Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Bilancio delle Comunità europee ° Regolamento finanziario ° Disposizioni applicabili agli aiuti esterni ° Procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici finanziati dal programma PHARE ° Ruolo svolto rispettivamente dallo Stato beneficiario e dalla Commissione ° Competenza dello Stato beneficiario in materia di stipulazione degli appalti ° Atto della Commissione impugnabile mediante ricorso d' annullamento da parte di un' impresa offerente ° Insussistenza ° Configurabilità della responsabilità della Comunità ° Ammissibilità
[Trattato CE, artt. 173, quarto comma, 178 e 215, secondo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 610/90, artt. 107, 108, n. 2, e 109, n. 2]
2. Accordi internazionali ° Accordo istitutivo dello Spazio economico europeo ° Applicazione ratione temporis ° Inapplicabilità alle situazioni giuridiche insorte prima dell' entrata in vigore dell' accordo ° Procedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico indetto prima ma concluso dopo il 1 gennaio 1994 ° Inapplicabilità
Massima
1. Secondo il procedimento di aggiudicazione degli appalti pubblici istituito dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell' Unione europea, gli appalti finanziati dal programma PHARE vanno considerati come appalti nazionali che vincolano esclusivamente lo Stato beneficiario e l' operatore economico. Infatti la preparazione, la negoziazione e la conclusione dei contratti hanno luogo solo fra queste due parti. Non si forma invece alcun rapporto giuridico tra gli offerenti e la Commissione, poiché quest' ultima si limita ad adottare, in nome della Comunità, le decisioni di finanziamento e quindi i suoi atti non possono essere diretti a sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello Stato beneficiario del programma PHARE.
Non sussiste quindi in materia, nei confronti degli offerenti, un atto promanante dalla Commissione e idoneo ad essere oggetto di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE.
Deve invece ammettersi la possibilità di presentare un ricorso per risarcimento danni, costituente un rimedio autonomo, dato che non può escludersi l' ipotesi di atti o di comportamenti addebitabili alla Commissione e recanti pregiudizio a terzi, in occasione dell' attribuzione o dell' esecuzione dei progetti finanziati dal programma PHARE.
2. In assenza di disposizioni transitorie, l' accordo istitutivo dello Spazio economico europeo produce i suoi effetti a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1 gennaio 1994. Esso è quindi destinato ad essere applicabile solo a situazioni giuridiche insorte dopo la sua entrata in vigore.
Pertanto un' impresa che abbia risposto ad un bando di gara le cui modalità siano state definite dalla Commissione nel 1993 non può, a sostegno di un ricorso per risarcimento danni diretto contro la Comunità a causa del comportamento adottato dalla Commissione in occasione dell' attribuzione dell' appalto, invocare il fatto che la Commissione avrebbe violato il detto accordo, quand' anche la decisione di quest' ultima comportante tale violazione porti la data del 1994, dal momento che la decisione stessa, ritardata per ragioni ascrivibili all' impresa, costituisce soltanto la realizzazione delle condizioni fissate dal bando di gara e non può considerarsi aver creato una situazione giuridica nuova rispetto a quella emergente, circa i diritti delle imprese partecipanti, dal bando medesimo.
Parti
Nella causa T-185/94,
Geotronics SA, società di diritto francese, con sede in Lognes (Francia), con l' avv. Tommy Pettersson, del foro di Svezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Karen Banks e, nella fase orale, dal signor John Forman, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membri del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, da un lato, l' annullamento della decisione 10 marzo 1994, con cui la Commissione respinge l' offerta presentata dalla ricorrente, nell' ambito del programma PHARE, per la fornitura di tacheometri elettronici, e, dall' altro, il risarcimento, a norma degli artt. 178 e 215 del Trattato CE, dei danni che la ricorrente asserisce di aver subito a causa della decisione controversa,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: signora B. Pastor, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 21 giugno 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti e procedimento
1 Il programma PHARE , basato sul regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1989, n. 3906, relativo all' aiuto economico a favore della Repubblica di Ungheria e della Repubblica popolare di Polonia (GU L 375 del 23 dicembre 1989, pag. 11; in prosieguo: il "regolamento n. 3906/89"), modificato dai regolamenti (CEE) del Consiglio 17 settembre 1990, n. 2698 (GU L 257, pag. 1), 23 dicembre 1991, n. 3800 (GU L 357, pag. 10), e 7 agosto 1992, n. 2334 (GU L 227, pag. 1), in vista dell' estensione dell' aiuto economico ad altri paesi dell' Europa centrale e orientale, costituisce l' ambito in cui la Comunità europea canalizza l' aiuto economico ai paesi dell' Europa centrale ed orientale allo scopo di attuare le azioni volte a sostenere il processo di riforma economica e sociale in corso in tali paesi.
2 Il 9 luglio 1993 la Commissione "in nome del governo rumeno", ed il ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare bandivano congiuntamente una gara d' appalto ristretta, tramite l' "EC/PHARE Programme Management UNIT-Bucharest" (in prosieguo: il "PMU-Bucharest"), autorità rappresentante lo Stato rumeno cui è stato affidato il progetto, per la fornitura al ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare di tacheometri elettronici ("total stations") da usare nell' ambito del programma di riforma agraria in Romania. In forza dell' art. 2 delle condizioni generali del bando di gara ristretta, l' attrezzatura da fornire doveva essere originaria degli Stati membri della Comunità europea o di uno degli Stati beneficiari del programma PHARE.
3 Il 16 luglio 1993 la società di diritto francese Geotronics SA (in prosieguo: la "Geotronics" o la "ricorrente"), che è una società controllata al 100% dalla società svedese Geotronics AB, presentava un' offerta di fornitura di 80 stazioni totali del tipo Geodimeter 510 N ("electronic total stations with inbuilt memory for data storage").
4 Con telecopia 18 ottobre 1993 il PMU-Bucharest comunicava alla ricorrente che la sua offerta aveva ottenuto parere favorevole e che il contratto sarebbe stato sottoposto all' approvazione dell' autorità contraente ("contracting authority").
5 Con telecopia 19 novembre 1993 la Commissione informava la ricorrente che il comitato di valutazione ("evaluation committee") le aveva raccomandato di attribuire l' appalto alla ricorrente stessa; la Commissione nutriva però dubbi quanto all' origine dei prodotti proposti dalla Geotronics ed auspicava ottenere informazioni in proposito.
6 Con lettera 14 dicembre 1993 la Geotronics forniva alla Commissione precisazioni circa l' assemblaggio dei tacheometri comunicandole che gli stessi venivano fabbricati nel Regno Unito.
7 Il 2 marzo 1994 la ricorrente comunicava alla Commissione di avere appreso che la sua offerta sarebbe stata respinta in quanto l' attrezzatura era di origine svedese. Ritenendo che, a seguito dell' entrata in vigore, il 1 gennaio 1994, dell' Accordo sullo Spazio economico europeo (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l' "Accordo SEE"), la situazione fosse mutata per quanto riguarda i criteri relativi all' origine delle merci, la ricorrente suggeriva alla Commissione di riaprire la gara d' appalto ristretta.
8 Con telecopia 10 marzo 1994 inviata alla ricorrente la Commissione respingeva la sua offerta, con la motivazione che, contrariamente alle condizioni applicabili alla gara d' appalto ristretta, gli strumenti proposti dalla Geotronics non erano originari degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE.
9 L' 11 marzo 1994 la Commissione informava il PMU-Bucharest che, dopo esame delle due offerte ricevute in esito alla gara d' appalto ristretta per i tacheometri elettronici, essa riteneva che solo l' offerta di un' impresa tedesca soddisfacesse le condizioni richieste nel bando di gara e fosse accettabile. Pertanto la Commissione chiedeva al PMU-Bucharest di mettersi in contatto con tale impresa per il perfezionamento del contratto.
10 In queste circostanze, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 29 aprile 1994, la ricorrente proponeva il presente ricorso.
11 Con separata istanza, depositata in cancelleria in pari data, la ricorrente presentava ex art. 185 del Trattato una domanda di provvedimenti provvisori intesa ad ottenere la sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata.
12 Il 17 maggio 1994 il PMU-Bucharest comunicava alla Commissione che, con decisione 15 aprile 1994, il ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare aveva attribuito il contratto all' impresa tedesca.
13 In pari data il PMU-Bucharest informava la ricorrente che, a causa del fatto che la sua offerta non soddisfaceva le condizioni relative ai criteri di origine fissati dal bando di gara ristretta, le autorità rumene si trovavano nell' impossibilità di attribuirle il contratto in questione.
14 Con decisione del Tribunale 7 luglio 1994, sentite le osservazioni delle parti, la causa è stata assegnata alla Quarta Sezione composta da tre giudici.
15 Con ordinanza del presidente del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-185/94 R, Geotronics/Commissione (Racc. pag. II-519), la domanda di provvedimenti provvisori della ricorrente è stata respinta.
16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato la Commissione a produrre l' accordo quadro tra la Commissione e lo Stato rumeno beneficiario del programma PHARE.
17 Le parti hanno svolto le loro difese ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 21 giugno 1995.
Conclusioni delle parti
18 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione inviata alla Geotronics, adottata dalla Commissione e contenente il rigetto dell' offerta della Geotronics, quale risulta dalla notifica a mezzo telecopia pervenuta alla Geotronics il 10 marzo 1994;
e, in subordine,
2) condannare la Commissione a risarcire i danni da essa causati alla Geotronics con l' adozione della decisione summenzionata, danni ammontanti a 500 400 ECU, maggiorati degli interessi per ogni mese civile secondo il tasso LIBOR a 30 giorni, nonché dell' 1% di tale importo a partire dalla data cui la Geotronics si è vista notificare la decisione della Commissione sino al pagamento integrale;
3) condannare la Commissione alle spese.
19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
1) respingere il ricorso in quanto parzialmente irricevibile e, per il resto, infondato;
2) condannare la Geotronics alle spese della presente causa.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
20 La Commissione eccepisce l' irricevibilità del ricorso di annullamento per il motivo che la lettera impugnata del 10 marzo 1994 non costituisce una decisione destinata a produrre effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi della ricorrente (sentenza della Corte 14 gennaio 1993, causa C-257/90, Italsolar/Commissione, Racc. pag. I-9, punto 21). Essa fa valere che, in base alle norme sulla ripartizione delle competenze tra la Commissione e le autorità degli Stati beneficiari del programma PHARE nell' ambito del procedimento di gara d' appalto, non può sussistere, nei confronti delle imprese offerenti, alcun atto decisionale emanante dalla Commissione idoneo a costituire l' oggetto di un' azione di annullamento.
21 In proposito la Commissione chiarisce che il programma PHARE è finanziato dal bilancio generale dell' Unione europea (in prosieguo: il "bilancio generale") e che i contratti sono attribuiti conformemente al regolamento finanziario 21 dicembre 1977 applicabile al bilancio generale (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento finanziario") e più particolarmente alle disposizioni del titolo IX relativo agli aiuti esterni, così come modificate dal regolamento del Consiglio 13 marzo 1990, n. 610 (GU L 70, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 610/90"). Orbene, secondo il regolamento finanziario, spetta alla Commissione approvare le proposte di attribuzione dei contratti, mentre incombe allo Stato beneficiario firmare i preventivi e concludere gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive e notificarli successivamente alla Commissione.
22 La Commissione fa osservare che gli accordi quadro conclusi tra la Commissione e gli Stati beneficiari del programma PHARE realizzano la ripartizione dei ruoli così definita. Inoltre essa rileva che i PMU (Programme Management Unit), responsabili dell' avvio e della gestione di ciascun progetto, non rientrano nella struttura amministrativa della Commissione, ma assicurano, per conto del governo rispettivo, l' osservanza di tutte le fasi la cui responsabilità è affidata dal regolamento finanziario allo Stato beneficiario.
23 Ne deriva, secondo la Commissione, che il procedimento di aggiudicazione degli appalti istituito dal programma PHARE è comparabile a quello applicato agli appalti finanziati dal Fondo europeo di sviluppo (in prosieguo: il "FES"), conformemente alle disposizioni della terza convenzione tra gli Stati d' Africa, dei Caraibi e del Pacifico e le Comunità europee (ACP-CEE) firmata a Lomé l' 8 dicembre 1984 (GU 1986, L 86, pag. 3). La Commissione ricorda in proposito che, secondo la giurisprudenza della Corte relativa agli appalti pubblici finanziati dal FES (sentenze Italsolar/Commissione, già citata, punto 22, e 29 aprile 1993, causa C-182/91, Forafrique Burkinabe/Commissione, Racc. pag. I-2161, punti 23-24), gli stessi permangono appalti nazionali che solo i rappresentanti degli Stati beneficiari del finanziamento sono competenti ad elaborare, negoziare e stipulare, mentre gli interventi dei rappresentanti della Commissione nel procedimento di aggiudicazione di questi appalti sono unicamente intesi ad accertare se sussistono o meno i presupposti del finanziamento comunitario. Nel caso di specie la decisione che arreca pregiudizio alla ricorrente è data dalla lettera 17 maggio 1994 del ministero rumeno dell' Agricoltura e dell' Industria alimentare con cui la competente autorità rumena informa la ricorrente che non procederà alla conclusione del contratto con la medesima.
24 La ricorrente sostiene che, nella misura in cui la lettera indirizzatale il 10 marzo 1994 attua la decisione della Commissione di respingere la sua offerta dopo che le autorità rumene avevano dato la preferenza alla sua offerta piuttosto che a quella di un altro offerente, tale atto ha causato effetti giuridici al suo riguardo, così da incidere sui suoi interessi modificando in maniera precisa la sua situazione giuridica. Essa fa notare che la Commissione, pur non costituendo l' autorità contraente ai sensi delle disposizioni del programma PHARE, ha assunto un ruolo decisivo nell' ambito del procedimento di finanziamento del programma PHARE fissando le condizioni secondo cui un' offerta può essere accolta ed assumendo la responsabilità del procedimento di gara d' appalto ristretta. Tale conclusione è corroborata, da un lato, dai termini che la Commissione utilizza nella lettera da essa inviata alla ricorrente il 10 marzo 1994 in cui conclude che non "può approvare l' attribuzione del contratto alla Geotronics" e che non "ripubblicherà il bando di gara" e, dall' altro, dal tenore della lettera della Commissione 11 marzo 1994 che invita le autorità rumene a negoziare l' appalto con l' altro offerente.
25 Nel replicare all' argomentazione della Commissione secondo cui la decisione che arreca pregiudizio alla ricorrente è costituita dalla lettera inviatale il 17 maggio 1994 dalle autorità rumene, quest' ultima ricorda che le autorità rumene avevano preferito in un primo tempo l' offerta della Geotronics per poi disdirsi, basandosi sulla decisione della Commissione di respingere l' offerta della Geotronics a causa dell' origine non comunitaria dell' attrezzatura proposta. Proprio la misura adottata dalla Commissione di escludere la Geotronics ha prodotto effetti giuridici vincolanti nei suoi confronti e pregiudicato i suoi interessi.
26 Quanto alla giurisprudenza menzionata dalla Commissione a sostegno dell' irricevibilità da essa sollevata, la ricorrente fa valere che qualsiasi raffronto con gli aiuti comunitari accordati nell' ambito del FES in base alla terza convenzione di Lomé non è pertinente nel caso di specie. Essa indica che, contrariamente agli artt. 8, 9 e 10 del regolamento n. 3906/89, che designano la Commissione quale autorità responsabile del regime di aiuto globalmente considerato, la terza convenzione di Lomé limita il ruolo della Commissione al finanziamento dei progetti di aiuto. Pertanto, nell' ambito degli aiuti accordati dal FES, le autorità nazionali costituiscono gli unici interlocutori degli offerenti, mentre la Commissione si limita a cooperare con gli Stati ACP allo scopo di finanziare i progetti di aiuto; viceversa, nell' ambito del programma PHARE, la Commissione tratta direttamente sia con le autorità nazionali sia con i diversi offerenti. Peraltro il programma PHARE è finanziato sul bilancio generale e costituisce quindi un' attività comunitaria, mentre il FES non rientra nel bilancio comunitario ed obbedisce a specifiche regole di bilancio.
Giudizio del Tribunale
27 Va ricordato in via preliminare che, secondo il regolamento di base del programma PHARE, gli aiuti sono accordati dalla Comunità in via autonoma oppure in cofinanziamento con gli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti, paesi terzi od organismi multilaterali o gli stessi paesi beneficiari.
28 Va poi rilevato che gli aiuti concessi nell' ambito del programma PHARE sono finanziati sul bilancio generale, conformemente al regolamento finanziario, così come modificato segnatamente dal regolamento n. 610/90, le cui disposizioni comprese nel titolo IX sono applicabili agli aiuti esterni.
29 A norma degli artt. 107 e 108, n. 2, del regolamento n. 610/90, l' attuazione delle azioni e dei progetti finanziati nell' ambito della politica di cooperazione con la Comunità è realizzata dallo Stato beneficiario in stretta collaborazione con la Commissione la quale, essendo incaricata della gestione dell' aiuto, accorda i crediti e si assicura che siano garantite condizioni di parità nella partecipazione alle gare, che vengano eliminate le discriminazioni e che venga prescelta l' offerta economicamente più vantaggiosa.
30 Secondo l' art. 109, n. 2, del medesimo regolamento, spetta però allo Stato beneficiario indire le gare, ricevere le offerte, presiedere al loro spoglio e stabilire i risultati delle gare. Spetta del pari allo Stato beneficiario firmare gli appalti, i contratti, le clausole aggiuntive ed i preventivi e quindi notificarli alla Commissione. Ne deriva che il potere di aggiudicare un appalto spetta allo Stato beneficiario del programma PHARE. All' udienza la difesa della ricorrente ha ammesso in proposito che, nel caso di specie, il governo rumeno sarebbe stato libero di attribuire il contratto alla Geotronics, malgrado il rifiuto della Commissione di accordargli il beneficio dell' aiuto della Comunità.
31 Si evince da tale ripartizione delle competenze che gli appalti finanziati dal programma PHARE vanno considerati come appalti nazionali che vincolano esclusivamente lo Stato beneficiario e l' operatore economico. Infatti la preparazione, la negoziazione e la conclusione dei contratti hanno luogo solo fra queste due parti.
32 Non si forma invece alcun rapporto giuridico tra gli offerenti e la Commissione, poiché quest' ultima si limita ad adottare, in nome della Comunità, le decisioni di finanziamento e quindi i suoi atti non possono essere diretti a sostituire nei loro confronti una decisione comunitaria alla decisione dello Stato beneficiario del programma PHARE. Non sussiste quindi in materia, nei confronti degli offerenti, un atto promanante dalla Commissione e idoneo ad essere oggetto di un ricorso ex art. 173, quarto comma, del Trattato CE (in prosieguo: il "Trattato"; v., per analogia, le sentenze della Corte 10 luglio 1984, causa 126/83, STS/Commissione, Racc. pag. 2769, punti 18 e 19, 10 luglio 1985, causa 118/83, CMC e a./Commissione, Racc. pag. 2325, punti 28 e 29, Italsolar/Commissione, citata, punti 22 e 26, e Forafrique Burkinabe/Commissione, citata, punto 23).
33 Pertanto la lettera 10 marzo 1994, con cui la Commissione ha informato la ricorrente che era costretta a respingere la sua offerta a causa dell' origine non comunitaria dell' installazione proposta, non può considerarsi, nonostante i termini impiegati dalla Commissione, come un atto della Commissione produttivo di effetti giuridici vincolanti tali da incidere sulla situazione giuridica della ricorrente.
34 E' utile aggiungere inoltre che in ogni caso l' eventuale annullamento della lettera della Commissione 10 marzo 1994 non può tornare utile alla ricorrente dal momento che non potrebbe, di per sé, rimettere in questione il contratto vincolante il governo rumeno all' impresa tedesca che si è vista attribuire l' appalto.
35 Ne consegue che le conclusioni di annullamento formulate avverso la lettera della Commissione 10 marzo 1994 vanno respinte perché irricevibili.
Nel merito
Sulle conclusioni dirette al risarcimento dei danni
° Sul fondamento della responsabilità
Argomenti delle parti
36 La ricorrente fa valere che la Commissione, respingendo l' offerta della Geotronics a causa dell' origine dei prodotti proposti, ha violato l' accordo SEE e commesso un illecito tale da impegnare la sua responsabilità extracontrattuale e deve risarcire quindi il danno subito. Essa aggiunge che in ogni caso non esiste alcun nesso di causalità fra il suo comportamento e il preteso danno subito.
37 La Commissione sostiene, riferendosi all' argomentazione da essa svolta con riguardo alle conclusioni di annullamento, che non ha posto in essere alcun atto illegittimo e che non può quindi ritenersi responsabile del danno che la ricorrente avrebbe subito.
° Giudizio del Tribunale
38 Va innanzi tutto ricordato che la circostanza che il ricorso di annullamento sia irricevibile non comporta l' irricevibilità del ricorso per risarcimento danni, poiché quest' ultimo costituisce un rimedio autonomo (v. sentenza 26 febbraio 1986, causa 175/84, Krohn/Commissione, Racc. pag. 753, punto 32).
39 Conviene rilevare in secondo luogo che, nell' ambito del programma PHARE, la responsabilità per il finanziamento dei progetti è affidata alla Commissione. Ne deriva che non può escludersi l' ipotesi di atti o di comportamenti della Commissione, dei servizi o di singoli dipendenti di questa, in occasione dell' attribuzione o dell' esecuzione di progetti finanziati dal programma PHARE, recanti pregiudizio a terzi e che pertanto chiunque si ritenga leso da tali atti o comportamenti deve avere la possibilità di presentare un ricorso per risarcimento danni ex artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato, a condizione di dimostrare l' illegittimità del comportamento imputato alle istituzioni comunitarie, la realtà del danno e l' esistenza di un nesso di causalità tra siffatto comportamento e il pregiudizio fatto valere (v., per analogia, la sentenza CMC e a./Commissione, già citata, punto 31).
40 Occorre verificare quindi se la Commissione ha commesso un illecito tale da impegnare la sua responsabilità ai sensi dell' art. 215, secondo comma, del Trattato ed esaminare, a tale proposito, se essa ha agito in violazione dell' accordo SEE.
Sul motivo relativo alla violazione dell' accordo SEE
° Argomenti delle parti
41 La ricorrente ricorda innanzi tutto che l' accordo SEE, entrato in vigore il 1 gennaio 1994, estende agli Stati dell' Associazione europea di libero scambio (in prosieguo: l' "AELS") firmatari dell' accordo SEE la zona geografica di applicazione della legislazione e della giurisprudenza comunitarie relative alla libera circolazione delle merci, alla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, alla concorrenza ed alle altre regole comuni.
42 Secondo la ricorrente il caso di specie rientra nel campo di applicazione dell' accordo SEE nella misura in cui esso riguarda un regime di aiuto esterno che si riferisce a soggetti privati ed a prodotti cui le disposizioni dell' accordo SEE sono destinate ad applicarsi.
43 La ricorrente sostiene al riguardo che il fatto di escludere determinati prodotti a causa della loro origine non comunitaria costituisce una discriminazione ai sensi dell' art. 4 dell' accordo SEE, che, sul modello dell' art. 6 del Trattato, si applica autonomamente a tutte le situazioni disciplinate dal diritto comunitario qualora non esistano norme specifiche di non discriminazione (v. sentenze 13 febbraio 1985, causa 293/83, Gravier, Racc. pag. 593, e 30 maggio 1989, causa C-305/87, Commissione/Grecia, Racc. pag. 1461).
44 La ricorrente fa poi valere che la Commissione, rifiutando di prendere in considerazione un' offerta a causa dell' origine non comunitaria dei prodotti proposti, pone in essere una discriminazione tale da comportare una distorsione della concorrenza tra i prodotti originari della Comunità e quelli dei paesi AELS in quanto i primi fruirebbero di un vantaggio concorrenziale. Per soprammercato la discriminazione operata dalla Commissione osta alla libera circolazione delle merci ai sensi degli artt. 8 e 11 dell' accordo SEE e costituisce una violazione delle disposizioni e modalità applicabili agli appalti pubblici ex art. 65, n. 1, dell' accordo SEE.
45 La Commissione risponde che l' accordo SEE non può applicarsi nel caso di specie, anzitutto in quanto la gara d' appalto ristretta è stata indetta prima dell' entrata in vigore dell' accordo SEE cosicché, in base al principio di irretroattività, l' entrata in vigore dell' accordo non implica un obbligo di riaprire la gara. In secondo luogo, una decisione deve conformarsi sempre ai termini del bando di gara, che, nel presente caso, era chiuso prima dell' entrata in vigore dell' accordo SEE di guisa che la decisione non poteva derogare al bando a favore di un particolare offerente.
46 La Commissione rileva poi che non può esservi nella fattispecie violazione degli artt. 4, 8, 11 e 65, n. 1, dell' accordo SEE, dal momento che le merci sono destinate alla Romania, la quale non è parte dell' accordo SEE, e che non sussistono di conseguenza né circolazione di merci né transazioni relative ad un appalto pubblico all' interno dello Spazio economico europeo.
47 La Commissione aggiunge che le parti dell' accordo SEE diverse dai membri della Comunità europea non contribuiscono al finanziamento del bilancio comunitario e, quindi, nemmeno a quello del programma PHARE. Pertanto sarebbe anormale che tali paesi potessero esigere che, nell' ambito dei programmi di aiuto comunitario, debbano accettarsi le merci originarie di tali paesi.
° Giudizio del Tribunale
48 Il Tribunale rileva innanzi tutto che, in assenza di disposizioni transitorie, l' accordo SEE produce i suoi effetti a partire dalla sua entrata in vigore, cioè dal 1 gennaio 1994, e che quindi lo stesso è destinato ad essere applicabile solo a situazioni giuridiche insorte dopo la sua entrata in vigore.
49 Il Tribunale constata poi che, nel caso di specie, il contesto giuridico del procedimento di aggiudicazione dell' appalto, segnatamente circa la condizione relativa all' origine dei prodotti controversi, è stato fissato nel bando di gara ristretta che la Commissione ha indetto in nome del governo rumeno il 9 luglio 1993.
50 Orbene, sia la Commissione, nel definire le condizioni generali di cui al bando di gara 9 luglio 1993, sia la ricorrente, allorché ha presentato la sua offerta di fornitura il 16 luglio 1993, dovevano ragionevolmente attendersi che la decisione di attribuzione dell' aiuto concesso dalla Comunità sulla base di tali condizioni potesse essere presa prima del 1 gennaio 1994, data di entrata in vigore dell' accordo SEE.
51 Devesi tuttavia constatare che la ricorrente, di fronte ai dubbi espressi dalla Commissione nella lettera indirizzatale da quest' ultima il 19 novembre 1993 con riguardo all' origine comunitaria dei prodotti proposti, ha sostenuto nella sua risposta 14 dicembre 1993 che i prodotti da essa proposti erano fabbricati nel Regno Unito. Solamente grazie a contatti tra la ricorrente e la Commissione, che hanno avuto luogo dopo il 1 gennaio 1994, quest' ultima ha potuto ottenere la conferma dei suoi dubbi, dimostrando l' origine soprattutto svedese delle merci proposte.
52 D' altronde il difensore della ricorrente ha ammesso in udienza che la stessa è all' origine del ritardo verificatosi nel procedimento in quanto, senza malafede, essa ha indotto in errore la Commissione sull' origine dei prodotti. Egli ha ugualmente ammesso che la ricorrente non sarebbe stata legittimata a sollevare la questione dell' applicabilità dell' accordo SEE al procedimento di aggiudicazione dell' appalto di cui al presente ricorso qualora la Commissione avesse deciso anteriormente al 1 gennaio 1994.
53 Il Tribunale ritiene pertanto che la Commissione si è basata a buon diritto sulle condizioni generali da essa definite nel bando di gara ristretta ed accettate dalla ricorrente prima dell' entrata in vigore dell' accordo SEE allo scopo di comunicare alla stessa ricorrente il 10 marzo 1994 che la sua offerta doveva essere respinta dato che, contrariamente alle condizioni applicabili alla gara d' appalto, l' attrezzatura da essa proposta non era originaria degli Stati membri della Comunità o di uno Stato beneficiario del programma PHARE.
54 Infatti la lettera 10 marzo 1994 costituisce soltanto la realizzazione delle condizioni fissate dal bando di gara ristretta e non può considerarsi aver creato una situazione giuridica nuova rispetto a quella emergente dal medesimo. Pertanto, la circostanza che siffatta realizzazione abbia avuto luogo in un momento ove era mutato il contesto giuridico a motivo dell' entrata in vigore dell' accordo SEE non è tale da rimettere in discussione il contesto giuridico stabilito dal bando di gara e da attribuire alla ricorrente diritti che la stessa non poteva invocare al momento in cui fu indetta la gara d' appalto.
55 Per di più ed in ogni caso l' accordo SEE non può essere applicato ad appalti retti da rapporti giuridici di cui è parte uno Stato non firmatario dell' accordo SEE. Infatti, contrariamente all' argomento della ricorrente secondo la quale, nell' ambito del programma PHARE, la Commissione stessa comprerebbe in realtà i prodotti proposti per la gara per poi rivenderli agli Stati beneficiari, è dato evincere da quanto precede che gli appalti controversi sono appalti nazionali rientranti esclusivamente nella sfera dei rapporti giuridici che si intrecciano fra l' offerente e lo Stato beneficiario, nel presente caso la Romania, la quale non è parte dell' accordo SEE.
56 Ne discende che non si può imputare alla Commissione la circostanza di non aver applicato l' accordo SEE al presente procedimento di aggiudicazione di appalti.
57 Di conseguenza, non essendovi stato alcun comportamento illegittimo da parte della Commissione, le conclusioni dirette al risarcimento dei danni vanno respinte perché infondate.
58 Risulta da quanto precede che il ricorso va respinto nella sua totalità.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
59 A termini dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente nelle sue conclusioni e la Commissione ha concluso per la condanna, essa va condannata alle spese comprese quelle sostenute nel procedimento sommario.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto nella sua totalità.
2) La ricorrente sopporterà tutte le spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
Full & Egal Universal Law Academy