Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Ricorso di annullamento - Censure dirette a contestare la legittimità del Trattato CECA - Irricevibilità
(Trattato CECA, artt. 33, 36, 65 e 66)
2 Diritto comunitario - Principi - Diritti fondamentali - Rispetto garantito dal giudice comunitario - Presa in considerazione della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
(Trattato sull'Unione europea, art. F, n. 2)
3 CECA - Intese - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Garanzie procedurali - Sindacato giurisdizionale effettivo sulle decisioni della Commissione - Giudice indipendente e imparziale - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, artt. 33, 36 e 65)
4 CECA - Intese - Divieto - Infrazione commessa da un gruppo e dalle sue controllate - Difficoltà di identificazione della società madre - Imputazione in solido alle controllate
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
5 CECA - Intese - Procedimento amministrativo - Regime linguistico - Allegati alla comunicazione degli addebiti - Messa a disposizione nella loro lingua originale
6 CECA - Intese - Procedimento amministrativo - Obblighi della Commissione - Rispetto di un termine ragionevole
(Trattato CECA, art. 65)
7 CECA - Intese - Ammende - Importo - Metodi di calcolo - Conversione in ECU del fatturato dell'anno di riferimento delle imprese sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno - Ammissibilità
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
8 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Comportamento divergente da quello concordato nell'ambito dell'intesa - Valutazione
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
9 CECA - Intese - Divieto - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione
(Trattato CECA, art. 65, n. 1)
10 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Comportamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
11 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Cessazione dell'infrazione in seguito all'intervento della Commissione - Esclusione
(Trattato CECA, art. 65, n. 5)
12 CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Fissazione dell'ammenda da parte del giudice comunitario - Competenza anche di merito
(Trattato CECA, art. 36, secondo comma)
Massima
1 Deve essere dichiarata irricevibile la censura intesa a mettere in questione vuoi la legittimità del sistema di repressione delle intese istituito dagli artt. 65 e 66 del Trattato CECA vuoi la legittimità del sistema di controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione istituito dagli artt. 33 e 36 del detto Trattato.
Infatti, il Trattato non è un atto della Commissione e, pertanto, non può essere controllato dal giudice comunitario ai sensi dei detti artt. 33 o 36.
2 I diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto di cui il giudice comunitario garantisce l'osservanza. A tal fine il giudice comunitario si ispira alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito. In tale contesto, la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, alla quale rinvia, in particolare, l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, riveste un particolare significato.
35 Durante il procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione di una decisione che accerta un'infrazione alle regole di concorrenza e infligge per tale motivo un'ammenda nell'ambito del Trattato CECA, la Commissione è tenuta a rispettare le garanzie procedurali previste dal diritto comunitario. Tali garanzie procedurali non vietano il cumulo, da parte della Commissione, dell'esercizio delle funzioni di accusa e di decisione e non impongono alla Commissione di dotarsi di un'organizzazione interna che impedisca che un solo e medesimo funzionario possa intervenire nella medesima pratica in qualità d'inquirente e di relatore.
La necessità di un sindacato giurisdizionale effettivo su ogni decisione della Commissione che constati e sanzioni una violazione delle norme comunitarie della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario che discende dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Va considerato rispondente a tale necessità il controllo anche di merito della sanzione esercitato dal Tribunale, giudice indipendente e imparziale, ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA, eventualmente combinato con il controllo della legittimità degli altri elementi della decisione, esercitato ai sensi dell'art. 33 del Trattato.
4 In considerazione dell'unità del gruppo economico costituito da una società madre e dalle sue controllate, l'attività di queste ultime può essere imputata alla società controllante quando le controllate, pur avendo una personalità giuridica distinta, non determinano in maniera autonoma il loro comportamento sul mercato, bensì, sostanzialmente, applicano le istruzioni impartite loro dal gruppo, il quale assume un ruolo di impulso e di coordinamento.
Tuttavia, in una situazione in cui un gruppo e le sue controllate partecipano in ugual misura a delle infrazioni, senza che sia possibile distinguere il grado di partecipazione di ciascuna delle società componenti il gruppo, ma in cui, a motivo della composizione del gruppo e della dispersione del suo azionariato, è impossibile o eccessivamente difficile individuare la persona giuridica a capo del gruppo alla quale - in quanto responsabile del coordinamento dell'azione dello stesso - avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società componenti il gruppo, la Commissione ha il diritto di considerare le controllate responsabili in solido dell'insieme degli atti del gruppo, in modo da evitare che la separazione formale di tali società, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, possa ostare alla constatazione del carattere organico del loro comportamento sul mercato ai fini dell'applicazione delle regole di concorrenza.
5 Nell'ambito del procedimento amministrativo che si conclude con l'adozione di una decisione che accerta un'infrazione alle regole di concorrenza CECA, non si può pretendere che la Commissione traduca ulteriori documenti oltre a quelli su cui fonda i suoi addebiti. Questi ultimi documenti devono peraltro essere considerati come prove di colpevolezza sulle quali si basa la Commissione e, pertanto, devono essere resi noti al destinatario nella loro versione originale, in modo che questi, conoscendo l'interpretazione che ne ha dato la Commissione - interpretazione su cui quest'ultima ha fondato tanto la comunicazione degli addebiti quanto la sua decisione -, possa difendere utilmente i suoi diritti.
6 Il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adottare le decisioni che concludono i procedimenti amministrativi in materia di politica di concorrenza costituisce un principio generale del diritto comunitario. La ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica nonché del valore che essa riveste per le diverse parti interessate.
7 Allorché la Commissione infligge ammende a diverse imprese per infrazioni alle regole di concorrenza nell'ambito del Trattato CECA, nulla le vieta di indicarne l'importo in ECU, unità monetaria convertibile in valuta nazionale. Peraltro, ciò consente alle imprese di paragonare più agevolmente gli importi delle ammende irrogate.
Ai fini del calcolo dell'ammenda, la Commissione può convertire in ECU il fatturato realizzato da ciascuna delle imprese nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione considerato, applicando il tasso di cambio medio dello stesso anno.
Infatti, la Commissione di regola deve innanzi tutto utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione. Poi, per poter stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria il cui valore sia determinato, come avviene per l'ECU, in funzione del valore della moneta nazionale di ciascuno degli Stati membri.
Peraltro, da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento consente alla Commissione di valutare le dimensioni e il potere economico di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa. Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei fatturati in questione, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento consente alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione incidano sulla valutazione delle dimensioni e del potere economico relativo delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riferirsi alla realtà economica quale si presentava all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa.
Il metodo di calcolo dell'ammenda consistente nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che possono intervenire tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò altro non è se non la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.
8 Il fatto che un'impresa non abbia svolto un ruolo particolarmente attivo o non abbia promosso l'infrazione non la esonera dalla responsabilità di avervi partecipato.
Inoltre, la circostanza che un'impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i suoi concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione come circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere. Infatti, un'impresa che, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, persegue una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di sfruttare l'intesa a proprio vantaggio.
9 Affinché un'infrazione alle regole di concorrenza possa considerarsi commessa intenzionalmente, non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto posto dall'art. 65 del Trattato CECA; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato tendeva a falsare il normale gioco della concorrenza nel mercato comune.
10 Una riduzione dell'importo dell'ammenda per aver collaborato al procedimento amministrativo è giustificata soltanto se il comportamento dell'impresa accusata ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione alle regole di concorrenza con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
11 La cessazione di un'infrazione alle regole di concorrenza commessa da un'impresa intenzionalmente non può essere considerata come una circostanza attenuante quando sia stata determinata dall'intervento della Commissione.
12 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. D'altronde, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
Parti
Nella causa T-156/94,
Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, con sede sociale in Madrid, rappresentata dall'avv. Antonio Creus e, inizialmente, dall'avv. Xavier Ruiz Calzado, successivamente dall'avv. Natalia Lacalle, del foro di Barcellona, con domicilio eletto a Bruxelles presso lo studio legale Cuatrecasas, avenue d'Auderghem 78,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Francisco Enrique González-Diaz, membri del servizio giuridico, e Géraud Sajust de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, Julian Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Ricardo García Vicente, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori C.W. Bellamy, facente funzione di presidente, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 23, 24, 25, 26 e 27 marzo 1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza (1)
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine del ricorso
A - Osservazioni preliminari
1 Il presente ricorso è diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), con la quale è stata constatata la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni di categoria ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate di fissazione dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni riservate concernenti il mercato comunitario delle travi, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, e sono state irrogate ammende a quattordici imprese del settore per infrazioni commesse nel periodo tra il 1_ luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.
2 Secondo la decisione, la ricorrente Siderúrgica Aristrain Madrid, SL (in prosieguo: l'«Aristrain Madrid»), precedentemente nota con la denominazione José Maria Aristrain Madrid, SA, e la Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL (in prosieguo: l'«Aristrain Olaberría»), precedentemente nota con la denominazione José Maria Aristrain, SA, sono società collegate appartenenti al gruppo siderurgico Aristrain (in prosieguo: l'«Aristrain»), il cui capitale è detenuto dalla famiglia Aristrain.
(...)
D - decisione
3 La decisione è stata notificata alla ricorrente unitamente a una lettera del 28 febbraio 1994 a firma del signor Van Miert (in prosieguo: la «lettera»). La ricorrente ne ha accusato ricevuta il 7 marzo 1994.
50 Sebbene nella motivazione della decisione la Commissione abbia accertato che due società appartenenti al gruppo Aristrain, vale a dire l'Aristrain Madrid e l'Aristrain Olaberría, avevano partecipato alle infrazioni di cui trattasi, solo l'Aristrain Madrid è destinataria della decisione, il cui dispositivo è il seguente:
«Articolo 1
Le seguenti imprese hanno partecipato, nella misura descritta nella presente decisione, alle pratiche anticoncorrenziali, elencate per ciascuna di esse, che hanno impedito, limitato ed alterato il gioco normale della concorrenza sul mercato comune. Per le ammende inflitte, la durata dell'infrazione è indicata in mesi, ad eccezione dell'armonizzazione degli extra per la quale la partecipazione all'infrazione è contraddistinta da una "x".
(...)
Aristrain
a) Scambio di informazioni riservate tramite la commissione travi (24)
b) Fissazione dei prezzi nella commissione travi (24)
c) Ripartizione dei mercati, British Steel, Ensidesa e Aristrain (8)
h) Armonizzazione degli extra (x)
(...)
Articolo 4
Per le infrazioni indicate all'articolo 1, commesse dopo il 30 giugno 1988 (dopo il 31 dicembre 1989 (2) nel caso di Aristrain e Ensidesa), vengono inflitte le seguenti ammende:
(...)
Siderúrgica Aristrain Madrid, SL 10 600 000 ECU
(...)
(...)
Articolo 6
Sono destinatarie della presente decisione:
(...)
- Siderúrgica Aristrain Madrid, SL
(...)».
(...)
Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione
(...)
A - Sulla violazione dei diritti procedurali della ricorrente
Sulla violazione del diritto ad un giudice imparziale
Sunto degli argomenti della ricorrente
4 La ricorrente fa valere che la decisione è stata adottata in violazione del diritto fondamentale a un giudice indipendente e imparziale. Tale diritto, che troverebbe origine nel principio dell'«equo processo», sarebbe sancito dall'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») e, più in generale, dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, alle quali rinvia l'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, in quanto principio generale del diritto comunitario.
5 La violazione di tale diritto risulterebbe essenzialmente dal fatto che il procedimento espletato dalla Commissione non attribuirebbe a organi o a persone differenti le funzioni di istruzione e di decisione, mentre, a loro volta, le disposizioni del Trattato non prevederebbero un ricorso di piena giurisdizione avverso le decisioni della Commissione del tipo di quello richiesto dalla CEDU.
6 La ricorrente respinge anzitutto l'obiezione secondo cui la Commissione non sarebbe un «giudice» nel senso letterale dell'art. 6 della CEDU e non sarebbe pertanto tenuta a conformarsi alle prescrizioni di tale articolo, come la Corte ha affermato nelle sentenze 19 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125), e 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione (Racc. pag. 1825; in prosieguo: la «sentenza Pioneer»).
7 Infatti, occorrerebbe optare per una concezione «sostanziale» anziché «formale» del concetto di «accusa» di cui al detto articolo, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Corte europea») [sentenze 27 febbraio 1980, Deweer/Belgio (n. 35, serie A, pagg. 23-24), 21 febbraio 1984, Öztürk/Germania (n. 73, serie A), 8 giugno 1984, Engel e a./Paesi Bassi (n. 22, serie A), 28 giugno 1984, Campbell e Fell/Regno Unito (n. 80, serie A), e 25 febbraio 1993, Funke, Crémieux e Miailhe/Francia (nn. 256-A a C, serie A)]. Talchè, la circostanza che le sanzioni previste dai Trattati CECA e CE non siano formalmente qualificate come penali dal diritto «interno» - nella specie, il diritto comunitario - non escluderebbe che per la CEDU esse presentino tale carattere da un punto di vista sostanziale.
8 La ricorrente fa quindi valere che le decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo (in prosieguo: la «Commissione europea») nelle cause SA Stenuit/Francia (ricorso n. 15598/85, dec. 11.7.89, D.R. 61, pagg. 125-131, § 62) e M. & Co./Germania (ricorso n. 13258/87, dec. 9.2.90, D.R. 64, pagg. 146-153) hanno riconosciuto che le sanzioni amministrative previste dal diritto della concorrenza costituivano norme penali, tenuto conto, da un canto, dell'obiettivo d'interesse generale delle disposizioni di cui si tratta e, dall'altro, della natura e della gravità dell'ammenda amministrativa inflitta.
9 Nella specie, le ammende inflitte dalla Commissione ai sensi dell'art. 65 del Trattato costituirebbero uno dei mezzi per conseguire gli obiettivi di quest'ultimo e, in particolare, per istituire un mercato comune. Esse sarebbero inoltre di natura dissuasiva e repressiva, come risulterebbe dal comunicato stampa pubblicato dalla Commissione il 16 febbraio 1994. Infine, esse sarebbero di ammontare particolarmente elevato, in quanto la somma di 10,6 milioni di ECU rappresenterebbe l'11,9% del fatturato della ricorrente, mentre nella citata causa SA Stenuit/Francia la Commissione europea ha rilevato che un'ammenda che può raggiungere il 5% del fatturato annuo delle imprese colpevoli di una violazione mostrava «assai chiaramente che la sanzione in questione era intesa a dissuadere» (punto 62 della citata decisione). Pertanto, tali ammende avrebbero il carattere di una sanzione penale ai sensi dell'art. 6, n. 1, della CEDU, con la conseguenza che le garanzie poste da quest'ultima sarebbero applicabili ai procedimenti che conducono all'irrogazione delle dette ammende.
10 Argomentando poi dalle sentenze della Corte europea 1_ ottobre 1982, Piersack/Belgio (n. 53, serie A), 10 febbraio 1983, Albert e Le Compte/Belgio (n. 58, serie A), 26 ottobre 1984, De Cubber/Belgio (n. 86, serie A), e 24 maggio 1989, Hauschildt/Danimarca (n. 154, serie A), la ricorrente spiega che, nelle cause di natura «penale» che vedono l'intervento di un organo amministrativo, i sistemi processuali conformi all'art. 6 della CEDU sono o quelli in cui la fase istruttoria è separata dalla fase decisoria, o, quantomeno, quelli che prevedono un ulteriore controllo da parte di un giudice con giurisdizione anche di merito su tutte le questioni di fatto e di diritto e sul potere discrezionale dell'organo amministrativo interessato (v. anche sentenza della Corte europea 28 giugno 1990, Obermeier/Austria, n. 176 della serie A).
11 Orbene, la Commissione avrebbe adottato la decisione assumendo nel contempo poteri istruttori e decisori, esercitati dalle stesse persone, senza che la detta decisione possa costituire oggetto di un ricorso di piena giurisdizione nel senso in cui lo intende la giurisprudenza della Corte europea.
12 La ricorrente ritiene anzitutto che un sistema che affida ad uno stesso organo amministrativo i poteri di istruzione e di decisione non offra garanzie sufficienti per poter essere considerato imparziale da un punto di vista oggettivo e funzionale.
13 Per dimostrare la mancanza di un ricorso di piena giurisdizione nel diritto comunitario della concorrenza la ricorrente si fonda, da un lato, sul rinvio operato dall'art. 36 del Trattato CECA al suo art. 33 e, dall'altro, su una giurisprudenza costante secondo la quale, allorchè si tratta di valutare una situazione complessa, la Commissione dispone di un ampio potere discrezionale, sicché la Corte, nel verificare il ricorrere dei presupposti per l'esercizio di tale tipo di competenza, si limita alla verifica dell'osservanza delle norme di procedura, dell'adeguatezza della motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, dell'assenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Essa richiama in tal senso le sentenza della Corte 18 maggio 1962, causa 13/60, Uffici di vendita del carbone della Ruhr «Geitling» e a./Alta Autorità (Racc. pag. 165), 22 gennaio 1976, causa 55/75, Balkan (Racc. pag. 19), e 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia/Commissione (Racc. pag. 2545). La ricorrente cita anche il punto 23 della sentenza della Corte 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203), in cui la Corte ha precisato di non potere «sostituire la propria valutazione dei fatti, in particolare sotto il profilo economico, a quella dell'autore della decisione». A tal riguardo, essa si richiama inoltre alle sentenze del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione (Racc. pag. II-1439, punto 136), e 10 marzo 1992, cause riunite T-68, T-77 e T-78/89, SIV e a./Commissione (Racc. pag. II-1403), ove il Tribunale ha affermato di non avere competenza per riformare la decisione controversa e di non potere né effettuare una nuova valutazione d'insieme delle prove presentategli né trarne le conseguenze sotto il profilo del diritto della concorrenza. Essa fa valere che un giudice che esercita effettivamente un sindacato tanto sulle questioni di fatto e di diritto quanto sul potere discrezionale dell'amministrazione avrebbe proceduto senza difficoltà ad una valutazione concreta della causa, vagliando i motivi per i quali la Commissione aveva irrogato un'ammenda tanto elevata.
14 Tali considerazioni varrebbero anche nonostante il disposto dell'art. 36 del Trattato. Da un lato, la Corte, fin dalla sentenza 10 dicembre 1957, causa 8/56, ALMA/Alta Autorità (Racc. pag. 179), avrebbe affermato di poter controllare e rivedere le sanzioni irrogate ai sensi del Trattato solo nei casi in cui l'Alta Autorità avesse «manifestamente mancato ai principi dell'equità». La Commissione disporrebbe così di una notevole libertà nel determinare l'importo delle ammende, senza che il Tribunale possa controllare le ragioni esatte per le quali è stata inflitta un'ammenda di un determinato importo (v. anche conclusioni dell'avvocato generale Warner nella causa definita con la sentenza della Corte 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, BMW Belgium e a./Commissione, Racc. pag. 2435, pag. 2484, e conclusioni del giudice Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale, nella causa definita con la sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc e a./Commissione, Racc. pagg. II-867, II-869, II-1026 - conclusioni comuni alle cause definite con le sentenze dette «polipropilene» 24 ottobre 1991, cause riunite T-2/89 e T-3/89, Racc. pag. II-1087, II-1177, 17 dicembre 1991, cause riunite T-4/89, T-6/89, T-7/89 e T-8/89, Racc. pagg. II-1523, II-1623, II-1711, II-1833, e 10 marzo 1992, cause riunite da T-9/89 a T-15/89, Racc. pagg. II-499, II-629, II-757, II-907, II-1021, II-1155, II-1275). D'altro canto, il sindacato esercitato nell'ambito del ricorso di piena giurisdizione di cui all'art. 36 del Trattato non verterebbe su tutti gli elementi della decisione impugnata, ma avrebbe ad oggetto solo ed esclusivamente l'eventuale modifica della sanzione pecuniaria irrogata. Il controllo del Tribunale sugli altri elementi, quali il fondamento giuridico su cui è stata basata la detta sanzione, potrebbe essere esercitato soltanto nei modi previsti all'art. 33 del Trattato.
15 La ricorrente fa peraltro valere che, tenuto conto della nuova prospettiva aperta nel diritto comunitario dal Trattato sull'Unione europea, il quale all'art. F, n. 2, sancisce la necessità che l'Unione prenda in considerazione le tradizioni costituzionali degli Stati membri come principi generali del diritto comunitario, il Tribunale non dovrebbe, nel caso di specie, limitarsi a verificare la compatibilità della decisione con l'art. 6, n. 1, della CEDU.
16 A tal riguardo, la ricorrente fa valere che le garanzie procedurali previste dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri in materia di sanzioni amministrative, e più in particolare in materia di concorrenza, vanno ben oltre la garanzia risultante dalla interpretazione minima del diritto a un giudice indipendente accolta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Infatti, gli Stati membri avrebbero adottato normative in forza delle quali, in linea di massima, le ammende per violazione del diritto della concorrenza sarebbero inflitte da un organo diverso da quello che ha curato l'istruzione; inoltre, tutte queste normative prevedrebbero, nelle fasi successive del procedimento, un ricorso di piena giurisdizione innanzi ai giudici ordinari conforme alle prescrizioni dell'art. 6 della CEDU. A questo proposito, la ricorrente si richiama al diritto francese, ellenico, belga, portoghese, spagnolo, danese, tedesco e italiano, sottolineando nel contempo come i sistemi britannico, irlandese e olandese non prevedano ammende in tale materia. Di conseguenza, anche se il Tribunale dovesse ritenere che l'adozione della decisione da parte della Commissione non violi il diritto a un giudice imparziale secondo i criteri enunciati dalla Corte europea, la ricorrente conclude che, in ogni caso, essa violerebbe il diritto fondamentale a un giudice imparziale come definito dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri, le quali si rifletterebbero nelle procedure con cui questi attuano il diritto della concorrenza.
17 Ne consegue, a parere della ricorrente, che la decisione è stata adottata in violazione dei diritti dell'uomo, il rispetto dei quali dovrebbe essere assicurato dal Tribunale (v., ad esempio, sentenze della Corte 12 novembre 1969, causa 29/69, Stauder, Racc. pag. 419, 18 giugno 1991, causa C-260/89, ERT, Racc. pag. I-2925, e 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283).
Giudizio del Tribunale
18 La presente censura deve essere dichiarata irricevibile in quanto è intesa a mettere in questione vuoi la legittimità del sistema di repressione delle intese istituito dagli artt. 65 e 66 del Trattato vuoi la legittimità del sistema di controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione istituito dagli artt. 33 e 36 del Trattato.
19 Infatti, il Trattato non è un atto della Commissione e, pertanto, non può essere controllato dal giudice comunitario ai sensi degli artt. 33 o 36 del Trattato (v., con riferimento al Trattato sull'Unione europea, ordinanza della Corte 13 gennaio 1995, causa C-253/94 P, Roujansky/Consiglio, Racc. pag. I-7, punto 10).
20 Ora, è lo stesso Trattato che, in materia di repressione delle intese, prevede il cumulo delle funzioni di istruzione, accusa e decisione affidandole a una medesima istituzione, vale a dire la Commissione (v. art. 65, nn. 1-5).
21 Ciononostante, poiché la ricorrente ha sostenuto che la censura in esame non era intesa a contestare la legittimità del Trattato, essa va interpretata come volta a mettere in questione non già il fatto che, in materia di repressione delle intese, una stessa istituzione comunitaria assuma le funzioni di istruzione e decisione, bensì il fatto che queste due funzioni non siano affidate, all'interno della Commissione, a persone o ad organi distinti.
22 A tal riguardo, se è vero che la Commissione non ha aderito alla CEDU e che, d'altra parte, essa non ha, allo stato attuale del diritto comunitario, competenza per aderirvi (parere 2/94 del 28 marzo 1996, Racc. pag. I-1759, punto 36), ciò non toglie che, ai sensi dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea, l'Unione rispetta i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla CEDU e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario.
23 Inoltre, da una giurisprudenza costante (v., oltre al citato parere 2/94, punto 33, sentenze della Corte 1_ febbraio 1996, causa C-177/94, Perfili, Racc. pag. I-161, punto 20, e 18 dicembre 1997, causa C-309/96, Annibaldi, Racc. pag. I-7493, punto 12) risulta che i diritti fondamentali fanno parte integrante dei principi generali del diritto dei quali il giudice comunitario garantisce l'osservanza. A tal fine la Corte e il Tribunale si ispirano alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri e alle indicazioni fornite dai trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti dell'uomo a cui gli Stati membri hanno cooperato o aderito. In tale contesto, la Corte ha affermato che la CEDU rivestiva un particolare significato (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 29 maggio 1997, causa C-299/95, Kremzow, Racc. pag. I-2629, punto 14). Come la Corte ha pure precisato, ne consegue che nella Comunità non possono essere consentite misure incompatibili con il rispetto dei diritti dell'uomo in tal modo riconosciuti e garantiti (v., in particolare, sentenza ERT, citata, punto 41).
24 E' altresì importante sottolineare come, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, questa sia tenuta a rispettare le garanzie procedurali contemplate dal diritto comunitario (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 39).
25 Tuttavia, dalla citata sentenza Pioneer (punti 6-8) si evince che il cumulo, da parte della Commissione, dell'esercizio delle funzioni di accusa e di decisione non è contrario alle garanzie procedurali previste dal diritto comunitario. Parimenti, dalla citata sentenza Shell/Commissione (punto 40) emerge che queste garanzie procedurali non impongono alla Commissione di dotarsi di un'organizzazione interna che impedisca che un solo e medesimo funzionario possa intervenire nella medesima pratica in qualità d'inquirente e di relatore.
26 Tenuto conto di quanto precede, anche ammettendo che le ammende inflitte in forza dell'art. 65 del Trattato abbiano carattere penale, la censura della ricorrente potrebbe essere accolta solo ove le decisioni della Commissione recanti irrogazione di tali ammende non potessero costituire oggetto di un ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale dotato di una competenza anche di merito ai sensi della CEDU.
27 A tal riguardo, si deve ricordare che l'art. 65, n. 5, del Trattato investe la Commissione del potere di infliggere alle imprese che abbiano violato le disposizioni dell'art. 65, n. 1, ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del giro d'affari realizzato con i prodotti oggetto della violazione di cui si tratta, salva restando, se la condotta sanzionata ha lo scopo di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, la possibilità di un aumento del limite massimo così determinato fino al 10% del giro d'affari annuo delle imprese interessate, per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20% del giro d'affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora.
28 La necessità di un sindacato giurisdizionale effettivo su ogni decisione della Commissione che constati e sanzioni una violazione delle menzionate norme comunitarie della concorrenza costituisce un principio generale di diritto comunitario che discende dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 giugno 1995, causa T-186/94, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II-1753, punto 23).
29 Nel caso di specie, tale principio generale di diritto comunitario non è stato violato.
30 In primo luogo, il Tribunale è un giudice indipendente e imparziale, istituito dalla decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1, rettifiche nella GU 1989, L 241, pag. 4). Come risulta dal terzo `considerando' di questa decisione, esso è stato istituito, in particolare, per migliorare la tutela giurisdizionale dei soggetti nelle controversie che esigono un esame approfondito di fatti complessi.
31 In secondo luogo, ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. b), della stessa decisione, il Tribunale esercita le attribuzioni demandate alla Corte dai Trattati che istituiscono le Comunità nonché dagli atti adottati per la loro esecuzione «per i ricorsi promossi da persone fisiche o giuridiche in forza dell'articolo 33, secondo comma, (...) del Trattato CECA».
32 In terzo luogo, l'art. 4 di tale decisione rende applicabili ai procedimenti dinanzi al Tribunale le disposizioni dell'art. 36 del Trattato CECA, il quale, al n. 2, dispone che «le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora inflitte secondo le disposizioni del presente Trattato possono formare oggetto di ricorso di piena giurisdizione».
33 Nell'ambito di un ricorso ai sensi degli artt. 33, secondo comma, e 36, secondo comma, del Trattato CECA, il controllo della legittimità di una decisione della Commissione che accerta un'infrazione alle regole della concorrenza e infligge per tale motivo un'ammenda alla persona fisica o giuridica interessata dev'essere considerato come un sindacato giurisdizionale effettivo dell'atto in questione. Invero, i motivi che possono essere dedotti dalla persona fisica o giuridica interessata a sostegno della sua domanda di annullamento o di riforma di una sanzione pecuniaria si prestano a consentire al Tribunale di valutare la fondatezza in diritto e in fatto di qualsiasi addebito mosso dalla Commissione nel settore della concorrenza (v., nell'ambito del Trattato CE, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-348/94, Enso Española/Commissione, Racc. pag. II-1875, punto 63).
34 A tal riguardo, occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo il quale la mancanza di un ricorso di piena giurisdizione può essere desunta dal rinvio operato dall'art. 36, n. 3, del Trattato all'art. 33, n. 1, dello stesso. Infatti, disponendo che «i ricorrenti possono opporre, a motivazione [del ricorso di piena giurisdizione avverso le sanzioni pecuniarie e le penalità di mora], alle condizioni previste al primo capoverso dell'art. 33 del presente Trattato, l'irregolarità delle decisioni e delle raccomandazioni di cui si imputa loro l'inadempimento», l'art. 36, n. 3, del Trattato ha per effetto non già di limitare ai soli motivi ammissibili nell'ambito del ricorso di annullamento i motivi deducibili nell'ambito del ricorso di piena giurisdizione, bensì solo di stabilire le condizioni in presenza delle quali si può sollevare un'eccezione di illegittimità a sostegno di un ricorso di questo genere.
35 Del resto, contrariamente a ciò che afferma la ricorrente, nella citata sentenza ALMA/Alta Autorità, la Corte non ha affatto statuito che essa può controllare e rivedere la sanzione solo nei casi in cui l'Alta Autorità abbia «manifestamente mancato ai principi dell'equità». Al contrario, la Corte ha ivi constatato (pag. 191) che il ricorso sottoposto al suo esame era un ricorso di piena giurisdizione (art. 36, secondo comma, del Trattato) e che pertanto essa «poteva non solo annullare la decisione impugnata ma pure riformarla», aggiungendo che «anche in mancanza di conclusioni formali [essa] avrebbe il potere di ridurre l'importo di un'ammenda eccessiva». La Corte ha poi ritenuto (pag. 192) che, nel caso di specie, considerate la gravità dell'infrazione e la situazione finanziaria della ricorrente, l'importo dell'ammenda non fosse eccessivo, ed ha concluso: «posto che nulla rivela che l'Alta Autorità abbia manifestamente mancato ai principi dell'equità, la Corte non intende sostituire la propria valutazione a quella fatta dall'Alta Autorità».
36 Si deve respingere anche l'argomento presentato in subordine dalla ricorrente, secondo il quale il sindacato esercitato nell'ambito del ricorso di piena giurisdizione di cui all'art. 36 del Trattato avrebbe ad oggetto solo la modifica della sanzione economica irrogata e non verterebbe sugli altri elementi della decisione, come il fondamento giuridico su cui è stata basata tale sanzione, i quali rimarrebbero assoggettati al solo controllo di legalità di cui all'art. 33 del Trattato.
37 Infatti, in primo luogo, non si può contestare che la stessa sanzione può formare oggetto di un ricorso di piena giurisdizione, in conformità all'art. 36 del Trattato.
38 In secondo luogo, il Tribunale ritiene che il controllo di piena giurisdizione della sanzione esercitato ai sensi dell'art. 36 del Trattato, eventualmente combinato con il controllo di legittimità degli altri elementi della decisione, esercitato ai sensi dell'art. 33 del Trattato, sia conforme al principio sancito dall'art. 6, n. 1, della CEDU. Infatti, in aggiunta alla competenza anche di merito esercitata ai sensi dell'art. 36 del Trattato, l'art. 33 di quest'ultimo autorizza il giudice comunitario, tramite il controllo dell'errore di diritto e di fatto, a procedere ad un esame esauriente della legittimità delle disposizioni sottoposte al suo sindacato. Ciò è particolarmente vero per quanto attiene al controllo, effettuato nella prassi, dell'esattezza e del carattere sostanziale dei fatti su cui si fondano le decisioni della Commissione.
39 Si deve d'altronde rilevare come nella relazione della delegazione francese sul Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e sulla Convenzione relativa alle disposizioni transitorie firmate a Parigi il 28 aprile 1951 (Parigi, ministero degli Affari esteri, ottobre 1951, pag. 41) si osservi, a proposito del ricorso di piena giurisdizione previsto dal Trattato in materia di sanzioni pecuniarie, che «in questa materia si dovevano prevedere garanzie particolari a favore degli interessati, e le normali regole del ricorso di annullamento non erano adatte. Per tale ragione si è ammesso un ricorso di piena giurisdizione, che permette alla Corte non solo di valutare i fatti senza restrizione alcuna, ma anche di annullare o di modificare l'ammenda secondo quanto le sembri opportuno».
40 L'argomento della ricorrente, secondo il quale i sistemi processuali nazionali in materia di concorrenza offrirebbero attualmente garanzie più estese rispetto alla protezione minima assicurata dall'art. 6 della CEDU, garanzie delle quali il Tribunale dovrebbe tener conto in quanto tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, deve essere respinto in quanto infondato perché, come rilevato dalla Commissione, il sistema comunitario in materia altro non è se non una variante di un certo numero di sistemi nazionali, che, del resto, si sono apertamente ispirati a esso.
41 Alla luce di tutto ciò che precede, il motivo va respinto in quanto infondato, senza che occorra pronunciarsi sul punto se le ammende inflitte in forza dell'art. 65 del Trattato abbiano carattere penale ai sensi della CEDU.
Sull'imputazione delle infrazioni addebitate e sull'irrogazione di un'ammenda alla sola ricorrente
Sunto degli argomenti delle parti
42 La ricorrente rileva che, pur essendo l'unica destinataria della decisione (v. punto 323 del preambolo di quest'ultima), essa si è vista infliggere un'ammenda il cui importo tiene conto non solo del suo comportamento e del suo fatturato, ma anche del comportamento e del fatturato della sua società collegata, l'Aristrain Olaberría (v. supra, punto 2), il che sarebbe contrario al disposto dell'art. 65, n. 5, del Trattato.
43 Procedendo in tal modo, la Commissione avrebbe imputato alla ricorrente il comportamento di una società collegata giuridicamente indipendente e sola responsabile della propria attività commerciale. Riferendosi alla giurisprudenza della Corte in materia di responsabilità all'interno di un gruppo di società (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, e BMW Belgium e a./Commissione, citata), essa sostiene che la controllata facente parte di un gruppo di imprese non può essere considerata responsabile delle infrazioni che si ritiene siano state commesse da un'altra controllata dello stesso gruppo.
44 Essa rileva come durante tutto il procedimento amministrativo, in particolare nella comunicazione degli addebiti, la Commissione abbia fatto riferimento o al gruppo Aristrain in quanto tale, o all'Aristrain Madrid e all'Aristrain Olaberría come due distinte imprese all'interno di tale gruppo. Inoltre, la comunicazione degli addebiti e la convocazione all'audizione sarebbero state indirizzate alle due imprese separatamente. Facendo dell'Aristrain Madrid l'unica destinataria della decisione, la Commissione avrebbe pertanto deliberatamente limitato gli effetti della detta decisione a tale impresa, il che avrebbe dovuto precluderle di prendere in considerazione il comportamento e il fatturato dell'Aristrain Olaberría al momento di determinare l'importo dell'ammenda.
45 Essa fa altresì valere che l'argomento della Commissione relativo alla unicità della rappresentanza e della difesa delle due società del gruppo Aristrain nel corso del procedimento amministrativo contrasta con le norme procedurali più elementari, poiché siffatta unicità non implica l'identità degli imputati.
46 Pertanto, la Commissione avrebbe ingiustamente inflitto alla sol'Aristrain Madrid un'ammenda corrispondente all'11,9% del suo fatturato del 1993, superando tanto il massimale del 10% previsto all'art. 65, n. 5, del Trattato quanto il limite massimo del 7,5% indicato dal Commissario Van Miert in occasione della conferenza stampa del 16 febbraio 1994.
47 La convenuta fa valere che l'argomentazione della ricorrente misconosce la giurisprudenza comunitaria secondo cui è l'unità economica che viene ritenuta responsabile delle violazione del diritto della concorrenza, anche quando tale unità economica sia costituita, da un punto di vista giuridico, da diverse società (sentenze della Corte ICI/Commissione, citata, e 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm, Racc. pag. 2999), a meno che non venga provata la responsabilità esclusiva di una delle dette società quanto alle infrazioni contestate (sentenza BMW Belgium e a./Commissione, citata). In tutto il corpo della decisione la Commissione si sarebbe attenuta ad un'impostazione conforme a tale giurisprudenza, considerando il «gruppo Aristrain», composto dall'Aristrain Madrid e dall'Aristrain Olaberría, come una unità economica [v. punto 16, lett. b), del preambolo e art. 1 del dispositivo della decisione].
48 La Commissione sottolinea che, come ammesso dalla stessa ricorrente, l'Aristrain Olaberría opera «sempre all'interno di un gruppo» (v. punto 131 dell'atto introduttivo) e che le due società si presentano come un tutto unico dal punto di vista della rappresentanza e della difesa. Le loro azioni sarebbero dunque state congiunte, come proverebbe il fatto che esse hanno inviato una risposta comune alla comunicazione degli addebiti.
49 La convenuta nega di avere considerato e trattato le due società in questione come «imprese indipendenti». L'unica prova in tal senso sarebbe la convocazione separata di ciascuna delle due società all'audizione. Del resto, dal punto 323 del preambolo della decisione risulterebbe chiaramente che la Commissione non punisce la condotta dell'Aristrain Madrid isolatamente considerata. Al contrario, i comportamenti illeciti riguarderebbero l'insieme del gruppo Aristrain e la sanzione pecuniaria terrebbe conto del comportamento di entrambe le società.
50 La Commissione ritiene che il prendere in considerazione il fatturato dell'Aristrain Olaberría sia conforme alle prescrizioni del diritto comunitario della concorrenza.
51 Nella memoria di replica, la ricorrente fa valere che, con lettera 22 giugno 1994 (v. supra, punto 54), la convenuta le ha dato ragione in margine al presente procedimento, esprimendo l'intenzione di modificare la decisione in modo da includere l'Aristrain Olaberría tra i destinatari della stessa e da irrogare a ciascuna delle due società del gruppo un'ammenda il cui importo globale equivalga a quello dell'ammenda irrogata alla sola ricorrente.
52 Nella controreplica, la convenuta sottolinea come l'adozione di tale misura sia stata presa in esame non già al fine di correggere un qualche errore, bensì per assicurarsi maggiori garanzie in sede di esecuzione della sanzione.
53 Nell'ambito delle difese orali svolte innanzi al Tribunale, il patrocinante della ricorrente ha inoltre fatto riferimento a un'audizione che si è tenuta a Bruxelles il 23 gennaio 1995 dinanzi al signor Johannes, consigliere uditore presso la Commissione, nel corso della quale è stata dibattuta la questione se questa dovesse modificare la decisione in modo da includere tra i destinatari anche l'Aristrain Olaberría. Dal processo verbale di tale audizione, prodotto dalla Commissione su richiesta del Tribunale e acquisito agli atti, risulta che il patrocinante della ricorrente si è opposto a qualsiasi modifica della decisione. La Commissione ha inoltre prodotto una lettera, in data 27 aprile 1995, del Commissario Van Miert al patrocinante della ricorrente, che il Tribunale ha acquisito agli atti, la quale recita:
«In seguito allo svolgimento della procedura di modifica della decisione e viste le sue deduzioni, ho deciso di non proporre, per il momento, alla Commissione la modifica prevista e di attendere piuttosto che il Tribunale di primo grado delle Comunità europee definisca la causa».
Giudizio del Tribunale
54 Al punto 16, lett. b), del preambolo della decisione, le due società produttrici di travi del gruppo Aristrain, vale a dire l'Aristrain Madrid, ricorrente nel caso di specie, e l'Aristrain Olaberría, nonché lo stesso gruppo Aristrain sono descritti in questi termini:
«José Maria Aristrain Madrid, SA, e José Maria Aristrain, SA (in appresso: congiuntamente denominate "Aristrain"), sono imprese siderurgiche appartenenti al gruppo Aristrain il cui capitale azionario è detenuto dalla famiglia Aristrain. (...) José Maria Aristrain Madrid, SA, e José Maria Aristrain, SA, sono ora denominate, rispettivamente Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, e Siderúrgica Aristrain Olaberría, SL».
55 Nel prosieguo, la decisione si riferisce semplicemente ad «Aristrain», vale a dire tanto all'Aristrain Madrid quanto all'Aristrain Olaberría. Tuttavia, al punto 323 del preambolo della decisione, la Commissione afferma che destinataria di questa è solo l'Aristrain Madrid, ma l'ammenda ad essa inflitta tiene altresì conto anche del comportamento della società collegata Aristrain Olaberría.
56 Ai sensi dell'art. 1 del dispositivo della decisione, la constatazione delle infrazioni riguarda, nel caso di specie, l'A«ristrain» e, di conseguenza, tanto l'Aristrain Madrid quanto l'Aristrain Olaberría. Tuttavia, come già veniva preannunciato al punto 323 del preambolo, l'art. 4 del dispositivo della decisione infligge l'ammenda unicamente alla «Siderúrgica Aristrain Madrid, SL» e l'art. 6 del dispositivo della decisione indica come destinataria solo questa società.
57 Peraltro, dalle spiegazioni fornite dalle parti all'udienza risulta che l'Aristrain Madrid e l'Aristrain Olaberría, la cui produzione rappresenta rispettivamente il 36% e il 64% del fatturato 1990 realizzato dall'Aristrain sul mercato CECA delle travi, svolgono le loro attività, sui medesimi mercati, nell'ambito di una politica commerciale integrata a livello di gruppo, avvalendosi della stessa rete di distribuzione. Così, la circostanza che una ordinazione di travi registrata dagli uffici vendita del gruppo nei vari Stati membri sia eseguita dall'Aristrain Madrid o dall'Aristrain Olaberría e che l'una o l'altra consegni la merce dipende da una decisione interna al gruppo, presa in funzione dei programmi di produzione e delle dimensioni delle travi di cui si tratta (l'Aristrain Madrid è infatti specializzata soprattutto nella produzione di travi piccole).
58 Risulta inoltre dagli atti che il gruppo Aristrain e le sue controllate hanno partecipato in ugual misura alle violazioni che la decisione imputa alla sol'Aristrain Madrid, senza che sia possibile distinguere il grado di partecipazione alle dette violazioni di ciascuna delle società componenti il gruppo. Così, ad esempio, rispetto alle altre imprese facenti parte della commissione travi, «Aristrain» si presentava come un gruppo unico comprendente tanto l'Aristrain Madrid quanto l'Aristrain Olaberría, le quali venivano rappresentate alle varie riunioni dalla o dalle stesse persone.
59 Pertanto, si deve ritenere che le due società Aristrain Madrid e Aristrain Olaberría costituiscano una unità economica e, di conseguenza, una sola «impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato (v. sentenze Hydrotherm, citata, punto 11, e 24 ottobre 1996, causa C-79/95 P, Viho/Commissione, Racc. pag. I-5457, punti 15-18).
60 Occorre anche rilevare come, secondo una giurisprudenza costante della Corte e del Tribunale, in considerazione dell'unità del gruppo economico costituito da una società madre e dalle sue affiliate, l'attività di queste ultime possa essere imputata, in determinati casi, alla società controllante (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 135). Tali estremi sono effettivamente integrati nella fattispecie. Infatti, le due controllate produttrici di travi, pur avendo una personalità giuridica distinta, non determinano in maniera autonoma il loro comportamento sul mercato bensì, sostanzialmente, applicano le istruzioni impartite loro dal gruppo, il quale assume un ruolo di impulso e di coordinamento (v. sentenze della Corte ICI/Commissione, citata, punto 133, e Shell/Commissione, citata, punto 312).
61 Tuttavia, dalle spiegazioni fornite dall'agente della convenuta tanto all'udienza innanzi al presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento sommario quanto all'udienza innanzi al Tribunale, spiegazioni non contestate dalla ricorrente, emerge che, sebbene la Commissione avesse effettivamente l'intenzione di imputare al «gruppo» Aristrain le infrazioni commesse dalle sue controllate Aristrain Madrid e Aristrain Olaberría, non le è stato tuttavia possibile identificare la società madre del gruppo, la quale all'epoca dell'invio della comunicazione degli addebiti non esisteva come «società holding» «nel senso tradizionale del termine», perché il capitale azionario era nelle mani della famiglia Aristrain. Pertanto, con lettera 6 maggio 1992 essa ha indirizzato la detta comunicazione degli addebiti a ciascuna delle due società Aristrain Madrid e Aristrain Olaberría ed ha inoltre convocato ciascuna di esse all'audizione amministrativa. A tal riguardo, occorre rilevare come a tale comunicazione degli addebiti sia stata data una risposta unica, a nome delle due società, e come queste ultime abbiano espresso il desiderio di essere rappresentate all'audizione amministrativa dai medesimi avvocati (v. lettere 22 luglio e 3 settembre 1992 degli avvocati della ricorrente alla Commissione).
62 Dalle stesse spiegazioni, non contestate, risulta che la «società holding» del gruppo è stata creata successivamente e che, tuttavia, la Commissione ha preferito non includerla tra i destinatari della decisione in quanto non era stata destinataria della comunicazione degli addebiti. La Commissione avrebbe dunque scelto una «società rappresentativa del gruppo», vale a dire l'Aristrain Madrid, alla quale avrebbe imputato l'insieme delle infrazioni e irrogato un'ammenda che tiene conto anche del comportamento e del fatturato della società collegata Aristrain Olaberría.
63 Dal momento che la Commissione aveva debitamente accertato l'uguale partecipazione dell'Aristrain Madrid e dell'Aristrain Olaberría alle diverse infrazioni loro attribuite all'art. 1 del dispositivo della decisione, e poiché queste due società devono essere considerate come costituenti una sola «impresa» ai sensi dell'art. 65, n. 5, del Trattato, il Tribunale ritiene che, nelle specifiche circostanze del caso di specie, la Commissione avesse il diritto di imputare alla prima la responsabilità dei comportamenti della seconda nonché, come ha fatto all'art. 4 del dispositivo della decisione, di tener conto del fatturato di quest'ultima nel calcolare l'importo dell'ammenda dovuta dalla prima.
64 Infatti, il Tribunale ritiene che, in una situazione in cui, a motivo della composizione familiare del gruppo e della dispersione del suo azionariato, era impossibile o eccessivamente difficile individuare la persona giuridica a capo del gruppo, alla quale - in quanto responsabile del coordinamento dell'azione dello stesso - avrebbero potuto essere imputate le infrazioni commesse dalle varie società componenti il gruppo, la Commissione aveva il diritto di considerare le due controllate Aristrain Madrid e Aristrain Olaberría responsabili in solido dell'insieme degli atti del gruppo, in modo da evitare che la separatezza formale di tali società, risultante dalla loro distinta personalità giuridica, potesse ostare alla constatazione del carattere organico del loro comportamento sul mercato ai fini dell'applicazione delle regole della concorrenza (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 140).
65 Ne consegue che, nella fattispecie, la Commissione poteva legittimamente irrogare alle due società collegate un'ammenda unica di importo calcolato con riferimento al loro giro d'affari cumulato, rendendole responsabili in solido del suo pagamento.
66 Ne consegue parimenti che, inserendo solo l'Aristrain Madrid nel novero dei destinatari della decisione e calcolando nel contempo l'ammenda dovuta da tale società con riferimento al suo giro d'affari cumulato con quello dell'Aristrain Olaberría, la Commissione non ha commesso nessun atto illegittimo, ma si è semplicemente privata di un condebitore solidale nella persona di quest'ultima società.
67 Quanto all'intenzione eventuale della Commissione di modificare la decisione nel senso sopra indicato, cui si fa riferimento nella lettera del 22 giugno 1994 del Commissario Van Miert all'Aristrain, ad essa non è stato dato corso e, pertanto, non può essere presa in considerazione ai fini del presente giudizio.
68 Dal complesso delle considerazioni di cui sopra discende che la censura in esame va respinta.
(...)
Sulla violazione dei diritti della difesa
(...)
Giudizio del Tribunale
69 Occorre ricordare che i diritti della difesa fatti valere dalla ricorrente sono, nella fattispecie, garantiti dall'art. 36, primo comma, del Trattato, ai sensi del quale, prima di infliggere una delle sanzioni pecuniarie previste dal detto Trattato, la Commissione deve mettere l'interessato in grado di presentare le sue osservazioni (v. sentenze della Corte 16 maggio 1984, causa 9/83, Eisen und Metall Aktiengesellschaft/Commissione, Racc. pag. 2071, punto 32, e 12 novembre 1985, causa 183/83, Krupp/Commissione, Racc. pag. 3609, punto 7).
70 Quanto all'osservanza di tale garanzia nella fattispecie, si deve anzitutto rilevare come nella comunicazione degli addebiti notificata alle imprese interessate il 6 maggio 1992 siano stati specificati i comportamenti rispettivamente imputati a ciascuna delle destinatarie e le relative prove a loro carico. Del resto, il capitolo VIII della detta comunicazione degli addebiti contiene una descrizione dettagliata delle infrazioni alle regole di concorrenza, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di prova su cui la Commissione si fonda.
71 La Commissione ha allegato alla comunicazione degli addebiti, da un lato, copia dei documenti concretamente acquisiti a carico di ciascuna delle imprese interessate (allegato 3 della comunicazione degli addebiti) e, dall'altro, l'elenco riepilogativo dell'insieme dei documenti che compongono il fascicolo costituito nella pratica di cui trattasi («elenco di accesso», allegato 2 della comunicazione degli addebiti). Oltre alla data di costituzione di ciascuno dei documenti e ad una loro descrizione assai sommaria, quest'ultimo elenco raggruppava tali documenti, secondo la loro natura, in dodici sezioni contrassegnate da un numero, e precisava il loro grado di accessibilità rispetto a ciascuna delle imprese interessate. Inoltre, la Commissione ha invitato le imprese a venire a consultare nei suoi locali l'insieme dei documenti accessibili.
72 Da quanto precede risulta che, nella pratica in esame, la Commissione si è conformata alla procedura di accesso al fascicolo descritta nella sua Dodicesima relazione sulla politica di concorrenza (pagg. 40 e 41) e confermata dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale nell'ambito del Trattato CE (v. sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punti 53 e 54, 18 dicembre 1992, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc. pag. II-2667, punti 38-41, 1_ aprile 1993, causa T-65/89, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punti 29-33, confermata dalla sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punti 12-33, e sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-1775, punti 77-104), senza che il Tribunale sia tenuto a pronunciarsi su dichiarazioni della Commissione posteriori all'adozione della decisione, contenute nella XXIII Relazione sulla politica di concorrenza 1993 del 5 maggio 1994 (segnatamente al punto 202) e relative all'invio dei documenti a carico e a discarico insieme con la comunicazione degli addebiti.
73 Il Tribunale ha inoltre potuto accertare che, nella specie, tutti i documenti del fascicolo trasmessogli dalla Commissione ai sensi dell'art. 23 riguardanti la ricorrente sono stati classificati, nell'allegato 2 della comunicazione degli addebiti, come «accessibili» oppure, per quanto riguarda un piccolo numero di documenti interni della British Steel, come «parzialmente accessibili» alla ricorrente. Quanto a quest'ultima categoria, la ricorrente non ha contestato che gli addebiti sono fondati solamente su estratti dei detti documenti che le sono stati resi accessibili.
74 Occorre peraltro constatare che i documenti recanti i nn. 1888 e 1892 del fascicolo della Commissione riguardano, da un lato, i flussi commerciali della British Steel tra i mercati francese e britannico e, dall'altro, un prospetto delle consegne della British Steel. Questi due documenti non riguardano in alcun modo la ricorrente, né a carico né a discarico della stessa, e quindi potevano essere a buon diritto classificati come inaccessibili ad essa nell'elenco dell'allegato 2 della comunicazione degli addebiti, in quanto, a norma dell'art. 47 del Trattato, la Commissione è tenuta a proteggere i segreti commerciali delle altre imprese coinvolte nel presente procedimento. Quanto al documento datato 1_ marzo 1990, citato al punto 40 della comunicazione degli addebiti, esso reca il n. 3370 del fascicolo della Commissione e risulta classificato come accessibile alla ricorrente, alla quale, secondo l'elenco dell'allegato 3 della detta comunicazione degli addebiti, è stato peraltro comunicato.
75 Consta del resto che la ricorrente ha avuto accesso al fascicolo secondo le modalità indicate nella lettera della Commissione 6 maggio 1992. Essa ha quindi potuto ottenere copia di tutti i documenti considerati dalla Commissione come «accessibili» o «parzialmente accessibili».
76 Per il resto, la ricorrente non ha specificato dinanzi al Tribunale in che senso la presentazione dei documenti elencati all'allegato 2 della comunicazione degli addebiti fosse insufficiente per permetterle di rinvenire i documenti in questione in occasione della sua consultazione del fascicolo.
77 Quanto alla censura mossa alla Commissione di avere, tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella decisione, citato i documenti a carico facendo riferimento soltanto alla loro data, senza indicare nel contempo il numero che recano nel fascicolo della Commissione, è vero che un sistema siffatto rende più disagevole l'identificazione dei documenti in questione sia per le parti interessate sia per il Tribunale, tanto più in una causa come quella in esame, nella quale vengono in rilievo migliaia di documenti, e che sarebbe più consono ad una corretta prassi amministrativa che, in circostanze del genere, la Commissione identificasse i documenti da essa citati facendo riferimento non soltanto alla loro data, ma anche alla loro numerazione nel fascicolo.
78 Tuttavia, il mancato riferimento, nella comunicazione degli addebiti e nella decisione, alla numerazione dei documenti effettuata dalla Commissione ai fini della costituzione del suo fascicolo non è, nella fattispecie, tale da aver violato i diritti della difesa della ricorrente dal momento che, in base al semplice riferimento alla loro data, essa era in grado di identificare i documenti in questione, tanto nell'elenco di cui all'allegato 2 della comunicazione degli addebiti quanto nel fascicolo della Commissione. Si deve in particolare constatare che i documenti elencati nell'allegato IV della memoria di replica possono essere identificati senza nessuna difficoltà particolare.
79 Quanto alla mancanza di traduzione in spagnolo di taluni documenti, si deve anzitutto sottolineare come non si possa pretendere che la Commissione traduca ulteriori documenti oltre a quelli su cui fonda i suoi addebiti. Questi ultimi documenti devono peraltro essere considerati come prove di colpevolezza sulle quali si basa la Commissione e, pertanto, devono essere resi noti al destinatario nella loro versione originale in modo che questi possa conoscere l'interpretazione che ne ha dato la Commissione, interpretazione su cui quest'ultima ha fondato tanto la comunicazione degli addebiti quanto la sua decisione. Nel caso di specie, occorre rilevare come l'allegato I della comunicazione degli addebiti contenesse una traduzione di tutti gli estratti dei documenti citati in lingua originale nella detta comunicazione. Il Tribunale ritiene che questo modo di procedere abbia consentito alla ricorrente di sapere con precisione su quali fatti e su quale ragionamento giuridico si è fondata la Commissione e, pertanto, di difendere utilmente i suoi diritti (v. sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione, Racc. pag. II-1063, punto 21).
80 Il Tribunale ritiene pertanto che la ricorrente non abbia dimostrato di non essere stata posta in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere utilmente il proprio punto di vista sui documenti addotti a suo carico nella comunicazione degli addebiti.
81 Va infine sottolineato come la decisione contenga, fra l'altro, una enumerazione puntuale delle diverse infrazioni imputate alla ricorrente e della loro durata espressa in mesi. L'art. 4 del suo dispositivo indica la data presa in considerazione per l'applicazione delle sanzioni, vale a dire, nel caso dell'Aristrain e non tenendo conto di un errore redazionale (v. infra, punto 226), il 31 dicembre 1988. Del resto, la questione della cessazione delle infrazioni è affrontata al punto 318 del preambolo della decisione. La stessa decisione contiene inoltre un esame dettagliato di ciascuna delle infrazioni denunciate, svolto tanto a livello fattuale quanto a livello dell'analisi giuridica, e ciò rispetto a ciascuno dei partecipanti. Infine, il punto 313 del preambolo della decisione riconosce circostanze attenuanti ai produttori spagnoli interessati, mentre i punti 305-307 del preambolo indicano le circostanze aggravanti accolte, menzionando le prove che giustificano ciascuno degli addebiti. Si deve ritenere che, con queste diverse indicazioni, la Commissione abbia messo la ricorrente in grado di far utilmente valere i suoi diritti dinanzi al Tribunale.
82 Per il resto, l'assunto secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato la partecipazione della ricorrente ai fatti che le sono imputati, a sostegno del quale la ricorrente ha presentato, nell'allegato V della memoria di replica, un prospetto riepilogativo dei documenti a carico, attiene al controllo di legittimità intrinseca della decisione e non può in nessun caso, quand'anche risultasse fondato, costituire la prova d'una violazione dei diritti della difesa.
83 Da tutto ciò che precede risulta che la censura in esame deve essere respinta in toto.
Sulla caducità del procedimento amministrativo
Sunto degli argomenti della ricorrente
84 La ricorrente fa valere che l'obbligo della Commissione, in quanto amministrazione incaricata dell'istruzione dei procedimenti da essa avviati, di non ritardare in modo indebito l'adozione delle sue decisioni discende dal diritto fondamentale, che sarebbe riconosciuto in tutti gli Stati membri e segnatamente in diritto spagnolo, ad un processo equo ed esente da ritardi ingiustificati. L'assenza di norme comunitarie in materia non potrebbe dispensare la Commissione dal dovere di agire con la diligenza richiesta in modo da evitare all'amministrato di essere perseguitato senza fine dall'autorità che svolge l'inchiesta, a pena di generare una situazione di incertezza giuridica che lede i diritti fondamentali.
85 Nella fattispecie, i tempi del procedimento rivelerebbero una paralisi dello stesso, per cause imputabili unicamente alla Commissione e non giustificate da elementi oggettivi, necessari e determinanti, per periodi che oscillerebbero tra i cinque mesi (intercorsi fra la risposta delle parti alla comunicazione degli addebiti e la loro audizione) e i tredici mesi (intercorsi fra l'audizione delle parti e l'adozione della decisione). La ricorrente ritiene che tempi simili escludano che la Commissione possa irrogare un'ammenda.
Giudizio del Tribunale
86 Benché nessuna norma di diritto comunitario si riferisca al concetto di caducità del procedimento amministrativo nel senso in cui l'intende la ricorrente, il rispetto da parte della Commissione di un termine ragionevole nell'adottare le decisioni che concludono i procedimenti amministrativi in materia di politica della concorrenza costituisce un principio generale del diritto comunitario (v. sentenze del Tribunale 22 ottobre 1997, cause riunite T-213/95 e T-18/96, SCK e FNK/Commissione, Racc. pag. II-1739, punto 56, e giurisprudenza ivi citata, e 15 settembre 1998, causa T-95/96, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-3407, punto 73).
87 Di conseguenza, si deve esaminare se nella specie la Commissione abbia violato il principio generale del rispetto di un termine ragionevole nel procedimento che ha preceduto l'adozione della decisione, restando inteso che la ragionevolezza della durata del procedimento amministrativo si valuta sulla scorta delle circostanze specifiche di ciascuna pratica e, in particolare, del contesto della stessa, delle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, della condotta delle parti nel corso del procedimento, della complessità della pratica e del valore che essa riveste per le diverse parti interessate (v. sentenze SCK e FNK/Commissione, citata, punto 57, e Gestevisión Telecinco/Commissione, citata, punto 75).
88 La durata complessiva del procedimento amministrativo nel caso in esame è stata di 36 mesi circa. Le prime ispezioni sono state effettuate nel gennaio 1991. Altri controlli sono stati effettuati nel marzo 1991. In seguito a richieste formulate dalla Commissione ai sensi dell'art. 47 del Trattato CECA, talune imprese e associazioni di imprese interessate hanno fornito informazioni supplementari. Tra queste, in particolare, la ricorrente, la quale ha risposto con lettere 17 e 19 settembre 1991 alle domande della Commissione 24 luglio e 6 agosto 1991. Gli elementi acquisiti nell'ambito di tali controlli e richieste di informazioni hanno indotto la Commissione a indirizzare una comunicazione degli addebiti alle 19 imprese e associazioni interessate, tra le quali la ricorrente, il 6 maggio 1992. La ricorrente vi ha risposto con lettera 22 luglio 1992. L'audizione delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti, inizialmente prevista per il mese di settembre 1992, è stata rinviata al mese di gennaio 1993 su richiesta di talune di esse, in modo da consentire ai loro avvocati di concentrarsi sulla loro difesa nell'ambito di un procedimento antidumping all'epoca avviato dalle autorità americane. Sempre su richiesta delle imprese interessate, il consigliere uditore ha successivamente ordinato l'apertura di un'indagine interna sul ruolo della DG III, che è stata condotta dal gennaio all'aprile 1993. Il resoconto dell'audizione è stato inviato alle imprese interessate l'8 luglio e l'8 settembre 1993. Frattanto, il progetto di decisione è stato redatto, approvato e tradotto dai servizi competenti della Commissione in vista della sua adozione da parte del collegio dei Commissari, infine intervenuta il 16 febbraio 1994.
89 Alla luce di tutti questi elementi, si deve concludere che nel procedimento amministrativo che ha preceduto l'adozione della decisione la Commissione ha agito conformemente al principio del rispetto di un termine ragionevole. Considerate, tra l'altro, l'importanza e la complessità della pratica nonché il numero di imprese interessate, il Tribunale ritiene, in particolare, che il trascorrere di un periodo di circa tredici mesi, diversi dei quali dedicati a una indagine interna condotta su richiesta delle stesse imprese interessate, tra l'audizione amministrativa e l'adozione della decisione non costituisca una violazione di tale principio (v. anche sentenza SCK e FNK/Commissione, citata, punto 66).
90 Ne consegue che la presente censura va rigettata.
(...)
C - Sulla violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato (...)
La fissazione dei prezzi (prezzi obiettivo) all'interno della commissione travi
1. Sulla realtà dei fatti
91 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, la Commissione imputa alla ricorrente di aver partecipato ad un'infrazione consistente nella fissazione dei prezzi nell'ambito della commissione travi. Il periodo considerato ai fini dell'ammenda è di 24 mesi, compreso tra il 1_ gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990 (v. punti 80-121, 223-243, 311, 313 e 314 del preambolo nonché art. 1 della decisione). A tal riguardo, è bensì vero che l'art. 4 della decisione, nelle versioni spagnola e francese, indica che l'ammenda inflitta alla ricorrente si riferisce alle infrazioni commesse «dopo il 31 dicembre 1989». Tuttavia, tanto dalle versioni tedesca e inglese del detto art. 4 quanto dalla motivazione della decisione (v. punti 313 e 314 del preambolo, relativi alle conseguenze del periodo transitorio previsto nell'atto di adesione della Spagna, e l'art. 1, ai sensi del quale l'Aristrain ha preso parte all'infrazione consistente nella fissazione dei prezzi nella commissione travi per 24 mesi), alla luce della quale va interpretato il dispositivo della stessa, risulta che l'indicazione di tale data anziché di quella del 31 dicembre 1988 costituisce un semplice errore redazionale, che non incide sul contenuto dell'atto impugnato (v. sentenza della Corte 2 giugno 1994, causa C-30/93, AC-ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I-2305, punti 21-24).
(...)
Sulla domanda in subordine volta ad ottenere l'annullamento dell'art. 4 della decisione o, quantomeno, la riduzione dell'importo dell'ammenda
(...)
D - Sull'errata valutazione dei vari criteri e circostanze che la decisione considera pertinenti nella determinazione dell'importo dell'ammenda
(...)
Sulla valutazione del fatturato pertinente ai fini del calcolo dell'ammenda
(...)
Giudizio del Tribunale
92 A norma dell'art. 65, n. 5, del Trattato:
«Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d'eseguire (...) un accordo o una decisione nulli di pieno diritto (...) oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d'affari ottenuto con i prodotti oggetto dell'accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, ad un aumento del massimo così determinato fino al 10% del volume d'affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l'ammenda, e fino al 20% del volume d'affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora».
93 Sebbene la decisione non indichi esplicitamente quale dei due massimali previsti dall'art. 65, n. 5, del Trattato sia stato applicato nel caso di specie (v. punto 299 del preambolo, che si limita a riprodurre la detta disposizione), dalle spiegazioni fornite dalla Commissione nel corso del procedimento risulta che essa ha fatto ricorso al primo di tali massimali, vale a dire il doppio del fatturato realizzato con i prodotti oggetto della pratica in questione (v. anche punto 322 del preambolo della decisione, ove la Commissione fa riferimento al «fatturato dei prodotti rilevanti»). Di conseguenza, la prima censura mossa dalla ricorrente deve essere respinta.
94 Occorre del resto rilevare che, secondo la stessa lettera dell'art. 65, n. 5, del Trattato, il massimale del 200% del fatturato realizzato con i prodotti oggetto dell'infrazione di cui si tratta costituisce il principale elemento cui far riferimento nel determinare l'ammenda, elemento che la Commissione può utilizzare in ogni caso. Per contro, il ricorso al massimale del 10% del fatturato annuo delle imprese interessate è lasciato alla discrezione della Commissione solo in presenza di circostanze ben precise. Poiché tali circostanze non ricorrevano nella fattispecie, la Commissione non era autorizzata a tenere conto del fatturato complessivo delle imprese interessate. Pertanto, si deve rigettare anche la seconda censura avanzata dalla ricorrente.
95 Si deve aggiungere che, contrariamente a ciò che sostiene la ricorrente, il sistema del Trattato non penalizza di per sé le imprese «monoproduttrici» rispetto alle imprese la cui produzione è diversificata. Il Trattato parte dal principio che il fatturato realizzato con i prodotti oggetto di una pratica restrittiva dia la corretta misura della nocività di quest'ultima per il normale svolgimento della concorrenza sul mercato comune, tranne che nel caso particolare di accordi di tipo malthusiano aventi lo scopo di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, i quali, per la loro stessa natura, sono sanzionati in maniera più adeguata applicando il secondo massimale dell'art. 65, n. 5, del Trattato. E' invece senza rilevanza il punto se il normale svolgimento della concorrenza sia stato compromesso da una impresa a produzione diversificata o da una impresa «monoproduttrice». Infatti, le restrizioni alla concorrenza derivanti dalla partecipazione di una impresa ad una infrazione dipendono, in linea di massima, più dall'importanza dell'impresa sul mercato dei prodotti interessati dall'infrazione di cui trattasi che dalla dimensione globale dell'impresa.
96 L'attuazione di tale sistema nel caso di specie non è nemmeno discriminatoria nei confronti della ricorrente. Avendo cominciato col determinare, conformemente all'art. 65, n. 5, del Trattato, la percentuale del fatturato rilevante che andava presa in considerazione ai fini della fissazione delle ammende, la Commissione avrebbe, al contrario, punito ingiustamente le imprese a produzione diversificata se avesse maggiorato tale percentuale di un fattore volto a tener conto delle altre produzioni delle stesse, per «mandare loro un avvertimento» o per qualunque altra ragione.
97 Inoltre, la Commissione riconosce di aver calcolato l'importo dell'ammenda in questione basandosi sul fatturato delle due società Aristrain Madrid e Aristrain Olaberría, le quali, a suo avviso, hanno violato le regole di concorrenza nella stessa misura, anche se solo la prima è destinataria della decisione (v. punto 323 del preambolo).
98 Come già constatato dal Tribunale (v. supra, punti 143 e 144), la Commissione aveva la facoltà di infliggere alla ricorrente un'ammenda unica e di calcolarne l'importo in base al fatturato cumulato dell'Aristrain Madrid e dell'Aristrain Olaberría.
99 Orbene, dalla certificazione dei revisori dei conti della ricorrente risulta che, con le sue vendite comunitarie di travi, quest'ultima ha realizzato nel 1990 un fatturato di 9 921 milioni di PTA, pari a ECU 76 563 000 [al tasso di cambio medio di 1 ECU per 129,58 PTA che va utilizzato nella specie (v. infra, punto 663)]. L'ammenda di ECU 10 600 000 inflittale rappresenta il 13,84% di tale fatturato, venendo dunque a situarsi ben al di sotto del massimale del 200% di tale fatturato previsto dall'art. 65, n. 5, del Trattato.
100 Del resto, il Tribunale ritiene che, nel rispetto del detto massimale, la Commissione avesse la facoltà di applicare l'«aliquota base» di 7,5% del fatturato rilevante preso in considerazione nella fattispecie per il calcolo dell'ammenda (v. supra, punto 535) al fatturato cumulato dell'Aristrain Madrid e dell'Aristrain Olaberría. Poiché con le loro vendite comunitarie di travi queste due società hanno realizzato nel 1990 un fatturato cumulato di 27 749 milioni di PTA, pari a ECU 214 145 700, l'ammenda di ECU 10 600 000 inflitta alla ricorrente rappresenta il 4,95% di tale fatturato, situandosi dunque ben al di sotto del «limite» del 7,5% che la Commissione aveva imposto a sé stessa.
101 Ne consegue che la terza censura mossa dalla ricorrente va rigettata.
102 Infine, dagli atti e dalle spiegazioni fornite dalla convenuta nel corso del procedimento risulta che l'ammenda inflitta alla ricorrente è stata calcolata in base ad un fatturato di 34 468 milioni di PTA, che, stando alle indicazioni fornite alla Commissione dalla stessa ricorrente nelle lettere 30 luglio 1992, 2 dicembre 1993 e 28 gennaio 1994, costituiva il fatturato realizzato nel 1990 dal gruppo Aristrain sul mercato comunitario della travi.
103 Nella lettera 24 febbraio 1998 di risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha fatto valere che tale indicazione era errata in quanto la cifra di 34 468 milioni di PTA comprendeva le esportazioni verso paesi terzi e, quindi, non riguardava esclusivamente le vendite di travi realizzate nella CECA. Essa ha allegato a tale risposta una lettera dei suoi revisori dei conti datata 27 gennaio 1995, nella quale si attestava che il fatturato realizzato nel 1990 dal gruppo Aristrain sul mercato comunitario della travi ammontava in realtà a PTA 27 748 915 000, di cui PTA 17 827 510 000 riferibili all'Aristrain Olaberría e PTA 9 921 405 000 riferibili all'Aristrain Madrid.
104 In risposta ai quesiti rivoltile dal Tribunale all'udienza, la convenuta ha sostenuto che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione doveva ritenersi corretto in quanto era stato calcolato in base ai dati forniti dalla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo. La Commissione afferma di partire dal principio che le cifre inizialmente comunicate erano esatte e rifiuta di riconoscere le cifre successivamente certificate dai revisori dei conti della ricorrente.
105 Il Tribunale osserva che non si può rimproverare alla Commissione di aver calcolato l'importo dell'ammenda in base alle cifre concordanti fornite per tre volte dalla stessa ricorrente in risposta a richieste di informazioni formulate ai sensi dell'art. 47 del Trattato.
106 Tuttavia, occorre riconoscere che le informazioni così trasmesse erano inficiate da un errore, in quanto tenevano conto delle vendite extracomunitarie di travi del gruppo Aristrain, le quali non costituivano oggetto della richiesta d'informazioni della Commissione e, pertanto, non dovevano essere prese in considerazione ai fini del calcolo delle ammende irrogate nella specie. A tal riguardo, il Tribunale non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio la veridicità o l'esattezza delle cifre certificate il 27 gennaio 1995 a seguito della revisione compiuta dai revisori dei conti della ricorrente.
107 Ne consegue che la ricorrente si è vista infliggere, per errore, un'ammenda il cui importo non rispecchia correttamente la sua posizione sul mercato comunitario delle travi né, conseguentemente, l'estensione e la gravità della sua partecipazione alle infrazioni in questione. Sebbene la responsabilità di tale errore incomba alla ricorrente, il Tribunale, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito, ritiene che occorra ripararne le conseguenze e ridurre nella misura del dovuto l'importo dell'ammenda inflittale.
(...)
Sulla valutazione della durata delle infrazioni
(...)
108 Per i motivi già esposti al precedente punto 226, non si deve tener conto dell'errore materiale figurante nelle versioni spagnola e francese dell'art. 4 della decisione. Di conseguenza, il periodo considerato dalla Commissione ai fini dell'ammenda è, nel caso dei produttori spagnoli, di 24 mesi, compresi tra il 1_ gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990; nella normalità dei casi esso è invece di 30 mesi, compresi tra il 1_ luglio 1988 e il 31 dicembre 1990, per quanto riguarda gli altri produttori.
109 Peraltro, dalle spiegazioni dettagliate fornite dalla Commissione nel corso del procedimento risulta che essa ha diversificato le ammende in funzione, tra l'altro, della durata di ciascuna infrazione, eccezion fatta per gli accordi per l'armonizzazione dei prezzi degli extra. La Commissione ha così debitamente tenuto conto della minore durata della partecipazione dei produttori spagnoli agli accordi per la fissazione dei prezzi obiettivo e allo scambio di informazioni riservate nell'ambito della commissione travi, tant'è che l'importo dell'ammenda loro inflitta per queste infrazioni ammonta all'80% (24/30) dell'importo dell'ammenda di cui sarebbero stati passibili se, come la maggior parte degli altri produttori, avessero partecipato a tali infrazioni dal 1_ luglio 1988.
110 Peraltro, al punto 252 del preambolo della decisione, la convenuta ha affermato che «[p]er le ragioni esposte al considerando 313, Ensidesa e Aristrain non saranno ritenute responsabili della partecipazione all'accordo del 15 novembre 1988». Per contro, la partecipazione della ricorrente agli altri quattro accordi per l'armonizzazione degli extra conclusi tra il 1_ gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990 è stata dimostrata. Risulta tuttavia che la Commissione non ha tenuto conto di questa minore partecipazione della ricorrente ai detti accordi quando ha calcolato l'importo dell'ammenda che doveva esserle inflitta per queste infrazioni, giacché tale ammenda è stata forfettariamente fissata allo 0,5% del fatturato rilevante per tutte le imprese interessate (con riserva di una distinta riduzione del 10% concessa all'Aristrain e alla Ensidesa in considerazione dell'assenza di armonizzazione degli extra in Spagna: v. supra, punto 356).
111 Considerato quanto sopra, il Tribunale, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito, ritiene che occorra ridurre del 20% l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente per aver preso parte agli accordi per l'armonizzazione degli extra.
112 Per il resto, il Tribunale ritiene che un'infrazione consistente nella partecipazione per due anni ad una serie di accordi e di pratiche restrittive di fissazione dei prezzi, di ripartizione dei mercati e di scambio di informazioni riservate, nell'ambito istituzionalizzato di numerose riunioni tra produttori, possa correttamente essere considerata di lunga durata. Si devono pertanto respingere, in quanto infondati, gli altri argomenti della ricorrente.
(...)
Sulla mancata considerazione della svalutazione della peseta
113 La ricorrente fa valere che, indicando in ECU l'importo delle ammende e non correggendo gli effetti delle svalutazioni conseguenti alla crisi del sistema monetario europeo degli anni 1992 e 1993, la Commissione ha adottato un atteggiamento discriminatorio, pregiudizievole per le imprese che, come essa, realizzano la maggior parte del loro fatturato nelle monete svalutate, e vantaggioso per le imprese che usano monete rivalutatesi, ad esempio il marco tedesco.
114 Secondo la ricorrente, il principio della parità di trattamento impone alla Commissione di fare in modo che situazioni o fattori esterni alla volontà, al comportamento o al grado di partecipazione di ciascuna impresa a un'infrazione collettiva non generino, di fatto, alcuna disparità di trattamento idonea a ripercuotersi negativamente sui rapporti di concorrenza tra le imprese interessate. Essa ritiene che le svalutazioni monetarie, in particolare, dovrebbero avere un effetto neutrale sullo svolgersi di un procedimento di applicazione delle regole della concorrenza.
115 A tal riguardo, la ricorrente spiega che, nel calcolare l'ammenda, la Commissione ha preso in considerazione il fatturato del gruppo Aristrain nel 1990, scelto come esercizio di riferimento (v. punto 16 del preambolo della decisione), pari a 34 468 milioni di pesetas, lo ha convertito in ECU al tasso di cambio di 129,58 pesetas per ECU in vigore nel 1990 e, applicando al risultato ottenuto, vale a dire 266 milioni di ECU, la percentuale considerata ai fini della sanzione, vale a dire il 4%, è infine pervenuta alla cifra di ECU 10 600 000, ammenda irrogata dalla decisione nel febbraio 1994. Poiché nel 1994 il tasso di conversione monetaria è passato a 158,24 pesetas per ECU, il pagamento dell'ammenda o la costituzione della garanzia bancaria comporterebbero per la ricorrente un costo aggiuntivo dell'ordine del 22%, corrispondente a 1,92 milioni di ECU, o addirittura del 30% se si raffronta il trattamento riservatole con quello applicato alle imprese tedesche.
116 L'errore della Commissione, che secondo la ricorrente costituisce una grave negligenza, consisterebbe nell'avere indicato le ammende in ECU, il quale sarebbe una semplice unità di conto e non servirebbe ad altro se non a verificare l'osservanza dei massimali del regolamento n. 17, laddove la giurisprudenza della Corte si baserebbe sulla realtà dei fenomeni monetari (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punti 9-17, e relative conclusioni dell'avvocato generale Warner, nonché sentenza della Corte 13 febbraio 1980, causa 256/78, Misenta/Commissione, Racc. pag. 219). Secondo la ricorrente, la discriminazione avrebbe potuto essere evitata, o indicando il fatturato nella valuta nazionale, o facendo ricorso al tasso di cambio dell'ECU in vigore alla data dell'adozione della decisione, sì da neutralizzare gli effetti della svalutazione.
117 Essa fa inoltre valere che il rischio di cambio è accettabile nelle transazioni internazionali, le quali prevedono meccanismi correttori, ma non in esito a un procedimento amministrativo assai lungo, nel cui ambito le imprese non avrebbero potuto prevedere l'importo eccezionale delle storiche sanzioni che sarebbero state loro inflitte, contro le quali esse non potevano premunirsi.
118 Il Tribunale ricorda che, ai sensi dell'art. 4 della decisione, le ammende irrogate sono dovute in ECU.
119 Occorre rilevare che nulla vieta alla Commissione di indicare l'importo dell'ammenda in ECU, unità monetaria convertibile in valuta nazionale. Peraltro, ciò consente alle imprese di paragonare più agevolmente gli importi delle ammende irrogate. Inoltre, la possibilità di convertire l'ECU in valuta nazionale differenzia tale unità monetaria dall'«unità di conto» di cui all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, unità di conto che, come espressamente riconosciuto dalla Corte, non è una moneta di pagamento e, quindi, implica che l'importo dell'ammenda venga determinato in moneta nazionale (sentenza della Corte 9 marzo 1977, cause riunite 41/73, 43/73 e 44/73 - Interpretazione, Société anonyme générale sucrière e a./Commissione, Racc. pag. 445, punto 15).
120 Come il Tribunale ha già affermato nella sentenza 14 maggio 1998, causa T-334/94, Sarrió/Commissione (Racc. pag. II-1439, punto 394 e seguenti), le critiche avanzate dalla ricorrente per mettere in questione la legittimità del metodo usato dalla Commissione, consistente nel convertire in ECU il fatturato di riferimento delle imprese al tasso di cambio medio vigente nello stesso anno di riferimento (il 1990), non possono essere accolte.
121 Innanzi tutto, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per il calcolo delle ammende inflitte alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (v. sentenza Pioneer, punto 122).
122 Per poter, poi, stabilire un confronto tra i diversi dati di fatturato comunicati, espressi nelle rispettive monete nazionali delle imprese coinvolte, la Commissione deve convertire tali dati in un'unica e medesima unità monetaria. Poiché il valore dell'ECU è determinato in funzione del valore della moneta nazionale di ciascuno degli Stati membri, la Commissione ha correttamente convertito in ECU il fatturato di ciascuna delle imprese.
123 Sempre a buon diritto, essa si è basata sul fatturato dell'anno di riferimento (1990) e lo ha convertito in ECU utilizzando i tassi di cambio medi dello stesso anno. Da un lato, la presa in considerazione del fatturato realizzato da ciascuna impresa nell'anno di riferimento, vale a dire l'ultimo anno completo del periodo di infrazione considerato, ha consentito alla Commissione di valutare le dimensioni e la potenza economica di ogni impresa nonché l'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse, elementi questi di cui si deve tener conto per valutare la gravità dell'infrazione commessa da ciascuna impresa (v. sentenza Pioneer, punti 120 e 121). Dall'altro, la presa in considerazione, ai fini della conversione in ECU dei fatturati in questione, dei tassi di cambio medi dell'anno di riferimento considerato ha consentito alla Commissione di evitare che eventuali fluttuazioni monetarie intervenute dopo la cessazione dell'infrazione incidessero sulla valutazione delle dimensioni e della potenza economica relative delle imprese nonché sull'entità dell'infrazione commessa da ciascuna di esse e, quindi, sulla valutazione della gravità dell'infrazione. La valutazione della gravità dell'infrazione deve infatti riferirsi alla realtà economica quale si presentava all'epoca in cui l'infrazione è stata commessa.
124 Di conseguenza, l'argomento secondo cui il fatturato dell'anno di riferimento avrebbe dovuto essere convertito in ECU in base al tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione non può essere accolto. Il metodo di calcolo dell'ammenda consistente nell'utilizzare il tasso di cambio medio dell'anno di riferimento consente di evitare gli effetti aleatori delle alterazioni dei valori reali delle monete nazionali che potevano intervenire e che sono effettivamente intervenute, nel caso di specie, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento e l'anno di adozione della decisione. Se tale metodo può comportare che una data impresa si trovi a dover pagare un importo, espresso in moneta nazionale, nominalmente superiore o inferiore a quello che avrebbe dovuto pagare nell'ipotesi in cui fosse stato applicato il tasso di cambio vigente alla data di adozione della decisione, ciò altro non è se non la conseguenza logica delle fluttuazioni dei valori reali delle diverse monete nazionali.
125 Occorre aggiungere che le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in più di uno Stato membro, avvalendosi di succursali locali. Esse operano conseguentemente in varie valute nazionali. La ricorrente stessa realizza una parte notevole del suo fatturato sui mercati di esportazione (secondo la lettera 27 gennaio 1995 dei revisori dei conti della ricorrente, nel 1990 questa ha realizzato un fatturato «travi» di PTA 6 067 974 000 in Spagna e di PTA 3 853 431 000 nel resto della CECA; questi fatturati sono, rispettivamente, di PTA 12 717 803 000 e di PTA 5 109 707 000 nel caso della sua società collegata, l'Aristrain Olaberría). Ora, quando una decisione come quella controversa sanziona violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato e le imprese destinatarie della decisione esercitano di norma le loro attività in numerosi Stati membri, il fatturato dell'anno di riferimento, convertito in ECU al tasso di cambio medio applicato nel corso di quello stesso anno, è costituito dalla somma dei fatturati realizzati in ciascuno dei paesi in cui opera l'impresa. Esso riflette quindi perfettamente la realtà della situazione economica delle imprese considerate durante l'anno di riferimento.
126 Alla luce di quanto precede, l'argomento della ricorrente deve essere respinto.
Sulla errata valutazione di varie circostanze attenuanti
(...)
127 Per le ragioni sopra esposte, devesi ritenere che la Commissione abbia correttamente valutato la natura, l'estensione, l'importanza e la durata della partecipazione della ricorrente alle infrazioni addebitatele nella decisione.
128 Occorre peraltro ricordare come il fatto che un'impresa non abbia svolto un ruolo particolarmente attivo o non abbia promosso l'infrazione non la esoneri dalla responsabilità di avervi partecipato (sentenze della Corte BMW Belgium e a./Commissione, citata, punto 49 e seguenti, e 1_ febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 18).
129 Inoltre, la circostanza che un'impresa, di cui sia dimostrata la partecipazione ad una concertazione in materia di prezzi con i concorrenti, non abbia adeguato il proprio comportamento sul mercato a quello concordato con i suoi concorrenti non costituisce necessariamente un elemento da prendere in considerazione come circostanza attenuante in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere (v. sentenze Petrofina/Commissione, citata, punto 173, e 14 maggio 1998, causa T-308/94, Cascades/Commissione, Racc. pag. II-925, punto 230). Infatti, un'impresa che, nonostante la concertazione con i suoi concorrenti, persegue una politica più o meno indipendente sul mercato può semplicemente tentare di sfruttare l'intesa a proprio vantaggio.
130 Nella specie, gli elementi forniti dalla ricorrente non consentono di concludere che il suo comportamento reale sul mercato abbia potuto contrastare gli effetti anticoncorrenziali dell'infrazione constatata. E' certo che la ricorrente - la quale è, per importanza, il secondo produttore di travi della Comunità - ha effettivamente preso parte alle iniziative concertate in materia di prezzi.
131 Quanto alla costrizione che la ricorrente avrebbe subìto da parte delle altre imprese del settore e alla sua adesione forzata alla commissione travi, la ricorrente non ne ha fornito prova alcuna.
132 In ordine all'argomento attinente alla mancanza di una condotta dolosa o negligente da parte della ricorrente, si deve ricordare che, affinché un'infrazione possa considerarsi commessa intenzionalmente, non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto posto dall'art. 65 del Trattato; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato tendeva a falsare il normale gioco della concorrenza nel mercato comune (v., nell'ambito del Trattato CE, sentenza Belasco e a./Commissione, citata, punto 41, e sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-310/94, Gruber + Weber/Commissione, Racc. pag. II-1043, punto 259).
133 Nel caso di specie, è sufficiente constatare che la ricorrente ha partecipato alle riunioni della commissione travi, organo il cui obiettivo anticoncorrenziale è stato accertato dalla Commissione, nonché ad un accordo di ripartizione di mercati con la Ensidesa e con la British Steel.
134 Inoltre, la constatata violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato da parte della ricorrente era palese.
135 Quanto all'asserita cooperazione della ricorrente con la Commissione, va ricordato che, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente non ha ammesso la fondatezza di nessuno dei fatti contestatile.
136 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificasse una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza Cascades/Commissione, citata, punto 255 e seguenti).
137 Infine, la decisione della ricorrente, conseguente alla comunicazione degli addebiti, di non assistere oltre alle riunioni della commissione travi e di controllare la diffusione delle informazioni all'esterno dell'impresa non incide sulla maniera in cui vanno valutati comportamenti anteriori, tanto più che essi sono stati deliberatamente nascosti alla Commissione. In ogni caso, la cessazione d'una infrazione commessa intenzionalmente non può essere considerata come una circostanza attenuante quando sia stata determinata dall'intervento della Commissione.
138 Alla luce di quanto precede, gli argomenti avanzati dalla ricorrente devono essere respinti in toto.
Sulla violazione del principio della parità di trattamento tra le imprese sanzionate dalla decisione
139 La ricorrente lamenta innanzi tutto di essere stata trattata allo stesso modo delle imprese aderenti all'associazione Eurofer, di cui essa invece non farebbe parte. Essa si riferisce al punto 317 del preambolo della decisione, nel quale la Commissione dichiara di non ritenere necessaria l'irrogazione di ammende aggiuntive ai membri dell'Eurofer per il comportamento della loro associazione, «poiché detti membri sono già passibili di ammenda in relazione alle infrazioni» in questione. Il non tener conto delle infrazioni commesse dall'associazione comporterebbe un aumento del livello della sanzione inflitta per le altre infrazioni, a discapito delle imprese non appartenenti all'Eurofer.
140 In secondo luogo, la ricorrente ritiene di essere stata oggetto di un trattamento discriminatorio rispetto alle imprese scandinave. La Commissione avrebbe applicato agli accordi per la fissazione dei prezzi sul mercato danese, conclusi da tali imprese nell'ambito del gruppo Eurofer/Scandinavia, criteri differenti da quelli applicati a tutti gli altri accordi di fissazione dei prezzi puniti nella decisione, e avrebbe inflitto alle dette imprese scandinave ammende irrisorie (ECU 750 alla Norsk Jernverk AS, ECU 600 alla Inexa Profil AB), di importo non paragonabile a quello dell'ammenda ad essa inflitta, che, secondo la ricorrente, non si spiega semplicemente in base alla differenza di fatturato.
141 In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la Commissione non avrebbe dovuto trattare nella stessa maniera i grandi gruppi siderurgici «pluriproduttori», fortemente sovvenzionati, e un'impresa familiare «monoproduttrice» che, come essa, non ha mai ricevuto nessun tipo di aiuto pubblico o di sovvenzione. Dovendo far fronte al pagamento dell'ammenda e/o alla costituzione d'una garanzia senza alcun sostegno statale e senza possibilità di ricorrere a tecniche di sovvenzioni incrociate tra imprese di uno stesso gruppo, la ricorrente verrebbe colpita più duramente di altri per motivi non connessi alla gravità e alla durata delle infrazioni. Nella sua memoria di replica, la ricorrente sostiene che l'ammenda inflitta al gruppo Aristrain è uguale, in proporzione al suo giro d'affari globale, a 28 volte quella della Usinor Sacilor, 17 volte quella della NMH, 18 volte quella della Thyssen, quasi 11 volte quella della TradeARBED, circa 6 volte quella della Saarstahl, quasi 5 volte quella della British Steel e 4 volte quella della Preussag.
142 Il Tribunale ricorda che, secondo una giurisprudenza costante (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T-317/94, Moritz J. Weig/Commissione, Racc. pag. II-1235, punti 287-289), il principio generale della parità di trattamento impedisce che situazioni analoghe vengano trattate in maniera diversa, e che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato.
143 Nella specie, occorre ricordare, sulla scorta delle spiegazioni dettagliate fornite dalla convenuta nel corso del procedimento, che la Commissione ha usato lo stesso metodo di calcolo per la determinazione dell'ammenda di ciascuna impresa coinvolta, applicando le medesime percentuali del fatturato rilevante adeguate alla durata, alla gravità e all'estensione geografica delle infrazioni alle quali l'impresa interessata ha partecipato.
144 Così, per quanto riguarda, in primo luogo, l'asserita discriminazione rispetto alle imprese aderenti all'Eurofer, è sufficiente constatare che tutte le imprese che hanno preso parte ai sistemi di scambio di informazioni riservate oggetto della decisione, appartenenti o no all'Eurofer, sono state sanzionate in maniera identica, in funzione della durata dell'infrazione commessa. Quanto alla decisione della Commissione di non infliggere ammende aggiuntive ai membri dell'Eurofer per il comportamento della loro associazione, consistente nell'aver agevolato gli scambi di informazioni tra i suoi membri, tale decisione ha il solo scopo di evitare che questi ultimi vengano indirettamente puniti due volte per gli stessi comportamenti. Tuttavia, da ciò non discende che l'ammenda inflitta per lo scambio di informazioni in oggetto sia stata maggiorata a detrimento delle imprese che non aderiscono all'Eurofer.
145 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'asserita discriminazione rispetto alle imprese scandinave, occorre rilevare come esistano differenze obiettive tra la ricorrente e le imprese scandinave Norsk Jernverk AS e Inexa Profil AB, dato che queste ultime hanno partecipato solo ad accordi per la fissazione dei prezzi sul mercato danese, la cui estensione geografica è relativamente modesta, per un periodo rispettivamente di 30 e di 28 mesi, laddove alla ricorrente sono addebitati accordi per la fissazione dei prezzi sui vari mercati della CECA per un periodo di 24 mesi, lo scambio di informazioni riservate nell'ambito della commissione travi per un periodo di 24 mesi, un accordo per la ripartizione dei mercati con la British Steel e con la Ensidesa per un periodo di 8 mesi e l'armonizzazione degli extra. Inoltre, il giro d'affari realizzato dalle dette imprese con il prodotto di cui è causa, fattore importante nel computo delle sanzioni, è nettamente inferiore a quello della ricorrente e, ancor più nettamente, a quello del gruppo Aristrain.
146 Quanto al terzo argomento prospettato dalla ricorrente, esso va respinto per mancanza di prove in quanto riposa su un'affermazione, per nulla dimostrata e neppure precisata, circa la violazione, da parte di Stati membri non identificati, delle condizioni della concorrenza di cui all'art. 67 del Trattato a favore di imprese anch'esse non identificate. Nei limiti in cui questo argomento si fonda sulla distinzione tra le imprese «monoproduttrici» e i gruppi a produzione diversificata, esso va respinto per i motivi in sostanza già esposti nel precedente punto 576. Infine, quanto ai raffronti operati dalla ricorrente circa l'impatto dell'ammenda a seconda del fatturato delle varie imprese, essi non sono pertinenti perché si basano sul fatturato globale anziché su quello relativo al prodotto considerato, il solo che la Commissione dovesse prendere in considerazione (v. supra, punto 575).
Sulla violazione del principio di proporzionalità
(...)
147 Il Tribunale ha già constatato che il livello generale delle ammende irrogate nel caso di specie è stato calcolato in base a un complesso di considerazioni pertinenti, in particolare la durata, la gravità e il carattere palese delle infrazioni commesse, l'importanza economica delle imprese sul mercato de quo, quale si evince dal loro fatturato «travi», e la consapevolezza da parte delle stesse imprese in ordine all'illiceità dei loro comportamenti.
148 Inoltre, il Tribunale ricorda come dalle spiegazioni dettagliate fornite dalla Commissione durante il procedimento risulti che quest'ultima è partita da un'«aliquota base» del 7,5% del fatturato realizzato con il prodotto de quo, aliquota che è stata poi diversificata in funzione dell'estensione geografica e della durata delle varie infrazioni individuali.
149 Nel caso specifico della ricorrente, il Tribunale ha già constatato che la durata della sua partecipazione alle infrazioni di cui trattasi è di due anni e non di un anno, che il fatturato da prendere in considerazione è tanto quello dell'Aristrain Madrid quanto quello dell'Aristrain Olaberría e che l'ammenda inflitta alla ricorrente per aver preso parte alle varie infrazioni rappresenta il 4,95% di tale fatturato cumulato.
150 Alla luce del complesso di queste considerazioni, il Tribunale ritiene che la Commissione non abbia commesso alcun errore manifesto di valutazione nel fissare il livello dell'ammenda da infliggere alla ricorrente.
151 Del resto, nulla consente di ritenere che, nel determinare l'importo delle ammende, la Commissione si sia basata su considerazioni estranee al procedimento di cui trattasi. Occorre aggiungere che, quand'anche le ammende irrogate nella specie dovessero considerarsi esemplari e dissuasive, ciò non costituirebbe motivo sufficiente per ravvisare in esse una violazione del principio di proporzionalità (v. sentenza Hilti/Commissione, citata).
152 Infine, occorre ricordare che la capacità di un'impresa di pagare l'ammenda non deve necessariamente influenzare la determinazione della sanzione (sentenza IAZ e a./Commissione, citata). In ogni caso, la Commissione ha prestato la debita attenzione a questo aspetto, dando alle imprese la possibilità di scaglionare il pagamento delle ammende.
153 Dall'insieme di quanto precede discende che nel fissare il livello generale delle ammende, ivi compreso quello dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, la Commissione non ha violato il principio di proporzionalità.
Sull'esercizio, da parte del Tribunale, della sua competenza anche di merito
154 Occorre anzitutto rilevare come né l'art. 1 della decisione né la prima tabella riepilogativa dei vari accordi per la fissazione dei prezzi, che figura al punto 314 del preambolo della decisione, imputino alla ricorrente la partecipazione ad un accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato spagnolo. Ora, dalle spiegazioni dettagliate fornite dalla Commissione durante il procedimento risulta che la ricorrente si è vista infliggere un'ammenda dell'importo di ECU 212 800 per tale infrazione. Secondo la Commissione, che richiama i punti 174 e 276 del preambolo della decisione, è apparentemente a causa di un errore che tali elementi non sono stati ripresi nel punto 314 del preambolo e nell'art. 1 della decisione.
155 Poiché il dispositivo della decisione non constata la partecipazione della ricorrente alla detta infrazione, di essa non si deve tener conto ai fini del calcolo dell'ammenda. Quest'ultima dovrebbe quindi venire ridotta di ECU 212 800, in applicazione del metodo di calcolo usato dalla Commissione.
156 Per i motivi esposti al precedente punto 598, va peraltro ridotto del 20% l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente per aver partecipato agli accordi per l'armonizzazione degli extra. Tenuto conto della circostanza attenuante specificamente riguardante i produttori spagnoli, tale ammenda dovrebbe dunque essere ridotta di ECU 239 400, in applicazione del metodo di calcolo usato dalla Commissione.
157 Inoltre, per le ragioni indicate in precedenza al punto 619 e seguenti (3), il Tribunale ritiene che occorra ridurre del 15% l'importo totale dell'ammenda irrogata per gli accordi e le pratiche concordate di fissazione dei prezzi, per il fatto che la Commissione ha in qualche modo esagerato gli effetti anticoncorrenziali delle infrazioni accertate. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate per quanto riguarda il presunto accordo per la fissazione dei prezzi sul mercato spagnolo e gli accordi per l'armonizzazione degli extra, tale riduzione ammonta, secondo il metodo di calcolo utilizzato dalla Commissione, a ECU 941 164.
158 Per i motivi già esposti al punto 586 e seguenti, il Tribunale ritiene che occorra calcolare l'ammenda della ricorrente in base a un giro d'affari rilevante di PTA 27 748 917 000, pari a ECU 214 145 700, anziché di PTA 34 468 000 000. Tenendo conto delle riduzioni già menzionate, l'ammenda inflitta alla ricorrente dovrebbe quindi essere ridotta, in applicazione del metodo di calcolo della Commissione, ad un importo di ECU 7 412 184.
159 Occorre infine rilevare come la Commissione non abbia contestato alla ricorrente la pratica concordata di fissazione dei prezzi vigenti nel Regno Unito nel secondo trimestre 1990, mentre siffatta infrazione è stata imputata a talune altre imprese (v. supra, punto 276). Sebbene tale elemento non incida sulla durata dell'infrazione consistente nella fissazione dei prezzi nell'ambito della commissione travi, contestata alla ricorrente nell'art. 1 del dispositivo della decisione, esso è tale da ridurre l'intensità della partecipazione della ricorrente alla detta infrazione rispetto a quella delle altre imprese interessate. Per questo motivo, il Tribunale, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito, ritiene che l'ammenda debba essere ridotta di ECU 300 000, secondo il metodo usato dalla Commissione.
160 Per sua natura, la fissazione di un'ammenda ad opera del Tribunale, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, non corrisponde a un calcolo aritmetico preciso. D'altronde, il Tribunale non è tenuto ad attenersi ai calcoli della Commissione, ma deve effettuare la propria valutazione tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie.
161 Il Tribunale ritiene che l'approccio generale adottato dalla Commissione per determinare il livello delle ammende sia giustificato dalle circostanze della fattispecie. Infatti, le infrazioni consistenti nel fissare i prezzi e ripartire i mercati, espressamente vietate dall'art. 65, n. 1, del Trattato, devono essere considerate particolarmente gravi dal momento che esse comportano un intervento diretto sui parametri essenziali della concorrenza nel mercato considerato. Del pari, i sistemi di scambio di informazioni riservate contestati alla ricorrente perseguivano uno scopo analogo a quello di una ripartizione dei mercati secondo i flussi tradizionali. Tutte le infrazioni prese in considerazione ai fini dell'ammenda sono state commesse, dopo la fine del regime di crisi, quando le imprese avevano già ricevuto avvertimenti in proposito. Come il Tribunale ha rilevato, l'obiettivo principale degli accordi e delle pratiche di cui trattasi era appunto quello di impedire o falsare il ritorno al gioco normale della concorrenza, che era inerente alla cessazione del regime di crisi manifesta. Inoltre, le imprese erano a conoscenza della loro illiceità e li hanno scientemente occultati alla Commissione.
162 Tenuto conto, da un lato, di quel che precede e, d'altro lato, dell'entrata in vigore, il 1_ gennaio 1999, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997, n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro, l'importo dell'ammenda deve essere fissato a EUR 7 100 000.
(...)
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
163 La ricorrente chiede che la Commissione venga condannata non solo a tutte le spese del presente procedimento, conformemente all'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, ma anche alle spese da essa sostenute nel corso del procedimento amministrativo. Essa fonda la sua domanda sul principio di equità, sui vizi che inficiano la decisione impugnata, che rivelerebbero la manchevolezza dell'attività amministrativa, e sull'art. 34 del Trattato.
164 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che la parte ricorrente sopporterà le proprie spese e i tre quarti delle spese della convenuta, ivi comprese le spese relative al procedimento sommario.
165 Occorre peraltro sottolineare che, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato».
166 Ne discende che, ai sensi di tale disposizione, le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle sostenute ai fini del procedimento innanzi al Tribunale, ad eccezione di quelle relative alla fase precontenziosa [ordinanza della Corte 20 novembre 1994, causa C-222/92 DEP, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-5431, punto 12, e ordinanza del Tribunale 25 giugno 1998, cause riunite T-177/94 (92) e T-377/94 (92), Altmann e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 18], e, dall'altro, a quelle che sono state indispensabili a tal fine (ordinanza della Corte 9 novembre 1995, causa 89/95 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14).
167 Pertanto, non si deve accogliere la domanda della ricorrente diretta ad ottenere la condanna della convenuta alle spese sostenute nel corso del procedimento amministrativo.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 4 della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi, è fissato a EUR 7 100 000.
2) Il ricorso è respinto per il resto.
3) La ricorrente sopporterà le proprie spese, nonché i tre quarti delle spese sostenute dalla convenuta, comprese quelle relative al procedimento sommario. La convenuta sopporterà un quarto delle proprie spese.
(1) - Vengono riprodotti soltanto i punti della motivazione della presente sentenza che il Tribunale ritiene utile pubblicare. Gli altri punti sono in larga parte identici o simili a quelli della sentenza di questo Tribunale 11 marzo 1999 nella causa T-141/94, Thyssen/Commissione (Racc. pag. II-347), ad eccezione, in particolare, dei punti 74-120, 331-365, 373-378, 413-454 e 614-625, che non trovano equivalente nella presente sentenza. Parimenti, le violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato contestate alla ricorrente su taluni mercati nazionali non sono identiche a quelle contestate alla ricorrente nella causa Thyssen/Commissione.
(2) - Data indicata nelle versioni francese e spagnola della decisione. Le versioni tedesca e inglese indicano la data del 31 dicembre 1988.
(3) - V. sentenza Thyssen/Commissione, punto 640 e seguenti.
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