Massima
Parole chiave
Procedura - Spese - Liquidazione - Spese ripetibili - Nozione - Elementi da prendere in considerazione - Spese di viaggio e di soggiorno di persone diverse dagli avvocati delle parti - Onorari di un economista - Presupposti per il rimborso
[Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 91, lett. b), e 92, n. 1]
Massima
Il giudice comunitario è competente non a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati ma a determinare la misura in cui detti compensi possono essere rifusi dalla parte condannata alle spese. Poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria, il Tribunale deve liberamente valutare i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza nell'ottica del diritto comunitario, come pure delle difficoltà della causa, della portata del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto cagionare agli agenti o agli avvocati intervenuti e degli interessi economici che erano in gioco per le parti in lite.
Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute da persone diverse dall'avvocato del ricorrente sono ripetibili soltanto qualora la presenza di tali persone sia indispensabile ai fini del procedimento. Quanto agli onorari di un economista assunto dal ricorrente, essi possono essere qualificati spese indispensabili soltanto se l'intervento dell'economista era indispensabile.
Poiché il giudice, nel fissare le spese recuperabili, tiene conto di tutte le circostanze delle cause fino al momento in cui si pronuncia, non occorre statuire separatamente sulle spese sostenute dalle parti ai fini del procedimento di liquidazione delle spese.
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