Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Procedura di riesame ° Apertura di una nuova inchiesta ° Presupposti ° Elementi di prova sufficienti dell' esistenza di un dumping e del pregiudizio che ne consegue
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2423/88, artt. 4, n. 1, 7, n. 1, 14, n. 2, e 15]
2. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Pregiudizio ° Produzione comunitaria interessata ° Esclusione di taluni produttori a causa dei loro rapporti con le imprese che praticano il dumping ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Presupposti per l' esercizio
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 4, n. 5)
3. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Potere discrezionale delle istituzioni ° Portata del sindacato giurisdizionale
(Regolamento del Consiglio n. 2423/88)
4. Politica commerciale comune ° Difesa contro le pratiche di dumping ° Svolgimento del procedimento ° Durata superiore ad un anno ° Liceità ° Presupposto ° Durata ragionevole
[Regolamento del Consiglio n. 2423/88, art. 7, n. 9, lett. a)]
Massima
1. Ai sensi dell' art. 7, n. 1, del regolamento base antidumping n. 2423/88, l' apertura di un' inchiesta, sia nel momento dell' instaurazione di un procedimento antidumping, sia nell' ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata al sussistere di elementi di prova sufficienti dell' esistenza di un dumping e del pregiudizio che ne consegue.
Peraltro, in mancanza di disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del pregiudizio, allorché le istituzioni agiscono nell' ambito di un procedimento di riesame aperto ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, un regolamento che modifichi, alla fine di tale procedimento, dazi antidumping in vigore, deve dimostrare l' esistenza di un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base.
2. Dall' art. 4, n. 5, del regolamento base antidumping n. 2423/88 risulta che compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare caso per caso se esse debbano, al fine di valutare il pregiudizio arrecato dalle pratiche di dumping, escludere dalla produzione della Comunità i produttori comunitari che siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di un dumping.
3. Le imprese che mirano ad ottenere l' annullamento di un regolamento antidumping sono legittimate a sottoporre al giudice comunitario tutte le considerazioni che consentano di controllare se le istituzioni comunitarie abbiano rispettato le garanzie procedurali a loro attribuite e non abbiano commesso errori di diritto o di fatto o introdotto nella motivazione considerazioni che costituiscano uno sviamento di potere. In proposito, senza poter intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie dal regolamento base, il giudice comunitario deve esercitare il controllo che normalmente gli spetta quando si tratta di un potere discrezionale attribuito alle pubbliche autorità.
4. Anche se il termine di un anno previsto dall' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base antidumping n. 2423/88 per la conclusione dell' inchiesta in un procedimento antidumping è indicativo e non tassativo, il procedimento non può tuttavia protrarsi oltre un termine ragionevole da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico.
Parti
Nelle cause riunite T-163/94 e T-165/94,
NTN Corporation, società di diritto giapponese, con sede in Osaka (Giappone), rappresentata dal signor Juergen Schwarze e dall' avv. Malte Sprenger, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Claude Penning, 78, Grand-rue,
e
Koyo Seiko Co. Ltd, società di diritto giapponese, con sede in Osaka, rappresentata dall' avv. Jacques Buhart, del foro di Parigi, e dal signor Charles Kaplan, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ramon Torrent e Jorge Monteiro, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg Berrisch, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore presso la direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
sostenuto dalla
Federation of European Bearing Manufacturers' Associations, rappresentata dagli avv.ti Dietrich Ehle e Volker Schiller, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo, nella causa T-163/94, presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt, e, nella causa T-165/94, presso lo studio dell' avv. Marc Lucius, 6, rue Michel Welter,
e, nella causa T-165/94, sostenuto anche dalla
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Éric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal signor Claus-Michael Happe, dipendente nazionale distaccato presso la Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
intervenienti,
avente ad oggetto il ricorso volto ad ottenere l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 millimetri, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori J. Biancarelli, presidente, R. Schintgen, C.P. Briët, R. García-Valdecasas e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung,
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 19 ottobre 1994,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo e fatti
1 I ricorsi in oggetto sono diretti ad ottenere l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 millimetri, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85 (GU L 286, pag. 2, rettifica in GU 1993, L 72, pag. 36; in prosieguo: il "regolamento n. 2849/92" o "regolamento controverso"). Questo regolamento è stato adottato in base alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2423/88" o "regolamento base").
2 Il regolamento (CEE) del Consiglio 24 giugno 1985, n. 1739, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 167, pag. 3; in prosieguo: il "regolamento n. 1739/85"), che è stato modificato dal regolamento controverso, aveva istituito dazi antidumping definitivi che variavano dall' 1,2% al 21,7% sulle importazioni di cuscinetti a sfere originari del Giappone con diametro esterno massimo superiore a 30 millimetri. I prodotti fabbricati dalla NTN Corporation (in prosieguo: la "NTN") e dalla Koyo Seiko Co. Ltd (in prosieguo: la "Koyo Seiko") erano stati così gravati da un dazio antidumping definitivo pari, rispettivamente, al 3,2% ed al 5,5%.
3 Ai sensi dell' art. 14, n. 1, del regolamento n. 2423/88, si procede ad un riesame dei dazi antidumping, fra l' altro, "quando una parte interessata lo esige e presenta elementi di prova di una modifica delle circostanze sufficienti a giustificarne la necessità, a condizione che sia trascorso almeno un anno dalla conclusione dell' inchiesta". Secondo l' art. 14, n. 2, se risulta che il riesame è giustificato, l' inchiesta si riapre, sempreché le circostanze lo esigano.
4 L' art. 15, n. 1, del regolamento n. 2423/88 dispone che "i dazi antidumping (...) scadono dopo cinque anni a decorrere dalla data alla quale sono entrati in vigore". Tuttavia, qualora il riesame di una misura ai sensi dell' art. 14 sia in corso al termine del relativo periodo di cinque anni, tale misura resta in vigore in attesa del risultato del riesame. Un avviso in tal senso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima del termine del relativo periodo di cinque anni".
5 Il 27 dicembre 1988, la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (in prosieguo: la "FEBMA") presentava una domanda di riesame dei dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 1739/85. La Commissione sosteneva che questa domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l' apertura di un procedimento di riesame ed apriva un' inchiesta ai sensi dell' art. 14 del regolamento n. 2423/88. Un bando pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee 30 maggio 1989 (C 133, pag. 3) informava gli interessati dell' apertura del procedimento di riesame.
6 Mentre era in corso il procedimento di riesame, il termine di cinque anni, pari alla durata di applicazione dei dazi antidumping in vigore prevista dall' art. 15, n. 1, del regolamento n. 2423/88, scadeva. Di conseguenza, il 31 maggio 1990 (GU C 132, pag. 5) la Commissione pubblicava un bando nel quale rendeva noto che le misure vigenti restavano in vigore ai sensi dell' art. 15, n. 4, del regolamento n. 2423/88 in attesa del risultato del riesame.
7 Dopo la riapertura del procedimento di riesame, le ricorrenti rispondevano ai questionari inviati loro dalle istituzioni comunitarie. Le informazioni richieste riguardavano il periodo dal 1 aprile 1988 al 31 marzo 1989 (in prosieguo: il "periodo dell' inchiesta" o "periodo di riferimento").
8 La Koyo Seiko sosteneva che il 15 febbraio 1991 la Commissione aveva informato il comitato consultivo antidumping, ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 2423/88, della sua intenzione di chiudere il procedimento di riesame e di lasciar caducare i dazi antidumping. Questo comitato avrebbe respinto la proposta della Commissione nel maggio 1991.
9 Con lettere 5 dicembre 1991, inviata alla Koyo Seiko, e 11 dicembre 1991, inviata alla NTN, la Commissione comunicava alle ricorrenti, fra l' altro, due tabelle relative al mercato comunitario dei prodotti interessati. Le tabelle, che non sono contestate da nessuna delle parti in giudizio, sono riportate qui di seguito, fatta eccezione per i dati relativi al 1987.
Cuscinetti a sfera > 30 mm - Mercato CE complessivo
Escluse le produzioni giapponesi in Europa
Vendite in milioni di ECU
1986 1988Per. Rif. (*)And. 1986/Rif.Vendite dei:
Produttori CE
nella CE
819,7
903,0
922,4
+12,5%Import. giapp.
nella CE 65,1 68,4 70,5 +8,3%Import. degli:
Stati Uniti
45,3
39,4
39,9
-11,9%Altri paesi 160,8 155,8 163,6 +1,7%MERCATO
COMPLESSIVO 1 090,9 1 166,6 1 196,4 +9,7%Quota di mercato:
Produttori CE
75,1%
77,4%
77,1%
+2,7%Importazioni
giapponesi 6,0% 5,9% 5,9% -1,7%Stati Uniti 4,1% 3,4% 3,3% -19,5%Altri paesi 14,8% 13,3% 13,7% -7,4%
Cuscinetti a sfera > 30 mm - Mercato CE complessivo
Milioni di pezzi
1986 1988 Per. Rif.And. 1986/Rif.Vendite dei:
Produttori CE (*)
nella CE
265,8
300,2
305,2
+14,8%Importazioni
giapponesi
33,5
34,0
34,4
+2,7%Import. degli:
Altri paesi *
124,9
121,4
125,1
+0,2%MERCATO
COMPLESSIVO
424,2
455,6
464,7
+9,5%Quota di mercato:
Produttori CE
62,7%
65,9%
65,7%
+4,8%Produttori
giapponesi
7,9%
7,5%
7,4%
-6,3%Import. degli:
Altri paesi
29,4%
26,6%
26,9%
-8,5%
10 Il 28 settembre 1992 il Consiglio emanava il regolamento n. 2849/92. L' art. 1 di questo regolamento, entrato in vigore il 2 ottobre 1992, dispone quanto segue:
"Il dazio antidumping definitivo istituito all' articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1739/85 è così modificato in relazione ai prodotti di seguito indicati:
1) E' istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm del codice NC 8482 10 90, originarie del Giappone.
2) L' aliquota del dazio antidumping, espresso in percentuale del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 13,7% (codice addizionale Taric 8677), fatta eccezione per i prodotti fabbricati dalle seguenti società, alle quali si applicano le aliquote del dazio antidumping sotto indicate:
(...)
° NTN Corporation, Osaka 11,6%
(...)
3) I dazi antidumping non si applicano ai cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 mm fabbricati dalle seguenti società:
(...) (lista delle società interessate).
4) I prezzi franco frontiera comunitaria sono netti qualora, secondo le condizioni di vendita, il pagamento deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna.
I prezzi sono aumentati o ridotti dell' 1% per ciascun mese di dilazione o di anticipo del termine di pagamento.
5) Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali".
11 Il 13 settembre 1993 il Consiglio emanava il regolamento (CEE) n. 2554/93, che abroga il paragrafo 4 dell' art. 1 del regolamento n. 2849/92 (GU L 235, pag. 7; in prosieguo: il "regolamento n. 2554/93").
Procedimento
12 Stando così le cose, con atti introduttivi registrati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 20 dicembre 1992 ed il 13 gennaio 1993, la NTN e la Koyo Seiko hanno proposto i ricorsi in oggetto.
13 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 aprile 1993, la FEBMA ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto nella causa NTN/Consiglio. La domanda di intervento è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 15 settembre 1993.
14 Con atti depositati nella cancelleria della Corte, rispettivamente, il 18 maggio 1993 ed il 24 maggio 1993, la Commissione e la FEBMA hanno chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni del convenuto nella causa Koyo Seiko/Consiglio. Le domande di intervento della Commissione e della FEBMA sono state accolte, rispettivamente, con ordinanze del presidente della Corte 16 giugno 1993 e 15 settembre 1993.
15 Con atto separato 28 luglio 1993 la Koyo Seiko ha chiesto che la Corte voglia ordinare al Consiglio di esibire la proposta che la Commissione ha inviato il 15 febbraio 1991 ai membri del comitato consultivo antidumping e qualsiasi documento o lettera successivi inviati dalla Commissione ai membri di detto comitato riguardanti questa proposta. Il 20 agosto 1993 il Consiglio ha presentato osservazioni in merito a questa domanda.
16 Con ordinanze 18 aprile 1994 la Corte ha rinviato le presenti cause al Tribunale ai sensi dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), e della decisione del Consiglio 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29).
17 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
18 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale alle udienze del 19 ottobre 1994.
19 Con ordinanza del presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale 21 marzo 1995, le cause T-163/94 e T-165/94 sono state riunite ai fini della sentenza.
Conclusioni delle parti
Causa T-163/94
20 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare l' art. 1 del regolamento n. 2849/92 in quanto impone un dazio antidumping alla ricorrente;
° condannare il Consiglio alle spese.
21 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
22 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese, comprese quelle dell' interveniente.
Causa T-165/94
23 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare il regolamento n. 2849/92 nella parte in cui riguarda la ricorrente;
° condannare il Consiglio alle spese.
24 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
25 Le intervenienti non hanno presentato memoria d' intervento nella causa T-165/94.
Nel merito
26 La NTN, ricorrente nella causa T-163/94, deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Nel primo motivo essa sostiene che il regolamento controverso è stato adottato in violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base, in quanto non fornisce motivi sufficienti per escludere l' applicazione del termine normale di un anno previsto da questa disposizione. Nel secondo motivo la ricorrente assume che il regolamento controverso è illegittimo in quanto il Consiglio non avrebbe dimostrato l' esistenza di un pregiudizio per l' industria comunitaria e non avrebbe determinato correttamente le possibili conseguenze della scadenza delle misure vigenti. Il terzo motivo riguarda uno sviamento di potere. Al riguardo la ricorrente rileva che, se il procedimento fosse stato concluso entro il termine di cui all' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base, le istituzioni comunitarie non avrebbero potuto riscontrare l' esistenza di alcun pregiudizio. Il quarto motivo attiene alla violazione dell' art. 12, n. 1, del regolamento base, in quanto l' art. 1, n. 4, del regolamento controverso avrebbe introdotto un dazio antidumping flessibile.
27 La Koyo Seiko, ricorrente nella causa T-165/94, deduce sette motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è relativo alla violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, nn. 1 e 3, del regolamento n. 2423/88, in quanto il Consiglio avrebbe imposto dazi antidumping definitivi in mancanza di qualsiasi accertamento di pregiudizio o di minaccia di pregiudizio. Il secondo motivo attiene alla violazione dell' art. 2, nn. 1 e 4, del regolamento n. 2423/88, in quanto il Consiglio avrebbe istituito dazi antidumping definitivi in mancanza di qualsiasi possibilità di insorgenza di un pregiudizio notevole. Il terzo motivo riguarda uno sviamento di potere, in quanto il Consiglio avrebbe imposto dazi antidumping pur sapendo che l' industria comunitaria non subiva alcun pregiudizio o minaccia di pregiudizio. Il quarto motivo attiene ad una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88, in quanto la durata del procedimento di riesame sarebbe stata di 41 mesi. Il quinto motivo riguarda l' importo del dazio antidumping e attiene ad una violazione dell' art. 13, n. 3, del regolamento n. 2423/88. Il sesto motivo è relativo ad una violazione delle forme sostanziali, in quanto le istituzioni comunitarie avrebbero omesso di comunicare alla ricorrente le considerazioni sulle quali è basato l' art. 1, n. 4, del regolamento n. 2849/92. Infine, l' ultimo motivo riguarda una violazione dell' art. 190 del Trattato CEE.
28 In seguito all' emanazione, il 13 settembre 1993, del regolamento n. 2554/93, che abroga l' art. 1, n. 4, del regolamento controverso, la NTN e la Koyo Seiko hanno formalmente rinunciato, all' udienza, rispettivamente, al quarto e al sesto motivo. Tuttavia, esse insistono affinché il Consiglio sia condannato alle spese relative a questi motivi.
29 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare anzitutto il motivo basato sulla presunta mancata determinazione, da parte del Consiglio, di un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2423/88 ed il motivo relativo ad una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base. Questi motivi sono stati dedotti in entrambe le cause.
Sul motivo relativo al fatto che il Consiglio non avrebbe provato l' esistenza di un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento n. 2423/88
Analisi dei 'considerando' del regolamento controverso riguardanti la situazione dell' industria comunitaria e le conseguenze possibili della scadenza dei dazi in vigore
30 Per quanto riguarda la definizione di industria comunitaria, il punto 24 dei 'considerando' del regolamento controverso osserva che "alcune società che hanno impianti produttivi nella Comunità non sono state considerate parte dell' industria comunitaria, ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 2423/88, poiché sono controllate, interamente oppure per oltre il 50%, da società giapponesi nei cui confronti è stato accertato un margine di dumping considerevole. Tali società beneficiano in realtà delle pratiche di dumping delle società madri".
31 Per quanto riguarda le importazioni giapponesi nella Comunità e la situazione dell' industria comunitaria, i punti 26-32 del regolamento n. 2849/92 contengono, da parte loro, le seguenti considerazioni:
"(26) Per esaminare le conseguenze delle importazioni dal Giappone nella Comunità, occorre tenere presente che erano già in vigore misure che avrebbero dovuto normalmente eliminare il pregiudizio cagionato dal dumping.
Occorre pertanto verificare se, data la situazione dell' industria comunitaria, la scadenza delle misure in vigore possa provocare un nuovo pregiudizio.
(27) Il volume totale delle importazioni nella Comunità dei prodotti giapponesi oggetto di dumping è aumentato del 2,7% tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta.
(28) Benché i prezzi dei prodotti importati dal Giappone siano aumentati e quelli dell' industria comunitaria siano diminuiti, dal confronto tra la media ponderata dei prezzi dei singoli tipi di cuscinetti degli esportatori giapponesi e i prezzi dei prodotti identici o strettamente simili dell' industria comunitaria risulta tuttora un margine di sottoquotazione da parte dei prodotti importati dal Giappone.
(29) Tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile.
(30) Tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta il valore totale delle vendite dell' industria comunitaria è aumentato del 12,5%. Tale incremento è tuttavia inferiore alla crescita complessiva del mercato.
(31) In termini di valore, la quota di mercato dell' industria comunitaria determinata in base alle vendite dei cuscinetti prodotti nella Comunità tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta è scesa dal 75,1% al 72,9%.
(32) Dopo aver esaminato gli indicatori suddetti, il Consiglio conclude che, nonostante gli effetti delle misure in vigore, l' industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza".
32 Quanto alle possibili conseguenze della scadenza delle misure, i punti 33-39 dei 'considerando' forniscono le seguenti spiegazioni:
"(33) Data la precarietà della situazione, il Consiglio ritiene che la scadenza delle misure aggraverebbe ulteriormente le condizioni dell' industria comunitaria.
(34) In mancanza di misure, infatti, la sottoquotazione dei prezzi dei prodotti importati dal Giappone aumenterebbe e l' industria comunitaria subirebbe un calo della redditività e ulteriori perdite della quota di mercato, poiché non sarebbe in grado di far fronte ad una pressione supplementare.
(35) A questo proposito il Consiglio rileva inoltre che il mercato è attualmente in fase di recessione. L' industria comunitaria dei cuscinetti è quindi più vulnerabile, dato che, tra l' altro, il mercato diventa più rigido e i quantitativi e i prezzi di vendita sono sottoposti a maggiori pressioni. Le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping aggraverebbero ulteriormente una situazione già precaria.
(36) Occorre inoltre tener presente che negli Stati Uniti d' America sono stati istituiti elevati dazi antidumping nei confronti delle esportazioni giapponesi. Se fossero eliminate le misure istituite sulle importazioni degli stessi prodotti nella Comunità, i volumi di tali importazioni potrebbero aumentare, eventualmente persino a prezzi inferiori qualora persista la sottoquotazione.
(37) Poiché i produttori giapponesi hanno aumentato la loro capacità di produzione in Giappone, mentre il consumo nella Comunità è rimasto stabile, si può prevedere che, dopo la scadenza delle misure in vigore, aumenterebbero le vendite all' esportazione dal Giappone nella Comunità. I produttori comunitari non hanno invece potenziato gli impianti produttivi nella Comunità.
(38) Alla luce di tali elementi, si può prevedere che l' industria comunitaria, qualora le misure antidumping dovessero scadere, subirebbe un notevole pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping.
(39) Il Consiglio conclude pertanto che la scadenza delle misure antidumping in vigore provocherebbe l' insorgenza di un pregiudizio notevole".
Argomenti delle parti
33 Le ricorrenti fanno valere che i punti 24-39 dei 'considerando' del regolamento controverso, sui quali è stato basato l' accertamento dell' esistenza di un pregiudizio, contengono vari errori di fatto e di diritto e che, di conseguenza, il regolamento controverso non comprova l' esistenza di un pregiudizio subito dall' industria comunitaria, ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base.
34 Il Consiglio ritiene di non aver commesso errore di diritto e che i fatti, quali sono stati accertati dalle istituzioni della Comunità e illustrati nel regolamento n. 2849/92, suffragano chiaramente la sua conclusione, secondo la quale la scadenza delle misure vigenti avrebbe provocato l' insorgenza di un pregiudizio per l' industria comunitaria. Esso si richiama alla giurisprudenza della Corte, secondo cui le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio potere discrezionale in ordine alla valutazione di questo pregiudizio ed a quella delle conseguenze della soppressione di dazi antidumping esistenti, e sottolinea che il controllo giurisdizionale di una siffatta valutazione deve limitarsi alla verifica del rispetto delle norme procedurali pertinenti, dell' esattezza materiale dei fatti considerati nell' operare la scelta contestata, dell' assenza di errore manifesto nella valutazione di tali fatti o di sviamento di potere (sentenza della Corte 10 marzo 1992, causa C-179/87, Sharp Corporation/Consiglio, Racc. pag. I-1635, punto 58).
35 Per quanto riguarda in particolare i vari punti dei 'considerando' del regolamento controverso, le parti deducono i seguenti argomenti.
Punto 24
36 Per quanto riguarda l' esclusione, ai fini della definizione di industria comunitaria, della produzione di società legate ad esportatori giapponesi, la NTN fa valere che tale operazione è autorizzata ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento base soltanto a condizione che siano illustrate le ragioni che la giustificano. La dichiarazione nel punto 24, secondo la quale le società controllate europee dagli esportatori giapponesi "beneficiano delle pratiche di dumping delle società madri", deve, secondo la ricorrente, essere respinta in quanto non è corroborata da alcun elemento di prova.
37 Il Consiglio ribatte che, ai sensi dell' art. 4, n. 5, del regolamento base, le istituzioni comunitarie possono escludere produttori stabiliti nel territorio della Comunità dall' "industria comunitaria" per il semplice fatto che siano legati ad esportatori o siano essi stessi importatori dei prodotti oggetto dell' inchiesta. Secondo il Consiglio, il regolamento base non stabilisce nessun altro requisito. Il Consiglio aggiunge che, anche se la dichiarazione secondo la quale le società controllate dagli esportatori giapponesi con sede nella Comunità beneficiano del dumping praticato dalle loro società madri fosse infondata, tuttavia tale situazione non renderebbe inapplicabile l' art. 4, n. 5, del regolamento base.
Punto 27
38 Le ricorrenti ritengono fallace l' affermazione contenuta nel punto 27 dei 'considerando' del regolamento, secondo la quale le importazioni giapponesi oggetto di dumping sono aumentate del 2,7% tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento. A questo proposito, esse sostengono che dalle tabelle riportate nel precedente punto 9 risulta che, malgrado l' aumento delle vendite di cuscinetti a sfera importati dal Giappone, la quota di mercato (in volume) dei produttori giapponesi è diminuita del 6,3% durante questo periodo, mentre quella dei produttori comunitari è aumentata del 4,8%.
39 Il Consiglio osserva che le ricorrenti non contestano il fatto che il volume delle importazioni oggetto di dumping dei produttori giapponesi è aumentato del 2,7% tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento.
Punto 29
40 La Koyo Seiko critica l' affermazione contenuta nel punto 29 dei 'considerando' del regolamento, secondo la quale la produzione comunitaria sarebbe rimasta relativamente stabile tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento, tenuto conto del fatto che durante questo periodo le riserve sarebbero notevolmente diminuite e lo sfruttamento degli impianti di produzione sarebbe aumentato.
41 Il Consiglio non ha presentato osservazioni a questo proposito.
Punto 30
42 La NTN ritiene fallace l' affermazione contenuta in questo punto, secondo la quale il valore totale delle vendite dell' industria comunitaria è aumentato del 12,5% tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta. A questo proposito, essa fa valere che nella tabella delle vendite espresse in valore, che essa le ha reso nota (v. il precedente punto 9), la Commissione è giunta alla conclusione che il valore delle vendite di cuscinetti importati dal Giappone è aumentato soltanto dell' 8,3%, mentre il valore delle vendite effettuate dai produttori comunitari è aumentato del 12,5%. La quota di mercato degli importatori giapponesi sarebbe quindi diminuita dell' 1,7%, mentre quella dei produttori comunitari sarebbe aumentata del 2,7%. Secondo la NTN, la tabella rivela pertanto che sono i produttori giapponesi e non quelli comunitari ad aver subito un pregiudizio.
43 Il Consiglio non ha presentato osservazioni al riguardo.
Punto 31
44 In relazione a questo punto le ricorrenti fanno valere che l' affermazione secondo la quale la quota di mercato dell' industria comunitaria è scesa dal 75,1% al 72,9% è basata su una "manipolazione fallace" da parte delle istituzioni comunitarie dei loro accertamenti. Secondo le ricorrenti, dalla lettura delle tabelle riportate nel precedente punto 9 risulta che l' industria comunitaria, anziché subire una perdita di quota di mercato, in realtà è aumentata dal 75,1% nel 1986 al 77,1% durante il periodo di riferimento.
45 Il Consiglio ribatte di aver giustamente escluso, durante il periodo di riferimento, dalla produzione comunitaria quella delle società stabilite nel territorio della Comunità, che sono controllate, interamente oppure per oltre il 50%, da esportatori giapponesi nei cui confronti è stato accertato un margine di dumping considerevole, poiché tali società beneficiano delle pratiche di dumping delle società madri. Il fatto che le vendite realizzate da queste società controllate non siano state escluse dalla base del calcolo per il 1986 non sta a significare, secondo il Consiglio, che il regolamento n. 2849/92 sia basato su fatti inesatti. Anzitutto, l' incremento della quota di mercato sarebbe stato soltanto uno degli elementi presi in considerazione per valutare gli effetti delle misure in vigore. Inoltre, il Consiglio fa valere che dalle summenzionate tabelle risulta che, se non si esclude dalla produzione comunitaria quella delle società controllate giapponesi stabilite nella Comunità, l' incremento della quota di mercato della produzione comunitaria durante il periodo di riferimento è stato soltanto del 2,7% e la diminuzione della quota di mercato delle importazioni giapponesi soltanto dell' 1,7%. Il Consiglio precisa che, tenuto conto del fatto che le importazioni giapponesi oggetto di dumping erano già soggette a dazi antidumping, ci si sarebbe potuto aspettare che la loro quota di mercato diminuisse di oltre l' 1,7% e che l' aumento della quota di mercato della produzione comunitaria fosse superiore al 2,7%. Tenuto conto inoltre del fatto che la misura in vigore ha avuto l' effetto di provocare un aumento dei prezzi, senza per questo impedire una certa sottoquotazione, il Consiglio sostiene che i fatti, illustrati nel regolamento n. 2849/92, suffragano pienamente la conclusione contenuta nel punto 32, secondo la quale "nonostante gli effetti delle misure in vigore, l' industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza".
Punto 35
46 Le ricorrenti ricordano che l' art. 4, n. 1, del regolamento base vieta espressamente alle istituzioni comunitarie di tener conto di una contrazione della domanda all' atto della valutazione del pregiudizio arrecato da importazioni oggetto di dumping. Pertanto, esse assumono che nel punto 35 il Consiglio ha commesso un errore di diritto prendendo in esame, per valutare il pregiudizio, la recessione riscontrata nel mercato. La NTN aggiunge che l' affermazione di cui al punto 35, secondo la quale "il mercato è attualmente in fase di recessione", sia essa vera o falsa, è giuridicamente errata, in quanto non verte né sul periodo di riferimento, né sull' anno successivo, periodo al termine del quale l' inchiesta avrebbe dovuto essere conclusa ai sensi dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base. Essa aggiunge che, se le istituzioni comunitarie avessero concluso la procedura nel 1990, entro il termine di un anno stabilito da questa disposizione, il Consiglio non avrebbe potuto rilevare l' esistenza di alcun pregiudizio, in quanto il 1990 è stata l' annata migliore per i principali produttori della Comunità.
47 Il Consiglio precisa di non aver preso in considerazione la recessione per dimostrare il pregiudizio. Secondo il Consiglio, la recessione è citata nel regolamento controverso come uno dei fattori che caratterizzavano la situazione della produzione comunitaria al momento della scadenza delle misure in vigore. Il Consiglio sostiene che, quando ha esaminato se la soppressione dei dazi avrebbe provocato un' insorgenza del pregiudizio, esso era tenuto a prendere in considerazione questo elemento, poiché una produzione che si trovi in una situazione di debolezza sul mercato è più esposta agli effetti negativi di una pratica di dumping.
48 Il Consiglio assume anche che la recessione alla quale fa riferimento la NTN è cominciata né più né meno all' inizio del 1990 e, quindi, nell' anno successivo all' inizio del riesame dei dazi antidumping in vigore.
Punto 36
49 Per quanto riguarda questo punto, le ricorrenti fanno valere che il Consiglio ha commesso un errore di fatto, rilevando che "le esportazioni giapponesi negli Stati Uniti d' America sono gravate da dazi antidumping elevati". Esse assumono che, benché nel periodo in cui la FEBMA ha presentato la domanda di riesame i dazi antidumping americani sui cuscinetti a sfera originari del Giappone fossero elevati (dell' ordine del 70%), gli stessi dazi avevano invece un importo poco elevato nel momento in cui è stato adottato il regolamento controverso. La Koyo Seiko precisa che, secondo i dati pubblicati nel Federal Register il 24 giugno 1992, rettificati nella stessa pubblicazione il 14 dicembre 1992, i dazi americani applicabili ai produttori giapponesi che esportano del pari cuscinetti a sfera nella Comunità, variavano dal 2,24% al 7,86% nel momento in cui è stato emanato il regolamento controverso. Di conseguenza, le ricorrenti ritengono che non vi fosse alcun motivo di supporre allora che una parte rilevante degli scambi sarebbe stata deviata dagli Stati Uniti d' America verso la Comunità.
50 Il Consiglio osserva che nell' industria dei cuscinetti a sfera, che è una produzione di massa, i margini di profitto sono relativamente esigui e che, di conseguenza, qualsiasi incremento dei costi va considerato un grave inconveniente. Il Consiglio sostiene pertanto di aver giustamente concluso che era probabile che il volume delle importazioni giapponesi aumentasse in caso di soppressione dei dazi in vigore a causa, fra l' altro, del fatto che le esportazioni giapponesi verso gli Stati Uniti erano gravate da dazi antidumping elevati. Secondo il Consiglio, il richiamo ai dazi imposti dagli Stati Uniti sulle importazioni provenienti da esportatori giapponesi, pubblicati nel Federal Register il 24 giugno 1992, è fallace. Esso sottolinea che nel punto 36 dei 'considerando' del regolamento n. 2849/92 ha fatto riferimento agli esportatori giapponesi nel loro complesso e non ad esportatori particolari. Orbene, i dati pubblicati nel Federal Register il 24 giugno 1992 dimostrerebbero che diverse società erano gravate da dazi estremamente elevati e che i nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti e pubblicati nel Federal Register il 14 dicembre 1992 costituivano soltanto una mera rettifica di errori materiali commessi nei confronti di alcuni esportatori. I dazi applicabili sarebbero rimasti immutati per la maggior parte delle società, in ispecie quelle che erano gravate da dazi più elevati.
Punto 37
51 La Koyo Seiko rileva che in questo punto il Consiglio dichiara che la capacità di produzione giapponese è aumentata e che si può pertanto prevedere che le vendite giapponesi nella Comunità aumenteranno. La Koyo Seiko considera che tale previsione è insufficiente per desumerne una minaccia di pregiudizio, poiché l' art. 4, n. 3, del regolamento base impone alle istituzioni comunitarie di fornire la prova dell' esistenza di una determinata situazione, che minacci di trasformarsi in effettivo pregiudizio.
52 La Koyo Seiko sostiene anche che i prezzi delle importazioni comunitarie sono aumentati nel corso del periodo 1986 - 1989 e che i profitti dell' industria comunitaria sono aumentati del 4,3% durante il periodo di riferimento. Inoltre, il regolamento controverso non conterrebbe alcun dato relativo alle liquidità o alla situazione occupazionale durante il periodo di riferimento.
53 Secondo la ricorrente, infine, da tutti questi rilievi risulta che il regolamento controverso non contiene accertamenti di fatto sufficienti a poter concludere che l' industria comunitaria ha subito un effettivo pregiudizio.
54 Il Consiglio assume che il punto 37 del regolamento controverso fornisce una motivazione sufficiente e suffraga pienamente le sue conclusioni e che non era necessario fornire una tabella minuziosa dell' andamento della capacità di produzione dei produttori giapponesi. Esso aggiunge che non sarebbe neppure stato possibile, per motivi di riservatezza, rivelare alla ricorrente la capacità di produzione dei suoi concorrenti giapponesi.
55 Inoltre, il Consiglio sostiene che, benché le misure in vigore abbiano determinato l' aumento dei prezzi delle importazioni giapponesi oggetto di dumping, questi prezzi rimanevano tuttavia largamente inferiori a quelli della produzione comunitaria, dei quali hanno provocato il ribasso per sottoquotazione. Per quanto riguarda il fatto che i profitti della produzione comunitaria siano aumentati, il Consiglio ribatte che questi benefici sono rimasti inferiori a quelli che ci si sarebbe potuti ragionevolmente aspettare in un mercato che non fosse stato sconvolto dalle importazioni giapponesi oggetto di dumping.
Giudizio del Tribunale
Osservazioni preliminari
56 Il Tribunale rileva che nel caso di specie le istituzioni comunitarie hanno proceduto, ai sensi dell' art. 14 del regolamento base, ad un riesame del regolamento n. 1739/85. Mentre questo riesame era in corso, il termine di cinque anni, corrispondente alla durata di applicazione delle misure vigenti prevista dall' art. 15, n. 1, del regolamento base, è giunto a scadenza e la Commissione ha pubblicato un avviso nel quale ha reso noto che le misure esistenti restavano in vigore ai sensi dell' art. 15, n. 4, del regolamento base, in attesa del risultato del riesame. Il 28 settembre 1992 il Consiglio ha emanato il regolamento controverso, con cui ha modificato il regolamento n. 1739/85.
57 Anzitutto va ricordato che l' art. 2, n. 1, del regolamento base stabilisce come principio che un dazio antidumping può essere imposto su qualsiasi prodotto oggetto di dumping "la cui messa in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio". La nozione di "pregiudizio" è definita nell' art. 4, n. 1, del regolamento base ed i nn. 2 e 3 di questa disposizione precisano i fattori che devono essere presi in considerazione per la sua determinazione.
58 Occorre rilevare che, per quanto riguarda il riesame di un regolamento che impone dazi antidumping, il regolamento base contiene indicazioni solo per quanto riguarda gli elementi che devono essere accertati affinché un procedimento di riesame possa essere aperto. Da un lato, l' art. 14, n. 2, dispone che "se risulta che il riesame è giustificato, l' inchiesta si riapre conformemente all' art. 7, sempreché le circostanze lo esigano". Così, nella sentenza 7 dicembre 1993, causa C-216/91, Rima Eletrometalurgia/Consiglio (Racc. pag. I-6303, punto 16), richiamandosi all' art. 7, n. 1, del regolamento base, la Corte ha dichiarato che "l' apertura di un' inchiesta, sia nel momento dell' instaurazione di un procedimento antidumping, sia nell' ambito del riesame di un regolamento che istituisce dazi antidumping, è sempre subordinata al sussistere di elementi di prova sufficienti dell' esistenza di un dumping e del pregiudizio che ne consegue". Dall' altro, l' art. 15, n. 3, del regolamento base dispone che "se una delle parti interessate dimostra che la scadenza della misura arrecherebbe o minaccerebbe di arrecare nuovamente un pregiudizio", la Commissione procede ad un riesame della misura. Pertanto, benché il regolamento base contenga disposizioni in ordine agli elementi che devono essere accertati affinché possa essere avviata una procedura di riesame, esso non contiene tuttavia disposizioni specifiche in merito al pregiudizio di cui deve essere dimostrata l' esistenza nel regolamento che modifica i dazi in vigore.
59 Ne consegue che, in mancanza di disposizioni specifiche in relazione alla determinazione del pregiudizio, nell' ambito di un procedimento di riesame aperto ai sensi degli artt. 14 e 15 del regolamento base, un regolamento che modifichi, alla fine di tale procedimento, dazi antidumping in vigore, deve dimostrare l' esistenza di un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base.
60 Occorre pertanto accertare se i punti del regolamento controverso dimostrino l' esistenza di un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base.
61 A questo proposito va ricordato che l' esistenza di un pregiudizio, ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base, può essere determinata soltanto se le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni arrecano o i) un pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità, o ii) una minaccia di pregiudizio notevole ad un' industria stabilita nella Comunità, oppure iii) un ritardo sensibile alla creazione di siffatta industria.
62 Dato che è pacifico che esiste già un' industria comunitaria di cuscinetti a sfera, occorre accertare se i punti del regolamento controverso forniscano la prova che le importazioni oggetto di dumping i) le arrecavano un pregiudizio notevole o ii) minacciavano di arrecarle tale pregiudizio.
63 Va poi ricordato che l' art. 4, nn. 2 e 3, del regolamento base elenca vari fattori pertinenti per valutare, rispettivamente, l' esistenza di un pregiudizio notevole o di una minaccia di pregiudizio notevole. Così, l' art. 4, n. 2, del regolamento base dispone:
"La valutazione del pregiudizio si basa sui fattori seguenti che, né singolarmente, né riuniti, possono necessariamente fornire un orientamento decisivo:
a) il volume delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificato un notevole incremento in termini assoluti o per quanto riguarda la produzione o il consumo nella Comunità;
b) i prezzi delle importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni, soprattutto se si è verificata una notevole riduzione del prezzo rispetto a quello praticato nella Comunità per un prodotto simile;
c) le conseguenti ripercussioni sull' industria interessata, quali risultano dalle tendenze reali o virtuali di fattori economici indicativi come:
° produzione,
° sfruttamento del potenziale,
° riserve,
° vendite,
° quota di mercato,
° prezzi (ossia il calo dei prezzi o la prevenzione dei rialzi di prezzo che altrimenti si sarebbero verificati),
° profitti,
° rendimento degli investimenti,
° liquidità,
° occupazione".
64 L' art. 4, n. 3, del regolamento base dispone quanto segue:
"La determinazione della minaccia di pregiudizio deve effettuarsi soltanto quando sia chiaramente previsto che una determinata situazione minaccia realmente di trasformarsi in effettivo pregiudizio. A questo proposito si può tener conto dei seguenti fattori:
a) il tasso d' incremento delle esportazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni nella Comunità;
b) la capacità di esportazione del paese d' origine o di esportazione, che già esiste o che esisterà in un prevedibile futuro e la probabilità che le ulteriori esportazioni vengano destinate alla Comunità;
c) la natura di ogni sovvenzione e le loro possibili conseguenze sugli scambi".
65 Va del pari ricordato che dal secondo e terzo 'considerando' del regolamento base risulta che quest' ultimo è stato istituito in conformità agli obblighi internazionali vigenti, in particolare quelli derivanti dall' art. VI dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: l' "accordo generale") e dall' accordo relativo all' attuazione dell' art. VI dell' accordo generale (in prosieguo: il "codice antidumping del 1979"). Ne consegue che le disposizioni del regolamento base devono essere interpretate alla luce dell' art. VI dell' accordo generale e del codice antidumping del 1979 (v., in particolare, sentenza della Corte 7 maggio 1991, causa C-69/89, Nakajima/Consiglio, Racc. pag. I-2069, punti 30-32).
66 A tal fine il Tribunale ricorda che l' art. 3, n. 6, del codice antidumping del 1979 dispone: "La determinazione della minaccia di pregiudizio dovrà basarsi su fatti e non su presunzioni, congetture o remote possibilità. L' evoluzione di circostanze atte a creare la situazione in cui il dumping causerebbe un pregiudizio deve essere effettivamente prevista e imminente".
Determinazione di un pregiudizio nel regolamento controverso, ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento di base.
67 Il Tribunale rileva anzitutto che i punti 24-32 dei 'considerando' del regolamento controverso contengono una descrizione della "situazione dell' industria comunitaria". Dopo aver esaminato vari fattori, nel punto 32 il Consiglio conclude che "l' industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza". Data la precarietà della situazione, nel punto 33 il Consiglio fa valere che "ritiene che la scadenza delle misure aggraverebbe ulteriormente le condizioni dell' industria comunitaria". Successivamente, nei punti 33-39 dei 'considerando' del regolamento controverso il Consiglio esamina le "conseguenze possibili della scadenza delle misure" e nel punto 39 conclude che "la scadenza delle misure in vigore provocherebbe l' insorgenza di un pregiudizio notevole".
68 Il Tribunale rileva poi che la decisione del Consiglio di modificare i dazi istituiti dal regolamento n. 1739/85 è quindi basata sulla considerazione che le importazioni che erano oggetto di dumping minacciavano di arrecare un pregiudizio notevole all' industria della Comunità ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base. Pertanto, va rilevato che il regolamento controverso non contiene alcuna prova di un pregiudizio effettivo notevole. Il punto 26 dei 'considerando' del regolamento controverso dispone espressamente al riguardo: "Occorre pertanto verificare se, data la situazione dell' industria comunitaria, la scadenza delle misure in vigore possa provocare un nuovo pregiudizio".
Esame dei vari punti dei 'considerando' del regolamento controverso
69 Va anzitutto rilevato che il punto 24 dei 'considerando' del regolamento controverso precisa che, ai fini dell' inchiesta, "alcune società che hanno impianti produttivi nella Comunità non sono state considerate parte dell' industria comunitaria, ai sensi dell' articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (...) n. 2423/88, poiché sono controllate, interamente oppure per oltre il 50%, da società giapponesi nei cui confronti è stato accertato un margine di dumping considerevole".
70 A questo proposito il Tribunale ricorda che l' art. 4, n. 5, del regolamento base consente che produttori comunitari, che siano legati agli esportatori o agli importatori o siano essi stessi importatori del prodotto per il quale si afferma l' esistenza di dumping, siano esclusi dall' industria comunitaria al fine di valutare il pregiudizio arrecato dalle pratiche di dumping su questa industria. Compete alle istituzioni, nell' esercizio del loro potere discrezionale, esaminare caso per caso se esse debbano operare tale esclusione (sentenze della Corte 10 marzo 1992, causa C-174/87, Ricoh/Consiglio, Racc. pag. I-1335, punto 49; causa C-177/87, Sanyo Electric/Consiglio, Racc. pag. I-1535, punto 24).
71 Ne consegue che le istituzioni comunitarie erano legittimate ad escludere dalla produzione comunitaria quella di talune società stabilite nella Comunità, in quanto queste società erano controllate, interamente oppure per oltre il 50%, da esportatori giapponesi nei cui confronti era stato accertato un margine di dumping considerevole. D' altronde, il Tribunale rileva che da nessun atto di causa emerge che il Consiglio avrebbe ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nell' effettuare tale esclusione.
72 Si deve poi rilevare che il Consiglio ha basato la sua constatazione dell' esistenza di una minaccia di pregiudizio sui seguenti fattori: il volume delle importazioni oggetto di pratiche di dumping sarebbe aumentato del 2,7% (punto 27); i prezzi dell' industria comunitaria sarebbero diminuiti e le importazioni giapponesi sarebbero rimaste in una certa misura sottoquotate (punto 28); la produzione comunitaria sarebbe rimasta relativamente stabile (punto 29); l' incremento del valore delle vendite dell' industria comunitaria (dell' ordine del 12,5%) sarebbe stato inferiore alla crescita complessiva del mercato (punto 30); l' industria comunitaria avrebbe conosciuto una diminuzione delle sue quote di mercato (in valore) dal 75,1% al 72,9% per i prodotti interessati (punto 31); in mancanza di misure, la sottoquotazione delle importazioni giapponesi aumenterebbe e l' industria comunitaria subirebbe un calo della redditività e ulteriori perdite della quota di mercato (punto 34); l' industria comunitaria sarebbe molto vulnerabile, dato che il mercato si troverebbe in una fase di recessione (punto 35); l' esistenza di dazi antidumping elevati negli Stati Uniti comporterebbe un incremento del volume delle importazioni giapponesi, se fossero eliminate le misure istituite sulle importazioni degli stessi prodotti nella Comunità (punto 36); infine, dopo la scadenza delle misure in vigore, le importazioni giapponesi nella Comunità aumenterebbero in considerazione del fatto che i produttori giapponesi hanno aumentato la loro capacità di produzione in Giappone, mentre il consumo nella Comunità è rimasto stabile (punto 37).
73 Il Tribunale rileva che ciascuno dei citati punti, fatta eccezione per i punti 28 e 34, nei quali sono stati esaminati i fattori che hanno indotto il Consiglio a riscontrare l' esistenza di una minaccia di pregiudizio notevole, è stato contestato dalle ricorrenti, in quanto conterrebbe constatazioni fallaci o erronee in fatto o in diritto. Occorre pertanto esaminare i vari punti alla luce delle osservazioni formulate dalle parti.
Punto 27
74 In questo punto il Consiglio ha fatto valere che il volume totale delle importazioni di cuscinetti a sfera oggetto di dumping è aumentato del 2,7% tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta.
75 Dalle tabelle riportate nel precedente punto 9, non contestate dalle parti in giudizio, risulta che il rilievo di cui al punto 27 è esatto, ma incompleto. Infatti, si deve rilevare che da queste tabelle emerge che l' aumento del volume delle importazioni giapponesi è ampiamente inferiore all' aumento complessivo in volume del mercato comunitario dei prodotti interessati durante lo stesso periodo, vale a dire 9,5%, ed all' aumento del volume delle vendite realizzate dai produttori giapponesi nella Comunità, vale a dire 14,8%. Pertanto, malgrado un aumento del 2,7% del volume delle importazioni giapponesi, occorre constatare che la quota di mercato delle importazioni giapponesi ha avuto un calo in volume del 6,3% tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento. La quota di mercato dei produttori comunitari è aumentata in volume del 4,8% durante questo stesso periodo.
76 Il Tribunale ritiene pertanto che l' incompletezza del rilievo fatto nel punto 27 fosse tale da falsare la valutazione operata dal Consiglio del pregiudizio arrecato dalle importazioni oggetto di dumping.
Punto 29
77 Il Tribunale ricorda che in questo punto è stato rilevato che "tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile".
78 Il Tribunale rileva che dalle tabelle riportate nel precedente punto 9 risulta che le vendite di cuscinetti a sfera da parte dei produttori comunitari sono aumentate, tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento, del 14,8% in volume e del 12,5% in valore. Peraltro, dalle informazioni rese note dalla Commissione alla Koyo Seiko con lettera 5 dicembre 1991 emerge che lo sfruttamento del potenziale comunitario è aumentato dal 74,38% all' 82,27% durante lo stesso periodo e che le riserve comunitarie sono diminuite in valore da 114,53 a 84,72 milioni di DM e, in volume, da 58,82 a 54,02 milioni di pezzi.
79 In considerazione di questi elementi il Tribunale rileva che l' affermazione fatta dal Consiglio nel punto 29, secondo la quale la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile, non dà un' immagine corretta dell' andamento di questa produzione ed è pertanto viziata da errore di fatto.
Punto 30
80 In questo punto il Consiglio sostiene che il valore totale delle vendite dell' industria comunitaria è aumentato del 12,5% tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta e che "tale incremento è tuttavia inferiore alla crescita complessiva del mercato".
81 Occorre rilevare che dalle tabelle riportate nel precedente punto 9 emerge che la crescita complessiva del mercato (in valore) è stata del 9,7%. Pertanto, diversamente da quanto affermato dal punto 30, l' incremento complessivo delle vendite dell' industria comunitaria è stato superiore alla crescita complessiva del mercato.
82 Ne consegue che il punto 30 è del pari viziato da errore di fatto.
83 Tuttavia, all' udienza il Consiglio ha precisato che, se nella produzione comunitaria si ricomprende la "produzione giapponese in Europa", vale a dire quella dei produttori comunitari interamente oppure per oltre il 50% controllati da esportatori giapponesi, la crescita complessiva del mercato è superiore al 12,5%. Il Tribunale ritiene però che questa affermazione, non suffragata da alcun dato concreto né da alcun documento giustificativo, non sia tale da confutare un' affermazione fatta in base a dati precisi e non contestati dalle parti, come quelli che figurano nelle tabelle riprodotte nel precedente punto 9.
Punto 31
84 Va ricordato che in questo punto il Consiglio fa valere che, in termini di valore, la quota di mercato dell' industria comunitaria determinata in base alle vendite di cuscinetti a sfera prodotti nella Comunità tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta è scesa dal 75,1% al 72,9%.
85 Tuttavia, il Tribunale rileva che dalle tabelle riprodotte nel precedente punto 9 emerge che durante questo periodo la quota di mercato (in valore) della produzione comunitaria è cresciuta dal 75,1% al 77,1%.
86 Il Consiglio cerca di giustificare questa apparente anomalia facendo valere che esso ha escluso, per il periodo di riferimento, la produzione giapponese in Europa dalla produzione comunitaria.
87 Tuttavia, va osservato che dal titolo della tabella "Vendite in milioni di ECU" (v. il precedente punto 9) emerge che tale adeguamento non è stato effettuato soltanto per il periodo di riferimento. Infatti, il Tribunale constata che il titolo della tabella "Mercato CE complessivo, escluse le produzioni giapponesi in Europa" si riferisce a tutti i dati contenuti nella tabella e non soltanto a quelli relativi al periodo di riferimento. Ne consegue che la quota di mercato della produzione comunitaria, esclusa la produzione giapponese in Europa, era del 75,1% nel 1986 e del 77,1% durante il periodo di riferimento.
88 Pertanto, il Tribunale ritiene fallace la spiegazione fornita dal Consiglio in relazione alle quote di mercato indicate nel punto 31 dei 'considerando' del regolamento controverso, secondo la quale per il periodo di riferimento esso aveva escluso dalla produzione comunitaria quella giapponese in Europa.
89 In base alla nota di cui alla tabella "Vendite in milioni di ECU" (v. il precedente punto 9), il Tribunale rileva che, per giungere ad una quota di mercato del 72,9% per il periodo di riferimento, quale indicata nel punto 31 dei 'considerando' del regolamento controverso, considerata come quella dell' industria comunitaria, il Consiglio ha trattato la produzione giapponese in Europa come importazioni giapponesi. Infatti, se si somma il valore della produzione giapponese in Europa che era, come risulta dalla suddetta nota, di 68,5 milioni di ECU per il periodo di riferimento, all' importo delle importazioni giapponesi nella Comunità per questo stesso periodo, vale a dire 70,5 milioni di ECU, le "importazioni" giapponesi rappresentano, per il periodo di riferimento, un valore complessivo di 139 milioni di ECU. Si deve osservare che il valore del mercato complessivo aumenta necessariamente della stessa misura (1 196,4 milioni di ECU + 68,5 milioni di ECU) e raggiunge, se si effettua tale adeguamento, i 1 264,9 milioni di ECU. Le quote di mercato diventano allora quelle indicate nella nota di cui alla suddetta tabella, vale a dire l' 11% per le importazioni giapponesi e il 72,9% per i produttori comunitari.
90 Il Tribunale rileva poi che la quota di mercato per il 1986 indicata nel punto 31, vale a dire il 75,1%, è stata invece calcolata senza procedere all' adeguamento sopra descritto, vale a dire senza trattare la produzione giapponese in Europa come importazioni giapponesi. La nota di cui alla summenzionata tabella si riferisce infatti soltanto al periodo di riferimento.
91 Pertanto occorre rilevare che nel punto 31 dei 'considerando' la quota di mercato dell' industria comunitaria per il 1986 non è stata calcolata sulla stessa base di quella per il periodo di riferimento e che qualsiasi conclusione sull' andamento del mercato basata su un confronto di queste cifre poggia su un fondamento inesatto. Peraltro, si deve osservare che dalla tabella "Vendite in milioni di ECU" (v. il precedente punto 9) emerge che la quota di mercato dell' industria comunitaria, se è calcolata in base ad uno stesso metodo per il 1986 e per il periodo dell' inchiesta, in termini di valore ha registrato un aumento passando dal 75,1% al 77,1%.
92 Ne consegue che l' affermazione di cui al punto 31 dei 'considerando' , secondo la quale la quota di mercato dell' industria comunitaria è scesa dal 75,1% al 72,9% tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta, è viziata da errore di fatto.
° Conclusione sulla posizione dell' industria comunitaria: punto 32
93 Il punto 32 precisa che "dopo aver esaminato gli indicatori suddetti, il Consiglio conclude che, nonostante gli effetti delle misure in vigore, l' industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza". Occorre rilevare che questa conclusione è basata sugli accertamenti svolti in precedenza, vale a dire l' aumento delle importazioni oggetto di dumping (punto 27), il fatto che "benché i prezzi dei prodotti importati dal Giappone siano aumentati e quelli dell' industria comunitaria siano diminuiti (...), risulta tuttora un margine di sottoquotazione da parte dei prodotti importati dal Giappone" (punto 28), il fatto che la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile (punto 29), un incremento delle vendite dell' industria comunitaria inferiore alla crescita del mercato (punto 30) e una diminuzione della quota di mercato dal 75,1% al 72,9% (punto 31).
94 Orbene, in precedenza è stato assodato che i punti 27, 29, 30 e 31 contengono ciascuno considerazioni errate o fallaci. Il Tribunale ritiene pertanto che la conclusione del Consiglio di cui al punto 32 dei 'considerando' , in quanto basata su tali considerazioni, sia anch' essa erronea in fatto e in diritto.
95 Pertanto, il Tribunale ritiene che occorra valutare la conclusione figurante nel punto 32 dei 'considerando' alla luce, da un lato, dei dati contenuti nelle tabelle riportate nel precedente punto 9 e, dall' altro, delle informazioni fornite dalle parti nella fase scritta del procedimento e non contestate da queste ultime. A tal fine va ricordato che dalle soprammenzionate tabelle risulta che l' industria comunitaria ha avuto il seguente andamento tra il 1986 e la fine del periodo di riferimento: la quota di mercato dell' industria comunitaria è aumentata del 2,7% in valore e del 4,8% in volume; la quota di mercato delle importazioni giapponesi è diminuita dell' 1,7% in valore e del 6,3% in volume; la crescita delle vendite dell' industria comunitaria (14,8% in volume e 12,5% in valore) è stata superiore alla crescita complessiva del mercato (9,5% in volume e 9,7% in valore). Inoltre, dalle lettere della Commissione 5 dicembre e 11 dicembre 1991 (v. il precedente punto 9) risulta che durante il periodo di riferimento l' industria comunitaria ha realizzato un profitto di circa il 4,3% del suo fatturato. Il Tribunale rileva che quest' ultimo elemento, vista l' affermazione della FEBMA di cui al punto 3.4 della lettera da essa inviata alla Commissione il 7 giugno 1990, non contestata dalle altre parti in giudizio, secondo la quale l' industria comunitaria non ha realizzato profitti nel 1986 e nel 1987, rivela del pari un andamento positivo per l' industria comunitaria. Infine, va rilevato che dalle informazioni comunicate dalla Commissione alla Koyo Seiko, allegate alla lettera 5 dicembre 1991, emerge che lo sfruttamento del potenziale produttivo della Comunità ha avuto un incremento dal 74,38% all' 82,27% e che le riserve comunitarie sono diminuite in valore da 114,53 a 84,72 milioni di DM e, in volume, da 58,82 a 54,02 milioni di pezzi.
96 Dall' analisi fatta in precedenza risulta che la conclusione di cui al punto 32 dei 'considerando' , secondo la quale "l' industria comunitaria si trova tuttora in una situazione di relativa debolezza", non è suffragata né dai punti 27, 29, 30 e 31, né da nessun altro elemento del fascicolo.
° Punto 35
97 Il Tribunale rileva che in questo punto il Consiglio si è basato sull' esistenza di una fase di recessione dell' industria di cui trattasi nella Comunità per dimostrare l' imminenza di un pregiudizio.
98 Tuttavia, il Tribunale ritiene che dall' art. 4, n. 1, ultima frase, del regolamento base emerga che tale fattore non può essere preso in considerazione per determinare l' esistenza di un pregiudizio o di una minaccia di pregiudizio. Infatti, questa disposizione stabilisce che "i pregiudizi causati da altri fattori, quali (...) la contrazione della domanda, che (...) esercitano altresì un' influenza negativa sull' industria della Comunità, non devono essere attribuiti alle importazioni che sono oggetto di dumping o di sovvenzioni".
99 Ne consegue che il Consiglio ha commesso un errore di diritto, in quanto nel punto 35 dei 'considerando' si è basato sull' esistenza di una fase di recessione per valutare se le importazioni dei prodotti interessati oggetto di dumping minacciassero di arrecare un pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base.
° Punto 36
100 In questo punto il Consiglio sostiene che è probabile che i volumi delle importazioni nella Comunità potrebbero aumentare se fossero eliminate le misure istituite, dato che le esportazioni giapponesi negli Stati Uniti sono gravate da "elevati" dazi antidumping.
101 Anzitutto, il Tribunale rileva che il regolamento controverso non fornisce alcuna informazione concreta sui dazi antidumping applicabili negli Stati Uniti sui prodotti interessati, benché tale informazione non rivesta alcun carattere riservato.
102 Va poi rilevato che dalla domanda di riesame presentata dalla FEBMA il 27 dicembre 1988 emerge che, con decisione 27 ottobre 1988, il Department of Commerce ha, fra l' altro, imposto un dazio antidumping sulle importazioni di cuscinetti a sfera prodotti dalla Koyo Seiko e dalla NTN pari rispettivamente al 73,65% e al 25,85%. Il dazio applicabile ai prodotti realizzati dalle società giapponesi che non erano espressamente menzionate nella decisione era del 44,70%. Nessuna delle parti in giudizio ha contestato il livello dei dazi americani indicati nella domanda di riesame.
103 Le ricorrenti, che non contestano il livello elevato dei dazi applicabili al momento della presentazione della domanda di riesame, assumono tuttavia che nel momento in cui è stato emanato il regolamento controverso, nel settembre 1992, i dazi applicabili ai produttori giapponesi che esportano anche cuscinetti a sfera nella Comunità, i quali, secondo le ricorrenti, variavano all' epoca dal 2,24% al 7,86%, non potevano più essere ritenuti elevati e, quindi, determinare un aumento delle esportazioni giapponesi nella Comunità, se le misure comunitarie fossero state soppresse.
104 Il Tribunale rileva che i dazi antidumping istituiti dal regolamento n. 1739/85 per i cuscinetti a sfera, che andavano dall' 1,2% al 21,7%, erano nettamente inferiori ai dazi americani istituiti il 27 ottobre 1988. Se, come sostiene il Consiglio, i margini di profitto nell' industria dei cuscinetti a sfera sono esigui e, di conseguenza, qualsiasi aumento dei costi influenza direttamente le correnti di scambio, l' imposizione di dazi americani elevati nell' ottobre 1988 avrebbe dovuto generare, in seguito alla modifica delle correnti di scambio che ne consegue, un aumento significativo delle importazioni giapponesi nella Comunità.
105 Orbene, se in base alle informazioni contenute nelle tabelle riportate nel precedente punto 9 si confrontano le importazioni giapponesi di cuscinetti a sfera nella Comunità durante il 1988, periodo durante il quale i dazi americani istituiti il 27 ottobre 1988 sono stati in vigore per due mesi, e le importazioni effettuate durante il periodo di riferimento, periodo durante il quale gli stessi dazi americani sono stati in vigore per cinque mesi, si deve rilevare che la quota di mercato comunitario detenuta dalle importazioni giapponesi è scesa dello 0,1% in volume ed è rimasta invariata in valore. Pertanto, in mancanza di qualsiasi altra informazione precisa al riguardo, il Tribunale constata che l' introduzione di dazi antidumping elevati negli Stati Uniti ha provocato soltanto un effetto trascurabile sul mercato comunitario. Inoltre, si deve rilevare che, nel momento in cui è stato emanato il regolamento controverso, i dazi americani applicabili (dal 2,24% al 7,86% secondo le ricorrenti; all' udienza il Consiglio ha parlato di una media del 7,5%) erano nettamente inferiori ai dazi americani applicabili al momento della presentazione della domanda di riesame da parte della FEBMA (73,65% per la Koyo Seiko; 25,85% per la NTN; 43,47% per la Nachi; 58,32% per la NSK e un dazio residuo del 44,70%).
106 Pertanto, il Tribunale ritiene che il timore espresso dal Consiglio in ordine ad uno sviamento delle esportazioni giapponesi nella Comunità sia meramente ipotetico e non sia tale da costituire il fondamento per concludere nel senso di una minaccia di pregiudizio ai sensi dell' art. 4, n. 1, del regolamento base, nozione che deve essere del resto interpretata essa stessa alla luce del codice antidumping del 1979 e, in ispecie, del suo art. 3, n. 6. Infatti, va rilevato che il punto 36 dei 'considerando' non è basato su fatti, come prescrive l' art. 3, n. 6, del codice antidumping del 1979, ma "soltanto su presunzioni, congetture o remote possibilità".
° Punto 37
107 In questo punto il Consiglio sostiene che "poiché i produttori giapponesi hanno aumentato la loro capacità di produzione in Giappone, mentre il consumo nella Comunità è rimasto stabile, si può prevedere che, dopo la scadenza delle misure in vigore, aumenterebbero le vendite all' esportazione dal Giappone nella Comunità".
108 Va rilevato che il regolamento controverso non fa cenno, neanche approssimativamente, alla misura dell' aumento della produzione giapponese di cui trattasi. Peraltro, non è escluso che i produttori giapponesi abbiano aumentato la loro capacità di produzione in seguito ad una crescita del consumo dei cuscinetti a sfera nel mercato giapponese o in mercati di altri paesi terzi. Orbene, il Tribunale rileva che né il punto 37 dei 'considerando' né nessun altro documento esibito dalle parti contengono la minima indicazione circa il consumo nel mercato giapponese o in altri mercati dei prodotti interessati.
109 Il Tribunale ritiene che soltanto nel caso in cui fosse stato provato che questo aumento di capacità non corrispondeva ad una crescita del consumo interno in Giappone o in un altro paese terzo avrebbe potuto parlarsi di un rischio di aumento delle esportazioni giapponesi in generale e nella Comunità in particolare. Infatti, in tal caso i produttori giapponesi, dovendo trovare mercati di esportazione per la loro produzione in eccesso, avrebbero potuto, in mancanza di una domanda sufficiente in altri paesi, tentare di aumentare le loro esportazioni nella Comunità attraverso, in particolare, pratiche di dumping.
110 Ne consegue che il punto 37, in quanto basa l' accertamento di un rischio di aumento delle esportazioni giapponesi nella Comunità sulla considerazione, da un lato, che la capacità di produzione dei produttori giapponesi è aumentata e, dall' altro, che il consumo nella Comunità non è cresciuto, è troppo vaga per corroborare la conclusione del Consiglio, secondo la quale nel caso di specie esiste una minaccia di pregiudizio.
Incidenza sull' accertamento di una minaccia di pregiudizio
111 Nel punto 38 dei 'considerando' il Consiglio fa valere che "alla luce di tali elementi, si può prevedere che l' industria comunitaria, qualora le misure antidumping dovessero scadere, subirebbe un notevole pregiudizio a causa delle importazioni oggetto di dumping" e nel punto 39 conclude che "la scadenza delle misure antidumping in vigore provocherebbe l' insorgenza di un pregiudizio notevole".
112 Dall' analisi effettuata in precedenza risulta che i punti 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36 e 37 contengono ciascuno accertamenti viziati da errori di fatto o di diritto o fallaci per la loro incompletezza. Pertanto, la conclusione del Consiglio nel punto 39 dei 'considerando' , secondo la quale le importazioni oggetto di dumping minacciavano di provocare un pregiudizio notevole alla produzione dei cuscinetti a sfera della Comunità, è anch' essa, in quanto basata su questi accertamenti, errata in diritto e in fatto.
113 A questo punto del ragionamento va ricordato che le ricorrenti, le quali mirano ad ottenere l' annullamento di un regolamento antidumping, sono legittimate a sottoporre al giudice comunitario tutte le considerazioni che consentano di controllare se le istituzioni comunitarie abbiano rispettato le garanzie procedurali a loro attribuite e non abbiano commesso errori di diritto o di fatto o introdotto nella motivazione considerazioni che costituiscano uno sviamento di potere. In proposito, senza poter intervenire nella valutazione riservata alle autorità comunitarie dal regolamento base, il giudice comunitario deve esercitare il controllo che normalmente gli spetta quando si tratta di un potere discrezionale attribuito alle pubbliche autorità (v., in ispecie, sentenza della Corte 4 ottobre 1983, causa 191/82, FEDIOL/Commissione, Racc. pag. 2913, punto 30, e 20 marzo 1985, causa 264/82, Timex/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 849, punto 16).
114 In proposito va rilevato che gli errori di fatto commessi dal Consiglio evidenziano in generale tendenze contrarie all' andamento effettivo del mercato. Così, il punto 29 rileva che tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta la produzione comunitaria è rimasta relativamente stabile, mentre in realtà è aumentata; il punto 30 precisa che l' incremento del valore totale delle vendite dell' industria comunitaria è stato inferiore alla crescita complessiva del mercato, mentre in realtà è stato superiore; il punto 31 aggiunge che, in termini di valore, la quota di mercato dell' industria comunitaria determinata in base alle vendite di cuscinetti a sfera prodotti dall' industria comunitaria tra il 1986 e la fine del periodo dell' inchiesta è scesa dal 75,1% al 72,9%, mentre, in realtà, è aumentata dal 75,1% al 77,1%. Inoltre, il punto 35 è viziato da un errore di diritto in quanto prende in considerazione un elemento non pertinente per la valutazione del pregiudizio.
115 In considerazione di questi elementi e tenuto conto inoltre della fallacia o dell' incompletezza degli accertamenti compiuti nei punti 27, 32, 36 e 37, il Tribunale ritiene che non sia escluso che il Consiglio non avrebbe concluso per l' esistenza di una minaccia di pregiudizio, se non vi fossero stati gli errori di fatto e di diritto sopra esaminati. Pertanto, occorre accogliere le conclusioni delle ricorrenti e annullare il regolamento controverso nella parte in cui le riguarda.
116 Nelle circostanze del caso di specie il Tribunale considera inoltre che si deve esaminare il motivo relativo alla violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88.
Sul motivo relativo ad una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88
Argomenti delle parti
117 Le ricorrenti fanno valere che il regolamento controverso viola l' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88, in quanto non fornisce motivazioni adeguate per escludere l' applicazione del termine normale di un anno di cui a questo articolo. Esse osservano che, benché il termine di un anno non sia tassativo, il procedimento non può protrarsi oltre un termine ragionevole (sentenza della Corte 12 maggio 1989, causa 246/87, Continentale Produkten-Gesellschaft, Racc. pag. 1151, punto 8). Orbene, secondo le ricorrenti, il Consiglio non ha adeguatamente dimostrato per quale motivo la procedura sia durata 41 mesi.
118 Secondo il Consiglio, il termine di un anno previsto dall' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88 non è tassativo. Il Consiglio ritiene che questa conclusione emerga già dal dettato della suddetta disposizione, poiché ivi è precisato che l' inchiesta "di norma" deve essere conclusa entro un anno. Il Consiglio fa valere che una delle ragioni per le quali l' inchiesta in oggetto è durata più a lungo di quelle precedenti è che la Commissione nel 1990 ha riesaminato la questione della redditività della produzione della Comunità. Esso aggiunge che nella sentenza 28 novembre 1989, causa C-121/86, Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e a./Consiglio (Racc. pag. I-3919, punti 22 e 23), la Corte ha dichiarato che un' inchiesta durata quattro anni non costituiva una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento n. 2423/88.
Giudizio del Tribunale
119 Va ricordato che l' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base dispone che "di norma, la procedura dev' essere chiusa entro un anno dalla sua apertura". Dalla giurisprudenza della Corte si evince che si tratta di un termine indicativo e non tassativo (sentenze Continentale Produkten-Gesellschaft, dianzi citata, punto 8, e Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e a./Consiglio, dianzi citata, punto 22). Tuttavia, va precisato che il procedimento non può protrarsi oltre un termine ragionevole, da valutare in base alle circostanze di ciascun caso specifico (sentenze Continentale Produkten-Gesellschaft, dianzi citata, punto 8, e Epicheiriseon Metalleftikon Viomichanikon Kai Naftiliakon e a./Consiglio, dianzi citata, punto 22).
120 Occorre osservare che la durata del procedimento di riesame, che ha portato all' emanazione del regolamento controverso, si è protratta per 41 mesi, vale a dire dal maggio 1989 al 28 settembre 1992. Pertanto, occorre verificare se nel caso di specie il procedimento si sia protratto oltre un termine ragionevole ai sensi della giurisprudenza della Corte.
121 A tal proposito va osservato che nel punto 8 dei 'considerando' del regolamento controverso il Consiglio ha addotto quale giustificazione di questa lunga durata il fatto, da un lato, che i dati raccolti ed analizzati erano complessi e, dall' altro, che ha dovuto esaminare nuove questioni sollevate nel corso del procedimento e che non potevano essere previste inizialmente. Durante la fase scritta del procedimento, in merito a quest' ultimo punto il Consiglio ha precisato di aver riesaminato nel 1990 la questione della redditività della produzione della Comunità.
122 Per quanto riguarda la prima giustificazione, il Tribunale rileva che le istituzioni comunitarie hanno iniziato a compiere indagini nel settore dei cuscinetti a sfera già nel 1976 (GU 1976, C 268, pag. 2). Si tratta pertanto di un settore ben noto ai loro uffici, il che avrebbe dovuto agevolare il riesame di cui trattasi. Si deve ancora osservare che il regolamento n. 1739/85, che è stato modificato dal regolamento controverso, è stato a sua volta emanato in seguito ad un riesame. Infatti, il 21 dicembre 1984 la Commissione ha emanato il regolamento (CEE) n. 3669/84, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di cuscinetti a sfere ed a rulli conici originari del Giappone (GU L 340, pag. 37), dopo aver riesaminato la decisione della Commissione 4 giugno 1981, 81/406/CEE, che accetta gli impegni relativi alla procedura antidumping riguardante le importazioni di cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone, della Polonia, della Romania e dell' Unione Sovietica e che conclude tale procedura (GU L 152, pag. 44). Il Consiglio ha poi istituito un dazio definitivo emanando il 24 giugno 1985 il regolamento n. 1739/85. Il Tribunale rileva che il riesame che ha portato all' emanazione del citato regolamento 21 dicembre 1984, n. 3669, è durato dieci mesi, benché vertente su una gamma di prodotti più ampia, vale a dire cuscinetti a sfere e a rulli conici originari del Giappone, ossia un arco di tempo molto più breve della durata del procedimento di riesame che ha portato all' emanazione del regolamento controverso, il quale verteva unicamente sui cuscinetti a sfere originari del Giappone con diametro massimo superiore a trenta millimetri.
123 Il Tribunale ritiene che in tali circostanze il Consiglio non possa basarsi sulla complessità dei dati raccolti ed analizzati per giustificare il fatto che nella fattispecie il procedimento è durato più di tre anni. Inoltre, il Tribunale ritiene che il riesame della questione della redditività della produzione comunitaria non possa di per sé giustificare questa lunga durata.
124 Ne consegue che il Consiglio non ha adeguatamente dimostrato che nel caso di specie il procedimento di riesame è stato concluso entro un termine ragionevole. Pertanto, il motivo relativo ad una violazione dell' art. 7, n. 9, lett. a), del regolamento base è del pari fondato.
125 Da quanto sopra discende che l' art. 1 del regolamento controverso dev' essere annullato nella parte in cui riguarda le ricorrenti, senza che il Tribunale debba statuire sugli altri motivi di annullamento dedotti dalle ricorrenti, né disporre i mezzi istruttori richiesti dalla Koyo Seiko nella causa T-165/94.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
126 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché il convenuto è rimasto soccombente e le ricorrenti hanno chiesto la sua condanna alle spese, esso va condannato alle spese.
127 Per quanto riguarda le intervenienti nella causa T-165/94, il Tribunale rileva che esse non hanno presentato memorie di intervento. Il Tribunale ritiene che, essendo rimaste soccombenti, esse debbano essere condannate a sopportare le proprie spese. Per quanto riguarda l' interveniente nella causa T-163/94, avendo preso parte alla fase scritta del procedimento, essa ha cagionato spese alla ricorrente. Tuttavia, poiché quest' ultima non ha chiesto la condanna dell' interveniente alle spese relative all' intervento e poiché l' interveniente è rimasta soccombente, la ricorrente e l' interveniente vanno condannate a sopportare ciascuna le proprie spese relative all' intervento.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 28 settembre 1992, n. 2849, che modifica il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuscinetti a sfera con diametro esterno massimo superiore a 30 millimetri, originari del Giappone, imposto dal regolamento (CEE) n. 1739/85, è annullato in quanto impone un dazio antidumping alle ricorrenti.
2) Il Consiglio sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalle ricorrenti, ad eccezione delle spese della ricorrente nella causa T-163/94 relative all' intervento, che saranno sopportate dalla ricorrente. Ciascuna delle intervenienti sopporterà le proprie spese.
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