Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
++++
1. Ricorso di annullamento - Atti impugnabili - Diniego della Commissione di promuovere un procedimento per inadempimento - Esclusione
(Trattato CEE, artt. 169 e 173)
2. Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Omissione di promuovere un procedimento per inadempimento - Irricevibilità
(Trattato CEE, artt. 169 e 175, terzo comma)
3. Procedura - Ricorso di una persona fisica o giuridica volto ad ottenere la condanna della Commissione a promuovere un procedimento per inadempimento - Incompetenza del giudice comunitario - Irricevibilità
(Trattato CEE, artt. 164 e seguenti)
Massima
1. E' irricevibile il ricorso di annullamento promosso da una persona fisica o giuridica avverso la decisione della Commissione di non avviare nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento.
2. E' irricevibile il ricorso per carenza promosso da una persona fisica o giuridica e volto a far dichiarare che, non avendo avviato nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di inadempimento, la Commissione si è astenuta dal pronunciarsi in violazione del Trattato.
Le persone fisiche o giuridiche, infatti, possono adire la Corte, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, soltanto al fine di far dichiarare l' astensione dall' adottare, in violazione del Trattato, atti di cui esse sono le potenziali destinatarie. Orbene, nell' ambito del procedimento per la dichiarazione di inadempimento disciplinato dall' art. 169, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono quelli indirizzati agli Stati membri.
3. Il giudice comunitario non potrebbe, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria. Ne consegue che il ricorso promosso da una persona fisica o giuridica e volto alla condanna della Commissione a promuovere un procedimento per la dichiarazione di inadempimento è irricevibile.
Parti
Nella causa T-5/94,
J, con gli avv.ti Horst Hermann, Dieter Lorbacher, Juergen Kleine-Cosack e Peter Schoeneberger, del foro di Duisburg, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Jos Van der Steen, 35, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Claudia Schmidt e dal signor Enrico Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto, in primo luogo, l' annullamento della decisione della Commissione di non promuovere nei confronti della Repubblica federale di Germania un procedimento per inadempimento, in secondo luogo, la dichiarazione della carenza della Commissione in proposito e, in terzo luogo, la condanna della Commissione a promuovere detto procedimento,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori R. Schintgen, presidente, R. García-Valdecasas, H. Kirschner, B. Vesterdorf e C.W. Bellamy, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con sentenza 23 luglio 1992 del Landgericht di Dortmund, passata in giudicato, il ricorrente è stato condannato a tre anni e due mesi di reclusione per frode in materia di imposta sulla cifra d' affari; sconta detta pena, dalla fine di novembre 1993, in un penitenziario in Germania.
2 La condanna si fonda su una disposizione nazionale in materia di imposta sulla cifra d' affari, cioè sull' art. 14, n. 3, dell' Umsatzsteuergesetz (legge relativa all' imposta sulla cifra d' affari).
3 Ritenendo che il citato art. 14, n. 3, infranga il diritto comunitario, in quanto incompatibile con la Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ° Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1, in prosieguo: la "Sesta direttiva"), il ricorrente, con lettera 7 settembre 1993, invitava la Commissione ad avviare il procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato CEE nei confronti della Repubblica federale di Germania, in quanto la stessa era venuta meno agli obblighi che le incombono in forza del Trattato.
4 Con lettera 19 ottobre 1993, la Commissione comunicava al ricorrente che la disposizione tedesca di cui trattasi era, a suo parere, compatibile con l' art. 21, punto 1, lett. c), della Sesta direttiva e che non occorreva pertanto promuovere un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato. Con lettera 26 ottobre 1993 il ricorrente ribadiva la propria posizione, mentre la Commissione gli rispondeva, con lettera 16 dicembre 1993, illustrandogli più dettagliatamente le ragioni per le quali aveva concluso nel senso della compatibilità della disposizione controversa.
5 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 17 dicembre 1993, il ricorrente ha promosso il presente ricorso. Poiché, ai sensi della decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, recante modifica della decisione 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 144, pag. 21), il ricorso rientra nella competenza di quest' ultimo, la cancelleria della Corte, dopo aver chiesto al ricorrente di manifestare il proprio consenso, ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale (causa T-5/94).
6 Con separata istanza depositata presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 1994, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre i provvedimenti provvisori necessari al fine di sospendere l' esecuzione della pena che egli sta attualmente scontando, fino alla pronuncia definitiva sul merito (causa T-5/94 R). Ai sensi dell' art. 106, primo comma, del regolamento di procedura, il presidente del Tribunale ha deferito l' esame della domanda alla sezione cui è stato attribuito il procedimento principale. Dopo che la Commissione, con memoria depositata alla cancelleria del Tribunale il 10 febbraio 1994, ha presentato osservazioni sulla domanda di provvedimenti urgenti, il Tribunale (Prima Sezione), con ordinanza 4 marzo 1994, ha respinto detta domanda in quanto irricevibile, riservandosi sulle spese.
7 Con separata istanza depositata alla cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 1994, la Commissione ha sollevato, nella presente causa, un' eccezione di irricevibilità a norma dell' art. 114 del regolamento di procedura, chiedendo al Tribunale di statuire sull' eccezione senza impegnare la discussione nel merito.
8 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
° annullare il diniego opposto dalla Commissione, con lettera 19 ottobre 1993, di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania in conformità all' art. 169 del Trattato CEE;
° dichiarare che, essendosi astenuta, in violazione del Trattato CEE, dal promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, in conformità all' art. 169 del Trattato, la Commissione ha infranto il Trattato;
° condannare la Commissione a promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, in conformità all' art. 169 del Trattato, per violazione della Sesta direttiva.
9 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:
° respingere il ricorso in quanto irricevibile;
° condannare il ricorrente alle spese.
10 Ai sensi dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. Nel caso di specie il Tribunale (Prima Sezione) si reputa sufficientemente edotto dagli atti e dispone che non occorre procedere alla fase orale.
Sulla ricevibilità
Sintesi degli argomenti delle parti
11 Sollevando l' eccezione di irricevibilità, la Commissione afferma che il ricorso dev' essere respinto in quanto manifestamente irricevibile. Per quanto riguarda infatti l' annullamento della decisione della Commissione di non promuovere nei confronti della Repubblica federale di Germania un procedimento per inadempimento nonché la condanna della Commissione a promuovere il detto procedimento, la Commissione ricorda che discende dal tenore stesso dell' art. 169, secondo comma, del Trattato che la decisione di avviare o meno un procedimento del genere dinanzi alla Corte rientra nel suo potere discrezionale ("qualora lo Stato in causa non si conformi a tale parere (...) la Commissione, (...) può adire la Corte di giustizia"). Questa interpretazione è conforme d' altronde all' economia della norma nonché a una giurisprudenza costante (v. sentenze della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit/Commissione, Racc. pag. 291, e 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981; ordinanze della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/Commissione, Racc. pag. I-1555, 23 maggio 1990, causa C-72/90, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. I-2181, e 12 giugno 1992, causa C-29/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-3935). Inoltre, anche per quanto riguarda la dichiarazione di carenza, il ricorso sarebbe irricevibile, in quanto l' adozione di un atto diverso da quello invocato dall' interessato non costituisce carenza ai sensi dell' art. 175 del Trattato CE.
12 Il ricorrente afferma che, secondo un' interpretazione corretta del Trattato, allorché uno Stato membro viene meno alle disposizioni del Trattato stesso, la Commissione è in via di principio investita dell' obbligo di procedere. Se la Commissione dispone di un certo margine di discrezionalità, questo si limiterebbe al momento e alle condizioni di esercizio del procedimento da promuovere. Nel caso di specie, tuttavia, detto potere discrezionale sarebbe "ridotto a zero", talché l' avvio di un procedimento nei confronti della Repubblica federale di Germania sarebbe la sola ed ineluttabile conseguenza del corretto esercizio da parte della Commissione delle proprie competenze. Il ricorrente ritiene inoltre di essere legittimato ad agire in forza dell' art. 175 del Trattato, benché il provvedimento richiesto debba essere indirizzato alla Repubblica federale di Germania.
Giudizio del Tribunale
13 Ai sensi dell' art. 111 del regolamento di procedura, "quando è manifestamente incompetente a conoscere di un ricorso o quando il ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale, sentito l' avvocato generale, può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata".
14 Nel caso di specie, le conclusioni del ricorrente sono volte all' annullamento della decisione della Commissione di non promuovere il procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, alla dichiarazione della carenza della Commissione e alla condanna di quest' ultima a promuovere detto procedimento.
15 Quanto alla domanda di annullamento, risulta da una giurisprudenza costante (v. la giurisprudenza citata supra, punto 11, nonché l' ordinanza del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-29/93, Alonso-Cortés/Commissione, Racc. pag. II-1389) che i privati non sono legittimati ad impugnare il diniego da parte della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro. La domanda di annullamento deve pertanto essere respinta in quanto irricevibile.
16 Per quanto attiene alla parte del ricorso fondata sull' art. 175, terzo comma, del Trattato, essa è volta a far dichiarare che la Commissione, non avendo promosso nei confronti della Repubblica federale di Germania il procedimento per la dichiarazione di inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi, contravvenendo così al Trattato. Occorre rilevare in proposito che le persone fisiche e giuridiche possono adire il giudice comunitario ai sensi dell' art. 175, terzo comma, soltanto al fine di far dichiarare l' astensione dall' adottare, in violazione del Trattato, atti di cui esse sono le potenziali destinatarie. Orbene, nel contesto del procedimento per la dichiarazione di inadempimento disciplinato dall' art. 169 del Trattato, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri (v. ordinanza della Corte 30 marzo 1990, causa C-371/89, Emrich/Commissione, Racc. pag. I-1555, punti 5 e seguenti). Il ricorso pertanto, in quanto volto a far dichiarare una carenza da parte della Commissione, è irricevibile.
17 Infine, quanto alla parte del ricorso volta alla condanna della Commissione a promuovere un procedimento per inadempimento nei confronti della Repubblica federale di Germania, il Tribunale ricorda che il giudice comunitario non può, senza sconfinare nelle prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ordini ad un' istituzione comunitaria (v. sentenza 10 aprile 1992, causa T-15/91, Bollendorf/Parlamento, Racc. pag. II-1679, punto 57). Ne consegue che anche questa domanda è irricevibile.
18 Risulta da quanto precede che il ricorso dev' essere dichiarato integralmente irricevibile.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
19 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il ricorrente è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese, ivi comprese quelle della domanda di provvedimenti urgenti.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) Il ricorrente è condannato alle spese, ivi comprese quelle della domanda di provvedimenti urgenti.
Lussemburgo, 27 maggio 1994.
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