Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Parole chiave
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1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Direttiva che armonizza i tributi riscossi per le ispezioni e i controlli sanitari delle carni e che sostituisce una decisione rivolta agli Stati membri ° Irricevibilità
(Trattato CE, art. 173, quarto comma; direttiva del Consiglio 93/118/CE)
2. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Ente costituito per la tutela di interessi collettivi ° Diritto di impugnazione avverso un atto normativo in ragione della partecipazione alla sua elaborazione ° Insussistenza
(Trattato CE, art. 173, quarto comma)
Massima
1. L' art. 173, quarto comma, del Trattato CE non contempla, a favore dei singoli, alcuna facoltà d' impugnazione dinanzi al giudice comunitario delle direttive o delle decisioni adottate sotto forma di direttiva. Detta esclusione si giustifica con il fatto che, nell' ipotesi delle direttive, la tutela giuridica dei singoli è debitamente e sufficientemente garantita dai giudici nazionali che ne controllano la trasposizione nei rispettivi ordinamenti nazionali.
Inoltre, pur se si potessero assimilare, ponendo in non cale il tenore dell' art. 173, quarto comma, già ricordato, le direttive ai regolamenti per poter ammettere l' impugnabilità di una decisione adottata sotto forma di direttiva, la direttiva 93/118, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di pollame, non costituisce una decisione "dissimulata", né contiene disposizioni specifiche che avrebbero indole di decisione individuale. Si tratta invece di un atto di portata normativa generale, poiché contempla, in modo generale e astratto, tutti gli imprenditori degli Stati membri che, da un determinato momento, soddisfano le condizioni poste in una precedente direttiva e richiede inoltre, per potersi applicare nell' ordinamento nazionale dei rispettivi Stati membri, una trasposizione in ciascun ordinamento giuridico nazionale mediante misure nazionali di attuazione. Il fatto che la direttiva contestata abbia sostituito una decisione rivolta agli Stati membri non ha alcuna incidenza sull' indole generale e astratta del suo contenuto e non può perciò inficiare l' orientamento di cui sopra.
2. Il fatto che un ente costituito per la tutela di interessi collettivi abbia partecipato all' elaborazione di un atto normativo, come una direttiva, non gli conferisce, in quanto tale, la facoltà di impugnare detto atto.
Parti
Nella causa T-99/94,
Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne), associazione di diritto spagnolo, avente sede in Madrid, rappresentata dall' avv. Paloma Llaneza González, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Ramón Torrent, direttore del servizio giuridico, e Ignacio Díez Parra, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrand Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici,
cancelliere: M.H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 10 marzo 1994, l' Asociación Española de Empresas de la Carne (Asocarne) ha chiesto l' annullamento della direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15, in prosieguo: la "direttiva controversa").
2 La direttiva 85/73/CEE, adottata il 29 gennaio 1985, è relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14, in prosieguo: la "direttiva del 1985"). Detta direttiva ha lo scopo di armonizzare i vari tributi riscossi per dette ispezioni e detti controlli. Il fatto che sussistano divergenze in questo settore si pensava potesse incidere sulle condizioni di concorrenza tra produzioni che, per lo più, sono disciplinate da organizzazioni comuni di mercato.
3 La direttiva del 1985 stabilisce, all' art. 1, che gli Stati membri dovevano vegliare a che, dal 1 gennaio 1986, venisse riscosso un tributo alla macellazione di animali di varie specie, in particolare delle specie bovina, suina e ovina, per compensare le spese delle ispezioni e dei controlli sanitari contemplati dalla legislazione comunitaria, e più precisamente dalla direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU 1964, n. 121, pag. 2012, in prosieguo: la "direttiva del 1964"), che disciplinava le ispezioni e i controlli sanitari da effettuarsi in detti scambi, e dalla direttiva del 1985, che stabiliva il modo di finanziamento di detti servizi.
4 Il 15 giugno 1988, il Consiglio adottava la decisione 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24, in prosieguo: la "decisione del 1988"), sul cui art. 2 essa si fondava. Destinatari di detta decisione erano gli Stati membri.
5 Con l' art. 1 la direttiva litigiosa apporta diverse modifiche alla direttiva del 1985. L' art. 1 n. 3, ha modificato l' art. 2 della direttiva del 1985 aggiungendo un allegato che da quel momento disciplina i tributi gravanti sulle carni contemplate dalla direttiva del 1964 e dalle direttive del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23), e 12 dicembre 1972, 72/462/CEE, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all' importazione di animali della specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi (GU L 302, pag. 28). L' art. 5 riguarda i tassi da concordare per la conversione in moneta nazionale degli importi in ECU. L' art. 2 della direttiva litigiosa stabilisce che la decisione del 1988 è abrogata a decorrere dal 1 gennaio 1994.
6 L' art. 3 della direttiva litigiosa stabilisce che gli Stati membri metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva non oltre il 31 dicembre 1993, per quanto riguarda le prescrizioni dell' allegato e dell' art. 5, e non oltre il 31 dicembre 1994, per quanto riguarda le altre disposizioni.
E' d' uopo precisare che in linea di massima i tributi sono calcolati in base ad importi forfettari, ma che gli Stati membri possono, se del caso, modificare detti importi.
7 Con atto separato, depositato nella cancelleria del Tribunale il 20 maggio 1994, il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità a norma dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura. Il 29 giugno 1994, l' Asocarne ha depositato nella cancelleria del Tribunale le sue osservazioni in merito. La fase scritta inerente l' eccezione di irricevibilità si è conclusa il 29 giugno 1994.
8 Il 26 luglio 1994 la Commissione ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a norma dell' art. 115 del regolamento di procedura. Il 16 agosto 1994 la Federació Catalana d' Industries de la Carn (Fecic) e l' Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (Aprosa-Anec) hanno pure chiesto di intervenire.
In diritto
9 In virtù dell' art. 111 del regolamento di procedura, se un ricorso è manifestamente irricevibile, il Tribunale può pronunciarsi mediante ordinanza motivata, senza continuare il procedimento.
Sulla ricevibilità
Argomenti delle parti
10 Nell' eccezione di irricevibilità, il Consiglio osserva, in primo luogo, che a norma dell' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, una direttiva non può essere impugnata con ricorso di annullamento promosso da un singolo, poiché detta disposizione non conferisce alle persone fisiche o giuridiche un diritto di impugnazione contro atti di portata generale come le direttive. All' art. 173, quarto comma, del Trattato sono infatti espressamente menzionati solo decisioni e regolamenti.
11 Il Consiglio fa osservare, in secondo luogo, che l' atto impugnato non può essere considerato decisione ai sensi dell' art. 173. Poiché l' atto in questione ha portata generale e si applica in maniera generale e astratta a situazioni determinate obiettivamente e che richiedono una trasposizione nel diritto nazionale di ciascuno Stato membro, il suo contenuto corrisponde esattamente alla sua forma, quella di una direttiva.
12 Inoltre, il Consiglio sottolinea che, anche volendo far astrazione dalla natura giuridica dell' atto impugnato, il ricorso sarebbe ricevibile solo se la ricorrente fosse toccata individualmente dall' atto in questione. Il Consiglio non ritiene che le cose stiano così. Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, un' associazione di imprese, che mira a tutelare gli interessi dei suoi associati, non è toccata individualmente (ordinanza della Corte 5 novembre 1986, causa 117/86, UFADE/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3255). Inoltre, la ricorrente non è lesa dall' atto impugnato a motivo di talune sue caratteristiche o di una situazione di fatto che la contraddistingue da qualsiasi altra persona. Tutti gli altri operatori economici in tutti gli Stati membri che svolgono le stesse attività svolte dalle associate della ricorrente sarebbero toccati allo stesso modo.
13 Il Consiglio ritiene infine che la ricorrente non sia direttamente interessata. Poiché destinatari della direttiva litigiosa sono gli Stati membri, la ricorrente non può considerarsi destinataria. Il Consiglio insiste sul fatto che la necessità di misure nazionali di trasposizione scaturisce dal contenuto stesso della direttiva litigiosa e che diritti o obblighi per i singoli conseguono solo da queste misure nazionali.
14 Dal canto suo la ricorrente sostiene che l' allegato della direttiva litigiosa non è altro che una decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Il contenuto dell' atto litigioso coincide con quello della decisione del 1988 che esso abroga e sostituisce. Si scalzerebbe il sindacato che esercita il Tribunale sulla legittimità degli atti del Consiglio se si sottraesse al suo apprezzamento la legittimità di un atto avente indole di decisione, pur se emanato sotto forma di direttiva. I singoli, soggetti agli effetti dell' atto, ma non legittimati ad impugnarlo giurisdizionalmente, rimarrebbero perciò indifesi.
15 La ricorrente osserva poi che la direttiva litigiosa la tocca individualmente. Onde dimostrare che il suo carattere di associazione nulla muta alla situazione, si richiama alla sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125). La ricorrente, che dichiara di aver partecipato a varie azioni miranti a difendere gli interessi delle imprese del settore della carne in Spagna, sottolinea di aver avuto contatti con la Commissione tramite la confederazione delle associazioni del settore in Europa; di aver presentato un reclamo alla Commissione sul modo di applicare la direttiva del 1985; di aver presentato, durante l' elaborazione della direttiva litigiosa, osservazioni scritte e di essere entrata in stretto contatto con i servizi competenti. La ricorrente sostiene che, ancor prima della trasposizione della direttiva litigiosa, era possibile individuare singolarmente le persone interessate e l' entità del pregiudizio economico che avrebbero sofferto a causa dell' applicazione del criterio forfettario. A questo scopo la ricorrente ha fornito una lista particolareggiata delle imprese ad essa associate che hanno dovuto versare il tributo secondo le norme della direttiva del 1985. Già leggendo la direttiva litigiosa sarebbe possibile stimare il danno che avrebbero patito gli associati.
16 La ricorrente sostiene, infine, che emerge dalla sentenza della Corte 18 maggio 1994, causa C-309/89, Codorniu/Consiglio (Racc. pag. I-1853), che il carattere normativo di un atto non esclude automaticamente che possa toccare individualmente taluni operatori.
Giudizio del Tribunale
17 L' art. 173, quarto comma, del Trattato non contempla, per i singoli, alcuna facoltà di impugnazione diretta dinanzi al giudice comunitario delle direttive o delle decisioni adottate sotto forma di direttiva. Questa esclusione si giustifica con la circostanza che, nel caso delle direttive, la tutela giuridica dei singoli è direttamente e sufficientemente garantita dai giudici nazionali che ne controllano la trasposizione nei vari ordinamenti nazionali.
18 Si deve aggiungere che, pur se si potessero assimilare ° ponendo in non cale il tenore dell' art. 173, quarto comma, del Trattato ° le direttive ai regolamenti per poter legittimare l' impugnazione di una decisione emanata "sub specie" di direttiva, la direttiva controversa non costituisce una decisione "dissimulata", né contiene disposizioni specifiche, aventi indole di decisione individuale. Si tratta invece di un atto di portata generale normativa, poiché contempla, in modo generale e astratto, tutti gli imprenditori degli Stati membri che, dal 1 gennaio 1994, presentano i requisiti fissati nella direttiva del 1985 e richiede, per di più, onde potersi applicare nei singoli ordinamenti nazionali, una trasposizione in ciascuno di essi mediante disposizioni nazionali di attuazione. Il fatto che la direttiva litigiosa abbia sostituito una decisione non ha, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, alcuna incidenza sull' indole generale e astratta del suo contenuto e non può perciò inficiare detto modo di vedere.
19 In subordine, si deve vedere se la ricorrente sia stata individualmente interessata dalla direttiva. In questo contesto, la ricorrente sostiene di aver partecipato alla preparazione della direttiva del 1985 e di aver presentato un reclamo quanto alla sua applicazione. E' vero che la Corte ha riconosciuto, nelle sentenze 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Koy e a. (Racc. pag. 219), e CIRFS e a./Commissione, già citata, che associazioni o enti costituiti per promuovere interessi collettivi possono essere individualmente toccati da decisioni che sopprimono aiuti o che negano l' instaurazione del procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CE. Questa giurisprudenza non si può però trasporre alla presente fattispecie che riguarda una direttiva, cioè un atto normativo. L' art. 173 del Trattato non consente a qualsiasi singolo che ha partecipato alla preparazione di un atto di indole legislativa di promuovere poi un ricorso contro regolamenti o direttive.
20 Le imprese associate all' organizzazione della ricorrente non sono nemmeno individualmente interessate dalla direttiva. Diversamente dal regolamento sul quale verteva la causa Codorniu/Consiglio, già citata, la presente direttiva non ha leso diritti soggettivi della ricorrente e delle sue aderenti.
21 Si deve invece constatare che la ricorrente e le sue aderenti ° come tutti gli operatori economici della Comunità che svolgono la loro attività nel settore interessato ° sono soggetti agli atti nazionali adottati per trasporre la direttiva. L' idea di un "circolo chiuso individualizzato" non è dunque pertinente nella fattispecie. Di conseguenza, la ricorrente non è interessata individualmente ai sensi dell' art. 173, quarto comma, del Trattato (v. anche sentenza della Corte 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibraltar/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 21, e ordinanza del Tribunale 29 ottobre 1993, causa T-463/93, GUNA/Consiglio, Racc. pag. II-1205, punto 17).
22 Da quanto precede emerge che il ricorso è manifestamente irricevibile e il Tribunale non ha bisogno di accertare se la ricorrente sia o meno toccata dalla direttiva litigiosa. Così stando le cose, non è necessario pronunciarsi né sulla richiesta di intervento della Federació Catalana d' Industries de la Carn (Fecic), né su quella della Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (Aprosa-Anec) a sostegno della ricorrente, né sulla domanda di intervento della Commissione a sostegno del Consiglio.
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
23 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta richiesta. La ricorrente è rimasta soccombente e va condannata alle spese.
24 A norma dell' art. 87, n. 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa. Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, le istanti ad intervenire devono sopportare le spese rispettivamente incontrate.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) Non vi è luogo di provvedere sulle istanze di intervento della Federació Catalana d' Industries de la Carn (Fecic), de l' Asociación Profesional de Salas de Despiece y Empresas Cárnicas (Aprosa-Anec) e della Commissione.
3) La ricorrente sopporterà le spese che ha incontrato, nonché quelle sostenute dal Consiglio.
4) Le istanti all' intervento sopporteranno le spese rispettivamente sostenute.
Lussemburgo, 20 ottobre 1994.
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