Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parti
++++
Nella causa T-162/94,
NMB France SARL, società con sede in Argenteuil (Francia), NMB-Minebea-GmbH, società con sede in Langen (Germania),
NMB (UK) Ltd, società con sede in Bracknell, Berkshire (Regno Unito),
NMB Italia Srl, società con sede in Mazzo di Rho (Italia),
tutte rappresentate dal signor Ian Forrester, QC, del foro di Scozia, dalla signora Jacquelyn F. MacLennon, solicitor, e dall'avv. A. Kaplanidis, del foro di Salonicco, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric L. White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-Michael Happe, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, edificio Wagner, Kirchberg,
convenuta,
sostenuta da
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), con sede sociale a Francoforte sul Meno (Germania), rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
interveniente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento delle decisioni della Commissione 3 giugno 1992, 92/332/CEE, 92/333/CEE, 92/334/CEE e 92/335/CEE, relative a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU L 185, pagg. 35, 38, 41 e 44),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 6 dicembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenz
Motivazione della sentenza
Ambito giuridico, fatti all'origine della controversia e fase scritta del procedimento
1 L'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) (GU 1980, L 71, pag. 90; in prosieguo: il «codice antidumping del 1979»), approvato dal Consiglio a nome della Comunità con la decisione 10 dicembre 1979, 80/271/CEE, relativa alla conclusione degli accordi multilaterali derivanti dai negoziati commerciali degli anni 1973-1979 (GU 1980, L 71, pag. 1), all'art. 8, n. 3 così disponeva:
«L'importo del diritto antidumping non deve superare il margine di dumping determinato conformemente all'art. 2 (...) Di conseguenza, se si constata, dopo sua applicazione, che la riscossione del diritto supera il margine reale di dumping, la parte di diritto che oltrepassa il margine sarà restituita al più presto.»
2 L'art. 2, nn. 5 e 6 del codice antidumping recitava quanto segue:
«Se non esiste un prezzo all'esportazione, o se le autorità sono del parere che non ci si può basare sul prezzo all'esportazione a causa dell'esistenza di un'associazione o di un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore o una parte terza, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta all'acquirente indipendente (...)»
«Per effettuare un confronto equo tra il prezzo di esportazione e il prezzo interno nel paese di esportazione (o nel paese di origine) (...) i due prezzi dovranno essere paragonati allo stesso stadio commerciale che normalmente è quello dell'uscita dalla fabbrica (...) Si terrà in dovuto conto, secondo le particolarità, delle differenze relative alle condizioni di vendita, delle differenze di tassazione e di altre differenze che influiscono sulla comparabilità dei prezzi. Nei casi previsti al paragrafo 5 di cui sopra, si dovrà inoltre tener conto delle spese, dazi e tasse compresi, intervenute tra il momento dell'importazione e la successiva vendita, nonché degli utili.»
3 A seguito dell'adozione del codice antidumping del 1979, il Consiglio ha istituito un regime comune di difesa in materia di dumping, dapprima con il regolamento (CEE) 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 201, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 2176/84»), quindi con il regolamento (CEE) 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1, in prosieguo: il «regolamento n. 2423/88» o il «regolamento base»).
4 Ai sensi dell'art. 16, n. 1, del regolamento base:
«Quando un importatore può provare che il dazio riscosso supera il margine di dumping realmente esistente (...) l'importo del dazio che supera il margine di dumping viene restituito (...). Detto importo è calcolato in base alle variazioni del margine di dumping (...). Il calcolo della restituzione viene effettuato conformemente al disposto dell'articolo 2 o 3 e si basa, per quanto possibile, sullo stesso metodo applicato per l'inchiesta iniziale (...)»
5 Il margine di dumping da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dell'art. 16, n. 1, è stato definito dall'art. 2, n. 14, lett. a), del regolamento base come «l'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione».
6 Per quanto riguarda la determinazione del prezzo all'esportazione, l'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento base così disponeva:
«Quando (...) esiste un'associazione o un accordo di compensazione tra l'esportatore e l'importatore (...) o quando, per altri motivi, il prezzo realmente pagato o da pagare per il prodotto venduto all'esportazione verso la Comunità non può servire come riferimento, il prezzo all'esportazione può essere definito sulla base del prezzo al quale il prodotto importato è rivenduto per la prima volta ad un acquirente indipendente (...). In questi casi si tiene conto di tutte le spese sostenute tra l'importazione e la rivendita, nonché di un equo margine di profitto (...)
Tali adeguamenti comprendono in particolare i seguenti elementi:
(...)
ii) dazi doganali, dazi antidumping [- regola cosiddetta del "dazio equiparato ad un costo" o del "double jump" -] ed altre tasse pagabili nel paese di importazione per l'importazione o la vendita delle merci;
(...)»
7 Le ricorrenti, società controllate al 100% dal gruppo giapponese Minebea (Nippon Miniature Bearing), distribuiscono nell'ambito della Comunità cuscinetti a sfera forniti dalle società NMB e Pelmec Singapour, facenti capo al medesimo gruppo.
8 In forza del regolamento (CEE) del Consiglio 19 luglio 1984, n. 2089, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni cuscinetti a sfera originari del Giappone e di Singapore (GU L 193, pag. 1) le importazioni, da parte delle affiliate europee della Minebea, di cuscinetti a sfera fabbricati a Singapore, tra gli altri, da parte del gruppo Minebea, sono state gravate di un dazio antidumping del 33,89% sul prezzo netto, franco frontiera, non sdoganato.
9 Dopo aver versato tale dazio, le ricorrenti, ad eccezione della società NMB France, hanno presentato varie domande di rimborso ai sensi dell'art. 16 del regolamento n. 2176/84. Per quanto riguarda le domande relative alle importazioni effettuate nel 1985 e nel 1986, la Commissione le ha in parte accolte e in parte respinte, basando il parziale rigetto sull'applicazione della regola del «dazio equiparato ad un costo» [identica, nel regolamento n. 2176/84, a quella figurante nel regolamento n. 2423/88; v., supra, punto 6, sub ii)]; infatti, calcolando il prezzo all'esportazione costruito, la Commissione ha dedotto i dazi antidumping pagati dalle tre ricorrenti.
10 Queste ultime, ritenendo che la regola del «dazio equiparato ad un costo» fosse contraria a norme superiori di diritto, hanno proposto alla Corte di giustizia un ricorso avverso il parziale rigetto delle loro domande di rimborso.
11 Nelle sue conclusioni relative a tale controversia, presentate il 21 marzo 1991 nell'ambito della causa su cui è intervenuta la sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C-188/88, NMB e a./Commissione (Racc. pag. I-1689, in particolare pag. I-1704,) l'avvocato generale ha proposto alla Corte di accogliere il ricorso. Egli ha osservato che, mentre nel caso dei procedimenti di riesame l'applicazione della regola del «dazio equiparato ad un costo» sembra perfettamente giustificata, la sua applicazione ai procedimenti di rimborso comporta conseguenze incompatibili sia con i principi essenziali della normativa antidumping sia con taluni principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. Infatti, per porre fine al dumping - vale a dire per eliminare il margine di dumping -- ed ottenere di conseguenza il rimborso -- un importatore collegato dovrebbe aumentare i suoi prezzi di vendita all'acquirente indipendente solo di un importo pari al margine di dumping accertato, e non di più; in presenza di un siffatto «single jump», il prodotto in questione non verrebbe più venduto ad un prezzo artificialmente ridotto, e non sarebbe quindi più necessario adottare misure di difesa commerciale. In siffatta situazione, i dazi antidumping corrisposti non dovrebbero, di conseguenza, essere considerati come un costo da dedurre dal prezzo di vendita; altrimenti, si perverrebbe ad accertare un margine di dumping in realtà inesistente e l'importatore collegato verrebbe assoggettato ad un'imposta discriminatoria rispetto all'importatore indipendente.
12 Nella citata sentenza NMB e a./Commissione, la Corte ha respinto il ricorso. Infatti, emerge da tale sentenza, per un verso, che la regola del «dazio equiparato a un costo» si applica sia nell'ipotesi del riesame sia in quella del rimborso, poiché lo scopo della costruzione del prezzo all'esportazione è lo stesso in entrambi i casi: nell'uno e nell'altro caso, si tratta, secondo la Corte, di accertare il margine di dumping effettivo. Per l'altro verso, la Corte ha rilevato che la lamentata disparità di trattamento tra importatori collegati e importatori indipendenti è giustificata dalla differenza esistente tra le loro rispettive situazioni rispetto alle pratiche di dumping e non costituisce perciò una discriminazione. Essa ha inoltre constatato che non esiste contrasto tra le disposizioni del regolamento n. 2176/84 e quelle del codice antidumping del 1979. Infine, essa ha altresì respinto le censure relative alla violazione del principio di proporzionalità ed allo sviamento di potere.
13 Le ricorrenti, il cui ricorso è stato quindi respinto, non si sono considerate soddisfatte da tale soluzione. Per le importazioni effettuate nel corso del periodo che va dal gennaio 1987 al settembre 1991 incluso, ciascuna delle ricorrenti, compresa la società NMB France, ha proposto, ai sensi dell'art. 16 del regolamento base e dell'art. 16 del regolamento n. 2176/84 precedente, nuove domande di rimborso a dazi antidumping versati durante il periodo considerato.
14 Con quattro decisioni 3 giugno 1992 (92/332/CEE, 92/333/CEE, 92/334/CEE e 92/335/CEE), relative a domande di restituzione dei dazi antidumping riscossi sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere originari di Singapore (GU L 185, pagg. 35, 38, 41 e 44), notificate il 15 giugno 1992 alla NMB (UK) Ltd e il 16 giugno 1992 alla NMB France SARL, alla NMB Italia Srl e alla NMB-Minebea-GmbH, la Commissione ha parzialmente accolto le domande di rimborso. Essa ha infatti riconosciuto, in queste decisioni, che i dazi antidumping riscossi superavano i margini di dumping a causa della diminuzione del valore normale, sopravvenuta sul mercato interno di Singapore. Tuttavia, le domande di rimborso sono state in parte disattese per il fatto che, calcolando il prezzo all'esportazione costruito, la Commissione ha dedotto i dazi antidumping pagati dalle ricorrenti, applicando disposizioni regolamentari in vigore, in particolare la norma del «dazio equiparato ad un costo», e facendo riferimento alla citata sentenza NMB e a./Commissione.
15 Stando così le cose, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso, che è stato depositato presso la cancelleria della Corte il 22 agosto 1992. La fase scritta del procedimento, originariamente iscritto nel ruolo con il numero C-346/92, si è svolta interamente davanti alla Corte e ha seguito il suo corso regolare. Con ordinanza 2 luglio 1993 il presidente della Corte ha ammesso la FEBMA (Federation of European Bearing Manufacturers' Associations) a intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.
16 Con ordinanza 18 aprile 1994 la Corte ha assegnato la presente causa al Tribunale, ai sensi dell'art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), nel testo di cui alla decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA recante modifica della decisione 93/350 (GU L 66, pag. 29).
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata), con decisione 15 novembre 1994, ha disposto misure di organizzazione del procedimento ed ha invitato le parti, nonché - ai sensi dell'art. 21, secondo comma, dello Statuto CE della Corte - il Consiglio, a produrre alcuni documenti e a rispondere ad una serie di quesiti. Il 10 marzo 1995 le ricorrenti hanno depositato una risposta. Per quanto riguarda l'entità economica della controversia, con particolare riguardo alla questione, da un lato, della misura in cui le ricorrenti hanno proceduto a un «single jump», a un «double jump» o a una misura intermedia e, dall'altro, della misura in cui i loro prezzi di vendita e i loro prezzi di vendita successivi nella Comunità sono stati effettivamente aumentati, le ricorrenti hanno prodotto tabulati informatici dai quali sono state scelte tre fatture al fine di illustrare il metodo di calcolo utilizzato.
18 Con ordinanza 12 giugno 1995 il presidente della Prima Sezione ampliata ha concesso il trattamento riservato, nei confronti della FEBMA, chiesto dalle ricorrenti per taluni elementi delle loro risposte ai quesiti rivolti dal Tribunale nonché per taluni elementi delle osservazioni della Commissione sulle dette risposte. Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995 il giudice relatore è stato assegnato alla Seconda Sezione ampliata, alla quale la causa è stata di conseguenza attribuita.
19 Nel frattempo, i negoziati commerciali plurilaterali dell'Uruguay Round, aperti nell'ambito del GATT nel 1986, si erano conclusi, nel 1984, con l'adozione di un nuovo codice antidumping [v. decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CEE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336, pag. 1 e 103)]. Tale nuovo codice del 1994, all'art. 2.3, relativo alla costruzione del prezzo all'esportazione a causa dell'esistenza di un'associazione tra l'esportatore e l'importatore, ricalca la precedente normativa del codice del 1979 e riafferma all'art. 2.4 che, in una tale ipotesi «si deve inoltre tener conto delle spese, tra cui dazi e imposte, sostenute tra il momento dell'importazione e la successiva rivendita, nonché del profitto conseguito». In materia di rimborso di dazi antidumping, il codice del 1994 detta la seguente norma:
«Articolo 9.3.3
Nel decidere se e in che misura effettuare il rimborso nei casi in cui il prezzo all'esportazione è definito in conformità dell'art. 2, paragrafo 3, le autorità devono tener conto di eventuali variazioni del valore normale, di eventuali variazioni dei costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, nonché di eventuali oscillazioni del prezzo di rivendita che siano state assorbite nei successivi prezzi di vendita e devono calcolare il prezzo all'esportazione senza detrarre l'importo dei dazi antidumping pagati al momento in cui viene fornita la documentazione inoppugnabile di quanto sopra.»
20 Il 22 dicembre 1994 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 3283/94, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 349, pag. 1), che, ai sensi del suo art. 24, è entrato in vigore il 1_ gennaio 1995 e che, ai sensi del suo quarto `considerando', mira a recepire nell'ordinamento comunitario il nuovo codice antidumping del 1994.
21 L'art. 11, n. 10, del regolamento n. 3283/94 recita:
«Nelle inchieste svolte a norma del presente articolo la Commissione esamina l'attendibilità dei prezzi all'esportazione in conformità dell'articolo 2. Tuttavia, se il prezzo all'esportazione è calcolato a norma dell'articolo 2, paragrafo 9, non viene detratto l'importo dei dazi antidumping quando sono forniti elementi di prova inoppugnabili del fatto che il dazio è debitamente inserito nei prezzi di rivendita e nei successivi prezzi di vendita nella Comunità.»
22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso, il 10 ottobre 1995 di passare alla fase orale senza procedere a istruttoria. Esso ha tuttavia rivolto quesiti supplementari riguardanti le nuove normative del 1994, quesiti ai quali le parti hanno risposto in udienza.
23 Le parti sono state sentite nelle loro conclusioni e nelle loro risposte ai quesiti orali del Tribunale all'udienza del 6 dicembre 1995.
Conclusioni delle parti
24 Nel loro ricorso, le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare le decisioni 92/332, 92/333, 92/334 e 92/335 nella parte in cui esse negano loro il rimborso di dazi antidumping riscossi negli anni 1987, 1988, 1989, 1990 e 1991 su importazioni di cuscinetti a sfere originari di Singapore, dichiarando l'art. 2, n. 8, lett. b), punto ii), del regolamento n. 2423/88 inapplicabile, ai sensi dell'art. 184 del Trattato, nei limiti necessari a tale fine;
- ordinare tutti gli altri provvedimenti necessari;
- condannare la Commissione alle spese;
- condannare la FEBMA, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, alle spese del suo intervento.
25 La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:
- dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, respingerlo;
- condannare le ricorrenti alle spese.
26 La FEBMA, interveniente, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare le ricorrenti alle spese da lei sopportate.
Sulla ricevibilità del ricorso
Argomenti delle parti
27 Pur non sollevando un'eccezione di irricevibilità formale, la Commissione considera la proposizione del presente ricorso come uno sviamento di procedure. Infatti, le ricorrenti, impugnando formalmente atti diversi da quelli in questione nella menzionata causa NMB e a./Commissione, non formulerebbero nel caso di specie, stando alle loro allegazioni, alcun argomento che non sia stato già dedotto in quella causa. In realtà, esse altro non farebbero se non contestare la sentenza NMB e a./Commissione. Di conseguenza, la Commissione invita il Tribunale a respingere il presente ricorso, se non per irricevibilità, quantomeno poiché nessun argomento nuovo è stato dedotto rispetto alla causa NMB e a./Commissione e non vi è quindi alcun elemento che permetta di rimettere in discussione tale sentenza. Essa aggiunge che, se il presente ricorso fosse dichiarato ricevibile, le ricorrenti potrebbero eludere le condizioni rigorose previste per presentare il ricorso straordinario costituito dalla domanda di revocazione di una sentenza ai sensi dell'art. 41 dello Statuto (CE) della Corte.
28 Da un punto di vista generale, la Commissione ritiene che la decisione del giudice comunitario di ritornare su una delle sentenze precedenti della Corte sia una decisione grave, che non dev'essere presa se non in circostanze eccezionali. Infatti, una decisione siffatta non solo significherebbe che un'ingiustizia - irreparabile - è stata commessa nella causa precedente e in numerose altre cause parallele, ma metterebbe altresì in discussione l'autorità stessa delle sentenze della Corte e sarebbe tale da minare la stabilità e la certezza del diritto incoraggiando innumerevoli tentativi di infirmare il giudicato.
29 Nei limiti in cui le ricorrenti tentano di motivare la loro domanda di riconsiderare la sentenza NMB e a./Commissione adducendo il carattere straordinariamente iniquo delle decisioni amministrative impugnate e deducendo talune lacune nella sentenza, la Commissione sottolinea, da un lato, che le decisioni in questione sono prescritte dalla normativa in vigore per contrastare la pratica sleale del dumping e, dall'altro, che nella causa NMB e a./Commissione gli argomenti sarebbero stati presentati in modo chiaro ed esaustivo e la Corte li avrebbe pienamente intesi, come risulta dalla relazione d'udienza, dalle conclusioni dell'avvocato generale e dalla sentenza.
30 Infine, anche se le ricorrenti menzionano l'instaurazione, nel contesto del GATT, di procedimenti che potrebbero concludersi con la condanna della controversa prassi della Comunità, la Commissione ritiene che tali procedimenti non potrebbero modificare la situazione giuridica nella Comunità. Infatti, la natura della disciplina delle controversie secondo il procedimento del GATT sarebbe fondamentalmente differente da quella delle decisioni giudiziarie: il GATT sarebbe essenzialmente un sistema di «legislazione consensuale». Di conseguenza, anche se un tale procedimento di regolamento delle controversie dovesse essere instaurato, i suoi risultati non avrebbero carattere decisivo, ma si risolverebbero tutt'al più in raccomandazioni indirizzate alla Comunità che non avrebbero carattere vincolante davanti al giudice comunitario.
31 La FEBMA, interveniente a sostegno delle conclusioni della Commissione, ritiene che le ricorrenti non abbiano alcun interesse legittimo a una tutela giurisdizionale, poiché le loro censure hanno già costituito oggetto della citata sentenza NMB e a./Commissione.Tale sentenza regolerebbe tutti gli aspetti richiamati nel presente ricorso, il quale sarebbe basato esattamente sugli stessi motivi già dedotti nel primo procedimento e costituirebbe dunque in realtà un ricorso avverso la prima sentenza.
32 Le ricorrenti ribattono che il loro ricorso è diretto all'annullamento delle decisioni da 92/332 a 92/335, le quali riguardavano direttamente e individualmente le quattro ricorrenti, in quanto queste ultime si sono viste rifiutare il rimborso dei dazi antidumping riscossi tra il 1987 e il 1991, al quale esse asseriscono di avere regolarmente diritto. Tali decisioni sarebbero state basate su considerazioni fondamentalmente illegittime. Le ricorrenti ritengono pertanto che esse siano tanto più legittimate a richiedere un controllo giurisdizionale su tali decisioni in quanto non esiste alcuna disposizione che dichiari un ricorso irricevibile per il fatto che, qualora si rimanesse coerenti con una precedente sentenza, il ricorso sarebbe considerato infondato.
33 Pur ammettendo che l'argomentazione avanzata nel loro ricorso è per molti aspetti analoga a quella presentata nella causa NMB e a./Commissione, le ricorrenti sostengono che la proposizione del presente ricorso si giustifica per via del carattere straordinariamente iniquo delle decisioni impugnate, per il fatto che la sentenza NMB e a./Commissione contiene talune lacune, nonché per via dell'instaurazione nell'ambito del GATT, di un procedimento che può concludersi con la condanna della prassi della Comunità. Per tali motivi, il giudice comunitario dovrebbe prendere nuovamente in esame i punti esposti nel presente ricorso.
34 Sempre con riferimento al GATT, le ricorrenti hanno ricordato che i negoziati svoltisi nell'ambito dell'Uruguay Round hanno condotto, nel 1992, a un accordo informale che si è concretizzato in un progetto di normativa, il «documento Dunkel». Quest'ultimo potrebbe riformare il codice antidumping in un senso che avvalora il loro punto di vista. Infatti, l'art. 9.3.3 di tale documento prevederebbe espressamente il calcolo del prezzo all'esportazione senza alcuna deduzione dei dazi antidumping versati.
35 Le ricorrenti esprimono infine la loro opinione in merito al rischio, ipotizzato dalla Commissione, di vedere parti soccombenti tornare di frequente dinanzi al giudice comunitario per domandare che la loro causa precedente sia ridiscussa. Esse sottolineano che tale preoccupazione non appare affatto giustificata, dato che i procedimenti sono costosi, lunghi e raramente intrapresi alla leggera e che un ricorrente in generale non ha interesse a sopportare inutilmente gli oneri e le ulteriori dilazioni che un procedimento giudiziario comporta. Peraltro, sarebbe estremamente raro che un ricorrente sia in grado di dedurre ex novo dinanzi al giudice comunitario l'illegittimità di un nuovo atto, analogo ad un atto già considerato come legittimo. Ad avviso delle ricorrenti, esiste di conseguenza un doppio filtro: l'onerosità dei procedimenti e il numero molto limitato delle situazioni e delle parti private destinatarie di atti identici ad atti precedentemente impugnati.
Giudizio del Tribunale
36 Occorre ricordare, innanzi tutto, che il Tribunale non è vincolato da sentenze della Corte se non nelle circostanze definite dall'art. 54, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte, da un lato, e in applicazione del principio dell'autorità del giudicato, dall'altro.
37 Di conseguenza, occorre esaminare, nel caso di specie, se l'autorità del giudicato della citata sentenza NMB e a./Commissione, con la quale la Corte ha respinto il ricorso presentato dalle società NMB (Deutschland) GmbH, NMB Italia Srl e NMB (UK) Ltd, possa costituire ostacolo per la ricevibilità del presente ricorso. Secondo una giurisprudenza consolidata, tale sarebbe il caso soltanto se il ricorso definito dalla sentenza NMB e a./Commissione avesse riguardato le stesse parti, avesse avuto lo stesso oggetto e fosse stato basato sugli stessi motivi del presente ricorso (sentenza della Corte 19 settembre 1985, cause riunite 172/83 e 226/83, Hoogovens Groep/Commissione, Racc. pag. 2831, punto 9; ordinanza della Corte 1_ aprile 1987, cause riunite 159/84, 267/84, 12/85 e 264/85, Ainsworth e a./Commissione, Racc. pag. 1579, punto 3; sentenza della Corte 22 settembre 1988, cause riunite 358/85 e 51/86, Francia/Parlamento, Racc. pag. 4821, punto 12; e sentenza del Tribunale 8 marzo 1990, causa T-28/89, Maindiaux e a./CES, Racc. pag. II-59, punto 23), con la precisazione che queste condizioni hanno necessariamente carattere cumulativo.
38 Al riguardo, occorre constatare che il ricorso proposto nella causa NMB e a./Commissione era diretto all'annullamento delle decisioni 88/327/CEE, 88/328/CEE e 88/329/CEE (GU L 148, pagg. 26, 28 e 31), con le quali la Commissione aveva respinto domande di rimborso, per un ammontare pari a circa 2,9 milioni di ECU, di dazi antidumping riscossi nel 1985 e nel 1986 su importazioni di determinati cuscinetti a sfera, mentre il presente ricorso riguarda decisioni distinte e successive, relative ad altre quantità e ad altri periodi di importazione nonché a importi di rimborso diversi. Orbene, come il Tribunale ha già precisato nella citata sentenza Maindiaux e a./CES (punto 23), l'atto di cui si chiede l'annullamento costituisce un elemento essenziale che permette di caratterizzare l'oggetto di un ricorso. Di conseguenza, poiché il presente ricorso è diretto contro atti diversi da quelli in questione nella causa NMB e a./Commissione, non si può ritenere che i due ricorsi in questione abbiano lo stesso oggetto. Ne consegue che l'autorità del giudicato riguardante la sentenza NMB e a./Commissione non osta alla ricevibilità del presente ricorso.
39 Occorre poi rilevare che, sebbene i motivi dedotti a sostegno del presente ricorso coincidano, in gran parte, con quelli esposti nella causa NMB e a./Commissione, essi presentano nondimeno differenze significative. Infatti, occorre considerare che l'ambito normativo al quale è riconducibile la presente controversia è stato oggetto, a seguito della pronuncia della sentenza NMB e a./Commissione, di un'evoluzione sul piano sia dell'ordinamento internazionale sia dell'ordinamento comunitario: da un lato, i negoziati condotti nell'ambito dell'Uruguay Round hanno portato, nel 1992, all'elaborazione del «documento Dunkel» e di un progetto di nuovo codice antidumping, che è stato nel frattempo adottato e all'interno del quale l'art. 9.3.3 rappresenta in un certo qual modo un temperamento della regola del «dazio equiparato a un costo» (v. oltre, punti 84 e 104); dall'altro lato, le decisioni impugnate nell'ambito del presente ricorso si fondano su un regolamento base comunitario, vale a dire il regolamento n. 2423/88, diverso da quello su cui si fondavano le decisioni oggetto del ricorso NMB e a./Commissione, vale a dire il regolamento n. 2089/84, e questi regolamenti divergono su molteplici punti, in particolare sul tenore della disposizione che è al centro della presente controversia, riguardante il rimborso dei dazi antidumping pagati. Di conseguenza, nel caso di specie, esistono elementi i quali escludono che il presente ricorso possa essere considerato come una semplice reiterazione del ricorso NMB e a./Commissione.
40 Per quanto riguarda la ricorrente NMB France, è sufficiente aggiungere che essa non era ricorrente nella causa NMB e a./Commissione, davanti alla Corte.
41 Ne consegue che il presente ricorso è ricevibile nel suo complesso e che il Tribunale deve, di conseguenza, procedere all'esame del merito. Facendo ciò, occorrerà tener conto allo stesso tempo della citata sentenza NMB e a./Commissione e delle nuove questioni sollevate nel presente ricorso (v. sentenze della Corte 11 maggio 1983, cause riunite 311/81 e 30/82, da un lato e, dall'altro, causa 136/82, Kloeckner-Werke/Commissione, Racc. pagg. 1549 e 1599, punto 5).
Sull'oggetto del ricorso
42 Nel corso del procedimento, le ricorrenti hanno segnalato, rispondendo a quesiti rivolti loro dal Tribunale, che i dazi antidumping istituiti in forza del citato regolamento n. 2089/84 sono stati soppressi per i prodotti originari di Singapore dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 settembre 1993, n. 2553, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2089/84 (GU L 235, pag. 3), e ciò soltanto a partire dal 21 settembre 1990. Esse hanno dichiarato che, di conseguenza, i dazi antidumping che avevano pagato sulle importazioni di cuscinetti a sfera originari di Singapore, effettuate a partire dal 21 settembre 1990, sono stati totalmente rimborsati, tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994. Le ricorrenti hanno concluso perciò che il loro ricorso è divenuto assolutamente senza oggetto per quanto riguarda la NMB France e, in parte, per quanto riguarda le domande di rimborso che coprono le importazioni effettuate da parte delle altre tre ricorrenti a partire dal 21 settembre 1990.
43 La Commissione ha confermato che il ricorso è divenuto senza oggetto su tali punti.
44 A tale proposito, occorre rilevare che, per quanto riguarda più in particolare la NMB France, la decisione 92/332, con la quale la Commissione ha in parte rifiutato il rimborso richiesto da questa ricorrente, riguarda solo importazioni effettuate nel corso del periodo ottobre 1990-settembre 1991. Orbene, poiché le ricorrenti e la convenuta concordano sul fatto che la NMB France è stata rimborsata totalmente dei dazi antidumping pagati durante tale periodo, compresi quelli per i quali il rimborso era stato rifiutato con la decisione 92/332, il Tribunale deve prendere atto che il ricorso è divenuto senza oggetto, nei limiti in cui è stato proposto dalla NMB France. Ciò premesso, non occorre pronunciarsi sul ricorso proposto da tale ricorrente.
45 Risulta da quanto sopra che, per quanto riguarda le altre tre ricorrenti diverse dalla NMB France, il ricorso è parimenti divenuto senza oggetto nella misura in cui ha inizialmente riguardato il mancato rimborso dei dazi antidumping riscossi per le importazioni effettuate durante il periodo che va dal 21 settembre 1990 fino al settembre 1991. Di conseguenza, non occorre statuire sul ricorso per quanto riguarda tale periodo.
46 Ne consegue che le residue conclusioni di queste tre ricorrenti riguardano soltanto l'annullamento delle decisioni 92/333, 92/334 e 92/335 nelle parti in cui viene loro negato il rimborso dei dazi antidumping riscossi dal mese di gennaio 1987 fino al 20 settembre 1990 su importazioni di cuscinetti a sfere originari di Singapore.
Nel merito
Quanto all'oggetto e alla portata dei motivi dedotti a sostegno del ricorso
47 Nel loro atto introduttivo, le ricorrenti hanno esposto che - a differenza della causa NMB e a./Commissione, nella quale esse avevano in particolare sostenuto che il regolamento comunitario in vigore doveva essere interpretato nel senso che la norma del «dazio equiparato ad un costo» non si applica in materia di rimborso - il presente ricorso si limita a sollevare, sulla base dell'art. 184 del Trattato, un'eccezione di illegittimità del regolamento base, in quanto esso viola i principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, nonché il principio fondamentale, sancito dal codice antidumping del 1979, secondo il quale i dazi antidumping non devono oltrepassare il margine del dumping effettivo.
48 Prima di sviluppare tali motivi, le ricorrenti hanno, nella parte iniziale del loro atto introduttivo, circoscritto la presente controversia ad una pura questione di principio, poiché i fatti di causa non sono in contestazione tra le parti. La controversia riguarderebbe soltanto una questione di diritto, vale a dire la legittimità della regola del «dazio equiparato a un costo». In particolare, le ricorrenti non muovono, nei confronti delle decisioni impugnate, censure riguardanti errori materiali di calcolo.
49 Il Tribunale ha invitato le ricorrenti a fornire esempi concreti del metodo di calcolo utilizzato nell'ambito del procedimento di rimborso, per essere messo in grado di valutare il funzionamento della norma controversa. Le ricorrenti hanno fornito tali elementi, senza tuttavia produrre davanti al Tribunale il complesso dei dati che hanno costituito l'oggetto delle decisioni impugnate. In risposta a un quesito relativo a tale punto, esse hanno dichiarato in udienza che sarebbe estremamente difficile fornire dati precisi e offrire una visione globale. Dato che dazi antidumping sono stati imposti sulle importazioni di cuscinetti a sfera a partire dal 1984 e che all'incirca 25 milioni di tali prodotti sono stati venduti da allora, la produzione di dati precisi costituirebbe un compito incongruo, dovendo essere esaminati non già fattura per fattura, ma per mezzo di decine di migliaia di tabulati informatici. Da parte sua, la Commissione ha sottolineato in udienza la complessità dell'impresa e il volume dei calcoli.
50 Per quanto riguarda la motivazione delle decisioni controverse, le ricorrenti hanno spiegato, nelle loro osservazioni sulla relazione d'udienza e in udienza, che il rimborso parziale dei dazi antidumping operato in forza delle decisioni impugnate si spiega con una combinazione dei tre seguenti motivi: un aumento dei prezzi di rivendita delle ricorrenti, una riduzione delle spese che esse hanno affrontato tra l'importazione e la rivendita nonché una diminuzione del valore normale sul mercato interno di Singapore; per quanto riguarda talune operazioni, le ricorrenti avrebbero perfino effettuato un «double jump», circostanza che la Commissione ha ammesso nel corso dell'udienza. Risulta, inoltre, dai dati forniti come esempi di rimborso da parte delle ricorrenti che i dazi antidumping pagati sono stati effettivamente rimborsati solo nei limiti in cui il «single jump» è stato superato, circostanza questa che limita, di conseguenza, un rimborso totale dei dazi antidumping all'ipotesi della preventiva effettuazione di un «double jump».
51 Risulta dall'atto introduttivo (v., supra, punto 48) che le ricorrenti, peraltro, non hanno esposto in dettaglio le ripercussioni concrete, sulla loro situazione economica e finanziaria, del complesso delle operazioni di rimborso controverse. Di conseguenza, occorre constatare che le ricorrenti hanno limitato il loro ricorso alla sola questione della legittimità della regola del «dazio equiparato a un costo», quindi ad una questione giuridica che esse hanno sottoposto al Tribunale senza contestare i vari metodi di calcolo e i dati, da essi risultanti, ai quali la Commissione è giunta nelle decisioni impugnate.
52 Il Tribunale non è quindi in grado di valutare, nell'ambito del suo controllo di legittimità, l'impatto reale della controversa norma del «dazio equiparato ad un costo» sulle possibilità di smercio, sui margini di utile e sulla situazione concorrenziale generale delle ricorrenti. Il controllo del Tribunale si limita, di conseguenza, all'esame di una mera questione di diritto che è stata estrapolata dalle ricorrenti dal contesto economico proprio del caso di specie (v. sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punti 11-13).
53 Per delimitare l'ambito normativo del controllo di legittimità ai fini del presente ricorso, occorre ancora precisare che, se le domande di restituzione respinte con le decisioni impugnate sono state in parte presentate alla Commissione quando era ancora in vigore il regolamento n. 2176/84 - prima dell'entrata in vigore, il 5 agosto 1988, del regolamento n. 2423/88 -, soltanto la legittimità di quest'ultimo viene messa in discussione nel caso di specie, altresì per quanto riguarda le domande di rimborso relative al periodo precedente la sua entrata in vigore. Infatti, questo regolamento, che all'art. 18, primo comma, abroga il regolamento n. 2176/84, stabilisce, all'art. 19, secondo comma, che esso «si applica anche alle procedure già iniziate», frase che ricomprende le procedure dirette ad ottenere il rimborso di dazi antidumping pagati. Peraltro, le decisioni impugnate, che la Commissione ha adottato nel 1992 e che riguardano il periodo successivo al gennaio 1987, sono basate soltanto sul regolamento n. 2423/88.
Sulla censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
54 Le ricorrenti ricordano che lo scopo perseguito dalla normativa antidumping della Comunità è di stabilire norme e procedure che permettano l'emanazione di provvedimenti atti a neutralizzare o prevenire il dumping. Orbene, l'effetto della regola del «dazio equiparato a un costo» sarebbe quello di garantire la riscossione di dazi antidumping ad un livello molto più elevato di quello necessario per la realizzazione di tale obiettivo. Per tale motivo, le ricorrenti sostengono che la regola del «dazio equiparato a un costo» viola il principio di proporzionalità, che, secondo una giurisprudenza costante della Corte (v., ad esempio, sentenza della Corte 18 marzo 1980, cause riunite 26/79 e 86/79, Forges de Thy-Marcinelle e Monceau/Commissione, Racc. pag. 1083, punto 6), è inteso ad evitare che gli oneri imposti agli operatori economici vadano oltre i limiti di quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi che l'autorità è tenuta a realizzare.
55 Nei limiti in cui la Commissione ha motivato tale trattamento con la considerazione secondo la quale l'importatore collegato, in quanto autore di un dumping, avrebbe tutte le ragioni per non aumentare i suoi prezzi o, se lo fa, di trasferire sul suo cliente il beneficio del rimborso del dazio antidumping, le ricorrenti ritengono che un tale ragionamento si risolva nella presunzione assoluta che un importatore collegato, se ottiene un rimborso, lo trasferisca inevitabilmente sul primo acquirente, il che equivale alla concessione di uno sconto dissimulato rispetto al prezzo iniziale.
56 Le ricorrenti aggiungono che numerosi prodotti, tra cui i cuscinetti a sfera, sono venduti in modo tale che, a causa delle migliaia di vendite effettuate e delle fatture individuali consegnate, il trasferimento di rimborsi agli acquirenti in forma di riduzioni del prezzo di vendita iniziale diviene irrealizzabile. Tale difficoltà sarebbe accresciuta dal consistente lasso di tempo che generalmente intercorre tra la vendita all'acquirente e la ricezione dello sconto. Ciò premesso, sarebbe insensato offrire agli acquirenti eventuali sconti sotto forma di un ipotetico rimborso futuro. Infatti, ove fossero concessi, tali sconti andrebbero più opportunamente considerati come sconti relativi a vendite realizzate al momento della loro concessione e non a vendite iniziali che hanno dato luogo a domande di rimborso presentate con molti anni di anticipo.
57 Prendendo posizione nell'ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, le ricorrenti hanno precisato che esistono numerose procedure meno rigorose, finalizzate a prevenire il versamento di sconti dissimulati sia nel regolamento base, in particolare agli artt. 3, n. 11, e 14, sia nelle procedure doganali nazionali relative all'accertamento e alla repressione delle frodi in materia doganale. Tali mezzi adeguati a risolvere il problema potrebbero rivelarsi molto efficaci: la frode doganale è un reato penale e la Commissione avrebbe il diritto di condurre, e condurrebbe effettivamente, inchieste «antiassorbimento» ai sensi dell'art. 13, n. 11, del regolamento base, nonché procedimenti di riesame ai sensi degli artt. 14 e 15 dello stesso regolamento.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0162.1
58 In particolare, le ricorrenti hanno sostenuto che nuove circostanze, pertinenti ai fini della soluzione della presente controversia, sono emerse dopo l'entrata in vigore del regolamento n. 3283/94. Infatti, il nuovo regolamento antidumping comunitario avrebbe tralasciato la vecchia prassi consistente nell'esigere un «double jump» prima di accordare un rimborso integrale dei dazi antidumping corrisposti. L'attuazione di tale nuova norma, che permette di accordare rimborsi pieni e integrali agli importatori collegati che provano un «single jump», dimostrerebbe che gli argomenti addotti a sostegno della prassi precedente della Commissione non erano fondati. Tale nuovo regolamento confermerebbe quindi che i precedenti timori della Commissione relativi agli sconti dissimulati erano esagerati e che la Commissione ha imposto alle ricorrenti un obbligo sproporzionato, rifiutando il rimborso dei dazi salvo che nel caso di «double jump». Nel corso dell'udienza, le ricorrenti hanno aggiunto che l'art. 9.3.3 del nuovo codice antidumping del 1994 dimostra, da solo, che la controversa regola applicata dalla Commissione è sproporzionata.
59 La Commissione ricorda che, nella menzionata causa NMB e a./Commissione, la Corte si è richiamata espressamente al principio di proporzionalità al punto 51 della sentenza ed ha respinto l'argomentazione basata su tale principio. In tal modo, la Corte avrebbe affermato che, poiché la norma controversa non esigeva un aumento del prezzo che superasse il margine effettivo di dumping, la censura relativa alla mancanza di proporzionalità era infondata. Quanto all'eventuale rischio che l'importatore collegato trasferisse i dazi antidumping rimborsati su suoi clienti mediante sconti dissimulati, la Commissione non ha ribadito nel suo controricorso tale argomento, che essa aveva dedotto davanti alla Corte nella causa NMB e a./Commissione (v. la relazione d'udienza, Racc. pagg. I-1691, I-1699).
60 Nelle sue risposte del 17 febbraio 1995 ai quesiti rivoltile dal Tribunale (punto 8), la Commissione ha dichiarato che essa non sostiene più che la regola del «dazio equiparato a un costo» è giustificata dall'esigenza di far fronte al pericolo degli sconti dissimulati concessi dagli importatori collegati ai loro clienti dopo il rimborso dei dazi antidumping. Secondo tali risposte, essa «non basa la sua motivazione (della regola controversa) sul punto se i dazi antidumping rimborsati siano o meno di fatto scontati ai clienti e se ci si trovi in presenza di un dumping mascherato». Sarebbe dunque irrilevante che ciò si verifichi o meno o che ciò sia realizzabile o no in un determinato caso. Nel corso dell'udienza, la Commissione ha precisato che la motivazione della regola controversa non dev'essere basata su una presunzione di frode o di disonestà in capo alle ricorrenti.
61 Anziché addurre un rischio di frode, nel corso dell'udienza la Commissione ha motivato la regola del «dazio equiparato a un costo» con le seguenti considerazioni: l'istituzione dei dazi antidumping mirerebbe a correggere, in modo radicale e permanente, le pratiche di dumping sul mercato, più precisamente a influire sul prezzo del mercato e a eliminare così qualsiasi danno per l'industria comunitaria. Orbene, fintantoché i dazi antidumping assolvano alla loro funzione in situazioni in cui il dumping originale sul mercato non è cessato (ossia nei casi di «single jump»), essi dovrebbero rimanere in vigore. Perché si possa avere rimborso dei dazi pagati, occorrerebbe che la situazione del mercato sia cambiata in modo definitivo (mediante un «double jump»).
62 La Commissione ha aggiunto che occorre verificare se l'importatore collegato all'esportatore ottiene un prezzo uguale al valore normale, cosa che non si verificherebbe nel caso in cui l'importatore collegato aumentasse il prezzo di rivendita per eliminare il dumping («single jump»), pur pagando lo stesso importo a titolo di dazio antidumping. Infatti, in tale ipotesi, nulla sarebbe cambiato rispetto alla situazione di dumping preesistente; qualora l'importatore collegato ottenesse già in questa fase un rimborso dei dazi pagati, esso percepirebbe un utile ingiustificato. Solo aumentando tale prezzo una seconda volta dello stesso importo («double jump») l'importatore collegato all'esportatore riceverebbe un prezzo identico al valore normale.
63 La Commissione ha poi rilevato, sostenuta dalla FEBMA, che gli artt. 13, n. 11, e 14 del regolamento base non rivestono alcun interesse per la presente causa, dato che essi perseguono obiettivi differenti da quelli delle disposizioni relative al rimborso. Infatti, tali disposizioni sarebbero finalizzate a consentire l'adeguamento permanente delle misure antidumping ai mutamenti di situazione che avvengono dopo la loro adozione, mentre i procedimenti di rimborso possono riguardare solo il passato e perseguono finalità differenti.
64 Per quanto riguarda l'accettazione di impegni, ai sensi dell'art. 10 del regolamento base, in quanto metodo meno vincolante, la Commissione ha osservato che un impegno di non praticare dumping in futuro, sotto pena di sanzioni, sarebbe sempre meno vincolante per gli esportatori e i loro importatori collegati rispetto all'istituzione di dazi antidumping. Tale situazione non sarebbe stata tuttavia accolta, con l'avallo della Corte, nella normativa comunitaria al fine di rimediare al dumping (sentenze della Corte 14 marzo 1990, cause riunite C-133/87 e C-150/87, Nashua Corporation e a./Commissione e Consiglio, Racc. pag. I-719, punto 45, e causa C-156/87, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-781, punto 70).
65 Con riferimento al nuovo regolamento antidumping n. 3283/94, la Commissione ha sostenuto che le ricorrenti erroneamente affermano che tale regolamento ha abbandonato la prassi precedente del «double jump», necessaria per un rimborso integrale. Il nuovo regolamento si limiterebbe piuttosto a dettare alcune norme più precise in materia e a prevedere che, in determinate circostanze, il «double jump» non è necessario. Peraltro, la Commissione ha contestato la tesi delle ricorrenti secondo la quale un rimaneggiamento della normativa dimostrerebbe che le disposizioni precedenti non erano indispensabili e avevano quindi carattere eccessivo.
66 La Commissione ha infine negato la pertinenza delle nuove norme del GATT per rispondere alla questione se la vecchia norma controversa fosse o meno sproporzionata. Infatti, il nuovo codice antidumping sarebbe molto più voluminoso del precedente e conterrebbe una serie di nuove norme più dettagliate. Orbene, non sarebbe ammissibile ritenere che, ogniqualvolta il legislatore proceda a modifiche, le norme anteriori divengano invalide poiché sproporzionate.
67 Quanto all'argomentazione difensiva finale presentata dalla Commissione (v., supra, punti 61 e 62), le ricorrenti hanno sostenuto durante l'udienza che l'obiettivo dei dazi antidumping non è di penalizzare, bensì di correggere un comportamento sul mercato. I dazi in questione non costituirebbero un'ammenda definitiva, ma un fattore correttivo, neutrale e soggetto a rimborso in caso di cessazione del dumping. Non sarebbe pertanto legittimo che la Comunità incameri somme che dovrebbero essere versate agli importatori collegati, una volta che il margine di dumping sia eliminato. Per quanto riguarda la proporzionalità, occorrerebbe valutare le legittime finalità della normativa in vigore. Orbene, la finalità che la Comunità può legittimamente perseguire sarebbe quella di garantire che i prezzi nella Comunità aumentino in funzione del margine di dumping e che l'efficacia di tale misura di protezione non sia aggirata con manovre fraudolente. Qualunque misura che andasse al di là di una verifica dell'effettiva eliminazione del dumping sarebbe sproporzionata.
68 In risposta alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, la FEBMA ha segnalato che le società del gruppo Minebea, ivi comprese le ricorrenti, nel settore di taluni tipi di cuscinetti a sfera hanno praticamente eluso le misure antidumping, in quanto i dazi imposti non sono stati trasferiti sui prezzi di vendita e la vendita sotto costo sul mercato comunitario è rimasta immutata. Ciò dimostrerebbe che le ricorrenti non si preoccupano affatto, in realtà, dell'esigenza del «double jump».
Giudizio del Tribunale
- Sui limiti del controllo del giudice comunitario sul potere discrezionale del Consiglio
69 Occorre ricordare che il principio di proporzionalità, come è stato sancito, dopo l'adozione delle decisioni impugnate, dall'art. 3 B, n. 3, del Trattato CE, era già stato elevato da una giurisprudenza costante al rango dei principi generali del diritto comunitario. In forza di tale principio generale, la legittimità di una normativa comunitaria è subordinata alla condizione che i mezzi che essa impiega siano idonei a realizzare l'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa in causa e non vadano al di là di ciò che è necessario per raggiungerlo, fermo restando che, qualora si presenti una scelta tra più misure appropriate, è necessario ricorrere, in linea di principio alla meno restrittiva (v., in ultimo, sentenza della Corte 9 novembre 1995, causa C-426/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-3723, punto 42, e sentenza del Tribunale 13 luglio 1995, cause riunite T-466/93, T-469/93, T-473/93, T-474/93 e T-477/93, O' Dwyer e a./Consiglio, Racc. pag. II-2071, punto 107).
70 Tuttavia, è del pari giurisprudenza costante che, trattandosi di un settore in cui il legislatore comunitario dispone di un ampio potere discrezionale corrispondente alle responsabilità politiche che il Trattato gli attribuisce, solo il carattere «manifestamente inidoneo» di un provvedimento emanato, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento (v., per il settore della politica agricola comune, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973, punti 90 e 91 e sentenza O' Dwyer e a./Consiglio, già citata, punto 107).
71 Occorre constatare che il regolamento base in materia di difesa contro il dumping è stato adottato dal Consiglio in base all'art. 113 del Trattato, vale a dire nel settore della politica commerciale comune. Orbene, come il Tribunale ha già rilevato nella sentenza 18 settembre 1995, causa T-167/94, Noelle/Consiglio e Commissione (Racc. pag. 0000, punto 85), la politica commerciale comune è caratterizzata da un ampio potere discrezionale, indispensabile alla sua attuazione, rimesso al legislatore comunitario. In tale potere rientrano necessariamente l'adozione e l'applicazione del regolamento base nel caso di specie. Infatti, posto di fronte alla scelta tra differenti opzioni per l'attuazione (nei limiti delineati dal codice antidumping, v. successivi punti 99 e seguenti) della difesa contro il dumping, il Consiglio deve contemperare, elaborando tale regolamento, interessi tra loro divergenti
72 Occorre aggiungere che l'ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario in materia corrisponde al potere discrezionale che una giurisprudenza costante riconosce alle istituzioni comunitarie nel caso esse adottino, in applicazione dei regolamenti base, azioni di protezione antidumping concrete (v., ad esempio, sentenze della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 30; 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punto 16; 14 marzo 1990, Gestetner Holdings/Consiglio e Commissione, citata, punto 63; 10 marzo 1992, causa C-179/87, Sharp Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-1635, punto 58; e sentenza del Tribunale 2 maggio 1995, cause riunite T-163/94 e T-165/94, NTN Corporation e Koyo Seiko/Consiglio, Racc. pag. II-1381, punti 70 e 113). La Corte ha ritenuto in particolare che la scelta tra diversi metodi di calcolo indicati in un regolamento base presuppone la valutazione di situazioni economiche complesse, circostanza che limita in proporzione il controllo esercitato dal giudice comunitario su una tale valutazione (sentenza della Corte 7 maggio 1987, causa 255/84, Nachi Fujikoshi/Consiglio, Racc. pag. 1861, punto 21).
73 Ne consegue che il controllo del giudice comunitario deve limitarsi, nel settore della protezione contro le misure del dumping, ad accertare se i provvedimenti emanati dal legislatore comunitario, nel caso di specie la regola del «dazio equiparato a un costo», siano manifestamente inadeguati in rapporto allo scopo perseguito.
- Sulla proporzionalità della regola controversa
74 Nel caso di specie, la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità è basata su due argomenti. Le ricorrenti hanno in primo luogo sostenuto che la norma controversa, considerata in quanto tale, è eccessiva. In secondo luogo, esse hanno tratto argomento dalla natura più flessibile delle norme comunitarie e internazionali successive (del 1994) per dimostrare il carattere eccessivo della norma controversa. Occorre pertanto esaminare queste due argomentazioni.
75 Per quanto riguarda la controversa regola del «dazio equiparato a un costo», va ricordato che il legislatore comunitario, attraverso gli artt. 16 e 2, n. 8, del regolamento base, ha espressamente dichiarato applicabile tale norma in materia di restituzione di dazi antidumping corrisposti. In tal modo, esso ha proceduto, rispetto all'art. 16 del precedente regolamento n. 2176/84, a una precisazione conforme all'interpretazione di quest'ultima disposizione, effettuata nella citata sentenza NMB e a./Commissione. La norma controversa ha quindi come conseguenza che l'importatore collegato non ha diritto al rimborso integrale dei dazi antidumping pagati se non ha eliminato il dumping originario che aveva comportato l'imposizione dei dazi antidumping da un lato, e trasferito l'importo di tali dazi, dall'altro, con la precisazione che tale eliminazione e tale trasferimento devono essere stati realizzati attraverso una riduzione del valore normale, un aumento dei prezzi di vendita nella Comunità, una riduzione dei costi di commercializzazione nella Comunità o una combinazione di questi tre elementi.
76 Quanto alla finalità di tale sistema, occorre constatare, innanzi tutto, che le misure di difesa contro il dumping hanno l'obiettivo generale di proteggere l'industria comunitaria contro gli effetti negativi del dumping. E' in tale contesto che le disposizioni relative al rimborso dei dazi antidumping corrisposti perseguono l'obiettivo specifico di far rimborsare tali dazi nei limiti in cui essi hanno oltrepassato il margine di dumping effettivo, dato che all'industria comunitaria sarebbe stata accordata, in tale misura, una protezione eccessiva rispetto al dumping effettivamente praticato.
77 Al riguardo, occorre ricordare che, nel procedimento davanti al Tribunale, la Commissione ha espressamente rinunciato all'argomento - che essa aveva esposto nella causa NMB e a./Commissione, davanti alla Corte - secondo il quale la regola del «dazio equiparato a un costo» sarebbe necessaria per evitare abusi da parte dell'importatore collegato consistenti nel trasferire sul suo cliente il beneficio del rimborso del dazio antidumping, attraverso «sconti dissimulati». Di conseguenza, non è più necessario esaminare tale argomento.
78 Va tuttavia rilevato che - stando alle spiegazioni fornite dalla Commissione davanti al Tribunale - la norma controversa, in quanto meccanismo di calcolo del margine del dumping effettivo, subordina il rimborso dei dazi antidumping pagati dall'importatore collegato alla previa realizzazione di un «double jump», in quanto il fatto di limitarsi a un «single jump» non costituirebbe un motivo sufficientemente idoneo per ottenere, per quanto possibile, che la pratica del dumping, posta in essere dal gruppo costituito dall'importatore collegato e dal suo esportatore, sia abbandonata in modo radicale e permanente e solo un «double jump» comporterebbe un mutamento definitivo del comportamento sul mercato.
79 Per esaminare se, alla luce delle finalità sopra richiamate, la norma controversa debba essere qualificata come «manifestamente inadeguata» ai sensi della giurisprudenza sopra menzionata (v., supra, punto 70), occorre ricordare che i dazi antidumping, in quanto colpiscono l'importazione, sono a carico dell'importatore e aumentano quindi i suoi costi di importazione. Di conseguenza, nel caso in cui, dopo l'imposizione di tali dazi, il margine di dumping inizialmente constatato non fosse stato eliminato e nemmeno ridotto - vale a dire qualora nulla fosse cambiato nel comportamento dell'importatore collegato né nel comportamento del suo gruppo considerato nel suo complesso, poiché il dazio antidumping imposto è stato assorbito all'interno del gruppo -, il margine di dumping non solo resterebbe identico, ma si sarebbe perfino amplificato per via dell'assorbimento dei dazi imposti. Tale ragionamento, che è stato accolto dall'avvocato generale in riferimento ai soli procedimenti di riesame ai sensi dell'art. 14 del regolamento base (conclusioni nella causa NMB e a./Commissione, citata, Racc. pag. I-1713 e I-1714 in particolare, nota 5), è altresì valido per i procedimenti di rimborso ai sensi dell'art. 16 del medesimo regolamento. Infatti, come la Corte ha dichiarato nella sentenza NMB e a./Commissione (punti 32 e 33), si tratta nell'una e nell'altra ipotesi di constatare la persistenza o meno di un margine di dumping effettivo e nel corso del procedimento davanti al Tribunale non è emerso nessun elemento atto a dimostrare che tale constatazione dev'essere effettuata secondo meccanismi di calcolo differenti.
80 Ciò premesso, allorché l'importatore collegato dopo l'imposizione di dazi antidumping, compie un primo passo eliminando solo il margine di dumping iniziale («single jump»), non è detto che il legislatore comunitario debba prevedere come conseguenza un rimborso integrale di tali dazi. Infatti, la circostanza che l'importatore collegato eviti, grazie a un «single jump», un'amplificazione del dumping iniziale non significa ancora che tale importatore abbia effettivamente proceduto a un mutamento definitivo del suo comportamento sul mercato. Per tale ragione, non è obbligatorio ricompensarlo con la concessione di un rimborso.
81 Inoltre, è pacifico che il «double jump», in quanto tale, elimina il dumping: se l'importatore collegato trasferisce il doppio importo dei dazi antidumping pagati sui prezzi di rivendita o se il valore normale si riduce di un importo corrispondente ad un «double jump» (nel paese di esportazione o di origine), il dumping è comunque cessato. Ciò premesso, non sembra manifestamente inadeguato che il legislatore comunitario abbia limitato il rimborso dei dazi antidumping ai casi di un «double jump» laddove il rifiuto di un rimborso sarebbe in effetti sproporzionato.
82 Risulta da quanto sopra che la regola del «dazio equiparato a un costo» si presenta, alla luce del presente esame, limitato a mere questioni di diritto, come un meccanismo basato su considerazioni accettabili. Il Tribunale non può quindi constatare che il legislatore comunitario, adottando tale norma, ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale. Di conseguenza, la regola controversa non può in nessun modo essere considerata come una misura «manifestamente inadeguata» per garantire all'industria comunitaria una protezione equa contro le misure di dumping.
83 Pur non potendo escludere che fossero ipotizzabili altri mezzi, meno restrittivi alla regola controversa - come le ricorrenti assumono e la convenuta e l'interveniente contestano -, il Tribunale non può tuttavia sostituire la propria valutazione a quella del Consiglio in ordine al carattere più o meno idoneo della detta regola, stabilita dal legislatore comunitario, non essendo stata fornita la prova che tale norma sia «manifestamente inadeguata» per conseguire l'obiettivo perseguito (v. sentenza della Corte 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, citata, punti 93-95).
84 Per quanto concerne le conseguenze, ai fini della soluzione della presente controversia, delle nuove disposizioni adottate, in pendenza del procedimento davanti al Tribunale, sia nell'ambito del GATT sia in quello della Comunità, occorre ricordare che le ricorrenti argomentano dall'art. 11, n. 10, del regolamento n. 3283/94 e dall'art. 9.3.3 del codice antidumping del 1994 per sostenere che il fatto di aver abbandonato la regola controversa per le nuove disposizioni ne dimostrerebbe il carattere eccessivo. Tuttavia, non essendosi dimostrato il carattere manifestamente inadeguato di tale regola, le nuove disposizioni invocate dai ricorrenti potrebbero essere considerate solo come opzioni differenti che ben potevano essere seguite dal legislatore comunitario, senza che il Tribunale possa per questo dichiarare che il Consiglio era obbligato, nel 1988, ad adottare disposizioni analoghe, più favorevoli alle ricorrenti rispetto alla norma controversa. L'argomento tratto dalle nuove disposizioni comunitarie e internazionali non può quindi essere accolto.
85 In subordine, occorre aggiungere che, anche se il controllo giurisdizionale non fosse stato limitato al carattere manifestamente inadeguato della regola controversa, l'esame del Tribunale non avrebbe potuto condurre ad un risultato differente. Infatti, si deve ricordare che le ricorrenti hanno circoscritto la portata della loro censura a una questione di puro diritto (v., supra, punto 51). Ne consegue che il Tribunale non può includere nel suo esame la realtà economica nella quale la regola controversa ha trovato applicazione.
86 Risulta da quanto sopra che il Tribunale non può constatare che il legislatore comunitario, adottando la regola controversa, ha ecceduto i limiti del suo potere discrezionale e, di conseguenza, violato il principio della proporzionalità. La censura relativa alla violazione di tale principio deve pertanto essere respinta.
Sulla censura relativa alla violazione del codice antidumping del 1979
Argomenti delle parti
87 Le ricorrenti sostengono che il Tribunale deve constatare l'illegittimità della regola del «dazio equiparato a un costo», in quanto essa violerebbe l'art. 2, n. 6, del codice antidumping del 1979, dato che i dazi antidumping non costituirebbero spese, diritti e tasse intervenuti tra l'importazione e la rivendita. L'applicazione di questa regola porterebbe alla constatazione di un margine di dumping, benché in realtà esso non esista, mentre la Comunità è obbligata in forza di un principio fondamentale sancito dal codice antidumping, a non riscuotere dazi antidumping se non per l'importo necessario a compensare o a prevenire un dumping e a rimborsare i dazi pagati se il loro importo supera quello del margine di dumping effettivo. Un tale rimborso sarebbe per definizione necessario se i dazi hanno avuto l'effetto perseguito, vale a dire quello di incentivare la cessazione del dumping vuoi attraverso aumenti del prezzo delle vendite all'esportazione, vuoi attraverso altre modifiche apportate agli elementi del calcolo del dumping. Il rifiuto di accordare i rimborsi necessari per garantire che l'importo del dazio antidumping riscosso non oltrepassi il margine di dumping effettivo sarebbe, di conseguenza, illegittimo.
88 Le ricorrenti contestano che il dazio antidumping pagato possa essere considerato alla stregua di un costo, nel senso dei costi dell'importatore collegato, come sono i dazi doganali. Infatti, anche il dazio antidumping definitivo sarebbe per sua natura un dazio provvisorio, destinato a neutralizzare sulla base di un'approssimazione il dumping prevedibile, poiché tale approssimazione si basa su accertamenti di dumping effettuati durante il periodo iniziale di inchiesta (nel 1984, nel caso del gruppo NMB). Il procedimento di rimborso avrebbe la funzione di giungere alla determinazione definitiva del margine effettivo del dumping per le importazioni che costituiscono oggetto della domanda di rimborso e, di conseguenza, quella del dazio la cui riscossione è concretamente ammissibile su tali importazioni. Nell'ambito di un tale sistema, il dazio provvisorio approssimativo non potrebbe esso stesso costituire un fattore da prendere in considerazione per creare un margine effettivo di dumping più elevato. Sarebbe del tutto assurdo che un pagamento anticipato, riscosso a titolo di acconto su un debito fiscale il cui importo definitivo resta da determinare in una data successiva, possa essere considerato come un fattore che aumenti persino l'importo del debito fiscale definitivo.
89 Le ricorrenti ritengono che la tesi secondo la quale la regola del «dazio equiparato a un costo» viola gli obblighi della Comunità ai sensi del codice antidumping sia confermata da un esame delle prassi dei partner commerciali della Comunità. In tale contesto, esse sottolineano che non intendono insinuare che la Comunità è tenuta a seguire le prassi o le norme dei suoi partner commerciali. Tuttavia, indicazioni utili potrebbero essere tratte dallo studio di tali regole e prassi. Orbene, nei regimi antidumping degli Stati Uniti, dell'Australia e del Canada, i dazi antidumping riscossi non servirebbero ad aumentare il margine del dumping effettivo. Sarebbe perciò sufficiente, per ottenere un rimborso di tali dazi, procedere ad una semplice maggiorazione del prezzo di rivendita al fine di eliminare il dumping. Esse rinviano inoltre alle conclusioni dell'avvocato generale nella citata sentenza NMB e a./Commissione (Racc. pag. I-1709), nelle quali si sostiene che la prassi diversa dei partner commerciali della Comunità è un elemento di cui si deve tener conto per l'interpretazione della normativa comunitaria e che confermerebbe che il sistema adottato dalla Commissione non è intrinsecamente necessario e indispensabile.
90 Le ricorrenti si richiamano, inoltre, al «documento Dunkel», il cui art. 9.3.3 impone alle autorità competenti di tener conto di «qualsiasi variazione del prezzo di rivendita che si rifletta regolarmente sui prezzi di rivendita susseguenti», quindi di «calcolare il prezzo all'esportazione senza alcuna deduzione quale importo dei dazi antidumping versati, se elementi di prova determinanti vengano forniti riguardo a quanto detto sopra». Tale norma non consentirebbe, in modo manifesto, la deduzione del dazio antidumping equiparato a un costo. Il riferimento alle variazioni del prezzo di rivendita dei clienti degli importatori collegati si spiegherebbe con il ragionamento secondo il quale, se tale prezzo non aumenta, sebbene il prezzo apparente dell'importatore collegato sia aumentato, ciò farebbe supporre che è stato effettuato uno sconto dissimulato.
91 In risposta alle misure di organizzazione del procedimento disposte dal Tribunale, le ricorrenti hanno ammesso che l'art. 2, nn. 5 e 6, del codice antidumping, preso da solo e analizzato secondo criteri esclusivamente linguistici, non esclude la regola del «dazio equiparato a un costo». Tuttavia esse hanno sottolineato come una lettura non preconcetta del codice, che tenga conto della logica delle sue disposizioni in materia di rimborso, permetta di pervenire alla conclusione che la norma controversa è incompatibile con il codice.
92 Esse hanno aggiunto che la formulazione del nuovo codice antidumping del 1994 dimostra che nessuna regola impone di equiparare il dazio antidumping a un costo. Il nuovo codice dimostrerebbe in particolare che, ai fini dell'interpretazione del precedente art. 2, nn. 5 e 6, i dazi antidumping non fanno parte degli adeguamenti da operare obbligatoriamente per costruire il prezzo all'esportazione.
93 Nel corso dell'udienza, le ricorrenti hanno dichiarato che le disposizioni del codice antidumping del 1979 sono già chiare e semplici, in quanto i dazi antidumping riscossi che superano il margine reale del dumping devono essere rimborsati il più rapidamente possibile (art. 8, n. 3). Quanto al nuovo codice antidumping del 1994, esse hanno sottolineato che l'art. 9.3.3 del medesimo abbandona la regola del «dazio equiparato a un costo». Orbene, tale nuova disposizione sarebbe stata uno dei punti più controversi nell'ambito dei negoziati; essa costituirebbe un compromesso dell'ultimo minuto. La Comunità sarebbe rimasta isolata su tale punto nel corso dei negoziati. Infatti, nessun'altra parte contraente applicherebbe la teoria del «double jump».
94 La Commissione ricorda che tutti gli argomenti esposti dalle ricorrenti sono stati già avanzati nella causa NMB e a./Commissione. Nella sentenza pronunciata in tale causa, la Corte avrebbe esaminato l'insieme di tali argomenti nella misura necessaria alla comprensione del suo ragionamento e sarebbe pervenuta a conclusioni corrette. Infatti, al punto 17 di tale sentenza, la Corte avrebbe espressamente rinviato alla relazione d'udienza per una più ampia illustrazione dei fatti e degli argomenti. Gli argomenti delle ricorrenti sarebbero stati debitamente riassunti nella relazione d'udienza acclusa alla sentenza, il che dimostrerebbe che essi sono stati pienamente presi in considerazione dalla Corte. Per tale ragione, la Commissione rinvia, nel suo controricorso, alla motivazione sviluppata dalla Corte nella sentenza in questione.
95 Nei limiti in cui le ricorrenti menzionano il «principio basilare», in forza del quale il dazio antidumping non deve eccedere il margine di dumping effettivo e, se lo supera, l'eccedenza dev'essere restituita, la Commissione sostiene che, non essendo stato contestato da nessuno tale principio, non deve sorprendere che la Corte non lo abbia esplicitamente trattato. Orbene, la vera questione sulla quale la Corte si deve soffermare sarebbe stata quella di sapere ciò che costituisca il «margine di dumping effettivo» che il dazio antidumping non può eccedere. Tale questione sarebbe stata esaminata ai punti 36-40 e 46-58 della sentenza in questione. In realtà, le ricorrenti affermerebbero che il «margine di dumping effettivo» dev'essere diverso da quello previsto dall'art. 2, n. 8, lett. b), punto ii), del regolamento base.
96 Infine, la Commissione ritiene che il riferimento fatto dalle ricorrenti alle prassi dei partner commerciali della Comunità sia privo di pertinenza nel caso di specie. Pur essendo vero che tre dei partner commerciali della Comunità hanno regimi antidumping che le ricorrenti considerano come meno severi per gli importatori collegati rispetto al regime comunitario, occorrerebbe sottolineare che le differenze esistenti tra i modi di funzionamento di tali tre regimi antidumping rendono il paragone difficile. Peraltro, i partner commerciali della Comunità avrebbero riconosciuto che l'adozione della formula auspicata dalle ricorrenti creerebbe difficoltà inammissibili nell'applicazione delle norme antidumping. Così il «documento Dunkel» mirerebbe ad includere nel nuovo codice antidumping una disposizione che permetta espressamente in talune circostanze di dedurre dazi antidumping versati dagli importatori collegati per la costruzione del prezzo all'esportazione.
97 Nel corso dell'udienza, la Commissione ha dichiarato che l'art. 9.3.3 del nuovo codice antidumping del 1994, pur apportando un temperamento all'esigenza di un «double jump», conferma la regola del «dazio equiparato a un costo». Infatti, tale nuova norma non figurerebbe nelle disposizioni generali relative al calcolo del margine di dumping e alla costruzione del prezzo all'esportazione, ma costituirebbe una deroga in materia di rimborso. Orbene, le disposizioni generali dell'art. 2.4 del nuovo codice, relative alla costruzione del prezzo all'esportazione, non sarebbero cambiate rispetto al precedente codice del 1979. Di conseguenza, l'esistenza stessa dell'art. 9.3.3 dimostrerebbe che i dazi antidumping sono inclusi nei dazi menzionati all'art. 2.4, altrimenti l'art. 9.3.3 sarebbe superfluo. Peraltro, tutte le parti contraenti del nuovo codice antidumping sarebbero state unanimi su tale punto.
98 La FEBMA, interveniente, ricorda che, nella citata sentenza NMB e a./Commissione, la Corte ha dichiarato che la regola del «dazio equiparato a un costo» non è incompatibile con il codice antidumping. Tale codice sancirebbe il principio secondo il quale adeguamenti dovrebbero essere fatti per le spese intervenute tra l'importazione e la rivendita, ivi compresi i dazi antidumping e le tasse. Le ricorrenti non formulerebbero alcun argomento giuridico nuovo nei confronti di tale pronuncia.
Giudizio del Tribunale
99 Per quanto riguarda la denunciata violazione delle norme del codice antidumping del 1979, occorre ricordare, innanzi tutto, che si evince dal punto 31 della sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio (Racc. pag. I-2069), che una siffatta violazione può essere dedotta nell'ambito del controllo di legittimità del regolamento base comunitario.
100 Occorre ricordare inoltre che il regime di rimborso comunitario impugnato dalle ricorrenti è, in sostanza, identico al precedente regime che ha costituito l'oggetto della citata sentenza NMB e a./Commissione. Invero, l'art. 16 del regolamento n. 2423/88, facendo espressamente rinvio alla controversa regola del «dazio equiparato a un costo», ha apportato soltanto una precisazione rispetto all'art. 16 del regolamento n. 2176/84, precisazione che è d'altronde conforme all'interpretazione di quest'ultima disposizione compiuta dalla Corte nella suddetta sentenza.
101 Come la Corte ha dichiarato in tale sentenza (punti 46 e 47), la sola differenza esistente, riguardo alla costruzione del prezzo all'esportazione, tra il regolamento comunitario pertinente e il codice antidumping del GATT del 1979 - ugualmente in questione nel caso di specie - è che, mentre il codice si limita a enunciare il principio secondo il quale bisogna debitamente tener conto delle spese intervenute tra l'importazione e la rivendita «dazi e tasse compresi», il regolamento comunitario specifica alcuni dei dazi e altre spese, compresi in particolare i dazi antidumping, di cui occorre tener conto in sede di adeguamento. La Corte ne ha desunto che non vi è contrasto tra le disposizioni del regolamento comunitario e quelle del codice antidumping.
102 Si deve riconoscere che la formulazione del codice antidumping del 1979 è chiara in quanto esso prevede, all'art. 8, n. 3, che l'importo del dazio antidumping non deve superare il margine di dumping e che la parte di dazio eccedente tale margine dev'essere rimborsata al più presto. Tuttavia, non vi è nessuna precisazione analoga quanto alla costruzione del prezzo all'esportazione, necessaria alla determinazione del margine di dumping effettivo. In particolare, gli artt. 2, nn. 5 e 6, e 8, n. 3, non si esprimono né esplicitamente né implicitamente sulla questione della legittimità della regola del «dazio equiparato a un costo».
103 Di conseguenza, occorre constatare che le parti contraenti del GATT non hanno disciplinato nel codice antidumping tale problematica specifica che era loro nota. Il codice è quindi ugualmente caratterizzato su tale punto da una grande flessibilità. Di conseguenza, esso non può essere interpretato nel senso che comporti un particolare obbligo per la Comunità (sentenza 5 ottobre 1994, Germania/Consiglio, citata, punto 111) di non istituire in attuazione del codice, una regola del «dazio equiparato a un costo» (v. altresì sentenza della Corte 14 luglio 1988, causa 187/85, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 4155, punto 12). La tesi delle ricorrenti, secondo la quale la norma controversa violerebbe il codice antidumping, deve, di conseguenza, essere disattesa.
104 Tale conclusione non risulta infirmata né dall'art. 9.3.3 del nuovo codice antidumping del 1994 né dalla corrispondente disposizione contenuta nel «documento Dunkel», semplice progetto di codice, che esprimono entrambi una sorta di restrizione alla libertà delle parti contraenti nell'applicazione della regola del «dazio equiparato a un costo». Al contrario, il codice antidumping del 1994 presuppone, all'art. 2.4, quarta frase, l'esistenza di una regola del «dazio equiparato a un costo» e solo all'art. 9.3.3 esso prevede un temperamento alla sua applicazione.
105 Peraltro, ciascuno dei codici antidumping successivi è il risultato di negoziati commerciali plurilaterali condotti nell'ambito di ciascuno di rispettivi round del GATT; lungi dal mostrare un sistema di norme coerenti, i vari codici riflettono l'evoluzione economica mondiale e il rapporto di forze esistente tra le parti contraenti nel periodo considerato. Di conseguenza, l'applicazione del codice antidumping del 1979 non può essere sostanzialmente influenzata da un'interpretazione effettuata alla luce di un codice successivo e ancor meno da un semplice progetto di codice.
106 Nei limiti in cui le ricorrenti fanno inoltre richiamo alle prassi dei partner commerciali della Comunità, è sufficiente ricordare che, come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza NMB e a./Commissione (punto 49), l'adozione di altri metodi da parte dei partner commerciali non rende illegittima la regola del «dazio equiparato a un costo», quale figura nel regolamento base censurato.
107 Emerge dai rilievi sopra svolti che le ricorrenti non possono invocare le disposizioni del codice antidumping del 1979 per contestare la legittimità della suddetta regola. Di conseguenza, la censura relativa alla violazione di tale codice dev'essere anch'essa respinta.
Sulla censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione
Argomenti delle parti
108 Le ricorrenti, da un lato, sostengono che la regola del «dazio equiparato a un costo» opera una discriminazione illegittima a danno degli importatori collegati rispetto agli importatori indipendenti e, dall'altro, contestano la tesi contraria secondo la quale il fatto di non applicare la detta regola comporterebbe una discriminazione illegittima nei confronti degli importatori indipendenti. Esse si richiamano alle conclusioni dell'avvocato generale nella causa NMB e a./Commissione, citata (Racc. pag. I-1719 e I-1720), in cui si ritiene parimenti che il sistema difeso dalla Commissione è discriminatorio a danno dell'importatore collegato.
109 In tale contesto, le ricorrenti procedono, innanzi tutto, a una descrizione delle condizioni del mercato comunitario dei cuscinetti a sfera. Tale mercato sarebbe estremamente concorrenziale: dal punto di vista dell'offerta, esisterebbe un numero rilevante di grandi produttori multinazionali e, dal punto di vista della domanda, vi sarebbero numerose società industriali di primo piano che dispongono di un enorme potere economico. Stando così le cose, gli acquirenti non accetterebbero una doppia maggiorazione del prezzo, quale è richiesta dagli importatori collegati per effetto della regola del «dazio equiparato a un costo», e il loro atteggiamento non sarebbe nemmeno modificato dall'offerta di uno sconto collegato a un eventuale rimborso in una data futura e indeterminata.
110 L'importatore collegato potrebbe ottenere un rimborso solo se procede ad una doppia maggiorazione del suo prezzo. Per l'importatore indipendente, al contrario, una sola maggiorazione del prezzo ne sarebbe l'unica condizione; per quanto riguarda il dazio antidumping riscosso, egli sarebbe messo di fronte a una scelta di ordine economico: sopportare il costo del dazio durante il tempo necessario per ottenere il rimborso, oppure trasferire immediatamente tale costo sul suo cliente.
111 Le ricorrenti contestano la tesi secondo la quale, per mettere l'importatore collegato sullo stesso piano dell'importatore indipendente, sarebbe necessario imporgli l'obbligo giuridico di procedere alla doppia maggiorazione del prezzo. A tale riguardo, esse si oppongono al ragionamento della Corte nella sentenza NMB e a./Commissione, (punti 37 e 38), secondo cui gli importatori indipendenti sarebbero indotti a trasferire i dazi antidumping sugli acquirenti, perché in caso contrario perderebbero gli interessi sulle somme versate e subirebbero gli effetti di un'eventuale svalutazione monetaria e, inoltre, non essendo in possesso degli elementi per la determinazione del margine di dumping, correrebbero il rischio di subire il diniego del rimborso nonostante la maggiorazione del prezzo all'esportazione.
112 Le ricorrenti sottolineano che i due primi elementi menzionati dalla Corte appaiono privi di pertinenza, dato che si tratta di rischi che vengono corsi in modo assolutamente identico sia dagli importatori collegati sia dagli importatori indipendenti. Il terzo elemento sarebbe puramente teorico. L'importatore collegato farebbe certamente parte di un gruppo che ha piena conoscenza di tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti per la domanda di rimborso, mentre l'importatore indipendente non avrebbe normalmente conoscenza di alcuni elementi del calcolo di dumping che gli sono necessari per ottenere un rimborso. Tuttavia, l'esportatore darebbe normalmente il suo sostegno alla domanda di rimborso presentata dall'importatore indipendente, fornendo le informazioni adeguate. Di conseguenza, riguardo alle informazioni necessarie per presentare una domanda di rimborso, la posizione dell'importatore indipendente non sarebbe molto differente da quella dell'importatore collegato.
113 La Commissione ricorda, innanzi tutto, che la tesi di un trattamento discriminatorio a danno degli importatori collegati in relazione agli importatori indipendenti è stata respinta dalla citata sentenza NMB e a./Commissione, poiché gli importatori collegati e gli importatori indipendenti non si trovano in situazioni paragonabili e la differenza di trattamento si giustifica per il fatto che, altrimenti, sarebbero gli importatori indipendenti ad essere discriminati. In altri termini, la disparità formale di trattamento sarebbe necessaria per garantire che le due categorie di importatori siano di fatto trattate su un piano di uguaglianza, nel senso che ciascuna di esse deve aumentare i propri prezzi dello stesso importo.
114 Al riguardo, la Commissione precisa che l'importatore indipendente tenta di conseguire utili acquistando un prodotto da chiunque glielo possa fornire alle condizioni più vantaggiose. Gli obiettivi degli importatori collegati ad un produttore che pratichi il dumping sarebbero completamente differenti, poiché la loro situazione giuridica ed economica li obbliga a seguire politiche controllate dalla società madre che siano utili agli obiettivi di quest'ultima in quanto produttrice ed esportatrice e che possono comportare la vendita in perdita di grandi quantitativi di prodotti nella Comunità. Dato che vengono tutelati gli interessi a lungo termine del gruppo, importerebbe poco che le attività degli importatori producano o meno utili. Gli importatori collegati non avrebbero bisogno di conseguire utili dalle loro operazioni di importazione e di rivendita, mentre l'esistenza stessa degli importatori indipendenti dipende dalla realizzazione di utili.
115 La FEBMA sostiene che la regola del «dazio equiparato a un costo» è una condizione vitale dell'efficacia del regolamento base e della protezione contro il dumping. Essa afferma che gli importatori collegati si astengono in genere dal trasferire i dazi antidumping sui prezzi, il che farebbe fallire le misure antidumping, il cui vero obiettivo consisterebbe nel proteggere la produzione comunitaria mediante un incremento dei prezzi dei prodotti in questione ed una correlativa diminuzione delle quote di mercato di tali prodotti. Orbene, un rimborso potrebbe giustificarsi solo se l'acquirente nella Comunità ha dovuto definitivamente sopportare il primo aumento di prezzo corrispondente ai dazi antidumping. I clienti di importatori collegati nella Comunità dovrebbero quindi sopportare due volte gli effetti dei dazi antidumping sui prezzi d'importazione. Stando così le cose, vi sarebbero molte più possibilità che gli importatori collegati trasferiscano irreversibilmente i dazi antidumping, con l'effetto di aumentare il prezzo nella Comunità.
Giudizio del Tribunale
116 Va ricordato che il principio di non discriminazione è riconosciuto da una giurisprudenza costante come facente parte dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario. Tale principio generale osta a che situazioni analoghe vengano trattate in maniera diversa ma anche a che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., ad esempio, sentenza della Corte 5 ottobre 1994, cause riunite C-133/93, C-300/93 e C-362/93, Crispoltoni e a., Racc. pag. I-4863, punti 50 e 51, e sentenza O' Dwyer e a./Consiglio, citata, punto 113). Peraltro, per quanto riguarda il controllo giurisdizionale delle condizioni di attuazione di tale principio, occorre ribadire che, in materia di politica commerciale comune, il legislatore comunitario dispone di un largo potere discrezionale.
117 Come la Corte ha dichiarato nella citata sentenza NMB e a./Commissione (punti 34 e 35), l'asserita disparità di trattamento tra gli importatori indipendenti e gli importatori collegati, per quanto riguarda il rimborso dei dazi antidumping, è motivata dalla differenza esistente tra le loro situazioni rispettive riguardo alle pratiche di dumping e non costituisce quindi una discriminazione. Infatti, mentre gli importatori indipendenti sono estranei alle pratiche di dumping, gli importatori collegati all'esportatore si trovano, in quanto tali, dall'altro lato della barriera del dumping, poiché partecipano alle pratiche costitutive di quest'ultimo e sono comunque in grado di conoscere tutti gli elementi sui quali il dumping è basato.
118 Peraltro, non si può negare che i dazi antidumping pagati all'importazione costituiscano per l'importatore indipendente un costo supplementare, al quale esso deve far fronte in un modo o nell'altro. Conseguentemente, il fatto di equiparare, per effetto della regola controversa, gli stessi dazi a un costo gravante sull'importatore collegato fa sì che queste due categorie di operatori vengano messe su un piano di uguaglianza economica (v., su tale punto, sentenza NMB e a./Commissione, citata, punto 39).
119 Occorre aggiungere che sia il codice antidumping del 1979 sia quello del 1994 prevedono la facoltà per le parti contraenti di riservare un particolare trattamento alla situazione nella quale sia impossibile basarsi sul prezzo all'esportazione, per via dell'esistenza di un'associazione tra l'esportatore e l'importatore (art. 2, n. 5, del codice del 1979 e art. 2.3 del codice del 1994). E' quindi nell'ambito stesso del GATT che la situazione degli importatori collegati al loro esportatore costituisce oggetto di una normativa specifica caratterizzata dall'incertezza in ordine all'attendibilità del prezzo all'esportazione effettivamente praticato. Ciò premesso, non si può rimproverare al legislatore comunitario di aver violato il principio di non discriminazione per avere previsto l'applicazione della regola del «dazio equiparato a un costo» nei confronti dei soli importatori collegati.
120 Inoltre, nei limiti in cui le ricorrenti sembrano ancora sostenere che la controversa regola, applicata ai soli importatori collegati, eccede il livello legittimo di un trattamento particolare riservato a tale categoria di operatori, il Tribunale ritiene che, su tale punto, il controllo di legittimità si ricollega a quello, testé effettuato, riguardante il principio di proporzionalità. Orbene, il Tribunale ha respinto la censura relativa a una violazione di tale principio.
121 Di conseguenza, la censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione non può neanch'essa essere accolta.
122 Non essendo stata accolta nessuna delle censure formulate a suo sostegno l'eccezione di illegittimità del regolamento base deve essere, nel suo complesso, rigettata. Ne consegue che il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
123 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti NMB-Minebea-GmbH, NMB (GB) Ltd e NMB Italia Srl sono rimaste soccombenti nelle loro conclusioni relative ai dazi antidumping riscossi dal gennaio 1987 fino al 20 settembre 1990, e poiché la Commissione ha concluso in questo senso, le spese vanno poste a carico delle ricorrenti.
124 Essendo divenuto senza oggetto il ricorso della ricorrente NMB France SARL e delle altre tre ricorrenti per quanto concerne i dazi antidumping riscossi nel periodo dal 21 settembre 1990 al mese di settembre 1991, occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale statuisce liberamente sulle spese.
125 A tale riguardo, il Tribunale constata che la soppressione dei dazi antidumping operata dal regolamento n. 2553/93, che ha avuto per effetto di privare in parte il presente ricorso del suo oggetto, non è intervenuta per il fatto che il Consiglio o la Commissione hanno accolto la tesi delle ricorrenti relative all'illegittimità della regola del «dazio equiparato a un costo», ma perché tali istituzioni hanno escluso per l'industria della Comunità la possibilità di essere nuovamente colpita da grave pregiudizio (ventinovesimo `considerando' del regolamento). Ciò premesso, il Tribunale ritiene equo far sostenere ugualmente alle ricorrenti le spese relative ai capi di ricorso divenuti senza oggetto.
126 Per quanto concerne l'interveniente, il Tribunale ritiene equo, nelle circostanze del caso di specie, che essa sopporti le proprie spese, ai sensi dell'art. 87, n. 8, del regolamento di procedura
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalla società NMB France SARL.
2) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalle società NMB-Minebea-GmbH, NMB (UK) Ltd e NMB Italia Srl per quanto riguarda il rimborso dei dazi antidumping riscossi per il periodo a decorrere dal 21 settembre 1990.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese, ad eccezione di quelle dell'interveniente che sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Seconda Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalla società NMB France SARL.
2) Non occorre statuire sul ricorso proposto dalle società NMB-Minebea-GmbH, NMB (UK) Ltd e NMB Italia Srl per quanto riguarda il rimborso dei dazi antidumping riscossi per il periodo a decorrere dal 21 settembre 1990.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) Le ricorrenti sopporteranno in solido le spese, ad eccezione di quelle dell'interveniente che sopporterà le proprie spese
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