Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)
2 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Motivo relativo alla carenza o all'insufficienza di motivazione - Motivo relativo all'inesattezza della motivazione - Distinzione
(Trattato CE, art. 190)
3 Concorrenza - Intese - Prova - Indizi addotti dalla Commissione - Valutazione
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
4 Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in assenza di presa di distanze rispetto alle decisioni prese, autorizza a presumere la partecipazione alla susseguente intesa
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
5 Concorrenza - Intese - Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'infrazione unica - Imprese alle quali può essere addebitata l'infrazione consistente nella partecipazione ad un'intesa globale - Criteri
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
6 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Oneri imposti alle imprese - Proporzionalità - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
7 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Elementi di valutazione - Possibilità di elevare il livello delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
8 Concorrenza - Ammende - Principio di parità di trattamento - Riduzione dell'importo delle ammende - Differenze in funzione dell'atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
9 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
Massima
1 La comunicazione degli addebiti, che ha lo scopo di fornire alle imprese oggetto di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva, dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere effettivamente conoscenza dei comportamenti loro addebitati dalla Commissione.
2 La motivazione di una decisione che arreca pregiudizio dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il suo controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo relativo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
3 Gli indizi richiamati dalla Commissione in una decisione per provare l'esistenza di una violazione, ad opera di una determinata impresa, dell'art. 85, n. 1, del Trattato devono essere valutati non isolatamente, ma congiuntamente.
4 La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni.
5 Affinché la Commissione possa imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione di applicazione delle regole di concorrenza la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale comprensiva di diversi comportamenti anticoncorrenziali, essa deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
6 L'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata, ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo. Per di più, poiché l'applicazione di questa disposizione va adeguata alla natura dell'infrazione alle regole di concorrenza accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate.
Non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 un divieto inteso ad impedire lo scambio di informazioni puramente statistiche che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, qualora non risulti dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto tale scambio di per sé costitutivo di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e il solo fatto che un sistema di scambio di informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con tale articolo, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
7 Nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
Inoltre, nel fissare l'entità generale delle ammende, la Commissione può in particolare tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.
8 Il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. La Commissione non viola questo principio nell'accordare o no una riduzione dell'importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall'impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo.
9 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, una riduzione dell'ammenda per via della collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell'impresa censurata abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
Al riguardo, l'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione fonda i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.
Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza o la totalità dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione.
Parti
Nella causa T-311/94,
BPB de Eendracht NV, ex Kartonfabriek de Eendracht NV, società di diritto olandese, con sede in Appingedam (Paesi Bassi), con gli avv.ti Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, e Gordon Boyd Buchanan Jeffrey, solicitor in Liverpool, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, e dalla signora Rosemary Caudwell, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Lyal, assistito dal signor James Flynn, barrister, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Goméz de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
viii) Kartonfabriek de Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht NV), un'ammenda di 1 750 000 ECU;
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 La ricorrente, la BPB de Eendracht NV, ex Kartonfabriek de Eendracht NV, è un produttore di cartoncino GD. Secondo la Commissione, la ricorrente ha partecipato a riunioni della PC, del JMC e del COE durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991.
Procedimento
21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
23 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
24 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
25 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
26 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
27 In risposta ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha precisato, con telecopia 20 maggio 1997, che i documenti concernenti l'Association of Cartonboard Manufactures (in prosieguo: l'«ACBM») non comunicati alla ricorrente nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione potevano essere portati a sua conoscenza. Con lettera 21 maggio 1997 il cancelliere del Tribunale ha informato la ricorrente della possibilità di consultare i detti documenti.
28 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
29 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
31 Le parti nelle cause menzionate al punto 26 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
32 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione;
- in subordine, annullare l'art. 2 della decisione;
- in ulteriore subordine, dichiarare che il periodo dell'infrazione che si assume commessa non si estende dalla metà del 1986 all'aprile 1991;
- in ulteriore subordine, dichiarare che la zona geografica interessata dall'infrazione che si assume commessa è errata;
- in ulteriore subordine, ridurre l'importo dell'ammenda inflitta;
- condannare la Commissione alle spese.
33 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento della decisione
34 La ricorrente deduce quattro motivi d'annullamento. Il primo è relativo ad una violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe precisato il comportamento dei singoli produttori nella comunicazione degli addebiti e nella decisione. Il secondo motivo è anch'esso relativo ad una violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione non avrebbe trasmesso la totalità dei documenti. Il terzo motivo è relativo ad una violazione dell'art. 190 del Trattato e, infine, secondo il quarto motivo, la Commissione avrebbe violato l'art. 85 del Trattato commettendo un errore manifesto di valutazione in fatto e in diritto.
35 Occorre esaminare dapprima il primo e il terzo motivo, quindi il quarto e in ultimo il secondo motivo.
A - Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione non avrebbe precisato il comportamento dei singoli produttori nella comunicazione degli addebiti e nella decisione
Argomenti delle parti
36 La ricorrente non contesta che la Commissione possa stabilire la partecipazione all'infrazione di ciascuno dei destinatari della decisione dimostrando, in primo luogo, l'esistenza e il funzionamento nonché le principali caratteristiche dell'intesa nel suo complesso e, in seguito, determinando, da un lato, l'esistenza di prove credibili e persuasive del coinvolgimento di ogni singolo produttore al progetto comune e, dall'altro, i periodi nel corso dei quali ciascun produttore vi ha preso parte (punto 116 e 117 del preambolo della decisione).
37 Tuttavia, in primo luogo, la Commissione non avrebbe correttamente individuato il sistema censurato, avendo omesso di definirne con esattezza l'ambito e l'ampiezza. Al riguardo, sarebbe erronea la presunzione secondo cui ogni produttore che era membro del PG Paperboard e partecipava ai suoi vari organismi avrebbe preso parte all'intesa (punto 119, primo comma, del preambolo della decisione). Sarebbe del pari erroneo ritenere che le attività del COE abbiano costituito parte del sistema illecito (medesimo punto, secondo comma, del preambolo). Inoltre, l'affermazione della Commissione secondo cui tutti gli organismi del PG Paperboard perseguivano obiettivi precipuamente illeciti non terrebbe conto del ruolo della PC né di quello del COE. Per quanto riguarda il JMC, la ricorrente ritiene che soltanto cinque delle ventinove riunioni tenutesi durante il periodo controverso avrebbero potuto avere per oggetto la fissazione dei prezzi.
38 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che la Commissione deve provare che la decisione consenta a qualsiasi destinatario di individuare con precisione gli addebiti formulati a suo carico (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punto 276). Orbene, questo requisito non verrebbe soddisfatto nel suo caso. Infatti, contrariamente a quanto dichiara la Commissione al punto 118 del preambolo della decisione, non sussisterebbero prove dirette che consentano di dimostrare la sua partecipazione all'infrazione.
39 La ricorrente respinge l'affermazione della Commissione secondo cui «nulla induce (...) a ritenere che i singoli produttori potessero scegliere gli elementi del cartello ai quali desideravano partecipare astenendosi invece da altri» (punto 116, secondo comma, del preambolo). Per giungere a questa conclusione la Commissione avrebbe dovuto dimostrare che un'impresa non potesse partecipare ad un aspetto di tale sistema senza dover partecipare a tutti i suoi aspetti. Orbene, la Commissione stessa avrebbe ammesso che alcuni degli elementi più importanti dell'asserito sistema erano riservati ai maggiori produttori (punti 36, 51 e 71 del preambolo).
40 Inoltre, la Commissione presumerebbe la colpevolezza delle imprese (punto 116, ultimo comma, del preambolo) nei confronti delle quali non esisterebbe alcuna prova documentale, in violazione del principio della presunzione di innocenza.
41 Per quanto riguarda la ricorrente, sarebbero validi i soli addebiti precisati nelle informazioni individuali accluse alla comunicazione degli addebiti, vale a dire quelli riguardanti una partecipazione ad aumenti di prezzi concordati nel Regno Unito nell'aprile 1989, nell'aprile 1990 e nel gennaio 1991.
42 La ricorrente sostiene che non le è stato fatto carico, nella comunicazione degli addebiti, di aver preso parte all'aumento di prezzi concordato del 1987 nel Regno Unito. La Commissione non avrebbe potuto sanare questa situazione limitandosi a menzionare, in una lettera in data 4 maggio 1993, un allegato tecnico ai documenti relativi alle iniziative in materia di prezzi.
43 La Commissione ricorda l'impostazione da essa seguita, quale è stata esposta ai punti 116 e 117 del preambolo della decisione.
44 Essa non sarebbe tenuta a frazionare il comportamento continuato delle imprese in più infrazioni distinte e la partecipazione dei singoli produttori a tale singola occasione o manifestazione dell'intesa non verrebbe smentita per il solo fatto che il loro coinvolgimento non sarebbe dimostrato da prove dirette (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867, punto 126).
45 Ad ogni buon conto, in risposta agli argomenti della ricorrente, essa fa valere che la portata e l'ampiezza esatte del sistema comune sono state correttamente definite (punto 119 del preambolo della decisione).
46 Inoltre, gli addebiti formulati a carico della ricorrente sarebbero sufficientemente individuati nella comunicazione degli addebiti e nella decisione.
47 Infine, la partecipazione della ricorrente all'intesa verrebbe provata dal fatto che essa era membro del PG Paperboard e che essa ha regolarmente partecipato, nel corso del periodo considerato, a riunioni della PC, del JMC e del COE.
48 Riguardo all'asserzione della ricorrente secondo cui gli unici addebiti validamente individuati a suo carico sarebbero quelli individuati nelle informazioni individuali, ossia la sua partecipazione ad aumenti di prezzi concordati nel Regno Unito nel 1989, nel 1990 e nel 1991, la Commissione ribatte che la ricorrente si è deliberatamente rifiutata di leggere congiuntamente la comunicazione degli addebiti e le informazioni individuali, nonostante l'esplicita avvertenza nel riquadro delle informazioni individuali, nella pag. 75 della comunicazione degli addebiti e nella lettera della Commissione in data 4 maggio 1993. Pertanto, le asserzioni della ricorrente relative all'aumento di prezzi concordato nel 1987 sarebbero infondate.
Giudizio del Tribunale
49 L'argomentazione della ricorrente secondo la quale i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati in quanto la Commissione avrebbe omesso di precisare il comportamento dei singoli produttori nella decisione non può essere accolta.
50 Invero, in quanto tale argomentazione è intesa a dimostrare che gli addebiti formulati a carico della ricorrente non vengono esposti in maniera sufficientemente chiara nella decisione, essa dev'essere presa in esame nel contesto del motivo relativo alla violazione dell'obbligo di motivazione. Per altro verso, nei limiti in cui con essa la ricorrente contesta l'esistenza nella decisione di una prova della sua partecipazione all'intesa, essa rientra nell'esame della legittimità della decisione, con la conseguenza che è priva di pertinenza nel presente contesto.
51 L'argomentazione della ricorrente secondo cui gli unici addebiti validamente formulati a suo carico sarebbero quelli esposti nelle informazioni individuali accluse alla comunicazione degli addebiti non può neanch'essa essere accolta.
52 E' sufficiente rilevare in proposito che è espressamente precisato in una nota introduttiva alle dette informazioni individuali indirizzate alla ricorrente che «[le] informazioni individuali e la comunicazione generale degli addebiti vanno lette congiuntamente».
53 Inoltre, nelle informazioni individuali constano le seguenti precisazioni:
«Gli elementi menzionati sotto il titolo "Principali prove che dimostrano la partecipazione dell'[impresa] all'intesa" non sono intesi come esposizione esauriente di tutti i punti sui quali la vostra impresa ha violato l'art. 85. Ulteriori dettagli sull'infrazione, la partecipazione alla quale viene posta a carico della vostra impresa, sono menzionati nella comunicazione generale degli addebiti. Gli elementi richiamati in questa sede costituiscono le prove dirette e/o indirette più importanti, da cui risulta che la vostra impresa ha preso parte all'intesa».
54 Infine, la Commissione espone, nella comunicazione degli addebiti (pagg. 75-78), le ragioni per le quali viene posta a carico di tutte le imprese destinatarie di questo documento una partecipazione a tutti i comportamenti anticoncorrenziali accertati. Tale spiegazione è, del resto, analoga a quella figurante nei punti 116-119 del preambolo della decisione.
55 Si precisa così (pag. 76) che, in un caso come quello di specie, «una volta dimostrati l'esistenza e il funzionamento del cartello, è sufficiente infatti ricollegare ciascun partecipante all'intesa comune mediante prove credibili e persuasive e accertare la durata della sua adesione al sistema».
56 Ciò posto, occorre ritenere che l'addebito secondo cui la ricorrente avrebbe preso parte all'intesa asserita nel suo complesso è stato esposto, nella comunicazione degli addebiti, in termini sufficientemente chiari per consentire alla ricorrente di averne un'effettiva conoscenza. La comunicazione degli addebiti ha quindi, su tale punto, assolto la sua funzione consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., segnatamente, sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e C-125/85-C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 42).
57 Infine, va respinta l'asserzione della ricorrente secondo cui i suoi diritti della difesa sarebbero stati violati in quanto nella comunicazione degli addebiti non le sarebbe stata posta a carico la partecipazione alla collusione relativa agli aumenti dei prezzi nel Regno Unito del gennaio 1987. Senza che sia necessario esaminare se tale addebito sia stato esposto in maniera sufficientemente chiara nel testo stesso della comunicazione degli addebiti, è sufficiente constatare che la Commissione, dopo aver ricevuto la risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti, ha precisato, nella sua lettera 4 maggio 1993, che alla ricorrente era addebitata la partecipazione alla collusione relativa all'aumento dei prezzi nel Regno Unito del gennaio 1987.
58 In tale lettera si precisa quanto segue:
«Del resto, anche per quanto riguarda le "iniziative in materia di prezzi" vere e proprie, non è corretto affermare (punto 52 della sua risposta) che "la Commissione non afferma che [la Kartonfabriek de Eendracht] ha preso parte ad un'iniziativa concordata in materia di prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987" e ancor meno (punto 64) che "la Commissione non ha asserito che l'aumento del gennaio 1987 era la conseguenza di una concertazione tra i produttori". Tali commenti sono stati reiterati al punto 150 della sua risposta.
La Commissione afferma certamente che l'iniziativa in materia di prezzi del 1987 costituiva un accordo collusivo e che il suo cliente vi ha preso parte.
Su questo punto, è sufficiente per me richiamarle la scheda A dei documenti relativa alle "iniziative in materia di prezzi" e in particolare al terzo capoverso della pagina 3 e alla pagina 4 per intero».
59 Poiché alla ricorrente è stata espressamente offerta, nella lettera 4 maggio 1993, la possibilità di far conoscere, durante il procedimento amministrativo e nel termine di tre settimane, il proprio punto di vista, in particolare, sull'addebito relativo alla partecipazione alla collusione sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito del gennaio 1987, la Commissione non le ha impedito di manifestare in tempo utile il suo punto su tale addebito (v., nello stesso senso, sentenze della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 11, e 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG/Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27).
60 Il motivo va pertanto respinto.
B - Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato
Argomenti delle parti
61 La ricorrente sottolinea di aver esposto, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i motivi per i quali essa ritiene che nessuno dei documenti di cui la Commissione ha potuto tener conto corrobora le asserzioni di quest'ultima. In particolare, alla Commissione sarebbe stato rivolto l'invito espresso a puntualizzare i propri addebiti. Orbene, essa si sarebbe astenuta dal rispondere agli argomenti della ricorrente.
62 La Commissione ribatte di aver individuato i propri addebiti nella comunicazione degli addebiti. In forza dell'art. 190 del Trattato, essa sarebbe tenuta unicamente ad addurre le prove e gli argomenti giuridici ed economici atti a giustificare la sua decisione, come essa avrebbe fatto nel caso di specie individuando e adducendo le prove che dimostravano la partecipazione della ricorrente all'infrazione unica, specificando nella decisione le dichiarazioni della Stora e le prove scritte che dimostravano la natura degli organismi del PG Paperboard e individuando del pari le riunioni alle quali la ricorrente aveva preso parte nonché gli aumenti di prezzi da essa posti concretamente in atto in conformità delle decisioni prese nell'ambito dell'intesa.
63 In ogni caso, la ricorrente ignorerebbe il circostanziato esame dei principali argomenti da essa addotti e non sarebbe stata in grado di menzionare il punto sul quale la Commissione avrebbe omesso di individuare con precisione gli addebiti mossi nei suoi confronti, fatta eccezione per la sua affermazione relativa all'aumento dei prezzi del 1987.
Giudizio del Tribunale
64 L'argomentazione della ricorrente dev'essere intesa nel senso che la decisione sarebbe insufficientemente motivata con riguardo alla sua partecipazione all'infrazione.
65 Al riguardo, conformemente a una giurisprudenza costante (sentenze della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Racc. pag. 127, in particolare pag. 141; 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, punto 22, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1, punto 42), la motivazione di una decisione lesiva degli interessi del destinatario dev'essere tale da permettere al giudice comunitario di esercitare il controllo di legittimità e da fornire all'interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione sia o no giustificata, per poter così difendere i suoi diritti.
66 Ne consegue che la carenza o l'insufficienza di motivazione costituisce un motivo relativo alla violazione delle forme sostanziali, distinto, come tale, dal motivo all'inesattezza della motivazione della decisione, il cui controllo rientra nell'esame del merito di quest'ultima.
67 Nella fattispecie, la decisione contiene riferimenti diretti alla ricorrente nel contesto della descrizione degli aumenti di prezzi concordati (punto 79 del preambolo, tabelle A, D, F e G allegate alla decisione). Inoltre i punti della decisione nei quali sono descritte le discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale svoltesi in seno al JMC (in particolare, punti 44-46, 58, 71, 73, 84, 85 e 87 del preambolo) riguardano necessariamente la ricorrente, la quale non contesta di aver preso parte a riunioni di questo organismo. Infine, nella decisione è chiaramente illustrato il ragionamento seguito dalla Commissione per concludere che essa ha partecipato ad un'intesa globale (punti 116-119 del preambolo).
68 Ciò posto, la motivazione della decisione ha fornito alla ricorrente sufficienti indicazioni per poter conoscere i principali elementi di fatto e di diritto posti alla base del ragionamento che ha indotto la Commissione a considerarla responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
69 Ne consegue che il motivo relativo all'insufficienza di motivazione della decisione dev'essere respinto.
C - Sul motivo relativo alla violazione dell'art. 85 del Trattato in quanto la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione di fatto e di diritto
Argomenti delle parti
Sugli organismi del PG Paperboard
- Quanto alle funzioni della PC e alla partecipazione della ricorrente
70 La ricorrente afferma di aver assistito, durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991, a due riunioni della PC su nove accertate dalla Commissione, in particolare a quelle tenutesi il 4 dicembre 1987 e il 17 novembre 1988. Essa non avrebbe mai preso parte alla riunione del 20 maggio 1987, contrariamente a quanto risulta dalla tabella 3 allegata alla decisione.
71 Essa contesta l'assunto secondo cui la PC avrebbe avuto la funzione di scambiare fino ai produttori i prezzi che si asseriscono concordati in seno al PWG. Infatti, l'affermazione secondo cui la PC riceveva resoconti del PWG e i suoi membri erano informati del prezzo che doveva essere applicato presupporrebbe che una comunicazione del genere fosse avvenuta nel corso di una PC immediatamente successiva ad una riunione del PWG nel corso della quale era stato deciso un aumento di prezzo. Orbene, non soltanto la partecipazione della ricorrente alle riunioni della PC sarebbe stata sporadica, ma, inoltre, il calendario delle sue partecipazioni dimostrerebbe come essa non fosse al corrente delle asserite iniziative in materia di prezzi.
72 La ricorrente fa altresì valere che la descrizione delle modalità di comunicazione delle decisioni del PWG alla PC (punto 38 del preambolo della decisione) si fonda sulle spiegazioni contraddittorie della Stora e del signor Roos, ex membro della direzione della Feldmühle, del gruppo Stora (v. infra, punto 127).
73 Essa contesta che la nota interna reperita presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof relativa ad una riunione del 10 novembre 1986 (punto 41 del preambolo della decisione, allegato 61 alla comunicazione degli addebiti) contenga elementi rivelatori dell'esistenza di una politica collusiva di fissazione dei prezzi in seno alla PC. Non sarebbe dimostrato che all'origine di tale nota vi fosse una riunione del PWG o della PC, e non un'altra riunione privata di diverso tipo. Inoltre, essa non confermerebbe l'assunto della Commissione secondo cui i membri della PC sarebbero stati informati del prezzo da applicare.
74 Infine, l'affermazione della Commissione secondo cui la PC avrebbe avuto del pari il compito di vigilare sull'attuazione dell'iniziativa in materia di prezzi non figurerebbe nella decisione e sarebbe priva di fondamento. Al riguardo, la Stora non avrebbe mai dichiarato che la PC avesse un tale obiettivo.
75 Più in generale, la ricorrente contesta che la PC abbia preso parte alle discussioni connesse ad un piano industriale comune di restrizione della concorrenza (art. 1 della decisione).
76 La Commissione ammette, nella sua controreplica, che la ricorrente non ha partecipato alla PC del 20 maggio 1987 e che l'affermazione contenuta nella tabella 3 allegata alla decisione è errata. La ricorrente avrebbe nondimeno preso parte alle riunioni della PC del 26 giugno 1986 e del 17 novembre 1988. Non vi sarebbe alcuna prova che la ricorrente abbia preso parte a tali riunioni in un'ottica differente da quella dell'intesa (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-3/89, Atochem/Commissione, Racc. pag. II-1177, punti 53 e 54) né che essa si sia ritirata dall'iniziativa comune.
77 La Commissione fa valere che l'argomento relativo al calendario, secondo cui le iniziative in materia di prezzi non avrebbero potuto costituire oggetto di discussioni nell'ambito delle riunioni della PC, è erroneo per due motivi. In primo luogo, la ricorrente non avrebbe rivelato il numero e le date di tutte le riunioni alle quali essa ha assistito. In secondo luogo, la funzione della PC sarebbe stata sufficientemente descritta dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pagg. 4 e 5) e risulterebbe con ogni evidenza che le riunioni della PC perseguivano una finalità precipuamente illecita. Ad ogni buon conto, il calendario delle presenze della ricorrente alle riunioni della PC coinciderebbe con iniziative conosciute in materia di prezzi.
78 Infine, la Commissione respinge l'asserzione della ricorrente secondo cui nulla proverebbe che la nota che costituisce l'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti riguardi una riunione della PC (quella del 10 novembre 1986). La Commissione sottolinea come la Weig abbia cominciato ad assistere al PWG solo nel 1988, mentre la nota fa menzione di un rappresentante di questo produttore. Ciò non toglierebbe che nella nota siano sottolineati i rapporti tra il PWG e la PC, quali sono descritti dalla Stora. Se ne dovrebbe pertanto dedurre che la nota riguarda effettivamente una riunione della PC.
- Quanto alle funzioni del JMC e alla partecipazione della ricorrente
79 La ricorrente sottolinea anzitutto di aver assistito solo a due riunioni del JMC, quelle del 4 aprile 1989 e del 20 novembre 1990, sulle ventinove individuate dalla Commissione per il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1991.
80 Essa contesta quindi le conclusioni a cui è pervenuta la Commissione riguardo alle funzioni del JMC. Tenuto conto della successione cronologica delle riunioni alle quali essa ha assistito, essa confuta la descrizione dell'obiettivo principale del JMC figurante al punto 44 del preambolo della decisione. In particolare, essa contesta che la riunione del JMC del 4 aprile 1989 avesse come obiettivo vuoi di determinare se potevano essere concretamente applicati aumenti di prezzo, vuoi di elaborare nei particolari le modalità dell'asserita iniziativa in materia di prezzi del marzo-aprile 1989 decisa dal PWG, in quanto i produttori avrebbero concordato alla fine del 1988 (punto 79 del preambolo della decisione) un aumento dei prezzi che doveva decorrere dal marzo 1989 mentre la detta iniziativa in materia di prezzi sarebbe stata annunciata dai produttori nel gennaio 1989. Essa contesta del pari che la riunione del JMC del novembre 1990 potesse avere come obiettivo la concreta attuazione dell'asserita iniziativa in materia di prezzi del gennaio 1991 e di elaborarne le modalità. Infatti, secondo la Commissione, questa iniziativa in materia di prezzi sarebbe stata concordata nel giugno 1990 e annunciata nel settembre-ottobre 1990, ossia anteriormente alla riunione del JMC del novembre. Inoltre, risulterebbe dai punti 87 e 88 del preambolo della decisione che l'aumento era stato stabilito nei particolari nell'ambito della riunione del JMC del 6 settembre 1990.
81 Più in generale, la ricorrente contesta che il JMC avesse preso parte a discussioni collegate ad un piano industriale comune di restrizione della concorrenza (art. 1 della decisione).
82 Essa riconosce che la Commissione ha dimostrato che l'allegato 117 alla comunicazione degli addebiti, contenente note manoscritte redatte dal direttore delle vendite della Rena, e l'allegato 109, un resoconto riservato del direttore del marketing della Mayr-Melnhof al signor Katzner (direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania), sono documenti riguardanti riunioni del JMC. Tuttavia, queste riunioni avrebbero avuto ad oggetto i tipi GC, di cui la ricorrente non è produttrice. Inoltre, nell'allegato 117 alla comunicazione degli addebiti consterebbe un miscuglio di informazioni che solo in parte sarebbero state ottenute nell'ambito di una riunione del JMC (v. lettera d'accompagnamento della Rena, allegato 116 alla comunicazione degli addebiti).
83 Non sarebbe provato che gli altri documenti prodotti dalla Commissione riguardino il JMC. Così, non sarebbe dimostrato che l'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, un listino prezzi dattilografato in svedese, acquisito presso la Rena e contenente «la data e l'entità degli aumenti relativi a ciascuna qualità nelle singole valute nazionali» (punto 80 del preambolo della decisione), si riferisca ad una riunione del JMC o anche ad una riunione di uno degli organismi del PG Paperboard.
84 La ricorrente fa rilevare che, secondo la Commissione, la nota in data 11 gennaio 1990, redatta dal direttore delle vendite della FS-Karton (allegato 113 alla comunicazione degli addebiti) menzionata al punto 84 del preambolo della decisione, riguardava una riunione del JMC nel contesto dell'attuazione dell'iniziativa del marzo-aprile 1990. Essa sottolinea tuttavia come, secondo le dichiarazioni della Mayr-Melnhof, si trattasse di una nota ad uso interno redatta nell'imminenza di una riunione e come non esista alcun altro elemento di prova al riguardo.
85 Peraltro, la serie dettagliata di note manoscritte acquisite presso la Rena riguardo alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) e menzionata al punto 87 del preambolo della decisione avrebbe costituito, secondo la Rena, solo «un documento preparatorio in vista di una riunione sul bilancio». Nei limiti in cui questo documento riguarda i tipi GD, il suo estensore avrebbe inesattamente affermato che tutti i produttori avrebbero annunciato un aumento dei prezzi per l'8 ottobre. Al riguardo, la ricorrente afferma di aver reso pubblico un aumento di prezzi solo il 31 ottobre e contesta di aver preso parte all'asserito accordo finalizzato all'aumento dei prezzi dei tipi GD.
86 La ricorrente respinge inoltre l'affermazione della Commissione secondo cui, sebbene tutte le note relative a riunioni del JMC acquisite dalla Commissione riguardino i tipi GC, esse potrebbero, in mancanza di qualsiasi altro indizio scritto, considerarsi rappresentative delle riunioni tenutesi sui tipi GD, come pure dell'oggetto delle riunioni del JMC in via generale (punto 113 del preambolo della decisione). Essa sostiene che la Stora, nelle sue dichiarazioni richiamate dalla Commissione nel suo controricorso, non ha operato alcuna distinzione tra le riunioni alle quali assistevano produttori di cartoncino GC e quelle alle quali partecipavano produttori di cartoncino GD.
87 Secondo la ricorrente, la Commissione avrebbe accertato 29 riunioni del JMC nel corso del periodo controverso, ma solo cinque iniziative in materia di prezzi. La ricorrente ne desume che il JMC avrebbe potuto svolgere i suoi asseriti compiti illeciti solo nel corso di un ristretto numero di queste riunioni, ossia quelle direttamente riguardanti le asserite iniziative del PWG in materia di prezzi.
88 Infine, essa ritiene che l'affermazione secondo cui «sulla base del lavoro preparatorio effettuato nell'ambito del JMC, il PWG prendeva le decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti» (punto 72 del preambolo della decisione) non è suffragata da alcuna prova.
89 La Commissione ricorda che la ricorrente ha partecipato alle riunioni del JMC del 3-4 aprile 1989 e del 19-20 novembre 1990. Peraltro la ricorrente avrebbe intrattenuto, come da lei stessa riconosciuto, discussioni con i concorrenti specificamente riguardanti riunioni alle quali non aveva preso parte. Inoltre, consterebbero elementi di prova (allegati 109, 113, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti) che porrebbero in dubbio le asserzioni della ricorrente, in quanto dimostrerebbero che l'obiettivo del JMC era in primo luogo quello di determinare se, e in caso affermativo come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzi e trasmettere le sue conclusioni al PWG e, in secondo luogo, quello di elaborare le modalità delle iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di prezzi equivalenti (punto 44 del preambolo della decisione). Infine, emergerebbe dalla seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pag. 9) che il ruolo del JMC consisteva anche nel discutere le difficoltà di applicazione di questi aumenti sia per i tipi GC sia per i tipi GD.
90 Con particolare riguardo all'aumento di prezzi dell'aprile 1989, la ricorrente avrebbe preso parte alle riunioni della PC del 17 novembre 1988, nel corso della quale l'aumento sarebbe stato deciso in via di principio. L'aumento applicato dalla ricorrente, pari a 25 UKL nel Regno Unito, sarebbe stato notificato dai suoi clienti il 16 febbraio e applicato il 10 maggio 1989. Da due documenti risulterebbe che il comportamento della ricorrente era conseguenza dell'intesa, in particolare da un listino prezzi non datato acquisito presso il Finnboard (UK) Ltd, recante il titolo «Aumento dei prezzi secondo trimestre 1989», in cui si riportavano gli aumenti dei prezzi su ciascun mercato internazionale, ivi compreso il Regno Unito per i tipi GD, e un documento della Fiskeby del 14 febbraio 1989 (documento D-G-1) che conferma queste informazioni. Sotto questo aspetto, la Commissione ricorda la partecipazione della ricorrente ad una riunione del JMC del 3-4 aprile 1989 e il fatto che il rappresentante della ricorrente nel Regno Unito ha preso parte, il 4 aprile 1989, ad una riunione della Paper Agents Association (in prosieguo: la «PAA») avente all'ordine del giorno la discussione sull'attuazione pratica dell'accordo concluso nell'ambito dell'intesa.
91 Con riguardo all'aumento dei prezzi del gennaio 1991, emergerebbe dai documenti relativi alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (note della Rena) ch'esso doveva essere annunciato per tutti i tipi di cartoncino, che sarebbe ammontato a 40 UKL nel Regno Unito e che avrebbe preso effetto il 31 gennaio 1991. La Commissione ignora se la ricorrente abbia partecipato a questa riunione, tuttavia fa rilevare che essa era rappresentata alla riunione della PAA in data 18 settembre 1990, nel corso della quale si sono svolte discussioni in merito al detto aumento, come risulterebbe da una nota acquisita presso la Iggesund Board Sales (allegato 132 alla comunicazione degli addebiti). La riunione del JMC del 19 e 20 novembre 1990 avrebbe avuto ad oggetto, secondo la Commissione, il controllo della graduale applicazione dell'aumento, il quale era stato notificato in particolare dalla ricorrente il 31 ottobre 1990. La ricorrente avrebbe aumentato i propri prezzi di 40 UKL a decorrere dal 28 gennaio 1991.
92 La Commissione respinge quindi l'assunto della ricorrente secondo cui le riunioni del JMC avrebbero riguardato il tipo GC. Infatti, la nota della Rena relativa alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) riguarderebbe un aumento dei prezzi per tutti i tipi di cartoncino, circostanza che confermerebbe le dichiarazioni della Stora su questo punto (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, pagg. 6 e 8).
93 Infine, la nota della Rena relativa alla riunione del JMC il 6 settembre 1989 (allegato 117 alla comunicazione degli addebiti) specificherebbe gli aumenti dei prezzi annunciati in ciascuna moneta nazionale e valuterebbe la reazione dei clienti nonché i progressi compiuti in direzione di una concreta applicazione su ciascun mercato nazionale.
- Quanto alle funzioni del COE e alla partecipazione della ricorrente
94 La ricorrente, che dichiara di aver assistito a sette riunioni nel corso del periodo preso in considerazione dalla decisione, sostiene che nel COE venivano dibattute questioni che presentavano un interesse legittimo per il settore.
95 Essa contesta che l'analisi e la valutazione della situazione del mercato del cartoncino nei vari paesi (punto 50 del preambolo della decisione) costituisse il tema centrale delle discussioni.
96 L'affermazione della Commissione secondo cui, «[l]e discussioni sulle condizioni del mercato erano finalizzate: i dibattiti sulla situazione di ciascun mercato nazionale devono essere considerati nel contesto delle iniziative previste in materia di prezzi, ivi compresa la necessità rilevata di arrestare temporaneamente gli impianti a sostegno degli aumenti di prezzo» (punto 50, primo comma, del preambolo della decisione), non sarebbe dimostrata. Infatti la nota redatta dal rappresentante della FS-Karton (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti), che riguardava, secondo la Commissione, i «punti salienti» della riunione del COE del 3 ottobre 1989, farebbe in realtà emergere che il COE ha compiuto uno studio generale delle condizioni del mercato paese per paese, in particolare per quanto riguardava la situazione del portafoglio ordini. L'unica allusione ad un rialzo dei prezzi che si assume concordato riguarderebbe il mercato francese e la nota si limiterebbe ad indicare la politica da seguire da parte dell'impresa da cui la nota stessa proveniva.
97 La ricorrente confuta l'affermazione della Commissione, contenuta al punto 119 del preambolo della decisione, secondo la quale non sarebbe credibile che i partecipanti alle riunioni del COE fossero all'oscuro degli scopi illeciti ai quali venivano destinate le informazioni deliberatamente fornite al JMC. A suo parere, da un lato, la Commissione scambia opinioni per fatti e, dall'altro, tale assunto non è suffragato da alcun elemento di prova.
98 La Commissione precisa anzitutto che il comportamento del COE dev'essere inteso nel contesto dell'infrazione nel suo complesso e delle funzioni svolte dal JMC, alle cui riunioni la ricorrente era rappresentata e al quale il COE riferiva. I temi dibattuti nell'ambito del COE sarebbero stati descritti dalla Stora. La circostanza che il COE non si occupasse del semplice scambio di statistiche su base aggregata verrebbe dimostrata da una nota di un rappresentante della FS-Karton relativa alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 (v. infra, punto 115), la quale farebbe riferimento a discussioni svoltesi in ordine ai portafogli ordini dei produttori di cartoncino GC e GD, come pure alle posizioni individuali.
99 Infine, la Commissione respinge l'asserzione della ricorrente secondo la quale lo scambio di informazioni in seno al COE potrebbe spiegarsi con motivi non illeciti. Tale asserzione verrebbe contraddetta non soltanto dalle discussioni riferite nella nota relativa alla riunione del 3 ottobre 1989, ma anche dalle discussioni tenutesi nel corso della riunione del JMC del successivo 16 ottobre, dalle quali emergerebbe che la situazione dei portafogli ordini era stata un elemento decisivo per l'entrata in vigore di un aumento di prezzi.
Sulle iniziative in materia di prezzi
100 In primo luogo, la ricorrente sostiene di aver deliberato in piena autonomia il proprio allineamento o no dei suoi prezzi a quelli delle imprese dominanti sul mercato.
101 La sua prassi normale sarebbe consistita nel riesaminare i propri prezzi nel Regno Unito ogni semestre, di solito in aprile e in ottobre.
102 In ordine all'aumento dei prezzi dell'aprile 1989, la ricorrente dichiara di aver notificato nel Regno Unito, il 16 febbraio 1989, un aumento dei prezzi pari a 25 UKL, entrato in vigore il 10 maggio successivo, allo scopo di allineare i propri prezzi a quelli delle imprese dominanti sul mercato, dopo aver preso in considerazione i diversi elementi seguenti:
- la situazione dell'economia britannica;
- la consistenza della domanda alla fine del 1988;
- gli indizi di un consolidamento dei prezzi delle materie prime;
- l'informazione, divulgata il 1_ febbraio 1989 dalla rivista specializzata «EUWID Pulp & Paper» (allegato G alla risposta alla comunicazione degli addebiti), secondo cui erano stati annunciati aumenti dei prezzi tedeschi pari a 8-10 DM per i tipi GD a decorrere dal 10 maggio 1989;
- la notificazione da parte della Mayr-Melnhof, il 6 febbraio 1989, di un aumento dei prezzi nel Regno Unito decorrente dall'aprile 1989 e, due giorni dopo, la notificazione da parte della SCA Colthrop di un aumento analogo decorrente anch'esso da aprile.
103 La ricorrente fa rilevare come, stando alla documentazione richiamata dalla Commissione, l'intesa sull'aumento dei prezzi nel Regno Unito per i tipi GD prevedesse l'entrata in vigore dell'aumento per il 1_ maggio. Orbene, la ricorrente stessa avrebbe aumentato i propri prezzi solo il 10 maggio.
104 Inoltre, la sua presenza alla riunione del JMC del 4 aprile 1989 non modificherebbe in nulla tale stato di fatto, posto che la finalità di questa riunione non avrebbe potuto essere né quella di stabilire se potesse essere applicato un aumento di prezzi (l'aumento sarebbe stato deciso alla fine del 1988) né quella di regolare in dettaglio l'asserita iniziativa in materia di prezzi deliberata dal PWG. L'aumento di prezzi non era ancora stato applicato sul mercato, con la conseguenza che la riunione non avrebbe neppure potuto avere come obiettivo la vigilanza sulla sua concreta attuazione dopo la sua entrata in vigore.
105 Infine, la Commissione non potrebbe validamente addebitare alla ricorrente, nel suo controricorso, la presenza del suo agente alle riunioni della PAA, dato che questo agente sarebbe del tutto autonomo.
106 Quanto all'aumento dei prezzi dell'aprile 1990, l'imminenza di tale aumento sarebbe stata rivelata da vari numeri della rivista specializzata EUWID Pulp & Paper. In particolare, questa rivista avrebbe annunciato che si prevedeva un rialzo dell'8% per marzo, ma che sarebbe stato superiore nel Regno Unito per via della debolezza della lira sterlina (numero del 20 dicembre 1989). Nel suo numero del 17 gennaio, sarebbe stato segnalato il fatto che la Mayr-Melnhof aveva inviato una circolare alla clientela per notificare un aumento dei prezzi. Il numero successivo avrebbe confermato che gli aumenti dei prezzi dell'8% erano previsti per marzo. La ricorrente avrebbe quindi ottenuto conferma dal mercato dell'aumento nel Regno Unito notificato dalla Mayr-Melnhof a decorrere da marzo.
107 Tenuto conto della diminuzione del tasso di cambio alla fine del 1989 e del calo dei prezzi di mercato, la ricorrente avrebbe ritenuto necessario allinearsi ai fattori economici che impongono i prezzi.
108 In ordine all'aumento dei prezzi del gennaio 1991, la ricorrente asserisce di aver saputo che i suoi costi d'esercizio relativi al 1991 sarebbero sensibilmente aumentati, soprattutto per via di un rialzo dei prezzi del gas e della necessità di ampliare il suo organico.
109 In tale contesto, essa segnala di aver appreso dalle pubblicazioni specializzate, in particolare dalla rivista EUWID Pulp & Paper, che i produttori intendevano aumentare i prezzi dall'inizio del 1991. Questo fattore sarebbe stato segnalato sin dal mese di agosto e confermato nel numero del 12 settembre 1990. Secondo il numero dell'EUWID Pulp & Paper del 25 settembre 1990, la Mayr-Melnhof doveva aumentare i propri prezzi di 40 UKL/tonnellata con decorrenza dal 7 gennaio. Il numero del 24 ottobre 1990 avrebbe confermato che la Feldmühle aveva del pari annunciato aumenti analoghi. Alcuni resoconti sulla situazione del mercato ottenuti dalla ricorrente della clientela e da fonti varie avrebbero confermato che la SCA Colthrop aveva annunciato un aumento dei prezzi il 29 ottobre. In considerazione di tutto ciò, la ricorrente avrebbe deciso il 31 ottobre 1990 di aumentare i propri prezzi di un importo analogo sul mercato del Regno Unito, allo scopo di allinearli a quelli dei suoi concorrenti.
110 In secondo luogo, la ricorrente afferma che la Commissione non ha addotto prove dirette di una collusione per quanto la riguarda.
111 Poiché la Commissione non avrebbe provato la sua partecipazione regolare alle riunioni del PG Paperboard o a riunioni in cui venivano discusse pratiche anticoncorrenziali, essa non potrebbe avvalersi della giurisprudenza del Tribunale secondo cui, allorché tali circostanze sono provate, incombe all'impresa di dimostrare che essa non ha aderito all'iniziativa concordata nel corso delle riunioni.
112 La Commissione premette che essa respinge il tentativo della ricorrente di scindere l'infrazione. Essa ritiene che sia erroneo, da parte della ricorrente, asserire che le vengano addebitate pratiche anticoncorrenziali nel solo Regno Unito, mentre il sistema consisteva nel fissare prezzi concordati nell'intera Comunità, con attuazione pratica su ciascun mercato nazionale.
113 Essa contesta l'assunto secondo cui la ricorrente avrebbe allineato in piena autonomia i propri prezzi a quelli dei concorrenti e mette in particolare evidenza il fatto che il rappresentante della ricorrente ha preso parte a riunioni in cui veniva discussa l'attuazione dell'intesa a livello nazionale, circostanza che alla ricorrente sarebbe stata nota dal momento che i rappresentanti avrebbero agito dietro istruzioni dei loro committenti. La Commissione sottolinea del pari come la ricorrente partecipasse regolarmente alle riunioni dei comitati del PG Paperboard nell'ambito delle quali venivano discusse le iniziative in materia di prezzi, inoltre come essa riconosca di aver intrattenuto contatti telefonici con altri produttori in merito a riunioni alle quali non aveva assistito e come essa non abbia dimostrato di non condividere gli accordi a cui erano pervenuti i partecipanti all'intesa, ma abbia persino continuato a partecipare alle riunioni dopo le verifiche compiute dalla Commissione.
114 Secondo la Commissione, allorché è dimostrato che un'impresa ha preso parte regolarmente a riunioni in cui si è discusso, ad esempio, di iniziative in materia di prezzi, incombe alla stessa impresa dimostrare che essa non ha aderito all'iniziativa concordata nell'ambito delle riunioni e di provare a tale scopo che i suoi concorrenti erano consapevoli del fatto che essa si dissociava dagli accordi raggiunti nel corso delle riunioni (v. sentenze del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, Atochem/Commissione, citata; 10 marzo 1992, causa T-9/89, Hüls/Commissione, Racc. pag. II-499, e causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021).
Sulla politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità»
115 La ricorrente nega di aver partecipato ad un'intesa «sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» (art. 1, ottavo trattino) e di aver adottato «misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo» (art. 1, nono trattino).
116 Gli elementi di prova acquisiti dalla Commissione non consentirebbero di concludere che i piccoli produttori di cartoncino avessero aderito all'asserita politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità». Inoltre, la Commissione formulerebbe una mera ipotesi dichiarando che i piccoli produttori erano consapevoli della necessità di adeguare il loro comportamento, tenuto conto dell'intesa generale tra i principali produttori.
117 Al contrario, la ricorrente avrebbe sfruttato a pieno regime le proprie capacità durante la maggior parte del periodo in questione. I tassi di utilizzo degli impianti mostrerebbero una riduzione dei tempi di arresto tra il 1987 e il 1990.
118 Per quanto riguarda la nota promanante dal direttore generale della Rena riferentesi ad una riunione speciale del Nordic Paperboard Institute (in prosieguo: l'«NPI») (allegato 102 alla comunicazione degli addebiti), richiamata dalla Commissione, la ricorrente fa valere che essa non è membro di questo organismo, che la riunione in questione non era una riunione del PG Paperboard e che, di conseguenza, questa nota non avvalora la tesi della Commissione secondo cui tutti i piccoli produttori avevano aderito alla politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità.
119 La ricorrente nega del pari di aver preso parte all'asserita intesa per quanto riguarda il mantenimento delle quote di mercato e fa rilevare come la sua quota di mercato sia diminuita nel corso del periodo preso in considerazione dalla decisione.
120 Essa contesta infine l'affermazione della Commissione (v. punto 53 del preambolo della decisione) secondo la quale la documentazione reperita presso FS-Karton confermerebbe che «alla fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro dei due gruppi citati sulle questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi». Al riguardo, essa ricorda come la nota sulla quale si basa la Commissione (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti) menzioni non già i «two Presidents grups» (la «President conference» e il PWG) bensì il «Presidents grouping». La Commissione farebbe in tal modo assai verosimilmente allusione al PWG e non alla «President Conference» e nulla indicherebbe che questa allusione riguardi più di un «gruppo». Orbene, la ricorrente non avrebbe fatto parte del PWG.
121 La Commissione ritiene che la ricorrente compia una presentazione erronea del suo ragionamento. Alla ricorrente si farebbe carico di aver preso parte ad un obiettivo comune del quale due manifestazioni consistevano nel controllo dell'offerta del prodotto nella Comunità finalizzato a garantire l'applicazione dell'aumento dei prezzi concordati e, l'altra, nello scambio di informazioni concernenti, in particolare, i tempi di arresto degli impianti, il portafoglio ordini inevasi e i tassi di utilizzo dei macchinari. La ricorrente avrebbe partecipato alle riunioni del JMC nel corso delle quali, nell'ambito della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità, a cui tutti i produttori avevano aderito, i piccoli produttori avrebbero avuto cognizione dell'accordo raggiunto tra i principali produttori per mantenere l'approvvigionamento a livelli costanti nonché della necessità di adeguare il loro stesso comportamento in conseguenza.
122 La circostanza che la ricorrente non fosse membro dell'NPI non toglierebbe valore probatorio alla nota della Rena relativa alla riunione speciale di quest'ultimo (v. supra, punto 118). Tale nota non soltanto fornirebbe prove ulteriori del sistema posto in atto per il controllo della produzione, ma confermerebbe inoltre la dichiarazione della Stora secondo la quale i produttori non aderenti al PWG venivano informati dell'accordo generale stipulato tra i principali produttori per il mantenimento dei livelli costanti di approvvigionamento. Siffatta interpretazione non implicherebbe che la ricorrente fosse stata direttamente interessata da tale nota.
Sulle modalità di trasmissione delle informazioni
123 La ricorrente ritiene che le dichiarazioni della Stora non siano attendibili.
124 In primo luogo, la Stora avrebbe riconosciuto che le sue controllate Feldmühle, Kopparfors e CBC avevano posto in atto determinate politiche e pratiche che potevano costituire violazione delle regole della concorrenza (punto 34 del preambolo della decisione), talché essa avrebbe interesse a dimostrare l'esistenza di una connessione tra il maggior numero possibile di produttori di cartoncino con l'asserita intesa, in particolare dei piccoli produttori, onde minimizzare il suo ruolo.
125 In secondo luogo, le dichiarazioni della Stora sarebbero inficiate da contraddizioni per quanto riguarda le modalità di comunicazione delle decisioni del PWG alla PC.
126 La Stora avrebbe dichiarato, nella sua seconda dichiarazione, che il ruolo del PWG consisteva in particolare nella «valutazione e illustrazione alla President Conference della precisa situazione della domanda e dell'offerta sul mercato e dei provvedimenti da adottare per introdurvi una certa disciplina» (punto 38 del preambolo della decisione), mentre in una successiva dichiarazione (lettera 17 settembre 1991, allegato 38 alla comunicazione degli addebiti) essa avrebbe fornito precisazioni in ordine alle modalità della comunicazione del risultato delle riunioni del PWG a titolo individuale nell'ambito di specifici contatti intrattenuti con varie imprese. Su quest'ultimo punto, la ricorrente ritiene che la Stora si riferisca ai sistemi di diffusione delle informazioni esistenti in Germania, in Francia e in Scandinavia, ma che non menzioni un sistema del genere nei Paesi Bassi né alcun sistema che implichi la ricorrente.
127 Le due dichiarazioni sarebbero del pari in contraddizione con la dichiarazione del signor Roos, ex membro del consiglio d'amministrazione della Feldmühle. Infatti, quest'ultima dichiarazione non sarebbe molto chiara, poiché essa dimostrerebbe che le discussioni del PWG sono state portate a conoscenza della PC nonché del JMC, in particolare, tramite persone che hanno preso parte ad entrambi i gruppi.
128 La Commissione ribatte che l'argomento della ricorrente relativo al presunto carattere interessato delle dichiarazioni della Stora sia errato, posto che altri produttori avrebbero parimenti identificato la ricorrente come uno dei partecipanti al JMC.
129 Essa contesta la contraddittorietà delle dichiarazioni relative ai canali di comunicazione tra il PWG e il JMC. Il signor Roos non si contraddirebbe nell'affermare che non esistevano canali di comunicazione formali e che le informazioni circolavano per vie informali tra le persone, comprese quelle che assistevano alle riunioni dei due gruppi. La Commissione ricorda che il signor Roos era il presidente del JMC.
130 Inoltre, il PWG si sarebbe riunito prima di ciascuna riunione programmata della PC. Poiché la stessa persona presiedeva le due riunioni, non vi sarebbe alcun dubbio che essa comunicava il risultato del PWG ai produttori che non vi avevano preso parte. In mancanza di una riunione della PC immediatamente successiva alla riunione del PWG, i partecipanti avrebbero informato i piccoli produttori del loro gruppo nazionale di ciò che era stato deciso. Anche in questo caso, questi canali di comunicazione erano informali.
Sulla durata della partecipazione
131 La ricorrente ritiene che la Commissione non sia in grado di provare la sua partecipazione all'intesa al di fuori dei periodi di partecipazione alle iniziative in materia di prezzi, vale a dire le iniziative dell'aprile 1989, dell'aprile 1990 e del gennaio 1991. Essa nega qualsiasi partecipazione all'aumento dei prezzi del 1987, argomentando che non esisterebbe tra l'altro alcuna prova della sua partecipazione a questo aumento. Dovrebbe pertanto riconoscersi che la sua partecipazione all'asserita infrazione ha preso inizio soltanto nel 1989.
132 La Commissione confuta il ragionamento della ricorrente. Infatti, l'aumento del gennaio 1987 sarebbe stato programmato sin dalla fine del 1986. La ricorrente avrebbe preso parte a riunioni dei comitati del PG Paperboard nel corso del periodo dell'infrazione e avrebbe partecipato ad una riunione della PC del 29 maggio 1986.
Giudizio del Tribunale
133 Va in primo luogo esaminato il punto se la Commissione abbia dimostrato la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il periodo che va dalla metà del 1986 all'aprile 1989, mese a partire dal quale la ricorrente riconosce di aver partecipato alle riunioni del JMC. In secondo luogo, verrà esaminata la questione se la Commissione abbia dimostrato la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991.
1. Periodo compreso tra la metà 1986 e l'aprile 1989
134 Per dimostrare la partecipazione della ricorrente ad una violazione delle regole comunitarie di concorrenza nel periodo in questione, la Commissione si basa sulla partecipazione della detta impresa a varie riunioni della PC (tabella 3 allegata alla decisione) e del COE (tabella 6 allegata alla decisione), nonché sul suo comportamento effettivo in materia di prezzi.
135 Occorre esaminare ciascuno di questi elementi di prova nell'ordine sopra menzionato.
a) Partecipazione della ricorrente ad alcune riunioni della PC
136 La Commissione ammette che l'indicazione, nella tabella 3 allegata alla decisione, di una partecipazione della ricorrente alla riunione della PC del 20 maggio 1987 è frutto di un errore.
137 Inoltre, in risposta ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, essa ha dichiarato che il riferimento, nelle proprie memorie, ad una presunta partecipazione della ricorrente ad una riunione della PC del 26 giugno 1986 andava inteso come un riferimento alla partecipazione dell'impresa alla riunione della PC del 29 maggio 1986.
138 Ne consegue che, secondo la Commissione, la ricorrente ha partecipato a tre specifiche riunioni della PC durante il periodo in esame, ossia quelle del 29 maggio 1986, del 4 dicembre 1987 e del 17 novembre 1988. La Commissione non produce alcun elemento di prova sull'oggetto di queste tre riunioni. Pertanto, allorché fa riferimento a questa partecipazione come prova della partecipazione dell'impresa ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, essa fa necessariamente leva sulla descrizione generale, figurante nella decisione, dell'oggetto delle riunioni di tale organismo, nonché sugli elementi di prova richiamati nella decisione a sostegno della detta descrizione.
139 A tale riguardo nella decisione si espone quanto segue: «Come dichiarato da Stora, una delle funzioni del PWG prevedeva l'illustrazione alla President Conference dei provvedimenti necessari per introdurre una certa disciplina nel mercato (...). In tal modo i dirigenti amministrativi presenti alle President Conference erano informati delle decisioni adottate dal PWG e delle istruzioni da impartire alle loro divisioni vendita per la realizzazione delle iniziative convenute in materia di prezzi» (punto 41, primo comma, del preambolo). La Commissione rileva altresì: «Il PWG si riuniva invariabilmente prima di ogni President Conference in programma ed era presieduto dalla medesima persona, cosicché non esisteva alcun dubbio sul fatto che il risultato delle deliberazioni del PWG fosse comunicato dal presidente agli altri "presidenti" che non erano membri del circolo ristretto» (punto 38, secondo comma, del preambolo).
140 La Stora afferma che i partecipanti alle riunioni della PC venivano informati delle decisioni adottate dal PWG (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 8). Tuttavia, la veridicità di questa affermazione è contestata da numerose imprese che hanno preso parte alle riunioni della PC, tra cui la ricorrente. Di conseguenza, le dichiarazioni della Stora in ordine al ruolo della PC non possono, senza un ulteriore sostegno probatorio, essere considerate come una prova sufficiente dell'oggetto delle riunioni del detto organismo.
141 Indubbiamente, il fascicolo contiene un documento, vale a dire una dichiarazione resa il 22 marzo 1993 da un ex membro del consiglio d'amministrazione della Feldmühle (il signor Roos), che conferma direttamente le asserzioni della Stora. Il signor Roos afferma, tra l'altro, quanto segue: «Il contenuto delle discussioni svolte all'interno del PWG veniva trasmesso alle imprese che non erano rappresentate in tale gruppo durante la conferenza dei Presidenti che si riuniva subito dopo, o, se la conferenza dei Presidenti non aveva luogo immediatamente, durante il JMC». Tuttavia, sebbene questo documento non venga espressamente citato nella decisione a sostegno delle conclusioni della Commissione sull'oggetto delle riunioni della PC, esso non può comunque considerarsi come una prova supplementare che venga ad aggiungersi alle dichiarazioni della Stora. Infatti, poiché tali dichiarazioni rappresentano la sintesi delle risposte fornite da ciascuna delle tre imprese appartenenti alla Stora nel periodo dell'infrazione, tra cui la Feldmühle, l'ex membro del consiglio d'amministrazione di quest'ultima impresa costituisce necessariamente una delle fonti delle dichiarazioni della Stora stessa.
142 La Commissione sostiene nella decisione che l'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, nota reperita presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof e che fa riferimento ad una riunione svoltasi a Vienna il 12 e 13 dicembre 1986, che essa costituisce una «convalida dell'ammissione di Stora che nell'ambito della President Conference non sono effettivamente mancate discussioni sui prezzi di natura collusiva» (punti 41, terzo comma, e 75, secondo comma, del preambolo). Tale documento contiene le seguenti informazioni:
«Fissazione dei prezzi per il Regno Unito
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0311.1
La recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito e di averlo ridotto al 7%! Grande disappunto perché ciò significa un "livello di negoziazione" per tutti. La politica dei prezzi nel Regno Unito verrà affidata alla RHU con il supporto della [Mayr-Melnhof] anche se ciò dovesse comportare una riduzione temporanea delle quantità; quanto a noi, cerchiamo (e si potrà vedere) di mantenere l'obiettivo del 9%. [La Mayr-Melnhof e la FS] perseguono una politica di crescita nel Regno Unito ma la diminuzione degli utili è seria e dobbiamo batterci per riconquistare il controllo sui prezzi. [La Mayr-Melnhof] riconosce che non è di nessun aiuto far sapere che ha aumentato il suo tonnellaggio in Germania di 6 000!».
143 La riunione Fides menzionata all'inizio del brano citato è probabilmente, secondo la Mayr-Melnhof (risposta ad una richiesta di informazioni, allegato 62 alla comunicazione degli addebiti), la riunione della PC del 10 novembre 1986. Orbene, dalla tabella 3 allegata alla decisione emerge che la ricorrente non era presente a questa riunione.
144 Occorre constatare che il documento esaminato attesta che la Weig ha reagito fornendo indicazioni sulla sua futura politica di prezzi nel Regno Unito rispetto ad un livello iniziale di aumento dei prezzi.
145 Non si può tuttavia ritenere che esso dimostri che la Weig ha reagito rispetto ad un determinato livello di aumento dei prezzi concordato tra le imprese riunite nel PG Paperboard ad una data anteriore al 10 novembre 1986.
146 Infatti, la Commissione non fornisce alcun altro elemento di prova in tal senso. Per di più, il riferimento della Weig a un aumento dei prezzi del «9%» può trovare una spiegazione nell'annuncio di un aumento dei prezzi nel Regno Unito da parte della Thames Board Ltd il 5 novembre 1986 (allegato A-12-1). Tale annuncio è stato reso pubblico in tempi brevi, come risulta da ritaglio stampa (allegato A-12-3). Infine, la Commissione non ha prodotto alcun altro documento atto a suffragare direttamente il fatto che si siano svolte discussioni sugli aumenti di prezzo durante le riunioni della PC. Di conseguenza, non si può escludere che le considerazioni formulate dalla Weig, come riportate nell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, siano state espresse ai margini della riunione della PC del 10 novembre 1986, così come la Weig ha ripetutamente affermato in udienza.
147 La Commissione sostiene del pari nella decisione che «la documentazione reperita dalla Commissione presso FS-Karton (che fa capo al gruppo M-M) conferma che alla fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro [della President Conference e del PWG] sulle questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi» (punto 53, primo comma, del preambolo). Essa trae argomento in proposito dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, una nota riservata del 28 dicembre 1988 del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
148 L'autore del documento menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), espressione interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a).
149 E' pacifico, nell'ambito del presente procedimento, che l'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova che avvalora le dichiarazioni della Stora relative all'esistenza, da un lato, di una collusione sulle quote di mercato tra le imprese ammesse nel «circolo dei presidenti» e, dall'altro, di una collusione sull'arresto degli impianti tra le medesime imprese (v. supra, punti 84-114 e, in particolare, punto 110). Tuttavia, la Commissione non produce alcun altro elemento di prova che confermi che la PC aveva avuto per oggetto, in particolare, di discutere della collusione sulle quote di mercato e del controllo delle quantità. Di conseguenza, l'espressione «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») figurante nell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti non può essere interpretata, nonostante le spiegazioni fornite dalla Mayr-Melnhof, come riguardante organismi che non siano il PWG.
150 Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha dimostrato che le riunioni della PC avevano svolto, accanto alle attività lecite, un ruolo anticoncorrenziale. Ne consegue che essa non può inferire dagli elementi di prova addotti che le imprese che avevano preso parte alle riunioni di tale organismo avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
151 Si deve conseguentemente concludere che la partecipazione della ricorrente ad una violazione delle regole di concorrenza nel periodo che va dalla metà del 1986 all'aprile 1989 non può essere dimostrata in base alla partecipazione della stessa alle riunioni della PC.
b) Partecipazione della ricorrente a tre riunioni del COE
152 E' assodato che la ricorrente ha partecipato, durante il periodo compreso tra la metà del 1987 e l'aprile 1989, a tre riunioni del COE, cioè a quelle del 15 ottobre 1986, del 4 febbraio 1987 e del 3 febbraio 1989. Poiché la Commissione non ha addotto alcun elemento di prova specificamente riferentesi a queste riunioni, occorre esaminare in linea più generale se le riunioni del COE avessero un oggetto anticoncorrenziale.
153 A termini della decisione, «il "tema centrale" delle discussioni dell'Economic Committee era l'analisi e la valutazione del mercato del cartoncino nei vari paesi» (punto 50, primo comma, del preambolo). Il COE «si occupava (tra l'altro) dei movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e del portafoglio ordini inevasi e riferiva le sue conclusioni al JMC (o all'organismo precedente, il Marketing Committee, prima della fine del 1987)» (punto 49, primo comma del preambolo).
154 Secondo la Commissione, «le discussioni sulle condizioni del mercato erano finalizzate: i dibattiti sulla situazione di ciascun mercato nazionale devono essere considerati nel contesto delle iniziative previste in materia di prezzi, ivi compresa la necessità rilevata di arrestare temporaneamente gli impianti a sostegno degli aumenti di prezzo» (punto 50, primo comma, del preambolo). Inoltre la Commissione conclude quanto segue: «L'Economic Committee può essersi occupato in maniera meno diretta della fissazione dei prezzi in quanto tale, ma non è credibile che i partecipanti alle sue riunioni fossero all'oscuro degli scopi illeciti ai quali venivano destinate le informazioni deliberatamente fornite al JMC» (punto 119, secondo comma, del preambolo).
155 A sostegno delle sue affermazioni secondo cui le discussioni effettuate all'interno del COE avevano un oggetto anticoncorrenziale, la Commissione fa riferimento ad un unico documento, una nota riservata redatta dal rappresentante della FS-Karton (del gruppo Mayr-Melnhof), riguardante i punti essenziali della riunione del COE del 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti).
156 Nella decisione la Commissione riassume il contenuto di tale documento nei termini seguenti:
«(...) oltre ad un'analisi particolareggiata della domanda, della produzione e degli ordini inevasi su ogni mercato nazionale, la riunione riguardava anche:
- la forte e chiara resistenza dei clienti nei confronti dell'ultimo aumento dei prezzi GC in vigore dal 1_ ottobre;
- la situazione degli ordini inevasi dei produttori di GC e GD, comprese le singole posizioni;
- le relazioni sui tempi di arresto effettuati e previsti;
- i problemi specifici di attuazione dell'aumento dei prezzi nel Regno Unito e le sue conseguenze sul differenziale dei prezzi tra i tipi GC e GD;
[e]
- il raffronto rispetto alle previsioni degli ordini in arrivo per ogni raggruppamento nazionale» (punto 50, secondo comma, del preambolo).
157 Si deve riconoscere che la descrizione del contenuto del documento, sopra riportata, è sostanzialmente corretta. Tuttavia, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione secondo cui l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti può essere considerato «come una chiara dimostrazione della natura effettiva delle decisioni prese da questo organo» (punto 113, ultimo comma, del preambolo della decisione).
158 Inoltre, le dichiarazioni della Stora hanno una portata molto limitata per quanto riguarda il COE. Infatti, questa impresa dichiara: «Prima del 1987, il comitato economico cumulava le funzioni del JMC e del Comitato statistico. Queste riunioni erano seguite dai direttori commerciali/delle vendite. Tra l'altro le discussioni vertevano sulle dinamiche dei prezzi sui mercati nazionali, sui sovraccarichi di modesta ampiezza, sul conteggio dei fogli, sulle condizioni di fatturazione e sulle materie prime. Veniva altresì effettuato l'esame dei rapporti statistici» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 12). Come si è già rilevato, questa affermazione riguarda solo il periodo anteriore al 1987. Inoltre, la Stora precisa che alcune discussioni condotte nel corso delle riunioni del COE hanno riguardato le dinamiche dei prezzi sui mercati nazionali, ma il contenuto di queste discussioni non è precisato. Non potrebbe pertanto concludersi che si sia trattato di discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale.
159 Con riguardo al periodo decorrente dall'inizio del 1988, la Stora precisa: «Il JMC è stato istituito verso la fine del 1987 e la sua prima riunione si è svolta all'inizio del 1988; esso ha assunto, a decorrere da quella data, parte delle funzioni attribuite all'Economic Committee. Le altre funzioni dell'Economic Committee sono state riprese dal Comitato statistico» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 13).
160 Le dichiarazioni della Stora non contengono alcun elemento atto a suffragare l'affermazione della Commissione relativa all'asserito oggetto anticoncorrenziale delle deliberazioni di questo organismo per il periodo successivo all'inizio del 1987.
161 Infine, la Commissione non adduce neppure elementi di prova che consentano di ritenere che i partecipanti alle riunioni del COE fossero informati dell'esatta natura delle riunioni del JMC, organismo al quale il COE riferiva. Pertanto, non potrebbe escludersi che partecipanti alle riunioni del COE, che non partecipavano parallelamente alle riunioni del JMC, non avessero avuto conoscenza dell'esatta utilizzazione, da parte del JMC, dei resoconti predisposti dal COE.
162 Di conseguenza, l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti non può ritenersi prova dell'effettiva natura delle discussioni tenute durante le riunioni del COE.
163 Del resto, la Commissione stessa non sembra considerare la partecipazione alle riunioni del COE alla stregua di una prova sufficiente di una qualsiasi infrazione, dato che l'impresa Enso Española, che aveva preso parte ad alcune riunioni del COE nel 1987 (tabella 6 allegata alla decisione), non è stata ritenuta responsabile di una violazione delle regole della concorrenza prima del marzo 1988 (art. 1 della decisione).
164 Alla luce di quanto precede, la circostanza che la ricorrente abbia preso parte, nel corso del periodo in questione, a tre riunioni del COE non dimostra la sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
c) Comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi
165 Con riferimento al periodo in esame, risulta dalla tabella A allegata alla decisione che, secondo la Commissione, la ricorrente ha annunciato un aumento dei suoi prezzi nel Regno Unito pari all'8% il 14 novembre 1987 e l'ha messo concretamente in atto il 12 gennaio 1988.
166 Per converso, stando alle tabelle B e C allegate alla decisione, la Commissione non dispone di alcuna informazione in ordine ad eventuali aumenti dei prezzi del cartoncino della ricorrente concomitanti con le iniziative di aumento dei prezzi del marzo-aprile 1988 e dell'ottobre 1988.
167 Ciò posto, il Tribunale ritiene che il comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente in materia di prezzi, riferito dalla Commissione e consistente in un'unica iniziativa di aumento dei prezzi nel Regno Unito, apparentemente conforme a quella posta in atto dagli altri produttori, non è tale da suffragare in maniera adeguata sotto il profilo giuridico l'affermazione della Commissione secondo cui la ricorrente avrebbe preso parte ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, durante il periodo di cui trattasi.
d) Conclusione relativa al periodo in esame
168 Alla luce del complesso delle dichiarazioni che precedono, gli elementi di prova richiamati dalla Commissione, pur considerati nel loro insieme, non sono atti a dimostrare una partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1989.
2. Periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991
169 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate nella detta disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, nel caso della ricorrente dalla metà del 1986 fino ad almeno l'aprile 1991, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale» e «hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità», «hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento al livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
170 Ne consegue che, secondo la decisione, ciascuna delle imprese menzionate nel suo art. 1 ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando ad un'unica infrazione costituita da collusioni vertenti su tre differenti ambiti, aventi però un obiettivo comune. Queste collusioni vanno considerate come gli elementi costitutivi dell'intesa globale.
171 Ciò posto, va separatamente esaminato il punto se la ricorrente abbia preso parte a ciascuna delle controverse collusioni durante il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991.
a) Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi
- Partecipazione della ricorrente a due riunioni del JMC
172 E' pacifico che la ricorrente ha preso parte a due riunioni del JMC, cioè a quelle del 4 aprile 1989 e del 20 novembre 1990.
173 Secondo la Commissione, sin dall'inizio il compito principale del JMC era il seguente:
«- determinare se, ed in caso affermativo come, potevano essere concretamente applicati gli aumenti di prezzo e riferire le proprie conclusioni al PWG;
- elaborare nei particolari le iniziative in materia di prezzi decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti al fine di realizzare un sistema di prezzi equivalenti (vale a dire uniforme) in Europa (...)» (punto 44, ultimo comma, del preambolo della decisione).
174 In particolare, al punto 45, primo e secondo comma, del preambolo della decisione, la Commissione sostiene quanto segue:
«Tale comitato discuteva analiticamente mercato per mercato le modalità di attuazione per ogni produttore delle decisioni prese dal PWG in materia di aumento dei prezzi. Le istruzioni pratiche per l'applicazione degli aumenti di prezzo proposti erano esaminate in una "tavola rotonda" e ciascun partecipante poteva formulare le proprie osservazioni sull'aumento suggerito.
Le eventuali difficoltà di applicazione degli aumenti di prezzo decisi dal PWG o l'occasionale rifiuto a cooperare erano segnalati al PWG che quindi (come dichiarato da Stora) "cercava di ottenere la cooperazione nella misura considerata necessaria". Venivano redatte dal JMC relazioni separate per i tipi GC e GD. Se il PWG modificava una decisione di fissazione dei prezzi sulla base delle informazioni ricevute dal JMC, i provvedimenti necessari a realizzarla venivano discussi nella successiva riunione del JMC».
175 Si deve constatare che la Commissione fa correttamente richiamo, a sostegno delle sue affermazioni relative all'oggetto delle riunioni del JMC, alle dichiarazioni rese dalla Stora (allegati 35 e 39 alla comunicazione degli addebiti).
176 Inoltre, pur non disponendo di alcun verbale ufficiale di una riunione del JMC, essa ha ottenuto dalla Mayr-Melnhof e dalla Rena talune note interne, rispettivamente recanti le date del 6 settembre 1989, del 16 ottobre 1989 e del 6 settembre 1990 (allegati 117, 109 e 118 alla comunicazione degli addebiti). Il Tribunale ritiene che tali note, il cui contenuto viene descritto ai punti 80, 82 e 97 del preambolo della decisione, riportino effettivamente discussioni svoltesi nel corso di riunioni del JMC.
177 Per quanto riguarda gli allegati 117 e 109, la ricorrente non contesta che essi riguardino rispettivamente le riunioni del JMC del 6 settembre 1989 e del 16 ottobre 1989. D'altra parte, occorre respingere, in questo contesto, l'argomento del ricorrente secondo cui non sarebbe provato che l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, una nota acquisita presso la Rena e recante data del 6 settembre 1990, riguardi una riunione del JMC. Invero, questo documento è redatto su fogli di carta recanti l'intestazione «Schweizerischer Bankverein» («Società di Banca Svizzera») e reca la data del 6 settembre 1990, ossia quella di una riunione del JMC tenutasi a Zurigo. In esso sono riportate in modo chiaro discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale tra i produttori in esso menzionati. E' pertanto dimostrato che esso riguarda la riunione del JMC tenutasi alla data considerata.
178 Ne consegue che gli allegati 117, 109 e 188 costituiscono elementi probatori che suffragano chiaramente la descrizione delle funzioni del JMC fornite dalla Stora.
179 Al riguardo, occorre richiamare, a titolo di esempio, l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF Paesi Bassi 14 Germania 12 DM Italia 80 LIT Belgio 2,50 BFR Svizzera 9 SFR Regno Unito 40 UKL Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno. Per consegne dal 7 gennaio. Non oltre il 31 gennaio. 14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof). Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre. Cascades prima della fine di settembre. Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
180 La Commissione, come essa stessa spiega ai punti 88-90 del preambolo della decisione, è riuscita inoltre ad ottenere documenti interni che le hanno consentito di concludere che le imprese, in particolare quelle espressamente citate nell'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, hanno effettivamente annunciato e applicato gli aumenti di prezzi concordati.
181 Per quanto riguarda l'allegato 117 alla comunicazione degli addebiti, un documento acquisito presso la Rena, la Commissione sostiene che si tratta di note redatte nel corso della riunione del JMC del 6 settembre 1989 e che costituiscono una prova della collusione sull'iniziativa di aumento dei prezzi dell'ottobre 1989. Essa precisa, in particolare, che questo documento «riporta nei particolari gli aumenti di prezzo che erano stati annunciati in ciascuna moneta e valuta la reazione dei clienti nonché i progressi già realizzati per la loro applicazione su ciascun mercato nazionale» (punto 80, quinto comma, del preambolo della decisione). La ricorrente, che non ha preso parte alla riunione in questione (tabella 4 allegata alla decisione), non contesta che l'allegato 117 si riferisca a quest'ultima. Essa ritiene tuttavia che le informazioni che l'allegato contiene siano state solo parzialmente ottenute nel corso della riunione del JMC, come la Rena avrebbe segnalato alla Commissione all'atto dell'invio a quest'ultima (lettera della Rena, allegato 116 alla comunicazione degli addebiti) dei documenti successivamente contrassegnati come allegati 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti.
182 Tuttavia, si deve prendere atto che l'allegato 117 contiene un insieme di informazioni concernenti i prezzi e gli aumenti dei prezzi dei produttori di cartoncino. Alla luce di questa identità oggettiva delle informazioni e del fatto che lo scambio effettivo delle medesime nel corso delle riunioni del JMC è confermato in particolare dalle dichiarazioni della Stora e dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia correttamente concluso che tutte le informazioni contenute nell'allegato 117 alla comunicazione degli addebiti erano state ottenute nel corso della riunione del JMC del 6 settembre 1989.
183 In ordine all'affermazione della Commissione secondo cui le imprese menzionate nell'art. 1 della decisione hanno controllato l'applicazione pratica degli aumenti dei prezzi (punto 82 del preambolo della decisione), la Commissione richiama l'allegato 109 alla comunicazione degli addebiti, riguardante la riunione del JMC del 16 ottobre 1989. Orbene, la ricorrente non contesta la descrizione, risultante nella decisione, del contenuto di questo documento.
184 Anche se i documenti citati dalla Commissione riguardano soltanto un numero esiguo di riunioni del JMC organizzate nel periodo esaminato dalla decisione, tutte le prove documentali disponibili confermano l'affermazione della Stora secondo cui l'oggetto principale del JMC era di determinare e pianificare l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati, nonché di controllare la loro effettiva applicazione. A tale riguardo, l'assenza pressoché totale di verbali, ufficiali o interni, delle riunioni del JMC deve considerarsi come una prova sufficiente dell'esattezza della tesi della Commissione secondo cui le imprese hanno fatto il possibile per dissimulare la vera natura delle discussioni effettuate in seno a tale organismo (v., in particolare, punto 45 del preambolo della decisione). Di conseguenza, l'onere della prova è stato invertito e spettava alle imprese destinatarie della decisione, che avevano partecipato alle riunioni del detto organismo, dimostrare che esso aveva finalità lecite. Una prova del genere non è stata fornita dalle imprese e la Commissione ha quindi correttamente concluso che le discussioni svoltesi tra le imprese durante le riunioni di quell'organismo avevano un oggetto principalmente anticoncorrenziale.
185 In ordine all'asserzione della ricorrente secondo la quale i documenti utilizzati dalla Commissione per provare l'esistenza di discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale in seno al JMC non riguarderebbero il cartoncino GD, si deve constatare, in primo luogo, che l'allegato 117 alla comunicazione degli addebiti, riferentesi alla riunione del JMC del 6 settembre 1989, contiene (pagg. 3 e 4) le seguenti osservazioni «la Francia vuole un aumento di prezzi per il cartoncino GD a partire dall'1.1.90» e «[la] differenza di prezzi GC-GD è di circa il 40%».
186 In secondo luogo, l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, di cui è dimostrato il fatto che si riferisce alla riunione del JMC del 6 settembre 1990, contiene indicazioni particolareggiate relative al cartoncino GD.
187 In terzo luogo, questi elementi confermano l'affermazione della Stora secondo la quale lo scopo del JMC era di «predisporre listini prezzi comparativi per alcuni grossi clienti ed elaborare le modalità dell'attuazione paese per paese delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG sia per i tipi GC sia per quelli GD» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 13). Questa rivelazione dev'essere intesa alla luce della successiva spiegazione, contenuta nell'allegato 35 (pag. 16) alla comunicazione degli addebiti: «Per quanto i produttori Stora ne sappiano, il Joint Marketing Committee si riuniva dapprima cinque o sei volte l'anno per esaminare sia i tipi GC sia quelli GD. Successivamente, si sono tenute riunioni separate per i tipi GC e GD, e ciò ha avuto come conseguenza di raddoppiare all'incirca il numero delle riunioni».
188 Ne consegue che la Commissione ha correttamente desunto dai documenti in suo possesso che le discussioni relative agli aumenti concordati dei prezzi, tenutesi in seno al JMC, riguardassero sia il cartoncino di tipo GC sia quello di tipo GD.
189 Per quanto attiene alla posizione individuale della ricorrente, la sua partecipazione a due riunioni del JMC deve considerarsi, alla luce di quanto precede, quanto meno come un indizio grave della sua partecipazione alla collusione sui prezzi.
190 Sotto tale aspetto va sottolineato, avuto riguardo all'oggetto delle riunioni del JMC quale sopra descritto, come la ricorrente abbia riconosciuto, in una lettera del 28 agosto 1991 indirizzata alla Commissione in risposta ad una lettera ai sensi dell'art. 11 del regolamento n. 17, che essa era assente nella maggior parte delle riunioni del JMC, ma che «[t]alvolta intratteneva una conversazione telefonica con i colleghi in merito alla riunione».
- Partecipazione della ricorrente alla riunione del COE del 3 ottobre 1989
191 L'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti, una nota riservata redatta da un rappresentante della FS-Karton (del gruppo Mayr-Melnhof), concernente i punti salienti della riunione del COE del 3 ottobre 1989, non può considerarsi, in difetto di documenti che ne confermino il contenuto, quale prova della vera natura delle discussioni svoltesi nel corso delle riunioni del COE (v. supra, punti 152 e seguenti). Pur essendosi già considerata essenzialmente corretta la descrizione del contenuto di questo documento, la questione se il medesimo provi che discussioni aventi oggetto anticoncorrenziale si sono svolte nel corso della riunione del 3 ottobre 1989 non è stata però trattata. Si deve pertanto esaminare se la partecipazione della ricorrente a tale riunione costituisca una prova sufficiente della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi.
192 Al riguardo, si deve osservare che le discussioni sui prezzi intervenute nella detta riunione vertevano sulle reazioni dei clienti all'aumento dei prezzi del cartoncino GC, applicato dalla maggior parte dei produttori di questo tipo di cartoncino dal 1_ ottobre 1989 e annunciato sul mercato qualche mese prima. Secondo la Commissione, l'aumento dei prezzi in parola aveva interessato anche il cartoncino SBS, ma non il cartoncino GD. Quanto alle discussioni intervenute durante la riunione di cui trattasi, il Tribunale considera che esse hanno ecceduto il limite consentito dalle regole comunitarie di concorrenza, in particolare in quanto è stato affermato che sarebbe «un errore rinunciare ad applicare il livello di prezzi rilevante e ormai già stabilito per la qualità GC (...)». Infatti, esprimendo in tal modo la volontà comune di applicare rigorosamente il nuovo livello di prezzi del cartoncino GC, i produttori non hanno determinato autonomamente la politica che intendono attuare sul mercato comune, contravvenendo in tal modo ai principi insiti nelle norme del Trattato relative alla concorrenza (v., in particolare, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 173).
193 Tuttavia, pur essendo pacifico che, da un lato, la ricorrente non produce cartoncino GC e, dall'altro, l'aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 non riguardava il cartoncino GD (v. tabella E allegata alla decisione, punto 80, secondo comma, del preambolo), non è credibile che il(i) rappresentante(i) della ricorrente alla riunione del 3 ottobre 1989 si siano confusi sull'oggetto, sulla natura e sulle conseguenze delle discussioni che si sono tenute tra le imprese concorrenti. Invero, alla data di questa riunione, la ricorrente aveva già partecipato ad una riunione del JMC (v. supra, punto 172).
194 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che la partecipazione della ricorrente alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 costituisca un indizio ulteriore della sua partecipazione ad una collusione sui prezzi, del quale dovrà tenersi conto in sede di valutazione complessiva degli elementi di prova addotti dalla Commissione.
- Il comportamento effettivo della ricorrente in materia di prezzi
195 Nelle circostanze del caso di specie, l'esame del comportamento effettivo della ricorrente è utile per accertare se esso costituisca un indizio ulteriore della partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi.
196 Per quanto riguarda, anzitutto, il comportamento effettivo della ricorrente nel Regno Unito, vanno presi in esame gli aumenti dei prezzi dell'aprile 1989, dell'aprile 1990 e del gennaio 1991 (tabelle D, F e G allegate alla decisione). L'aumento dei prezzi dell'ottobre 1989 non è in effetti rilevante, posto che, come risulta dalla tabella E allegata alla decisione, tale aumento riguardava tipi di cartoncino non fabbricati dalla ricorrente.
197 Il Tribunale constata che gli importi degli aumenti dei prezzi considerati sono conformi a quelli indicati nei documenti richiamati dalla Commissione a sostegno delle proprie affermazioni. L'entità dell'aumento dei prezzi dell'aprile 1989 annunciato dalla ricorrente, ossia 25 UKL/tonnellata, corrisponde puntualmente a quello indicato in un listino prezzi reperito nei locali della Finnboard UK Ltd (punto 79, secondo comma, del preambolo della decisione). Del pari, l'aumento dei prezzi di 45 UKL/tonnellata, notificato dalla ricorrente all'inizio del 1990, fa riscontro alle informazioni contenute nell'allegato 110 alla comunicazione degli addebiti, un listino prezzi acquisito presso la Rena e descritto dalla Commissione al punto 83 del preambolo della decisione. Infine, l'aumento di 40 UKL/tonnellata del gennaio 1991 è identico a quello concordato tra le imprese riunitesi in Zurigo il 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, punto 87 del preambolo della decisione).
198 Tuttavia, la ricorrente ha spiegato questa identità degli importi degli aumenti con la trasparenza del mercato, il ruolo svolto dal suo agente indipendente nel Regno Unito e le informazioni assai particolareggiate fornite dalla rivista specializzata EUWID Pulp & Paper. Considerato che la ricorrente non ha annunciato un aumento dei suoi prezzi prima delle altre imprese, in occasione delle tre iniziative considerate, le sue spiegazioni rendono in prima analisi plausibile la sua affermazione secondo la quale essa si è limitata ad adeguare il proprio comportamento effettivo sul mercato britannico a quello delle altre imprese. Poiché la Commissione non addotto alcun argomento idoneo ad infirmare questa valutazione, il comportamento effettivo della ricorrente sul mercato britannico non può ritenersi indizio ulteriore della sua partecipazione alla collusione sui prezzi. E' tuttavia opportuno sottolineare come questo comportamento effettivo non contraddica quello concordato quanto meno tra le altre imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC.
199 Per quanto riguarda il comportamento effettivo della ricorrente nell'Europa continentale, la Commissione non contesta che i prezzi sono aumentati annualmente, durante il periodo considerato, al 1_ gennaio e/o al 1_ luglio, in date divergenti da quelle menzionate nella decisione.
200 Pertanto, il Tribunale ritiene che il comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente in materia di prezzi non confermi le conclusioni della Commissione relative alla sua partecipazione ad una collusione sui prezzi.
- Conclusione sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sui prezzi
201 Gli indizi richiamati dalla Commissione in una decisione per provare l'esistenza di una violazione, ad opera di una determinata impresa, dell'art. 85, n. 1, del Trattato devono essere valutati non isolatamente, ma congiuntamente (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 68).
202 A conclusione del proprio esame, il Tribunale rileva che la partecipazione della ricorrente a due riunioni del JMC, di cui è dimostrato l'oggetto anticoncorrenziale, nonché alla riunione del COE del 3 ottobre 1989, che è stata considerata costituire un indizio ulteriore della sua partecipazione alla collusione sui prezzi, sono elementi atti a provare adeguatamente la sua partecipazione alla collusione sui prezzi durante il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991.
203 In risposta all'argomento della ricorrente secondo cui il suo comportamento effettivo sul mercato è incompatibile con le affermazioni della Commissione relative alla sua partecipazione alla collusione sui prezzi, si deve precisare che, secondo una giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85).
204 Quanto alla circostanza che i prezzi del cartoncino della ricorrente praticati sui mercati nazionali dell'Europa continentale non siano aumentati in date vicine a quelle menzionate nelle tabelle allegate alla decisione, la Commissione non la contesta affatto e ha persino riconosciuto, in udienza, che essa non l'aveva presa in esame ulteriormente. Di ciò il Tribunale terrà conto nel valutare, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza anche di merito in materia di ammende, la gravità dell'infrazione accertata a carico della ricorrente (v. infra, punto 343 e seguenti).
b) Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sugli arresti degli impianti
205 Secondo la decisione, le imprese presenti alle riunioni del PWG hanno partecipato, a partire dalla fine del 1987, ad una collusione sugli arresti degli impianti, arresti che sono stati effettivamente applicati a partire dal 1990.
206 Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione che il vero compito del PWG, come descritto dalla Stora, comprendeva in particolare «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità». Peraltro, riferendosi all'«accordo concluso nel PWG nel corso del 1987» (punto 52, primo comma, del preambolo), la Commissione precisa che esso mirava in particolare a mantenere «livelli costanti di approvvigionamento» (punto 58, primo comma, del preambolo).
207 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
208 La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo "tempo d'arresto". Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo "esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi"» (punto 71 del preambolo della decisione).
209 Occorre sottolineare che la Stora precisa (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24): «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
210 Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».
211 La Commissione basa del pari le proprie conclusioni sull'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 147).
212 Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'espressione «circolo dei presidenti» è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2.a)], interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.
213 Le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione, tra i partecipanti alle riunioni del PWG, sui tempi d'arresto degli impianti.
214 Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato - prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».
215 La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
216 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
217 Stando alla decisione, le imprese che hanno preso parte alle riunioni del JMC, tra cui la ricorrente, hanno partecipato anche a tale collusione.
218 In proposito, la Commissione espone in particolare quanto segue:
«In aggiunta alla procedura Fides che forniva dati globalizzati era prassi normale per i singoli produttori comunicare ai concorrenti il loro portafoglio ordini inevasi nelle riunioni del JMC.
I dati relativi agli ordini pervenuti, espressi in numero di giorni, erano importanti per due scopi:
- davano modo di decidere se esistevano le condizioni adeguate per introdurre aumenti concordati di prezzo;
- consentivano di determinare i tempi d'arresto necessari per mantenere l'equilibrio tra la domanda e l'offerta (...)» (punto 69, terzo e quarto comma, del preambolo della decisione).
219 Essa precisa inoltre:
«Gli appunti non ufficiali presi nel corso di due riunioni del JMC, una del gennaio 1990 (cfr. considerando 84), l'altra del settembre 1990 (cfr. considerando 87), unitamente ad altri documenti (considerandi 94 e 95), confermano tuttavia che i principali produttori tenevano i piccoli concorrenti costantemente informati, nell'ambito del PG Paperboard, dei loro programmi particolareggiati volti a stabilire tempi d'arresto complementari quale alternativa alla riduzione dei prezzi» (punto 71 del preambolo della decisione).
220 Le prove documentali relative al JMC (allegati 109, 117 e 118 alla comunicazione degli addebiti) confermano che le discussioni relative agli arresti degli impianti hanno avuto luogo nel contesto della preparazione degli aumenti di prezzo concordati. In particolare l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti, una nota della Rena del 6 settembre 1990 (v. anche supra, punto 87), menziona gli importi degli aumenti di prezzo in vari paesi, le date degli annunci futuri di questi aumenti, nonché la situazione del portafoglio ordini inevasi espressa in giorni lavorativi per diversi produttori. L'autore del documento rileva come alcuni produttori prevedessero arresti degli impianti, esprimendo tale concetto ad esempio nel modo seguente:
«Kopparfors 5-15 days 5/9 will stop for five days».
221 Inoltre, sebbene gli allegati 117 e 109 alla comunicazione degli addebiti non contengano indicazioni che riguardino direttamente gli arresti degli impianti previsti, da essi emerge che la situazione del portafoglio ordini inevasi e quella degli ordini pervenuti sono state discusse nel corso delle riunioni del JMC del 6 settembre e del 16 ottobre 1989.
222 Tali documenti, letti congiuntamente alle dichiarazioni della Stora, costituiscono una dimostrazione sufficiente della partecipazione dei produttori rappresentati alle riunioni del JMC alla collusione sui tempi d'arresto. Infatti, le imprese che hanno preso parte alla collusione sui prezzi erano necessariamente consapevoli del fatto che l'esame della situazione corrente degli ordini inevasi e del portafoglio ordini pervenuti nonché le discussioni sugli eventuali tempi di arresto degli impianti non avevano il solo scopo di valutare se le condizioni del mercato fossero favorevoli per un aumento concordato dei prezzi, ma altresì di accertare se andavano effettuati arresti degli impianti al fine di evitare che il livello concordato dei prezzi venisse compromesso da un'offerta superiore alla domanda. In particolare, risulta dall'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti che i partecipanti alla riunione del JMC del 6 settembre 1990 hanno stabilito di comune accordo l'annuncio di un prossimo aumento dei prezzi, benché numerosi produttori avessero dichiarato che si accingevano ad arrestare la loro produzione. Pertanto, le condizioni del mercato sono state tali che l'effettiva applicazione di un futuro aumento dei prezzi avrebbe verosimilmente richiesto l'applicazione di tempi di arresto (aggiuntivi), il che costituisce quindi una conseguenza accettata, per lo meno implicitamente, dai produttori.
223 Tenuto conto del fatto che la ricorrente ha partecipato solo a due riunioni del JMC durante il periodo considerato, occorre prendere in esame l'allegato 70 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 155 e seguenti), che descrive il contenuto della riunione del COE del 3 ottobre 1989 alla quale la ricorrente riconosce di aver partecipato.
224 Questo allegato non contiene alcun elemento testuale che dimostri l'effettivo svolgimento di discussioni sfociate nella pianificazione, su base collusiva, dei futuri tempi d'arresto degli impianti. Il complesso dei riferimenti a specifici arresti degli impianti ivi contenuti riguardano in effetti dati di carattere storico. Il documento contiene tuttavia un brano relativo al futuro sfruttamento degli impianti: «Nel caso in cui la difficile situazione creatasi con l'arrivo degli ordini e con il carico dei macchinari dovesse perdurare, è evidente che si dovrà riflettere alla possibilità di un arresto della produzione in funzione della domanda» [«Bei anhaltend schlechtem Auftragseingang und schlechter Belegung ist es naheliegend, entsprechend dem Marktbedarf ein Abstellen zu überlegen»]. Orbene, poiché è stato adeguatamente dimostrato che la ricorrente ha preso parte ad una collusione sui prezzi, questo documento costituisce un indizio ulteriore della sua partecipazione ad una collusione sugli arresti degli impianti.
225 Ciò posto, e senza che occorra esaminare gli ulteriori elementi di prova addotti dalla Commissione nella decisione (allegati 102, 130 e 131 alla comunicazione degli addebiti), si deve ritenere che la Commissione ha dimostrato che la ricorrente, partecipando a due riunioni del JMC e alla riunione del COE del 3 ottobre 1989 nonché alla collusione sui prezzi, ha preso parte ad una collusione sui tempi di arresto degli impianti.
226 Occorre respingere, al riguardo, l'argomento della ricorrente secondo cui la sua mancata partecipazione alla collusione sugli arresti degli impianti verrebbe dimostrata dal fatto che essa non ha mai proceduto a fermare la produzione.
227 In primo luogo, la Commissione ammette nella decisione che sono stati i principali produttori ad aver sopportato l'onere della riduzione della produzione per mantenere i livelli dei prezzi (punto 71, secondo comma, del preambolo).
228 In secondo luogo, ammesso che sia dimostrato che la ricorrente ha utilizzato al massimo le proprie capacità produttive e che tale utilizzazione avvenisse in difformità dal comportamento concordato con i suoi concorrenti in seno al JMC, tale circostanza non sarebbe idonea a smentire la sua partecipazione alla collusione sugli arresti degli impianti (v., in particolare, sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punto 165).
229 La ricorrente va pertanto considerata aver partecipato, durante il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991, ad una collusione sugli arresti degli impianti.
c) Sulla partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato
230 La ricorrente contesta la sua partecipazione ad una collusione sulle quote di mercato, pur non contestando l'affermazione, contenuta nella decisione, secondo la quale i produttori che hanno partecipato alle riunioni del PWG hanno concluso un accordo comprendente «il "congelamento" nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi» (punto 52, primo comma, del preambolo).
231 Ciò premesso, si deve sottolineare che, per quanto riguarda le imprese che non hanno partecipato alle riunioni del PWG, la Commissione rileva quanto segue:
«Benché i piccoli produttori di cartoncino che presenziavano alle riunioni del JMC non fossero edotti delle discussioni approfondite sulle quote di mercato tenute nell'ambito del PWG, partecipando alla politica del "prezzo prioritario rispetto alla quantità" al quale avevano tutti aderito, erano assolutamente consapevoli dell'intesa generale tra i produttori principali volta a mantenere "livelli costanti di approvvigionamento" e indubbiamente anche della necessità di adeguare il proprio comportamento» (punto 58, primo comma, del preambolo della decisione).
232 Benché ciò non risulti espressamente dalla decisione, la Commissione riprende, in proposito, le seguenti affermazioni della Stora:
«Altri produttori che non partecipavano al PWG non venivano, di regola, informati nei dettagli delle discussioni relative alle quote di mercato. Tuttavia, nell'ambito della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità cui aderivano, essi avrebbero dovuto essere a conoscenza dell'intesa tra i maggiori produttori per non abbassare i prezzi mantenendo l'offerta a livelli costanti.
Quanto all'offerta [di cartoncino] GC, le quote dei produttori che non partecipavano al PWG erano comunque così poco rilevanti che la loro partecipazione - o l'assenza di una loro partecipazione - alle intese sulle quote di mercato era praticamente ininfluente in un senso o nell'altro» (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti, punto 1.2).
233 La Commissione si basa pertanto, come pure la Stora, sul presupposto che, anche in assenza di prove dirette, le imprese che non partecipavano alle riunioni del PWG, ma di cui è stata dimostrata l'adesione agli altri elementi costitutivi dell'infrazione descritti nell'art. 1 della decisione, fossero necessariamente consapevoli dell'esistenza della collusione sulle quote di mercato.
234 Questo ragionamento non può essere condiviso. In primo luogo, la Commissione non fornisce alcun elemento di prova atto a dimostrare che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano aderito ad un accordo complessivo diretto, in particolare, al congelamento delle quote di mercato dei maggiori produttori.
235 In secondo luogo, il solo fatto che le dette imprese abbiano partecipato ad una collusione sui prezzi e alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che esse abbiano anche preso parte ad una collusione sulle quote di mercato. Infatti, la collusione sulle quote di mercato non era, diversamente da quanto sembra voler affermare la Commissione, intrinsecamente connessa alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto. E' sufficiente constatare che la collusione sulle quote di mercato dei maggiori produttori riuniti nel PWG era diretta, a termini della decisione (v. supra, punti 78-80), a mantenere le quote di mercato a livelli costanti, salve alcune modifiche occasionali, anche nei periodi in cui le condizioni del mercato, in particolare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, erano tali che non vi era la necessità di un controllo della produzione per garantire l'effettiva attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Ne consegue che l'eventuale partecipazione alla collusione sui prezzi e/o alla collusione sui tempi di arresto non dimostra che le imprese che non hanno assistito alle riunioni del PWG abbiano partecipato alla collusione sulle quote di mercato, né che esse ne fossero a conoscenza o dovessero necessariamente esserlo.
236 In terzo luogo, infine, si deve constatare che la Commissione, al punto 58, secondo e terzo comma, del preambolo della decisione, fa valere, come elemento di prova addizionale dell'affermazione in esame, l'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, vale a dire la nota ottenuta dalla Rena relativa, stando alla decisione, ad una riunione speciale dell'NPI svoltasi il 3 ottobre 1988. A tale riguardo, è sufficiente constatare, da un lato, che la ricorrente non era membro dell'NPI e, dall'altro, che il riferimento, contenuto in tale documento, all'eventuale necessità di ricorrere all'arresto degli impianti non può, per le ragioni già esposte, costituire la prova di una collusione sulle quote di mercato.
237 Ora, per poter imputare a ciascuna delle imprese interessate da una decisione come quella di cui trattasi la responsabilità, per un periodo determinato, di un'intesa globale, la Commissione deve dimostrare che ognuna di esse ha vuoi acconsentito all'adozione di un piano globale che incorporava gli elementi costitutivi dell'intesa, vuoi partecipato direttamente, durante quel periodo, a tutti i detti elementi. Un'impresa può altresì essere ritenuta responsabile di un'intesa globale anche qualora venga dimostrata la sua diretta partecipazione soltanto a uno o più degli elementi costitutivi di tale intesa, purché le fosse noto, o dovesse necessariamente esserle noto, il fatto che la collusione a cui partecipava rientrava in un piano globale e che questo piano globale riguardava il complesso degli elementi costitutivi dell'intesa. Quando ciò avviene, il fatto che l'impresa considerata non abbia direttamente partecipato a tutti gli elementi costitutivi dell'intesa globale non può scagionarla dalla responsabilità di aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato. Una circostanza del genere può tuttavia essere presa in considerazione nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione che le è stata imputata.
238 Nel caso di specie, è giocoforza rilevare che la Commissione non ha provato che la ricorrente sapesse o dovesse necessariamente sapere che il suo comportamento illecito rientrava in un piano globale comprensivo, oltre che della collusione sui prezzi e della collusione sugli arresti degli impianti, alle quali essa ha effettivamente preso parte, di una collusione sulle quote di mercato dei principali produttori.
239 Alla luce di quanto precede, la Commissione non ha provato che la ricorrente abbia preso parte ad una collusione sulle quote di mercato relativamente al periodo tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991.
d) Conclusione relativa alla partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, per il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991
240 Al termine dell'analisi degli elementi del fascicolo, emerge che la Commissione ha provato la partecipazione della ricorrente, nel corso del periodo esaminato, ad una collusione sui prezzi e ad una collusione sugli arresti degli impianti. Viceversa, essa non ha dimostrato, per lo stesso periodo, una partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato.
3. Conclusione generale sul motivo
241 Alla luce di quanto sopra, si deve ritenere che la Commissione non abbia provato una partecipazione della ricorrente ad una qualsiasi violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato prima dell'aprile 1989, né una partecipazione dell'impresa ad una collusione sulle quote di mercato per il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991.
242 Occorre conseguentemente annullare, nei confronti della ricorrente, l'art. 1 della decisione nella parte in cui fissa la data d'inizio dell'infrazione addebitatale anteriormente al mese di aprile 1989.
243 Va parimenti annullato, nei confronti della ricorrente, l'art. 1, ottavo trattino, della decisione, ai cui termini l'accordo e la pratica concordata ai quali essa ha preso parte hanno avuto come scopo il «mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)».
244 Per il resto, il motivo dev'essere respinto.
D - Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa in quanto la Commissione non avrebbe trasmesso tutti i documenti pertinenti
Argomenti delle parti
245 La ricorrente ricorda che nel corso del procedimento amministrativo essa ha chiesto di consultare l'intera pratica della Commissione per quanto riguarda l'ACBM e che la Commissione le ha rifiutato l'accesso a parte dei documenti in questione.
246 La posizione della Commissione sarebbe stata lesiva dei suoi diritti della difesa, in quanto il diritto di essere sentiti si estenderebbe ai documenti a discarico (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 54) e l'art. 20, n. 2, del regolamento n. 17 non menomerebbe affatto questo diritto. L'obbligo di segretezza prescritto da quest'ultima disposizione non giustificherebbe il rifiuto di accesso ai documenti che possano contenere elementi a discarico.
247 Nel corso dell'udienza, dopo aver avuto accesso ai documenti in questione (v. supra, punto 27), la ricorrente non ha desistito dal presente motivo e ha fatto valere due argomenti.
248 In primo luogo, la ricorrente ha argomentato che una nota manoscritta relativa alla riunione dell'ACBM dell'11 dicembre 1985 (documento 20 339) avrebbe potuto esserle di ausilio nella sua difesa nel corso del procedimento amministrativo. Risulterebbe infatti da questo documento che i rappresentanti riuniti in seno alla PAA erano effettivamente autonomi rispetto ai produttori di cartoncino. Pertanto, questo documento confermerebbe il suo argomento secondo cui la Commissione non avrebbe dovuto addurre nei suoi confronti (v. punti 94-98 del preambolo della decisione) come prove i documenti relativi alle riunioni di questa associazione.
249 In secondo luogo, nulla consentirebbe di ritenere che i documenti ai quali essa ha avuto accesso costituiscano il fascicolo completo della Commissione per quanto riguarda l'ACBM.
250 La Commissione ritiene che i documenti dell'ACBM non fossero necessari per garantire il diritto della ricorrente ad essere sentita e che essa era tenuta, in virtù del suo obbligo di rispettare il segreto d'ufficio, previsto dall'art. 20, n. 2, del regolamento n. 17, a rifiutare la divulgazione dei documenti di cui trattasi alla ricorrente.
251 Nel corso dell'udienza, la Commissione ha inoltre confutato l'argomento secondo cui la nota manoscritta concernente la riunione dell'ACBM dell'11 dicembre 1985 avrebbe potuto consolidare la difesa della ricorrente durante il procedimento amministrativo.
Giudizio del Tribunale
252 Va rilevato che la ricorrente, dopo aver avuto accesso alla totalità dei documenti concernenti l'ACBM, non ha fatto valere che questi documenti della pratica contenessero informazioni idonee a dimostrare la sua mancata partecipazione alla violazione asserita.
253 Essa si limita a dichiarare che la nota manoscritta relativa alla riunione dell'ACBM dell'11 dicembre 1985 (documento 20 339) conferma che gli allegati alla comunicazione degli addebiti relativi alla PAA non potevano essere utilizzati quali prove della sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
254 Orbene, emerge da quanto precede (v. supra, punti 131-168) che, nei limiti in cui la Commissione ha considerato la ricorrente aver partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e l'aprile 1989, l'art. 1 della decisione dev'essere annullato.
255 Inoltre, per quanto riguarda il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991, la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato. Viceversa, come si evince dalle constatazioni effettuate in precedenza, essa ha dimostrato la partecipazione della ricorrente, durante il periodo considerato, alla collusione sui prezzi e alla collusione sugli arresti degli impianti, basandosi su elementi di prova diversi dai documenti riguardanti le riunioni della PAA.
256 Conseguentemente, ammesso che la Commissione non potesse far valere nei confronti della ricorrente i documenti riguardanti le riunioni della PAA quali elementi di prova della sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, questa circostanza non può di per sé inficiare la validità della decisione in quanto essa accerta la partecipazione della ricorrente alla collusione sui prezzi e alla collusione sugli arresti degli impianti durante il periodo che va dall'aprile 1989 all'aprile 1991, poiché questo accertamento non è stato fondato soltanto sui documenti controversi (v., nello stesso senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 30).
257 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui non sarebbe possibile sapere se il fascicolo relativo all'ACBM al quale essa ha avuto accesso costituisca il fascicolo completo che la Commissione ha in suo possesso, esso dev'essere respinto, giacché nessun indizio è stato addotto a sostegno di questa affermazione.
258 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
Argomenti delle parti
259 La ricorrente sostiene che l'art. 2 della decisione è formulato in modo poco chiaro, con la conseguenza che, per quanto riguarda gli scambi futuri di informazioni, non sarebbe agevole distinguere gli scambi vietati di dati statistici da quelli autorizzati.
260 Richiamandosi alla Settima Relazione sulla politica della concorrenza (paragrafo 7, punto 1), essa argomenta che non esistono precedenti che dimostrino che lo scambio di dati relativi alla «situazione del portafoglio ordini in arrivo e del portafoglio ordini inevasi» costituisca una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Oltretutto, in mancanza di uno scambio di statistiche relative ai portafogli ordini in arrivo e ai portafogli ordini inevasi, le imprese operanti nel settore del cartoncino, in particolare le piccole imprese, diverrebbero incapaci di adeguarsi alla dinamica del mercato.
261 Informazioni sui portafogli ordini inevasi potrebbero essere raccolte presso la clientela e uno scambio di informazioni statistiche relative allo stato settimanale degli ordini inevasi non contribuirebbe quindi ad una maggiore trasparenza del mercato.
262 Inoltre, nella decisione la Commissione non avrebbe sostenuto che lo scambio di statistiche aggregate sui portafogli ordini inevasi era di per sé illecito (v. punto 134 del preambolo della decisione).
263 In ogni caso, essa non avrebbe dovuto vietare gli scambi senza aver preso posizione sulla notificazione effettuata dall'associazione CEPI-Cartonboard allo scopo di ottenere un'attestazione negativa o un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato, relativamente ad un nuovo sistema di scambio di informazioni.
264 La Commissione sostiene che essa ha il potere di includere nella sua decisione un'inibizione a proseguire l'infrazione, come sarebbe stato confermato dal Tribunale anche quando l'ingiunzione era meno circostanziata rispetto a quella del caso di specie (v., in particolare, sentenze del Tribunale Rhône-Poulenc/Commissione, citata, e 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punti 219-223). Inoltre, poiché un'ingiunzione di questo tipo vieta ai destinatari di applicare in avvenire un sistema avente uno scopo o un effetto identico o analogo, essa si limiterebbe solo a enunciare in uno specifico contesto il divieto generale di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato (sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, punto 39).
265 Sarebbe stato accertato che le iniziative in materia di prezzi e il principio del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» riposavano su un sistema di scambio di informazioni esteso e perfezionato. Quest'ultima avrebbe fornito ai membri dell'intesa le informazioni necessarie per le loro misure concordate e avrebbe consentito loro di controllare la pratica attuazione di queste misure (punti 65-71 e 134 del preambolo della decisione).
266 Il sistema di scambio di informazioni, quale è stato modificato in seguito alle inchieste della Commissione (v. punti 105 e 106 del preambolo della decisione), sarebbe stato considerato contrario all'art. 85, n. 1, del Trattato anche in quanto lo scambio di talune informazioni, sia pure in forma aggregata, poteva pur sempre essere utilizzato per coordinare il comportamento commerciale delle imprese partecipanti. La valutazione compiuta sul sistema di scambio di informazioni modificato sarebbe necessariamente stata influenzata dall'esistenza dell'intesa nel passato.
267 Il divieto di cui all'art. 2 della decisione, necessariamente espresso in termini generali, poiché concepito per ricomprendere una serie differenziata di comportamenti futuri, non potrebbe tuttavia considerarsi alla stregua di un divieto assoluto di qualsiasi scambio di informazioni. Esso precluderebbe ai suoi destinatari lo scambio di determinate informazioni commerciali rilevanti dei vari produttori, delle informazioni per le quali un comportamento commerciale concordato verrebbe promosso, agevolato o incentivato o delle informazioni che permettano loro di seguire l'esecuzione o il rispetto di qualsiasi accordo restrittivo.
268 Siffatto divieto non precluderebbe il rilascio di un'esenzione o di un'attestazione negativa per un sistema modificato. La decisione non pregiudicherebbe quindi la decisione che la Commissione è chiamata ad adottare nei confronti del sistema di scambio di informazioni notificato il 6 dicembre 1993 dall'associazione CEPI-Cartonboard.
Giudizio del Tribunale
269 Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;
o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».
270 Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
271 Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza Tetra Pak/Commissione, citata, punto 220).
272 Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).
273 Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto adottando l'art. 2 della decisione senza essersi pronunciata sulla compatibilità con l'art. 85 del sistema di scambi d'informazioni notificato dall'associazione CEPI-Cartonboard, occorre rilevare che la notificazione effettuata dalla detta associazione il 6 dicembre 1993 riguardava un nuovo sistema di scambi d'informazioni, diverso da quello esaminato dalla Commissione nella decisione. Adottando l'art. 2 della decisione impugnata, la Commissione non ha quindi potuto vagliare la liceità del nuovo sistema nell'ambito di questa decisione. Essa poteva pertanto del tutto legittimamente limitarsi ad esaminare il precedente sistema di scambi d'informazioni e pronunciarsi su quest'ultimo nell'art. 2 della decisione.
274 Per stabilire quindi se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.
275 Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
276 Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.
277 L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.
278 Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
279 Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
280 Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
281 Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
282 Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
283 La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
284 E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.
285 Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
286 Un divieto del genere, mirante ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali. Ne consegue che l'argomento della Commissione secondo cui l'art. 2 della decisione riveste un carattere strettamente enunciativo (v. supra, punto 264) è infondato.
287 Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
1. Sui motivi relativi ai temi trattati nell'ambito delle difese comuni
288 Nel corso della riunione informale del 29 aprile 1997, le imprese che hanno presentato ricorsi contro la decisione sono state invitate a considerare, nell'ipotesi di un'eventuale riunione delle cause ai fini della trattazione orale, la possibilità della presentazione di difese orali in comune. Si è sottolineato come tali difese orali comuni avrebbero potuto essere presentate solo da ricorrenti che avevano effettivamente dedotto, nei loro ricorsi, motivi corrispondenti ai temi da svolgere in comune.
289 Con telecopia 14 maggio 1997, depositata a nome di tutte le parti ricorrenti, queste ultime hanno comunicato la loro decisione di trattare sei temi nel quadro delle difese orali comuni, in particolare quelli seguenti:
a) la descrizione del mercato e l'assenza di effetti dell'intesa;
b) la motivazione relativa alle ammende.
290 Nel proprio ricorso introduttivo, non ha formulato alcun motivo o argomento in ordine a questi temi. Essa ha tuttavia precisato, nel corso dell'udienza, che essa aderiva alle difese orali comuni di cui trattasi.
291 Va ricordato che, ai sensi dell'art. 48, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa è vietata a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto valere alcun elemento di diritto o di fatto emerso nel corso del procedimento, idoneo a giustificare la deduzione dei motivi nuovi di cui trattasi.
292 Pertanto tali motivi, dedotti dalla ricorrente per la prima volta nel corso dell'udienza, sono irricevibili.
2. Sul motivo relativo alla violazione del principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
293 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che la riduzione dell'importo dell'ammenda può essere giustificata se la comunicazione di elementi di prova alla Commissione consenta a quest'ultima di porre rapidamente fine all'asserita infrazione (sentenza 10 marzo 1992, ICI/Commissione, citata, punto 393). Tuttavia, siffatta riduzione dovrebbe essere proporzionata alla collaborazione.
294 Nella fattispecie, la riduzione di cui hanno beneficiato la Stora e la Rena per via della loro collaborazione con la Commissione sarebbe assolutamente sproporzionata, in quanto questa collaborazione sarebbe stata tardiva (nove mesi dopo il deposito della denuncia e quattro mesi dopo l'inchiesta della Commissione) e sarebbe dubbio che essa abbia consentito di porre fine all'infrazione. Simile sproporzione tra le ammende irrogate costituirebbe una discriminazione tra le imprese che hanno subito le sanzioni.
295 In secondo luogo, il livello di ammenda adottato nei confronti dei piccoli produttori sarebbe eccessivamente elevato, non avendo questi ultimi né partecipato alla fissazione dei prezzi né alla determinazione o all'attuazione di misure intese a restringere la produzione.
296 La ricorrente e gli altri piccoli produttori sarebbero stati vittime di un tentativo della Commissione di conseguire due obiettivi fra loro in contraddizione. Da un lato, la Commissione avrebbe voluto condannare la Stora ad un'ammenda di importo elevato per la sua qualità di «capofila» dell'asserita intesa. Dall'altro, la riduzione accordata a questa impresa sarebbe stata considerevole onde creare un precedente destinato ad incentivare le imprese a rinunciare a difendersi.
297 Questi due obiettivi avrebbero potuto essere conciliati tra loro solo condannando tutti i produttori ad un'ammenda di importo elevato. Simili considerazioni non avrebbero dovuto essere tenute presenti ai fini del calcolo dell'ammenda.
298 La Commissione confuta l'asserzione della ricorrente secondo la quale il livello delle ammende sarebbe stato artificialmente molto elevato per concedere alla Stora una riduzione ingiustamente cospicua.
299 Inoltre, la collaborazione della Stora e della Rena sarebbe stata precoce e avrebbe notevolmente contribuito alla conclusione del procedimento.
Giudizio del Tribunale
300 Il ragionamento della ricorrente muove dalla premessa secondo la quale la Commissione avrebbe stabilito un livello generale di ammende anormalmente elevato. Occorre pertanto esaminare se la Commissione sia incorsa in errore manifesto di valutazione all'atto della determinazione di tale livello.
301 Nella fattispecie, il livello generale delle ammende è stato determinato tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
«- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;
- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.;
- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
302 Inoltre, il Tribunale ricorda che emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.
303 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 105-108, e ICI/Commissione, citata, punto 385).
304 In secondo luogo, emerge dalla decisione che nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione.
305 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1).
306 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustifichino il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Nulla consente, pertanto, di ritenere che la Commissione si sia basata su considerazioni estranee all'atto della determinazione dell'importo delle ammende.
307 Pertanto, l'argomentazione svolta dalla ricorrente va intesa nel senso che quest'ultima contesta che la collusione sulle quote di mercato abbia riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.
308 Orbene, emerge dalla decisione che l'accertamento relativo all'ampia realizzazione degli obiettivi è essenzialmente fondato sugli effetti della collusione sui prezzi. Mentre questi effetti vengono analizzati ai punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione, la questione se la collusione sulle quote di mercato e la collusione sugli arresti degli impianti abbiano avuto effetti sul mercato non forma invece oggetto di alcun esame specifico.
309 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe subito un trattamento discriminatorio rispetto alla Stora e alla Rena, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-170/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; v. nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pag. II-275, punto 50).
310 Nel caso di specie, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), emerge chiaramente che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato, per la Commissione, l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Si deve quindi concludere che, senza le dichiarazioni della Stora, sarebbe stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione.
311 Di conseguenza e, anche se la collaborazione della Stora ha avuto inizio soltanto dopo che la Commissione avesse svolto accertamenti presso le imprese in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la Commissione, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende.
312 Per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda concessa alla Rena, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha contestato l'affermazione contenuta nel punto 171, secondo comma, del preambolo della decisione, secondo cui la Rena «ha fornito volontariamente alla Commissione importanti prove documentali».
313 Per quanto la riguarda, la ricorrente ha per contro contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, qualsiasi partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Ciò posto, essa non può fondatamente sostenere di essere stata discriminata rispetto alla Stora e alla Rena.
314 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto.
3. Sul motivo relativo alla violazione del diritto di non testimoniare contro se stessi
Argomenti delle parti
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0311.2
315 La ricorrente rileva, da un lato, che una riduzione di due terzi dell'importo dell'ammenda è stata concessa alla Rena e alla Stora per la loro collaborazione attiva con la Commissione e che, dall'altro, una riduzione dell'importo dell'ammenda pari a un terzo è stata concessa alle imprese che, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, non hanno negato i principali elementi di fatto sui quali la Commissione fondava i suoi addebiti (punti 171 e 172 del preambolo della decisione).
316 Tuttavia, allorché infligge ammende, la Commissione non sarebbe autorizzata a discriminare tra le imprese che hanno contestato le sue allegazioni e quelle che non le hanno contestate. Richiamandosi alla sentenza della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione (Racc. pag. 3283, punto 35), la ricorrente fa valere che le imprese devono poter scegliere liberamente il loro sistema di difesa, allorché sono assoggettate ad un'inchiesta. Simile libertà, tuttavia, non esisterebbe più se la Commissione potesse sanzionare più gravemente un'impresa che si difende.
317 La decisione della Commissione sarebbe inoltre contraria all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), norma che sarebbe applicabile alle autorità competenti in materia di concorrenza (parere della Commissione europea dei diritti dell'uomo nella causa Stenuit/Stato francese, n. 11598/85, resoconto del 30 maggio 1991, serie A, n. 232-A).
318 L'ammenda irrogata alla ricorrente dovrebbe quindi essere ridotta al livello prescelto per le imprese che non hanno contestato la loro partecipazione all'infrazione.
319 Con più particolare riguardo alle riduzioni accordate dalla Commissione alla Stora e alla Rena, le dichiarazioni di queste due imprese sarebbero consistite in due esposti, a carattere sostanzialmente esplicativo, e non in documenti od elementi d'informazione concreti. La comunicazione di queste informazioni sarebbe stata ritenuta come testimonianza contra autorem dalla Corte (sentenza Orkem/Commissione, citata). Orbene, il diritto di non testimoniare contro se stessi sarebbe privo di senso se la Commissione fosse autorizzata a sanzionare più gravemente le imprese che se ne avvalgono rispetto alle imprese che se ne astengono. Nessuna riduzione dell'ammenda avrebbe quindi accordata per una forma di collaborazione alla quale le imprese hanno il diritto di non aderire.
320 La Commissione ritiene che rientri nel suo potere discrezionale il fatto di accordare riduzioni di ammenda alle imprese che hanno collaborato con essa nel corso delle sue indagini. La citata sentenza Orkem/Commissione non limiterebbe affatto questo potere discrezionale. La circostanza che la Commissione non possa costringere un'impresa ad ammettere le prove di un'infrazione non le impedirebbe di accordare una riduzione d'ammenda quale riconoscimento della collaborazione manifestata da un'impresa nel corso delle sue indagini.
321 Infine, la collaborazione della Stora e della Rena sarebbe stata precoce e avrebbe ampiamente contribuito alla conclusione del procedimento.
Giudizio del Tribunale
322 Come emerge dalla tabella prodotta dalla Commissione in risposta ad un quesito scritto del Tribunale, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente è stato fissato al 7,5% del fatturato realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Tale ammenda non ha subito alcuna riduzione.
323 Occorre constatare che, poiché il livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione è stato ritenuto giustificato alla luce dei criteri enunciati nella decisione, la Commissione, come ha precisato nella decisione, ha effettivamente applicato una riduzione dell'importo delle ammende inflitte alle imprese, quando esse avevano assunto un atteggiamento di collaborazione durante il procedimento amministrativo. L'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione avrebbe aumentato l'importo delle ammende inflitte alle imprese che avevano esercitato i rispettivi diritti della difesa non può quindi essere accolto.
324 A tale riguardo, occorre rilevare come l'assenza di una risposta alla comunicazione degli addebiti, la mancata presa di posizione sulle allegazioni di fatto nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la contestazione in tale risposta dell'essenziale o del complesso delle allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti, che costituiscono modalità di esercizio dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, non possono giustificare una riduzione dell'ammenda per una collaborazione mostrata durante il procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione concessa a tale titolo si giustifica soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, farla cessare (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). Ciò premesso, è lecito ritenere che un'impresa la quale dichiari espressamente di non contestare i fatti allegati su cui la Commissione fonda le sue censure ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza.
325 Occorre aggiungere, al riguardo, che l'assenza di risposta alla comunicazione degli addebiti, la mancata presa di posizione sulle allegazioni di fatto nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la contestazione in questa risposta della totalità o di parte sostanziale delle allegazioni di fatto contenute nella comunicazione degli addebiti, che costituiscono modalità di esercizio dei diritti della difesa durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, non possono giustificare una riduzione dell'ammenda a titolo di collaborazione nell'ambito del procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione operata a tale titolo è giustificata solo se il comportamento abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà ed eventualmente di porvi fine (v. sentenza 10 marzo 1992, ICI/Commissione, citata, punto 393). Conseguentemente, un'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha basato i propri addebiti può essere considerata aver contribuito a facilitare il compito della Commissione consistente nell'accertamento e nella repressione delle violazioni delle regole comunitarie della concorrenza.
326 Orbene, la ricorrente ha negato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, qualsiasi partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Essa non si è quindi comportata in maniera tale da giustificare una riduzione dell'ammenda a titolo di collaborazione nell'ambito del procedimento amministrativo.
327 Infine, per quanto riguarda l'art. 6 della CEDU, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha addotto alcun elemento a sostegno di questa argomentazione.
328 Conseguentemente il motivo dev'essere disatteso.
4. Sul motivo relativo all'errata valutazione dei criteri di determinazione dell'ammenda
Argomenti delle parti
329 La ricorrente ritiene che la Commissione, avendo valutato in modo errato la sua asserita partecipazione all'intesa, non ha tenuto correttamente conto dei criteri di determinazione dell'ammenda di cui al punto 169 del preambolo della decisione.
330 Quanto al ruolo rivestito da ciascuna impresa negli accordi collusivi (punto 169, primo trattino, del preambolo della decisione), emergerebbe dalla decisione (punto 170 del preambolo) che l'unica distinzione accolta è stata quella tra le «capofila» dell'intesa ed i «membri ordinari» di quest'ultima, senza che sia stato preso in considerazione dalla Commissione alcun altro elemento relativo al comportamento individuale. La Commissione avrebbe quindi compiuto una valutazione globale della partecipazione all'asserita intesa, omettendo di valutare il ruolo di ciascun singolo produttore.
331 Con riguardo al criterio della rispettiva importanza delle imprese nel settore (punto 169, terzo trattino), la Commissione avrebbe dovuto ben avere presente che la ricorrente era un piccolo produttore. Da una conferenza stampa del 13 luglio 1984, tenuta dal membro della Commissione incaricato della politica della concorrenza, emergerebbe che non si è tenuto conto delle dimensioni reali delle imprese.
332 La Commissione sostiene che, come risulta dal punto 169 del preambolo della decisione, essa ha tenuto conto degli elementi richiamati dalla ricorrente in sede di determinazione dell'importo dell'ammenda inflittale.
333 Ricordando di aver accertato l'esistenza di un'infrazione unica, essa sottolinea come le ammende siano state inflitte a tale titolo. Pertanto, nei limiti in cui tutti i destinatari della decisione avrebbero globalmente commesso questa infrazione, l'ammenda sarebbe stata irrogata alla ricorrente non soltanto per le iniziative in materia di prezzi da essa poste in atto, ma anche per gli altri elementi dell'infrazione menzionati all'art. 1 della decisione.
334 Infine, le dimensioni di ciascun produttore sarebbero necessariamente state prese in considerazione, dal momento che le ammende sono state calcolate in base al fatturato.
Giudizio del Tribunale
335 E' pacifico che l'importo delle ammende inflitte è stato determinato in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.
336 L'ammenda inflitta alla ricorrente è pari al 7,5% del fatturato da essa realizzato sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. La Commissione ha quindi tenuto conto, basandosi su tale fatturato, delle dimensioni della ricorrente nel settore.
337 Occorre ricordare, inoltre, che si è già accertato che la ricorrente non poteva essere considerata responsabile di una collusione sulle quote di mercato.
338 Nonostante questa constatazione, il Tribunale ritiene, nell'esercizio della propria competenza anche di merito, che la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato accertata a carico della ricorrente, ossia la sua partecipazione alla collusione sui prezzi a quella sugli arresti degli impianti, resti di una gravità tale che non occorre ridurre l'importo dell'ammenda.
339 Al riguardo, va rilevato come la ricorrente non abbia partecipato alle riunioni del PWG e non sia stata quindi sanzionata in quanto «capofila» dell'intesa. Non avendo svolto, secondo i termini impiegati dalla Commissione, un ruolo di «promotrice» dell'intesa (punto 170, primo comma, del preambolo della decisione), il livello dell'ammenda fissato nei suoi confronti è stato pari al 7,5% del suo fatturato comunitario realizzato nel settore del cartoncino nel 1990. Orbene, questo livello generale delle ammende, non contestato dalla ricorrente, è giustificato (v. infra, punti 331 e seguenti).
340 Inoltre, sebbene la Commissione abbia erroneamente affermato che i produttori non rappresentati in seno al PWG erano «assolutamente consapevoli» dell'intesa sulle quote di mercato (punto 158, primo comma, del preambolo), ciò non toglie che dalla stessa decisione risulta che sono le imprese riunite in seno al PWG che si sono concertate riguardo al «congelamento» delle quote di mercato (v., in particolare, punto 52 del preambolo) e che nessuna discussione verteva sulle quote di mercato detenute dai produttori che non vi erano rappresentati. Del resto, come la Commissione ha dichiarato al punto 116, terzo comma, del preambolo della decisione, «per la loro stessa natura gli accordi in materia di ripartizione di mercati (in particolare il congelamento delle quote di cui ai `considerando' 56 e 57), coinvolgevano essenzialmente i produttori principali». La collusione sulle quote di mercato addebitata alla ricorrente ha quindi rivestito, a giudizio della stessa Commissione, un carattere secondario, in particolare rispetto alla collusione sui prezzi.
341 Quanto all'argomento della ricorrente secondo il quale la Commissione, nel determinare l'importo dell'ammenda, avrebbe omesso di tener conto del ruolo da essa svolto nell'ambito dell'intesa (v. punto 169, primo trattino, del preambolo della decisione), occorre rilevare che la Commissione ha ammesso, nelle sue memorie, di non aver ritenuto la ricorrente aver svolto un ruolo meno importante nell'intesa rispetto agli altri «membri ordinari» di quest'ultima, ossia le imprese che non erano rappresentate in seno PWG.
342 Al riguardo, viene precisato nella decisione che le imprese che non hanno preso parte alle riunioni del PWG sono state informate delle decisioni adottate da quest'ultimo durante le riunioni del JMC e che questo organismo costituiva l'ambito principale in cui sono state preparate le decisioni adottate dal PWG e si sono svolte discussioni dettagliate sull'attuazione delle dette decisioni (v., in particolare, punti 44-48 del preambolo della decisione). Ciò posto, la Commissione ha compiuto una corretta valutazione della gravità dell'infrazione commessa, rispettivamente, dalle «capofila» dell'intesa e dai «membri ordinari» della medesima adottando aliquote base del 9 e del 7,5% del fatturato rilevante ai fini del calcolo delle ammende da infliggere a queste due categorie di imprese.
343 Tuttavia, la partecipazione della ricorrente alle riunioni del JMC non è dimostrata se non con riferimento a due delle 17 riunioni di questo organismo tenutesi nel corso del periodo durante il quale è provato che la ricorrente ha commesso una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, ossia il periodo compreso tra l'aprile 1989 e l'aprile 1991. Invero, come risulta dalla tabella 4 allegata alla decisione, la ricorrente ha preso parte in modo ben più sporadico alle riunioni di questo organismo rispetto alle altre imprese considerate (membri ordinari) dell'intesa.
344 Per giunta, come si è rilevato in precedenza, la Commissione non contesta che i prezzi della ricorrente nell'Europa continentale sono aumentati ogni anno, durante il periodo considerato, al 1_ gennaio e/o al 1_ luglio, ossia in date differenti da quelle concordate in seno al PG Paperboard.
345 Alla luce di questi elementi, la ricorrente avrebbe dovuto essere considerata aver rivestito un ruolo meno importante nell'intesa allegata rispetto alle altre imprese considerate «membri ordinari».
346 Del pari, deve tenersi conto del fatto che la Commissione non ha dimostrato la partecipazione della ricorrente ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato durante il periodo compreso tra la metà del 1986 e il marzo 1989.
347 In considerazione di quanto sopra, il Tribunale procederà, nella sua competenza anche di merito, ad una riduzione dell'importo dell'ammenda.
348 Discende da tutto quanto precede che l'art. 1 della decisione dev'essere annullato nei confronti della ricorrente nella parte in cui la data di inizio dell'infrazione addebitatale è stata fissata anteriormente al mese di aprile del 1989. Va altresì annullato, nei confronti della ricorrente, l'art. 1, ottavo trattino, della decisione. Infine, occorre annullare parzialmente l'art. 2 della decisione nei confronti della ricorrente.
349 Quanto all'importo dell'ammenda inflitta dall'art. 3 della decisione, esso va fissato a 750 000 ECU.
350 Per il resto, il ricorso dev'essere respinto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
351 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto solo in parte, il Tribunale procederà ad un'equa valutazione delle circostanze del caso decidendo che la Commissione sopporti le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla ricorrente. La ricorrente sopporterà l'altra metà delle proprie spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è annullato, nei confronti della ricorrente, nella parte in cui la data di inizio dell'infrazione addebitatale è stata fissata anteriormente al mese di aprile del 1989.
2) L'art. 1, ottavo trattino, della decisione 94/601 è annullato nei confronti della ricorrente.
3) L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione 94/601, è annullato, nei confronti della ricorrente ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
4) L'importo dell'ammenda inflitto alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato a 750 000 ECU.
5) Il ricorso è respinto per il resto.
6) La Commissione sopporterà le proprie spese, nonché la metà delle spese sostenute dalla ricorrente.
7) La ricorrente sopporterà la metà delle proprie spese.
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