Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Illiceità ° Danno ° Nesso di causalità ° Nozione ° Onere della prova
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
Massima
Il sorgere della responsabilità della Comunità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell' istituzione interessata e il danno lamentato.
La presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l' illecito commesso dall' istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova.
Parti
Nella causa T-168/94,
Blackspur DIY Ltd, società di diritto inglese, con sede in Unsworth, Bury (Regno Unito),
Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen, residenti in Manchester (Regno Unito),
con gli avv.ti Paul Lasok, barrister, del foro d' Inghilterra e del Galles, e Charles Khan, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Maria Dennewald, 12, avenue de la Porte Neuve,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Jorge Monteiro, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Hans-Juergen Rabe e Georg Berrisch, del foro di Amburgo e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
e
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Eric White, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuti,
avente ad oggetto il ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, mirante alla condanna del Consiglio e della Commissione al risarcimento del danno che i ricorrenti asseriscono di aver sofferto a causa di comportamenti attivi ed omissivi delle suddette istituzioni, in occasione dell' imposizione di un dazio antidumping sulle importazioni di taluni pennelli per dipingere originari della Repubblica popolare cinese,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione ampliata),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, D.P.M. Barrington, H. Kirschner, A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Nel 1986, in base a una denuncia da parte della "Fédération européenne de l' industrie de la brosse et de la pinceauterie" (in prosieguo: la "FEIBP"), la Commissione avviava un' indagine, in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2176, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea [GU L 46, pag. 45, poi sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 11 luglio 1988, n. 2423; GU L 209, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento di base"], relativa alle importazioni di alcuni tipi di pennelli per dipingere, originari della Cina. Le parti interessate venivano informate mediante un avviso della Commissione, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in data 30 aprile 1986 (GU C 103, pag. 2). A seguito dell' assunzione, da parte dell' esportatore cinese interessato, di un impegno, accettato dal Consiglio, a limitare le esportazioni, la procedura veniva chiusa senza ricorrere all' istituzione di un dazio antidumping mediante la decisione del Consiglio 9 febbraio 1987, 87/104/CEE, recante accettazione dell' impegno assunto nell' ambito della procedura antidumping relativa alle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese e chiusura della procedura stessa (GU L 46, pag. 45; in prosieguo: la "decisione 87/104").
2 Successivamente, detta procedura veniva tuttavia riaperta in base a una nuova denuncia da parte della FEIBP, presentata nel maggio 1988, concernente questa volta l' inosservanza dell' impegno assunto dall' esportatore cinese. Le parti interessate venivano informate mediante pubblicazione, in data 4 ottobre 1988, di un avviso che annunciava la riapertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni nella Comunità di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare o verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese (GU 1988, C 257, pag. 5). Avendo accertato la violazione di detto impegno, la Commissione, con il regolamento (CEE) 29 settembre 1988, n. 3052, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di spazzole per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 272, pag. 16; in prosieguo: il "regolamento n. 3052/88"), istituiva un dazio antidumping provvisorio con un' aliquota pari al 69% del prezzo netto unitario dei prodotti di cui trattasi. Con decisione 14 novembre 1988, 88/576/CEE, il Consiglio abrogava la decisione 87/104 (GU L 312, pag. 33) e, il 20 marzo 1989, con regolamento (CEE) n. 725/89, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito su queste importazioni (GU L 79, pag. 24; in prosieguo: il "regolamento n. 725/89"), istituiva un dazio definitivo di aliquota identica a quella del dazio provvisorio.
3 Il 22 ottobre 1991, investita di una questione pregiudiziale sollevata, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Finanzgericht di Brema, la Corte dichiarava invalido il regolamento n. 725/89, in quanto il valore normale dei prodotti in oggetto non era stato determinato in maniera appropriata ed equa, ai sensi dell' art. 2, n. 5, lett. a), del regolamento di base (sentenza Noelle, causa C-16/90, Racc. pag. I-5163). In tale sentenza la Corte giudicava che l' impresa tedesca Noelle, importatore autonomo di pennelli per dipingere, aveva fornito nel corso del procedimento antidumping elementi sufficienti "atti a far sorgere dubbi quanto all' idoneità ed alla ragionevolezza della scelta dello Sri Lanka quale paese di riferimento" per la determinazione del valore normale e che la Commissione e il Consiglio non si erano "prodigati seriamente e sufficientemente per verificare se Taiwan avesse potuto essere considerato paese di riferimento idoneo", secondo quanto proposto dalla Noelle. In seguito a tale sentenza, la Commissione riprendeva le indagini e, con decisione 18 maggio 1993, 93/325/CEE, che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili originari della Repubblica popolare cinese (GU L 127, pag. 15), ha definitivamente chiuso la procedura senza istituire dazi antidumping.
4 Nel luglio del 1988, cioè due mesi prima dell' imposizione del dazio antidumping provvisorio, la Blackspur DIY Ltd (in prosieguo: la "Blackspur"), società di diritto inglese costituita in quel medesimo periodo con un capitale di circa 750 000 UKL, il cui oggetto sociale consisteva nella vendita e messa in commercio di utensili per uso amatoriale da parte di non professionisti (mercato del "fai da te"), trasmetteva un primo ordinativo d' importazione di spazzole originarie della Cina. Lo sdoganamento di detto carico avveniva il 5 ottobre 1988, ma le autorità doganali del Regno Unito chiedevano il pagamento del relativo dazio antidumping solo 17 mesi dopo, cioè il 5 marzo 1990. Nell' agosto del 1990, la Blackspur, insolvente, veniva assoggettata a procedura concorsuale ("receivership"), dopodiché la società veniva posta in liquidazione.
5 E' in tale contesto che, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 10 agosto 1993, la Blackspur nonché i signori Steven Kellar, J.M.A. Glancy e Ronald Cohen, suoi direttori, azionisti e garanti, hanno proposto il presente ricorso, in forza dell' art. 215, secondo comma, del Trattato CEE, per essere risarciti del mancato guadagno e del danno che essi sostengono di aver sofferto per il comportamento illecito tenuto dalla Comunità in occasione dell' istituzione di un dazio antidumping.
6 In osservanza dell' art. 4 della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), con ordinanza 18 aprile 1994 la Corte ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale, dove è stata iscritta a ruolo con il n. T-168/94.
7 Con decisione del Tribunale 2 giugno 1994, il giudice relatore è stato assegnato alla Prima Sezione ampliata, cui la causa è stata conseguentemente attribuita. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. I ricorrenti sono stati tuttavia invitati a rispondere a taluni quesiti scritti e a produrre alcuni documenti. I ricorrenti hanno ottemperato all' invito del Tribunale in data 8 maggio 1995. Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale all' udienza svoltasi il 18 maggio 1995.
Conclusioni delle parti
8 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
° accertare che la Comunità economica europea è obbligata a risarcire i ricorrenti per le perdite sofferte;
° condannare la Comunità economica europea a corrispondere ai ricorrenti gli importi da essi pretesi;
in subordine:
° ordinare alle parti:
i) di rendere noto al Tribunale, entro un congruo termine, fissato da detto giudice a decorrere dalla data della sentenza, l' importo del risarcimento concordato dalle parti medesime o, in mancanza di accordo,
ii) di sottoporre all' esame del Tribunale, entro lo stesso termine, un prospetto illustrativo dell' importo del danno da esse stimato, corredato dei dati giustificativi, affinché il Tribunale possa stabilire l' importo del risarcimento o affidare tale compito a periti imparziali dallo stesso nominati;
° condannare la Comunità economica europea a corrispondere ai ricorrenti l' intero importo che risulti loro dovuto sulla base del precedente capo delle conclusioni;
° condannare la Comunità economica europea a corrispondere un interesse sugli importi da versare ai ricorrenti, calcolato al tasso del 9% o, in subordine, al tasso stabilito dal Tribunale;
° condannare la Comunità economica europea alle spese.
9 Il Consiglio conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare i ricorrenti alle spese.
10 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile nella sua integralità o, in subordine, per quanto concerne il secondo, terzo e quarto ricorrente;
° in subordine, respingere il ricorso;
° condannare i ricorrenti alle spese del procedimento.
Sulla ricevibilità
Motivi ed argomenti delle parti
11 La Commissione, al pari del Consiglio, ritiene che i ricorrenti non adducano nessuna prova a sostegno delle loro deduzioni in merito sia all' asserita illiceità dei comportamenti attivi ed omissivi contestati alle istituzioni comunitarie sia alle perdite che essi sostengono di aver sofferto. Mancherebbe inoltre la dimostrazione dell' esistenza di un nesso di causalità diretta tra detti comportamenti, che i ricorrenti asseriscono illeciti, e il danno lamentato. Poiché il nesso di causalità è un elemento di diritto che deve essere adeguatamente dimostrato (sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367), non sarebbero state osservate le prescrizioni di cui all' art. 38, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte per quanto concerne la ricevibilità del ricorso.
12 In subordine, la Commissione chiede che il ricorso, in quanto presentato dal secondo, terzo e quarto ricorrente, nella loro qualità di soci, direttori e garanti della Blackspur, sia dichiarato parimenti irricevibile. Essa deduce che manca un nesso di causalità tra il danno che questi ultimi asseriscono di avere sofferto e gli atti, di cui si lamenta l' illiceità, compiuti dalle istituzioni comunitarie, in quanto i direttori della Blackspur non avrebbero prodotto nessuna prova a dimostrazione del fatto che le perdite che essi asseriscono di aver subito, in quanto creditori, garanti e soci di quest' ultima, siano state conseguenza immediata e diretta degli atti comunitari incriminati.
13 I ricorrenti ritengono che i requisiti dettati per la ricevibilità di un ricorso siano soddisfatti nella fattispecie, in quanto il loro atto introduttivo espone il minimo indispensabile degli elementi richiamati in fatto e in diritto, in modo da consentire alle parti in causa di prendere posizione sul merito della controversia e al Tribunale di esercitare i suoi poteri.
14 Quanto all' argomento della Commissione fondato sulla palese mancanza di un nesso di causalità tra i comportamenti attivi ed omissivi contestati alle istituzioni comunitarie e le perdite sofferte dai direttori della Blackspur, i ricorrenti ribattono che è difficile sostenere che gli effetti negativi prodottisi a carico dei direttori della suddetta società a causa della perdita di una quota significativa dell' attività commerciale di quest' ultima non fossero in alcun modo connessi all' istituzione del dazio antidumping, dichiarato poi invalido dalla Corte.
15 Essi aggiungono che la mancata produzione da parte loro della documentazione concernente le garanzie personali offerte alla Blackspur dai suoi direttori, nonché di altri documenti rilevanti in merito è dovuta al fatto che, da un lato, l' esistenza di tali garanzie e dei pagamenti effettuati a tale titolo è provata da una relazione redatta da uno studio di periti contabili, allegato al ricorso, e che, dall' altro, i termini precisi di tali garanzie sono irrilevanti in rapporto alle varie questioni che costituiscono oggetto della presente controversia.
Giudizio del Tribunale
16 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la questione concernente la ricevibilità è strettamente connessa al merito del ricorso e deve pertanto essere valutata insieme a quest' ultimo.
Nel merito
Motivi ed argomenti delle parti
Sull' illecito
17 I ricorrenti deducono che la Commissione e/o il Consiglio hanno commesso una serie di illeciti, i quali, considerati singolarmente e nel loro complesso, sono fonte di responsabilità extracontrattuale della Comunità ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato, sotto l' aspetto sia dell' attività amministrativa delle istituzioni convenute sia della loro attività normativa.
18 I ricorrenti contestano alle istituzioni convenute di aver accettato l' impegno dell' esportatore cinese dei prodotti di cui trattasi su basi errate e/o illecite e d' aver adottato provvedimenti illegittimi a seguito dell' inosservanza di detto impegno. Essi contestano inoltre alla Commissione, in primo luogo, di non averli informati in tempo utile del fatto che essa stava conducendo un' indagine sull' eventuale violazione da parte del suddetto esportatore dell' impegno da questo assunto e che stava per istituire un dazio antidumping provvisorio; in secondo luogo, di non aver condotto un' indagine seria e diligente in seguito alla denuncia presentata dalla FEIBP nel maggio del 1988, in merito alla violazione dell' impegno assunto dall' esportatore cinese; in terzo luogo, di non aver avviato immediatamente la procedura prevista dal regolamento di base in caso di violazione degli impegni assunti dagli esportatori interessati; in quarto luogo, di non aver osservato un termine adeguato tra la riapertura della procedura e l' istituzione del dazio antidumping provvisorio e, infine, di aver fornito ad imprese concorrenti, membri della FEIBP, informazioni riservate concernenti l' istituzione del dazio antidumping provvisorio, nonché la sua aliquota e la data della sua applicazione.
19 Essi deducono inoltre che è parimenti fonte di responsabilità per la Comunità il fatto che il regolamento n. 3052/88, che istituiva un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di spazzole originarie della Cina, nonché la proposta della Commissione di istituire un dazio antidumping definitivo su dette importazioni e il regolamento n. 725/89, che istituiva tale dazio, da un lato, erano fondati su errori di fatto e di diritto in merito alla determinazione del valore normale dei prodotti di cui trattasi e, dall' altro, sono stati adottati nelle circostanze precedentemente illustrate (v. punto 18). Lo stesso dovrebbe dirsi a motivo dell' abrogazione, nelle medesime circostanze, della decisione 87/104, recante accettazione dell' impegno dell' esportatore cinese.
20 Infine, altra fonte di responsabilità della Comunità sarebbe l' asserita omessa adozione, da parte delle istituzioni comunitarie, delle misure necessarie a impedire che il dazio antidumping così istituito non venisse aggirato con importazioni di spazzole a basso prezzo, originarie di paesi diversi dalla Repubblica popolare cinese.
21 I ricorrenti sostengono, in subordine, che, nel caso in cui si possa parlare nella fattispecie di responsabilità della Comunità solo in presenza di comportamenti attivi ed omissivi, contestati alle istituzioni comunitarie, integranti gli estremi di una violazione grave di una norma fondamentale posta a tutela degli interessi dei singoli, anche tale presupposto è soddisfatto. Per la precisione, i comportamenti attivi ed omissivi contestati alle istituzioni comunitarie (v. i precedenti punti 18 e 19) costituirebbero violazioni del regolamento di base e, in particolare, degli artt. 4, 7, nn. 1 e 5, 11, n. 1, e 12, n. 1, dello stesso; violazioni che dovrebbero essere considerate manifestamente gravi, in considerazione del fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero agito con piena cognizione della gravità delle conseguenze che ne sarebbero derivate ai ricorrenti.
22 Il Consiglio e la Commissione viceversa ritengono che l' esame del comportamento loro contestato non evidenzi l' esistenza di nessun illecito che possa essere fonte di responsabilità a carico della Comunità.
23 Le istituzioni convenute deducono, in particolare, che l' accettazione dell' impegno assunto dall' esportatore cinese non può costituire la causa del danno lamentato dai ricorrenti in quanto, da un lato, in tale data la Blackspur non era stata ancora costituita e/o, dall' altro, la decisione recante accettazione del suddetto impegno rappresenta l' esito di una procedura diversa da quella che ha condotto all' adozione del regolamento n. 725/89, dichiarato invalido dalla Corte. Esse sottolineano che le misure adottate a causa della violazione dei termini di detto impegno non erano per nulla illegittime e negano di aver mai avuto un obbligo, quale che fosse, di informare la Blackspur del fatto che era stata avviata un' indagine a seguito della violazione del suddetto impegno. Quanto all' asserita tardività della riapertura della procedura, esse sono del parere che un periodo di poco inferiore ai cinque mesi, qual è quello intercorso tra la presentazione della denuncia della FEIBP e la riapertura della procedura, non possa in nessun modo essere considerato eccessivo.
24 Il Consiglio e la Commissione contestano inoltre la tesi secondo la quale l' art. 10, n. 6, del regolamento di base obbliga le istituzioni comunitarie a lasciar trascorrere un certo termine tra la riapertura di una procedura antidumping e l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio. Quanto all' asserita divulgazione da parte delle istituzioni comunitarie alle imprese appartenenti alla FEIBP di notizie riservate concernenti l' istituzione di un dazio antidumping provvisorio, il Consiglio e la Commissione sostengono che i ricorrenti non hanno corroborato le loro allegazioni con nessun elemento probatorio.
25 Per quanto riguarda l' asserita illegittimità del regolamento n. 3052/88, le istituzioni comunitarie sostengono che non può farsi discendere detta illegittimità da quella del regolamento n. 725/89, dato che i due atti costituivano l' esito di procedure diverse. Esse deducono inoltre che l' adozione del regolamento n. 725/89 non può essere fonte di nessuna responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità, poiché nella fattispecie non è soddisfatto nessuno dei presupposti che consentono di ritenere la Comunità responsabile per la sua attività normativa. Infine, in merito all' asserita omessa adozione da parte delle istituzioni comunitarie di misure che evitassero l' aggiramento del dazio antidumping istituito sulle spazzole originarie della Cina, il Consiglio e la Commissione sottolineano che tali allegazioni non sono corroborate da nessuna prova e che, comunque, nessuna denuncia è stata presentata al riguardo.
Sul danno
26 I ricorrenti sostengono che il danno sofferto dalla Blackspur corrisponde ai profitti che quest' ultima avrebbe potuto realizzare vendendo spazzole originarie della Cina, vale a dire 586 000 UKL, se le istituzioni comunitarie non avessero tenuto il comportamento loro contestato.
27 Quanto al danno subito dai direttori della Blackspur, i ricorrenti chiedono anzitutto il risarcimento per la perdita delle loro quote di partecipazione al capitale sociale per un totale di 555 855 UKL, suddivisa tra loro nel modo seguente: 460 098 UKL per il signor Kellar, 86 026 UKL per il signor Glancy e 9 731 UKL per il signor Cohen. Essi chiedono poi il risarcimento dei direttori della Blackspur, in quanto garanti, per le perdite da essi sofferte a causa dell' esecuzione forzata che ha avuto ad oggetto le garanzie personali offerte all' istituto di credito della Blackspur per la quota non recuperata del debito di quest' ultima, quota pari a 542 898,68 UKL, più gli interessi e le spese dovute alla nomina dei curatori fallimentari. Essi deducono infine che, in quanto soci della Blackspur, dovrebbero essere risarciti per la diminuzione del valore della loro partecipazione a una società che avrebbe potuto essere redditizia. In base agli utili, prima delle imposte, stimati nell' agosto del 1992 per l' esercizio concluso a 803 000 UKL, a un' aliquota impositiva del 33% e ad un rapporto utili/ricavi pari a 7, i ricorrenti valutano in tal modo uguale a 3 766 000 UKL il valore della Blackspur. A sostegno dei loro calcoli i ricorrenti producono una relazione elaborata da uno studio di periti contabili.
28 La Commissione nega ai ricorrenti il diritto al risarcimento sostenendo che, secondo la giurisprudenza della Corte, le perdite derivanti da un fallimento costituiscono un danno troppo lontano dal comportamento delle istituzioni comunitarie, del quale si lamenta l' illiceità, perché tale danno sia risarcibile ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato (sentenza della Corte 4 ottobre 1979, cause riunite 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Dumortier frères e a./Consiglio, Racc. pag. 3091). Inoltre, anche se si dimostrasse che l' istituzione del dazio antidumping ha potuto produrre effetti negativi sulle attività della Blackspur, altri sarebbero i fattori che avrebbero alla fine costretto quest' ultima a cessare la sua attività.
29 Per quanto concerne le perdite che i direttori della Blackspur avrebbero subito, la Commissione sottolinea che si tratta di perdite derivanti dall' incapacità di detta società di onorare i propri debiti, di modo che un danno del genere sarebbe una conseguenza solo indiretta dell' istituzione del dazio antidumping di cui trattasi.
30 La Commissione sottolinea peraltro che, qualora le perdite che si asseriscono subite dalla Blackspur fossero risarcite, i suoi soci, nonché garanti, godrebbero di ciò in funzione dei loro diritti sul suo attivo. Se le richieste di risarcimento presentate dal secondo, terzo e quarto ricorrente venissero accolte, tali perdite sarebbero pertanto risarcite più di una volta. Le richieste di risarcimento di questi ultimi non possono quindi essere accolte.
31 In merito all' ammontare del danno, la Commissione sostiene, quanto alla Blackspur, che i ricorrenti non hanno prodotto nessuna prova a dimostrazione del fatto che quest' ultima avrebbe potuto vendere le spazzole importate e conseguire un margine di utile lordo del 40%. Essa poi ricorda che non è possibile tenere in considerazione utili di carattere aleatorio e speculativo al fine di calcolare l' ammontare dei risarcimenti (sentenza della Corte 14 luglio 1967, cause riunite 5/66, 7/66 e 13/66-24/66, Kampffmeyer e a./Commissione, Racc. pag. 287). Infine, secondo la Commissione, i ricorrenti dovrebbero comunque dedurre dalle loro richieste di risarcimento le somme che essi avrebbero potuto ottenere importando spazzole da altri paesi od orientandosi verso attività di tipo diverso (sentenza della Corte 19 maggio 1992, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-3061).
32 Il Consiglio contesta il valore probatorio della relazione elaborata dallo studio di periti contabili, prodotta dai ricorrenti, in quanto essa è stata redatta unicamente in base ad informazioni fornite dalla direzione della Blackspur. Esso sottolinea inoltre, al pari della Commissione, che i ricorrenti non spiegano su quali basi poggi il calcolo del margine di utile, valutato pari al 40%, nonché quello del valore commerciale della Blackspur.
33 I ricorrenti replicano che il principio stabilito dalla Corte nella sentenza Dumortier frères e a./Consiglio, citata, non si applica al caso di specie, in quanto il danno da essi sofferto è conseguenza sufficientemente diretta dei comportamenti incriminati delle istituzioni convenute. Per quanto concerne le valutazioni contenute nella relazione dello studio di periti contabili, da loro prodotta, i ricorrenti invitano il Tribunale a disporre le necessarie misure istruttorie al fine di verificarne l' esattezza.
Sul nesso di causalità
34 I ricorrenti sostengono che è a causa dell' istituzione del dazio antidumping provvisorio nelle circostanze sopra illustrate (v. punti 18 e 19) che la Blackspur si è ritrovata alla fine fuori mercato, dato che l' andamento delle vendite delle sue altre linee di prodotti non è stato in grado di compensare le perdite da essa subite nel settore delle spazzole per dipingere originarie della Cina e di impedire al suo istituto di credito, in conseguenza dei cattivi risultati da essa registrati, di chiedere, nell' agosto del 1990, la nomina di curatori fallimentari per procedere alla sua liquidazione.
35 I ricorrenti deducono in particolare che, tenendo conto del fatto che il programma commerciale della Blackspur prevedeva un margine lordo di utili pari al 40% sulle vendite di spazzole originarie della Cina, l' istituzione di un dazio antidumping con un' aliquota del 69% non poteva che produrre perdite in tale settore di vendita. Incomberebbe pertanto alle istituzioni convenute l' onere di provare l' esistenza di una qualsiasi altra ragione per giustificare le perdite subite dalla Blackspur.
36 Il Consiglio fa rilevare che la Blackspur ha importato in realtà una sola partita di spazzole originarie della Cina, la quale è stata sdoganata il 5 ottobre 1988. Il Consiglio fa richiamo, in particolare, a una lettera inviata dal terzo ricorrente a un membro del Parlamento europeo, dalla quale risulterebbe che la Blackspur aveva deciso di importare spazzole originarie della Cina a compensazione di un suo attivo della bilancia commerciale nei confronti delle controparti cinesi. Il Consiglio ne deduce che la Blackspur non si è mai impegnata realmente nell' importazione di spazzole originarie della Cina e richiama l' attenzione sul fatto che i ricorrenti non hanno spiegato quali siano state le attività della Blackspur nel periodo ottobre 1988 - agosto 1990.
37 Il Consiglio si chiede infine per quale ragione la Blackspur non abbia cercato di sostituire con importazioni di spazzole a buon mercato originarie di altri paesi le importazioni di spazzole originarie della Cina, come avrebbero fatto i suoi concorrenti, e conclude che non esiste pertanto nessun nesso di causalità tra i cattivi risultati registrati dalla Blackspur e l' istituzione del dazio antidumping provvisorio.
Giudizio del Tribunale
38 Il Tribunale preliminarmente ricorda che, secondo una giurisprudenza consolidata, il sorgere della responsabilità della Comunità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è subordinato alla compresenza di un insieme di condizioni, riguardanti l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie, la sussistenza del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento dell' istituzione interessata e il danno lamentato (v. sentenze della Corte 27 marzo 1990, causa C-308/87, Grifoni/CEEA, Racc. pag. I-1203, punto 6, 7 maggio 1992, cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias De Bermeo e Naviera Laida/Commissione, Racc. pag. I-2901, punto 42, e 15 settembre 1994, causa C-146/91, KYDEP/Consiglio e Commissione, Racc. pag. I-4199, punto 19).
39 Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la sua analisi deve partire dalla questione dell' esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento che si asserisce illecito delle istituzioni comunitarie e il danno lamentato dai ricorrenti.
40 Il Tribunale ricorda al riguardo che, per giurisprudenza costante della Corte, la presenza di un nesso di causalità ex art. 215, secondo comma, del Trattato è ammessa quando esiste un nesso diretto di causalità fra l' illecito commesso dall' istituzione interessata e il danno lamentato, nesso di cui spetta ai ricorrenti fornire la prova (v. sentenze della Corte 14 luglio 1961, cause riunite 9/60 e 12/60, Société commerciale Antoine Vloeberghs/Alta Autorità, Racc. pag. 379, 12 luglio 1962, causa 18/60, Worms/Alta Autorità, Racc. pag. 369, in particolare pag. 392, 16 dicembre 1963, causa 36/62, Société des Aciéries du Temple/Alta Autorità, Racc. pag. 573, in particolare pagg. 591, 592, 4 ottobre 1979, cause riunite 241/78, 242/78, 245/78-250/78, DGV e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3017, in particolare pag. 3040 e segg., 30 gennaio 1992, cause riunite C-363/88 e C-364/88, Finsider e a./Commissione, Racc. pag. I-359, punto 25, e 18 maggio 1993, causa C-220/91 P, Commissione/Stahlwerke Peine-Salzgitter, Racc. pag. I-2393).
41 Nella fattispecie i ricorrenti sostengono che il danno sofferto dalla ricorrente Blackspur, da essi valutato pari a 586 000 UKL, consiste nel mancato guadagno che essa avrebbe tratto dalle vendite delle spazzole originarie della Cina, le quali costituivano la metà del suo volume d' affari, se essa non fosse stata posta in liquidazione a causa del comportamento, di cui si lamenta l' illiceità, delle istituzioni comunitarie e, in particolare, a causa dell' imposizione di un dazio antidumping con un' aliquota superiore al margine di guadagno che essa ricavava da tali vendite (v. il precedente punto 35).
42 Il Tribunale ritiene che le allegazioni dei ricorrenti, secondo le quali le vendite di spazzole a basso prezzo originarie della Cina rappresentavano la metà del volume d' affari della Blackspur e la perdita di tale sbocco commerciale è stata la causa principale dei cattivi risultati finanziari da essa registrati, che l' hanno portata alla liquidazione, non possono essere accolte.
43 A tal proposito il Tribunale preliminarmente rileva che, in risposta alla sua richiesta di produrre i bilanci della Blackspur relativi agli esercizi 1988-1989 e 1989-1990 per accertare la fondatezza di dette allegazioni, i ricorrenti hanno risposto di non essere "più in possesso della documentazione concernente il volume d' affari della Blackspur". Il Tribunale giudica che, sebbene i direttori e soci della Blackspur potessero al limite affermare di non essere più in possesso della documentazione rilevante relativa al volume d' affari della Blackspur per gli esercizi di cui trattasi, tenuto conto della nomina di curatori fallimentari e della prosecuzione della procedura di liquidazione, lo stesso non può ammettersi per la ricorrente Blackspur. Il Tribunale rileva infatti che, con lettera datata 25 marzo 1993, lo studio incaricato della liquidazione della Blackspur ha autorizzato i legali di quest' ultima a proporre in suo nome, in qualità di liquidatore della Blackspur, il presente ricorso. In tal caso è inaccettabile la tesi che il liquidatore della ricorrente Blackspur non fosse in grado di produrre la documentazione concernente la situazione finanziaria della ricorrente e non spetta al Tribunale sostituirsi a quest' ultima ordinando la produzione di tali elementi probatori.
44 Il Tribunale constata tuttavia che i ricorrenti hanno viceversa prodotto una lettera concernente i risultati finanziari della Blackspur per i periodi 1988-1989 e 1989-1990, redatta da uno studio di periti contabili e indirizzata al secondo ricorrente, il signor Kellar, direttore della Blackspur. Ammettendo per ipotesi che tale documento possa essere considerato uno specchio fedele della situazione finanziaria della Blackspur per i periodi in esame, quale si ricaverebbe sulla base di un bilancio redatto nelle debite forme, occorre valutare se le allegazioni dei ricorrenti riguardanti la causa del danno che si asserisce sofferto dalla Blackspur siano sufficientemente corroborate dal contenuto di detto documento.
45 Per quel che riguarda, in primo luogo, l' allegazione secondo la quale le vendite di spazzole importate dalla Cina avrebbero rappresentato la metà del volume d' affari della Blackspur, il Tribunale rileva che dall' allegato 22 alla replica, consistente in un' illustrazione sommaria della posizione della Blackspur relativamente alle sue importazioni originarie della Cina, si desume che, da un lato, tra la data della sua costituzione, nel luglio del 1988, e l' agosto del 1990, data di apertura della procedura che ha portato alla sua liquidazione, la Blackspur ha importato una sola partita di spazzole originarie della Cina, nel luglio del 1988, per un valore complessivo di 40 948,38 UKL, per la quale il dazio antidumping provvisorio da versare ammontava a 18 116,83 UKL. Dall' altra, come discende dalla suddetta lettera dello studio di periti contabili, durante il periodo 1 luglio 1988 - 31 agosto 1989 la Blackspur ha realizzato un volume d' affari pari a 1 435 384 UKL.
46 Dalla documentazione allegata agli atti di causa discende pertanto che la Blackspur non ha effettuato importazioni di spazzole originarie della Cina prima dell' istituzione del dazio antidumping controverso e che l' affermazione della ricorrente, secondo la quale tale genere di importazioni costituiva la metà del suo volume d' affari nel periodo precedente l' imposizione del suddetto dazio non è corroborata da nessun elemento probatorio. Ciò posto, è insostenibile la tesi che la lamentata perdita dello sbocco commerciale rappresentato dalle vendite di spazzole originarie della Cina sarebbe stata la causa principale dei cattivi risultati finanziari che hanno portato alla liquidazione della Blackspur.
47 Tuttavia, anche ammettendo che detta affermazione della ricorrente possa essere accolta ai fini delle ulteriori considerazioni del Tribunale, quest' ultimo constata che, come desumibile dalla suddetta lettera dello studio di periti contabili, il 40,44% del volume d' affari realizzato dalla Blackspur nel periodo 1 luglio 1988 - 31 agosto 1989 (1 435 384 UKL) derivava da vendite di spazzole per un valore complessivo pari a 580 503 UKL. Il Tribunale rileva che quanto così accertato si pone in contraddizione con l' affermazione dei ricorrenti, secondo la quale la Blackspur non ha potuto reperire altre fonti alternative di approvvigionamento a causa dell' istituzione del dazio antidumping e si è vista conseguentemente costretta ad abbandonare il mercato delle vendite di spazzole a basso prezzo. Sempre dalla suddetta lettera si ricava che, sebbene nel periodo seguente (1 settembre 1989 - 31 luglio 1990) la percentuale delle vendite di spazzole sia diminuita passando dal 40,44% al 3,01%, il volume d' affari della Blackspur ha viceversa registrato un incremento significativo pari a circa il 30%, raggiungendo il valore di 1 864 016 UKL.
48 Da quanto esposto discende che l' asserita perdita dello sbocco commerciale rappresentato dalla vendita delle spazzole originarie della Cina, pur avendo potuto avere l' effetto di ridurre il volume d' affari realizzato in relazione a tale prodotto nell' esercizio 1989-1990, non ha assolutamente impedito di fatto alla Blackspur di proseguire la propria attività commerciale e addirittura di incrementare in misura notevole il suo volume d' affari durante l' esercizio 1989-1990, periodo che ha preceduto immediatamente l' avvio della procedura conclusasi con la sua liquidazione. Il Tribunale rileva che la suddetta lettera dello studio di periti contabili non contiene nessun riferimento, indicazione o spiegazione tali da consentirgli di determinare in che misura i risultati finanziari registrati dalla Blackspur durante il periodo 1988-1989 siano stati influenzati, come da essa allegato, dalla perdita del mercato delle spazzole a basso prezzo né le ragioni per le quali il volume d' affari conseguito dalla società ricorrente durante gli esercizi 1988-1989 e 1989-1990 non sia stato sufficiente a consentirle di attuare il programma commerciale approvato dal suo istituto di credito e di impedire così a quest' ultimo di chiedere la nomina dei curatori fallimentari. Pertanto, e mancando qualsiasi altro elemento probatorio prodotto dai ricorrenti dal quale possano desumersi le cause dei cattivi risultati finanziari che si asseriscono registrati dalla Blackspur, nonché le ragioni precise dell' apertura, nell' agosto del 1990, su istanza del suo istituto di credito, di una procedura conclusasi con la liquidazione della Blackspur, è inammissibile la tesi secondo la quale quest' ultimo esito sarebbe stato provocato da cattivi risultati economici derivanti dalla cessazione delle vendite di spazzole originarie della Cina, che avrebbe privato la società ricorrente di utili valutati dalla stessa a 586 000 UKL, a seguito dell' istituzione di un dazio antidumping su tali spazzole, e ancor meno dal comportamento, di cui si lamenta l' illiceità, tenuto dalle istituzioni convenute in occasione dell' istituzione di questo dazio.
49 Infine, non può comunque sostenersi seriamente la tesi secondo la quale esisterebbe un nesso diretto di causalità tra il debito daziario di 18 116,83 UKL, dovuto a titolo di dazio antidumping applicato alla partita di spazzole importate dalla Blackspur nel luglio del 1988, originarie della Cina, e la liquidazione di quest' ultima, dato che nel corso della fase dibattimentale i ricorrenti non hanno fornito nessuna spiegazione plausibile del fatto che tale debito di ammontare irrisorio abbia potuto comportare l' avvio di una procedura di liquidazione avente ad oggetto una società costituita con conferimenti di capitale pari a circa 750 000 UKL (v. il precedente punto 4).
50 Il Tribunale conseguentemente giudica che la liquidazione della Blackspur così come il danno che possa esserne derivato non possono considerarsi causalmente connessi all' istituzione di un dazio antidumping sulle spazzole originarie della Cina e ai vari illeciti che, secondo i ricorrenti, sarebbero stati commessi dalle istituzioni convenute in occasione della procedura antidumping in esame. Pertanto, data la mancanza palese di un nesso di causalità, dimostrato dai ricorrenti, tra l' asserito danno e l' asserito comportamento illecito delle istituzioni comunitarie, va respinta la domanda di risarcimento della Blackspur, senza che occorra pronunciarsi in merito alla sua ricevibilità e alla compresenza, nella fattispecie, degli altri presupposti necessari al sorgere di una responsabilità extracontrattuale a carico della Comunità.
51 Occorre poi esaminare la domanda di risarcimento del danno che gli altri ricorrenti asseriscono di aver sofferto sia nella loro qualità di direttori della Blackspur, per la perdita di quanto da loro conferito al capitale di detta società a causa della sua liquidazione, sia nella loro qualità di garanti di quest' ultima, dato che, in seguito alla liquidazione della Blackspur, essi sono stati chiamati ad onorare le garanzie personali da loro concesse alla società per la quota del suo debito non recuperata, sia nella loro qualità di soci della Blackspur, a causa della diminuzione di valore della loro partecipazione al capitale di una società che avrebbe potuto essere redditizia.
52 Il Tribunale giudica in merito che, non essendo stato dimostrato, secondo quanto or ora accertato, che la liquidazione della Blackspur presenti un nesso di causalità diretta con il comportamento che si asserisce illecito delle istituzioni convenute, non può nemmeno esistere un nesso di tal genere tra i danni lamentati dai suddetti ricorrenti e il comportamento illecito contestato alle istituzioni comunitarie. Occorre aggiungere che, come peraltro desumibile dalla giurisprudenza della Corte, le perdite conseguenti all' avvio di una procedura concorsuale costituiscono un danno indiretto e lontano, di modo che la Comunità non è obbligata a risarcire qualsiasi conseguenza dannosa che ne derivi (sentenza Dumortier frères e a./Consiglio, citata, punto 21).
53 Di conseguenza, mancando un' adeguata dimostrazione dell' esistenza di un nesso di causalità diretta tra il comportamento contestato dai ricorrenti alle istituzioni convenute e i danni lamentati, le domande di risarcimento proposte dal secondo, terzo e quarto ricorrente, in qualità di direttori, soci e garanti della Blackspur, vanno parimenti respinte, senza che sia nemmeno necessario accertare (v. il precedente punto 50) se il loro ricorso sia ricevibile e se siano compresenti nella fattispecie gli altri presupposti richiesti per il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità, vale a dire l' illiceità del comportamento contestato alle istituzioni comunitarie e l' effettività del danno lamentato.
54 Da quanto illustrato discende che il ricorso dev' essere integralmente respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
55 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno pertanto condannati a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio e dalla Commissione, che hanno fatto domanda in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.
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