Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Motivo relativo alla carenza o all'insufficienza di motivazione - Motivo relativo all'inesattezza della motivazione - Distinzione
(Trattato CE, art. 190)
2 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Imprese alle quali può essere addebitata l'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa globale - Criteri
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
3 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione - Mercato di riferimento - Parità di trattamento
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
4 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende a più imprese per una violazione delle regole di concorrenza
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
Massima
1 La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo relativo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
2 Affinché la Commissione possa imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione di applicazione delle regole di concorrenza la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale comprensiva di diversi comportamenti anticoncorrenziali, essa deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
3 In sede di determinazione dell'importo delle singole ammende da infliggere a più imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, il principio della parità di trattamento impone che la Commissione si basi sul fatturato delle imprese interessate realizzato su un medesimo mercato di riferimento.
4 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è volto a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica.
Infine, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e chiarimenti successivamente forniti dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere presi in considerazione.
Quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, la Commissione deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
Parti
Nella causa T-295/94,
Buchmann GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Rinnthal (Germania), con l'avv. Helmut Braun, del foro di Dresda, Bergmannstraße, 21, Dresda (Germania),
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agente, assistiti dall'avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
i) Buchmann GmbH, un'ammenda di 2 200 000 ECU;
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 La ricorrente, la Buchmann GmbH (in prosieguo: la «Buchmann»), ha, secondo la decisione, partecipato a talune riunioni del JMC e ad una riunione del COE. Essa è stata considerata responsabile per aver partecipato all'infrazione a partire dal marzo 1988 circa sino almeno alla fine del 1990.
Procedimento
21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 settembre 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994, essa ha del pari presentato una domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione. Con ordinanza 21 dicembre 1994, causa T-295/94 R, Buchmann/Commissione (Racc. pag. II-1265), il presidente del Tribunale ha respinto tale domanda.
23 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
24 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
25 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
26 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
27 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
28 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
29 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
31 Le parti nelle cause menzionate al punto 27 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
32 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione;
- condannare la Commissione alle spese.
33 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese, ivi comprese quelle del procedimento sommario.
Sulla domanda di annullamento della decisione
Sul motivo relativo all'esistenza di un vizio procedurale
Argomenti delle parti
34 La ricorrente fa valere che, stando al verbale dell'audizione svoltasi dinanzi alla Commissione, un rappresentante di quest'ultima ha affermato in tale occasione che la ricorrente figurava tra i produttori di cartoncino che avevano più o meno ammesso praticamente tutte le allegazioni contenute nella comunicazione degli addebiti. La ricorrente, che non ha preso parte a quell'audizione, sottolinea la falsità di questa affermazione.
35 Di conseguenza, tutte le prove prodotte nel corso dell'audizione e successivamente sarebbero state acquisite illegittimamente, in quanto le altre imprese avrebbero presentato le proprie osservazioni in base all'asserito riconoscimento delle allegazioni da parte della ricorrente.
36 La Commissione ribatte che l'osservazione formulata dal proprio rappresentante nel corso dell'audizione è corretta, poiché la ricorrente avrebbe effettivamente riconosciuto l'essenziale delle allegazioni di fatto sollevate dalla Commissione. In ogni caso, il rappresentante della Commissione avrebbe espressamente formulato i propri rilievi con riserva di rettifiche.
37 Infine, nulla consentirebbe di ritenere che la Commissione non abbia correttamente valutato la partecipazione della ricorrente all'intesa in questione.
Giudizio del Tribunale
38 Questo motivo non può essere accolto. Invero, supponendo anche che l'affermazione contestata del rappresentante della Commissione, resa nel corso dell'audizione dinanzi a quest'ultima, fosse falsa, la ricorrente si limita a sostenere, senza fornire alcun principio di prova a sostegno delle proprie asserzioni, che le prove richiamate nella decisione sono state acquisite dalla Commissione in conseguenza di questa affermazione.
39 Ad ogni buon conto, il rappresentante della Commissione ha espressamente formulato i propri rilievi con riserva di rettifiche (verbale dell'audizione, pag. 12), talché le imprese presenti all'audizione erano tenute a comprendere di non poter fare affidamento sull'indicazione controversa.
Sul motivo relativo all'errore di valutazione degli elementi di fatto individuali addebitati alla ricorrente
Argomenti delle parti
40 Secondo la ricorrente, emerge dalla decisione che la Commissione ha in vari punti fatto leva su accertamenti di fatto erronei o inesatti. Orbene, basandosi su constatazioni di ordine generale, la Commissione sarebbe incorsa in errore. Infatti, la motivazione della decisione avrebbe dovuto mettere in evidenza il criterio in base al quale la Commissione ha valutato gli elementi costitutivi dell'illecito nei confronti della ricorrente, da un lato, e delle altre imprese, dall'altro. Conseguentemente, la decisione andrebbe considerata illegittima.
41 La Commissione ricorda come l'infrazione riguardi un numero rilevante di imprese e copra un periodo di quasi cinque anni. Ciò premesso, la decisione avrebbe dovuto necessariamente contenere rilievi di carattere piuttosto generale riguardo all'intesa. Tuttavia, la decisione e i suoi allegati conterrebbero una descrizione degli elementi di fatto addebitati alla ricorrente (v. punti 44 e seguenti, 49 e seguenti, 74 e seguenti e 167 e seguenti del preambolo della decisione).
42 Inoltre la Commissione richiama i punti 116 e seguenti del preambolo della decisione, nei quali si precisa che non è necessaria la dimostrazione caso per caso della partecipazione di ciascuna impresa ad ogni manifestazione dell'intesa. Qualsiasi manifestazione di quest'ultima sarebbe stata inerente ad un piano globale, che perseguiva un obiettivo comune, talché le imprese che avevano aderito al piano globale avrebbero necessariamente preso parte all'intesa nel suo complesso. Infatti, i vari elementi dell'infrazione sarebbero stati inscindibili da tale piano globale.
Giudizio del Tribunale
43 L'argomentazione della ricorrente dev'essere intesa nel senso che la decisione sarebbe insufficientemente motivata con riguardo alla sua partecipazione all'infrazione.
44 Al riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Racc. pag. 127, in particolare pag. 141; 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42), la motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
45 Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo relativo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
46 Nella fattispecie, la decisione contiene riferimenti diretti alla ricorrente nel contesto della descrizione degli aumenti di prezzi concordati (punti 76, 78 e 79 del preambolo). Inoltre i punti della decisione nei quali sono descritte le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale svoltesi in seno al JMC (in particolare, punti 44-46, 58, 71, 73, 84, 85 e 87 del preambolo) riguardano necessariamente la ricorrente, la quale non contesta di aver preso parte a riunioni di questo organismo. Infine, nella decisione è chiaramente illustrato il ragionamento seguito dalla Commissione per concludere che essa ha partecipato ad un'intesa globale (punti 116-119 del preambolo).
47 Ciò posto, la motivazione della decisione ha fornito alla ricorrente sufficienti indicazioni per poter conoscere i principali elementi di fatto e di diritto posti alla base del ragionamento che ha indotto la Commissione a considerarla responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
48 Ne consegue che il motivo relativo all'insufficienza di motivazione della decisione dev'essere respinto.
Sul motivo relativo all'errore di valutazione in ordine alla durata della partecipazione della ricorrente all'intesa
49 La ricorrente ha fatto valere, nelle sue memorie, che la Commissione ha erroneamente ritenuto che essa avesse preso parte all'intesa a partire dalla metà del 1986 (punto 2 del preambolo della decisione), mentre il periodo durante il quale essa avrebbe partecipato all'intesa avrebbe avuto inizio solo nel 1988.
50 Si deve tuttavia prendere atto che la ricorrente, nel corso dell'udienza, ha desistito da questo motivo.
Sul motivo relativo all'errore di valutazione in ordine alla partecipazione della ricorrente ai vari organismi e comitati del PG Paperboard
Argomenti delle parti
51 La ricorrente fa valere che la Commissione ha valutato erroneamente la sua partecipazione ai vari organismi del PG Paperboard. Essa avrebbe preso parte solo in modo sporadico alle riunioni del JMC, a partire dal 1988. Di conseguenza, essa non avrebbe partecipato ad una «serie di riunioni segrete e istituzionalizzate» (v. punto 2, primo trattino, del preambolo della decisione). In particolare, non avrebbe preso parte alla riunione del JMC del 16 ottobre 1989, alla quale fa riferimento l'allegato 109 alla comunicazione degli addebiti (punto 82 del preambolo della decisione).
52 Essa non avrebbe preso parte alle riunioni del PWG né a quelle della PC. Quanto all'affermazione della Commissione, resa nelle memorie presentate al Tribunale, secondo cui il punto 42 del preambolo della decisione conterrebbe un errore di redazione nella parte in cui indica che tutti i produttori hanno partecipato alle riunioni della PC, la ricorrente fa rilevare che la partecipazione alle riunioni del PWG e della PC è stata considerata come elemento fondamentale dell'infrazione.
53 Infine, la ricorrente avrebbe partecipato ad una sola riunione del COE, avente ad oggetto la visita dei nuovi impianti del cartonificio della Cascades.
54 La Commissione non contesta le affermazioni della ricorrente relative alla sua partecipazione alle riunioni dei vari organismi e comitati del PG Paperboard. Dalla decisione risulterebbe che la ricorrente non è stata considerata aver partecipato alle riunioni degli organismi del PG Paperboard in misura maggiore rispetto a quella che la ricorrente stessa ha ammesso.
55 Per quanto riguarda le riunioni della PC, la Commissione ammette che al punto 42 del preambolo della decisione si indica erroneamente che tutte le imprese destinatarie della decisione erano rappresentate in questo organismo. Si tratterebbe però solo di un errore di redazione, come sarebbe confermato dal punto 119 del preambolo e dalla tabella 7 allegata alla decisione. Del resto, la partecipazione alle riunioni della PC non costituirebbe un elemento essenziale dell'intesa.
56 La Commissione sostiene quindi che il fatto che la ricorrente non abbia probabilmente preso parte alla riunione del JMC del 16 ottobre 1989 è irrilevante.
57 Infine, essa ribadisce di aver correttamente accertato che la ricorrente aveva partecipato ad una sola riunione del COE.
Giudizio del Tribunale
58 E' pacifico che la Commissione non ha ritenuto che la ricorrente avesse partecipato alle riunioni del PWG.
59 Secondo la tabella 7 allegata alla decisione, la ricorrente ha partecipato al JMC. Nella decisione si rileva peraltro che la ricorrente ha presenziato al COE una sola volta dal 1986.
60 La frequenza della sua partecipazione alle riunioni del JMC viene riportata nella tabella 4 allegata alla decisione. Ne emerge che essa ha preso parte a cinque riunioni di questo organismo durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e la fine del 1990, con la precisazione che queste cinque presenze si situano nel periodo che va dal febbraio 1990 al novembre dello stesso anno. Viene inoltre specificato, in una nota a piè di pagina, che «la Buchmann riconosce di aver partecipato alle riunioni a partire dal 1988, ma non è disponibile alcuna informazione fino al 1990». Dalla tabella 4 emerge del pari che la Commissione non ha accertato la partecipazione della ricorrente alla riunione del JMC del 16 ottobre 1989.
61 Infine, per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni della PC, risulta da una lettura complessiva della decisione che la frase di cui al punto 42, primo comma, del preambolo, secondo cui «tutte le imprese destinatarie della presente decisione erano rappresentate nella President Conference», costituisce, come riconosce la Commissione, un errore di redazione. E' sufficiente al riguardo constatare che la ricorrente non figura, nelle tabelle 3 e 7 allegate alla decisione, tra le imprese che hanno partecipato alle riunioni della PC.
62 Poiché la partecipazione della ricorrente alle riunioni della JMC, le date delle riunioni di questo organismo alle quali la Commissione l'ha considerata aver partecipato e la partecipazione alla riunione del COE non vengono contestate, il Tribunale ritiene che la Commissione ha correttamente dimostrato la partecipazione dell'impresa interessata agli organismi del PG Paperboard.
63 Ne consegue che il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo all'errore di valutazione in ordine alla partecipazione della ricorrente alle manifestazioni dell'intesa
Argomenti delle parti
64 La ricorrente assume che la Commissione ha erroneamente accertato la sua partecipazione alle iniziative dirette al controllo delle quantità e al congelamento delle quote di mercato al livello esistente. Nel corso del periodo considerato la ricorrente avrebbe sempre lavorato al massimo della sua capacità e non avrebbe mai arrestato i macchinari né venduto i suoi prodotti fuori della Comunità. Al contrario, sarebbe stata in grado di raddoppiare il proprio fatturato sul mercato francese, grazie a una politica di prezzi aggressiva. Inoltre, non avrebbe mai preso parte al PWG, organismo della PG Paperboard, in seno al quale, stando al punto 56 del preambolo della decisione, sarebbero state discusse le quote di mercato.
65 Per quanto concerne la sua presunta partecipazione alle iniziative in materia di prezzi, essa sottolinea, riferendosi al punto 38 del preambolo della decisione e alla sua lettera alla Commissione in data 2 novembre 1991, di non aver mai richiesto le informazioni relative agli aumenti di prezzo ricevute dalla Feldmühle. Inoltre, le informazioni unilateralmente trasmesse da questa impresa non avrebbe avuto alcuna influenza sul comportamento della ricorrente e gli aumenti di prezzo della Feldmühle sarebbero spesso stati ridotti o differiti rispetto alle informazioni trasmesse. Al riguardo, la ricorrente contesta di aver avuto, come afferma la Commissione, piena conoscenza del comportamento dei suoi concorrenti.
66 La ricorrente non sarebbe neppure stata vincolata ad una qualsiasi disciplina dei prezzi. Ciò sarebbe confermato dal fatto che essa non avrebbe potuto aumentare le proprie quote di mercato in Germania e all'estero. Di conseguenza, l'affermazione contenuta al punto 136, ultimo comma, del preambolo della decisione, secondo cui nell'ambito delle riunioni del JMC «i ritardatari sarebbero stati invitati dai leader di mercato ad effettuare immediatamente gli aumenti di prezzo», non sarebbe corretta nei suoi riguardi.
67 Più in particolare, la ricorrente non figurerebbe tra le imprese che, in forza del punto 77 del preambolo della decisione, si presumono aver partecipato all'aumento dei prezzi attuato tra il febbraio e l'aprile 1988 in Francia. Del pari essa non sarebbe interessata dal rapporto sui prezzi descritto in una nota rinvenuta presso la FS-Karton (allegato 115 alla comunicazione degli addebiti), dal momento che essa non vi sarebbe menzionata nel contesto dell'illustrazione dei prezzi praticati ai principali clienti in Germania.
68 Infine, essa non avrebbe mai preso parte agli scambi di informazioni relativi agli ordini in arrivo e al portafoglio ordini inevasi, non avrebbe riferito tali informazioni alla Fides né ad alcun'altra persona e non avrebbe ricevuto alcuna di queste statistiche. Tuttavia nel punto 82 del preambolo della decisione si affermerebbe che lo scambio di informazioni relative al portafoglio ordini inevasi era un importante fattore dell'intesa. La Commissione avrebbe inoltre fatto leva sull'erroneo accertamento secondo cui la ricorrente aveva effettivamente partecipato allo scambio di informazioni in questione (v. punti 2, 116 e 134 del preambolo) e, in particolare, al controllo dello stato del portafoglio ordini inevasi.
69 La Commissione ribatte che, per quanto riguarda le misure dirette al controllo dell'offerta e alla fissazione delle quote di mercato, la decisione e i suoi allegati contengono una descrizione degli elementi di fatto addebitati alla ricorrente (v. punti 44 e ss, 49 e seguenti, 74 e seguenti e 167 e seguenti del preambolo della decisione).
70 Essa richiama inoltre i punti 116 e seguenti del preambolo della decisione, nei quali si precisa che la dimostrazione caso per caso della partecipazione di ciascuna impresa a ciascuna manifestazione dell'intesa non è necessaria. Ogni manifestazione sarebbe stata inerente a un piano globale, che perseguiva un obiettivo comune, talché le imprese che avevano aderito al piano globale avrebbero necessariamente preso parte all'intesa nel suo complesso.
71 Il JMC avrebbe svolto una funzione estremamente importante nell'ambito dell'intesa, dato che ad esso sarebbe spettata in particolare la determinazione del se, ed eventualmente come, fosse possibile imporre aumenti di prezzo. In seno al JMC sarebbero stati del pari discussi e messi a punto gli aspetti pratici dell'attuazione degli aumenti di prezzo proposti. Era parimenti incombenza di questo organismo fare applicare effettivamente le iniziative in materia di prezzi. La partecipazione regolare della ricorrente alle riunioni di questo organismo giustificherebbe, di conseguenza, l'addebito mosso nei suoi confronti. Infatti, data la natura delle discussioni in seno al JMC, le riunioni di questo organismo dovevano necessariamente vertere sul controllo delle quantità e sulla ripartizione dei mercati. In assenza di indizi che consentano di sostenere il contrario, occorrerebbe concludere che la ricorrente aveva aderito agli accordi adottati nel corso di queste riunioni (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punti 56, 66 e seguenti).
72 Al riguardo, la circostanza che la ricorrente non abbia verosimilmente partecipato a tutte le misure di cui trattasi sarebbe irrilevante, in quanto queste misure, pur riguardando fondamentalmente i grandi produttori, non potrebbero essere separate dalle misure adottate in materia di aumento dei prezzi (v. sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 287, e 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 272). Infatti la ragione per la quale, da un lato, l'intesa si è estesa al controllo delle quantità e, dall'altro, una politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» è stata espressamente dichiarata sarebbe per l'appunto che tutti i produttori erano consapevoli del fatto che gli aumenti di prezzo non potevano essere imposti in un contesto di sovraccapacità dell'offerta.
73 Le asserzioni della ricorrente relative al mancato arresto dei macchinari e all'utilizzo delle sue capacità sarebbero del pari prive di pertinenza, dato che nei punti 70 e seguenti del preambolo della decisione si descriverebbe espressamente il modo in cui l'industria ha raggiunto la piena capacità nel 1988 e nel 1989 e il modo in cui i produttori hanno incentivato l'applicazione di tempi di arresto nel corso del 1990. Oltretutto, poiché gli accordi adottati riguardavano incontestabilmente il controllo delle quantità, il concorso individuale della ricorrente a rispetto di questi accordi sarebbe irrilevante con riguardo alla questione della sua partecipazione agli accordi (sentenze del Tribunale Rhône-Poulenc/Commissione, citata, punto 125, e 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punti 291, 293 e 305).
74 La Commissione sottolinea come la ricorrente non contesti la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi, quali sono state descritte in dettaglio negli allegati alla decisione. Più in particolare, la Commissione non avrebbe mai asserito che la ricorrente avesse aderito all'aumento dei prezzi attuato tra il febbraio e l'aprile 1988 in Francia. La ricorrente avrebbe inoltre aderito a tutti gli aumenti di prezzi nel corso del periodo rilevante in Germania.
75 Inoltre, l'affermazione della ricorrente secondo cui le informazioni ricevute dalla Feldmühle non avrebbero avuto alcuna influenza sul suo comportamento nulla toglierebbe al fatto che essa era pur sempre a conoscenza, per via della sua partecipazione alle riunioni del JMC, del comportamento che avrebbero tenuto i suoi concorrenti.
76 Infine, con riguardo allo scambio di informazioni, la Commissione ammette che la ricorrente non ha informato la Fides dei suoi ordini in arrivo e del suo portafoglio ordini inevasi. Essa rileva tuttavia che era prassi normale, come viene precisato al punto 69 del preambolo della decisione, che i produttori rivelassero informazioni relative al portafoglio ordini nel corso delle riunioni del JMC. Questa affermazione sarebbe confermata da una nota rinvenuta presso i locali della FS-Karton (allegato 115 alla comunicazione degli addebiti; v. punto 92 del preambolo della decisione), la quale conterrebbe dati relativi a quote di mercati espresse in percentuale e allo stato del portafoglio ordini inevasi di talune imprese, nonché dati relativi ai prezzi e ai relativi aumenti progettati.
77 Essa sottolinea come la ricorrente contesti unicamente di aver ricevuto dati statistici dalla Fides, senza tuttavia negare di aver ricevuto simili informazioni da altra fonte [lettera alla Commissione 5 agosto 1991, punto 6, lett. c)].
Giudizio del Tribunale
78 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate nella detta disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale» e «hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità», «hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento al livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
79 Nel consegue che, secondo la decisione, ciascuna delle imprese menzionate nel suo art. 1 ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando ad un'unica infrazione costituita da collusioni vertenti su tre differenti ambiti, aventi però un obiettivo comune. Queste collusioni vanno considerate come gli elementi costitutivi dell'intesa globale.
80 E' pacifico che la ricorrente non ha preso parte ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato prima del marzo 1988. Inoltre, la ricorrente non contesta la propria partecipazione a cinque riunioni del JMC durante il periodo compreso tra il febbraio 1990 e la fine di questo stesso anno, né la propria partecipazione ad una riunione del COE nel febbraio 1990.
81 Per quanto riguarda il comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente sul mercato durante il periodo compreso tra il marzo 1988 e la fine del 1990, emerge dalla decisione che la Commissione ritiene di disporre di elementi di prova atti a dimostrare che questa impresa ha aderito agli aumenti di prezzo concordati in Germania del marzo-aprile 1988, dell'ottobre 1988, dell'aprile 1989, dell'ottobre 1989 e dell'aprile 1990.
82 Alla luce di questi elementi, occorre verificare se la Commissione abbia dimostrato che la ricorrente ha preso parte ai tre elementi costitutivi dell'infrazione durante il periodo considerato, vale a dire una collusione sui prezzi, una collusione sugli arresti degli impianti e una collusione sulle quote di mercato, prima di prendere in esame gli argomenti svolti dalla ricorrente per quanto riguarda il sistema di scambio di informazioni della Fides.
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi
83 Secondo la Commissione, sin dall'inizio il compito principale del JMC era il seguente:
«- determinare se, ed in caso affermativo come, potevano essere concretamente applicati gli aumenti di prezzo e riferire le proprie conclusioni al PWG;
- elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di prezzi equivalenti (vale a dire uniforme) in Europa (...)» (punto 44, ultimo comma, del preambolo della decisione).
84 In particolare, al punto 45, primo e secondo comma, del preambolo della decisione, la Commissione sostiene quanto segue:
«Tale comitato discuteva analiticamente mercato per mercato le modalità di attuazione per ogni produttore delle decisioni prese dal PWG in materia di aumento dei prezzi. Le istruzioni pratiche per l'applicazione degli aumenti di prezzo proposti erano esaminate in una "tavola rotonda" e ciascun partecipante poteva formulare le proprie osservazioni sull'aumento suggerito.
Le eventuali difficoltà di applicazione degli aumenti di prezzo decisi dal PWG o l'occasionale rifiuto a cooperare erano segnalati al PWG che quindi (come dichiarato da Stora) "cercava di ottenere la cooperazione nella misura considerata necessaria". Venivano redatte dal JMC relazioni separate per i tipi GC e GD. Se il PWG modificava una decisione di fissazione dei prezzi sulla base delle informazioni ricevute dal JMC, i provvedimenti necessari a realizzarla venivano discussi nella successiva riunione del JMC».
85 Si deve constatare che la Commissione fa correttamente richiamo, a sostegno delle sue affermazioni relative all'oggetto delle riunioni del JMC, alle dichiarazioni rese dalla Stora (allegati 35 e 39 alla comunicazione degli addebiti).
86 Inoltre, pur non disponendo di alcun verbale ufficiale di una riunione del JMC, essa ha ottenuto dalla Mayr-Melnhof e dalla Rena talune note interne riguardanti le riunioni del 6 settembre 1989, del 16 ottobre 1989 e del 6 settembre 1990 (allegati 117, 109 e 118 alla comunicazione degli addebiti). Tali note, il cui contenuto è riportato nei punti 80, 82 e 97 del preambolo della decisione, sintetizzano le discussioni dettagliate svoltesi durante le dette riunioni sulle iniziative concordate in materia di prezzi. Esse costituiscono pertanto elementi probatori che suffragano chiaramente la descrizione delle funzioni del JMC fornita dalla Stora.
87 Al riguardo, è sufficiente richiamare, a titolo di esempio, la nota ottenuta dalla Rena sulla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF Paesi Bassi 14 Germania 12 DM Italia 80 LIT Belgio 2,50 BFR Svizzera 9 SFR Regno Unito 40 UKL Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno. Per consegne dal 7 gennaio. Non oltre il 31 gennaio. 14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof). Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre. Cascades prima della fine di settembre. Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
88 La Commissione, come essa stessa spiega ai punti 88-90 del preambolo della decisione, è riuscita inoltre ad ottenere documenti interni che le hanno consentito di concludere che le imprese, in particolare quelle espressamente citate nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, hanno effettivamente annunciato e applicato gli aumenti di prezzi concordati.
89 Anche se i documenti citati dalla Commissione riguardano soltanto un numero esiguo di riunioni del JMC organizzate nel periodo esaminato dalla decisione, tutte le prove documentali disponibili confermano l'affermazione della Stora secondo cui l'oggetto principale del JMC era di determinare e pianificare l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. A tale riguardo, l'assenza pressoché totale di verbali, ufficiali o interni, delle riunioni del JMC deve considerarsi come una prova sufficiente dell'esattezza della tesi della Commissione secondo cui le imprese hanno fatto il possibile per dissimulare la vera natura delle discussioni effettuate in seno a tale organismo (v., in particolare, punto 45 del preambolo della decisione). Di conseguenza, l'onere della prova è stato invertito e spettava alle imprese destinatarie della decisione, che avevano partecipato alle riunioni del detto organismo, dimostrare che esso aveva finalità lecite. Una prova del genere non è stata fornita dalle imprese e la Commissione ha quindi correttamente concluso che le discussioni svoltesi tra le imprese durante le riunioni di quell'organismo avevano un oggetto principalmente anticoncorrenziale.
90 Per quanto riguarda la situazione individuale della ricorrente, la sua partecipazione a cinque riunioni del JMC in un lasso di tempo di circa undici mesi deve considerarsi, alla luce delle considerazioni sopra svolte e malgrado l'assenza di prove documentali sulle discussioni intervenute durante queste cinque riunioni, alla stregua di una prova sufficiente della sua partecipazione, in quello stesso periodo, ad una collusione sui prezzi.
91 Questa conclusione è avvalorata dalla documentazione presentata dalla Commissione, relativa al comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi. Sul punto, la ricorrente non contesta i dati riportati nelle tabelle allegate alla decisione, relativi agli importi degli aumenti di prezzo, alla data in cui sono stati annunciati e a quella della loro entrata in vigore. Orbene, risulta da queste tabelle che la ricorrente ha annunciato e messo in atto, durante il periodo in relazione al quale viene considerata responsabile dell'infrazione, aumenti di prezzi sul mercato tedesco corrispondenti, quanto ad ammontare e date di annuncio e di attuazione, alle decisioni adottate in seno al PG Paperboard.
92 L'argomento della ricorrente secondo il quale il suo comportamento non sarebbe stato influenzato dalle informazioni relative agli aumenti di prezzo ricevute dalla Feldmühle dev'essere disatteso. Infatti, da un lato, il fatto di riconoscere di aver ricevuto informazioni sui prezzi avvalora la dichiarazione della Stora secondo la quale «le società tedesche minori che producevano qualità di GD non rappresentate nell'ambito delle riunioni del PWG, tra cui la Buchmann e la (Laakmann), erano di volta in volta informate del risultato di queste riunioni da una delle società di lingua tedesca che assistevano a queste riunioni, vale a dire la Feldmühle, la Mayr-Melnhof, la Weig» (allegato 38 alla comunicazione degli addebiti). D'altra parte, la tesi di un presunto comportamento autonomo sul mercato non trova conferma nei dati, non contestati dalla ricorrente, riportati su tale punto nella decisione.
93 Conseguentemente, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato che la ricorrente ha preso parte a una collusione sui prezzi durante il periodo compreso tra il marzo 1988 e la fine del 1990.
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sugli arresti degli impianti
94 Secondo la decisione, le imprese presenti alle riunioni del PWG hanno partecipato, a partire dalla fine del 1987, ad una collusione sugli arresti degli impianti, arresti che sono stati effettivamente applicati a partire dal 1990.
95 Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione che il vero compito del PWG, come descritto dalla Stora, comprendeva in particolare «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità». Peraltro, riferendosi all'«accordo concluso nel PWG nel corso del 1987» (punto 52, primo comma, del preambolo), la Commissione precisa che esso mirava in particolare a mantenere «livelli costanti di approvvigionamento» (punto 58, primo comma, del preambolo).
96 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
97 La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo "tempo d'arresto". Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo "esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi"» (punto 71 del preambolo della decisione).
98 Occorre sottolineare che la Stora, nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
99 Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».
100 La Commissione fonda del pari le proprie conclusioni sull'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, una nota riservata recante data 28 dicembre 1988, indirizzata dal direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
101 Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'espressione «circolo dei presidenti» è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2.a)], interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.
102 Le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione, tra i partecipanti alle riunioni del PWG, sui tempi d'arresto degli impianti.
103 Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato - prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».
104 La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
105 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
106 Stando alla decisione, le imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC, tra cui la ricorrente, hanno partecipato anche a tale collusione.
107 In proposito, la Commissione espone in particolare quanto segue:
«In aggiunta alla procedura Fides che forniva dati globalizzati era prassi normale per i singoli produttori comunicare ai concorrenti il loro portafoglio ordini inevasi nelle riunioni del JMC.
I dati relativi agli ordini pervenuti, espressi in numero di giorni, erano importanti per due scopi:
- davano modo di decidere se esistevano le condizioni adeguate per introdurre aumenti concordati di prezzo;
- consentivano di determinare i tempi d'arresto necessari per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta (...)» (punto 69, terzo e quarto comma, del preambolo della decisione).
108 Essa precisa inoltre:
«Gli appunti non ufficiali presi nel corso di due riunioni del JMC, una del gennaio 1990 (cfr. considerando 84), l'altra del settembre 1990 (cfr. considerando 87), unitamente ad altri documenti (considerandi 94 e 95), confermano tuttavia che i principali produttori tenevano i piccoli concorrenti costantemente informati, nell'ambito del PG Paperboard, dei loro programmi particolareggiati volti a stabilire tempi d'arresto complementari quale alternativa alla riduzione dei prezzi» (punto 71, terzo comma, del preambolo della decisione).
109 Le prove documentali relative al JMC (allegati 109, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti) confermano che le discussioni relative agli arresti degli impianti hanno avuto luogo nel contesto della preparazione degli aumenti di prezzo concordati. In particolare l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, una nota della Rena del 6 settembre 1990 (v. anche supra, punto 87), menziona gli importi degli aumenti di prezzo in vari paesi, le date degli annunci futuri di questi aumenti, nonché la situazione del portafoglio ordini inevasi espressa in giorni lavorativi per diversi produttori. L'autore del documento rileva come alcuni produttori prevedessero arresti degli impianti, esprimendo tale concetto ad esempio nel modo seguente:
«Kopparfors 5-15 days 5/9 will stop for five days».
110 Inoltre, sebbene gli allegati 117 e 109 alla comunicazione degli addebiti non contengano indicazioni che riguardino direttamente gli arresti degli impianti previsti, da essi emerge che la situazione del portafoglio ordini inevasi e quella degli ordini pervenuti sono state discusse nel corso delle riunioni del JMC del 6 settembre e del 16 ottobre 1989.
111 Tali documenti, letti congiuntamente alle dichiarazioni della Stora, costituiscono una dimostrazione sufficiente della partecipazione dei produttori rappresentati alle riunioni del JMC alla collusione sui tempi d'arresto. Infatti, le imprese che hanno preso parte alla collusione sui prezzi erano necessariamente consapevoli del fatto che l'esame della situazione corrente degli ordini inevasi e del portafoglio ordini pervenuti nonché le discussioni sugli eventuali tempi di arresto degli impianti non avevano il solo scopo di valutare se le condizioni del mercato fossero favorevoli per un aumento concordato dei prezzi, ma altresì di accertare se andavano effettuati arresti degli impianti al fine di evitare che il livello concordato dei prezzi venisse compromesso da un'offerta superiore alla domanda. In particolare, risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti che i partecipanti alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 hanno stabilito di comune accordo l'annuncio di un prossimo aumento dei prezzi, benché numerosi produttori avessero dichiarato che si accingevano ad arrestare la loro produzione. Pertanto, le condizioni del mercato sono state tali che l'effettiva applicazione di un futuro aumento dei prezzi avrebbe verosimilmente richiesto l'applicazione di tempi di arresto (aggiuntivi), il che costituisce quindi una conseguenza accettata, per lo meno implicitamente, dai produttori.
112 Ciò posto, e senza che occorra esaminare gli ulteriori elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione (allegati 102, 130 e 131 alla comunicazione degli addebiti), si deve ritenere che la Commissione ha dimostrato che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del JMC e alla collusione sui prezzi hanno preso parte ad una collusione sui tempi di arresto.
113 La ricorrente deve pertanto essere considerata aver partecipato, durante il periodo compreso tra il marzo 1988 e la fine del 1990, ad una collusione sugli arresti degli impianti.
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato
114 La ricorrente contesta la sua partecipazione ad una collusione sulle quote di mercato, pur non contestando l'affermazione, contenuta nella decisione, secondo la quale i produttori che hanno partecipato alle riunioni del PWG hanno concluso un accordo comprendente «il "congelamento" nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi» (punto 52, primo comma, del preambolo).
115 Ciò premesso, si deve sottolineare che, per quanto riguarda le imprese che non hanno partecipato alle riunioni del PWG, la Commissione rileva quanto segue:
«Benché i piccoli produttori di cartoncino che presenziavano alle riunioni del JMC non fossero edotti delle discussioni approfondite sulle quote di mercato tenute nell'ambito del PWG, partecipando alla politica del "prezzo prioritario rispetto alla quantità" al quale avevano tutti aderito, erano assolutamente consapevoli dell'intesa generale tra i produttori principali volta a mantenere "livelli costanti di approvvigionamento" e indubbiamente anche della necessità di adeguare il proprio comportamento» (punto 58, primo comma, del preambolo della decisione).
116 Benché ciò non risulti espressamente dalla decisione, la Commissione riprende, in proposito, le seguenti affermazioni della Stora:
«Altri produttori che non partecipavano al PWG non venivano, di regola, informati nei dettagli delle discussioni relative alle quote di mercato. Tuttavia, nell'ambito della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità cui aderivano, essi avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'intesa tra i maggiori produttori per non abbassare i prezzi mantenendo l'offerta a livelli costanti.
Quanto all'offerta [di cartoncino] GC, le quote dei produttori che non partecipavano al PWG erano comunque così poco rilevanti che la loro partecipazione - o l'assenza di una loro partecipazione - alle intese sulle quote di mercato era praticamente ininfluente in un senso o nell'altro» (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti, punto 1.2).
117 La Commissione si basa pertanto, come pure la Stora, sul presupposto che, anche in assenza di prove dirette, le imprese che non partecipavano alle riunioni del PWG, ma di cui è stata dimostrata l'adesione agli altri elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione, fossero necessariamente consapevoli dell'esistenza della collusione sulle quote di mercato.
118 Questo ragionamento non può essere condiviso. In primo luogo, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano aderito ad un accordo complessivo diretto, in particolare, al congelamento delle quote di mercato dei maggiori produttori.
119 In secondo luogo, il solo fatto che le dette imprese abbiano partecipato ad una collusione sui prezzi e alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che esse abbiano anche preso parte ad una collusione sulle quote di mercato. Infatti, la collusione sulle quote di mercato non era, diversamente da quanto sembra voler affermare la Commissione, intrinsecamente connessa alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto. E' sufficiente constatare che la collusione sulle quote di mercato dei maggiori produttori riuniti nel PWG era diretta, a termini della decisione (v. supra, punti 78-80), a mantenere le quote di mercato a livelli costanti, salve alcune modifiche occasionali, anche nei periodi in cui le condizioni del mercato, in particolare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, erano tali che non vi era la necessità di un controllo della produzione per garantire l'effettiva attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Ne consegue che l'eventuale partecipazione alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano partecipato alla collusione sulle quote di mercato, né che esse ne fossero a conoscenza o dovessero necessariamente esserlo.
120 In terzo luogo, si deve constatare che la Commissione, al punto 58, secondo e terzo comma, del preambolo della decisione, fa valere, come elemento di prova addizionale dell'affermazione in esame, l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, vale a dire la nota ottenuta dalla Rena relativa, stando alla decisione, ad una riunione speciale del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI») svoltasi il 3 ottobre 1988. A tale riguardo, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non era membro dell'NPI e, dall'altro, che il riferimento, contenuto in tale documento, all'eventuale necessità di ricorrere all'arresto degli impianti non può, per le ragioni già esposte, costituire la prova di una collusione sulle quote di mercato.
121 Ora, per poter imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione come quella di cui trattasi la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale, la Commissione deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
122 Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la Commissione non ha provato che la ricorrente sapesse o dovesse necessariamente sapere che il suo comportamento illecito rientrava in un piano globale comprensivo, oltre che della collusione sui prezzi e della collusione sugli arresti degli impianti, alle quali essa ha effettivamente preso parte, di una collusione sulle quote di mercato dei principali produttori.
123 Occorre pertanto annullare, nei confronti della ricorrente, l'art. 1, ottavo trattino, della decisione, secondo cui l'accordo e la pratica concordata ai quali essa ha partecipato ha avuto ad oggetto il «mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)».
- Sugli argomenti della ricorrente riguardanti il sistema di scambio di informazioni della Fides
124 Secondo l'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra», vale a dire di una collusione sui prezzi, una collusione sulle quote di mercato e una collusione sugli arresti degli impianti.
125 Per quanto attiene al sistema di scambio d'informazioni della Fides, la decisione dev'essere interpretata, alla luce del suo dispositivo e del punto 134, terzo comma, del suo preambolo, nel senso che la Commissione ha considerato tale sistema incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata.
126 Nel punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione viene precisato che il sistema di scambi d'informazioni della Fides «era uno strumento essenziale che consentiva:
- di seguire l'andamento delle quote di mercato;
- di controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità;
- di decidere se era possibile introdurre gli aumenti concordati di prezzo;
- di determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine».
127 La Commissione non contesta l'affermazione della ricorrente secondo la quale quest'ultima non ha fornito alcuna informazione alla Fides riguardo agli ordini pervenuti e al portafoglio ordini inevasi. Al riguardo, occorre sottolineare che la decisione non contiene affermazione secondo la quale la ricorrente avrebbe fornito simili informazioni alla Fides. Infatti, la Commissione si è limitata a constatare, al punto 61, secondo comma, del preambolo della decisione, che «la maggior parte dei membri del PG Paperboard» forniva informazioni alla Fides.
128 Poiché il sistema di scambio di informazioni della Fides non è stato ritenuto contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato, se non in quanto supporto dell'intesa accertata, la circostanza che la ricorrente non abbia fornito dati a questo sistema non è di per sé pertinente. Per contro, occorre esaminare se la ricorrente abbia partecipato, per sostenere le manovre anticoncorrenziali per le quali la sua partecipazione è dimostrata, alle discussioni vertenti sulle statistiche della Fides.
129 Va rilevato, sul punto, che la ricorrente ha ammesso, in una lettera del 13 agosto 1991 inviata alla Commissione in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, di aver partecipato a discussioni vertenti sulle statistiche della Fides, fatti che essa ha nuovamente riconosciuto in udienza. Invero, in riferimento alle discussioni tenutesi nell'ambito delle riunioni del JMC, essa precisa nella suddetta lettera [punto 6, lett. c)] che «le discussioni vertevano in primo luogo sulle statistiche della Fides (...). Oltre a questi punti, gran parte del tempo era dedicata ai rapporti relativi all'attività delle varie imprese. Le statistiche attuali della Fides relative agli ordini in arrivo, al portafoglio ordini inevasi, alle scorte vendute e invendute rispetto alla capacità produttiva delle società che trasmettevano informazioni rivestivano per noi grande interesse; dato che noi non partecipavamo a queste comunicazioni d'informazioni alla Fides, questo organismo non ci comunicava tali statistiche».
130 D'altra parte, la ricorrente non contesta l'esattezza delle affermazioni contenute nella decisione in ordine all'utilizzazione, a fini anticoncorrenziali, delle statistiche della Fides (v. supra, punto 126).
131 E' conseguentemente provato che essa ha partecipato ad uno scambio d'informazioni vertente in particolare sugli ordini in arrivo e sul portafoglio ordini inevasi, inteso a sostenere le manovre anticoncorrenziali rispetto alle quali la sua partecipazione è dimostrata.
132 Emerge dalle considerazioni che precedono che l'art. 1, ottavo trattino, della decisione dev'essere annullato nei limiti in cui riguarda la ricorrente e che il motivo dev'essere respinto per il resto.
Sul motivo relativo al fatto che la Commissione avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente non avesse contestato i principali fatti addebitati
133 La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente affermato che essa rientrava nella categoria dei produttori destinatari della decisione che avevano «rinunciato nelle proprie osservazioni scritte a contestare i principali fatti attribuiti loro nella comunicazione degli addebiti» (punto 107 del preambolo della decisione).
134 Questo motivo dev'essere disatteso.
135 Invero, la ricorrente non ha spiegato in che modo un'eventuale inesattezza della decisione su questo punto avrebbe potuto comportarne l'illegittimità. Occorre sottolineare, al riguardo, che la ricorrente non sostiene che le sia stato impedito di contestare i fatti attribuitile dalla Commissione nel corso del procedimento dinanzi ad essa, né durante il procedimento dinanzi al Tribunale.
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
Sui motivi relativi ai temi trattati nell'ambito delle difese comuni
136 Nel corso della riunione informale del 29 aprile 1997, le imprese che hanno presentato ricorsi contro la decisione sono state invitate a considerare, nell'ipotesi di un'eventuale riunione delle cause ai fini della trattazione orale, la possibilità della presentazione di difese orali in comune. Si è sottolineato come tali difese orali comuni avrebbero potuto essere presentate solo da ricorrenti che avevano effettivamente dedotto, nei loro ricorsi, motivi corrispondenti ai temi da svolgere in comune.
137 Con telecopia 14 maggio 1997, depositata a nome di tutte le parti ricorrenti, queste ultime hanno comunicato la loro decisione di trattare sei temi nel quadro delle difese orali comuni, in particolare quelli seguenti:
a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;
b) il livello generale delle ammende e la motivazione della decisione al riguardo;
c) la questione della legittimità delle riduzioni dell'importo delle ammende accordate dalla Commissione.
138 Nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente ha formulato alcune osservazioni in ordine alla motivazione della decisione per quanto riguarda le ammende (v. infra, punto 158). Per contro, nel ricorso non constano motivi o argomenti relativi alla descrizione del mercato e all'assenza degli effetti dell'intesa, o al livello generale delle ammende o alla legittimità delle riduzioni dell'importo delle ammende accordate dalla Commissione. La ricorrente ha tuttavia precisato, nel corso dell'udienza, che essa aderiva alle difese orali comuni di cui trattasi.
139 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento di diritto o di fatto emerso nel corso del procedimento, idoneo a giustificare la deduzione dei motivi nuovi di cui trattasi.
140 Pertanto tali motivi, dedotti dalla ricorrente per la prima volta nel corso dell'udienza, sono irricevibili.
Sul motivo relativo all'erronea presa in considerazione, ai fini del calcolo dell'ammenda, del fatturato realizzato tramite le vendite di cartoncino cenere
Argomenti delle parti
141 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha sostenuto che la Commissione aveva tenuto conto, ai fini del calcolo dell'ammenda, di un fatturato erroneo. Essa ha ricordato come risulti dalla risposta della Commissione a un quesito scritto rivoltole dal Tribunale che l'importo di ogni ammenda è stato fissato in base al fatturato realizzato da ciascuna impresa menzionata nell'art. 1 della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990.
142 Nel caso della ricorrente, la Commissione avrebbe erroneamente preso in considerazione il fatturato realizzato nel 1990 in relazione ad un prodotto non considerato dalla decisione, vale a dire il cartoncino cenere (v. punto 4, secondo comma, del preambolo).
143 In una lettera del 28 agosto 1991 indirizzata alla Commissione in risposta ad una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, la ricorrente avrebbe infatti comunicato ragguagli relativi al fatturato realizzato, in particolare nel 1990, in relazione alle sue vendite di cartoncino. Essa avrebbe precisato in tale lettera di aver realizzato un fatturato mondiale, relativo ai prodotti di cartoncino, per un ammontare di circa 156 milioni di DM, di cui 154 milioni realizzati sul mercato comunitario. Da questa lettera emergerebbe con ogni evidenza che il 17% circa degli importi comunicati erano costituiti da vendite di prodotti di cartoncino diversi dal tipo «FBB» (v., al riguardo, le definizioni delle diverse qualità di cartoncino figuranti al punto 4 del preambolo della decisione). La Commissione avrebbe dovuto quindi porle quesiti supplementari onde ottenere ragguagli più precisi in relazione al fatturato realizzato per i soli prodotti oggetto del procedimento.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0295.1
144 Poiché non avrebbe potuto conoscere i criteri con cui le ammende erano state calcolate prima di ricevere la risposta della Commissione ad un quesito scritto del Tribunale in ordine al metodo di fissazione dell'importo delle ammende, la ricorrente non avrebbe potuto denunciare l'errore commesso dalla Commissione nel proprio ricorso introduttivo.
145 La Commissione ha ribattuto che la lettera della ricorrente in data 28 agosto 1991 non contiene alcuna suddivisione del fatturato per qualità di cartoncino. Inoltre, pur essendo vero che risulta da questa lettera che il fatturato comunicato non è stato realizzato con le vendite del solo cartoncino «FBB», ciò non toglie che la decisione non riguardi unicamente questo tipo di cartoncino (v. punto 4 del preambolo della decisione). Infine, nella comunicazione degli addebiti sarebbe stato espressamente precisato che il cartoncino cenere non era oggetto del procedimento. Ciò premesso, essa ben poteva basarsi sul fatturato comunicato dalla ricorrente.
Giudizio del Tribunale
146 Come si è già ricordato, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che tali motivi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi nel corso del procedimento.
147 Nel caso di specie, occorre respingere l'argomento della ricorrente secondo cui il presente motivo sarebbe fondato su elementi emersi nella risposta della Commissione ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale.
148 Invero, risulta dal punto 169, primo comma, terzo trattino, del preambolo della decisione che la Commissione ha in particolare tenuto conto, nel calcolare l'ammenda da infliggere a ciascuna impresa, del fatturato realizzato nel settore del cartoncino. Inoltre, la Commissione sottolinea, al punto 4, primo e secondo comma, del preambolo, che i prodotti considerati dalla decisione sono il cartoncino GC, il cartoncino GD e il cartoncino SBS, mentre altri prodotti come il cartoncino cenere, «non rientrano nella definizione di "cartoncino" impiegata dai produttori stessi ed esulano dal presente procedimento».
149 La ricorrente non poteva quindi ignorare che la Commissione aveva determinato l'importo di ogni ammenda in base al fatturato realizzato da ciascuna impresa «nel settore del cartoncino», vale a dire il fatturato realizzato da ciascuna impresa in relazione alle vendite dei soli prodotti presi in considerazione dalla decisione, con esclusione, in particolare, del fatturato realizzato con le vendite di cartoncino cenere.
150 Del resto, le informazioni individuali allegate alla comunicazione degli addebiti contengono un'indicazione del fatturato realizzato dalla ricorrente nel settore del cartoncino nel corso degli anni dal 1988 al 1990. Ne deriva che la Commissione ha inteso la lettera della ricorrente del 28 agosto 1991 nel senso che il fatturato trasmessole da quest'ultima si riferiva ai soli prodotti oggetto del procedimento. Al riguardo, si deve constatare che il fatturato trasmesso dalla ricorrente non era suddiviso in modo da far emergere una distinzione a seconda dei prodotti di cartoncino.
151 Infine, dato che la ricorrente non ha sostenuto che la Commissione disponesse di informazioni, eventualmente riguardanti un periodo diverso da quello dell'anno 1990, relativo al fatturato realizzato dalla ricorrente con le vendite dei soli prodotti oggetto della decisione, si deve prendere atto che, al momento della proposizione del presente ricorso, la ricorrente disponeva di tutte le informazioni necessarie per far valere il presente motivo.
152 Conseguentemente, quest'ultimo dev'essere dichiarato irricevibile.
Sul motivo relativo al fatto che si sarebbe erroneamente preso in considerazione il fatturato mondiale della ricorrente
153 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha argomentato che risulta dalla tabella relativa alla fissazione dell'importo delle ammende, prodotta dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, che l'ammenda ad essa inflitta è stata fissata in base al fatturato realizzato in relazione alle vendite mondiali di cartoncino (76,2 milioni di ECU, pari a circa 156 milioni di DM) e non in base al fatturato realizzato con le vendite di cartoncino nella Comunità (75,1 milioni di ECU, pari a circa 154 milioni di DM).
154 La Commissione si è limitata a contestare l'esattezza di questa affermazione.
155 Si deve prendere atto che dalla tabella prodotta dalla Commissione risulta che quest'ultima si è basata, nel determinare l'importo dell'ammenda da infliggere alla ricorrente, su un fatturato ammontante a 76,2 milioni di ECU. Risulta dalle informazioni individuali allegate alla comunicazione degli addebiti che tale fatturato corrisponde al fatturato realizzato per le vendite mondiali di cartoncino della ricorrente nel 1990. La Commissione disponeva del pari del fatturato realizzato dalla ricorrente nella Comunità nel settore del cartoncino nel corso dell'anno 1990, come emerge da queste stesse informazioni individuali.
156 Pertanto, conformemente al principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata, la Commissione avrebbe dovuto basarsi, così come ha fatto nei confronti delle altre imprese interessate dall'art. 1 della decisione, sul fatturato realizzato dalla ricorrente nel settore del cartoncino nella Comunità nel 1990, ossia 75,1 milioni di ECU, e non su quello realizzato sul mercato mondiale. Occorre aggiungere che soltanto prendendo conoscenza dei criteri seguiti dalla Commissione nella determinazione di ciascuna ammenda la ricorrente ha potuto constatare che la Commissione si era basata, nel suo caso, su un fatturato diverso da quello preso in considerazione nei confronti delle altre imprese interessate dalla decisione. Tenuto conto del fatto che il fatturato realizzato per le vendite di cartoncino nella Comunità nel 1990 era inferiore di 1,1 milioni di ECU a quello realizzato con le vendite di tale prodotto su scala mondiale nel 1990, una riduzione dell'importo dell'ammenda è pertanto giustificata.
157 Il Tribunale terrà conto di questa constatazione nell'ambito dell'esercizio della propria competenza anche di merito in materia di ammende (v. infra, punto 181).
Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato per quanto riguarda le ammende
Argomenti delle parti
158 La ricorrente lamenta, nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, l'insufficiente esame, da parte della Commissione, dei fatti che hanno dato origine all'irrogazione di un'ammenda e richiama la necessità che vi sarebbe stata di precisare nella decisione i criteri con cui la Commissione aveva valutato i fatti e la motivazione del calcolo dell'ammenda.
159 Nel corso dell'udienza, la ricorrente ha puntualizzato che essa intendeva dedurre un motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione della decisione per quanto riguarda le ammende (v. supra, punto 138).
160 La Commissione non prende specificamente posizione su questi argomenti nelle proprie memorie. Nel corso dell'udienza, essa ha sostenuto, rispondendo alle difese orali comuni riguardanti la motivazione della decisione sulle ammende, che i punti 167-172 del preambolo contengono una motivazione sufficiente degli elementi presi in considerazione dalla Commissione nel determinare l'importo delle ammende.
Giudizio del Tribunale
161 Va sottolineato, preliminarmente, che la ricorrente non ha espressamente dedotto, nelle proprie memorie, un motivo relativo a un vizio di motivazione della decisione per quanto riguarda le ammende. Essa ha tuttavia precisato, nel corso dell'udienza, che intendeva dedurre un tale motivo e si è allineata, al riguardo, alle difese orali comuni relative a tale aspetto. Poiché il motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato è di ordine pubblico, occorre nella fattispecie esaminarne la fondatezza, senza necessità di prendere posizione sulla questione della sua ricevibilità.
162 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).
163 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
164 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).
165 Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.
166 Nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.
167 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.
168 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
169 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza Petrofina/Commissione, citata, punto 264). Del pari il punto 168 del preambolo, che dev'essere inteso alla luce delle considerazioni generali sulle ammende di cui al punto 167 del preambolo, contiene una sufficiente indicazione degli elementi di valutazione presi in considerazione per determinare il livello generale delle ammende.
170 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.
171 La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).
172 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
173 Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
174 Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 172, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte.
175 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
176 Risulta da tutto quanto precede che l'art. 1, ottavo trattino, della decisione dev'essere annullato nei limiti in cui riguarda la ricorrente.
177 Per quanto attiene all'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione, occorre anzitutto accertare se il fatto che l'infrazione commessa dalla ricorrente non possa essere considerata costitutiva di una collusione sulle quote di mercato debba comportare una riduzione dell'importo di questa ammenda.
178 Il Tribunale ritiene, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, che la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato accertata a carico della ricorrente resta di una gravità tale che non occorre ridurre l'importo dell'ammenda.
179 Al riguardo, va rilevato come la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni del PWG e non sia stata quindi sanzionata in quanto «capofila» dell'intesa. Non avendo svolto, secondo i termini impiegati dalla Commissione, un ruolo di «promotrice» dell'intesa (punto 170, primo comma, del preambolo della decisione), il livello dell'ammenda fissato nei suoi confronti è stato pari al 7,5% del suo fatturato comunitario realizzato nel settore del cartoncino nel 1990. Orbene, questo livello generale delle ammende, non contestato dalla ricorrente, appare giustificato.
180 Inoltre, sebbene la Commissione abbia erroneamente affermato che i produttori non rappresentati in seno al PWG erano «assolutamente consapevoli» dell'intesa sulle quote di mercato (punto 158, primo comma, del preambolo), ciò non toglie che dalla stessa decisione risulta che sono le imprese riunite in seno al PWG che si sono concertate riguardo al «congelamento» delle quote di mercato (v., in particolare, punto 52 del preambolo) e che nessuna discussione verteva sulle quote di mercato detenute dai produttori che non vi erano rappresentati. Del resto, come la Commissione ha dichiarato al punto 116, terzo comma, del preambolo della decisione, «per la loro stessa natura gli accordi in materia di ripartizione di mercati (in particolare il congelamento delle quote di cui ai `considerando' 56 e 57), coinvolgevano essenzialmente i produttori principali». La collusione sulle quote di mercato addebitata alla ricorrente ha quindi rivestito, a giudizio della stessa Commissione, un carattere secondario, in particolare rispetto alla collusione sui prezzi.
181 Quanto ai motivi diretti all'annullamento dell'ammenda o alla riduzione del suo importo, il Tribunale ha constatato che la Commissione si è erroneamente basata, nel determinare l'importo, sul fatturato realizzato con le vendite su scala mondiale di cartoncino della ricorrente nel 1990, in luogo di quello realizzato con le sole vendite nella Comunità nel corso di questo stesso anno. Poiché gli altri motivi sono stati respinti, il Tribunale, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, fisserà a 2 150 000 ECU il quantum dell'ammenda irrogata alla ricorrente nell'art. 3 della decisione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
182 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e va quindi condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, in accoglimento delle conclusioni della Commissione in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1, ottavo trattino, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è annullato nei confronti della ricorrente.
2) L'importo dell'ammenda inflitto alla ricorrente dall'art. 3 della decisione 94/601 è fissato a 2 150 000 ECU.
3) Il ricorso è respinto per il resto.
4) La ricorrente è condannata alle spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.
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