Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
Concorrenza - Ammende - Responsabilità solidale per il pagamento - Presupposti
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima
L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non precisa espressamente se un'impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla Commissione possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un'ammenda irrogata a quest'ultima.
Tuttavia, si deve ritenere che la summenzionata disposizione debba essere interpretata nel senso che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda. Tale può essere il caso, da un lato, allorché i vincoli economici e giuridici esistenti tra le imprese interessate sono tali che l'impresa direttamente e formalmente responsabile dell'infrazione, mettendo in commercio il prodotto in questione a vantaggio delle imprese solidamente responsabili per il pagamento dell'ammenda, ha agito solo come organismo ausiliario di ciascuna di esse, e, dall'altro, allorché l'impresa considerata responsabile dell'infrazione era tenuta ad attenersi alle direttive emanate da queste ultime senza poter adottare sul mercato un comportamento autonomo da ognuna di esse.
Parti
Nelle cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94,
Metsä-Serla Oy, società di diritto finlandese, con sede in Helsinki,
United Paper Mills Ltd, società di diritto finlandese, con sede in Valkeakoski (Finlandia)
Tampella Corporation, società di diritto finlandese, con sede in Tampere (Finlandia)
Oy Kyro AB, società di diritto finlandese, con sede in Kyröskoski (Finlandia)
inizialmente con gli avv.ti Hans Hellmann e Hans-Joachim Voges, del foro di Colonia, quindi con gli avv.ti Hans-Joachim Hellmann, del foro di Karlsruhe,con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch & Wolter, 11, rue Goethe,
ricorrenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori B. Langeheine e R. Lyal, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, quindi dal signor Lyal, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 Le presenti cause vertono sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
3 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
4 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
5 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
6 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
7 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
8 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
v) Finnboard - the Finish Board Mills Association, un'ammenda di 20 000 000 di ECU per la quale Oy Kyro AB è responsabile in solido con Finnboard per la somma di 3 000 000 di ECU, Metsä-Serla Oy per la somma di 7 000 000 di ECU, Tampella Corp. per la somma di 5 000 000 di ECU e United Paper Mills per la somma di 5 000 000 di ECU;
(...)».
9 Le società ricorrenti, destinatarie della decisione, sono produttori finlandesi di cartoncino. Esse smerciano i loro prodotti nella Comunità nonché su altri mercati tramite il Finnish Board Mills Association - Finnboard (in prosieguo: il «Finnboard»). Il Finnboard è un'associazione di categoria di diritto finlandese che nel 1991 contava sei membri, tra cui le società ricorrenti.
10 Risulta dal punto 174 del preambolo della decisione che la Commissione ha inflitto un'ammenda al Finnboard in quanto era quest'ultimo, e non le società ricorrenti, che aveva preso parte attivamente e direttamente all'intesa. Tuttavia essa ha ritenuto le società ricorrenti responsabili in solido con il Finnboard per il pagamento della parte dell'ammenda approssimativamente corrispondente alle vendite di cartoncino realizzate per conto di ciascuna di esse dal Finnboard.
Procedimento
11 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria del Tribunale il 14 ottobre 1994 le ricorrenti Metsä-Serla Oy, United Paper Mills Ltd, Tampella Corporation e Oy Kyro AB hanno proposto i presenti ricorsi. Essi sono stati rispettivamente registrati con i numeri T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94.
12 Con ordinanza del presidente della Seconda Seziona ampliata del Tribunale 30 marzo 1995, le quattro cause sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento e della sentenza.
13 Con decisione del Tribunale 19 settembre 1995, il giudice relatore è stato assegnato alla Terza Sezione ampliata, alla quale la causa è stata conseguentemente attribuita.
14 La decisione forma oggetto di altri diciassette ricorsi (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94), proposte da tutte le altre sue destinatarie, ad eccezione della Rena Kartonfabrik AS e delle Papeteries de Lancey SA. La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
15 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
16 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
17 Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza dell'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
18 Le ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione nella parte in cui le riguarda;
- in subordine, ridurre l'importo dell'ammenda;
- condannare la Commissione alle spese.
19 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere i ricorsi;
- condannare le ricorrenti alle spese.
Oggetto della controversia
20 I presenti ricorsi hanno ad oggetto unicamente l'art. 3, punto v), della decisione, ai cui termini le ricorrenti sono solidalmente responsabili con il Finnboard per il pagamento dell'ammenda di 20 milioni di ECU inflitta a quest'ultimo, rispettivamente fino a concorrenza di 7 milioni di ECU (Metsä-Serla Oy), 5 milioni di ECU (United Paper Mills Ltd), 5 milioni di ECU (Tampella Corporation) e 3 milioni di ECU (Oy Kyro AB).
Sulla domanda di annullamento della decisione
Sul motivo unico, relativo alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 e dell'art. 85, n. 1, del Trattato
Argomenti delle parti
21 Le ricorrenti fanno valere che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non autorizza la Commissione ad adottare una decisione che imponga ad un'impresa la responsabilità del pagamento di un'ammenda alla quale è stata condannata un'altra impresa. Questa disposizione permetterebbe soltanto di infliggere ammende alle imprese che abbiano esse stesse commesso l'infrazione alle regole della concorrenza. Orbene, all'art. 1 della decisione, la Commissione constaterebbe in via definitiva che le ricorrenti non hanno violato l'art. 85 del Trattato. Inoltre, la violazione di questo articolo, che si assume commessa dal Finnboard, non verrebbe loro addebitata nella decisione.
22 Nella fattispecie, la Commissione avrebbe ravvisato una responsabilità per fatto altrui, nozione distinta dalla responsabilità per fatto personale. Infatti, contrariamente a quest'ultima, la responsabilità per fatto altrui sarebbe solo una responsabilità a titolo derivativo.
23 La Commissione reputerebbe a torto che non sia indispensabile constatare che le ricorrenti hanno commesso un'infrazione alle regole della concorrenza per essere considerate solidalmente responsabili con il Finnboard per il pagamento dell'ammenda. Infatti, i principi di legalità degli atti amministrativi (v. sentenza della Corte 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità, Racc. pag. 97) e di certezza del diritto imporrebbero alla Commissione di adottare la propria decisione fondandosi su un atto autorizzativo. L'asserzione della Commissione secondo cui essa avrebbe potuto ugualmente optare per irrogare un'ammenda alle ricorrenti sarebbe del resto contraddetta dalla sua stessa constatazione contenuta al punto 174 del preambolo della decisione.
24 Le ricorrenti contestano inoltre che la Commissione potesse considerarle solidalmente responsabili per il pagamento dell'ammenda dimostrando l'esistenza di un'unica entità economica.
25 In primo luogo, contrariamente a quanto afferma la Commissione nella decisione, la sentenza della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico italiano e Commercial Solvents/Commissione (Racc. pag. 223) non sarebbe trasponibile al caso di specie. In quella causa, la Corte avrebbe riconosciuto che la società controllante e la sua controllata avevano congiuntamente violato le regole della concorrenza e che pertanto esse erano responsabili in solido dell'infrazione. Un'ammenda sarebbe stata conseguentemente inflitta a ciascuna impresa (v., altresì, sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619). Orbene, nel caso di specie, la Commissione non avrebbe considerato il Finnboard come un'unica entità economica insieme all'una o all'altra società membro o addirittura con tutte le società che ne facevano parte, ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. La pertinente giurisprudenza in materia di gruppi societari riguarderebbe del resto l'imputabilità dei comportamenti di mercato nell'ambito del gruppo, con la precisazione che quest'ultimo sarebbe caratterizzato da una struttura «verticale» e dal perseguimento del medesimo obiettivo economico.
26 In secondo luogo, la tesi secondo cui ciascuna delle società ricorrenti formerebbe insieme al Finnboard un'unica entità economica sarebbe priva di fondamento. Le ricorrenti non controllerebbero né del resto potrebbero controllare il Finnboard. Al riguardo, esse argomentano che le società aderenti al gruppo non partecipano al capitale del Finnboard, né sono rappresentate come società nel consiglio d'amministrazione, i cui membri sarebbero scelti da tutte le società aderenti, e infine che il consiglio d'amministrazione, pur stabilendo direttive di ordine generale, non ha il potere di impartire istruzioni specifiche al direttore generale del Finnboard. Le ricorrenti ricordano come la mancanza di potere di controllo o di direttiva sia considerata circostanza di rilievo dalla giurisprudenza (v. sentenza ICI/Commissione, citata).
27 In risposta agli argomenti addotti dalla Commissione, esse aggiungono che il Finnboard paga direttamente le sue spese di funzionamento grazie agli introiti procuratile dai contratti di commissione e che tali spese non sono coperte dalle società aderenti, contrariamente a quanto asserisce la Commissione.
28 Infine, esse contestano che la Commissione possa motivare la propria decisione affermando che il Finnboard ha agito «come alter ego e nell'interesse» delle ricorrenti. Richiamandosi alla sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm (Racc. pag. 2999), esse argomentano che, ammesso che esista un'identità di interesse - quod non -, ciò non sarebbe sufficiente per considerare esistente un'unica entità economica tra loro e il Finnboard (sentenza Istituto Chemioterapico italiano e Commercial Solvents/Commissione, citata, e sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, in particolare punti 48-50). Ciascuna società aderente al Finnboard perseguirebbe un proprio obiettivo economico, che non potrebbe essere assimilato a quello perseguito dal Finnboard.
29 Nei limiti in cui la loro responsabilità fosse stata accertata per una gestione di fatto, esse obiettano che questa nozione non è condizione sufficiente per soddisfare i requisiti enunciati dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, poiché quest'ultima disposizione richiederebbe che i destinatari della decisione abbiano commesso l'infrazione come autori o coautori. Anche se il Finnboard avesse partecipato ad un'intesa nel presunto interesse delle società ad essa aderenti, queste ultime non sarebbero ipso facto esse stesse membri dell'intesa.
30 Infine, né il timore di un mancato pagamento dell'ammenda da parte del Finnboard né motivi di opportunità (v. punto 174 del preambolo della decisione) giustificherebbero il fatto che la Commissione consideri delle imprese come solidalmente responsabili.
31 La Commissione ritiene che l'ammenda sia stata correttamente basata sull'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, dato che questa disposizione costituirebbe un fondamento giuridico sufficiente per determinare una responsabilità in solido delle ricorrenti per il pagamento dell'ammenda irrogata al Finnboard.
32 Le ricorrenti non avrebbero avuto a disposizione uffici vendita per provvedere allo smercio dei loro prodotti. Quest'ultimo sarebbe stato pertanto garantito esclusivamente tramite il Finnboard. I contratti di vendita relativi ai prodotti considerati sarebbero stati stipulati tra gli acquirenti e il Finnboard, la fatturazione al cliente sarebbe stata effettuata a nome del produttore interessato e il diritto di proprietà sarebbe stato trasmesso direttamente dalla società aderente al Finnboard al cliente. Per ogni prodotto, la politica di prezzi sarebbe stata definita dalle società aderenti in seno al Finnboard.
33 Il Finnboard avrebbe oltretutto avuto l'obbligo di attenersi alle istruzioni impartite dalle ricorrenti per quanto riguarda le quantità e i prezzi dei loro prodotti, che esso smerciava. Pur disponendo di un certo margine di trattativa sui prezzi e sulle condizioni di vendita, la situazione in questione sarebbe stata corrispondente alla ripartizione dei compiti tra gli uffici vendita e la direzione commerciale di un'unica e stessa impresa. Poiché le ricorrenti avevano affidato la vendita della loro intera produzione al Finnboard, quest'ultimo potrebbe essere considerato alla stregua di un organismo ausiliario di ciascuna delle ricorrenti (v., al riguardo, sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663).
34 Le società aderenti al Finnboard sarebbero state in condizioni di controllarne le attività, cosicché quest'ultimo non avrebbe potuto determinare in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato. Oltre alle istruzioni provenienti dalle società aderenti per quanto riguarda lo smercio dei loro prodotti, queste ultime avrebbero altresì delegato il loro rappresentante nel consiglio d'amministrazione del Finnboard. Del resto, sarebbe del tutto impensabile che le ricorrenti avessero affidato la loro produzione ad un organismo da esse non controllato e che avrebbe potuto fissare a proprio piacimento i prezzi e le condizioni di vendita senza dover tener conto delle loro istruzioni. Inoltre, le società aderenti avrebbero provveduto al pagamento delle spese di funzionamento del Finnboard.
35 Ciò premesso, e tenuto conto del fatto che esso agiva per conto delle ricorrenti, il Finnboard avrebbe costituito con ciascuna delle società ricorrenti un'unica entità economica per quanto riguarda le loro rispettive vendite.
36 Questa valutazione sarebbe avvalorata dall'omogeneità di comportamento sul mercato del Finnboard e delle ricorrenti (v. sentenza Viho/Commissione, citata, punto 50). Sarebbe inimmaginabile che, nel mettere in commercio i prodotti delle ricorrenti, il Finnboard non avesse agito nell'interesse di queste ultime. Infatti essa avrebbe operato, come constatato nella decisione, alla stregua di un loro alter ego.
37 Sebbene le ricorrenti e il Finnboard possiedano personalità giuridiche distinte, il comportamento addebitato al Finnboard potrebbe, conformemente alla giurisprudenza, essere posto a carico a ciascuna singola ricorrente (v. citate sentenze ICI/Commissione, punti 132 e seguenti, e Istituto Chemioterapico italiano e Commercial Solvents/Commissione, punti 36 e seguenti, nonché sentenze del Tribunale 10 marzo 1992, cause riunite T-68/89, T-77/89 e T-78/89, SIV e a./Commissione, Racc. pag. II-1403, punto 357, e Viho/Commissione citata, punto 47).
38 Poiché in forza della giurisprudenza sarebbe stato lecito, in presenza di un'unica entità economica, adottare una decisione specifica che infliggesse un'ammenda a ciascuna delle ricorrenti, a maggior ragione avrebbe potuto essere applicata la disposizione relativa alla responsabilità solidale. L'espressa constatazione della Commissione, nell'art. 1 della decisione, di una violazione ad opera delle ricorrenti non sarebbe stata necessaria, posto che il comportamento del Finnboard avrebbe potuto essere imputato alle ricorrenti. Sarebbe quindi inesatto asserire che la Commissione abbia ravvisato una responsabilità per fatto altrui.
39 I principi sanciti dalla giurisprudenza intervenuta in riferimento a gruppi societari e riguardanti le società controllanti e le loro controllate andrebbero applicati nel caso di specie, posto che, in caso contrario, le imprese in questione potrebbero eludere le regole della concorrenza semplicemente creando organismi di vendita indipendenti sul piano giuridico e del cui comportamento esse non sarebbero responsabili, ancorché tali organismi agiscano seguendo le loro istruzioni.
40 Infine, la soluzione adottata dalla Commissione non lederebbe alcun diritto delle ricorrenti, le quali avrebbero ricevuto una comunicazione degli addebiti in cui la Commissione annunciava la propria intenzione di considerarle responsabili in solido per l'ammenda.
Giudizio del Tribunale
41 L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, così dispone:
«La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni d'imprese ammende che variano da un minimo di mille unità di conto ad un massimo di un milione, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al dieci per cento del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione, quando intenzionalmente o per negligenza:
a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1
(...)».
42 Questa disposizione non precisa espressamente se un'impresa che non sia direttamente e formalmente considerata responsabile per il comportamento illecito accertato dalla Commissione possa essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa, autrice del comportamento illecito accertato e a tale titolo sanzionata, per il pagamento di un'ammenda irrogata a quest'ultima.
43 Tuttavia, si deve ritenere che la summenzionata disposizione dev'essere interpretata nel senso che un'impresa può essere dichiarata solidalmente responsabile con un'altra impresa per il pagamento di un'ammenda inflitta a quest'ultima, per aver commesso un'infrazione intenzionalmente o per negligenza, a condizione che la Commissione dimostri, nello stesso atto, che questa infrazione avrebbe potuto parimenti essere accertata a carico dell'impresa solidalmente responsabile per l'ammenda.
44 Nella fattispecie, sebbene il Finnboard sia l'impresa direttamente e formalmente considerata responsabile della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato (art. 1 della decisione) e ad esso sia conseguentemente inflitta l'ammenda prevista dall'art. 3, punto v), della decisione, ciascuna delle ricorrenti viene tuttavia dichiarata responsabile in solido con il Finnboard per il pagamento di parte di quest'ammenda, in quanto la Commissione ha ritenuto che il Finnboard avesse agito alla stregua di un loro «alter ego» e nel loro interesse (punto 174, secondo comma, del preambolo della decisione).
45 Occorre pertanto esaminare se esistessero tra il Finnboard e le ricorrenti vincoli giuridici tali che la Commissione avrebbe potuto considerare ciascuna delle ricorrenti come direttamente e formalmente responsabili dell'infrazione.
46 Al riguardo, emerge dalla decisione che la Commissione ha ritenuto le ricorrenti responsabili degli atti del Finnboard (punto 174, secondo comma, dianzi richiamato).
47 Per valutare la correttezza di tale affermazione, occorre prendere in considerazione le principali informazioni, quali risultano dal fascicolo e, in particolare, dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale, relative alle modalità di funzionamento del Finnboard e ai rapporti giuridici e di fatto che il Finnboard intratteneva con le società ad esso aderenti, in particolare con le ricorrenti.
48 In forza del suo statuto del 1_ gennaio 1987 (paragrafo 2), il Finnboard è un'associazione che smercia il cartoncino prodotto dalle ricorrenti, nonché prodotti del settore cartario fabbricati da altri membri.
49 Ai sensi dei paragrafi 10 e 11 del detto statuto, ciascun membro nomina un rappresentante in seno al «Board of Directors», incaricato in particolare di adottare le norme di condotta delle operazioni dell'associazione, di approvare il bilancio, il piano di finanziamento e i principi della ripartizione delle spese tra le società aderenti e di nominare il «Managing Director».
50 Il paragrafo 20 dello statuto recita:
«I membri sono congiuntamente e solidalmente responsabili per gli impegni assunti a nome dell'associazione, come se li avessero contratti a titolo personale.
L'obbligazione relativa ai debiti e agli impegni è ripartita proporzionalmente al fatturato netto dei membri relativo all'esercizio in corso e ai due esercizi precedenti».
51 Per quanto riguarda lo smercio dei prodotti di cartoncino, emerge dalla risposta delle ricorrenti ai quesiti scritti del Tribunale che esse avevano dato mandato al Finnboard, all'epoca dei fatti, per effettuare il complesso delle loro vendite di cartoncino, con l'unica eccezione delle vendite interne al gruppo di ciascuna società aderente e delle vendite di modesta entità a clienti occasionali in Finlandia (v. altresì paragrafo 14 dello statuto del Finnboard). Inoltre, il Finnboard fissava e annunciava tariffe identiche per le ricorrenti.
52 Le ricorrenti precisano del pari che, all'atto delle singole vendite, i clienti inviavano al Finnboard i loro ordinativi, indicando in genere il produttore preferito, e che tali preferenze si spiegavano in particolare con differenze di qualità tra i prodotti di ciascuna delle ricorrenti. Nei casi in cui nessuna preferenza veniva espressa, gli ordinativi erano ripartiti tra i membri del Finnboard, in conformità del paragrafo 15 dello statuto, ai cui termini:
«Gli ordini in arrivo vanno ripartiti in modo equo e paritario ai fini della produzione da parte dei membri, tenuto conto della capacità produttiva di ciascuno di essi nonché dei criteri di ripartizione stabiliti dal consiglio di amministrazione».
53 Il Finnboard era autorizzato a trattare le condizioni di vendita, compreso il prezzo, con ciascun potenziale cliente, poiché le ricorrenti avevano stabilito direttive generali relative a queste trattative individuali. Ciascun ordine andava tuttavia sottoposto alla società ricorrente interessata, che decideva di accettarlo o no.
54 Lo svolgimento delle singole vendite e i relativi principi contabili sono descritti in una dichiarazione del 4 giugno 1997 del perito contabile del Finnboard:
«Il Finnboard agisce in veste di commissionario per i suoi committenti, fatturando "a nome proprio e per conto di ciascun committente".
1. Ogni ordinativo è confermato dallo stabilimento del committente.
2. All'atto della spedizione, lo stabilimento invia una fattura iniziale al Finnboard ("Mill invoice"). La fattura è iscritta nel conto committenti come credito e nel registro degli acquisti del Finnboard come debito verso lo stabilimento.
3. La fattura emessa dallo stabilimento (previa deduzione dei costi stimati di trasporto, magazzinaggio, consegna e finanziamento) è predisposta dal Finnboard entro il termine convenuto (10 giorni nel 1990/1991). Il Finnboard finanzia quindi le scorte straniere e i crediti clienti dello stabilimento senza divenire proprietario delle merci spedite.
4. All'atto della consegna al cliente, il Finnboard emette una fattura al cliente per conto dello stabilimento. La fattura è registrata come vendita nel conto committenti, come credito nel registro delle vendite del Finnboard.
5. I pagamenti effettuati dai clienti sono iscritti nei conti committenti e gli eventuali divari tra i prezzi e i costi stimati e i prezzi e i costi reali (v. punto 3) sono compensati dal conto committenti».
55 Risulta quindi, in primo luogo, che anche se il Finnboard era autorizzato a trattare con i clienti finali e nel rispetto delle direttive stabilite dalle ricorrenti i prezzi e le altre condizioni di vendita, nessuna vendita poteva aver luogo senza la previa approvazione del prezzo e le altre condizioni di vendita da parte della società ricorrente interessata.
56 In secondo luogo, è pacifico che la trasmissione della proprietà avveniva direttamente tra la società ricorrente interessata e il cliente finale.
57 Infine il Tribunale constata che le commissioni riscosse dal Finnboard, le quali figurano come fatturato nei suoi conti annuali, riguardano solo le spese connesse alle vendite da esso effettuate per conto delle società ad esso aderenti, come le spese di trasporto o di finanziamento. Ne consegue che il Finnboard non aveva alcun interesse economico diretto a prender parte alla collusione sui prezzi, in quanto l'aumento dei prezzi annunciati e posti in atto dalle imprese riunite in seno agli organismi del PG Paperboard non poteva dar luogo ad alcun utile per esso. Per contro, la partecipazione del Finnboard a questa collusione rivestiva un interesse economico diretto per le ricorrenti.
58 Nelle circostanze del caso di specie, i vincoli economici e giuridici esistenti tra il Finnboard e ciascuna delle ricorrenti erano quindi tali che il Finnboard, smerciando il cartoncino per conto delle ricorrenti, agiva solo come organismo ausiliario di ciascuna di queste società. Avuto riguardo a questi vincoli e al fatto che esso era tenuto ad attenersi alle direttive emanate dalle singole ricorrenti senza poter adottare sul mercato un comportamento indipendente da ciascuna di esse, il Finnboard costituiva in realtà un'unica entità economica con ciascuna delle società produttrici di cartoncino ad essa aderenti (v., per analogia, sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punti 538-540).
59 Conseguentemente, la Commissione ha correttamente considerato le ricorrenti, nella motivazione della decisione, come responsabili dei comportamenti anticoncorrenziali del Finnboard, cosicché sarebbe stato possibile accertare, a carico di ciascuna di esse, una violazione intenzionale dell'art. 85, n. 1 del Trattato. Anziché infliggere un'ammenda direttamente a ciascuna delle società ricorrenti, essa ha dunque potuto scegliere di dichiarare la responsabilità in solido di ciascuna di esse con il Finnboard per il pagamento di parte dell'ammenda inflitta a questa associazione di categoria.
60 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto.
Sulla domanda di riduzione dell'importo dell'ammenda
61 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. L'irricevibilità conseguente ad una violazione di questa disposizione può essere rilevata d'ufficio (v., in particolare, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punti 73 e 74).
62 Poiché le ricorrenti non hanno dedotto alcun motivo a sostegno delle loro domande di riduzione dell'importo dell'ammenda, tali domande vanno dichiarate irricevibili.
63 Risulta da tutto quanto precede che i ricorsi devono essere respinti.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
64 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti sono rimaste soccombenti e vanno quindi condannate alle spese, in accoglimento delle conclusioni della Commissione in tal senso.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) I ricorsi sono respinti nella parte in cui sono diretti all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 - Cartoncino).
2) I ricorsi sono irricevibili nella parte in cui sono diretti ad ottenere la riduzione dell'ammenda inflitta dall'art. 3 di questa decisione.
3) Le ricorrenti sono condannate alle spese.
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