverso, che istituisce un dazio antidumping definitivo del 18,6% sulle importazioni nella Comunità di album di fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese.
I regolamenti controversi
15 Nell' ambito del procedimento dinanzi alla Commissione, la ricorrente ha chiesto di fruire di un margine di dumping distinto. Poiché aveva concluso che nel caso di specie non era opportuno, allo stato attuale, applicare un trattamento individuale, la Commissione ha rigettato questa domanda, motivando tale decisione ai punti 13-18 del regolamento provvisorio.
16 In primo luogo, la Commissione ricorda che il regolamento base antidumping non impone il trattamento individuale, in quanto, in forza di questo regolamento, i regolamenti antidumping devono limitarsi ad indicare il paese e il prodotto nei cui confronti è istituito il dazio (punto 13 del regolamento provvisorio).
17 In secondo luogo, essa osserva che, poiché nel caso di paesi che non hanno un' economia di mercato il valore normale deve essere determinato sulla base dei prezzi o dei costi praticati in un paese ad economia di mercato, l' unico modo per concedere il trattamento individuale ad esportatori di paesi che non hanno un' economia di mercato è tener conto dei rispettivi prezzi all' esportazione. Questo metodo, tuttavia, tende a produrre risultati individuali distorti e quindi impropri (punto 14 del regolamento provvisorio).
18 In terzo luogo, la Commissione richiama l' estrema difficoltà, nel caso dei paesi come la Repubblica popolare cinese in cui lo Stato controlla in ogni aspetto qualsiasi attività economica, di stabilire nel caso concreto se un' azienda sia realmente indipendente dallo Stato e in particolare se tale indipendenza abbia carattere permanente (punto 15 del regolamento provvisorio).
19 In quarto luogo, essa segnala di non essere attualmente in grado di verificare in loco le dichiarazioni degli esportatori cinesi, principalmente a causa delle difficoltà inerenti ai controlli nei paesi ad economia pianificata. Essa richiama in particolare le difficoltà di esaminare determinati accordi che si presumono garantire l' indipendenza nei confronti dello Stato, in particolare quando tali accordi siano stati stipulati in previsione di eventuali azioni antidumping (punto 16 del regolamento provvisorio).
20 Essa aggiunge che il trattamento individuale può offrire allo Stato l' opportunità di eludere le misure antidumping, convogliando le esportazioni attraverso l' esportatore al quale è stato imposto il dazio antidumping più basso, oppure concentrando le esportazioni su quest' ultimo. La Commissione conclude che, non essendo del tutto persuasa del fatto che queste difficoltà non si presenteranno, non vanno concesse deroghe alla regola generale secondo la quale deve essere stabilito un unico dazio antidumping per paesi a commercio di Stato (punto 17 del regolamento provvisorio).
21 In riferimento al caso di specie, il punto 18 del regolamento provvisorio constata quanto segue:
"(...) la produzione nella Repubblica Popolare Cinese è disciplinata da un accordo concluso tra la società di Hong Kong e le autorità cinesi. L' accordo non stabilisce che le operazioni di produzione in Cina siano pienamente indipendenti dal controllo dello Stato. La produzione è effettuata in uno stabilimento in cui la società di Hong Kong utilizza le proprie macchine e impiega personale proprio. Lo stabilimento è tuttavia di proprietà di un ente pubblico cinese, che fornisce anche i dirigenti e la manodopera, con il quale la società di Hong Kong ha firmato l' accordo. Per quanto riguarda le sue attività economiche, l' ente pubblico dipende dalle autorità dello Stato. Dalla formulazione di alcune disposizioni dell' accordo, in particolare per quanto riguarda la gestione dello stabilimento, nonché l' assunzione del personale e le condizioni salariali, si può dedurre che la gestione della produzione e dell' attività commerciale non è del tutto indipendente dal controllo delle autorità cinesi.
Nella documentazione presentata si faceva inoltre riferimento ad un altro accordo, alle cui condizioni devono attenersi le parti contraenti del primo accordo. Il testo del secondo accordo non è stato comunicato alla Commissione perché, secondo quanto è stato affermato, era stato concluso tra due parti cinesi e non poteva essere divulgato. Secondo le informazioni comunicate, l' accordo fissava le condizioni offerte per stimolare gli investimenti esteri nella regione cinese interessata. Queste condizioni si applicano alla gestione delle operazioni commerciali dello stabilimento cinese che produce album per fotografie".
22 Il Consiglio ha confermato la decisione della Commissione di rifiutare il trattamento individuale della ricorrente. Pur riconoscendo che "l' esportatore che ha collaborato subisce in effetti l' esclusione dal trattamento individuale e, quindi, la determinazione di un margine di dumping unico", il Consiglio constata che "nessuna altra soluzione è tuttavia attuabile, poiché occorre tener conto del fatto che tutte le esportazioni dai paesi di cui all' articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base devono essere soggette ad un unico dazio antidumping generale, per i motivi esposti nei punti da 13 a 17 del regolamento provvisorio, e dal momento che, nel presente caso, non è stato accertato che i singoli esportatori possono gestire la loro attività commerciale in completa indipendenza dallo Stato" (punto 9 del regolamento controverso).
23 Il valore normale è stato determinato in base al valore costruito del prodotto analogo in un paese terzo ad economia di mercato, la Corea del Sud, ai sensi degli artt. 2, n. 5, lett. b), e 2, n. 3, lett. b), del regolamento base antidumping (punti 19-22 del regolamento provvisorio e 10-12 del regolamento controverso).
24 Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all' esportazione, la Commissione si è avvalsa di due metodi. Per le esportazioni in riferimento alle quali disponeva di informazioni fornite dalla ricorrente, il prezzo all' esportazione è stato costruito in base al prezzo al quale il prodotto considerato è stato rivenduto dalla ricorrente ad acquirenti indipendenti della Comunità, ai sensi dell' art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base antidumping. Per le altre esportazioni, in relazioni alle quali non era disponibile alcuna informazione, i prezzi sono stati determinati in base ai dati disponibili, ai sensi dell' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping. A tal fine sono stati utilizzati i prezzi più bassi della ricorrente, onde evitare di premiare la mancata collaborazione degli altri esportatori interessati (punto 23 del regolamento provvisorio e punto 15 del regolamento controverso).
25 Il Consiglio ha confermato il criterio prescelto dalla Commissione. Ai punti 17 e 19-21 del regolamento controverso esso ha esposto il metodo impiegato dalla Commissione per stabilire i prezzi all' esportazione per i quali non era disponibile nessuna informazione. Emerge da tale esposizione che, per la stima del volume di queste esportazioni, la Commissione disponeva delle statistiche Eurostat relative al volume globale di importazioni dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità di album fotografici di ogni tipo, nonché del volume esatto di album esportati dalla ricorrente. Si è stimato che il 50% del fatturato era costituito da album di fotografie legati a libro. Questa stima è stata basata su affermazioni, confermate da un importatore, secondo cui tre produttori di album di fotografie di Hong Kong avevano trasferito la loro produzione nella Repubblica popolare cinese, nonché sul fatto che la ricorrente risultava essere il principale esportatore del prodotto considerato nella Comunità (punto 17 del regolamento controverso).
26 Successivamente, per accertare i prezzi all' esportazione, la Commissione ha suddiviso gli album esportati dalla ricorrente in sottotipi, basandosi sulle dimensioni dei fogli interni e della copertina e sul numero dei fogli contenuti negli album. Dopo aver riesaminato la rappresentatività dei sottotipi presi in considerazione ai fini del calcolo, nel corso del procedimento preliminare all' adozione del regolamento controverso, tutti i sottotipi le cui vendite erano superiori al 5% delle vendite complessive sono stati inclusi nel campione rappresentativo (punti 19-21 del regolamento controverso).
27 Quanto al raffronto, il valore normale e i prezzi all' esportazione sono stati confrontati per ciascuna operazione (punto 24 del regolamento provvisorio). Per la Repubblica popolare cinese è stato determinato un margine di dumping unico in base alla media ponderata del margine di dumping dell' 11,5% applicabile alle esportazioni per le quali erano disponibili informazioni e del margine di dumping del 32,3% calcolato in base ai dati disponibili, ai sensi dell' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, per le altre esportazioni. Quest' ultimo margine di dumping è stato lievemente modificato nel corso del procedimento preliminare all' adozione del regolamento controverso. In seguito a questa modifica, il margine di dumping unico è stato fissato al 18,6% in media ponderata (punto 25 del regolamento provvisorio e punto 23 del regolamento controverso).
Procedimento
28 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 aprile 1994, la ricorrente ha proposto un ricorso diretto all' annullamento del regolamento controverso.
29 Con ordinanza 7 novembre 1994 il presidente della Quarta Sezione ampliata del Tribunale ha autorizzato la Commissione a intervenire a sostegno delle conclusioni del Consiglio. Con lettera 20 dicembre 1994 la Commissione ha dichiarato di rinunciare al deposito di una memoria d' intervento.
30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
31 Le parti sono state sentire nelle loro difese orali e nelle risposte fornite ai quesiti del Tribunale all' udienza dell' 8 maggio 1996.
Conclusioni delle parti
32 La Climax Paper Converters, ricorrente, conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso ricevibile;
° annullare il regolamento n. 3664/93;
° condannare il Consiglio alle spese.
33 Il Consiglio, convenuto, conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile;
° in subordine, respingerlo;
° condannare la ricorrente alle spese.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
34 Pur non sollevando formalmente un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura, il Consiglio fa valere, in primo luogo, che la ricorrente non è direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso. Esso argomenta che, nella sentenza 29 marzo 1979, causa 113/77, NTN Toyo Bearing e a./Consiglio (Racc. pag. 1185, punto 11), la Corte ha ritenuto che i regolamenti antidumping riguardano direttamente e individualmente i produttori solo se questi sono in essi designati nominativamente.
35 Sul punto, il Consiglio fa rilevare che, nel caso di specie, il paese considerato è un paese a commercio di Stato e che, per tale motivo, il regolamento controverso istituisce un dazio antidumping unico per l' intero paese nei confronti di tutte le importazioni provenienti da questo paese. Esso sostiene che, essendo dunque il regolamento controverso rivolto alla Repubblica popolare cinese in quanto Stato, l' unico soggetto direttamente e individualmente interessato è lo Stato medesimo, o, eventualmente, un ente o società statali responsabili per il complesso, o quantomeno per la maggior parte, delle esportazioni nel settore in questione. In passato sarebbero stati proposti ricorsi contro regolamenti antidumping riguardanti paesi a commercio di Stato solo da enti di tal genere. Il Consiglio fa rilevare che la ricorrente non rientra fra tali enti.
36 Secondo il Consiglio, la ricorrente non può valersi della sentenza della Corte 21 febbraio 1984, cause riunite 239/82 e 275/82, Allied Corporation e a./Commissione (Racc. pag. 1005, punti 11 e 12), in quanto il principio enunciato dalla Corte in questa sentenza, secondo cui i regolamenti antidumping possono riguardare individualmente quelle imprese produttrici ed esportatrici che possano dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie, si applica solo ai produttori e agli esportatori ai quali vengano addebitate pratiche di dumping. Orbene, nel caso di specie, l' addebito delle pratiche di dumping non sarebbe rivolto alla ricorrente o ad altri produttori ed esportatori, bensì alla Repubblica popolare cinese in quanto Stato.
37 Esso ricorda quindi che, secondo l' ordinanza della Corte 8 luglio 1987, causa 279/86, Sermes/Commissione (Racc. pag. 3109), riguardante un importatore, la semplice partecipazione ad un' inchiesta, o il fatto che una ricorrente venga indicata nel preambolo di un regolamento, non comporta la ricevibilità di un ricorso.
38 In ordine alla sentenza della Corte 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet Industrie/Consiglio (Racc. pag. I-2501), il Consiglio osserva che la Extramet era un importatore indipendente stabilito nella Comunità e non un produttore o esportatore di un paese a commercio di Stato.
39 La ricorrente ribatte che essa è direttamente e individualmente interessata sia dal regolamento provvisorio sia dal regolamento controverso. Al riguardo segnala, in primo luogo, di essere stata l' unico esportatore a prendere parte a tutte le fasi del procedimento, in secondo luogo, che le informazioni da essa fornite costituiscono l' unica base su cui si fondano gli accertamenti del regolamento controverso, in terzo luogo, che essa viene espressamente menzionata sia nel regolamento provvisorio sia nel regolamento controverso e, infine, che i dazi imposti dai regolamenti trovano applicazione ai suoi prodotti.
40 La ricorrente respinge l' argomento del Consiglio secondo cui occorre essere nominativamente designati in un regolamento antidumping per essere direttamente e individualmente interessati da tale regolamento. Essa ricorda come nella citata sentenza Allied Corporation e a./Commissione la Corte abbia enunciato due criteri alternativi, vale a dire l' individuazione negli atti della Commissione e del Consiglio oppure la circostanza che le parti siano state interessate dalle indagini preparatorie. Essa ritiene di essere in ogni caso nominativamente designata nel regolamento controverso, dal momento che gli accertamenti del regolamento si fondano unicamente sulle sue informazioni, essendo l' unica parte che ha collaborato.
41 La ricorrente respinge del pari l' argomento del Consiglio secondo cui soltanto la Repubblica popolare cinese o un ente o società statali responsabili per il complesso o per la maggior parte delle esportazioni sarebbero direttamente e individualmente interessate. La circostanza che il regolamento controverso riguardi importazioni provenienti da un paese a commercio di Stato sarebbe priva di conseguenze sulla questione della legittimazione processuale. Ciò è quanto emergerebbe dalle sentenze Allied Corporation e a./Commissione e Extramet Industrie/Consiglio, entrambe citate, nelle quali la Corte ha ritenuto che "benché (...) i regolamenti che istituiscono dazi antidumping abbiano (...) carattere normativo, in quanto si applicano a tutti gli operatori economici interessati, non è tuttavia escluso che le loro disposizioni riguardino direttamente e individualmente determinati operatori economici".
42 In secondo luogo, il Consiglio fa valere che il ricorso va dichiarato irricevibile in quanto la ricorrente chiede l' annullamento in toto del regolamento controverso, e non nella parte in cui esso non l' ha esentata dall' applicazione del dazio antidumping. Esso ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, in particolare la sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio (Racc. pag. I-1335, punto 7), un regolamento che impone dazi antidumping differenti ad una serie di operatori economici riguarda individualmente ciascuno di essi attraverso le sole disposizioni che gli impongono un particolare dazio antidumping e ne fissano l' importo. Secondo il Consiglio, il regolamento controverso non impone un particolare dazio antidumping alla ricorrente e non ne fissa l' importo, ma istituisce al contrario un dazio antidumping applicabile, in via generale, a tutte le importazioni di album di fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese.
43 La ricorrente contesta anche questa eccezione di irricevibilità. Essa fa anzitutto rilevare che, nella presente causa, la situazione si distingue da quella della richiamata sentenza Ricoh/Consiglio, in quanto il regolamento controverso istituisce un dazio antidumping di applicazione generale, mentre nella causa Ricoh/Consiglio dazi diversi erano stati posti a carico di imprese diverse.
44 Essa sostiene, quindi, che la deduzione di un motivo in via subordinata, diretto all' annullamento parziale del regolamento controverso, non è necessaria, in quanto l' art. 174 del Trattato CE conferisce alla Corte un potere discrezionale nell' indicare quali siano tra gli effetti di un regolamento da essa annullato quelli che vanno considerati definitivi. A suo parere, tale potere discrezionale non dipende dal modo in cui sono formulate le conclusioni della parte ricorrente.
Giudizio del Tribunale
45 In primo luogo, per quanto riguarda l' argomento del Consiglio con cui si fa valere che la ricorrente non è direttamente e individualmente interessata dal regolamento controverso, il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, i regolamenti che istituiscono un dazio antidumping, benché abbiano per la loro natura e per la loro portata carattere normativo, possono riguardare direttamente e individualmente quei produttori ed esportatori cui vengono imputate le pratiche di dumping (v. sentenza Allied Corporation e a./Commissione, citata, punto 11).
46 Emerge parimenti dalla giurisprudenza che, in linea generale, gli atti che istituiscono dazi antidumping possono riguardare direttamente e individualmente le imprese produttrici ed esportatrici che possono dimostrare di essere state individuate negli atti della Commissione o del Consiglio o prese in considerazione nelle indagini preparatorie (v. sentenze della Corte Allied Corporation e a./Commissione, citata, punto 12; 23 maggio 1985, causa 53/83, Allied Corporation e a./Consiglio, Racc. pag. 1621, punto 4, e Extramet Industrie/Consiglio, citata, punto 15).
47 Anzitutto, il Tribunale prende atto che dal regolamento provvisorio e dal regolamento controverso risulta che la maggior parte delle pratiche di dumping viene imputata alla ricorrente.
48 Al riguardo il Tribunale rileva come la Commissione conoscesse il quantitativo esatto di album esportati dalla ricorrente e si sia basata su tale dato per accertare il volume di esportazioni da assegnare agli altri esportatori cinesi (v. punto 17 del regolamento controverso). Il margine di dumping unico del 18,6% è stato fissato in base ad una media ponderata del margine di dumping stabilito per le esportazioni in riferimento alle quali la ricorrente ha fornito informazioni, vale a dire l' 11,5%, mentre il margine di dumping è stato determinato in base ai dati disponibili, in conformità dell' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping (v. punto 25 del regolamento provvisorio e punto 23 del regolamento controverso). Quest' ultimo margine di dumping è stato fissato al 32,3% nel regolamento provvisorio e in seguito lievemente modificato nel corso del procedimento preliminare all' adozione del regolamento controverso. Emerge parimenti dagli atti che tale margine di dumping è stato applicato al 38% delle esportazioni, mentre il margine dell' 11,5% è stato applicato al 62% delle esportazioni, attribuite alla ricorrente.
49 Inoltre, il Tribunale ritiene che la ricorrente era interessata dalle indagini preparatorie. Sono, fra l' altro, i suoi prodotti ad essere stati colpiti dal dazio antidumping imposto con il regolamento controverso, dal quale risulta, così come dal regolamento provvisorio, che la ricorrente è stata interessata dall' inchiesta. Sul punto si deve prendere atto che le istituzioni si sono basate unicamente sulle informazioni fornite dalla ricorrente nello stabilire tutti i prezzi all' esportazione utilizzati per il calcolo dei differenti margini di dumping e, di conseguenza, nel fissare il margine di dumping unico (v. punti 23-25 del regolamento provvisorio e 13-23 del regolamento controverso).
50 Per giunta, il Tribunale rileva che alla ricorrente è pervenuto un questionario antidumping della Commissione (v. punto 3 del regolamento provvisorio), che essa è stata l' unico esportatore ad avervi risposto (v. punto 11 del regolamento provvisorio), che essa viene menzionata come "esportatore di album di fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese" sia nel regolamento provvisorio (v. punto 4) sia nel regolamento controverso (v. punto 2) e che è l' unico esportatore ad aver collaborato all' inchiesta (v. punto 19 del regolamento provvisorio).
51 Inoltre, il Tribunale rileva che il regolamento provvisorio e il regolamento controverso fanno più volte riferimento alla ricorrente; quest' ultima è dunque stata individuata negli atti della Commissione e del Consiglio.
52 Ciò posto, il Tribunale constata che la ricorrente è individualmente interessata dal regolamento controverso.
53 Con riguardo al punto se la ricorrente sia direttamente interessata, il Tribunale rileva come il regolamento controverso, applicabile a tutte le importazioni nella Comunità di album di fotografie legati a libro originari della Repubblica popolare cinese, istituisca un dazio antidumping del 18,6%. Il regolamento non prevede alcun potere discrezionale per le autorità nazionali. Al contrario, l' esecuzione da parte di queste ultime ha carattere puramente automatico. Peraltro, all' esecuzione si procede non già in forza di norme nazionali intermedie, bensì in forza della sola disciplina comunitaria (v. sentenza della Corte 29 marzo 1979, causa 118/77, Iso/Consiglio, Racc. pag. 1277, punto 26). Occorre pertanto constatare che la ricorrente è direttamente interessata dal regolamento controverso.
54 In secondo luogo, per quanto attiene alla portata del ricorso, il Tribunale ritiene sufficiente rilevare che, come è stato osservato dalla ricorrente nel corso dell' udienza, l' oggetto del ricorso è stato definito nella prima pagina dell' atto introduttivo come diretto all' "annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 22 dicembre 1993, n. 3664, nella parte in cui riguarda la ricorrente".
55 Il Tribunale rileva che emerge altresì dal fascicolo che, di fatto, la ricorrente chiede l' annullamento del regolamento controverso vuoi in quanto essa non è stata esentata dal dazio antidumping, vuoi in quanto il regolamento le impone un dazio superiore all' 11,5%.
56 Ne consegue che l' oggetto del ricorso deve essere interpretato nel senso che è diretto all' annullamento del regolamento soltanto nella parte in cui quest' ultimo riguarda la ricorrente.
57 Discende dal complesso delle considerazioni che precedono che il ricorso è ricevibile.
Nel merito
58 A sostegno delle proprie conclusioni la ricorrente deduce tre motivi. Il primo è relativo ad una violazione del regolamento base antidumping, dei diritti della difesa e dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché ad un abuso di potere da parte delle istituzioni comunitarie. Con il secondo motivo, la ricorrente sostiene che, non concedendole un trattamento individuale, la Commissione e il Consiglio hanno, da un lato, violato il principio posto a tutela del legittimo affidamento e, dall' altro, commesso un errore manifesto di valutazione dei fatti, privandola del diritto di essere sentita. Il terzo motivo è la violazione dell' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping, in conseguenza dell' applicazione di un dazio antidumping eccessivo.
59 Il Tribunale constata che il primo e il secondo motivo pongono in questione il rifiuto delle istituzioni comunitarie di concedere un trattamento individuale alla ricorrente. Pertanto, essi vanno esaminati congiuntamente.
Sul primo e sul secondo motivo congiunti, relativi ad una violazione del regolamento base antidumping, ad un errore manifesto di valutazione, ad una violazione del principio posto a tutela del legittimo affidamento, dei diritti della difesa e dei principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, nonché ad un abuso di potere da parte delle istituzioni comunitarie
Argomenti delle parti
60 La ricorrente premette che, per quanto riguarda l' istituzione di dazi antidumping, le istituzioni comunitarie applicano da alcuni anni una politica consistente nel negare un trattamento individuale alle imprese di paesi che non hanno un' economia di mercato. Per tale motivo, verrebbe istituito un dazio antidumping unico per l' intero paese e applicato a tutti i prodotti esportati nella Comunità europea, senza riguardo ai margini di dumping calcolati per ciascun produttore o esportatore interessato. Secondo la ricorrente, la Commissione e il Consiglio ritengono che l' istituzione di dazi differenziati secondo le imprese di un paese ad economia pianificata incentiverebbe lo Stato ad intervenire e a far passare tutte le esportazioni tramite la società alla quale è applicato il dazio più basso.
61 La ricorrente sostiene, in primo luogo, che l' applicazione di una politica siffatta è in contrasto con la lettera e con la ratio del regolamento base antidumping, che impone alle istituzioni comunitarie di accordare il trattamento individuale a prescindere dall' origine dei prodotti, qualora ciò sia possibile e in particolare quando l' impresa abbia pienamente collaborato nel corso del procedimento antidumping.
62 Al riguardo essa ricorda che l' art. 2, n. 13, prevede espressamente che i prezzi all' esportazione vengano ragguagliati con il valore normale per ogni singola operazione, il che importa necessariamente un' applicazione su base individuale. Essa fa quindi rilevare come l' art. 2, n. 14, lett. a), definisca il margine di dumping come l' importo di cui il valore normale supera il prezzo all' esportazione. Il carattere individualizzato di questo raffronto è, secondo la ricorrente, sottolineato dall' art. 2, n. 9, ai cui termini, per garantire un equo confronto, in ciascun caso vengono effettuati, valutando tutti gli aspetti, adeguamenti per tenere debitamente conto delle differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi.
63 Essa aggiunge che l' art. 13, n. 2, del regolamento base antidumping avvalora ulteriormente la sua tesi, in quanto l' obbligo di indicare il nome del fornitore, quando ciò sia possibile, avrebbe lo scopo di escludere soltanto le parti che non hanno collaborato.
64 La ricorrente ritiene che il procedimento antidumping abbia senso solo nel contesto di un' applicazione individuale delle norme. Essa fa rilevare come la Cina non venda nulla in quanto tale, ma siano le imprese cinesi a produrre e a vendere individualmente i loro prodotti agli acquirenti comunitari.
65 Essa conclude che dal disposto complessivo del regolamento base antidumping discende che il trattamento individuale è prescritto. Interpretando diversamente il regolamento, la Commissione e il Consiglio sarebbero incorsi in errore manifesto. Con la loro condotta essi avrebbero privato la ricorrente del diritto ad una congrua difesa.
66 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che persino nell' ambito della politica contestata la Commissione e il Consiglio avrebbero dovuto accordarle il trattamento individuale.
67 Al riguardo essa argomenta che nelle pratiche anteriori, riguardanti prodotti originari della Repubblica popolare cinese, la controversa politica è stata applicata in modo più equo. A titolo d' esempio essa richiama il regolamento (CEE) del Consiglio 15 luglio 1991, n. 2093, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con schermo di piccole dimensioni, originari di Hong Kong e della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 195, pag. 1), nel quale il trattamento individuale è stato negato agli esportatori cinesi, in quanto erano membri della camera di commercio cinese degli esportatori di prodotti audiovisivi, la quale controllava rigorosamente tutte le esportazioni e alla quale tutti gli esportatori erano tenuti ad aderire, ad accezione delle imprese miste che erano libere di esportare prodotti in piena autonomia, e in quanto durante il procedimento essi erano tutti rappresentati dalla camera di commercio, senza che le loro rispettive posizioni fossero individualizzate. Essa cita del pari il regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3836, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di diidrostreptomicina originaria della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva di dazi antidumping provvisori (GU L 362, pag. 1), nel quale il trattamento individuale è stato negato per il fatto che tutti gli esportatori erano rappresentati da una camera di commercio unica, che essi non erano riusciti a dimostrare l' assenza di controllo da parte dello Stato né avevano la possibilità di trasferire i loro utili al di fuori della Cina.
68 La ricorrente richiama quindi due altre pratiche nelle quali il trattamento individuale è stato accordato. Nella prima, si trattava del regolamento (CEE) della Commissione 27 settembre 1991, n. 2904, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di filati di poliesteri (fibre artificiali in fiocco) originari di Taiwan, dell' Indonesia, dell' India, della Repubblica popolare cinese e della Turchia e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tali filati originari della Repubblica di Corea (GU L 276, pag. 7). Secondo la ricorrente, il trattamento individuale è stato accordato ad uno degli esportatori per il fatto che l' impresa "era libera di fissare i propri prezzi all' esportazione e di trasferire i propri utili ai suoi azionisti esteri, fatti salvi alcuni oneri amministrativi". Essa fa rilevare che l' esportatore in questione aveva lo status di impresa mista composta da soci cinesi e di Hong Kong e che il socio di Hong Kong era collegato ad un gruppo della Comunità europea. Nella seconda, la ricorrente fa riferimento al regolamento (CEE) del Consiglio 21 ottobre 1991, n. 3091, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nastri in cassette per videoregistrazioni originari della Repubblica popolare cinese e stabilisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio (GU L 293, pag. 2), nel quale il trattamento individuale è stato accordato agli esportatori cinesi che avevano collaborato. In tale pratica, gli esportatori erano, secondo la ricorrente, imprese miste a capitali esteri ed erano in grado di fissare i loro prezzi all' esportazione in piena autonomia e, fatti salvi alcuni oneri amministrativi, di trasferire gli utili dalla Cina agli azionisti esteri.
69 Per quanto attiene alla sua autonomia, la ricorrente ritiene di soddisfare i criteri stabiliti dalle istituzioni comunitarie nei regolamenti anteriori e altresì descritti in un promemoria della Commissione 1 dicembre 1992. Al riguardo essa fa valere che, nella presente pratica, è stata l' unico esportatore ad aver collaborato, il che la individuerebbe rispetto a tutti gli altri esportatori; che essa è stata rappresentata da un proprio patrocinante nel corso dell' intero procedimento e che ha agito in piena autonomia rispetto allo Stato cinese. In particolare, essa sarebbe del tutto libera di esportare merci, fissare i propri prezzi all' esportazione e trasferire i propri utili ai suoi azionisti.
70 La ricorrente sottolinea di essere una società quotata pubblicamente alla borsa di Hong Kong, che nessuno degli azionisti ha rapporti con lo Stato cinese e che le autorità cinesi non hanno alcuna ingerenza di fatto sulle operazioni compiute dall' impianto produttivo della ricorrente ubicato in Cina, anche se lo stesso è stato creato in seguito ad accordi con le autorità cinesi. Essa aggiunge che le spettano la titolarità delle macchine, il compito di fornire le materie prime e quello di dirigere l' impianto produttivo.
71 La ricorrente ritiene che negli accordi stipulati con le autorità cinesi, denominati Baoan County Xinan Town Tiegang Economic Development Company (in prosieguo: la "Baoan Company"), si rinvenga conferma della sua autonomia. Gli accordi prevederebbero specificamente che la ricorrente nomini "il direttore dell' impianto produttivo, i periti contabili e finanziari, nonché il personale amministrativo e di magazzino incaricati della gestione e del controllo finanziario dello stabilimento". Per giunta, la ricorrente sostiene che, sebbene gli accordi prevedano che la Baoan Company può nominare personale per la direzione congiunta dello stabilimento, essa ha di fatto un controllo totale sulle persone che desidera o non desidera più avere alle proprie dipendenze. Le autorità cinesi avrebbero solo un' influenza residuale e teorica sul personale, in quanto, dopo aver controllato che il livello delle retribuzioni è superiore a quello del salario minimo legale, esse approverebbero i contratti di lavoro stipulati dalla ricorrente, cosa che, prosegue la ricorrente, non è in fondo diversa dall' ingerenza esercitata dalle autorità statali nella maggior parte dei paesi europei.
72 La ricorrente sostiene che le autorità cinesi non possono, allo scopo di eludere le misure antidumping, costringerla ad esportare prodotti fabbricati altrove in Cina od obbligarla ad accrescere la sua capacità produttiva. Essa sostiene che i suoi utili sono creati ad Hong Kong e che è libera di trasferire le proprie attività produttive fuori della Cina. Secondo la ricorrente, il commercio con l' estero non è controllato dallo Stato cinese. Le imprese cinesi operano sul mercato esattamente come le imprese comunitarie.
73 La ricorrente sostiene che la tesi del Consiglio secondo la quale occorre prendere in considerazione la possibilità dello Stato di intervenire nel commercio con l' estero non tiene conto della sovranità dello Stato, che è di fatto un' autorità superiore che agisce in funzione di considerazioni politiche ed ha il potere d' intervenire nel campo commerciale.
74 Comunque sia, essa ritiene che, se un controllo statale deve essere dimostrato, incomba alle istituzioni comunitarie l' onere di provarlo, e non di limitarsi a presumerlo.
75 La ricorrente conclude che il Consiglio, adottando il regolamento controverso in base a considerazioni erronee e senza tener conto delle informazioni essenziali fornite dalla ricorrente, è incorso in errore manifesto di valutazione dei fatti. Tale errore costituisce un abuso di potere e priva la ricorrente del proprio diritto di essere sentita. A suo parere, la conferma del ragionamento della Commissione, compiuta dal Consiglio nel regolamento controverso, dimostra come non si sia tenuto conto degli argomenti della ricorrente in merito alla questione del trattamento individuale.
76 In terzo luogo, essa sostiene che, dato che il trattamento applicatole nel caso di specie non corrisponde alla prassi anteriore della Comunità, il regolamento controverso viola il principio posto a tutela del legittimo affidamento.
77 In quarto luogo, la ricorrente assume che la giustificazione della mancata concessione del trattamento individuale, relativa alla possibilità di eludere le misure antidumping, è contraria ai principi generali del diritto comunitario, in particolare ai principi di parità di trattamento e di certezza del diritto, e costituisce un abuso di potere da parte delle istituzioni comunitarie. Il mezzo adeguato per contrastare una tale elusione consiste, secondo la ricorrente, vuoi nell' applicazione delle esistenti disposizioni antielusione vuoi nell' adozione di specifiche disposizioni a tal fine. La ricorrente fa valere inoltre che questa giustificazione non è valida, posto che il sistema economico capitalistico funziona alla stessa maniera. Sarebbe logico che la maggior parte delle esportazioni venga effettuata dalla parte alla quale è applicato il dazio più basso.
78 Il Consiglio osserva che il regolamento base antidumping non impone alle istituzioni comunitarie di riservare agli esportatori un trattamento individuale. Sul punto esso sostiene che dall' art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento base antidumping si evince che un procedimento antidumping riguarda le esportazioni provenienti da uno o più paesi e non le esportazioni di una o più società considerate singolarmente.
79 Il Consiglio sostiene del pari che non vi è alcuna disposizione nel regolamento base antidumping che preveda che i margini di dumping individuali debbano essere calcolati per singolo esportatore. Al contrario, a suo parere, risulta dalle disposizioni del regolamento, far l' altro dall' art. 16, n. 1, che l' istituzione di dazi unicamente a livello del paese è la regola generale e che, di conseguenza, l' applicazione del trattamento individuale deve essere fondata su validi motivi. Il fatto che la ricorrente sia una società avente sede a Hong Kong non sarebbe un valido motivo, poiché il regolamento controverso non lo prevede; esso riguarderebbe tutte le esportazioni del prodotto considerato provenienti dalla Repubblica popolare cinese.
80 Il Consiglio riconosce che il metodo di istituzione di dazi individuali offre spesso la tutela più efficace e più equilibrata nei confronti di un dumping pregiudizievole e che, allorché i margini di dumping e i margini di danno variano a seconda dell' origine, l' imposizione di un dazio unico per l' intero paese determina l' istituzione di un dazio troppo protettivo nei confronti degli esportatori i cui margini sono modesti e, nel contempo, troppo poco protettivo nei confronti di quelli i cui margini sono più elevati. Tuttavia, con riguardo alle esportazioni provenienti da paesi che non hanno un' economia di mercato, esso ritiene che l' istituzione di un dazio unico per l' intero paese sia la misura più appropriata. Al riguardo, esso fa rinvio alla motivazione figurante ai punti 11-18 del regolamento provvisorio, dalla quale risulta che l' autonomia dell' esportatore non è l' unico elemento di cui tener conto né il più importante.
81 Il Consiglio puntualizza che l' art. 13, n. 2, del regolamento base antidumping si limita a prevedere che i regolamenti antidumping devono in ogni caso indicare il paese di origine o di esportazione e, se possibile, il nome dei fornitori. Quanto all' art. 2, nn. 9 e 13, del regolamento, esso ritiene che le sue disposizioni non obblighino le istituzioni comunitarie ad imporre dazi antidumping individuali.
82 Il Consiglio sostiene che, nel caso di specie, la ricorrente non poteva fruire di un trattamento individuale. Sul punto esso argomenta che non è dimostrato che la ricorrente sia libera di operare autonomamente dallo Stato cinese (v. punto 18 del regolamento provvisorio). Oltretutto, secondo il Consiglio, la questione dell' autonomia di un esportatore non è più l' unico elemento di cui tener conto né il più importante per accertare se l' esportatore debba ricevere un trattamento individuale. Un elemento ancora più rilevante da prendere in esame sarebbe la facoltà dello Stato di regolamentare il commercio con l' estero e di modificare le norme vigenti. Lo Stato cinese può, a parere del Consiglio, in ogni momento esercitare il proprio controllo su tutti gli operatori economici della Repubblica popolare cinese, modificando la propria politica di esportazione, e dirigere le esportazioni attraverso determinate società.
83 Infatti, sebbene il controllo statale nella Repubblica popolare cinese sia leggermente diminuito e le società esportatrici cinesi godano attualmente di una certa autonomia, la situazione della Repubblica popolare cinese non potrebbe essere equiparata a quella dei paesi ad economia di mercato, nei quali esistono società totalmente indipendenti.
84 Al riguardo il Consiglio fa valere che l' organizzazione del commercio con l' estero della Repubblica popolare cinese differisce sotto molti aspetti da quella della Comunità. Anzitutto, esso sostiene che i prezzi dei prodotti fabbricati nella Repubblica popolare cinese non sono in genere determinati dalle dinamiche del mercato. Esisterebbero, per taluni prodotti molto importanti, "programmi inderogabili" contenenti norme imperative, e, per prodotti meno importanti, "programmi di massima" contenenti orientamenti per la produzione e la distribuzione del prodotto di cui trattasi. Tali programmi fisserebbero, tra l' altro, il numero di prodotti assegnati a queste imprese ed esportabili dalle medesime. Il Consiglio asserisce inoltre che per poter esportare dei prodotti viene prescritta una licenza di esportazione. Tale licenza verrebbe rilasciata dallo Stato, che potrebbe revocarla in ogni momento. Esso ricorda infine che la normativa in vigore per le operazioni commerciali nella Repubblica popolare cinese non è comparabile ai sistemi vigenti nella Comunità. La differenza fondamentale deriva dall' esistenza, nella Repubblica popolare cinese, di leggi segrete, leggi che non vengono pubblicate e alle quali gli stranieri non hanno accesso e che riguardano in particolare i rapporti economici e il commercio con l' estero. Il Consiglio aggiunge che il controllo del commercio estero della Repubblica popolare cinese è in gran parte esercitato mediante relazioni personali. Una delle prassi consiste nel promuovere funzionari del ministero del Commercio estero e della Cooperazione economica in posti di grado elevato nelle varie società ed essi sono tenuti, per conservare i loro incarichi, a seguire le istruzioni del ministero.
85 Nel caso di specie, osserva il Consiglio, è difficile valutare se le dichiarazioni della ricorrente, secondo le quali non vi sarebbe stata alcuna ingerenza di fatto né essa avrebbe mai subito interferenze da parte dello Stato, rispondano a verità. Comunque sia, ciò che rileva è il potere dello Stato di intervenire.
86 Il Consiglio aggiunge che l' accordo stipulato il 28 gennaio 1988 tra la ricorrente e la Shenzhen Baoan Foreign Company prevede che quest' ultima metta a disposizione l' impianto produttivo e i lavoratori addetti alla produzione e che fabbrichi i prodotti da consegnare alla ricorrente. Inoltre, l' accordo stipulato il 20 gennaio 1988 tra la Baoan Company e la ricorrente attribuisce alla Baoan Company, secondo il Consiglio, il diritto di procedere alla nomina del direttore dell' impresa. Per giunta, la ricorrente avrebbe riconosciuto, in una lettera del 5 maggio 1993 alla Commissione, che la Baoan Company è "tenuta a farsi rilasciare una licenza del Baoan County Industrial and Commerce Executive Managemement Council, ente governativo". Nella detta lettera verrebbe altresì precisato che gli accordi tra la ricorrente e la Baoan Company sono disciplinati dalla "normativa dell' amministrazione generale delle dogane della Repubblica popolare cinese relativa al controllo dell' impresa di trasformazione e assemblaggio delle parti straniere" 10 settembre 1987, la quale, secondo il Consiglio, prevede un controllo permanente da parte dello Stato sugli stabilimenti del tipo di quello della ricorrente.
87 Il Consiglio sostiene che il fatto che la ricorrente sia stabilita a Hong Kong non implica che essa sfugga al controllo della Repubblica popolare cinese, né che debba esserle riservata un diversa valutazione. Secondo il Consiglio, seppure la ricorrente andasse considerata indipendente dal controllo diretto dello Stato, i prodotti considerati sono fabbricati nella Repubblica popolare cinese, la quale esercita pur sempre un controllo incisivo su società come la Shenzhen Baoan Foreign Company e la Baoan Company.
88 Il Consiglio fa inoltre valere che nella pratica de qua sarebbe stato relativamente agevole per lo Stato avvalersi della possibilità di eludere le misure antidumping (v. punto 17 del regolamento provvisorio). Sarebbe stato sufficiente far fatturare dalla ricorrente gli album di fotografie esportati nella Comunità, indipendentemente dal loro luogo di fabbricazione.
89 Il Consiglio asserisce quindi che l' approccio delle istituzioni comunitarie è mutato, in materia di trattamenti individuali, per quanto concerne i casi riguardanti importazioni provenienti da paesi che non hanno un' economia di mercato. Conseguentemente, gli argomenti della ricorrente relativi alla prassi anteriore delle istituzioni e al promemoria interno della Commissione 1 dicembre 1992 sono privi di pertinenza.
90 Infine, esso asserisce di aver tenuto conto di tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente in ordine alla questione del trattamento individuale, come pure degli altri punti pertinenti.
91 Nel corso dell' udienza la Commissione, in riscontro ad un quesito del Tribunale, ha chiarito il motivo per il quale le istituzioni comunitarie hanno mutato il loro approccio in tema di trattamento individuale applicato agli esportatori della Repubblica popolare cinese: in origine, esse sarebbero state, probabilmente, un po' ingenue per quanto attiene alla valutazione della natura della situazione esistente in questo paese e soltanto in questi ultimi anni sarebbe stato avviato un gran numero di procedimenti antidumping nei confronti dei produttori cinesi. Secondo la Commissione, la politica iniziale non teneva conto dell' alto grado di controllo che esisteva e seguita ad esistere, pur se più limitato rispetto a quello esercitato in precedenza.
Giudizio del Tribunale
° Sull' istituzione di un dazio antidumping unico
92 Il Tribunale rileva che non vi è alcuna disposizione nel regolamento base antidumping che vieti l' istituzione di un dazio antidumping unico per i paesi a commercio di Stato. Invero, l' art. 2, n. 5, si limita a indicare i criteri in base ai quali il valore normale deve essere determinato in caso di importazioni provenienti da paesi che non hanno un' economia di mercato. L' art. 2, n. 9, concernente il confronto del valore normale con il prezzo all' esportazione, riguarda solo la comparabilità dei prezzi e gli adeguamenti intesi a tener conto delle differenze che influiscono su tale comparabilità. Si evince dall' art. 2, n. 13, che, quando i prezzi variano, i prezzi all' esportazione sono in linea di principio raffrontati con il valore normale per ogni singola operazione, il che non significa, contrariamente a quanto asserisce la ricorrente, che un dazio antidumping unico non possa essere fissato. D' altra parte, nel caso di specie, il valore normale e il prezzo all' esportazione sono stati raffrontati per ciascuna singola operazione (v. punto 24 del regolamento provvisorio). Quanto all' art. 2, n. 14, pur definendo il margine di dumping come l' importo di cui il valore normale supera il prezzo all' esportazione [lett. a)], esso dispone tuttavia che "quando i margini di dumping variano, questi possono essere oggetto di un calcolo di media ponderata" [lett. b)].
93 Infine, l' art. 13, n. 2, dispone che i regolamenti antidumping "indicano in particolare l' importo e il tipo di dazio imposto, il prodotto interessato, il paese di origine o di esportazione, il nome del fornitore, ove possibile, e la relativa motivazione". Al riguardo il Tribunale ritiene che, se è pur vero che dalla ratio e dalla finalità di questa disposizione risulta che l' obbligo di indicare il nome del fornitore nei regolamenti antidumping implica, in linea di massima, l' obbligo di fissare un dazio antidumping specifico per ciascun fornitore, occorre tuttavia sottolineare come il testo di questa disposizione puntualizzi che il nome deve essere indicato solo "ove possibile". Il legislatore ha dunque espressamente limitato l' obbligo di indicare il nome del fornitore e, in tal modo, l' obbligo di fissare un dazio antidumping specifico per ciascun fornitore ai soli casi in cui simili precisazioni siano possibili.
94 Il Tribunale ritiene che, perseguendo la politica contestata, le istituzioni non hanno erroneamente interpretato l' espressione "ove possibile". Invero, è d' uopo constatare che non è possibile indicare il nome di ciascun fornitore se, per evitare il rischio di un' elusione dei dazi antidumping, è necessario istituire un dazio unico per un intero paese. Tale è il caso, in particolare, quando, trattandosi di paese a commercio di Stato, le istituzioni comunitarie, dopo aver esaminato la situazione degli esportatori interessati, non siano persuase dell' autonomia operativa di questi esportatori nei confronti dello Stato.
95 Il Tribunale ritiene che la contestata politica non è nemmeno contraria alla finalità e alla ratio del regolamento base antidumping. Invero, lo scopo del regolamento base antidumping è, tra l' altro, di proteggere la Comunità contro le importazioni oggetto di dumping. Quanto alla ratio del regolamento, emerge dalle varie disposizioni che il valore normale e i prezzi all' esportazione vanno normalmente determinati individualmente per ciascun esportatore. Tuttavia, ciò non vuol dire che le istituzioni comunitarie siano obbligate a farlo in ogni caso, né che esse siano tenute ad istituire un dazio antidumping individuale per ciascun esportatore. La ratio del regolamento consente un ampio margine discrezionale alle istituzioni comunitarie per decidere quando la soluzione più appropriata sia quella di accordare un trattamento individuale agli esportatori interessati. Ciò è quanto si evince, tra l' altro, dagli artt. 2, n. 14, lett. b), e 13, n. 2, i quali attribuiscono alle istituzioni comunitarie la facoltà di calcolare una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico, per un intero paese, nonché di istituire un dazio antidumping unico per tale paese.
96 Discende da quanto sopra che una politica che abbia come esito l' istituzione di un dazio antidumping unico per un intero paese non è in contrasto né con la lettera, né con la finalità, né infine con la ratio del regolamento base antidumping, ove sia necessaria alla Comunità per proteggersi contro un dumping e contro il rischio di elusione delle misure di difesa.
97 Va quindi presa in esame la questione se, nel caso di specie, le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto accordare alla ricorrente un trattamento individuale.
98 Il Tribunale rileva, preliminarmente, che il punto se un esportatore di un paese a commercio di Stato operi in maniera sufficientemente autonoma rispetto allo Stato perché possa essergli accordato un trattamento individuale presuppone la valutazione di situazioni di fatto complesse, che sono al tempo stesso di ordine economico, politico e giuridico. Al riguardo occorre ricordare che, per quanto riguarda le questioni economiche complesse, risulta dalla giurisprudenza che le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale (v. sentenza del Tribunale 28 settembre 1995, causa T-164/94, Ferchimex/Consiglio, Racc. pag. II-2681, punto 131) e che il controllo giurisdizionale di tale discrezionalità deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata e dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v. sentenze della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 21, e 14 marzo 1990, causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 63). Il Tribunale ritiene che analogo principio deve valere per le situazioni di fatto, di ordine giuridico e politico, esistenti nel paese considerato, che le istituzioni comunitarie devono valutare per accertare se un esportatore operi in modo sufficientemente autonomo rispetto alle autorità di un paese a commercio di Stato per fruire di un trattamento individuale.
99 Risulta dalla lettera 5 maggio 1993 che la Baoan Company è un' impresa cooperativa, dotata di propria personalità giuridica, composta dai membri del Tiegang Villagers' Committee, un consorzio di proprietari terrieri di Tiegang Village. Tale comitato ha lo scopo di promuovere lo sviluppo del villaggio attraverso investimenti stranieri. La Baoan Company ha ottenuto una licenza del Baoan County Industrial and Commerce Executive Management Council, ente governativo, che l' autorizza ad esercitare attività economiche.
100 Stando alla stessa lettera, la Baoan County Foreign Trade Company, dotata di propria personalità giuridica, ha, fra l' altro, la funzione di vigilare sulle importazioni di materie prime da parte degli investitori stranieri e sulla successiva esportazione dei prodotti lavorati che incorporano tali materie prime. La Baoan County Foreign Trade Company vigila sull' esecuzione degli accordi di importazione, paragonabili al regime di perfezionamento attivo della Comunità, di cui si giova l' impianto produttivo della ricorrente. Tali accordi vengono previamente approvati dal Baoan County Foreign Economic Committee, agenzia governativa responsabile per l' approvazione degli investimenti stranieri nel dipartimento di Baoan, alla quale fa capo la Baoan County Foreign Trade Company.
101 Risulta inoltre dal fascicolo che la produzione della ricorrente in Cina nello stabilimento della Five Brothers Stationery Manufacturer viene disciplinata dall' accordo 20 gennaio 1988 e dai due accordi aggiuntivi 2 gennaio 1991 e 18 gennaio 1992, stipulati tra la ricorrente e la Baoan Company. Questi tre accordi sono stati allegati al ricorso, come pure un quarto accordo recante data 28 gennaio 1988, il quale, stando alla sua formulazione, è stato stipulato tra la ricorrente e la Shenzhen Baoan Foreign Company in associazione con la Baoan County Xinan Town Tiegang Village Five Brothers Stationery Manufacturer.
102 Nell' accordo 20 gennaio 1988, la Baoan Company si è impegnata a costruire, conformemente ai progetti forniti dalla ricorrente, uno stabilimento destinato ad essere successivamente ceduto in leasing alla ricorrente. Quest' ultima si è impegnata a fornire i macchinari nonché le materie prime e il materiale aggiuntivo necessario per la produzione, a pagare i canoni di affitto, i salari, gli oneri relativi all' acqua e all' elettricità nonché i tributi. L' art. 1 della section VII del detto accordo dispone che la Baoan Company nomina un direttore di stabilimento e il personale incaricato della gestione, dell' amministrazione e della contabilità necessario a dirigere l' impianto produttivo congiuntamente al personale nominato dalla ricorrente. La Baoan Company s' impegna ad assistere la ricorrente per quanto riguarda le procedure d' importazione e di esportazione. Il personale incaricato della gestione e dell' amministrazione, il cosiddetto "management personnel", nominato dalla Baoan Company, deve, prima dell' assunzione, superare lo scrutinio che la ricorrente compie sulle candidature. Per quanto riguarda gli operai di cui necessita la ricorrente, le loro canditature vanno esaminate da entrambe le parti, ai sensi dell' art. 4 della section VIII.
103 I due accordi aggiuntivi hanno essenzialmente ad oggetto il finanziamento della costruzione, il canone di affitto e la costruzione stessa dell' impianto produttivo.
104 Quanto all' accordo recante data 28 gennaio 1988, si deve constatare che esso risulta stipulato con un' impresa diversa dalla Baoan Company e che il suo contenuto sembra differire da quello dell' accordo 20 gennaio 1988. Al riguardo il Tribunale osserva che l' asserzione della ricorrente, secondo la quale essa nomina "il direttore di stabilimento, i periti contabili e finanziari, il personale amministrativo e di magazzino incaricati della gestione del controllo finanziario dello stabilimento", si fonda sull' accordo 28 gennaio 1988, section I. Emerge dal punto 102 della presente sentenza che questa asserzione è in contrasto con l' art. 1, section VII, dell' accordo 20 gennaio 1988. Va inoltre rilevato che, in udienza, la ricorrente non è stata in grado di rispondere al quesito del Tribunale relativo al significato dell' accordo 28 gennaio 1988 rispetto a quello del 20 gennaio 1988. Del resto, si deve anche rilevare che dalle risposte delle istituzioni comunitarie ad un quesito del Tribunale, non contraddette dalla ricorrente, emerge che la Commissione non risulta aver ricevuto copia dell' accordo 28 gennaio 1988 nel corso del procedimento amministrativo.
105 Il Tribunale osserva inoltre che, come ha rilevato la Commissione nel regolamento provvisorio, la lettera 5 maggio 1993 fa altresì riferimento ad un accordo stipulato tra la Baoan County Foreign Economic Committee e il Tiegang Villagers' Committee, il quale definirebbe le modalità e le condizioni di incentivazione degli investimenti stranieri nella regione. Secondo la ricorrente, questo accordo non è un documento pubblico e, per tale motivo, non è stato presentato alla Commissione.
106 Si deve constatare che emerge dalla disamina di cui sopra che i rapporti tra la ricorrente e lo Stato cinese vanno considerati abbastanza vaghi e confusi, anche senza tener conto dell' ulteriore mancanza di chiarezza derivante dall' accordo 28 gennaio 1988. Dall' esame non risulta, come ha accertato la Commissione nel regolamento provvisorio (v. punto 18), che la ricorrente sia realmente indipendente dall' influenza delle autorità cinesi. Al riguardo il Tribunale rileva che né gli accordi tra la ricorrente e la Baoan Company né la descrizione contenuta nella lettera 5 maggio 1993 consentono di trarre una qualsivoglia conclusione per quanto riguarda il controllo effettivamente esercitato sulla Baoan Company dal Baoan County Industrial and Commerce Executive Management Council e quello esercitato dalla Baoan County Foreign Economic Committee, tramite la Baoan County Foreign Trade Company, sulla Five Brothers Stationery Manufacturer. Il ruolo svolto dal Tiegang Villagers' Committee è anch' esso incerto. Inoltre, va sottolineato che l' accordo 20 gennaio 1988 consente alla Baoan Company la facoltà non trascurabile di influire sulla produzione della Five Brothers Stationery Manufacturer.
107 Questa conclusione viene avvalorata da due informazioni contenute nella lettera 5 maggio 1993. In primo luogo, risulta da questa lettera che, dato che gli accordi tra la ricorrente e la Baoan Company non contengono alcuna clausola di arbitrato, e nel caso in cui nessuna convenzione successiva di arbitrato sia stipulata, le parti devono, in caso di controversia, adire un "tribunale del popolo" cinese. In secondo luogo, nella lettera, il rappresentante della ricorrente sottolinea come la Commissione debba "bear in mind that the environment in which the arrangements for Climax' s production in China have been set up is rather different from those generally prevailing in western countries, and it may not always be possible to provide answers with the degree of legal precision to which you may be accustomed" (tener presente che l' ambiente nel quale gli accordi relativi alla produzione della Climax in Cina sono stati stipulati è piuttosto diverso da quello in genere prevalente nei paesi occidentali e potrebbe non essere sempre possibile fornire risposte con il grado di precisione giuridica al quale siete forse abituati).
108 Per giunta, il Tribunale osserva che, per i motivi esposti dalla Commissione ai punti 15 e 16 del regolamento provvisorio (v. supra, punti 18 e 19), la situazione attuale in Cina rende ancora più difficile, se non impossibile, stabilire se un' impresa cinese o straniera, che fabbrichi prodotti in Cina, sia realmente indipendente dallo Stato. Come ha spiegato il Consiglio (v. supra, punto 83 e 84), la situazione della Repubblica popolare cinese non può essere comparata a quella dei paesi a economia di mercato, almeno per quanto riguarda l' organizzazione del commercio con l' estero.
109 Discende da quanto sopra che la ricorrente non è stata in grado di dimostrare la sua reale autonomia dall' influenza delle autorità cinesi. Ne consegue che le istituzioni comunitarie non sono incorse in errore manifesto di valutazione dei fatti.
° Sugli altri argomenti addotti dalla ricorrente
110 In primo luogo, in ordine all' asserita violazione del principio posto a tutela del legittimo affidamento, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza, possono appellarsi a tale principio tutti gli operatori economici nei quali un' istituzione abbia ingenerato speranze fondate. Tuttavia, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata nell' ambito del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie (v., tra le altre, sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, Thomas O' Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 48). Tale principio vale in particolare in un settore come quello della difesa contro le importazioni oggetto di dumping, nel quale le istituzioni sono chiamate a compiere una valutazione, tra l' altro, di situazioni economiche complesse e dove, per necessità, esse devono adeguare la loro politica alle situazioni che predominano sui vari mercati, di pari passo con le esperienze acquisite.
111 Emerge dal punto 98 della presente sentenza che, per quanto riguarda i paesi a commercio di Stato, le istituzioni dispongono di un ampio potere discrezionale con riguardo alle situazioni di fatto, di ordine economico, giuridico e politico, esistenti nel paese in questione, situazioni che vanno valutate al fine di stabilire se un esportatore operi in modo sufficientemente autonomo rispetto allo Stato per poter fruire di un trattamento individuale.
112 Ne consegue che la ricorrente non può nutrire un legittimo affidamento sul fatto che le istituzioni comunitarie non modifichino la loro politica relativa al trattamento individuale, ove dall' esperienza risulti che una tale modifica è necessaria per dare una soddisfacente soluzione ai problemi originati dalle pratiche di dumping imputate agli esportatori dei paesi a commercio di Stato.
113 Al riguardo il Tribunale constata che dal regolamento provvisorio risulta che la Commissione è pervenuta, nel corso del procedimento, alla conclusione che è d' obbligo in materia la massima prudenza e che, fintantoché essa non sia del tutto persuasa che le difficoltà relative all' istituzione di livelli di dazi inadeguati e all' elusione delle misure antidumping non si presenteranno, non vanno applicate deroghe alla regola generale secondo la quale deve essere imposto un dazio antidumping unico per i paesi a commercio di Stato (v. punti 12 e 17 del regolamento provvisorio).
114 Il Tribunale ritiene peraltro che siffatto mutamento di politica è tanto meno censurabile in quanto la Commissione ha accuratamente esposto i motivi che l' hanno indotta ad operarlo (v. punti 13-17 del regolamento provvisorio, confermati dal Consiglio al punto 9 del regolamento controverso).
115 Quanto al promemoria della Commissione 1 dicembre 1992, è sufficiente rivelare che risulta dagli atti che si tratta di un promemoria interno e quindi di un documento di lavoro della stessa Commissione, inidoneo a far sorgere fondate speranze in capo alla ricorrente.
116 In secondo luogo, con riguardo all' asserita violazione dei diritti della difesa, il Tribunale ricorda che, secondo la giurisprudenza constante, la salvaguardia dei diritti della difesa esige che l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante il procedimento amministrativo, di far conoscere il suo punto di vista sulla realtà e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze allegati (v. sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punto 108).
117 Al riguardo si deve rilevare che dal fascicolo risulta che la ricorrente ha presentato osservazioni nel corso del procedimento amministrativo, che i suoi rappresentanti hanno avuto incontri con i funzionari incaricati della Commissione al fine di discutere della pratica e che essa è stata sentita dalla Commissione. Inoltre, emerge dal regolamento provvisorio e dal regolamento controverso che tanto la Commissione quanto il Consiglio hanno preso in esame i vari argomenti addotti dalla ricorrente, rispondendovi e, nella misura del possibile, tenendone altresì conto.
118 Sotto tale profilo, occorre sottolineare che la tutela dei diritti della difesa non comporta l' obbligo per le istituzioni comunitarie di prendere ipso facto in considerazione tutti gli argomenti addotti dalla ricorrente.
119 In terzo ed ultimo luogo, il Tribunale prende atto che la ricorrente non ha affatto spiegato in che modo la controversa politica violerebbe i principi di parità di trattamento e di certezza del diritto. Conseguentemente, non occorre pronunciarsi sulla fondatezza di questa censura. In ordine all' asserito sviamento di potere, il Tribunale rileva che, non essendo la politica adottata dalle istituzioni comunitarie contraria al regolamento base antidumping, non sussiste alcuno sviamento di potere.
120 Alla luce delle considerazioni che precedono, il primo e il secondo motivo devono esser respinti.
Sul motivo relativo ad una violazione dell' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping
Argomenti delle parti
121 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che istituendo sui suoi prodotti un dazio antidumping più elevato rispetto al margine di dumping accertato il Consiglio ha penalizzato una parte che ha collaborato al procedimento, in mancanza di collaborazione di altre parti, ed ha così violato l' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping, ai cui termini i dazi istituiti non possono eccedere il margine di dumping accertato.
122 Essa sostiene, in secondo luogo, che il metodo di calcolo impiegato dalla Commissione per determinare i prezzi all' esportazione, descritto al punto 23 del regolamento provvisorio e confermato dal Consiglio ai punti 15-21 del regolamento controverso, ha condotto ad un risultato arbitrario, iniquo e lontano dalla realtà. Al riguardo essa argomenta, anzitutto, che attribuendo alla ricorrente il 62% delle esportazioni verso la Comunità e il 38% agli altri esportatori, le istituzioni comunitarie si sono fondate su una semplice stima. In realtà, la sua quota nelle esportazioni sarebbe ben superiore al 62%, percentuale che secondo la ricorrente è di per sé sufficiente perché la sua attività sia considerata rappresentativa. Essa prosegue rilevando che, applicando al rimanente 38% il margine di dumping più elevato accertato per la ricorrente, la Commissione l' ha gravemente e illegittimamente penalizzata per la sua collaborazione, poiché il margine di dumping è passato dal margine effettivo della ricorrente dell' 11,5% al tasso del 18,6%. La ricorrente ne conclude che le istituzioni comunitarie hanno inventato calcoli di margine di dumping per operazioni forse inesistenti e, per altro verso, gonfiato i margini di dumping delle parti che non hanno collaborato.
123 Il Consiglio ribatte che il metodo dei "migliori dati disponibili", di cui all' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, è stato correttamente utilizzato per il calcolo del margine di dumping relativo alle parti che non hanno collaborato all' inchiesta.
124 Esso sostiene che, poiché la ricorrente ha iniziato ad esportare dalla Repubblica popolare cinese solo alla fine del 1990, dopo che anche altri produttori avevano trasferito i loro impianti produttivi nella Repubblica popolare cinese, le esportazioni della ricorrente non potevano considerarsi rappresentative del complesso delle esportazioni cinesi e che, inoltre, se le istituzioni le avessero ritenute tali, ciò sarebbe equivalso a premiare la limitata collaborazione dei produttori cinesi. Stando così le cose, le istituzioni comunitarie avrebbero ritenuto che, anziché fondarsi esclusivamente sui dati forniti dalla ricorrente, fosse più ragionevole determinare, in base all' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, il prezzo all' esportazione dei produttori che non avevano collaborato all' inchiesta, individuando i prezzi più bassi ai quali la ricorrente vendeva gli album di fotografie dei sottotipi considerati. Esso precisa che, secondo una prassi in uso nei procedimenti antidumping, mai ritenuta illegittima dalla Corte, si presume che gli esportatori che non hanno collaborato vendano a prezzi inferiori o pari ai prezzi più bassi degli esportatori che hanno collaborato. Tale impostazione sarebbe intesa a incentivare gli esportatori a partecipare nel loro stesso interesse ai procedimenti antidumping. Il margine di dumping così accertato, prosegue il Consiglio, è stato applicato al 38% delle esportazioni in relazione al quale non si disponeva di informazioni.
125 Il Consiglio precisa che le istituzioni comunitarie si sono fondate nei limiti del possibile su dati precisi, facendo uso di stime solo qualora tali dati non erano disponibili per via della mancata collaborazione, tranne che per un' eccezione, da parte degli esportatori interessati. Esso ritiene che la ricorrente non sia stata penalizzata per il fatto di aver preso parte all' inchiesta. Se la ricorrente non avesse collaborato al procedimento, il margine di dumping per tutte le importazioni sarebbe stato determinato in base ai migliori dati disponibili, quindi probabilmente in base ai dati figuranti nella denuncia. Ciò avrebbe, secondo il Consiglio, sicuramente condotto all' istituzione di un dazio antidumping più elevato.
Giudizio del Tribunale
126 In primo luogo, il Tribunale ricorda che dall' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping risulta che l' importo dei dazi antidumping non può superare il margine del dumping provvisoriamente stimato o definitivamente constatato e che tale importo dovrebbe essere inferiore se un dazio inferiore risultasse sufficiente ad eliminare il pregiudizio.
127 Occorre inoltre ricordare che dal regolamento provvisorio (v. punto 25) e dal regolamento controverso (v. punto 23) emerge che per le esportazioni della ricorrente è stato calcolato un margine di dumping dell' 11,5%. Quindi, un dazio antidumping definitivo del 18,6% è stato imposto a tutte le esportazioni cinesi, in base ad un media ponderata del margine di dumping calcolato per le esportazioni della ricorrente e del margine di dumping calcolato per le altre esportazioni (v. supra, punto 48).
128 Sul punto il Tribunale constata che, ad un primo esame, potrebbe sembrare iniquo imporre alla ricorrente, unico esportatore ad aver collaborato all' inchiesta, un dazio antidumping più elevato rispetto al margine accertato per le sue stesse esportazioni. Tuttavia, come si evince dalle conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale relativamente ai primi due motivi congiuntamente esaminati, da un lato, la politica contestata delle istituzioni comunitarie non è contraria alla lettera, allo scopo e alla ratio del regolamento base antidumping e, dall' altro, la ricorrente non soddisfa i requisiti necessari per fruire di un trattamento individuale, talché, di conseguenza, le istituzioni non sono incorse in errore manifesto di valutazione dei fatti. Ne consegue che correttamente le istituzioni non hanno istituito un dazio antidumping pari all' 11,5% per la ricorrente e un dazio più elevato per gli esportatori che non hanno collaborato. Invero, una soluzione di questo tipo avrebbe significato l' applicazione alla ricorrente di un trattamento individuale.
129 Del resto, l' istituzione di un dazio antidumping dell' 11,5% per tutti gli esportatori equivarrebbe a incentivare la non collaborazione degli esportatori i quali sanno che i loro prezzi all' esportazione sono molto bassi e che, di conseguenza, le istituzioni comunitarie potrebbero accertare un margine di dumping molto elevato. Questi esportatori avrebbero quindi ogni interesse a non collaborare.
130 Per giunta, la politica contestata si basa sulla presunzione che, come regola generale, nei paesi a commercio di Stato gli esportatori non siano autonomi dall' ingerenza dello Stato e che uno degli scopi di questa politica sia quello di evitare l' elusione dei dazi antidumping. Ne consegue che, anche per questo motivo, le istituzioni non avrebbero potuto istituire un dazio antidumping dell' 11,5% per tutti gli esportatori. Una tale soluzione potrebbe offrire alle autorità di un paese a commercio di Stato, in caso di apertura di un' inchiesta antidumping, la possibilità di ordinare all' esportatore che ha i prezzi all' esportazione più elevati di collaborare con le istituzioni comunitarie e vietare agli altri esportatori di farlo. Esse potrebbero in tal modo garantire l' applicazione a tutti gli esportatori coinvolti nel dumping di un dazio antidumping pari al margine di dumping accertato per l' esportatore con il margine più basso.
131 Ad abundantiam, il Tribunale constata che, come ha correttamente sottolineato il Consiglio, benché il dazio antidumping istituito sia più elevato del margine di dumping accertato per la ricorrente, quest' ultima non viene penalizzata per la sua partecipazione all' inchiesta. Invero, se essa non avesse collaborato, avrebbe rischiato l' applicazione di un dazio ancora più elevato, dato che le istituzioni sarebbero state costrette a basarsi, almeno in parte, sulle informazioni contenute nella denuncia, ai sensi dell' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, il che normalmente non si risolve a vantaggio degli esportatori.
132 Infine, il Tribunale rileva che dal punto 95 della presente sentenza e dall' art. 2, n. 14, lett. b), del regolamento base antidumping emerge che le istituzioni comunitarie hanno la facoltà di stabilire una media ponderata dei margini di dumping e quindi un margine di dumping unico per un intero paese.
133 Ciò posto, le istituzioni comunitarie non hanno violato l' art. 13, n. 3, del regolamento base antidumping istituendo un dazio antidumping più elevato del margine di dumping calcolato per la ricorrente, poiché il margine di dumping accertato era quello risultante dal calcolo della media ponderata del margine calcolato per la ricorrente e di quello calcolato per gli altri esportatori.
134 In secondo luogo, il Tribunale constata che, nel caso di specie, legittimamente le istituzioni comunitarie, conformemente all' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, si sono basate sulle statistiche Eurostat e sulle informazioni fornite dalla ricorrente, posto che le uniche altre informazioni disponibili erano quelle contenute nella denuncia.
135 Il Tribunale rileva poi che sia il calcolo del prezzo all' esportazione dei produttori che non hanno collaborato all' inchiesta sia il calcolo del margine di dumping unico in base ai dati disponibili presuppongono la valutazione di situazioni economiche complesse. Orbene, il controllo giurisdizionale su una valutazione di questo tipo deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata e dell' assenza di errore di valutazione manifesto o di sviamento di potere (v. sentenze Nachi Fujikoshi/Consiglio, citata, punto 21, e Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, citata, punto 63).
136 Al riguardo, risulta dal regolamento provvisorio (v. punto 23) e dal regolamento controverso (v. punto 17) che le informazioni fornite dalla ricorrente non riguardavano la totalità delle esportazioni cinesi del prodotto considerato, vale a dire gli album di fotografie legati a libro rientranti nel codice NC 4820 50 00. Per calcolare la quota delle esportazioni da attribuire agli esportatori che non hanno fornito informazioni, le istituzioni comunitarie, conformemente all' art. 7, n. 7, lett. b), del regolamento base antidumping, si sono basate sulle statistiche Eurostat relative ai prodotti importati con il codice NC 4820 50 00, comprendente tutti i tipi di album di fotografie, nonché sul volume esatto degli album esportati dalla ricorrente nella Comunità. Esse hanno stimato che il 50% del fatturato relativo a questo codice NC era costituito da album di fotografie legati a libro. Le istituzioni comunitarie hanno basato tale stima sul fatto che, dal 1989, almeno tre fabbricanti di album di Hong Kong avevano trasferito la loro produzione nella Repubblica popolare cinese e che la ricorrente risultava essere il principale esportatore di questo prodotto nella Comunità. Risulta dal fascicolo che le esportazioni della ricorrente rappresentavano il 62% delle esportazioni totali del prodotto considerato e quelle degli altri esportatori il 38%.
137 La ricorrente fa valere che questo calcolo è una semplice stima, che le statistiche Eurostat comprendevano del pari tipi di album che esulavano dall' ambito dell' inchiesta e che, ad ogni buon conto, il 62% delle esportazioni globali attribuite alla ricorrente, dato ben inferiore a quello reale, era sufficiente perché essa fosse considerata rappresentativa.
138 Questo argomento non può essere accolto. Il Tribunale osserva anzitutto che la ricorrente si è limitata a contestare il calcolo effettuato dalle istituzioni comunitarie senza fornire il benché minimo elemento di prova atto a dimostrare la sua inesattezza. Comunque sia, le istituzioni comunitarie si sono basate sulle informazioni disponibili ed è proprio per escludere i tipi di album non rientranti nell' ambito dell' inchiesta che le istituzioni hanno stimato che solo il 50% del volume delle esportazioni si componesse di album di fotografie legati a libro. Quanto alla rappresentatività delle esportazioni della ricorrente, poiché lo scopo del regolamento base antidumping è quello di proteggere la Comunità contro le importazioni oggetto di dumping, il 38% delle esportazioni attribuito agli altri esportatori costituisce una quota assai rilevante delle esportazioni globali e richiede un calcolo separato dei prezzi all' esportazione e del margine di dumping. D' altra parte, come ha rilevato il Consiglio, considerare le esportazioni della ricorrente come rappresentative della totalità delle esportazioni cinesi sarebbe equivalso a premiare la mancata collaborazione degli altri esportatori cinesi.
139 Con riguardo al metodo di calcolo dei prezzi all' esportazione dei produttori che non hanno collaborato all' inchiesta, il Tribunale ricorda che dai punti 19-21 del regolamento controverso si evince che le istituzioni comunitarie hanno tenuto conto dei sottotipi di album di fotografie venduti dalla ricorrente e che esse si sono basate sui prezzi più bassi ai quali la ricorrente vendeva gli album di ciascun sottotipo nell' ambito del quale le vendite erano considerate rappresentative.
140 Al riguardo, il Tribunale ritiene che non può rimproverarsi alle istituzioni il fatto di essersi basate sui prezzi più bassi della ricorrente, poiché ogni altra soluzione sarebbe equivalsa ad incentivare la non collaborazione degli esportatori. Il Tribunale rileva, peraltro, che nel regolamento controverso il metodo di calcolo viene descritto chiaramente. Orbene, nulla fa supporre che questo calcolo sia errato.
141 Ne consegue che le istituzioni non sono affatto incorse in errore manifesto di valutazione dei fatti, né nel calcolo dei prezzi e della quota delle esportazioni dei produttori che non hanno collaborato, né nel fissare il margine di dumping unico.
142 Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto.
143 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
144 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e il Consiglio ha concluso in tal senso, essa va condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio. Dispone l' art. 87, n. 4, del regolamento di procedura che le istituzioni intervenute nella causa sopportano le loro spese; le spese sostenute dalla Commissione restano quindi a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio.
3) La Commissione sopporterà le proprie spese.
Full & Egal Universal Law Academy