Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Risorse proprie delle Comunità europee ° Rimborso o sgravio dei dazi all' importazione o all' esportazione ° Regolamento n. 1430/79 ° Clausola generale di equità ° Potere di decisione della Commissione ° Diritto dell' operatore economico interessato ad essere sentito ° Modalità di attuazione
[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1430/79, art. 13; regolamento (CEE) della Commissione n. 2454/93, art. 905, n. 2]
2. Ricorso d' annullamento ° Competenza del giudice comunitario ° Decisione della Commissione che respinge una domanda di rimborso dei dazi all' importazione ° Conclusioni dirette a far dichiarare giustificata in via di principio tale domanda ° Irricevibilità
(Trattato CE, artt. 173 e 176)
Massima
1. L' operatore economico che richiede il rimborso di dazi all' importazione ai sensi della clausola generale di equità prevista dall' art. 13 del regolamento n. 1430/79 ha il diritto di essere sentito nel corso del procedimento in esito al quale si deciderà sulla sua domanda.
Siffatto diritto va garantito, innanzi tutto, nell' ambito dei rapporti fra l' interessato e l' amministrazione nazionale, poiché il regolamento n. 2454/93, che disciplina la procedura di esame di tali domande, si limita a prevedere contatti, da un lato, tra l' interessato e l' amministrazione e, dall' altro, tra quest' ultima e la Commissione. Il fatto che non siano previsti contatti diretti tra l' interessato e i servizi della Commissione non significa tuttavia che la Commissione possa accontentarsi, ogni qual volta deve esaminare domande di rimborso, dei dati comunicatile dall' amministrazione nazionale, in quanto del resto l' art. 905, n. 2, del regolamento n. 2454/93 prevede che la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di comunicarle elementi d' informazione supplementari.
Una siffatta richiesta di informazioni costituisce per la Commissione un atto dovuto al fine di garantire l' osservanza del diritto dell' interessato ad essere sentito, grazie a chiarimenti supplementari forniti innanzi tutto dal medesimo all' amministrazione nazionale e poi comunicati alla Commissione, in un caso in cui il fascicolo presentatole dalle autorità nazionali, benché contenga una proposta di accogliere la domanda, non le sembra giustificare una decisione favorevole, in particolare perché esso non permette di escludere l' esistenza di una negligenza manifesta da parte dell' interessato. La Commissione non può infatti procedere alla valutazione giuridica complessa che permette di distinguere tra la negligenza e la negligenza manifesta senza disporre di tutti i pertinenti dati di fatto, nonché delle spiegazioni al riguardo da parte dell' interessato.
2. Nell' ambito di un ricorso d' annullamento, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione. Infatti, l' art. 176 del Trattato CE, secondo cui l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti necessari, è una norma restrittiva in materia. Sono pertanto irricevibili le conclusioni, presentate nell' ambito di un ricorso d' annullamento di una decisione della Commissione che respinge una domanda di rimborso dei dazi all' importazione, dirette a far dichiarare giustificata in via di principio tale domanda.
Parti
Nella causa T-346/94,
France-aviation, società di diritto francese, con sede in Châteaufort (Francia), con l' avv. Jean-Claude Cavaillé, del foro di Lione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Guy Arendt, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Richard Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione 18 luglio 1994, REM 4/94, con cui si constata, in seguito ad una domanda della Repubblica francese, che il rimborso dei dazi all' importazione non era giustificato nel caso della ricorrente,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, facente funzione di presidente, A. Kalogeropoulos e dalla signora V. Tiili, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 27 settembre 1995,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Contesto normativo e fatti all' origine della controversia
1 La ricorrente, la cui attività principale è la manutenzione di aeromobili leggeri a uso civile o militare, dal 1980 importa in Francia parti e pezzi di ricambio di aerodina. Per quanto riguarda l' applicazione della Tariffa doganale comune, le merci importate rientrano in sottovoci tariffarie diverse a seconda che la loro destinazione sia civile (esenzione dai dazi doganali) o militare (assoggettamento ai dazi doganali).
2 E' pacifico tra le parti che per la ricorrente è impossibile stabilire a priori, in occasione dell' importazione della maggior parte dei pezzi di ricambio in questione, la loro ulteriore destinazione, cioè indicare se gli stessi saranno installati su apparecchi civili o apparecchi militari. Per tale ragione essa non ha mai ottenuto né richiesto per i pezzi di ricambio controversi l' autorizzazione scritta prevista all' art. 3, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 9 dicembre 1987, n. 4142, che determina le condizioni di ammissione di talune merci al beneficio di un regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della loro destinazione particolare (GU L 387, pag. 81; in prosieguo: il "regolamento n. 4142/87"), autorizzazione che avrebbe costituito la condizione preliminare ad un' importazione in franchigia dai dazi doganali, in funzione della loro destinazione "civile", dei pezzi di ricambio utilizzati dalla ricorrente.
3 Alla luce di tale situazione l' amministrazione doganale francese ha inizialmente tollerato che tutti i pezzi importati dalla ricorrente, qualunque fosse la destinazione finale, venissero dichiarati come "civili", tramite periodica regolarizzazione a posteriori della situazione dei pezzi utilizzati a fini militari e pertanto soggetti a dazi doganali.
4 Come si evince dagli atti di causa, nel corso del 1988 l' amministrazione doganale francese ha segnalato alla ricorrente che la prassi consistente nell' importare in esenzione da dazi doganali assolvendo i dazi dovuti tramite una liquidazione successiva non appariva soddisfacente. Essa ha rammentato alla ricorrente l' impegno, assunto all' inizio del medesimo anno, di istituire un deposito doganale privato gestito informaticamente, in quanto una soluzione siffatta l' avrebbe posta in grado di dichiarare ciascun pezzo in uscita dal deposito a seconda della rispettiva destinazione civile o militare. Infatti, a norma del regolamento (CEE) del Consiglio 25 luglio 1988, n. 2503, relativo ai depositi doganali (GU L 225, pag. 1), il deposito doganale ha lo scopo, tra l' altro, di aiutare gli operatori economici cui non è nota la destinazione finale di merci non comunitarie o che non vogliono ancora assegnare detta destinazione a tali merci.
5 Con lettera 26 dicembre 1988 la ricorrente ha effettivamente richiesto l' apertura di un deposito doganale privato nei propri locali all' aeroporto. Un anno dopo, quando ancora tale domanda non era stata accolta, l' amministrazione doganale francese ha confermato, con lettera 28 novembre 1989, l' applicazione del metodo della liquidazione a posteriori dei dazi doganali, utilizzata negli anni precedenti, aggiungendo che, "tenuto conto delle difficoltà incontrate (...) nell' istituzione di un deposito privato particolare, non si farà luogo per questa volta a penalità alcuna".
6 Con lettera 25 giugno 1991 la ricorrente si è rivolta all' ufficio doganale competente per sollecitare di nuovo l' apertura di un deposito doganale privato. Con lettera 2 ottobre 1991 il direttore regionale delle dogane ha sottolineato le difficoltà esistenti in materia, dipendenti dalla modifica della normativa sui depositi di immagazzinamento. Infine, con lettera 16 aprile 1992 il direttore regionale delle dogane ha comunicato alla ricorrente l' autorizzazione a gestire il deposito sollecitato. Tuttavia, in seguito al trasferimento dell' ufficio doganale competente sino ad allora, il medesimo direttore ha inviato alla ricorrente, con lettera 20 ottobre 1992, una clausola aggiuntiva all' autorizzazione inizialmente concessa. Soltanto il 1 gennaio 1993 è stato istituito il deposito doganale, tale ritardo essendo imputato dalla ricorrente alle "lentezze amministrative" più sopra descritte.
7 In precedenza, con lettera 12 giugno 1990, l' ufficio doganale competente aveva informato la ricorrente che il beneficio del trattamento tariffario privilegiato accordatole sino ad allora sarebbe stato soppresso a decorrere dal 1 luglio 1990, in quanto essa non aveva tenuto fede al suo impegno di istituire, per l' anno 1990, il deposito doganale summenzionato. La ricorrente è stata quindi costretta a immettere l' insieme delle sue importazioni in libera pratica e ad assolvere immediatamente i relativi dazi doganali, ivi compresi quelli relativi ai pezzi che avrebbero ottenuto in seguito una destinazione "civile". In tale contesto la lettera summenzionata contiene la seguente indicazione: "D' ora in avanti voi dovrete presentare, alla fine dell' esercizio contabile, una domanda di rimborso di dazi e tasse per le parti di aeromobili che sono state destinate ad uso civile".
8 In seguito ad una prima domanda di rimborso presentata dalla ricorrente nell' ottobre 1991, il direttore regionale delle dogane le ha risposto, con lettera 23 dicembre 1991, che "è ammesso il principio del rimborso", precisando che si dovevano ancora presentare taluni documenti giustificativi ai fini di un controllo da parte del servizio competente. In seguito la ricorrente ha presentato con lettera 12 luglio 1993 all' amministrazione doganale una domanda di rimborso dei dazi che aveva pagato per le importazioni, effettuate nel 1990, 1991 e 1992, di pezzi installati poi su aeromobili civili. L' importo esatto sollecitato, precisato solo successivamente, ammonta a 1 610 338 FF. Le autorità francesi o la Commissione non hanno posto in questione né tale importo né il modo utilizzato per il suo calcolo.
9 Con lettera 4 gennaio 1994 la direzione generale delle dogane e delle accise ha richiamato l' attenzione della ricorrente sul fatto che, al momento dell' offerta al consumo delle importazioni controverse, essa non era in possesso di un' autorizzazione a beneficiare del regime tariffario favorevole legato ad una destinazione particolare, cosicché i dazi doganali da essa pagati erano legittimamente dovuti, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 4142/87. La stessa amministrazione informava del pari la ricorrente che, considerate le particolari circostanze del caso, aveva deciso di trasmettere la domanda di rimborso alla Commissione delle Comunità europee, ex art. 13, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 2 luglio 1979, n. 1430, relativo al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione o all' esportazione (GU L 175, pag. 1), che nella versione risultante dal regolamento (CEE) del Consiglio 7 ottobre 1986, n. 3069, che modifica il regolamento n. 1430/79 (GU L 286, pag. 1; in prosieguo: l' "art. 13"), così recita:
"Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei diritti all' importazione in situazioni particolari, diverse da quelle previste nelle sezioni da A a D, derivanti da circostanze che non implichino alcuna simulazione o negligenza manifesta da parte dell' interessato (...)".
10 Con lettera 4 febbraio 1994 il ministero francese del Bilancio ha trasmesso la pratica della ricorrente alla Commissione ai sensi della disposizione di procedura contenuta nell' art. 905 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d' applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce il codice doganale comunitario (rispettivamente, GU L 253, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2454/93", e GU L 302, pag. 1). Tale disposizione è compresa in un capitolo ove sono elencate talune situazioni particolari tipiche in cui si considerano soddisfatte o escluse ope legis le condizioni per beneficiare del rimborso. Le autorità nazionali, qualora si trovino in presenza dell' una o dell' altra di tali situazioni, sono competenti a decidere della concessione o meno del rimborso. Viceversa, qualora le autorità nazionali non siano in grado di prendere una decisione siffatta e la domanda sia corredata di elementi tali da giustificare la concessione del rimborso, esse devono trasmettere il caso alla Commissione affinché lo stesso sia evaso e la pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso presentato.
11 Quando risulti che gli elementi d' informazione comunicati dallo Stato membro alla Commissione sono insufficienti, quest' ultima può chiedere che le vengano comunicati elementi d' informazione supplementari. Previa consultazione di un gruppo di esperti composto di rappresentanti di tutti gli Stati membri riuniti nell' ambito del comitato delle franchigie doganali per esaminare il caso in oggetto, la Commissione adotta una decisione che stabilisce che la situazione particolare esaminata giustifica la concessione del rimborso oppure non la giustifica (art. 907). La decisione dev' essere comunicata allo Stato membro interessato ed in base ad essa le autorità nazionali deliberano sulla domanda in questione (art. 908).
12 Il ministero francese del Bilancio ha allegato alla sua lettera 4 febbraio 1994 un fascicolo di due pagine, in cui veniva descritto il caso della ricorrente durante il periodo 1990-1992, senza far menzione del sistema doganale applicatole prima del 1990, né della modifica del sistema istituito nel luglio 1990, né della corrispondenza scambiata con la ricorrente tra il 1988 ed il 1992 a proposito di un eventuale rimborso e dell' istituzione di un deposito doganale. Il fascicolo rileva in particolare che
° la ricorrente non poteva determinare, all' arrivo delle merci, quali fossero i pezzi che sarebbero stati installati su apparecchi civili o militari, motivo per cui essa non aveva presentato domanda di autorizzazione a beneficiare del regime della destinazione particolare;
° pertanto la stessa immetteva le sue importazioni in libera pratica ed assolveva i relativi dazi doganali, mentre avrebbe potuto beneficiare della loro esenzione nell' ambito di detto regime;
° dal 1993, la ricorrente, dietro consiglio dei servizi doganali, colloca le proprie importazioni in un deposito doganale.
Tra i documenti contabili e doganali allegati al fascicolo summenzionato figura una lettera indirizzata il 12 luglio 1993 alla direzione generale delle dogane e delle accise, in cui la ricorrente menzionava l' eliminazione, a decorrere dal 1 luglio 1990, del beneficio del regime tariffario privilegiato applicato in precedenza, l' istituzione del suo deposito doganale, il 1 gennaio 1993, ritardata dalle varie modifiche dei testi applicabili, e la conferma datale che poteva essere sollecitato il rimborso dei dazi pagati nel 1990, 1991 e 1992.
13 Nel fascicolo trasmesso il 4 febbraio 1994 l' amministrazione francese proponeva di accordare il beneficio del rimborso dei dazi doganali pagati sui pezzi di ricambio a destinazione "civile". Infatti la ricorrente non avrebbe potuto distinguerli a priori, poiché tali pezzi erano gli stessi quale che fosse la natura dell' apparecchio. A fini di maggiore efficacia la ricorrente avrebbe raggruppato le proprie importazioni invece di procedere ad importazioni distinte per gli apparecchi civili. I pezzi in questione sarebbero stati trattati conformemente al regime della destinazione particolare. L' amministrazione francese ha ritenuto che "non può essere addebitata a tale società alcuna negligenza o manovra".
14 In seguito ad una domanda della Commissione, nel maggio 1994 il ministero ha completato la pratica con la notifica di dati numerici e di una copia della dichiarazione in dogana.
15 Il 18 luglio 1994, sulla base della pratica summenzionata e previa consultazione del gruppo di esperti istituito dalla normativa in vigore, la Commissione ha adottato, in forza dell' art. 13, n. 1, la decisione REM 4/94, secondo cui il rimborso dei dazi all' importazione non è giustificato nel caso di specie, per i motivi che
° la ricorrente non aveva osservato nessuna delle condizioni stabilite dal regolamento n. 4142/87 per la concessione del regime tariffario favorevole all' importazione in funzione della destinazione particolare, segnatamente quella di aver ottenuto un' autorizzazione scritta preventiva, poiché tale autorizzazione non ha effetto retroattivo;
° la mancata osservanza di una normativa non costituisce una situazione particolare ai sensi dell' art. 13;
° vi sono state numerose importazioni e l' errore è stato ripetuto;
° la ricorrente ha dimostrato negligenza manifesta.
16 Dopo che tale decisione è stata notificata dalla Commissione all' amministrazione francese, quest' ultima, con lettera 13 agosto 1994, ha informato la ricorrente della decisione e dei suoi motivi essenziali. Come risulta dal timbro apposto su tale lettera, questa è pervenuta alla sede della ricorrente il 23 agosto successivo.
Procedimento
17 La ricorrente ha proposto quindi il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 18 ottobre 1994.
18 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Con decisione del Tribunale 9 marzo 1995, sentite le osservazioni delle parti, la causa è stata rimessa alla Prima Sezione, composta di tre giudici. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Prima Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Esso ha deciso tuttavia talune misure di organizzazione del procedimento. Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza del 27 settembre 1995. Al termine dell' udienza il presidente ha deliberato la chiusura della fase orale.
Conclusioni delle parti
19 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° dichiarare nulla la decisione della Commissione 18 luglio 1994, REM 4/94, rivolta alla Repubblica francese, direzione generale delle dogane e delle accise;
° dichiarare giustificata in via di principio la domanda di rimborso trasmessa tramite la direzione generale delle dogane francesi, con riserva di verifica da parte di quest' ultima dell' importo dei dazi da rimborsare;
° condannare la convenuta alle spese.
20 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso;
° condannare la ricorrente alle spese.
Sulle conclusioni dirette all' annullamento della decisione
21 A sostegno delle sue conclusioni di annullamento, la ricorrente solleva tre motivi, fondati rispettivamente sulla violazione del principio del contraddittorio, poiché essa non ha avuto modo di far valere i propri argomenti dinanzi alla Commissione; sulla violazione del principio del legittimo affidamento, giacché la decisione impugnata ha posto in non cale l' affidamento che la ricorrente ha potuto legittimamente riporre nelle indicazioni dell' amministrazione doganale francese concernenti il rimborso dei dazi doganali assolti; nonché sull' interpretazione erronea della nozione di "situazione particolare" ai sensi dell' art. 13, in quanto la Commissione, manifestamente, non ha esaminato la situazione reale della ricorrente con riguardo a tutte le ipotesi possibili. Il Tribunale reputa opportuno procedere, in primo luogo, all' esame del motivo fondato sulla violazione del principio del contraddittorio.
Sul motivo fondato sulla violazione del principio del contraddittorio
Argomenti delle parti
22 La ricorrente rileva che il principio del contraddittorio necessario per il rispetto delle prerogative della difesa ° riconosciuto come un principio fondamentale del diritto comunitario ° è una norma di applicazione generale, secondo cui qualora i provvedimenti della pubblica autorità ledano in maniera sensibile gli interessi dei destinatari, questi ultimi devono essere messi in grado di presentare tempestivamente le loro difese (sentenze della Corte 23 ottobre 1974, causa 17/74, Transocean Marine Paint/Commissione, Racc. pag. 1063, punto 15, e 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin/Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7). Il principio del contraddittorio va applicato non soltanto nei procedimenti amministrativi che possono portare all' irrogazione di sanzioni, ma anche in quelli che possono causare a imprese conseguenze sfavorevoli, il che si verifica nel caso di specie.
23 La ricorrente ricorda che non ha potuto far valere i propri argomenti né dinanzi al gruppo di esperti né dinanzi ai servizi della Commissione. In tale contesto essa sottolinea che la mancata osservanza del principio del contraddittorio ha indotto la Commissione in un errore di analisi determinando un' applicazione del regolamento n. 4142/87 che non corrisponde affatto alla sua situazione reale. Infatti l' amministrazione doganale francese ha omesso di mettere in risalto, nella pratica trasmessa alla Commissione, il ruolo svolto da essa stessa negli eventi all' origine della domanda di rimborso. Pertanto la ricorrente è stata privata della possibilità di sostenere argomenti essenziali alla difesa della propria causa dinanzi alla Commissione ed al gruppo di esperti.
24 La Commissione, pur ammettendo l' importanza del principio del contraddittorio, rinvia alla giurisprudenza della Corte secondo cui il procedimento per l' adozione delle decisioni di rimborso ° che è articolato in varie fasi, di cui alcune si svolgono nell' ambito nazionale (deposito della domanda da parte dell' impresa interessata, primo esame da parte dell' amministrazione doganale) ed altre a livello comunitario (presentazione della domanda alla Commissione, esame del fascicolo da parte del comitato delle franchigie doganali, consultazione di un gruppo di esperti, decisione della Commissione, notifica allo Stato membro interessato) ° sul piano giuridico offre agli interessati tutte le garanzie necessarie (sentenze 17 marzo 1983, causa 294/81, Control Data/Commissione, Racc. pag. 911; 13 novembre 1984, cause riunite 98/83 e 230/83, Van Gend & Loos/Commissione, Racc. pag. 3763, e 6 luglio 1993, cause riunite C-121/91 e C-122/91, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, Racc. pag. I-3873, punto 48).
25 Essa afferma che, nel caso di specie, tale procedura è stata correttamente seguita ed ha consentito alla ricorrente di esporre i suoi argomenti presso quelle autorità francesi che hanno sostenuto la sua domanda di rimborso dinanzi alla Commissione ed al gruppo di esperti. Se le autorità francesi non hanno messo in luce il ruolo che hanno potuto svolgere in tale caso, ciò è senza dubbio dovuto al fatto che le stesse hanno ritenuto non fosse opportuno menzionare tale aspetto, o perché non dimostrato, o perché ininfluente sull' esame nel merito della domanda. Peraltro la Commissione non ha sentito il bisogno, vista la pratica trasmessa dalle autorità nazionali, di chiedere informazioni supplementari, che comunque non avrebbero potuto indirizzare in un senso diverso la decisione impugnata.
26 In risposta ad un quesito del Tribunale circa l' eventuale interesse per il caso di specie della sentenza della Corte 21 novembre 1991, causa C-269/90, Technische Universitaet Muenchen (Racc. pag. I-5469), la Commissione ha ritenuto impossibile trasferire siffatta giurisprudenza alla presente controversia. Infatti le ragioni per cui la Commissione è stata adita non sono paragonabili nei due casi: nella causa C-269/90 si trattava di promuovere l' esame tecnico di una domanda di franchigia prevista per apparecchi scientifici al livello di decisione più appropriato, in quanto secondo l' autorità nazionale la Commissione, assistita dagli Stati membri, si trovava in una posizione migliore dell' autorità medesima al fine di procedere a raffronti tecnici e di verificare l' esistenza di apparecchi equivalenti nell' insieme della Comunità; invece, nella fattispecie, trattandosi del rimborso di dazi doganali, l' innalzamento del livello di competenza ha lo scopo di indirizzare la decisione ed i suoi effetti sulle risorse proprie della Comunità, poiché la Commissione diviene competente quando si deve decidere su un eventuale rimborso, mentre lo Stato membro conserva il potere di decisione quando è d' uopo rifiutare il rimborso. La Commissione ha riaffermato che, in ogni caso, le precisazioni che la ricorrente ritiene di aver fornito a sostegno del suo ricorso non si sono rivelate tali da indirizzare in un' altra direzione la decisione impugnata.
27 Rispondendo ad un quesito del Tribunale circa il regime delle destinazioni particolari, la Commissione ha infine ricordato che l' aver ottenuto un' autorizzazione è una condizione necessaria per la concessione del beneficio di detto regime. Va da sé che nella fase dell' autorizzazione, ma soprattutto in quella della dichiarazione di immissione in libera pratica, il beneficiario dev' essere in grado di designare la merce come idonea a soddisfare le condizioni di ammissione alla destinazione particolare. Per la ricorrente l' unica soluzione legittima sarebbe consistita pertanto nel procedere a tale designazione il più tardi al momento della dichiarazione di immissione in libera pratica. E' palese tuttavia che, se la ricorrente si ritenesse nell' impossibilità di distinguere i prodotti, al momento della loro immissione in libera pratica, a seconda della loro destinazione civile o militare, il fatto di ottenere preventivamente l' autorizzazione di destinazione particolare diverrebbe privo di interesse. La Commissione ne inferisce che in ogni caso la ricorrente non sarebbe stata in grado, anche se l' avesse voluto, né di ottenere l' autorizzazione di destinazione particolare né, correlativamente, di trarne un beneficio.
Giudizio del Tribunale
28 Va constatato in limine che, conformemente al contesto normativo più sopra descritto, il procedimento amministrativo culminato nell' adozione della decisione controversa si è articolato in diverse fasi, svoltesi, da un lato, nell' ambito nazionale, poiché la ricorrente ha presentato all' amministrazione francese la sua domanda di rimborso corredata di documenti giustificativi, e, dall' altro, a livello comunitario, in quanto l' amministrazione francese ha costituito e trasmesso la pratica della ricorrente alla Commissione, la quale, previo parere di un gruppo di esperti, ha dichiarato ingiustificato il rimborso richiesto.
29 In tale contesto la Commissione ° rinviando alle sentenze Control Data/Commissione, Van Gend & Loos/Commissione e, soprattutto, CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, già citate ° sostiene che, nel caso di specie, si è rispettato il diritto della ricorrente ad essere sentita dato che il procedimento controverso ha permesso alla ricorrente di esporre tutti i suoi argomenti alle autorità francesi e che la sua pratica, trasmessa da queste ultime, era a disposizione sia del gruppo di esperti sia della Commissione.
30 Il Tribunale constata in proposito che il diritto della ricorrente ad essere sentita in un procedimento come quello di cui alla presente controversia va realmente garantito, innanzi tutto, nell' ambito dei rapporti fra l' interessato e l' amministrazione nazionale. Infatti il regolamento n. 2454/93 si limita a prevedere contatti, da un lato, tra l' interessato e l' amministrazione e, dall' altro, tra quest' ultima e la Commissione. Benché tale normativa non preveda contatti diretti tra i servizi della Commissione e l' interessato, ciò non significa necessariamente che la Commissione possa accontentarsi, ogni qual volta deve esaminare domande di rimborso, dei dati comunicatile dall' amministrazione nazionale. Va ricordato in proposito che l' art. 905, n. 2, del regolamento n. 2454/93 prevede che la Commissione può chiedere allo Stato membro interessato di comunicarle elementi d' informazione supplementari. Va esaminato pertanto se, nel caso di specie, una siffatta richiesta di informazioni costituisse per la Commissione un atto dovuto al fine di garantire l' osservanza del diritto della ricorrente ad essere sentita, grazie a chiarimenti supplementari forniti innanzi tutto dalla ricorrente all' amministrazione francese e poi comunicati alla Commissione.
31 Va sottolineato sulla base di quanto precede che il presente caso si distingue sostanzialmente, sul piano dei fatti, da quelli citati ai punti 24 e 29 più sopra. Nel presente caso, infatti, la ricorrente allega il carattere incompleto del fascicolo costituito e trasmesso dalle autorità nazionali, mentre nei tre casi in precedenza citati non viene mossa alcuna censura siffatta. Nella causa CT Control (Rotterdam) e JCT Benelux/Commissione, le ricorrenti avevano d' altronde ammesso che tutti gli argomenti che esse potevano far valere erano stati menzionati nelle loro domande e che non era emerso alcun elemento nuovo che esse non avessero potuto aggiungere alla propria argomentazione (punto 49). Invece, nel caso di specie, la ricorrente ha dichiarato, in risposta alle misure di organizzazione del procedimento deliberate dal Tribunale, di non aver contribuito alla costituzione del fascicolo, di non essere stata messa in grado di consultarlo prima della sua trasmissione e di non averlo mai realmente consultato.
32 Va inoltre ricordato che, nella sentenza pronunciata nella causa Technische Universitaet Muenchen, già citata, relativa alla concessione di una franchigia doganale per l' importazione di un apparecchio scientifico, la Corte ha osservato che nel caso di un procedimento amministrativo che verte su valutazioni tecniche complesse la Commissione dispone di un potere discrezionale, pur sottolineando, con riguardo ad un siffatto potere discrezionale, che è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall' ordinamento giuridico comunitario e che fra queste garanzie si annovera in particolare il diritto dell' interessato a far conoscere il proprio punto di vista (punti 13 e 14). Non essendo prevista dalla pertinente normativa comunitaria la possibilità per l' importatore di pronunciarsi dinanzi alla Commissione, sebbene le sue indicazioni sulle caratteristiche dell' apparecchio scientifico importato e sull' utilizzazione che ne è ipotizzata possano rivelarsi molto utili, la Corte ha statuito che il diritto ad essere sentiti in un procedimento amministrativo del genere esige che l' interessato, proprio nel corso del procedimento che si svolge dinanzi alla Commissione, sia in grado di prendere posizione e di far conoscere la sua opinione sulla rilevanza dei fatti nonché eventualmente sui documenti presi in considerazione dall' istituzione comunitaria (punti 23-25).
33 Va esaminato se il ragionamento della Corte più sopra esposto possa essere rilevante anche nel contesto di un procedimento di applicazione dell' art. 13, come quello svoltosi nel caso di specie. La Commissione ha obiettato al riguardo, certamente a giusto titolo, che essa non effettua per nulla "valutazioni tecniche complesse" allorché decide sul rimborso o meno dei dazi doganali. Il Tribunale ritiene però che non è tanto il carattere particolarmente tecnico di una questione che risulta idoneo a far sorgere il diritto dell' interessato ad essere sentito dinanzi alla Commissione, quanto il potere discrezionale di cui quest' ultima dispone in materia.
34 Orbene, secondo il Tribunale, la Commissione dispone, sotto molteplici profili, di un margine di potere discrezionale nell' applicazione dell' art. 13 che la Corte ha definito come "clausola generale di equità" (sentenza 15 dicembre 1983, causa 283/82, Schoellershammer/Commissione, Racc. pag. 4219, punto 7). Da un lato, tale disposizione riguarda "situazioni particolari", il che presuppone necessariamente che la Commissione prenda in considerazione e ponderi, tra numerosi dati di fatto e di diritto, quelli idonei ad essere rilevanti ai fini della sua decisione finale. Dall' altro, la Commissione deve verificare se la parte interessata è responsabile non soltanto di negligenza, ma di negligenza "manifesta". Infine, prima di adottare la sua decisione, la Commissione è tenuta a consultare, conformemente all' art. 907 del regolamento n. 2454/93, un gruppo di esperti, il che implica che essa ha la scelta di seguirne o meno il parere. Visto il complesso di tali elementi, il Tribunale ritiene che, nell' ambito di un procedimento di applicazione dell' art. 13, la Commissione dispone di un potere discrezionale almeno equivalente a quello riconosciutole dalla Corte nella citata sentenza Technische Universitaet Muenchen. Occorre quindi garantire, nell' ambito dei procedimenti di rimborso dei dazi doganali, l' osservanza del diritto ad essere sentiti.
35 Quanto al caso di specie va constatato che il fascicolo trasmesso alla Commissione dalle autorità francesi contiene una lettera indirizzata il 12 luglio 1993 dalla ricorrente all' amministrazione doganale, ove la prima menziona le difficoltà relative all' istituzione del suo deposito doganale e la "conferma" di un eventuale rimborso dei dazi doganali assolti tra il 1990 ed il 1992. Orbene, la corrispondenza intercorsa fra la ricorrente e l' amministrazione doganale francese su tali due aspetti non si trova nel fascicolo. Sembra pertanto che la Commissione abbia adottato la decisione impugnata sulla base di una pratica incompleta.
36 Va aggiunto che le autorità francesi hanno proposto, nel loro fascicolo, di accordare il beneficio del rimborso, sottolineando che non si poteva addebitare alla ricorrente "alcuna negligenza". Se la Commissione intendeva scostarsi da tale presa di posizione e respingere la domanda di rimborso addirittura perché la ricorrente sarebbe stata responsabile di "negligenza manifesta" ° l' aggettivo qualificativo "manifesta" essendo stato aggiunto espressamente dal regolamento 7 ottobre 1986, n. 3069, citato °, essa avrebbe dovuto consentire alla ricorrente di pronunciarsi dinanzi alle autorità francesi. Infatti una decisione siffatta sul grado di negligenza implicava una valutazione giuridica complessa che poteva compiersi soltanto sulla base di tutti i pertinenti dati di fatto, ivi comprese le decisioni e le dichiarazioni dell' amministrazione nazionale nei confronti della ricorrente. Il Tribunale considera che in una tale situazione, ove la Commissione ha mosso alla ricorrente il severo addebito di "negligenza manifesta", il diritto della stessa ad essere sentita dall' amministrazione costituiva un atto dovuto ancor più che nella citata causa Technische Universitaet Muenchen, in cui la Corte ha richiesto che l' importatore fosse sentito nel corso del procedimento svolgentesi dinanzi alla Commissione, quando ad essere controverso era soltanto l' esame tecnico oggettivo di un apparecchio scientifico.
37 D' altra parte, la circostanza sottolineata dalla Commissione che anche il membro francese del gruppo di esperti consultato prima di adottare la decisione impugnata si fosse pronunciato contro il rimborso è irrilevante. Infatti non è stato provato e neanche sostenuto che tale membro fosse al corrente di tutte le circostanze di fatto del presente caso.
38 Pertanto la decisione impugnata è stata adottata sulla base di un procedimento amministrativo in cui è stato violato il diritto della ricorrente ad essere sentita.
39 Quanto all' affermazione della Commissione secondo cui il fatto di tener conto degli elementi supplementari forniti dalla ricorrente dinanzi al Tribunale non sarebbe tale da influire sulla decisione impugnata, va rilevato che non è accoglibile un' argomentazione siffatta, con cui la Commissione sembra voler negare la rilevanza del vizio di procedura constatato più sopra. Infatti il Tribunale non può sostituirsi all' autorità amministrativa competente né anticipare il risultato cui quest' ultima perverrà in esito ad un nuovo procedimento amministrativo, alla luce di una pratica completata dalle autorità francesi e dalla ricorrente. Peraltro il gruppo di esperti che la Commissione ha l' obbligo di consultare ex art. 907 del regolamento n. 2454/93 non è ancora entrato in possesso, prima di adottare la sua decisione, della pratica completata in parola e, pertanto, non è stato ancora in grado di pronunciarsi in piena cognizione di causa.
40 Alla luce di tutto quanto precede il motivo fondato sulla violazione del principio del contraddittorio va accolto. Occorre quindi annullare la decisione impugnata senza che sia necessario statuire sugli altri motivi sollevati dalla ricorrente.
Sulle conclusioni intese a far dichiarare giustificata la domanda di rimborso
41 La ricorrente ha precisato in risposta ad un quesito del Tribunale che essa avrebbe mantenuto le sue conclusioni dirette ad ottenere tale declaratoria anche qualora venisse pronunciato l' annullamento della decisione impugnata. La ricorrente ha sottolineato in proposito che essa fonda la sua domanda di rimborso, in via principale, sul legittimo affidamento che ha riposto nelle asserzioni delle autorità francesi circa il rimborso dei dazi doganali assolti. Tale causa giuridica, estranea al procedimento abituale istituito dagli artt. 905 e seguenti del regolamento n. 2454/93, rientra esclusivamente, a suo avviso, nella competenza giurisdizionale del Tribunale e permette a quest' ultimo di pronunciare, con riguardo alla ricorrente, una decisione direttamente esecutiva quanto al rimborso sollecitato.
42 E' sufficiente ricordare in proposito che, secondo la giurisprudenza consolidata, nell' ambito di un ricorso d' annullamento proposto ex art. 173 del Trattato CE, il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative riservate all' autorità amministrativa, imporre ad un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti che comporta l' esecuzione di una sentenza che annulla una decisione (v., per esempio, ordinanza del Tribunale 27 maggio 1994, causa T-5/94, J/Commissione, Racc. pag. II-391, punto 17, e sentenza del Tribunale 8 novembre 1990, causa T-73/89, Barbi/Commissione, Racc. pag. II-619, punto 38). Infatti l' art. 176 del Trattato CE, secondo cui l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti necessari, è una norma restrittiva in materia. Va aggiunto che nel presente caso la Commissione deve ricominciare comunque il procedimento amministrativo, talché sarebbe prematuro che il Tribunale statuisse sul motivo fondato sulla violazione del principio del legittimo affidamento.
43 Ne deriva che le conclusioni dirette a far dichiarare giustificata la domanda di rimborso vanno dichiarate irricevibili.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
44 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, primo comma, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione è rimasta soccombente nei suoi motivi essenziali, essa va condannata alle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 18 luglio 1994, REM 4/94, rivolta alla Repubblica francese, direzione generale delle dogane e delle accise, è annullata.
2) Il ricorso va respinto per il resto.
3) La Commissione è condannata alle spese.
Full & Egal Universal Law Academy