Massima
Parole chiave
Ricorso di annullamento - Persone fisiche o giuridiche - Atti che le riguardano direttamente ed individualmente - Normativa che introduce una data fissa per la determinazione del tasso di conversione in moneta nazionale del premio per il tabacco dei raccolti anteriori al 1993
(Trattato CE, artt. 173, quarto comma, e 189; regolamento della Commissione n. 3477/93, artt. 5, 6, primo trattino, e 7, secondo comma)
Massima
E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto da imprese di trasformazione del tabacco stabilite in Grecia in rapporto agli artt. 5, 6, primo trattino, e 7, secondo comma, del regolamento n. 3477/93 relativo ai tassi di conversione agricola da applicare nel settore del tabacco in quanto le dette disposizioni prevedono che il tasso da applicare per la conversione in moneta nazionale del premio per il tabacco in foglie, quando si tratta del tabacco dei raccolti anteriori al 1993 ed uscente a partire dal 1_ luglio 1993 dal luogo ove era stato sottoposto al controllo, è quello applicabile a quest'ultima data.
Infatti, da un lato, tale regolamento si presenta come une misura di portata generale ai sensi dell'art. 189 del Trattato. Esso si applica a situazioni determinate oggettivamente e produce effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale ed astratto, cioè tutti gli operatori economici attivi nel settore del tabacco i quali, all'interno della Comunità, hanno sottoposto a controllo tabacco dei raccolti anteriori al raccolto 1993 ed il cui tabacco non è ancora uscito da tale controllo anteriormente al 1_ luglio 1993.
Dall'altro lato, se è vero che, in talune circostanze, anche un atto normativo il quale si applica alla generalità degli operatori economici interessati può riguardare individualmente taluni di loro purché li tocchi come tale, a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze che li contraddistinguono rispetto a qualsiasi altra persona, ciò non vale per il caso di specie.
Più in particolare, la possibilità di determinare con maggiore o minore precisione il numero o addirittura l'identità dei soggetti di diritto ai quali un atto si applica in un determinato momento non basta a far venir meno la portata generale e, quindi, la natura normativa dell'atto e non implica affatto che detti soggetti debbano considerarsi individualmente riguardati da esso, purché sia assodato che tale applicazione si effettua in base ad una situazione obiettiva di diritto o di fatto definita dall'atto stesso, in relazione con il suo scopo.
A tale proposito, gli operatori interessati costituiscono un gruppo abbastanza eterogeneo composto di acquirenti e di produttori di tabacco stabiliti in sette Stati membri, con sette distinti rapporti tra ECU e moneta nazionale, ed il fatto che le disposizioni impugnate possano avere effetti diversi per i vari soggetti di diritto cui si applicano, cioè gli operatori stabiliti in un paese a «moneta fluttuante» quale la Grecia, o in un paese a «moneta forte», non contraddice, di per sé solo, la loro natura di regolamento, ove tale situazione sia obiettivamente determinata.
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