Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedura ° Intervento ° Soggetti interessati ° Controversia vertente sull' annullamento di una decisione di non ammissione di un artista a un concorso per la selezione di opere d' arte da destinare a un immobile di una istituzione comunitaria ° Presidente e membri del comitato del personale dell' istituzione ° Irricevibilità
[Statuto (CEE) della Corte di giustizia, art. 37, secondo comma]
Massima
La nozione di interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte deve intendersi come un interesse diretto e attuale alla sorte riservata alle conclusioni riguardanti, in modo specifico, l' atto di cui si chiede l' annullamento o la sospensione.
Pertanto, in una controversia avente, in sostanza, ad oggetto l' annullamento della decisione con la quale un artista libero professionista non viene ammesso alla seconda fase di un concorso per la selezione di opere d' arte da installare in un nuovo immobile di una istituzione comunitaria, l' istanza di intervento del presidente e dei membri del comitato del personale dell' istituzione a sostegno delle conclusioni del ricorrente, intese a far sospendere i lavori del comitato di selezione delle opere d' arte, è irricevibile. Essi, infatti, non sono in grado di menzionare alcuna particolare circostanza idonea a comprovare l' esistenza di un interesse personale a che il ricorrente sia ammesso alla seconda fase del concorso, né di dimostrare che la loro situazione potrebbe essere interessata, in modo sufficientemente marcato, dalla soluzione che il Tribunale darà alla controversia.
Parti
Nella causa T-108/94,
Elena Candiotte, artista libera professionista, residente in Jambes (Belgio), con l' avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener,
ricorrente,
contro
Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Yves Crétien, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione degli Affari giuridici della banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
convenuto,
avente ad oggetto l' annullamento della decisione del comitato di selezione del concorso di artisti 93/S 21-3373/FR, adottata a nome del Consiglio dell' Unione europea (in prosieguo: il "Consiglio") in data 14 gennaio 1994, di non ammettere la richiedente alla seconda fase del detto concorso; della decisione del comitato di selezione di delegare a ciascun gruppo di lavoro nazionale la selezione preliminare delle candidature degli artisti residenti nel rispettivo territorio nazionale; della decisione di tale comitato di fissare a tre il numero degli artisti da preselezionare in ogni Stato membro, come pure la decisione di costituire l' elenco degli artisti ammessi alla seconda fase del concorso,
IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 aprile 1994, la signora Jacqueline Willems, presidente del comitato del personale del Consiglio, come pure 21 membri di detto comitato, rappresentati dagli avv.ti Gérard Collin e Thierry Demaseure, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaria Myson SARL, 1, rue Glesener, hanno chiesto di intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni della ricorrente.
2 L' istanza di intervento è stata presentata in applicazione dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto della Corte applicabile ai procedimenti dinanzi al Tribunale in virtù dell' art. 46, primo comma, di detto Statuto, ed è stata proposta conformemente all' art. 115 del regolamento di procedura del Tribunale.
3 Avendo partecipato nella loro qualità di membri del comitato del personale del Consiglio alla designazione dei membri titolari e supplenti del comitato di selezione del concorso considerato, coloro che hanno presentato istanza di intervento ritengono di avere interesse alla soluzione di qualsiasi controversia avente ad oggetto la regolarità della procedura seguita da detto comitato per l' assolvimento del suo incarico. Per di più, poiché la presente controversia verte sulla selezione di opere d' arte da installare in un immobile del Consiglio, essa sarebbe in diretto rapporto con le condizioni di lavoro dei dipendenti di detta istituzione. Questo rapporto diretto sta a fondamento dell' interesse alla soluzione della controversia dell' insieme dei membri del comitato del personale, dato che quest' ultimo è titolare di competenze in materia di igiene e di abbellimento dei luoghi di lavoro.
4 L' istanza di intervento è stata notificata alle parti, conformemente all' art. 116, n. 1, del regolamento di procedura. Con lettera depositata in cancelleria il 19 aprile 1994, la ricorrente ha sollecitato al Tribunale l' ammissione dell' istanza di intervento. Il convenuto non ha presentato osservazioni entro il termine impartito.
5 Si deve rilevare che, come emerge dalla giurisprudenza, la nozione di interesse alla soluzione della controversia ai sensi dell' art. 37, secondo comma, dello Statuto (CE) della Corte deve intendersi come un interesse diretto e attuale alla sorte riservata alle conclusioni riguardanti, in modo specifico, l' atto di cui si chiede l' annullamento o la sospensione (v. ordinanza del Tribunale 15 giugno 1993, cause riunite T-97/92 e T-111/92, Rijnoudt e Hocken/Commissione, Racc. pag. II-587, punti 16 e 21).
6 Orbene, coloro che hanno presentato istanza d' intervento non hanno fatto menzione di alcuna particolare circostanza idonea a comprovare l' esistenza di un interesse personale a che la ricorrente sia ammessa alla seconda fase del concorso e non hanno in alcun modo dimostrato che la loro situazione potrebbe essere interessata, in modo sufficientemente marcato, dalla soluzione che il Tribunale darà alla controversia.
7 Nemmeno il fatto che coloro che hanno presentato istanza di intervento siano membri del comitato del personale e che il comitato del personale sia titolare della competenza in materia di igiene e di abbellimento dei luoghi di lavoro giustifica un interesse alla soluzione della presente controversia. Il Tribunale osserva che secondo la giurisprudenza della Corte (ordinanza 14 novembre 1969, causa 15/69, Lassalle/Parlamento, Racc. 1964, pag. 57, in particolare pag. 101), il comitato del personale non ha la capacità di stare in giudizio. Parimenti, neppure il fatto che coloro che hanno presentato istanza di intervento siano dipendenti del Consiglio giustifica l' esistenza di un interesse personale alla soluzione della controversia, dato che, quand' anche la signora Candiotte fosse stata inclusa nell' elenco degli artisti selezionati nella prima fase, niente sta a garantire che le sue opere sarebbero state in ultimo scelte. Non si vede pertanto come la soluzione della presente controversia potrebbe avere incidenza sulle condizioni di vita nei luoghi di lavoro dei dipendenti.
8 Ciò considerato, si deve ritenere che coloro che hanno presentato istanza di intervento non comprovino un interesse a intervenire nella presente causa e, pertanto, la domanda di intervento va respinta.
9 Con ordinanza del presidente del Tribunale 2 maggio 1994, la domanda di provvedimenti urgenti e l' istanza di intervento nel procedimento sommario presentata dalla signora Jacqueline Willems e altri sono state respinte. Poiché le relative spese sono state riservate, occorre pronunciarsi sulle stesse.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza di intervento è respinta.
2) Le spese relative alla presente istanza di intervento come pure quelle relative alla domanda di intervento nel procedimento sommario sopportate da coloro che hanno presentato istanza d' intervento resteranno a carico di questi ultimi.
Lussemburgo, 10 ottobre 1994.
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