Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Presupposti per la concessione ° Danno grave e irreparabile ° "Fumus boni juris" ° Confronto fra tutti gli interessi in gioco ° Costituzione di una cauzione
(Trattato CEE, art. 185; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 104, n. 2, e 107, n. 2)
Massima
Il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori ai sensi dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale deve valutarsi con riferimento alla necessità che vi sia di decidere provvisoriamente, onde evitare che un pregiudizio grave e irreparabile sia provocato alla parte che richiede il provvedimento provvisorio. E' questa la parte alla quale spetta dare la prova di non poter attendere l' esito del procedimento nella causa principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
Il rischio del verificarsi di un tale pregiudizio deve essere riconosciuto nel caso in cui l' esecuzione immediata di una decisione della Commissione che ordina il rimborso degli aiuti comunitari è tale da comportare la messa in liquidazione giudiziaria del debitore in conseguenza del fatto che il suo attivo è inferiore all' importo di cui si chiede il rimborso.
Considerato quanto sopra e se i motivi dedotti dalle richiedenti per dimostrare, prima facie, la fondatezza del ricorso non appaiono manifestamente privi di qualsiasi fondamento, la sospensione dell' esecuzione appare giustificata. Tuttavia, occorre ponderare, da un lato, l' interesse che le richiedenti hanno a non essere messe in liquidazione giudiziaria e, dall' altro, l' interesse comunitario connesso al recupero degli aiuti indebitamente versati e alla sanzione delle frodi nel sistema di sovvenzioni comunitarie. In una situazione in cui una delle richiedenti è già liquidata, in cui i patrimoni e le risorse proprie delle altre richiedenti sono praticamente inesistenti e in cui nessuna di esse ha svolto attività durante questi ultimi anni, la ponderazione degli interessi in gioco richiede, affinché sia salvaguardato l' interesse comunitario, che la concessione della sospensione dell' esecuzione sia subordinata, in applicazione dell' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alla costituzione, da parte delle richiedenti, di una cauzione bancaria idonea a garantire un eventuale rimborso della integralità delle sovvenzioni da esse percepite.
Parti
Nelle cause T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R,
Transacciones Marítimas, SA,
Recursos Marinos, SA,
e
Makuspesca, SA,
società di diritto spagnolo, con sede in Vigo (Spagna), rappresentate dagli avv.ti Santiago Martinez Lage, Rafael Allendesalazar Corcho e Javier Vías Alonso, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo studio dell' avv. Aloyse May, 31, Grand-rue,
richiedenti,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco Santaolalla, consigliere giuridico, e dalla signora Amparo Alcover, membro del servizio giuridico, in qualità agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto
nella causa T-231/94 R, una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 della decisione della Commissione 24 marzo 1994, C(94) 670/3, che revoca l' aiuto finanziario della Comunità concesso alla richiedente per un progetto di costruzione di un peschereccio;
nella causa T-232/94 R, una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 della decisione della Commissione 24 marzo 1994, C(94) 670/2, che revoca l' aiuto finanziario della Comunità concesso alla richiedente per un progetto di costruzione di un peschereccio;
e nella causa T-234/94 R, una domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 della decisione della Commissione 24 marzo 1994, C(94) 670/1, che revoca l' aiuto finanziario della Comunità concesso alla richiedente per un progetto di costruzione di un peschereccio,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atti pervenuti nella cancelleria del Tribunale il 15 giugno 1994, le richiedenti, a norma dell' art. 173 del Trattato CEE, hanno proposto al Tribunale dei ricorsi intesi rispettivamente, all' annullamento delle decisioni 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e, C(94) 670/1, con le quali la Commissione ha revocato gli aiuti finanziari che la Comunità aveva concesso a tre progetti di costruzione di pescherecci, rispettivamente, con decisioni C(87) 2200/137 del 21 dicembre 1987, C(89) 632/73 e C(89) 632/47 del 26 aprile 1989.
2 Con atti pervenuti in cancelleria il 6 luglio 1994, le richiedenti, in virtù dell' art. 185 del Trattato CE, hanno proposto al Tribunale tre domande di sospensione dell' esecuzione dell' art. 2 delle sopraccitate decisioni del 24 marzo 1994 con le quali viene disposto il rimborso di detti aiuti.
3 La Commissione ha presentato le sue osservazioni in merito a dette domande il 22 luglio 1994. Le parti hanno presentato le loro osservazioni orali il 9 agosto 1994.
4 In occasione di detta audizione, il presidente del Tribunale ha invitato le parti a valutare la possibilità di pervenire ad una transazione amichevole e ha fissato il termine del 31 agosto 1994 entro il quale trasmettergli, in assenza di un siffatto accordo, taluni elementi informativi relativi al loro statuto come pure alla loro situazione giuridica e patrimoniale e ai debiti che avrebbero contratto presso talune banche. Le richiedenti sono state altresì invitate a pronunciarsi nello stesso termine sulla possibilità per le stesse di costituire una cauzione bancaria che copre la totalità dell' importo degli aiuti concessi. Le parti non hanno raggiunto un accordo e le richiedenti hanno fatto pervenire alla cancelleria del Tribunale in data 31 agosto 1994 gli elementi di informazione richiesti. Con lettera 14 settembre 1994 la Commissione ha presentato le sue osservazioni sui documenti prodotti dalle richiedenti.
5 Prima di esaminare la fondatezza delle presenti domande di provvedimenti urgenti, occorre ricordare i fatti all' origine della controversia, quali risultano dalle memorie e dai documenti depositati dalle parti, come pure dalle spiegazioni orali fornite nel corso dell' udienza del 9 agosto 1994.
6 Le richiedenti sono società che hanno per statuto l' obiettivo di svolgere attività nel settore della pesca e il cui socio di maggioranza e amministratore è lo stesso per ciascuna di esse. Transacciones Marítimas, SA (Tramasa) è stata costituita nell' aprile 1984; Makuspesca, SA e Recursos Marinos, SA sono state costituite nel novembre 1986.
7 Con decisione 21 dicembre 1987, C(87) 2200/137, adottata in applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7, in prosieguo: il "regolamento n. 4028/86"), la Commissione ha concesso alla Tramasa un aiuto finanziario di 39 283 091 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato "Tiburón III". Tale aiuto copriva il 35% dell' importo di 112 237 000 PTA, che la Commissione ha dichiarato sovvenzionabile. Detto importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 126 500 000 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello "Tiburón III" ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole.
8 Il 6 aprile 1988, la Tramasa chiedeva alla Commissione di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura datata 15 marzo 1988 del cantiere navale incaricato della costruzione, la quale certificava il pagamento del 51% dell' investimento totale. La Commissione effettuava tale versamento parziale il 12 luglio 1988. Il 25 ottobre 1988, la Tramasa chiedeva alla Commissione, sulla base di una fattura del cantiere navale che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto. Il 4 aprile 1989 la Commissione effettuava detto versamento.
9 Il 9 ottobre 1989, la Tramasa vendeva il battello "Tiburón III" al prezzo di 112 857 453 PTA.
10 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/73, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la Commissione ha concesso alla Recursos Marinos un aiuto di 107 570 097 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato "Acechador". Detto aiuto copriva il 35% dell' ammontare che la Commissione ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 322 300 000 PTA. Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 370 344 850 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha beneficiato altresì di un aiuto concesso dalle autorità spagnole.
11 Il 10 maggio 1989, la Recursos Marinos chiedeva alla Commissione di procedere ad un versamento parziale dell' aiuto comunitario, sulla base di una fattura del cantiere navale del 2 maggio 1989, che attestava il pagamento del 94% dell' investimento totale. Il 28 luglio 1989 la Commissione effettuava detto versamento parziale. Il 21 novembre 1989, la Recursos Marinos chiedeva alla Commissione, sulla base di una fattura del cantiere navale del 4 ottobre 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, di versare il saldo dell' aiuto. Il 28 novembre 1989 la Commissione effettuava detto versamento.
12 Nel maggio 1990, la Recursos Marinos vendeva il battello "Acechador" al prezzo di 175 000 000 PTA.
13 Con decisione 26 aprile 1989, C(89) 632/47, adottata in applicazione del regolamento n. 4028/86, la Commissione ha concesso alla Makuspesca un aiuto di 79 934 630 PTA per la costruzione di un battello da pesca denominato "Makus". Questo aiuto copriva il 35% dell' importo che la Commissione ha dichiarato sovvenzionabile e che era di 214 070 374 PTA. Questo importo era inferiore al costo totale del progetto, il quale ammontava a 217 250 000 PTA. Come previsto dal regolamento n. 4028/86, la costruzione del battello considerato ha fruito pure di un aiuto concesso dalle autorità spagnole.
14 Il 5 giugno 1989, la Makuspesca chiedeva alla Commissione, su presentazione di una fattura del cantiere navale dell' 8 febbraio 1989 che certificava il pagamento della totalità del prezzo del battello, il versamento dell' aiuto comunitario. L' 8 giugno 1989 la Commissione versava detto aiuto.
15 Nel luglio 1992, la Makuspesca vendeva il battello "Makus".
16 Tra il 25 e il 31 marzo 1990, la Commissione, in applicazione dei poteri conferitile dall' art. 46 del regolamento n. 4028/86, effettuava ispezioni presso le imprese richiedenti allo scopo di controllare l' utilizzo degli aiuti concessi. Dette ispezioni hanno, in particolare, avuto ad oggetto la contabilità di queste società. A seguito di dette ispezioni e su domanda della Commissione, la Intervención General de la Administración del Estado effettuava, nel corso del mese di maggio 1990, ispezioni nelle tre imprese. Dalle relazioni redatte a seguito di dette ispezioni emerge, in particolare, che la certificazione della contabilità delle società interessate relativa all' esercizio 1987 era stata rifiutata, che la contabilità relativa all' esercizio 1988 era stata certificata entro i termini fissati dalla legge spagnola e che quella del 1989 lo era stata al di fuori di tale termine. A seguito di dette ispezioni, le autorità spagnole adottavano decisioni vertenti sulla riduzione degli aiuti da loro concessi e ordinavano il rimborso delle somme percepite in eccesso.
17 Dai documenti allegati al fascicolo e dalle dichiarazioni degli avvocati delle richiedenti rese in occasione dell' audizione del 9 agosto 1994 emerge che la Recursos Marinos veniva liquidata e che le altre due richiedenti non avevano esercitato alcuna attività nel corso degli ultimi esercizi.
18 In ragione della connessione tra le tre domande di sospensione dell' esecuzione delle decisioni controverse, si deve disporre la riunione delle cause ai fini del presente procedimento sommario.
In diritto
19 In virtù del combinato disposto degli artt. 185 e 186 del Trattato CE e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata con decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE, il Tribunale può, quando reputi che le circostanze lo richiedano, ordinare la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o ordinare i provvedimenti provvisori necessari.
20 A norma dell' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale le domande relative a provvedimenti provvisori contemplati negli artt. 185 e 186 del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento al quale sono intese. I provvedimenti richiesti debbono presentare un carattere provvisorio, nel senso che non debbono recare pregiudizio alla decisione nel merito (v., per ultimo, l' ordinanza del presidente del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-239/94 R, Eisa/Commissione, Racc. pag. II-703, punto 9).
Argomenti delle parti
21 Per dimostrare la fondatezza, prima facie, delle loro pretese, le richiedenti, facendo riferimento alle memorie da esse presentate nei loro ricorsi nella causa principale, deducono quattro motivi, relativi alla violazione dei principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, alla violazione delle forme sostanziali, alla violazione del principio di proporzionalità, nonché, rispettivamente, allo sviamento di potere.
22 Nel contesto del primo dei motivi dedotti, le richiedenti ricordano, innanzi tutto, da un lato, che sono trascorsi pressoché sei anni dal momento in cui il versamento degli aiuti controversi è stato richiesto alla Commissione e il momento in cui questa ne ha richiesto il rimborso e, dall' altro, sono passati pressoché tre anni dal momento in cui la Commissione ha ricevuto le relazioni delle ispezioni compiute dalle autorità spagnole e quello in cui ha adottato le decisioni impugnate. Secondo le richiedenti, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, un siffatto comportamento costituirebbe una violazione del principio della certezza del diritto.
23 Le richiedenti sostengono poi che il comportamento della Commissione costituisce pure una violazione del loro legittimo affidamento, nella misura in cui, tra il momento in cui gli aiuti sono stati loro concessi e quello in cui sono state adottate le decisioni con le quali viene disposto il rimborso, le stesse non hanno potuto disporre del minimo indizio da cui potesse desumersi che la Commissione considerava che esse avessero commesso illegalità. Il silenzio osservato dalla Commissione, anche dopo che le autorità spagnole avevano richiesto, nel 1991, il rimborso di una parte degli aiuti che avevano concesso, avrebbe rafforzato l' affidamento delle richiedenti, il che giustificherebbe, secondo la giurisprudenza della Corte, l' annullamento delle decisioni impugnate (sentenza 3 marzo 1982, causa 14/81, Alpha Steel/Commissione, Racc. pag. 749). Inoltre, le illegalità di cui le richiedenti sono accusate riposerebbero essenzialmente su differenze di interpretazione per quanto riguarda il modo di calcolo del costo dei battelli e non costituirebbero in alcun modo violazioni manifeste della normativa applicabile.
24 Le richiedenti, del resto, affermano che il loro legittimo affidamento non è stato turbato dalle visite ispettive effettuate dagli agenti della Commissione il 30 marzo 1990. Un siffatto provvedimento, secondo le richiedenti, costituirebbe solo una mera facoltà riconosciuta dalla normativa in vigore, e non implicherebbe alcun sospetto nei confronti delle imprese che ne sono l' oggetto. Nella specie, tali visite ispettive non avrebbero del resto dato luogo all' invio di un processo verbale né di qualsiasi altro documento che contenesse un' accusa nei confronti delle richiedenti.
25 Con il secondo motivo, che deduce la violazione di forme sostanziali e che è presentato in subordine, le richiedenti deducono che la Commissione non ha informato le autorità spagnole dell' avvio della procedura di sospensione, riduzione o soppressione del contributo, come prescritto dall' art. 7 del regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1988, n. 1116, recante modalità di esecuzione delle decisioni di contributo per progetti concernenti azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca, dell' acquicoltura e del riassetto della fascia costiera (GU L 112, pag. 1). Né la comunicazione da parte della Commissione alla Secretaria General de Pesca Maritima, ente incaricato in Spagna della gestione degli aiuti concessi ai sensi del regolamento n. 4028/86, della sua intenzione di avviare il procedimento né la consultazione del comitato permanente delle strutture della pesca potrebbero essere considerate come atti effettuati in rispetto di detto requisito.
26 Le richiedenti, del resto, sostengono che le decisioni controverse sono state adottate in violazione dell' art. 190 del Trattato CEE, in quanto la loro motivazione è insufficiente e identica per tutte le decisioni, nonostante esistessero differenze di fatto tra le tre situazioni. Questa motivazione, inoltre, sarebbe vaga e imprecisa, poiché, da un lato, le differenze ascritte alle richiedenti tra il costo che esse hanno dichiarato e il prezzo che esse hanno effettivamente pagato per i battelli non sarebbero state esposte in cifre e, dall' altro, non conterrebbe prese di posizione circa la questione se i premi delle autorità nazionali alla costruzione navale percepiti direttamente dai cantieri debbano o no essere compresi nell' importo degli investimenti sovvenzionabili. Infine, la motivazione delle decisioni si baserebbe su fatti inesatti o non qualificati in modo corretto.
27 Con il terzo motivo, pure esso presentato in subordine, le richiedenti deducono una violazione del principio di proporzionalità, nella misura in cui, tra tutte le sanzioni previste dal regolamento n. 4028/86, la Commissione ha scelto la soppressione dell' aiuto, che sarebbe la sanzione riservata alle infrazioni più gravi. Orbene, nella specie, l' obbligo principale, cioè la costruzione dei battelli sarebbe stato rispettato, e le irregolarità imputate alle richiedenti riguardano soltanto obbligazioni accessorie.
28 Con il quarto motivo, pur esso subordinato, secondo il quale la Commissione avrebbe commesso una sviamento di potere, le richiedenti deducono che, tramite le decisioni impugnate, l' istituzione resistente cerca, semplicemente, di mettere in atto una raccomandazione della Corte dei conti, contenuta in un rapporto speciale sull' applicazione del regolamento n. 4028/86 e intesa ad impedire la rivendita rapida dei battelli costruiti con sovvenzione a carico dei fondi comunitari.
29 Per quanto riguarda il pregiudizio grave e irreparabile, che deriverebbe loro dall' esecuzione delle decisioni impugnate, le richiedenti invocano l' ordinanza della Corte 21 maggio 1977, cause riunite T-31/77 R e 53/77 R, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. 921), e sostengono, in limine, che i vizi da cui dette decisioni sono affette sono di una tale gravità da non rendersi più necessario dimostrare l' esistenza di un pregiudizio per giustificare l' urgenza della sospensione della loro esecuzione.
30 In subordine, le richiedenti sostengono che l' esecuzione delle decisioni controverse provocherebbe loro, comunque, un pregiudizio grave e irreparabile. Infatti, come emerge, a loro avviso, dai loro bilanci, il rimborso degli aiuti concessi provocherebbe il fallimento delle due società, che non sono state sciolte (Makuspesca e Tramasa). Esso rischierebbe, inoltre, di avere conseguenze molto gravi sulla Recursos Marinos, che è già stata liquidata, ma che potrebbe essere oggetto di un' azione giudiziaria e, se del caso, di una dichiarazione di "fallimento a posteriori".
31 Le richiedenti sostengono infine che il danno che deriverebbe loro dall' applicazione delle decisioni controverse sarebbe di gran lunga superiore a quello che verrebbe arrecato all' interesse comunitario da un provvedimento di sospensione dell' esecuzione di dette decisioni. Il fatto che la Commissione abbia atteso cinque anni dopo la concessione degli aiuti prima di cercare di recuperarli ne costituirebbe una prova.
32 La Commissione solleva, innanzi tutto, la questione dell' esistenza giuridica della Recursos Marinos, ricorrente nella causa T-232/94. Come emerge da un certificato del registro del commercio prodotto dalla richiedente stessa, questa sarebbe stata sciolta e liquidata nel dicembre 1991. La Commissione chiede che, in applicazione dell' art. 44, n. 6, del regolamento di procedura, il Tribunale fissi alla richiedente un termine per chiarire la sua posizione.
33 Per quanto riguarda il primo motivo dedotto dalle richiedenti a sostegno del fumus boni juris delle loro domande, la Commissione è del parere che il lasso di tempo trascorso prima dell' adozione delle decisioni controverse è, almeno in parte, imputabile alle richiedenti, le quali, con l' atteggiamento ostruzionistico di cui hanno dato dimostrazione in occasione delle visite ispettive dei servizi della Commissione, nel marzo 1990, avrebbero reso necessarie nuove ispezioni da parte delle autorità spagnole. La Commissione avrebbe inoltre voluto attendere l' esito del ricorso amministrativo proposto dalle richiedenti contro le decisioni della Dirección General de Estructuras Pesqueras, che ordinavano il rimborso parziale degli aiuti nazionali loro concessi. A proposito di tali decisioni la Commissione sottolinea che esse stavano ad indicare alle richiedenti che la riduzione degli aiuti nazionali prescindeva da ogni eventuale sanzione che la Commissione avrebbe potuto adottare. Ad ogni modo, le richiedenti non potrebbero avvalersi del legittimo affidamento che avrebbero riposto nel godimento di una sovvenzione la cui concessione sarebbe stata basata su false indicazioni da parte loro, in manifesta violazione della normativa applicabile. A questo proposito la Commissione rileva che le fatture emesse dai cantieri navali non solo non corrispondono a effettivi pagamenti da parte delle richiedenti, ma non riflettono neppure l' effettivo costo degli investimenti, che sarebbe sensibilmente inferiore agli importi in esse indicati. La Commissione deduce inoltre che gli importi totali degli investimenti che figurano sui formulari della domanda di aiuto comunitario, come pure, a titolo di importi pagati, sui certificati redatti in vista del versamento totale dell' aiuto concesso non coincidono in alcun caso con i valori di base delle navi dichiarati dai cantieri navali alle autorità nazionali.
34 Per quanto riguarda il secondo motivo, che deduce la violazione di forme sostanziali, la Commissione ricorda, in primo luogo, che le autorità spagnole sono state informate della procedura di soppressione degli aiuti come pure della sua intenzione di ordinarne il rimborso, e che, a seguito dei contatti intervenuti, queste stesse autorità hanno presentato le loro osservazioni nel dicembre 1992 e nel marzo 1993. In secondo luogo, la Commissione considera, alla luce della giurisprudenza della Corte, che le decisioni controverse sono sufficientemente motivate. In particolare, in queste decisioni viene fatto rinvio alle relazioni delle autorità spagnole, le quali darebbero indicazioni sui dati in cifre come pure sull' inclusione dei premi riscossi direttamente da parte dei cantieri navali nell' importo degli investimenti che sono stati oggetto di aiuti.
35 Per quanto riguarda il motivo che deduce la violazione del principio di proporzionalità, la Commissione rileva che le richiedenti hanno, in modo deliberato, falsificato l' importo degli investimenti per i quali sono stati richiesti gli aiuti e che, di fronte ad un siffatto comportamento, una semplice riduzione degli aiuti, in proporzione alle inesattezze constatate, costituirebbe un incentivo alla frode, mentre, tenuto conto dell' impossibilità di controllare tutte le domande presentate, l' esattezza delle dichiarazioni sarebbe un elemento essenziale del sistema di sovvenzioni.
36 Infine la Commissione considera che le richiedenti non deducono alcun argomento idoneo a confortare le loro affermazioni a sostegno di uno sviamento di potere.
37 La Commissione contesta altresì l' esistenza di un' urgenza che giustifica la sospensione delle decisioni impugnate. Ricorda che le richiedenti sono tutte inattive con l' unica eccezione della Makuspesca, la quale avrebbe subito dopo l' ispezione della Commissione un' importante riduzione del suo attivo. Le richiedenti non potrebbero pertanto avvalersi, per ottenere la sospensione dell' esecuzione delle decisioni controverse, di una situazione che esse stesse avrebbero creato, apparentemente al solo scopo di rendere impossibile il rimborso degli aiuti percepiti.
38 Per quanto riguarda la ponderazione degli interessi in gioco, la Commissione ritiene che il pregiudizio che l' interesse comunitario subirebbe in caso di sospensione dell' esecuzione delle decisioni impugnate sarebbe ben più grave che il preteso pregiudizio che le richiedenti potrebbero subire per effetto della loro applicazione immediata. Siffatta sospensione costituirebbe un attentato alla credibilità del sistema di aiuti strutturali al settore della pesca e renderebbe impossibile il recupero degli importi già versati.
Valutazione del giudice del procedimento sommario
39 In primo luogo, il giudice del procedimento sommario deve prendere posizione sulla capacità di stare in giudizio della Recursos Marinos, richiedente nella causa T-232/94 R. Questa ha unito al suo ricorso un certificato del registro del commercio della provincia di Pontevedra, datato 23 maggio 1994, da dove risulta che la società è stata sciolta e liquidata nel 1991. Tuttavia, la procura redatta da un notaio di Vigo, pure essa unita al ricorso, riconosce al liquidatore della società la "capacità legale sufficiente" per conferire agli avvocati ivi indicati segnatamente l' incarico di rappresentare la società in giudizio, in particolare dinanzi al Tribunale. Nel corso dell' udienza, il rappresentante della richiedente ha dedotto che questa ha interesse a contestare in giudizio la legalità della decisione della Commissione al fine di evitare le conseguenze derivanti nel diritto nazionale dalla sua esecuzione.
40 La questione se una società sciolta e liquidata ° la quale, quand' anche avesse potuto avvalersi di detta liquidazione, ha preferito presentare un ricorso ° disponga ancora della capacità di stare in giudizio non può essere risolta dal giudice del procedimento sommario. In questa fase e tenuto conto di tutti gli elementi disponibili, si debbono accettare le constatazioni del notaio che ha redatto il mandato alle liti, che la richiedente ha allegato agli atti. Pertanto, e senza alcun pregiudizio per la conclusione alla quale potrà pervenire il Tribunale al momento dell' esame del ricorso relativo alla causa principale, si deve, in questa fase, riconoscere la capacità della richiedente di proporre la presente domanda di provvedimenti provvisori.
41 Per quanto riguarda il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori, emerge dalla costante giurisprudenza che questo deve valutarsi con riferimento alla necessità che vi sia di decidere provvisoriamente, onde evitare che un pregiudizio grave e irreparabile sia provocato alla parte che richiede il provvedimento provvisorio (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-593/93 R, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409, punto 27). E' la parte che chiede la sospensione dell' esecuzione di una decisione impugnata quella alla quale spetta dare la prova di non poter attendere l' esito del procedimento nella causa principale senza dover subire un pregiudizio che comporterebbe conseguenze gravi e irreparabili.
42 A questo proposito, le richiedenti sostengono che l' esecuzione delle decisioni della Commissione comporterebbe la loro messa in liquidazione giudiziaria. Si deve pertanto constatare, su questo punto, alla luce degli elementi informativi forniti dalle richiedenti circa la loro situazione patrimoniale, che il rischio di messa in liquidazione giudiziaria pare effettivo, nella misura in cui l' importo degli aiuti da rimborsare ° cioè, rispettivamente, 75 000 000, 107 000 000 e 39 000 000 PTA ° supera di gran lunga quello dei loro attivi. Anche se, come giustamente ricordato dalla Commissione, le richiedenti non svolgono alcuna reale attività economica e, pertanto, le conseguenze concrete di una siffatta liquidazione sarebbero meno gravi di quelle che si produrrebbero se una siffatta attività venisse continuata, non si può negare che essa comporterebbe, molto probabilmente, lo scioglimento forzato delle società e avrebbe conseguenze personali importanti per i loro amministratori e azionisti. Il pregiudizio che deriva, per le richiedenti, dall' immediata esecuzione delle decisioni della Commissione rischierebbe pertanto di essere grave e irreparabile.
43 Per quanto riguarda i motivi dedotti dalle richiedenti per dimostrare, prima facie, la fondatezza del loro ricorso, si deve constatare che taluni di questi motivi, i quali in particolare deducono la violazione di principi generali di diritto o la violazione di forme sostanziali, non possono essere considerati, in questo stadio, come manifestamente privi di qualsiasi fondamento. In particolare, il motivo che deduce che la Commissione, nel pretendere il rimborso della totalità delle somme versate a titolo delle sovvenzioni concesse, non avrebbe, nelle circostanze di specie, tenuto conto delle esigenze del principio di proporzionalità presuppone un esame approfondito dei fatti e del contesto giuridico della causa, esame che eccede il contesto del presente procedimento sommario.
44 Ciò considerato e senza che occorra esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti dalle richiedenti, si deve concludere, per quanto riguarda la presente domanda di provvedimenti urgenti, che le condizioni relative all' esistenza di un fumus boni juris e di un rischio di pregiudizio grave e irreparabile in caso in cui le dette domande non fossero accolte sussistono.
45 Tuttavia, occorre ponderare, da un lato, l' interesse che le richiedenti hanno di non essere messe in liquidazione giudiziaria e, dall' altro, l' interesse comunitario connesso al recupero degli aiuti indebitamente versati e alla sanzione delle frodi nel sistema di sovvenzioni comunitarie. A questo proposito, si deve constatare, innanzi tutto, che le decisioni impugnate, nella misura in cui dispongono il rimborso degli aiuti concessi, sono state motivate dalla constatazione, da parte della Commissione, dell' esistenza di varie gravi irregolarità, commesse dalle richiedenti, in relazione alle quali gli elementi desumibili dagli atti offrono indizi sufficientemente concreti al giudice del procedimento sommario. Si deve poi constatare che dall' insieme degli elementi del fascicolo emerge che se la Commissione dovesse attendere la conclusione del procedimento di cui alla causa principale, il rischio per essa di non poter trovare attivo sufficiente a ottenere il rimborso delle sovvenzioni controverse in caso di rigetto dei ricorsi sarebbe effettivo. Infatti, si deve tener conto del fatto che una delle richiedenti è già liquidata, che i patrimoni e le risorse proprie delle altre richiedenti sono praticamente inesistenti e che nessuna di esse ha svolto attività durante questi ultimi anni.
46 Ne consegue che la ponderazione degli interessi in gioco richiede, affinché sia salvaguardato l' interesse comunitario, che l' esecuzione della presente ordinanza sia subordinata, in applicazione dell' art. 107, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, alla costituzione, da parte delle richiedenti, di una cauzione bancaria idonea a garantire un eventuale rimborso della integralità delle sovvenzioni da esse percepite.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) Le cause T-231/94 R, T-232/94 R e T-234/94 R sono unite ai fini del procedimento sommario.
2) E' sospesa l' esecuzione dell' art. 2 delle decisioni della Commissione 24 marzo 1994, C(94) 670/3, C(94) 670/2 e C(94) 670/1, che sopprime la sovvenzione finanziaria comunitaria concessa a ciascuna delle richiedenti per un progetto di costruzione di un battello da pesca, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul ricorso principale.
3) La sospensione dell' esecuzione ordinata nel punto precedente è subordinata alla costituzione, da parte delle richiedenti, di una cauzione bancaria a favore della Commissione che copra, fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale sul ricorso principale, la totalità dell' importo degli aiuti concessi.
4) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 26 ottobre 1994.
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