Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni di imprese aventi oggetto anticoncorrenziale - Circostanza che, in mancanza di presa di distanze rispetto alle decisioni prese, autorizza a presumere la partecipazione alla susseguente intesa
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
2 Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e collaborazione incompatibili con l'obbligo di ciascuna impresa di determinare in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato - Dichiarazione unilaterale da parte di un'impresa dei suoi futuri prezzi sul mercato - Assenza di valore probatorio sufficiente
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
3 Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorso di volontà circa il comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
4 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Oneri imposti alle imprese - Proporzionalità - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
5 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende a più imprese per una violazione delle regole di concorrenza
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
6 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Elementi di valutazione - Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
7 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
8 Concorrenza - Ammende - Principio di parità di trattamento - Riduzione dell'importo delle ammende - Differenze in funzione dell'atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
9 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Fatturato globale dell'impresa considerata - Fatturato realizzato con le merci oggetto dell'infrazione - Presa in considerazione rispettiva - Limiti - Applicazione ad un fatturato di riferimento, identico per le imprese coinvolte nella stessa infrazione, dell'aliquota fissata per l'ammenda
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima
1 La circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale alle quali ha preso parte non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni. Anche ammettendo che il comportamento di tale impresa sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 La nozione di pratica concordata riguarda una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato. Ne consegue che il fatto che un'impresa dichiari unilateralmente quali saranno i suoi futuri prezzi sul mercato non costituisce una prova sufficiente dell'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a meno che non venga dimostrato che tale dichiarazione si inserisce nel contesto di una collaborazione tra imprese.
3 Perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
Tale è il caso allorché queste imprese hanno espresso la loro volontà comune di effettuare aumenti di prezzo uniformi e simultanei.
Di conseguenza è privo di pertinenza l'esame se misure sanzionatorie siano state prese per costringere le imprese ad adottare il comportamento concordato.
4 L'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata, ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo. Per di più, poiché l'applicazione di questa disposizione va adeguata alla natura dell'infrazione alle regole di concorrenza accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate.
Non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 un divieto inteso ad impedire lo scambio di informazioni puramente statistiche che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, qualora non risulti dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto tale scambio di per sé costitutivo di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e il solo fatto che un sistema di scambio di informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con tale articolo, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
5 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica.
Infine, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione.
Quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, la Commissione deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
6 Nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
Inoltre, la Commissione può, nel valutare la gravità dell'infrazione, tenere conto dell'adozione, da parte delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione.
Infine, nel fissare l'entità generale delle ammende, la Commissione può in particolare tener conto della lunga durata e del carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.
7 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, una riduzione dell'ammenda per via della collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell'impresa censurata abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
Al riguardo, l'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione fonda i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.
Al riguardo, una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassa gli obblighi che incombono alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda.
8 Il principio della parità di trattamento viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. La Commissione non viola questo principio nell'accordare o no una riduzione dell'importo delle ammende in base alla collaborazione dimostratale dall'impresa interessata nel corso del procedimento amministrativo.
9 In sede di determinazione dell'importo delle ammende da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, tra gli elementi di valutazione della gravità dell'infrazione che possono essere presi in considerazione possono rientrare, a seconda dei casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue che, per commisurare l'ammenda, si può tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infrazione e che può quindi fornire un'indicazione dell'entità della medesima.
Nei limiti in cui si deve utilizzare un unico e medesimo metodo di calcolo per infliggere ammende alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione, non si può quindi contestare alla Commissione di essersi basata, per determinare l'importo di queste ammende, su un fatturato di riferimento identico per le imprese interessate.
Parti
Nella causa T-317/94,
Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, società di diritto tedesco, con sede in Mayen (Germania), con gli avv.ti Thomas Jestaedt, Karsten Metzlaff e Hanns-Christian Salger, dei fori di Düsseldorf, Amburgo e Francoforte sul Meno, in seguito anche con l'avv. Verena von Bomhard, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Philippe Dupont, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Bernd Langeheine e Richard Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. Dirk Schroeder, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1; in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
xix) Moritz J. Weig GmbH & Co. KG, un'ammenda di 3 000 000 di ECU.
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 Per quanto riguarda la Moritz J. Weig GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «Weig»), la Commissione ha accertato che essa aveva partecipato a riunioni della PC nel periodo considerato dalla decisione, nonché a riunioni del JMC e del PWG a partire dal 1988.
Procedimento
21 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
22 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94).
23 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
24 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
25 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
26 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
27 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-334/94.
28 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
29 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
30 Le parti nelle cause menzionate al punto 26 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
31 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare parzialmente o integralmente la decisione;
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria;
in subordine,
- ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente;
- condannare la Commissione alle spese, comprese quelle sostenute dalla ricorrente per la costituzione di una garanzia bancaria fino a concorrenza dell'importo di cui l'ammenda è stata ridotta.
32 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento integrale o parziale dell'art. 1 della decisione
Sul motivo riguardante la mancata partecipazione della ricorrente ad iniziative dirette al controllo delle quantità
Argomenti delle parti
33 Il motivo si suddivide in due parti.
34 Nella prima parte, la ricorrente ricorda che, ai termini dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione «hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salvo alcune modifiche occasionali)» e «hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità (...)».
35 La ricorrente, che avrebbe preso parte soltanto occasionalmente alle riunioni del PG Paperboard, non sarebbe stata a conoscenza dell'esistenza di intese o di concertazioni globali di tale natura. Durante le riunioni della PC, del PWG e del JMC, alle quali hanno assistito i suoi rappresentanti, il mantenimento dei volumi di produzione di taluni gruppi nazionali di produttori e il ricorso a periodi di arresto degli impianti sarebbero stati discussi solo in termini generici.
36 Nelle riunioni del PWG a cui hanno preso parte i suoi rappresentanti, sarebbe stata trattata la questione del volume di vendite delle imprese di ciascun paese d'origine sul mercato europeo. Sarebbero state quindi poste a confronto le statistiche relative al volume di vendita dei diversi gruppi di paesi e quelle presentate nelle riunioni precedenti. Tali informazioni sarebbero state fornite affinché i diversi gruppi nazionali non incrementassero le rispettive quote sul mercato europeo.
37 Nel corso delle riunioni del JMC, alle quali hanno assistito i rappresentanti della ricorrente, sarebbe stata talvolta discussa la questione degli arresti dei macchinari. Tuttavia, sin dal 1990, il rappresentante della ricorrente avrebbe regolarmente dichiarato che non era autorizzato a pronunciarsi sulla politica della sua azienda in materia di quantità. La situazione del mercato non avrebbe peraltro giustificato l'arresto dei macchinari della ricorrente nel periodo interessato dalla decisione.
38 La ricorrente ricorda che le affermazioni della Commissione circa l'asserito controllo dei volumi poggiano su tre elementi probatori, vale a dire la risposta fornita dalla Stora il 14 febbraio 1992 ad una richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la nota riservata del direttore commerciale della FS-Karton (del gruppo Mayr-Melnhof), datata 28 dicembre 1988 (allegato 73 alla comunicazione degli addebiti) e la nota del direttore generale della Rena relativa ad una riunione speciale del Nordic Paper Institute (in prosieguo: l'«NPI») del 3 ottobre 1988 (allegato 102 alla comunicazione degli addebiti).
39 Secondo la ricorrente, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare le testimonianze della Stora come mezzo probatorio primario.
40 Quanto agli allegati 73 e 102 alla comunicazione degli addebiti, non si riferirebbero affatto alla nozione di «politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità», di cui si è avvalsa la Stora nella sua risposta alla Commissione. Essi menzionerebbero esclusivamente propositi o idee di ordine generale e non potrebbero considerarsi come una dimostrazione del fatto che misure di controllo della produzione siano state concordate né, a maggior ragione, adottate.
41 Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che i dati sulla sua produzione dimostrano che essa non ha preso parte ad alcun controllo delle quantità. Essa espone in termini dettagliati l'evoluzione delle sue vendite, precisando che sono più che raddoppiate tra il 1986 ed il 1991, nel mercato comunitario considerato complessivamente, mentre le vendite di cartoncino avrebbero registrato un incremento non superiore al 20%. Sul mercato geografico maggiormente interessante per essa, ossia sul mercato tedesco, la crescita in termini di quantità immesse in commercio sarebbe stata ancor più consistente.
42 Infine, la ricorrente non avrebbe mai dichiarato agli altri partecipanti alle riunioni del JMC che avrebbe fermato i propri impianti al fine di ridurre le quantità. A tale riguardo, gli arresti della produzione intervenuti alla fine del 1990 nonché all'inizio del 1991 e registrati in una nota manoscritta del direttore commerciale della FS-Karton (allegato 115 alla comunicazione degli addebiti), sarebbero intervenuti per le vacanze natalizie.
43 La Commissione sottolinea come non vi siano contraddizioni tra i suoi accertamenti e le dichiarazioni della ricorrente, secondo cui le discussioni svoltesi in seno al PWG e al JMC sul mantenimento delle quantità e sugli arresti degli impianti avevano una portata soltanto generale, anche se la questione del mantenimento dei volumi di produzione di taluni gruppi nazionali di produttori e degli arresti degli impianti era stata discussa (v. supra, punti 36 e 37). Infatti, tali discussioni avrebbero indubbiamente riguardato la limitazione dei volumi di vendita dei diversi produttori, vale a dire problemi specifici.
44 Secondo la Commissione, se è vero che indicazioni del genere confermano da sole che le problematiche legate al mantenimento delle quantità e agli arresti degli impianti sono state dibattute nelle riunioni del PG Paperboard, gli elementi di prova da essa acquisiti dimostrano inoltre che le discussioni non si sono fermate ad uno scambio di idee di ordine generale, ma che i partecipanti hanno concluso accordi definitivi in ordine al mantenimento dei volumi di produzione e di precise quote di mercato.
45 Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), la Stora avrebbe fornito una descrizione esauriente della politica diretta a mantenere un quasi equilibrio tra l'offerta e la domanda, politica questa che essa stessa ha definito come la politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità». Secondo la Commissione, risulta dalla descrizione di tale politica che essa costituiva un elemento essenziale della collaborazione anticoncorrenziale in seno al PG Paperboard, dal momento che era stata accettata l'idea che il mantenimento di un equilibrio tra l'offerta e la domanda era essenziale per garantire la stabilità dei prezzi. Per di più, i produttori avrebbero acconsentito, in seguito al crollo della domanda del 1990, a disporre arresti degli impianti calcolati in base alle relazioni annuali sulle capacità (punti 24 e 25 della dichiarazione).
46 Le dichiarazioni della Stora in ordine alla politica «del prezzo prioritario rispetto alla quantità», comprensiva di un controllo delle quantità e della limitazione delle quote di mercato, sarebbero suffragate da numerose altre prove, tra cui, in particolare, la note riservata del direttore commerciale della FS-Karton [allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, pag. 3, sub 1), e pag. 5, sub 5)].
47 La Commissione richiama altresì la nota manoscritta dello stesso direttore (allegato 115 alla comunicazione degli addebiti), in cui sarebbero riportati, espressi in giorni o in settimane, i dati relativi alla situazione degli ordini pervenuti per numerosi produttori individuali, talvolta persino in relazione a precisi macchinari. Queste informazioni sarebbero servite, insieme ai dati sulle capacità, a determinare l'utilizzazione delle capacità e a disporre, se del caso, arresti degli impianti.
48 Le indicazioni contenute nella dichiarazione della Stora sarebbero inoltre corroborate da una nota intitolata «Highlights», riguardante la riunione del COE svoltasi il 3 ottobre 1989 (allegato 70 alla comunicazione degli addebiti).
49 In base a queste considerazioni, la Commissione ha concluso che la ricorrente doveva considerarsi aver partecipato a riunioni del PG Paperboard, in cui la limitazione dei volumi di produzione, il mantenimento delle quote di mercato e il ricorso ad arresti degli impianti sono stati oggetto di discussione.
50 Pertanto, gli argomenti esposti dalla ricorrente nella seconda parte del motivo, in ordine al suo comportamento, sarebbero del tutto privi di pertinenza.
Giudizio del Tribunale
- Sull'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta al controllo dell'offerta
51 Quanto alla prima parte del motivo, si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
52 Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano "la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità"».
53 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono state raggiunte alcune "intese" tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo. L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».
54 Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del 1987 comprendeva il "congelamento" nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi».
55 Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata "l'evoluzione delle quote di mercato" sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56, ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades, Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».
56 Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
57 Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.
58 Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue: «Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione alla President Conference».
59 Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea, dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro (medesimo documento, punto 6) che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come primo periodo di riferimento».
60 Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23 dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).
61 Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti: «(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati» (stesso punto).
62 Infine, essa dichiara che la Weig ha preso parte alle discussioni relative alle quote di mercato (punto 1.2).
63 Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo documento, rinvenuto presso la FS-Karton, consiste in una nota riservata, datata 28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
64 Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore della nota colloca la Mayr-Melnhof tra i «vinti» per varie ragioni, in particolare per i seguenti motivi:
«2) E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una "sanzione" - ci sono stati imposti taluni "sacrifici".
3) Le quote di mercato del 1987 dovevano essere "congelate", i contatti esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel gennaio 1989 - se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».
65 Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.
66 A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti». Questa espressione è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a), interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.
67 L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei prezzi», che ha prodotto «vincitori» e «vinti».
68 E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.
69 Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v. supra, punto 58).
70 Infine, è giocoforza constatare che l'argomentazione della ricorrente non è atta a inficiare il valore probatorio dei documenti sopra menzionati, poiché si fonda sulla semplice affermazione secondo cui le discussioni svoltesi tra le imprese riunite in seno al PWG avevano una portata soltanto generale. Alla luce di quanto sopra accertato, questa ammissione giunge persino a suffragare le affermazioni della Commissione formulate nella decisione.
71 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
72 La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo "tempo d'arresto". Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo "esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi"» (punto 71 del preambolo della decisione).
73 Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
74 I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.
75 Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
76 Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».
77 Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi d'arresto.
78 Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato - prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».
79 La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
80 Alla luce di quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG e poiché essa è espressamente menzionata nelle dichiarazioni della Stora, la Commissione ha correttamente ritenuto la ricorrente responsabile di aver partecipato a queste due collusioni, quanto meno a partire dal momento in cui essa ha iniziato ad assistere alle riunioni del PWG, vale a dire dal 1988.
81 Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora, dirette a contestare il valore probatorio di questi documenti, non sono atte a inficiare questa constatazione.
82 Infatti, è pacifico che queste dichiarazioni provengono da una delle imprese che si ritiene abbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una descrizione dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate in seno a quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni dei suoi vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le affermazioni della Commissione.
83 Dal momento che la Commissione ha dimostrato l'esistenza delle due collusioni di cui trattasi, non occorre esaminare le altre censure formulate dalla ricorrente nei confronti degli allegati 102 e 115 alla comunicazione degli addebiti.
- Sul comportamento effettivo della ricorrente
84 La seconda parte del motivo, in cui è stato prospettato che il comportamento effettivamente tenuto dalla ricorrente non è conciliabile con le affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza delle due collusioni contestate, dev'essere del pari respinta.
85 In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della «politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni sui due aspetti della politica controversa. Le allegazioni della ricorrente potrebbero tutt'al più tendere a dimostrare che il suo comportamento non è stato conforme a quello concordato tra le imprese riunite nell'ambito del PWG.
86 In secondo luogo, le conclusioni della Commissione non sono confutate dalle informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).
87 In terzo luogo, per giurisprudenza costante, la circostanza che un'impresa non si adegui ai risultati delle riunioni aventi un oggetto manifestamente anticoncorrenziale non è atta a privarla della sua piena responsabilità per la partecipazione all'intesa, qualora essa non abbia preso pubblicamente le distanze dall'oggetto delle riunioni (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-141/89, Tréfileurope/Commissione, Racc. pag. II-791, punto 85). Anche ammettendo che il comportamento della ricorrente sul mercato non fosse stato conforme al comportamento concordato, ciò non incide quindi in alcun modo sulla sua responsabilità per la violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
88 Ne consegue che il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.
Sul motivo riguardante un errore in cui sarebbe incorsa la Commissione in ordine alla durata dell'infrazione
Argomenti delle parti
89 In primo luogo, la ricorrente contesta l'esattezza della data di inizio dell'infrazione accertata nei suoi confronti, ossia la metà del 1986. Essa non avrebbe in effetti commesso alcuna violazione prima del periodo febbraio/marzo 1988.
90 Essa ricorda che la Commissione ha ritenuto che l'istituzione del PWG ed il rafforzamento della collusione tra i produttori fossero gli avvenimenti che segnavano l'inizio dell'infrazione (punto 161 del preambolo della decisione). Tuttavia, la ricorrente non sarebbe in grado di sapere se il PWG è stato costituito sin dal 1986. Anche se così fosse, la creazione del detto organismo non sarebbe stata nota ai membri del PG Paperboard che non erano rappresentati in seno a quell'organismo. Inoltre, l'affermazione della Commissione, secondo cui «la collusione (...) si [era] intensificata» dalla metà del 1986 sarebbe priva di riscontri probatori.
91 La partecipazione della ricorrente alle riunioni degli organismi del PG Paperboard sarebbe stata limitata, fino al periodo febbraio/marzo 1988, alle riunioni della PC. Questa partecipazione non potrebbe tuttavia avvalorare la tesi della Commissione, secondo cui la ricorrente avrebbe preso parte all'asserita infrazione sin dal mese di giugno 1986. Infatti, la prassi in base alla quale il presidente del PWG riferiva le sue principali conclusioni alla PC sarebbe stata instaurata soltanto tra la fine del 1988 e l'inizio del 1989. Inoltre, la dichiarazione attribuita (v. punto 41 del preambolo della decisione) ad un rappresentante della ricorrente in una riunione della Fides del 1986, secondo cui un aumento del 9% sarebbe stato «troppo elevato per il Regno Unito» e andava quindi portato al 7%, non potrebbe essere stata resa nel corso di una riunione della PC. Infatti, il rappresentante della ricorrente alla riunione della PC del 10 novembre 1989 non ricorderebbe di aver fatto queste affermazioni. Questa dichiarazione potrebbe essere stata resa, al limite, in margine ad una conferenza.
92 La ricorrente non avrebbe partecipato ad un'eventuale concertazione sui prezzi prima della concertazione sull'aumento dei prezzi che risale alla primavera del 1988. In particolare, essa non avrebbe partecipato, circostanza questa che la Commissione non avrebbe peraltro contestato, all'aumento dei prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito, che la Commissione ha considerato come il risultato di una concertazione tra i produttori.
93 In secondo luogo, la ricorrente fa valere che, dal punto 164 del preambolo della decisione, emerge che la Commissione si è basata sull'errata considerazione secondo cui l'infrazione si sarebbe protratta fino al giugno 1991. Tuttavia, nessuna discussione avente un oggetto anticoncorrenziale si sarebbe svolta dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione nel mese di aprile 1991.
94 La Commissione fa valere di aver correttamente accertato che l'infrazione si era protratta, per quanto riguarda la ricorrente, da un periodo che va almeno dalla metà del 1986 fino al mese di aprile 1991.
95 Essa sottolinea che, sin dal mese di febbraio 1986, la ricorrente ha aderito al PG Paperboard, partecipando regolarmente alle riunioni della PC. La ricorrente sarebbe quindi stata a conoscenza dell'esistenza delle intese illecite dei produttori di cartoncino relative agli aumenti di prezzo comuni e uniformi, giacché la PC avrebbe svolto in particolare la funzione di informare i direttori generali delle decisioni prese dal PWG e delle istruzioni da trasmettere ai loro uffici commerciali per attuare le iniziative in materia di prezzi. Di norma, queste informazioni sarebbero state comunicate dal presidente della PC che presiedeva anche il PWG.
96 L'asserita mancata partecipazione della ricorrente all'iniziativa di aumento dei prezzi del 1987 nel Regno Unito sarebbe ininfluente. Il fatto che la ricorrente abbia continuato a partecipare alle riunioni della PC basterebbe, da solo, a farla rientrare tra i membri dell'intesa e ad imputarle l'infrazione, poiché essa avrebbe necessariamente tenuto conto, per programmare il proprio comportamento sul mercato, degli aumenti imminenti dei suoi concorrenti, aumenti di cui era a conoscenza.
97 Per quanto riguarda la fine dell'infrazione, la Commissione non avrebbe mai sostenuto che la partecipazione della ricorrente ad un'infrazione si fosse protratta oltre il mese di aprile 1991.
Giudizio del Tribunale
98 Ai termini dell'art. 1 della decisione, la ricorrente ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato per un periodo che va dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991.
99 Per quanto riguarda l'inizio dell'infrazione, si afferma nel punto 161, secondo comma, del preambolo che la maggior parte delle imprese destinatarie della decisione ha preso parte all'infrazione a partire dal mese di giugno del 1986, periodo nel quale «è stato costituito il PWG e la collusione tra i produttori si è intensificata ed ha cominciato ad essere più efficace». Viene peraltro precisato, al punto 74, primo comma, del preambolo, che la prima iniziativa concordata in materia di prezzi è intervenuta nel Regno Unito alla fine del 1986 «mentre il nuovo meccanismo del PG Paperboard era ancora in rodaggio». Secondo la Commissione, «è accertato dunque chiaramente che dalla metà del 1986 i produttori di cartoncino erano già coinvolti perlomeno in una forma di collusione che può essere qualificata come una pratica concordata (...)» (punto 132, quarto comma, del preambolo).
100 Dal momento che la ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione riguardante l'aumento dei prezzi del periodo marzo-aprile 1988, si deve concludere che essa ha preso parte ad una collusione sui prezzi per lo meno a partire da quel periodo.
101 Quanto al periodo che va dalla metà del 1986 al mese di marzo 1988, l'istituzione del PWG, verso la metà del 1986, non dimostra di per sé che la ricorrente abbia partecipato, a partire da quella data, ad una violazione delle regole comunitarie della concorrenza. La Commissione non adduce peraltro alcun elemento di prova atto a dimostrare che, alla metà del 1986, la ricorrente era a conoscenza dell'istituzione del detto organismo né, a maggior ragione, dell'oggetto anticoncorrenziale delle sue riunioni.
102 Occorre pertanto esaminare se la circostanza che la ricorrente abbia preso parte ad alcune riunioni della PC, ossia a quelle del 29 maggio 1986, del 10 novembre 1986 e del 4 dicembre 1987 (tabella 3 allegata alla decisione) sia atta a dimostrare la sua partecipazione ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato anteriormente al mese di marzo 1988.
103 La ricorrente contesta il valore probatorio dell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti nonché l'esattezza dell'affermazione della Commissione secondo cui i partecipanti alle riunioni della PC sarebbero stati informati, prima della fine del 1988, delle decisioni adottate dal PWG.
104 Quanto all'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, una nota rinvenuta presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof, la Commissione ritiene che si tratti di «una nota interna (...) relativa a [una] President Conference», «a convalida dell'ammissione di Stora che nell'ambito della President Conference non sono effettivamente mancate discussioni sui prezzi di natura collusiva» (punto 41, terzo comma, e 75, secondo comma, del preambolo della decisione).
105 Tale documento, che si riferisce ad una riunione svoltasi a Vienna in data 12 e 13 dicembre 1986, contiene le seguenti informazioni:
«Fissazione dei prezzi per il Regno Unito
La recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito e di averlo ridotto al 7%! Grande disappunto perché ciò significa un "livello di negoziazione" per tutti. La politica dei prezzi nel Regno Unito verrà affidata alla RHU con il supporto della [Mayr-Melnhof] anche se ciò dovesse comportare una riduzione temporanea delle quantità; quanto a noi, cerchiamo (e si potrà vedere) di mantenere l'obiettivo del 9%. [La Mayr-Melnhof e la FS] perseguono una politica di crescita nel Regno Unito ma la diminuzione degli utili è seria e dobbiamo batterci per riconquistare il controllo sui prezzi. [La Mayr-Melnhof] riconosce che non è di nessun aiuto far sapere che ha aumentato il suo tonnellaggio in Germania di 6 000!».
106 La riunione Fides menzionata all'inizio del brano citato è probabilmente, secondo la Mayr-Melnhof (risposta ad una richiesta di informazioni, allegato 62 alla comunicazione degli addebiti), la riunione della PC del 10 novembre 1986.
107 Occorre constatare che il documento esaminato attesta che il rappresentante della ricorrente ha reagito fornendo indicazioni sulla sua futura politica di prezzi nel Regno Unito rispetto ad un livello iniziale di aumento dei prezzi.
108 Non si può tuttavia ritenere che esso dimostri che la ricorrente ha reagito rispetto ad un determinato livello di aumento dei prezzi concordato tra le imprese riunite nel PG Paperboard ad una data anteriore al 10 novembre 1986.
109 Infatti, la Commissione non fornisce alcun altro elemento di prova in tal senso. Per di più, il riferimento fatto dalla ricorrente a un aumento dei prezzi del «9%» può trovare una spiegazione nell'annuncio di un aumento dei prezzi nel Regno Unito da parte della Thames Board Ltd il 5 novembre 1986 (allegato A-12-1). Tale annuncio è stato reso pubblico in tempi brevi, come risulta da ritaglio stampa (allegato A-12-3). Infine, la Commissione non ha prodotto alcun altro documento atto a suffragare direttamente il fatto che si siano svolte discussioni sugli aumenti di prezzo durante le riunioni della PC. Di conseguenza, non si può escludere che le considerazioni formulate dalla ricorrente, come riportate nell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, siano state espresse ai margini della riunione della PC del 10 novembre 1986, così come la ricorrente ha ripetutamente affermato in udienza.
110 Va ricordato che, per giurisprudenza costante, la pratica concordata corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire tale nozione, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato (v. sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307). Ne consegue che il fatto che un'impresa dichiari unilateralmente quali saranno i suoi futuri prezzi sul mercato non costituisce una prova sufficiente dell'esistenza di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a meno che non venga dimostrato che tale dichiarazione si inserisce nel contesto di una collaborazione tra imprese.
111 Per stabilire se la dichiarazione del rappresentante della ricorrente, menzionata nell'allegato 61 alla comunicazione degli addebiti, si inserisca nel contesto di una collaborazione tra imprese, occorre esaminare gli altri elementi di prova addotti dalla Commissione a sostegno delle sue affermazioni relative all'esistenza di una concertazione sui prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987.
112 A tale riguardo, il verbale di una riunione del consiglio d'amministrazione della Feldmühle Ltd (Regno Unito) svoltasi il 7 novembre 1986 (allegato A-17-2), citato dalla Commissione nella decisione (punto 74, terzo comma, del preambolo) si limita a confermare che l'annuncio, da parte della Thames Board Ltd, di un aumento dei prezzi del 9% circa era noto alla filiale britannica della Feldmühle già prima del 10 novembre 1986: «TBM and the Fins have announced price increases of approximately 9% to be effective from February 1987 and it would appear that most other mills will be looking for the same sort of increase» [«TBM e i finlandesi hanno annunciato aumenti di prezzo del 9% circa a decorrere dal febbraio 1987 e, a quanto pare, la maggior parte degli altri cartonifici sarebbero propensi ad applicare il medesimo tipo di aumento»] (allegato A-17-2 citato dalla Commissione al punto 74 del preambolo della decisione).
113 Quanto all'allegato 44 alla comunicazione degli addebiti, consistente in una nota manoscritta contenuta nelle pagine 15-17 gennaio 1987 dell'agenda di un dipendente della Feldmühle, la Commissione ritiene che essa costituisca «un'ulteriore prova della concertazione» (punto 75, terzo comma, del preambolo).
114 Tuttavia, questa nota non ha il carattere probante che le viene attribuito dalla ricorrente. Non è stata individuata la riunione di cui essa rappresenta il verbale e non può pertanto escludersi che si sia trattato di una riunione interna dell'impresa Feldmühle. Per di più, la nota, che risale probabilmente a metà gennaio 1987, non dimostra che l'applicazione dell'aumento di prezzo «anche presso TBM» sia il risultato di una concertazione, poiché poteva trattarsi di una semplice constatazione.
115 Alcune informazioni contenute nella nota sono persino in contraddizione con quanto afferma la Commissione, vale a dire che tale nota confermerebbe l'esistenza di una collusione sulla decisione di aumentare i prezzi nel Regno Unito. In particolare, le osservazioni secondo cui il direttore della Feldmühle si era detto «scettico» nei confronti della Kopparfors e reputava la Mayr-Melnhof poco affidabile («ohne Verantwortung») non possono considerarsi come comprovanti la tesi della Commissione. Ciò vale anche per quanto riguarda la menzione «Finnboard: Preisautonomie auch f. Takos» [«Finnboard: autonomia di prezzi anche per la Tako»].
116 Peraltro, i dati figuranti nella tabella A allegata alla decisione - tabella contenente alcune informazioni sulla presunta iniziativa concordata di aumento dei prezzi nel Regno Unito in gennaio 1987 - non comprendono né importi né date di annuncio e di attuazione degli aumenti di natura così uniforme da far ritenere che tali dati costituiscano un indizio probante dell'esistenza di una collusione sui prezzi. Del resto, la Commissione ha ammesso in udienza di non essere in possesso di una prova diretta del fatto che la ricorrente abbia aumentato i suoi prezzi sul mercato del Regno Unito all'inizio del 1987.
117 Risulta da quanto precede che la Commissione non ha dimostrato che le imprese si siano accordate per aumentare i prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987 né, a maggior ragione, che la ricorrente sia stata coinvolta in discussioni che avevano tale oggetto.
118 Infine, dev'essere respinta l'argomentazione della Commissione secondo cui la ricorrente doveva necessariamente essere a conoscenza dell'esistenza delle intese illecite dei produttori di cartoncino, dal momento la PC avrebbe svolto in particolare la funzione di informare i direttori generali delle decisioni prese dal PWG e delle istruzioni da trasmettere ai loro uffici commerciali per attuare le iniziative in materia di prezzi. Infatti, senza che occorra esaminare se sia dimostrato che i partecipanti alle riunioni della PC sono stati informati delle decisioni adottate dal PWG dall'inizio dell'anno 1988, si deve constatare che la Commissione non ha addotto l'esistenza di alcuna informazione precisa, trasmessa ai partecipanti alle riunioni della PC prima dell'inizio dell'anno 1988, oltre a quella relativa all'aumento dei prezzi nel Regno Unito nel gennaio 1987. Ne consegue che la collusione sui prezzi a cui la ricorrente ammette di aver partecipato dev'essere considerata aver avuto inizio nel marzo 1988.
119 Per quanto riguarda l'inizio della collusione sulle quote di mercato e della collusione sugli arresti degli impianti, la Commissione sostiene, nella decisione, che «la documentazione reperita dalla Commissione presso FS-Karton (che fa capo al gruppo M-M) conferma che alla fine del 1987 era stato raggiunto un accordo nel quadro [della President Conference e del PWG] sulle questioni correlate di controllo delle quantità e disciplina dei prezzi» (punto 53, primo comma). Essa fa riferimento, in proposito, all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti (v. supra, punto 61). L'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), espressione interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione [allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a)].
120 Indubbiamente, l'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti costituisce una prova che avvalora le dichiarazioni della Stora relative all'esistenza, da un lato, di una collusione sulle quote di mercato tra le imprese ammesse nel «circolo dei presidenti» e, dall'altro, di una collusione sull'arresto degli impianti tra le medesime imprese (v. supra, punti 51 e seguenti). Tuttavia, non vi è alcun altro elemento di prova che confermi l'affermazione della Commissione secondo cui la PC aveva avuto per oggetto, in particolare, di discutere della collusione sulle quote di mercato e del controllo delle quantità. Di conseguenza, l'espressione «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis») figurante nell'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti non può essere interpretata, nonostante le spiegazioni fornite dalla Mayr-Melnhof, come riguardante organismi che non siano il PWG.
121 Ne consegue che neppure la partecipazione della ricorrente ad una collusione sulle quote di mercato e ad una collusione sugli arresti degli impianti può considerarsi dimostrata per il periodo precedente il mese di marzo 1988, che corrisponde alla sua prima partecipazione ad una riunione del PWG (v. infra, punto 261).
122 Quanto alla cessazione dell'infrazione, dall'art. 1 della decisione risulta che la Commissione ha concluso che l'infrazione a cui ha partecipato la ricorrente ha avuto fine nel mese di aprile del 1991. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, nel punto 164 del preambolo della decisione non vi è menzione del fatto che, secondo la Commissione, l'infrazione si era protratta fino al mese di giugno del 1991.
123 Alla luce di quanto precede, l'art. 1 della decisione dev'essere annullato nella parte in cui constata che la ricorrente ha partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, nel periodo precedente il mese di marzo 1988. Per il resto, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo riguardante l'assenza di accordi sugli aumenti dei prezzi
Argomenti delle parti
124 La ricorrente riconosce che vi sono state concertazioni sugli aumenti dei prezzi tra i diversi produttori in seno al PG Paperboard, ma contesta che siano stati conclusi accordi al riguardo.
125 Ciascuno dei partecipanti alle riunioni del PWG avrebbe comunicato agli altri la data prevista per l'aumento dei propri prezzi e l'importo di tale aumento. Di regola, le imprese rappresentate nel PWG si sarebbero scambiate informazioni sugli aumenti di prezzo che intendevano applicare, senza però discutere i prezzi in valori assoluti.
126 I partecipanti alle riunioni del PWG si sarebbero consultati nei dettagli sulla data di attuazione di uno specifico aumento e sulla sua entità, stabilendo la successione degli annunci di aumento dei prezzi.
127 Tuttavia, anche se le imprese si sono reciprocamente comunicate gli aumenti di prezzo previsti, tali aumenti non sarebbero stati calcolati in modo arbitrario o fissati uniformemente in base ad un piano comune. Gli aumenti sarebbero stati infatti decisi individualmente per ciascuna delle imprese in funzione dei costi e del mercato, cosicché l'eventuale similitudine degli importi degli aumenti sarebbe esclusivamente dovuta ai dati di mercato e al fatto che le imprese erano state colpite nello stesso modo dall'aumento dei costi.
128 Inoltre, non era stata prevista alcuna misura per costringere le imprese ad eseguire gli accordi.
129 Infine, la ricorrente sostiene che le affermazioni della Commissione si basano esclusivamente sulle dichiarazioni della Stora. Ora, tali dichiarazioni non avrebbero valore probante, in particolare per il fatto che quest'impresa avrebbe esagerato la portata delle infrazioni per rafforzare la sua testimonianza e per ottenere un'ulteriore riduzione dell'ammenda.
130 La Commissione fa valere che va considerato dimostrato il fatto che le imprese rappresentate in seno al PWG hanno raggiunto un accordo su progetti di aumento dei prezzi, adottando decisioni vincolanti in ordine al calendario, alla successione degli annunci da parte di ciascuna impresa e all'importo degli aumenti (v. punti 72 e 73 del preambolo della decisione). I partecipanti all'intesa avrebbero quindi sottoscritto accordi sul comportamento che intendevano tenere sul mercato. Ciò premesso, s'imporrebbe la conclusione che esisteva un accordo ai sensi dell'art. 85 n. 1, del Trattato (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-13/89, ICI/Commissione, Racc. pag. II-1021, punto 253). Tale conclusione troverebbe
conferma, in particolare, nella seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), dichiarazione che non sarebbe tuttavia l'unico elemento di prova addotto dalla Commissione.
Giudizio del Tribunale
131 La ricorrente ammette di aver partecipato ad una concertazione sugli aumenti dei prezzi previsti. E' stato peraltro accertato che tale partecipazione ha avuto inizio nel mese di marzo 1988 (v. supra, punti 98 e seguenti, in particolare punto 118).
132 Risulta dalla decisione che le imprese menzionate nell'art. 1 avevano concordato «(...) aumenti regolari dei prezzi da applicare su ciascun mercato nazionale» (punto 130, secondo comma, terzo trattino, del preambolo).La Commissione precisa che «(...)le iniziative in materia di prezzi da attuare due volte all'anno non va[nno] considerat[e] come una serie di accordi o di pratiche concordate distinte, ma come parte del medesimo accordo senza soluzione di continuità» (punto 131, secondo comma, del preambolo).
133 Nel caso di specie, si deve pertanto accertare se la concertazione sui prezzi, alla quale la ricorrente ha aderito dal mese di marzo 1988, sia stata correttamente qualificata come un accordo dalla Commissione.
134 Secondo una giurisprudenza costante, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85 del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v., in particolare, sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78 - 215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 86, e sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 256). Di conseguenza, diversamente da quanto sembra sostenere la ricorrente, non è pertinente esaminare se siano state adottate misure sanzionatorie al fine di obbligare le imprese ad adottare il comportamento concordato.
135 Occorre quindi accertare se la Commissione abbia dimostrato che le imprese destinatarie della decisione avevano espresso la loro comune volontà di adottare, in materia di prezzi, un determinato comportamento sul mercato.
136 Per quanto riguarda le iniziative in materia di prezzi, la Stora ha dichiarato quanto segue (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 27, 28 e 30):
«(...) nel 1987, l'offerta e il consumo erano pressoché in equilibrio. In quell'anno, l'offerta superava il consumo del 5%. Questo divario (che era di gran lunga inferiore a quello ottenuto fino ad allora dall'industria stessa) ha dato al PWG la possibilità di trovare un accordo sugli aumenti di prezzo a partire dal 1987, con la certezza quasi assoluta che questi aumenti sarebbero stati messi in atto con successo. Quando si è presentata un'opportunità del genere, l'obiettivo dei produttori era quello di recuperare le perdite subite negli anni precedenti.
Il PWG ha ritenuto che fosse opportuno applicare un primo aumento del 10% nel 1988. Ciò ha comportato, ad esempio, un aumento di 50 FF ogni 100 kg per le qualità GC e di 35 FF ogni 100 kg per le qualità GD sul mercato francese. Aumenti di entità analoga sono stati attuati in altri paesi. In seguito, sono stati accettati aumenti con aliquote simili in termini assoluti, il che riduceva quindi la percentuale di aumento.
(...)
Il PWG discuteva e trovava un accordo sull'identità del produttore che avrebbe annunciato, per primo, ciascun aumento dei prezzi e sulle date alle quali gli altri maggiori produttori avrebbero annunciato i propri aumenti. Lo schema non si ripeteva ogni volta».
137 Essa afferma ancora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punti 13 e 14):
«(...) il JMC aveva l'obiettivo, in particolare, di effettuare un'analisi comparata dei listini prezzi per alcuni grossi clienti e di elaborare le modalità di attuazione, per ogni paese, delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG sia per il cartoncino GC, sia per le qualità GD.
Il JMC discuteva, per ogni mercato, l'attuazione dettagliata delle decisioni in materia di prezzi adottate dal PWG e riferiva le proprie conclusioni a quest'ultimo».
138 Pertanto, secondo la Stora, le imprese riunite in seno al PWG e al JMC esprimevano la loro volontà comune di procedere ad aumenti di prezzo identici e contemporanei sui vari mercati nazionali.
139 Le dichiarazioni della Stora al riguardo sono corroborate da numerose prove documentali citate dalla Commissione ai punti 74 e seguenti del preambolo della decisione.
140 In proposito, è sufficiente richiamare i tre listini menzionati ai punti 79, 80 e 83 del preambolo della decisione. I listini, acquisiti dalla Commissione presso la Rena (allegati 110 e 111 alla comunicazione degli addebiti) e la Finnboard (UK) Ltd, contengono alcune indicazioni, per diversi tipi di cartoncino e per vari Stati della Comunità, sulle date e sugli importi precisi degli aumenti di prezzo attuati dalle imprese considerate, rispettivamente, nell'aprile del 1989, nel periodo settembre/ottobre 1989 e nell'aprile del 1990. Le indicazioni contenute nei tre listini corrispondono, per quanto riguarda gli importi degli aumenti e le date della loro applicazione, ai comportamenti effettivi, accertati a carico delle imprese considerate sul mercato (v. tabelle D, E e F allegate alla decisione).
141 Inoltre, la Commissione ha ottenuto dalla Rena alcune note manoscritte relative ad una riunione del JMC del 6 settembre 1990 (allegato 118 alla comunicazione degli addebiti) in cui viene precisato, in particolare, quanto segue:
«L'aumento dei prezzi sarà annunciato la prossima settimana di settembre
Francia 40 FF Paesi Bassi 14 Germania 12 DM Italia 80 LIT Belgio 2,50 BFR Svizzera 9 SFR Regno Unito 40 UKL Irlanda 45 IRL
Tutti i tipi dovrebbero subire il medesimo aumento (GD, UD, GT, GC, ecc.)
Un solo aumento all'anno. Per consegne dal 7 gennaio. Non oltre il 31 gennaio. 14 settembre, lettera con aumento dei prezzi (Mayr-Melnhof). Lettera di Feldmühle da inviare il 19 settembre. Cascades prima della fine di settembre. Tutti devono avere inviato le rispettive lettere prima dell'8 ottobre».
142 La ricorrente non contesta il fatto che i tre listini sopra menzionati si riferiscano ad una concertazione in materia di prezzi, né che l'allegato 118 alla comunicazione degli addebiti riguardi la riunione del JMC del 6 settembre 1990.
143 Di conseguenza, il Tribunale ritiene, senza che occorra esaminare ulteriori elementi di prova, che la Commissione ha dimostrato che le imprese le quali partecipavano alle riunioni del PWG e del JMC avevano espresso la loro volontà comune di effettuare aumenti di prezzo uniformi e contemporanei. La Commissione poteva quindi legittimamente qualificare come un accordo i concorsi di volontà intervenuti tra la ricorrente e altri produttori di cartoncino sulle iniziative in materia di prezzi.
144 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione
Argomenti delle parti
145 Questo motivo si suddivide in due parti.
146 Nella prima parte, la ricorrente sostiene che la formulazione dell'art. 2 della decisione è troppo imprecisa e generica. Qualsiasi scambio d'informazioni potrebbe infatti rientrare nel divieto che esso enuncia. In particolare, sussisterebbe sempre un rischio che le informazioni scambiate possano essere utilizzate ai fini di una collaborazione tra imprese. Del pari, il divieto di futuri scambi d'informazioni, che inibisce gli scambi d'informazioni rilevanti in termini di concorrenza, sarebbe troppo generico dal momento che qualsiasi scambio d'informazioni potrebbe essere rilevante in termini di concorrenza.
147 Nella seconda parte del motivo, la ricorrente sostiene che la decisione costituisce il primo esempio di un divieto riguardante gli scambi d'informazioni, in forma aggregata, sulla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi nonché sul tasso di utilizzazione previsto delle capacità produttive, senza che sia individuabile il comportamento di ciascuna impresa. Sotto questo profilo, il divieto di cui trattasi sarebbe in contrasto con la prassi precedente della Commissione.
148 Inoltre, un sistema di scambi d'informazioni che sia quanto più possibile preciso sarebbe indispensabile nel settore del cartoncino poiché consentirebbe alle imprese di effettuare individualmente le scelte economiche, in particolare quelle in materia di investimenti.
149 La Commissione giustificherebbe l'ampio divieto di scambi d'informazioni con il fatto che le statistiche sarebbero utilizzate in modo incompatibile con l'art. 85 del Trattato. Si dovrebbe quindi concludere che, secondo la Commissione stessa, non sono le statistiche di per sé ad essere in contrasto con il Trattato, bensì soltanto l'uso che ne viene fatto.
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0317.1
150 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la Commissione contesta l'affermazione secondo cui il divieto di futuri scambi d'informazioni avrebbe una formulazione imprecisa. Infatti, sarebbe sufficiente che il dispositivo e il preambolo della decisione individuino il comportamento anticoncorrenziale a cui occorre porre fine (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73 - 48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punti 122-124). Nel caso di specie, già l'art. 2, primo comma, da lett. a) a lett. c), della decisione conterrebbe una descrizione dettagliata della natura dello scambio d'informazioni illecito. Per di più, gli accertamenti di fatto riguardanti le informazioni scambiate sarebbero stati descritti esaurientemente ai punti 61-68, 105 e 106 del preambolo della decisione. Nella decisione, inoltre, sarebbero stati descritti con precisione gli effetti restrittivi prodotti dagli scambi d'informazioni sulle condizioni di concorrenza (punti 134 e 166 del preambolo). Di conseguenza, la portata del divieto risulterebbe chiaramente dalla lettura congiunta dell'art. 2 della decisione e del suo preambolo.
151 Nel secondo e nel terzo comma dell'art. 2 della decisione sarebbero state esposte soltanto le spiegazioni relative alla forma che potrebbe assumere uno scambio di informazioni lecito.
152 Quanto alla seconda parte del motivo, la Commissione sostiene di aver correttamente concluso che lo scambio di dati globali relativi alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi nonché all'utilizzazione prevista delle capacità produttive fosse illecito.
153 Essa sostiene che il divieto sancito nell'art. 2 della decisione dev'essere inteso alla luce delle considerazioni formulate nei punti 68-70 del preambolo. Il divieto di scambio di dati aggregati riguarderebbe soltanto le informazioni sul portafoglio ordini pervenuti e inevasi e sull'utilizzazione delle capacità produttive. Il giudizio sullo scambio di questo tipo d'informazioni dovrebbe prendere in considerazione la struttura del mercato di cui trattasi, caratterizzato da un elevato livello di concentrazione e una grande omogeneità dei prodotti. Vista la collaborazione di lunga data in seno al PG Paperboard, i produttori avrebbero un'ottima conoscenza della struttura e della politica delle diverse imprese.
154 In mercati soggetti a concentrazione, il gioco della concorrenza si fonderebbe essenzialmente sull'incertezza e sul segreto esistenti tra i maggiori offerenti. Ora, lo scambio di informazioni sugli ordini inevasi e sull'utilizzazione delle capacità, effettuato ad intervalli ravvicinati, renderebbe il mercato artificialmente trasparente a tal punto che lo spazio rimanente per il gioco della concorrenza non potrebbe più essere utilizzato. Infatti, disponendo di informazioni del genere, i produttori sarebbero in grado di programmare gli arresti della produzione a livello settoriale, al fine di mantenere l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, il che consentirebbe loro di contrastare la diminuzione dei prezzi in caso di contrazione della domanda e di imporre aumenti dei prezzi in caso di crescita della domanda.
155 Lo scambio di informazioni di tal genere eliminerebbe quindi l'incertezza ed il segreto tra offerenti, il che promuoverebbe un comportamento comune nel complesso del settore, tanto più in quanto statistiche siffatte sarebbero state effettivamente utilizzate per coordinare il comportamento commerciale al livello settoriale. La restrizione della concorrenza risulterebbe già dallo scambio, ad intervalli ravvicinati, di dati globali sul portafoglio ordini pervenuti e sull'utilizzazione delle capacità. La Commissione avrebbe pertanto correttamente concluso che gli scambi d'informazioni in esame, anche in forma aggregata, sono vietati dall'art. 85, n. 1, del Trattato.
Giudizio del Tribunale
156 Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;
o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».
157 Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
158 Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-755, punto 220).
159 Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).
160 Nel caso di specie, per stabilire se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.
161 Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
162 Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.
163 L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.
164 Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
165 Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
166 Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
167 Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
168 Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
169 La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
170 E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.
171 Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
172 Un divieto del genere, mirante ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
173 Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 190 del Trattato in relazione al calcolo delle ammende
Argomenti delle parti
174 La ricorrente fa valere che la decisione non è sufficientemente motivata in quanto le imprese destinatarie non avrebbero avuto modo di verificare, in primo luogo, se l'ammenda loro inflitta era giustificata sotto il profilo dell'importo e, in secondo luogo, se l'ammenda era equa, in proporzione, rispetto alle ammende inflitte alle altre imprese. Le decisioni della Commissione dovrebbero infatti contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari (v. sentenza del Tribunale 28 aprile 1994, causa T-38/92, AWS Benelux/Commissione, Racc. pag. II-211).
175 Nel caso di specie, questo requisito non sarebbe soddisfatto. In particolare, la motivazione non sarebbe dettagliata e precisa quanto la decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene, GU L 230, pag. 1, in prosieguo: la «decisione Polipropilene»), dal momento che la presente decisione si limiterebbe a menzionare i criteri astratti applicati dalla Commissione al fine di calcolare l'ammenda inflitta a ciascuna impresa. Per di più, la Commissione non avrebbe precisato, per ogni impresa, quali tra questi criteri erano stati applicati né l'importanza da essa attribuita ad ognuno di essi per il calcolo dell'ammenda.
176 Durante una conferenza stampa svoltasi il 13 luglio 1994, il membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza avrebbe fornito indicazioni in ordine al calcolo delle ammende ben più precise di quelle figuranti nella decisione. Le imprese non sarebbero quindi in grado di stabilire se i motivi reali fossero quelli comunicati alla stampa o quelli menzionati nella decisione.
177 La ricorrente rileva come fosse stata annoverata, nella decisione (punto 170 del preambolo), tra le imprese «capofila» dell'intesa, mentre il membro della Commissione avrebbe indicato che l'aliquota base del 9% era stata applicata soltanto alle imprese che avevano in mano le fila del progetto. Di conseguenza, essa non avrebbe potuto appurare se l'ammenda che le era stata inflitta corrispondeva al 9% del fatturato di riferimento stabilito. Del pari, per quanto riguarda la riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda, la ricorrente non avrebbe capito se le era stata concessa, come lascerebbe presumere la dichiarazione resa dal membro responsabile della Commissione. Infine, secondo quanto comunicato alla stampa, la Commissione avrebbe tenuto conto della durata dell'infrazione per ciascuna impresa, il che non risulta dalla decisione per quanto riguarda la ricorrente.
178 Inoltre, il fatto che la ricorrente fosse stata designata, da un lato, come una delle «capofila» dell'intesa e, dall'altro, come un'impresa che non aveva svolto «un ruolo così importante come quello dei grandi gruppi industriali nel determinare la politica del cartello» (punto 170 del preambolo) non le darebbe modo di capire a che titolo l'ammenda le era stata inflitta.
179 A causa di tali contraddizioni, la ricorrente non sarebbe peraltro in grado di difendersi adeguatamente.
180 La Commissione sostiene di aver sufficientemente personalizzato i criteri applicati in sede di calcolo dell'ammenda. Gli elementi presi in considerazione per determinare l'entità complessiva delle ammende e i criteri applicati per fissare l'importo dell'ammenda inflitta a ciascuna impresa sarebbero stati precisati, rispettivamente, nei punti 168 e 169 del preambolo della decisione. Tali criteri sarebbero altrettanto dettagliati e precisi quanto quelli applicati nell'ambito della decisione Polipropilene, la cui motivazione è stata considerata sufficiente (citata sentenza ICI/Commissione, punti 353 e 354).
181 La decisione consentirebbe di capire come la Commissione ha applicato i criteri esposti nel punto 169 del preambolo per il calcolo dell'ammenda inflitta alla ricorrente. Infatti, la giustificazione dell'importo dell'ammenda dev'essere valutata alla luce della motivazione nel suo complesso (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 355). La decisione conterrebbe indicazioni sul ruolo svolto dalla ricorrente nell'intesa (punto 170 del preambolo), sulla durata della sua partecipazione all'intesa (punto 43 del preambolo e tabella 3 della decisione) nonché sulla valutazione espressa in ordine alla collaborazione da essa prestata durante il procedimento (punto 172 del preambolo). Risulterebbe, infine, dal punto 8 del preambolo che la Commissione ha tenuto conto della posizione della ricorrente nel settore, considerandola alla stregua di un produttore importante, ma di dimensioni alquanto ridotte.
Giudizio del Tribunale
182 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51).
183 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
184 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).
185 Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. A tale riguardo, la ricorrente non figura tra le imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e viene precisato, al punto 170, terzo comma, del preambolo, che «pur avendo partecipato al PWG dal 1988, [la ricorrente] non sembra avere svolto un ruolo così importante come quello dei grandi gruppi industriali nel determinare la politica del cartello». Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.
186 Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Per quanto riguarda la situazione della ricorrente, la Commissione ha spiegato di aver applicato un'aliquota pari all'8% del fatturato individuale in quanto, benché l'impresa avesse «partecipato al PWG», il ruolo da essa svolto sembra essere stato meno importante rispetto a quello assunto dalle altre imprese che partecipavano alle riunioni di tale organismo. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.
187 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.
188 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
189 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264). A tale riguardo, la decisione contiene una motivazione specifica della valutazione della gravità dell'infrazione commessa dalla ricorrente (punto 170, terzo comma, del preambolo) che consente di capire la ragione per la quale essa è stata oggetto di un trattamento diverso, sia rispetto alle «capofila» dell'intesa, sia rispetto ai «membri ordinari» della stessa.
190 Del pari, il punto 168 del preambolo, che dev'essere letto alla luce delle considerazioni generali sulle ammende esposte nel punto 167 del preambolo, contiene un'indicazione sufficiente degli elementi presi in considerazione per determinare l'entità complessiva delle ammende.
191 In secondo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.
192 La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante la conferenza stampa del 13 luglio 1994, organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).
193 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
194 Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
195 Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 193, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.
196 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
Sul motivo riguardante l'assenza di conseguenze economiche dell'infrazione
Argomenti delle parti
197 Secondo la ricorrente, gli effetti economici di un'infrazione vanno presi in considerazione in sede di valutazione della gravità dell'infrazione e di calcolo dell'importo delle ammende (citata sentenza ICI/Commissione, punto 359). Ora, nel caso di specie, le concertazioni in materia di prezzi non avrebbero esplicato alcun effetto o, tutt'al più, un effetto ridotto sul mercato.
198 Questa circostanza sarebbe dimostrata, in primo luogo, dallo studio economico realizzato dalla London Economics, ai fini del procedimento dinanzi alla Commissione, per conto di talune imprese destinatarie della decisione (in prosieguo: la «relazione LE»).
199 La relazione LE sarebbe pervenuta alle seguenti conclusioni: a) le modifiche dei prezzi nel settore del cartoncino, intervenute durante il periodo di cui trattasi, derivano da fluttuazioni dei costi unitari e della domanda; b) le indagini svolte presso un campione rappresentativo di clienti non consentono di affermare che vi sia stato un cambiamento del comportamento in materia di prezzi dopo il 1986; c) esiste soltanto una vaga correlazione tra gli aumenti di prezzo annunciati e i prezzi effettivamente pagati dai clienti e, d) gli utili realizzati nel settore durante il periodo di cui trattasi non hanno consentito, a lungo termine, di coprire adeguatamente i costi di capitale.
200 Nella decisione, la Commissione non avrebbe neppure cercato di confutare le conclusioni della relazione LE, secondo cui la dinamica dei prezzi sul mercato del cartoncino, nel periodo in esame, sarebbe stata la stessa anche in assenza di qualsiasi concertazione sugli aumenti dei prezzi. Si dovrebbe quindi dedurne che non vi è stato alcun nesso di causalità tra le concertazioni sulle iniziative di aumento dei prezzi e la dinamica effettiva dei prezzi di transazione.
201 In secondo luogo, l'assenza di effetti economici delle concertazioni in materia di prezzi sarebbe dimostrata dal fatto che la ricorrente avrebbe avuto modo di applicare sul mercato solo una minima parte degli aumenti di prezzo da essa annunciati. A tale riguardo, la ricorrente stabilisce un confronto tra la dinamica dei prezzi di transazione netti prima degli aumenti e l'evoluzione dei prezzi annunciati. La percentuale media di esito positivo delle iniziative di aumento dei prezzi sarebbe stata, per quanto riguarda la ricorrente, del 38,8% in Germania e del 36% in Francia.
202 La ricorrente si richiama inoltre ad uno schema nel quale essa ha presentato l'evoluzione dei suoi prezzi nella Comunità, per il cartoncino di qualità GD2, dal 1986 al 1994 e la dinamica dell'indice dei prezzi nello stesso periodo. Ne risulterebbe che il livello dei prezzi del primo trimestre del 1986 non è stato più uguagliato e che i prezzi hanno registrato un calo costante sino alla fine del 1987, stabilizzandosi solo nel 1988 ad un livello più basso. La circostanza che i prezzi abbiano nuovamente mostrato un aumento stabile nel periodo 1989/1990 sarebbe stata esclusivamente determinata dall'evoluzione economica generale (la riunificazione tedesca) ed un nuovo calo dei prezzi si sarebbe verificato con l'inizio della recessione nel 1991.
203 La ricorrente conclude che l'evoluzione dei prezzi di transazione rispetto a quella dei prezzi annunciati dimostra che questi ultimi hanno un peso limitato nella determinazione dei prezzi per i diversi clienti e che nessun danno economico è derivato dalle pratiche di cui trattasi o, per lo meno, che l'eventuale danno economico è nettamente inferiore rispetto a quanto afferma la Commissione.
204 La Commissione rileva che l'intesa ha incontestabilmente esplicato effetti sul mercato, dal momento che gli aumenti concordati sarebbero stati utilizzati per condurre le trattative sui prezzi con i clienti.
205 Inoltre, gli aumenti concordati avrebbero esplicato un ulteriore effetto sul mercato, in quanto l'evoluzione dei prezzi fatturati ai clienti corrisponderebbe ai prezzi concordati tra i produttori. La relazione LE non dimostrerebbe affatto che gli accordi illeciti non hanno esplicato alcun effetto sul livello dei prezzi, come ha confermato l'autore stesso della relazione durante l'audizione dinanzi alla Commissione (verbale, pag. 28). Del resto, sarebbe pacifico che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati imposti, per lo meno parzialmente, ai clienti. Inoltre la relazione LE avrebbe evidenziato che sussisteva, negli anni 1988 e 1989, una stretta relazione lineare tra i prezzi annunciati e i prezzi praticati, dal momento che gli aumenti netti corrispondevano ai prezzi annunciati. Seppure con un certo ritardo, l'evoluzione dei prezzi fatturati ai clienti avrebbe seguito quella degli aumenti di prezzo concordati, circostanza questa riconosciuta dall'autore della relazione LE (verbale dell'audizione, pagg. 21 e 28).
206 La Commissione ricorda che l'autore della relazione LE ha spiegato, durante l'audizione (verbale, pag. 31), che una contrazione della domanda o un suo lento aumento comporta frequentemente - in un settore come quello del cartoncino, caratterizzato da una domanda priva di elasticità e da costi di capitale elevati - una guerra dei prezzi devastante. Tuttavia, nel caso di specie, non vi sarebbe stata neppure una normale e sana concorrenza sui prezzi, nonostante lo scarso aumento del consumo complessivo nella Comunità nel periodo di cui trattasi. Gli aumenti dei prezzi non sarebbero nati da decisioni individuali delle imprese, bensì da accordi conclusi al riguardo dai produttori. Di conseguenza, e malgrado l'eventuale rialzo dei costi, si dovrebbe concludere che i prezzi non avrebbero seguito la stessa dinamica in assenza di iniziative in materia di prezzi.
207 I produttori sarebbero stati costretti a fare concessioni, in particolare ai clienti importanti, durante le trattative individuali sui prezzi, ma questa circostanza sarebbe stata debitamente presa in considerazione dalla Commissione (punti 102 e 115 del preambolo della decisione). In effetti, le concessioni effettuate non incidono sulla realtà del fatto che sono state applicate muovendo da una base di prezzi già aumentati.
208 Per quanto riguarda i dati relativi all'evoluzione dei prezzi della ricorrente in Germania e in Francia, citati da tale impresa, essi non infirmerebbero gli accertamenti della Commissione.
209 Tali accertamenti non sarebbero confutati neppure dallo schema raffigurante l'evoluzione dei prezzi del cartoncino della ricorrente rispetto all'evoluzione dell'indice dei prezzi. Risulterebbe, infatti, dal detto schema che i prezzi praticati dalla ricorrente sarebbero regolarmente aumentati tra il 1988 ed il 1991, con l'eccezione di un breve calo tra la fine del 1989 e l'inizio del 1990, e che i prezzi praticati dalla Weig avevano registrato un aumento superiore al 20% nel medesimo periodo.
210 La Commissione conclude affermando di aver valutato in modo pertinente gli effetti dell'intesa. Il suo rilievo, secondo cui l'intesa aveva riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi (punto 168 del preambolo della decisione), sarebbe stato fondato non soltanto sugli aumenti di prezzo effettivi, ma anche su altri elementi dell'intesa (v., in particolare, punti 136 e 137 del preambolo). Il suo giudizio sarebbe peraltro conforme a quello formulato dagli stessi membri dell'intesa, che hanno considerato la maggior parte delle iniziative in materia di prezzi come un successo.
Giudizio del Tribunale
211 Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.
212 Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi, i soli effetti contestati dalla ricorrente. Infatti, emerge dalla decisione che la constatazione riguardante il notevole successo conseguito nella realizzazione degli obiettivi si fonda essenzialmente sugli effetti della collusione sui prezzi (v. punti 100-102, 115 e 135-137 del preambolo della decisione).
213 Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.
214 Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.
215 Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione).
216 Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).
217 Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.
218 Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori.
219 Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).
220 Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.
221 In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.
222 Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.
223 Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.
224 Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.
225 Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 246).
Sul motivo riguardante l'assenza di sanzioni dirette a costringere le imprese a rispettare le regole stabilite nell'ambito dell'intesa
Argomenti delle parti
226 Secondo la ricorrente, il fatto che non fosse stata prevista alcuna misura di ordine economico o morale per costringere le imprese ad applicare gli aumenti di prezzo annunciati deve determinare una riduzione dell'importo dell'ammenda. Infatti, l'affermazione della Commissione, secondo cui vi sarebbe stato un sistema di sanzioni sarebbe errata e priva di riscontri probatori.
227 Invero, risulta dalla dichiarazione del signor Roos del 22 marzo 1993 (dichiarazione resa su richiesta della ricorrente dal rappresentante della Feldmühle alle riunioni del PWG), la ricorrente sarebbe stata pregata di fornire spiegazioni sulla mancanza di collaborazione da parte sua. Ciò non costituirebbe tuttavia una sanzione. La ricorrente non avrebbe modificato il proprio punto di vista e il comportamento delle imprese sarebbe stato fondato su decisioni liberamente adottate dalle stesse. Quanto alle dichiarazioni della Stora, non vi sarebbe menzionata l'esistenza di un sistema di sanzioni.
Giudizio del Tribunale
228 Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione non contiene alcun addebito relativo al fatto che le imprese destinatarie della stessa abbiano istituito un «sistema di sanzioni» diretto a costringere le imprese a rispettare le decisioni adottate nell'ambito dell'intesa. La ricorrente non specifica peraltro quali siano le constatazioni della Commissione, figuranti nella decisione, che sarebbero errate.
229 Infine, non risulta dai punti 167-172 del preambolo della decisione che l'eventuale esistenza di misure sanzionatorie o coercitive abbia costituito un elemento preso in considerazione per determinare l'importo delle ammende.
230 Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo riguardante il carattere eccessivo del livello generale delle ammende
Argomenti delle parti
231 La ricorrente ricorda come dalle informazioni divulgate dal membro della Commissione responsabile della politica della concorrenza nel corso della conferenza stampa del 13 luglio 1994 sia emerso che l'aliquota del 9%, per le ammende inflitte alle presunte «capofila» dell'intesa, rappresentava l'ammenda massima o quella che più si avvicinava al limite massimo.
232 Ora, l'infrazione accertata nel caso di specie non sarebbe la più riprovevole tra le violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La ricorrente sottolinea che non è stato attuato alcun controllo delle quantità, che gli aumenti dei prezzi non sono scaturiti da un accordo, ma da una semplice concertazione tra i produttori, che le infrazioni non sono state rese obbligatorie mediante un sistema di sanzioni ed hanno avuto, tutt'al più, effetti molto limitati sul mercato. L'ammenda andrebbe ridotta anche per il fatto che il sistema di scambi d'informazioni della Fides sarebbe stato considerato alla stregua di un elemento che rendeva l'infrazione particolarmente riprovevole.
233 Inoltre, la Commissione sarebbe incorsa in un errore nel valutare la gravità delle infrazioni accertate, non tenendo conto del fatto che erano state compiute in seno ad un'associazione di categoria dedita ad attività lecite.
234 Infine, essa avrebbe ritenuto a torto che le riunioni del PG Paperboard fossero tenute segrete. Esisterebbero invece elenchi dei partecipanti e l'assenza di verbali troverebbe una spiegazione nel tenore stesso delle discussioni svolte durante tali riunioni. L'assenza dei verbali sarebbe peraltro insita in ogni collaborazione che comporti discussioni aventi un oggetto parzialmente anticoncorrenziale.
235 La ricorrente conclude che l'infrazione accertata nel caso di specie non ha certamente la medesima gravità delle intese precedentemente scoperte dalla Commissione (v., in particolare, la decisione Polipropilene).
236 La Commissione ritiene che la gravità dell'infrazione giustifica pienamente il livello delle ammende inflitte. Essa ricorda che l'intesa di cui trattasi comportava non soltanto accordi sui prezzi e sulla ripartizione del mercato, ma anche misure dirette al controllo dell'offerta di cartoncino nonché misure che hanno consentito l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi e impedito la normale evoluzione dei prezzi. Il carattere illecito di tali azioni sarebbe palese, poiché gli accordi sui prezzi e sulla ripartizione del mercato sono espressamente vietati dall'art. 85 del Trattato.
237 L'argomento della ricorrente secondo cui il PG Paperboard avrebbe sostanzialmente esercitato le normali attività di un'associazione di categoria non sarebbe né attendibile né dimostrato. Inoltre, sarebbe del tutto ininfluente il fatto che il PG Paperboard abbia eventualmente perseguito anche obiettivi leciti.
238 Un altro elemento importante ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione risiederebbe nella segretezza adottata in seno all'intesa. Indubbiamente, l'assenza di appunti costituirebbe, di regola, una caratteristica essenziale degli accordi illeciti, ma le misure adottate dal PG Paperboard andrebbero ben oltre il tradizionale mantenimento del segreto. Da un lato, sarebbe stata espressamente impartita ai membri l'istruzione di non prendere appunti, circostanza questa ammessa dal direttore generale della Gruber & Weber durante l'audizione (verbale, pag. 46). Dall'altro, le imprese avrebbero cercato di dissimulare l'esistenza di accordi modificando, per ciascuna delle iniziative sui prezzi, la successione con la quale le imprese annunciavano l'aumento in questione (punto 73 del preambolo della decisione).
239 Infine, la valutazione della gravità dovrebbe fondarsi anche sugli altri criteri elencati nel punto 168 del preambolo della decisione.
Giudizio del Tribunale
240 Alla luce di quanto accertato in sede di esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento totale o parziale dell'art. 1 della decisione, gli argomenti che la ricorrente trae dall'assenza di qualsiasi controllo delle quantità e dall'assenza di accordi sui prezzi devono essere respinti (v. supra, punti 228 e 229).
241 Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
«- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;
- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.;
- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
242 Inoltre, com'è già stato ricordato, emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese.
243 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza ICI/Commissione, citata, punto 385).
244 In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene, che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica che ha dato origine alla decisione Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate.
245 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. L'argomento della ricorrente secondo cui il PG Paperboard avrebbe svolto attività lecite è privo di pertinenza, dal momento che è stato accertato che gli organismi di tale associazione di categoria, in particolare il PWG e il JMC, avevano un oggetto essenzialmente anticoncorrenziale.
246 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.
247 Il presente motivo non può pertanto essere accolto.
Sul motivo riguardante un errore di valutazione commesso dalla Commissione in ordine alla partecipazione della ricorrente all'intesa
Argomenti delle parti
248 La ricorrente fa valere che l'importo dell'ammenda che le è stata inflitta è eccessivo, in quanto la Commissione non ha correttamente valutato la sua partecipazione all'infrazione contestatale.
249 In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto debitamente conto della partecipazione limitata della ricorrente alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard.
250 Per quanto riguarda il PWG, essa avrebbe erroneamente ritenuto che la ricorrente vi avesse «partecipato» dal 1988 (punto 170, terzo comma, del preambolo della decisione). Infatti, anche se sembrerebbe che un rappresentante della ricorrente abbia preso parte ad una riunione del PWG nel periodo febbraio - marzo 1988, egli non avrebbe tuttavia informato i dirigenti dell'impresa ricorrente né della sua partecipazione né dell'esistenza stessa del PWG. I dirigenti avrebbero appreso l'esistenza del PWG soltanto durante un'assemblea generale del PG Paperboard che si è svolta nel maggio 1988 a Barcellona. Invitati a partecipare alla riunione del PWG, essi avrebbero deciso di assistervi, prima dello svolgimento della PC, soltanto per venire a conoscenza del contenuto delle discussioni. Le riunioni di tale organismo non avrebbero rivestito, in definitiva, alcun interesse per essi, talché non avrebbero più preso parte ad alcuna riunione nell'anno 1988.
251 La ricorrente avrebbe iniziato a partecipare più o meno regolarmente alle riunioni del PWG soltanto nel mese di maggio 1989. Il rappresentante della Feldmühle alle riunioni del PWG (il signor Roos) si sarebbe recato, per ben due volte nel periodo 1988-1989, presso i dirigenti della ricorrente con l'intento di convincerli a partecipare regolarmente alle riunioni. La decisione della ricorrente di prendere parte alle riunioni sarebbe stata motivata dalla considerazione che vi era la possibilità che i grandi gruppi, che già controllavano il mercato a quell'epoca, decidessero di scatenare una guerra dei prezzi per eliminare i piccoli concorrenti dal mercato. La ricorrente avrebbe quindi deciso, per salvaguardare la propria indipendenza, di partecipare alle riunioni del PWG al fine di accedere allo scambio d'informazioni tra le imprese rappresentate nel PWG e nel JMC.
252 In concreto, essa avrebbe partecipato soltanto a nove delle ventuno riunioni del PWG di cui la Commissione ha dimostrato l'esistenza (punto 39 del preambolo della decisione).
253 Per quanto riguarda gli altri organismi del PG Paperboard, la sua partecipazione alle loro riunioni sarebbe stata sporadica o addirittura inesistente. Essa avrebbe infatti assistito a otto riunioni del JMC nel periodo marzo 1988 - aprile 1991, a sette riunioni della PC delle undici accertate dalla Commissione nel periodo 1986 - 1991, e non avrebbe mai preso parte alle riunioni del COE.
254 In secondo luogo, la Commissione non avrebbe debitamente tenuto conto del ruolo completamente passivo assunto dalla ricorrente in seno ai vari organismi del PG Paperboard. La ricorrente richiama in proposito la dichiarazione resa dal signor Roos (v. supra, punto 227), che confermerebbe, da un lato, che la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG soltanto dopo essere stata convinta dal signor Roos dell'utilità della sua partecipazione e, dall'altro, che essa vi ha svolto un ruolo passivo dal momento che non ha avuto alcuna parte nella conclusione degli accordi. Del pari, la dichiarazione del signor Roos confermerebbe il ruolo passivo che ha rivestito la ricorrente in seno al JMC, dimostrando che essa vi era considerata come un partecipante piuttosto recalcitrante e poco collaborativo.
255 Infine, la ricorrente non avrebbe avuto alcuna parte nello scambio d'informazioni tra il PWG e la PC.
256 La Commissione ricorda che la ricorrente riconosce di aver partecipato alle riunioni di tre dei quattro organismi del PG Paperboard. Tra le riunioni alle quali essa ha assistito, sarebbero state varie quelle in cui i partecipanti si sono reciprocamente scambiati informazioni, concordando gli aumenti dei prezzi, le quantità, i volumi e gli eventuali arresti degli impianti. Inoltre, la ricorrente avrebbe orientato il proprio comportamento, per lo meno per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi, in funzione delle azioni delle altre imprese, utilizzando quindi a proprio vantaggio le informazioni ottenute.
257 La Commissione rileva poi che la ricorrente ha aderito al PWG dal 1988 ed ha partecipato a pressoché tutte le riunioni di tale organismo dal 1989. Ora, il PWG sarebbe stato l'organismo centrale dell'intesa, che discuteva ed elaborava le strategie dell'intesa. La partecipazione alle riunioni di tale organismo giustificherebbe il fatto che la ricorrente sia considerata aver partecipato, in misura superiore alla media, all'intesa.
258 In considerazione di questa partecipazione della ricorrente alle riunioni dell'organismo centrale dell'intesa e della posizione occupata da quest'impresa come secondo produttore tedesco di cartoncino delle qualità GD, la Commissione avrebbe correttamente ritenuto che le andasse inflitta un'ammenda più elevata - corrispondente all'8% circa del fatturato da essa realizzato nel settore del cartoncino nella Comunità nel 1990 - rispetto a quelle inflitte alle imprese che avevano partecipato in misura media all'intesa. Tuttavia, decidendo di non infliggerle un'ammenda di importo comparabile a quelle irrogate alle «capofila» dell'intesa, la Commissione avrebbe debitamente tenuto conto del fatto che la ricorrente non vi aveva svolto un ruolo tanto importante quanto quello assunto dai grandi gruppi industriali.
259 Infine, il tentativo della ricorrente di sminuire il proprio ruolo nell'intesa richiamandosi alla dichiarazione del signor Roos sarebbe del tutto vano. Anche supponendo che le altre imprese partecipanti avessero considerato la ricorrente come un'impresa che mostrava scarsa collaborazione, essa avrebbe comunque collaborato alle iniziative in materia di prezzi, contribuendo quindi al successo dell'intesa.
Giudizio del Tribunale
260 Com'è già stato ricordato, emerge da una risposta fornita dalla Commissione ad un quesito scritto del Tribunale che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. E' stato altresì ricordato che l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente corrisponde ad un'aliquota dell'8% del fatturato realizzato nel 1990 sul mercato comunitario del cartoncino, importo ridotto di un terzo per il fatto che essa non aveva, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, contestato i principali elementi di fatto sui quali la Commissione fondava le censure formulate nei suoi confronti.
261 Per accertare se un'ammenda di tale entità sia giustificata, occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente ammette di aver preso parte ad una riunione del PWG nel maggio del 1988 e di aver partecipato «più o meno regolarmente» («eine mehr oder weniger regelmässige Teilnahme») alle riunioni del detto organismo dal mese di maggio 1989. Inoltre, essa afferma di aver appreso, in seguito alle ricerche effettuate dal suo legale, che un ex amministratore «sembrerebbe aver preso parte ad una sola riunione del PWG nel periodo febbraio - marzo 1988» («offenbar in Februar/März 1988 an einer einzigen Sitzung der PWG teilgenommen hat»), senza tuttavia informare i dirigenti dell'impresa né della sua partecipazione né dell'esistenza stessa del PWG. A tale riguardo, occorre sottolineare che, anche se la Commissione afferma che la ricorrente ha «partecipato» al PWG dal 1988 (punto 170, terzo comma, del preambolo della decisione), è pur vero che essa non sostiene che la ricorrente abbia partecipato a riunioni del PWG diverse da quelle menzionate dalla ricorrente stessa.
262 Si deve poi rilevare che emerge dall'esame dei motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento totale o parziale dell'art. 1 della decisione che la natura delle funzioni del PWG, come descritte nella decisione, è stata dimostrata dalla Commissione.
263 Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo dovevano essere considerate, in via di principio, come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano, a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del preambolo della decisione). Essa non ha tuttavia annoverato la ricorrente tra le «capofila» dell'infrazione accertata, ritenendo che non sembrasse aver svolto un ruolo tanto importante nella determinazione della politica dell'intesa quanto gli altri partecipanti alle riunioni di tale organismo (punto 170, terzo comma, del preambolo della decisione).
264 Essa ha quindi correttamente valutato il ruolo svolto dalla ricorrente, tenendo conto, da un lato, del fatto che essa aveva partecipato alle riunioni del PWG in cui erano state adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale e, dall'altro, del fatto che essa aveva svolto un ruolo meno importante nella determinazione della politica dell'intesa. In tal modo, la Commissione ha altresì debitamente preso atto delle informazioni contenute nella dichiarazione del signor Roos in ordine al ruolo svolto dalla ricorrente in seno all'intesa.
265 Ciò posto, le spiegazioni fornite dalla ricorrente, secondo cui essa avrebbe preso parte alle riunioni del PWG soltanto al fine di accedere allo scambio di informazioni tra le imprese rappresentate in seno a quest'ultimo, non possono che confermare lo scopo essenzialmente anticoncorrenziale della sua partecipazione.
266 Infine, considerata la partecipazione della ricorrente alle riunioni del PWG, nell'ambito del quale venivano adottate le principali decisioni aventi un oggetto anticoncorrenziale, la Commissione ha correttamente concluso che l'infrazione commessa dalla ricorrente era più grave di quella compiuta dalle imprese qualificate come «membri ordinari» dell'intesa, imprese queste che non erano rappresentate nel PWG.
267 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il presente motivo dev'essere respinto.
Sul motivo secondo cui non sarebbe stata adeguatamente presa in considerazione la collaborazione mostrata dalla ricorrente nel procedimento
Argomenti delle parti
268 Questo motivo è suddiviso in tre parti.
269 Nella prima parte, la ricorrente fa valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto del fatto che essa ha fornito risposte sincere ed esaurienti alla richiesta di informazioni ex art. 11 del regolamento n. 17. Infatti, poiché la Commissione non ha effettuato accertamenti presso gli uffici della ricorrente, quest'ultima non sarebbe stata informata del fatto che la Commissione aveva acquisito documenti in base ai quali le avrebbe contestato una violazione grave dell'art. 85 del Trattato. Inoltre, la ricorrente non sarebbe stata a conoscenza dell'integralità dei fatti accertati dalla Commissione, a causa del carattere limitato della sua partecipazione al PG Paperboard. Di conseguenza, essa non sarebbe stata in grado di prestare una collaborazione più attiva alla Commissione sin da quella fase.
270 Nella seconda parte del motivo, essa sottolinea come la cessazione immediata, sin dalla data degli accertamenti svolti dalla Commissione il 23 aprile 1991, della partecipazione della ricorrente alle riunioni del PG Paperboard nonché a qualsiasi pratica che potesse configurare un'infrazione costituisca, conformemente alla giurisprudenza della Corte e alla prassi della Commissione, una circostanza attenuante (v., in particolare, sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 146).
271 Nella terza parte del motivo, essa fa valere che la Commissione, in sede di calcolo dell'ammenda, non ha preso in considerazione la collaborazione attiva da essa prestata, che avrebbe contribuito alla rapida conclusione del procedimento. Essa avrebbe appreso che la Commissione le contestava una violazione grave dell'art. 85 del Trattato soltanto alla data della comunicazione degli addebiti. Ora, la ricorrente avrebbe ammesso, con lettera datata 23 marzo 1993, vale a dire prima della scadenza del termine impartito per rispondere alla comunicazione degli addebiti, di aver violato l'art. 85 del Trattato, partecipando ad incontri vertenti sugli aumenti dei prezzi e ad uno scambio generico di opinioni sul mantenimento dei quantitativi immessi sul mercato. Tale ammissione di una violazione dell'art. 85 del Trattato sarebbe stata fatta del tutto spontaneamente ed avrebbe palesemente indotto altre imprese a riconoscere parimenti l'esistenza di un'infrazione, o per lo meno di formulare contestazioni di merito.
272 La ricorrente sarebbe stata l'unica impresa ad aver espressamente dichiarato, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, che essa non contestava, nella sostanza, l'infrazione accertata dalla Commissione. Essa sarebbe stata altresì la sola impresa, insieme alla Cascades, che ha comunicato alla Commissione tutte le date delle riunioni alle quali era rappresentata. Infine, essa ricorda che ha trasmesso alla Commissione la dichiarazione del signor Roos che la Commissione avrebbe ripetutamente citato nel corso dell'audizione e che sarebbe oggetto di un riferimento indiretto nel punto 59 del preambolo della decisione, secondo cui la ricorrente sarebbe stata richiamata all'ordine per aver aumentato la propria quota di mercato.
273 Non essendo stata presa in considerazione questa collaborazione attiva, la ricorrente sarebbe stata discriminata, soprattutto rispetto alla Stora. Quest'ultima, infatti, avrebbe collaborato soltanto al termine degli accertamenti svolti dalla Commissione. Inoltre, essa avrebbe avuto conoscenza non soltanto dei documenti compromettenti acquisiti dalla Commissione negli uffici delle imprese del gruppo Stora, ma anche dei documenti provenienti dagli uffici di altre imprese. Risulterebbe, infine, dallo scambio di corrispondenza tra la Stora e la Commissione (allegati 34-43 alla comunicazione degli addebiti) che la Stora non ha immediatamente ammesso l'integralità dei fatti, ma che la Commissione avrebbe dovuto, in realtà, carpire alla Stora le varie informazioni. Di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto essere ricompensata per la sua collaborazione nella stessa misura della Stora, mediante una riduzione dei due terzi dell'importo dell'ammenda.
274 Inoltre, la Commissione non avrebbe offerto ai piccoli produttori la possibilità di collaborare sin dalla fase iniziale, poiché questi produttori non avrebbero avuto conoscenza né della collaborazione della Stora né degli elementi di prova in possesso della Commissione.
275 Infine, vista la mancata considerazione degli elementi attestanti la collaborazione attiva da essa prestata alla Commissione, la ricorrente sarebbe stata discriminata anche rispetto alle imprese a cui è stata concessa la riduzione di un terzo dell'ammenda in quanto non avevano contestato i principali elementi di fatto allegati.
276 La Commissione ricorda che è stata concessa alla ricorrente la riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda in quanto non aveva contestato i principali elementi di fatto figuranti nella comunicazione degli addebiti (punto 172 del preambolo della decisione). Non vi sarebbe stato motivo di concederle una riduzione più consistente.
277 Il fatto che la ricorrente abbia risposto alla richiesta d'informazioni in modo esauriente e sincero non potrebbe giustificare una riduzione dell'ammenda, poiché questo comportamento costituirebbe l'adempimento di un obbligo giuridico.
278 L'argomento della ricorrente secondo cui essa non avrebbe potuto collaborare attivamente nella fase iniziale del procedimento non potrebbe essere accolto. Essa avrebbe invece potuto agevolmente chiarire le circostanze di fatto, contribuendo così attivamente alla rapida conclusione del procedimento. La ricorrente sembrerebbe peraltro sopravvalutare il valore della dichiarazione resa dal signor Roos, che non avrebbe soltanto contribuito a chiarire i fatti, ma anche a difendere la posizione della ricorrente stessa.
279 Quest'ultima non sarebbe quindi stata discriminata rispetto alla Stora. Infatti, la Stora avrebbe collaborato spontaneamente, contribuendo attivamente e incisivamente a chiarire le circostanze di fatto nella sua risposta alle richieste di informazioni del 30 agosto 1991 e del 23 ottobre 1991. La ricorrente, invece, avrebbe riconosciuto di aver forse preso parte ad una violazione del diritto della concorrenza soltanto con una lettera 23 marzo 1993, vale a dire in data successiva alla comunicazione degli addebiti. In quella fase, la sua collaborazione si sarebbe sempre limitata alla mancata contestazione dei principali addebiti formulati nei suoi confronti. Un comportamento del genere, già ricompensato con la riduzione dell'ammenda di un terzo, non potrebbe considerarsi alla stregua di una collaborazione attiva.
Giudizio del Tribunale
280 La ricorrente ha fruito di una riduzione di un terzo dell'ammenda inflittale, in quanto, secondo la decisione, non ha contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le censure mosse nei suoi confronti.
281 Una riduzione dell'ammenda concessa per una collaborazione mostrata durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione si giustifica soltanto se il comportamento dell'impresa ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà ed, eventualmente, farla cessare (v. sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393). Ciò premesso, un'impresa la quale dichiari espressamente, durante il procedimento amministrativo, di non contestare i fatti allegati su cui la Commissione fonda le sue censure ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nel constatare e reprimere infrazioni alle regole comunitarie di concorrenza. Infatti, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza.
282 Nel caso di specie, nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente consente di dimostrare che essa ha prestato alla Commissione una collaborazione che vada oltre il riconoscimento degli elementi di fatto allegati da quest'ultima.
283 Nella prima parte del motivo, la ricorrente fa valere che ha fornito risposte sincere ed esaurienti alla richiesta di informazioni che le era stata inviata dalla Commissione a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17. Ora, per giurisprudenza costante, una collaborazione all'inchiesta che non oltrepassa quanto incombe alle imprese in forza dell'art. 11, nn. 4 e 5, del regolamento n. 17 non giustifica una riduzione dell'ammenda (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc. pag. II-907, punti 341 e 342). D'altro canto, la ricorrente, che ha partecipato all'infrazione dal mese di marzo 1988 e conosceva quindi le funzioni del PWG e del JMC, avrebbe effettivamente potuto, alla stessa stregua della Stora, collaborare con la Commissione più attivamente di quanto non abbia fatto, il che avrebbe giustificato una riduzione più consistente dell'importo dell'ammenda. Ne consegue che il suo argomento, secondo cui non sarebbe stata, a quell'epoca, in possesso delle informazioni necessarie per aiutare in modo attivo la Commissione, dev'essere respinto.
284 Quanto alla seconda parte del motivo, in cui la ricorrente ha fatto valere che avrebbe immediatamente messo fine alla sua partecipazione alle riunioni del PG Paperboard nonché a qualsiasi pratica che potesse configurare un'infrazione, sin dalla data degli accertamenti svolti dalla Commissione il 23 aprile 1991 (v. supra, punto 8), si deve ricordare che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. supra, punto 183). Ciò posto, anche se la cessazione di un'infrazione prima dell'invio della comunicazione degli addebiti può, di regola, considerarsi come una circostanza che attenua la gravità dell'infrazione addebitata ad un'impresa, la Commissione non era tenuta a seguire un orientamento del genere nelle particolari circostanze del caso di specie. Poiché la ricorrente non ha addotto alcun argomento atto a dimostrare che, nel caso di specie, la Commissione ha ecceduto i limiti del potere discrezionale di cui dispone nel determinare gli elementi da prendere in considerazione per stabilire l'importo delle ammende, la seconda parte del motivo dev'essere respinta.
285 Né può essere accolta la terza parte del motivo, secondo cui la ricorrente avrebbe prestato una collaborazione attiva alla Commissione.
286 La ricorrente fa valere che ha fornito indicazioni complete in ordine alla sua partecipazione alle riunioni dei diversi organismi del PG Paperboard. Essa sottolinea inoltre di aver espressamente dichiarato, nell'audizione dinanzi alla Commissione, che essa non contestava i principali elementi di fatto allegati da quest'ultima. Tuttavia, è giocoforza constatare che una collaborazione del genere con la Commissione non giustificava una riduzione dell'importo dell'ammenda superiore a quella di un terzo effettivamente concessa. Per quanto riguarda la dichiarazione del signor Roos, trasmessa dalla ricorrente alla Commissione con la sua risposta alla comunicazione degli addebiti, essa non contiene alcun elemento che abbia contribuito in modo significativo ad agevolare il compito dell'istituzione. A tale riguardo, è sufficiente constatare che la decisione contiene un unico riferimento, peraltro indiretto, alle indicazioni figuranti nella detta dichiarazione (punto 59, ultimo comma, del preambolo).
287 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui essa avrebbe subito un trattamento discriminatorio rispetto alla Stora, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, il principio della parità di trattamento, principio generale del diritto comunitario, viene trasgredito soltanto quando situazioni analoghe siano trattate in maniera differenziata o quando situazioni diverse siano trattate in maniera identica, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28, e 28 giugno 1990, causa C-170/89, Hoche, Racc. pag. I-2681, punto 25; v. nel medesimo senso, sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, RaccPI pag. II-275, punto 50).
288 Nel caso di specie, la Stora ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), emerge chiaramente che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato, per la Commissione, l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Si deve quindi concludere che, senza le dichiarazioni della Stora, sarebbe stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine. Alla luce di questi elementi, la ricorrente non può fondatamente sostenere che, in forza del principio della parità di trattamento, essa avrebbe dovuto fruire di una riduzione dell'importo dell'ammenda analoga a quella concessa alla Stora.
289 La ricorrente, che non ha prestato alla Commissione una collaborazione che andasse oltre il mero riconoscimento degli elementi di fatto allegati da quest'ultima, non ha neppure subito un trattamento discriminatorio rispetto alle altre imprese alle quali è stata concessa la riduzione di un terzo dell'importo dell'ammenda.
290 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.
Sul motivo secondo cui l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe eccessivo rispetto alla prassi precedente della Commissione
291 La ricorrente fa valere che la Commissione deve rispettare, come avrebbe essa stessa riconosciuto (Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, punto 64), il principio della proporzionalità in sede di determinazione dell'importo delle ammende. Ora, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe eccessiva rispetto alla prassi precedentemente seguita dalla Commissione.
292 La Commissione avrebbe inflitto ammende d'importo pari a tre milioni di ECU soltanto a imprese con un fatturato di vari miliardi di ECU. Per di più, ammende del genere sarebbero state generalmente inflitte in caso di infrazioni reiterate.
293 Si deve ricordare che è già stato accertato, nel caso di specie, che il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione era giustificato, anche in relazione alla sua prassi precedente (v. supra, punti 240 e seguenti). E' stato altresì accertato che la Commissione ha correttamente valutato il ruolo svolto dalla ricorrente nell'ambito dell'infrazione accertata (v. supra, punti 260 e seguenti).
294 Ne consegue che il presente motivo non può essere accolto.
Sul motivo secondo cui non sarebbe stato preso in considerazione il fatto che la ricorrente produce un unico prodotto né il carattere limitato della sua competitività
Argomenti delle parti
295 La ricorrente sottolinea che la Commissione deve basarsi, per fissare l'importo delle ammende, sul fatturato complessivo di ciascuna impresa, che riflette le sue dimensioni e la sua potenza economica (citata sentenza Dunlop Salzenger/Commissione, punto 160). Nella sentenza 14 luglio 1994, causa T-77/92, Parker Pen/Commissione (Racc. pag. II-549, punto 94), il Tribunale avrebbe stabilito che la Commissione non può fissare l'ammenda basandosi esclusivamente sul fatturato realizzato con le merci che costituiscono oggetto dell'infrazione (v. altresì citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, punto 121).
296 Ora, nel caso di specie, la Commissione si sarebbe basata esclusivamente sul fatturato realizzato con i prodotti che sono oggetto dell'infrazione. Per un'impresa che, come la ricorrente, realizza l'essenziale del proprio fatturato con un prodotto che è oggetto dell'infrazione, questa scelta comporterebbe una disparità di trattamento rispetto alle imprese che producono anche altri prodotti. Infatti, l'ammenda inflitta alla ricorrente sarebbe rapportata ad una parte relativamente elevata del proprio fatturato complessivo, mentre, considerando a titolo d'esempio il caso della Stora, l'ammenda interesserebbe una parte insignificante del suo fatturato complessivo. Di conseguenza, la ricorrente sarebbe colpita molto più severamente dall'ammenda, anche in confronto ad imprese la cui responsabilità nell'infrazione sarebbe nettamente più grave.
297 Infine, l'importo eccessivo dell'ammenda limiterebbe gravemente le possibilità della ricorrente di realizzare investimenti per numerosi anni, aumentando il rischio che essa possa essere acquisita da una delle grandi imprese operanti sul mercato.
298 La Commissione fa valere che, proprio perché la ricorrente produce un unico prodotto, essa ha tratto particolari vantaggi dall'intesa che interessava il complesso della sua produzione di cartoncino. Sarebbe stata quindi del tutto corretta la scelta di fissare l'ammenda in base al fatturato da essa realizzato sul mercato comunitario del cartoncino. Del resto, il fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente nel 1990 sarebbe stato superiore di circa 11 milioni di ECU rispetto al fatturato in base al quale è stata calcolata l'ammenda.
Giudizio del Tribunale
299 Come è già stato ricordato, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi, senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (v. supra, punto 183).
300 Tra gli elementi che possono essere presi in considerazione possono rientrare, a seconda dei casi, il volume e il valore delle merci oggetto dell'infrazione nonché le dimensioni e la potenza economica dell'impresa e, quindi, l'influenza che questa ha potuto esercitare sul mercato. Ne consegue che la Commissione può, per commisurare l'ammenda, tener conto tanto del fatturato complessivo dell'impresa, che costituisce un'indicazione, anche se approssimativa ed imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, quanto della parte di tale fatturato corrispondente alle merci coinvolte nell'infrazione e che può quindi fornire un'indicazione dell'entità della medesima (v. citata sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, punti 120 e 121).
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0317.2
301 Inoltre, la Commissione deve di regola utilizzare un unico e medesimo metodo per infliggere ammende alle imprese sanzionate per aver partecipato ad una stessa infrazione (medesima sentenza, punto 122). Non si può quindi contestare alla Commissione di essersi sistematicamente basata, per determinare nel caso di specie l'importo delle ammende, sul fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990 con i soli prodotti oggetto dell'infrazione.
302 Di conseguenza, la ricorrente non può fondatamente sostenere che il metodo applicato dalla Commissione abbia determinato effetti sfavorevoli nei suoi confronti, tanto più che essa non contesta l'affermazione della Commissione secondo cui il suo fatturato complessivo per il 1990 era superiore a quello preso in considerazione dalla Commissione.
303 Pertanto, il presente motivo dev'essere anch'esso respinto.
304 Risulta da tutto quanto precede che l'art. 1 della decisione dev'essere annullato, per quanto riguarda la ricorrente, nella parte in cui dichiara che essa ha partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato prima del mese di marzo 1998. Inoltre, l'art. 2 della decisione dev'essere parzialmente annullato nei confronti della ricorrente.
305 Quanto all'importo dell'ammenda inflitta, occorre tener conto del fatto che la ricorrente non può essere ritenuta responsabile di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato per il periodo che va dal mese di marzo 1988 all'aprile 1991.
306 Poiché gli altri motivi dedotti dalla ricorrente, a sostegno della sua domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo, sono stati respinti, il Tribunale, nell'esercizio della sua competenza di merito, fissa l'importo di tale ammenda in 2 500 000 ECU.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
307 Ai sensi dell'art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso è stato accolto soltanto parzialmente, il Tribunale ritiene che sia fatta un'equa valutazione delle circostanze decidendo che ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
308 La ricorrente ha chiesto la condanna della Commissione alle spese, comprese quelle sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria. Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, le spese sostenute per la costituzione di una garanzia bancaria per evitare l'esecuzione forzata della decisione non costituiscono spese sostenute per la causa, ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura (v. ordinanza della Corte 20 novembre 1987, causa 183/83, Krupp/Commissione, Racc. pag. 4611, punto 10, e sentenza Parker Pen/Commissione, citata, punto 101).
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) L'art. 1 della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino), è annullato, nei confronti della ricorrente, nella parte in cui la data d'inizio dell'infrazione contestatale è stata fissata ad un periodo anteriore al mese di marzo 1988.
2) L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione 94/601 è annullato nei confronti della ricorrente, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
3) L'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della decisione 94/601 è fissato in 2 500 000 ECU.
4) Il ricorso è respinto per il resto.
5) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
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