Sumário
Partes
Fundamentação jurídica do acórdão
Decisão sobre as despesas
Parte decisória
Palavras-chave
++++
Recurso de anulação ° Pessoas singulares ou colectivas ° Actos que lhes dizem directa e individualmente respeito ° Decisão que concede um apoio financeiro a acções relativas à protecção dos habitats e da natureza dirigida a Estados-membros ° Agricultores que exercem actividade numa região abrangida e suas associações ° Inadmissibilidade
(Tratado CE, artigo 173. , quarto parágrafo; Regulamento n. 1973/92 do Conselho)
Sumário
Uma decisão dirigida a certos Estados-membros e que tem por objecto conceder, em aplicação do Regulamento n. 1973/92, um apoio financeiro a acções relativas à protecção dos habitats e da natureza apresenta-se, em relação aos agricultores que exercem actividade numa região abrangida por uma dessas acções, como uma medida de alcance geral que se aplica a situações determinadas objectivamente e que comporta efeitos jurídicos para categorias de pessoas consideradas de forma geral e abstracta. Não os atinge devido a certas qualidades que lhes seriam particulares ou a uma situação de facto que os caracterizasse em relação a qualquer outra pessoa e com isso os individualizasse de forma análoga ao destinatário, e não lhes diz portanto directamente respeito, na acepção do artigo 173. , quarto parágrafo, do Tratado.
Como a qualidade de representante de uma categoria de operadores não permite que uma associação se considere individualmente atingida por um acto que afecta os interesses gerais dessa categoria e como a referida decisão também não os afecta por outra forma, a decisão em causa não diz individualmente respeito a associações que agrupam os agricultores da região em causa. Por outro lado, é inutilmente que tanto uns como outros afirmam ser individualizados devido ao facto de que deveriam ter sido consultados antes da adopção da decisão, pois tal obrigação de consulta não está de forma nenhuma prevista pelas disposições comunitárias aplicáveis.
Não tendo legitimidade para pedir a anulação da decisão, os agricultores e as suas associações não podem, a fortiori, impugnar o contrato celebrado pela Comissão e pelo Estado-Membro a que pertence a região em causa, para execução da decisão e para determinar as modalidades de atribuição do apoio financeiro e as condições a respeitar pelo seu beneficiário, e no qual eles não são partes.
Partes
Nella causa T-117/94,
Associazione agricoltori della provincia di Rovigo, Associazione polesana coltivatori diretti di Rovigo, Consorzio cooperative pescatori del Polesine, Cirillo Brena, Mauro Girello e Greguoldo Daniele, tutti con l' avv. Ivone Cacciavillani, del foro di Venezia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alain Lorang, 51, rue Albert 1er,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Lucio Gussetti, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 1993 e del successivo contratto tra la Commissione e il ministero italiano dell' Ambiente, nella parte in cui assegnano finanziamenti alla regione Veneto per la realizzazione di interventi nell' area del delta del Po,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione),
composto dai signori K. Lenaerts, presidente, R. Schintgen e R. García-Valdecasas, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fundamentação jurídica do acórdão
Fatti
1 Con il regolamento (CEE) 21 maggio 1992, n. 1973 (GU L 206, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 1973/92"), il Consiglio ha istituito uno strumento finanziario per l' ambiente, denominato "LIFE", il cui obiettivo è di contribuire allo sviluppo e all' applicazione della politica e della legislazione comunitaria nel settore dell' ambiente, principalmente mediante il finanziamento di azioni prioritarie nella Comunità. I settori d' azione, definiti nell' allegato del regolamento, sono finanziabili qualora rivestano un interesse comunitario, contribuiscano significativamente all' attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente e rispettino le condizioni di applicazione del principio "chi inquina paga".
2 Per quanto riguarda la protezione degli habitat e della natura, l' art. 2, n. 2, del regolamento n. 1973/92 esige che il sostegno contribuisca in particolare al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la "direttiva 92/43").
3 Alla fine del 1992 la Repubblica italiana inviava alla Commissione due proposte di progetto relative alla regione del delta del Po, per le quali chiedeva un finanziamento ai sensi dell' art. 9, n. 1, del regolamento n. 1973/92. La zona interessata da queste proposte di progetto si trova a cavallo di due regioni: Emilia-Romagna e Veneto. Con la legge regionale 2 luglio 1988, n. 87, la prima aveva istituito sul suo territorio un parco regionale del delta del Po. La seconda non ha adottato nessuna misura di salvaguardia specifica. Ciononostante, la legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette, nel suo art. 35, n. 4, dispone che le regioni interessate, d' intesa con il ministero dell' Ambiente, procedano entro due anni dalla sua entrata in vigore all' istituzione di un parco naturale interregionale del delta del Po. La stessa disposizione precisa che, in assenza di tali misure, il governo centrale procederà all' istituzione di un parco nazionale nell' area in questione.
4 Poiché nel caso di specie si trattava di azioni riguardanti la conservazione di habitat naturali prioritari, anzitutto la Commissione, ai sensi degli artt. 3, 8 e 21 della direttiva 92/43, sottoponeva al comitato di cui all' art. 20 della detta direttiva una proposta di cofinanziamento di un singolo progetto risultante dalla fusione delle due proposte, denominato "Programma di conservazione per l' area geografica del delta del Po" (in prosieguo: il "programma delta del Po"). Questo progetto richiedeva uno stanziamento di 1,5 milioni di ECU per la prima fase. Il 30 aprile 1993 il comitato approvava questo progetto all' unanimità.
5 La Commissione sottoponeva poi al comitato istituito dall' art. 13 del regolamento n. 1973/92 un progetto di ripartizione delle somme disponibili a bilancio relative alle azioni svolte per l' attuazione di questo regolamento, fra le quali figurava il programma delta del Po. Detto comitato approvava questo progetto all' unanimità il 16 luglio 1993.
6 Il 15 ottobre 1993 la Commissione adottava ufficialmente la decisione quadro alla quale venivano allegate le varie azioni approvate dalla Commissione ° tra le quali figurava il programma delta del Po ° ed il riparto dei finanziamenti fra queste. Questa decisione riprendeva il progetto approvato dai due citati comitati.
7 Nel frattempo la Commissione aveva negoziato le modalità applicative del programma delta del Po con le parti implicate nella realizzazione del progetto da finanziare. Il 3 e il 4 giugno 1993 a Ferrara veniva organizzata una riunione cui partecipavano, oltre alla Commissione, il ministero italiano dell' Ambiente, il ministero italiano del Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, la regione Veneto, la regione Emilia-Romagna, le province interessate e la Lega italiana protezione uccelli (in prosieguo: la "LIPU").
8 Il 31 dicembre 1993 il contratto di cui all' art. 9, n. 5, lett. b), del regolamento n. 1973/92 veniva sottoscritto. Le due parti contraenti principali sono la Commissione e il ministero italiano dell' Ambiente, che riveste la figura di servizio responsabile. A quest' ultimo sono associati il ministero italiano per il Coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, la regione Veneto e la LIPU.
9 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 23 marzo 1994, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.
10 Con decisione del Tribunale 7 luglio 1994, sentite le osservazioni delle parti, la causa è stata assegnata alla Quarta Sezione, composta di tre giudici.
Conclusioni delle parti
11 I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
° annullare la decisione della Commissione 15 ottobre 1993 e il successivo contratto stipulato il 31 dicembre 1993 tra la Commissione e il ministero italiano dell' Ambiente, nonché ogni altro atto con essa connesso e/o su di essa basato;
° condannare la convenuta alle spese.
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
° dichiarare il ricorso irricevibile nel suo complesso;
° condannare i ricorrenti alle spese.
Motivi e argomenti delle parti
12 I ricorrenti deducono tre motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo attiene all' esistenza di un "eccesso di potere per falso presupposto" e a un difetto di competenza. Il secondo motivo è relativo alla violazione dell' art. 2, n. 2, terzo comma, del regolamento n. 1973/92. Il terzo motivo riguarda la violazione dell' art. 1, secondo comma, del regolamento n. 1973/92 e l' esistenza di uno sviamento di potere.
13 Nell' ambito di questi motivi i ricorrenti assumono in sostanza che la Repubblica italiana, sottoponendo alla Commissione il progetto di cui trattasi, ha violato il diritto italiano e il principio di corretta amministrazione e che la Commissione, assegnando un finanziamento a tale progetto, ha violato il regolamento n. 1973/92 e, più in particolare, il suo art. 2, n. 2, in quanto esso esige che i progetti finanziati "contribuiscono significativamente all' attuazione della politica comunitaria in materia di ambiente". Poiché nel caso di specie si tratta di interventi in favore della protezione degli habitat e della natura, il terzo comma di questa disposizione esigerebbe che questo sostegno contribuisca in ispecie "al cofinanziamento delle misure necessarie per mantenere o ripristinare in uno stato di conservazione favorevole i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie nei siti interessati figuranti rispettivamente negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE". La Commissione avrebbe anche disatteso così gli obiettivi della politica comunitaria dell' ambiente, quali risultano dal Trattato, dal regolamento n. 1973/92, dalla direttiva 92/43, dalla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell' impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), dal Programma comunitario di politica ed azione a favore dell' ambiente e di uno sviluppo sostenibile, che è oggetto della risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, 1 febbraio 1993, 93/C 138/01 (GU C 138, pag. 1; in prosieguo: il "Quinto programma di azione in materia ambientale") e da varie risoluzioni del Parlamento europeo.
14 La Commissione ha sollevato un' eccezione d' irricevibilità avverso il ricorso, in quanto gli atti impugnati non riguarderebbero direttamente e individualmente i ricorrenti, ai quali non sarebbero destinati.
15 Essa sostiene che le persone fisiche sono interessate da questi atti soltanto a causa della loro qualità obiettiva di proprietari fondiari esercenti un' attività economicamente rilevante, alla stessa stregua di qualsiasi altro operatore economico che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica. Le associazioni ricorrenti, dal canto loro, non sarebbero interessate dagli atti di cui trattasi se non nella loro qualità di rappresentanti della categoria di imprenditori i cui interessi generali sono lesi da questi atti.
16 D' altronde, la Commissione osserva che i ricorrenti non sono direttamente interessati dagli atti che impugnano, in quanto questi attribuiscono alla Repubblica italiana soltanto una mera facoltà, senza conferire loro diritti.
17 I ricorrenti assumono che sono tutti legittimati ad agire contro gli atti impugnati, poiché sono tutti direttamente e individualmente interessati da questi. Infatti, essi avrebbero tutti il diritto di partecipare al procedimento di elaborazione e di formazione dell' azione programmata e finanziata dall' atto di cui trattasi. Questo diritto risulterebbe dall' art. A, secondo trattino, del Trattato sull' Unione europea, dagli artt. 1 e 2 del regolamento n. 1973/92 e dai lavori preparatori di quest' ultimo, dal Quinto programma di azione in materia ambientale, tabelle nn. 10 e 18, dal terzo 'considerando' della direttiva 92/43, dalla risoluzione del Parlamento europeo 10 luglio 1987 sulla creazione e la conservazione di riserve naturali di interesse comunitario (GU C 246, pag. 121) e dall' art. 7 della proposta di regolamento COM (91) 0028, che istituisce uno strumento finanziario per l' ambiente (GU 1991, C 267, pag. 211). Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125), essi avrebbero un interesse proprio e distinto da quello dei loro membri, interesse che risulterebbe dalla Costituzione italiana e, più in particolare, dal combinato disposto del suo art. 2, che riconosce il ruolo delle "formazioni sociali", e dei suoi artt. 18, 49 e 97.
18 I ricorrenti aggiungono che sono direttamente interessati dagli atti impugnati, in quanto questi costituiscono un' autorizzazione del finanziamento di un progetto già definito sia nel contenuto sia nei destinatari. La decisione impugnata evidenzierebbe la diretta connessione funzionale esistente tra il cofinanziamento e il programma delta del Po. Chiedendo di fruire del contributo comunitario la Repubblica italiana si sarebbe espressamente impegnata a realizzare le azioni descritte in questo programma. Pertanto, essa non avrebbe più alcun potere discrezionale, tanto più che avrebbe comunicato alle autorità comunitarie in anticipo il comportamento che avrebbe assunto nei confronti delle disposizioni comunitarie interessate (sentenza della Corte 23 novembre 1971, causa 62/70, Bock/Commissione, Racc. pag. 897).
Giudizio del Tribunale
19 Ai sensi dell' art. 114, n. 1, del suo regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale statuisce sull' irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito, sussistendo le condizioni di cui ai nn. 3 e 4 di questo articolo. Nel caso di specie, il Tribunale si ritiene sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide quindi che non occorre passare alla fase orale.
20 A norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, divenuto l' art. 173, quarto comma, del Trattato CE, la ricevibilità di un ricorso proposto da una persona fisica o giuridica contro una decisione di cui non è la destinataria è subordinata alla condizione che questa decisione riguardi direttamente e individualmente la parte ricorrente.
21 Poiché nessuna delle persone fisiche e nessuna delle tre associazioni ricorrenti è destinataria della decisione controversa, si deve esaminare se questa decisione le riguardi direttamente e individualmente.
22 Dalla giurisprudenza della Corte (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195) emerge che dei terzi possono essere interessati individualmente da una decisione diretta ad altra persona soltanto qualora questa decisione li tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di una situazione di fatto che li distingua rispetto a chiunque altro e per questo li identifichi alla stessa stregua del destinatario.
23 La decisione impugnata mira a concedere un sostegno finanziario ad azioni riguardanti la tutela degli habitat e della natura. Essa ha come destinatari tutti gli Stati che facevano allora parte della Comunità, fatta eccezione per il Regno del Belgio e il Granducato del Lussemburgo. Fra le azioni alle quali viene concesso un sostegno finanziario figura il programma delta del Po. Il costo totale del progetto è valutato in 3 milioni di ECU, di cui il 50% viene assunto dalla Comunità.
24 Nei confronti delle tre persone fisiche ricorrenti e di tutte le persone che svolgono attività nella regione interessata questa decisione, poiché concede un sostegno finanziario al programma italiano delta del Po, si configura quindi come una misura di portata generale che si applica a situazioni determinate oggettivamente e comporta effetti giuridici nei confronti di categorie di persone considerate in modo generale e astratto.
25 Ne consegue che la decisione controversa riguarda le persone fisiche ricorrenti a causa della sola qualità obiettiva di agricoltori operanti nella zona del delta del Po alla stessa stregua di qualsiasi altro agricoltore che si trovi, in atto o in potenza, in una situazione identica (sentenza della Corte 14 luglio 1983, causa 231/82, Spijker/Commissione, Racc. pag. 2559, punto 9).
26 Si deve inoltre esaminare se le tre associazioni ricorrenti, ammesso che rappresentino la totalità degli agricoltori della regione interessata, siano individualmente interessate dalla decisione controversa.
27 Al riguardo, dalla giurisprudenza della Corte si evince che non si può ammettere, in via di principio, che un' associazione, in quanto rappresenti una categoria di imprenditori, sia individualmente lesa da un atto riguardante gli interessi generali della stessa categoria (ordinanza della Corte 11 luglio 1979, causa 60/79, Fédération nationale des producteurs de vins de table et vins de pays/Commissione, Racc. pag. 2429, e sentenza della Corte 10 luglio 1986, causa 282/85, DEFI/Commissione, Racc. pag. 2469, punto 16).
28 Orbene, nel caso di specie le associazioni ricorrenti non sono interessate dalla decisione controversa, la quale incide sugli interessi generali della categoria di imprenditori che esse rappresentano, se non nella loro qualità di rappresentanti di questa categoria.
29 Tuttavia, sia le persone fisiche sia le associazioni ricorrenti sostengono che la decisione impugnata le riguarda individualmente in quanto la Commissione aveva l' obbligo di consultarle prima di adottarla, il che sarebbe sufficiente a identificarle.
30 Il Tribunale rileva al riguardo che nessuna delle disposizioni citate dai ricorrenti (v. il precedente punto 17) impone alla Commissione l' obbligo di tener conto, prima di concedere un sostegno finanziario ai sensi del regolamento n. 1973/92, della particolare situazione di ciascuno degli agricoltori che svolgono attività nelle regioni interessate dai programmi di azioni finanziati o di quella di ciascuna delle associazioni che li rappresentano, né l' obbligo di consultarle.
31 L' insussistenza dell' obbligo per la Commissione di tener conto della particolare situazione dei vari ricorrenti e di consultarli prima di adottare la decisione controversa è confermata dal fatto che nessuno dei ricorrenti ha dedotto a sostegno del ricorso motivi relativi alla violazione dell' asserito obbligo della Commissione di consultarli, mentre quest' ultima ha affermato, senza essere contraddetta da nessuno dei ricorrenti, che questi ultimi non sono stati in alcun modo consultati prima dell' adozione della decisione impugnata.
32 Da quanto precede emerge che nessuna delle persone fisiche e nessuna delle associazioni ricorrenti è individualmente interessata dalla decisione della Commissione 15 ottobre 1993 di concedere un sostegno finanziario al programma di conservazione per la regione geografica del delta del Po. Nessuna di esse può quindi chiederne l' annullamento (sentenze della Corte 17 gennaio 1985, causa 11/82, Piraiki-Patraiki e a./Commissione, Racc. pag. 207, e 26 giugno 1990, causa C-152/88, Sofrimport/Commissione, Racc. pag. I-2477, punti 11-13).
33 Il Tribunale considera che questo ragionamento vale a fortiori per il contratto stipulato tra la Commissione e la Repubblica italiana, il quale stabilisce le modalità di concessione del sostegno finanziario della Comunità e le condizioni che devono essere soddisfatte da colui che ne fruisce. Infatti, i ricorrenti non sono parti di questo contratto e non sono interessati individualmente da questo più di quanto non lo siano dalla decisione 15 ottobre 1993, della quale esso costituisce del resto solo un atto di esecuzione, come sembrano riconoscere i ricorrenti affermando che "in quanto costituente atto di mera esecuzione della decisione di gravame, limitato alla disciplina delle modalità dello svolgimento del finanziamento comunitario LIFE, dall' illegittimità della decisione consegue l' illegittimità del contratto impugnato, venendone a mancare ogni fondamento logico e giuridico" (osservazioni dei ricorrenti in ordine all' eccezione d' irricevibilità, pag. 13).
34 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.
Decisão sobre as despesas
Sulle spese
35 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati alle spese.
Parte decisória
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è irricevibile.
2) I ricorrenti sono condannati in solido alle spese.
Lussemburgo, 21 febbraio 1995.
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