ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
10 dicembre 1997 ( *1 )
Nella causa T-134/94,
NMH Stahlwerke GmbH, società di diritto tedesco, con sede in Sulzbach-Rosenberg (Germania), rappresentata dagli avvocati Paul B. Schäuble, Siegfried Jackermeier e Reinhard E. Ingerì, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-136/94,
Eurofer ASBL, associazione di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, rappresentata dall'avvocato Norbert Koch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Eurofer ASBL, GISL, 17-25, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-137/94,
ARBED SA, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, rappresentata dall'avvocato Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Paul Ehmann, 19, avenue de la Liberté,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-138/94,
Cockerill-Sambre SA, società di diritto belga, con sede in Bruxelles, rappresentata dall'avvocato Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, successivamente dai signori Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e, infine, dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-141/94,
Thyssen Stahl AG, società di diritto tedesco, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dagli avvocati Joachim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-145/94,
Unimétal — Société française des aciers longs SA, società di diritto francese con sede in Rombas (Francia), rappresentata dagli avv. ti Antoine Winckler e Caroline Levi, del foro, rispettivamente, di Parigi e di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv. ti Elvinger e Hoss, 2, place Winston Churchill,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, successivamente dai signori Currall e Guy Charrier, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e infine dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-147/94,
Krupp Hoesch Stahl AG, società di diritto tedesco, con sede in Dortmund (Germania), rappresentata dagli avv. ti Otfried Lieberknecht, Karlheinz Moosecker, Gerhard Wiedemann e Martin Klusmann, del foro di Düsseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Axel Bonn, 62, avenue Guillaume,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-148/94,
Preussag Stahl AG, società di diritto tedesco, con sede in Salzgitte (Germania), rappresentata dagli avvocati Horst Satzky, Bernhard M. Maassen, Martin Heidenhain e Constantin Frick, del foro di Brema, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato René Faltz, 6, rue Heine,
ricorrente,
contro.
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall e Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-151/94,
British Steel pie, società di diritto inglese, con sede in Londra, rappresentata dagli avvocati G. H. Collins e John E. Pheasant, solicitors, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Marc Loesch, 11, rue Goethe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud de B ergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-156/94,
Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, società di diritto spagnolo, con sede in Madrid, rapprentata dagli avv. ti Antonio Creus Carreras e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, con l'avv. Ricardo Garcia Vicente, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
nella causa T-157/94,
Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa), società di diritto spagnolo con sede in Avilés (Spagna), rappresentata dagli aw. ti Santiago Martínez Lage e Jaime Perez-Bustamante Köster, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avvocato Aloyse May, 31, Grand-rue,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, e successivamente dai signori Jean-Louis Dewost, direttore generale del servizio giuridico, e Currall, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
aventi ad oggetto in via principale la domanda di annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),
composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, C. P. Briët, C. W. Bellamy, A. Potocki e J. Pirrung, giudici,
cancelliere: H. Jung
ha emesso la seguente
Ordinanza
1
Nell'ordinanza emessa nel contesto delle presenti cause il 19 giugno 1996 (Race, pag. II-537, in prosieguo: «ordinanza 19 giugno 1996»), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) si è riservato la decisione sulla domanda di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo trasmesso al Tribunale dalla convenuta (in prosieguo: il «fascicolo trasmesso al Tribunale») ai sensi dell'art. 23 del protocollo sullo Statuto (CECA) della Corte, da essa qualificati come documenti interni, nonché sulla loro domanda diretta alla produzione di documenti non figuranti nel detto fascicolo, e ha ordinato alla convenuta di specificare in maniera circostanziata e concreta i motivi per i quali ritiene che taluni documenti da essa considerati «interni», figuranti tra i documenti che compongono il fascicolo, non possano essere comunicati alle ricorrenti.
2
La convenuta ha risposto al Tribunale con lettere 11 settembre 1996 (in relazione alla causa T-151/94, in prosieguo: «causa British Steel»), 12 settembre 1996 (con riferimento alle cause T-137/94, in prosieguo: «causa ARBED»; T-138/94, in prosieguo: «causa Cockerill-Sambre», T-145/94, in prosieguo: «causa Unimétal»; T-156/94, in prosieguo: «causa Aristrain», e T-157/94, in prosieguo: «causa Ensidesa») e 13 settembre 1996 (con riferimento alle cause T-134/94, in prosieguo: «causa NMH»; T-136/94, in prosieguo: «causa Eurofer»; T-141/94, in prosieguo: «causa Thyssen»; T-147/94, in prosieguo: «causa Krupp Hoesch», e T 148/94, in prosieguo: «causa Preussag»).
3
Nelle stesse lettere la convenuta, «considerata l'importanza che attribuisce alla presente controversia», ha suggerito di rimettere le presenti cause al Tribunale in seduta plenaria ai sensi dell'art. 14 del regolamento di procedura. Le ricorrenti, invitate a presentare osservazioni su tali richieste, hanno risposto con lettere depositate tra il 1o e il 24 ottobre 1996. Le ricorrenti nelle cause NMH, ARB ED, Cockerill-Sambre, Preussag, British Steel ed Ensidesa si sono opposte alla rimessione. Esse sostengono, in sostanza, che nella fase attuale del procedimento non è più giustificata e che la domanda della convenuta non ha altro obiettivo se non quello di rimettere in discussione l'ordinanza del 19 giugno 1996.
4
Si deve del resto ricordare che, con lettera del cancelliere 30 marzo 1995, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha invitato le parti a presentare per iscritto le loro osservazioni circa la riunione delle presenti cause ai soli fini della fase orale del procedimento. Tenuto conto dei problemi che potrebbe porre la riunione di una serie di cause con quattro lingue processuali diverse, le ricorrenti sono state altresì pregate di confermare il loro accordo a che in caso di riunione siano applicate le seguenti modalità procedurali:
«—
le ricorrenti potranno consultare in cancelleria i fascicoli originali di tutte le cause, cioè le memorie scambiate e relativi allegati, ma dal Tribunale non sarà loro fornita copia di tali documenti, e non sarà redatta a cura del Tribunale alcuna traduzione delle memorie o degli allegati nelle altre lingue processuali;
—
le relazioni d'udienza saranno comunicate ad ogni ricorrente, per la sua causa nella sua lingua processuale e per tutte le altre cause nelle lingue nelle quali sarà disponibile la relazione d'udienza considerata, cioè in francese e nella lingua processuale della causa considerata».
5
Nelle risposte alla lettera del Tribunale 30 marzo 1995, dieci delle undici ricorrenti e la convenuta hanno espresso il loro consenso di massima alla riunione delle presenti cause ai soli fini della fase orale del procedimento, come pure alle modalità di consultazione degli atti e di comunicazione delle relazioni d'udienza descritte al punto 4 supra.
6
La ricorrente della causa NMH (in prosieguo: la «NMH») ha tuttavia sostenuto che una riunione di tutte le cause ai fini di una fase comune orale del procedimento non è nel suo interesse, dal momento che essa stessa è interessata soltanto da un'unica infrazione, cioè lo scambio di informazioni riservate nell'ambito della commissione travi e della Walzstahl-Vereinigung. La NHM ritiene che, in caso di riunione ai fini della fase orale del procedimento, la maggior parte di tale procedimento, che potrebbe durare più giorni, se non addirittura a suo parere più settimane, sarà dedicata ad infrazioni che non la riguardano, e che non ci si può aspettare che essa debba sostenere le spese di patrocinio che ne deriverebbero a suo carico.
Sulla domanda di rimessione delle presentì cause al Tribunale in seduta plenaria
7
Dal combinato disposto degli artt. 14, primo comma, e 51, n. 1, del regolamento di procedura emerge che qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino la sezione investita della causa può, in qualsiasi momento del procedimento, d'ufficio o su richiesta di una parte, proporre al Tribunale in seduta plenaria la remissione della causa a questo o ad una sezione composta da un numero di giudici diverso.
8
Nella fase attuale del procedimento, non va fatta applicazione di tale disposizione nel caso di specie.
9
Infatti, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) si è già pronunciato, con ordinanza 19 giugno 1996 (v. in particolare i punti II-15 e 60-74), sulle questioni di principio che avrebbero eventualmente potuto giustificare, in ragione della loro difficoltà in diritto o della loro particolare importanza, una proposta di rimessione al Tribunale in seduta plenaria senza che in quella fase la convenuta abbia ritenuto opportuno proporre una domanda ai sensi degli artt. 14 e 51 del regolamento di procedura. Per quanto riguarda le questioni sulle quali il Tribunale deve ancora pronunciarsi, dopo che la convenuta si è conformata al punto 3 del dispositivo dell'ordinanza 19 giugno 1996, esse costituiscono una semplice applicazione al caso di specie dei principi enunciati nella detta ordinanza e, in particolare, del contemperamento, nelle circostanze specifiche della specie e alla luce dei motivi e degli argomenti delle parti, delle esigenze del principio dell'efficacia dell'azione amministrativa e del principio del controllo giudiziario degli atti dell'amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del principio del contraddittorio nel procedimento (v. ordinanza 19 giugno 1996, punto 74). Ciò considerato, la rimessione al Tribunale in seduta plenaria non risulta giustificata.
Sulla riunione delle presenti cause
10
Ai sensi dell'art. 50 del regolamento di procedura, «il presidente, sentite le parti e l'avvocato generale, può in qualsiasi momento, per ragioni di connessione, disporre mediante ordinanza la riunione di più cause relative allo stesso oggetto, ai fini della fase scritta od orale o della sentenza definitiva. Egli può nuovamente separarle».
11
Nella specie, corrisponde all'interesse della buona amministrazione della giustizia riunire le presenti cause, che sono connesse per il loro oggetto, ai fini della fase orale del procedimento e dei mezzi istruttori o delle misure di organizzazione del procedimento volte a garantire lo svolgimento del procedimento nelle migliori condizioni, fermo restando che saranno applicate le modalità procedurali descritte al punto 4.
12
Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dalla NMH, potrà esservi posto un adeguato rimedio, se del caso, con misure particolari di organizzazione della fase orale del procedimento, che il Tribunale disporrà successivamente.
Sulle domande di accesso delle ricorrenti ai documenti interni della convenuta
Argomenti delle parti
13
Gli argomenti svolti dalle ricorrenti a sostegno della domanda di accesso ai documenti interni della convenuta sono riassunti nei punti 49-63 dell'ordinanza 19 giugno 1996. Si deve in particolare ricordare che, nella rispoOsta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995 (25 luglio 1995 nella causa T-151/94; v. ordinanza 19 giugno 1996, punto 8), nove delle undici ricorrenti hanno indicato, con riferimento all'elenco dei documenti interni fornito dalla Commissione, quali documenti hanno, a loro modo di vedere, una particolare importanza e di quali chiedono la comunicazione richiamandosi non soltanto all'art. 23 dello Statuto della Corte, ma anche alla giurisprudenza del Tribunale nell'ambito del Trattato CE, in particolare alle citate sentenze 29 giugno 1995, Solvay/Commissione (causa T-30/91, Racc. pag. II-1775) e ICI/Commissione (causa T-36/91, Racc, pag. II-1847). Le suddette parti hanno per lo più espressamente motivato la loro richiesta di comunicazione di questi documenti facendo riferimento vuoi ai vari motivi di annullamento da esse dedotti nel ricorso, vuoi a talune nuove considerazioni che esse traggono dalla lettura dell'inventario dei documenti del fascicolo interno della Commissione così come è stato loro trasmesso nel corso del procedimento (v. l'ordinanza 13 giugno 1966, punto 63). Questa richiesta riguarda, in sostanza, i documenti relativi:
a)
all'eventuale partecipazione di alcuni funzionari della direzione generale Industria (DG III) o di altre direzioni generali della Commissione alla creazione e alla gestione di taluni meccanismi indicati nella decisione impugnata, cioè la decisione della Commissione 16 febbraio 1994, n. 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: «la decisione»), come accordi o pratiche restrittive della concorrenza e, più in particolare, agli «scambi di informazioni riservate» e all'«armonizzazione degli extra», o quanto meno la conoscenza che essi ne avevano o avrebbero dovuto averne, secondo otto delle undici ricorrenti; questi documenti sarebbero pertinenti in particolare alla luce dei motivi e argomenti dedotti da otto delle undici ricorrenti in merito alla violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, della certezza del diritto e del divieto di trarre vantaggio dai propri illeciti (v. ricorso nella causa ARBED, pagg. 5, 12, 44-56, 60, 65 e 66; ricorso nella causa Cockerill-Sambre, pagg. 5, 7, 37-47, 51, 57 e 58; ricorso nella causa Thyssen, punti 46-54 e 89-92; ricorso nella causa Unimétal, pagg. 43-52 e 60-61; ricorso nella causa Preussag, punti 367-397, 482, 484 e 485; ricorso nella causa British Steel, punti 89-137 e terzo, sesto, dodicesimo e ventiquattresimo motivo; ricorso nella causa Aristrain, settimo motivo e punto 273, ricorso nella causa Ensidesa, punto 68; osservazione delle ricorrenti nelle cause ARBED, Cockerill-Sambre, Thyssen, Unimétal, Preussag, British Steel, Aristrain ed Ensidesa in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995; per l'armonizzazione degli extra v., in particolare, il ricorso nella causa ARBED, a pagg. 22 e 23; ricorso nella causa Cockerill-Sambre, pagg. 15 e 16; ricorso nella causa British Steel, undicesimo motivo);
b)
all'indagine interna condotta a questo proposito dal consigliere uditore, a seguito dell'audizione amministrativa dell'11, 12, 13 e 14 gennaio 1993 (v. punto 312 della decisione); questi documenti sarebbero pertinenti, in particolare, alla luce dei motivi o degli argomenti relativi alla violazione del diritto di difesa nel corso dell'indagine amministrativa (v. ricorso nella causa Thyssen, punti 21-28; ricorso nella causa Unimétal, pagg. 13-15; ricorso nella causa Preussag, punti 501-506; ricorso nella causa British Steel, quinto motivo; osservazioni della ricorrente nella causa British Steel in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995);
e)
ai rapporti tra la Commissione e le autorità nazionali o i produttori scandinavi di travi che potrebbero mettere in luce i motivi per i quali questi ultimi hanno in ampia misura evitato le pesanti sanzioni imposte ai ricorrenti, ancorché la decisione riconosca la loro partecipazione ad almeno una delle presunte infrazioni; a tale riguardo alcune delle ricorrenti hanno fatto rinvio a dichiarazioni che sarebbero state rese da talune imprese scandinave davanti al consigliere uditore secondo le quali esse sarebbero state incentivate dal loro governo nonché dalla direzione generale Relazioni economiche esterne (DG I), a prendere parte alle riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia (v. altresì punto 43 dell'ordinanza 19 giugno 1996); oltre alle ragioni qui sopra già esposte a proposito della conoscenza che la Commissione avrebbe avuto delle pratiche incriminate nella decisione, tali documenti sarebbero altresì pertinenti in particolare alla luce dei motivi e argomenti relativi alla violazione del principio generale della parità di trattamento (v. ricorso nella causa Aristrain, nono motivo, punti 369-371; osservazioni delle ricorrenti nelle cause ARBED, Cockerill-Sambre, Thyssen, Unimétal e Preussag in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995);
d)
all'analisi, da parte della Commissione, degli effetti economici delle infrazioni; questi documenti sarebbero pertinenti in particolare alla luce dei motivi e argomenti inerenti alla violazione dell'art. 65 del Trattato in ragione della mancanza di un'adeguata analisi di tali effetti (v. ricorso nella causa Preussag, punto 619; ricorso nella causa British Steel, motivi secondo, settimo e diciassettesimo, ricorso nella causa Aristrain, ottavo motivo; osservazioni delle ricorrenti nelle cause British Steel e Aristrain in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995);
e)
alle vicende che hanno circondato l'emanazione della decisione e la determinazione del livello generale delle ammende irrogate alle ricorrenti; questi documenti sarebbero pertinenti in particolare alla luce dei motivi e degli argomenti che deducono lo sviamento di procedura o di potere (v. ricorso nella causa Thyssen, punto 145; ricorso nella causa Unimétal, punti 53 e 54; ricorso nella causa British Steel, ventisettesimo motivo; ricorso nella causa Aristrain, punti 49-51 e quinto motivo, punti 155-172; osservazioni della ricorrente nella causa Aristrain in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995);
f)
alle modalità di calcolo delle ammende inflitte alle varie imprese; questi documenti sarebbero in particolare pertinenti alla luce dei motivi e argomenti relativi alla violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato, dell'obbligo di motivazione nonché dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità (v. ricorso nella causa NMH, pagg. 45-47; ricorso nella causa Thyssen, punto 140; ricorso nella causa Unimétal, punti 56 e 58-60; ricorso nella causa Preussag, punti 614-619; ricorso nella causa British Steel, sedicesimo e ventisettesimo motivo; ricorso nella causa Aristrain, motivi settimo, ottavo, nono e decimo; ricorso nella cause Ensidesa, pagg. 53-59; osservazioni delle ricorrenti nelle cause Thyssen, Unimétal, Krupp Hoesch, Preussag, British Steel, Ensidesa e Aristrain in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995);
g)
alla fase dell'adozione finale da parte della convenuta della decisione nelle sue varie versioni linguistiche e all'eventuale violazione delle forme sostanziali commesse in tale sede, di cui le ricorrenti assumono di avere individuato alcuni indizi dalla lettura dell'inventario del fascicolo interno della convenuta (v. osservazioni delle ricorrenti nelle cause ARBED, Cockerill-Sambre, Thyssen, Unimétal, Krupp Hoesch, Preussag e British Steel in risposta alla lettera del Tribunale 21 luglio 1995).
14
Nelle osservazioni in risposta al punto 13 del dispositivo dell'ordinanza 19 luglio 1996, la convenuta sviluppa la sua presa di posizione iniziale (v. punti 47 e 48 della detta ordinanza) deducendo che la natura di quasi tutti i documenti qualificati «interni» (in prosieguo: «documenti interni»), tra i documenti che costituiscono il fascicolo trasmesso al Tribunale, è tale che la loro divulgazione alle ricorrenti pregiudicherebbe il buon funzionamento del collegio dei commissari e dei suoi uffici e deve pertanto essere negata.
15
Per quanto riguarda le ragioni per le quali considera che questi documenti non possono essere comunicati alle ricorrenti, la convenuta inizia sottolineando che l'art. 23 dello Statuto della Corte riguarda gli obblighi della Commissione nei confronti del giudice comunitario e non la distinta questione di quali documenti debbano essere resi accessibili alle parti. A questo proposito, non occorre, a suo parere, discostarsi dalla soluzione giurisprudenziale accolta nell'ambito del Trattato CE, della quale sostiene la validità di principio nell'ambito del Trattato CECA. Infatti i documenti interni della Commissione non sarebbero accessibili alle parti ricorrenti nei procedimenti contenziosi, a meno che il Tribunale non ne disponga la divulgazione in quanto misura speciale d'istruzione, sulla base di indizi conferenti che spetta alle ricorrenti fornire e senza che la Commissione debba provare la riservatezza di ciascun documento.
16
Considerazioni di tre tipi sono più specificamente dedotte dalla convenuta a sostegno della sua posizione di principio.
17
In primo luogo, la convenuta fa riferimento all'interesse della buona amministrazione e del buon funzionamento interno delle istituzioni della Comunità.
18
Da un lato, sottolinea che la collegialità dei lavori e delle delibere del collegio dei commissari è sancito nel Trattato. Orbene, la riservatezza sarebbe una condizione sostanziale del principio della responsabilità collegiale.
19
D'altro lato, la convenuta insiste sulla necessaria efficacia dell'azione amministrativa. Qualsiasi provvedimento amministrativo dovrebbe poter riposare su documenti preparatori interni liberamente redatti dai funzionari come pure su libere consultazioni tra i membri della Commissione e i loro uffici, tra uffici e in seno al medesimo servizio. La possibilità per i funzionari di fornire consigli utili all'istituzione che essi hanno il dovere di servire (v. artt. 11 e 21, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee) richiederebbe una totale libertà di espressione nel suo seno che, secondo la convenuta, potrebbe esistere solo se i documenti che veicolano le loro opinioni non costituiscono oggetto di ulteriore divulgazione a terzi. Chiede inoltre che sia accordata una protezione assoluta ai documenti interni che interessano, da un lato, il servizio giuridico, in forza del «legal professional privilege» (v. sentenza della Corte 18 maggio 1982, AM & S, Europa/Commissione, causa 155/79, Race. pag. 1575, punti 18 e ss.) e, dall'altro, il consigliere uditore, in ragione dell'indipendenza della sua funzione.
20
In secondo luogo, la convenuta invoca l'interesse dell'efficace repressione delle intese.
21
Innanzi tutto, la riservatezza dei documenti interni garantirebbe la franchezza e l'affidabilità nei contatti tra la Commissione e le autorità nazionali competenti per le questioni di concorrenza.
22
Inoltre, garantirebbe la tutela delle fonti di informazione della Commissione (v. sentenze della Corte 7 novembre 1985, Adams/Commissione, causa 145/83, Race, pag. 3539, e del Tribunale 1o aprile 1993, BPB industries e British Gypsum/Commissione, causa T-65/89, Race. pag. II-389, punto 30 e ss.).
23
La riservatezza servirebbe altresì gli interessi della dissuasione. La convenuta deduce che le imprese non debbono venire a conoscenza dei fattori che contribuiscono all'avvio dell'indagine né dal modo in cui è stata condotta o neppure poterne ricostruire lo svolgimento, e che esse non debbono conoscere nemmeno i metodi utilizzati per la determinazione delle ammende, altrimenti potrebbero permettersi di procedere ad un bilancio delle perdite e dei profìtti [v. le conclusioni del giudice M. Vesterdorf, facente funzione di avvocato generale, relative alla sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, Rhône-Poulenc/Commissione, causa T-1/89, sentenza detta «polipropilene» (Race. pag. II-867, in particolare pagg. 869 e 1027)].
24
Infine la convenuta deduce che essa stessa e le imprese (i loro avvocati, il loro personale direttivo intermedio e superiore) debbono poter liberamente e riservatamente negoziare un componimento non contenzioso di talune questioni potenzialmente o attualmente controverse («without prejudice» talks).
25
In terzo luogo, la convenuta fa riferimento alla natura e all'oggetto del controllo giurisdizionale degli atti dell'amministrazione. Il giudice comunitario deve, a suo avviso, esercitare il suo controllo sul solo atto amministrativo finale, e non sui progetti o sui documenti preparatori. Pertanto, quanto serve a preparare una decisione sarebbe da considerare in linea di principio come non pertinente ai fini del controllo giurisdizionale (v. la sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, Cimenteries CBR e a./Commissione, cause riunite T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Race. pag. II-2667, punto 47). In particolare, il parere di un semplice funzionario non potrebbe confondersi con l'atto dell'amministrazione. Dal punto di vista dell'accesso al fascicolo, la solo questione sarebbe pertanto quella di sapere se la decisione finale sarebbe potuta essere diversa se l'impresa fosse stata in grado di prendere conoscenza dei documenti ai quali non aveva avuto accesso.
26
La convenuta sostiene infine che i «documenti relativi alla causa» presentati al Tribunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte sono correlati alle conclusioni del ricorso, che, ai sensi dell'art. 22 dello stesso Statuto, definisce l'oggetto della controversia. L'art. 23 avrebbe, infatti, lo scopo di consentire al giudice di essere pienamente informato in merito alle contestazioni sollevate dalle parti e non di autorizzare un'illimitata estensione dell'oggetto della causa. Si dovrebbe pertanto procedere ad un'analisi della pertinenza dei documenti che compongono il fascicolo della Commissione ai fini della soluzione delle questioni sollevate dinanzi al giudice comunitario prima di autorizzarne l'accesso alle parti. Dal punto di vista dell'onere della prova, spetterebbe alle parti dimostrare, sulla base di indizi seri, che un documento interno è pertinente ai fini della soluzione di una questione sottoposta al giudice.
27
Nella specie, la Commissione sarebbe stata pertanto tenuta a trasmettere al Tribunale solo i documenti corrispondenti alle contestazioni effettivamente sollevate dalle ricorrenti, cioè, in sostanza, i documenti aventi ad oggetto l'esistenza dei fatti considerati nella decisione come costitutivi di infrazioni all'art. 65 del Trattato. Il contenuto dei documenti interni qui in considerazione non corrisponderebbe pertanto ai punti così sollevati.
28
La convenuta nell'allegato A alle sue osservazioni ha aggiunto un elenco che enumera i documenti interni più specificamente contemplati da dette osservazioni. Si tratta dei documenti recanti i numeri 3784-3980, 4158-4189, 4190, 4200-4243, 4298-4306, 4315-4349, 4352-4374, 4381-4384, 4402, 4472 a-4509, 4512, 4524-4527, 4530-4539, 4544-4678, 4688-4790, 4816-4820, 4855-4859, 4868, 4870 a-4870 e, 4894a-4922 j, 4931, 4937-4938, 5003, 5007, 5052, 5317, 5380, 5516, 5528, 5590, 5609, 5622, 5659, 5714, 5724, 5763-5766, 5778, 5817, 5915, 6029-6031, 7032, 7056, 7071, 7153-7162, 7172-7173, 7458-7460, 7468-7469, 7474-7487, 7998, 8007, 8207-8211, 8421-8422, 9329, 9646 a-9646 d, 9648-9759, 9769-9827, 9830-10143, 10215-10355, 10357-10469, 10472-10485 e 10487-10563 del fascicolo trasmesso al Tribunale.
29
La convenuta ha altresì, nell'allegato B alle sue osservazioni, unito un elenco che enumera i documenti che, benché essa non li abbia qualificati «interni», giustificano ciò non di meno, a suo avviso, una tutela analoga a quella accordata ai documenti interni. Si tratta dei documenti recanti i numeri 4307-4314, 4510, 4515, 4528 e 4529, 5044, 5684 a-5729 e 5751-5762 del fascicolo trasmesso al Tribunale.
Giudizio del Tribunale
30
L'art. 23 dello Statuto della Corte fa obbligo all'istituzione convenuta di trasmettere al giudice comunitario «tutti i documenti concernenti la causa proposta davanti ad essa» e non i soli documenti che essa ritiene rilevanti alla luce delle contestazioni di fatto e di diritto sollevate dalle parti.
31
Nella specie, la convenuta era pertanto tenuta a trasmettere al Tribunale, come del resto ha fatto, tutti i documenti costituiti nel corso del procedimento amministrativo precedente l'emanazione della decisione.
32
Tuttavia, come sottolineato dalla Commissione, la portata del diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti così trasmessi al Tribunale è una questione distinta, come emerge dall'ordinanza 19 giugno 1996. L'art. 23 dello Statuto della Corte ha, infatti, lo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità della decisione impugnata, nel rispetto del diritto di difesa, e non di garantire l'accesso incondizionato e illimitato di tutte le parti al fascicolo amministrativo.
33
Parimenti, si deve distinguere tra i documenti relativi alla pratica, trasmessi al Tribunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, e il fascicolo di causa, costituito conformemente all'art. 5, n. 1, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale di primo grado del 3 marzo 1994 (GU L 78, pag. 32) e accessibile alle parti alle condizioni previste dall'art. 5, n. 3 delle medesime istruzioni, il quale contiene i documenti da prendere in considerazione ai fini della decisione della causa. I documenti trasmessi al Tribunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte che non sono versati agli atti di causa ai sensi dell'art. 5, n. 1 delle istruzioni al cancelliere, restano del tutto estranei al procedimento e non sono presi in considerazione dal Tribunale ai fini della decisione della causa.
34
Per stabilire se occorre, nella fase attuale del procedimento, versare agli atti di causa i documenti qualificati dalla Commissione come interni, che sono stati trasmessi al Tribunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, occorre, nella specie, distinguere tre categorie di documenti e cioè:
—
i documenti relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e alla elaborazione della decisione, tra gennaio 1991 e febbraio 1994, ivi compresi i documenti scambiati in questo contesto tra la Commissione e le autorità nazionali incaricate delle questioni di concorrenza;
—
i documenti relativi ai contatti intercorsi tra la DG III e l'industria siderurgica durante il periodo di infrazione considerato dalla decisione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende, cioè dal luglio 1988 alla fine del 1990;
—
i documenti relativi ai contatti intercorsi tra la Commissione e le autorità nazionali scandinave.
1. Documenti relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e alla elaborazione della decisione tra gennaio 1991 e febbraio 1994
35
Per quanto riguarda i documenti relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e all'elaborazione della decisione, si deve ricordare anzittuto che nel contesto dell'applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE, secondo la costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, tali documenti interni non vengono portati alla conoscenza delle parti ricorrenti a meno che eccezionali circostanze della fattispecie lo esigano, sulla base di indizi seri che esse sono tenute a fornire (v. ordinanza della Corte 18 giugno 1986, BAT e Reynolds/Commissione, cause riunite 142/84 e 156/84, Racc. pag. 1899, punto 11, e sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, Deere/Commissione, causa T-35/92, Racc. pag. II-957, punto 31).
36
Come già giustamente sottolineato dalla Commissione, tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buon funzionamento dell'istituzione interessata nel settore della repressione delle infrazioni alle regole di concorrenza del Trattato. Nonostante le differenze esistenti tra il Trattato CECA e il Trattato CE, tale considerazione è altrettanto pertinente sia nel contesto del primo che in quello del secondo (v. ordinanza della Corte 6 novembre 1954, Italia/Alta Autorità, causa 2/54, non pubblicata nella Raccolta). Essa si applica altresì ai documenti scambiati tra la Commissione e le autorità nazionali nel contesto del procedimento amministrativo di cui trattasi.
37
In secondo luogo, come già affermato dal Tribunale, l'art. 23 dello Statuto della Corte non ha lo scopo di consentire alle parti ricorrenti di visionare a loro guisa gli atti dell'istituzione interessata, bensì soltanto quello di aiutare il giudice comunitario nell'esercizio del sindacato di legittimità dell'atto impugnato mettendogli a disposizione il complesso del fascicolo amministrativo (v. supra, punto 32).
38
In terzo luogo si deve ricordare che il controllo del giudice comunitario viene esercitato sul solo atto amministrativo finale, cioè nella specie la decisione, e non sui progetti o documenti preparatori (v. sentenza Cimenteries CBR e a./Commissione, già citata, punto 47).
39
Il Tribunale rileva infine che invece di autorizzare la divulgazione alle ricorrenti dei documenti interni della Commissione esso può, se del caso, adottare i mezzi istruttori e/o le misure di organizzazione del procedimento che gli dovessero apparire appropriati ai sensi degli art. 64 e 65 del regolamento di procedura.
40
Contemperando i vari interessi in giaco (v. ordinanza 19 giugno 1996, punto 74), alla luce delle considerazioni sopra esposte, il Tribunale considera che, in linea di principio, i documenti interni relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e all'elaborazione della decisione che gli sono state trasmessi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte vengono versati eccezionalmente agli atti di causa e portati quindi a conoscenza delle ricorrenti solo nei limiti in cui risultano, prima facie, contenere elementi di prova rilevanti atti a suffragare gli indizi da esse già avanzati in modo serio o se sono necessari per consentirgli, se del caso, di accertare d'ufficio che la Commissione non sia venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato.
41
Il Tribunale, del resto, considera che non occorre deferire ad un altro collegio giudicante le questioni poste, nella fattispecie, dall'attuazione dei principi qui sopra esposti, come suggerito dalla ricorrente nella causa Aristrain nelle osservazioni depositate il 26 giugno 1995. Infatti spetta alla sezione alla quale la causa è stata assegnata statuire sugli incidenti sollevati dalle parti (v. art. 114 del regolamento di procedura) e, in particolare, sulle questioni che possono sorgere dalla comunicazione tra le parti di documenti segreti o riservati (v. per analogia, art. 116, n. 2, del regolamento di procedura in materia di intervento). Ad ogni modo, il Tribunale non pregiudica in alcun modo il merito della causa allorché prende conoscenza dei documenti che gli sono stati trasmessi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte e ne esclude l'inserimento nel fascicolo processuale in ragione della loro natura riservata, senza pronunciarsi sulla fondatezza dei motivi e degli argomenti dedotti dalle parti.
42
Parimenti, non si debbono accogliere le domande di talune delle ricorrenti (v. le osservazioni depositate nelle cause Thyssen e Krupp-Hoesch il 15 settembre 1995 e quelle depositate nella causa Preussag il 31 maggio 1995), fondate in particolare sull'art. 5, n. 3, primo comma, delle menzionate istruzioni al cancelliere e volte ad ottenere che i loro avvocati siano quanto meno autorizzati a prendere conoscenza nella sua integralità del fascicolo trasmesso al Tribunale.
43
Infatti tale consultazione inciderebbe anch'essa sulla riservatezza dei documenti interni di cui trattasi. Per quanto riguarda l'art. 5, n. 3, delle istruzioni al cancelliere, in quanto i detti documenti sono esclusi dal fascicolo di causa in virtù del diritto, riconosciuto all'istituzione convenuta, di chiedere al giudice comunitario il trattamento riservato di talune informazioni che la riguardano contenute negli elementi o nei documenti del fascicolo da essa trasmesso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, tale disposizione non trova applicazione.
44
Nel caso di specie il Tribunale ha preso conoscenza dei documenti interni della convenuta come pure dei documenti che, per quanto non siano stati da essa qualificati come «interni», giustificano ciò non di meno, a suo avviso, una tutela analoga a quella dei propri documenti interni (v. supra, punto 29) alla luce dei principi e delle considerazioni qui sopra ricordati, e tenendo più precisamente in considerazione, da un lato, i motivi di annullamento e gli elementi di fatto dedotti a sostegno dei ricorsi nonché le osservazioni integrative delle ricorrenti, e, dall'altro lato, le circostanze specificamente invocate dalla Commissione per opporsi alla comunicazione dei propri documenti interni alle ricorrenti.
45
Dopo aver ponderato i vari interessi in gioco, il Tribunale conclude che, nella fase attuale del procedimento, nessuno dei documenti interni relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e all'elaborazione della decisione soddisfa il criterio enunciato supra nel punto 40.
2. Documenti relativi ai contatti intercorsi tra la DG III e l'industria siderurgica durante il periodo di infrazione considerato dalla decisione ai fini della determinazione dell'importo delle ammende
46
A differenza dei documenti interni relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e all'elaborazione della decisione, taluni documenti trasmessi al Tribunale ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, cioè i documenti recanti i numeri 9729, 9737, 9738-9759, 9750, 9763, 9764, 9765, 9769 e 9770 del fascicolo amministrativo, si riferiscono a riunioni che si sono svolte tra taluni funzionari della DG III e i rappresentanti dell'industria siderurgica durante il periodo di infrazione considerato dalla decisione ai fini della determinazione dell'ammontare delle ammende (tra luglio 1988 e la fine del 1990), cioè prima dell'inizio del procedimento amministrativo. Questi documenti riguardano direttamente taluni elementi di fatto dedotti dalle ricorrenti e cioè, da un lato, che la DG III ha avuto conoscenza delle infrazioni considerate e/o le ha tollerate [v. punto 13, lett. a)], e, dall'altro lato, che la Commissione non ha condotto l'inchiesta interna alla quale fa riferimento il punto 312 della decisione [v. punto 13, lett. b), supra] con tutta la diligenza richiesta.
47
Nelle specifiche circostanze della specie si deve constatare che questi documenti non riguardano soltanto lo svolgimento del procedimento amministrativo e l'elaborazione della decisione, ma si riferiscono direttamente a un aspetto di fatto della causa, cioè l'asserito comportamento della Commissione stessa rispetto alle infrazioni considerate durante un periodo che precede il procedimento amministrativo, e in merito al quale la convenuta ha del resto preso posizione al punto 312 della decisione. La Commissione ha, inoltre, già prodotto i documenti nn. 9738-9740, come pure un'altra nota interna vertente sul medesimo oggetto, in allegato al controricorso in otto delle undici cause in esame.
48
Tali documenti appaiono prima facie pertinenti rispetto alle contestazioni di fatto che il Tribunale è chiamato a dirimere e devono quindi essere versati agli atti.
3. Documenti relativi ai contatti intercorsi tra la Commissione e le autorità nazionali scandinave
49
Poiché le ricorrenti hanno sostenuto che la DG I della Commissione aveva incoraggiato e/o tollerato gli accordi Eurofer/Scandinavia contemplati, in particolare, ai punti 284-296 della decisione [v. punto 13, lett. c) supra], si deve rilevare che i documenti che non si riferiscono ai contatti intercorsi tra la Commissione e talune autorità nazionali scandinave, che si trovano nelle cartelle nn. 14, 16, 18 e 23 del fascicolo trasmesso al Tribunale, non sono pertinenti rispetto a siffatte allegazioni.
50
Per quanto attiene più in particolare alla cartella n. 14, benché vi siano contenuti taluni documenti di imprese sequestrati dalle autorità norvegesi che non sono, strictu sensu, documenti interni, si deve constatare che le dette autorità norvegesi non hanno autorizzato la Commissione a farne uso ai fini della comunicazione degli addebiti e della decisione, e che la Commissione si è conformata al loro diniego. Ciò considerato, e tenuto conto delle considerazioni aggiuntive esposte dalla Commissione (v. supra, punto 21), non occorre versare agli atti i documenti considerati.
51
II Tribunale tuttavia rileva che i documenti nn. 9730 e 9773-9787 si riferiscono direttamente a taluni contatti intercorsi tra la D G I e le autorità scandinave in epoca anteriore all'apertura del procedimento amministrativo. Tali documenti sono stati comunicati dalla DG I alla direzione generale Concorrenza (DG IV) nel contesto dell'indagine interna condotta dalla Commissione dopo l'audizione delle parti. Essi non riguardano pertanto solo lo svolgimento del procedimento amministrativo e l'elaborazione della decisione ma vertono direttamente su un aspetto di merito della causa, cioè l'asserito comportamento della Commissione rispetto agli accordi Eurofer/Scandinavia in un'epoca anteriore a quella del procedimento amministrativo.
52
Per quanto la Commissione, a pag. 23 delle sue osservazioni del 12 settembre 1996, sostenga che tali documenti non costituiscono prove a scarico, il Tribunale li considera prima facie pertinenti rispetto alle contestazioni di merito che è chiamato a dirimere. I detti documenti vanno pertanto versati agli atti di causa.
Sui mezzi istruttori o misure di organizzazione del procedimento richieste dalle ricorrenti
Sintesi delle domande delle ricorrenti
53
Va ricordato che più ricorrenti censurano la convenuta per non aver trasmesso al Tribunale tutti i documenti relativi alle cause qui in esame, in violazione dell'obbligo che le incombe ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, e che talune di esse chiedono specificamente che la produzione di documenti che non figurano nel fascicolo trasmesso al Tribunale, e, più in particolare, dei rapporti e delle note interne dei funzionari della DG III aventi ad oggetto i loro contatti con i produttori di travi e la politica della Commissione in questo settore durante il periodo contemplato dalla decisione, nonché del verbale della riunione della Commissione 16 febbraio 1994 e dei documenti relativi all'autenticazione della decisione nelle varie versioni linguistiche facenti fede (v. ordinanza 19 giugno 1996, punti 64-66; v. altresì le osservazioni delle ricorrenti nelle cause Unimétal, Krupp Hoesch, Preussag e Thyssen in risposta alla lettera del Tribunale del 21 luglio 1995). Il Tribunale ha riservato la sua decisione su tale domanda (v. il punto 4 del dispositivo dell'ordinanza 19 giugno 1996).
54
I ricorrenti hanno del resto concluso nel ricorso che il Tribunale voglia adottare taluni particolari mezzi istruttori.
55
Infatti la ricorrente nella causa Unimétal chiede al Tribunale di «ordinare, sulla base degli artt. 65-67 del proprio regolamento di procedura, una perizia al fine di stabilire quale sia stato l'esatto ruolo svolto dalla DG III durante il periodo considerato dalla Commissione ai fini del calcolo dell'ammenda, cioè tra il 1o luglio 1988 e il 31 dicembre 1990 e di sentire, se del caso, ogni testimone coinvolto nei fatti allegati».
56
La ricorrente nella causa Aristrain (in prosieguo: l'«Aristrain») chiede che in applicazione degli artt. 44, n. 1, e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione sia invitata a trasmettere al Tribunale:
—
tutti i documenti interni che sono serviti ai fini del calcolo dell'ammenda inflittale qualora non siano stati ancora trasmessi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte;
—
tutti i documenti relativi ai contatti che sono stati instaurati ai fini dell'acquisizione dell'Aristrain da parte della British Steel, sia che tali documenti si trovino in possesso del gruppo di lavoro sulle concentrazioni della DG III ovvero della DG IV;
—
tutti i documenti a sua disposizione che contengono un'analisi dell'impatto dell'art. F, n. 2, del Trattato sull'Unione europea sulle procedure interne della Commissione;
—
qualora non sia ancora stato fatto, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, il fascicolo del consigliere uditore incaricato della presente pratica;
—
i documenti relativi alle indagini sul cartello dei prodotti piani («coils») idonei a suffragare la censura di sviamento di potere;
—
qualora non lo abbia ancora fatto ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, i documenti relativi all'armonizzazione degli extra;
—
tutti i documenti relativi al procedimento di ristrutturazione dei profilati;
—
il documento interno relativo alla reformatio in prejus;
—
tutti i documenti interni sulla struttura economica del mercato delle travi nella Comunità, ivi compresi gli studi condotti dal gruppo di lavoro sulle concentrazioni.
57
L'Aristrain chiede inoltre al Tribunale di disporre la comparizione, come testimoni, dei funzionari della Commissione che sono intervenuti direttamente o indirettamente nella pratica che ha dato luogo alla decisione impugnata. Parimenti, chiede che i funzionari del gruppo di lavoro della D G IV sulle concentrazioni siano sentiti a proposito della notifica preliminare che la British Steel avrebbe trasmesso alla Commissione in vista dell'acquisizione dell'Aristrain.
58
Infine, qualora fosse domandato al Tribunale di nominare un perito in una fase successiva del procedimento, l'Aristrain chiede che gli sia affidato il compito di realizzare uno studio economico del mercato, circa la possibile esistenza degli accordi addebitati dalla Commissione, degli effetti dell'asserita intesa sulla concorrenza e della partecipazione dell'Aristrain a tali pratiche.
59
La ricorrente nella causa Ensidesa (in prosieguo: la «Ensidesa») chiede al Tribunale di «ingiungere alla Commissione di fornire informazioni riguardanti:
—
il fatturato che è stato utilizzato per determinare l'ammontare dell'ammenda che le è stata inflitta e, in particolare, quella avente ad oggetto la questione se tali dati siano il risultato della conversione in ECU, al tasso di cambio medio nel 1990, della cifra d'affari settoriale che essa aveva fornito:
—
il metodo utilizzato dalla Commissione per stabilire il coefficiente dell'ammenda che le è stata inflitta e, in particolare, l'influenza che ciascuna delle infrazioni e la durata di queste hanno avuto su tale coefficiente».
60
La ricorrente nella causa Preussag (in prosieguo: la «Preussag») chiede che sia sentita, a prova della fondatezza della sua argomentazione, la testimonianza delle seguenti persone:
—
il signor Jürgen Kolb, per i fatti che si sono svolti in seno al CDE;
—
i signori Jörg Kroll e Hans Mette, per i fatti che si sono svolti in seno alla commissione travi;
—
il signor Hans Mette, per i fatti che si sono prodotti nel corso delle riunioni Eurofer/Scandinavia e per i colloqui avvenuti con i produttori stranieri;
—
i signori Kutscher, Ortún, Drees, Evans e Vanderseypen, sul fatto che la Commissione era a conoscenza degli scambi d'informazioni e del comportamento delle imprese sul mercato, come pure sulla cooperazione tra la Commissione, le associazioni e le imprese, in particolare nel corso delle riunioni tra la Commissione e l'industria siderurgica.
61
Poiché la Commissione deduce nel controricorso che tale richiesta di prove è irricevibile per il motivo che essa non enuncia con sufficiente precisione i fatti di cui i vari testimoni avrebbero avuto conoscenza, in violazione dell'art. 68, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, a tenore del quale l'audizione dei testimoni verte su «determinati fatti», la Preussag nella replica ha proposto, nel contesto di talune sue affermazioni, offerte di prova specifiche intese a far sentire taluni testimoni, e in particolare i signori Kroll e Mette, ambedue collaboratori della ricorrente.
Giudizio del Tribunale
62
Per quanto riguarda la censura, mossa alla convenuta, di non aver rispettato gli obblighi derivanti dall'art. 23 dello Statuto della Corte (v. supra, punto 53), si deve sottolineare che la causa pendente dinanzi al Tribunale riguarda una decisione della Commissione relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 65 del Trattato ad accordi e pratiche concertate che concernono produttori europei di travi.
63
Il Tribunale considera che solo i documenti di questo procedimento sono «concernenti la causa proposta davanti» ad esso ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte. Per quanto riguarda i documenti che, sebbene riguardanti più direttamente altri aspetti dell'azione della Commissione, risultano altresì necessari per il controllo giurisdizionale svolto dal Tribunale ai sensi degli artt. 33 e 36 del Trattato, questi ne può chiedere la produzione a titolo di misure di istruzione o di organizzazione del procedimento di cui agli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura.
64
Pertanto talune ricorrenti sostengono a torto che la convenuta avrebbe dovuto spontaneamente trasmettere al Tribunale, in adempimento dei suoi obblighi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, tutto il fascicolo amministrativo della DG III relativo ai contatti che essa avrebbe intrattenuto con i produttori di travi durante il periodo considerato dalla decisione.
65
Ciò non di meno la questione dell'eventuale coinvolgimento della DG III nell'attuazione della gestione di taluni meccanismi considerati nella decisione come accordi o pratiche concertate restrittivi della concorrenza, o quantomeno la questione della conoscenza che la detta DG III (o altre direzioni generali) ne aveva o ne avrebbe dovuto avere, a dire delle ricorrenti, sembra aver costituito un importante elemento di valutazione nelle presenti cause, come riconosciuto dalla convenuta nel punto 312 della decisione.
66
Nella maggior parte delle presenti cause, le parti hanno dedicato a tale punto ampio spazio nelle loro memorie. Esse, più particolarmente, hanno discusso della pertinenza degli elementi di prova prodotti dalle ricorrenti circa i contatti che sarebbero intercorsi tra la Commissione e i produttori di travi dopo il 30 giugno 1988, nell'ambito di «riunioni consultive» («consultative meetings»), «riunioni ristrette» («restricted meetings») e «colazioni di lavoro dell'acciaio» («steel lunches») (v. ad esempio l'analisi dettagliata delle «speaking notes» fatta dalla Commissione nei suoi controricorsi).
67
Il Tribunale ritiene pertanto necessario ottenere chiarimenti su tale questione, senza che occorra pronunciarsi, in questa fase, sulla fondatezza dei vari motivi e argomenti dedotti.
68
Si deve a questo proposito ricordare che nel corso dell'audizione del 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993, le ricorrenti hanno fatto menzione dei contatti intercorsi tra i produttori di travi e la DG III, nel corso del periodo considerato dalla comunicazione degli addebiti, e dell'esistenza, negli archivi della D G III, di elementi di prova non a conoscenza della DG IV, che dimostravano che la Commissione aveva quantomeno conoscenza degli scambi d'informazione e delle pratiche denunciate dirette a stabilizzare i prezzi e la produzione. Il consigliere uditore ha riconosciuto l'importanza di questo punto per la difesa delle imprese incriminate e le ha invitate a comunicargli tutti gli elementi di prova a sostegno della loro tesi, contestualmente annunciando che avrebbe proceduto ad un'indagine interna.
69
Secondo la convenuta, la quale smentisce qualsiasi coinvolgimento o conoscenza di tale ordine, nessun documento fornito dalle ricorrenti su invito del consigliere uditore o nel contesto del presente procedimento ha corroborato le loro affermazioni a questo proposito. Del resto, la convenuta ritiene di aver condotto un'indagine approfondita che non ha portato a elementi di prova a sostegno di tali affermazioni. Ha in particolare unito, in allegato a taluni controricorsi, un memorandum del signor Ortún, direttore della direzione E «mercato interno e affari industriali III» in seno alla DG III, inviato al signor Schaub, vice-direttore generale della DG III, datato 19 febbraio 1993, con il quale vengono respinte le suddette affermazioni.
70
Si deve tuttavia constatare che da documenti prodotti, tra l'altro, dalle ricorrenti nelle cause ARBED, Cockerill-Sambre, Unimétal, Preussag e British Steel, emergono taluni dubbi circa la natura e la portata esatta delle informazioni ricevute dalla DG III nel corso dei suoi contatti con i rappresentanti dell'industria siderurgica, in particolare nel contesto della decisone della Commissione 19 luglio 1988, n. 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 212, pag. 1).
71
Infatti, il verbale della «riunione ristretta» del 21 marzo 1989, redatto dalla Eurofer, sotto la rubrica «Results of the surveillance system» riporta quanto segue:
«M. von Hülsen gave information on the introduction of a statistical information system concerning monthly bookings and deliveries inside Eurofer. The result of the first inquiry for the months of January and February was given, showing an overall good situation (...)» (v. ricorso nella causa British Steel, allegato 3, documento 24)
(«Il signor von Hülsen [direttore generale della Eurofer] ha fornito informazioni circa l'introduzione di un sistema di informazioni statistiche concernenti gli ordini e le consegne mensili in seno a Eurofer. I risultati della prima indagine per i mesi di gennaio e febbraio sono stati comunicati e mostrano una buona situazione generale (...)»).
72
Parimenti, il verbale della «riunione consultiva» del 28 aprile 1989 durante la quale sono stati discussi i programmi preventivi per il terzo trimestre del 1989 contiene il brano seguente:
«Finally, it was mentioned that in the near future, enlarged statistics on the basis of a rapid declaration of monthly bookings and deliveries established by Eurofer will help to make forecasts for Categoiy IV more realistic.» (v. ricorso nella causa British Steel, allegato 3, documento 31)
(«Infine, è stato segnalato che, in un prossimo futuro, le statistiche dettagliate, redatte dalla Eurofer, sulla base di una comunicazione rapida degli ordini e delle consegne mensili, contribuiranno a rendere le previsioni per la categoria IV più realistiche»).
73
II verbale della «riunione ristretta» del 15 giungo 1989 menziona altresì:
«Regarding the forward programmes for Quarter III/1989, Mr. Traverso announced a possible review of the programmes after a final decisione at the next CDE in function of the figures obtained from the system of rapid declaration of bookings and deliveries.» (v. ricorso nella causa British Steel, allegato 3, documento 25)
(«Per quanto riguarda il programma previsionale per il terzo trimestre del 1989, il signor Traverso ha annunciato una possibile revisione dei programmi dopo la decisione finale nel prossimo CDE, in funzione delle cifre ottenute dal sistema di dichiarazione celere degli ordini e delle consegne»),
74
In questa fase dell'istruzione delle cause, il Tribunale non è in grado di stabilire se gli scambi di informazioni di cui viene fatta menzione in tali verbali corrispondono a quelli censurati nella decisione e la misura nella quale essi sono stati effettivamente portati a conoscenza di taluni funzionari della DG III, come la loro formulazione sembra indicare.
75
Si deve tuttavia rilevare che ai punti 143-146 della decisione, la Commissione descrive un sistema di scambi mensili di informazioni sugli ordini e sulle consegne di talune imprese, praticato dalla Eurofer sotto la denominazione di «fast boo kings» il quale, a prima vista, sembra poter corrispondere a quello menzionato nei verbali in considerazione. I documenti sui quali si fonda tale descrizione, elencati nell'allegato II della decisione, consistono in particolare in tabelle che indicano gli ordini e/o le consegne mensili o trimestrali, a seconda del caso, delle imprese partecipanti, sui vari mercati nazionali (v. per esempio, il documento contrassegnato con il n. 3462 del fascicolo della Commissione). Secondo la valutazione giuridica formulata nei punti 279-283 della decisione, tale sistema di scambi di informazioni è qualificato dalla Commissione «contrario all'art. 65, n. 1, del Trattato CECA».
76
II Tribunale rileva altresì che diversi verbali di «riunioni consultive» tra la Commissione e l'industria siderurgica, in particolare quelli del 27 ottobre 1988, 27 gennaio, 27 aprile e 27 luglio 1989, menzionano talune informazioni circa l'andamento dei prezzi che sembrano, prima facie, essere correlate al contenuto dei corrispondenti verbali delle riunioni della commissione travi 18 ottobre 1988, 10 gennaio, 19 aprile e 11 luglio 1989.
77
Considerato quanto sopra, il Tribunale non si considera sufficientemente informato né dal menzionato memorandum 19 febbraio 1993 del signor Ortún (il quale si limita ad indicare, a proposito delle riunioni della DG III con gli esperti commerciali dell'Eurofer, che «i risultati globalizzati delle realizzazioni di produzione e di consegne delle imprese venivano trasmessi ai partecipanti») né dagli altri documenti interni relativi ah«indagine approfondita» condotta su invito del consigliere uditore, così come sono stati allegati al fascicolo trasmessogli.
78
Orbene, taluni documenti interni prodotti dalla convenuta stessa, in allegato a taluni dei suoi controricorsi (v. il «promemoria» riservato dell'unità 3 «materie prime e materiali d'avanguardia» della direzione E della D G III, del 31 gennaio 1989, della riunione consultiva del 26 gennaio 1989 nel corso della quale il signor Kutscher, che presiedeva, ha fatto mettere agli atti che, «se la Commissione scoprisse l'esistenza di qualsiasi accordo in seno all'industria in materia di prezzi e di quantità in contrasto con quanto disposto all'art. 65 del Trattato CECA, non esiterebbe ad adottare gli opportuni provvedimenti, conformemente alle disposizioni del detto articolo») stanno ad indicare che la Commissione (DG III) è in possesso dei propri appunti e promemoria di quelle riunioni, i quali potrebbero fornire al Tribunale chiarimenti su talune contestazioni di merito che è chiamato a dirimere.
79
Il Tribunale deve, del resto, rilevare che il fascicolo che gli è stato trasmesso non sembra contenere «tutti i documenti concernenti la causa» ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte. In particolare, né la nota della DG IV alla DG III del 22 luglio 1991, né la nota di risposta della DG III alla DG IV del 12 settembre 1991, allegate a taluni controricorsi, sono annoverate nell'elenco dei documenti interni redatti dalla convenuta e trasmesso alle ricorrenti su richiesta del Tribunale. Orbene, non soltanto queste due note hanno come obiettivo generale gli «scambi d'informazioni statistiche» relativi all'associazione Eurofer, ma esse fanno altresì espressamente riferimento a un cosiddetto metodo «Traverso» che riguarda un'infrazione la quale tramite la decisione impugnata (v. i punti 72-79 e 254-259) è stata specificamente asserita ai produttori europei di travi. Siffatti documenti attengono direttamente al presente procedimento e avrebbero pertanto dovuto far parte del fascicolo trasmesso al Tribunale.
80
Tenuto conto di quanto precede, e conformemente alle disposizioni degli artt. 24 dello Statuto della Corte e 65 del regolamento di procedura del Tribunale, vanno adottati i mezzi istruttori indicati dal dispositivo della presente ordinanza.
81
Il Tribunale si riserva la decisione per quanto riguarda gli altri mezzi istruttori richiesti dalle ricorrenti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)
così provvede:
1)
Le cause T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94 sono riunite ai fini dei mezzi istruttori e delle misure di organizzazione del procedimento nonché della trattazione orale.
2)
Tra i documenti qualificati dalla convenuta come interni, solo quelli recanti i numeri 9729, 9730, 9737-9746, 9748-9760, 9763-9765, 9769, 9770 e 9773-9787 del fascicolo da essa trasmesso al Tribunale con lettera 24 novembre 1994 vanno versati agli atti di causa e saranno comunicati alle parti.
3)
La convenuta trasmetterà al Tribunale, entro quattro settimane dalla notifica della presente ordinanza:
—
le note, i promemoria o verbali redatti dai funzionari della DG III in relazione con riunioni intercorse tra essi e i rappresentanti dell'industria siderurgica durante il periodo di applicazione del sistema di sorveglianza istituito dalla decisione della Commissione 19 luglio 1988, 2448/88/CECA, che istituisce un sistema di sorveglianza relativamente a taluni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica, e in particolare con quelle del 1o settembre, 27 ottobre, 3 novembre, 8 dicembre 1988, 26 gennaio, 1o febbraio, 21 marzo, 28 aprile, 15 giugno, 27 luglio, 1o settembre, 26 ottobre, 7 novembre, 15 dicembre 1989, 25 gennaio, 7 febbraio, 3 maggio, 27 luglio, 4 settembre e 5 novembre 1990;
—
i documenti, diversi da quelli già in possesso del Tribunale, ricevuti dai funzionari della DG III da parte della Eurofer o delle sue commissioni di prodotti, nel contesto di tali riunioni, durante il medesimo periodo.
4)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 10 dicembre 1997
Il cancelliere
H. Jung
Il presidente
A. Kalogeropoulos
( *1 ) Lingua processuale: T-134/94 il tedesco, T-136/94 il tedesco, T-137/94 il francese, T-138/94 il francese, T-141/94 il tedesco, T-145/94 il francese, T-147/94 il tedesco, T-148/94 il tedesco, T-151/94 l'inglese, T-156/94 lo spagnolo e T-157/94 lo spagnolo.
Full & Egal Universal Law Academy