Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Motivo relativo alla carenza o all'insufficienza di motivazione - Motivo relativo all'inesattezza della motivazione - Distinzione
(Trattato CE, art. 190)
2 Concorrenza - Intese - Dissimulazione dell'intesa - Prova risultante dall'assenza di note relative alle riunioni delle imprese partecipanti all'intesa
3 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorso di volontà circa il comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
4 Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in mancanza di presa di distanze rispetto alle decisioni prese, autorizza a presumere la partecipazione alla susseguente intesa
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
5 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Imprese alle quali può essere addebitata l'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa globale - Criteri
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
6 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Oneri imposti alle imprese - Proporzionalità - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
7 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che applica le regole di concorrenza
(Trattato CE, art. 190)
8 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Fatturato preso in considerazione - Anno e mercato di riferimento - Parità di trattamento
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
9 Concorrenza - Regole comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
10 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
Massima
1 La motivazione di una decisione che reca pregiudizio dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo relativo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
Inoltre, benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo.
2 Il fatto che le imprese partecipanti ad una collusione sui prezzi abbiano organizzato l'annuncio degli aumenti di prezzo concordati e siano state dissuase dal prendere note riferentisi a riunioni aventi tale oggetto dimostra che esse hanno adottato misure per dissimulare la collusione.
L'assenza di verbali ufficiali nonché l'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle dette riunioni possono costituire, alla luce del numero di queste ultime, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente del fatto che i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.
3 Perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
Tale è il caso allorché queste imprese hanno espresso la loro volontà comune di effettuare aumenti di prezzo uniformi e simultanei.
La circostanza che un'impresa, dopo aver annunciato la propria intenzione di procedere ad un aumento dei prezzi in una data determinata, non abbia effettivamente aumentato i suoi prezzi alla data prevista non può invalidare la conclusione secondo cui essa ha preso parte alla collusione sui prezzi. Né può invalidare tale conclusione il fatto che l'impresa non si sia sentita vincolata dalle discussioni con i propri concorrenti riguardo ai prezzi di cui trattasi. Invero, l'art. 85, n. 1, del Trattato non richiede, per la sua applicazione, che le imprese si sentano vincolate dalla collusione alla quale prendono parte.
4 La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni. Anche ammettendo che il comportamento di tale impresa sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
5 Affinché la Commissione possa imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione di applicazione delle regole di concorrenza la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale comprensiva di diversi comportamenti anticoncorrenziali, essa deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
6 L'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata, ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo. Per di più, poiché l'applicazione di questa disposizione va adeguata alla natura dell'infrazione alle regole di concorrenza accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate.
Non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 un divieto inteso ad impedire lo scambio di informazioni puramente statistiche che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, qualora non risulti dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto tale scambio di per sé costitutivo di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e il solo fatto che un sistema di scambio di informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con tale articolo, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
7 La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato.
Al riguardo, se una decisione che applica le regole comunitarie di concorrenza, considerata nel suo insieme, pone in evidenza che l'infrazione accertata ha riguardato un determinato prodotto e menziona gli elementi di prova a sostegno di tale conclusione, il semplice fatto che questa decisione non contenga una precisa ed esauriente enunciazione dei prodotti in questione non osta necessariamente all'esercizio effettivo del controllo di legittimità di questa decisione ad opera del giudice comunitario, né implica necessariamente che essa non fornisca all'impresa interessata indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia o no legittima.
8 In sede di determinazione dell'importo delle singole ammende da infliggere a più imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, il principio della parità di trattamento impone che la Commissione si basi sul fatturato delle imprese interessate realizzato nel corso di un medesimo anno di riferimento e per un medesimo mercato di riferimento.
9 Affinché un'infrazione alle regole comunitarie di concorrenza possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva ad oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune.
10 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, una riduzione dell'ammenda per via della collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell'impresa censurata abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
Al riguardo, quando un'impresa contesta nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti l'essenziale degli accertamenti compiuti dalla Commissione in tale comunicazione, la Commissione può legittimamente ritenere che l'impresa non abbia mostrato un comportamento che giustifichi una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo.
Parti
Nella causa T-310/94,
Gruber + Weber GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Gernsbach-Obertsrot (Germania), con gli avv.ti Holger-Friedrich Wissel e Joachim Schütze, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def. (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd , Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
vii) Gruber & Weber GmbH & Co. KG, un'ammenda di 1 000 000 di ECU;
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 La ricorrente, la Gruber + Weber GmbH & Co. Kg (in prosieguo: la «Gruber + Weber») è un produttore di cartoncino GD che ha partecipato, secondo la decisione, ad alcune riunioni del JMC. Stando all'art. 1 della decisione, la Gruber + Weber ha preso parte all'infrazione dal 1988 fino ad almeno la fine del 1990 (v. altresì punto 162 del preambolo).
Procedimento
21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
23 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
24 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
25 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
26 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
27 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
28 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
29 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
30 Le parti nelle cause menzionate al punto 26 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
31 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione;
- nel caso in cui la decisione sia confermata in tutto o in parte, ridurre in modo apprezzabile l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta;
- condannare la Commissione alle spese.
32 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione
Sul motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione e all'inosservanza degli obblighi in materia di onere della prova
Argomenti delle parti
33 La ricorrente fa valere che, in un caso come quello di specie, la Commissione deve non soltanto provare l'esistenza dell'intesa, ma anche la natura, la portata e la durata della partecipazione di ciascuna delle imprese interessate. Tuttavia, nonostante le circostanziate spiegazioni che la ricorrente avrebbe fornito nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, la decisione non menzionerebbe neppure, per quanto la riguarda, una qualsiasi partecipazione ad accordi. Al contrario, la sua partecipazione vi sarebbe presunta in modo implicito e globale.
34 Orbene, la prova che singole imprese abbiano partecipato, attivamente o passivamente, ad attività connesse ad un'intesa dovrebbe essere fornita, poiché tali attività avrebbero un'incidenza diretta sull'importo delle eventuali ammende.
35 Gli argomenti addotti dalla ricorrente figurerebbero solo al punto 109, primo comma, del preambolo della decisione, ai cui termini «Da parte sua Gruber & Weber, pur ammettendo che i prezzi praticati ai clienti importanti erano stati discussi nel corso delle riunioni, ha asserito che tale argomento non presentava alcun interesse per l'impresa stessa date le dimensioni modeste dei propri clienti». La decisione non conterrebbe tuttavia una valutazione su tale spiegazione. Orbene, siffatta valutazione sarebbe indispensabile, giacché risulterebbe dalla decisione che l'asserita intesa ha avuto ad oggetto precipuo il mantenimento delle quote di mercato dei principali produttori di cartoncino (punto 2 del preambolo) e che il compito principale del JMC consisteva nell'elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi per i principali clienti delle «capofila» dell'intesa (punto 44 del preambolo). Ciò posto, e tenuto conto dell'esigua quota di mercato detenuta dalla ricorrente, da un lato, e dalla differente struttura della sua clientela rispetto a quella di altri produttori, dall'altro, sarebbe evidente che essa non aveva alcun interesse a prender parte all'asserita intesa.
36 La ricorrente conclude che la sua partecipazione individuale all'eventuale intesa non è sufficientemente dimostrata e che i fatti e i motivi sui quali la decisione è fondata nei suoi confronti non sono stati sufficientemente illustrati (v. conclusioni dell'avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa 86/82, Hasselblad/Commissione, su cui è intervenuta la sentenza della Corte 21 febbraio 1984, Racc. pag. 833, in particolare pag. 913, e conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon nelle cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85-C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, sulle quali è intervenuta la sentenza della Corte 31 marzo 1993, Racc. pag. I-1307, in particolare pag. I-1445).
37 La Commissione sottolinea di aver risposto, ai punti 108-115 del preambolo della decisione, ai principali argomenti dei produttori. Essa non sarebbe tenuta a discutere, nell'ambito della motivazione della sua decisione, tutti i punti di fatto o di diritto sollevati nel corso del procedimento, in quanto sarebbe sufficiente menzionare gli elementi di fatto e di diritto che l'hanno indotta ad adottare la decisione (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 318).
38 Essa non si sarebbe del resto basata su presunzioni globali e su affermazioni inesatte.
39 Per il resto, essa prende posizione sul presente motivo nell'ambito della sua confutazione degli altri motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della propria domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione.
Giudizio del Tribunale
40 Al riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Racc. pag. 127, in particolare pag. 141; 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42), la motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
41 Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
42 Nel limiti in cui l'argomentazione della ricorrente è intesa a contestare l'esattezza della motivazione della decisione, essa è quindi, nel presente contesto, priva di pertinenza. Analogo rilievo vale per quanto riguarda l'argomentazione della ricorrente secondo la quale la Commissione non avrebbe rispettato le regole relative all'onere della prova, argomentazione anch'essa intesa a contestare la legittimità della decisione.
43 Occorre rilevare che, benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 66).
44 Nella fattispecie, la decisione contiene riferimenti diretti alla ricorrente nel contesto della descrizione degli aumenti di prezzi concordati (punti 76, 78 e 79 del preambolo). Inoltre i punti della decisione nei quali sono descritte le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale svoltesi in seno al JMC (in particolare, punti 44-46, 58, 71, 73, 84, 85 e 87 del preambolo) riguardano necessariamente la ricorrente, la quale non contesta di aver preso parte a riunioni di questo organismo. Infine, nella decisione è chiaramente illustrato il ragionamento seguito dalla Commissione per concludere che essa ha partecipato ad un'intesa globale (punti 116-119 del preambolo).
45 Ciò posto, la motivazione della decisione ha fornito alla ricorrente sufficienti indicazioni per poter conoscere i principali elementi di fatto e di diritto posti alla base del ragionamento che ha indotto la Commissione a considerarla responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
46 Ne consegue che il presente motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo all'assenza di partecipazione della ricorrente a riunioni segrete ed istituzionalizzate e ad accordi regolari in materia di prezzi
Argomenti delle parti
47 La ricorrente fa valere che la Commissione l'ha erroneamente considerata aver partecipato a riunioni segrete ed istituzionalizzate e ad accordi regolari in materia di prezzi.
48 Per quanto riguarda la sua partecipazione agli organismi del PG Paperboard, emergerebbe dalla decisione che la funzione principale e determinante nell'ambito dell'intesa incombeva agli organismi decisionali, vale a dire il PWG e la PC (punti 37, 38 e 41 del preambolo). Sennonché, la ricorrente non avrebbe mai partecipato alle riunioni di questi organismi, talché l'affermazione contenuta al punto 42 del preambolo, secondo la quale tutte le imprese destinatarie della decisione erano rappresentate in seno alla PC, sarebbe inesatta. Né essa avrebbe mai preso parte alle riunioni del COE.
49 Quanto al JMC, risulterebbe dal punto 44 del preambolo della decisione, nel quale sono descritti i principali compiti di questo organismo, che la sua importanza nell'ambito dell'intesa era solo secondaria.
50 Inoltre, la ricorrente avrebbe aderito tardivamente al JMC (nel 1988), rispetto agli altri produttori, e si sarebbe ritirata dalle riunioni dopo un breve periodo (nel 1990). Durante questo periodo, essa avrebbe preso parte alle riunioni del JMC solo in modo occasionale. Anche supponendo che il JMC avesse rivestito un ruolo importante nell'ambito dell'asserita intesa, la ricorrente non avrebbe svolto, né avrebbe potuto svolgere, alcuna funzione in seno a questo organismo. Né essa avrebbe potuto avere una conoscenza esauriente degli asseriti accordi illeciti.
51 Alla luce di quanto sopra, il richiamo della Commissione alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione (Racc. pag. II-867), non sarebbe pertinente. A differenza dei fatti accertati nella causa oggetto di quella sentenza, non sussisterebbe nel presente caso alcuna prova della partecipazione della ricorrente alle riunioni nel corso delle quali sono state decise iniziative in materia di prezzi o aumenti di questi ultimi.
52 Inoltre, la Commissione ometterebbe di prendere in considerazione la ragione per la quale la ricorrente ha preso parte a qualche riunione del JMC. Al riguardo, la ricorrente sostiene di aver deciso di aderire al sistema di scambio di informazioni della Fides unicamente al fine di poter meglio valutare le future evoluzioni del mercato, in particolare del mercato tedesco degli astucci pieghevoli, nella prospettiva di un ingente investimento legato alla modernizzazione dei suoi impianti produttivi. La sua adesione al sistema sarebbe cessata una volta effettuata tale modernizzazione, verso la fine del 1990.
53 Infine, la ricorrente non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare ad una qualsiasi intesa illecita, dal momento che a) la sua clientela sarebbe composta da imprese di modeste dimensioni, b) il volume medio di ordini dei suoi clienti sarebbe notevolmente differente dal volume ordini dei clienti evaso dai principali produttori di cartoncino e c) la sua gamma di prodotti sarebbe per lo più notevolmente differente da quella dei principali produttori di cartoncino per astucci pieghevoli.
54 La Commissione obietta che la ricorrente, in conseguenza della sua partecipazione al sistema di scambi di informazioni della Fides nonché alle riunioni del JMC, ha preso parte alla violazione dell'art. 85 del Trattato nel suo complesso. Sul punto, essa sottolinea come non si sia trattato di una serie di infrazioni distinte, ma che, al contrario, i vari elementi dell'intesa concorrevano alla realizzazione di un unico accordo globale. Occorrerebbe pertanto prendere in considerazione le misure e gli accordi facenti parte dell'intesa nella loro globalità (sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata, punti 125-127).
55 La Commissione riconosce che la ricorrente ha preso parte solo alle riunioni del JMC. L'indicazione contenuta nel punto 42 del preambolo della decisione, secondo cui tutte le imprese hanno partecipato alle riunioni della PC, sarebbe quindi solo il frutto di un errore redazionale. Nondimeno, il JMC avrebbe rivestito un ruolo estremamente importante in seno all'intesa, come emergerebbe dalla decisione.
56 In ordine all'argomento della ricorrente relativo alla sua partecipazione sporadica alle riunioni del JMC, nulla consentirebbe di accertare che non abbiano avuto luogo discussioni su iniziative di prezzi nell'ambito delle riunioni alle quali essa era presente, segnatamente avuto riguardo al fatto che essa ammette di aver proceduto ad aumenti di prezzi durante il periodo considerato. Inoltre, le riunioni del JMC sarebbero state suddivise secondo il tipo di cartoncino considerato. Al riguardo, la Commissione ricorda che la ricorrente produce solo cartoncino GD.
57 Infine, con riferimento alla ragione per la quale la ricorrente aveva preso parte alle riunioni del JMC e all'asserita insussistenza di un interesse alla partecipazione ad un'intesa illecita, la Commissione obietta che motivazioni individuali quali una mancanza di interesse non potrebbero giustificare la partecipazione ad un'intesa illecita.
Giudizio del Tribunale
58 La ricorrente contesta di aver partecipato, come dichiara invece l'art. 1, quinto trattino, della decisione, a «riunioni segrete e istituzionalizzate».
59 Essa contesta del pari di aver preso parte ad accordi sui prezzi. Al riguardo, la sua argomentazione dev'essere intesa nel senso che essa contesta di aver partecipato ad una collusione sui prezzi e, ove una simile collusione dovesse considerarsi dimostrata, che essa sia stata correttamente considerata come accordo dalla Commissione.
60 Le tre obiezioni sollevate dalla ricorrente vanno esaminate in ordine successivo.
- Sulla partecipazione della ricorrente a «riunioni segrete e istituzionalizzate»
61 E' pacifico che la ricorrente ha preso parte ad alcune riunioni del JMC durante il periodo che va dal 1988 alla fine del 1990. Nella lettera inviata alla Commissione il 10 gennaio 1992, essa ha trasmesso le date di queste riunioni solo relativamente all'anno 1990. Al riguardo, essa ha precisato di aver preso parte alle riunioni del 6-7 febbraio 1990, del 14 maggio 1990 e del 4 settembre 1990. Nella medesima lettera essa ha affermato di non essere in grado di precisare se aveva preso parte alle riunioni del 4-5 aprile 1990, dell'8-9 ottobre 1990 e del 19-20 novembre 1990. Tali ragguagli sono stati debitamente presi in considerazione dalla Commissione, come risulta dalla tabella 4 allegata alla decisione.
62 E' peraltro assodato che la ricorrente non ha mai preso parte a riunioni degli altri tre organismi del PG Paperboard, vale a dire il PWG, il COE e la PC.
63 Con più particolare riguardo alla PC, risulta da una lettura complessiva della decisione che l'affermazione contenuta nel punto 42, primo comma, del preambolo, secondo cui «tutte le imprese destinatarie della presente decisione erano rappresentate nella President Conference», è il frutto di un errore di redazione, come riconosciuto dalla Commissione nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale. Sul punto, è sufficiente prendere atto che la ricorrente non figura, nelle tabelle 3 e 7 allegate alla decisione, tra le imprese che hanno partecipato alle riunioni della PC.
64 La Commissione non ha quindi considerato la ricorrente aver partecipato a riunioni degli organismi del PG Paperboard in una misura più ampia di quella che l'impresa stessa ha ammesso.
65 Occorre rilevare come la partecipazione della ricorrente ad alcune riunioni del JMC autorizzasse la Commissione a ritenere che la ricorrente avesse partecipato a riunioni «istituzionalizzate». Siffatta conclusione non presupponeva necessariamente la prova di una partecipazione alle riunioni di tutti gli organismi del PG Paperboard.
66 Comunque sia, con riserva della questione se, e, in caso affermativo, in quale misura la ricorrente abbia preso parte all'infrazione accertata all'art. 1 della decisione, si deve ritenere che la ricorrente avesse piena conoscenza del fatto che le riunioni del JMC alle quali prendevano parte erano riferibili ad un ambito istituzionale più ampio. E' sufficiente rilevare, sul punto, come la ricorrente abbia fornito, nella sua lettera 10 gennaio 1992 (v. supra, punto 61), ragguagli relativi alle date delle riunioni di tutti gli organismi del PG Paperboard nel corso degli anni 1989 e 1990.
67 Quanto al carattere segreto delle riunioni in questione, si deve rilevare che non esiste alcun verbale ufficiale delle riunioni del JMC. L'assenza di verbali ufficiali nonché la mancanza quasi assoluta di note interne riferentisi alle dette riunioni costituiscono, tenuto conto del loro numero, della loro durata nel tempo e della natura delle discussioni in questione, una prova sufficiente dell'affermazione della Commissione secondo la quale i partecipanti venivano esortati a non prendere note (v. punto 168, sesto trattino, del preambolo della decisione).
68 La Commissione ha pertanto correttamente ritenuto che la ricorrente avesse partecipato a «riunioni segrete e istituzionalizzate».
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi
69 Secondo la Commissione, sin dall'inizio il compito principale del JMC era il seguente:
«- determinare se, ed in caso affermativo come, potevano essere concretamente applicati gli aumenti di prezzo e riferire le proprie conclusioni al PWG;
- elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di prezzi equivalenti (vale a dire uniforme) in Europa (...)» (punto 44, ultimo comma, del preambolo della decisione).
70 In particolare, al punto 45, primo e secondo comma, del preambolo della decisione, la Commissione sostiene quanto segue:
«Tale comitato discuteva analiticamente mercato per mercato le modalità di attuazione per ogni produttore delle decisioni prese dal PWG in materia di aumento dei prezzi. Le istruzioni pratiche per l'applicazione degli aumenti di prezzo proposti erano esaminate in una "tavola rotonda" e ciascun partecipante poteva formulare le proprie osservazioni sull'aumento suggerito.
Le eventuali difficoltà di applicazione degli aumenti di prezzo decisi dal PWG o l'occasionale rifiuto a cooperare erano segnalati al PWG che quindi (come dichiarato da Stora) "cercava di ottenere la cooperazione nella misura considerata necessaria". Venivano redatte dal JMC relazioni separate per i tipi GC e GD. Se il PWG modificava una decisione di fissazione dei prezzi sulla base delle informazioni ricevute dal JMC, i provvedimenti necessari a realizzarla venivano discussi nella successiva riunione del JMC».
71 Si deve constatare che la Commissione fa correttamente richiamo, a sostegno delle sue affermazioni relative all'oggetto delle riunioni del JMC, alle dichiarazioni rese dalla Stora (allegati 35 e 39 alla comunicazione degli addebiti).
72 Inoltre, pur non disponendo di alcun verbale ufficiale di una riunione del JMC, essa ha ottenuto dalla Mayr-Melnhof e dalla Rena talune note interne riguardanti le riunioni del 6 settembre 1989, del 16 ottobre 1989 e del 6 settembre 1990 (allegati 117, 109 e 118 alla comunicazione degli addebiti). Tali note, il cui contenuto è riportato nei punti 80, 82 e 97 del preambolo della decisione, sintetizzano le discussioni dettagliate svoltesi durante le dette riunioni sulle iniziative concordate in materia di prezzi. Esse costituiscono pertanto elementi probatori che suffragano chiaramente la descrizione delle funzioni del JMC fornita dalla Stora.
73 Al riguardo, è sufficiente richiamare, a titolo di esempio, la nota ottenuta dalla Rena sulla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF Paesi Bassi 14 Germania 12 DM Italia 80 LIT Belgio 2,50 BFR Svizzera 9 SFR Regno Unito 40 UKL Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno. Per consegne dal 7 gennaio. Non oltre il 31 gennaio. 14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof). Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre. Cascades prima della fine di settembre. Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
74 La Commissione, come essa stessa spiega ai punti 88-90 del preambolo della decisione, è riuscita inoltre ad ottenere documenti interni che le hanno consentito di concludere che le imprese, in particolare quelle espressamente citate nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, hanno effettivamente annunciato e applicato gli aumenti di prezzi concordati.
75 Anche se i documenti citati dalla Commissione riguardano soltanto un numero esiguo di riunioni del JMC organizzate nel periodo esaminato dalla decisione, tutte le prove documentali disponibili confermano l'affermazione della Stora secondo cui l'oggetto principale del JMC era di determinare e pianificare l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. A tale riguardo, l'assenza pressoché totale di verbali, ufficiali o interni, delle riunioni del JMC deve considerarsi come una prova sufficiente non soltanto del carattere segreto delle riunioni (v. supra, punto 67), ma anche dell'esattezza della tesi della Commissione secondo cui le imprese hanno fatto il possibile per dissimulare la vera natura delle discussioni effettuate in seno a tale organismo (v., in particolare, punto 45 del preambolo della decisione). Di conseguenza, l'onere della prova è stato invertito e spettava alle imprese destinatarie della decisione, che avevano partecipato alle riunioni del detto organismo, dimostrare che esso aveva finalità lecite. Una prova del genere non è stata fornita dalle imprese e la Commissione ha quindi correttamente concluso che le discussioni svoltesi tra le imprese durante le riunioni di quell'organismo avevano un oggetto principalmente anticoncorrenziale.
76 Per quanto riguarda la posizione individuale della ricorrente, la sua partecipazione ad alcune riunioni del JMC durante il periodo compreso tra il 1988 e la fine del 1990, di cui almeno tre riunioni nel corso del 1990, dev'essere considerata, alla luce di quanto precede e nonostante l'assenza di prove documentali riferentisi alle discussioni tenutesi nel corso delle riunioni alle quali la presenza della ricorrente è dimostrata, come circostanza che costituisce una prova sufficiente della sua partecipazione, durante questo periodo, alla collusione sui prezzi.
77 Questa constatazione trova un riscontro nella documentazione prodotta dalla Commissione, relativa al comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente in materia di prezzi. Sul punto, la ricorrente non contesta i dati riportati nelle tabelle allegate alla decisione, relativi agli importi degli aumenti dei prezzi, alla data di annuncio di tali aumenti e a quella della loro entrata in vigore. Orbene, da queste tabelle risulta che la ricorrente ha, durante il periodo per il quale viene considerata responsabile dell'infrazione, annunciato e posto in atto aumenti di prezzi sul mercato tedesco che, per quanto riguarda gli importi, le date di annuncio e di attuazione, corrispondono sostanzialmente alle decisioni adottate in seno al PG Paperboard.
78 La ricorrente sostiene (v. infra, punti 89 e seguenti) che essa non ha aderito all'aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 né posto in atto, malgrado le sue intenzioni iniziali, gli aumenti dei prezzi previsti per l'aprile 1990 e il gennaio 1991.
79 Risulta tuttavia dalla decisione che il primo di questi tre aumenti non riguardava il cartoncino GD, unico tipo di cartoncino fabbricato dalla ricorrente (v. tabella E allegata alla decisione e dichiarazione della Stora, allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 17).
80 Quanto al secondo aumento, previsto per il mese di aprile del 1990, la ricorrente ha annunciato, con una lettera del 13 dicembre 1989 (documento F-7-1), la propria intenzione di procedere nel marzo 1990 ad un aumento dei suoi prezzi dell'8%. In tale lettera, essa ha fatto espresso riferimento all'aumento dei prezzi annunciato dalla Mayr-Melnhof il 28 novembre 1989, identico a quello annunciato dalla ricorrente sia nell'importo sia nella data di entrata in vigore.
81 Avendo la ricorrente annunciato la propria intenzione di procedere all'aumento dei prezzi in questione, la mera circostanza che essa non abbia di fatto aumentato i propri prezzi alla data prevista non può invalidare la conclusione secondo la quale il suo comportamento sul mercato confermava la sua partecipazione alla collusione sui prezzi. Nelle circostanze del caso di specie, la mancata applicazione dell'aumento dimostra tutt'al più che la ricorrente ha pienamente tratto vantaggio dalla collusione sui prezzi praticando prezzi inferiori a quelli concordati con i suoi concorrenti.
82 Quanto al terzo aumento, la circostanza che la ricorrente non vi abbia preso parte altro non è se non una conferma della constatazione della Commissione secondo la quale la ricorrente ha cessato di partecipare all'infrazione verso la fine del 1990.
83 Alla luce di questi elementi, la Commissione ha dimostrato che la ricorrente ha preso parte ad una collusione sui prezzi durante il periodo compreso tra il 1988 e la fine del 1990. Gli argomenti della ricorrente secondo cui, da un lato, essa avrebbe preso parte alle riunioni del JMC solo per poter meglio valutare le evoluzioni future del mercato e, dall'altro, non avrebbe avuto alcun interesse a partecipare ad una qualsiasi intesa, sono quindi infondati.
- Sulla qualificazione giuridica del comportamento illecito
84 Risulta dalla decisione che le imprese menzionate nell'art. 1 avevano concordato «(...) aumenti regolari dei prezzi da applicare su ciascun mercato nazionale» (punto 130, secondo comma, terzo trattino, del preambolo). La Commissione precisa inoltre che «l'elaborazione del piano articolato sulle iniziative in materia di prezzi (...) non va considerata come una serie di accordi o di pratiche concordate distinte, ma come parte del medesimo accordo senza soluzione di continuità» (punto 131, secondo comma, del preambolo). Nel caso della ricorrente occorre pertanto esaminare se la concertazione sui prezzi alla quale essa ha partecipato dal 1988 in poi (v. supra, punti 69 e seguenti) sia stata correttamente considerata come accordo dalla Commissione.
85 Secondo una giurisprudenza costante, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e Van Landewyck e a./Commissione, citata, punto 86, e sentenza Hercules Chemicals/Commissione, citata, punto 256).
86 Occorre quindi accertare se la Commissione abbia dimostrato che le imprese destinatarie della decisione avevano espresso la loro comune volontà di adottare, in materia di prezzi, un determinato comportamento sul mercato.
87 Al riguardo, è sufficiente richiamare gli elementi di prova che dimostrano la partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi (v. supra, punti 69 e seguenti). Invero, senza che occorra esaminare ulteriori elementi di prova, risulta che la Commissione ha dimostrato che le imprese le quali partecipavano alle riunioni del JMC avevano espresso la loro volontà comune di effettuare aumenti di prezzo uniformi e simultanei. La Commissione ben poteva quindi considerare come un accordo il concorso di volontà manifestato tra la ricorrente e altri produttori di cartoncino sulle iniziative in materia di prezzi.
88 Alla luce del complesso delle considerazioni che precedono, il presente motivo dev'essere disatteso.
Sul motivo relativo all'assenza di partecipazione della ricorrente all'attuazione concreta degli aumenti dei prezzi
Argomenti delle parti
89 La ricorrente sostiene che essa ha praticato aumenti dei prezzi solo nell'ottobre 1988 e nell'aprile 1989. Per quanto attiene alle iniziative di aumento dei prezzi dell'aprile 1990 e del gennaio 1991, alle quali essa è considerata aver partecipato secondo la decisione, essa si sarebbe limitata ad annunci di aumenti, che non si sarebbero concretizzati.
90 Il fatto che la ricorrente non abbia preso parte all'iniziativa sui prezzi dell'ottobre 1989 dimostrerebbe con chiara evidenza che essa non svolgeva alcuna funzione nell'ambito dell'asserita intesa. Se essa ne avesse avuta una, sarebbe stata necessaria una sua partecipazione permanente all'insieme delle iniziative in materia di prezzi, per non compromettere l'esito degli accordi conclusi.
91 Infine, essa non si sarebbe sentita vincolata dagli accordi sui prezzi, in quanto sarebbe pacifico che essa non ha, malgrado le sue dichiarazioni iniziali, concretamente attuato gli aumenti dei prezzi dell'aprile 1990 e del gennaio 1991.
92 La Commissione ribatte che il comportamento della ricorrente conferma pienamente la sua partecipazione a tutte le iniziative in materia di prezzi. Essa sottolinea come la ricorrente abbia annunciato aumenti dei prezzi per ogni iniziativa decisa dal PG Paperboard nel corso del periodo considerato, con la sola eccezione di quella dell'ottobre 1989. Il fatto che taluni aumenti dei prezzi non abbiano potuto essere imposti potrebbe spiegarsi con l'opposizione dei clienti. Avuto riguardo al fatto che annunci di aumenti erano già stati compiuti, occorrerebbe ritenere che la ricorrente si considerasse vincolata dagli accordi sui prezzi.
Giudizio del Tribunale
93 Come si è già rilevato, emerge dalla decisione che l'iniziativa di aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 non riguardava il cartoncino GD, unico tipo di cartoncino fabbricato dalla ricorrente. Si è altresì accertato (v. supra, punto 82) che la mancata attuazione dell'aumento dei prezzi del gennaio 1991 può solo confermare che la ricorrente ha cessato di partecipare all'infrazione alla fine del 1990.
94 La circostanza che la ricorrente, dopo aver annunciato la propria intenzione di procedere ad un aumento dei prezzi nel marzo 1990, non abbia effettivamente aumentato i suoi prezzi alla data prevista non può invalidare la conclusione secondo cui essa ha preso parte alla collusione sui prezzi. A tale proposito, nella decisione non viene affermato che la ricorrente abbia posto in atto l'aumento dei prezzi di cui trattasi. Nella tabella F allegata alla decisione, la Commissione si è in realtà limitata a far riferimento alla lettera del 13 dicembre 1989 (documento F-7-1) con la quale la ricorrente annunciava la propria intenzione di procedere ad un aumento dei prezzi nel marzo 1990 (v. supra, punto 80).
95 Per il resto, è giocoforza constatare che la ricorrente ha dato corso agli aumenti concordati dei prezzi dell'ottobre 1988 e dell'aprile 1989 (tabelle C e D allegate alla decisione).
96 L'argomento della ricorrente secondo il quale essa non si sarebbe sentita vincolata dalle discussioni con i propri concorrenti riguardo ai prezzi del cartoncino è privo di pertinenza. Invero, l'art. 85, n. 1, del Trattato non richiede, per la sua applicazione, che le imprese si sentano vincolate dalla collusione alla quale prendono parte.
97 Il motivo non può essere quindi accolto.
Sul motivo relativo all'assenza di partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato e ad una collusione sulle quantità prodotte Argomenti delle parti
98 La ricorrente fa valere che essa ha pienamente utilizzato, fino al 1990, i propri vecchi impianti per il cartoncino e che le era impossibile aumentare i quantitativi prodotti. La manutenzione, l'ammortamento e i guasti di questi vecchi impianti avrebbero richiesto numerosi arresti tecnici della produzione.
99 Prevedendo il calo della sua produzione durante il periodo di trasformazione dei propri impianti, la ricorrente avrebbe prodotto per le scorte di magazzino nel 1989, dato che gli impianti avrebbero funzionato per 20,8 giorni in più rispetto a un anno normale. Per consentire una tale eccedenza produttiva, sarebbe stato necessario rinunciare agli arresti degli impianti connessi alla chiusura annuale dell'impresa o ai giorni festivi e arrestare gli impianti solo in caso di necessità tecnica. Nel 1990 la produzione avrebbe subito un calo connesso ai lavori di trasformazione, tuttavia la capacità residua sarebbe stata pienamente utilizzata. La ricorrente conclude che essa non ha potuto seguire una qualsiasi politica di «prezzo prioritario rispetto alla quantità» e che la trasformazione effettuata nel suo cartonificio era in palese contraddizione con siffatta politica.
100 La decisione non conterrebbe alcun addebito relativo ad una partecipazione ad un'intesa sulle quantità prodotte o sulla preservazione delle quote di mercato dei principali produttori. Essa non farebbe riferimento ad alcun elemento di fatto che consenta di dimostrare la partecipazione della ricorrente all'asserita intesa sulla politica di «prezzo prioritario rispetto alla quantità». In particolare, la nota acquisita presso la FS-Karton (allegato 115 alla comunicazione degli addebiti; v. punto 92 del preambolo della decisione) non dimostrerebbe tale partecipazione. Infatti, secondo la ricorrente, questa nota si limita a indicare la sua quota di mercato, che si assume del 3%. Tuttavia, la sua quota di mercato relativa ai tipi GD sarebbe stata pari a non più del 2% circa, persino negli anni 1988-1989, e sarebbe addirittura diminuita nel 1990 per via dei lavori di trasformazione effettuati.
101 La ricorrente contesta del pari che si possa ravvisare nella sua sporadica partecipazione alle riunioni del JMC una prova di una partecipazione ad una politica di «prezzo prioritario rispetto alla quantità». Al riguardo, emergerebbe dalla seconda dichiarazione della Stora, sulla quale si è basata la Commissione, che questa politica era stata dibattuta nell'ambito delle riunioni del PWG e della PC, vale a dire in seno ad organismi ai quali essa non ha partecipato. Del pari, la nota relativa ad una riunione del COE del 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti; v. punto 82 del preambolo della decisione) non costituirebbe neanch'essa una tale prova, essendo pacifico che la ricorrente non ha mai preso parte a riunioni di questo comitato.
102 La Commissione richiama, preliminarmente, le dichiarazioni della Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti). Queste ultime conterrebbero una descrizione dei provvedimenti adottati in materia di controllo delle quantità al fine di preservare un equilibrio tra l'offerta e la domanda nonché in materia di limitazione delle quote di mercato. Inoltre, risulterebbe da queste dichiarazioni che le misure in materia di controllo delle quantità e di limitazioni delle quote di mercato erano elementi essenziali degli accordi stipulati tra i membri del PG Paperboard. Le dichiarazioni della Stora verrebbero confermate da vari documenti. La Commissione richiama, a titolo di esempio, una nota riservata del 28 dicembre 1988 promanante dal direttore commerciale della FS-Karton (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti).
103 Essa ritiene di aver correttamente interpretato l'allegato 115 alla comunicazione degli addebiti. A suo parere, le informazioni contenute in tale nota - sulle quote percentuali di mercato, sui quantitativi e sulle capacità produttive, sui portafogli ordini inevasi, sui prezzi nonché sugli aumenti dei prezzi programmati - possono essere state ottenute, considerato il loro carattere dettagliato ed esauriente, solo sulla scorta di uno scambio individuale tra i produttori. Poiché la nota in questione confermerebbe le dichiarazioni della Stora, sarebbe privo di pertinenza l'accertamento del punto se le informazioni concernenti la ricorrente provengano da quest'ultima e se la sua quota di mercato fosse pari al 3%. Secondo la Commissione, occorre in ogni caso prendere in considerazione il fatto che la nota si riferisce solo al mercato tedesco dei tipi GD e GT, mercato sul quale la ricorrente avrebbe detenuto nel 1990 una quota superiore al suddetto 3%.
104 Avendo la ricorrente partecipato alle riunioni del JMC, il cui scopo sarebbe stato quello di deliberare le misure necessarie in materia di politica di «prezzo prioritario rispetto alla quantità» (punti 44 e seguenti del preambolo della decisione), l'infrazione dovrebbe esserle addebitata anche per quanto riguarda questi aspetti dell'intesa. A tale proposito, la Commissione argomenta che, nel contesto di un sistema di accordi complesso, non è necessario che ciascun membro applichi direttamente tutti gli elementi dell'intesa, ove sia dimostrato che l'intesa nel suo complesso li ha applicati (sentenze ICI/Commissione, punti 256-261 e 305, e Hercules Chemicals/Commissione, punto 272, entrambe citate). La circostanza che la ricorrente abbia forse accresciuto la propria quota di mercato sarebbe quindi priva di pertinenza, posto che un tale comportamento individuale non giustifica una partecipazione ad un'intesa illecita. Del pari privo di pertinenza sarebbe il fatto che essa non abbia eventualmente proceduto ad arresti degli impianti ed abbia eventualmente utilizzato a pieno regime le proprie capacità.
Giudizio del Tribunale
105 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate nella detta disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, nel caso della ricorrente, almeno dal 1988 fino alla fine del 1990, ad un accordo e ad una pratica concordata risalenti alla metà del 1986, nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità «hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
106 E' assodato che la ricorrente ha partecipato ad alcune riunioni del JMC durante il periodo compreso tra il 1988 e la fine del 1990. Inoltre, la partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi durante questo stesso periodo è già stata considerata come dimostrata (v. supra, punti 69 e seguenti).
107 Nei limiti in cui la ricorrente contesta di aver partecipato ad una collusione sugli arresti degli impianti e ad una collusione sulle quote di mercato, occorre esaminare separatamente gli addebiti relativi a ciascuna di queste due collusioni.
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sugli arresti degli impianti
108 Secondo la decisione, le imprese presenti alle riunioni del PWG hanno partecipato, a partire dalla fine del 1987, ad una collusione sugli arresti degli impianti, arresti che sono stati effettivamente applicati a partire dal 1990.
109 Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione che il vero compito del PWG, come descritto dalla Stora, comprendeva in particolare «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità». Peraltro, riferendosi all'«accordo concluso nel PWG nel corso del 1987» (punto 52, primo comma, del preambolo), la Commissione precisa che esso mirava in particolare a mantenere «livelli costanti di approvvigionamento» (punto 58, primo comma, del preambolo).
110 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
111 La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo "tempo d'arresto". Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo "esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi"» (punto 71 del preambolo della decisione).
112 Occorre sottolineare che la Stora, nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
113 Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».
114 La Commissione fonda del pari le proprie conclusioni sull'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, una nota riservata recante data 28 dicembre 1988, indirizzata dal direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
115 Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'espressione «circolo dei presidenti» è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2.a)], interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.
116 Le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione, tra i partecipanti alle riunioni del PWG, sui tempi d'arresto degli impianti.
117 Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato - prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».
118 La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
119 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
120 Stando alla decisione, le imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC, tra cui la ricorrente, hanno partecipato anche a tale collusione.
121 In proposito, la Commissione espone in particolare quanto segue:
«In aggiunta alla procedura Fides che forniva dati globalizzati era prassi normale per i singoli produttori comunicare ai concorrenti il loro portafoglio ordini inevasi nelle riunioni del JMC.
I dati relativi agli ordini pervenuti, espressi in numero di giorni, erano importanti per due scopi:
- davano modo di decidere se esistevano le condizioni adeguate per introdurre aumenti concordati di prezzo;
- consentivano di determinare i tempi d'arresto necessari per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta (...)» (punto 69, terzo e quarto comma, del preambolo della decisione).
122 Essa precisa inoltre:
«Gli appunti non ufficiali presi nel corso di due riunioni del JMC, una del gennaio 1990 (cfr. considerando 84), l'altra del settembre 1990 (cfr. considerando 87), unitamente ad altri documenti (considerandi 94 e 95), confermano tuttavia che i principali produttori tenevano i piccoli concorrenti costantemente informati, nell'ambito del PG Paperboard, dei loro programmi particolareggiati volti a stabilire tempi d'arresto complementari quale alternativa alla riduzione dei prezzi» (punto 71, terzo comma, del preambolo della decisione).
123 Le prove documentali relative al JMC (allegati 109, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti) confermano che le discussioni relative agli arresti degli impianti hanno avuto luogo nel contesto della preparazione degli aumenti di prezzo concordati. In particolare l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, una nota della Rena del 6 settembre 1990 (v. anche supra, punto 73), menziona gli importi degli aumenti di prezzo in vari paesi, le date degli annunci futuri di questi aumenti, nonché la situazione del portafoglio ordini inevasi espressa in giorni lavorativi per diversi produttori. L'autore del documento rileva come alcuni produttori prevedessero arresti degli impianti, esprimendo tale concetto ad esempio nel modo seguente:
«Kopparfors 5-15 days 5/9 will stop for five days».
124 Inoltre, sebbene gli allegati 117 e 109 alla comunicazione degli addebiti non contengano indicazioni che riguardino direttamente gli arresti degli impianti previsti, da essi emerge che la situazione del portafoglio ordini inevasi e quella degli ordini pervenuti sono state discusse nel corso delle riunioni del JMC del 6 settembre e del 16 ottobre 1989.
125 Tali documenti, letti congiuntamente alle dichiarazioni della Stora, costituiscono una dimostrazione sufficiente della partecipazione dei produttori rappresentati alle riunioni del JMC alla collusione sui tempi d'arresto. Infatti, le imprese che hanno preso parte alla collusione sui prezzi erano necessariamente consapevoli del fatto che l'esame della situazione corrente degli ordini inevasi e del portafoglio ordini pervenuti nonché le discussioni sugli eventuali tempi di arresto degli impianti non avevano il solo scopo di valutare se le condizioni del mercato fossero favorevoli per un aumento concordato dei prezzi, ma altresì di accertare se andavano effettuati arresti degli impianti al fine di evitare che il livello concordato dei prezzi venisse compromesso da un'offerta superiore alla domanda. In particolare, risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti che i partecipanti alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 hanno stabilito di comune accordo l'annuncio di un prossimo aumento dei prezzi, benché numerosi produttori avessero dichiarato che si accingevano ad arrestare la loro produzione. Pertanto, le condizioni del mercato sono state tali che l'effettiva applicazione di un futuro aumento dei prezzi avrebbe verosimilmente richiesto l'applicazione di tempi di arresto (aggiuntivi), il che costituisce quindi una conseguenza accettata, per lo meno implicitamente, dai produttori.
126 Ciò posto, e senza che occorra esaminare gli ulteriori elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione (allegati 102, 130 e 131 alla comunicazione degli addebiti), si deve ritenere che la Commissione ha dimostrato che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del JMC e alla collusione sui prezzi hanno preso parte ad una collusione sui tempi di arresto.
127 La ricorrente deve pertanto essere considerata aver partecipato, durante il periodo compreso tra il 1988 e la fine del 1990, ad una collusione sugli arresti degli impianti.
128 Quanto agli argomenti della stessa secondo cui il suo comportamento effettivo sarebbe in contraddizione con le affermazioni della Commissione relative all'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti, essi non possono essere accolti.
129 Invero, va sottolineato come la Commissione convenga che, poiché l'industria aveva lavorato a pieno regime fino all'inizio del 1990, praticamente nessun arresto degli impianti è stato necessario fino a tale data (punto 70 del preambolo della decisione).
130 Inoltre, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, in particolare se, come ha fatto valere, essa ha pienamente utilizzato le proprie capacità produttive nel 1990, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
- Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato
131 La ricorrente contesta la sua partecipazione ad una collusione sulle quote di mercato, pur non contestando l'affermazione, contenuta nella decisione, secondo la quale i produttori che hanno partecipato alle riunioni del PWG hanno concluso un accordo comprendente «il "congelamento" nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi» (punto 52, primo comma, del preambolo).
132 Ciò premesso, si deve sottolineare che, per quanto riguarda le imprese che non hanno partecipato alle riunioni del PWG, la Commissione rileva quanto segue:
«Benché i piccoli produttori di cartoncino che presenziavano alle riunioni del JMC non fossero edotti delle discussioni approfondite sulle quote di mercato tenute nell'ambito del PWG, partecipando alla politica del "prezzo prioritario rispetto alla quantità" al quale avevano tutti aderito, erano assolutamente consapevoli dell'intesa generale tra i produttori principali volta a mantenere "livelli costanti di approvvigionamento" e indubbiamente anche della necessità di adeguare il proprio comportamento» (punto 58, primo comma, del preambolo della decisione).
133 Benché ciò non risulti espressamente dalla decisione, la Commissione riprende, in proposito, le seguenti affermazioni della Stora:
«Altri produttori che non partecipavano al PWG non venivano, di regola, informati nei dettagli delle discussioni relative alle quote di mercato. Tuttavia, nell'ambito della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità cui aderivano, essi avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'intesa tra i maggiori produttori per non abbassare i prezzi mantenendo l'offerta a livelli costanti.
Quanto all'offerta [di cartoncino] GC, le quote dei produttori che non partecipavano al PWG erano comunque così poco rilevanti che la loro partecipazione - o l'assenza di una loro partecipazione - alle intese sulle quote di mercato era praticamente ininfluente in un senso o nell'altro» (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti, punto 1.2).
134 La Commissione si basa pertanto, come pure la Stora, sul presupposto che, anche in assenza di prove dirette, le imprese che non partecipavano alle riunioni del PWG, ma di cui è stata dimostrata l'adesione agli altri elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione, fossero necessariamente consapevoli dell'esistenza della collusione sulle quote di mercato.
135 Questo ragionamento non può essere condiviso. In primo luogo, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano aderito ad un accordo complessivo diretto, in particolare, al congelamento delle quote di mercato dei maggiori produttori.
136 In secondo luogo, il solo fatto che le dette imprese abbiano partecipato ad una collusione sui prezzi e alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che esse abbiano anche preso parte ad una collusione sulle quote di mercato. Infatti, la collusione sulle quote di mercato non era, diversamente da quanto sembra voler affermare la Commissione, intrinsecamente connessa alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto. E' sufficiente constatare che la collusione sulle quote di mercato dei maggiori produttori riuniti nel PWG era diretta, a termini della decisione (v. supra, punti 78-80), a mantenere le quote di mercato a livelli costanti, salve alcune modifiche occasionali, anche nei periodi in cui le condizioni del mercato, in particolare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, erano tali che non vi era la necessità di un controllo della produzione per garantire l'effettiva attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Ne consegue che l'eventuale partecipazione alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano partecipato alla collusione sulle quote di mercato, né che esse ne fossero a conoscenza o dovessero necessariamente esserlo.
137 In terzo luogo, la Commissione richiama l'allegato 115 alla comunicazione degli addebiti, una nota reperita presso la FS-Karton (facente capo al gruppo Mayr-Melnhof). Secondo il punto 92, primo comma, del preambolo della decisione, questa nota «risalente agli inizi del 1991, fa chiaro riferimento ai risultati di una riunione con altri produttori nonostante tale circostanza sia negata da M-M». Inoltre, essa «indica presumibilmente le quote percentuali di mercato (nel 1990) per il gruppo M-M, Feldmühle, Buchmann, Weig, Europa Carton, Cascades, Laakmann, Saffa, Gruber & Weber e De Eendracht» (stesso punto del preambolo, secondo comma).
138 Tuttavia, questo allegato non può considerarsi come prova della partecipazione della ricorrente ad una collusione tra produttori sulle quote di mercato. Invero, pur riguardando quote di mercato espresse in termini percentuali detenute in Germania da vari produttori, tra cui la ricorrente, non è possibile individuare né l'origine del documento né la data della riunione alla quale esso si riferirebbe. Ciò posto, non può escludersi che tale documento sia stato predisposto nel corso del 1991, in base a dati resi pubblici od ottenuti da clienti, ai fini di una riunione interna all'impresa FS-Karton. Ad ogni buon conto, ammesso che una discussione sulle quote di mercato si sia effettivamente svolta tra più produttori, alcuni dei quali non avevano preso parte alle riunioni del PWG, non è dimostrato che questa discussione si sia svolta durante il periodo preso in considerazione nei confronti della ricorrente, ossia almeno dal 1988 sino alla fine del 1990.
139 In quarto luogo, si deve constatare che la Commissione, al punto 58, secondo e terzo comma, del preambolo della decisione, fa valere, come elemento di prova addizionale dell'affermazione in esame, l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, vale a dire la nota ottenuta dalla Rena relativa, stando alla decisione, ad una riunione speciale del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI») svoltasi il 3 ottobre 1988. A tale riguardo, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non era membro dell'NPI e, dall'altro, che il riferimento, contenuto in tale documento, all'eventuale necessità di ricorrere all'arresto degli impianti non può, per le ragioni già esposte, costituire la prova di una collusione sulle quote di mercato.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0310.1
140 Ora, per poter imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione come quella di cui trattasi la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale, la Commissione deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
141 Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la Commissione non ha provato che la ricorrente sapesse o dovesse necessariamente sapere che il suo comportamento illecito rientrava in un piano globale comprensivo, oltre che della collusione sui prezzi e della collusione sugli arresti degli impianti, alle quali essa ha effettivamente preso parte, di una collusione sulle quote di mercato dei principali produttori.
142 Occorre pertanto annullare, nei confronti della ricorrente, l'art. 1, ottavo trattino, della decisione, secondo cui l'accordo e la pratica concordata ai quali essa ha partecipato ha avuto ad oggetto il «mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)».
Sul motivo relativo all'errore di valutazione in ordine alla partecipazione della ricorrente al sistema di scambio di informazioni della Fides
Argomenti delle parti
143 La ricorrente sostiene che essa ha partecipato al sistema di scambio di informazioni della Fides all'unico scopo di ottenere informazioni attendibili circa l'evoluzione successiva del mercato del cartoncino per astucci pieghevoli, nella prospettiva di un investimento ingente consistente nell'ammodernamento dei propri impianti produttivi. La sua partecipazione a questo sistema sarebbe cessata con il compimento di questo investimento verso la fine del 1990. Pertanto, la sua partecipazione avrebbe avuto lo scopo di migliorare la propria posizione sul mercato a scapito degli altri produttori.
144 Inoltre, la ricorrente avrebbe ritenuto che la partecipazione al sistema di scambio di informazioni fosse in sé lecita.
145 La Commissione rileva come il sistema di scambio di informazioni della Fides sia stato utilizzato per agevolare il funzionamento di un'intesa rientrante nella sfera d'applicazione dell'art. 85 del Trattato. Conseguentemente, il sistema di scambio di informazioni non potrebbe essere valutato separatamente dagli obiettivi anticoncorrenziali dell'intesa. La ricorrente non avrebbe potuto ignorare l'illiceità del sistema di scambio di informazioni posto in atto. In ogni caso, la sua eventuale buona fede potrebbe ripercuotersi solo sul quantum dell'ammenda.
Giudizio del Tribunale
146 Secondo l'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra», vale a dire di una collusione sui prezzi, una collusione sulle quote di mercato e una collusione sugli arresti degli impianti.
147 Per quanto riguarda il sistema di scambi d'informazioni della Fides, la decisione dev'essere interpretata, alla luce del suo dispositivo e del punto 134, terzo comma, del suo preambolo, nel senso che la Commissione ha considerato tale sistema incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata.
148 Nel punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione viene precisato che il sistema di scambi d'informazioni della Fides «era uno strumento essenziale che consentiva:
- di seguire l'andamento delle quote di mercato;
- di controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità;
- di decidere se era possibile introdurre gli aumenti concordati di prezzo;
- di determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine».
149 Il sistema di scambio di informazioni della Fides è stato ritenuto contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato solo in quanto ausiliario all'intesa accertata, talché l'argomento della ricorrente secondo il quale essa riteneva che la partecipazione a tale sistema fosse di per sé lecita è privo di rilevanza.
150 Inoltre, la ricorrente non contesta l'esattezza delle affermazioni contenute nella decisione in ordine all'utilizzazione a fini anticoncorrenziali delle statistiche della Fides.
151 Ciò posto, deve ritenersi provato che la ricorrente ha preso parte ad uno scambio d'informazioni inteso a sostenere le manovre anticoncorrenziali alle quali è dimostrato che la ricorrente ha preso parte. Conseguentemente, le sue spiegazioni circa i motivi per i quali ha deciso di partecipare al sistema di scambio di informazioni della Fides sono ugualmente prive di rilevanza.
152 Ne consegue che il motivo dev'essere disatteso.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
Argomenti delle parti
153 La ricorrente fa valere che il divieto enunciato nell'art. 2 della decisione è formulato in maniera troppo imprecisa. Le indicazioni estremamente vaghe in esso contenute non consentirebbero una distinzione tra un sistema di scambio di informazioni lecito e un sistema illecito. Qualsiasi sistema di scambio di informazioni, anche in forma aggregata, potrebbe rientrare nella sfera del divieto enunciato.
154 Nei limiti in cui l'art. 2 vieta lo scambio di dati in forma aggregata, la decisione sarebbe in contrasto con la comunicazione della Commissione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concordate concernenti la cooperazione tra imprese (GU 1968 C 75, pag. 3, rettificata nella GU 1968, C 84, pag. 14; in prosieguo: la «comunicazione relativa alla cooperazione»).
155 Nella sua Settima Relazione sulla politica di concorrenza (punto 7) la Commissione avrebbe ribadito che un sistema di scambio di informazioni che non permetta di individuare i dati di ciascuna impresa non costituisce infrazione alle regole della concorrenza.
156 Nei limiti in cui, nella decisione, la Commissione si è basata sul rischio di un abuso nell'utilizzo delle informazioni che possono essere legalmente raccolte in quanto tali, la sfera d'applicazione dell'art. 85 del Trattato sarebbe stata ampliata in modo inammissibile.
157 La Commissione contesta che il divieto di scambi futuri d'informazioni sia troppo impreciso. Sarebbe sufficiente che nel dispositivo e nel preambolo della decisione si indichi il comportamento anticoncorrenziale al quale è necessario porre fine (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124). Nel caso di specie, l'art. 2, primo comma, lett. a), b) e c), della decisione conterrebbero già una descrizione dettagliata della natura dello scambio d'informazioni inammissibile. Inoltre, gli accertamenti di fatto riguardanti le informazioni scambiate sarebbero stati descritti esaurientemente ai punti 61-68, 105 e 106 del preambolo della decisione. Per giunta, la decisione conterrebbe una descrizione puntuale degli effetti restrittivi che lo scambio d'informazioni ha prodotto sulle condizioni di concorrenza (punti 134 e 166 del preambolo). Pertanto, l'ampiezza del divieto risulterebbe chiaramente dalla lettura congiunta dell'art. 2 della decisione e del preambolo di quest'ultima.
158 Il secondo e il terzo comma dell'art. 2 della decisione conterrebbero solo spiegazioni relative alla forma che potrebbe assumere uno scambio di informazioni lecito.
159 La Commissione nega altresì che la portata del divieto sia troppo estesa. L'inibizione di futuri scambi d'informazioni dovrebbe infatti essere intesa alla luce degli accertamenti compiuti ai punti 68-70 del preambolo della decisione. Il divieto di scambiare informazioni aggregate riguarderebbe del resto solo le informazioni sul portafoglio ordini in arrivo, sul portafoglio ordini inevasi e sull'utilizzazione degli impianti. Per valutare lo scambio d'informazioni, si dovrebbe tener conto dell'elevato livello di concentrazione del settore nonché dell'ottima conoscenza della struttura e della politica delle diverse imprese, risultanti dalla collaborazione di vecchia data in seno al PG Paperboard. Su mercati caratterizzati da alta concentrazione, la riserva di concorrenza consisterebbe soprattutto nell'incertezza e nel segreto esistenti tra i maggiori offerenti in ordine alle condizioni del mercato. Orbene, lo scambio di informazioni sul portafoglio ordini inevasi, effettuato a intervalli ravvicinati, renderebbe il mercato così artificialmente trasparente che la riserva di concorrenza sussistente non potrebbe più, in definitiva, essere dispiegata.
160 Inoltre, lo scambio settimanale di statistiche sul portafoglio ordini in arrivo, unitamente ai resoconti sull'utilizzo degli impianti, consentirebbe di conoscere l'utilizzo degli impianti nel settore e di programmare arresti degli impianti a livello settoriale, permettendo così ai produttori di mantenere un equilibrio tra offerta e domanda e di far fronte ad un calo dei prezzi in caso di contrazione della domanda. Per osservare l'esistenza di questi effetti, l'individualizzazione dei dati non sarebbe pertinente, come non lo sarebbe il fatto che i dati riguardino ordini già evasi. La Commissione avrebbe quindi correttamente ritenuto che uno scambio d'informazioni sullo stato dei portafogli ordini in arrivo, nonché dei portafogli ordini inevasi, sia pure in forma aggregata, è contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato.
161 La decisione non sarebbe in contraddizione con la sua comunicazione relativa alla cooperazione né con le indicazioni contenute nella Settima Relazione sulla politica di concorrenza.
Giudizio del Tribunale
162 Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;
o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».
163 Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
164 Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).
165 Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).
166 Nel caso di specie, per stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.
167 Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
168 Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.
169 L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.
170 Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
171 Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
172 Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
173 Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
174 Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
175 La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
176 E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.
177 Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione . Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
178 Un divieto del genere, mirante ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
179 Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
Sui motivi relativi ai temi trattati nell'ambito delle difese comuni
180 Nel corso della riunione informale del 29 aprile 1997, le imprese che hanno presentato ricorsi contro la decisione sono state invitate a considerare, nell'ipotesi di un'eventuale riunione delle cause ai fini della trattazione orale, la possibilità della presentazione di difese orali in comune. Si è sottolineato come tali difese orali comuni avrebbero potuto essere presentate solo da ricorrenti che avevano effettivamente dedotto, nei loro ricorsi, motivi corrispondenti ai temi da svolgere in comune.
181 Con telecopia 14 maggio 1997, depositata a nome di tutte le parti ricorrenti, queste ultime hanno comunicato la loro decisione di trattare sei temi nel quadro delle difese orali comuni, in particolare quelli seguenti:
a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;
b) il livello generale delle ammende e la motivazione della decisione al riguardo;
c) la motivazione relativa alle ammende.
182 Nel proprio ricorso introduttivo, la ricorrente non ha formulato alcun motivo o argomento in ordine a questi tre aspetti. Essa ha tuttavia precisato, nel corso dell'udienza, che aderiva alle difese orali comuni di cui trattasi.
183 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento di diritto o di fatto emerso nel corso del procedimento, idoneo a giustificare la deduzione dei motivi nuovi di cui trattasi.
184 Pertanto tali motivi, dedotti dalla ricorrente per la prima volta nel corso dell'udienza, sono irricevibili.
Sui motivi relativi, da un lato, alla presa in considerazione di un fatturato errato da parte della Commissione e, dall'altro, alla violazione dell'obbligo di motivazione e dei diritti della difesa a tale riguardo
Argomenti delle parti
185 Secondo la ricorrente, risulta dal punto 4 del preambolo della decisione che alcuni tipi di cartoncino come il cartoncino cenere, non utilizzati per la fabbricazione di imballaggi, non costituiscono oggetto della decisione e non rientrano nella definizione del «cartoncino» ai sensi di quest'ultima, anche se questi prodotti possono essere fabbricati su macchinari per cartoncino. Nel punto 3 del preambolo si confermerebbe tale affermazione, precisandosi che il cartoncino è impiegato «principalmente per la produzione di astucci pieghevoli (...)».
186 All'inizio della sua inchiesta, la Commissione avrebbe chiesto alla ricorrente di comunicare il proprio fatturato globale nel settore e il proprio fatturato relativo ai tipi GD. Nella comunicazione degli addebiti, la Commissione avrebbe tuttavia lasciato intendere che l'inchiesta riguardava solo i tipi destinati alla produzione degli astucci pieghevoli.
187 Tre prodotti fabbricati dalla ricorrente non rientrerebbero nella definizione di «cartoncino» contenuta nella comunicazione degli addebiti e nella decisione, vale a dire i prodotti Printa, Duplex KO e Silbergrau.
188 Il prodotto Printa sarebbe un cartone duplex contenente uno strato di pasta di legno, la cui fodera interna e il dorso sono composti al 100% da carta da macero. Richiamando una dichiarazione della Papiertechnische Stiftung (Fondazione tecnica della carta; in prosieguo: la «PTS»), la ricorrente sostiene che questo tipo non può essere collocato tra i cartoncini GD. Infatti, il prodotto Printa sarebbe un tipo misto, per lo più utilizzato nel cartonaggio e in modo assai secondario per la fabbricazione di astucci pieghevoli. Soltanto per segnalare che questo prodotto può essere impiegato, almeno in parte, nella fabbricazione di astucci pieghevoli la ricorrente commercializzerebbe tale tipo con la denominazione «UD pigmentato».
189 Il prodotto Duplex KO sarebbe un semplice cartone duplex composto da uno strato in fibre chiare nonché da uno strato superficiale e da un dorso ottenuti al 100% da carta da macero. Richiamando una dichiarazione della PTS, la ricorrente sostiene che tale prodotto non può neanch'esso essere collocato tra i cartoncini GD e UD2. Infatti, la sua destinazione quasi esclusiva sarebbe il cartonaggio e non sarebbe raffrontabile, per finalità, qualità o gamma di prezzi, ai cartoncini destinati alla fabbricazione di astucci pieghevoli. Esso verrebbe messo in commercio con le sigle ED («Einfach Duplex» - Duplex semplice).
190 Infine, il prodotto Silbergrau sarebbe un cartoncino cenere puro.
191 In considerazione di questi elementi, la ricorrente avrebbe precisato alla Commissione, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che essa produceva soltanto i tipi Supra e Bona. Ciò sarebbe stato confermato nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione. Il rappresentante della ricorrente avrebbe spiegato che il prodotto Printa non era collocabile tra i cartoncini UD o GD e che l'impresa aveva pertanto inserito una rubrica autonoma per questo prodotto nelle comunicazioni fatte alla Fides. Quanto al prodotto Duplex KO, il rappresentante della ricorrente avrebbe spiegato che questo tipo rientrava nella categoria ED e che ciò valeva altresì per le comunicazioni fatte alla Fides. Egli avrebbe espressamente precisato che sarebbe stata inappropriata una descrizione di questo prodotto utilizzando la sigla «UD».
192 Poiché le discussioni sui prodotti della ricorrente non sono proseguite, essa avrebbe conseguentemente ritenuto pacifico che i prodotti Printa e Duplex KO non costituivano oggetto del procedimento. La Commissione avrebbe riaperto questa discussione solo in una lettera del 24 maggio 1994, nella quale avrebbe affermato che il prodotto Printa non si differenziava dal cartoncino GD 2 se non per il minore spessore, affermazione errata, e che il prodotto Duplex KO veniva considerato in commercio come un prodotto UD.
193 Poiché la decisione non conterrebbe alcuna presa di posizione sulla questione se siano interessati i prodotti di cui sopra, tale atto sarebbe viziato da carenza di motivazione. Infatti, risulterebbe certo dalla giurisprudenza che la Commissione non è tenuta a rispondere ad argomenti che le appaiono privi di pertinenza (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 318), tuttavia la questione della delimitazione dei prodotti considerati dalla decisione avrebbe un'importanza fondamentale.
194 L'inclusione dei prodotti in questione nell'oggetto della decisione, oltre a costituire una violazione dell'obbligo di motivazione, integrerebbe anche, tenuto conto dello svolgimento del procedimento, una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.
195 Infine, la Commissione sarebbe già stata in grado di effettuare un calcolo corretto dell'ammenda sulla base dei dati comunicati dalla ricorrente nella sua lettera del 13 maggio 1993. In ogni caso, i dati necessari le sarebbero stati trasmessi con la lettera della ricorrente del 13 maggio 1994 e ribaditi nella sua lettera del 1_ luglio 1994.
196 La Commissione fa valere di essere rimasta ben dentro il limite massimo delle ammende fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, talché la ricorrente non potrebbe pretendere che parte del suo fatturato non venga presa in considerazione.
197 La Commissione sottolinea di aver invitato la ricorrente, con lettera 24 maggio 1994 e in seguito alla protesta di quest'ultima contro l'inclusione di alcuni suoi prodotti, a specificare la ripartizione del fatturato già comunicato tra i suoi vari prodotti. In tale lettera, essa avrebbe del pari precisato i motivi per i quali riteneva che i prodotti Printa e Duplex KO andassero classificati tra i cartoncini GD. Nondimeno, la ricorrente avrebbe risposto con lettera del 1_ luglio 1994, ossia ben oltre il termine stabilito dalla Commissione del 31 maggio 1994, e in tale lettera non sarebbe ancora stata operata la distinzione del fatturato globale in base ai tipi di cartoncino da essa prodotti. Di conseguenza, la Commissione ben poteva basarsi sul fatturato globale nel settore del cartoncino, quale inizialmente comunicato dalla ricorrente.
198 Inoltre, i prodotti Printa e Duplex KO rientrerebbero nella definizione di «cartoncino» di cui alla decisione. Infatti, non si tratterebbe di delimitare il mercato considerato, bensì di stabilire quali prodotti sono oggetto degli accordi tra i partecipanti all'intesa.
199 Al riguardo, risulterebbe dal punto 4 del preambolo della decisione che quest'ultima non riguarda unicamente i cartoncini destinati alla produzione di astucci pieghevoli. Verrebbero tuttavia esclusi determinati cartoncini, come il cartoncino cenere, costituito al 100% da carta da macero. Del resto, la ricorrente stessa avrebbe riconosciuto che i prodotti Printa e Duplex KO sono adatti alla fabbricazione di astucci pieghevoli. Per quanto riguarda il prodotto Printa, la ricorrente stessa l'avrebbe designato, nel suo atto introduttivo, con la sigla UD. Sarebbe quindi chiaro che si tratta di un tipo rientrante nella categoria dei cartoncini GD.
200 La ricorrente avrebbe del pari riconosciuto che le comunicazioni alla Fides comprendevano dati relativi ai prodotti in questione, talché sarebbe evidente che essa stessa considerava tali tipi rientranti nell'oggetto dell'intesa. Allo stesso modo, gli aumenti dei prezzi sarebbero stati applicati per tali prodotti.
201 D'altra parte, emergerebbe dalle discussioni svoltesi nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione che i prodotti di cui trattasi vanno considerati rientranti nella definizione di cartoncino. Infatti, il rappresentante della ricorrente avrebbe precisato che il tipo Printa «è una qualità GD3 o qualcosa del genere» («something of a GD3»). Orbene, il PG Paperboard utilizzerebbe l'abbreviazione GD3 per indicare una sorta di «white lined chipboard», che non si distinguerebbe dai tipi GD1 o GD2 se non per uno spessore più piccolo. Quanto al prodotto Duplex KO, il rappresentante della ricorrente avrebbe ammesso che i concorrenti lo classificano tra i cartoncini UD. Anche se la ricorrente lo designa con la sigla ED («Einfach Duplex»), la sua stessa denominazione mostrerebbe che si tratta di un cartoncino duplex.
202 I prodotti di cui trattasi sarebbero altresì designati come cartoncino duplex nello stesso opuscolo pubblicitario della ricorrente, mentre il prodotto Printa vi è anch'esso menzionato come utilizzato nel settore degli astucci pieghevoli e degli allestimenti per vetrine. Al riguardo, non potrebbe essere attribuito alcun valore probatorio alle dichiarazioni ottenute dalla ricorrente presso la PTS.
203 La Commissione avrebbe adeguatamente precisato, ai punti 168 e 169 del preambolo della decisione, i criteri impiegati per la determinazione dell'importo delle ammende. Il fatturato ottenuto nel settore del cartoncino sarebbe uno di questi criteri, talché essa non avrebbe avuto l'obbligo di specificare in dettaglio la propria posizione sull'inclusione dei prodotti Printa e Duplex KO nel calcolo dell'ammenda (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, punto 363).
204 La Commissione nega infine di aver mutato posizione nel corso del procedimento, dato che la comunicazione degli addebiti avrebbe contenuto, al pari della decisione, una definizione dell'oggetto del procedimento in cui sarebbero rientrati i prodotti di cui trattasi.
Giudizio del Tribunale
205 E' assodato che la Commissione ha fissato l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente basandosi sul fatturato realizzato nel 1990 con le vendite di tutti i suoi tipi di cartoncino, compreso quello realizzato con le vendite dei prodotti denominati Printa, Duplex KO e Silbergrau.
206 E' altresì assodato che essa ha sistematicamente tenuto conto, in sede di fissazione dell'importo di ciascuna delle singole ammende, del fatturato realizzato da ciascuna impresa destinataria della decisione sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Al riguardo, essa ha preso in considerazione soltanto il fatturato realizzato con le vendite di cartoncino, quale definito nella decisione.
207 La Commissione non contesta che il prodotto Silbergrau è un cartoncino cenere che, in quanto tale, non viene interessato dall'infrazione accertata. Per contro, essa sostiene che i prodotti Printa e Duplex KO sono prodotti rientranti nella definizione di cartoncino figurante nella decisione e che l'infrazione accertata ha avuto ad oggetto questi prodotti.
208 Il presente motivo deve essere valutato alla luce degli elementi summenzionati, talché occorre esaminare anzitutto se la decisione sia sufficientemente motivata per quanto riguarda l'inclusione dei prodotti Printa e Duplex KO nella definizione del prodotto in questione e se, in questo contesto, i diritti della difesa della ricorrente siano stati violati. Verrà in seguito esaminato il punto se la Commissione abbia dimostrato che l'accertata violazione dell'art. 1 della decisione abbia avuto ad oggetto i prodotti Printa e Duplex KO. Infine, tenuto conto delle conclusioni tratte dai punti precedenti, verrà preso in esame il punto se la Commissione poteva fissare l'importo dell'ammenda in base al fatturato realizzato dalla ricorrente nel 1990 con le vendite di tutti i suoi tipi di cartoncino.
- Sugli argomenti relativi alla violazione dell'obbligo di motivazione e alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente
209 Emerge da una giurisprudenza costante che la motivazione di una decisione che arreca pregiudizio deve consentire l'esercizio effettivo del controllo della sua legittimità e fornire all'interessato le indicazioni necessarie per accertare se la decisione sia o meno fondata. Il carattere sufficiente di tale motivazione va valutato alla luce delle circostanze della fattispecie, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi addotti e dell'interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti. Per svolgere le funzioni summenzionate, una motivazione sufficiente deve mettere in luce, in modo chiaro e non equivoco, l'iter logico seguito dall'autorità comunitaria che ha emanato l'atto contestato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211, punto 26).
210 Il punto 4 del preambolo della decisione recita:
«Principali qualità di cartoncino prodotto nell'Europa occidentale:
- Cartoncino alto spessore: "Folding boxboard" (FBB), formato da uno strato superficiale di cartoncino bianco derivato da pasta chimica imbianchita, da uno stato intermedio di pasta meccanica o chimico-meccanica e spesso da un sottile strato inferiore di pasta chimica imbianchita. Il FBB è di solito utilizzato per l'imballaggio di prodotti alimentari, cosmetici, sigarette, prodotti farmaceutici, ecc.
- Cartoncino con centro grigio: "White-lined chipboard" (WLC), anche conosciuto nell'Europa occidentale continentale come Duplex o Triplex, prodotto da fibre di seconda qualità o da materiale riciclato utilizzando pasta chimica imbianchita per lo strato superficiale e carta da macero per il dorso; di solito viene utilizzato per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
- Cartoncino 100 % cellulosa: "Solid Bleached Sulphate board" (SBS), prodotto multistrato fabbricato con pasta chimica imbianchita, bianco in tutti gli strati. Anch'esso è utilizzato principalmente per l'imballaggio di alimentari, cosmetici, prodotti farmaceutici e sigarette.
Alcuni altri prodotti di cartone (ad esempio il "cartoncino cenere" che è ricavato interamente da carta da macero) possono essere fabbricati sui macchinari per il cartoncino ma non rientrano nella definizione di "cartoncino" impiegata dai produttori stessi ed esulano dal presente procedimento.
La denominazione standard del prodotto e le abbreviazioni utilizzate in Germania sono entrate nell'uso comune dell'industria del cartoncino dell'Europa occidentale:
- i tipi patinati e non patinati di FBB sono designati rispettivamente dalle sigle "GC" e "UC";
- i tipi "duplex" patinati e non patinati di WLC sono designati dalle abbreviazioni "GD" e "UD" mentre i tipi corrispondenti "triplex" sono noti come "GT" e "UT";
- i tipi patinati e non patinati di SBS sono designati con le sigle "GZ" e "UZ".
All'interno di tali categorie esistono ulteriori suddivisioni: per esempio GC1 si distingue da GC2 a causa del diverso strato di fondo utilizzato, GD1 da GD2 per il diverso volume specifico, ecc. Per semplicità, l'intero settore delle fibre vergini è spesso denominato "tipo GC", mentre tutte le qualità da materiale riciclato sono indicate come "tipi GD". Nella presente decisione viene seguita, ove richiesto, questa convenzione terminologica».
211 Da questa descrizione dei prodotti interessati dalla decisione emerge che la Commissione ha tenuto conto del fatto che il termine «cartoncino» designa molteplici prodotti e che, di conseguenza, esso non ha un significato preciso. In particolare, l'affermazione della Commissione secondo cui «alcuni altri prodotti di cartone» che possono essere fabbricati sui macchinari per il cartoncino non sono oggetto della decisione (punto 4, secondo comma, del preambolo) pone in chiara evidenza che la Commissione ha ritenuto che i prodotti oggetto della decisione non potessero essere determinati dal riferimento puro e semplice al termine «cartoncino».
212 Inoltre, poiché la Commissione ha sottolineato che le indicazioni contenute nel punto 4 del preambolo riguardano le «principali qualità di cartoncino prodotte nell'Europa occidentale», esse non possono considerarsi alla stregua di elementi esaurienti di una definizione dei prodotti oggetto della decisione. Il punto 4 del preambolo deve pertanto essere inteso nel senso che esso descrive i principali prodotti oggetto della decisione in funzione delle loro caratteristiche tecniche (materia prima, spessore e impiego finale). Il fatto che un singolo prodotto non venga né espressamente menzionato nel detto punto né direttamente interessato dalle specifiche tecniche in esso figuranti non implica di per sé che si tratti di un tipo di cartoncino che non costituisce oggetto della decisione.
213 Né potrebbe rimproverarsi alla Commissione l'aver in tal modo descritto in maniera non esauriente i prodotti oggetto della decisione.
214 In primo luogo, in un caso come quello di specie, i prodotti interessati dalla decisione possono essere determinati in base alle loro caratteristiche tecniche, in riferimento ai prodotti oggetto dell'infrazione accertata. Conseguentemente, se la decisione, considerata nel suo insieme, pone in evidenza che l'infrazione accertata ha riguardato un determinato prodotto e menziona gli elementi di prova a sostegno di tale conclusione, il semplice fatto che questa decisione non contenga una precisa ed esauriente enunciazione dei prodotti in questione non osta necessariamente all'esercizio effettivo del controllo di legittimità di questa decisione ad opera del giudice comunitario, né implica necessariamente che essa non fornisca all'impresa interessata indicazioni necessarie per sapere se la decisione sia o no legittima.
215 In secondo luogo, sebbene la Commissione ricordi (punto 4, terzo comma, del preambolo) che gli addetti del settore hanno generalmente adottato la designazione standard del prodotto e le abbreviazioni utilizzate in Germania, emerge dal fascicolo (quanto alle varie classificazioni dei prodotti di cartoncino, v. allegati 1-4 alla comunicazione degli addebiti) che non esiste alcuna classificazione standard, utilizzata dall'intero settore, che consenta di definire in maniera precisa ed esauriente tutti i tipi di cartoncino prodotti nell'Europa occidentale.
216 La suddetta constatazione trova conferma nei commenti successivi provenienti dal rappresentante della ricorrente per quanto riguarda il prodotto Printa, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione:
«I dati che abbiamo comunicato alla Fides corrispondevano al tipo GD2, e noi fabbrichiamo un cartoncino speciale denominato Printa che non era esattamente definito - non rientrava nelle categorie UD e GD. Si trattava di un tipo GD3 o di qualcosa del genere» (pag. 47 del verbale dell'audizione).
217 In terzo luogo, la ricorrente non fa valere che le indicazioni contenute nel punto 4 del preambolo della decisione siano false. Pertanto, si deve ritenere che tali indicazioni costituiscano una descrizione corretta e pertinente dei principali tipi di cartoncino a cui si riferisce la decisione.
218 Alla luce dei suddetti rilievi, il Tribunale ritiene che la decisione contenga una motivazione sufficiente, che consente di individuare, in modo generale, quali sono i prodotti che hanno costituito oggetto dell'infrazione accertata. Tuttavia, avendo la ricorrente contestato, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, che i prodotti Printa e Duplex KO possano essere considerati interessati dal detto procedimento, occorre accertare se la Commissione avrebbe dovuto fornire una motivazione specifica su tale punto.
219 Al riguardo, si deve prendere atto che la decisione non contiene alcuna presa di posizione esplicita in ordine alla questione se essa riguardi i prodotti Printa e Duplex KO.
220 Orbene, emerge dagli elementi di prova richiamati dalla Commissione nella decisione che le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale che si sono svolte in seno a taluni organismi del PG Paperboard avevano ad oggetto, in particolare, i prodotti designati dagli stessi produttori con le sigle GD e UD (v., segnatamente, listino prezzi acquisito presso il Finnboard, menzionato al punto 79 del preambolo, e allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, documento menzionato al punto 87 del preambolo).
221 Inoltre, in una lettera della Commissione alla ricorrente in data 24 maggio 1994 sono esposte le ragioni che hanno indotto l'istituzione a ritenere che i prodotti di cui trattasi dovessero essere considerati rientranti nelle dette discussioni.
222 Invero, la Commissione precisa in tale lettera:
«Come già precisato nella comunicazione degli addebiti, nella documentazione Fides e nell'audizione, il menzionato procedimento, in quanto riguarda tipi ottenuti a partire da materiali riciclabili, non è limitato ai tipi GD1 e GD2.
Il vostro cartoncino "Printa", la cui classificazione nel tipo GD3 è usuale solo in Germania, non si distingue dal tipo GD2 se non a motivo della sua minore densità 1,3 cm /g al massimo, anziché 1,4 cm /g; v. allegato 4 alla comunicazione degli addebiti). Il vostro cartoncino "Duplex KO" o ED (Duplex semplice) viene considerato nel commercio - come voi stessi confermate - rientrante nel tipo UD (Duplex non stratificato), anche se voi sembrate equipararlo al tipo GD ("grigio argento"; "Silbergrau")».
223 Ancorché questa spiegazione non venga riportata nella decisione, la ricorrente non poteva pertanto ignorare i motivi che hanno indotto la Commissione a ritenere i prodotti Printa e Duplex KO facenti parte delle manovre anticoncorrenziali addebitate. Tale constatazione è del resto avvalorata dal fatto che risulta dagli argomenti addotti dalla ricorrente nell'atto introduttivo di ricorso che essa era del tutto consapevole del ragionamento seguito dalla Commissione.
224 Alla luce del complesso dei rilievi suddetti, si deve ritenere che la motivazione della decisione è sufficiente per consentire l'effettivo esercizio del controllo della sua legittimità e fornire alla ricorrente le indicazioni necessarie per appurare se la decisione sia o no legittima.
225 Poiché il ragionamento seguito dalla Commissione è stato esposto con sufficiente chiarezza nella sua lettera alla ricorrente del 24 maggio 1994, occorre altresì respingere l'argomento della ricorrente relativo alla violazione dei suoi diritti della difesa. Deve aggiungersi che, contrariamente a quanto sembra asserire la ricorrente, non vi sono elementi che consentano di ritenere che la Commissione abbia mutato posizione nel corso del procedimento amministrativo dinanzi ad essa, dal momento che la comunicazione degli addebiti contiene una definizione del cartoncino pressoché identica a quella figurante al punto 4 del preambolo della decisione.
- Sulla questione se l'infrazione abbia avuto ad oggetto i prodotti Printa e Duplex KO
226 Come si è già ricordato, le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale hanno riguardato in particolare i prodotti designati dagli stessi produttori con le sigle FD e UD.
227 Per quanto riguarda il prodotto Printa, è giocoforza constatare che l'indicazione fornita dal rappresentante della ricorrente nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, secondo cui questo prodotto «era un tipo GD3 o qualcosa del genere» («was something of a GD3 or something like that»), costituisce in sé un solido indizio del fatto che questo prodotto costituisse oggetto delle discussioni. Analogo rilievo vale per quanto riguarda il fatto che, nel commercializzare il prodotto, la ricorrente ha fatto uso della denominazione UD pigmentato.
228 In questo contesto, va respinta, in quanto non dimostrata, l'affermazione della ricorrente secondo cui essa avrebbe utilizzato la denominazione UD pigmentato nello smercio del suo prodotto Printa unicamente allo scopo di segnalare che questo prodotto poteva anche essere utilizzato per la fabbricazione di astucci pieghevoli.
229 Occorre del pari respingere, in quanto sprovvista di valore probatorio, la dichiarazione ottenuta dalla ricorrente presso la PTS, secondo la quale questo cartoncino non potrebbe essere classificato come cartoncino GD. Invero, la ricorrente non ha fornito alcun ragguaglio in ordine ai criteri di classificazione utilizzati dalla PTS.
230 Il Tribunale constata che la documentazione relativa agli aumenti dei prezzi annunciati e posti concretamente in atto dalla ricorrente non contiene alcune elemento idoneo a dimostrare che gli aumenti dei prezzi concordati in seno al PG Paperboard non riguardassero il prodotto Printa. Al contrario, risulta da una lettera della ricorrente in data 8 marzo 1989, che annunciava un aumento di prezzo per il 1_ maggio 1989 (documento D-7-5), unico documento in cui vengono distinti i vari prodotti fabbricati dalla ricorrente, che l'aumento di prezzo annunciato per il prodotto Printa (9 DM) era identico a quello concordato in seno al PG Paperboard (v. tabella D allegata alla decisione) e a quello annunciato dalla ricorrente per i prodotti Supra e Bona, rientranti nel tipo GD.
231 Ciò posto, la Commissione ha dimostrato che l'infrazione accertata riguardava del pari il prodotto Printa.
232 Quanto al prodotto Duplex KO, la ricorrente segnala, senza essere contraddetta dalla Commissione, di aver fatto uso della sigla ED per designare questo prodotto nelle informazioni da essa trasmessa alla Fides. Inoltre, nelle statistiche della Fides, il cartoncino ED veniva classificato con il cartoncino GK1, un tipo di cartoncino cenere (Graukarton).
233 Emerge parimenti dalla lettera della ricorrente in data 8 marzo 1989 (documento D-7-5, dianzi menzionato) che l'aumento di prezzo annunciato per il prodotto Duplex KO (7 DM) era inferiore a quello concordato in seno al PG Paperboard (v. tabella D allegata alla decisione) e a quello annunciato dalla ricorrente per i prodotti Supra, Bona e Printa. Per converso, l'aumento di prezzo annunciato per il prodotto Duplex KO era identico a quello annunciato per il prodotto Silbergrau (cartoncino cenere fabbricato dalla ricorrente).
234 Di conseguenza, il fatto che il rappresentante della ricorrente abbia affermato, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, che «alcuni nostri concorrenti dicevano che (il Duplex KO) rientrava nella categoria UD (...)» [«some of our competitors said (Duplex KO) could be put into the category (...)»], non può costituire una prova sufficiente del fatto che le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale condotte in seno a taluni organismi del PG Paperboard avessero riguardato questo prodotto.
235 Alla luce di quanto precede, la Commissione ha dimostrato che l'infrazione accertata riguardava il prodotto Printa, ma non che essa riguardava anche il prodotto Duplex KO.
- Sul fatturato preso in considerazione ai fini della determinazione dell'importo dell'ammenda
236 E' assodato che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è stato determinato in base al fatturato relativo alle sue vendite di cartoncino nella Comunità nel 1990. Tale fatturato, comunicato alla Commissione con lettera 25 settembre 1991, riguarda tutte le vendite dei prodotti di cartoncino fabbricati dalla ricorrente. Orbene, risulta dalle considerazioni che precedono che i prodotti Silbergrau e Duplex KO non sono interessate dall'infrazione accertata.
237 Di conseguenza, l'argomento della Commissione relativo al fatto che l'importo dell'ammenda è, in ogni caso, ben inferiore al limite massimo delle ammende previsto all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non può essere accolto. Invero, conformemente al principio della parità di trattamento, che impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile, a meno che una differenziazione sia obiettivamente giustificata, la Commissione avrebbe dovuto fondarsi, così come ha fatto nei confronti delle altre imprese menzionate nell'art. 1 della decisione, sul fatturato realizzato dalla ricorrente nella Comunità nel 1990, con le vendite dei soli prodotti interessati dall'infrazione accertata.
238 La circostanza che la ricorrente non abbia ripartito per categoria di prodotto il fatturato riguardante il complesso delle vendite dei prodotti di cartoncino da essa fabbricati, nonostante la richiesta fattale in tal senso dalla Commissione in una lettera del 24 maggio 1994, non costituisce una giustificazione sufficiente.
239 Nella sua lettera del 24 maggio 1994, la Commissione ha chiarito i motivi per i quali i prodotti Printa e Duplex KO dovevano essere considerati cartoncino ai fini del procedimento. Essa ha peraltro invitato la ricorrente a ripartire il fatturato dei cinque ultimi anni tra tutti i cartoncini GD, il Duplex KO e il cartoncino cenere, chiedendo che tali informazioni le fossero inviate entro il 31 maggio 1994.
240 La ricorrente ha dato riscontro a tale lettera solo il 1_ luglio 1994, ribadendo la propria posizione secondo cui i prodotti Printa e Duplex KO non dovevano costituire oggetto del procedimento, senza fornire, come pure avrebbe dovuto fare, la ripartizione del fatturato che le era stata richiesta.
241 Tuttavia, la lettera della Commissione del 24 maggio 1994 non conteneva alcun riferimento all'art. 11 del regolamento n. 17. Orbene, la Commissione non poteva ignorare che il fatturato sul quale si era basata comprendeva, in particolare, il fatturato realizzato con le vendite del cartoncino cenere (Silbergrau) ed era quindi troppo elevato, indipendentemente della controversa questione della corretta classificazione dei prodotti Printa e Duplex KO.
242 Conseguentemente, essa avrebbe dovuto inviare alla ricorrente una richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, per ottenere i ragguagli necessari per la corretta determinazione dell'importo dell'ammenda. Essa non può, quindi, fondatamente sostenere che soltanto in conseguenza del comportamento della stessa ricorrente nel corso del procedimento amministrativo l'importo dell'ammenda è stato determinato in base ad un fatturato troppo elevato.
243 Poiché la ricorrente ha fornito, in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, dati che consentono di determinare le percentuali delle vendite dei prodotti di cartoncino nella Comunità nel 1990 corrispondenti alle vendite dei prodotti non interessati dall'infrazione accertata, il Tribunale procederà di conseguenza, nell'esercizio della propria competenza anche di merito in materia di ammende, ad una riduzione dell'importo dell'ammenda che tenga conto del fatto che il fatturato realizzato con le vendite dei prodotti Silbergrau e Duplex KO non avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda (v. infra, punto 278).
244 Per il resto, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo alla limitata partecipazione della ricorrente agli organismi del PG Paperboard nonché all'assenza di dolo
Argomenti delle parti
245 La ricorrente richiama sostanzialmente i motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'art. 1 della decisione. Essa avrebbe partecipato solo per un breve periodo al sistema di scambio di informazioni della Fides e, sporadicamente, a riunioni del JMC. Considerati inoltre lo scopo specifico di questa partecipazione, la sua posizione nettamente subalterna sul mercato e il fatto che essa non avrebbe preso parte alle asserite intese sulle quantità prodotte o sulle quote di mercato, la Commissione non avrebbe correttamente applicato i criteri menzionati al punto 169 della decisione. La ricorrente fa valere al riguardo una disparità di trattamento rispetto alle imprese che hanno partecipato pienamente all'intesa, dal momento che la Commissione sembrerebbe aver calcolato l'ammenda inflittale in base all'aliquota normale del 7,5% del fatturato.
246 Supponendo anche che la ricorrente abbia violato l'art. 85 del Trattato, essa avrebbe ritenuto la propria partecipazione al sistema di scambio di informazioni della Fides e quella, sporadica, a riunioni svoltesi ad intervalli in seno al JMC come lecite, tanto più che lo scopo di questa partecipazione era in palese contraddizione con gli interessi degli altri produttori. Essa riconosce che una riduzione dell'ammenda pari a 25/60 - nella quale il denominatore della frazione corrisponde al periodo complessivo dell'infrazione, espresso in mesi, al quale la Commissione ha fatto riferimento per il calcolo dell'importo delle singole ammende - tiene conto, in modo corretto, della breve durata di un'eventuale partecipazione ad un'intesa illecita.
247 Peraltro, non sarebbe corretto il fatto che nella decisione si affermi che il suo rappresentante avrebbe ammesso, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'esistenza di una regola generale secondo cui non doveva essere conservata nessuna nota compromettente che facesse riferimento alle riunioni del JMC.
248 La Commissione fa valere che, basandosi sul fatturato relativo al cartoncino, essa ha tenuto conto del ruolo relativamente subalterno della ricorrente nel settore. Essa avrebbe, del pari, correttamente tenuto conto della durata più breve della sua partecipazione all'intesa, accordandole una riduzione di 25/60 sull'importo dell'ammenda. Il fatto di non aver considerato la ricorrente tra le capofila dimostrerebbe infine che si è tenuto conto della sua più limitata partecipazione all'intesa.
249 In ordine all'argomento della ricorrente relativo all'assenza di dolo, la Commissione rileva che è sufficiente, affinché un'infrazione sia considerata intenzionale, che l'impresa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenza della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco e a./Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41). Inoltre, tenuto conto della gravità e del carattere palese dell'infrazione, espressamente rientrante nella sfera d'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, la ricorrente non potrebbe seriamente negare di avere avuto conoscenza dello scopo anticoncorrenziale dell'intesa (sentenza ICI/Commissione, citata, punti 344 e 353). Il fatto che i partecipanti all'intesa abbiano tentato di mantenere segreti i loro accordi dimostrerebbe che essi erano consapevoli dell'illiceità del loro comportamento (sentenza Belasco e a./Commissione, citata, punto 41, e sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 350).
250 Infine, la Commissione ribadisce di aver correttamente riportato, nella decisione, le dichiarazioni del rappresentante della ricorrente relative ai provvedimenti adottati per mantenere segreta l'intesa. Essa sottolinea al riguardo come il rappresentante della ricorrente, interrogata sulla questione se tutti i partecipanti fossero al corrente che occorreva non prendere note, abbia risposto: «Ebbene, forse qualcuno lo ha detto. Si, forse si» («Well, maybe somebody said so. Yes Maybe yes»). Inoltre, i partecipanti all'intesa hanno cercato di dissimulare quest'ultima in un modo che va ben oltre il consueto livello di segretezza, ad esempio attuando un sistema di annunci non simultanei degli aumenti di prezzo (punto 73 del preambolo della decisione).
Giudizio del Tribunale
251 Il motivo in esame consta di due parti. Nella prima parte, la ricorrente assume che la Commissione non ha correttamente valutato la sua limitata partecipazione agli organismi del PG Paperboard in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda. Nella seconda parte, essa nega di aver violato intenzionalmente l'art. 85, n. 1, del Trattato. Ciascuna di queste due parti sarà presa in esame separatamente.
- Sulla prima parte del motivo
252 La Commissione ha dimostrato che la ricorrente, in conseguenza della sua partecipazione alle riunioni del JMC, ha partecipato ad una collusione sui prezzi e ad una collusione sugli arresti degli impianti durante il periodo tra il 1988 e la fine del 1990.
253 Per converso, è stato accertato che la ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile di una collusione sulle quote di mercato.
254 Il Tribunale prenderà in esame la questione dell'eventuale incidenza di questa circostanza sul quantum dell'ammenda nell'ambito della sua competenza anche di merito in materia di ammende, in sede di valutazione della gravità dell'infrazione (v. infra, punti 274-277).
255 Quanto al calcolo dell'ammenda irrogata alla ricorrente, risulta da una tabella prodotta dalla Commissione in riscontro ad un quesito scritto del Tribunale che la percentuale del fatturato all'uopo presa in considerazione era quella applicata alle imprese che non erano state considerate come «capofila» dell'intesa, ossia il 7,5%. Risulta, peraltro, che la Commissione ha altresì tenuto conto della durata limitata della partecipazione della ricorrente all'intesa.
256 Alla luce di questi elementi, la Commissione ha correttamente valutato il ruolo svolto dalla ricorrente nell'intesa, infliggendole un'ammenda pari ad un'aliquota finale del 4,4% del fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino, ossia l'aliquota del 7,5% rapportata al periodo d'infrazione accertato nei confronti della ricorrente.
257 La prima parte del motivo deve conseguentemente essere respinta.
- Sulla seconda parte del motivo
258 Emerge dal punto 167, secondo comma, del preambolo della decisione che «Le imprese alle quali è indirizzata la (...) decisione hanno commesso un'infrazione intenzionale all'articolo 85».
259 Secondo una costante giurisprudenza, affinché un'infrazione possa considerarsi commessa intenzionalmente non è necessario che l'impresa si sia resa conto di contravvenire al divieto di cui all'art. 85, n. 1,del Trattato; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento incriminato aveva ad oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza nel mercato comune (sentenza Belasco e a./Commissione, citata, punto 41, e sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 157).
260 Nella fattispecie, è sufficiente rilevare che la ricorrente ha partecipato alle riunioni del JMC, organismo il cui scopo anticoncorrenziale è stato dimostrato dalla Commissione, nonché agli aumenti concordati dei prezzi.
261 Inoltre, la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato accertata a carico della ricorrente presentava un carattere palese.
262 Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui il suo rappresentante all'audizione dinanzi alla Commissione non avrebbe ammesso che i partecipanti alle riunioni del JMC venivano esortati a non prendere note deve considerarsi irrilevante.
263 Invero, come si è ricordato in precedenza (v. supra, punto 67), l'assenza di verbali ufficiali e l'assenza pressoché totale di qualsiasi nota interna sulle riunioni del JMC costituiscono, alla luce del numero di tali riunioni, della durata nel tempo e della natura delle discussioni svolte, una prova sufficiente della conclusione della Commissione secondo cui i partecipanti venivano scoraggiati dal prendere appunti.
264 Conseguentemente, la seconda parte del motivo va disattesa.
265 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto nella sua integralità.
Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
266 La ricorrente fa valere la violazione del principio della parità di trattamento in quanto essa non avrebbe fruito di alcuna riduzione dell'importo della sua ammenda, nonostante la sua disponibilità a collaborare. Essa avrebbe spontaneamente riconosciuto la propria sporadica partecipazione alle riunioni del JMC e la propria partecipazione al sistema di scambio di informazioni della Fides. In particolare, la Commissione stessa riconoscerebbe che la ricorrente ha collaborato per quanto riguarda la sua partecipazione alle riunioni del JMC. Essa avrebbe quindi collaborato nella misura del possibile, in quanto essa non avrebbe potuto ammettere una partecipazione che non esisteva.
267 Pertanto, accordando una riduzione di due terzi dell'importo delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora e non accordando un'analoga riduzione alla ricorrente, la Commissione l'avrebbe trattata in modo deteriore.
268 La ricorrente sarebbe stata trattata in modo deteriore anche rispetto alle imprese che hanno fruito di una riduzione di un terzo dell'importo delle loro ammende, per non aver contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, gli addebiti formulati nei loro confronti.
269 La Commissione ribatte che la ricorrente non ha collaborato in maniera determinante per l'accertamento dei fatti. Essa avrebbe riconosciuto la propria partecipazione ad alcune riunioni del JMC, ma avrebbe costantemente sostenuto di avervi preso parte solo per ottenere informazioni precise sul mercato, nella prospettiva dell'investimento da essa programmato. Essa avrebbe contestato qualsiasi partecipazione ad un'intesa illecita sui prezzi e sulle quantità prodotte.
Giudizio del Tribunale
270 Nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la ricorrente ha ammesso di aver preso parte al sistema di scambi di informazioni della Fides nonché ad alcune riunioni del JMC. Tuttavia, nella stessa risposta, essa ha in particolare contestato, al pari di quanto ha fatto nuovamente nel suo atto introduttivo di ricorso, la propria partecipazione ad una collusione sui prezzi e ad una collusione sugli arresti degli impianti.
271 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).
272 Il motivo dev'essere pertanto respinto.
273 Risulta da tutto quanto precede che l'art. 1, ottavo trattino, della decisione dev'essere annullato nei limiti in cui riguarda la ricorrente e che l'art. 2 dev'essere parzialmente annullato nei suoi confronti.
274 Per quanto attiene all'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione, occorre anzitutto accertare se il fatto che l'infrazione commessa dalla ricorrente non possa essere considerata costitutiva di una collusione sulle quote di mercato debba comportare una riduzione dell'importo di questa ammenda.
275 Il Tribunale ritiene, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, che la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato accertata a carico della ricorrente resta di una gravità tale che non occorre ridurre l'importo dell'ammenda.
276 Al riguardo, va rilevato come la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni del PWG e non sia stata quindi sanzionata in quanto «capofila» dell'intesa. Non avendo svolto, secondo i termini impiegati dalla Commissione, un ruolo di «promotrice» dell'intesa (punto 170, primo comma, del preambolo della decisione), il livello dell'ammenda fissato nei suoi confronti è stato pari al 7,5% del suo fatturato comunitario realizzato nel settore del cartoncino nel 1990. Orbene, questo livello generale delle ammende, non contestato dalla ricorrente, appare giustificato.
277 Inoltre, sebbene la Commissione abbia erroneamente affermato che i produttori non rappresentati in seno al PWG erano «assolutamente consapevoli» dell'intesa sulle quote di mercato (punto 158, primo comma, del preambolo), ciò non toglie che dalla stessa decisione risulta che sono le imprese riunite in seno al PWG che si sono concertate riguardo al «congelamento» delle quote di mercato (v., in particolare, punto 52 del preambolo) e che nessuna discussione verteva sulle quote di mercato detenute dai produttori che non vi erano rappresentati. Del resto, come la Commissione ha dichiarato al punto 116, terzo comma, del preambolo della decisione, «per la loro stessa natura gli accordi in materia di ripartizione di mercati (in particolare il congelamento delle quote di cui ai `considerando' 56 e 57), coinvolgevano essenzialmente i produttori principali». La collusione sulle quote di mercato addebitata alla ricorrente ha quindi rivestito, a giudizio della stessa Commissione, un carattere secondario, in particolare rispetto alla collusione sui prezzi.
278 Quanto ai motivi diretti all'annullamento dell'ammenda o alla riduzione del suo importo, il Tribunale ha constatato che la Commissione ha erroneamente preso in considerazione, ai fini della determinazione del suo importo, il fatturato realizzato dalla ricorrente nel 1990 con le vendite dei prodotti Duplex KO e Silbergrau. In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la ricorrente ha prodotto una dichiarazione, attestata da un esperto contabile, recante una ripartizione del giro d'affari realizzato nel 1990 per prodotti di cartoncino. Alla luce di questa dichiarazione, il Tribunale è in grado di determinare la percentuale del fatturato della ricorrente erroneamente presa in considerazione dalla Commissione. Poiché gli altri motivi sono stati respinti, il Tribunale, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, fisserà a 730 000 ECU l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 3 della decisione.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
279 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1, ottavo trattino, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 - Cartoncino), è annullato nei confronti della ricorrente.
2) L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione 94/601 è annullato, nei confronti della ricorrente, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
3) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato a 730 000 ECU.
4) Il ricorso è respinto per il resto.
5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
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