Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
1 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata
(Trattato CE, art. 190)
2 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Contenuto necessario - Mancata divulgazione alle imprese di alcuni dati - Decisione definitiva della Commissione basata in parte su questi dati - Violazione dei diritti della difesa - Validità della decisione definitiva nel suo complesso - Esame da parte del Tribunale della correttezza della decisione - Presa in considerazione dei dati controversi - Esclusione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)
3 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un'infrazione - Infrazione commessa da una controllata di un gruppo di imprese - Decisione rivolta alla capogruppo - Deduzione, da parte di quest'ultima, di un motivo relativo ad un errore per quanto riguarda il corretto destinatario della decisione - Ricevibilità - Irrilevanza delle considerazioni pecuniarie
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
4 Concorrenza - Intese - Imprese - Nozione - Unità economica - Imputazione delle infrazioni
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
5 Concorrenza - Intese - Consenso prestato alla creazione e alla partecipazione alle riunioni di un organismo avente oggetto anticoncorrenziale conosciuto ed accettato dalle imprese da cui è stato originato - Circostanza che autorizza a presumere la partecipazione alla susseguente intesa
(Trattato CE, art. 85, n. 1)
6 Concorrenza - Procedimento amministrativo - Cessazione delle infrazioni - Oneri imposti alle imprese - Proporzionalità - Criteri
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 1)
7 Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende a più imprese per un'infrazione alle regole di concorrenza
(Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
8 Procedura - Atto introduttivo di ricorso - Requisiti di forma - Esposizione sommaria dei motivi dedotti - Requisiti analoghi per le censure dedotte a sostegno di un motivo
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, n. 1)
9 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni - Elementi di valutazione - Possibilità di elevare l'entità delle ammende per rafforzarne l'effetto dissuasivo
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
10 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Atteggiamento dell'impresa durante il procedimento amministrativo - Illegittimità delle riduzioni di ammenda accordate alle imprese che non hanno espressamente riconosciuto gli elementi di fatto accertati dalla Commissione - Impossibilità per un'impresa di appellarsi al principio della parità di trattamento al fine di ottenere una riduzione illegittima
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
11 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Circostanze attenuanti - Attuazione di un programma efficace di allineamento per conformarsi alle regole comunitarie di concorrenza
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
12 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Comportamento passato dell'impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
Massima
1 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.
Benché a norma dell'art. 190 del Trattato la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo.
2 La comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva.
Quando alcuni dati non figurano né nel testo della comunicazione degli addebiti, né nei suoi allegati e l'impresa interessata non è quindi stata in grado di far valere utilmente le proprie osservazioni in ordine agli elementi di fatto di cui trattasi, la Commissione non può fondare la propria decisione su tali dati. Tuttavia, tale inosservanza delle prerogative della difesa dell'impresa interessata non può, di per sé, inficiare la validità della decisione nel suo complesso qualora quest'ultima non sia stata basata esclusivamente su tali elementi. Il Tribunale deve prescindere dai detti elementi di fatto nell'esaminare la correttezza della decisione.
3 Un'impresa menzionata nel dispositivo di una decisione della Commissione come partecipante ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato ha, a tale titolo, un interesse legittimo a contestare tale constatazione indipendentemente da ogni considerazione di natura pecuniaria, poiché essa può quanto meno ledere la sua reputazione. E' pertanto ricevibile l'argomento secondo cui la decisione avrebbe dovuto essere rivolta alla società associata di cui ha in seguito assunto il controllo, anche se essa ammetta che assumerà la responsabilità gravante su tale società qualora un'ammenda venisse infine inflitta a quest'ultima.
4 L'art. 85, n. 1, del Trattato, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche, ognuna delle quali costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione prevista dalla stessa disposizione.
E' pertanto legittimo che, allorché più società di un gruppo hanno preso parte a un'infrazione e il gruppo costituisce un'unica e medesima impresa, la Commissione rivolga la decisione che accerta l'infrazione al gruppo medesimo, rappresentato dalla società controllante.
5 Il fatto che un'impresa abbia acconsentito a dar vita ad un organismo e a partecipare alle riunioni del medesimo, il cui oggetto anticoncorrenziale, consistente in particolare in discussioni su futuri aumenti di prezzo, era noto e accettato dalle imprese che lo avevano istituito, costituisce un motivo sufficiente per concludere che questa impresa è responsabile di una collusione sui prezzi.
6 L'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata, ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo. Per di più, poiché l'applicazione di questa disposizione va adeguata alla natura dell'infrazione alle regole di concorrenza accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono tuttavia eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate.
Non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 un divieto inteso ad impedire lo scambio di informazioni puramente statistiche che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, qualora non risulti dalla decisione che la Commissione abbia ritenuto tale scambio di per sé costitutivo di una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e il solo fatto che un sistema di scambio di informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con tale articolo, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
7 L'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato.
Per quanto riguarda una decisione che infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica.
Inoltre, poiché il carattere dissuasivo dell'azione della Commissione è inerente all'esercizio del suo potere di infliggere ammende, quest'ultima non è tenuta a ricordare specificamente questo obiettivo nella decisione.
Infine, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione.
Quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, la Commissione deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
8 Ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l'atto introduttivo di ricorso deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto.
9 La determinazione dell'importo dell'ammenda in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza è funzione della gravità e della durata dell'infrazione. Al riguardo, la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.
Nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione può tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa ha la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza.
Inoltre, la Commissione può, nel valutare la gravità dell'infrazione, tenere conto dell'adozione, da parte delle imprese interessate, di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione.
Infine, nel fissare l'entità generale delle ammende, la Commissione può in particolare tener conto della lunga durata e del carattere palese di un'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto derivare dalla prassi decisionale anteriore della Commissione.
10 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, una riduzione dell'ammenda per via della collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo è giustificata solo se il comportamento dell'impresa censurata abbia consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine.
Al riguardo, l'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione fonda i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.
Ciò non avviene quando un'impresa contesti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa, si astenga dal fornire una risposta o si limiti a dichiarare che non si pronuncia sui fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione.
Poiché le riduzioni di ammenda possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto accertati, un'impresa che non ha adottato un tale atteggiamento non può pretendere che le venga riconosciuta una riduzione per via della collaborazione dimostrata nel corso del procedimento amministrativo, in quanto supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte ad imprese che non avevano neanch'esse espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio un illecito commesso a favore di altri.
11 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, se l'attuazione di un programma di allineamento per conformarsi alle regole comunitarie di concorrenza dimostra la volontà dell'impresa interessata di prevenire le future infrazioni e costituisce quindi un elemento che consente alla Commissione di meglio svolgere la sua missione, consistente in particolare nell'applicare in materia di concorrenza i principi sanciti dal Trattato e nell'indirizzare le imprese in tal senso, il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma di allineamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l'obbligo di procedere allo stesso modo in un caso determinato.
12 In sede di determinazione dell'importo dell'ammenda da infliggere in caso di infrazione alle regole comunitarie di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva violato le norme sulla concorrenza e le abbia eventualmente inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, mentre la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.
Parti
Nella causa T-352/94,
Mo och Domsjö AB, società di diritto svedese, con sede in Örnsköldsvik (Svezia), con gli avv.ti Antony Woodgate, Martin Smith e Vincent Smith, solicitors a Londra, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Arendt & Medernach, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Richard Lyal, membro del servizio giuridico, e dalla signora Rosemary Caudwell, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino, GU L 243, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
(Terza Sezione ampliata),
composto dal signor B. Vesterdorf, presidente, dal signor C.P. Briët, dalla signora P. Lindh e dai signori A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale svoltasi dal 25 giugno 1997 all'8 luglio 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Fatti all'origine della controversia
1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CE (IV/C/33.833 - Cartoncino; GU L 243, pag. 1, in prosieguo: la «decisione»), rettificata prima della pubblicazione con decisione della Commissione 26 luglio 1994 [C(94) 2135 def.] (in prosieguo: la «decisione»). La decisione ha inflitto un'ammenda a 19 produttori che forniscono cartoncino nella Comunità, riconosciuti responsabili di violazioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
2 Il prodotto oggetto della decisione è il cartoncino. La decisione fa menzione di tre tipi di cartoncino, indicati come appartenenti alle qualità «GC», «GD» e «SBS».
3 Il cartoncino di qualità GD (in prosieguo: il «cartoncino GD») è un cartoncino con centro grigio (carta riciclata), utilizzato di solito per l'imballaggio di prodotti non alimentari.
4 Il cartoncino di qualità GC (in prosieguo: il «cartoncino GC») è un cartoncino con uno strato superficiale bianco, utilizzato generalmente per l'imballaggio di prodotti alimentari. Il cartoncino GC è di qualità superiore al cartoncino GD. Nel periodo esaminato dalla decisione, è stato registrato di regola un divario di prezzi del 30% circa tra questi due prodotti. Il cartoncino GC di alta qualità viene utilizzato, in misura minore, nel settore della grafica.
5 La sigla SBS designa il cartoncino interamente bianco (in prosieguo: il «cartoncino SBS»). Si tratta di un prodotto il cui prezzo supera del 20% circa il prezzo del cartoncino GC. Esso viene utilizzato per l'imballaggio dei prodotti alimentari, dei cosmetici, dei farmaci e delle sigarette, ma è principalmente destinato al settore grafico.
6 Con lettera 22 novembre 1990 la British Printing Industries Federation, un'organizzazione di categoria che rappresenta la maggior parte dei produttori di cartone stampato nel Regno Unito (in prosieguo: la «BPIF»), presentava una denuncia informale alla Commissione. Essa affermava che i produttori di cartoncino che rifornivano il Regno Unito avevano introdotto una serie di aumenti di prezzo simultanei e uniformi e chiedeva alla Commissione di accertare l'esistenza di un'eventuale violazione delle regole comunitarie della concorrenza. Per dare pubblicità alla sua iniziativa, la BPIF emetteva un comunicato stampa. Il contenuto del comunicato veniva commentato dalla stampa specializzata nel corso del mese di dicembre 1990.
7 Il 12 dicembre 1990 la Fédération française du cartonnage presentava anch'essa una denuncia informale alla Commissione, formulando talune osservazioni relative al mercato francese del cartoncino in termini analoghi a quelli della denuncia depositata dalla BPIF.
8 Il 23 e il 24 aprile 1991 agenti incaricati dalla Commissione, ai sensi dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), effettuavano accertamenti simultanei, senza comunicazione preventiva, presso le sedi di varie imprese e associazioni di categoria del settore del cartoncino.
9 In esito a tali accertamenti, la Commissione inviava una richiesta di informazioni e di documenti, a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, a tutti i destinatari della decisione.
10 Gli elementi acquisiti nell'ambito degli accertamenti e delle richieste di informazioni e documenti sopra menzionati inducevano la Commissione a concludere che, dalla metà del 1986 fino almeno all'aprile 1991 (nella maggior parte dei casi), le imprese interessate avevano partecipato ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
11 Di conseguenza, essa decideva di avviare un procedimento ai sensi di quest'ultima disposizione. Con lettera 21 dicembre 1992 essa inviava una comunicazione degli addebiti a ciascuna delle imprese interessate. Tutte le imprese destinatarie vi rispondevano per iscritto. Nove imprese chiedevano di essere sentite oralmente. L'audizione si svolgeva nei giorni 7-9 giugno 1993.
12 Al termine di tale procedimento la Commissione adottava la decisione, il cui dispositivo è del seguente tenore:
«Articolo 1
Buchmann GmbH, Cascades SA, Enso-Gutzeit Oy, Europa Carton AG, Finnboard - the Finnish Board Mills Association, Fiskeby Board AB, Gruber & Weber GmbH & Co. KG, Kartonfabriek De Eendracht NV (con denominazione commerciale BPB de Eendracht), NV Koninklijke KNP BT NV (ex Koninklijke Nederlandse Papierfabrieken NV), Laakmann Karton GmbH & Co. KG, Mo Och Domsjö AB (MoDo), Mayr-Melnhof Gesellschaft mbH, Papeteries de Lancey SA, Rena Kartonfabrik A/S, Sarrió SpA, SCA Holding Ldt [ex Reed Paper & Board (UK) Ltd], Stora Kopparbergs Bergslags AB, Enso Española SA (ex Tampella Española SA) e Moritz J. Weig GmbH & Co. KG hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CE per aver partecipato:
- nel caso di Buchmann e Rena dal marzo 1988 circa almeno sino alla fine del 1990,
- nel caso di Enso Española almeno dal marzo 1988 sino almeno alla fine dell'aprile 1991,
- nel caso di Gruber & Weber almeno dal 1988 sino agli ultimi mesi del 1990,
- negli altri casi dalla metà del 1986 almeno fino all'aprile 1991,
ad un accordo ed a pratiche concordate risalenti alla metà del 1986 nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino nella Comunità:
- hanno tenuto regolarmente una serie di riunioni segrete e istituzionalizzate per discutere e concordare un piano industriale comune volto a limitare la concorrenza;
- hanno deciso aumenti periodici dei prezzi per ogni tipo di prodotto in ciascuna valuta nazionale;
- hanno programmato e posto in atto aumenti simultanei ed uniformi di prezzo in tutta la Comunità;
- hanno raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali);
- hanno adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo;
- hanno scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra.
(...)
Articolo 3
Alle imprese qui di seguito menzionate vengono inflitte le seguenti ammende per le infrazioni di cui all'articolo 1:
(...)
xii) Mo Och Domsjö AB, un'ammenda di 22 750 000 di ECU;
(...)».
13 Secondo la decisione, l'infrazione è stata commessa nell'ambito di un organismo denominato «Product Group Paperboard» (in prosieguo: il «PG Paperboard»), costituito da diversi gruppi o comitati.
14 Verso la metà del 1986 tale organismo veniva affiancato da un «Presidents Working Group» (in prosieguo: il «PWG»), che riuniva rappresentanti autorevoli dei maggiori produttori di cartoncino della Comunità (circa otto).
15 Le attività del PWG consistevano essenzialmente nella discussione e nella concertazione sui mercati, sulle quote di mercato, sui prezzi e sulle capacità. Esso adottava, in particolare, decisioni di massima sul calendario e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori.
16 Il PWG riferiva alla «President Conference» (in prosieguo: la «PC»), alla quale partecipava (più o meno regolarmente) la quasi totalità dei direttori generali delle imprese interessate. Nel periodo di cui trattasi la PC si riuniva due volte all'anno.
17 Alla fine del 1987 veniva istituito il «Joint Marketing Committee» (in prosieguo: il «JMC»). Il suo compito principale consisteva, per un verso, nel determinare se, ed eventualmente come, potessero essere concretamente applicati aumenti di prezzo e, per l'altro, nel definire le modalità di svolgimento delle iniziative in materia di prezzi, decise dal PWG paese per paese e per i principali clienti, al fine di attuare un sistema di prezzi equivalenti in Europa.
18 Infine, l'«Economic Committee» (in prosieguo: il «COE») esaminava, in particolare, i movimenti dei prezzi sui mercati nazionali e il portafoglio ordini inevasi e sottoponeva le sue conclusioni al JMC o, fino alla fine del 1987, al predecessore del JMC, il Marketing Committee. Il COE era costituito dai direttori commerciali della maggior parte delle imprese in causa e si riuniva più volte all'anno.
19 Risulta inoltre dalla decisione che la Commissione ha accertato che le attività del PG Paperboard erano sostenute da uno scambio di informazioni organizzato dalla società fiduciaria Fides, con sede in Zurigo (Svizzera). Secondo la decisione, la maggior parte dei membri del PG Paperboard forniva alla Fides relazioni periodiche sugli ordinativi, la produzione, le vendite e l'utilizzazione delle capacità. Tali informazioni venivano elaborate nell'ambito del sistema Fides e i dati aggregati erano trasmessi ai partecipanti.
20 Nella decisione vengono esposte le ragioni per le quali l'impresa ricorrente, la Mo Och Domsjö AB (in prosieguo: la «MoDo»), figura tra i destinatari della stessa (punti 151 e seguenti del preambolo). Vi si precisa che la Thames Board Ltd (in prosieguo: la «TBM»), impresa produttrice di cartoncino GC, proprietaria di uno stabilimento a Workington (Regno Unito), ha preso parte alle riunioni degli organismi del PG Paperboard, ivi comprese le riunioni del PWG, sin dalla metà del 1986. Con effetto dal 1_ gennaio 1988, la TBM è stata acquisita al 100% dalla AB Iggesunds Bruk (in prosieguo: la «Iggesunds Bruk»), una consociata della Modo di cui quest'ultima deteneva una quota corrispondente ad un diritto di voto pari al 49,9%. La denominazione sociale della TBM è stata successivamente modificata in Iggesund Paperboard (Workington) Ltd.
21 Fino all'acquisizione della TBM, la Iggesunds Bruk produceva essenzialmente cartoncino SBS nonché, in misura molto ridotta, cartoncino GC. La MoDo ha acquisito il controllo al 100% della Iggesunds Bruk all'inizio del 1989, trasformandola in una divisione del gruppo denominata Iggesund Paperboard AB (in prosieguo: la «Iggesund Paperboard»). Alcuni rappresentanti di tale divisione hanno assistito alle riunioni del PWG e del JMC. Dirigenti e impiegati dello stabilimento di Workington hanno preso parte alle riunioni del JMC.
Procedimento
22 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 ottobre 1994 la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
23 Sedici imprese, tra le diciotto ritenute responsabili dell'infrazione, hanno parimenti proposto un ricorso avverso la decisione (cause T-295/94, T-301/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94 e T-354/94).
24 La ricorrente nella causa T-301/94, la Laakmann Karton GmbH, ha rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 10 giugno 1996 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 18 luglio 1996, causa T-301/94, Laakmann Karton/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
25 Quattro imprese finlandesi, facenti capo al gruppo Finnboard e, a tale titolo, ritenute responsabili in solido del pagamento dell'ammenda inflitta a quest'ultimo, hanno impugnato anch'esse la decisione (cause riunite T-339/94, T-340/94, T-341/94 e T-342/94).
26 Infine, un ulteriore ricorso è stato proposto da un'associazione, la CEPI-Cartonboard, che non era tra i destinatari della decisione. Essa ha tuttavia rinunciato agli atti con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1997 e la causa è stata cancellata dal ruolo del Tribunale con ordinanza 6 marzo 1997, causa T-312/94, CEPI-Cartonboard/Commissione (non pubblicata nella Raccolta).
27 Con lettera 5 febbraio 1997 il Tribunale ha invitato le parti a partecipare ad un incontro informale per esporre, in particolare, le loro osservazioni sull'eventuale riunione delle cause T-295/94, T-304/94, T-308/94, T-309/94, T-310/94, T-311/94, T-317/94, T-319/94, T-327/94, T-334/94, T-337/94, T-338/94, T-347/94, T-348/94, T-352/94 e T-354/94 ai fini della trattazione orale. Nel corso di quell'incontro, che si è svolto il 29 aprile 1997, le parti hanno accettato tale riunione.
28 Con ordinanza 4 giugno 1997 il presidente della Terza Sezione ampliata del Tribunale ha riunito per connessione le cause suddette ai fini della trattazione orale, ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, ed ha accolto una domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella presente causa.
29 Con ordinanza 20 giugno 1997 è stata accolta la domanda di trattamento riservato presentata dalla ricorrente nella causa T-337/94, in relazione ad un documento prodotto in risposta ad un quesito scritto del Tribunale.
30 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di iniziare la fase orale e di disporre misure di organizzazione del procedimento, chiedendo alle parti di rispondere a taluni quesiti scritti e di presentare determinati documenti. Le parti hanno dato seguito a tale richiesta.
31 Le parti nelle cause menzionate al punto 27 hanno svolto le loro osservazioni orali ed hanno risposto ai quesiti rivolti loro dal Tribunale all'udienza che si è svolta dal 25 giugno all'8 luglio 1997.
Conclusioni delle parti
32 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
- annullare la decisione nella parte in cui la riguarda;
- annullare l'art. 2;
- annullare l'ammenda o ridurne l'importo;
- condannare la Commissione alle spese.
33 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Sulla domanda di annullamento della decisione
34 La successione dei motivi esaminati nell'ambito della presente sentenza si discosta dall'ordine seguito nella relazione d'udienza. Infatti, alcuni motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione possono sfociare esclusivamente nella riduzione dell'importo dell'ammenda e vanno pertanto esaminati in quel contesto.
A - Sui motivi relativi alla violazione di forme sostanziali
Sul motivo riguardante un vizio della motivazione
Argomenti delle parti
35 La ricorrente deduce un vizio di motivazione della decisione, in quanto quest'ultima non chiarirebbe in che modo sono stati valutati alcuni degli elementi probatori e degli argomenti presentati durante il procedimento amministrativo.
36 In primo luogo, i suoi argomenti diretti a contestare il valore probatorio delle dichiarazioni rese dalla Stora sarebbero stati verosimilmente mal compresi dalla Commissione (v. punto 108 del preambolo della decisione). Infatti, la Stora avrebbe potuto essere influenzata dalle probabili conseguenze delle sue dichiarazioni. La Commissione non avrebbe quindi dovuto trarre argomento da tali dichiarazioni.
37 Inoltre, la Commissione, pur avendo talvolta seguito ciecamente le dichiarazioni della Stora, sarebbe nondimeno giunta a conclusioni incompatibili o contrastanti con esse.
38 La ricorrente cita, in proposito, numerosi punti sui quali la Commissione si sarebbe discostata dalle dichiarazioni della Stora. Si tratterebbe, in particolare, dell'affermazione secondo cui la presunta infrazione avrebbe avuto, per alcuni aspetti, scarse ripercussioni sul mercato, le affermazioni dirette a dimostrare che i clienti hanno avuto un notevole potere, la dichiarazione secondo cui gli scambi d'informazioni non implicavano la comunicazione della durata degli ordini inevasi e, infine, quella secondo cui lo scopo principale della raccolta di dati sugli ordini pervenuti era di consentire alla società di controllare le loro prestazioni sul mercato.
39 La Commissione non avrebbe inoltre tenuto debitamente in conto talune osservazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora. La ricorrente si richiama, al riguardo, ai punti 3, 11, 12 e 28 della seconda dichiarazione della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti) e al punto 1.1 della sua terza dichiarazione (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti).
40 La Commissione avrebbe quindi seguito un'impostazione iniqua in ordine alla dichiarazioni della Stora, dal momento che se ne è avvalsa soltanto in mancanza di prove supplementari. Essa si sarebbe per contro basata sulla prova più sfavorevole per i destinatari della decisione pur essendovi elementi probatori diversi dalle dichiarazioni.
41 In secondo luogo, la Commissione non avrebbe correttamente valutato una relazione della London Economics (in prosieguo: la «relazione LE»), commissionata da numerose imprese destinatarie della decisione con l'obiettivo di spiegare i fenomeni di mercato rilevati dalla Commissione. La ricorrente avrebbe, oltre a ciò, fornito alla Commissione dati che dimostravano che i suoi costi relativi alla produzione nello stabilimento di Workington erano aumentati praticamente nella stessa misura dei prezzi applicati, nonostante la forte domanda registrata nel periodo di cui trattasi.
42 In terzo luogo, l'insinuazione secondo cui la ricorrente avrebbe deliberatamente dissimulato elementi probatori per ostacolare l'inchiesta (punto 116 del preambolo della decisione) sarebbe priva di fondamento.
43 Infine, la decisione paleserebbe che la possibilità che la Unilever plc, proprietaria della TBM prima della sua acquisizione da parte della Iggesunds Bruk, fosse responsabile di una parte dell'infrazione contestata non è stata esaminata.
44 La Commissione ricorda che non è tenuta a rispondere dettagliatamente a ciascuno dei punti sollevati nelle risposte alle comunicazioni degli addebiti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 66) e che ha esaminato, conformemente ai suoi obblighi, le prove e gli argomenti dedotti dalla ricorrente, rispondendo nella decisione agli elementi pertinenti rispetto alle sue conclusioni.
45 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente sull'attendibilità delle dichiarazioni della Stora, la Commissione li avrebbe compresi e ne avrebbe tenuto conto. Essa sarebbe stata semplicemente in disaccordo con la ricorrente. Infatti, come risulta dai punti 112 e 113 del preambolo della decisione, le dichiarazioni sarebbero avvalorate da numerosi documenti. Inoltre, sembrerebbe assurdo sostenere che la Commissione abbia seguito ciecamente le dichiarazioni della Stora, contestandole poi di non aver seguito tali dichiarazioni nei minimi dettagli.
46 Quanto alla relazione LE, la Commissione si richiama sostanzialmente agli argomenti da essa addotti per dimostrare di aver correttamente valutato gli effetti dell'intesa sul mercato (v. infra, punti 289 e seguenti).
47 Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la Commissione non avrebbe mai sostenuto che essa ha dissimulato prove nel corso del procedimento amministrativo.
48 Infine, rispondendo ad un quesito scritto rivoltole dal Tribunale, la Commissione ha dichiarato che non disponeva di elementi di prova che le consentissero di ritenere che la Unilever fosse coinvolta nell'intesa.
Giudizio del Tribunale
49 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza del Tribunale 11 dicembre 1996, causa T-49/95, Van Megen Sports/Commissione, Racc. pag. II-1799, punto 51). Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato, la Commissione debba menzionare gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica della decisione, nonché le considerazioni che l'hanno indotta ad adottarla, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto sollevati durante il procedimento amministrativo (v., in particolare, sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punto 66).
50 Quanto alle dichiarazioni della Stora, la Commissione ha spiegato ai punti 112 e 113 del preambolo della decisione che esse sono, nei punti essenziali, avvalorate da altri elementi probatori.
51 Il fatto che la Commissione non abbia aderito al complesso delle affermazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora non può configurare un'insufficienza o un vizio della motivazione della decisione. Infatti, l'argomentazione della ricorrente tende, in sostanza, soltanto a contestare la correttezza della valutazione della Commissione sull'attendibilità delle dichiarazioni della Stora. Ora, argomenti del genere rientrano nell'esame di merito della decisione e sono, in questo contesto, privi di pertinenza.
52 Ciò vale anche per quanto riguarda l'affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione non avrebbe correttamente valutato né la relazione LE, né gli elementi forniti dalla ricorrente per dimostrare che l'evoluzione dei suoi costi era in linea con quella dei prezzi applicati.
53 Per quanto riguarda gli argomenti della ricorrente, secondo cui verrebbe insinuato a torto nella decisione che essa aveva deliberatamente dissimulato elementi di prova al fine di ostacolare l'inchiesta, è sufficiente constatare che la decisione non contiene un'insinuazione del genere. Come ha giustamente sottolineato la Commissione, il punto del preambolo cui si riferisce la ricorrente riguarda soltanto le misure prese dai membri dell'intesa per dissimularne l'esistenza. Le conclusioni della Commissione al riguardo sono illustrate esaurientemente nella decisione (v., in particolare, punto 73 del preambolo).
54 Infine, la ricorrente non ha fornito alcun elemento di prova, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, attestante che la Unilever plc fosse coinvolta nell'intesa, nella sue veste di ex società controllante della TBM. Di conseguenza, non può costituire un vizio della motivazione il fatto che la Commissione non abbia esaminato nella decisione se la Unilever potesse figurare tra i destinatari della stessa, per rispondere di una parte dell'infrazione commessa dalla TBM.
55 Di conseguenza, il presente motivo dev'essere respinto.
Sul motivo relativo alla violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
56 La ricorrente fa valere che la motivazione della decisione fa riferimento ad elementi di prova che non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, il che configurerebbe una violazione dei suoi diritti della difesa.
57 Ciò riguarderebbe gran parte delle affermazioni relative alla presunta politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità», il fatto che per la Commissione gli scambi di informazioni della Fides costituissero di per sé una violazione dell'art. 85 del Trattato e, infine, il fatto che la Commissione abbia concluso che l'aumento dei prezzi del 1987 nel Regno Unito era il risultato di una concertazione.
58 Inoltre, benché fosse stato riconosciuto nella comunicazione degli addebiti che l'offerta e la domanda si erano trovate in equilibrio per almeno tre o quattro anni prima del 1991, la decisione conterrebbe considerazioni meno favorevoli, in particolare, laddove verrebbe ripetutamente rilevato che sono stati effettuati arresti degli impianti nel 1990 (v., ad esempio, punto 134 del preambolo).
59 Infine, alcuni dati relativi agli aumenti dei prezzi applicati nel mese di ottobre 1988 dalla Iggesunds Bruk nei Paesi Bassi e dalla Feldmühle (facente capo al gruppo Stora) in Belgio nonché ad un aumento applicato nel mese di ottobre 1989 dalla Enso-Gutzeit in Italia sarebbero stati aggiunti nelle tabelle allegate alla decisione, pur non figurando nelle tabelle allegate alla comunicazione degli addebiti.
60 La Commissione nega che la comunicazione degli addebiti non contenesse tutti gli elementi riguardanti la politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità». Dalla comunicazione degli addebiti risulterebbe del pari che l'aumento dei prezzi applicato nel 1987 nel Regno Unito era il risultato di una concertazione (pagg. 68 e 69 e allegato relativo alla fissazione dei prezzi ivi menzionato).
61 Essa ricorda che, inizialmente, la comunicazione degli addebiti riguardava esclusivamente il sistema di scambi d'informazioni della Fides in relazione al funzionamento dell'intesa nel suo complesso. Non sarebbe quindi stato necessario pronunciarsi sull'eventuale illiceità intrinseca del sistema. Tuttavia, nell'addendum alla comunicazione degli addebiti, sarebbe stato precisato che il sistema messo in atto dopo il mese di luglio 1991 continuava a configurare una violazione dell'art. 85 del Trattato.
62 Infine, non vi sarebbe alcuna contraddizione tra le indicazioni riguardanti l'offerta e la domanda, contenute nella comunicazione degli addebiti, e quelle figuranti nella decisione.
Giudizio del Tribunale
63 Secondo una giurisprudenza costante, la comunicazione degli addebiti dev'essere redatta in termini che, per quanto sommari, siano sufficientemente chiari per consentire agli interessati di prendere atto dei comportamenti di cui la Commissione fa loro carico. Solo a questa condizione, infatti, la comunicazione degli addebiti può assolvere la funzione ad essa attribuita dai regolamenti comunitari e consistente nel fornire alle imprese tutti gli elementi necessari per provvedere utilmente alla propria difesa prima che la Commissione adotti una decisione definitiva (v., su questo punto, sentenza della Corte 31 marzo 1993, cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 42).
64 Nel caso di specie, l'argomento della ricorrente, secondo cui gran parte delle affermazioni relative alla presunta politica del «prezzo prioritario rispetto alla quantità» non sarebbe stata illustrata nella comunicazione degli addebiti, dev'essere respinto. Infatti, la ricorrente non precisa in che modo le allegazioni figuranti nella decisione si differenzierebbero da quelle esposte nella comunicazione degli addebiti. Inoltre, la decisione non menziona censure relative alla politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità che non siano state portate a conoscenza della ricorrente nella comunicazione degli addebiti.
65 Non può essere condiviso neppure l'argomento della ricorrente, secondo cui non le è stato contestato, nella comunicazione degli addebiti, che il sistema di scambi d'informazioni della Fides costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. E' sufficiente constatare che, ai termini della decisione, tale sistema di scambi di scambi d'informazioni configurava una violazione delle regole comunitarie di concorrenza soltanto in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (art. 1, ultimo trattino, della decisione letto congiuntamente al punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione), anche se la Commissione ha affermato che «in pratica (...), in molti casi erano evidenziati dati singoli o tali dati potevano essere facilmente ricavati» (medesimo punto del preambolo).
66 Quanto all'aumento concordato dei prezzi del mese di gennaio 1987 nel Regno Unito, esso è stato contestato in termini sufficientemente chiari nella comunicazione degli addebiti a talune imprese tra cui la ricorrente.
67 In particolare, tale censura è formulata nella comunicazione degli addebiti (pag. 54) nei termini seguenti:
«Una nota manoscritta (Allegato 44) contenuta nell'agenda da tavola del signor Opladen della Feldmühle, che occupa le tre pagine dal 15 al 17 gennaio 1987, riguarda uno scambio d'informazioni sui prezzi, sul portafoglio ordini inevasi e sugli arresti degli impianti tra la Feldmühle e numerosi altri produttori, nel contesto dell'aumento dei prezzi applicato sul mercato britannico nel periodo dicembre 1986 - gennaio 1987 (v. allegato 61, nota rinvenuta presso l'agente di vendita nel Regno Unito della Mayr-Melnhof: "la recente riunione Fides ha registrato la presenza di rappresentanti di Weig che hanno dichiarato di ritenere l'aumento del 9% troppo elevato per il Regno Unito e di averlo ridotto al 7%" (...)».
68 La Commissione rileva ancora (pag. 69 della comunicazione degli addebiti):
«Informazioni dettagliate sulle iniziative concordate in materia di prezzi messe in atto nell'Europa occidentale dal 1987 al 1991 sono fornite nell'Allegato sui prezzi unito alla presente comunicazione degli addebiti.
Vengono altresì forniti ulteriori particolari relativi all'iniziativa in materia di prezzi messa in atto sul mercato britannico all'inizio del 1987».
69 Nell'allegato tecnico A, esplicitamente richiamato nella comunicazione degli addebiti, la Commissione espone nei particolari le sue censure in ordine all'aumento dei prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito. Essa afferma, in particolare, in termini privi di ambiguità che «è chiaro (...) che l'iniziativa in materia di prezzi era stata discussa ed analizzata a livello "presidenti"».
70 Ne consegue che la ricorrente non poteva ignorare che la Commissione le contestava di aver partecipato, nel gennaio del 1987, ad un'iniziativa concordata in materia di prezzi nel Regno Unito.
71 Peraltro, la ricorrente afferma erroneamente che non risulta dalla comunicazione degli addebiti che erano stati disposti arresti degli impianti nel 1990.
72 Infatti, ai termini della comunicazione degli addebiti (pag. 85),
«Nel 1990, quando essi si sono trovati di fronte al duplice fenomeno dell'aumento della capacità e del declino della domanda, il sistema [di scambi d'informazioni della Fides] ha dato loro modo di prendere decisioni coordinate di arresto dei rispettivi impianti, evitando in tal modo la sovrapproduzione e la diminuzione dei prezzi».
73 Per quanto riguarda, infine, i dati relativi agli aumenti di prezzo annunciati e messi in atto da taluni produttori, si deve prendere atto che la Commissione non contesta la veridicità dell'affermazione della ricorrente, secondo cui tali dati non figurano né nel testo della comunicazione degli addebiti, né nei suoi allegati. La ricorrente non è quindi stata in grado di far valere utilmente le proprie osservazioni in ordine agli elementi di fatto di cui trattasi. Ora, la Commissione non poteva fondare la propria decisione su dati che non erano stati trasmessi alla imprese durante il procedimento amministrativo. Si dovrà pertanto prescindere dai detti elementi di fatto nell'esaminare il merito della decisione.
74 Tuttavia, tale inosservanza delle prerogative della difesa della ricorrente non può, di per sé, inficiare la validità della decisione nel suo complesso, dal momento che quest'ultima non è stata basata esclusivamente su tali elementi (v., in tal senso, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusione française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 30).
75 Il presente motivo dev'essere pertanto respinto.
B - Sui motivi riguardanti violazioni di norme fondamentali
Sul motivo secondo cui la ricorrente non sarebbe la destinataria appropriata della decisione
Sulla ricevibilità del motivo
76 La Commissione mette in dubbio l'esistenza di un interesse legittimo della ricorrente a far valere che la Iggesund Paperboard doveva figurare tra i destinatari della decisione, dal momento che ammette che assumerà la responsabilità gravante su tale società qualora un'ammenda venisse infine inflitta a quest'ultima.
77 E' sufficiente ricordare, in proposito, che la ricorrente figura tra le imprese menzionate nell'art. 1 della decisione come partecipanti ad una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Ad essa va riconosciuto, a tale titolo, un interesse legittimo a contestare tale constatazione indipendentemente da ogni considerazione di natura pecuniaria, poiché essa può quanto meno ledere la sua reputazione.
78 Ne consegue che il motivo è ricevibile.
Nel merito
- Argomenti delle parti
79 Secondo la ricorrente, la decisione ha indicato come destinataria la società capogruppo quando più di una società del gruppo aveva partecipato all'infrazione, oppure quando esistevano prove precise che coinvolgevano la società capogruppo nell'infrazione (punto 143 del preambolo della decisione). Tuttavia, nessuno di tali presupposti ricorrerebbe nel caso di specie. Infatti, una sola impresa facente capo al gruppo MoDo, ossia la Iggesund Paperboard, sarebbe accusata di aver partecipato all'infrazione e la ricorrente stessa non vi avrebbe preso parte.
80 Nel caso di specie, la Commissione non avrebbe neppure applicato i criteri generali enunciati nella decisione. Secondo i punti 152 e 153 del preambolo della decisione stessa, la Commissione avrebbe considerato, per un verso, che potevano insorgere difficoltà nella riscossione dell'ammenda se la Iggesund Paperboard fosse stata destinataria della decisione e, per l'altro, che la Iggesund Paperboard non era effettivamente indipendente dalla ricorrente. Applicando questi specifici criteri soltanto al caso della ricorrente, la Commissione avrebbe trasgredito i principi di equità, parità di trattamento e non discriminazione, nonché il principio posto a tutela del legittimo affidamento.
81 Inoltre, i criteri specificamente indicati nel punto 153 del preambolo della decisione non giustificherebbero l'approccio della Commissione. Innanzi tutto, non corrisponderebbe al vero che la Iggesund Paperboard non era in grado di pagare l'ammenda. La Commissione avrebbe poi considerato a torto che la Iggesund Paperboard non fosse effettivamente indipendente rispetto alla ricorrente. Il solo fatto che la Iggesund Paperboard non aveva né patrimonio né dipendenti non avrebbe escluso la sua qualificazione come impresa ai sensi del diritto comunitario. La Commissione stessa avrebbe riconosciuto che la Iggesund Paperboard rispondeva a tutti i requisiti necessari per essere considerata come un'impresa in quanto unità economica indipendente. Di conseguenza, la Iggesund Paperboard non poteva essere considerata alla stregua di un «involucro vuoto».
82 Quando un'impresa controlla il patrimonio necessario per la gestione delle sue attività, non è richiesto che ne detenga la proprietà. Questa tesi troverebbe conferma nella decisione della Commissione 16 gennaio 1991, 91/50/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/32.732-IJsselcentrale e altri, GU L 28, pag. 32). Il fatto che l'impresa capogruppo fornisca taluni servizi accessori, come la consulenza legale, la contabilità e la fatturazione, alle società del gruppo non esclude neanch'esso la possibilità di riconoscere alla Iggesund Paperboard la qualità di impresa.
83 Infine, non sarebbe stato dimostrato che la ricorrente fosse a conoscenza delle azioni ritenute illecite ed esercitasse un controllo di fatto sulle attività della Iggesund Paperboard. Inoltre, né il fatto che avesse potuto impartire istruzioni alla Iggesund Paperboard e neppure la circostanza che avesse scelto i dirigenti di tale impresa sarebbero sufficienti per addebitare alla ricorrente la responsabilità del comportamento dell'impresa o per concludere che la Iggesund Paperboard e la ricorrente costituivano un'unica entità economica.
84 La Commissione afferma che l'impresa, ai sensi del diritto della concorrenza, può essere definita come un'entità economica costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica (sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione, Racc. pag. II-757, punto 311).
85 Varie società facenti capo ad un medesimo gruppo, che agiscono sotto una direzione ed un controllo comuni, potrebbero considerarsi parte della medesima impresa. A tale riguardo, la Commissione disporrebbe di un margine di discrezionalità per determinare a quale livello, nell'ambito di una struttura del genere, vada rivolta la decisione. Di conseguenza, anche se fosse stato possibile far figurare la Iggesund Paperboard tra i destinatari della decisione, ciò non significherebbe in alcun modo che essa era tenuta a farlo. Infatti, due controllate della ricorrente sarebbero coinvolte nell'intesa, ossia la Iggesund Paperboard (Workington) Ltd e la Iggesunds Bruk.
86 Infine, le ragioni esposte ai punti 152 e 153 del preambolo della decisione sarebbero state legittimamente invocate, in quanto la Iggesund Paperboard non avrebbe né patrimonio né dipendenti. Si tratterebbe quindi di una società fittizia, dotata di un capitale sociale di 50 000 SKR.
- Giudizio del Tribunale
87 L'art. 85, n. 1, del Trattato, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l'effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche, ognuna delle quali costituita da un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un'infrazione prevista dalla stessa disposizione (citata sentenza Shell/Commissione, punto 311).
88 Nel caso di specie, la ricorrente e le diverse società facenti capo alla sua divisione «Paperboard», divisione formalmente gestita dalla Iggesund Paperboard, devono essere considerate alla stregua di un'organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente il fine, in particolare, di produrre e vendere cartoncino con l'intento di massimizzare gli utili, anche, se necessario, a scapito degli utili individualmente realizzati dai suoi vari componenti. Nell'ambito di questa organizzazione, ciascuna società svolge un determinato ruolo (v., in tal senso, citata sentenza Shell/Commissione, punto 312).
89 Risulta infatti dalla decisione (v., in particolare, punto 153, primo comma, del preambolo) che la Iggesund Paperboard è una società «commissionaria» detenuta al 100% dalla ricorrente e dotata di un capitale di 50 000 SKR.
90 Nel secondo comma del medesimo punto, si precisa inoltre quanto segue:
«(...) Iggesund Paperboard AB non possiede impianti per la produzione del cartoncino e non ha personale alle proprie dipendenze. Le attività del settore cartoncino precedentemente detenute da Iggesunds Bruk AB restano di proprietà di tale impresa, che è attualmente una società non operante, interamente controllata da MoDo. Tutto il personale in Svezia è infatti alle dipendenze di MoDo (...)».
91 Nessuna di queste affermazioni viene contestata dalla ricorrente.
92 Risulta inoltre dalle risposte della ricorrente ai quesiti scritti rivoltile dal Tribunale che, alla data in cui è cessata l'infrazione accertata, la Iggesund Paperboard (Workington) Ltd, precedentemente denominata TBM, deteneva ancora lo stabilimento per la produzione di cartoncino di Workington (Regno Unito) e contabilizzava il fatturato realizzato da tale stabilimento e che il personale ivi impiegato era alle sue dipendenze. Risulta altresì che nessun fatturato veniva registrato nel bilancio della Iggesund Paperboard e, in particolare, che il fatturato dello stabilimento della Iggesunds Bruk era registrato nel bilancio della ricorrente.
93 Infine, risulta dal bilancio della ricorrente per l'esercizio 1991 che le attività commerciali del gruppo MoDo venivano svolte tramite sei società «commissionarie», tra cui la Iggesund Paperboard, ma che la ricorrente forniva taluni servizi per il complesso delle società del gruppo in ambito legale, informatico e finanziario.
94 Di conseguenza, senza che occorra esaminare se le altre ragioni esposte nei punti 152 e 153 del preambolo della decisione possano giustificare la scelta di far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione, è legittima la conclusione formulata dalla Commissione al punto 153, secondo comma, in fine, del preambolo: «E' pertanto opportuno, ai fini dell'attuale procedura, indirizzare la decisione al gruppo MoDo [rappresentato dalla società capogruppo] anziché ad una controllata priva di effettiva indipendenza, di qualsiasi attività e di personale alle proprie dipendenze».
95 Diversamente da quanto allegato dalla ricorrente, secondo cui soltanto la Iggesund Paperboard avrebbe partecipato all'infrazione, è giocoforza constatare che la Iggesund Paperboard (Workington) Ltd figurava anch'essa sull'elenco dei membri del PG Paperboard e che dipendenti di tale società hanno assistito alle riunioni del JMC. La Commissione, decidendo di far figurare la ricorrente tra i destinatari della decisione, ha quindi agito coerentemente con il criterio enunciato al punto 143 del preambolo, ai termini del quale la decisione andava rivolta alla società capogruppo quando varie società facenti capo ad esso avevano partecipato all'infrazione.
96 Alla luce delle considerazioni che precedono, il motivo dev'essere respinto.
Sul motivo secondo cui la Commissione non avrebbe dimostrato l'esistenza di concertazioni relative al controllo delle quantità e alla limitazione della produzione
97 Tale motivo si articola in tre parti. Le prime due verranno esaminate congiuntamente mentre la terza sarà oggetto di un esame separato.
Sulle prime due parti del motivo, riguardanti l'assenza di prove dell'esistenza di una concertazione diretta al congelamento delle quote di mercato e di una concertazione diretta a controllare l'offerta
- Argomenti delle parti
98 Nella prima parte del motivo, la ricorrente contesta le allegazioni della Commissione in ordine all'esistenza di misure dirette al controllo delle quantità. Tali allegazioni sarebbero fondate essenzialmente sulle dichiarazioni della Stora. Tuttavia, queste ultime sarebbero prive di qualsiasi riscontro probatorio.
99 La ricorrente fa valere che è stato registrato un continuo incremento della domanda fino al mese di maggio del 1991 e che le capacità di produzione dell'industria sono state pienamente utilizzate dal 1987 al 1990. Alla luce di questa considerazione, essa contesta la veridicità dell'affermazione contenuta nella decisione, secondo cui i produttori sono stati costretti a ricorrere in misura crescente a periodi di arresto degli impianti nel 1990.
100 Inoltre, la nota 3 ottobre 1988 (allegato 102 alla comunicazione degli addebiti) dimostrerebbe che non esisteva all'epoca alcun sistema di controllo delle quantità.
101 Infine, la ricorrente nega che i documenti riguardanti riunioni della Paper Agents Association (in prosieguo: la «PAA») avvalorino la tesi della Commissione. A suo parere, non si dovrebbe tenerne conto.
102 Nella seconda parte del motivo, essa contesta le affermazioni della Commissione in ordine all'esistenza di una concertazione sul congelamento delle quote di mercato. Numerosi elementi dimostrerebbero che le dichiarazioni della Stora, sulle quali la Commissione si è basata, non sono attendibili.
103 In primo luogo, la descrizione delle misure dirette al congelamento delle quote di mercato sarebbe priva di coerenza. La Commissione non avrebbe preso in considerazione il fatto che i produttori non potevano concordare un congelamento delle quote di mercato senza alcun contatto con i clienti e senza rifiutare gli ordini. La decisione non indicherebbe i prodotti ai quali si riferivano le quote di mercato. Non vi sarebbe precisato se il tasso di crescita previsto per l'anno successivo era determinato individualmente o a livello centrale. Eppure, elementi del genere avrebbero necessariamente dovuto svolgere un ruolo centrale in ogni accordo sul congelamento delle quote di mercato. Infine, anche le informazioni fornite dalla Stora sarebbero prive di coerenza. Infatti, la Stora avrebbe dichiarato (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti) che le discussioni vertenti su questo tema si riferivano a raggruppamenti nazionali mentre risulterebbe dalla sua lettera 23 dicembre 1992 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti) che l'accordo si riferiva a quote di mercato per gruppi di produttori.
104 In secondo luogo, le quote dei mercati nazionali da essa detenute avrebbero subito fluttuazioni consistenti e la sua quota del mercato dell'Europa continentale sarebbe aumentata in misura notevole. Inoltre, la Commissione stessa riconoscerebbe che numerosi grandi produttori hanno potuto incrementare la loro quota di mercato in misura ridotta.
105 In terzo luogo, la Commissione non avrebbe debitamente considerato la scarsa elasticità dei prezzi del cartoncino.
106 In quarto luogo, un accordo sul congelamento delle quote di mercato avrebbe dovuto essere necessariamente accompagnato da accordi sui tempi di arresto degli impianti e sulla creazione di nuove capacità di produzione. Ora, numerosi produttori avrebbero incrementato le proprie capacità produttive nel periodo di cui trattasi.
107 La Commissione ribatte che è stato sottolineato nella decisione come i produttori abbiano compreso che, a lungo termine, non era possibile controllare i prezzi senza controllare contemporaneamente le quantità al fine di garantire l'equilibrio tra l'offerta e la domanda. Muovendo da questo presupposto, i produttori avrebbero ritenuto necessario rafforzare l'intesa sui prezzi con un accordo sul controllo delle quantità. Di conseguenza, il fatto che non vi sia stata la necessità di attuare tale sistema per un determinato periodo sarebbe privo di pertinenza. Inoltre, esisterebbero prove attestanti che la Iggesund aveva preso misure dirette al controllo dell'offerta quando ciò si è rivelato necessario (punti 94 e 95 del preambolo della decisione). Inoltre, la Commissione ricorda come fosse stato accertato che i produttori avevano trovato un accordo per congelare le quote di mercato ai livelli esistenti, ma che non si trattava di un congelamento assoluto (punti 52-56 del preambolo).
108 Quanto alle ragioni per le quali era stata ritenuta necessaria l'attuazione di un sistema di controllo delle quantità, la Commissione sottolinea che un aumento rilevante delle quantità avrebbe comportato una diminuzione dei prezzi. L'argomento che la ricorrente trae dalla scarsa elasticità dei prezzi non confuterebbe quindi la tesi della Commissione.
109 Quest'ultima sostiene che le conclusioni formulate nella decisione poggiano su prove solide. Essa si richiama, al riguardo, alle dichiarazioni della Stora nonché ai documenti di cui ai punti 53-55 e 58-59 della decisione.
110 Essa afferma di non aver mai sostenuto che le quote di mercato erano rimaste invariate (punti 59 e 60 del preambolo della decisione).
- Giudizio del Tribunale
111 Ai sensi dell'art. 1 della decisione, le imprese destinatarie della decisione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, durante il periodo di riferimento, ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali i fornitori di cartoncino della Comunità hanno, in particolare, «raggiunto un'intesa sul mantenimento a livello costante delle quote di mercato dei principali produttori (salve alcune modifiche occasionali)» e «adottato (sempre più spesso a decorrere dall'inizio del 1990) misure concordate per controllare l'offerta del prodotto nella Comunità al fine di garantire l'applicazione dei predetti aumenti concordati di prezzo».
112 Secondo la Commissione, questi due tipi di collusione, presi in considerazione nella decisione sotto la voce «Controllo delle quantità», hanno avuto inizio durante il periodo di riferimento ad opera dei partecipanti alle riunioni del PWG. Infatti, risulta dal punto 37, terzo comma, del preambolo della decisione, che i veri compiti del PWG, come descritti dalla Stora, «comprendevano "la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità"».
113 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sulle quote di mercato, nella decisione (punto 37, quinto comma, del preambolo) si espone quanto segue: «Per quanto riguarda i passi compiuti per introdurre aumenti di prezzo, il PWG ha tenuto discussioni approfondite sulle quote di mercato nell'Europa occidentale dei raggruppamenti per paese e dei gruppi singoli. Per effetto delle sue iniziative sono state raggiunte alcune "intese" tra i partecipanti in merito alle rispettive quote di mercato allo scopo di garantire che le iniziative concordate in materia di prezzi non fossero compromesse da un'offerta superiore alla domanda. I grandi gruppi di produttori in effetti hanno convenuto di mantenere le loro rispettive quote di mercato ai livelli riscontrabili ogni anno nei dati relativi alla produzione annuale e alle vendite distribuiti in forma finale da Fides nel marzo dell'anno successivo. L'andamento delle quote di mercato era analizzato in ciascuna riunione del PWG sulla base delle dichiarazioni mensili di Fides e se emergevano fluttuazioni significative venivano chieste spiegazioni all'impresa ritenuta responsabile».
114 Secondo il punto 52 del preambolo, «l'accordo concluso nel PWG nel corso del 1987 comprendeva il "congelamento" nell'Europa occidentale delle quote di mercato dei principali produttori ai livelli esistenti e l'obbligo di astenersi da tentativi di accaparrarsi nuovi clienti o di estendere le attività esistenti mediante una politica aggressiva dei prezzi».
115 Nel punto 56, primo comma, del preambolo si rileva quanto segue: «L'intesa di base esistente tra i principali produttori al fine di mantenere le rispettive quote di mercato è proseguita per tutto il periodo oggetto della presente decisione». Ai termini del punto 57, «in ciascuna riunione del PWG era analizzata "l'evoluzione delle quote di mercato" sulla base di statistiche provvisorie». Infine, nel punto 56, ultimo comma, si precisa che «le imprese che hanno partecipato alle discussioni sulle quote di mercato erano i membri del PWG e precisamente: Cascades, Finnboard, KNP (fino al 1988), [Mayr-Melnhof], MoDo, Sarrió, i due produttori del gruppo SBC e Feldmühle e (dal 1988) Weig».
116 Si deve rilevare che la Commissione ha correttamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
117 Infatti, l'analisi della Commissione si fonda sostanzialmente sulle dichiarazioni della Stora (allegati 39 e 43 alla comunicazione degli addebiti) ed è corroborata dall'allegato 73 della comunicazione degli addebiti.
118 Nell'allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, la Stora espone quanto segue: «Il PWG si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato. (...) Tra le sue varie attività (legittime), vi erano anche la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi e aumenti di prezzo, domanda e capacità. La sua funzione consisteva in particolare nel valutare lo stato preciso dell'offerta e della domanda sul mercato nonché i provvedimenti da adottare per assicurarne il controllo e sottoporre tale valutazione alla President Conference».
119 Per quanto riguarda più specificamente la collusione sulle quote di mercato, la Stora afferma che «le quote acquisite dai gruppi nazionali della Comunità europea, dell'EFTA e di altri paesi i cui fornitori erano membri del PG Paperboard venivano esaminate nell'ambito del PWG» e che il PWG «dibatteva la possibilità di mantenere le quote di mercato al livello dell'anno precedente» (allegato 39 della comunicazione degli addebiti, punto 19). Essa rileva peraltro (medesimo documento, punto 6) che «durante questo periodo si sono svolte discussioni in ordine alle quote di mercato dei produttori europei, con i livelli del 1987 come primo periodo di riferimento».
120 Il 14 febbraio 1992, rispondendo ad una domanda postale dalla Commissione il 23 dicembre 1991 (allegato 43 alla comunicazione degli addebiti), la Stora precisa ancora che «le intese sui livelli delle quote di mercato concluse dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese si basavano sui dati annuali totali relativi all'anno precedente, che erano di regola disponibili in forma definitiva sin dal mese di marzo dell'anno successivo» (punto 1.1).
121 Tale affermazione trova conferma nel medesimo documento, nei termini seguenti: «(...) le discussioni sfociavano in intese, che venivano generalmente concluse nel mese di marzo di ciascun anno, tra i membri del PWG con l'obiettivo di mantenere le loro quote di mercato al livello dell'anno precedente» (punto 1.4). La Stora riferisce che «non veniva preso alcun provvedimento per garantire il rispetto dell'intesa» e che i partecipanti alle riunioni del PWG «erano consapevoli del fatto che, qualora essi assumessero posizioni particolari su determinati mercati riforniti da altri, questi ultimi assumerebbero il medesimo atteggiamento su altri mercati» (stesso punto).
122 Infine, essa dichiara che la ricorrente («Iggesund») ha preso parte alle discussioni relative alle quote di mercato (punto 1.2, pag. 3).
123 Le affermazioni della Stora riguardanti la collusione sulle quote di mercato sono suffragate dall'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti. Quest'ultimo documento, rinvenuto presso la FS-Karton (facente capo al gruppo Mayr-Melnhof), consiste in una nota riservata, datata 28 dicembre 1988, del direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof in Germania (signor Katzner) al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria (signor Gröller), avente ad oggetto la situazione del mercato.
124 Secondo tale documento, menzionato ai punti 53-55 del preambolo della decisione, la maggiore collaborazione nell'ambito del «circolo dei presidenti» («Präsidentenkreis»), decisa nel 1987, ha prodotto «vincitori» e «vinti». L'autore della nota colloca la Mayr-Melnhof tra i «vinti» per varie ragioni, in particolare per i seguenti motivi:
«2) E' stato possibile giungere ad un accordo soltanto infliggendoci una "sanzione" - ci sono stati imposti taluni "sacrifici".
3) Le quote di mercato del 1987 dovevano essere "congelate", i contatti esistenti andavano mantenuti e nessuna nuova attività o qualità doveva essere acquisita praticando prezzi promozionali (i risultati si vedranno nel gennaio 1989 - se tutte le parti interessate si comportano lealmente)».
125 Queste frasi vanno lette nel contesto più generale della nota.
126 A tale proposito, l'autore della nota stessa menziona, a mo' d'introduzione, la collaborazione più stretta su scala europea in seno al «circolo dei presidenti». Questa espressione è stata interpretata dalla Mayr-Melnhof come riguardante, nel contempo, il PWG e la PC in un contesto generale, vale a dire senza alcun riferimento a un avvenimento o a una specifica riunione (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti, punto 2. a), interpretazione che non occorre valutare nel presente contesto.
127 L'autore afferma poi che tale collaborazione ha dato vita alla «disciplina dei prezzi», che ha prodotto «vincitori» e «vinti».
128 E' quindi nel contesto di questa disciplina decisa dal «circolo dei presidenti» che va letto il brano riguardante le quote di mercato da congelare ai livelli del 1987.
129 Inoltre il rinvio al 1987 come anno di riferimento è conforme alla seconda dichiarazione resa dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti; v. supra, punto 119).
130 Quanto al ruolo svolto dal PWG nella collusione sul controllo dell'approvvigionamento, che caratterizzava l'esame dei tempi di arresto dei macchinari, nella decisione si afferma che il PWG ha avuto un ruolo determinante nell'attuazione dei tempi di arresto quando, dal 1990, di fronte ad un aumento della capacità produttiva e ad una contrazione della domanda, «dall'inizio del 1990 (...) i leader dell'industria (...) hanno ritenuto opportuno concertarsi nell'ambito del PWG sulla necessità di prevedere l'arresto degli impianti. I principali produttori hanno riconosciuto che non potevano aumentare la domanda abbassando i prezzi e che il mantenimento della produzione a pieno regime avrebbe semplicemente ridotto i prezzi. In teoria, sulla base delle relazioni in materia di capacità era possibile calcolare i tempi d'arresto necessari per riportare in equilibrio la domanda e l'offerta» (punto 70 del preambolo della decisione).
131 La decisione precisa inoltre quanto segue: «Tuttavia il PWG non assegnava formalmente al singolo produttore il relativo "tempo d'arresto". Secondo Stora esistevano difficoltà pratiche per riuscire a raggiungere un programma coordinato dei tempi d'arresto in grado di comprendere tutti i produttori. Stora afferma che per tale motivo "esisteva soltanto un sistema non vincolante di incentivi"» (punto 71 del preambolo della decisione).
132 Si deve prendere atto che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sugli arresti degli impianti tra i partecipanti alle riunioni del PWG.
133 I documenti da essa prodotti suffragano la sua analisi.
134 Nella sua seconda dichiarazione (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 24), la Stora fornisce le seguenti spiegazioni: «Con l'adozione, da parte del PWG, della politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità e l'attuazione progressiva di un sistema di prezzi equivalenti dal 1988, i membri del PWG hanno riconosciuto la necessità di rispettare i tempi d'arresto al fine di tener fermi questi prezzi di fronte ad una crescita ridotta della domanda. Senza ricorrere a tempi d'arresto, i produttori si sarebbero trovati nell'impossibilità di mantenere i livelli di prezzi convenuti di fronte ad una sovraccapacità produttiva sempre crescente».
135 Al punto successivo della dichiarazione, essa osserva: «Nel 1988 e nel 1989, l'industria poteva funzionare con una capacità produttiva pressoché piena. L'arresto degli impianti per motivi diversi dalla normale chiusura per la manutenzione o per le festività è diventata necessaria dal 1990. (...) In seguito, è sorta la necessità di applicare tempi di arresto quando si fermava il flusso degli ordini per mantenere la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità. I tempi di arresto cui i produttori dovevano attenersi (per garantire l'equilibrio tra la produzione e il consumo) potevano essere calcolati in base alle relazioni riguardanti le capacità. Il PWG non stabiliva formalmente i tempi di arresto, benché vi fosse un sistema non vincolante di incentivi (...)».
136 Quanto all'allegato 73 alla comunicazione degli addebiti, le ragioni fornite dall'autore per spiegare perché la Mayr-Melnhof andasse collocata tra i «vinti» all'epoca della stesura della nota costituiscono importanti elementi di prova dell'esistenza di una collusione tra i partecipanti alle riunioni del PWG sui tempi d'arresto.
137 Infatti, l'autore rileva quanto segue:
«4) E' su questo punto che comincia a divergere la posizione delle parti interessate in ordine alla concezione stessa dell'obiettivo perseguito.
(...)
c) Tutto il personale addetto alle vendite e gli agenti europei sono stati liberati da ogni obiettivo di vendita in termini di volume ed è stata applicata una politica dei prezzi rigida, praticamente senza eccezioni (in molti casi, i nostri collaboratori non hanno capito il nostro nuovo atteggiamento nei confronti del mercato - prima, l'unica esigenza era quella della quantità mentre ora contava soltanto la disciplina in materia di prezzi con il rischio di un arresto dei macchinari)».
138 La Mayr-Melnhof sostiene (allegato 75 alla comunicazione degli addebiti) che il brano sopra citato riguarda una situazione interna dell'impresa. Tuttavia, analizzato alla luce del contesto più generale della nota, questo stralcio riflette l'attuazione, al livello degli addetti commerciali, di una politica rigorosa stabilita in seno al «circolo dei presidenti». Il documento va quindi interpretato nel senso che i partecipanti all'accordo del 1987, vale a dire per lo meno i partecipanti alle riunioni del PWG, hanno incontestabilmente valutato le conseguenze della politica decisa, nell'ipotesi in cui essa venisse applicata rigorosamente.
139 Alla luce di quanto precede, e senza che occorra tener conto dell'allegato 102 alla comunicazione degli addebiti, si deve concludere che la Commissione ha adeguatamente dimostrato l'esistenza di una collusione sulle quote di mercato tra i partecipanti alle riunioni del PWG nonché di una collusione sugli arresti degli impianti tra le medesime imprese. Poiché non è stata contestata la partecipazione della TBM/Iggesund Paperboard (Workington) Ltd/Iggesund Paperboard alle riunioni del PWG (v. infra, punti 370 e seguenti) e poiché la ricorrente è espressamente menzionata nelle dichiarazioni della Stora, la Commissione ha correttamente ritenuto la ricorrente stessa responsabile di aver partecipato a queste due collusioni.
140 Le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle dichiarazioni della Stora, dirette a contestare il valore probatorio di questi documenti, non sono atte a inficiare questa constatazione.
141 E' pacifico, infatti, che tali dichiarazioni provengono da una delle imprese che si ritiene abbiano partecipato all'infrazione contestata e contengono una descrizione dettagliata della natura delle discussioni svolte nell'ambito degli organismi del PG Paperboard, dell'obiettivo perseguito dalle imprese raggruppate in seno a quest'ultimo, nonché della partecipazione delle dette imprese alle riunioni dei suoi vari organismi. Ebbene, poiché questo elemento probatorio centrale risulta corroborato da altri atti di causa, esso costituisce un supporto pertinente per le affermazioni della Commissione.
142 Quanto all'affermazione della ricorrente, secondo cui il comportamento effettivo delle imprese dimostrerebbe l'inconsistenza delle allegazioni della Commissione, dev'essere anch'essa disattesa.
143 In primo luogo, l'esistenza di collusioni tra i membri del PWG sui due aspetti della «politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità» dev'essere tenuta distinta dalla messa in atto delle collusioni stesse. Infatti, le prove fornite dalla Commissione hanno un tale valore probatorio che semplici informazioni sul comportamento effettivo della ricorrente sul mercato non possono inficiare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine all'esistenza stessa di collusioni sui due aspetti della politica controversa.
144 In secondo luogo, le allegazioni della Commissione non sono confutate dalle informazioni fornite dalla ricorrente. Si deve sottolineare che la Commissione ha esplicitamente ammesso che la collusione sulle quote di mercato non implicava alcun «meccanismo formale di sanzioni pecuniarie o compensazioni per l'applicazione dell'intesa sulle quote di mercato» e che la quota di mercato di alcuni grandi produttori era lentamente aumentata di anno in anno (v., in particolare, punti 59 e 60 del preambolo della decisione). Per di più, la Commissione ha riconosciuto che, avendo l'industria lavorato a regime di piena utilizzazione delle capacità fino all'inizio del 1990, non è risultato necessario alcun arresto degli impianti fino a quella data (punto 70 del preambolo della decisione).
145 In terzo luogo, due documenti del fascicolo di causa confermano che la ricorrente ha messo in atto la politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità, concordata in seno al PWG.
146 Infatti, dal verbale della riunione della PAA svoltasi il 23 giugno 1990, redatto da un rappresentante della Kopparfors (del gruppo Stora), risulta quanto segue: «la Iggesund afferma che la Thames aveva attuato qualche arresto degli impianti, politica questa che essa preferiva rispetto ad un abbassamento dei prezzi» (allegato 130 alla comunicazione degli addebiti).
147 Allo stesso modo, il verbale della riunione della PAA del 4 aprile 1990, redatto da un rappresentante della Mayr-Melnhof Pegg, riferisce quanto segue:
«Thames Board (Iggesund) 3 settimane di anticipo. La domanda del Regno Unito è inferiore a quella dello stesso periodo 1989. L'arresto degli impianti è preferito all'applicazione di prezzi inferiori. L'aumento dei prezzi di aprile è integralmente applicato» (allegato 131 alla comunicazione degli addebiti).
148 Alla luce di quanto precede, la prima e la seconda parte del motivo devono essere respinte.
Sulla terza parte del motivo, riguardante un errore nella valutazione della portata delle statistiche della Fides
- Argomenti delle parti
149 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha correttamente valutato la portata delle statistiche della Fides. Essa ne avrebbe esagerato l'importanza e l'illiceità. Per di più, tali statistiche non sarebbero state sufficientemente dettagliate da consentire il controllo di un sistema di quote.
150 Anche se le statistiche collazionate dalla Fides erano ripartite su base nazionale, ad esclusione dei dati relativi agli ordini pervenuti settimanalmente, esse non avrebbero consentito l'identificazione dei dati relativi alle consegne effettuate da ciascun produttore.
151 La ricorrente sottolinea inoltre come la Commissione abbia ammesso che, nel corso dell'anno, i produttori utilizzavano di norma le statistiche provvisorie (punto 63 del preambolo della decisione). Questi dati fornirebbero, in effetti, soltanto informazioni generali sulle tendenze della domanda. Di conseguenza, i partecipanti alle riunioni del PWG non avrebbero avuto alcun modo di avvalersi di queste statistiche per effettuare analisi razionali delle quote di mercato e dell'utilizzazione delle capacità.
152 Inoltre, la situazione degli ordini inevasi per ciascun produttore non avrebbe alcun carattere di segretezza, diversamente da quanto sostiene la Commissione. Pertanto, i dati diffusi dalla Fides in ordine alla situazione degli ordini inevasi avrebbe offerto ai produttori soltanto una visione su scala europea.
153 Per quanto riguarda le statistiche sulle capacità e sulla loro utilizzazione, si sarebbe trattato di dati imprecisi, utilizzati soltanto per osservare le dinamiche del settore e per stabilire un confronto tra le modifiche dei tassi di utilizzazione di ciascuna impresa e quelle dei tassi aggregati.
154 Infine, tali statistiche non sarebbero state necessarie per registrare l'equilibrio tra l'offerta e la domanda, poiché tale situazione sarebbe stata evidente per il complesso del settore.
155 Secondo la Commissione, gli argomenti della ricorrente sono diretti, in sostanza, a dimostrare che il sistema di scambi d'informazioni della Fides non era di per sé in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato. Dal momento che tale sistema sarebbe stato utilizzato soltanto al fine di rafforzare ed agevolare l'attuazione di un'intesa illecita, questa discussione avrebbe un'utilità strettamente accademica.
- Giudizio del Tribunale
156 La terza parte del motivo va intesa nel senso che la Commissione non avrebbe correttamente valutato la portata delle statistiche della Fides, in quanto esse non sarebbero state né necessarie né utili ai fini della presunta intesa.
157 Secondo l'art. 1 della decisione, le imprese menzionate in tale disposizione hanno violato l'art. 85, n. 1, del Trattato, partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra», vale a dire di una collusione sui prezzi, una collusione sulle quote di mercato e una collusione sugli arresti degli impianti.
158 Per quanto riguarda il sistema di scambi d'informazioni della Fides, la decisione dev'essere interpretata, alla luce del suo dispositivo e del punto 134, terzo comma, del suo preambolo, nel senso che la Commissione ha considerato tale sistema incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata.
159 Nel punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione viene precisato che il sistema di scambi d'informazioni della Fides «era uno strumento essenziale che consentiva:
- di seguire l'andamento delle quote di mercato;
- di controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità;
- di decidere se era possibile introdurre gli aumenti concordati di prezzo;
- di determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine».
160 Peraltro, risulta dalla decisione che le statistiche della Fides sono state esaminate e discusse nell'ambito del PWG. Infatti, nel punto 57, primo comma, del preambolo, che rinvia altresì al punto 63, viene rilevato che «in ciascuna riunione del PWG era analizzata "l'evoluzione delle quote di mercato" sulla base di statistiche provvisorie». Inoltre, nel punto 69, primo comma, viene precisato quanto segue: «Era possibile procedere ad un confronto tra gli ordini inevasi di ciascuna settimana e le capacità disponibili, dati dai quali il PWG poteva valutare la situazione globale della domanda nell'industria del cartoncino».
161 Tali allegazioni della Commissione devono ritenersi dimostrate.
162 In primo luogo, la ricorrente non contesta il fatto che le statistiche della Fides siano state discusse in seno al PWG.
163 In secondo luogo, la Commissione ha correttamente concluso che le statistiche della Fides venivano utilizzate, nell'ambito di quell'organismo, per «seguire l'andamento delle quote di mercato» (punto 134, terzo comma, primo trattino), nonché per «controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità» e per «determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine» (punto 134, terzo comma, trattino secondo e quarto).
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0352.1
164 Infatti, per quanto riguarda l'utilizzazione delle statistiche della Fides per «seguire l'andamento delle quote di mercato», la Stora ha ammesso che «quando risultava, dall'analisi delle statistiche, che il livello delle vendite dei gruppi nazionali registrava divari troppo rilevanti, i membri del PWG (...) si incoraggiavano reciprocamente e si impegnavano a limitare le fluttuazioni sui mercati nazionali» (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 19).
165 Parimenti, l'allegato 43 alla comunicazione degli addebiti (punto 1.1) precisa quanto segue:
«Le fluttuazione dell'offerta sui mercati nazionali venivano esaminate e discusse in ogni riunione del PWG (vale a dire ogni due o tre mesi) in base alle statistiche provvisorie della Fides (...). Queste statistiche venivano prodotte su base mensile e dati complessivi erano calcolati sull'anno civile e non in base al totale dell'anno preso in considerazione. Le fluttuazioni risultanti dalle statistiche non riflettevano necessariamente con esattezza la situazione definitiva di fine anno, ragion per cui era impossibile basarsi con certezza su tali fluttuazioni. Sarebbe stato assurdo per i principali produttori rappresentati nel PWG discutere nei dettagli le quote di mercato su base nazionale dal momento che essi non erano in grado di individuare la destinazione finale delle loro consegne.
(...)
Le intese sui livelli delle quote di mercato stipulate dai membri del PWG riguardavano l'Europa nel suo complesso. Tali intese erano basate sui fatturati complessivi dell'anno precedente, che erano di regola disponibili sin dal mese di marzo dell'anno successivo».
166 Per quanto riguarda l'utilizzazione delle statistiche della Fides per «controllare le condizioni della domanda e dell'offerta così da mantenere la piena utilizzazione delle capacità» e per «determinare i necessari tempi d'arresto delle macchine», occorre far riferimento a quanto dichiarato dalla Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), punto 5):
«In collegamento con le iniziative in materia di prezzi del 1987, vi era la necessità di mantenere un quasi equilibrio tra produzione e consumi (politica del prezzo prioritario rispetto alla quantità). Nel 1988 e nel 1989, i produttori hanno lavorato a regime di pressoché piena utilizzazione delle capacità. Nel 1990, la concomitanza di una crescita delle capacità e di una crescita ridotta della domanda ha indotto i produttori ad iniziare a ricorrere ad arresti degli impianti allo scopo di mantenere l'equilibrio tra la produzione e il consumo (...). I produttori potevano dedurre, dalle relazioni annuali sulla capacità, la durata necessaria degli arresti, stimolandosi reciprocamente a rispettare tempi di arresto sufficienti per mantenere l'equilibrio tra la produzione e la domanda. (...) Non tutti i produttori applicavano arresti del genere, il che comportava, per alcuni di essi - generalmente, i più importanti - perdite proporzionalmente più elevate in termini di quantità per il loro tentativo di mantenere il livello dei prezzi» (nello stesso senso, punto 25 del medesimo documento).
167 Le dichiarazioni della Stora sono indirettamente suffragate dagli allegati 73 e 75 alla comunicazione degli addebiti. Risulta, infatti, dall'allegato 73 (v. supra, punti 123 e seguenti), che il direttore commerciale responsabile delle vendite del gruppo Mayr-Melnhof/FS-Karton in Germania (signor Katzner) ha proposto al direttore generale della Mayr-Melnhof in Austria di modificare il sistema di scambi d'informazioni della Fides allora vigente [pag. 5, sub 5) con il titolo «Kontrolle»]. Emerge dall'allegato 75 (pag. 11), risposta della Mayr-Melnhof ad una richiesta di informazioni, che «le regole della Fides sono state modificate più o meno nel senso delle proposte» menzionate nell'allegato 73 (v., altresì, punto 63, secondo comma, del preambolo della decisione). Alla luce del tenore complessivo dell'allegato 73, la richiesta di modifica del sistema di scambi d'informazioni della Fides, formulata dal signor Katzner, dev'essere interpretata nel senso che tale sistema non consentiva un sufficiente controllo dell'evoluzione delle quote di mercato e/o dell'esame dei tempi di arresto e che doveva, pertanto, essere perfezionato al fine di garantire un miglior controllo.
168 In base a tali prove, e alla luce del fatto che la Commissione ha correttamente concluso che la ricorrente ha preso parte ad una collusione sui tempi di arresto nonché ad una collusione sulle quote di mercato nell'ambito del PWG, la terza parte del motivo dev'essere respinta.
169 Ne consegue che il motivo va respinto nel suo complesso.
Sul motivo riguardante un errore nella valutazione della durata dell'intesa
Argomenti delle parti
170 La ricorrente sostiene che, anche basandosi sulle affermazioni della decisione, non si può ritenere che vi sia stata alcuna infrazione prima del 1988. Infatti, a parte le dichiarazioni della Stora, null'altro consentirebbe di concludere che l'istituzione del PWG configurasse di per sé un'infrazione. D'altro canto, gli elementi probatori non consentirebbero di concludere che il PWG era stato istituito in data anteriore al 10 novembre 1986.
171 Non emergerebbe, inoltre, né dalla comunicazione degli addebiti, né dalla decisione, che l'iniziativa in materia di prezzi del gennaio 1987 nel Regno Unito, costituiva un'infrazione.
172 La Commissione ribadisce che l'infrazione ha avuto inizio alla metà del 1986, data questa che dev'essere presa in considerazione per il calcolo delle ammende. Questa data corrisponderebbe approssimativamente al periodo di ristrutturazione del PG Paperboard e all'avvio delle discussioni in materia di prezzi e quantità. Essa si sarebbe correttamente basata, in proposito, sulle dichiarazione della Stora.
Giudizio del Tribunale
173 Ai termini del punto 161, secondo comma, del preambolo della decisione, la maggior parte delle imprese destinatarie della decisione hanno preso parte all'infrazione a partire dal mese di giugno 1986, periodo in cui «è stato costituito il PWG e la collusione tra i produttori si è intensificata ed ha cominciato ad essere più efficace».
174 Per quanto riguarda la data in cui è stato istituito il PWG, la Stora ha affermato (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 8) che «il PWG si è riunito a partire dal 1986 (...)».
175 Su questa base, e in assenza di elementi di prova che consentissero di stabilire la data precisa di creazione del detto organismo, la Commissione poteva correttamente concludere che il PWG era stato istituito verso la metà del 1986, riunendosi regolarmente a partire da tale periodo. Occorre sottolineare, in questo contesto, che la ricorrente ha preso parte alle riunioni del PWG sin dall'istituzione di tale organismo (v. infra, punti 370 e seguenti). Di conseguenza, essa non può fondatamente contestare le conclusioni cui è giunta la Commissione in ordine alla data di creazione del PWG, senza fornire alcun elemento di prova a sostegno della sua affermazione, secondo cui il detto organismo è stato istituito solo successivamente.
176 La Commissione ha correttamente concluso che la ricorrente, in quanto impresa che ha partecipato alle riunioni del PWG sin dall'istituzione del detto organismo verso la metà del 1986, dev'essere considerata responsabile di una collusione sui prezzi a partire da tale data.
177 Infatti, il PWG è stato istituito da alcune imprese, tra le quali va annoverata la ricorrente, con una finalità essenzialmente anticoncorrenziale. Come ha esposto la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti), esso «si è riunito a partire dal 1986 per fornire un supporto all'introduzione di una disciplina sul mercato» e si proponeva, in particolare, «la discussione e la concertazione in materia di mercati, quote di mercato, prezzi, aumenti di prezzo e capacità» [allegato 35 alla comunicazione degli addebiti, punto 5, sub iii)].
178 Il ruolo svolto dalle imprese all'interno di tale organismo relativamente alla collusione sulle quote di mercato nonché alla collusione sull'arresto degli impianti è stato descritto nell'ambito dell'esame del precedente motivo (v. supra, punti 113-139). Le imprese riunite in quell'organismo hanno altresì discusso di iniziative in materia di prezzi. Secondo la Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 10), «dal 1987 il PWG è giunto ad un accordo e ha adottato decisioni di massima sul calendario (...) e sull'entità degli aumenti di prezzo applicabili dai produttori di cartoncino».
179 Di conseguenza, il fatto di aver acconsentito a dar vita e a partecipare alle riunioni di un organismo il cui oggetto anticoncorrenziale, consistente in particolare in discussioni su futuri aumenti di prezzo, era noto e accettato dalle imprese che lo avevano istituito, costituisce un motivo sufficiente per concludere che la ricorrente è responsabile di una collusione sui prezzi sin dalla metà del 1986.
180 Il motivo dev'essere conseguentemente respinto.
Sul motivo relativo, da un lato, all'errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione ritenendo che il cartoncino SBS fosse oggetto dell'infrazione e facesse parte del medesimo mercato del cartoncino di tipo GC e GD e, dall'altro, a vizi della motivazione e di procedura a tale riguardo.
181 Il motivo è suddiviso in tre parti, ciascuna delle quali verrà esaminata separatamente.
Sulla prima parte del motivo, riguardante la violazione dei diritti della difesa
182 La ricorrente sostiene di non aver potuto esercitare i suoi diritti della difesa durante il procedimento amministrativo, in quanto la comunicazione degli addebiti non avrebbe accennato all'esistenza di un'infrazione relativa al cartoncino SBS. Tale cartoncino vi sarebbe stato menzionato un'unica volta, tra parentesi, in relazione ad un aumento dei prezzi.
183 Quest'affermazione è priva di fondamento.
184 Risulta infatti dalla comunicazione degli addebiti (pagg. 3 e 4) che tre principali qualità di cartoncino prodotte in Europa occidentale, tra cui il cartoncino SBS, rientrano nella definizione di «cartoncino» e sono oggetto del presente procedimento.
185 Inoltre, tutti gli elementi probatori sui quali si fonda la Commissione, nella sua decisione, per dimostrare che il cartoncino SBS è oggetto dell'infrazione sono menzionati nella comunicazione degli addebiti o nelle informazioni specifiche della comunicazione stessa, inviate alla ricorrente (v., in particolare, allegati 111, 113 e 117 alla comunicazione degli addebiti).
186 Infine, ciascuno degli allegati tecnici sui prezzi, uniti alla comunicazione degli addebiti, contiene, per ogni presunta iniziativa concordata in materia di prezzi, informazioni sugli aumenti del prezzo del cartoncino SBS.
187 La comunicazione degli addebiti ha quindi chiaramente evidenziato che il cartoncino SBS era oggetto del procedimento.
188 Ne consegue che la prima parte del motivo dev'essere respinta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa a un errore di valutazione in cui sarebbe incorsa la Commissione, ritenendo che il cartoncino SBS fosse oggetto dell'infrazione e a un'insufficienza della motivazione al riguardo
- Argomenti delle parti
189 La ricorrente fa valere che la decisione e i mezzi di prova ivi menzionati non consentono di concludere che il cartoncino SBS fosse oggetto dell'infrazione. Essa sostiene altresì che la decisione non contiene spiegazioni sufficienti a sostegno delle allegazioni della Commissione.
190 Innanzi tutto, le dichiarazioni della Stora non farebbero menzione del cartoncino SBS.
191 Poi, nessuno degli elementi addotti in relazione alle misure di controllo delle quantità riguarderebbe il cartoncino SBS. L'addebito riguardante un presunto accordo concluso nell'ambito del PWG sul rispetto delle quote di mercato del 1987 sarebbe riferito ad un periodo in cui nessun produttore di cartoncino SBS era rappresentato in seno a tale organismo.
192 Gli appunti manoscritti acquisiti presso la Rena, relativi alla riunione del JMC del 6 settembre 1989 (allegato 117 alla comunicazione degli addebiti), non sarebbero pertinenti poiché, da un lato, la Iggesund Paperboard non avrebbe preso parte a tale riunione e, dall'altro, la nota riguarderebbe un aumento di prezzo effettuato più di un mese prima della riunione.
193 Le tabelle allegate alla decisione, relative agli aumenti dei prezzi, non consentirebbero neanch'esse di concludere che era stata messa in atto una concertazione riguardante il cartoncino SBS. Infatti, mettendo a confronto gli aumenti di prezzo che essa aveva annunciato e gli aumenti annunciati dalla Enso-Gutzeit, l'altro produttore di cartoncino SBS destinatario della decisione, nonché questi annunci di aumento e gli annunci relativi al cartoncino di tipo GC e GD, si otterrebbe una conferma dell'assenza di concertazione per il cartoncino SBS.
194 La motivazione della decisione relativa al cartoncino SBS sarebbe anch'essa viziata, poiché, contrariamente a quanto precisato nel punto 4 del preambolo, i termini «qualità GC» non comprenderebbero il cartoncino SBS.
195 Inoltre, il passo della decisione nel quale si afferma che le iniziative in materia di prezzi «comprendevano rialzi su tutti i mercati nazionali (...) mentre il tipo SBS generalmente (ma non sempre) aumentava di pari passo con i tipi GC» (punto 20, secondo comma, del preambolo della decisione) sarebbe l'unico, escludendo la sintesi dell'infrazione nonché qualche indicazione poco chiara figurante nei punti 86 e 97 del preambolo, in cui viene dichiarato che le iniziative in materia di prezzi riguardavano il cartoncino SBS.
196 Contrariamente a quanto si afferma nel punto 4 del preambolo della decisione, il cartoncino SBS non rientrerebbe nelle designazioni «GC» o «FBB». Una parte della produzione di cartoncino SBS della Iggesund Paperboard non rientrerebbe neppure nella definizione del prodotto oggetto delle attività del PG Paperboard, ossia, ai termini del punto 28 del preambolo, il cartoncino «di 200 g/m2 e più».
197 Inoltre, le indicazioni contenute nella decisione in ordine ai produttori, agli acquirenti e ai volumi di produzione del cartoncino SBS sarebbero inesatte. Infatti, esisterebbero produttori europei di cartoncino SBS, diversi dalla Enso Gutzeit e dalla ricorrente stessa, e la produzione di cartoncino SBS della Enso-Gutzeit sarebbe stata sovrastimata.
198 La Commissione sostiene che è stato ampiamente dimostrato che le concertazioni riguardavano il cartoncino SBS, specificamente in relazione a talune iniziative di aumento dei prezzi. Il cartoncino SBS sarebbe prodotto da un numero esiguo di produttori e in quantità minime rispetto alle altre qualità di cartoncino. Ciò potrebbe spiegare il fatto che esso sia stato oggetto di un numero minore di discussioni durante le riunioni del PG Paperboard e che un minor numero di prove documentali riguardi tale prodotto.
199 Il cartoncino SBS sarebbe stato interessato da gran parte del sistema di scambi d'informazioni della Fides (allegato 5 alla comunicazione degli addebiti) e dagli studi di mercato effettuati dal direttore generale della Finnboard (gli studi «Kosk», allegati 56 e 95 della comunicazione degli addebiti). Inoltre, la Commissione rinvia agli allegati 111, 113 e 117 della comunicazione degli addebiti, che illustrerebbero tutti gli aumenti di prezzo per il cartoncino SBS (o per il cartoncino GZ, altra denominazione del cartoncino SBS).
200 Per quanto riguarda le tabelle relative alle diverse iniziative in materia di prezzi, allegate alla decisione, alcuni tra i destinatari della decisione stessa non avrebbero fornito una documentazione completa relativa ai prezzi (v. punto 118 del preambolo della decisione). In particolare, le risposte fornite dalle imprese e, specificamente, dalle controllate della ricorrente alle richieste di informazioni sarebbero state incomplete in ordine agli aumenti di prezzo.
201 Dalla documentazione relativa agli annunci di aumento dei prezzi emergerebbe, in ogni caso, che, per ciascuna delle iniziative, i produttori avevano concordato di aumentare i prezzi su tutti i mercati nazionali.
- Giudizio del Tribunale
202 Risulta dalla decisione che l'affermazione della Commissione sull'esistenza di una collusione sui prezzi relativa al cartoncino SBS si basa, in particolare, sull'allegato 11 alla comunicazione degli addebiti (punto 80 del preambolo), ossia un listino dei prezzi redatto in lingua svedese, acquisito presso la Rena, che contiene indicazioni riguardanti nove paesi della Comunità sugli aumenti di prezzo del cartoncino GC (qualità GC 1 e GC 2) e SBS (indicato con la sigla «GZ», v. punto 4 del preambolo della decisione) attuati nel periodo settembre/ottobre 1989. E' pacifico che, nei limiti in cui esistono informazioni su tale aumento di prezzo, le indicazioni contenute nel listino sul livello e sulla data degli aumenti del prezzo del cartoncino SBS risultano conformi agli aumenti effettivamente attuati dalla ricorrente.
203 La ricorrente ha affermato in udienza che tale listino non ha il valore probatorio che gli viene attribuito dalla Commissione, trattandosi di un documento privo di data.
204 Questa contestazione dev'essere intesa nel senso che, secondo la ricorrente, non è dimostrato che le indicazioni contenute nel listino riguardino futuri aumenti dei prezzi.
205 Il valore probatorio dell'allegato 111 dev'essere tuttavia valutato alla luce delle altre prove documentali della collusione sui prezzi. Infatti, come ha spiegato la Commissione nella decisione (punti 79, 80 e 83 del preambolo), essa ha acquisito due altri listini redatti anch'essi in lingua svedese, sulla falsariga del primo, ossia un listino acquisito presso la Finnboard (UK) Ltd (in prosieguo: il «listino Finnboard») nonché il documento che costituisce l'allegato 110 alla comunicazione degli addebiti (acquisito presso la Rena), che riguardano rispettivamente gli aumenti applicati nell'aprile del 1989 e nell'aprile del 1990.
206 Alla luce delle impressionanti analogie formali riscontrabili nei tre listini sopra menzionati, si deve ritenere che essi abbiano un'origine comune. Inoltre, l'allegato 110 è datato 3 dicembre 1989, il che corrisponde ad un periodo anteriore all'annuncio degli aumenti di prezzo ivi indicati. Di conseguenza, la Commissione ha correttamente concluso che gli altri due listini, non datati, dovessero anch'essi essere considerati redatti ad una data anteriore a quella degli annunci effettivi degli aumenti di prezzo menzionati. Occorre, infine, rilevare, che la Rena e la Finnboard producono esclusivamente cartoncino GC, mentre i tre listini si riferiscono a varie altre qualità di cartoncino.
207 Ciò premesso, è stata corretta la conclusione cui è giunta la Commissione, secondo cui i tre listini, esaminati congiuntamente agli altri elementi probatori, costituivano prove importanti della collusione sui prezzi all'interno degli organismi del PG Paperboard, collusione contestata dalla ricorrente soltanto in relazione al cartoncino SBS. Inoltre, poiché la ricorrente è l'unico produttore di cartoncino SBS che ha partecipato alle riunioni del PWG e del JMC, organismi centrali nell'intesa, è giocoforza constatare che le indicazioni relative agli aumenti di prezzo del cartoncino SBS, figuranti nell'allegato 111 alla comunicazione degli addebiti, dimostrano la sua partecipazione ad una collusione sui prezzi, riguardante tanto il cartoncino GC quanto il cartoncino SBS.
208 Questa conclusione è suffragata dall'allegato 113 alla comunicazione degli addebiti, nota datata 11 gennaio 1990, acquisita presso la FS-Karton e riguardante, secondo la Commissione, una riunione del JMC (punto 84 del preambolo della decisione). Tale documento contiene indicazioni sulle date di annuncio degli aumenti di prezzo del cartoncino di qualità GC e GD di numerosi produttori [Kopparfors (del gruppo Stora), Mayr-Melnhof, Finnboard e Cascades]. Per quanto riguarda la ricorrente, la nota contiene le seguenti osservazioni: «Thames: 10 Tg Igges. 15/20 Tg» (dove «Tg» sta per «Tage» e indica il numero di giorni per gli ordini inevasi) e «Th/Ig KW5 GC/GZ +13,-» (dove «KW5» sta per «Kalenderwoche 5» e indica che l'aumento dei prezzi doveva essere annunciato nel corso della quinta settimana di calendario dell'anno).
209 Conformemente alle indicazioni contenute nella nota, la ricorrente ha annunciato, il 31 gennaio 1990, un aumento dei suoi prezzi per il cartoncino di qualità GC e SBS pari a 13 DM alla tonnellata (documenti F-12-5 e F-12-6).
210 Di conseguenza, la Commissione ha correttamente concluso che tale documento costituiva la prova di una collusione sui prezzi riguardante il cartoncino di qualità GC, GD e SBS.
211 Questa conclusione non è in alcun modo inficiata dall'argomentazione della ricorrente, svolta in udienza, secondo cui non sarebbe dimostrato che l'allegato 113 alla comunicazione degli addebiti si riferisse ad una riunione del JMC. Occorre rilevare, al riguardo, come, da un lato, il complesso dei produttori menzionati in tale documento abbia preso parte alle riunioni del PWG e del JMC e, dall'altro, sia pacifico che una collusione sui prezzi è stata posta in essere durante le riunioni dei due organismi in questione. Pertanto, supponendo anche che la Commissione non avesse dimostrato che l'allegato 113 alla comunicazione degli addebiti si riferisse ad una riunione del JMC, tale documento prova l'esistenza di una collusione sui prezzi vuoi all'interno di questo organismo, vuoi in seno al PWG.
212 Alla luce di quanto precede, e senza che occorra esaminare gli elementi di prova addotti dalla Commissione, il Tribunale ritiene che è stato dimostrato che la ricorrente ha partecipato ad una collusione sui prezzi avente ad oggetto il cartoncino SBS.
213 Ne consegue che la Commissione ha dimostrato che la ricorrente, in quanto impresa che ha preso parte alle riunioni del PWG sin dalla sua istituzione, ha partecipato dalla metà del 1986 ad una collusione sui prezzi del cartoncino e, dalla fine del 1987, ad una collusione sulle quote di mercato nonché a una collusione sugli arresti degli impianti.
214 E' pur vero che, per quanto riguarda queste due ultime collusioni, il Tribunale non ha vagliato quali fossero le qualità di cartoncino interessate. Tuttavia, poiché queste due collusioni perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative in materia di prezzi, obiettivo non contestato dalla ricorrente, la partecipazione della ricorrente a tali collusioni deve considerarsi aver interessato anche la sua produzione di cartoncino SBS, che era oggetto della collusione sui prezzi.
215 Infine, per quanto riguarda l'argomento della ricorrente secondo cui la motivazione della decisione è insufficiente e/o contiene inesattezze in ordine al cartoncino SBS, si deve rilevare come sia chiaramente esposto nella decisione, in primo luogo, che l'infrazione accertata riguardava la detta qualità di cartoncino e, in secondo luogo, quali erano gli elementi di prova sui quali era fondata tale conclusione (v., in particolare, i punti 3, 4, 80, 81, 85 e 97 del preambolo, nonché le tabelle sulle iniziative in materia di prezzi allegate alla decisione). Risulta, inoltre, chiaramente dal punto 28, commi primo e secondo, del preambolo, che pur se le attività del PG Paperboard sono state ufficialmente definite come riguardanti il cartoncino «di 200 g/m2 e più», non si trattava di un limite inderogabile.
216 Alla luce delle considerazioni che precedono, la seconda parte del motivo in esame dev'essere anch'essa respinta.
Sulla terza parte del motivo, riguardante l'errore di valutazione nel quale sarebbe incorsa la Commissione constatando che il cartoncino SBS faceva parte del medesimo mercato del cartoncino di qualità GC e di qualità GD
- Argomenti delle parti
217 La ricorrente fa valere che il cartoncino SBS non è riconducibile al medesimo mercato del prodotto del cartoncino GC e GD.
218 Nel caso di specie, una definizione del mercato dei prodotti considerati sarebbe necessaria, viste le conclusioni tratte dalla Commissione in ordine alla gravità dell'infrazione ed al suo successo sul mercato. L'assenza di una definizione del mercato escluderebbe la possibilità di giungere alla conclusione formulata al punto 168 del preambolo della decisione, secondo cui l'intesa avrebbe riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. Una definizione del mercato sarebbe necessaria a maggior ragione in quanto il cartoncino SBS sarebbe considerevolmente diverso dal cartoncino di qualità GC e GD.
219 Inoltre, ai termini dei punti 168 e 169 del preambolo della decisione, la Commissione avrebbe preso in considerazione, per il calcolo delle ammende, il fatto che i produttori operavano «praticamente [sul]l'intero territorio della Comunità» nonché l'importanza delle imprese «nell'industria». Ora, questi elementi non potrebbero essere validamente addotti dal momento che la Commissione nega la rilevanza di una definizione del mercato.
220 Peraltro, le caratteristiche del cartoncino SBS non sarebbero state correttamente descritte nei punti 3 e 4 del preambolo della decisione. Infatti, questo cartoncino verrebbe utilizzato principalmente nel settore grafico anziché per l'imballaggio, come si afferma nei punti 3 e 4 del preambolo. Del resto, l'imballaggio degli articoli di lusso rappresenterebbe un'utilizzazione molto limitata.
221 Considerata la grande diversità di queste utilizzazioni, il cartoncino SBS non sarebbe un prodotto in concorrenza con il cartoncino GC. Questa circostanza troverebbe conferma nel rapporto tra i prezzi dei diversi tipi di cartoncino, il quale evidenzierebbe che i prezzi del cartoncino SBS sono nettamente superiori rispetto a quelli del cartoncino di qualità GC e di qualità GD.
222 Sarebbe scorretto, infine, includere il cartoncino SBS ed escludere, nel contempo, prodotti ben più simili al cartoncino GC e GD, come il cartoncino cenere e il cartone da imballaggio liquido.
223 La Commissione sostiene che definire il mercato dei prodotti è cosa inutile in una controversia come quella in esame, dove rilevano esclusivamente gli atti compiuti dai produttori. Una definizione del mercato dei prodotti interessati non sarebbe necessaria per concludere che il cartoncino SBS era oggetto dell'intesa. La decisione avrebbe tenuto conto delle specifiche condizioni del mercato considerato sotto altri profili.
224 Infine, essa non disporrebbe di prove di una concertazione riguardante il cartoncino cenere. Di conseguenza, l'argomento della ricorrente, secondo cui il cartoncino cenere sarebbe più facilmente paragonabile al cartoncino di qualità GC e GD che non al cartoncino SBS non sarebbe pertinente.
- Giudizio del Tribunale
225 Ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, sono vietati «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».
226 Nel caso di specie, la Commissione ha dimostrato che la ricorrente ha partecipato dalla metà del 1986 ad una collusione sui prezzi e, dalla fine del 1987, ad una collusione sulle quote di mercato nonché ad una collusione sugli arresti degli impianti, vale a dire ai tre elementi costitutivi dell'infrazione descritta nell'art. 1 della decisione. Com'è già stato accertato (v. supra, punti 202-215), la Commissione ha dimostrato che tali collusioni riguardavano i tre tipi di cartoncino definiti nel punto 4 del preambolo, vale a dire il cartoncino di qualità GC, GD e SBS.
227 Inoltre, la Commissione ha concluso, senza contestazioni da parte della ricorrente, che le collusioni sopra menzionate avevano perseguito l'obiettivo di restringere la concorrenza all'interno del mercato comune e avevano pregiudicato il commercio tra gli Stati membri (punti 133-138 del preambolo della decisione).
228 Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente constatare che era stata compiuta una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, riguardante il cartoncino di qualità GC, GD e SBS, senza aver preventivamente definito il mercato del prodotto di cui trattasi (v., nel medesimo senso, sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 457, a pag. 525, e sentenza del Tribunale 21 febbraio 1995, causa T-29/92, SPO e a./Commissione, Racc. pag. II-289, punto 74).
229 Infine, dal momento che la Commissione non disponeva di prove di un'infrazione riguardante il cartoncino cenere, è stato corretto ritenere che l'infrazione non avesse interessato tale prodotto.
230 La terza parte del motivo non può quindi essere accolta.
231 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.
Sulla domanda di annullamento dell'art. 2 della decisione Argomenti delle parti
232 La ricorrente fa valere che la Commissione ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17, sancendo il divieto di cui all'art. 2 della decisione. Infatti, questa disposizione vieterebbe per il futuro una categoria molto ampia di comportamenti. Un divieto del genere andrebbe al di là del ripristino della legalità dei comportamenti considerati. In particolare, la disposizione di cui trattasi la priverebbe della possibilità di chiedere e ottenere un'esenzione o un'attestazione negativa per un futuro sistema di scambi d'informazioni.
233 Gli scambi d'informazioni sotto forma di dati aggregati sulla produzione, le vendite, gli ordini inevasi, gli ordini pervenuti e sulle capacità produttive e la loro utilizzazione sarebbero stati erroneamente qualificati come violazioni dell'art. 85. Infatti, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che i destinatari della decisione avevano posto fine all'infrazione. Di conseguenza, essi dovrebbero poter scambiare informazioni come se non fossero stati condannati per aver commesso un'infrazione.
234 Inoltre, la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto e avrebbe violato i diritti dell'associazione CEPI-Cartonboard e della ricorrente, adottando la decisione senza pronunciarsi sulla compatibilità con l'art. 85 del sistema notificato dalla CEPI-Cartonboard.
235 Infine, la formulazione dell'art. 2 della decisione sarebbe troppo imprecisa, in quanto ogni scambio di dati statistici, anche in forma aggregata, potrebbe essere utilizzato per attuare accordi illeciti. Inoltre, il divieto di ogni scambio d'informazioni «rilevanti in termini di concorrenza» colpirebbe, di fatto, qualsiasi informazione.
236 La Commissione sottolinea come, nelle sentenze pronunciate nell'ambito delle cause «Polipropilene» (v., in particolare, sentenza 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867), e nella sentenza 6 ottobre 1994, causa T-83/91, Tetra-Pak/Commissione (Racc. pag. II-755), il Tribunale abbia confermato due ingiunzioni analoghe a quella formulata nell'art. 2 della decisione.
237 La portata delle ingiunzioni ex art. 3 del regolamento n. 17 dovrebbe essere determinata in base al comportamento illecito accertato e la Commissione dovrebbe avere la possibilità di vietare per il futuro un comportamento identico a quello accertato nella decisione. La Commissione ritiene altresì di poter tener conto dei passati comportamenti delle imprese, vagliando il modo in cui le eventuali informazioni potrebbero essere utilizzate. In questo contesto, essa illustra quanto constatato nella decisione in ordine al sistema di scambi d'informazioni della Fides (punti 61-71 e 134 del preambolo della decisione) nonché in ordine al primo sistema di scambi d'informazioni dell'associazione CEPI-Cartonboard (punti 105, 106 e 166 del preambolo).
238 Un divieto come quello sancito dall'art. 2 della decisione dovrebbe essere necessariamente formulato in termini generici, poiché avrebbe ad oggetto un ventaglio di comportamenti futuri. Tuttavia, ciò non significherebbe che ogni scambio d'informazioni sia vietato, né che non sussista la possibilità di concedere un'esenzione o un'attestazione negativa ad un sistema eventualmente notificatole.
Giudizio del Tribunale
239 Si deve ricordare che l'art. 2 della decisione dispone quanto segue:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori;
o
b) attraverso il quale, pur non divulgando informazioni relative alle singole imprese, venga promossa, facilitata o incoraggiata una reazione comune dell'industria alle condizioni economiche per quanto riguarda i prezzi o il controllo della produzione;
o
c) attraverso il quale possa essere controllata l'adesione o l'ottemperanza a qualsiasi accordo espresso o tacito in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all'interno della Comunità.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere non soltanto qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori, ma anche qualsiasi dato relativo alla situazione corrente del portafoglio ordini pervenuti e inevasi, al tasso previsto di utilizzazione della capacità produttiva (in entrambi i casi, anche se i dati sono aggregati) o alla capacità produttiva dei singoli macchinari.
Qualsiasi sistema di scambio di questo tipo è limitato alla raccolta ed alla divulgazione in forma aggregata di statistiche relative alla produzione e alle vendite che non possono essere usate per promuovere o facilitare un comportamento comune a livello industriale.
Le imprese sono inoltre tenute ad astenersi da qualsiasi scambio di informazioni rilevanti in termini di concorrenza in aggiunta agli scambi consentiti, nonché da qualsiasi riunione o altro contatto avente lo scopo di analizzare il valore delle informazioni scambiate o la possibile o probabile reazione dell'industria o dei singoli produttori a tali informazioni.
Viene concesso un periodo di tre mesi a decorrere dalla data della presente decisione per poter apportare le necessarie correzioni ai sistemi di scambio delle informazioni».
240 Come risulta dal punto 165 del preambolo, l'art. 2 della decisione è stato adottato in forza dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17. Ai sensi di tale disposizione, qualora la Commissione constati un'infrazione, in particolare alle disposizioni dell'art. 85 del Trattato, essa può obbligare, mediante decisione, le imprese interessate a porre fine all'infrazione constatata.
241 Per giurisprudenza costante, l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 può comportare il divieto di persistere in certe attività, pratiche o situazioni la cui illegittimità sia stata constatata (sentenze della Corte 6 marzo 1974, cause riunite 6/73 e 7/73, Istituto Chemioterapico Italiano e Commercial Solvents/Commissione, Racc. pag. 223, punto 45, e 6 aprile 1995, cause riunite C-241/91 P e C-242/91 P, RTE e ITP/Commissione, Racc. pag. I-743, punto 90), ma anche quello di adottare in futuro un comportamento analogo (sentenza del Tribunale Tetra Pak/Commissione, citata, punto 220).
242 Per di più, poiché l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 va adeguata alla natura dell'infrazione accertata, la Commissione ha il potere di precisare la portata degli obblighi incombenti alle imprese interessate affinché si ponga fine alla detta infrazione. Obblighi del genere imposti alle imprese non devono eccedere i limiti di quanto è appropriato e necessario per conseguire lo scopo prefisso, vale a dire il ripristino della situazione conforme al diritto in relazione alle norme che sono state violate (sentenza RTE e ITP, citata, punto 93; nello stesso senso, v. sentenze del Tribunale 8 giugno 1995, causa T-7/93, Langnese-Iglo/Commissione, Racc. pag. II-1533, punto 209, e causa T-9/93, Schöller/Commissione, Racc. pag. II-1611, punto 163).
243 Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento della ricorrente secondo cui la Commissione sarebbe incorsa in un errore di diritto adottando l'art. 2 della decisione senza essersi pronunciata sulla compatibilità con l'art. 85 del sistema di scambi d'informazioni notificato dall'associazione CEPI-Cartonboard, occorre rilevare che la notificazione effettuata dalla detta associazione il 6 dicembre 1993 riguardava un nuovo sistema di scambi d'informazioni, diverso da quello esaminato dalla Commissione nella decisione. Adottando l'art. 2 della decisione impugnata, la Commissione non ha quindi potuto vagliare la liceità del nuovo sistema nell'ambito di questa decisione. Essa poteva pertanto del tutto legittimamente limitarsi ad esaminare il precedente sistema di scambi d'informazioni e pronunciarsi su quest'ultimo nell'art. 2 della decisione.
244 Per stabilire poi se, come sostiene la ricorrente, l'ingiunzione contenuta nell'art. 2 della decisione abbia una portata troppo ampia, occorre esaminare gli effetti dei vari divieti che esso impone alle imprese.
245 Quanto al divieto sancito dall'art. 2, primo comma, seconda frase, che comporta per le imprese l'obbligo di astenersi nel futuro da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto o un effetto identico o simile a quelli delle infrazioni constatate nell'art. 1 della decisione, esso mira soltanto ad impedire alle imprese di reiterare i comportamenti la cui illegittimità è stata accertata. Di conseguenza, formulando un divieto del genere, la Commissione non ha ecceduto i poteri che le sono conferiti dall'art. 3 del regolamento n. 17.
246 Quanto alle disposizioni dell'art. 2, primo comma, lett. a), lett. b) e lett. c), esse riguardano invece più specificamente divieti di futuri scambi d'informazioni commerciali.
247 L'ingiunzione contenuta nell'art. 2, primo comma, lett. a), che vieta per il futuro ogni scambio di informazioni commerciali che consenta ai partecipanti di ottenere direttamente o indirettamente informazioni riguardanti individualmente imprese concorrenti, presuppone che l'illegittimità di uno scambio di informazioni siffatto alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato sia stata dichiarata dalla Commissione nella decisione.
248 Occorre constatare, in proposito, che l'art. 1 della decisione non stabilisce che lo scambio di informazioni individuali configura di per sé una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
249 Esso afferma, in termini più generali, che le imprese hanno violato la detta norma del Trattato partecipando ad un accordo ed a pratiche concordate nell'ambito dei quali esse hanno, in particolare, «scambiato informazioni commerciali in materia di consegne, prezzi, tempi di arresto degli impianti, portafoglio ordini inevasi e tasso di utilizzazione dei macchinari, a sostegno delle misure di cui sopra».
250 Tuttavia, poiché il dispositivo della decisione dev'essere letto alla luce del suo preambolo (v. sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663, punto 122), va rilevato come nel punto 134, secondo comma, del preambolo della decisione, si evidenzi quanto segue:
«Lo scambio da parte dei produttori, nel corso delle riunioni del PG Paperboard (soprattutto del JMC), di informazioni individuali a carattere commerciale, di norma riservate e delicate, sul portafoglio ordini inevasi, sugli arresti degli impianti e sui ritmi di produzione era palesemente lesivo della concorrenza, essendo inteso a garantire che le condizioni di attuazione delle iniziative concordate in materia di prezzi fossero quanto più propizie possibile (...)».
251 Di conseguenza, poiché la Commissione ha correttamente concluso nella decisione che lo scambio di informazioni individuali a carattere commerciale costituiva, di per sé, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il divieto per il futuro di uno scambio di informazioni del genere è conforme ai requisiti previsti per l'applicazione dell'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17.
252 Quanto ai divieti relativi agli scambi di informazioni commerciali di cui all'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione, essi vanno esaminati alla luce del secondo, terzo e quarto comma del medesimo articolo, che ne motivano il contenuto. E' infatti in tale contesto che occorre stabilire se, ed eventualmente in quale misura, la Commissione abbia ritenuto illeciti gli scambi di cui trattasi, tenendo conto del fatto che la portata degli obblighi imposti alle imprese dev'essere limitata a quanto necessario per ripristinare la liceità dei loro comportamenti alla luce dell'art. 85, n. 1, del Trattato.
253 La decisione dev'essere interpretata nel senso che la Commissione ha considerato il sistema Fides incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato, in quanto costituiva un supporto dell'intesa accertata (punto 134, terzo comma, del preambolo della decisione). Un'interpretazione del genere trova conforto nella lettera dell'art. 1 della decisione, secondo cui lo scambio di informazioni tra le imprese è stato effettuato «a sostegno delle misure» ritenute incompatibili con l'art. 85, n. 1, del Trattato.
254 E' alla luce di tale interpretazione da parte della Commissione circa la compatibilità nel caso di specie del sistema Fides con l'art. 85 del Trattato che occorre valutare la portata dei divieti imposti per il futuro dall'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione.
255 Al riguardo, i divieti di cui trattasi non sono limitati agli scambi di informazioni commerciali individuali, ma riguardano altresì gli scambi di taluni dati statistici aggregati [art. 2, primo comma, lett. b), e secondo comma, della decisione]. Inoltre, l'art. 2, primo comma, lett. b) e lett. c), della decisione vieta lo scambio di talune informazioni statistiche al fine di prevenire l'istituzione di un eventuale supporto per i potenziali comportamenti anticoncorrenziali.
256 Un divieto del genere, che mira ad impedire lo scambio di informazioni di natura esclusivamente statistica, che non rivestono carattere di informazioni individuali o imputabili ad un singolo, per il fatto che le informazioni scambiate potrebbero essere utilizzate a fini anticoncorrenziali, eccede quanto necessario per ripristinare la liceità dei comportamenti accertati. Infatti, non risulta nella decisione che la Commissione abbia ritenuto che lo scambio di dati statistici in quanto tale configurasse una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Inoltre, il solo fatto che un sistema di scambio d'informazioni statistiche possa essere utilizzato a fini anticoncorrenziali non comporta la sua incompatibilità con l'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché occorre, in circostanze del genere, accertarne in concreto gli effetti anticoncorrenziali.
257 Di conseguenza, l'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione deve essere annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
Sulla domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo
A - Sul motivo riguardante la violazione dell'obbligo di motivazione in relazione al calcolo delle ammende
Argomenti delle parti
258 La ricorrente fa valere che la base di calcolo delle ammende avrebbe dovuto essere illustrata nella decisione.
259 I criteri esposti nei punti 167-172 del preambolo della decisione non conterrebbero una descrizione esauriente degli elementi presi in considerazione dalla Commissione per fissare l'importo delle ammende. Infatti, benché nella decisione e nel comunicato stampa emesso dalla Commissione non figuri alcun elemento al riguardo, risulterebbe dalle dichiarazioni rese nel corso di una conferenza stampa tenuta dal membro della Commissione responsabile della politica di concorrenza il giorno stesso in cui è stata adottata la decisione, vale a dire il 13 luglio 1994, che la Commissione ha applicato una formula matematica precisa per determinare l'importo delle ammende. La Commissione sosterrebbe quindi a torto che le informazioni fornite nel corso di tale conferenza si limitavano a dare «un'idea» dell'importo dell'ammenda. Quando la Commissione applica effettivamente una formula matematica, i destinatari dovrebbero esserne informati con la motivazione della decisione.
260 Inoltre, la decisione non farebbe alcuna menzione dell'effetto di dissuasione che avrebbe, secondo la Commissione, giustificato gli importi elevati delle ammende.
261 Essa non dimostrerebbe inoltre in termini soddisfacenti il nesso tra la posizione della ricorrente e i criteri applicati per determinare l'importo dell'ammenda.
262 Infine, la mancata precisazione da parte della Commissione di elementi relativi alla base di calcolo delle ammende avrebbe leso la possibilità della ricorrente di difendersi.
263 La Commissione sostiene che, nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è esposta una descrizione esauriente e pertinente dei criteri di cui si è avvalsa per calcolare le ammende. Criteri analoghi sarebbero stati infatti confermati dal Tribunale nelle cause dette «Polipropilene» (v., in particolare, sentenza Rhône-Poulenc/Commissione, citata).
264 Essa non sarebbe tenuta a precisare la percentuale esatta del fatturato rappresentata dall'ammenda. La divulgazione di questo dato non sarebbe auspicabile, soprattutto in quanto rischierebbe di rivelare informazioni commerciali riservate. Inoltre, se è vero che ha utilizzato il fatturato di ciascuna impresa come punto di riferimento per il calcolo delle ammende, ciò non significherebbe tuttavia che essa si è avvalsa di una formula matematica precisa. D'altro canto, l'utilizzazione di una formula matematica potrebbe indurre le imprese a calcolare i rischi derivanti da un comportamento illecito.
265 Quanto all'effetto dissuasivo delle ammende, esso sarebbe intrinseco all'ammenda stessa e non sarebbe pertanto indispensabile ricordarlo ogniqualvolta venga inflitta un'ammenda.
Giudizio del Tribunale
266 Secondo una giurisprudenza costante, l'obbligo di motivazione di una decisione individuale è finalizzato a consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione sia fondata ovvero se sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità, dovendosi precisare che la portata di tale obbligo dipende dalla natura dell'atto in questione e dal contesto nel quale l'atto è stato emanato (v., in particolare, sentenza Van Megen Sports/Commissione, citata, punto 51).
267 Per quanto riguarda una decisione che, come nel caso di specie, infligge ammende a numerose imprese per una violazione delle regole comunitarie di concorrenza, la portata dell'obbligo di motivazione dev'essere determinata, in particolare, alla luce del fatto che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza della Corte 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611, punto 54).
268 Per di più, nell'ambito della determinazione dell'importo di ciascuna ammenda, la Commissione dispone di un margine di discrezionalità e non può esserle imposto l'obbligo di applicare, a tal fine, una precisa formula matematica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 6 aprile 1995, causa T-150/89, Martinelli/Commissione, Racc. pag. II-1165, punto 59).
269 Nella decisione, i criteri applicati per determinare il livello generale delle ammende e l'importo delle singole ammende figurano, rispettivamente, ai punti 168 e 169 del preambolo. Inoltre, con riguardo alle singole ammende, la Commissione spiega, al punto 170 del preambolo, che le imprese che hanno partecipato alle riunioni del PWG sono state, di regola, considerate come imprese «capofila» dell'intesa, mentre le altre imprese sono state considerate alla stregua di «membri ordinari» dell'intesa stessa. Infine, ai punti 171 e 172 del preambolo, essa precisa che gli importi delle ammende inflitte alla Rena e alla Stora vanno ridotti in misura consistente in considerazione della loro collaborazione attiva con la Commissione e che otto imprese, tra cui la ricorrente, devono del pari fruire di una riduzione in misura minore, in quanto non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, le principali considerazioni di fatto sulle quali la Commissione fondava le sue censure.
270 Nelle sue memorie presentate al Tribunale nonché in risposta ad un quesito rivoltole dallo stesso, la Commissione ha spiegato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato del cartoncino nel 1990. Ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del detto fatturato individuale sono state così inflitte, rispettivamente, alle imprese considerate come le «capofila» dell'intesa e alle altre imprese. Infine, la Commissione ha tenuto conto dell'eventuale atteggiamento di collaborazione mostrato da talune imprese durante il procedimento svoltosi dinanzi ad essa. Due imprese hanno fruito, a tale titolo, di una riduzione pari ai due terzi dell'importo dell'ammenda loro inflitta, mentre ad altre imprese è stata concessa una riduzione di un terzo.
271 Si evince, peraltro, da una tabella fornita dalla Commissione contenente indicazioni sulla determinazione dell'importo di ciascuna delle ammende che, pur se esse non sono state fissate applicando con rigore matematico i soli dati numerici sopra menzionati, questi dati sono stati tuttavia sistematicamente presi in considerazione ai fini del calcolo delle ammende stesse.
272 Ora, nella decisione non viene precisato che le ammende sono state calcolate in base al fatturato realizzato da ciascuna delle imprese sul mercato comunitario del cartoncino nel 1990. Per di più, le aliquote base, pari al 9 e al 7,5%, applicate per calcolare le ammende rispettivamente inflitte alle imprese considerate come «capofila» e a quelle considerate come «membri ordinari» non figurano nella decisione. Né tanto meno vi figurano i tassi percentuali delle riduzioni concesse alla Rena e alla Stora, da un lato, e ad altre otto imprese, dall'altro.
273 Nel caso di specie, si deve considerare, in primo luogo, che i punti 169-172 del preambolo della decisione, interpretati alla luce dell'esposizione dettagliata, in essa figurante, delle constatazioni di fatto addotte con riguardo a ciascun destinatario della decisione, contengono un'indicazione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per determinare la gravità e la durata dell'infrazione commessa da ciascuna delle imprese di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, punto 264).
274 In secondo luogo, nel valutare la gravità di un'infrazione per determinare l'importo dell'ammenda, la Commissione deve, in particolare, adoperarsi affinché la sua azione abbia un carattere di dissuasione, poiché il diritto comunitario le impone di seguire una politica generale mirante ad orientare, nel senso dei principi fissati dal Trattato, il comportamento delle imprese (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, citata, punti 105 e 106). Ne consegue che il carattere dissuasivo della sua azione è inerente all'esercizio del suo potere di infliggere ammende, cosicché la Commissione non era tenuta a ricordare specificamente quest'obiettivo nella decisione.
275 In terzo luogo, quando l'importo dell'ammenda viene determinato, come nel caso di specie, tenendo sistematicamente conto di determinati dati specifici, la menzione, nella decisione, di ciascuno di tali elementi consentirebbe alle imprese di meglio valutare, da un lato, se la Commissione sia incorsa in errori nella fissazione dell'importo delle singole ammende e, dall'altro, se l'importo di ciascuna ammenda individuale sia giustificato alla luce dei criteri generali applicati. Nel caso di specie, la menzione nella decisione degli elementi considerati, vale a dire il fatturato di riferimento, l'anno di riferimento, i tassi percentuali di base considerati e il tasso di riduzione dell'importo delle ammende, non avrebbe comportato alcuna divulgazione implicita dell'esatto fatturato delle imprese destinatarie della decisione, divulgazione che avrebbe potuto costituire una violazione dell'art. 214 del Trattato. Infatti, l'importo finale di ciascuna ammenda individuale non risulta, come la Commissione stessa ha evidenziato, dalla rigorosa applicazione matematica di uno dei detti elementi.
276 La Commissione ha peraltro riconosciuto in udienza che nulla le avrebbe impedito di menzionare nella decisione gli elementi che erano stati sistematicamente presi in considerazione e divulgati durante una conferenza stampa organizzata il giorno stesso dell'adozione della decisione. Occorre ricordare, in proposito, che, per giurisprudenza costante, la motivazione di una decisione deve figurare nel testo stesso della decisione e spiegazioni successivamente fornite dalla Commissione non possono, salvo in circostanze eccezionali, essere prese in considerazione (v. sentenza del Tribunale 2 luglio 1992, causa T-61/89, Dansk Pelsdyravlerforening/Commissione, Racc. pag. II-1931, punto 131, e, nello stesso senso, sentenza del Tribunale 12 dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punto 136).
277 Ciononostante, si deve rilevare che la motivazione relativa alla determinazione dell'importo delle ammende, figurante nei punti 167-172 del preambolo della decisione, è almeno altrettanto dettagliata di quelle esposte nelle precedenti decisioni della Commissione riguardanti infrazioni analoghe. Ora, benché il motivo relativo ad un vizio della motivazione sia di ordine pubblico, all'epoca dell'adozione della decisione nessuna censura era stata formulata dal giudice comunitario in merito alla prassi seguita dalla Commissione in materia di motivazione delle ammende inflitte. E', per la prima volta, con la sentenza 6 aprile 1995, causa T-148/89, Tréfilunion/Commissione (Racc. pag. II-1063, punto 142), e con altre due sentenze in pari data, causa T-147/89, Société métallurgique de Normandie/Commissione (Racc. pag. II-1057, pubblicazione sommaria), e causa T-151/89, Société des treillis et panneaux soudés/Commissione (Racc. pag. II-1191, pubblicazione sommaria), che il Tribunale ha sottolineato l'esigenza che le imprese fossero poste in grado di conoscere in dettaglio il metodo di calcolo dell'ammenda loro inflitta, senza che, a tal fine, esse dovessero proporre un ricorso giurisdizionale contro la decisione della Commissione.
278 Ne consegue che la Commissione, quando constati, in una decisione, una violazione delle regole di concorrenza e infligga ammende alle imprese che vi hanno partecipato, deve, qualora abbia sistematicamente preso in considerazione taluni elementi di base per determinare l'importo delle ammende, menzionare tali elementi nel testo della decisione al fine di consentire ai destinatari della stessa di controllare la correttezza del livello dell'ammenda e di valutare l'eventuale esistenza di una discriminazione.
279 Nelle particolari circostanze descritte al precedente punto 277, e tenuto conto del fatto che la Commissione si è mostrata disposta a fornire, durante il procedimento contenzioso, tutte le informazioni pertinenti in relazione alle modalità di calcolo delle ammende, l'assenza di una motivazione specifica nella decisione sulle modalità di calcolo delle ammende non va considerata, nel caso di specie, alla stregua di una violazione dell'obbligo di motivazione tale da giustificare l'annullamento totale o parziale delle ammende inflitte. Infine, la ricorrente non ha dimostrato che le sarebbe stato impedito di far valere utilmente i suoi diritti di difesa.
280 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
B - Sul motivo riguardante l'errore di valutazione della relazione LE
Argomenti delle parti
281 La ricorrente nega che l'intesa abbia «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi» (punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione).
282 Il solo elemento di prova in possesso della Commissione, per quanto riguarda gli effetti sui prezzi di transazione degli annunci di aumento dei prezzi, sarebbe la relazione LE, in cui verrebbe valutato il complesso degli elementi atti ad incidere sui prezzi di transazione in un mercato soggetto alla concorrenza, quali le caratteristiche della domanda e i costi di produzione. Ora, in tale relazione, sarebbe stata tratta la conclusione che i prezzi di transazione non si discostavano da quelli che sarebbero risultati dal gioco della concorrenza.
283 La Commissione si sarebbe concentrata, malgrado le informazioni contenute nella relazione LE e quelle fornite dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti in ordine ai prezzi di transazione del cartoncino GC prodotto dalla Iggesund Paperboard, sugli annunci di aumento dei prezzi tralasciando gli elementi che spiegavano l'aumento dei prezzi di transazione.
284 Inoltre, essa non avrebbe adeguatamente considerato le trattative individuali con i clienti, che avrebbero comportato prezzi di transazione notevolmente inferiori ai prezzi di listino.
285 Non risponderebbe al vero l'affermazione secondo cui i prezzi annunciati costituivano un prezzo di riferimento del mercato (v. punto 21 del preambolo della decisione). Nel caso di specie, benché si siano svolte discussioni riguardanti gli aumenti annunciati, non vi sarebbe stata alcuna concertazione relativa ai prezzi di transazione e i prezzi annunciati rimanevano esclusivamente nell'ambito del processo di negoziazione che sfociava nella determinazione dei prezzi individuali. Inoltre, sarebbe fuorviante l'affermazione, fatta dalla Commissione, che i prezzi di catalogo erano stati oggetto di un aumento complessivo del 42%.
286 Dal momento che i produttori non sarebbero riusciti ad imporre prezzi superiori a quelli che sarebbero risultati dal gioco della concorrenza, si dovrebbe ritenere che l'intesa non abbia conseguito, nel complesso, alcun successo, poiché la Commissione avrebbe considerato che le altre forme di collusione contestate perseguivano il solo obiettivo di garantire il successo delle iniziative in materia di prezzi.
287 La ricorrente rileva poi che la decisione contiene alcuni errori nella descrizione dell'evoluzione dei prezzi di transazione (v. punto 21 del preambolo). Infatti, i prezzi di transazione netti, in valuta nazionale, delle qualità GC e GD sarebbero aumentati del 30% anziché del 33% nel periodo considerato e la percentuale media di aumento dei prezzi di transazione in ECU, indicata in 19%, sarebbe anch'essa troppo elevata (v. grafico 11 della relazione LE).
288 Inoltre, benché i ricavi effettivi per unità siano aumentati di circa il doppio rispetto ai costi di produzione nell'anno considerato, la decisione non farebbe menzione del fatto che si trattava di aumenti di entità modesta e che, nel medesimo periodo, la domanda era cresciuta del 16%. Per di più, il margine operativo menzionato nel punto 16 della decisione non sarebbe sufficiente per garantire un ritorno ragionevole sugli investimenti (v. relazione LE, parte 5).
289 La Commissione ricorda che non è tenuta a dimostrare che un'intesa ha esplicato un effetto sul mercato. Nel caso di specie, tuttavia, ciò sarebbe effettivamente avvenuto.
290 La relazione LE confermerebbe che i prezzi di transazione netti sono aumentati di circa un terzo tra il 1988 e il 1991. Ora, sarebbe assurdo sostenere che lo sforzo congiunto di tutti i produttori di cartoncino dell'Europa occidentale non abbia contribuito al risultato ottenuto. Inoltre, l'autore della relazione LE avrebbe esplicitamente riconosciuto, durante l'audizione dinanzi alla Commissione, che l'evoluzione dei prezzi di transazione aveva seguito rigorosamente gli annunci di aumento dei prezzi, il che dimostrerebbe il successo dell'intesa su tal punto.
291 Il fatto che l'accordo riguardasse i prezzi annunciati e che i prezzi di transazione siano stati determinati in base a trattative tra i produttori ed i loro clienti non è atto ad inficiare la conclusione secondo cui l'intesa ha esplicato un effetto sui prezzi di transazione. A tale riguardo, il prezzo annunciato avrebbe rappresentato un prezzo di riferimento per tutto il mercato e sarebbe irrilevante la circostanza che i clienti importanti abbiano ottenuto sconti o altre condizioni particolari.
Giudizio del Tribunale
292 Ai sensi del punto 168, settimo trattino, del preambolo della decisione, la Commissione ha determinato l'entità generale delle ammende tenendo conto in particolare del fatto che l'intesa aveva «riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi». E' pacifico che una considerazione del genere è riferita agli effetti sul mercato dell'infrazione constatata nell'art. 1 della decisione.
293 Per sindacare la valutazione espressa dalla Commissione sugli effetti dell'infrazione, il Tribunale ritiene sufficiente esaminare le conclusioni relative agli effetti della collusione sui prezzi. Infatti, come ha sottolineato anche la ricorrente, l'esame degli effetti della collusione sui prezzi consente di valutare, in termini generali, il successo conseguito dall'intesa, in quanto le collusioni sugli arresti degli impianti e sulle quote di mercato perseguivano l'obiettivo di garantire il successo delle iniziative concordate in materia di prezzi.
294 Quanto alla collusione sui prezzi, la Commissione ne ha valutato gli effetti complessivi. Di conseguenza, anche se i dati individuali forniti dalla ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti dimostrassero, come essa sostiene, che la collusione sui prezzi ha prodotto nei suoi confronti soltanto effetti minori rispetto a quelli constatati sul mercato europeo del cartoncino, considerato nel suo complesso, dati individuali del genere non sono sufficienti, da soli, per inficiare la valutazione della Commissione.
295 Del pari, non si può censurare la Commissione, alla luce di queste considerazioni, per non aver specificamente esaminato gli effetti della collusione sui prezzi per quanto riguarda il cartoncino SBS, dal momento che le vendite di questa qualità di cartoncino rappresentano meno del 10% delle vendite complessive per i tre tipi di cartoncino oggetto della decisione (v. punto 5, quinto comma, del preambolo).
296 Emerge dalla decisione, come ha confermato la Commissione in udienza, che è stata operata una distinzione fra tre tipi di effetti. Per di più, la Commissione si è basata sul fatto che le iniziative in materia di prezzi sono state considerate, nel loro complesso, come un successo dai produttori stessi.
297 Il primo tipo di effetti preso in considerazione dalla Commissione, senza contestazioni da parte della ricorrente, risiede nel fatto che gli aumenti concordati dei prezzi sono stati effettivamente annunciati ai clienti. I nuovi prezzi sono stati così utilizzati alla stregua di un riferimento per le trattative individuali dei prezzi di transazione con i clienti (v., in particolare, punti 100 e 101, quinto e sesto comma, del preambolo della decisione). Su tal punto, la ricorrente si contraddice negando che i prezzi annunciati abbiano rappresentato un prezzo di riferimento per il mercato pur ammettendo che si teneva conto di questi prezzi per negoziare i prezzi di transazione con i clienti.
298 Il secondo tipo di effetti è riscontrabile nel fatto che l'evoluzione dei prezzi di transazione si è adeguata a quella dei prezzi annunciati. A tale proposito, la Commissione sostiene che «i produttori non soltanto annunciavano gli aumenti di prezzo convenuti ma, con alcune eccezioni, procedevano anche con fermezza al fine di garantire che essi fossero imposti ai clienti» (punto 101, primo comma, del preambolo della decisione). Essa riconosce che i clienti hanno talvolta ottenuto concessioni sulla data di entrata in vigore dell'aumento o ancora ribassi o sconti, soprattutto per grossi ordinativi, e che «l'aumento medio netto conseguito dopo aver concesso sconti, riduzioni e altri vantaggi risultava sempre inferiore all'importo globale dell'aumento annunciato» (punto 102, ultimo comma, del preambolo). Tuttavia, riferendosi ai grafici contenuti nella relazione LE, essa afferma che sussisteva, nel periodo considerato dalla decisione, una «stretta relazione lineare» tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione espressi nelle valute nazionali o convertiti in ECU. Essa ne trae la seguente conclusione: «Gli aumenti netti effettivamente realizzati seguivano da vicino gli annunci relativi ai prezzi, sia pure con un certo ritardo. Lo stesso autore del rapporto ha riconosciuto durante l'audizione orale che ciò si è verificato nel 1988 e nel 1989» (punto 115, secondo comma, del preambolo).
299 Si deve riconoscere che, nel valutare questo secondo tipo di effetti, la Commissione ha potuto correttamente concludere che l'esistenza di una relazione lineare tra l'evoluzione dei prezzi annunciati e quella dei prezzi di transazione costituiva la prova di un effetto prodotto su questi ultimi dalle iniziative in materia di prezzi, conformemente all'obiettivo perseguito dai produttori. Difatti, è pacifico che, sul mercato di cui trattasi, la prassi di condurre trattative individuali con i clienti comporta che i prezzi di transazione non siano, di regola, identici ai prezzi annunciati. Non può quindi darsi per scontato che gli aumenti dei prezzi di transazione siano identici agli aumenti annunciati.
300 Quanto all'esistenza stessa di un nesso tra gli aumenti di prezzo annunciati e gli aumenti dei prezzi di transazione, è stato corretto il richiamo da parte della Commissione alla relazione LE, che costituisce un'analisi dell'evoluzione dei prezzi del cartoncino nel periodo considerato dalla decisione, basata su dati forniti da numerosi produttori, tra cui la ricorrente.
301 Tuttavia, tale relazione offre una conferma soltanto parziale, sotto il profilo temporale, della sussistenza di una «stretta relazione lineare». Infatti, l'esame del periodo 1987-1991 mette in luce l'esistenza di tre sotto-periodi distinti. A tale riguardo, nel corso dell'audizione dinanzi alla Commissione, l'autore della relazione LE ha riassunto le sue conclusioni nei seguenti termini: «Non vi è alcun nesso stretto, neppure con un certo ritardo, tra l'aumento dei prezzi annunciato ed i prezzi di mercato, all'inizio del periodo considerato, dal 1987 al 1989. Per contro, un nesso del genere si riscontra nel periodo 1988-1989; successivamente questo nesso mostra alterazioni, con modalità alquanto singolari [oddly] nel periodo 1990/1991» (verbale dell'audizione, pag. 28). Egli ha rilevato inoltre che tali variazioni nel tempo apparivano strettamente connesse a variazioni della domanda (v., in particolare, verbale dell'audizione, pag. 20).
302 Queste conclusioni orali dell'autore sono conformi all'analisi prospettata nella relazione, in particolare ai grafici che mettono a confronto l'evoluzione dei prezzi annunciati e l'evoluzione dei prezzi di transazione (relazione LE, grafici 10 e 11, pag. 29). E' quindi giocoforza constatare che la Commissione ha dimostrato soltanto parzialmente l'esistenza della «stretta relazione lineare» da essa addotta.
303 In udienza, la Commissione ha affermato di aver preso in considerazione anche un terzo tipo di effetti della collusione sui prezzi, consistente nel fatto che il livello dei prezzi di transazione è stato superiore al livello che sarebbe stato raggiunto in assenza di qualsiasi collusione. In proposito la Commissione, evidenziando come le date e la successione degli annunci relativi agli aumenti dei prezzi fossero stati programmati dal PWG, rileva nella decisione che ritiene «inconcepibile che in una tale situazione gli annunci concordati in materia di prezzi non avessero alcun effetto sui livelli effettivi delle quotazioni» (punto 136, terzo comma, del preambolo della decisione). Tuttavia, la relazione LE (parte 3) ha tracciato un modello che consente di prevedere il livello dei prezzi risultante dalle condizioni oggettive del mercato. Secondo tale relazione, il livello dei prezzi, come determinato da fattori economici oggettivi nel periodo 1975-1991, avrebbe registrato un'evoluzione, con lievi variazioni, identica a quella del livello dei prezzi di transazione praticati, e ciò anche nel periodo esaminato dalla decisione.
304 Malgrado queste conclusioni, l'analisi effettuata nella relazione non dà modo di concludere che le iniziative concordate in materia di prezzi non abbiano consentito ai produttori di raggiungere un livello dei prezzi di transazione superiore a quello che sarebbe risultato dal libero gioco della concorrenza. Sotto questo profilo, come ha sottolineato la Commissione in udienza, è possibile che sui fattori presi in considerazione nella detta analisi abbia influito l'esistenza della collusione. Infatti, la Commissione ha giustamente prospettato che il comportamento collusivo potrebbe, ad esempio, aver limitato lo stimolo delle imprese a ridurre i propri costi. Ora, essa non ha fatto valere l'esistenza di un errore direttamente riscontrabile nell'analisi contenuta nella relazione LE né tanto meno ha presentato una sua propria analisi economica sull'ipotetica evoluzione dei prezzi di transazione in assenza di qualsiasi concertazione. Pertanto, la sua affermazione secondo cui il livello dei prezzi di transazione sarebbe stato inferiore in assenza di ogni collusione tra i produttori non può essere ritenuta valida.
305 Ne consegue che l'esistenza di questo terzo tipo di effetti prodotti dalla collusione sui prezzi non è dimostrata.
306 Sulle constatazioni che precedono non incide in alcun modo la considerazione soggettiva espressa dai produttori, dalla quale la Commissione ha tratto argomento per ritenere che l'intesa avesse riscosso un notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi. La Commissione si è richiamata al riguardo ad un elenco di documenti da essa fornito in udienza. Ora, anche supponendo che essa abbia potuto fondare il proprio giudizio circa l'eventuale successo delle iniziative in materia di prezzi su documenti che riportano convincimenti soggettivi di taluni produttori, è giocoforza constatare che numerose imprese, tra cui la ricorrente, hanno giustamente fatto valere in udienza numerosi altri documenti del fascicolo di causa che evidenziavano i problemi riscontrati dai produttori per l'attuazione degli aumenti di prezzo concordati. Di conseguenza, il richiamo da parte della Commissione alle dichiarazioni dei produttori stessi non è sufficiente per concludere che l'intesa ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi.
307 Alla luce delle considerazioni che precedono, gli effetti dell'infrazione contestati dalla Commissione sono dimostrati soltanto parzialmente. Il Tribunale esaminerà la portata di tale conclusione nell'esercizio della sua competenza di merito in materia di ammende nell'ambito della valutazione della gravità dell'infrazione accertata nel caso di specie (v. infra, punto 358).
308 Si deve infine rilevare che le inesattezze che, secondo la ricorrente (v. supra, punti 287 e 288), sarebbero contenute nella motivazione della decisione, anche se fossero dimostrate, non possono inficiare le conclusioni sopra descritte. Di conseguenza, non occorre esaminare se le allegazioni della ricorrente al riguardo siano fondate.
C - Sul motivo riguardante un errore nella valutazione della gravità dell'infrazione
309 Il motivo è suddiviso in due parti che saranno esaminate separatamente.
Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore nella valutazione della forma e degli obiettivi della presunta intesa
Argomenti delle parti
310 La ricorrente fa valere che la Commissione ha erroneamente ritenuto che l'intesa contestata fosse la più grave che avesse mai dovuto sanzionare.
311 Essa contesta l'affermazione secondo cui il mandato del JMC comprendesse la fissazione di prezzi equivalenti per alcuni clienti importanti (v. punto 44 del preambolo della decisione).
312 Essa nega altresì che la collusione sui prezzi perseguisse l'obiettivo di instaurare un sistema di prezzi equivalenti in Europa. Infatti, come avrebbe affermato la Stora, la riduzione del divario tra i prezzi di ciascun mercato nazionale sarebbe risultata dalle condizioni di mercato.
313 Inoltre, la principale funzione del PG Paperboard non sarebbe stata quella di organizzare il mercato, diversamente da quanto si afferma nella decisione. Infatti, il PG Paperboard avrebbe svolto numerose funzioni perfettamente legittime.
314 La Commissione ricorda che ha potuto accertare che l'intesa non si era limitata a porre in atto un sistema avanzato di aumenti di prezzi concordati, ma comprendeva altresì un accordo sul congelamento delle quote di mercato e sul controllo della produzione.
315 Essa osserva poi come le caratteristiche che, secondo la ricorrente, non sarebbero state rilevate nel caso di specie, siano ingannevoli o accessorie. In ogni caso, gli errori contestati sarebbero insignificanti o inesistenti e non potrebbero in alcun modo modificare la valutazione della gravità dell'infrazione.
316 Infine, l'argomento della ricorrente secondo cui non sarebbe stato compiuto alcuno sforzo per fissare prezzi uniformi in Europa sarebbe una pura e semplice affermazione priva di riscontri probatori.
Giudizio del Tribunale
317 L'argomentazione, formulata in termini poco chiari dalla ricorrente, dev'essere intesa nel senso che l'infrazione ad essa addebitata non sarebbe tanto grave quanto sostiene la Commissione, dal momento che alcuni elementi di tale infrazione non sarebbero dimostrati. A suo parere, questa circostanza giustificherebbe una riduzione dell'importo dell'ammenda.
318 Va ricordato come la Commissione abbia correttamente constatato che la ricorrente aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando dalla metà del 1986 fino per lo meno all'aprile 1991 ad un accordo ed a pratiche concordate, risalenti alla metà del 1986 e costituiti da vari elementi distinti. A tale riguardo, essa ha accertato che la ricorrente aveva partecipato ad una collusione sui prezzi, ad una collusione sugli arresti degli impianti e ad una collusione sulle quote di mercato.
319 Risulta, dal punto 168, primo trattino, del preambolo della decisione, che la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende basandosi, in particolare, sulla considerazione che «la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza».
320 Si deve prendere atto che gli elementi addotti dalla ricorrente a sostegno di questa parte del motivo non sono tali da attenuare la gravità delle infrazioni già accertate né possono, conseguentemente, giustificare una riduzione dell'ammenda. In ogni caso, essi sono privi di fondamento.
321 In primo luogo, l'argomento secondo cui il PG Paperboard avrebbe svolto attività legittime è ininfluente, poiché è stato accertato che gli organismi di questa associazione professionale, in particolare il PWG e il JMC, perseguivano un obiettivo essenzialmente anticoncorrenziale.
322 In secondo luogo, l'affermazione secondo cui l'obiettivo del JMC non avrebbe compreso la fissazione di prezzi equivalenti per i principali clienti è contraddetta dalle dichiarazioni della Stora (allegato 39 alla comunicazione degli addebiti, punto 14). Inoltre, la ricorrente non nega che, conformemente a quanto enunciato nella decisione (punti 80 e 87 del preambolo), gli allegati 117 e 118 della comunicazione degli addebiti si riferivano a riunioni del JMC. Ora, questi due documenti contenevano per l'appunto indicazioni sui prezzi da applicare a diverse categorie di clienti a seconda della loro importanza.
323 In terzo ed ultimo luogo, la ricorrente non può sostenere che la collusione sui prezzi non abbia avuto l'obiettivo di instaurare un sistema di prezzi equivalenti in Europa, dal momento che essa non contesta che gli aumenti di prezzo concordati in seno al PG Paperboard abbiano avuto come effetto una riduzione del divario iniziale tra i prezzi applicati sui vari mercati nazionali.
324 Alla luce di quanto precede, la prima parte del motivo dev'essere respinta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa ad un errore di valutazione circa l'esistenza di un'infrazione unica
Argomenti delle parti
325 La ricorrente nega che tutti gli elementi contestati possano costituire un'infrazione unica. Infatti, talune connessioni non sarebbero dimostrate. Altre ancora non sarebbero state descritte in modo sufficientemente chiaro nella comunicazione degli addebiti. Ulteriori elementi sarebbero illogici. Infine, talune allegazioni non dovrebbero influire sull'ammenda inflitta.
326 Quanto alle allegazioni relative all'SBS e agli annunci del 1987 su un aumento dei prezzi nel Regno Unito, esse non avrebbero dovuto figurare nella decisione.
327 Ai termini di quest'ultima, si sarebbero svolte regolarmente in Germania, in Francia e nel Regno Unito riunioni nazionali aventi ad oggetto l'attuazione degli aumenti dei prezzi decisi in seno al PG Paperboard. Tuttavia, non verrebbe fornita alcuna prova della partecipazione della ricorrente alle riunioni svoltesi in Germania o in Francia, né risulterebbe alcun nesso tra le riunioni nazionali e il PG Paperboard e non sarebbero stati interpretati correttamente gli elementi di prova relativi alle riunioni della PAA (v. punti 94 e seguenti del preambolo della decisione) e della Association of Cartonboard Manufacturers (in prosieguo: l'«ACBM», v. punti 98 e 99 del preambolo) nel Regno Unito. Inoltre, la decisione non farebbe alcuna menzione delle riunioni che si sarebbero svolte in Scandinavia. Le constatazioni errate della Commissione in ordine alle riunioni nazionali avrebbero quindi inciso sull'importo delle ammende, poiché, al punto 168 della decisione, dove vengono enunciati i criteri applicati per determinare il livello complessivo delle ammende, si fa riferimento all'esistenza di «riunioni periodiche istituzionalizzate»
328 Inoltre, le conclusioni della Commissione, secondo cui le riunioni della PAA e dell'ACBM e le attività del PG Paperboard rientravano nella medesima infrazione generale, sarebbero il frutto dell'applicazione della dottrina dell'«obiettivo comune» (v., in particolare, citata sentenza Shell/Commissione). Tuttavia, questa dottrina dovrebbe essere applicata soltanto nei casi in cui manchino alcuni elementi di prova, ma le conclusioni della Commissione poggino per il resto su prove solide.
329 La Commissione rileva che la ricorrente sembra limitarsi a contestare l'esistenza dei nessi necessari tra i diversi elementi dell'infrazione unica per quanto riguarda talune riunioni nazionali in alcuni paesi. In risposta agli argomenti della ricorrente, secondo cui le allegazioni sull'SBS e sugli aumenti del 1987 nel Regno Unito non avrebbero dovuto figurare nella decisione, essa rinvia alla sua argomentazione riguardante l'inclusione dell'SBS nella decisione, ricordando inoltre che il nesso tra l'aumento dei prezzi sopra menzionato e il PG Paperboard è dimostrato da una nota citata al punto 75 del preambolo della decisione (allegato 72 alla comunicazione degli addebiti).
330 Per quanto riguarda le riunioni nazionali sull'attuazione delle iniziative in materia di prezzi, risulterebbe, da adeguati elementi probatori, che riunioni del genere hanno avuto luogo in Germania, in Francia, nel Regno Unito e in Scandinavia. Queste riunioni avrebbero fatto parte della struttura dell'intesa e andrebbero quindi considerate alla stregua di una sua estensione.
331 Tuttavia, anche supponendo che non esistessero prove della partecipazione della ricorrente alle riunioni in Germania o in Francia, la valutazione della gravità dell'intesa rimarrebbe essenzialmente la stessa. A tale riguardo, la Commissione fa riferimento ai criteri menzionati al punto 168 della decisione, che riguarderebbero la sostanza stessa dell'infrazione.
332 Quanto agli argomenti relativi alla dottrina dell'«obiettivo comune», la Commissione rinvia al punto 116 del preambolo della decisione, nel quale sarebbe stato spiegato l'approccio seguito.
Giudizio del Tribunale
333 Per quanto riguarda, anzitutto, la censura relativa alla descrizione imprecisa delle «connessioni» (v. supra, punto 325), si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorso deve contenere un'esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questa indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza il supporto di altre informazioni. Ciò significa che l'atto introduttivo deve chiarire il motivo sul quale il ricorso stesso si basa, di modo che la semplice enunciazione astratta del motivo stesso non risponde alle prescrizioni del regolamento di procedura (v. sentenza del Tribunale 12 gennaio 1995, causa T-102/92, Viho/Commissione, Racc. pag. II-17, punto 68). Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto.
334 Nel caso di specie, la formulazione della censura di cui trattasi è troppo imprecisa perché il Tribunale possa individuarne l'oggetto. Pertanto, la censura dev'essere dichiarata irricevibile.
335 L'argomento della ricorrente, secondo cui le allegazioni relative all'SBS e agli annunci del 1987 di aumento dei prezzi nel Regno Unito non dovrebbero essere oggetto della decisione, dev'essere anch'esso respinto. E' sufficiente ricordare che la Commissione ha correttamente ritenuto che il cartoncino SBS facesse parte dell'intesa (v. supra, punto 228) e che la durata dell'infrazione addebitata alla ricorrente è stata debitamente dimostrata (v. supra, punti 173 e seguenti).
336 Quanto all'argomentazione relativa, da un lato, alla mancanza di prove dell'esistenza di riunioni nazionali riguardanti l'attuazione delle decisioni adottate in seno agli organismi del PWG e, dall'altro, alla mancanza di prove dell'esistenza di un nesso tra tali riunioni e le attività del PG Paperboard, essa non può comportare l'annullamento dell'art. 1 della decisione. Infatti, la Commissione ha correttamente constatato che la ricorrente aveva violato l'art. 85, n. 1, del Trattato partecipando, in quanto impresa aderente al PWG, ad una collusione sui prezzi, ad una collusione sugli arresti degli impianti e ad una collusione sulle quote di mercato.
337 Ne consegue che l'argomentazione della ricorrente non può essere diretta ad ottenere altro se non una riduzione dell'ammenda.
338 Ciò premesso, occorre stabilire se la Commissione abbia tenuto conto di tale riunioni nazionali nella sua valutazione della gravità dell'infrazione commessa.
339 Ai termini del punto 168, quinto trattino, del preambolo della decisione, la Commissione si è basata, in particolare, sul fatto che «il cartello si [era] configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità».
340 Questa considerazione si riferisce essenzialmente alle riunioni degli organismi del PG Paperboard.
341 Infatti, il punto 91, commi secondo e terzo, del preambolo della decisione, precisa quanto segue:
«Non è noto se, oltre alle riunioni nazionali in preparazione dell'Economic Committee (...), vi fosse anche un sistema istituzionalizzato a livello europeo di riunioni locali regolari in ciascun paese per applicare gli aumenti concordati in precedenza su ciascun mercato nazionale della Comunità.
Tuttavia ciò avveniva sicuramente per numerosi mercati nazionali importanti [ossia, il mercato tedesco, francese e britannico]».
342 Di conseguenza, è giocoforza constatare che il fatto che riunioni nazionali abbiano costituito un prolungamento delle collusioni tra i membri del PG Paperboard in numerosi Stati membri non ha potuto influire in modo rilevante sulla valutazione della gravità dell'infrazione.
343 La seconda parte del motivo non può quindi essere accolta.
344 Alla luce di quanto precede, il motivo dev'essere respinto nel suo complesso.
D - Sul motivo secondo cui il livello dell'ammenda sarebbe sproporzionato
Argomenti delle parti
345 La ricorrente sottolinea che il membro della Commissione responsabile della politica di concorrenza ha dichiarato, nel corso della sua conferenza stampa del 13 luglio 1994, che le ammende inflitte erano vicine al limite imposto dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. Tuttavia, né la gravità dell'infrazione contestata, né la sua durata potrebbero giustificare un livello così elevato.
346 Infatti, la Commissione avrebbe già scoperto l'esistenza di infrazioni ben più gravi di quella del caso di specie. Il confronto tra la decisione e quella su cui è intervenuta la citata sentenza Tetra Pak/Commissione rivelerebbe che l'infrazione accertata nell'ambito di quest'ultima pratica era più grave ed aveva avuto una maggiore durata.
347 Peraltro, la Commissione si sarebbe già trovata a dover affrontare infrazioni di durata considerevolmente maggiore rispetto a quella accertata nella decisione e non potrebbe tener conto, contrariamente a quanto sostiene nella sua controreplica, della durata indeterminata dell'infrazione. L'approccio seguito dalla Commissione sarebbe in contrasto con l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, in quanto andrebbe presa in considerazione soltanto la durata effettiva delle infrazioni constatate.
348 Inoltre, la decisione non specificherebbe le ragioni per le quali il livello dell'ammenda è stato maggiore rispetto a quello delle precedenti decisioni della Commissione. Si dovrebbe quindi considerare che i criteri esposti nella decisione non possono giustificare il livello dell'ammenda.
349 La Commissione rileva che l'ammenda inflitta alla ricorrente ammonta al 9% circa del suo fatturato comunitario del 1990, realizzato nel settore del cartoncino. La ricorrente non avrebbe dimostrato in alcun modo che l'ammenda sarebbe vicina al 10% del suo fatturato complessivo, vale a dire al limite fissato dall'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17. La Commissione avrebbe indicato che l'infrazione era particolarmente grave, senza mai affermare che si trattava dell'infrazione più grave che avesse mai messo in luce. Infatti, essa potrebbe in ogni momento elevare il livello complessivo delle ammende per garantirne l'effetto dissuasivo.
350 Essa non avrebbe mai dichiarato di aver elevato il livello generale delle ammende e l'ammenda inflitta alla ricorrente non è di livello nettamente superiore rispetto alle ammende inflitte alle imprese capofila nell'ambito della decisione della Commissione 23 aprile 1986, 86/398/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.149 - Polipropilene) (GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Polipropilene»). In ogni caso, non sarebbe tenuta a menzionare, nella decisione, un eventuale innalzamento del livello generale delle ammende.
351 Per quanto riguarda, infine, la durata dell'infrazione, la scoperta in tempi brevi di un'infrazione come quella accertata nel caso di specie non renderebbe quest'ultima di per sé meno grave. Questa circostanza non significherebbe che la Commissione ha inflitto un'ammenda per un periodo posteriore alla decisione (v. punto 167 del preambolo della decisione).
Giudizio del Tribunale
PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 694A0352.2
352 In forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese che, intenzionalmente o per negligenza, abbiano commesso una violazione delle disposizioni dell'art. 85, n. 1 del Trattato, ammende che variano da un minimo di mille ECU ad un massimo di un milione di ECU, con facoltà di aumentare quest'ultimo importo fino al 10% del volume d'affari realizzato durante l'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all'infrazione. Per determinare l'ammontare dell'ammenda occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata. Com'è già stato ricordato, risulta dalla giurisprudenza della Corte che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).
353 Nel caso di specie, la Commissione ha determinato il livello generale delle ammende tenendo conto della durata dell'infrazione (punto 167 del preambolo), nonché dei seguenti elementi (punto 168 del preambolo):
«- la collusione in materia di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati costituisce per sua natura intrinseca una grave restrizione della concorrenza;
- il cartello comprendeva praticamente l'intero territorio della Comunità;
- il mercato comunitario del cartoncino è un settore industriale importante valutabile a circa 2 500 Mio di ECU all'anno;
- le imprese che hanno partecipato all'infrazione rappresentano virtualmente l'intero mercato;
- il cartello si è configurato come sistema di riunioni periodiche istituzionalizzate che erano intese ad imporre una disciplina particolareggiata al mercato del cartoncino nella Comunità;
- sono state adottate iniziative complesse per dissimulare l'effettiva natura e portata della collusione (mancanza di verbali ufficiali o di documentazione per il PWG e il JMC; invito a non prendere note; scaglionamento dei tempi e dell'ordine nel quale gli aumenti di prezzo erano annunciati in modo da poter sostenere che le imprese "seguivano" l'impresa leader, ecc.;
- il cartello ha riscosso notevole successo nel realizzare i suoi obiettivi».
354 Inoltre, è pacifico che ammende di un livello base pari al 9 o al 7,5% del fatturato realizzato nel 1990 da ciascuna delle imprese destinatarie della decisione sul mercato comunitario del cartoncino sono state inflitte alle imprese a seconda della qualificazione loro attribuita come «capofila» dell'intesa o come «membri ordinari» della stessa.
355 Occorre rilevare, in primo luogo, come, nel valutare l'entità generale delle ammende, la Commissione possa tener conto del fatto che violazioni manifeste delle regole comunitarie di concorrenza sono ancora relativamente frequenti e, pertanto, essa abbia la facoltà di elevare l'entità delle ammende al fine di rinforzare il loro effetto di dissuasione. Di conseguenza, il fatto che la Commissione abbia inflitto, nel passato, ammende di una determinata entità per taluni tipi di infrazioni non può privarla della possibilità di elevare questo livello, nei limiti indicati dal regolamento n. 17, se ciò si rivela necessario per assicurare l'attuazione della politica comunitaria della concorrenza. (v., in particolare, sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite 100/80, 101/80, 102/80 e 103/80, Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punti 105-108, e sentenza ICI/Commissione, citata, punto 385).
356 In secondo luogo, la Commissione ha giustamente sostenuto che, considerate le circostanze di ciascun caso di specie, non può essere effettuato alcun confronto diretto tra il livello generale delle ammende inflitte con la presente decisione e il livello delle ammende applicato nella prassi decisionale anteriore della Commissione, in particolare nella decisione Polipropilene che pure, secondo la Commissione stessa, si presta più facilmente ad un confronto con la decisione di cui trattasi. Infatti, diversamente dalla pratica Polipropilene, nel caso di specie non si è tenuto conto di alcuna circostanza attenuante di carattere generale per determinare il livello complessivo delle ammende. Inoltre, l'adozione di misure destinate a dissimulare l'esistenza della collusione dimostra che le imprese interessate erano pienamente consapevoli dell'illiceità del loro comportamento. Pertanto, la Commissione ha giustamente preso in considerazione tali misure ai fini della valutazione della gravità dell'infrazione, poiché esse costituiscono un aspetto particolarmente grave dell'infrazione stessa, che la differenzia rispetto alle infrazioni precedentemente accertate dalla Commissione.
357 In terzo luogo, vanno evidenziati la lunga durata e il carattere palese della violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, commessa nonostante l'avvertimento che sarebbe dovuto provenire dalla prassi decisionale anteriore della Commissione e, in particolare, dalla decisione Polipropilene. A tale riguardo, nulla consente di ritenere che la Commissione abbia, contrariamente alle indicazioni contenute nel punto 167 del preambolo, tenuto conto, per determinare il livello delle ammende, di una durata dell'infrazione maggiore di quella effettivamente constatata ai termini dell'art. 1 della decisione.
358 Ciò premesso, si deve ritenere che i criteri riportati al punto 168 del preambolo della decisione giustificano il livello complessivo delle ammende stabilito dalla Commissione. Il Tribunale ha comunque già accertato che gli effetti della collusione sui prezzi, sui quali la Commissione si è basata per determinare il livello complessivo delle ammende, risultano provati soltanto in parte. Tuttavia, alla luce delle considerazioni che precedono, tale conclusione non incide in particolar modo sulla valutazione della gravità dell'infrazione accertata. Sotto questo profilo, il fatto che le imprese abbiano effettivamente annunciato gli aumenti dei prezzi concordati e che i prezzi così annunciati abbiano costituito una base di fissazione dei prezzi di transazione individuali è sufficiente, di per sé, per constatare che la collusione sui prezzi ha avuto tanto per oggetto quanto per effetto una grave restrizione della concorrenza. Di conseguenza, nell'esercizio della sua competenza di merito, il Tribunale ritiene che le constatazioni formulate in ordine agli effetti dell'infrazione non giustificano alcuna riduzione del livello generale delle ammende stabilito dalla Commissione.
359 Infatti, nello stabilire per il caso di specie il livello generale delle ammende, la Commissione non si è allontanata dalla sua prassi decisionale anteriore in modo tale da far sorgere a suo carico l'obbligo di motivare in termini più esaurienti la sua valutazione della gravità dell'infrazione (v., in particolare, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31).
360 Di conseguenza, il presente motivo non può essere accolto.
E - Sul motivo riguardante un errore nella valutazione del ruolo svolto dalla Iggesund Paperboard
E - Sul motivo riguardante un errore nella valutazione del ruolo svolto dalla Iggesund Paperboard
Argomenti delle parti
361 La ricorrente fa valere, in primo luogo, che è stata erroneamente qualificata come «capofila» dell'intesa. Rappresentanti della Iggesund Paperboard avrebbero assistito soltanto a qualche riunione degli organismi del PG Paperboard e non vi avrebbero mai assunto incarichi direttivi.
362 La Iggesund Paperboard non avrebbe partecipato ad alcuna riunione del PWG prima della fine del mese di novembre 1989. Spetterebbe alla Commissione dimostrare la partecipazione della Iggesunds Bruk o della TBM per il periodo precedente. Inoltre, nessun rappresentante della Iggesund Paperboard avrebbe assistito alle riunioni del PWG svoltesi il 6 febbraio 1990, il 12 aprile 1991, il 27 maggio 1991 e il 5 giugno 1991. Pertanto, la detta società avrebbe partecipato soltanto a cinque delle nove riunioni del PWG svoltesi dal mese di novembre 1989.
363 Le dichiarazioni della Stora, secondo cui la TBM avrebbe preso parte alle riunioni del PWG sin dall'istituzione di tale organismo, non sarebbero attendibili. La Commissione, trasgredendo i principi di equità e proporzionalità, non avrebbe quindi debitamente preso in considerazione il fatto che la Iggesund Paperboard aveva partecipato soltanto occasionalmente alle riunioni del PWG dal mese di novembre 1989.
364 Per quanto riguarda il JMC, diversamente da quanto indicato nella tabella 4 allegata alla decisione, la Iggesund Paperboard non avrebbe preso parte alle riunioni svoltesi in data 6 e 7 settembre 1989.
365 Quanto alla Iggesunds Bruk, si tratterebbe di uno stabilimento la cui produzione sarebbe stata principalmente orientata sul cartoncino SBS, mentre il cartoncino GC, di alta qualità, avrebbe sempre assunto un'importanza minore. Ciò spiegherebbe perché essa è rimasta un partecipante occasionale alle riunioni degli organismi del PG Paperboard e non ha mai aderito al PG Paperboard dopo il 1985. Infatti, prima di novembre 1988, la Iggesunds Bruk avrebbe assistito, escludendo le assemblee generali del PG Paperboard, soltanto a nove delle venti riunioni della PC e a quattro delle 18 riunioni del COE.
366 In secondo luogo, nulla consentirebbe di affermare che gli arresti degli impianti attuati dalla ricorrente siano il risultato di una concertazione. Infatti, lo stabilimento della Iggesunds Bruk sarebbe stato regolarmente chiuso in autunno per ragioni tecniche. Nel 1990, la chiusura regolare sarebbe stata rinviata in quanto la Iggesunds Bruk avrebbe prodotto quantità record nell'ultimo quadrimestre dell'anno 1990 e del primo quadrimestre del 1991. Per quanto riguarda lo stabilimento di Workington, gli arresti degli impianti sarebbero intervenuti soltanto in caso di ordini limitati.
367 La Commissione rileva come siano stati i partecipanti alle riunioni del PWG ad essere considerati «capofila» dell'intesa. Sarebbe pertanto ininfluente stabilire se il rappresentante della Iggesund Paperboard figurasse tra i dirigenti dei vari organismi. Infatti, la TBM e, successivamente, la Iggesund Paperboard, avrebbero partecipato alle riunioni di tutti gli organismi del PG Paperboard, ivi compreso il PWG. Pertanto, la tesi della ricorrente in ordine al ruolo della Iggesunds Bruk prima del 1988 sarebbe priva di pertinenza.
368 Per quanto riguarda le affermazioni della ricorrente sugli arresti degli impianti di produzione del cartoncino SBS, esse non sarebbero pertinenti in quanto la Commissione non avrebbe mai sostenuto che esisteva un sistema di arresto della produzione avente specificamente ad oggetto il cartoncino SBS. Per di più, la domanda di cartoncino SBS sarebbe stata elevata in tutto il periodo di cui trattasi e non sarebbe stato, pertanto, necessario fermarne la produzione.
369 Infine, l'argomento secondo cui sarebbero stati effettuati arresti della produzione nello stabilimento di Workington soltanto in caso di ordini limitati non sarebbe convincente poiché gli arresti della produzione diverrebbero necessari solo in circostanze del genere.
Giudizio del Tribunale
370 Risulta da quanto già accertato in relazione ai motivi dedotti dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di annullamento della decisione che la natura delle funzioni del PWG, come descritta nella decisione, è stata dimostrata dalla Commissione.
371 Ciò posto, la Commissione ha potuto correttamente concludere che le imprese che avevano partecipato alle riunioni di tale organismo dovevano essere considerate come le «capofila» dell'infrazione accertata e che esse avevano, a tale titolo, una responsabilità specifica (v. punto 170, primo comma, del preambolo della decisione).
372 Nel caso di specie, è pacifico che la Iggesund Paperboard ha preso parte alle riunioni del PWG dal mese di novembre 1989. In proposito, non può essere accolto l'argomento della ricorrente, secondo cui la Iggesund Paperboard avrebbe partecipato soltanto occasionalmente alle riunioni del PWG. Risulta infatti dalla tabella 2, allegata alla decisione, che la Iggesund Paperboard ha preso parte a cinque delle sette riunioni svoltesi nel periodo novembre 1989 - aprile 1991, data alla quale la Commissione ha effettuato accertamenti contemporanei senza preavviso negli uffici di numerose aziende e associazioni professionali del settore del cartoncino, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17.
373 Per quanto riguarda il periodo che va dalla metà del 1986 al mese di novembre del 1989, la Stora afferma quanto segue: «Un altro produttore era rappresentato nel PWG: lo stabilimento "UK Workington" è stato rappresentato nel PWG sin dall'istituzione di tale organismo. Lo stabilimento di Workington è stato acquisito dalla Iggesund/MoDo» (allegato 37 alla comunicazione degli addebiti, pag. 2). Inoltre, una risposta fornita dalla Iggesund Paperboard (Workington) Ltd il 20 agosto 1991 ad una richiesta di informazioni, contiene (pag. 12), per quanto riguarda la partecipazione alle riunioni del PWG della TBM/Iggesund Paperboard (Workinton) Ltd, le precisazioni seguenti: «Presumiamo che il signor P.L.Herring abbia assistito ad alcune o a tutte le riunioni».
374 Di conseguenza, poiché la stessa Iggesund Paperboard (Workington) Ltd aveva presunto, come risulta dalla sua risposta sopra menzionata, che il signor P.L.Herring avesse partecipato alle riunioni del detto organismo per conto della TBM/Iggesund Paperboard (Workington) Ltd, la Commissione si è correttamente basata sulle dichiarazioni della Stora, la quale ha sostenuto che lo stabilimento di Workington era stato rappresentato in seno al PWG sin dalla sua creazione.
375 E' già stato accertato che la Commissione ha correttamente incluso la ricorrente tra i destinatari della decisione per quanto riguarda le attività anticoncorrenziali delle società Iggesund Paperboard (Workington) Ltd e TBM. La ricorrente è quindi stata legittimamente considerata, nella sua veste di partecipante alle riunioni del PWG per tutta la durata dell'infrazione, come una delle imprese «capofila» dell'infrazione. In tale contesto, è ininfluente il fatto che la Iggesunds Bruk non abbia direttamente preso parte alle riunioni del PWG.
376 Infine, è stato dimostrato che la ricorrente ha partecipato ad una collusione sugli arresti degli impianti e che ha essa stessa disposto alcuni arresti effettivi della produzione nello stabilimento di Workington quando, dal 1990, la capacità produttiva è aumentata e la domanda ha invece registrato una contrazione (v. supra, punti 145-147). A tale riguardo, l'argomento della ricorrente, secondo cui essa non ha disposto alcun arresto della produzione nello stabilimento della Iggesunds Bruk, in quanto la domanda di cartoncino SBS è stata elevata in tutto il periodo oggetto della decisione, dev'essere respinto. Infatti, la Commissione non ha mai sostenuto che la collusione sugli arresti degli impianti implicasse che le imprese partecipanti alla collusione dovevano disporre arresti degli impianti quando la domanda era elevata.
377 Alla luce di quanto precede, il motivo non può essere accolto.
F - Sul motivo riguardante la violazione del principio della parità di trattamento
Argomenti delle parti
378 Il motivo è suddiviso in due parti.
379 Nella prima parte, la ricorrente afferma che l'ammenda inflittale è eccessiva rispetto a quelle irrogate alle imprese che non hanno contestato i principali elementi di fatto allegati. La distinzione di principio operata tra queste due categorie d'imprese sarebbe priva di chiarezza, in quanto non sarebbe basata su alcuna regola o linea di condotta preventivamente dichiarata dalla Commissione.
380 La mera mancata contestazione delle allegazioni della Commissione non giustificherebbe tale distinzione, poiché un comportamento del genere non configura una collaborazione ai sensi della giurisprudenza. Per contro, anche in assenza di contestazione da parte di talune imprese, spetterebbe in ogni caso alla Commissione di dimostrare gli elementi di fatto addotti. Persino un'ammissione esplicita di responsabilità da parte di alcune imprese non può essere utilizzata per dimostrare le allegazioni nei confronti di imprese che non ne riconoscono la veridicità. Le imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti dovrebbero poter rispondere alle allegazioni della Commissione ivi contenute, senza rischiare di essere penalizzate per tale comportamento mediante un'ammenda più elevata (o una riduzione meno consistente).
381 La distinzione effettuata dalla Commissione comporterebbe quindi una violazione dei diritti della difesa, del principio di lealtà, del principio dell'osservanza delle regole procedurali nonché della presunzione d'innocenza.
382 Supponendo anche che la Commissione avesse il diritto di penalizzare in modo più accentuato la ricorrente rispetto alle imprese che non avevano contestato le sue principali allegazioni di fatto, la maggiorazione del 50% dell'ammenda inflittale sarebbe eccessiva e sproporzionata. Infatti, nella citata sentenza ICI/Commissione, il Tribunale avrebbe ritenuto ragionevole, nell'esercizio della sua competenza di merito, ridurre del 20% circa l'ammenda inflitta ad un'impresa che aveva ampiamente collaborato con la Commissione.
383 Nella seconda parte del motivo, la ricorrente fa valere che l'ammenda inflittale è eccessiva rispetto alle ammende inflitte alle imprese che avrebbero aiutato attivamente la Commissione (la Rena e la Stora). La sua ammenda ammonterebbe, in percentuale del fatturato, al triplo di quelle inflitte alla Rena e alla Stora. Una differenza del genere sarebbe eccessiva e discriminatoria.
384 La decisione non conterrebbe una sufficiente motivazione di tale riduzione sostanzale delle ammende (v. punto 172 del preambolo della decisione). Risulterebbe, inoltre, dalla citata sentenza ICI/Commissione che la collaborazione attiva giustifica soltanto una lieve differenza di trattamento.
385 Le riduzioni concesse alla Rena e alla Stora potrebbero anche configurare uno sviamento di potere, poiché tutte le imprese non avrebbero necessariamente avuto le informazioni utili per aiutare attivamente la Commissione.
386 Andrebbe inoltre stabilito se la Commissione possa acquisire informazioni dietro un compenso. Nel caso di specie, la Commissione, nella persona del suo membro responsabile della politica della concorrenza, avrebbe riconosciuto che non sarebbe stata in grado di dimostrare l'esistenza dell'intesa senza le informazioni fornite dalla Stora. Di conseguenza, quando le imprese vengono incoraggiate sotto un profilo economico a fornire alla Commissione informazioni che quest'ultima non può pretendere da loro (v. sentenze della Corte 18 ottobre 1989, causa 374/87, Orkem/Commissione, Racc. pag. 3283, e causa 27/88, Solvay/Commissione, Racc. pag. 3355, pubblicazione sommaria), non si potrebbe escludere che talune imprese mostrino, al fine di ottenere un maggior vantaggio economico, un eccesso di zelo nelle loro ammissioni, tale da incidere sull'attendibilità delle loro dichiarazioni.
387 Infine, la collaborazione della Stora non sarebbe stata spontanea, in quanto essa avrebbe collaborato soltanto dopo gli accertamenti ex art. 14 del regolamento n. 17 e le domande scritte rivoltele dalla Commissione in ordine al PG Paperboard.
388 Per quanto riguarda la prima parte del motivo, la Commissione ribatte che l'ammissione da parte di alcune imprese della veridicità della maggior parte degli addebiti mossi nei loro confronti ha agevolato il suo compito e andrebbe quindi valutata alla stregua di una forma di collaborazione che giustifica la riduzione dell'ammenda (sentenza ICI/Commissione, citata, punto 393).
389 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, quest'ultima non sarebbe stata penalizzata per la mancanza di collaborazione. In effetti, sarebbero state le imprese che avevano concretamente ammesso l'esistenza dell'infrazione a beneficiare di una riduzione dell'ammenda pari ad un terzo del suo importo. Nulla consentirebbe di ritenere che tali riduzioni siano troppo consistenti. In ogni caso, qualora il Tribunale dovesse stabilire che la riduzione concessa a determinate imprese era troppo elevata, potrebbe, nell'esercizio della sua competenza di merito, elevare l'importo di tali ammende.
390 Infine, la tesi della ricorrente, secondo cui sarebbero state discriminate le imprese che non erano in possesso di documentazione, sarebbe priva di fondamento.
391 Per quanto riguarda la seconda parte del motivo, la Commissione reputa che il suo atteggiamento nei confronti della Rena e della Stora fosse pienamente giustificato.
392 La Stora, in particolare, avrebbe fornito spontaneamente un resoconto dettagliato del funzionamento dell'intesa. L'affermazione della ricorrente, secondo cui alcune imprese potrebbero essere indotte ad esagerare l'illiceità del comportamento dei concorrenti al fine di ottenere riduzioni sostanziose sarebbe priva di fondamento. Se è vero che la Commissione deve procedere ad un esame attento delle prove fornite dai membri di un'intesa, ciò non significherebbe che essa non può tener conto di una collaborazione franca e completa.
Giudizio del Tribunale
393 Quanto alla prima parte del motivo, si deve rilevare che la ricorrente ha riconosciuto, durante il procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, di aver partecipato ad una collusione sugli annunci degli aumenti di prezzo relativa al cartoncino GC, negando peraltro di aver preso parte all'infrazione contestata.
394 La Commissione ha legittimamente ritenuto che, rispondendo in tal modo, la ricorrente non avesse mostrato un comportamento che giustificava una riduzione dell'ammenda per la collaborazione offerta nel procedimento amministrativo. Infatti, una riduzione del genere è giustificata soltanto se il comportamento ha consentito alla Commissione di accertare un'infrazione con minore difficoltà e, eventualmente, di mettervi fine (v. citata sentenza ICI/Commissione, punto 393).
395 L'impresa che dichiari espressamente di non contestare gli elementi di fatto sui quali la Commissione ha fondato i propri addebiti può essere considerata alla stregua di un'impresa che ha contribuito ad agevolare il compito della Commissione, consistente nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza. Nelle sue decisioni che accertano l'esistenza di una violazione di tali regole, la Commissione può considerare un comportamento del genere come un riconoscimento delle sue allegazioni e, pertanto, come un elemento comprovante la loro fondatezza. Di conseguenza, un comportamento del genere può giustificare una riduzione dell'ammenda.
396 Ciò non avviene quando un'impresa si astenga dal fornire una risposta alla comunicazione degli addebiti, si limiti a dichiarare che non si pronuncia sugli elementi di fatto dedotti dalla Commissione nella comunicazione stessa o contesti nella sua risposta, come ha fatto la ricorrente, la sostanza dei fatti allegati dalla Commissione. Infatti, assumendo un atteggiamento del genere durante il procedimento amministrativo, l'impresa non contribuisce ad agevolare il compito della Commissione che consiste nell'accertare e nel reprimere le violazioni delle regole comunitarie di concorrenza.
397 Di conseguenza, poiché la Commissione dichiara, al punto 172, primo comma, del preambolo della decisione, che ha concesso una riduzione dell'importo dell'ammenda alle imprese che non hanno contestato, nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti, i principali fatti invocati dalla Commissione, è giocoforza constatare che tali riduzioni possono reputarsi lecite soltanto laddove le imprese interessate abbiano espressamente dichiarato di non contestare tali allegazioni. Va inoltre rilevato, a tale riguardo, che la Commissione, riducendo di un terzo l'importo delle ammende inflitte a tali imprese, non ha superato i limiti del potere discrezionale di cui dispone nel determinare l'importo delle ammende.
398 Supponendo anche che la Commissione abbia applicato un criterio illegittimo per ridurre le ammende inflitte alle imprese che non avevano espressamente dichiarato di non contestare gli elementi di fatto addotti, si deve ricordare che l'osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri (v., ad esempio, sentenza della Corte 4 luglio 1985, causa 134/84, Williams/Corte dei conti, Racc. pag. 2225, punto 14). Poiché, con i suoi argomenti, la ricorrente tende appunto a farsi riconoscere il diritto ad una riduzione illegittima dell'ammenda, la prima parte del motivo non può quindi essere accolta.
399 Quanto alla seconda parte del motivo, si deve constatare che la Rena e la Stora hanno beneficiato di una riduzione di due terzi dell'importo delle ammende ad esse inflitte in considerazione della collaborazione attiva mostrata alla Commissione durante il procedimento amministrativo (v., in proposito, punto 171 del preambolo della decisione). La decisione, ricordando la collaborazione attiva di queste due imprese durante il procedimento amministrativo, fornisce una motivazione sufficiente in ordine alle ragioni che hanno giustificato la concessione di una riduzione sostanziale dell'ammenda inflitta alle dette imprese.
400 Va rilevato che la stessa ricorrente avrebbe potuto ottenere una riduzione dell'ammenda mostrando alla Commissione una collaborazione attiva. Infatti, dal momento che la sua partecipazione all'infrazione è stata dimostrata, il suo argomento, secondo cui essa non sarebbe stata in possesso delle informazioni necessarie per aiutare attivamente la Commissione, può solo essere respinto.
401 Quanto all'argomento della ricorrente secondo cui l'ammenda inflitta è eccessiva rispetto a quella irrogata alla Stora, si deve ricordare che quest'ultima ha reso alla Commissione dichiarazioni che comportavano una descrizione esauriente della natura e dell'oggetto dell'infrazione, del funzionamento dei diversi organismi del PG Paperboard, nonché della partecipazione all'infrazione dei diversi produttori. Con tali dichiarazioni, la Stora ha fornito informazioni ben più dettagliate di quelle che può pretendere la Commissione in forza dell'art. 11 del regolamento n. 17. Benché la Commissione affermi nella decisione di aver acquisito elementi probatori che avvalorano le informazioni contenute nelle dichiarazioni della Stora (punti 112 e 133 del preambolo), è indubbio che le dichiarazioni della Stora hanno rappresentato l'elemento di prova principale dell'esistenza dell'infrazione. Senza queste dichiarazioni, sarebbe quindi stato quanto meno molto più arduo per la Commissione accertare l'infrazione che è oggetto della decisione ed, eventualmente, porvi fine.
402 Di conseguenza e, anche se la collaborazione della Stora ha avuto inizio soltanto dopo che la Commissione avesse svolto accertamenti presso le imprese in forza dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17, la Commissione, riducendo di due terzi l'ammenda inflitta alla Stora, non ha oltrepassato i limiti del potere discrezionale di cui dispone ai fini della determinazione dell'importo delle ammende.
403 Per quanto riguarda la riduzione dell'ammenda concessa alla Rena, è sufficiente rilevare che la ricorrente non ha contestato l'affermazione contenuta nel punto 171, secondo comma, del preambolo della decisione, secondo cui la Rena «ha fornito volontariamente alla Commissione importanti prove documentali».
404 Infine, la ricorrente non ha fornito alcun indizio a sostegno della sua affermazione secondo cui la riduzione delle ammende concessa alla Rena e alla Stora costituirebbe uno sviamento di potere.
405 L'ammenda inflitta alla ricorrente non può quindi ritenersi sproporzionata rispetto a quelle inflitte alla Rena e alla Stora.
406 Ciò posto, la seconda parte del motivo non può, neanch'essa, essere accolta.
407 Di conseguenza, il motivo dev'essere respinto.
G - Sul motivo riguardante l'asserita collaborazione della ricorrente nonché l'esistenza di ulteriori circostanze attenuanti
Argomenti delle parti
408 La ricorrente sostiene di aver collaborato con la Commissione ai fini dell'inchiesta svolta da quest'ultima.
409 La sua collaborazione sarebbe dimostrata dai seguenti elementi: (a) la Iggesund Paperboard si è tenuta in disparte dalle riunioni degli organismi del PG Paperboard dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione, (b) la ricorrente non ha contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, i principali elementi di fatto, (c) essa ha ammesso lo svolgimento di discussioni sugli annunci di prezzo e, infine, (d) le imprese facenti capo al gruppo MoDo hanno attuato un programma di allineamento diretto a garantire l'osservanza delle regole di concorrenza.
410 Inoltre, la ricorrente avrebbe fornito informazioni dettagliate sulla partecipazione delle imprese del suo gruppo alle riunioni degli organismi del PG Paperboard, benché la Commissione non avesse richiamato le disposizioni del regolamento n. 17 nelle sue richieste.
411 Ciò premesso, e poiché la ricorrente non avrebbe contestato i documenti relativi ai prezzi menzionati negli allegati alla comunicazione degli addebiti, essa andrebbe collocata nella medesima categoria delle imprese che non hanno contestato i principali elementi di fatto allegati.
412 Infine, la scelta di imporre un'ammenda di livello superiore a quello mai raggiunto fino ad allora sarebbe ingiustificata in quanto il settore del cartoncino non sarebbe mai stato oggetto di un'indagine della Commissione e la ricorrente stessa non avrebbe mai commesso un'infrazione in precedenza.
413 La Commissione nega che la ricorrente possa considerarsi aver collaborato. In particolare, la ricorrente non potrebbe sostenere di aver ammesso le principali allegazioni di fatto poiché continuerebbe a contestarne la maggior parte. Per di più, la reticenza mostrata nel rispondere alle richieste d'informazioni non evidenzierebbe alcuna volontà di collaborare.
Giudizio del Tribunale
414 E' già stato rilevato come la ricorrente abbia contestato, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, la sostanza dei fatti sui quali la Commissione fondava gli addebiti formulati nei suoi confronti e come tale risposta non possa quindi considerarsi come l'espressione di una collaborazione con la Commissione che giustifichi la riduzione dell'importo della sua ammenda.
415 Supponendo anche che la ricorrente abbia fornito informazioni sulle imprese facenti capo al suo gruppo, che avevano partecipato alle riunioni degli organismi del PG Paperboard, senza che queste informazioni costituissero risposte a richieste di informazioni fondate sulle norme del regolamento n. 17, tale comportamento non può neanch'esso considerarsi come un comportamento che giustifichi una riduzione dell'ammenda. Infatti, la ricorrente ha contestato la sostanza degli elementi dedotti dalla Commissione in ordine alle discussioni aventi un oggetto anticoncorrenziale svoltesi nel corso delle riunioni di cui trattasi.
416 Quanto al programma di allineamento attuato dal gruppo MoDo dopo la cessazione dell'infrazione, è già stato rilevato che la gravità delle infrazioni va accertata in funzione di un gran numero di elementi quali, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato fissato un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).
417 Ciò posto, anche se l'attuazione di un programma di allineamento dimostra la volontà dell'impresa interessata di prevenire le future infrazioni e costituisce quindi un elemento che consente alla Commissione di meglio svolgere la sua missione, consistente in particolare nell'applicare in materia di concorrenza i principi sanciti dal Trattato e nell'indirizzare le imprese in tal senso, il solo fatto che, in alcuni casi, la Commissione abbia preso in considerazione, nella sua prassi decisionale precedente, l'attuazione di un programma di allineamento alla stregua di una circostanza attenuante non fa sorgere a suo carico l'obbligo di procedere allo stesso modo nel caso in esame.
418 Di conseguenza, la Commissione poteva legittimamente considerare opportuno, nel caso di specie, ricompensare soltanto il comportamento delle imprese che le aveva consentito di accertare l'infrazione in oggetto con minore difficoltà. Pertanto, poiché la ricorrente ha contesto, nel procedimento amministrativo, la sostanza dei fatti sui quali la Commissione fondava gli addebiti formulati nei suoi confronti, non si può censurare la Commissione per non aver riconosciuto alla ricorrente un'ulteriore riduzione dell'importo dell'ammenda ad essa inflitta.
419 Inoltre, se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell'infrazione rilevata nella fattispecie (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 357).
420 Pertanto, la Commissione poteva altresì decidere di non tener conto, per la determinazione dell'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente, del fatto che quest'ultima si era tenuta in disparte dalle riunioni degli organismi del PG Paperboard dopo gli accertamenti effettuati dalla Commissione a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento n. 17.
421 Infine, si deve ritenere che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un'impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo possa essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un'infrazione particolarmente flagrante dell'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-8/89, DSM/Commissione, Racc. pag. II-1833, punto 317).
422 Il motivo dev'essere pertanto respinto
H- Sul motivo riguardante la violazione dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950
423 Nel suo ricorso, la ricorrente sottolinea, nella parte intitolata «Argomenti conclusivi» («Closing submissions»), che l'applicazione del diritto comunitario nei procedimenti che sfociano nell'imposizione di ammende deve sottostare alle disposizioni dell'art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la «CEDU») (o a principi analoghi del diritto comunitario), secondo cui compiti del genere devono essere affidati ad un giudice indipendente e imparziale.
424 Essa sostiene che il Tribunale, nella sua veste di giudice competente, dovrebbe quindi esercitare un controllo completo tanto sui fatti quanto sugli aspetti giuridici della controversia. Ne deriverebbe che «il Tribunale dovrebbe giungere ad una sua conclusione indipendente sui fatti di causa» («the Court should come to its own, independent view on the facts of the case») o quanto meno che esso «dovrebbe cercare e non evitare» («should be quick rather than reluctant») di formarsi un punto di vista proprio sulla sanzione adeguata.
425 In udienza, la ricorrente ha sostenuto che le osservazioni così presentate costituiscono un motivo in diritto.
426 Tuttavia, com'è già stato ricordato, per soddisfare i requisiti imposti dall'art. 44, n. 1, del regolamento di procedura, l'atto introduttivo deve chiarire i motivi sui quali il ricorso stesso si basa, di modo che la loro semplice enunciazione astratta non è sufficiente (v. supra, punto 333). Nel caso di specie, le osservazioni formulate dalla ricorrente, nel suo ricorso, circa l'art. 6, n. 1, della CEDU, sono di natura talmente imprecisa che il Tribunale non è in grado di pronunciarsi al riguardo. Il motivo dev'essere pertanto dichiarato irricevibile.
427 Poiché nessuno dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento dell'ammenda o di riduzione del suo importo è stato accolto, l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente non va ridotto.
428 Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre accogliere parzialmente il motivo riguardante l'illegittimità dell'art. 2 della decisione e respingere il ricorso per il resto.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
429 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta sostanzialmente soccombente e dev'essere pertanto condannata alle spese in accoglimento delle conclusioni della Commissione.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE
(Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
430 L'art. 2, commi dal primo al quarto, della decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/C/33.383 - Cartoncino) è annullato, ad eccezione dei passi seguenti:
«Le imprese citate all'articolo 1 sono tenute a porre fine immediatamente alla predetta infrazione, qualora non lo abbiano già fatto. Esse si astengono in futuro, per quanto riguarda le loro attività nel settore del cartoncino, da qualsiasi accordo o pratica concordata che possa avere un oggetto od effetto identico o simile, compreso lo scambio di informazioni commerciali:
a) attraverso il quale i partecipanti siano direttamente o indirettamente informati in materia di produzione, vendite, portafoglio ordini, tassi di utilizzazione degli impianti, prezzi di vendita, costi o programmi di vendita riguardanti individualmente gli altri produttori.
Gli eventuali sistemi di scambio di informazioni generali adottati dalle imprese (come il sistema Fides o il suo successore) vengono attuati in modo da escludere qualsiasi informazione da cui poter desumere il comportamento di singoli produttori».
431 Il ricorso è respinto per il resto.
432 La ricorrente è condannata alle spese.
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