Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Acquisto di burro all' intervento ° Ripristino, dopo sospensione, del sistema dell' intervento permanente ° Condizioni relative al livello dei prezzi e allo stato delle giacenze ° Modalità di calcolo dei prezzi e delle giacenze
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 777/87, art. 1, n. 4; regolamento (CEE) della Commissione n. 1547/87, art. 1, n. 2]
2. Responsabilità extracontrattuale ° Presupposti ° Illiceità ° Danno ° Nesso di causalità
(Trattato CE, art. 215, secondo comma)
Massima
1. Non ripristinando, alla fine del 1990 e all' inizio del 1991, gli acquisti di burro secondo il sistema dell' intervento permanente, la Commissione non ha violato né l' art. 1, n. 4, del regolamento n. 777/87, che modifica il regime degli acquisti all' intervento per il burro e il latte scremato in polvere, né l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1547/87, recante modalità di applicazione del regolamento n. 777/87 in ordine agli acquisti di burro all' intervento. Infatti, giustamente essa ha ritenuto che le condizioni di un tale ripristino non fossero soddisfatte, calcolando il rapporto tra il prezzo di mercato del burro ed il prezzo d' intervento con una precisione al secondo decimale e calcolando le giacenze materiali di burro detenute dagli organismi di intervento, includendo nel calcolo i quantitativi di burro acquistati dagli organismi d' intervento nell' ambito delle gare, indipendentemente dal loro deposito nei magazzini di questi organismi.
2. La responsabilità della Comunità nell' ambito dell' art. 215, secondo comma, del Trattato sussiste solo se siano dimostrate l' illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l' effettività del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato.
Parti
Nella causa T-226/94,
Paul Dischamp SA, società di diritto francese, con sede a Sayat (Francia), con gli avv.ti François Vignancour, del foro di Clermont-Ferrand, e Louis Schiltz, del foro di Lussemburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio di quest' ultimo, 2, rue du Fort Rheinsheim,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Gérard Rozet, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il risarcimento del danno che la ricorrente asserisce di aver subito a seguito della sospensione del regime degli acquisti di burro all' intervento durante il periodo 11 gennaio - 26 febbraio 1991,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas e J. Azizi, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 28 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1 L' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 148, pag. 13), impone agli organismi di intervento designati dagli Stati membri l' obbligo di acquistare tutti i quantitativi di burro che sono loro offerti.
2 L' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 777, che modifica il regime degli acquisti all' intervento per il burro e il latte scremato in polvere (GU L 78, pag. 10; in prosieguo: il "regolamento n. 777/87"), consente di sospendere questo regime qualora i quantitativi offerti all' intervento eccedano le 180 000 tonnellate (n. 1) e di sostituirlo con un sistema di acquisti nell' ambito di una gara [n. 3, lett. a)] le cui modalità sono definite dal regolamento (CEE) della Commissione 5 giugno 1987, n. 1589, relativo all' acquisto di burro, mediante gara, da parte degli organismi di intervento (GU L 146, pag. 27; in prosieguo: il "regolamento n. 1589/87").
3 L' art. 1, n. 4, del regolamento n. 777/87, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 4 dicembre 1990, n. 3577, relativo alle misure transitorie e agli adeguamenti necessari nel settore dell' agricoltura, a seguito dell' unificazione tedesca (GU L 353, pag. 23, allegato VI, punto VII, sub 2), prevede che il sistema dell' intervento permanente deve tuttavia essere ripristinato se il prezzo di mercato del burro scende ad un livello pari o inferiore al 92% del prezzo di intervento durante un periodo rappresentativo. Tuttavia, se le giacenze materiali di burro eccedono in totale le 275 000 tonnellate, gli acquisti sono ristabiliti soltanto se il prezzo di mercato del burro si situi ad un livello pari o inferiore al 90% del prezzo di intervento.
4 L' art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1987, n. 1547, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 in ordine agli acquisti di intervento del burro (GU L 144, pag. 12; in prosieguo: il "regolamento n. 1547/87"), fissa il periodo rappresentativo a due settimane consecutive.
5 Considerando che ricorrevano le condizioni previste dall' art. 1, n. 1, del regolamento n. 777/87, la Commissione ha adottato il regolamento (CEE) 25 giugno 1987, n. 1772, relativo alla sospensione degli acquisti di burro all' intervento (GU L 167, pag. 47; in prosieguo: il "regolamento n. 1772/87").
I fatti all' origine della controversia
6 Nel periodo 11 gennaio - 26 febbraio 1991, quando il regolamento n. 1772/87 era vigente, la ricorrente, l' 11 e 22 gennaio nonché il 6, 8, 12, 22 e 26 febbraio 1991, ha offerto all' organismo francese d' intervento alcune partite di burro per un totale di 1 968 000 kg che intendeva vendere al prezzo d' intervento.
7 Con lettere 17 gennaio e 1 febbraio 1991 l' organismo di intervento ha comunicato alla ricorrente che non poteva prendere in considerazione queste offerte di burro a causa della sospensione del regime dell' intervento permanente e della sua sostituzione con il meccanismo della gara permanente introdotto dal regolamento n. 1589/87.
8 La ricorrente si è allora rassegnata a vendere nell' ambito di procedure di gara una gran parte dei quantitativi che aveva offerto.
Procedimento e conclusioni delle parti
9 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 giugno 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
10 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quinta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Tuttavia, nell' ambito di provvedimenti di organizzazione del procedimento, esso ha invitato la Commissione a presentare taluni documenti e a rispondere a due quesiti scritti.
11 L' udienza si è svolta il 28 marzo 1996. I rappresentanti delle parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale.
12 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare la convenuta responsabile del danno subito dalla ricorrente a causa del mantenimento abusivo dell' applicazione, alla Francia, del regolamento n. 1772/87 durante il periodo 11 gennaio - 26 febbraio 1991;
° condannare la convenuta a pagare la somma di 5 000 000 di FF, oltre agli interessi;
° condannare la convenuta alle spese di causa.
13 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso in quanto infondato;
° condannare la ricorrente alle spese.
14 Nella controreplica la convenuta chiede al Tribunale di dichiarare irricevibili, a causa del loro carattere riservato, taluni documenti di lavoro interni presentati dalla ricorrente in allegato alla replica.
15 La convenuta ha precisato all' udienza che essa rinunciava a contestare la ricevibilità di questi documenti.
Sulle conclusioni miranti all' indennizzo
Sul motivo unico, relativo alla violazione dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1547/87 e dell' art. 1, n. 4, del regolamento n. 777/87
Argomenti delle parti
16 La ricorrente addebita in sostanza alla convenuta di aver violato l' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1547/87 nonché l' art. 1, n. 4, del regolamento n. 777/87, non ripristinando gli acquisti all' intervento permanente, mentre l' andamento dei prezzi sul mercato del burro si era rivelato inferiore o pari al 92% del prezzo d' intervento durante un periodo che va dalla 52ª settimana del 1990 alla 9ª settimana del 1991.
17 La convenuta obietta che non erano soddisfatte le condizioni di applicazione del regime dell' intervento permanente, poiché talvolta il prezzo del burro sul mercato francese arrivava al 92,01% del prezzo d' intervento ed era quindi superiore al 92%, talaltra era inferiore a questo limite, ma superiore al 90% quando le giacenze di burro eccedevano le 275 000 tonnellate.
° Sul grado di precisione della percentuale relativa al prezzo di mercato
18 Partendo dalla constatazione che le percentuali menzionate nel regolamento n. 1547/87 sono costituite da cifre intere, mentre nel regolamento (CEE) della Commissione 17 novembre 1988, n. 3578, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di smantellamento automatico degli importi compensativi monetari negativi (GU L 312, pag. 16), vi sono cifre di sei decimali, la ricorrente ne deduce a contrario che la convenuta non era legittimata a determinare questa percentuale con una precisione al secondo decimale. Essa rileva poi che le cifre che figurano in una tabella elaborata dalla convenuta, che ricapitola i prezzi del burro vigenti negli Stati membri, sono tutte ad un solo decimale. Nella fattispecie, se la convenuta si fosse basata su una percentuale arrotondata all' unità o espressa con un solo decimale, sarebbero state soddisfatte le condizioni per il ripristino del sistema dell' intervento permanente.
19 La convenuta respinge l' argomento della ricorrente basato su un regolamento del settore monetario in cui i tassi e i coefficienti sarebbero espressi in generale con sei decimali, chiarendo che le specificità in materia monetaria non sono comparabili con quelle in materia agricola. Facendo riferimento, da un lato, al regolamento (CEE) del Consiglio 7 maggio 1990, n. 1180, che fissa, per la campagna lattiera 1990/1991, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d' intervento del burro, del latte scremato in polvere e dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano (GU L 119, pag. 23), e, dall' altro, al regolamento (CEE) della Commissione 8 giugno 1990, che stabilisce i prezzi e gli importi fissati in ECU nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari e ridotti in seguito al riallineamento monetario del 5 gennaio 1990 (GU L 146, pag. 14), essa constata che il Consiglio definisce il prezzo d' intervento in ECU, con una precisione al centesimo. La logica richiederebbe di adottare lo stesso grado di esattezza per determinare il prezzo di mercato. Ora, se si seguisse la tesi della ricorrente, sarebbe impossibile determinare il prezzo di mercato con una precisione al centesimo di ECU, poiché l' insieme dei valori che corrispondono ad una percentuale arrotondata all' unità rappresenterebbe un divario di circa 3 ECU.
° Sul calcolo delle giacenze materiali
20 La ricorrente contesta il modo in cui la convenuta ha calcolato le giacenze materiali di burro. La nozione di "giacenze materiali di burro detenuto dagli organismi di intervento", di cui all' art. 1, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 777/87, non comprenderebbe i quantitativi di burro che sono accettati nell' ambito delle gare, senza essere materialmente in giacenza. Basandosi sui dati relativi alle giacenze comunicati dagli Stati membri in applicazione del regolamento (CEE) della Commissione 31 gennaio 1969, n. 210, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 28, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 210/69"), la ricorrente ritiene che le giacenze da prendere in considerazione abbiano raggiunto il limite di 275 000 tonnellate solo alla fine di febbraio 1991. Di conseguenza, la convenuta avrebbe dovuto ripristinare precedentemente il sistema dell' intervento permanente.
21 Per il resto, la ricorrente addebita alla convenuta di aver calcolato le giacenze inserendo quantitativi di burro che sono stati aggiudicati dopo il periodo di riferimento cui si riferisce il calcolo. Essa avrebbe in particolare tenuto conto di 21 332 tonnellate di burro aggiudicate il 14 febbraio 1991 nel suo calcolo delle giacenze materiali relative alla settimana dal 4 al 10 febbraio 1991.
22 La convenuta fa presente che essa calcola le giacenze di burro sulla base del volume delle giacenze materiali alla fine di ogni mese, così come viene comunicato dagli Stati membri, maggiorato dei quantitativi accettati nel frattempo nell' ambito delle gare secondo la procedura del comitato di gestione, detratti i quantitativi già prelevati dalle giacenze.
Giudizio del Tribunale
23 La questione se la convenuta abbia osservato il regolamento n. 1547/87 e il regolamento n. 777/87 dipende, da un lato, dal grado di precisione con cui occorre determinare la percentuale che rappresenta il prezzo di mercato del burro rispetto al prezzo di intervento e, dall' altro, dalle modalità di calcolo delle giacenze materiali di burro detenuto dagli organismi d' intervento.
° Sul grado di precisione della percentuale relativa al prezzo di mercato
24 Il Tribunale constata innanzi tutto che sia nel regolamento n. 777/87, che modifica il regime degli acquisti all' intervento per il burro, sia nel regolamento n. 1547/87, recante modalità di applicazione del regolamento n. 777/87, le percentuali di riferimento sono arrotondate all' unità, senza che sia specificato un grado di precisione delle percentuali da calcolare.
25 Il Tribunale rileva poi che il regolamento n. 1180/90, che fissa i prezzi d' intervento del burro per la campagna lattiera 1990/1991, precisa i prezzi al centesimo di ECU e che l' art. 4 del regolamento n. 1547/87 impone alla convenuta di comparare il prezzo di mercato con il prezzo di intervento al fine di determinare la percentuale che rappresenta il primo rispetto al secondo.
26 Il Tribunale ritiene che questi due prezzi possano essere validamente comparati solo se sono espressi con lo stesso grado di precisione. Ora, come ha giustamente fatto presente la convenuta, il divario dei valori che corrispondono alla percentuale arrotondata all' unità, così come è menzionato nel regolamento di cui trattasi, è di circa 3 ECU.
27 Per quanto riguarda la tabella presentata dalla ricorrente, anche se è vero che le cifre che vi figurano contengono un solo decimale, ciò nonostante, come la convenuta ha rilevato all' udienza, si tratta di un documento ricapitolativo puramente interno, la cui finalità non esigeva una precisione al centesimo.
28 Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente relativo ad un regolamento in materia monetaria, il Tribunale constata che esso non è pertinente, dato che un regolamento che rientra nel campo monetario è estraneo alla fissazione dei prezzi istituzionali nel settore agricolo.
29 In base alle considerazioni che precedono, il Tribunale conclude che giustamente la convenuta ha calcolato il rapporto tra il prezzo di mercato e il prezzo d' intervento con una precisione al secondo decimale.
° Sul calcolo delle giacenze materiali
30 Il Tribunale constata innanzi tutto che la normativa vigente non precisa le modalità di calcolo delle giacenze materiali.
31 Il Tribunale rileva poi che, se la convenuta dovesse basarsi esclusivamente sui dati relativi alle giacenze comunicati dagli Stati membri due volte al mese per la quindicina precedente, in conformità del regolamento n. 210/69, non potrebbe mettere in relazione simultaneamente il limite relativo al prezzo di mercato, che essa è tenuta a rilevare ogni settimana ai sensi dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 1547/87, e quello relativo alle giacenze materiali. La corretta determinazione delle giacenze presuppone quindi l' attualizzazione settimanale dei relativi dati comunicati dagli Stati membri. Il Tribunale ritiene che un meccanismo come quello applicato dalla convenuta consistente nel maggiorare il volume delle giacenze materiali, risultante dai dati comunicati dagli Stati membri, dei quantitativi accettati nel frattempo nell' ambito delle gare secondo la procedura del comitato di gestione, detratti i quantitativi già prelevati dalle giacenze, sia appropriato per determinare correttamente le giacenze materiali.
32 Il Tribunale ritiene che l' espressione "giacenze materiali di burro detenuto dagli organismi d' intervento", che figura nell' art. 1, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 777/87, non escluda che si tenga conto dei quantitativi di burro aggiudicati ma non ancora immessi in magazzino, dato che, come la convenuta ha rilevato all' udienza, l' obiettivo di alleggerire il mercato del burro al fine di provocare un aumento dei prezzi viene raggiunto fin dall' acquisto da parte degli organismi di intervento dei quantitativi eccedentari. Inoltre, occorre constatare che la formulazione di questa disposizione non esclude che i quantitativi acquistati siano detenuti per il tramite di un terzo. Di conseguenza il Tribunale ritiene che la convenuta non abbia commesso alcun illecito nell' includere nel suo calcolo delle giacenze materiali i quantitativi di burro acquistati dagli organismi d' intervento nell' ambito delle gare, indipendentemente dal loro deposito nei magazzini di questi organismi.
33 Ora, il Tribunale ritiene che gli errori che la ricorrente ha rilevato nei calcoli della convenuta (v. supra, punto 21) non incidano sul fatto che le giacenze materiali attualizzate, come sopra esposto, hanno ecceduto le 275 000 tonnellate durante tutto il periodo in cui il prezzo di mercato era pari o inferiore al 92% del prezzo d' intervento. Alla luce di quanto sopra esposto, non si può addebitare alla convenuta un comportamento colposo o illecito, poiché le condizioni poste all' art. 1, n. 4, del regolamento n. 777/87 e all' art. 1, n. 2, del regolamento n. 1547/87 per il ripristino degli acquisti all' intervento, come previsto dall' art. 6, n. 1, del regolamento n. 804/68, non sono mai state soddisfatte durante il periodo cui si riferisce la controversia.
34 Il Tribunale ritiene di conseguenza che la convenuta non abbia violato le norme che si applicano nella fattispecie.
35 Ne deriva che il motivo dev' essere respinto.
Sul danno
Argomenti delle parti
36 La ricorrente sostiene di aver subito a causa dell' inosservanza da parte della convenuta del regolamento n. 1547/87 il danno seguente:
° un mancato guadagno di 3 881 482,20 FF corrispondente alla differenza tra il prezzo d' intervento ed il prezzo pagato nell' ambito delle gare;
° 59 515 FF per spese di immobilizzo del mancato guadagno, nonché per le spese di deposito del burro, in quanto le vendite mediante gara sono bimensili e non quotidiane come nel regime dell' intervento permanente;
° un mancato guadagno derivante dall' impossibilità, nell' ambito di gare, di vendere tutti i quantitativi di burro offerti così come consentito dal regime di intervento permanente.
37 Secondo la ricorrente, il danno è effettivo, certo e grave e supera i limiti dei rischi economici inerenti all' attività del settore di cui trattasi. Mantenendo in vigore il regolamento n. 1772/87 durante il periodo cui si riferisce la controversia, la convenuta avrebbe violato i diritti quesiti della ricorrente derivanti dal regolamento n. 777/87, nonché il principio del legittimo affidamento.
38 Ritenendo di aver strettamente osservato la normativa vigente, la convenuta conclude per il rigetto della domanda di risarcimento. In subordine essa ritiene l' insieme della domanda insufficientemente fondato. In particolare essa rileva che la ricorrente non fornisce la prova del fatto che le partite di burro che essa ha venduto, nel periodo cui si riferisce la controversia, sul mercato e non nell' ambito della procedura di gara soddisfacevano le condizioni di un acquisto all' intervento e mette in dubbio la valutazione delle spese di immobilizzo e di deposito costituenti il secondo elemento del danno asserito.
Giudizio del Tribunale
39 Secondo una giurisprudenza costante, la responsabilità della Comunità sussiste solo se siano dimostrate l' illiceità del comportamento di cui si fa carico alle istituzioni, l' effettività del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra il comportamento stesso e il danno lamentato (sentenze della Corte 17 dicembre 1981, cause riunite 197/80, 198/80, 199/80, 200/80, 243/80, 254/80 e 247/80, Ludwigshafener Walzmuehle Erling e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 18, e la giurisprudenza citata, e 29 aprile 1993, causa C-182/91, Forafrique Burkinabe/Commissione, Racc. pag. I-2161, punto 21; sentenza del Tribunale 18 settembre 1995, causa T-168/94, Blackspur DIY e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. II-2627, punto 38, e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. II-2941, punto 80).
40 Il Tribunale, non avendo riscontrato alcuna violazione delle norme vigenti nella fattispecie, ritiene che la ricorrente non abbia dimostrato l' esistenza di un comportamento illecito da parte della convenuta.
41 Di conseguenza occorre respingere la domanda di risarcimento.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
42 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla convenuta.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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