Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche e giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Decisione della Commissione avente come destinatario uno Stato membro, che autorizza, mediante la proroga dei regimi generali di aiuti alla costruzione navale, l' applicazione di provvedimenti nazionali che concedono vantaggi fiscali ° Ricorso di un' impresa di trasporti marittimi che ha presentato una denuncia alla Commissione ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
Massima
Una decisione adottata dalla Commissione ai sensi degli artt. 3 e 4 della direttiva 90/684 e avente come destinatario uno Stato membro, con la quale essa approva, mediante la proroga di diversi regimi di aiuti alla costruzione navale, l' applicazione di provvedimenti nazionali di portata generale che concedono vantaggi fiscali agli armatori e alle persone che investono in nuove navi, si presenta, nei confronti dei beneficiari potenziali di tali provvedimenti, come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici riguardo a una categoria di persone considerate in modo generale e astratto.
Non può essere pertanto considerata come individualmente interessata da tale decisione, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, un' impresa di trasporto marittimo concorrente di un' impresa potenzialmente beneficiaria di un aiuto così autorizzato.
Infatti, tale decisione lede detta impresa soltanto in qualità d' impresa di trasporti, nello stesso modo in cui ogni altro operatore economico che si trovi, di fatto o potenzialmente, in una identica situazione.
Il semplice fatto che la ricorrente abbia presentato una denuncia alla Commissione e il fatto che essa abbia avuto uno scambio di corrispondenza ed alcuni colloqui a tale proposito con quest' ultima non possono costituire circostanze specifiche sufficienti a permettere di caratterizzarla rispetto a qualsiasi altra persona e di conferirle così l' interesse ad agire contro un regime generale di aiuti.
Sebbene la giurisprudenza ammetta che gli "interessati" ai sensi dell' art. 93, n. 2, vale a dire le persone, le imprese o le associazioni eventualmente colpite nei loro interessi dalla concessione dell' aiuto, tra cui in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, dispongono di un rimedio giurisdizionale contro le decisioni che dichiarino, nell' ambito dell' art. 93, n. 3, del Trattato, la compatibilità con il mercato comune della concessione di aiuti individuali, poiché tale rimedio giurisdizionale è destinato a garantire il rispetto delle garanzie procedurali previste dall' art. 93, n. 2, deve escludersi che, al momento dell' adozione di una decisione relativa ad un regime generale di aiuti e, pertanto, prima della concessione di aiuti individuali ai sensi del detto regime, possano esservi "imprese concorrenti" le quali, di conseguenza, potrebbero avvalersi delle garanzie procedurali previste dall' art. 93, n. 2, del Trattato.
Infine, ammettere la ricevibilità del ricorso di un' impresa che è soltanto indirettamente e potenzialmente lesa dal regime generale di aiuti e, pertanto, solo marginalmente interessata da una decisione della Commissione che l' autorizza, avrebbe come conseguenza ° in quanto priverebbe di qualsiasi significato giuridico la nozione "individualmente interessata" ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato ° di riconoscere in capo a un numero quasi illimitato di imprese l' interesse ad agire contro una decisione avente portata generale. Al riguardo, l' eventuale mancanza di rimedio giurisdizionale non può indurre il Tribunale a oltrepassare i limiti della sua competenza stabiliti dall' art. 173, quarto comma, del Trattato.
Parti
Nella causa T-398/94,
Kahn Scheepvaart BV, società di diritto olandese, con sede in Rotterdam (Paesi Bassi), con gli avv.ti Thomas Jestaedt, del foro di Duesseldorf, e Tom R. Ottervanger, del foro di Rotterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Carlos Zeyen, 67, rue Ermesinde,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Paul Nemitz e Jean-Paul Keppenne, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 25 ottobre 1994, relativa agli aiuti concessi dal governo tedesco per la costruzione di navi,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),
composto dai signori C.P. Briët, presidente, B. Vesterdorf, P. Lindh, A. Potocki e J.D. Cooke, giudici,
cancelliere: J. Palacio González, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 marzo 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
Ambito normativo
1 Ai sensi dell' art. 92, n. 3, lett. d) [divenuto lett. e)], e dell' art. 113 del Trattato CE (in prosieguo: il "Trattato"), il Consiglio ha emanato norme specifiche riguardanti la compatibilità con il mercato comune degli aiuti statali nel settore della costruzione navale. Tali norme figurano nella direttiva del Consiglio 21 dicembre 1990, 90/684/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 380, pag. 27; in prosieguo: la "settima direttiva"), come modificata dalla direttiva del Consiglio 20 luglio 1992, 92/68/CEE (GU L 219, pag. 54, in prosieguo: la "direttiva 92/68"), e dalla direttiva del Consiglio 16 dicembre 1993, 93/115/CE, (GU L 326, pag. 62; in prosieguo: la "direttiva 93/115"). La settima direttiva stabilisce una distinzione tra gli aiuti alla produzione, cosiddetti aiuti al funzionamento, per i quali si applica un massimale, da un lato, e gli aiuti alla ristrutturazione, destinati a sostenere i mutamenti strutturali auspicabili nel settore europeo della costruzione navale, dall' altro. La settima direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 1991 per una durata di tre anni. Essa è stata prorogata per l' anno 1994 dalla direttiva 93/115.
2 L' art. 3, n. 1, della settima direttiva prevede in particolare che "tutte le forme di aiuto agli armatori o a terzi, disponibili in quanto aiuto per la costruzione o la trasformazione di navi, sono soggette alle norme di notifica previste all' art. 11". Ai sensi del n. 2 dello stesso articolo, "l' equivalente sovvenzione di tali aiuti è soggetta pienamente alle norme di cui all' art. 4 e alle procedure di sorveglianza di cui all' art. 12 quando gli aiuti stessi sono effettivamente utilizzati per la costruzione o la trasformazione di navi nei cantieri della Comunità".
3 L' art. 4, n. 1, della settima direttiva stabilisce che "gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l' importo totale dell' aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale comune espresso in percentuale del valore contrattuale prima dell' aiuto (...)" (in prosieguo: il "massimale").
4 Per l' anno 1994, la Commissione ha fissato al 9% il massimale previsto agli artt. 4, n. 1, e 5, n. 1, della settima direttiva [comunicazione 94/C 37/05 della Commissione (GU 1994, C 37, pag. 4)].
Fatti all' origine della controversia
5 La ricorrente è una società di diritto privato olandese, controllata della società svizzera Jumbo Shipping Company SA (in prosieguo: la "Jumbo Shipping"). La ricorrente esercita come attività principali la movimentazione e il trasporto per via marittima di carichi pesanti. Essa gestisce varie navi da carico.
6 Con lettera 13 aprile 1994 la ricorrente ha presentato una denuncia presso la Commissione contro le sovvenzioni tedesche concesse, a suo dire, alla costruzione di due navi commissionate dalla Schiffahrtskontor Altes Land GmbH (in prosieguo: la "SAL") e da società facenti parte del gruppo Heinrich al cantiere navale J.J. Sietas KG Schiffswerft GmbH & Co., da consegnare a fine 1994 - inizio 1995. La ricorrente ha sostenuto, in particolare, che i vantaggi fiscali previsti all' art. 82f dell' Einkommensteuerdurchfuehrungsverordnung (regolamento di esecuzione relativo all' imposta sul reddito; in prosieguo: l' "EStDV") e all' art. 15a, in combinato disposto con l' art. 52, n. 19, dell' Einkommensteuergesetz (legge relativa all' imposta sul reddito; in prosieguo: l' "EStG"), costituivano, insieme con altre sovvenzioni, un aiuto che oltrepassava il massimale fissato dalla settima direttiva.
7 Successivamente alla presentazione della denuncia ha avuto luogo uno scambio di corrispondenza tra le parti. Con lettera 7 ottobre 1994 la ricorrente ha fornito ulteriori ragguagli in merito al finanziamento della costruzione della nave "Frauke" (in prosieguo: la "Frauke"), una delle navi menzionate nella sua denuncia. Nel corso dell' anno 1994 le parti hanno avuto ugualmente contatti, sotto forma di conversazioni telefoniche o di incontri. In tali occasioni, la ricorrente è stata più volte rappresentata dalla Jumbo Shipping.
8 In seguito alla proroga della settima direttiva per l' anno 1994, disposta dalla direttiva 93/115, è stato fatto obbligo agli Stati membri di notificare tutti i regimi di aiuto alla costruzione navale in vigore nel 1994, compresi i regimi già autorizzati per il periodo 1991-1993. Il 25 ottobre 1994 la Commissione ha adottato nei confronti del governo tedesco una decisione relativa a tali regimi, conformemente al suo obbligo di esaminarne la compatibilità con le disposizioni della settima direttiva. Con tale decisione essa ha approvato, ai sensi degli artt. 3, 4, 6 e 8 della settima direttiva, l' applicazione per il 1994 di cinque regimi di aiuti concernenti la costruzione navale unicamente in via accessoria, tra i quali figuravano regimi generali di garanzia, aiuti agli investimenti e aiuti alla ricerca e allo sviluppo. La presente controversia non riguarda tuttavia questi regimi. Inoltre, la Commissione, ai sensi degli artt. 3 e 4 della settima direttiva, ha prorogato per il 1994 altri regimi di aiuti che concernono direttamente la costruzione navale, tra cui i vari regimi di agevolazione fiscale risultanti dall' applicazione dell' art. 82f dell' EStDV e degli artt. 15a e 52, n. 19, dell' EStG, ai quali la ricorrente fa richiamo. La decisione 25 ottobre 1994 è stata notificata alle autorità tedesche con lettera 11 novembre 1994.
9 Con lettera 31 ottobre 1994 la Commissione ha informato la Jumbo Shipping dell' adozione della decisione 25 ottobre 1994. Una copia di tale lettera è stata inviata alla ricorrente.
Procedimento e conclusioni delle parti
10 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 30 dicembre 1994, la ricorrente ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione. La causa è stata assegnata ad una sezione composta da tre giudici. Dopo aver sentito le parti, il Tribunale, con ordinanza 11 gennaio 1996, ha deciso di assegnare la causa alla Terza Sezione ampliata, composta da cinque giudici.
11 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
12 Le conclusioni delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all' udienza del 12 marzo 1996.
13 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione della Commissione;
° adottare tutti i provvedimenti che riterrà utili;
° condannare la Commissione alle spese.
14 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere la domanda;
° condannare la ricorrente alle spese.
Oggetto della controversia
15 Occorre anzitutto definire l' oggetto del ricorso, poiché la Commissione ha sostenuto che la ricorrente, in fase di replica, lo ha modificato. Infatti, a parere della Commissione, la ricorrente ha tentato di ampliare il petitum in modo da includervi, oltre all' annullamento della decisione 25 ottobre 1994 relativa ai regimi di aiuti, anche l' annullamento dell' asserito rifiuto implicito, contenuto nella lettera 31 ottobre 1994, "di verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, se le agevolazioni fiscali concrete di cui dovevano giovarsi i proprietari della 'Frauke' , insieme ad altri provvedimenti di aiuti, costituivano un aiuto incompatibile con il mercato comune" (punto 8 della replica).
16 Il Tribunale rileva che la ricorrente, rispondendo alle questioni che le sono state rivolte nel corso dell' udienza, ha confermato che l' oggetto della sua domanda comprendeva non solo l' annullamento della decisione 25 ottobre 1994, ma anche l' annullamento dell' asserito rifiuto implicito, opposto con la lettera 31 ottobre 1994, di verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, se le agevolazioni fiscali concrete di cui dovevano giovarsi i proprietari della "Frauke", insieme ad altri aiuti, fossero compatibili con il mercato comune.
17 Orbene, si deve constatare che, stando alla formulazione letterale dell' atto introduttivo, "la ricorrente mira col presente ricorso (...) ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 25 ottobre 1994 (la 'decisione' ) (...) che autorizza un regime fiscale in rapporto con il finanziamento di navi da carico, notificato alla ricorrente con lettera 31 ottobre 1994". Sotto il titolo "Conclusione", la ricorrente invita il Tribunale ad annullare la "decisione", vale a dire la decisione della Commissione 25 ottobre 1994. Al riguardo è utile rilevare che questa decisione, indirizzata al governo tedesco, riguarda soltanto regimi generali di aiuti tedeschi, ivi compreso il regime contestato dalla ricorrente. Con tale decisione la Commissione non si è pronunciata su aiuti individuali.
18 Sebbene risulti dall' atto introduttivo, paragrafo 7, che "approvando l' applicazione del regime con la decisione 31 ottobre 1994 e rigettando in questo modo la denuncia, la Commissione ha violato (...) l' art. 93, n. 2, del Trattato CE" e pur se da una lettura globale dell' atto introduttivo può desumersi che le pretese della ricorrente si concentrano sull' applicazione concreta del regime generale di aiuti in questione, più in particolare sul finanziamento delle due navi commissionate dalla SAL e dalle altre società suddette, una delle quali è la nave "Frauke", la ricorrente non ha tuttavia formulato, nel suo atto introduttivo, conclusioni che riguardino l' applicazione individuale del regime contestato. Il Tribunale ritiene che occorre interpretare l' affermazione testé citata nel senso che essa fa parte dell' argomentazione addotta a sostegno del presente ricorso.
19 Di conseguenza, il Tribunale constata che le conclusioni contenute nell' atto introduttivo tendono unicamente all' annullamento della decisione 25 ottobre 1994, in quanto essa autorizza l' applicazione, da parte delle autorità tedesche, delle disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali previste dall' art. 82f dell' EStDV e all' art. 15a, in combinato disposto con l' art. 52, n. 19, dell' EStG. Inoltre, il Tribunale constata che, anche se ai paragrafi 7 e 8 della sua memoria di replica la ricorrente sostiene che la Commissione, emanando la decisione 25 ottobre 1994, le ha parimenti indirizzato una decisione contenente il rifiuto di verificare se le agevolazioni fiscali di cui dovevano fruire i proprietari della "Frauke", unitamente agli altri provvedimenti di aiuti, costituissero un aiuto incompatibile con il mercato comune, risulta tuttavia dalla prima pagina della memoria di replica che il ricorso ha pur sempre per oggetto l' annullamento della "(...) decisione della Commissione 25 ottobre 1994".
20 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che, ai sensi dell' art. 44 del suo regolamento di procedura, il capo delle conclusioni, formulato dalla ricorrente in udienza, tendente ad ottenere l' annullamento della lettera 31 ottobre 1994, nei limiti in cui questa comporterebbe un rigetto implicito della denuncia depositata, dev' essere dichiarato irricevibile. Infatti, ai sensi dell' art. 44 del regolamento di procedura del Tribunale, incombe alle parti definire l' oggetto della controversia nell' atto introduttivo. Anche se l' art. 48 dello stesso regolamento di procedura consente, a determinate condizioni, di dedurre motivi nuovi, una parte non può modificare, in corso di causa, l' oggetto stesso della controversia (v., al riguardo, sentenza della Corte 25 settembre 1979, causa 232/78, Commissione/Francia, Racc. pag. 2729, punto 3, e sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, punto 69).
21 Risulta da quanto sopra che l' oggetto della controversia ricomprende soltanto la domanda d' annullamento della decisione 25 ottobre 1994, in quanto questa autorizza l' applicazione, da parte delle autorità tedesche, delle disposizioni riguardanti agevolazioni fiscali previste dall' art. 82f dell' EStDV e dall' art. 15a, in combinato disposto con l' art. 52, n. 19, dell' EStG (in prosieguo: la "decisione impugnata" o la "decisione 25 ottobre 1994").
Sulla ricevibilità del capo delle conclusioni tendente all' annullamento della decisione 25 ottobre 1994
Argomenti delle parti
22 La Commissione, senza sollevare formalmente un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, ha contestato la ricevibilità del ricorso. Poiché la decisione impugnata è stata indirizzata al governo tedesco, un ricorso avverso tale decisione non sarebbe ricevibile se non nei limiti in cui la stessa riguardi la ricorrente direttamente e individualmente, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenza della Corte 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 197). Ora, nel caso di specie, la ricorrente non sarebbe individualmente interessata.
23 La Commissione sottolinea anzitutto come la decisione impugnata riguardi un certo numero di regimi di aiuti in favore del settore della costruzione navale in Germania, regimi che devono essere attuati attraverso un numero indefinito di applicazioni concrete. I potenziali beneficiari di tali regimi formerebbero una categoria estremamente ampia e il loro numero non sarebbe stato né determinato né verificabile all' epoca in cui la decisione impugnata è stata adottata.
24 A tale riguardo, la Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza, nemmeno i beneficiari potenziali di un aiuto possono proporre ricorso se non soddisfano le condizioni prescritte dall' art. 173, quarto comma, del Trattato (v. sentenze della Corte 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione, Racc. pag. 219, punto 15; 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 5; e 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 13).
25 Anche ammettendo che la Commissione abbia adottato una decisione negativa nei confronti di un regime tedesco di aiuti per la costruzione navale, emergerebbe dalla giurisprudenza che un ricorso d' annullamento proposto da parte di uno dei beneficiari potenziali di questo regime nei confronti di tale decisione non è ricevibile (v. sentenza Van der Kooy e a./Commissione, già citata, e sentenza della Corte 7 dicembre 1993, causa C-6/92, Federmineraria e a./Commissione, Racc. pag. I-6357, punti 14-15). Inoltre, essendo la ricorrente soltanto un concorrente di un cliente dei beneficiari potenziali del regime di aiuti approvato, il suo ricorso sarebbe a fortiori irricevibile. La Commissione rileva che la ricorrente non ha addotto elementi atti a dimostrare che il regime di aiuti abbia interessato in qualche modo le sue attività commerciali.
26 Inoltre, la Commissione segnala che il ricorso riguarda, in sostanza, la concessione da parte del governo tedesco di un particolare aiuto ad una determinata impresa. Essa ritiene, di conseguenza, che la ricorrente avrebbe potuto impugnare la decisione individuale delle autorità tedesche di attuazione del regime di aiuti davanti ai giudici nazionali (v., a tale riguardo, sentenza della Corte 12 aprile 1984, causa 281/82, Unifrex/Commissione e Consiglio, Racc. pag. 1969, punto 11).
27 Infine, la Commissione sostiene che il fatto che, nel caso di specie, essa non abbia avviato il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato non modifica in alcun modo l' analisi secondo la quale la ricorrente non è individualmente interessata dalla decisione impugnata. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente, vale a dire le sentenze della Corte 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione (Racc. pag. I-2487), e 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione (Racc. pag. I-3203), non è pertinente, poiché si riferisce ad aiuti ad hoc e non, come nel caso di specie, ad un regime generale di aiuti.
28 Al riguardo la Commissione ritiene, riferendosi alle conclusioni dell' avvocato generale nella citata causa Cook/Commissione, che occorra limitare il campo d' applicazione della giurisprudenza menzionata, per quanto riguarda la possibilità degli "interessati", ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, di impugnare davanti al Tribunale una decisione da essa adottata di non avviare il procedimento previsto dalla detta disposizione. Al fine di evitare che un gran numero d' imprese possa impugnare decisioni relative al regime generale di aiuti, la Commissione sostiene che è necessario limitare la possibilità di contestare una decisione "di non sollevare obiezioni" alle sole imprese che siano concorrenti effettive di un beneficiario effettivo dell' aiuto in questione e che, di conseguenza, occorre escludere le imprese che siano soltanto marginalmente interessate. La Commissione ritiene che la ricorrente sia soltanto indirettamente e potenzialmente interessata dalla decisione impugnata o, secondo l' espressione dell' avvocato generale nella citata causa Cook/Commissione, che sia solo marginalmente interessata ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, tenuto conto del fatto che la ricorrente stessa, in quanto impresa di trasporti, è soltanto la concorrente di un cliente di un cantiere navale e che quest' ultimo è un beneficiario potenziale del regime di aiuti in questione.
29 Peraltro, nell' ipotesi in cui il Tribunale considerasse preminenti i diritti procedurali dei terzi che non sono stati invitati a presentare osservazioni, sarebbe necessario, secondo la Commissione, tener conto almeno della portata (regionale o di settore) dei regimi in questione, degli interventi effettuati dalla ricorrente presso la Commissione durante il procedimento amministrativo e della sua qualità di impresa interessata in quanto concorrente di un cliente di un beneficiario del regime di aiuti in questione, prima di pronunciarsi sulla questione se essa abbia o meno interesse ad agire. A tale riguardo, la Commissione sottolinea che i numerosi contatti che essa ha avuto prima dell' adozione della decisione impugnata hanno avuto luogo con la Jumbo Shipping e non con la ricorrente.
30 La ricorrente fa rilevare, preliminarmente, che la Commissione non ha mai contestato che la denuncia depositata e l' istanza per una eventuale indagine presentavano un reale interesse per la ricorrente. Infatti, poiché concesso in forma di un' agevolazione fiscale individuale, l' aiuto specificatamente contestato nella denuncia sarebbe stato destinato a favorire taluni armatori per la costruzione di due navi da carico, di cui una, la "Frauke", dovrebbe essere gestita dalla SAL, la più importante concorrente della ricorrente. Al riguardo, quest' ultima sostiene che il mercato nel quale essa opera fa parte del settore del trasporto marittimo di merci e riguarda le navi da carico in grado di sollevare carichi superiori alle 200 tonnellate con le proprie attrezzature. Ora, la ricorrente afferma che, in tale mercato, opererebbero soltanto tre grandi compagnie, tra le quali essa stessa e la SAL.
31 Inoltre, la ricorrente sostiene che la Commissione, avendo deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti tedesco, ha nel contempo considerato l' applicazione del detto regime non contraria al diritto comunitario. In tal modo, la Commissione avrebbe anche rifiutato di verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, se le agevolazioni fiscali di cui dovevano fruire i proprietari della "Frauke", insieme ad altri provvedimenti di aiuti, costituissero un aiuto incompatibile con il mercato comune. La decisione della Commissione, quale è stata comunicata alla ricorrente, comporterebbe una decisione indirizzata ad essa stessa che potrebbe essere impugnata davanti al Tribunale (v. sentenze della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione, Racc. pag. 6473, e 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125).
32 Per l' ipotesi in cui il Tribunale ritenesse che la decisione impugnata ha avuto come destinatario esclusivo la Germania, la ricorrente sostiene che emerge dalla giurisprudenza che "gli interessati" ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato hanno diritto di impugnare le decisioni con le quali la Commissione constata che un aiuto è compatibile con il mercato comune senza avviare il procedimento previsto dal detto articolo (v. sentenza Cook/Commissione, già citata). La ricorrente sostiene di essere un "interessato", poiché, come dimostra chiaramente il caso della "Frauke", i suoi interessi vengono lesi dal regime fiscale tedesco.
33 Per quanto riguarda l' argomentazione della Commissione secondo la quale non vi sono né beneficiari effettivi né concorrenti effettivi delle imprese beneficiarie nel caso di approvazione di un regime generale di aiuti, la ricorrente replica che tale argomentazione non è pertinente nel caso di specie, trattandosi di un aiuto settoriale, che la sua posizione concorrenziale viene menomata e che essa ha avuto stretti contatti con la Commissione durante il procedimento amministrativo.
34 Nel corso dell' udienza, la ricorrente ha sostenuto che, dato che al momento dell' adozione della decisione impugnata la Commissione era in grado di conoscere l' identità dei beneficiari futuri del regime di aiuti approvato, data la pubblicazione precedente dei vari prospetti, la decisione impugnata riguarda in realtà un determinato numero di aiuti individuali, piuttosto che un vero e proprio regime di aiuti.
35 Infine, nel corso dell' udienza, la ricorrente ha contestato di avere la possibilità di impugnare, davanti ai giudici tedeschi, gli aiuti individuali concessi ai suoi concorrenti, in particolare in favore della costruzione della "Frauke", dato che tali aiuti individuali saranno concessi in applicazione di disposizioni fiscali tedesche approvate dalla Commissione. Essa aggiunge che, stando così le cose, se il Tribunale dichiarasse il suo ricorso irricevibile, l' applicazione pratica, da parte della Commissione, delle regole concernenti gli aiuti statali sfuggirebbe in larga misura al controllo del giudice comunitario, il che sarebbe inaccettabile. Peraltro, anche ammettendo che la ricorrente abbia la possibilità, secondo l' ordinamento nazionale, di contestare la legittimità di un' applicazione concreta del regime di aiuti, ciò non avrebbe influenza sulla questione se il presente ricorso sia ricevibile o meno.
Giudizio del Tribunale
36 Va ricordato, preliminarmente, che l' art. 173, quarto comma, del Trattato consente alle persone fisiche o giuridiche di impugnare le decisioni di cui esse sono destinatarie o quelle che, benché adottate sotto forma di un regolamento o di una decisione indirizzata a un' altra persona, le riguardano direttamente ed individualmente. Di conseguenza, la ricevibilità del presente capo delle conclusioni dipende dalla questione se la decisione impugnata, che ha come destinatario il governo tedesco e conclude il procedimento preliminare previsto dall' art. 93, n. 3, del Trattato, riguardi la ricorrente direttamente e individualmente.
37 A tale riguardo occorre ricordare che risulta da una giurisprudenza costante che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono affermare di essere interessati individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato solo se tale decisione li tocchi a causa di determinate qualità loro proprie o di una situazione di fatto che li caratterizzi rispetto a chiunque altro e quindi li identifichi in modo analogo al destinatario (v. sentenza Plaumann/Commissione, citata; v. inoltre sentenze della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 8, e 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio, Racc. pag. I-1853, punto 20; sentenze del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-323, punto 42; 27 aprile 1995, causa T-435/93, ASPEC e a./Commissione, Racc. pag. II-1281, punto 62; e 13 dicembre 1995, cause riunite T-481/93 e T-484/93, Vereniging van Exporteurs in Levende Varkens e a./Commissione, Racc. pag. 2941, punto 51).
38 Per quanto riguarda la natura giuridica dell' atto impugnato, occorre innanzi tutto constatare che, ai sensi degli artt. 3 e 4 della settima direttiva, così come prorogata per il 1994 dalla direttiva 93/115, la Commissione ha in particolare approvato l' applicazione, nel corso del 1994, delle disposizioni fiscali tedesche in favore di armatori e di persone che investono in nuove navi (v. supra, punto 8). Secondo la decisione impugnata, si tratta dell' applicazione dell' art. 82f dell' EStDV, che prevede, in favore degli armatori, ammortamenti speciali per le nuovi navi, e dell' art. 15a, in combinato disposto con l' art. 52, n. 9, dell' EStG, che prevede un' agevolazione fiscale in favore delle persone che investono in nuove navi. Questi due regimi fiscali non prevedono, sempre secondo la decisione impugnata, la riduzione dell' imposta nominale dovuta, bensì la possibilità di differire il pagamento delle imposte, di modo che ne risultano vantaggi in termini di valore attuale netto. Occorre sottolineare che, con la decisione impugnata, la Commissione non si è pronunciata sulla compatibilità con il mercato comune degli aiuti individuali, avendo la Commissione stessa preso atto al riguardo dell' impegno delle autorità tedesche di rispettare, nell' applicazione dei differenti regimi, il massimale applicabile, in forza della settima direttiva, agli aiuti al funzionamento.
39 Tenuto conto del fatto che ricorre un' ipotesi di approvazione dell' applicazione di disposizioni fiscali aventi portata generale, la decisione impugnata, benché indirizzata ad uno Stato membro, si presenta quindi, nei confronti dei beneficiari potenziali delle dette disposizioni, come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici riguardo ad una categoria di persone considerate in modo generale e astratto.
40 Il Tribunale constata inoltre che risulta dal fascicolo che la ricorrente è un' impresa olandese che ha come attività principali la movimentazione e il trasporto per via marittima di carichi pesanti. Essa gestisce varie navi che trasportano carichi pesanti. La ricorrente appartiene al medesimo gruppo di imprese dell' impresa svizzera Jumbo Shipping, non avendo tuttavia quest' ultima, in quanto società holding, alcuna attività nel settore considerato.
41 Ne consegue che la decisione impugnata ha una portata generale nei confronti della ricorrente, così che quest' ultima non ne è interessata se non in ragione della sua qualità oggettiva di impresa di trasporto, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (v. sentenza Spijker/Commissione, citata, punto 9, e sentenza della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Pitraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, punto 14). Inoltre, è giocoforza constatare che la situazione concorrenziale della ricorrente può essere interessata solo potenzialmente e indirettamente dall' adozione della decisione impugnata. Infatti, dato che la decisione in parola riguarda l' approvazione di un regime generale di aiuti i cui beneficiari potenziali sono definiti soltanto in modo generale ed astratto, l' esistenza di un beneficiario effettivo e quindi l' esistenza di un' impresa effettiva concorrente di quest' ultima presuppone un' applicazione concreta del regime di aiuti per mezzo della concessione di aiuti individuali.
42 Il Tribunale ritiene che il semplice fatto che la ricorrente ha presentato una denuncia presso la Commissione, come sopra descritta al punto 6, nonché il fatto che essa ha avuto uno scambio di corrispondenza ed alcuni colloqui a tale proposito con quest' ultima non possono costituire circostanze specifiche sufficienti a permettere di caratterizzare la posizione della ricorrente rispetto a qualsiasi altra persona e di conferirle così l' interesse ad agire contro un regime generale di aiuti. Inoltre, risulta dal testo della decisione impugnata che è stata la proroga della settima direttiva per il 1994 ad aver reso necessaria una nuova decisione della Commissione sulla compatibilità con il mercato comune dei vari regimi di aiuti tedeschi, compreso il regime contestato, e non la denuncia depositata dalla ricorrente.
43 Ad abundantiam, occorre ricordare che, qualora la Commissione non avesse approvato il regime generale di aiuti, il solo fatto di essere beneficiari potenziali delle disposizioni fiscali aventi una portata generale non sarebbe sufficiente a dimostrare che si è individualmente interessati, ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato, da tale decisione (v. sentenza Van der Kooy e a./Commissione, citata, punto 15). Il Tribunale ritiene quindi che correttamente la Commissione considera tale giurisprudenza applicabile a fortiori al caso di specie.
44 Per quanto riguarda l' asserzione della ricorrente secondo la quale essa sarebbe, tenuto conto del numero ristretto di operatori nel mercato della movimentazione e del trasporto per via marittima di carichi pesanti, particolarmente interessata sotto il profilo della concorrenza dall' applicazione del regime di aiuti a favore delle società che hanno commissionato la nave "Frauke", occorre sottolineare che la Commissione non si è pronunciata, nella decisione impugnata, sulla compatibilità degli aiuti individuali con il mercato comune (v. supra, punto 38). Ne consegue che, con riferimento all' approvazione di un regime generale di aiuti, l' argomentazione della ricorrente non è pertinente nel caso di specie, poiché gli aiuti individuali sono stati concessi solo dopo un' applicazione concreta del regime di aiuti in questione. Inoltre, occorre ricordare, a questo proposito, che le disposizioni fiscali controverse non riguardano soltanto la costruzione delle navi da trasporto di carichi pesanti, che ha richiamato l' attenzione della ricorrente, bensì la costruzione navale nella Repubblica federale di Germania in generale, vale a dire la costruzione di una grande varietà di navi.
45 Nel corso dell' udienza la ricorrente ha sostenuto che, tenuto conto della pubblicazione dei prospetti prima dell' adozione della decisione impugnata, quest' ultima comportava, in realtà, l' approvazione di un numero limitato di decisioni di concedere aiuti individuali. Orbene, il Tribunale ritiene che, anche se la loro pubblicazione è effettivamente avvenuta, tale constatazione non può in nessun caso infirmare la valutazione relativa alla natura giuridica della detta decisione (v. supra, punti 38 e 39). Infatti, il regime di aiuti in questione, quale è stato approvato per il 1994, non si applica soltanto alla costruzione delle nuove navi che hanno dato luogo all' elaborazione di un prospetto al momento in cui la decisione impugnata è stata emanata, ma si applica in generale a favore di tutti gli armatori e delle persone che investono in nuove navi, ivi comprese, ad esempio, decisioni di investimento, aventi effetti fiscali per il 1994, adottate successivamente all' adozione della decisione impugnata.
46 Risulta dal complesso dei suddetti rilievi che la ricorrente non può essere considerata come individualmente interessata dalla decisione impugnata.
47 Infine, occorre rispondere all' argomentazione della ricorrente secondo la quale essa avrebbe, in quanto impresa "interessata" ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, l' interesse ad agire contro la decisione di non sollevare obiezioni contro il regime di aiuti tedesco e, di conseguenza, di non avviare il procedimento in contraddittorio di cui al n. 2 del detto articolo (v. sentenza Cook/Commissione, citata). Al riguardo, occorre sottolineare che alla ricorrente non è in linea di principio preclusa, in forza degli artt. 44 e 48 del regolamento di procedura del Tribunale, la possibilità di sostenere tale argomentazione. Infatti, risulta dall' esposizione dei fatti contenuta nell' atto introduttivo, che per quanto riguarda in particolare gli effetti della sovvenzione del regime fiscale tedesco, la ricorrente intende chiaramente dimostrare che l' applicazione del detto regime è incompatibile con la settima direttiva. Tenuto conto del fatto che risulta dalla ratio del procedimento in materia di aiuti concessi dagli Stati, istituito dall' art. 93 del Trattato, che la Commissione non può dichiarare un aiuto incompatibile con il mercato comune senza aver preliminarmente avviato il procedimento contraddittorio previsto dal n. 2 del detto articolo (v. sentenza Matra/Commissione, citata, punto 33), se ne deve concludere che il ricorso, diretto all' annullamento della decisione impugnata, dev' essere interpretato come tendente altresì all' annullamento del rifiuto della Commissione di instaurare il procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato (v., nel medesimo senso, sentenza CIRFS e a./Commissione, citata, punto 18).
48 Tuttavia, l' argomentazione della ricorrente non può essere accolta alla luce delle circostanze della presente causa. Pur essendo vero che nelle citate sentenze Cook/Commissione e Matra/Commissione la Corte ha riconosciuto che gli "interessati" ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, definiti come "le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell' aiuto, vale a dire in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali", devono essere considerati come individualmente toccati da decisioni che rifiutano l' instaurazione del procedimento previsto dall' art. 93, n. 2, del Trattato, tuttavia il Tribunale ritiene che tale giurisprudenza non è applicabile al caso di specie.
49 Infatti, occorre rilevare che, nelle due cause menzionate, è stato riconosciuto alle imprese concorrenti dei beneficiari effettivi degli aiuti statali un mezzo di gravame destinato ad assicurare il rispetto delle garanzie procedurali, previste dall' art. 93, n. 2, del Trattato, poiché in entrambe le cause il ricorso riguardava la legittimità di una decisione della Commissione che dichiarava compatibile con il mercato comune la concessione di aiuti individuali. Per contro, come il Tribunale ha già dichiarato sopra, al punto 39, la decisione impugnata riguarda l' approvazione di un regime di aiuti i cui beneficiari potenziali sono definiti solo in modo generale ed astratto. L' esistenza di un beneficiario effettivo presuppone quindi la concreta applicazione del regime di aiuti mediante la concessione di aiuti individuali. Ne consegue che, al momento dell' adozione di una decisione relativa a un regime generale di aiuti e, pertanto, prima della concessione di aiuti individuali in applicazione del detto regime, non possono esservi "imprese concorrenti", nel senso della giurisprudenza citata, le quali potrebbero, di conseguenza, avvalersi delle garanzie procedurali previste dall' art. 93, n. 2, del Trattato.
50 Inoltre, il Tribunale ritiene che ammettere la ricevibilità del ricorso nelle circostanze del caso di specie, nelle quali la ricorrente è solo indirettamente e potenzialmente lesa dal regime generale di aiuti e, pertanto, solo marginalmente interessata dalla decisione impugnata, avrebbe come conseguenza ° in quanto priverebbe di qualsiasi significato giuridico la nozione "individualmente interessata" ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato ° di riconoscere in capo a un numero quasi illimitato di imprese l' interesse ad agire contro una decisione avente portata generale. Infine, nemmeno l' eventuale assenza di mezzi di gravame nell' ordinamento nazionale tedesco, allegata dalla ricorrente, potrebbe indurre il Tribunale ad oltrepassare i limiti della sua competenza stabiliti dall' art. 173, quarto comma, del Trattato.
51 Risulta dalle considerazioni sopra svolte che occorre dichiarare irricevibile il ricorso senza che sia necessario esaminare la questione se la ricorrente sia direttamente interessata dalla decisione impugnata.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
52 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso in questo senso, le spese vanno poste a suo carico.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) La ricorrente è condannata alle spese.
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