Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
Parole chiave
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Procedimento sommario ° Sospensione dell' esecuzione ° Sospensione dell' esecuzione di decisioni che autorizzano la concessione di aiuti a imprese siderurgiche ° Presupposti per la concessione ° Danno gravo e irreparabile ° Verificarsi del danno a seguito di avvenimenti futuri e incerti ° Danno di carattere generale per la struttura della concorrenza ° Mancanza di nesso con la situazione personale della richiedente o dei suoi soci ° Confronto fra tutti gli interessi in gioco
(Trattato CECA, art. 39; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)
Parti
Nella causa T-239/94 R,
Association des aciéries européennes indépendantes (EISA), con sede a Bruxelles, rappresentata dall' avvocato Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,
richiedente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Michel Nolin e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
resistente,
avente ad oggetto la domanda di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994, 94/256/CECA-94/261/CECA, riguardanti gli aiuti che vari Stati membri intendono accordare a imprese siderurgiche stabilite nei loro rispettivi territori (GU L 112, rispettivamente pagg. 45, 52, 58, 64, 71 e 77),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Motivazione della sentenza
Antefatti e procedimento
1 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 6 giugno 1994, l' Association des aciéries européennes indépendantes (in prosieguo: "EISA") ha proposto, a norma dell' art. 33 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio (in prosieguo: il "Trattato CECA"), un ricorso volto all' annullamento delle decisioni della Commissione 12 aprile 1994 con cui si autorizzano:
° gli aiuti che la Repubblica federale di Germania intende accordare all' impresa siderurgica EKO Stahl AG, Eisenhuettenstadt (decisione 94/256/CECA; GU L 112, pag. 45);
° gli aiuti che il Portogallo intende accordare all' impresa siderurgica Siderúrgia Nacional (decisione 94/257/CECA; GU L 112, pag. 52);
° gli aiuti che la Spagna intende accordare all' impresa pubblica di siderurgia integrata Corporación de la Siderurgia Integral (CSI) (decisione 94/258/CECA; GU L 112, pag. 58);
° la concessione da parte della Repubblica italiana di aiuti di Stato alle imprese siderurgiche del settore pubblico (gruppo siderurgico Ilva) (decisione 94/259/CECA; GU L 112, pag. 64);
° gli aiuti che la Repubblica federale di Germania intende accordare all' impresa siderurgica Saechsische Edelstahlwerke GmbH, Freital/Sachsen (decisione 94/260/CECA; GU L 112, pag. 71);
° gli aiuti che la Spagna intende accordare alla Sidenor, impresa produttrice di acciai speciali (decisione 94/261/CECA; GU L 112, pag. 77).
2 Con atto separato depositato nella cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha del pari presentato, a norma dell' art. 39 del Trattato CECA, un' istanza di sospensione dell' esecuzione dell' art. 1 delle decisioni impugnate, nella parte in cui esse dichiarano compatibili gli aiuti di cui trattasi col buon funzionamento del mercato comune e quindi li autorizzano.
3 La Commissione ha formulato le sue osservazioni scritte sulla presente istanza di provvedimenti urgenti il 24 giugno 1994. Le parti hanno svolto le loro osservazioni orali il 6 luglio 1994.
4 Prima di esaminare la fondatezza della presente istanza di provvedimenti urgenti, occorre ricordare i fatti essenziali all' origine della lite di cui è investito il Tribunale, quali essi risultano dalle memorie presentate dalle parti e dalle osservazioni orali fornite all' audizione del 6 luglio 1994.
5 Le decisioni controverse sono state adottate dalla Commissione in base all' art. 95, primo e secondo comma, del Trattato CECA. Il primo 'considerando' di ciascuna decisione è identico e fa riferimento al peggioramento della situazione finanziaria della maggior parte delle imprese siderurgiche della Comunità a causa del crollo dei prezzi causato da squilibri gravi e persistenti fra l' offerta e la domanda nel mercato internazionale, per effetto del rallentamento generale della congiuntura e dei fattori negativi che caratterizzano la situazione sui mercati internazionali.
6 Secondo la Commissione, l' attuale "codice degli aiuti", in cui sono riunite le norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia, come da essa adottate in base a decisioni generali basate anch' esse sull' art. 95, primo e secondo comma, del Trattato, non costituiva un quadro adeguato per le decisioni impugnate, in quanto esso non consente di autorizzare né gli aiuti al funzionamento né gli aiuti alla ristrutturazione, escluse le chiusure. Le decisioni controverse sono state quindi adottate ad hoc dalla Commissione, previo parere conforme del Consiglio, nell' ambito di un nuovo piano di ristrutturazione del settore.
7 L' approvazione degli aiuti summenzionati è stata subordinata all' osservanza di varie condizioni, in particolare all' obbligo di ridurre le capacità di produzione, proporzionalmente agli aiuti accordati, per un totale di circa 5,5 milioni di tonnellate all' anno per i prodotti laminati a caldo. La Commissione intende ottenere una riduzione di circa 750 000 tonnellate l' anno per ciascun miliardo di ECU versato come aiuti. Durante un periodo di cinque anni le imprese beneficiarie non devono aumentare le loro capacità di produzione, in base ai piani di ristrutturazione approvati, salvo i sopraggiunti guadagni di produttività.
In diritto
8 In base al combinato disposto dell' art. 39, secondo comma, del Trattato CECA e dell' art. 4 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificata dalla decisione del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), il Tribunale può, se ritiene che sia richiesto dalle circostanze, disporre la sospensione dell' esecuzione dell' atto impugnato o disporre i provvedimenti provvisori necessari.
9 L' art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori di cui all' art. 39, secondo comma, del Trattato debbono precisare i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l' adozione del provvedimento provvisorio richiesto. I provvedimenti richiesti devono presentare natura provvisoria nel senso che essi non devono anticipare la decisione nel merito (v. ordinanza del presidente del Tribunale 14 dicembre 1993, causa T-543/93 R, Gestevisión Telecinco/Commissione, Racc. pag. II-1409, punto 16).
Argomenti delle parti
10 Per quanto riguarda l' esistenza dei motivi che giustificano, prima facie, la concessione della sospensione dell' esecuzione delle decisioni impugnate, la richiedente fa valere che gli aiuti autorizzati sono prima facie incompatibili col Trattato CECA, in quanto essi sono espressamente in contrasto col suo art. 4, lett. c). Inoltre, secondo la richiedente, nella fattispecie non ricorrono i presupposti di applicazione dell' art. 95, primo comma, del Trattato, sul quale la Commissione ha basato le decisioni controverse. A questo proposito, essa sottolinea che, in ogni caso, gli aiuti di Stato non possono essere considerati nel senso che rientrano nei "casi non previsti dal presente Trattato", cui fa riferimento l' art. 95 del Trattato, mentre il suo art. 4, lett. c), stabilisce espressamente che gli aiuti accordati dagli Stati sono vietati, in qualunque forma.
11 La richiedente osserva, peraltro, che, anche se fosse stato seguito il procedimento più rigoroso contemplato dall' art. 95, terzo e quarto comma, del Trattato, non si potrebbe sostenere la validità delle decisioni impugnate. Infatti, secondo la richiedente, i poteri di cui la Commissione si è avvalsa per autorizzare gli aiuti controversi avrebbero potuto esserle conferiti solo attraverso il procedimento di emendamento del Trattato CECA contemplato dal suo art. 96. Ne conseguirebbe che la Commissione ha commesso uno sviamento di potere e che, di conseguenza, le decisioni impugnate devono essere dichiarate illegittime.
12 Quanto all' urgenza, la richiedente considera che questa risulta, in sostanza, dalla congiunzione di due elementi: da un lato, in mancanza di una sospensione dell' esecuzione delle decisioni controverse, gli Stati membri potrebbero invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per liberarsi dall' obbligo di ottenere, dalle imprese beneficiarie, il rimborso degli aiuti; dall' altro, poiché taluni aiuti considerati devono consentire alle imprese beneficiarie di essere privatizzate a breve termine, tale privatizzazione potrebbe aver luogo in forme tali che gli acquirenti potrebbero non essere tenuti a rimborsare gli aiuti accordati, il che causerebbe un danno irreparabile alla struttura della concorrenza.
13 Dal punto di vista del raffronto fra gli interessi in gioco, la richiedente ritiene che i rischi che la soppressione del versamento degli aiuti controversi potrebbe comportare per la vitalità economica delle imprese beneficiarie degli aiuti non costituiscano altro che la conseguenza del gioco normale della concorrenza e che tale danno non possa essere paragonato a quello che sarebbe causato alle imprese siderurgiche concorrenti dall' attuazione di decisioni che autorizzino aiuti in spregio delle norme del Trattato CECA.
14 La Commissione osserva, dal canto suo, che, benché accordati dagli Stati, gli aiuti controversi, al pari degli aiuti all' industria siderurgica autorizzati in base ai vari "codici degli aiuti", non possono essere considerati aiuti nazionali. Si tratta, in realtà, secondo la Commissione, di aiuti comunitari, destinati a far fronte alla gravità della crisi che colpisce le imprese comunitarie del settore di cui trattasi e a consentire il raggiungimento degli obiettivi del Trattato CECA. La natura comunitaria di detti aiuti sarebbe del resto corroborata dal fatto che essi sono soggetti ad un' autorizzazione previa della Commissione e limitati a quanto strettamente necessario. Il fatto che gli aiuti di cui trattasi siano versati dagli Stati membri sarebbe giustificato dalla mancanza di fondi comunitari necessari per finanziare lo sforzo di ristrutturazione dell' industria siderurgica.
15 Secondo la Commissione, le decisioni impugnate rientrano nella stessa logica delle decisioni generali che istituiscono un sistema comunitario di aiuti alla siderurgia, vale a dire il "codice degli aiuti". Infatti, secondo la resistente, le gravi difficoltà delle imprese comunitarie, dovute ad una situazione di sovraccapacità produttiva del settore, configurano un caso "non previsto" ai sensi dell' art. 95, primo comma, del Trattato CECA, il quale giustifica un intervento della Comunità. Del resto, la Commissione sottolinea che la prassi consistente nell' autorizzare aiuti di Stato limitati all' importo assolutamente necessario e a condizione che vi siano riduzioni di capacità produttiva proporzionali agli aiuti versati sarebbe già stata ammessa dalla Corte nella sua sentenza 3 ottobre 1985, causa 214/83, Germania/Commissione (Racc. pag. 3053).
16 Per quanto riguarda l' urgenza, la Commissione considera irrilevante l' argomento della richiedente secondo cui gli Stati membri potrebbero invocare il principio della tutela del legittimo affidamento per non procedere presso le imprese beneficiarie al rimborso degli aiuti, in quanto, come nel caso di specie, un ricorso d' annullamento contro le decisioni controverse è stato proposto dinanzi al Tribunale entro il termine previsto dal Trattato. Quanto alla responsabilità degli eventuali acquirenti delle imprese beneficiarie per il rimborso di aiuti la cui attribuzione potrebbe essere giudicata illegittima dal giudice comunitario, la Commissione osserva che essa ha stabilito una soglia minima di indebitamento per le imprese che saranno privatizzate. Secondo la Commissione, l' imposizione di oneri finanziari netti a livelli iniziali compresi tra il 3,5% e il 3,2% della cifra d' affari annuale sarebbe sufficiente ad allineare dette nuove imprese alle medie comunitarie di indebitamento nel settore siderurgico.
17 All' audizione la Commissione ha osservato inoltre che il rischio che gli acquirenti di imprese beneficiarie di aiuti possano, in taluni casi, non essere tenuti a rimborsare gli aiuti accordati ai venditori è comune a tutti i casi di sovvenzioni nazionali o comunitarie nei quali un acquirente riacquista un' impresa beneficiaria prima che essa sia tenuta a rimborsare gli aiuti accordatile. Secondo la Commissione, non si può giustificare per questo motivo la sospensione dell' esecuzione di tutte le decisioni che autorizzano il versamento di aiuti.
18 Quanto al raffronto degli interessi, la Commissione sostiene che le misure chieste al Tribunale sono del tutto sproporzionate rispetto agli interessi della richiedente. Secondo la resistente, se la sospensione dell' esecuzione delle decisioni dovesse essere concessa, alcune delle imprese di cui trattasi sarebbero costrette a smettere o a ridurre in modo irreversibile le loro attività, ubicate, per la maggior parte, in aree colpite da una grave sottoccupazione. La Commissione ritiene che se fosse accolta l' istanza della richiedente ciò avrebbe l' effetto, dal punto di vista del pubblico interesse, di mettere in discussione la strategia globale di ristrutturazione del settore siderurgico adottata dalla Commissione e basata sulla realizzazione di un programma di riduzione delle capacità produttive, nel quale rientrano le sei decisioni controverse.
Valutazione del giudice dell' urgenza
19 Da una giurisprudenza costante (v. la summenzionata ordinanza Gestevisión Telecinco/Commissione, punto 27) emerge che la natura urgente di un' istanza di provvedimenti urgenti deve essere valutata rispetto alla necessità di statuire provvisoriamente, al fine di evitare che un danno grave e irreparabile venga causato alla parte che chiede il provvedimento provvisorio. La parte che chiede la sospensione dell' esecuzione di una decisione impugnata è tenuta a fornire la prova del fatto che essa non può attendere l' esito del procedimento principale senza dover subire un danno che comporterebbe effetti gravi e irreparabili.
20 Quanto al primo argomento addotto dalla richiedente a sostegno dell' urgenza della misura richiesta, si deve rilevare che la richiedente si è limitata a menzionare la mera possibilità che gli Stati membri formulino un argomento basato sul principio della tutela del legittimo affidamento per non procedere presso le imprese beneficiarie al rimborso degli aiuti controversi, senza che, peraltro, sia stato in alcun modo dimostrato che tale argomento avrebbe, se del caso, buone possibilità di essere considerato fondato dal giudice comunitario. Di conseguenza, si deve ammettere che l' argomento addotto dalla richiedente è di natura meramente ipotetica ed è basato sulla probabilità aleatoria di avvenimenti futuri ed incerti.
21 Inoltre, anche ammettendo che tale possibilità si concretizzi, la richiedente non menziona alcun fatto tale da dimostrare che l' eventuale mancato rimborso degli aiuti, anche nel caso di annullamento delle decisioni impugnate, potrebbe comportare, per essa o per i suoi soci, un qualsiasi danno grave e irreparabile cui sarebbe necessario ovviare sin da ora mediante la concessione della sospensione dell' esecuzione delle stesse decisioni.
22 Quanto al secondo argomento dedotto dalla richiedente per dimostrare l' irreparabilità del danno che essa subirebbe in mancanza della sospensione dell' esecuzione della decisione impugnata, occorre del pari ammettere che, facendo riferimento alle modalità secondo le quali potrebbero aver luogo eventuali privatizzazioni delle imprese beneficiarie, la richiedente si limita a far riferimento alla possibilità di avvenimenti futuri e incerti. Infatti, nessun elemento che non sia di natura meramente ipotetica è stato fornito al giudice dell' urgenza per quanto riguarda i termini e le condizioni che si applicherebbero, tenendo conto di ciascun diritto nazionale e delle disposizioni adottate in questa materia dalle autorità competenti, in occasione di qualsiasi eventuale operazione di privatizzazione delle imprese di cui trattasi. Di conseguenza, il giudice dell' urgenza non è in grado di valutare con quale probabilità un' operazione di privatizzazione potrebbe aver luogo secondo modalità tali da ostacolare, se del caso, il rimborso da parte di dette imprese degli aiuti controversi.
23 Inoltre, l' osservazione della richiedente, secondo la quale "un rimborso eventuale da parte del venditore, che, per ipotesi, si sia ritirato dal mercato siderurgico non avrebbe l' effetto di riparare, anche indirettamente, il danno causato alla struttura della concorrenza su detto mercato", è irrilevante per valutare gli eventuali danni gravi e irreparabili che essa potrebbe subire, qualora nessun legame sia provato e neanche addotto fra detta minaccia per la struttura generale della concorrenza e la situazione personale della richiedente o dei suoi soci.
24 Occorre peraltro mettere a confronto, da un lato, l' interesse della ricorrente ad ottenere la sospensione dell' esecuzione delle decisioni impugnate e, dall' altro, gli interessi dei terzi interessati che non sono parte in causa nonché il pubblico interesse connesso all' esecuzione immediata di una decisione adottata dalla Commissione in materia di aiuti nel settore siderurgico.
25 A questo proposito occorre ricordare che la Commissione ha evidenziato nella sua argomentazione le gravi difficoltà che colpirebbero le imprese beneficiarie nonché i rischi di chiusura delle aziende o di notevoli riduzioni irreversibili di capacità produttive nelle aree beneficiarie in seguito all' eventuale accoglimento dell' istanza della richiedente. Essa fa riferimento anche all' importanza delle decisioni controverse nell' ambito del piano globale di riduzione delle capacità produttive e di ristrutturazione nel settore siderurgico, conformemente agli obiettivi del Trattato CECA.
26 Per contro, la richiedente si limita a menzionare "un danno notevole dovuto ad una discriminazione palese", che sarebbe causato alle imprese siderurgiche non beneficiarie degli aiuti, senza fornire altre precisazioni e neppure asserire rischi di danni tali da pregiudicare seriamente la situazione finanziaria o la sopravvivenza economica di dette imprese.
27 Ciò premesso, occorre quindi ritenere che gli interessi di natura generale e astratta invocati dalla richiedente a sostegno della sua domanda di provvedimenti provvisori non siano tali da rendere ad essa favorevole il raffronto degli interessi in presenza delle ragioni di pubblico interesse e degli interessi di terzi che non sono parti in causa, in particolare le imprese beneficiarie degli aiuti, cui fa riferimento la Commissione per opporsi a detta istanza.
28 Di conseguenza, e senza che sia necessario per il giudice dell' urgenza pronunciarsi sull' esistenza di un "fumus boni juris" né sulla ricevibilità dell' istanza da parte della richiedente EISA di provvedimenti provvisori nell' interesse delle imprese che sono sue socie, si deve respingere l' istanza di sospensione dell' esecuzione delle summenzionate decisioni 12 aprile 1994, 94/256-94/261, che autorizzano il versamento di aiuti da parte di vari Stati membri alle imprese stabilite sul loro territorio.
Dispositivo
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1) L' istanza di provvedimenti urgenti è respinta.
2) Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 15 luglio 1994.
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